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il fisco RISCOSSIONE IMPOSTE D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
aggiornato fino alla G.U. n. 243 del 18 ottobre 2011 APPENDICE • Legislazione L. 30 dicembre 1991, n. 413 (Estratto) L. 11 ottobre 1995, n. 423 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Estratto) D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Estratto) D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 D.L. 30 settembre 2005, 203 (Estratto) D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Estratto) D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Estratto) • Prassi Circ. n. 13/E dell'11 marzo 2011
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Indice analitico
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2011 Supplemento al n. 40 della rivista “il fisco” del 31 ottobre 2011 Direttore responsabile Giulietta Lemmi
Reg. Trib. di Roma n. 16620 del 22 dicembre 1976
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INDICE GENERALE
Premessa ..........................................................................................
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RISCOSSIONE D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito ............................................................
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APPENDICE CONTO FISCALE 1 – L. 30 dicembre 1991, n. 413 - Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale (Estratto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Indice generale
SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI 2 – L. 11 ottobre 1995, n. 423 - Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte ....................
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VERSAMENTO TASSE E IMPOSTE INDIRETTE 3 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 - Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari ....................................................................
109
VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE 4 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (Estratto) ..................................................
117
RISCOSSIONE DI IMPOSTE DERIVANTI DAL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI 5 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 - Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento a norma dell’art. 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Estratto)......
133
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO 6 - D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337 (Estratto) ................
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Indice generale
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CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE 7 - D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - Riordino del servizio della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337 ................................
151
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE 8 - D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Estratto) ..................
187
SEMPLIFICAZIONE FISCALE 9 - D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (Estratto) ........
200
RIDUZIONE DEI REGIMI AGEVOLATI 10 - D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Estratto) ..................
209
PRASSI 11 - Circ. n. 13/E dell’11 marzo 2011 - Agenzia delle entrate - Dir. Centrale Accertamento Riscossione – Compensazione - Divieto in presenza di ruoli scaduti - Attività di controllo - Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 – Art. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ......................................
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INDICE ANALITICO ......................................................
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PREMESSA
Questo Pocket-book sulla “Riscossione” riporta il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed è aggiornato con i provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale fino al n. 243 del 18 ottobre 2011. In Appendice al D.P.R. n. 602 del 1973 sono riportati: a) la connessa normativa in materia di: - conto fiscale (L. n. 413/1991); - sospensione della riscossione delle sanzioni (L. n. 423/1995); - modifica della disciplina in tema di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari (D.Lgs. n. 237/1997); - versamenti unitari e compensazione (D.Lgs. n. 241/1997); - effettuazione dei versamenti relativi ai c.d. avvisi bonari (D.Lgs. 462/1997); - riscossione mediante ruolo (D.Lgs. n. 46/1999); - riordino del servizio nazionale della riscossione (D.Lgs. n. 112/1999); - riforma dell’attività di riscossione (D.L. n. 203/2005); - semplificazione fiscale (D.L. n. 70/2011); b) la Circolare dell’Agenzia delle entrate - Dir. Centrale Accertamento e Riscossione n. 13/E dell’11 marzo 2011 in materia di “Compensazione - Divieto in presenza di ruoli scaduti - Attività di controllo”. Completa il Pocket un Indice analitico con il rinvio alle principali voci della Riscossione e degli istituti richiamati in Appendice. Tra le novità di particolare interesse annotate si segnalano: - la cessazione, a decorrere, dal 1° gennaio 2012, da parte della società Equitalia Spa, nonché delle società per azioni dalla stessa partecipate, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spon-
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Premessa
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tanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate (art. 7, comma 2, lettere gg-ter), ggquater), gg-sexies) e gg-septies) del D.L. n. 70/2011); - sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’effettuazione da parte dei comuni della riscossione spontanea e coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali; - le norme in materia di cancellazioni di segnalazioni dei ritardi di pagamento ( art. 8, D.L. n. 70/2011); - le disposizioni in tema di proroghe onerose di termini (art. 2, D.L. n. 225/2010); - l’obbligo dell’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo, in tutti i casi di riscossione coattiva e prima delle azioni cautelari ed esecutive (art. 7 comma 2, lettera gg-quinquies, D.L. n. 70/2011). Per ulteriori ricerche ad approfondimenti nell'ambito della normativa tributaria, della prassi e della giurisprudenza, il lettore potrà usufruire delle banche dati nonché degli altri prodotti del “Gruppo Wolters Kluwer”. Il volume è stato “chiuso” in redazione il 18 ottobre 2011 19 ottobre 2011
L’Editore
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RISCOSSIONE D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (in S.O. n. 2 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973) (*) (1) (2) (3)
(*) Vedasi l’art. 3, commi 1 e 28, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, in vigore dal 4 ottobre 2005 e riportato per esteso in Appendice, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 3. (Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio. 28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a., (denominata Equitalia S.p.a. dal 12 marzo 2007, n.d.r.) ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui all’art. 9 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, ed all’art. 23-decies, comma 6, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47; per l’anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all’applicazione delle predette disposizioni. All’art. 1 del D.L. 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.”. (1) Vedasi, in Appendice, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 14 maggio 2011: - l’art. 7 (“Semplificazione fiscale”). Del comma 2 del menzionato art. 7 si vedano, in particolare, le lettere gg-ter), gg-quater), gg-sexies) e gg-septies), concernenti: - la cessazione, a decorrere, dal 1° gennaio 2012, da parte della società Equitalia Spa, nonché delle società per azioni dalla stessa partecipate, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; - a decorrere dalla stessa data, l’effettuazione da parte dei comuni della riscossione spontanea e coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali; - l'art. 8-bis ("Cancellazioni di segnalazioni dei ritardi di pagamento"). (2) Vedasi il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, riportato in Appendice.
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Riscossione
(3) Vedasi l’art. 15, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che si riporta: “Art. 15. (Potenziamento della riscossione). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all’art. 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, l’Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all’INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell’art. 35 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati. 2. All’art. 21, comma 15 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: …omissis… : modifica già apportata al testo di legge. 3. All’art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: …omissis… : modifica già apportata al testo di legge. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009. 5. All’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è abrogato. 6. All’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: …omissis… : modifica già apportata al testo di legge. 7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. 8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria sono individuati gli atti di cui al comma 7. 8-bis. Al comma 1 dell’art. 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: …omissis… : modifica già apportata al testo di legge. 8-ter. Per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 27, commi 5, 6 e 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli artt. 32, primo comma, numero 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 8-quater. Il comma 7 dell’art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: …omissis… : modifica già apportata al testo di legge. 8-quinquies. Al primo comma dell’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente: …omissis… : modifica già apportata al testo di legge.
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D.P.R. 602/1973
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8-sexies. Al secondo comma dell’art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: …omissis… : modifica già apportata al testo di legge. 8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall’adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell’autotrasporto, previste dall’art. 2 del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l’anno 2009, un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d’imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d’imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni. 8-octies. All’art. 7 della L. 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente”. 8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell’art. 2 della L. 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell’autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio. 8-decies. Al fine di assicurare i princìpi di trasparenza, imparzialità e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l’analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l’esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione. 8-undecies. All’art. 74, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: …omissis…: modifica già apportata al testo di legge. 8-duodecies. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili. 8-terdecies. All’art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
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Riscossione
“2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall’Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall’INPS a seguito delle attività ispettive”. 8-quaterdecies. All’art. 39-quater del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: “installazione” sono aggiunte le seguenti: “o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni”; b) al comma 2, terzo periodo, le parole: “il possessore dei” sono sostituite dalle seguenti: “l’esercente a qualsiasi titolo i”; c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: “o, nel caso” fino a: “nulla osta” sono soppresse; d) al comma 2, quinto periodo, la parola: “Sono” è sostituita dalle seguenti: “Nel caso in cui non sia possibile l’identificazione dei soggetti che hanno commesso l’illecito, sono”; e) al comma 2, quinto periodo, le parole: “il possessore dei” sono sostituite dalle seguenti: “il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l’esercente a qualsiasi titolo i”; f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l’accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1”. 8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l’efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento: a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata; b) delle spese di procedimento e notifica del verbale; c) di un aggio per l’agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella. 8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell’atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l’invio di apposita comunicazione. 8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono sta-
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D.P.R. 602/1973
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biliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all’operazione. 8-duodevicies. L’avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa l’ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.”.
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SOMMARIO TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 3-bis [Art. 4 [Art. 5 Art. 5-bis Art. 6 Art. 7 Art. 8 [Art. 9
- Modalità di riscossione.................................................................. - Riscossione per ritenuta diretta.................................................... - Riscossione mediante versamenti diretti .................................... - Versamento diretto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche .. - Acconti di imposta]........................................................................ - Esattoria competente a ricevere il versamento diretto] ............ - Versamento ad ufficio incompetente............................................ - Distinta dei versamenti diretti .................................................... - Versamento diretto mediante conti correnti postali .................. - Termini per il versamento diretto ................................................ - Mancato o ritardato versamento diretto] ....................................
25 25 25 26 27 29 30 30 30 31 34
Capo II - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art.12-bis [Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 15-bis [Art. 16 [Art. 17 [Art. 18 Art. 19 Art. 19-bis Art. 20 Art. 21 Art. 22 [Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 [Art. 27 Art. 28 Art. 28-bis Art. 28-ter
- Definizioni ............................................................................................ - Oggetto e specie dei ruoli .................................................................. - Formazione e contenuto dei ruoli .................................................... - Importo minimo iscrivibile a ruolo .................................................. - Termine per la formazione e l’invio dei ruoli all’Intendenza] ........ - Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo .................................................. - Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi ............ - Iscrizioni nei ruoli straordinari.......................................................... - Versamenti diretti non computati] .................................................... - Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo] ................................ - Ripartizione delle imposte in rate] .................................................... - Dilazione del pagamento .................................................................... - Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali .............. - Interessi per ritardata iscrizione a ruolo .......................................... - Interessi per dilazione del pagamento .............................................. - Attribuzione degli interessi ................................................................ - Esecutorietà dei ruoli] ........................................................................ - Consegna del ruolo al concessionario .............................................. - Cartella di pagamento ........................................................................ - Notificazione della cartella di pagamento ........................................ - Luogo e tempo del pagamento] ........................................................ - Modalità di pagamento ...................................................................... - Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali - Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti di imposta.................................................................................................. Art. 28-quater - Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ......................................................................................
34 34 35 35 36 36 37 37 37 37 38 38 39 40 40 40 41 41 41 43 44 44 45 46 47
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Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
Sommario
29 30 31 32 33 34 35 36
Art. 37 Art. 38 Art. 39 [Art. 40 Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
41 42 42-bis 43 43-bis 43-ter 44 44-bis
- Rilascio della quietanza ...................................................................... - Interessi di mora .................................................................................. - Imputazione dei pagamenti .............................................................. - Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili .............. - Responsabilità solidale per l’imposta locale sui redditi .................. - Responsabilità solidale per l’imposta sui redditi delle persone fisiche - Solidarietà del sostituito di imposta.................................................. - Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci .................................................................................................. - Rimborso di ritenute dirette .............................................................. - Rimborso di versamenti diretti .......................................................... - Sospensione amministrativa della riscossione ................................ - Rimborso dell’imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie] ............................................................................................ - Rimborso d’ufficio .............................................................................. - Esecuzione del rimborso .................................................................... - Esecuzione del rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata - Recupero di somme erroneamente rimborsate .............................. - Cessione dei crediti di imposta .......................................................... - Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo ............................ - Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate ........................ - Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata
48 48 48 49 49 50 50 50 51 51 52 53 53 53 54 56 56 58 59 60
TITOLO II - RISCOSSIONE COATTIVA Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 45 Art. 46 Art. 47
- Riscossione coattiva ............................................................................ - Delega ad altro concessionario .......................................................... - Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche .............................................................................................. Art. 47-bis - Gratuità di altre attività e misura dell’imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili.................................................. Art. 48 - Tasse e diritti per atti giudiziari ........................................................ Art. 48-bis - Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni ......
63 64 64 64 65 65
Capo II - ESPROPRIAZIONE FORZATA Sezione I - Disposizioni generali Art. Art. Art. Art. Art.
49 50 51 52 53
- Espropriazione forzata ........................................................................ - Termine per l’inizio dell’esecuzione .................................................. - Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati .... - Procedimento di vendita .................................................................... - Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione ..........................................................................................
66 67 67 67 68
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Sommario
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
54 55 56 57 58 59 60 61
-
Intervento dei creditori........................................................................ Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati.......... Deposito degli atti e del prezzo.......................................................... Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi .............................. Opposizione di terzi ............................................................................ Risarcimento dei danni ...................................................................... Sospensione dell’esecuzione .............................................................. Estinzione del procedimento per pagamento del debito ..............
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68 68 68 69 69 70 70 70
Sezione II - Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
-
Disposizioni particolari sui beni pignorabili .................................... Astensione dal pignoramento ............................................................ Custodia dei beni pignorati ................................................................ Notifica del verbale di pignoramento .............................................. Avviso di vendita dei beni pignorati ................................................ Incanto anticipato ................................................................................ Prezzo base del primo incanto .......................................................... Secondo incanto .................................................................................. Beni invenduti .................................................................................... Intervento degli istituti vendite giudiziarie ......................................
70 70 71 71 71 71 72 72 72 72
Sezione III - Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi Art. Art. Art. Art. Art. Art.
72 72-bis 73 74 75 75-bis
-
Pignoramento di fitti o pigioni ........................................................ Pignoramento dei crediti verso terzi ................................................ Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi ................ Vendita e assegnazione dei crediti pignorati.................................... Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni .......................... Dichiarazione stragiudiziale del terzo ..............................................
73 73 74 74 75 75
Sezione IV - Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
-
Espropriazione immobiliare .............................................................. Iscrizione di ipoteca ............................................................................ Avviso di vendita .................................................................................. Prezzo base e cauzione ...................................................................... Pubblicazione e notificazione dell’avviso di vendita ...................... Secondo e terzo incanto...................................................................... Versamento del prezzo ...................................................................... Progetto di distribuzione .................................................................... Distribuzione della somma ricavata ................................................ Assegnazione dell’immobile allo Stato ............................................
76 76 77 78 78 79 79 79 79 79
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Sommario
CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI Art. 86
- Fermo di beni mobili registrati..........................................................
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CAPO IV - PROCEDURE CONCORSUALI Sezione I - Fallimento e liquidazione coatta amministrativa Art. 87 Art. 88 Art. 89
- Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo...................................................................................... - Ammissione al passivo con riserva .................................................. - Esenzione dell’azione revocatoria ......................................................
81 81 82
Sezione II - Concordato preventivo e amministrazione controllata Art. 90 [Art. 91
- Ammissione del debitore al concordato preventivo o all’amministrazione controllata ............................................................................ 82 - (Articolo non riproposto nella vigente numerazione del Titolo II, n.d.r.)
TITOLO III - SANZIONI [Art. [Art. [Art. [Art. [Art. [Art. [Art. [Art.
92 92-bis 93 94 95 96 97 98 -
Ritardati od omessi versamenti diretti] ............................................ Mancata o irregolare documentazione probatoria] ...................... Versamenti ad ufficio incompetente] ................................................ Incompletezza delle distinte di versamento] .................................. Violazione dell’obbligo delle ritenute alla fonte].............................. Pagamenti di crediti a contribuenti morosi] .................................... Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli] ...... Applicazione delle sanzioni] ..............................................................
86 86 86 86 86 87 87 87
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 99 - Versamento delle ritenute sui dividendi .......................................... Art. 100 - Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi .... Art. 100-bis - Acconti di imposte sui redditi dell’anno 1974 ................................ Art. 100-ter - Ammontare degli acconti.................................................................... Art. 100-quater - Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l’anno 1974 .............................................................................................. Art. 100-quinquies - Riscossione degli acconti ......................................................
88 88 88 89 89 90
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Sommario
[Art. 100-sexies - Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l’anno 1974] .............................................................................. Art. 101 - Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi............... Art. 102 - Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi........ Art. 103 - Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato .............................. Art. 104 - Disposizioni abrogate ........................................................................ Art. 105 - Entrata in vigore ................................................................................
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90 91 91 91 91 91
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TITOLO I RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE (1) (2) (3) (1) Vedasi l’art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 29. (Concentrazione della riscossione nell’accertamento). - 1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 8, c o m m a 3 - b i s d e l D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, dell’art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell’ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b); d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
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Tit. I – Riscossione delle imposte
e) l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso all’agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo; f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall’art. 19 dello stesso D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell’attività di contrasto all’evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 2. All’art. 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis… . 3. All’art. 87 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: …omissis… : modifica già apportata al testo di legge. 4. L’art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente: …omissis… : modifica già apportata al testo di legge. 5. All’art. 27, comma 7, primo periodo, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, …omissis… : modifiche già apportate al testo di legge.. 6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all’accettazione a norma dell’art. 29 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili. 7. All’art. 319-bis del codice penale, dopo le parole “alla quale il pubblico ufficiale appartiene” sono aggiunte le seguenti: …omissis…”. - l’art. 30, citato D.L. 31 maggio
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D.P.R. 602/1973
2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che si riporta: “Art. 30. (Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 2. L’avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l’indicazione dell’ agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell’anagrafe tributaria alla data di formazione dell’avviso. L’avviso dovrà altresì contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L’avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto. 3. (Soppresso dalla legge di conversione). 4. L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. L’avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
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6. All’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l’Inps fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l’efficacia dell’azione di recupero. 7. (Soppresso dalla legge di conversione). 8. (Soppresso dalla legge di conversione). 9. (Soppresso dalla legge di conversione). 10. L’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato. 11. (Soppresso dalla legge di conversione). 12. (Soppresso dalla legge di conversione). 13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l’avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. 14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.”. (2) Vedasi l’art. 4, commi 1 e 1-bis, D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla L. 9 maggio 1997, n. 122, che si riporta: “Art. 4. (Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione). – 1. Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui,
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Tit. I – Riscossione delle imposte
dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le società di cui all’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.”. (3) Vedasi il: – “D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 -Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo”, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 1. (Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta). – 1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l’eccedenza dai versamenti successivi. 2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche ricorrendo alle procedure indicate nel D.M. 28 dicembre 1993, n. 567. 3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto. 4. La parte dell’eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo o che non è utilizzata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 lu-
glio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso. 5. Se l’eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non è presentata, il sostituto di imposta può chiederne il rimborso a norma dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 6. Sull’eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se è richiesto il rimborso competono gli interessi di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell’istanza di rimborso prevista dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. Art. 2. (Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta). – 1. I sostituti di imposta che nell’anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire (euro 1.032,91, n.d.r.) effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d’imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. 2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973. Art. 3. (Efficacia temporale). – 1. Le disposizioni indicate negli artt. 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”.
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 1-3
Capo I VERSAMENTI DIRETTI Art. 1 Modalità di riscossione Le imposte sui redditi sono riscosse mediante: a) ritenuta diretta; b) versamenti diretti del contribuente al concessionario (*) e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; c) iscrizione nei ruoli. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 2 Riscossione per ritenuta diretta Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Art. 3 Riscossione mediante versamenti diretti Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario (*) (1): 1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo; [2). Abrogato];
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3) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l’imposta sostitutiva di cui all’art. 18 (**) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale; [4). Abrogato]; 5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli artt. 27 e 73 del decreto indicato al n. 1); 6) l’imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (1): a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell’art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1); b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell’art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1); c) l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l’imposta sostitutiva di cui all’art. 18 (**) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell’imp o s t a applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 (**) del medesimo decreto; d) le ritenute alla fonte ap-
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Tit. I – Riscossione delle imposte
plicabili sui redditi di cui all’art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all’art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti; f) le ritenute sui redditi di cui all’art. 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato al n. 1), ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari; g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all’art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti; h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell’art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546; h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla L. 29 ottobre 1984, n. 720 (2). (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (**) Così rinumerato dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.344, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. (1) Vedasi, in Appendice, l’art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento ai versamenti unitari di imposte, ritenute e contributi mediante il modello di pagamento (F24) telematico e cartaceo. Ai sensi del comma 2, lettera a), del citato art. 17, il versamento delle ritenute di cui al secondo comma dell’art. 3
può essere eseguito presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato. (2) Vedasi l’art. 66, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388, che si riporta: “Art. 66. (Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica). -5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla L. 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.”.
Art. 3-bis Versamento diretto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (1) Il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c ) del secondo comma dell’articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l’indicazione dell’importo dell’ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l’impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell’attestazione, nonché le modalità
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 3-bis-4
per l’esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all’amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l’ammontare del versamento stesso non supera le lire mille (2). (1) Con riferimento ai versamenti mediante i modelli di pagamento F24, vedasi il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, riportato in Appendice. (2) Vedasi l’art. 1, comma 137, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2006, recante il limite di 12 euro, riportato, in Appendice, in nota alla Sezione I del Capo III, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
[Art. 4 Acconti di imposta] (1) (2) (3) (4)
(1) Articolo abrogato dall’art. 16, L. 2 dicembre 1975, n. 576. (2) Per quanto concerne la disciplina degli acconti d’imposta, vedasi (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”) la L. 23 marzo 1977, n. 97, la quale, tra l’altro prevedeva che, a decorrere dall’anno 1977 i contribuenti soggetti all’Irpef o all’Irpeg dovessero versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta in corso, un importo pari al 75 per cento (Vedasi la nota (3) che segue) dell’imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, nel-
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la dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente fosse stata omessa la dichiarazione, l’acconto sarebbe stato commisurato al 75 per cento (Vedasi la nota (3) che segue) dell’imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto. Circa le modalità ed i termini dei versamenti vedasi ora l’art. 17 (“Razionalizzazione dei termini di versamento”), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, nonché, per la parte rimasta in vigore, l’art. 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, riportati in nota all’art. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (3) Per quanto concerne le misure dell’acconto si rammenta che, nel corso degli anni, essa ha subito numerose modifiche e che a partire dall’anno 1991, la stessa è stata fissata al 98 per cento (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”): - ai fini dell’Irpeg, dall’art. 4, comma 1, L. 29 dicembre 1990, n. 405; - ai fini dell’Irpef, dall’art. 1, comma 4, D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, convertito dalla L. 29 dicembre 1991, n. 377. A partire, poi, dall’anno 2000, si è registrata la seguente evoluzione: - per il periodo d’imposta 2000, la misura dell’acconto dell’Irpef è stata fissata all’87 per cento, ai sensi dell’art. 1 (“Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni”), comma 4, D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).; la misura dell’acconto era già stata ridotta al 92 per cento dall’art. 6, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). - per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell’acconto dell’Irpeg è stata ridotta dal 98 al 93 per cento, a norma dell’art. 1, comma 5, citato D.L. n. 268/2000; - per il medesimo periodo d’imposta la misura dell’acconto dell’Irap è
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Tit. I – Riscossione delle imposte
stata ridotta dal 98 al 95 per cento. - per il periodo d’imposta 2001, l’acconto dell’Irpef è stato stabilito al 95 per cento, a norma dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, (nelle banc h e d a t i d e l “ G r u p p o Wo l t e r s Kluwer”). la misura dell’acconto Irpeg è stata così modificata: - dal 98 per cento al 93,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001; - dal 98 per cento al 98,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002; - dal 98 per cento al 99 per cento a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003. Vedasi, infine: - l’art. 4, comma 1, lettere l) ed n) , D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, che si riporta: “Art. 4. (Disposizioni transitorie ed entrata in vigore). – 1. …omissis… ; l) per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, come modificate dal presente decreto, l’acconto dell’imposta sul reddito delle società dovuto dall’ente o società controllante secondo le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, è effettuato assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate; …omissis… n) per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini dell’imposta sul reddito delle società, la misura dell’acconto è aumentata dal 99 al 102,5 per cento; …omissis… .”. - l’art. 1, comma 301, L. 30 dicembre 2004, n. 311, che si riporta: “Art. 1. 301. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell’acconto del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.”. - l’art. 36, comma 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che si riporta: “Art. 36. (Recupero di base imponibile). - 34. In deroga all’art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell’acconto dovuto dai soggetti di cui all’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell’acconto.”. Circa la riduzione di 3 punti percentuali della misura dell’acconto dell’Ires e dell’Irap dovuto per il periodo di imposta in corso al 29 novembre 2008, vedasi l’art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, che si riporta: “Art. 10. (Riduzione dell’acconto IRES ed IRAP). - 1. La misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta di 3 punti percentuali. 2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell’acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell’importo non corrisposto in applica-
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D.P.R. 602/1973 - Art. 5
zione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica (Il termine per l’adozione del decreto di cui al presente comma è stato prorogato al 31 marzo 2009 dall’art. 42, comma 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14).”. Circa la misura dell’acconto Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2009, vedasi l’art. 1, D.L. 23 novembre 2009, n. 168, non convertito, che si riporta: “[Art. 1. (Differimento del versamento di acconti d’imposta). - 1. Il versamento di venti punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2009 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. 2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto al pagamento dell’acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 3. Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto, tenendo conto del differimento previsto dal comma 1. 4. I sostituti d’imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori somme trattenute nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445. 5. …omissis… ].”. - l’art. 2, commi 6, 7, 8 e 251, primo periodo, L. 23 dicembre 2009, n. 191, in vigore dal 1° gennaio 2010, che si riporta: “Art. 2. (Disposizioni diverse). - 6. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del D.L. 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell’acconto di cui all’art. 1, comma 1, del citato D.L. n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell’importo corrispondente a venti pun-
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ti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo art. 1, comma 1, del D.L. n. 168 del 2009, compete un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto, tenendo conto del differimento previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 23 novembre 2009, n. 168. 8. I sostituti d’imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445. 251. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 23 novembre 2009, n. 168 ...omissis... .". (4) Vedasi: - l’art. 9, D.M. 23 aprile 2004, in materia di acconti in caso di tassazione per “trasparenza”, di cui agli artt. 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; - l’art. 118, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e l’art. 6, D.M. 9 giugno 2004, in materia di acconto dovuto in caso di tassazione secondo il sistema c.d. “consolidato”.
