Rassegna stampa 2016 - Michela Di Maria

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Michela Di Maria

I MIEI ARTICOLI

RASSEGNA STAMPA 2016



ARTICOLI

ANNO 2016 Aggiornamenti normativi

I TITOLI: Introduzione L'anno 2016 è stato caratterizzato da una sempre maggiore attenzione verso l'informazione al consumatore, con necessità da parte dell'operatore del settore alimentare di rispetto delle recenti norme sull'etichettatura. Ma è stato anche l'anno in cui si è iniziato a parlare di riduzione degli sprechi alimentari con l'emanazione della legge Gadda. Di seguito le mie riflessioni su alcuni di questi aspetti.

Attenzione ai prodotti da forno nero carbone febbraio 2016 Etichettatura e somministrazione alimenti - febbraio 2016 Animali da compagnia e negozi di alimenti - aprile 2016 - Ridurre sprechi alimentari ed imballaggi - aprile 2016 Notifica Inizio attività - le ultime novità - agosto 2016 Etichetta nutrizionale: chiarimenti dal ministero rispetto ai prodotti esonerati - novembre 2016 -

Michela Di Maria


N O T I Z

E SINDACALI

di Michela Di Maria

ATTENZIONE AI PRODOTTI DA FORNO NERO CARBONE

Recentemente, accanto al pane dalle più gustose fantasie, sono comparse rosette, pane in cassetta, panini per hamburger e pagnotte di altri formati colorati di neronero, non di quel nero classico del pan di segale ma un intenso nero carbone. Ed è proprio il carbone vegetale a colorare questi prodotti da forno, figli delle mode culinarie del momento. Il colore “aggressivo” che attira l’attenzione del consumatore e, il discutibile valore salutistico attribuitogli, hanno fatto la fama di questi alimenti. Ma attenzione: la produzione e la vendita, anche farcita, di questi curiosi panini ha dei limiti ben definiti dalla normativa vigente in materia alimentare che rischiano di far scivolare panificatori e commercianti nella frode in commercio. Infatti la Legge 508 del 1967, che disciplina la lavorazione e il commercio del pane, impone che non possa essere utilizzata la denominazione di “Pane” per i prodotti da forno che contengono ingredienti di-

da CNA FVG Magazine - febbraio 2016

versi rispetto ad un elenco specifico che sicuramente non annovera il carbone vegetale. Pertanto i vistosi panini al carbone non possono essere esposti, o comunque commercializzati o pubblicizzati, col nome di pane, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative del caso (in Puglia già i primi sequestri). Altra questione è quella legata all’obiettivo dell’uso nell’impasto del carbone. Si tratta di un ingrediente vero e proprio a fini salutistici o è semplicemente un colorante utilizzato per vendere di più? Se la finalità fosse la prima, ovvero sfruttare le proprietà naturali del carbone vegetale (favorire lo sgonfiamento e la digeribilità), sarebbe indispensabile rispettare quantitativi ben definiti, né inferiori né superiori, e fornire al consumatore l'indicazione precisa sul quantitativo utilizzato nella ricetta, le modalità e i tempi d’uso, come da Reg. UE 432/2012, affinché si possano avere effetti positivi per l'organismo. Ma generalmente i prodotti da forno attualmente proposti in commercio presentano una quantità talmente irrilevante di carbone tra gli ingredienti, tale da essere quella minima indispensabile per dare il suggestivo colore truce e quindi non garantire alcun beneficio sulla salute ma semplicemente un effetto ottico. Pertanto ecco le tre/quattro semplici regole da seguire per produrre alimenti

conformi alle normative vigenti e che non siano d'inganno per il consumatore: 1. È possibile continuare a produrre un “prodotto della panetteria fine”, con l’aggiunta agli ingredienti di base (acqua, lievito e farina) di carbone vegetale come additivo colorante, nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E); 2. Non è possibile vendere e pubblicizzare questo prodotto con la parola “pane”, sia esso confezionato o sfuso (Articolo 18, Legge 580/67); 3. Non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, visto che viene utilizzato in dosi che possono solo garantire un effetto colorante; 4. Qualora invece si utilizzino quantitativi di carbone conformi al Reg.UE 432/2012, tali da garantire l’effetto benefico del carbone vegetale, è obbligo riportare in etichetta le indicazioni sulle modalità d’uso, una delle quali è il consumo lontano dai pasti poiché altrimenti si possono creare delle problematiche di malassorbimento di vitamine ed altri nutrienti da parte dell'organismo, aspetto molto dissonante se pensiamo che non è possibile assumere un alimento, qualunque esso sia, lontano da un pasto. Per maggiori informazioni michela.dimaria@gmail.com o 348.74.44.941


