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Testamento olografo
Esempi in caso di presenza di eredi diretti
Io sottoscritto Carlo Verdi nomino miei eredi per le quote di legge mia moglie Anna e i miei figli Giuseppe e Rodolfo. Lascio il deposito titoli presso Banca Intesa di Viterbo alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro per l’istituzione di una borsa di studio in ricordo di mio padre Attilio.
Carlo Verdi Viterbo, 20 dicembre 2020
Io sottoscritta Maria Lorenzi nomino erede mio marito Filippo e lascio la somma di euro 100.000,00 alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro per l’acquisto di apparecchiature scientifiche. Roma, 12 novembre 2019 Maria Lorenzi
IL NOTAIO Il notaio è il professionista più qualificato in materia testamentaria, è quindi opportuno rivolgersi a lui per chiarimenti e conferme circa la stesura di un testamento olografo. REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI
(legge 19 maggio 1975, n. 151)
La comunione dei beni tra coniugi* ha riflessi importanti anche in materia successoria in quanto ha per effetto di far cadere in successione, al momento della morte di uno dei coniugi*, la metà dei beni a lui intestati.
Il regime della comunione legale si applica anche ai matrimoni contratti anteriormente al 20 settembre 1975 per i beni acquistati successivamente alla data suddetta, sempreché la volontà di mantenere la separazione non risulti da dichiarazione di uno dei coniugi ricevuta dal notaio o dall’Ufficiale dello Stato Civile prima del 15 gennaio 1978. Dopo tale data i coniugi possono congiuntamente scegliere la separazione con dichiarazione ricevuta o da notaio o dall’Ufficiale dello Stato Civile.
Comunione legale La comunione legale non si estende a tutti i beni dei coniugi*, ma cade esclusivamente sui beni acquistati da ciascuno di essi durante il matrimonio, nonché sulle aziende gestite da entrambi i coniugi* e costituite dopo il matrimonio.
I beni di proprietà di ciascun coniuge* prima del matrimonio, i beni ricevuti per donazione o successione, i beni di uso strettamente personale e quelli che servono all’esercizio di una professione costituiscono i beni personali dei coniugi* e non entrano in comunione (art. 179 c.c.).
* Coniuge o persona dello stesso sesso che abbia contratto un’unione civile (art. 21 Legge 20/05/2016).
COMUNIONE DEI BENI I beni acquistati dopo il matrimonio si intendono in comproprietà al 50%
Scioglimento della comunione La comunione si scioglie nei casi previsti dall’art. 191 c.c. (morte di uno dei coniugi*, separazione personale, annullamento del matrimonio o scioglimento dello stesso, etc.). Al momento dello scioglimento della comunione vengono considerati di proprietà comune, per pari quota, i beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva (la prova può essere data con ogni mezzo). Viene inoltre considerato di proprietà comune il residuo non consumato dei frutti dei beni personali e dei proventi delle attività lavorative di ciascuno dei coniugi.
Separazione dei beni e altre convenzioni I coniugi* possono in qualunque momento stipulare (mediante atto pubblico dal notaio o da altro pubblico ufficiale) convenzioni matrimoniali modificative del regime della comunione legale (separazione di beni, fondo patrimoniale, comunione convenzionale). La scelta del regime di separazione dei beni può essere anche stipulata prima della celebrazione del matrimonio o dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio. Anche per le persone dello stesso sesso che hanno contratto un’unione civile il regime ordinario è la comunione dei beni a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale (ex art. 13 Legge 20 Maggio 2016 n° 76).
* Coniuge o persona dello stesso sesso che abbia contratto un’unione civile (art. 21 Legge 20/05/2016). IMPOSTA DI SUCCESSIONE
(si applica a tutte le successioni apertesi dopo il 3 ottobre 2006)
La Legge 24 novembre 2006 n. 286 ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta di successione che era stata soppressa dalla Legge 18 ottobre 2001 n. 383. L’imposta si applica ai singoli lasciti a titolo di erede o legatario e non all’intera eredità. A oggi le aliquote e le franchigie dell’imposta di successione sono le seguenti:
BENEFICIARIO
coniuge o parenti in linea diretta
fratelli e sorelle
parenti sino al 4°
(diversi da fratelli e sorelle)
Affini in linea retta
Affini in linea collaterale (sino al 3°)
altri soggetti
soggetti port. di handicap
(riconosciuto grave ai sensi della Legge 5.2.1992 n.104) IMPOSTA DI SUCCESSIONE NATURA IMPOSTA DI IMPOSTA DEI BENI TRASCRIZIONE CATASTALE
Sul valore dei beni e diritti: 4% prima casa € 168 € 168 Franchigia per ogni beneficiario: altri immobili 2% 1%
€ 1.000.000 altri beni - -
Sul valore dei beni e diritti: 6% prima casa € 168 € 168 Franchigia per ogni beneficiario: altri immobili 2% 1% € 100.000 altri beni - -
Sul valore dei beni e diritti: 6% prima casa € 168 € 168 altri immobili 2% 1%
altri beni - -
Sul valore dei beni e diritti: 8% prima casa € 168 € 168 altri immobili 2% 1% altri beni - -
Per ciascun portatore di handicap spetta una franchigia di complessivi euro 1.500.000, indipendentemente dal rapporto di coniugio o di parentela