[Art. 5 Esattoria competente a ricevere il versamento diretto] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 24, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
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Tit. I – Riscossione delle imposte
Art. 5-bis Versamento ad ufficio incompetente Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad un concessionario (*) è valido, fermo restando il diritto del concessionario (*) competente all’attribuzione dell’aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza. Il versamento diretto al concessionario (*) di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. Al concessionario (*) che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all’art. 93. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 6 Distinta dei versamenti diretti (1) Il versamento diretto è ricevuto dal concessionario (*) in base a distinta di versamento. La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il domicilio fiscale, l’imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale. Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata sepa-
rata distinta di versamento. Il concessionario (*) rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa. La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Il concessionario ( * ) non può rifiutare le somme che il c o n t r i buente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Con riferimento ai versamenti mediante i modelli di pagamento F24, vedasi il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, riportato in Appendice.
Art. 7 Versamento diretto mediante conti correnti postali (1) Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull’apposito conto corrente postale intestato al concessionario (*) su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall’art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento. [Abrogato].
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 5-bis-8
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Con riferimento ai versamenti mediante i modelli di pagamento F24, vedasi il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, riportato in Appendice.
Art. 8 Termini per il versamento diretto (1) I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario (*) devono essere eseguiti: 1) entro i primi quindici (ora sedici, n.d.r) (2) giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall’art. 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma; [2) Abrogato]; 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi nei casi previsti dai nn. 3) e 6) dell’art. 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l’imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo art. 3, secondo comma, lettera c) (3) (4); 3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (5) per i versamenti previsti dall’art. 3, secondo comma, lettera e); 3-ter) entro i primi quindici (ora sedici, n.d.r.) (2) giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di
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ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall’art. 3, secondo comma, lettera d); [4) ...] (Abrogato); 5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio (ora entro il 16, n.d.r.) (3) di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all’art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall’art. 27, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (6). [....] (Abrogato). Le ritenute operate dall’Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi il: - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in materia di termini di versamento, di versamenti unitari e di compensazione; ed in particolare l’art. 18, con riferimento ai versamenti il cui termine scade di sabato o di giorno festivo, riportato in Appendice; - l’art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, che si riporta: “Art. 6. (Disposizioni concernenti la riscossione). - 8. Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festi-
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Tit. I – Riscossione delle imposte
vo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.”. Per la proroga dei termini di versamento nel mese di agosto vedasi in nota al Capo III, citato D.Lgs. n. 241/1997, in Appendice. (2) Termine stabilito al giorno 16 in sostituzione del precedente termine del giorno 15 - ai sensi dell’art. 18, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. (3) Vedasi l’art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 17. (Razionalizzazione dei termini di versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 (a) giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 16 (a) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 16 (a) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 (a) del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 3. I versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della L. 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell’acconto è effettuato, rispettivamente: a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e all’imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.”. (a) Vedasi il D.P.C.M. 12 maggio 2011. – “Differimento, per l’anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonchè dei termini previsti dagli artt. 16 e 17 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011”, riportato in nota all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Vedasi l’art. 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, che si riporta: “Art. 4 - [1. …] (Il presente comma si intende abrogato dal 1° gennaio 2002 ai sensi dell’art. 19, comma 6, lettera b), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435; vedasi ora l’art. 17, comma 3, citato D.P.R. n. 435/2001, sopra riportato, n.d.r.).
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D.P.R. 602/1973 - Art. 8
2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la soprattassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi non si applicano: a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a lire 100 mila (51,65 euro, n.d.r.) per i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche nonché a lire 40 mila (20,66 euro, n.d.r.) per i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all’imposta locale sui redditi; b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l’importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso; c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l’importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso. 3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall’ammontare della prima rata dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata. [3-bis. Abrogato]. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coincide con l’anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindica-
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ta non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.”. Con riferimento all’acconto Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2009, vedasi infine l’art. 1 (“Differimento del versamento di acconti d’imposta”), D.L. 23 novembre 2009, n. 168, in vigore dal 24 novembre 2009, non convertito, nonché l’art. 2 (“Disposizioni diverse”), commi 6, 7, 8 e 251, primo periodo, L. 23 dicembre 2009, n. 191, in vigore dal 1° gennaio 2010, riportati in nota all’art. 4 del presente decreto. (4) Vedasi il D.M. 17 maggio 2001, n. 281, recante, tra l’altro, norme in materia di presentazione in via telematica delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte per i contribuenti residenti all’estero, ai sensi dell’art. 14, L. 27 luglio 2000, n. 212, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). (5) Vedasi : -l’art. 35, D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla L. 10 maggio 1976, n. 249 che si riporta: “Art. 35. -Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all’art. 8, primo comma, n. 3-bis), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e 16 ottobre. (Ai sensi dell’art. 7, comma 7, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 i versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi si effettuano con le modalità e i termini di cui al capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, n.d.r.). Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente. Se l’ammontare del versamento risul-
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Tit. I – Riscossione delle imposte
ta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l’acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all’art. 44 dello stesso decreto. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effett u a t o i n m i s u r a i n s u ff i c i e n t e s i applicano le disposizioni degli artt. 9 e 92del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.”; l’art. 5, comma 2-bis, D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito dalla 21 novembre 1987, n. 477, che si riporta: “Art. 5. -2-bis. Se l’ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l’acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni con gli interessi di cui all’art. 44 dello stesso decreto.”; - l’art. 5, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, che si riporta: “Art. 5. (Versamento dell’acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29 novembre 2004, n.d.r.), le disposizioni di cui all’art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 maggio 1976, n. 249, si applicano a Poste italiane s.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti s.p.a.; l’acconto dovuto nell’anno 2004 è versato in unica soluzione entro il 15 dicembre di tale anno.”.
(6) Numero aggiunto dall’art. 2 , comma 1, lettera a), D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, in vigore dal 26 luglio 2005.
[Art. 9 Mancato o ritardato versamento diretto] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Capo II RISCOSSIONE MEDIANTE
RUOLI
Art. 10 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) “concessionario” (*): il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso; b) “ruolo”: l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario (*).
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 11 Oggetto e specie dei ruoli (1) 1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. 2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 9-12-bis
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione. (1) I riferimenti contenuti nelle norme ai ruoli principali, suppletivi e speciali, già disciplinati dal presente decreto, si intendono effettuati ai ruoli ordinari di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riportato in Appendice.
Art. 12 Formazione e contenuto dei ruoli 1. L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari (*) operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce (1). 2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell’intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (*). 3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, (2) la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione (3). 4. Il ruolo è sottoscritto, an-
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che mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (1).
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi l’art. 1, comma 5-ter, lettera e), D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, che si riporta: “Art. 1. – 5-ter.: e) le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione creditrice”. (2) Le parole “la specie del ruolo,” sono state inserite dall’art. 1, comma 417, lettera a), L. 30 dicembre 2004, n. 311, in vigore dal 1° gennaio 2005. Ai sensi del successivo comma 420, L. 30 dicembre 2004, n. 311, in vigore dal 1° gennaio 2005, la disposizioni del comma 417, lettera a) si applica con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005. (3) Vedasi al riguardo l’art. 18-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riportato in Appendice.
Art. 12-bis Importo minimo iscrivibile a ruolo (1) 1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila (euro 10,33, n.d.r.); tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall’art. 16, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146.
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Tit. I – Riscossione delle imposte
(1) Vedasi il: “D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129. - Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell’art. 16, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146”, che si riporta: “Art. 1. - 1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta non superi l’importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila. 2. Se l’importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”. Vedasi, altresì, l’art. 37, comma 43, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 272, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, che si riporta: “Art. 37. (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario). - 43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all’art. 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all’art. 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonchè
per le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all’iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all’art. 1, comma 412, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, né all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro. La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all’art. 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1º gennaio 2004.”.
[Art. 13 Termine per la formazione e l’invio dei ruoli all’Intendenza] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999.
Art. 14 Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo (1) (2) Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli: a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni; b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali; d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 13-17
(1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice. (2) Si vedano gli artt. 2 (“Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici”) e 3 (“Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali”), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, riportato in Appendice.
Art. 15 Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi (1) Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo (2) degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati (3). [...] (Abrogato). Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d’imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
(1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice. (2) Le parole “un terzo” sono state così sostituite alle parole “la metà” dall’art. 7, comma 2-quinquies), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13 luglio 2011.
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(3) Ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riportato in Appendice, le disposizioni del presente comma si applicano anche all’imposta sul valore aggiunto.
Art. 15-bis Iscrizioni nei ruoli straordinari (1) In deroga all’art. 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo. (1) Ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riportato in Appendice, le disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.
[Art. 16 Versamenti diretti non computati] (1) (1) Articolo abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1974, dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
[Art. 17 Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo (1)] (1) Articolo abrogato dall’art. 1 (“Disposizioni in materia di versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento”), comma 5-ter, lettera a), numero 1), D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156. Si riporta il testo dell’articolo abrogato: “1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
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Tit. I – Riscossione delle imposte
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; c) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.”.
[Art. 18 Ripartizione delle imposte in rate] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999.
Art. 19 Dilazione del pagamento (1) (2) 1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili (3). […] (4). [2. ...] (Abrogato). 3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può più essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. [4-bis.] (5) (1) Vedasi l’art. 2, comma 20, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, che si riporta: “Art. 2. (Proroghe onerose di termini). - 20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (27 febbraio 2011, n.d.r.), ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.”; (2) Vedasi l’art. 1,commi 149 e 150, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 1. - 149. Con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l’organicità della disciplina relativa al versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei princìpi del codice civile e dell’ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi. 150. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’art. 13 del
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 18-19-bis
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di un punto percentuale di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’art. 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.”. (3) Periodo così sostituito dall’art. 36, comma 2-bis, lettera a), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal 1° marzo 2008. Precedente formulazione: “L’ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili.”. (4) Le parole “Se l’importo iscritto a ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77; l’ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art.
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64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca.” sono state soppresse dall’art. 83, comma 23, lettera a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 25 giugno 2008. (5) Comma abrogato dall’art. 83, comma 23, lettera c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 25 giugno 2008. Ai sensi della stessa lettera c), citato comma 23 dell’art. 83, D.L. n. 112/2008, in ogni caso le disposizioni del comma abrogato “continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell’art. 19 del citato D.P.R. n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”. Si riporta il testo del comma abrogato: “4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l’eventuale fidejussore o il terzo datore d’ipoteca non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d’ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.”.
Art. 19-bis Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali 1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale
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Tit. I – Riscossione delle imposte
o relative ad un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze. Art. 20 Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (1) Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario (*) dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4,00 (2) per cento annuo. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi l’art. 20 (“Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riportato in Appendice. (2) Misura da ultimo così fissata, ai sensi dell’art. 2, D.M. 21 maggio 2009, che si riporta: “Art. 2. (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.”. Precedente misura (dal 1° lug l i o 2003 al 30 settembre 2009): 2,75 per cento annuo.
Art. 21 Interessi per dilazione del pagamento Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’art. 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 (1) per cento annuo. L’ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed è riscosso unitamente all’imposta alle scadenze stabilite. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall’art. 20 e dal presente articolo.
(1) Misura da ultimo così fissata, ai sensi dell’art. 3, D.M. 21 maggio 2009, che si riporta: “Art. 3. (Interessi per dilazione del pagamento). - Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall’art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009. Precedente misura (dal 1° luglio 2003 al 30 settembre 2009): 4 per cento annuo.
Art. 22 Attribuzione degli interessi Gli interessi di cui agli artt. 20 e 21 spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 20-25
[Art. 23 Esecutorietà dei ruoli] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999.
Art. 24 Consegna del ruolo al concessionario (*) 1. L’ufficio consegna il ruolo al concessionario (*) dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. 2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (*) relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l’affidamento dei ruoli ai concessionari (*) avviene esclusivamente con modalità telematiche. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 25 Cartella di pagamento (1) (2) (3) 1. Il concessionario (*) notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre (4): a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima
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rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (4) (5); b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter del citato D.P.R. n. 600 del 1973 (4); c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio (4) (5). 2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze (6), contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. 2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (7). 3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
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Tit. I – Riscossione delle imposte
(1) Vedasi l’art. 37, comma 44, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 4 luglio 2006. che si riporta: “Art. 37. (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario). 44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell’art. 9-bis della citata L. n. 289 del 2002.”.
le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1º gennaio 2004; b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.”. In attuazione di quanto sopra, l’art. 1, comma 5-ter, citato D.L. n. 106/2005, ha: - riformulato il primo comma, lettere a), b) e c) del presente articolo [vedi nota (4)]; - stabilito disposizioni transitorie mediante sostituzione dell’art. 3 6 , comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riportato in Appendice.
(2) Il presente articolo, nel testo precedente le modifiche sottoindicate, con sentenza n. 280 in data 7 luglio 2005 (depositata il 15 luglio 2005), era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario avrebbe dovuto notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(4) Le parole da “il 31 dicembre:” fino a “accertamenti dell’ufficio” sono state così sostituite alle parole “l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario” dall’art. 1, comma 5-ter, lettera a), n. 2), D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156. Ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riportato in Appendice, le disposizioni del presente comma si applicano anche all’imposta sul valore aggiunto.
(3) Vedasi l’art. 1, comma 5-bis, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, che si riporta: “Art. 1. (Disposizioni in materia di versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento). -5bis. Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento al-
(5) Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, è disposta la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione. ( 6 ) Vedasi, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”, il D.M. 28
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D.P.R. 602/1973 - Art. 26
giugno 1999, come modificato da ultimo dal Provv. Ag. Entrate 22 aprile 2008. Vedasi altresì l’art. 36, comma 4ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convert i t o d a l l a L . 2 8 f e b b r a i o 2008, n. 31, che si riporta: “Art. 36. (Disposizioni in materia di riscossione). - 4-ter. La cartella di pagamento di cui all’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.”. Al riguardo vedasi, in Appendice, la Circ. Ag. Entrate n. 16/E del 6 marzo 2008. (7) Vedasi al riguardo l’art. 18-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riportato in Appendice.
Art. 26 Notificazione della cartella di pagamento (1) (2) La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario (*) nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario (*), dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone pre-
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viste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’art. 149-bis del codice di procedura civile (3). Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune. Il concessionario (*) deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (4).
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Tit. I – Riscossione delle imposte
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi l’art. 14, primo comma, L. 20 novembre 1982, n. 890, che si riporta: “Art. 14. - La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.” Con sentenza n. 346 del 22-23 settembre 1998, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di talune previsioni dell’art. 8, commi 2 e 3, suddetta L. n. 890/1982 in materia di notificazione a mezzo posta nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. (2) Vedasi l’art. 1, comma 5-bis, D.L. 15 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, riportato in nota all’art. 25 del presente decreto. (3) Comma inserito dall’art. 38, comma 4, lettera b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, conver tito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. (4) Le parole “; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600” sono state aggiunte dall’art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73.
[Art. 27 Luogo e tempo del pagamento] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999.
Art. 28 Modalità di pagamento 1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario (*), le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell’operazione sono a carico del contribuente. 2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario (*) nella cartella di pagamento. 3. Con decreto del Ministero delle finanze (1) sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l’indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell’imposta pagata. 3-bis. (2) Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria”.
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 27-28-bis
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”, il D.M. 28 giugno 1999. Per la modulistica (RAV e mod. F 35) vedasi il Provv. Ag. Entrate 27 febbraio 2002. (2) Comma inserito dall’art. 83, comma 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008.
Art. 28-bis Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali (1) I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all’art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d’imposta. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettaglia-
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ta dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali. L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l’interesse dello Stato ad acquisirli. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un’apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l’interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato. [...] (Abrogato). La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma. L’interessato può revocare la propria proposta di cessione all’atto dell’audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni e le attività culturali. Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al
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Tit. I – Riscossione delle imposte
Ministero per i beni e le attività culturali, a pena di decadenza, la propria accettazione. Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell’accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato. Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Dopo il trasferimento dei beni, l’interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l’importo dalla (rectius: della) cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni. Qualora l’interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l’importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.
Qualora l’Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma.
(1) Vedasi l’art. 20 (“Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice.
Art. 28-ter Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta (1) 1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’art. 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare. 2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando i l d e b i t o r e a c o m u n i c a r e
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 28-ter-28-quater
entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. 3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo. 4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione. 5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all’art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione. 6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.
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(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 13, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, in vigore dal 3 ottobre 2006. Vedasi l’art. 31 (“Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”), comma 1, ultimo periodo, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, riportato in nota all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (in Appendice).
Art. 28-quater Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (1) 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell’ente
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Tit. I – Riscossione delle imposte
locale o dell’ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. (1) Articolo inserito dall’art. 31, comma 1-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in vigore dal 31 luglio 2010.
Art. 29 Rilascio della quietanza (1) Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario (*) deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente. [ ...] (Abrogato). Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario (*) espressamente autorizzati dal titolare. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi l’art. 24 (“Quietanze”), D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, riportato in Appendice.
Art. 30 Interessi di mora (1) 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e
gli interessi, (2) si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (3). (1) Vedasi l’art. 27 (“Accessori dei crediti previdenziali”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riportato in Appendice. (2) Le parole “, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,” sono state inserite dall’art. 7, comma 2sexies, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13 luglio 2011. Vedasi il successivo comma 2-septies, citato art. 7 del D.L. n. 70/2011, che si riporta: “2-septies. La disposizione dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (13 luglio 2011, n.d.r.).”. (3) Vedasi al riguardo, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”, il Provv. Ag. Entrate 22 giugno 2011 che, a decorrere dal 1° ottobre 2011 ed in ragione annuale, fissa al 5,0243 per cento la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Precedenti misure, a decorrere: - dal 1° ottobre 2010: 5,7567 per cento (Provv. Ag. Entrate 7 settembre 2010); - dal 1° ottobre 2009: 6,8359 per cento (Provv. Ag. Entrate 4 settembre 2009).
Art. 31 Imputazione dei pagamenti Il concessionario (*) non può rifiutare pagamenti parziali di rate
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 29-33
scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute, il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario (*). Nei riguardi delle rate scadute l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d’imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario (*) se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora. Per i debiti di imposta già scaduti l’imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli artt. 1193 e 1194 del codice civile. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 32 Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili (1) Agli effetti dell’imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi
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iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale. Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l’intendente di finanza dispone, su richiesta dell’interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario (*) di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice.
Art. 33 Responsabilità solidale per l’imposta locale sui redditi (1) Quando il presupposto dell’imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi. La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.
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Tit. I – Riscossione delle imposte
(1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice.
Art. 34 Responsabilità solidale per l’imposta sui redditi delle persone fisiche (1) Le persone i cui redditi per l’accertamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest’ultimo. La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell’aliquota. Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell’art. 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l’anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti. (1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice.
Art. 35 Solidarietà del sostituito di imposta (1) Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido. (1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice.
Art. 36 Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci (1) I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 34-38
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Avverso l’atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (2). Si applica il primo comma dell’art. 39. (1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice. (2) Vedasi ora il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).
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Art. 37 Rimborso di ritenute dirette (1) Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all’intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso. Avverso la decisione dell’intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell’intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (2). Al rimborso l’intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo. (1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice. (2) Vedasi ora il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).
Art. 38 Rimborso di versamenti diretti (1) Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario (*) presso il quale è stato eseguito il versamento istanza
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Tit. I – Riscossione delle imposte
di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento (2). L’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. L’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. Si applicano il secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Quando l’importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell’art. 3 è superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell’ufficio. I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell’art. 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato art. 26quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti (3).
Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall’art. 44, primo comma (3). (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice. (2) Vedasi l’art. 4, comma 4, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, riguardo all’istanza di rimborso delle eccedenze di imposta non computate in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). (3) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, in vigore dal 26 luglio 2005.
Art. 39 Sospensione amministrativa della riscossione 1. Il ricorso contro il ruolo di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario (*) e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. 2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del com-
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 39-42
ma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 (1) per cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione. (1) Misura da ultimo così fissata, ai sensi dell’art. 4, D.M. 21 maggio 2009, che si riporta: “Art. 4. (Interessi per la sospensione amministrativa). - 1. Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, previsti dall’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009. Precedente misura (dal 1° luglio 2003 al 30 settembre 2009): 5 per cento annuo.
[Art. 40 Rimborso dell’imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999.
Art. 41 Rimborso d’ufficio (1) Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l’ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del
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reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis. Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell’ufficio delle imposte, l’intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.
(1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice.
Art. 42 Esecuzione del rimborso (1) (2) Del rimborso disposto l’ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall’art. 43-bis. Il concessionario (*) è tenuto a rimborsare anche l’indennità di mora eventualmente riscossa. Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l’indicazione della causa e dei documenti che le giustificano. L’elenco di rimborso è consegnato al concessionario (*) il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
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Tit. I – Riscossione delle imposte
Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse il concessionario (*) annota nella scheda del contribuente l’avvenuta compensazione. Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario (*) sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell’elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell’imposta cui lo sgravio si riferisce. [...] (Abrogato).
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi l’art. 10. D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, che si riporta: “Art. 10. (Attestazione dei crediti tributari). - 1. Su richiesta dei creditori d’imposta intestatari del conto fiscale, l’Agenzia delle entrate è autorizzata ad attestare la certezza e la liquidità del credito, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso. L’attestazione, che non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, può avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalità diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.”. (2) Vedasi il Titolo II (“Rimborsi tramite concessionario”) del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 78, commi da 27 a 38, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l’istituzione del conto fiscale”, riportato in nota al menzionato art. 78, L. n. 413/1991, in Appendice.
Art. 42-bis Esecuzione del rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata (1) (2) Per l’esecuzione dei rimborsi previsti dall’art. 38, quinto comma, e dall’art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo. Entro l’anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell’avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell’ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste. Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l’ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l’esattezza del computo degli interessi. Gli elen-
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D.P.R. 602/1973 - Art. 42-bis
chi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l’ammontare dell’imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d’Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l’indicazione del numero e dell’importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi. Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell’art. 1, lettera b), del D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento. I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni (euro 5.164,57, n.d.r.), per assi-
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curata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all’indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell’art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille (3). Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d’Italia Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
(1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice. Vedasi, altresì, il D.M. 29 dicembre 2000 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). (2) Vedasi l’art. 16, L. 23 dicembre 1998, n. 448, che si riporta: “Art. 16. (Rimborsi automatizzati). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono ridetermina-
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Tit. I – Riscossione delle imposte
te le modalità per l’esecuzione dei rimborsi delle imposte, mediante procedura automatizzata. 2. Sino alla data di attuazione di nuove modalità per l’erogazione dei rimborsi d’imposta fino a lire 20.000 e di quelli di importo superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000, da effettuare da parte dei competenti uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi, alimentate con gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 4.1.2.2 “Restituzioni e rimborsi di imposte” (capitolo 3521) e 4.1.4.1 “Interessi di mora” (capitolo 3500) dello stato di previsione del Ministero delle finanze, e nelle corrispondenti unità previste per gli esercizi successivi. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per l’effettuazione dei rimborsi d’imposta di cui al comma 2 ed il pagamento dei relativi interessi.”. (3) Vedasi l’art. 1, comma 137, L. 23 dicembre 2005, n. 266, circa il limite di euro 12, riportato in nota al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, Sezione I del Capo III, in Appendice.
Art. 43 Recupero di somme erroneamente rimborsate L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all’art. 43, primo comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi (1). Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l’applicazione degli interessi ai sensi dell’art. 20. Nell’avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l’ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto. L’intendente di finanza dà comunicazione all’ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento. (1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 5-ter, lettera a), n. 3), D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.
Art. 43-bis Cessione dei crediti di imposta (1) (2) 1. Le disposizioni degli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell’art. 44 sono dovuti al cessionario.