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ETICHETTATURA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI Lo scorso 14 dicembre, come da invito trasmesso dalla CNA alle imprese associate, si è svolto un incontro esplicativo rivolto alle aziende del settore somministrazione alimenti e ristorazione da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.4 “Friuli Centrale” relativamente al nuovo Regolamento Europeo 1169/2011 su l'informazione ai consumatori. La norma europea richiede un particolare impegno di adeguamento del sistema di etichettatura ed informazione per le imprese della produzione alimentare, ma per la prima volta coinvolge anche le aziende che si occupano esclusivamente di somministrazione e ristorazione. Un obbligo di trasparenza nei confronti del cliente, in particolare per quello che attiene la comunicazione sulla presenza di sostanze che possono provocare manifestazioni allergiche o simili in soggetti predisposti (intolleranti, allergici, celiaci, ecc.). In particolare, a seguito della

da CNA FVG Magazine - febbraio 2016

Circolare del Ministero della Salute del febbraio 2015, diventa chiaro che le informazioni sugli allergeni non possono essere fornite in maniera generica ed esclusivamente in forma verbale. Ogni singola preparazione deve essere accompagnata dalla dicitura scritta di quali sostanze, che possono provocano allergie o intolleranze, sono in essa contenute così come dall'allegato II del regolamento (UE) n 1169/2011. Si tratta nello specifico di: › Cereali contenenti glutine › Crostacei e prodotti a base di crostacei › Uova e prodotti a base di uova › Pesce e prodotti a base di pesce › Arachidi e prodotti a base di arachidi › Soia e prodotti a base di soia › Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) › Frutta a guscio › Sedano e prodotti a base di sedano › Senape e prodotti a base di se nape › Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo › Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10

mg/kg o 10 mg/litro › Lupini e prodotti a base di lupini › Molluschi e prodotti a base di molluschi. I relatori dell'AAS4 hanno, in sintesi, chiarito che sono diverse le formule utilizzabili per assolvere a tale obbligo, dalle più complesse in cui per ogni piatto viene riportato l'elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella preparazione e vengono evidenziati quelli che rientrano nell'elenco dei 14, a quelle più semplificate, ma altrettanto esaustive, in cui viene compilata una tabella in cui in corrispondenza di ogni portata viene messa una crocetta sulla categoria di allergene contenuto.

Per maggiori informazioni e approfondimenti: dott.ssa Michela Di Maria, tel. 0432 616915 michela.dimaria@cnafvg.it. 348.74.44.941 o michela.dimaria@gmail.com.


AL MENTARE ANIMALI

di Michela Di Maria

ANIMALI DA COMPAGNIA E NEGOZI DI ALIMENTI

La Regione Friuli Venezia Giulia è una delle prime regioni in Italia che hanno voluto fare chiarezza in merito all'accesso degli animali negli esercizi pubblici, commerciali, locali e uffici aperti al pubblico, ma non solo, anche in spiagge, asili, scuole e case di riposo. Infatti già nell'ottobre 2012 con l'emanazione della Legge Regionale n.20/12 si definiva all’art. 20 comma 1 che “i cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale”, e al comma 4 si prescriveva che “il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco”. Pertanto da quella data, e in particolare dopo la promulgazione del Regolamento di esecuzione nel 2015, il cane, dotato di guinzaglio e di museruola (per gli altri animali occorre il trasportino), può seguire il proprio padrone in ogni pubblico esercizio. Ma attenzione: vige una restrizione

da CNA FVG Magazine - aprile 2016

da parte del Reg. CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari nel caso in cui nell'attività vengono preparati o conservati cibi. In questo caso il divieto d'ingresso è tassativo. Se invece siamo in una rivendita di alimenti, in particolare se parliamo di alimenti sfusi e non confezionati esposti su banconi accessibili al cliente ad un’altezza inferiore a 80 cm, le zone dovranno essere delimitate con idonei cartelli di divieto di accesso. Quindi nelle cucine di ristoranti e nei laboratori artigianali il divieto d'ingresso è assoluto, mentre nelle rivendite di macellerie, panifici, pasticcerie e simili il libero accesso degli animali sarà consentito solamente in zone ben segnalate, spazio permettendo, per isolare gli espositori più bassi; invece sono di loro libero accesso le zone dove gli alimenti vengono consumati o serviti al pubblico ovvero al tavolo del bar o del ristorante. Comunque, per la sicurezza dell’igiene pubblica, il detentore è obbligato a ripristinare lo stato di igiene del locale nell’ipotesi in cui il cane dovesse sporcare, provvedendo immediatamente