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 43-43-bis
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l’applicazione delle disposizioni dell’art. 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse. 3. L’atto di cessione deve essere notificato all’ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario (*) del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all’art. 78, commi 28 e seguenti, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi il: “D.M. 30 settembre 1997, n. 384. Regolamento recante norme per la disciplina della cessione dei crediti d’imposta” che si riporta: “Art. 1. (Cessione dei crediti). - 1. I crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, delle società di persone e soggetti equiparati nonché dei soggetti di cui all’art. 73 [Così rinumerato dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, n.d.r.], comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere ceduti secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. 2. La cessione, da operarsi con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio, deve riguardare l’intero ammontare del credito chiesto a rimborso per ciascuna delle imposte sui redditi, ivi compreso quello derivante da imposte sostitutive, dall’imposta sul patrimonio netto delle imprese e dal contributo al Servizio sanitario nazionale. 3. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte previsti dall’art. 44
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del D.P.R. n. 602/1973 non possono formare oggetto di autonomo atto di cessione e spettano comunque al cessionario. E’ nullo ogni patto contrario. 4. Per essere efficace, l’atto di cessione è notificato all’ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al concessionario del servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito. Si considerano inefficaci nei confronti dell’Amministrazione finanziaria i successivi atti di cessione a terzi del credito ceduto. 5. Anche a seguito della cessione restano impregiudicati i poteri della Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d’imposta. 6. Ferma rimanendo l’applicazione dell’art. 43 del citato D.P.R. n. 602/1973 nei confronti del soggetto cedente per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l’insussistenza, l’Amministrazione finanziaria può procedere anche nei confronti di quest’ultimo, previa notificazione degli atti. Per assicurare il recupero del credito erariale sia il cedente che il cessionario hanno l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle variazioni del domicilio fiscale; in caso di inosservanza non può opporsi il difetto di notifica. 7. L’atto di cessione dei crediti di cui al comma 1 è inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria se: a) al momento della notifica, l’Amministrazione ha già proceduto all’emissione dell’ordinativo di pagamento; b) è stata presentata richiesta per il rimborso mediante titoli di Stato e, al momento della notifica, il Ministero delle finanze ha già proceduto alla trasmissione dell’elenco degli aventi diritto al rimborso al Ministero del tesoro; c) al momento della notifica, risultano a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell’atto di cessione. In tal caso
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Tit. I – Riscossione delle imposte
la cessione ha effetto solo per gli importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo. 8. Le cessioni di crediti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 549/1995, in conformità alle norme contenute negli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, sono efficaci nei confronti dell’Amministrazione finanziaria a condizione che le parti provvedano al rinnovo della notifica secondo le modalità previste dal precedente comma 4. Art. 2. (Cessioni delle eccedenze di imposta nell’ambito del gruppo societario). 1. La cessione delle eccedenze d’imposta, quali somme a credito per cui non viene chiesto in dichiarazione il rimborso bensì il loro riporto per lo scomputo dagli importi delle imposte eventualmente dovute per il periodo d’imposta successivo, può avere ad oggetto anche solo una parte delle eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi; la quota non ceduta può essere portata in diminuzione dei versamenti d’imposta relativi agli esercizi successivi o chiesta a rimborso. L’ente o la società cedente indica nella predetta dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito di imposta ceduto, a pena di inefficacia, gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi dei crediti ceduti. 2. Il cessionario può utilizzare le eccedenze ricevute per i versamenti, anche in acconto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche o dell’imposta locale sui redditi i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui le eccedenze stesse emergono; la parte non utilizzata può essere chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Il cessionario indica nella dichiarazione dei redditi l’ammontare delle eccedenze ricevute, i soggetti cedenti e le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. 4. Per le cessioni delle eccedenze disciplinate dal presente articolo si appli-
cano le disposizioni dell’art. 1, comma 5, e la responsabilità in solido del cessionario prevista dal comma 6 dello stesso articolo opera a prescindere dall’effettivo utilizzo delle eccedenze stesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”. (2) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice.
Art. 43-ter Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo (1) (2) 1. Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. 2. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. [3. ...] (Abrogato) (3). 4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 43-ter-44
controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 40 del predetto decreto 87 del 1992. 5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell’art. 43-bis.
(1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice. (2) Vedasi il D.M. 30 settembre 1997, n. 384, “Regolamento recante norme per la disciplina della cessione dei crediti d’imposta”, riportato in nota all’articolo precedente. (3) Vedasi l’art. 5, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che si riporta: “Art. 5. (Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo). - 1. Le eccedenze di imposta di cui all’art. 43-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, possono essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.”.
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Art. 44 Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate (1) Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 2,00 (2) (3) per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’intendente di finanza o dell’elenco di rimborso. L’interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell’art. 38, quinto comma e nell’art. 41, secondo comma. L’interesse è calcolato dall’ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall’intendente di finanza ed è a carico dell’ente destinatario del gettito dell’imposta. (1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice. (2) Vedasi: - l’art. 1, comma 1, D.M. 21 maggio 2009, che si riporta: “Art. 1. (Interesse per ritardato rimborso delle imposte). - 1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previ-
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Tit. I – Riscossione delle imposte
sti dagli artt. 44 e 44-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell’1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.”. Precedente misura (dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2009): 2,75% annuo e 1,375 semestralmente.”; - il D.M. 18 dicembre 2009, che si riporta: “Art. 1. (Interessi per rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi). - 1. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all’imposta sul reddito delle società producono per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 28 gennaio dell’anno 2009 interessi giornalieri al tasso annuo del 4,75 per cento. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”. (3) Vedesi l’art. 37, comma 50, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 4 luglio 2006, che si riporta: “Art. 37. (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario). - 50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’art. 1283 del codice civile.”.
Art. 44-bis Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (1) (2) (3) Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all’art. 42-bis, l’interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell’ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d’imposta, escludendo
dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso. Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all’art. 42-bis, che dispongono il rimborso d’imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d’imposta. Sia per il rimborso d’imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario. La quietanza relativa all’ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all’art. 42-bis, quarto comma. [Quinto comma] (Abrogato). (1) Vedasi l’art. 19 (“Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice. (2) Circa la misura degli interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2010, vedasi l’art. 1, comma 1, D.M. 21 maggio 2009, riportato in nota all’art. 44 del presente decreto. (3) Vedasi l’art. 37, comma 50, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 4 luglio 2006, riportato in nota all’art. 44 del presente decreto.
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TITOLO II RISCOSSIONE COATTIVA
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI (1) (2) (3)
(1) Vedasi l’art. 1, commi 421 – 423, L. 30 dicembre 2004, n. 311, che si riporta: “Art. 1. - 421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli artt. 51 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall’art. 60 del citato D.P.R. n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 maggio 2002, n. 96, e all’art. 1, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27. 422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 423. La competenza all’emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il
domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.”. Vedasi l’art. 27, commi 16 – 20 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 27. (Accertamenti). - 16. Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall’art. 10-quater, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’atto di cui all’art. 1, comma 421, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. 17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 18. L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli artt. 16, comma 3 e 17, comma 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
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Tit. II - Riscossione coattiva
19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all’atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 15-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all’atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, e al comma 16 del presente articolo, si applica il termine previsto dall’art. 25, primo comma, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.”. (2) In materia di riscossione degli Enti locali, vedasi: - l’art. 52, comma 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 224, lettera a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, che si riporta: “Art. 52. (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni). 5. I regolamenti, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l’accertamento dei tributi può essere effettuato dall’ente locale anche nelle forme associate previste negli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla; 4) le società di cui all’art. 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’art. 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; c) l’affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.”. Vedasi il - successivo comma 225, citato art. 1, L. n. 244/2007, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 1. - 225. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è consentito di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema
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D.P.R. 602/1973 - Art. 45
informativo dell’Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.”; - l’art. 4, commi 2-nonies – 2-decies, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, che si riporta: “Art. 4. (Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini). 2-nonies. I concessionari possono esercitare l’attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 21 del citato D.Lgs. n. 112 del 1999. 2-decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L. 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità con i quali il Ministero dell’economia e delle finanze, con il supporto dell’Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l’efficienza e l’efficacia dell’attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi 2-octies e 2-nonies.”; - l’art. 1, comma 477, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2006, che si riporta: “Art. 1. -477. Per il potenziamento dell’attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell’art. 4, comma 2-decies, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all’adozione del regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L. 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo art. 4, ferma restando la possibilità esclu-
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sivamente per i concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato art. 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell’ente.”; - l’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, 248, riportato in Appendice. (3) Vedasi l’art. 7 (“Semplificazione fiscale”), comma 2, lettera gg-quinquies), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13 luglio 2011 che si riporta: “gg-quinquies). in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;”.
Art. 45 Riscossione coattiva 1. Il concessionario (*) procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
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Tit. II - Riscossione coattiva
Art. 46 Delega ad altro concessionario 1. Il concessionario (*) cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario (*) nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella. 2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 47 Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche 1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario (*), nonché la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’art. 85 in esenzione (1) da ogni tributo e diritto. 2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario (*) l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) L’art. 40, commi 1-ter ed 1-quater del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni (in Appendice) prevede che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale elencati nel proprio Allegato C-bis possano essere ridotti. Tra tali regimi è compreso anche quello di cui al presente articolo.
Art. 47-bis Gratuità di altre attività e misura dell’imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili (1) 1. (2) I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati (3) le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all’art. 79, comma 2. 2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 40, lettera a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, in vigore dal 4 ottobre 2005. (2) L’art. 40, commi 1-ter ed 1-quater del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni (in Appendice) prevede che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale elencati nel proprio Allegato C-bis possano essere ridotti. Tra ta-
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 46-48-bis
li regimi è annoverato anche quello di cui al presente articolo. (3) Le parole “e ai soggetti da essi incaricati” sono state inserite dall’art. 83, comma 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008.
Art. 48 Tasse e diritti per atti giudiziari 1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario (*). 2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario (*) non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 48-bis Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (1) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche (2) di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a
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diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della L. 31 maggio 1965, n. 575 (3). 2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (4). 2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito (5). (1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 9, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, in vigore dal 3 ottobre 2006. (2) Le parole da “A decorrere” fino a “amministrazioni pubbliche” sono state così sostituite alle parole “Le amministrazioni pubbliche” dall’art. 19, comma 1, lettera a), D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, in vigore dal 3 ottobre 2007, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.
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Tit. II - Riscossione coattiva
(3) Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 17, L. 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, in vigore dall’8 agosto 2009. (4) Vedasi il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). (5) Comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, lettera c), citato D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, in vigore dal 3 ottobre 2007, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.
Capo II ESPROPRIAZIONE FORZATA Sezione I Disposizioni generali Art. 49 Espropriazione forzata 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario (*) procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l’avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall’ente creditore (1); il concessionario (*) può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. 1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dal-
l’ente creditore al concessionario della riscossione. L’ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario (2). 1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall’ente creditore in triplice copia (2). 1-quater. Nei casi di opposizione all’attività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’attività di riscossione qualora l’ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell’avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore (2). 2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall’art. 26. 3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. n. 602/1973. (1) Le parole da “, fatto salvo il diritto” fino a “dall’ente creditore”sono
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 49-52
state inserite dall’art. 3, comma 3-bis, lettera a), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, in vigore dal 26 maggio 2010. (2) Comma inserito dall’art. 3, comma 3-bis, lettera b), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, in vigore dal 26 maggio 2010.
Art. 50 Termine per l’inizio dell’esecuzione 1. Il concessionario (*) procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. 2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26 di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica (1).
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi il D.M. 28 giugno 1999 e successive modificazioni (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).
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Art. 51 Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati (*) 1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario (*) può dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore. 2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitor e non hanno corrisposto al concessionario (*) l’importo del suo credito, il concessionario (*) resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo. 3. Il concessionario (*) può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 52 Procedimento di vendita 1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario (*), senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria. 2. L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione.
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Tit. II - Riscossione coattiva
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 53 Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione 1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. 2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario (*), nell’ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 54 Intervento dei creditori 1. I creditori che intendono intervenire nell’esecuzione debbono notificare al concessionario (*) un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell’art. 499 del codice di procedura civile. 2. L’intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati. 3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per
l’assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario (*), dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 55 Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati (*) (1) 1. Fermo il disposto degli artt. 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario (*) non può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi l’art. 36 (“Disposizioni transitorie”), comma 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riportato in Appendice.
Art. 56 Deposito degli atti e del prezzo 1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall’art. 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario (*), nella cancelleria del giudice dell’esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 53-58
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari. 3. Se nell’esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario (*), ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell’esecuzione autorizza il concessionario (*) a trattenere l’ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l’eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 57 Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi 1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. 2. Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario (*) di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza,
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l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 58 Opposizione di terzi 1. L’opposizione prevista dall’art. 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto. 2. L’opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario (*) a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati. 3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;
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Tit. II - Riscossione coattiva
c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b). (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 59 Risarcimento dei danni 1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario (*) dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. 2. Il concessionario (*) risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 60 Sospensione dell’esecuzione 1. Il giudice dell’esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno. Art. 61 Estinzione del procedimento per pagamento del debito 1. Salvo quanto previsto dall’art. 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita,
paga all’ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell’avvenuto pagamento. Sezione II Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare Art. 62 Disposizioni particolari sui beni pignorabili 1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell’art. 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall’art. 2759 del codice civile. 2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall’art. 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell’espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati. Art. 63 Astensione dal pignoramento 1. L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’art. 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenti-
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 59-67
cata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno. Art. 64 Custodia dei beni pignorati 1. Salvo quanto disposto dall’art. 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall’art. 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario (*) non può essere nominato custode. 2. Il concessionario (*) può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode. 3. In mancanza di persone idonee all’affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 65 Notifica del verbale di pignoramento 1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore. 2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
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per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo del primo e del secondo incanto. 2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto. 3. Su istanza del debitore o del concessionario (*), il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 67 Incanto anticipato
Art. 66 Avviso di vendita dei beni pignorati
1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell’esecuzione può autorizzare il concessionario (*) a procedere all’incanto in deroga ai termini previsti dall’art. 66.
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario (*) affigge alla casa comunale,
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
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Tit. II - Riscossione coattiva
Art. 68 Prezzo base del primo incanto 1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento. 2. Tuttavia, quando il concessionario (*) lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario (*), se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 69 Secondo incanto 1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’art. 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto. Art. 70 Beni invenduti 1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario (*) entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l’applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l’asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell’invito. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario (*), che ne redige verbale. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 71 Intervento degli istituti vendite giudiziarie 1. Per l’asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario (*) può avvalersi degli istituti previsti dall’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante (1). (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi il: - D.M. 18 settembre 2001, n. 455, “Regolamento concernente le modalità di intervento degli Istituti vendite giudi-
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 68-72-bis
ziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettante”, - D.M. 12 marzo 2004, “Approvazione dello schema di convenzione-tipo tra il concessionari del Servizio nazionale della riscossione e gli istituti di vendite giudiziarie, concernente le modalità di intervento degli stessi istituti nella procedura esecutiva e la fissazione del compenso ad essi spettante”, - Provv. Ag. Entrate 22 giugno 2004, “Approvazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 18 dicembre 2001, n. 455, dei modelli di registri e bollettari obbligatori, da utilizzarsi da parte degli istituti vendite giudiziarie nello svolgimento degli incarichi loro conferiti dai concessionari del Servizio nazionale della riscossione, in conformità all’art. 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”, tutti nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”.
Sezione III Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi Art. 72 Pignoramento di fitti o pigioni 1. L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell’art. 543 del codice di procedura civile, l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario (*) i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario (*) procede. 2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede,
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previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 72-bis Pignoramento dei crediti verso terzi (1) 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’art. 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’art. 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (2). 2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si appli-
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Tit. II - Riscossione coattiva
cano le disposizioni di cui all’art. 72, comma 2. (1) Articolo: -così sostituito dall’art. 2, comma 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, in vigore dal 3 ottobre 2006; -già inserito dall’art. 3, comma 40, lettera b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, in vigore dal 4 ottobre 2005, con la seguente formulazione: “Art. 72-bis. (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). - 1. L’atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all’art. 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l’ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall’art. 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso co- dice di procedura civile: a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione; b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.”. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 141, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Art. 73 Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi 1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se (1) il terzo, presso il quale il concessionario (*) ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di
beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell’esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario (*), che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo. 1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall’agente della riscossione anche con le modalità previste dall’art. 72bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita (2).
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Le parole “Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se ” è stata così sostituita alla parola”Se” dall’art. 1, comma 142, lettera a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 142, lettera b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Art. 74 Vendita e assegnazione dei crediti pignorati 1. Il concessionario (*), per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo. 2. Il concessionario (*) , se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 73-75-bis
all’erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità. 3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 75 Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni 1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall’art. 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario (*), l’avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 75-bis Dichiarazione stragiudiziale del terzo (1) 1. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli artt. 72 e 72-bis del presente decreto e de-
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gli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore. 2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall’art. 16, commi da 2 a 7, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta. 3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l’informativa prevista dall’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (1) Articolo: - così sostituito dall’art. 2, comma 8, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, in vigore dal 29 novembre 2006; - già inserito dall’art. 1, comma 425, L. 30 dicembre 2004, n. n. 311, in vigore dal 1° gennaio 2005, con la seguente formulazione:
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Tit. II - Riscossione coattiva
“Art. 75-bis. (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore.”.
Sezione IV Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare Art. 76 Espropriazione immobiliare 1. (1) Il concessionario (*) può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente: a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell’art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; b) ottomila euro, negli altri casi. 2. Il concessionario (*) non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore agli importi indicati (2) nel comma 1.
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
(1) Comma così sostituito dall’art. 7, comma 2, lettera gg-undecies), numero 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13 luglio 2011. Precedente formulazione: “1. Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.”. (2) Le parole “agli importi indicati” sono state così sostituite alle parole “all’importo indicato” dall’art. 7, comma 2, lettera gg-undecies), numero 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13 luglio 2011.
Art. 77 Iscrizione di ipoteca (1) 1. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. 2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’art. 79, il concessionario (*), prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario (*) procede all’espropriazione. 2-bis. L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 76-78
il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1 (2). (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi l’art. 19, comma 1, lettera e-bis), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato, con effetto dal 12 agosto 2006, dall’art. 35, comma 26-quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che si riporta: “Art. 19. (Atti impugnabili e oggetto del ricorso). – 1. Il ricorso può essere proposto avverso: e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;”. Vedasi l’art. 3, comma 2-ter, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, in vigore dal 26 maggio 2010, che si riporta: “Art. 3. (Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione). - 2ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l’importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro.”. (2) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 2, lettera u-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13 luglio 2011. Vedasi la successiva lettera gg-decies) del citato art. 7, comma 2, del D.L. n. 70/2011, che si riporta: “gg-decies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (13 luglio 2011, n.d.r.), l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l’importo complessivo del credito per cui lo
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stesso procede è inferiore complessivamente a: 1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell’art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 2) ottomila euro, negli altri casi;”.
Art. 78 Avviso di vendita 1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell’art. 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente: a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all’art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47; d) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l’importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d’imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate; f) il prezzo base dell’incanto; g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte; h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario;
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Tit. II - Riscossione coattiva
i) l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo di cui all’art. 82, comma 1; m) l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi. 2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l’avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.
(2) Le parole “, moltiplicato per tre” sono state inserite dall’art. 83, comma 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 25 giugno 2008.
Art. 79 Prezzo base e cauzione (1)
Art. 80 Pubblicazione e notificazione dell’avviso di vendita
1. Il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre (2). 2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario (*) richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell’ufficio del territorio. 3. La cauzione prevista dall’art. 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario (*) ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi altresì l’art. 36, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, recante disposizioni transitorie applicabili fino alla attivazione degli uffici del territorio.
1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l’avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell’ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell’esecuzione e all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili. 2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario (*), il giudice può disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 79-85
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Art. 81 Secondo e terzo incanto
Art. 83 Progetto di distribuzione
1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente. 2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario (*) procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario (*) deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 82 Versamento del prezzo 1. L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione. 2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario (*) procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell’ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 84 Distribuzione della somma ricavata 1. Il giudice dell’esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell’art. 510, primo comma, del codice di procedura civile. 2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario (*), provvede a norma dell’art. 596 del codice di procedura civile. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 85 Assegnazione dell’immobile allo Stato (1) 1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario (*), nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del
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Tit. II - Riscossione coattiva
terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento. 2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’art. 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione (2) non può essere inferiore a sei mesi. 3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione (3) nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario (*), nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi l’art. 30 (“Esito negativo del terzo incanto nell’espropriazione forzata immobiliare”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice. (2) Le parole “del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione” sono state così sostituite alle parole “dell’eventuale conguaglio” dall’art. 3, comma 40, lettera b-ter), n. 1), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. (3) Le parole “del prezzo di assegnazione” sono state così sostituite alle parole “dell’eventuale conguaglio” dall’art. 3, comma 40, lettera b-ter), n. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
Capo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI
Art. 86 Fermo di beni mobili registrati (1) (2) 1. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, il concessionario (*) può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. 2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario (*), che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede. 3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214, comma 8,del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (1) Vedasi: - l’art. 3, comma 41, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, che si riporta:
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 86-88
“Art. 3. (Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione). - 41. Le disposizioni dell’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.”. - la lettera gg-octies del comma 2 dell'art. 7 (“Semplificazione fiscale”), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13 luglio 2011, che si riporta: “gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all’agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;”. (2) Vedasi l’art. 19, comma 1, lettera e-ter), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato, con effetto dal 12 agosto 2006, dall’art. 35, comma 26quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che si riporta: “Art. 19. (Atti impugnabili e oggetto del ricorso). – 1. Il ricorso può essere proposto avverso: e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;”.
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Art. 87 Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo 1. Il concessionario (*) può, per conto dell’Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all’art. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario (*) chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura. 2-bis. L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli artt. 125 o 126 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell’art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima (1). (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602/1973. (1) Comma aggiunto dall’art. 29, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 88 Ammissione al passivo con riserva (1)
Sezione I Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda
Capo IV
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Tit. II - Riscossione coattiva
di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’art. 101 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario (*), quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto. 3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario (*), allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all’elenco dei crediti ammessi. 4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario (*) dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario (*), nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti. 5. Se all’atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell’attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell’art. 113 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell’art. 117 della medesima legge.
re concorsuali”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice.
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
(1) Vedasi l’art. 31 (“Limiti all’applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali”), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in vigore dal 1° luglio 1999, riportato in Appendice.
(1) Vedasi l’art. 31 (“Limiti all’applicazione delle disposizioni sulle procedu-
Art. 89 Esenzione dell’azione revocatoria 1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Sezione II Concordato preventivo e amministrazione controllata Art. 90 Ammissione del debitore al concordato preventivo o all’amministrazione controllata (1) 1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all’amministrazione controllata, il concessionario (*) compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura. 2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti dagli artt. 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. (*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
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TITOLO III SANZIONI (1) (2) (3)
(1) Vedasi il: “D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e successive modificazioni, che si riporta, in estratto, con l’indicazione degli importi espressi anche in euro secondo i criteri di cui all’art. 51 (“Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative”), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213: “TITOLO I Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto Capo I Sanzioni in materia di imposte dirette ...omissis... Capo II Sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto ...omissis... Capo III Disposizioni comuni alle imposte dirette e all’ imposta sul valore aggiunto ...omissis... TITOLO II Sanzioni in materia di riscossione Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti). – 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti […] (Le parole “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria,” sono state soppresse dall’art. 23, comma 31, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 6 luglio 2011) effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì, in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario (*) diverso da quello competente. Art. 14. (Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte). – 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto,
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Tit. III - Sanzioni
salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 13 per il caso di omesso versamento. Art. 15. ( Incompletezza dei documenti di versamento).– 1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione (da euro 103 ad euro 516). 2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l’infrazione all’ufficio o all’ente impositore.
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427; h) l’art. 34, commi 2 e 3 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85. 2. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto. Art. 17. (Entrata in vigore). – 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”.
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
(2) Vedasi l’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini della regolarizzazione degli adempimenti tributari, che si riporta: “Art. 13. (Ravvedimento). - 1. La sanzione è ridotta , sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo (Le parole “un decimo” sono state così sostituite alle parole “un dodicesimo”, a decorrere dal 1° febbraio 2011, dall’art. 1, comma 20, lettera a), L. 13 dicembre 2010, n. 220. Ai sensi del successivo comma 22, la disposizione si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un ottavo (Le parole “un ottavo” sono state così sostituite alle parole “un decimo”, a decorrere dal 1° febbraio 2011, dall’art. 1, comma 20, lettera a), L. 13 dicembre 2010, n. 220. Ai sensi del successivo comma 22, la disposizione si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio
TITOLO III Disposizioni comuni Art. 16. (Abrogazione di norme). – 1. Sono abrogati: a) gli artt. da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole “o del separato avviso di cui al terzo comma dell’art. 58”, e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e quinto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; b) gli artt. da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; c ) gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; d) l’art. 8, commi dal quarto al nono, della L. 10 maggio 1976, n. 249, aggiunti dall’art. 1 della L. 13 marzo 1980, n. 71; e) l’art. 2, ad eccezione dei commi settimo e ottavo, della L. 26 gennaio 1983, n. 18; f) l’art. 5, comma 11, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165; g) l’art. 54, ad eccezione del comma 8, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
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D.P.R. 602/1973
2011) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; c) ad un decimo (Le parole “un decimo” sono state così sostituite alle parole “un dodicesimo”, a decorrere dal 1° febbraio 2011, dall’art. 1, comma 20, lettera a), L. 13 dicembre 2010, n. 220. Ai sensi del successivo comma 22, la disposizioni si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011) del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo (Vedi l’annotazione che precede) del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile, è stata da ultimo fissata all’1,5 per cento annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dal D.M. 7 dicembre 2010. Precedente misura: 1 per cento) con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione. [4. ...] 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel pre-
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sente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione. (3) Si vedano gli artt. 10-bis, 10ter e 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, che si riportano: “Art. 10-bis. (Omesso versamento di ritenute certificate). 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta (a). Art. 10-ter. (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui all’art. 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (a). Art. 10-quater . (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui all’art. 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti (a)”.
(a) Ai sensi dell’art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, nei casi di cui al presente articolo si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322-ter del codice penale, che si riporta: “Art. 322-ter. (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se com-
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Tit. III - Sanzioni
[Art. 92-bis Mancata o irregolare documentazione probatoria] (1)
messi dai soggetti indicati nell’art. 322bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’art. 321, anche se commesso ai sensi dell’art. 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’art. 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.”.
(1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in vigore dal 1° aprile 1998, riportato in estratto in nota al Titolo III del presente decreto.
[Art. 92 Ritardati od omessi versamenti diretti] (1)
[Art. 95 Violazione dell’obbligo delle ritenute alla fonte] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in vigore dal 1° aprile 1998, riportato in estratto in nota al Titolo III del presente decreto.
(1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in vigore dal 1° aprile 1998, riportato in estratto in nota al Titolo III del presente decreto.
(1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in vigore dal 1° aprile 1998, riportato in estratto in nota al Titolo III del presente decreto.
[Art. 93 Versamenti ad ufficio incompetente] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in vigore dal 1° aprile 1998, riportato in estratto in nota al Titolo III del presente decreto.
[Art. 94 Incompletezza delle distinte di versamento] (1)
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 92-98
[Art. 96 Pagamenti di crediti a contribuenti morosi] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in vigore dal 1° aprile 1998, riportato in estratto in nota al Titolo III del presente decreto.
[Art. 97 Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli] (1)
(1) Articolo abrogato per effetto della:
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- abrogazione dei commi dal primo al quinto e del settimo, ad opera dell’ar t. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in vigore dal 1° aprile 1998 (riportato in nota al titolo III del presente decreto); - abrogazione del sesto comma ad opera dell’art. 25, comma 1, lettera a), D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in vigore dal 15 aprile 2000.
[Art. 98 Applicazione delle sanzioni] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in vigore dal 1° aprile 1998, riportato in estratto in nota al Titolo III del presente decreto.
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TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 99 Versamento delle ritenute sui dividendi Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell’art. 1 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.
Art. 100 Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi Le disposizioni degli artt. 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974. Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell’art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974 rimangono in vigore gli artt. 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico. Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell’art. 15 del presente decreto.
Le disposizioni dell’art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974. La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell’art. 18. Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente. Art. 100-bis Acconti di imposte sui redditi dell’anno 1974 I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell’anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all’anno 1974 o al primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso. Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 99-100-quater
Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l’ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila. Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l’iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti. Art. 100-ter Ammontare degli acconti Gli acconti d’imposta sono dovuti nella misura: a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell’art. 8, terzo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a); c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti; d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1; e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.
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L’aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli artt. 6 e 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell’anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno. Dall’ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d’acconto operate ai sensi degli artt. 128 e 143 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.
Art. 100-quater Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l’anno 1974 Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche o dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l’anno 1974 o per il primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso. Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 29 settembre
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Tit. IV - Norme transitorie e finali
1973, n. 597, sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato. Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall’imposta locale sui redditi dovuta per l’anno 1974. Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 16, quarto comma, de l D.P.R . 29 se tte mbre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o fusione o della società incorporante. Se gli acconti d’imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno 1974 o agli accertamenti d’ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell’art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d’imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d’imposta successivo.
Art. 100-quinquies Riscossione degli acconti Gli acconti d’imposta di cui all’art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell’anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all’autorizzazione dell’intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo vigente prima che l'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, ne decretasse la soppressione, n.d.r.). La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dell’intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi. Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l’annotazione “acconti d’imposta per l’anno 1974”. Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all’art. 100-bis si applicano le disposizioni del presente decreto.
[Art. 100-sexies Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l’anno 1974] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 16, L. 2 dicembre 1975, n. 576.
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D.P.R. 602/1973 - Artt. 100-quinquies-105
Art. 101 Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Art. 102 Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi Per i tributi di cui all’art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli artt. 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645. Art. 103 Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato Le disposizioni di cui agli artt. 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l’esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli
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di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l’autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate al concessionario circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione. Art. 104 Disposizioni abrogate A decorrere dal 1 ° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto. Art. 105 Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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APPENDICE
CONTO FISCALE 1. - L. 30 dicembre 1991, n. 413 - Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (Estratto) (*)
(*) Ai sensi dell’art. 3 (“Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”), comma 28, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, riportato in questa Appendice, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. (denominata Equitalia S.p.a. dal 12 marzo 2007, n.d.r.) ed alle società dalla stessa partecipate.
Art. 78 [1. – 7. …] (Abrogati). 8. – 8-bis. …omissis… [9. – 24. …] (Abrogati). 25. – 26. …omissis… 27. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994 (1), il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA (2). L’obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contri-
buenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell’art. 17 della L. 13 aprile 1977, n. 114 (3). 28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all’esi-
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Conto fiscale
stenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall’Amministrazione finanziaria l’apertura di più conti intestati allo stesso contribuente. 29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario (*) del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d’imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario (*) del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla L. 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell’ambito territoriale del concessionario (*) dipendente. 31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario (*) saranno regolati secondo i seguenti criteri:
a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario (*) del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento; b) pagamento in favore dell’azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario (*) ai sensi dell’art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario (*) competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli artt. 61 e 117 del citato D.P.R. n. 43 del 1988; c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell’erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario (*) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma; d) invio periodico al competente concessionario (*) da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;
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L. 413/1991 - Art. 78
e) nel caso di accreditamento all’ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario (*) le disposizioni di cui all’art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario (*) ha l’obbligo di rivalsa sull’istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell’istituto stesso. 32. I concessionari (*) del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi. 33. I concessionari (*) del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti: a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell’ufficio competente; b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l’importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscri-
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zione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta; c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all’art. 38-bis, secondo comma, del D. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell’ufficio competente; d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all’erario. 34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall’art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della L. 4 ottobre 1986, n. 657. 35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell’Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l’anagrafe tributaria dei concessionari (*) della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari (*). 36. Il comma 3-bis dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato. 37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari (*) della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell’imposta sul valore
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Conto fiscale
aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l’erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996. (4) 38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l’attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l’estensione dell’utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall’imposta sui redditi e dall’imposta sul valore aggiunto, nonché, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari (*) con conseguente revisione della misura della commissione di cui all’art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. (5) 39. – 40. …omissis… (*) Vedasi la nota al titolo del presente provvedimento (1) Le parole “1° gennaio 1994” sostituiscono le precedenti “1° gennaio 1993”, per effetto dell’art. 62, comma 1, lettera f), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.
(2) Le parole “di partita IVA” sono state sostituite - a decorrere dal 1° gennaio 1998 - alle precedenti “di reddito di impresa o di lavoro autonomo” dall’art. 24, comma 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449. (3) Periodo aggiunto dall’art. 6, comma 9, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 1994, n. 473. (4) Vedasi, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”: - l’art. 24, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale i rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l’osservanza del limite di importo previsto dall’art. 25, comma 2, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (in Appendice); - l’art. 34, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, che si riporta: “Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.”. (5) Vedasi il “D.M. 28 dicembre 1993, n. 567. Regolamento di attuazione dell’art. 78, commi da 27 a 38, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l’istituzione del conto fiscale”, che si riporta: Titolo I Disciplina generale del conto fiscale “Art. 1. (Intestatari di conto fiscale). - 1. Il conto fiscale, istituito dall’art. 78, comma 27, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, è utilizzato da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa nonché dai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono una attività per
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D.M. 567/1993 - Artt. Art. 1-4
la quale vi è obbligo di presentare apposita dichiarazione ai fini dell’attribuzione della partita IVA. 2. Il conto fiscale è aperto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Art. 2. (Identificazione e apertura dei conti fiscali). - 1. Il conto fiscale è individuato attraverso un codice identificativo costituito, nell’ordine, dal codice dell’ambito nel quale opera il concessionario competente e dal codice fiscale dell’intestatario. 2. Il conto fiscale è aperto d’ufficio, a cura del concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente, per tutti gli intestatari indicati al comma 1 dell’art. 1 del presente regolamento. I dati identificativi necessari all’apertura dei conti sono forniti ai concessionari dal sistema informativo del Ministero delle finanze. 3. I concessionari hanno l’obbligo di comunicare agli intestatari l’avvenuta apertura del conto, nonché di richiedere gli estremi del conto corrente bancario dell’intestatario da utilizzare ai fini della erogazione dei rimborsi. 4. Il concessionario competente ha l’obbligo di aggiornare il conto qualora durante la gestione si rendano necessarie variazioni di alcuni dei dati identificativi dei contribuenti. Le variazioni da apportare sono comunicate, al concessionario competente, dal sistema informativo del Ministero delle finanze. 5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabiliti i dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze deve fornire ai concessionari in relazione agli adempimenti previsti ai commi 2 e 4 del presente articolo. Con tale decreto sono, altresì, stabilite le modalità di comunicazione agli intestatari prevista al comma 3 del presente articolo. Art. 3. (Tributi che affluiscono sul conto fiscale e modalità di contabilizzazione). - 1. Nei confronti di ciascun contribuente è intestato un unico conto fiscale sul quale sono registrati tutti
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i versamenti ed i rimborsi relativi all’imposta sul reddito delle persone fisiche, all’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d’imposta, all’imposta locale sui redditi, alle imposte sostitutive delle anzidette ed all’imposta sul valore aggiunto. 2. Per i soggetti di cui all’art. 1 l’utilizzo del conto fiscale è esteso ai versamenti ed ai rimborsi relativi all’imposta di registro, all’imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte ipotecarie e catastali, all’imposta sulle assicurazioni e all’imposta di bollo dovuta in modo virtuale, a decorrere dalla data dei decreti ministeriali che verranno emanati per ogni singolo tributo ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. 3. Il conto fiscale si struttura nella gestione anagrafica e contabile della posizione di ogni singolo intestatario, mediante procedure informatiche operanti su basi informative ad accesso diretto, ai fini della registrazione e del reperimento dei dati relativi alle singole operazioni di riscossione e di rimborso dei tributi nonché di contabilizzazione delle somme riscosse e rimborsate ai fini dei riversamenti alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari. 4. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i dati analitici necessari per la tenuta del conto fiscale. 5. A richiesta dell’Amministrazione finanziaria il concessionario del servizio della riscossione è tenuto a fornire i movimenti registrati sui conti fiscali anche su supporto cartaceo. Art. 4. (Autorizzazione all’apertura di più conti). - 1. Il contribuente che risulti titolare di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale fuori dell’ambito territoriale del concessionario competente rispetto al comune di domicilio fiscale, può chiedere al Ministro delle finanze, nei casi previsti dal comma 2, l’autorizzazione all’apertura di più conti. 2. L’autorizzazione può essere concessa solo nei casi di accertata impossibilità di versamento nei termini delle somme dovute all’erario ed ove non vi
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Conto fiscale
ostino specifiche disposizioni di legge relative ai tributi indicati nell’art. 3 del presente regolamento. Si procede in ogni caso alla revoca dell’autorizzazione concessa qualora vi sia pericolo per la tempestiva e regolare riscossione delle imposte dovute. 3. Ai fini dell’erogazione dei rimborsi di cui agli artt. 18 e seguenti del presente regolamento, non è consentito il cumulo degli importi affluiti nei diversi conti fiscali intestati allo stesso contribuente. Art. 5. (Termini per i versamenti effettuati dagli intestatari di conto fiscale). - 1. Le ritenute alla fonte effettuate a norma degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate, dagli intestatari di conto fiscale, al concessionario del servizio di riscossione o, in alternativa, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende o istituti di credito di cui al successivo art. 7 entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute stesse sono state operate (Entro il giorno 16, ai sensi dell’art. 18, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, n.d.r.). 2. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall’art. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati entro il giorno diciotto di ciascun mese (Entro il giorno 16, ai sensi dell’art. 18, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, n.d.r.). 3. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall’art. 33 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuati entro il giorno tre del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (Entro il giorno 16, ai sensi dell’art. 18, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, n.d.r.). 4. I soggetti di cui all’art. 74, comma 4, dell’anzidetto D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, effettuano la liquidazione ed il versamento relativi all’ultimo trimestre solare entro il giorno tre del mese di febbraio (Entro il giorno 16, ai sensi dell’art. 18, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, n.d.r.). 5. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto previsto dall’art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazio-
ni è effettuato entro il giorno quindici del mese di dicembre di ciascun anno (Entro il giorno 27, ai sensi dell’art. 6, citata L. n. 405/1990, n.d.r.). 6. Restano fermi tutti gli altri termini di versamento delle imposte affluenti sul conto fiscale previsti dalle vigenti disposizioni. Art. 6. (Versamenti ai concessionari). - 1. I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a riscuotere nei confronti degli intestatari di conto fiscale l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d’imposta, l’imposta locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette e l’imposta sul valore aggiunto, versate direttamente dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 2. Il versamento diretto di cui al precedente comma è seguito direttamente allo sportello del concessionario competente territorialmente o sul conto corrente postale di cui all’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Art. 7. (Versamenti mediante delega ad azienda di credito). - 1. In alternativa a quanto previsto dall’art. 6, comma 2 gli intestatari hanno facoltà di effettuare i versamenti di cui all’art. 6, comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso una delle aziende di credito di cui all’art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla L. 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. 2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono versate le imposte indicate all’art. 3, comma 2, escluse quelle conseguenti a iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i decreti ministeriali ivi previsti. 3. Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con delega ad una azienda di credito ha valore di versamento diretto al concessionario. La delega è, in ogni caso, rilasciata dall’intestatario ad una dipendenza dell’a-
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D.M. 567/1993 - Artt. 5-10
zienda di credito sita nell’ambito territoriale del concessionario competente. Qualora la delega venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l’intestatario è soggetto alla sanzione di cui all’art. 93 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Art. 8. (Modalità di accreditamento al concessionario competente). - 1. Le aziende di credito sono tenute ad accreditare in forma irrevocabile al competente concessionario le somme versate dagli intestatari mediante delega entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1 e dall’art. 1 della L. 24 gennaio 1962, n. 13, con valuta e disponibilità del giorno dell’accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all’accredito in conto corrente postale. 2. L’accredito è effettuato, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega. 3. Nello stesso termine di cui al comma 1, le aziende di credito consegnano al competente concessionario un esemplare dell’attestazione rilasciata all’intestatario. 4. La consegna delle attestazioni è effettuata, distintamente per tipo di modelli, con un elenco, in duplice copia, riepilogativo del numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e dei relativi ammontari incassati, con l’indicazione del compenso complessivamente trattenuto, nonché dei totali generali, con l’indicazione dei dati identificativi dell’operazione di accredito di cui al comma 1. 5. In alternativa all’obbligo di cui ai commi 3 e 4 è in facoltà delle aziende di credito consegnare al competente concessionario nel termine di cui al comma 1, un documento, in duplice copia, riepilogativo dei dati, suddivisi per codice tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del concessionario, con l’indicazione dei dati identificativi dell’operazione di accredito di cui al comma 1. In tal caso la consegna delle attestazioni di cui al comma 3 è effettuata entro la fine di ciascun mese per le
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deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del medesimo mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all’ultimo giorno del mese. 6. Il concessionario rilascia contestualmente all’azienda di credito una copia, sottoscritta per ricevuta, dell’elenco riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di cui al comma 5. 7. Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le ore tredici del giorno di scadenza. Art. 9. (Modelli per l’effettuazione dei versamenti da parte degli intestatari). - 1. Le distinte di versamento e i bollettini di conto corrente postale vincolato con i quali sono effettuati i versamenti al concessionario da parte degli intestatari di conto fiscale sono approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono regolati: - le caratteristiche dell’attestazione da rilasciare all’intestatario dalle aziende di credito delegate; - le modalità per l’esecuzione dei versamenti ricevuti per delega e i modelli da utilizzare per gli adempimenti di cui all’art. 8, commi 4 e 5. 3. Con i decreti di cui ai precedenti commi sono, inoltre, disciplinate modalità di versamento sul conto fiscale, che consentano l’utilizzo di sistemi meccanografici sia nella effettuazione dei versamenti, da parte degli intestatari di conto fiscale, sia nel rilascio delle attestazioni da parte dei concessionari e delle aziende di credito. Art. 10. (Compenso alle aziende di credito). - 1. All’azienda di credito delegata compete separatamente per ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega un compenso, a totale carico del concessionario competente, pari al 25% della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi dell’art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, da trattenere all’atto dell’accreditamento al concessionario delle somme spettanti ai sensi dell’art. 8, comma 1.
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2. Il compenso a carico del concessionario non costituisce elemento di valutazione per la revisione dei compensi prevista dall’art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Art. 11. (Termini e modalità di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato). - 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui al precedente art. 8, comma 1, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari l’ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del settantacinque per cento della commissione di sua spettanza, dei rimborsi d’imposta effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. 2. L’ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonché delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell’accreditamento da parte dell’ufficio dei conti correnti postali . 3. Le somme accreditate, al concessionario, dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente regolamento, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.
4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi specifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma delle disposizioni contenute nel titolo secondo. 5. Le disposizioni di cui all’art. 73, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, si applicano anche ai concessionari indicati all’art. 31, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto. Art. 12. (Commissione ai concessionari). - 1. In relazione a quanto previsto nel precedente articolo con effetto dalla data di attivazione del conto si procederà ad applicare un aumento del 15% alla commissione spettante ai concessionari alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i versamenti diretti effettuati agli sportelli dei concessionari stessi. Art. 13. (Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito). - 1. Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all’ultimo giorno del mese. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di trasmissione, i dati analitici da rilevare dalle deleghe di versamento e le caratteristiche tecniche dei supporti da trasmettere. Art. 14. (Aggiornamento dei conti fiscali). - 1. I concessionari del servizio della riscossione sono tenuti ad aggiornare i singoli conti fiscali nei seguenti termini: a) nella stessa giornata di presentazione da parte degli intestatari delle richieste di rimborso e di erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari; b) entro il terzo giorno successivo a quello di ricevimento dei versamenti allo sportello del concessionario;
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c) entro il quindicesimo giorno successivo a quello di comunicazione al concessionario, da parte dell’amministrazione postale, dell’avvenuto accreditamento dei versamenti sul conto corrente vincolato; d) entro il quindicesimo giorno successivo a quello dei versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo; e) entro la fine di ciascun mese per i versamenti effettuati mediante delega alle aziende di credito nel mese precedente. Art. 15. (Estratto conto). - 1. Entro il 20 marzo di ciascun anno , il concessionario del servizio della riscossione invia, a ciascun contribuente intestatario di un conto fiscale, un estratto conto dei versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio. 2. Il modello dell’estratto conto di cui al precedente comma è approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 3. Gli intestatari di conto possono richiedere, al concessionario competente, la situazione dei versamenti e dei rimborsi registrati sul proprio conto fiscale; se la richiesta viene effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l’estratto del conto va rilasciato entro il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta stessa. Ove il concessionario non provveda nel termine assegnato, l’intestatario può rivolgersi alla competente direzione regionale delle entrate. Art. 16. (Sanzioni). - 1. Nei casi di versamenti di imposta tramite delega, qualora il riversamento delle relative somme alla competente Sezione di tesoreria provinciale o alle casse degli altri enti destinatari sia omesso o avvenga oltre il sesto giorno lavorativo successivo ai predetti versamenti, nei confronti del concessionario si applicano le sanzioni previste dall’art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Per le sanzioni di cui al precedente comma, il concessionario ha l’obbligo di rivalsa sull’azienda delegata per la quota parte delle sanzioni a quest’ultima imputabile per omesso o tardivo versamento. Gli omessi o ritardati versamenti da parte del concessionario, imputabi-
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li ai sensi del presente comma all’azienda delegata, non costituiscono, ad alcun effetto, inadempienze valutabili ai fini dell’applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. 3. Restano in ogni caso ferme le sanzioni di cui all’art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ad esclusivo carico del concessionario per gli omessi o ritardati versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli altri enti destinatari dei versamenti diretti riscossi allo sportello o mediante conto corrente vincolato. Art. 17. (Collegamenti telematici e scambio di informazioni). - 1. Al fine di consentire ai competenti uffici di conoscere lo stato della riscossione e dei rimborsi dei tributi, i concessionari devono collegarsi telematicamente con il Sistema informativo del Ministero delle finanze per il tramite del consorzio nazionale fra i concessionari. 2. Attraverso tale collegamento i concessionari comunicano al Sistema informativo del Ministero delle finanze i dati, di cui all’art. 3, comma 4, necessari alla costituzione delle basi informative che il citato Sistema informativo metterà a disposizione degli uffici finanziari per gli adempimenti loro competenti. Le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione, al Sistema informativo del Ministero delle finanze, dei dati dei singoli conti fiscali nonché le modalità di applicazione delle pene pecuniarie di cui all’art. 111 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nei casi di inadempienze nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari, sono stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono indicati i dati che il Sistema informativo del Ministero delle finanze trasmette al Sistema informativo del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato relativamente alle contabilità tenute dai concessionari sui conti fiscali. Con lo stesso decreto sono definite le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.
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4. La regolazione contabile relativa ai compensi trattenuti dai concessionari del servizio della riscossione e dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione e quella relativa ai rimborsi, eseguiti dagli stessi, viene effettuata a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze mediante versamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata. In relazione all’entità della regolazione contabile da effettuarsi mediante versamento al capitolo di entrata concernente l’imposta sul valore aggiunto, alle occorrenti variazioni di bilancio provvede, con propri decreti, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle finanze. Titolo II Rimborsi tramite concessionario Art. 18. (Rimborsi erogati dai concessionari). - 1. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti fiscali, sono autorizzati ad erogare nei confronti degli intestatari di conto fiscale i rimborsi loro spettanti a norma delle vigenti disposizioni delle singole leggi d’imposta e nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, prelevando le somme occorrenti dagli specifici fondi di cui al precedente art. 11, comma 4. 2. Alla erogazione dei rimborsi i concessionari provvedono sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dall’intestatario ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell’ufficio competente, mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato allo stesso. 3. L’erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte di cui all’art. 3, comma 1, del presente regolamento, ad esclusione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici e regolati al successivo art. 19, è eseguita relativamente ai crediti d’imposta sorti dal 1° gennaio 1994. Per i crediti di imposta derivanti dalle dichiarazioni dei contribuenti i concessionari sono autorizzati ad erogare i rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1994.
4. Qualora il concessionario ometta di richiedere la prestazione di idonea garanzia come stabilito dal successivo art. 22 il concessionario stesso risponde delle somme rimborsate con la cauzione di cui al capo terzo del titolo secondo del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. 5. Sulla base dei dati delle riscossioni effettuate nel corso del primo semestre dall’attivazione del conto fiscale il Dipartimento delle entrate Direzione centrale per la riscossione provvede ad adeguare la cauzione versata dal concessionario ai nuovi flussi di entrata, secondo la procedura indicata all’art. 54, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Art. 19. (Rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici). 1. I rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici, anche se maturati antecedentemente all’istituzione del conto fiscale, sono eseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dai concessionari del servizio della riscossione che li erogano a carico dei relativi fondi della riscossione. Art. 20. (Modalità per la richiesta e l’erogazione dei rimborsi). - 1. L’intestatario di conto fiscale ha facoltà di richiedere direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle altre somme di cui all’art. 3. A pena di improcedibilità la domanda è compilata su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti. Con lo stesso decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno definite le modalità per la richiesta e per l’erogazione dei rimborsi. 2. La richiesta di rimborso sottoscritta dall’intestatario ed attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello del competente concessionario il quale entro i dieci giorni successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata già prestata all’atto di presentazione della richiesta di rimborso. 3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta giorni successivi dalla data di presentazione della ri-
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D.M. 567/1993 - Artt. 18-22
chiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione. 4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta [o dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione dell’ufficio tributario] , il concessionario, rispettando l’ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l’erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall’intestatario. 4-bis. I rimborsi dei tributi disposti dall’ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con le modalità di cui al comma 4. 5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dell’intestatario ovvero disposto dall’ufficio dell’amministrazione finanziaria, non possa essere erogato, secondo l’ordine cronologico e d’importo previsto dal precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici della riscossione, il concessionario provvede ad effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell’importo del rimborso, più accrediti, sul conto corrente bancario dell’intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la pluralità di accrediti è considerata una unica operazione di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 78, comma 33, lettera a), della L. 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari in tutto o in parte non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte. 6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via continuativa insufficienti rispetto all’am-
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montare dei rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano istanza, anche su richiesta dell’intestatario, saranno autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica della compatibilità con i capitoli di bilancio relativi ai tributi utilizzati. 7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari l’ufficio competente provvede a recuperare nei confronti dell’intestatario le somme indebitamente rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole leggi d’imposta, qualora il recupero delle relative somme non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia prestata dal contribuente che ne abbia l’obbligo; in tale sede andrà recuperata la somma trattenuta dal concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal concessionario risulti inferiore a quello spettante, l’ufficio competente dispone per la parte residua. Art. 21. (Limiti di erogabilità del rimborso senza prestazione di garanzia). - 1. Non devono essere prestate specifiche garanzie per l’erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del limite del dieci per cento si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta. 2. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga erogato sulla base della comunicazione inviata dal competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria. Art. 22. (Prestazione della garanzia da parte degli intestatari). - 1. Per l’erogazione dei rimborsi di importo superiore al limite di cui all’art. 21 l’intestatario deve prestare una delle garanzie
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di durata quinquennale, indicate all’art. 38-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. É consentito il cumulo di più forme di garanzia. 2. La garanzia, da intestarsi a favore del direttore regionale delle entrate, va prestata per l’ammontare del rimborso richiesto, maggiorato dell’importo degli interessi annui, di cui all’art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per la durata di cinque anni. La stessa garanzia viene consegnata al competente concessionario del servizio della riscossione per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate. 3. Nel caso di prestazione della garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, va effettuato, a cura e spesa dell’intestatario il deposito dei titoli alla Cassa depositi e prestiti che ne rilascia ricevuta, da allegare, in originale, alla richiesta di rimborso, per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate. Art. 23. (Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, vengono approvate le modalità concernenti il recupero di rimborsi indebitamente effettuati. 2. Per la legittimazione dei rimborsi a favore di eredi, mandatari e procuratori, i concessionari del servizio della riscossione devono attenersi alle disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato. Art. 24. (Compensi e penalità per l’erogazione dei rimborsi). - 1. Per ogni rimborso erogato ai sensi del titolo secondo spetta al concessionario del servizio della riscossione un compenso di lire venticinquemila, da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui al precedente art. 11. 2. Per l’omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si
applicano le disposizioni previste all’art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Titolo III Disposizioni transitorie e finali Art. 25. (Limiti alla erogazione dei rimborsi). - 1. Fino al 31 dicembre 1997, le richieste di rimborso presentate dagli intestatari al concessionario del servizio della riscossione ai sensi dell’art. 20 non possono complessivamente eccedere per i tributi e le altre somme affluenti sul conto fiscale i seguenti limiti: a) lire 20 milioni nel 1994; b) lire 40 milioni nel 1995; c) lire 60 milioni nel 1996; d) lire 80 milioni nel 1997. 2. Qualora nei singoli anni vengano presentate richieste di rimborso complessivamente superiori ai limiti di cui al precedente comma, i concessionari sono tenuti ad erogare i rimborsi nell’ambito dei suddetti limiti. Nei confronti dei concessionari inadempienti, si applicano le sanzioni previste dall’art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Ai sensi dell’art. 24, comma 24, L 27 dicembre 1997, n. 449, i rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l’osservanza del limite di importo previsto dall’art. 25, comma 2, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, n.d.r.). Art. 26. (Trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze). - 1. Per consentire ai concessionari il completamento dei propri sistemi informativi e la realizzazione del collegamento telematico di questi con il Sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale fra i concessionari, per i primi due anni di applicazione del presente regolamento la trasmissione dei dati al sistema informativo potrà avvenire mediante l’utilizzo di supporti magnetici. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono determinate le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze.