con mezzi propri idonei, nonché segnalando comunque un quanto al responsabile del locale; in alternativa, in caso di mancato riordino e pulizia del locale, dovrà risarcire il titolare del locale per le operazioni da effettuare in autonomia. Rimane ferma la responsabilità del padrone per eventuali danni causati dal proprio animale. In ogni caso il gestore può opporsi all'ingresso di animali affiggendo un'idonea segnaletica frutto di un apposito certificato amministrativo rilasciatogli dal Comune, in questo caso il quel locale rimarrà off-limits per cani e gatti. La regola, quindi, in qualche modo s’inverte: se l’esercente non vuole l’ingresso di animali nel proprio locale dovrà fare istanza al proprio Comune per il rilascio di tale certificato (non basta attaccare una tabella qualsiasi). Per ultimo, c'è da ricordare che l’accesso dei cani guida delle persone non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili è sempre consentita, oltre qualsiasi divieto, negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico. Per maggiori informazioni 348.74.44.941 o michela.dimaria@gmail.com


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“ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI” SEMINARIO – 18 APRILE A UDINE A partire da dicembre 2016 sarà obbligatorio inserire nell'etichetta alimentare la dichiarazione nutrizionale, con conseguente necessità da parte delle imprese di adeguamento del proprio sistema di informazione ai consumatori. Sarà importante capire nello specifico quali saranno gli obblighi e chi sarà direttamente implicato in questo cambiamento. Per fare chiarezza sul tema e fornire le indicazioni pratiche di base, la CNA del Friuli Venezia Giulia organizza un seminario gratuito rivolto a tutte le imprese del settore agroalimentare. L'occasione sarà utile anche per un approfondimento sugli altri aspetti legati al Regolamento Europeo 1169/2011 inerente l'informazione sugli alimenti ai consumatori e per un confronto con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria del Medio Friuli.

EVENTO GRATUITO CON OBBLIGO DI REGISTRAZIONE L’evento: «Etichettatura dei prodotti alimentari : regolamento Ue n. 1169/2001 per le imprese alimentari di produzione e di somministrazione. Il punto sull'etichettatura nutrizionale» lunedì 18 aprile 2016 alle ore 16.30 presso la sede provinciale della CNA in Via Verona 28/1 a Udine Relazioneranno sull'applicazione del Regolamento UE 1169/2011 e le ricadute sulle imprese, tempi e modalità di attuazione, in particolare inerenti alla dichiarazione nutrizionale: Gabriele Rotini, Responsabile nazionale CNA ALIMENTARE Maria Pia Miani, CNA INTEPRETA Aldo Savoia, Direttore SIAN – AAS n°4 Friuli Centrale