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D.M. 567/1993 - Artt. 23-30
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di applicazione delle pene pecuniarie di cui all’art. 111 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nei casi di inadempienza nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari. Art. 27. (Differimento dei termini per l’aggiornamento dei conti fiscali). 1. Per i primi sei mesi di applicazione del presente regolamento il termine per l’aggiornamento dei conti fiscali di cui all’art. 14, lettera e), è differito di un mese. Tenuto conto di eventuali particolari difficoltà organizzative con decreto del Ministro delle finanze il periodo di sei mesi di cui sopra potrà essere prorogato fino a ulteriori sei mesi. Art. 28. (Riscossione dell’imposta sul valore aggiunto da parte degli uffici). - 1. Le riscossioni in materia di
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imposta sul valore aggiunto, diverse da quelle previste dagli artt. 27, 30 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405, continuano ad essere curate dagli uffici dell’imposta sul valore aggiunto. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, possono essere stabilite nuove procedure di riscossione. Art. 29. (Efficacia del regolamento). - 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1994. Art. 30. (Entrata in vigore del regolamento). - 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”.
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SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI 2. -
L. 11 ottobre 1995, n. 423 - Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte
Art. 1 (1) 1. La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d’imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d’imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale. 2. La sospensione è disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate territorialmente competente, che provvede su istanza del contribuente o del sostituto d’imposta, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all’autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, dopo il pagamento dell’imposta ancora dovuta, e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
3. Dopo che la sentenza di condanna o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti che accertino l’esistenza del reato a carico del professionista di cui al comma 1 sono divenute irrevocabili, l’ufficio tributario che ha irrogato le sanzioni commuta l’atto di irrogazione a carico del professionista e ne dispone lo sgravio in favore del contribuente. Qualora intervenga una sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente continuerà ad avvalersi della sospensione del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie a condizione che promuova azione civile entro tre mesi dalla sentenza, fornendone prova all’ufficio tributario competente. In tale ipotesi, alla sospensione consegue lo sgravio del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie qualora il professionista sia condannato nel giudizio civile con sentenza irrevocabile. 4. Nel caso in cui l’azione penale nei confronti del professionista si concluda con una senten-
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za assolutoria, l’ufficio tributario revoca il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente con una maggiorazione pari al 50 per cento delle stesse. 5. Il cancelliere presso l’ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza nei confronti del professionista ne dà notizia, entro sessanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile, alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni sono sospesi per tutta la durata del giudizio penale a carico del professionista. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalità di commutazione delle sanzioni a carico del professionista, dello sgravio a favore del contribuente e della trasmissione delle notizie fra direzione regionale delle entrate ed ufficio tributario impositore (2). 6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti di imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo ri-
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lascio di apposita garanzia nelle forme di cui all’art. 38- bis, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell’agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall’art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 7. Le disposizioni della presente legge si applicano, per i periodi di imposta precedenti la data della sua entrata in vigore, anche nel caso di incarichi conferiti a soggetti non iscritti in albi professionali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(1) Ai sensi dell’art. 25, comma 2, L. 27 dicembre 1997, n. 449, i riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate, contenuti nel presente articolo, si intendono effettuati all’ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio (2) Vedasi il: “D.M. 2 febbraio 1996. - Attuazione delle norme dettate dall’art. 1 della L. 11 ottobre 1995, n. 423, in materia di soprattasse e pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte”, che si riporta: “Art. 1. - 1. Nel caso in cui l’azione penale nei confronti del professionista si concluda con sentenza assolutoria, il responsabile della direzione regionale delle entrate, ricevuta la notizia da parte del cancelliere presso l’ufficio giu-
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Sospensione della riscossione delle sanzioni
diziario che ha pronunciato la sentenza, dispone per i carichi già iscritti a ruolo la revoca della sospensione delle procedure esecutive dandone immediata comunicazione sia al concessionario per la ripresa delle procedure stesse, sia all’ufficio tributario competente affinché questo proceda all’iscrizione a ruolo dell’ulteriore sanzione, pari al cinquanta per cento di quella già posta in riscossione. 2. Qualora la revoca riguardi sanzioni la cui iscrizione a ruolo sia stata sospesa ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della L. 11 ottobre 1995, n. 423, l’ufficio tributario, ricevuta, per il tramite del responsabile della direzione regionale delle entrate, la comunicazione della conclusione del processo con sentenza assolutoria, provvede ad un’unica iscrizione a ruolo delle sanzioni originariamente dovute, maggiorate del cinquanta per cento. Art. 2. - 1. Qualora il responsabile della direzione regionale delle entrate riceva comunicazione dal cancelliere presso il competente ufficio giudiziario dell’emanazione di una sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, si astiene dalla revoca del provvedimento di sospensione della riscossione delle sanzioni fino alla scadenza del terzo mese successivo alla pronuncia della sentenza. Se entro tale termine il
contribuente o il sostituto d’imposta non fornisce la prova di aver promosso azione civile nei confronti del professionista, il responsabile della direzione regionale delle entrate revoca il provvedimento di sospensione e dà corso agli adempimenti indicati all’art. 1. Ove, invece, tale prova è fornita, la sospensione della riscossione continua ad avere efficacia fino alla chiusura del giudizio civile. Art. 3. - 1. Nel caso in cui la sentenza di condanna, o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti, accerta l’esistenza del reato a carico del professionista ed è divenuta irrevocabile, il responsabile della direzione regionale delle entrate, ricevutane comunicazione dal cancelliere, ne dà notizia all’ufficio tributario competente per l’effettuazione dello sgravio di quanto già iscritto a ruolo, ovvero per l’archiviazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente o del sostituto d’imposta. Lo stesso ufficio tributario procede all’iscrizione in ruolo straordinario ovvero all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del professionista, secondo le regole proprie delle singole leggi d’imposta. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.
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VERSAMENTO TASSE E IMPOSTE DIRETTE 3. - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 - Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari (in G. U. n. 173 del 26 luglio 1997) (*).
(*) Ai sensi dell’art. 3 (“Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”), comma 28, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, riportato in questa Appendice, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. (denominata Equitalia S.p.a. dal 12 marzo 2007, n.d.r.) ed alle società dalla stessa partecipate.
CAPO I Disposizioni generali
sciplinati dalle disposizioni seguenti.
Art. 1 Soppressione dei servizi autonomi di cassa
Art. 2 Definizione di entrate
1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998. 2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono di-
1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono: a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni; b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato; c) le somme dovute per l’utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
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Versamento tasse e imposte indirette
d) le entrate patrimoniali; e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario; f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse; g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative; h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall’art. 10, comma 12, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425; i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell’art. 10 del citato D.L. n. 323 del 1996; l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all’art. 1, comma 2.
Capo II Adempimenti in materia di riscossione Art. 3 Determinazione delle entrate 1. La determinazione delle entrate è effettuata dall’ufficio dell’ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l’autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai
fini della riscossione e del versamento. 2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione. Art. 4 Soggetti incaricati della riscossione 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli artt. 6, 7 e 8 del regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all’art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (1). 2. A seguito dell’entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l’acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all’Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni (2). 2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla
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D.Lgs. 237/1997 - Artt. 3-5
base di apposita convenzione stipulata con l’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio. 3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d’incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. 4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari. 5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.
(1) Ai sensi dell’art. 68, D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112, l’abrogazione del D.P.R. n. 43/1988, non opera limitatamente al rinvio contenuto nell’ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.
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(2) Vedasi, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”, il D.M. 14 dicembre 1998, recante “Versamento tramite le Poste italiane S.p.a. delle entrate già di competenza dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dai Dipartimenti delle entrate e del territorio”.
Art. 4-bis Remunerazione del servizio [1. ...] (Abrogato). 2. Per il periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all’eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell’art. 61, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. [3. ...] (Abrogato). [4. ...] Abrogato).
[Art. 5 Riscossione tramite ruolo] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 77, comma 1, lettera c), L. 21 novembre 2000, n. 342.
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Versamento tasse e imposte indirette
Art. 6 Riscossione di particolari entrate 1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all’ufficio concessioni governative di Roma (1), vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. 2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti è effettuata tramite l’Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all’ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (2). 3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell’art. 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, è effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento. 3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscos-
se e versate con le modalità di cui all’art. 4. 3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze (3), di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
(1) Vedasi (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”): - il D.M. 27 dicembre 1999 recante determinazione delle competenze territoriali degli uffici delle entrate circoscrizionali di Roma; - il Provv. Ag. Entrate 7 dicembre 2001, recante istituzione dei centri operativi di Pescara e Venezia e dei centri di assistenza telefonica. (2) Vedasi il D.P.R. 17 novembre 2000, n. 387 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). (3) Vedasi il D.M. 16 dicembre 1998 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).
Art. 7 Riscossione coattiva 1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all’art. 2, ad eccezione di quelle previste dall’art. 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
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D.Lgs. 237/1997 - Artt. 6-8
2. Per la riscossione coattiva delle entrate diverse da quelle di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni. 3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dalla amministrazione o dall’ente competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione. Capo III Versamento delle entrate Art. 8 Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l’accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l’ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento (1) della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. 2. L’ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua
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spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell’ufficio dei conti correnti postali. 3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione. 4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell’ufficio delle concessioni governative di Roma e dell’ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino. 5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11. (1) L’art. 4, comma 2-ter, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, in vigore dal 24 novembre 2002, ha abrogato l’art. 77, comma 1, lettera d), L. 21 novembre 2000, n. 342, che aveva soppresso le parole ««del 75 per cento». Deve ritenersi, pertanto, che tali parole sussistano nel testo del provvedimento.
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Versamento tasse e imposte indirette
Art. 9 Versamento agli enti diversi dallo Stato 1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall’uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all’ultimo giorno del mese precedente. Capo IV Adempimenti in materia di pagamenti e di contabilità [Art. 10 Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione ] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 299 (L), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, in vigore dal 1° luglio 2002.
Art. 11 Pagamenti per conto degli uffici finanziari 1. Il concessionario della riscossione è tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l’esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento è effettuato entro i li-
miti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente. [Art. 12 Compensi ai concessionari sui pagamenti effettuati] (1) (1) Articolo abrogato dall’art. 299 (L), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, in vigore dal 1° luglio 2002.
Art. 13 Tenuta della contabilità (1) 1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all’art. 252 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all’art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 239. (1) Vedasi il D.M. 19 gennaio 1998, recante “Modalità relative alla tenuta della contabilità delle somme riscosse e di quelle versate da parte del concessionario, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237” (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”) come i n t e g r a t o e m o d i f i c a t o c o n D.M. 19 gennaio 1999.
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D.Lgs. 237/1997 - Artt. 9-16
Capo V Sanzioni Art. 14 Sanzioni per omesso o insufficiente versamento 1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli (rectius: degli, n.d.r.) enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell’art. 16 del regolamento concernente l ’ i s t i t u z i o n e d e l conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Art. 15 Inadempienze nell’invio dei dati 1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all’anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell’ambito delle attività di riscossione nei termini stabiliti dall’Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila (euro 51, n.d.r.) per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila (euro 25, n.d.r.) per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l’obbligo di trasmissione dei dati.
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2. Per la difformità dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa è commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed è pari a lire 300 mila (euro 154, n.d.r.) per una percentuale di errore fino all’1 per cento e a lire 1 milione (euro 516, n.d.r.) per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione (euro 516, n.d.r.) si applica, sull’eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire 1 m i l i o n e ( e u r o 5 1 6 , n.d.r.) per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non può in ogni caso superare l’importo di lire 35 milioni (euro 18.075, n.d.r.). 3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza. 4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all’obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nell’ambito delle attività di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione. Capo VI Disposizioni finali Art. 16 Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme
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Versamento tasse e imposte indirette
che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e quelle del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Art. 16-bis Validità degli atti compiuti 1. Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1° gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debi-
to. I procedimenti di riscossione coattiva già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali è stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE 4. - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (in G.U. n. 174 del 28 luglio 1997) (Estratto) (*)(1).
(*) Ai sensi dell’art. 3 (“Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”), comma 28, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. (denominata Equitalia S.p.a. dal 12 marzo 2007, n.d.r.) ed alle società dalla stessa partecipate. (1) Circa l’ulteriore proroga dei termini di scadenza degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, vedasi l’art. 39, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”.
CAPO III Disposizioni in materia di riscossione (1) (2) (3)
(1) Vedasi l’art. 37, commi 49 e 49bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che si riporta: “Art. 37. (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario). - 49. A partire dal 1° ottobre 2006 (Il predetto termine del 1° ottobre 2006, è stato poi differito al 1° gennaio 2007 per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, dall’art. 1, D.P.C.M. 4 ottobre 2006, n.d.r.), i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’art. 28, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997. 49-bis. I soggetti di cui al comma 49 che intendono effettuare la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate
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Versamento unitario e compensazione
secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.”. Vedasi, altresì, l’art. 10 (“Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali”), comma 1, lettera a), numero 7, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009, riportato in nota all’art. 17 del presente decreto. (2) Vedasi il D.M. 17 maggio 2001, n. 281, recante, tra l’altro, norme in materia di versamento in via telematica delle imposte per i contribuenti residenti all’estero, ai sensi dell’art. 14, L. 27 luglio 2000, n. 212, (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). (3) Con riferimento alle disposizioni sulla rottamazione dei veicoli maggiormente inquinanti, vedasi l’art. 1, commi 224 - 233, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). Vedasi, in particolare, l’art. 1, comma 231, citata L. n. 296/2006, che si riporta:
“Art. 1. - 231. Ai fini dell’applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.”.
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D.Lgs. 241/1997 - Art. 17
Sezione I Versamento unitario e compensazione (1) (2) (3)
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possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.”.
Art. 17 Oggetto (1) (2) (3) (4) (1) Vedasi l’art. 1, comma 137, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 223, lettere a) e b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, che si riporta: “Art. 1. - 137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello “730”. [...] L’art. 2 della L. 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato.”. (2) Vedasi l’art. 8, comma 8, L. 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, circa l’estensione, a decorrere dall’anno d’imposta 2002, dell’applicazione della compensazione, anche a tributi per i quali attualmente non è prevista. (3) Vedasi l’art. 28, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388, che si riporta: “Art. 28. -7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2 (trattasi di somme previste dal testo unico delle imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, n.d.r.), nonché di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell’art. 3, comma 12, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato (5), delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (6) (7). 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi (8): a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
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Versamento unitario e compensazione
b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; d) all’imposta prevista dall’art. 3, comma 143, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (9); [d-bis) ...] e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lettera a) [da ultimo art. 50, comma 1, lettera c-bis), n.d.r.], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’art. 20. h-bis) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. [2-bis. ...] (Abrogato). (1) Circa le violazioni agli obblighi di versamento vedansi: - l’art. 13 (“Ritardati od omessi versamenti diretti”), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; - l’art. 13 (“Ravvedimento”), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In ordine al limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili agli intestatari di conto fiscale, vedasi l’art. 34 (“Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti”), comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, riportato in nota all’art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (in Appendice). Vedasi anche l’art. 1, commi 53-57, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (in Appendice). (2) Vedasi il: “D.P.C.M. 12 maggio 2011. - Differimento, per l’anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonchè dei termini previsti dagli artt. 16 e 17 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011”, che si riporta: “Art. 1. (Termini per l’effettuazione dei versamenti per l’anno 2011). - 1. Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonchè al versamento in acconto dell’imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti:
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D.Lgs. 241/1997 - Art. 17
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia dì imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente. Art. 2. (Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011). - 1. I possessori dei redditi indicati all’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentano l’apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche: a) entro il 16 maggio 2011 al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale; b) entro il 20 giugno 2011 ad un CAF-dipendenti ovvero ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo. 2. I sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2011, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione.
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3. I CAF-dipendenti ovvero, i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a: a) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno 2011, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; b) comunicare, entro il 12 luglio 2011, il risultato finale delle dichiarazioni; c) effettuare, entro il 12 luglio 2011, la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Art. 3. (Adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza nel periodo 1° agosto - 20 agosto 2011). - 1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. 2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell’importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all’art. 1 del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”. (3) Vedasi l’art. 37 (“Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario”), commi 49 e 49-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, riportato in nota al Capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Vedasi, altresì, l’art. 10, comma 1, lettera a), numero 7., D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009, che si riporta: “Art. 10. (Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali). - 7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensa-
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Versamento unitario e compensazione
zione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’art. 1, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31maggio 1999, n. 164. L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) primo periodo del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l’anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010;”. (4) A norma dell’art. 2, comma 16, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, il presente articolo si interpreta nel senso che le disposizioni in esso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nell’articolo unico della L. 4 giugno 1973, n. 311. (5) Vedasi il: “D.M. 15 luglio 2010. - Estensione delle modalità di versamento per via telematica, previste dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, all’imposta sulle assicurazioni ed ai relativi interessi e sanzioni”, che si riporta: “Art. 1. (Estensione delle modalità di versamento previste dall’art. 17 del D.Lgs. 9
luglio 1997, n. 241, all’imposta sulle assicurazioni ed ai relativi interessi e sanzioni). - 1. Le modalità di versamento delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato previste dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche ai pagamenti delle somme dovute in applicazione delle disposizioni tributarie concernenti le assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché al pagamento dei relativi interessi e sanzioni. Art. 2. (Modalità e termini). - 1. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall’ entrata in vigore del presente decreto, sono istituiti gli specifici codici per l’attivazione delle nuove modalità di versamento di cui all’art. 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.”. (6) Periodo aggiunto dall’art. 10, comma 1, lettera a), numero 1., D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009. (7) Vedasi l’art. 31, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in vigore dal 31 luglio 2010., che si riporta: “Art. 31. (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può es-
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D.Lgs. 241/1997 - Art. 18
sere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all’art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nell’ambito delle attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull’osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all’art. 28-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.”. Vedasi il D.M. 10 febbraio 2011, recante “Modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte ai sensi dell’art. 31, comma 1, secondo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122”, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer” ed, in particolare, l’art. 1 del citato decreto, che si riporta: “Art. 1. (Pagamento dei debiti per imposte erariali mediante compensazione). 1. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali, è effettuato dai contribuenti mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema del versamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 2. Il pagamento di cui al comma 1 è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell’agente della riscossione, nonchè per le imposte erariali la cui riscos-
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sione è affidata all’agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122. (8) Vedasi: - l’art. 8, comma 8, L. 27 luglio 2000, n. 212, circa l’estensione della compensazione a tributi per i quali non è prevista, previa emanazione di appositi regolamenti; l’art. 37, comma 55, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, secondo cui l’imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del presente decreto. (9) Trattasi dell’IRAP, istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 18 Termini di versamento 1. Le somme di cui all’art. 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (1) (2). 2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. 3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali (3), nonché il termine previsto dall’art. 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
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Versamento unitario e compensazione
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. (1) Vedasi l’art. 6 (“Disposizioni concernenti la riscossione”), comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, riportato in nota all’art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il quale il pagamento di ritenute, imposte e contributi il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. (2) Vedasi l’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 28 luglio 2006, recante “Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2006”, che si riporta: “Art. 1 -1. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 21 del mese di agosto 2006, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 21, senza alcuna maggiorazione.”. Per gli anni precedenti si vedano i seguenti provvedimenti, a fianco dei quali è riportato il relativo termine di scadenza (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”): - D.P.C.M. 9 maggio 2002: fino al 23 agosto; - D.P.C.M. 17 luglio 2003: fino al 21 agosto; - D.P.C.M. 14 luglio 2004: fino al 20 agosto; - D.P.C.M. 26 luglio 2005: fino al 22 agosto. (3) Vedasi al riguardo l’art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ripor-
tato in nota all’art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 19 Modalità di versamento mediante delega (1) (2) 1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5. 2. La banca rilascia al contribuente un’attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l’indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell’ordine di pagamento, nonché l’impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L’attestazione deve recare altresì l’indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione. 3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell’art. 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo. 4. Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000 (euro 154, n.d.r.), ridotta a lire 100.000 (euro 51, n.d.r.) se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. 5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle fi-
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D.Lgs. 241/1997 - Art. 19
nanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all’art. 13 del regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest’ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell’ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all’Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All’Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto (3). (1) Vedasi l’art. 37, comma 49,D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, recante, per i soggetti titolari di partita IVA e a partire dal 1° ottobre 2006, l’obbligo di effettuare in via telematica i versamenti di imposte e contributi per i quali è previsto l’utilizzo del Modello F 24, riportato in nota al Capo III del presen-
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te decreto. Tale termine è stato differito al 1° gennaio 2007 per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall’art. 1, D.P.C.M. 4 ottobre 2006. Vedasi, al riguardo, il Provv. Ag. Entrate 16 febbraio 2006, recante approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari, effettuati in via telematica da parte degli intermediari aderenti alla Convenzione ««F24 Cumulativo On Line» (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”); Vedasi ancora, (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”), il: - D.M. 15 dicembre 1998, recante approvazione del modello di pagamento utilizzabile, a partire dal 1° gennaio 1999, in sostituzione della modulistica precedente; - D.M. 31 marzo 2000, recante approvazione del modello di pagamento utilizzabile, a partire dal 1° maggio 2000, in sostituzione della modulistica precedente. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto dirigenziale 30 marzo 1998; - Provv. 8 febbraio 2001, recante approvazione del modello di pagamento, utilizzabile a partire dal 1° marzo 2001, per l’esecuzione dei versamenti delle accise; - Provv. 14 novembre 2001, concernente il modello F24 che deve essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2002; - Provv. Ag. Entrate 20 giugno 2002, recante approvazione del modello “F24” per l’esecuzione dei versamenti dell’Ici, con le modalità previste dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; - Provv. Ag. Entrate 3 gennaio 2003, recante adozione del predetto modello “F24”, come unico modello utile per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal citato D.Lgs. n. 241/1997 di imposte, contributi e premi assicurativi; - D.M. 21 maggio 2003, che autorizza l’Agenzia delle entrate a riscuotere, tramite modello “F24”, entrate anche di
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Versamento unitario e compensazione
natura non tributaria di competenza di enti pubblici, anche territoriali; - Provv. Ag. Entrate 15 giugno 2004, recante approvazione del modello “F24 predeterminato” per l’esecuzione dei soli versamenti dell’Ici, senza avvalersi della facoltà della compensazione prevista ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, 241; Provv. Ag. Entrate 16 dicembre 2004, recante approvazione del modello F24, utilizzabile a partire dal 10 gennaio 2004, per l’esecuzione dei versamenti delle accise; - Provv. Ag. Entrate 9 giugno 2005, recante approvazione del modello “F24 predeterminato generalizzato”, da utilizzare per il versamento di somme predeterminate nel loro ammontare dagli enti impositori; - Provv. Ag. Entrate 23 ottobre 2007, recante approvazione dei nuovi modelli di versamento “F24” ed “F24 accise”, per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; - Provv. Ag. Entrate 25 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi di cui all’art. 1, comma 9 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286. Modello F24 IVA immatricolazione auto Ue.; - Provv. Ag. Entrate 8 novembre 2007, recante approvazione del modello F24 enti pubblici, come modificato dal Provv. Ag. Entrate 3 giugno 2010; - l’art. 32-ter (“Estensione del sistema di versamento “F24 enti pubblici” ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi”), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 gennaio 2009; - Provv. Ag. Entrate 23 marzo 2009. – “Modello di versamento “F24 enti pubblici” – estensione dell’utilizzo ad altre amministrazioni pubbliche nonché ad altre tipologie di tributi erariali – approvazione nuove specifiche tecniche”; - Provv. 7 agosto 2009, come modificato dal Provv. Ag. Entrate 29 marzo 2010, recante approvazione del modello “F24 versamento con elementi identificativi”;
- Provv. Ag. Entrate 3 giugno 2010. - “Modifiche al modello di versamento •F24 enti pubblici• (F24 EP) e alle relative specifiche tecniche di trasmissione telematica, per consentire i versamenti di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali e assicurativi e i versamenti di altre tipologie relative a tributi erariali”, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”. (2) Vedasi l’art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che si riporta: “Art. 1. (Versamenti mediante delega al concessionario) 1. I versamenti unitari previsti dal capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati ai sensi del comma 2. 2. Con convenzione, approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonché le penalità per l’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; quest’ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dall’ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari di cui al comma 1 da parte delle banche.”. (3) Vedasi, infine, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”: - il D.M. 2 novembre 1998, recante “Attivazione della riscossione mediante delega di pagamento alle Poste italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 24, comma 9, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”.