RIDURRE SPRECHI ALIMENTARI E IMBALLAGGI CLICCA Programma regionale di prevenzione dei rifiuti di Michela Di Maria Lo scorso febbraio è stato approvato il Programma regionale di prevenzione dei rifiuti da parte della Direzione Ambiente regionale, su proposta dell’Assessore all’Ambiente e all’Energia Sara Vito. Obiettivi di rilievo del programma sono la riduzione degli sprechi alimentari e degli imballaggi, entrambi buoni propositi che richiedono un saper mettersi in gioco in maniera differente da parte di imprese e consumatori. Una delle proposte regionali per la riduzione degli imballaggi è di incentivare il consumo dell’acqua alla spina, dentro e fuori casa, e l’utilizzo delle Casette dell’Acqua quale fonte di approvvigionamento. Sarà sicuramente la corretta informazione e formazione di entrambe le parti, aziende ed utilizzatori, a garantire percorsi sicuri e strategie win-win ovvero in cui i risultati ottenuti siano contemporaneamente positivi per ambiente, ma anche per fornitori e clienti. Infatti sono progetti che prevedono la consapevolezza da parte delle imprese che abbracciano la scelta sostenibile che è necessario installare impianti di distribuzione di acqua rispondenti a specifiche norme a totale garanzia di sicurezza del prodotto in uscita, sia per quello che concerne la componentistica utilizzata, sia per quanto inerente i programmi di manutenzione (Decreto del Ministero della Salute del 7 febbraio 2012, n. 25, recante “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”). La programmazione di mantenimento va concordata preventivamente con precisione con l'installatore per legge qualificato (DM37/08), e messa in atto con costanza e regolarità una volta che l'impianto è in uso, poiché manutenzioni saltuarie e non regolari mettono a serio rischio il consumatore. Oltre a questo le aziende sostenibili, per non incorrere in difformità formali, devono integrare la propria documentazione di autocontrollo rispetto alle modalità e ai tempi di intervento stabiliti ed obbligatoriamente denunciare l'impianto agli enti competenti, Azienda per l'assistenza sanitaria e Comune, tramite il portale Suap. Anche gli impianti a disposizione del pubblico, come le case dell'acqua, devono rispondere alla medesima norma ed essere sottoposti alla stessa regolare cura e precisione. In questo caso però ci deve essere anche la consapevolezza da parte dell'utente che a rendere l'acqua alla spina un prodotto di qualità superiore rispetto a quella dell'acquedotto non c'è solamente l'impianto di trattamento ma anche la sua corretta gestione durante la conservazione e il trasporto a casa. E' sempre opportuno scegliere bottiglie disinfettabili, ovvero dotate di collo largo in modo da essere passate in lavastoviglie tra un riempimento e l'altro, rispettare una corretta conservazione dell'acqua in frigorifero per non più di alcuni giorni per ovviare alla crescita di microrganismi pericolosi e, alla stessa maniera, compiere un trasporto a casa a temperatura refrigerata (così come avviene la fornita alla spina) e limitare esposizioni prolungate ad alte temperature, come potrebbe accadere lasciando le bottiglie in auto sotto il sole estivo. La CNA del Fvg da tempo indirizza i pubblici esercizi sul giusto uso degli impianti di spillatura di acqua, dando indicazioni sulla maniera normativamente corretta di rapportarsi con i fornitori degli impianti e i manutentori; d'altro canto già dall'aprile del 2012 ha sostenuto la scelta sostenibile di riduzione dei rifiuti attraverso le case dell'acqua ospitandone una in prossimità della sua sede principale a Udine. Per maggiori informazioni sugli aspetti legislativi di sicurezza alimentare legati a questo o ad altri indirizzi è possibile rivolgersi a michela.dimaria@cnafvg.it o chiamare loo 0432/616915. michela.dimaria@gmail.com 348.74.44.941. da CNA FVG Magazine - aprile 2016


AL MENTARI NIA & VIA

di Michela Di Maria

LE ULTIME NOVITÀ

Il 1° luglio scorso, a seguito della delibera regionale del 13 maggio 2016, è entrata in vigore la nuova modalità di presentazione della notifica di nuova attività (NIA) o di variazione di attività esistente (VIA) per le imprese del settore alimentare, destinata alla Azienda per l'Assistenza Sanitaria di competenza. Come già in precedenza questa notifica riguarda l'apertura, la modifica strutturale dello stabilimento e altre variazioni sostanziali dell'attività. Le imprese interessate a NIA, anche qualora non lo avessero fatto in precedenza, sono quelle che esercitano i seguenti processi: • attività connessa a qualsiasi fase della produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti; • attività di fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di pollame e simili da parte di imprese agricole e agrituristiche; • vendita di latte crudo al consumatore finale correlata alla produzione; • tabaccherie, che oltre ai prodotti di monopolio, rivendono alimenti compreso caramelle e simili; • commercio elettronico, anche senza magazzino; • scuole alberghiere, scuole di cucina e altre scuole/enti formazione che producono e preparano alimenti (se poi somministrati e

commercializzati); • rifugi. Va ricordato inoltre che sono soggette a VIA, ovvero a comunicazione formale all'AAS qualora non l'avessero fatto al momento dell'apertura, le imprese che producono preparazioni gastronomiche contenente pesce crudo (es. carpacci di pesce, sushi, tartare, ecc.) per il quale persiste l'obbligo di trattamento di bonifica preventiva mediante il congelamento a -20°C per 24 ore o -35°C per 15 ore. Le attività che invece non prevedono notifica, ma semplice comunicazione via SUAP, sono: • le manifestazioni a carattere temporaneo (es. fiere, sagre, eventi, ecc.) in cui vengono preparati, somministrati o venduti alimenti; • i distributori automatici di alimenti e bevande, ad esclusione di “casette dell'acqua” o distributori di latte crudo; • le piccole produzioni locali (PPL), come identificate dalla Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010. Il cambiamento più significativo, introdotto dalla delibera regionale, consiste nelle modalità di inoltro della pratica che, da ora in avanti, potrà avvenire in maniera esclusiva in via telematica attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di insediamento dell'attività e non più presso gli sportelli localizzati negli uffici delle Aziende