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D.Lgs. 241/1997 - Artt. 20-21
Art. 20 Pagamenti rateali 1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 2. La misura dell’interesse è pari al tasso previsto dall’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale (1). 3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all’art. 17, comma 1. 4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti (2). 5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all’art. 3, commi 8 e 9, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d’imposta per
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il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.
(1) Vedasi l’art. 5, comma 1, D.M. 21 maggio 2009, che si riporta: “Art. 5. (Interessi per pagamenti rateali). - 1. Gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1° luglio 2009.”. (2) Vedasi, in nota all’art. 17 del presente decreto, il: -il D.P.C.M. 12 maggio 2011. – “Differimento, per l’anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonchè dei termini previsti dagli artt. 16 e 17 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011".
Art. 21 Adempimenti delle banche 1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi. 2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all’art. 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.
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Versamento unitario e compensazione
2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che: a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l’importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1; b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l’80% delle predette somme. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all’esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.
Art. 22 Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un’apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell’eventuale compensazione eseguita dai contribuenti. 2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti. 3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l’attribuzione delle somme (1). 4. La compensazione di cui all’art. 17 può operare soltanto dopo l’emanazione dei decreti indicati nel comma 3.
(1) Vedasi il D.M. 22 maggio 1998, n. 183, “Regolamento recante norme per l’individuazione della struttura di gestione prevista dall’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l’attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti”. Vedasi, inoltre, il D.I. 15 ottobre 1998, recante “Determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti”.
Art. 23 Pagamento con mezzi diversi dal contante 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
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D.Lgs. 241/1997 - Artt. 22-24
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Sezione II Disposizioni relative al periodo transitorio
Art. 24 Modalità di versamento 1. Fino al 31 dicembre 1998, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata. 2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cui all’imposta prevista dall’art. 3, comma 143, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato. 3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10. 4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Mini-
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stero delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale (1). 5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall’art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell’ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l’associazione di categoria interessata. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l’art. 5 del D.P.R. 28 (rectius: 29) settembre 1973, n. 602. 7. Le disposizioni contenute nell’art. 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante. 8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all’art. 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente. 9. All’attivazione della riscossione mediante conferimento all’Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all’emanazione del decreto previsto dall’art. 19, comma 5 (2). 10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma
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Versamento unitario e compensazione
2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell’art. 11 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in Tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l’invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all’art. 22 (3).
(1) Circa le modalità di versamento mediante delega, vedasi quanto richiamato in nota all'art. 19 del presente decreto. (2) Vedasi, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”, il D.M. 2 novembre 1998, recante “Attivazione della riscossione mediante delega di pagamento alle Poste italiane S.p.a., ai sensi dell’art. 24, comma 9, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”. (3) Vedasi, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”, il D.P.R. 18 maggio 1998, n. 189 (“Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall’art. 24, comma 10, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”).
b) dall’anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, nonché i soggetti non titolari di partita IVA; c) dall’anno 2000 (termine anticipato all’anno 1999, n.d.r.) (1) i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. 2. Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all’anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d’imposta (2). 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio. 4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia è prestata ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 25 Decorrenza e garanzie 1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione: a) dall’anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;
(1) Termine anticipato all’anno 1999 dall’art. 1, D.P.C.M. 7 gennaio 1999 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). (2) Vedasi: - l’art. 34, commi 1 e 2, L. 23 di-
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D.Lgs. 241/1997 - Artt. 25-27
cembre 2000, 388, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo (euro 516.456,90, n.d.r.) per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.”; - l’art. 35, comma 6-ter, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che si riporta: “ Art. 35. (Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale). 6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l’art. 17, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all’art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro.”.
Sezione III Sanzioni Art. 26 Sanzioni al concessionario 1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o
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alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell’art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. 2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all’art. 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 (euro 5.164, n.d.r.), per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l’attribuzione delle somme agli enti destinatari. 3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all’obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell’ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione. Sezione IV Disposizioni varie Art. 27 Comitato di indirizzo 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 134, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Il comitato è nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente. 3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente decreto legislativo.
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Versamento unitario e compensazione
Art. 28 Versamenti in favore di enti previdenziali (1) 1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all’INAIL, all’Ente nazionale per la previdenza e l’assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all’Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. 2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.
(1) Vedasi il D.M. 18 luglio 2005, recante “ Riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni, di cui al capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dei contributi dovuti dall’INPGI”, che si riporta: “Art. 1. - 1. I versamenti unitari e la compensazione, previsti dal capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). 2. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione previste dal comma 1 sono disciplinati con convenzione, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’INPGI. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.
Art. 29 Copertura finanziaria ...omissis...
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RISCOSSIONE DI IMPOSTE DERIVANTI DAL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI 5. - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 - Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell’art. 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (in S.O. n. 2/L alla G.U. n. 2 del 3 gennaio 1998) (Estratto)
Art. 1 Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali 1. Per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 2. In materia di riscossione coattiva di contributi e premi pre-
videnziali, assistenziali e relativi accessori possono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti e contenente norme in materia contributiva. 3. In materia di poteri conferiti ai funzionari addetti all’attività di vigilanza presso gli enti previdenziali resta fermo quanto previsto dall’art. 3 della L. 11 novembre 1983, n. 638. 4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
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Riscossione di imposte …
Art. 2 Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (1) 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici (2), effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 29 settembre (rectius: 26 ottobre, n.d.r.) 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo […] (3). [1-bis. …] (4) 2. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’art. 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti artt. 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta (5). In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo (6) e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione (7).
(1) Vedasi: - l’art. 1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206, convertito dalla L. 17 luglio 2006, n. 234, che si riporta: “Art. 1. (Versamenti IRAP). - 1. In caso di violazione dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni. 1-bis. Le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 174, quinto periodo, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano limitatamente alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale e si interpretano nel senso che l’IRAP è calcolata maggiorando di un punto percentuale l’aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione. 1-ter. Il versamento della prima rata di acconto dell’IRAP dovuta dai contribuenti interessati dalle disposizioni dell’art. 1, comma 174, quinto periodo, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, effettuato entro il 20 luglio 2006, non è soggetto alla maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.”. - l’art. 1, comma 3, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, che si riporta: “Art. 1. (Disposizioni in materia di versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento). - 3. In caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo della mede-
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D.Lgs. 462/1997 - Artt. 2-3
sima imposta, relativo al periodo d’imposta in corso alla predetta data, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.”. (2) Le parole “, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,” sono state inserite dall’art. 2, comma 11, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. (3) Le parole “, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione” sono state soppresse dall’art. 37, comma 42, lettera a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 4 luglio 2006. (4) Comma abrogato dall’art. 37, comma 42, lettera b), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 4 luglio 2006. Si riporta il testo del comma abrogato: “1-bis. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione, l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell’unica o ultima rata. (5) Vedasi l’art. 2-bis , D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificato dall’art. 39, comma 8-bis, lettere a) e b), D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, in vigore dal 1° dicembre 2007, che si riporta: “Art. 2-bis. (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l’invito previsto dall’art. 6, comma 5, della L. 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,
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che, se previsto nell’incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito; b) mediante raccomandata in ogni altro caso. [2. ...] Abrogato. 3. Il termine di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. 4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica.”. (6) Vedasi l’art. 62, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289, in vigore dal 1°gennaio 2003, che si riporta: “Art. 62. (Incentivi agli investimenti) - 6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.”. (7) Vedasi l’art. 6, comma 1, D.M. 21 maggio 2009, che si riporta: “Art. 6. (Interessi per ritardato pagamento). - 1. A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle somme dovute ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, versate entro i termini ivi previsti, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.”.
Art. 3 Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali 1. Le somme che, a seguito dei
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Riscossione di imposte …
controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto art. 36-ter, con le modalità indicate nell’art. 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione (1). (1) In tema di “Interessi per ritardato pagamento”, riferito a quest’articolo, vedasi l’art. 6, comma 1, D.M. 21 maggio 2009, riportato in nota all’art. 2 del presente decreto legislativo.
Art. 3-bis Rateazione delle somme dovute (1) 1. Le somme dovute ai sensi dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 3, comma 1, […] (2), possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, (3) in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore (4) a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l’importo della
prima rata, (5), per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l’ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l’importo della prima rata (6). A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell’ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. [2. …] (7).
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D.Lgs. 462/1997 - Art. 3-bis
3. L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre (8). 4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d’ipoteca, qualora questi ultimi non versino l’importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. 5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare [...] (9) a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 412, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. […] (10). 6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo re-
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stando il numero massimo stabilito (11). 7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 144, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Vedasi il successivo comma 147, citata L. n. 244/2007, che si riporta: “147. Le disposizioni di cui al comma 144 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso, rispettivamente: a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni; b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni; c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 412, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi di cui all’art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all’art. 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2005.”. (2) Le parole “se superiori a duemila euro,” sono state soppresse dall’art. 7, comma 2, lettera u), numero 1.1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 14 maggio 2011. (3) L’art. 36, comma 3, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aveva inserito le parole “in un numero massimo di otto
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Riscossione di imposte …
rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiori a cinquantamila euro,”. Il predetto comma 3 dell’art. 36, D.L. n. 248/2007, è stato poi soppresso in sede di conversione. (4) Le parole “Se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore” sono state così sostituite alle parole “Se le somme dovute sono superiori” dall’art. 7, comma 2, lettera u), numero 1.2.1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 14 maggio 2011. (5) Le parole “dedotto l’importo della prima rata,” sono state inserite dall’art. 7, comma 2, lettera u), numero 1.2.2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 14 maggio 2011. (6) Le parole “, dedotto l’importo della prima rata” sono state inserite dall’art. 7, comma 2, lettera u), numero 1.3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 14 maggio 2011. (7) Comma abrogato dall’art. 7, comma 2, lettera u), numero 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 14 maggio 2011. Si riporta il testo del comma abrogato: “2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.”. (8) Vedasi l’art. 5, comma 2, D.M. 21 maggio 2009, che si riporta: “Art. 5. (Interessi per pagamenti rateali). - 2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo per i pagamenti rateali previsti dall’art. 3-bis, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.”.
(9) Le parole “, superiori a cinquecento euro,” sono state soppresse dall’art. 7, comma 2, lettera u), numero 3.1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 14 maggio 2011. (10) Periodo soppresso dall’art. 7, comma 2, lettera u), numero 3.2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 14 maggio 2011. Si riporta il testo del periodo soppresso: “Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.”. (11) Comma inserito dall’art. 7, comma 2, lettera u), numero 3-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13 luglio 2011.
Art. 4 Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi ...omissis... (dispone modifiche già apportate al testo di legge) Art. 5 Decorrenza 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai periodi d’imposta relativamente ai quali le dichiarazioni devono essere presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO 6. - D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1999) (Estratto) (*) (1). (*) Ai sensi dell’art. 3 (“Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”), comma 28, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. (denominata Equitalia S.p.a. dal 12 marzo 2007, n.d.r.) ed alle società dalla stessa partecipate. (1) Il Capo I del presente decreto legislativo apporta modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, già inserite nei testi di legge.
CAPO II Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (1)
(1) Vedasi l’art. 1, commi 426, 426modificazioni. In attesa della riforma bis e 426-ter, L. 30 dicembre 2004, n. organica del settore della riscossione, 311, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 1. – 426. è effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma or-
ganica del settore della riscossione fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione (A decorrere dal 1° ottobre 2006 i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. (società ora ridenominata “Equitalia S.p.a.”), ai sensi dell’art. 3, comma 28, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, in vigore dal 4 ottobre 2005, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248) ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1°gennaio 2004.
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Riscossione mediante ruolo
L’importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma. 426-bis. Per effetto dell’esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006. 426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.”. Vedasi, al riguardo: -il D.M. 7 febbraio 2006, n. 112, recante “Modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 426, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione ed ai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005”, (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”); - l’art. 35, commi 26-ter e 26-quater, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che si riporta: “Art. 35. (Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale). - 26-ter. Ai fini di cui all’art. 1, commi 426 e
426-bis, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento. 26-quater. Le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 426 e 426-bis, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative: a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale; b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all’art. 100, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Le parole da “prima della data” a “D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43” sono state così sostituite alle parole “prima della data di entrata in vigore della stessa L. n. 311 del 2004” dall’art. 41, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal 31 dicembre 2007.) (Vedasi, in Appendice, l’estratto della Circ. Ag. Entrate 28/E del 4 agosto 2006); - l’art. 1, commi 138 e 154, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, che si riporta: “Art. 1. –138. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall’art. 1, comma 426, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti conces-
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D.Lgs. 46/1999 - Art. 17
sioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società. ...omissis... 154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 426 e 426-bis, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell’art. 19 del medesimo D.Lgs. n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.”.
Art. 17 Entrate riscosse mediante ruolo 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. 2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari (*) la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all’art. 156 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”, n.d.r.). 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse
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con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica (2), previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. 3-ter. In caso di emanazione dell’autorizzazione di cui al comma 3- bis, la società interessata procede all’iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un’ingiunzione conforme all’art. 2, primo comma, del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (3).
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del presente decreto. (1) Le parole da “, nonché quella” fino a “n. 152” sono state aggiunte dall’art. 2, comma 11, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, in vigore dal 3 ottobre 2006. (2) Le parole “a partecipazione pubblica” sono state così sostituite alle parole “interamente partecipate dallo Stato” dall’art. 1, comma 151, lettera a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. (3) Le parole da “procede all’iscrizione” fino alla fine del comma sono state così sostituite alle parole “stipula apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate e l’iscrizione a ruolo avviene a seguito di un’ingiunzione conforme all’art. 2, primo comma, del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell’uffi-
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Riscossione mediante ruolo
cio della società che l’ha richiesta.” dall’art. 1, comma 151, lettera b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Art. 18 Estensione delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell’art. 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori. Art. 18-bis Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza 1. Le disposizioni previste dagli artt. 12, comma 3, e 25, comma 2- bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo è previsto un termine di decadenza. Art. 19 Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi 1. Le disposizioni previste dagli artt. 14, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi.
Art. 20 Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato 1. Le disposizioni contenute negli artt. 15-bis, 20, come sostituito dall’art. 8 del presente decreto, e 28-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato. Art. 20-bis Ambito di applicazione dell’art. 28-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (1) 1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all’art. 28-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate. Tuttavia, l’agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso art. 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione. 2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest’ultima, della segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d’imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all’agente della riscossione.
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D.Lgs. 46/1999 - Artt. 18-24
(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 14, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, in vigore dal 3 ottobre 2006.
Art. 21 Presupposti dell’iscrizione a ruolo 1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. Art. 22 Decreti di attuazione 1. I decreti previsti dagli artt. 12, comma 2, 24, commi 1 e 2, 25, comma 2, 28, comma 3, 30 e 50, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal presente decreto, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi. 2. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. 3. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 13 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133.
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Art. 23 Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza 1. Le disposizioni previste dall’art. 15, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, nonché i termini di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all’imposta sul valore aggiunto. Art. 24 Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario (*), al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. 2. L’ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all’iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo
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Riscossione mediante ruolo
quanto previsto dall’art. 25, l’iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento. 3. Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. 4. In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’art. 25. 5. Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore. 6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi. 7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. 8. Resta salvo quanto previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del presente decreto.
Art. 25 Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali (1) 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo. [2. …] (2). (1) Vedasi l’art. 38, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che si riporta: “Art. 38. (Altre disposizioni in materia tributaria). - 12. Le disposizioni contenute nell’art. 25 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall’Ente creditore.”. (2) Comma abrogato dall’art. 30, comma 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
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D.Lgs. 46/1999 - Artt. 25-28
Si riporta il testo del comma abrogato: “2. Dopo l’iscrizione a ruolo l’ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.”.
Art. 26 Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi 1. Le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all’art. 236, comma 1, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (1). 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione (2). 2. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese. (1) Comma così sostituito dall’art. 36, comma 2-ter, lettera a), D.L. 31 di-
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cembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal 1° marzo 2008. Precedente formulazione: “1. Per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa in conformità delle singole disposizioni che le regolano; in ogni caso, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.”. (2) Comma inserito dall’art. 36, comma 2-ter, lettera b), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal 1° marzo 2008.
Art. 27 Accessori dei crediti previdenziali 1. In deroga all’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. 2. All’art. 35, quinto comma, primo periodo, della L. 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero “26”, è aggiunto il seguente: “27,”. Art. 28 Sospensione amministrativa della riscossione 1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può,
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Riscossione mediante ruolo
con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall’art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Art. 29 Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie 1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall’art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell’art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 16 del presente decreto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. 3. Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 16 del presente decreto. Art. 30 Esito negativo del terzo incanto nell’espropriazione forzata immobiliare 1. La disposizione prevista dall’art. 85 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 16 del presente decreto, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato. 2. Negli altri casi, se nelle pro-
cedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il concessionario non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo. Art. 31 Limiti all’applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali 1. Le disposizioni previste dagli artt. 88 e 90, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall’art. 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Art. 32 Riscossione spontanea a mezzo ruolo 1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l’ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge: a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;
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D.Lgs. 46/1999 - Artt. 29-33
b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore. 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a): a) su richiesta dell’ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione (*): 1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli; 2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalità di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio; 3) i termini di notifica della cartella di pagamento; 4) le penalità per l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate è indicata dall’ente creditore e i concessionari (*) possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall’invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo. 3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario (*) provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo (1).
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4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.
(*) Vedasi la nota (*) al Titolo del presente decreto. (1) Circa il mancato rispetto del termine di cui al presente comma vedasi, in Appendice, l’art. 52-bis, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112
CAPO III Disposizioni transitorie e finali Art. 33 Modifica dell’art. 2752 del codice civile 1. Nell’art. 2752 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente.”; b) il secondo comma è soppresso.
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Riscossione mediante ruolo
Art. 34 Modifica dell’art. 2771 del codice civile 1. Il secondo comma dell’art. 2771 del codice civile è sostituito dal seguente: “Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente.”. Art. 35 Denominazioni 1. Nel D. P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “esattore” e: “esattoria” sono sostituite, dove compaiono, dalla parola: “concessionario”. Art. 36 Disposizioni transitorie 1. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto nell’art. 12bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all’iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell’art. 16, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146. 2. In deroga all’art. 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (1) (2). 2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999 si applicano gli artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all’art. 68, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all’art. 61, comma 6, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. 3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all’attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 15 del presente decreto, è disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l’ufficio che ha provveduto all’iscrizione a ruolo. 4. Il divieto stabilito nell’art. 55 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario è una banca che procede all’espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.
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D.Lgs. 46/1999 - Artt. 34-37
5. In via transitoria, e fino all’attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall’art. 79, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali. 6. Le disposizioni contenute nell’art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1º gennaio 2004. 7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli artt. 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente. 8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell’esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore. 9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data. 10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell’istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore. 10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l’ente creditore procede automaticamente all’annullamento
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dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001: a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione; b) non siano scaduti i termini di cui all’art. 77 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli. 10-ter. A seguito dell’annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l’ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell’obbligo del non riscosso come riscosso. 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 5-ter, lettera b), n. 2), D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156. (2) Circa il termine per la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui al presente art. 36, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. n. 46/1999, vedasi l’art. 37, comma 44, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, riportato in nota all’art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 37 Abrogazioni 1. Sono abrogati l’art. 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli
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Riscossione mediante ruolo
artt. 9, 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l’art. 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della L. 24 novembre 1981, n. 689, l’art. 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, e l’art. 11, commi 4bis e 5, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla 12 luglio 1991, n. 202.
a) i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, abrogate dal presente decreto, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto; b) i riferimenti contenuti nelle norme ai ruoli principali, suppletivi e speciali, già disciplinati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si intendono effettuati ai ruoli ordinari di cui all’art. 11 del medesimo decreto n. 602 del 1973, come sostituito dall’art. 3 del presente decreto.
Art. 38 Norma di coordinamento
Art. 39 Entrata in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° luglio 1999.
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CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE 7. - D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337 (in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999) (*) (1).
(*) Ai sensi dell’art. 3 (“Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”), comma 28, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, riportato in Appendice, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. (denominata Equitalia S.p.a. dal 12 marzo 2007, n.d.r.) ed alle società dalla stessa partecipate. (1) In materia di definizione delle irregolarità, vedasi l’art. 1, commi 426 – 426-ter, L. 30 dicembre 2004, n. 311, in vigore dal 1° gennaio 2005, riportato, in questa Appendice, in nota al Capo II del D.Lgs. n. 46/1999.
CAPO I Affidamento ed estinzione della concessione del servizio di riscossione
Sezione I Affidamento in concessione del servizio
Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) “ufficio”: la struttura dell’ente creditore incaricata della gestione delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo;
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Concessionari della riscossione
b) “quota”: l’importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore; c) “ambito”: la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione.
Art. 2 Requisiti per l’affidamento del servizio 1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni. 2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo è affidata dal Ministero delle finanze a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso. 3. I partecipanti al capitale delle società indicate al comma 1 ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle stesse società, devono possedere, rispettivamente, i requisiti stabiliti dagli artt. 25, commi 1 e 2, e 26, commi 1 e 3, del D.Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385, o comunque requisiti di professionalità equipollenti da determinarsi con decreto ministeriale. La mancanza di tali requisiti produce gli effetti previsti dall’art. 25, comma 3, del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; in tal caso, le funzioni attribuite dalle predette norme alla Banca d’Italia sono esercitate dal Ministero delle finanze. 4. I trasferimenti, per atto tra vivi, delle azioni delle società concessionarie, nonché le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte tali società sono soggette, a pena di inefficacia, alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze. 5. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle società di cui al comma 1: a) i membri del Parlamento e del Governo; b) i membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei relativi comitati di controllo, regionali, provinciali e comunali; c) i dipendenti in servizio attivo degli enti che riscuotono mediante ruolo; d) i componenti dell’organo di revisione economica e finanziaria degli enti che riscuotono mediante ruolo. 6. Le società di cui al comma 2 devono disporre di sistemi informativi automatizzati ade-guati al volume delle operazioni da trattare e collegati telematica-mente tra di loro e, con modalità centralizzate, con la rete unitaria della pubblica amministrazione. Le specifiche tecniche dei sistemi e delle procedure, nonché le misure di sicurezza dei dati e delle strutture, e le informazioni che i con-
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D.Lgs. 112/1999 - Artt. 2-3
cessionari devono fornire ai fini di rilevazione e controllo sulla loro attività, sono individuate con decreto del Ministero delle finanze, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (1) e il garante per la protezione dei dati personali.
(1) Ai sensi dell’art. 176, comma 6, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la denominazione “Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione” è stata sostituita alla precedente “Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione” con decorrenza 30 luglio 2003.
Art. 3 Procedura di affidamento 1. Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. 2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione. 3. Ai fini dell’affidamento della concessione vengono necessariamente valutati, con riferimento all’estensione dell’ambito, i seguenti elementi: a) capacità finanziaria; b) capacità tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attività affidabili a terzi; c) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio; d) percentuali di ribasso del-
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l’aggio di cui all’art. 17, comma 1. 4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all’atto di concessione nella quale si prevede necessariamente l’obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta degli enti locali. 5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. [6. …] (1). 6-bis. L’attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell’art. 17 (2). 7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le società per azioni o a responsabilità limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme sull’evidenza pubblica, incaricare i concessionari di gestire la riscossione spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse norme gli enti territoriali possono affidare al concessionario del servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria. 8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono,
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Concessionari della riscossione
nel rispetto delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.
(1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 6-quinquies, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, in vigore dal 26 maggio 2010. Si riporta il testo del comma abrogato: “6. La riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di cui agli artt. 52 e 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.” (2) Comma inserito dall’art. 2, comma 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, in vigore dal 29 novembre 2006.
Art. 4 Ambiti e durata della concessione 1. L’estensione dei singoli ambiti, comunque non inferiore al territorio di una provincia, è determinata, con decreto del Ministero delle finanze, tenendo conto della necessità di garantire l’economicità e l’efficienza del servizio, in relazione alle caratteristiche geografiche ed alle condizioni sociali ed economiche del territorio, del numero dei residenti e dell’ammontare delle entrate iscritte a ruolo nel biennio precedente l’avvio della procedura di affidamento. 2. La durata della concessione è fissata nell’atto di indizione della gara di cui all’art. 3 fino al ter-
mine massimo di dieci anni. Sezione II Vigilanza sui concessionari ed estinzione della concessione Art. 5 Vigilanza 1. Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sui concessionari della riscossione al fine di assicurare la regolarità, la tempestività, l’efficienza e l’efficacia del servizio della riscossione, fermi restando gli altri controlli previsti da leggi e regolamenti, sui predetti soggetti. 2. Nell’esercizio dell’attività di vigilanza il Ministero delle finanze emana istruzioni e, per fini specifici, può impartire disposizioni ai concessionari. 3. L’amministrazione finanziaria può effettuare controlli nei confronti dei concessionari, anche avvalendosi della Guardia di finanza e tramite ispezioni ed acquisizione di copie di atti e documenti.
Art. 6 Commissione consultiva (1) 1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all’art. 1, lettera h), della L. 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia: a) di individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni; b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio; c) di procedure di conferimento delle concessioni;
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d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all’attività degli intermediari della riscossione; e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali. 2. La commissione, altresì, a richiesta degli enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione. 3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all’articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni può consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e può ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Può anche acquisire, tramite la Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all’andamento delle gestioni. 4. L’affidamento degli incarichi di consulenza è disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non può superare l’anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell’incarico e dell’importanza del lavoro affidato; il compenso è corrisposto soltanto al termine dell’incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell’interno, del tesoro, del bilancio e della pro-
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grammazione economica, in attività di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni. 5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di età previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione. 6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.
(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 17, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, “Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali … la Commissione consultiva per la riscossione” è soppressa.
Art. 7 Segreteria tecnica 1. La segreteria tecnica della commissione consultiva (1) è composta da personale dei ruoli dell’amministrazione finanziaria. 2. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare: a) la raccolta, l’analisi e l’istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell’attività della commissione;
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Concessionari della riscossione
b) i rapporti della commissione con la Direzione centrale per la riscossione e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della riscossione; c) la comunicazione ai membri della commissione dell’ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute. 3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, relativamente alla dotazione organizzativa e di personale della segreteria tecnica, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e dell’art. 17, comma 4-bis, della L. 23 agosto 1988, n. 400. (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 17, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, “Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali … la Commissione consultiva per la riscossione” è soppressa.
Art. 8 Obblighi dei concessionari 1. I concessionari, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio, lo inviano al Ministero delle finanze; le società che non hanno provveduto all’approvazione del bilancio trasmettono, entro il 30 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico finanziario provvisorio relativo al servizio svolto. Nello stesso termine sono trasmessi altri dati e notizie eventualmente stabiliti con decreto del Ministero delle finanze, che produce i suoi effetti decorsi novanta
giorni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale del concessionario concernenti irregolarità nella gestione delle società concessionarie, ovvero violazione delle norme che ne disciplinano l’attività, sono trasmesse in copia al Ministero delle finanze entro dieci giorni dalla data dell’atto a cura del presidente del collegio sindacale stesso. 3. Il Ministero delle finanze approva con decreto (1), previa audizione delle categorie interessate, il codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione. Con tale codice si definiscono gli obblighi di correttezza dei concessionari e degli ufficiali della riscossione nella gestione delle procedure. 4. Nella convenzione accessoria all’atto di concessione di cui all’art. 3, comma 4, è inclusa, e viene sottoscritta specificamente dal concessionario, la clausola recante l’obbligo di rispetto del codice deontologico di cui al comma 3. 5. Prima dell’adozione del decreto di cui al comma 3 i concessionari non possono esercitare l’attività di cui al comma 1 dell’art. 21. (1) Vedasi il D.M. 16 novembre 2000 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).
Art. 9 Recesso 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’art. 17, comma 1, il conces-
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D.Lgs. 112/1999 - Artt. 8-11
sionario ha facoltà di recedere dal rapporto di concessione notificando una comunicazione al Ministero delle finanze con le modalità previste dal codice di procedura civile. 2. Il recesso ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla notifica della relativa comunicazione. Art. 10 Decadenza 1. Nel caso in cui venga a mancare almeno uno dei requisiti stabiliti nell’art. 2, comma 3, il Ministero delle finanze invita il concessionario a provvedere al ripristino entro trenta giorni; se il concessionario non aderisce all’invito, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, è disposta la decadenza della concessione. La decadenza non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo. 2. In casi di particolare gravità la decadenza può essere disposta anche senza il preventivo invito previsto dal comma 1. 3. La notificazione del decreto di decadenza priva il concessionario di qualsiasi potere in ordine alla riscossione. 4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del competente ufficio dell’amministrazione finanziaria, che redige apposito processo verbale, consegna al commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, la documentazione riguardante la gestione. In caso di inerzia, alla consegna provvede la direzione regionale delle entrate a spese del concessionario decaduto.
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Art. 11 Revoca 1. Il concessionario incorre nella revoca se: a) non inizia il servizio alla data fissata nell’atto di concessione; b) non trasmette gli elementi di cui all’art. 8, comma 1; c) commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell’atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria; d) risulta inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attività connesse; e) non presta la cauzione nei termini previsti dalla convenzione accessoria di cui all’art. 3, comma 4, o nel maggior termine assegnato dal Ministero delle finanze al ricorrere di particolari circostanze; f) non adegua la cauzione nei termini previsti dall’art. 29, comma 1; g) utilizza ai fini dell’attività di recupero crediti di cui all’art. 21 le informazioni acquisite nell’esercizio dell’attività di riscossione mediante ruolo; h) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni stabilite dall’art. 21 o nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione, di cui all’art. 8, comma 3. 2. La revoca è pronunciata, previa contestazione, con decreto del Ministero delle finanze, notifi-
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Concessionari della riscossione
cato al concessionario, e non attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun indennizzo. 3. Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 10, commi 3 e 4. Sezione III Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione e residui di gestione Art. 12 Nomina e durata dell’incarico 1. In ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo affidamento della gestione del servizio, con decreto del Ministero delle finanze è nominato il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione scegliendolo, previo interpello, tra i soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 2 che ne facciano domanda. 2. Se nessuno dei soggetti indicati nel comma 1 presenta domanda, è nominato commissario governativo il concessionario che abbia l’organizzazione più idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio. 3. L’incarico di commissario governativo ha una durata di un anno ed è rinnovabile una sola volta per un altro anno. Esso può essere revocato in ogni momento. 4. Al commissario governativo, si applicano, se non diversamente disposto, le norme stabilite per il concessionario. Art. 13 Spese di gestione 1. Con il decreto di nomina del
commissario governativo, di cui all’art. 12, sono stabilite le modalità di partecipazione dell’amministrazione finanziaria alle spese di gestione, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario. Art. 14 Residui di gestione 1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate da riscuotere mediante ruoli, limitatamente alle rate già scadute durante la gestione del concessionario comunque cessato dalla titolarità del servizio, del commissario governativo ovvero durante la vacanza della concessione. 2. I residui di cui al comma 1 riferiti alla gestione del commissario governativo o del concessionario cessato per motivi diversi dalla revoca e dalla decadenza, sono trasmessi, unitamente alle entrate già affidate a tali soggetti e per le quali, alla data del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il termine di pagamento, al subentrante concessionario o commissario governativo mediante appositi elenchi. Art. 15 Residui di gestione in caso di decadenza o revoca 1. Nel caso di decadenza o revoca del concessionario o del commissario governativo alla compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione provvede il subentrante concessionario o commissario governativo. 2. Le spese per la formazione
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D.Lgs. 112/1999 - Artt.12-16
degli elenchi sono a carico del concessionario o commissario governativo decaduto o revocato. 3. Gli importi riscossi sono provvisoriamente versati alla cassa depositi e prestiti. 4. Le somme giacenti presso la cassa depositi e prestiti sono ripartite secondo la procedura di cui all’art. 31 tra gli enti creditori interessati secondo le rispettive spettanze. Art. 16 Trasmissione e riscossione dei residui 1. Le modalità di compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione sono definite con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. In tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il subentrante concessionario o commissario governativo continua, ove possibile, la procedura di riscossione già avviata dal cessato concessionario o commissario governativo, ovvero pone in riscossione i residui e le altre entrate ricevute in carico secondo la procedura prevista dal presente decreto. A tal fine la consegna dei residui è equiparata alla consegna dei ruoli e fino alla consegna i termini di cui all’art. 19, comma 2, lettere a), b) e c), sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di tale consegna. 3. Su segnalazione dell’ente creditore, ed a spese del medesimo, il commissario governativo o il concessionario subentrante provvede alla interruzione dei termini di prescrizione.
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CAPO II Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario (1) (2)
(1) Vedasi l’art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che si riporta: “Art. 9. (Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione). -1. I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il 33,6 per cento delle somme riscosse nell’anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell’art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo (Vedasi l’art. 36, commi 1 e 1-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, che si riporta: “Art. 36. (Disposizioni in materia di riscossione). - 1. L’obbligo di anticipazione di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall’anno 2007, è soppresso. 1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.”). 2. Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell’acconto sulla base di quanto riscosso nell’anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. 3. In caso di mancato versamento dell’acconto nel termine previsto dal
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Concessionari della riscossione
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all’espropriazione della cauzione, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. 4. ...omissis… .”. Vedasi al riguardo (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”): - per l’anno 2004, il D.M. 10 dicembre 2004; - per l’anno 2005, il D.M. 28 novembre 2005; - per l’anno 2007, il D.M. 29 novembre 2007. (2) Vedasi l’art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, che si riporta: “Art. 7. (Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione e altre disposizioni in materia di finanza locale). - 2- bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente.”. Vedasi al riguardo il D.M. 16 luglio 2010, recante “Restituzione ai comuni competenti delle somme riversate ad IFEL, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43”, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”.
Sezione I Diritti del concessionario Art. 17 Remunerazione del servizio 1. (1) L’attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore: a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore; b) integralmente, in caso contrario. 2. (2) Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell’andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. [3. ...] (3). 3-bis. (4) Nel caso previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l’aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico: a) dell’ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella; b) del debitore, in caso contrario. 4. (5) L’agente della riscossione trattiene l’aggio all’atto del riversamento all’ente impositore delle somme riscosse.
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D.Lgs. 112/1999 - Art. 17
[5. ...]. 5-bis. (6) Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l’aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000. 6. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto (7) del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico: a) dell’ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità (8); b) del debitore, negli altri casi. 6-bis. (9) Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell’anno successivo, é erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l’agente della riscossione é autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l’agente della riscossione a restituire all’ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l’importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L’importo dei rimborsi spese riscossi dopo l’erogazione o la com-
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pensazione, maggiorato degli interessi legali, é riversato entro il 30 novembre di ciascun anno. 7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall’ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti. 7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell’ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all’agente della riscossione spetta un compenso per l’attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l’aggio di cui ai commi 1 e 2. 7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila [pari ad euro 3,10, ora euro 5,88, n.d.r.] (10); tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell’ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento. (1) Comma così sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008. Ai sensi del successivo comma 2, citato art. 32, D.L. n. 185/2008, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Precedente formulazione: “1. L’attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l’aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con de-
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Concessionari della riscossione
creto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri: a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi; b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali; c) tempo intercorso tra l’anno di riferimento dell’entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione.”. (2) Comma così sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008. Ai sensi del successivo comma 2, citato art. 32, D.L. n. 185/2008, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Precedente formulazione: “2. L’aggio, al netto dell’eventuale ribasso, è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell’ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale è determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.”. (3) Comma abrogato dall’art. 32, comma 1, lettera c), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008 Ai sensi del successivo comma 2, citato art. 32, D.L. n. 185/2008, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Si riporta il testo del comma abrogato: “3. L’aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore: a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore; b) integralmente, in caso contrario.”. (4) Comma inserito dall’art. 2, comma 3, lettera a), n. 2), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, in vigore dal 3 ottobre 2006, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286. (5) Comma così sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera d), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008. Ai sensi del successivo comma 2, citato art. 32, D.L. n. 185/2008, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Precedente formulazione: “4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalità di erogazione dell’aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l’aggio viene trattenuto dal concessionario all’atto del versamento all’ente impositore delle somme riscosse.”. (6) Comma così sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera e), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008. Ai sensi del successivo comma 2, citato art. 32, D.L. n. 185/2008, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Precedente formulazione: “5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l’aggio del concessionario è stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relati-
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D.Lgs. 112/1999 - Art. 18
vo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.”. (7) Vedasi il D.M. 21 novembre 2000. (8) Le parole “in caso di inesigibilità” sono state così sostituite alle parole “se l’agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all’art. 19, comma 1” dall’art. 23, comma 32, lettera a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 6 luglio 2011. (9) Comma inserito dall’art. 23, comma 32, lettera b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 6 luglio 2011. Ai sensi del successivo comma 33, ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell’art. 17, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 98/2011, le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso art. 17, del D.Lgs. n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal medesimo D.L. n. 98/2011, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall’anno 2011. (10) Vedasi il D.M. 13 giugno 2007, che ridetermina l’importo in euro 5,88.
Art. 18 Accesso dei concessionari agli uffici pubblici (1) 1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere gratuitamente (*) ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici (2), con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
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2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento. 3. Con decreto (3) di natura non regolamentare (4) del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. 3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere 1’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (5). (*) Circa la possibile riduzione del regime agevolato di cui al presente comma, vedasi in Appendice l’art. 40, commi 1-ter ed 1-quater, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. (1) Vedasi l’art. 4 (“Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini”), commi 2novies – 2-decies, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, in materia di esercizio della riscossione coattiva da parte dei comuni e dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. (2) Le parole da “gratuitamente” fino a “uffici pubblici” sono state così sostituite alle parole “agli uffici pubblici, anche in via telematica” dall’art. 3, comma 36, lettera a), n. 1), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
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Concessionari della riscossione
(3) Vedasi il D.M. 16 novembre 2000 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). (4) Le parole “di natura non regolamentare” sono state inserite dall’art. 3, comma 36, lettera a), n. 2), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. (5) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 36, lettera a), n. 3), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
Art. 19 Discarico per inesigibilità 1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all’ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze (1). 2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e (2) nel caso previsto dall’art. 32, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo; b) la mancata comunicazione all’ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata
con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze (1); c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario; d) il mancato svolgimento dell’azione esecutiva, diversa dall’espropriazione mobiliare, (3) su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall’ufficio ai sensi del comma 4; d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari (4) effettuate dall’ufficio ai sensi del comma 4; e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell’attività di notifica della cartella di pagamento e nell’ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura. 3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati
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D.Lgs. 112/1999 - Art. 19
dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate (5). 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell’ufficio di comunicare al concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l’ufficio dell’Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all’art. 32, primo comma n. 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (6). 5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario. 6. Fino al discarico di cui al comma 3, l’ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.
(1) Vedasi il D.M. 22 ottobre 1999 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). Vedasi l’art. 39, comma 7, D.L. 1°
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ottobre 2007, n. 159, in vigore dal 3 ottobre 2007, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, che si riporta: “Art. 39. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione). - 7. Ai fini di cui agli artt. 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all’attività di riscossione dei ruoli di cui all’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.”. (2) Le parole “prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e” sono state così sostituite alle parole “entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo nonché” dall’art. 15, comma 3, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1° luglio 2009. Vedasi il successivo comma 4, citato art. 15, D.L. n. 78/2009, che si riporta: “Art. 15. (Potenziamento della riscossione). - 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.”. In precedenza le parole “il quinto mese successivo alla consegna del ruolo” erano state così sostituite alle parole “l’undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo” dall’art. 1, comma 146, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 148 [comma abrogato dall’art. 15, comma 5, citato D.L. n. 78/2009] le disposizioni si applicavano ai ruoli consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009 (Le parole “31 ottobre 2009” erano state così sostituite alle parole “1° aprile 2008” dall’art. 36, comma 4-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31).
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Concessionari della riscossione
(3) Le parole “, diversa dall’espropriazione mobiliare,” sono state inserite dall’art. 23, comma 34, lettera c), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 6 luglio 2011. (4) Le parole “di azioni esecutive e cautelari” sono state inserite dall’art. 3, comma 36, lettera b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. (5) Vedasi l’art. 36, comma 4-sexies e successive modificazioni, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, che si riporta: “Art. 36. (Disposizioni in materia di riscossione). - 4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2012, il termine previsto dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2012.”. (6) Periodo aggiunto dall’art. 27, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008.
Art. 20 Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli 1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza, ovvero l’ufficio indicato dall’ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell’attività di controllo sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell’art. 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo. 1-bis. Il controllo di cui al
comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore (1). 2. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni dell’art. 19, comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico. 3. In caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all’ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell’importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all’art. 17, commi 6 e 7-ter (2), se rimborsate dall’ente creditore. 4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell’importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti. 5. Per le entrate tributarie dello Stato l’ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative. 6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate.
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D.Lgs. 112/1999 - Artt. 20-22
(1) Comma inserito dall’art. 3, comma 36, lettera c), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. (2) Le parole “commi 6 e 7-ter” sono state così sostituite alle parole “comma 6” dall’art. 2, comma 3, lettera b), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, in vigore dal 3 ottobre 2006.
Art. 21 Attività di recupero crediti 1. I concessionari possono esercitare l’attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilità (1). 2. Tale attività è svolta attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione. 3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attività di recupero crediti od esserne coinvolti. 4. L’attività di recupero crediti non può essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisiche, e alle società controllate e collegate di cui all’art. 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche. (1) Vedasi l’art. 4, commi 2-nonies e 2-decies, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, che si riporta: “Art. 4. (Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini). - 2-nonies. I concessionari possono esercitare l’attività di
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recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 21 del citato D.Lgs. n. 112 del 1999. 2-decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L. 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità con i quali il Ministero dell’economia e delle finanze, con il supporto dell’Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l’efficienza e l’efficacia dell’attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi 2octies e 2-nonies.”.
Sezione II Obblighi contabili e di garanzia Art. 22 Termini di riversamento delle somme riscosse (1) 1. Il concessionario riversa all’ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese. 1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessi-
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Concessionari della riscossione
vamente richieste dall’agente della riscossione, quest’ultimo ne offre la restituzione all’avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell’eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l’avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l’agente della riscossione riversa le somme eccedenti all’ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all’entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno (2). 1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell’importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell’art. 17, comma 7-ter, trattenute dall’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione (2). 1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l’ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all’ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1bis e riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (2). 2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversa-
mento di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministero delle finanze (3), di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il comma 2 dell’art. 5 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, è abrogato. (1) Vedasi l’art. 42, commi 7-novies e 7-decies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, in vigore dal 1° marzo 2009, che si riporta: “Art. 42. (Differimento di termini in materia fiscale). - 7-novies. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237. 7-decies. Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati «Fondo unico giustizia» ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.”. (2) Comma inserito dall’art. 83, comma 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 25 giugno 2008. Ai sensi del successivo comma 22, citato art. 83, D.L. n. 112/2008, “Le somme eccedenti di cui all’art. 22, comma 1- bis, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l’art. 81, comma 29, del presente decreto.”. (3) Vedasi il D.M. 27 luglio 1999 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).
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D.Lgs. 112/1999 - Artt. 23-26
Art. 23 Obbligo di contabilizzazione 1. Il concessionario rende la contabilità delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalità e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (1). 2. Le modalità con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall’art. 22, comma 1. 3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilità di cui al comma 1 (1).
(1) Vedasi il D.M. 17 settembre 1999 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).
Art. 24 Quietanze 1. I concessionari possono compilare le quietanze da rilasciare ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche
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con mezzi informatici, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. Art. 25 Conto giudiziale 1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell’art. 74 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l’utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale. Art. 26 Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite 1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l’ente creditore incarica dell’effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all’avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale (1). 1-bis. (2) L’agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento: a) immediatamente, in caso di presentazione dell’avente diritto presso i propri sportelli;
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Concessionari della riscossione
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell’importo delle relative spese. 2. L’ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell’effettuazione del rimborso al debitore. 3. Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal comma 3. 5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.
(1) Le parole da “, entro trenta giorni” fino alla fine del comma sono state così sostituite alle parole “provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme.” dall’art. 39, comma 8, lettera a), n. 1), D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, in vigore dal 3 ottobre 2007, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222. (2) Comma inserito dall’art. 39, comma 8, lettera a), n. 2), D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, in vigore dal 3 ottobre 2007, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.
Sezione III Cauzione Art. 27 Cauzione 1. A garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate mediante ruolo, il concessionario presta una cauzione per un importo pari ad un settantaduesimo dell’ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell’anno precedente a quello dell’affidamento e dei versamenti diretti spettanti agli stessi enti riscossi nello stesso periodo; la misura della cauzione è determinata con decreto del Ministero delle finanze. 2. La cauzione da prestare ai sensi del comma 1 garantisce anche le province ed i comuni dell’ambito che non abbiano esercitato la facoltà di cui all’art. 52 e 59, comma 1, lettera n ), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; in tal caso, la cauzione è calcolata anche sull’ammontare delle entrate iscritte a ruolo da tali enti e dell’imposta comunale sugli immobili spettante agli stessi. 3. Per i commissari governativi l’importo della cauzione è ridotto alla metà. 4. Se la cauzione risulta regolarmente prestata, il Ministero delle finanze ne dichiara l’idoneità con apposito provvedimento, da comunicare al concessionario.
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D.Lgs. 112/1999 - Artt. 27-29
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Art. 28 Modalità di prestazione della cauzione (1)
Art. 29 Adeguamento e sostituzione della cauzione
1. La cauzione può essere prestata: a) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze; b) mediante fideiussione bancaria. 2. La polizza e la fideiussione previste dal comma 1 sono redatte in conformità allo schema tipo approvato con decreto ministeriale e la mora nel pagamento dei premi non libera l’istituto e la banca dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui è stata prestata la garanzia stessa e fino all’emissione del decreto di svincolo. 3. Per i gruppi di società con patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato superiore a cinquecento miliardi di lire (euro 258.228.449,54, n.d.r.), la garanzia può essere prestata anche mediante la diretta assunzione, da parte della società capogruppo di cui all’art. 2359 del codice civile, dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli interessi, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso, la società capogruppo è tenuta a comunicare in anticipo l’intendimento di cedere.
1. Se nel corso della gestione l’ammontare di cui all’art. 27, comma 1, è aumentato di almeno il dieci per cento, il Ministero delle finanze notifica apposito avviso al concessionario, che è tenuto a provvedere, entro trenta giorni, ad integrare proporzionalmente la cauzione; il termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni al ricorrere di particolari circostanze. Se tale ammontare è diminuito di almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, è proporzionalmente ridotta (1). 2. Nel corso della gestione la cauzione può essere sostituita in tutto o in parte con un’altra prestata a garanzia anche degli obblighi gravanti sul concessionario alla data di prestazione della nuova cauzione. In tal caso, il decreto di svincolo previsto dall’art. 32, comma 2, può essere emesso solo dopo che è stata dichiarata l’idoneità della nuova cauzione.
(1) Vedasi, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”: - il D.M. 26 maggio 2000; - il Provv. Ag. Entrate 8 febbraio 2005.
(1) Vedasi l’art. 3, comma 34, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, in vigore dal 4 ottobre 2005, che si riporta: “Art. 3. (Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione). 34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.”.
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Concessionari della riscossione
Art. 30 Esecuzione nei confronti del garante 1. Se si verificano le violazioni previste dal capo IV, con decreto ministeriale, su richiesta del competente ufficio, è disposta l’espropriazione della cauzione nei confronti del garante. Il decreto è comunicato agli altri enti garantiti e trasmesso all’ufficio proponente ai fini della notifica al garante ed al concessionario; con lo stesso decreto è disposta, se necessario, l’espropriazione di beni del concessionario. 2. Il decreto previsto dal comma 1 costituisce titolo esecutivo. In virtù di esso la competente direzione regionale delle entrate procede all’espropriazione, anche nell’interesse degli altri enti garantiti, con le modalità indicate nel libro III del codice di procedura civile. 3. Con il decreto previsto dal comma 1 il concessionario è invitato a reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto stesso.
2. Se davanti al giudice dell’esecuzione non si raggiunge accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applica l’art. 512 del codice di procedura civile. 3. Se le somme ricavate non sono sufficienti al pagamento di tutti i crediti degli enti creditori, il debito residuo è proporzionalmente accollato a ciascuno di essi. Art. 32 Svincolo della cauzione 1. La cauzione è svincolata in caso di cambiamento di gestione, a condizione che il concessionario non abbia debiti nei confronti dello Stato e degli altri enti garantiti dalla cauzione stessa. 2. Lo svincolo è disposto con decreto del Ministero delle finanze, previo parere favorevole degli altri enti garantiti, che si intende concesso in caso di silenzio protrattosi per sei mesi dalla richiesta.
Sezione IV Adempimenti dei concessionari nelle procedure concorsuali
Art. 31 Riparto della cauzione 1. Se vi sono più creditori, il riparto delle somme ricavate dall’espropriazione forzata della cauzione e degli altri beni del concessionario è disposto con provvedimento del Ministero delle finanze, comunicato alla cancelleria del giudice dell’esecuzione, e diviene esecutivo a tutti gli effetti se, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non è proposta opposizione davanti al giudice dell’esecuzione.
Art. 33 Insinuazione del credito 1. Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, 267, e al D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979, n. 95, l’ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione del credito in tali procedure.
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D.Lgs. 112/1999 - Artt. 30-38
Art. 34 Rinuncia all’insinuazione 1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i casi e le modalità con cui si può rinunciare alla domanda di ammissione al passivo. Sezione V Altri obblighi dei concessionari
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2. Eventuali anomalie, rilevate dall’analisi delle informazioni di cui al comma 1, sono segnalate al competente ufficio del Ministero delle finanze per l’adozione dei provvedimenti conseguenti anche, se del caso, di tipo sanzionatorio.
(1) Vedasi il D.M. 22 ottobre 1999 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).
Art. 35 Segreto d’ufficio
Art. 37 Conservazione degli atti
1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell’attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d’ufficio. 2. I terzi di cui il concessionario si avvale per l’esercizio della sua attività sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini della L. 31 dicembre 1996, n. 675.
1. Il concessionario deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico. 2. Con decreto del Ministero delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.
Art. 36 Trasmissione dei flussi informativi (1) 1. Entro la fine di ogni mese il concessionario trasmette al soggetto creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica, e con le modalità stabilite con decreto ministeriale, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all’andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente.