per l'Assistenza Sanitaria di competenza. Oltre alle modalità di inoltro sono variate anche altre regole sostanziali. I tempi di inoltro della pratica di variazione si sono dilatati e la documentazione può essere predisposta e depositata entro 30 giorni dalla avvenuta modifica effettiva, precedentemente erano 15 i giorni a disposizione. Inoltre sono state reputate variazioni non significative dell'attività, pertanto operazioni che non richiedono formale notifica (VIA) ma solamente comunicazione, sempre attraverso SUAP: • il cambiamento di ragione sociale o denominazione nel caso in cui non sia associato a modifica di partita IVA o codice fiscale; • la redistribuzione di spazi, già notificati ovvero presenti ed identificati sulla planimetria inizialmente depositata al atto dell'apertura o di successive variazioni, o di attrezzature che non hanno influenza sulle caratteristiche igienico sanitarie dei locali. Per qualsiasi informazioni di approfondimento o supporto alla compilazione e inoltro della documentazione sono a disposizione gli uffici 348.74.44.941 o della CNA o è possibile chiamare lo 0432/616915. michela.dimaria@gmail.com.

da CNA FVG Magazine - agosto 2016


N O T I Z

E SINDACALI

di Michela Di Maria

ETICHETTA NUTRIZIONALE: CHIARIMENTI DAL MINISTERO RISPETTO AI PRODOTTI ESONERATI

A pochi giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo di dichiarazione nutrizionale in etichetta per tutti i prodotti alimentari, prevista per il 13 dicembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico e quello della Salute hanno firmato una circolare esplicativa che chiarisce gli aspetti che fino ad oggi erano rimasti più nebulosi rispetto a coloro che ne sono esonerati, togliendo dubbi e perplessità in particolare nel modo della piccola impresa. Nello specifico il documento sottoscritto chiarisce cosa si intende per produzione di “piccole quantità” e per “ambito locale” definizioni riportate nel comma 19 dell'Allegato V del Reg.UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, consentendo così ai piccoli imprenditori di arrivare alla scadenza del 13 dicembre con idee chiare e la serenità di rispondere correttamente alla normativa. È stato spiegato che la fornitura di “piccole quantità di prodotti” è ascrivibile esclusivamente ad imprese artigiane ed agricole che rispettano i requisiti delle microimprese così come definito a livello comunitario ossia quelle con un volume di affari inferiore a 2 milioni di euro e con meno di 10 dipendenti. Inoltre è stato ribadito, analogamente a quanto chiarito in precedenza nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE,

da CNA FVG Magazine - novembre 2016

che il concetto di “livello locale” che è caratterizzato dal legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore, e che può essere identificato “nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”. Da qui si intuisce che è esclusa dall'esonero la fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in “ambito nazionale” ed la vendita alla Grande distribuzione (GDO), per le quali permane l'obbligo. Ciononostante è giusto chiarire che sarà possibile, indipendentemente dal mancato obbligo, riportare sulle proprie etichette la dichiarazione nutrizionale in forma volontaria, intesa come "vantaggio competitivo" o valore aggiunto nei confronti della propria clientela consentendo una comparazione più accurata tra prodotti. Anche in questo caso dovrà essere rispettato nella sua interezza quanto definito in materia dal Reg.UE 1169/2011. Ricordiamo infine che l'etichettatura nutrizionale secondo norma è sempre obbligatoria, senza alcuna eccezione, nel caso in cui sulla confezione del prodotto venga

riportato un qualsiasi claim nutrizionale, ovvero un’indicazione che afferma o suggerisce che un alimento ha proprietà nutrizionali benefiche del tipo “povero di grassi”, “senza zuccheri aggiunti” oppure “ricco di fibre”. La firma di questa circolare evidenzia come d'intesa i due Ministeri abbiano riconosciuto e accolto positivamente le richieste di CNA Alimentare volte a semplificare e favorire il lavoro degli imprenditori artigiani ai quale non può essere chiesto lo stesso sforzo operativo della grande industria alimentare. Pertanto rappresenta un indubbio successo dell'attività di tutela che CNA garantisce con costanza e determinazione al fine di favorire le imprese di produzione e trasformazione alimentare. Per ogni altro approfondimento in materia, per ottenere informazione o indirizzi operativi per la realizzazione dell’etichetta di prodotto la CNA del Friuli Venezia Giulia rimane a disposizione delle imprese con il suo personale specializzato .allo 0432/616915 o michela.dimaria@ cnafvg.it.

Per maggiori informazioni michela.dimaria@gmail.com o 348.74.44.941


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