Art. 38 Delega di riscossione 1. In caso di delega di riscossione, il delegato, nei termini previsti dall’art. 22 riversa, con bonifico bancario, l’importo pagato, dando al delegante notizia in via telematica; in tal caso il termine per il versamento dal delegante all’ente creditore decorre dal quinto giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il bonifico. 2. Ai fini dell’invio, da parte del delegante, della comunica-
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Concessionari della riscossione
zione annuale prevista dall’art. 19, comma 2, lettera b), il delegato trasmette al delegante, in v i a te le mati c a, le ne c e ssari e informazioni entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine per la presentazione della comunicazione stessa. 3. In caso di esecuzione infruttuosa o insufficiente, il delegato, entro il ventesimo giorno dal completamento dell’attività di riscossione, trasmette la relativa documentazione ed invia una comunicazione telematica al delegante. 4. Il delegante, se non ottiene il discarico della quota per fatto imputabile al delegato, ha diritto di rivalersi nei confronti di quest’ultimo. Art. 39 Chiamata in causa dell’ente creditore 1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Art. 40 Determinazione dei giorni festivi 1. Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente decreto la giornata di sabato è considerata festiva a tutti gli effetti di legge.
CAPO III Personale addetto al servizio di riscossione Art. 41 Rappresentanza dei concessionari 1. Il legale rappresentante del concessionario può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice dell’esecuzione. 2. (1) L’agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi: a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all’art. 101 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; b) al ricorso di cui all’art. 499 del codice di procedura civile; c) alla citazione di cui all’art. 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile.
(1) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 15, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, in vigore dal 3 ottobre 2006, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.
Art. 42 Ufficiali della riscossione 1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata
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D.Lgs. 112/1999 - Artt. 39-44
conseguita con le modalità previste dalla L. 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all’art. 31 della L. 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione. 1-bis. All’indizione degli esami per conseguire l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici (1). 2. La nomina può essere revocata dal concessionario in ogni momento. Il concessionario comunica la nomina alla competente direzione regionale delle entrate e consegna l’atto di nomina all’ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad esibirlo quando ne è richiesto. 3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all’esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull’atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; l’autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione dell’ufficio competente del Ministero delle finanze. 4. La cessazione dell’ufficiale della riscossione delle funzioni è comunicata alla competente direzione regionale delle entrate.
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(1) Comma inserito dall’art. 3, comma 36, lettera c-bis), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
Art. 43 Funzioni degli ufficiali della riscossione 1. L’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell’ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l’ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire. Art. 44 Registro cronologico e bollettario (1) 1. L’ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con decreto ministeriale, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell’ufficiale giudiziario. 2. Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall’ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con decreto del Ministero delle finanze, da notificare al concessionario. Il predetto registro è vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci gior-
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Concessionari della riscossione
ni a cura del concessionario all’ufficio delle entrate. 3. L’ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi al concessionario. 4. Il decreto di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalità di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attività informatiche e telematiche e della possibilità di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalità di cui ai commi 2 e 3. (1) Vedasi il D.M. 26 maggio 2000, recante “Approvazione del modello di registro cronologico degli ufficiali di riscossione” (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).
Art. 45 Messi notificatori 1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l’intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori. 2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell’ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare né sostituire. CAPO IV S a n z i o n i (1) (1) Nel testo degli articoli del presente Capo IV gli importi sono stati indicati anche in euro, secondo i criteri di cui all’art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
Art. 46 Principio di legalità ed altri principi generali in tema di sanzioni 1. Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al capo I, sezione I, della L. 24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialità stabilite dagli artt. 47 e 50. 1-bis. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Art. 47 Omissione dei riversamenti agli enti creditori (1) 1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, è tenuto a versare all’ente stesso anche gli interessi legali ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui è stato ritardato o omesso il riversamento. 2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta del 95 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento se il concessionario riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento.
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D.Lgs. 112/1999 - Artt. 45-50
(1) Vedasi l’art. 4, commi da 1-ter ad 1-quinquies, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, in vigore dal 23 febbraio 2003, che si riporta: “Art. 4. (Disposizioni in materia di concessionari della riscossione). - 1-ter. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell’art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni. 1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi ed il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; b) per le penalità non ancora contestate alla predetta data del 31 dicembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate. 1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.
Art. 48 Ritardo nell’esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite 1. Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro i termini di cui all’art. 26, comma 1-bis (1), la
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restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata. (1) Le parole “i termini di cui all’art. 26, comma 1-bis” sono state così sostituite alle parole “il termine di sessanta giorni di cui all’art. 26, comma 1” dall’art. 39, comma 1, lettera b), D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, in vigore dal 3 ottobre 2007, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.
Art. 49 Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante 1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell’art. 47. Art. 50 Atti compiuti da personale non autorizzato 1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila (euro 154, n.d.r.) per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
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Concessionari della riscossione
2. L’ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati è punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila (euro 51, n.d.r.) per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti. Art. 51 Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico 1. Se l’ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione, all’ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire cinquecentomila (euro 258, n.d.r.) per ogni violazione. 2. Se l’ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarità nella tenuta del registro stesso, all’ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire centomila (euro 51, n.d.r.) per ogni violazione. Art. 52 Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione (1) 1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti dall’art. 36 o di difformità di tali dati rispetto alle relative specifiche tecniche si applicano le sanzioni previste dall’art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
237, ridotte della metà; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista dal citato art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 237 del 1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.
(1) Vedasi l’art. 4 (“Disposizioni in materia di concessionari della riscossione”), commi da 1-ter ad 1-quinquies, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, riportato in nota all’art. 47 del presente decreto.
Art. 52-bis Mancato rispetto del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il concessionario è punito con la sanzione amministrativa di lire un milione (euro 516, n.d.r.) per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull’importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica. Art. 53 Altre violazioni 1. Per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, diverse da quelle previste negli articoli da 47 a 52, si applica al concessionario la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni (da euro 103 ad euro 1.032, n.d.r.) (1).
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D.Lgs. 112/1999 - Artt. 51-56
2. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del comma 1 anche quelle relative ad ordini impartiti dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 5, comma 2, del presente decreto, anche se contenuti in circolari.
(1) Vedasi l’art. 39, comma 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, in vigore dal 3 ottobre 2007, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, che si riporta: “Art. 39. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione). - 7. Ai fini di cui agli artt. 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all’attività di riscossione dei ruoli di cui all’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.”.
Art. 54 Procedura di irrogazione delle sanzioni 1. All’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente decreto provvede, per ciascun ambito, l’ufficio delle entrate individuato in via generale con provvedimento del direttore regionale delle entrate notificato al concessionario. 2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata e, nei casi previsti
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dagli artt. 47, 48 e 49, delle altre somme dovute. 3. Se non procede alla definizione agevolata della violazione prevista dal comma 2, il concessionario può, entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione contro il provvedimento di irrogazione della sanzione alla competente direzione regionale delle entrate, che decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente esecutivo. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi degli articoli del presente capo spettano in ogni caso allo Stato e sono versate alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Art. 55 Esecuzione delle sanzioni 1. Se il concessionario commette la violazione prevista dal presente capo, il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell’art. 54, comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della direzione regionale delle entrate, costituisce titolo per procedere all’espropriazione, anche nei confronti del garante, ai sensi dell’art. 30. Art. 56 Prescrizione delle violazioni 1. Le violazioni dei concessionari si prescrivono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione.
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Concessionari della riscossione
CAPO V Disposizioni transitorie e finali Art. 57 Titolarità dei rapporti concessori 1. Fino all’anno 2004 e anche in deroga all’art. 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1° luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo art. 12, commi 1 e 2; tali soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell’art. 2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 2. 2. La titolarità dei rapporti concessori e commissariali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto può essere trasferita, per la residua durata, con decreto del Ministero delle finanze, ad una società facente parte dello stesso gruppo societario, a condizione che la società capogruppo detenga, direttamente o tramite altra società totalmente controllata, la totalità del capitale della società cui è stata trasferita la titolarità del predetto rapporto. Se la società capogruppo non detiene direttamente o tramite altra società totalmente controllata, la totalità del capitale della società cui è stata trasfe-
rita la titolarità del rapporto, il trasferimento può comunque essere effettuato se la stessa società capogruppo garantisce direttamente l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei confronti degli enti creditori e sempre che essa detenga, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, del codice civile, direttamente o tramite altra società controllata, il controllo della società cui è stata trasferita la titolarità del rapporto. 3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarità del rapporto può essere trasferita anche ad una società per azioni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto. 3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l’Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all’art. 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa. 4. In caso di trasferimento della titolarità del rapporto effettuato ai sensi dei commi 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16. Art. 57-bis Somme anticipate dai concessionari 1. Fino all’emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dal-
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D.Lgs. 112/1999 - Artt. 57-59
l’art. 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è eseguito, con le modalità in vigore al 30 giugno 1999. 2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 è disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237. Art. 58 Cauzioni e meccanismo di salvaguardia 1. Le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rideterminate in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 1. 1-bis. Le disposizioni dell’art. 32 si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni è disposto, per i cessati esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze. 2. Per il periodo tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all’eventuale differenza tra la media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell’art. 61, comma 3, del D.P.R.
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28 gennaio 1988, n. 43 (1), e quelle erogate in applicazione dell’art. 17, comma 1, del presente decreto. Le modalità di erogazione di tale somma sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2-bis. Il primo decreto di attuazione dell’art. 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001.
(1) Vedasi l’art. 68, comma 1, del presente decreto legislativo.
Art. 59 Procedure in corso 1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all’art. 79, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest’ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell’art. 18, comma 2, del presente decreto.
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Concessionari della riscossione
3. Qualora dall’accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilità di procedere nell’azione esecutiva, il concessionario è autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che è esaminata ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonché nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all’art. 79, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformità alle disposizioni del presente decreto, nonché del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 4. Per le somme anticipate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilità, il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme. [4-bis. …] (1). 4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999: a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall’art. 17, comma 2; b) non si applica l’art. 19, comma 2, lettera a); c) il termine previsto dall’art. 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze; [d) …] (Abrogato) e) le informazioni di cui all’art. 36, comma 1, sono trasmesse con le modalità e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c);
4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all’art. 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006 (2). 4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall’art. 19, comma 3, decorre dal 1° luglio 2006 (3).
(1) Comma abrogato dall’art. 3, comma 36, lettera d), n. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. (2) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 36, lettera d), n. 2), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. (3) Le parole “1° luglio 2006” sono state così sostituite alle parole “1° ottobre 2005” dall’art. 3, comma 36, lettera d), n. 3), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
Art. 59-bis Termini di notificazione della cartella di pagamento 1. In deroga all’art. 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario: a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all’art. 25, comma 3-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002.
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D.Lgs. 112/1999 - Artt. 59-bis-60-bis
Art. 60 Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni (1) 1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate. 2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari presentano entro il 31 luglio 1999 all’ufficio che ha effettuato l’iscrizione a ruolo una richiesta, nella quale dichiarano, in conformità alle vigenti norme sull’autocertificazione e per le quote inserite nelle domande per le quali esercitano la facoltà di definizione automatica: a) la sussistenza delle condizioni indicate nell’art. 24, comma 13, lettere a) e c), della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l’assenza della condizione ostativa di cui alla lettera b) dello stesso art. 24, comma 13, della L. n. 449 del 1997, nonché di provvedimenti di sgravio per indebito; b) l’importo delle quote inserite nelle domande e, limitatamente alle domande di rimborso, quello delle relative anticipazioni, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione. 3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell’importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso definite automaticamente, calcolato al netto degli
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sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione. 4. L’importo globale da corrispondere ai concessionari, con le modalità di cui al comma 5, non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue. 5. Con decreto del Ministero delle finanze (2) sono definite le modalità ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il 31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli entro l’anno 1999. In conseguenza del completamento della definizione automatica, i provvedimenti di sgravio provvisorio relativi alle domande definite assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. 6.-9. ...omissis... (1) Vedasi l’art. 79 (“Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico”), L. 21 novembre 2000, n. 342 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). (2) Vedasi il D.M. 19 luglio 1999 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).
Art. 60-bis Effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose (1) 1. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi del precedente art. 60, ai concessionari spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della
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Concessionari della riscossione
metà delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all’art. 61, comma 4, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Il rimborso previsto dal comma 1 è erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dall’art. 60, comma 4, come modificati dall’art. 79, comma 4, della L. 21 novembre 2000, n. 342; a tale rimborso si applicano le disposizioni contenute nell’art. 60, commi 5, primo periodo, 7, 8 e 9.
(1) Vedasi il Provv. Ag. Entrate 29 luglio 2002, recante “Attuazione dell’art. 60-bis del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, relativo alle modalità di presentazione delle richieste di rimborso”, (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).
Art. 61 Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni 1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 60 possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali. 2. Le disposizioni dell’art. 60, commi 1, 2 e 3, possono essere applicate anche ai ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione, nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare. 2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.
2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-bis avviene con le modalità indicate nell’art. 57-bis, comma 2. Art. 62 Norma transitoria per il calcolo delle maggiorazioni sui compensi 1. In sede di prima applicazione, per il calcolo della maggiorazione di cui al comma 2 dell’art. 17, si tiene conto anche della media dei recuperi dell’ultimo biennio effettuati dagli enti previdenziali.
Art. 63 Misure di riqualificazione e sostegno dell’occupazione ...omissis... Art. 64 Sanzioni 1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di contestazione notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1998 con la procedura di cui all’art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; se, a seguito della notifica di tali atti, il responsabile della violazione ha prodotto deduzioni difensive e non è stato emesso atto di irrogazione della sanzione, il competente ufficio, se del caso, procede all’irrogazione applicando le disposizioni di cui all’art. 54.
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D.Lgs. 112/1999 - Artt. 61-68
2. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati ai concessionari con la procedura di cui al citato art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 3. I procedimenti sanzionatori in corso alla data del 31 dicembre 1998 possono esser e definiti, quanto alle sanzioni, con il pagamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di una somma pari al quarto dell’irrogato ovvero al quarto dell’ammontare risultante dall’ultima sentenza o decisione amministrativa. 3-bis. Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro. Art. 65 Notificazione degli atti e dei provvedimenti 1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti dell’amministrazione finanziaria previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le notificazioni sono effettuate con le modalità stabilite dall’art. 14, primo comma, della L. 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall’art. 20, comma 1, della L. 8 maggio 1998, n. 146.
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Art. 66 Regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni e degli atti relativi alle procedure esecutive 1. Gli atti di affidamento delle concessioni e di prestazione delle relative cauzioni sono registrati gratuitamente e sono soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso. 2. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Art. 67 Decreti attuativi 1. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Art. 68 Abrogazioni (1) 1. Salvo quanto previsto dagli artt. 58 e 59, è abrogato il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237. 2. È abrogato l’art. 2, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 349.
(1) Vedasi l’art. 36, comma 2-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante disposizioni transitorie in materia di riscossione mediante ruoli.
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Concessionari della riscossione
Art. 69 Norma di coordinamento 1. I rinvii contenuti in norme v i ge nti alle dispo si z io ni de l D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 2. I riferimenti contenuti nelle disposizioni che precedono, a decreti o altri provvedimenti ministeriali sono da intendere come attributivi di competenze secondo i principi stabiliti dall’art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Art. 70 Potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 1. I principi generali desumibili dalla L. 28 settembre 1998, n. 337, e dal presente decreto costituiscono norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. 2. I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano anche alla regione siciliana, che, nell’esercizio della sua potestà legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo. Art. 71 Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° luglio 1999. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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RIFORMA DELLA RISCOSSIONE 8.- D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (in G.U. n. 230 del 3 ottobre 2005), convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n. 195/L alla G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005) (Estratto) (*) (*) Ai sensi dell’art. 3 (“Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”), comma 28, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. (denominata Equitalia S.p.a. dal 12 marzo 2007, n.d.r.) ed alle società dalla stessa partecipate.
TITOLO II Riforma della riscossione Art. 3. Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio (1).
2. Per l’immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.» (denominata “Equitalia S.p.a.” dal 12 marzo 2007, n.d.r.) (*), con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall’Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall’INPS. 3. All’atto della costituzione della Riscossione S.p.a. (*) si procede all’approvazione dello statu-
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Riforma della riscossione
to ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 4. La Riscossione S.p.a. (*) , anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7: a) effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui all’art. 4 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 (2); b) può effettuare: 1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso; 2) altre attività, strumentali a quelle dell’Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse. 5. Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti dall’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione
S.p.a. (*) , secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell’Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell’art. 27, comma 2, della L. 23 dicembre 1999, n. 488. 6. La Riscossione S.p.a. (*) effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 7. La Riscossione S.p.a. (*) , previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a. (*); il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale socialedella Riscossione S.p.a. (*) da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, nelle medesime proporzioni previste nell’atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall’acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. (*) così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
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7-bis. A seguito dell’acquisto dei rami d’azienda di cui al comma 7, primo periodo, nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d’azienda effettuate tra agenti della riscossione (3) privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente (4), nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti, (5) conservano la loro validità e il loro grado a favore dell’acquirente ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria (6), senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. 7-ter. Nell’ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari (7). 8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. (*) riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. (*) acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evi-
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denza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a. (*). 9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive. 10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l’obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell’attività di riscossione svolta fino alla data dell’acquisto, nonché di quelle dovute per l’eventuale adesione alla sanatoria prevista dall’art. 1, commi 426 e 426-bis, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (8). 11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall’art. 28 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a. (*) , una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia pre-stata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garan-zia è svincolata. 12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2009 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. (*) ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 30 settembre 2012 (9) (10) . 13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi: a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell’obbligo del non riscosso come
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riscosso sono restituite, in dieci rate annuali [...] (11), decorrenti dal 2008, ad un tasso d’interesse pari all’euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto (12) del Ministro dell’economia e delle finanze; b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi; c) (13) le anticipazioni nette effettuate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all’euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione la restituzione dell’anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a); d) (13) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell’ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull’inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei
criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall’art. 1 commi 426 e 426-bis della L. 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009. 14. Il Ministro dell’economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell’attività di riscossione; a tale fine, l’Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell’economia e delle finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento dell’attività di coordinamento prevista dal comma 1 (14). 15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari C.N.C., previsto dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. 16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non partecipate dalla Riscossione S.p.a. (*), in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a. (*) , sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest’ultima,
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senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. 17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell’art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428. 18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla L. 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati dall’art. 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia. 19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo inde-
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terminato, alle dipendenze dell’associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest’ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a.(*) ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. 19- bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito. 20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall’imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa. 21. La Riscossione S.p.a. (*) assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell’attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bi-
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lancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l’anno 2007, 160 milioni di euro per l’anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. 22. Per lo svolgimento dell’attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. (*) e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate: a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 118, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21; b) successivamente, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. 23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. (*) ai sensi del comma 7 restano iscritte all’albo di cui all’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione. 23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l’art. 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all’esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti. 24. Fino al momento dell’eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a. (*) , ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie
possono trasferire ad altre società il ramo d’azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso: a) fino al 31 dicembre 2011 (15) ed in mancanza di diversa determi-nazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al medesimo art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto; b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l’ente locale è regolato dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli effetti dell’art. 19, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all’Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze (16). 25. Fino al 31 dicembre 2011 (15), in mancanza di trasferimen-
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to effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. (*) o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all’albo di cui all’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. (*) e le società da quest’ultima partecipate possono svolgere l’attività di riscossione, spontanea e coattiva (17), delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 31 dicembre 2011 (15). Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. (*) e dalle società da quest’ultima partecipate a decorrere dal 31 dicembre 2011 (15), e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. 25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività. 26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. (*) non ha acquistato, ai sensi del comma 7, alme-
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no il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso avviene: a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità; b ) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità. 27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione. 28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. (*) ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui all’art. 9 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, ed all’art. 23-decies, comma 6, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47; per l’anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all’applicazione delle predette disposizioni. All’art. 1 del D.L. 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6. 29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del D.Lgs.
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30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. (*) e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 66 dello stesso D.Lgs. n. 196 del 2003. 29-bis. Sul territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall’Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. (*) ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a. (*). 30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all’approvazione del bilancio di cui all’art. 10, comma 2, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44. 31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, relative all’obbligo di preventiva autorizzazione. 32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. (*) ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. 33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. 34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e dell’art. 79, comma 5, della L. 21 novembre 2000, n. 342. 35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. (18). 36. Al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: ...omissis.... 37. All’art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni: ...omissis.... 38. All’art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: ...omissis.... 39. All’art. 1, comma 5, del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: ...omissis.... 40. Al D. P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: ...omissis.... 41. Le disposizioni dell’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veico-
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li a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. 41-bis. All’art. 7, comma 3, della L. 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l’erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all’Automobile Club d’Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico». 42. All’art. 39, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio, » sono inserite le seguenti: «nonché presso». 42-bis. Con regolamento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ri-
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cevitoria, o comunque, quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l’istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività. 42-ter. Le disposizioni contenute nell’art. 69, quinto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all’istituzione delle agenzie fiscali previste dall’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso art. 69, quinto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall’ente pubblico economico Agenzia del demanio. 42-quater. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione. 42-quinquies. All’art. 13, comma 1, primo periodo, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2008». 42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica
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Riforma della riscossione
della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli.
(*) L’originaria denominazione di “Riscossione S.p.a.” è stata modificata in “Equitalia S.p.a.” con atto d’Assemblea della persona giuridica in argomento, in data 12 marzo 2007. Vedasi, in Appendice, l’art. 7 (“Semplificazione fiscale”), comma 2, lettere gg-ter), gg-quater), gg-sexies) e gg-septies), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13 luglio 2011, concernenti: - la cessazione, a decorrere, dal 1° gennaio 2012, da parte della società Equitalia Spa, nonché delle società per azioni dalla stessa partecipate, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; - a decorrere dalla stessa data, l’effettuazione da parte dei comuni della riscossione spontanea e coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali. (1) Le parole “, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio” sono state aggiunte dall’art. 83, comma 28septies, lettera a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008. (2) Vedasi l’art. 35, commi 25 – 26bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che si riporta: “Art. 35. (Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale). - 25. I dipendenti della Riscossione S.p.a. [Vedasi la nota (*) che precede] o delle società dalla stessa partecipate ai sensi
dell’art. 3, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione », ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l’Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. 25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all’individuazione dell’importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli artt. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. 26-bis. Ai fini dell’attuazione dei commi 25 e 26 l’Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.”. (Ai fini dell’individuazione dei dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati, vedasi il Provv. Ag. Entrate 18 dicembre 2006, nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). (3) Le parole “nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d’azienda effettuate tra agenti della riscossione” sono state inserite dall’art. 1, comma 152, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.
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D.L. 203/2005 - Art. 3
(4) Le parole “ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente” sono state inserite dall’art. 1, comma 152, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. (5) Le parole “ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,” sono state inserite dall’art. 1, comma 152, lett. c), L. 24 dicembre2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. (6) Le parole “ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria” sono state inserite dall’art. 1, comma 152, lett. d), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. (7) Comma inserito dall’art. 39, comma 5, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, in vigore dal 3 ottobre 2007, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222. (8) Vedasi l’art. 2, commi 2-septies 2-decies, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, in vigore dal 26 maggio 2010, che si riporta: “Art. 2. (Disposizioni in materia di potenziamento dell’amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all’estero e di adeguamento comunitario). - 2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e dell’economicità delle relative procedure, i soggetti di cui all’art. 3, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nell’esercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli artt. 83 e 90 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all’art. 5 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
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modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità. 2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all’ultimo atto amministrativo o all’invito a dedurre o all’atto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall’Agenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento. 2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies è prodotta all’organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia. 2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-septies le controversie relative all’attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell’Unione europea.”. Vedasi, al riguardo, il: “D.M. 3 agosto 2010. – Modalità di applicazione delle disposizioni relative alla deflazione del contenzioso e dell’economicità delle relative procedure per i soggetti di cui all’art. 3, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203”, che si riporta: “Art. 1. - 1. I soggetti cedenti di cui all’art. 3, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, che intendono definire le controversie indicate dall’art. 2, comma 2-septies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, pendenti alla data del 26 maggio 2010, provvedono al pagamento di una somma pari al 10,91 per cento dell’importo dovuto in base alla sentenza impugna-
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Riforma della riscossione
ta o impugnabile ovvero, in mancanza, all’ultimo atto amministrativo o all’invito a dedurre o all’atto di citazione. 2. Il pagamento dell’importo di cui al comma 1, il cui integrale e tempestivo versamento e’ condizione di efficacia della definizione, e’ effettuato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VI-capitolo 1039 dell’entrata del bilancio dello Stato, in unica soluzione, entro il 29 ottobre 2010. Art. 2. - 1. I soggetti che hanno aderito alla definizione presentano, entro il 15 novembre 2010 una comunicazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 1 al presente decreto, a ciascuno dei competenti uffici o organi innanzi ai quali e’ pendente la controversia da definire unitamente alla copia della ricevuta del versamento effettuato. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”. (9) Da ultimo, ai sensi dell’art. 23, comma 34, lettera a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 6 luglio 2011: - le parole “30 settembre 2009” sono state così sostituite alle parole “30 settembre 2008; - Le parole “30 settembre 2012” sono state così sostituite alle parole “30 settembre 2011”. (10) Circa l’interpretazione del presente comma 12, vedasi l’art. 36, comma 4-quinquies, e successive modificazioni, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, che si riporta: “Art. 36. (Disposizioni in materia di riscossione). - 4-quinquies. Le disposizioni di cui all’art. 1, commi 426 e 426bis, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all’art. 3, comma 12, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto art. 1, commi 426 e 426-bis, della L. n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è
stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2012, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2009 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”. (11) Le parole “di pari importo” sono state soppresse dall’art. 32, comma 3, lettera a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008. (12) Vedasi il: “D.M. 8 giugno 2007. Determinazione della tipologia e della data del tasso euribor da assumere a riferimento per il calcolo degli interessi da corrispondere per la restituzione in forma rateale delle anticipazioni effettuate, per effetto dell’obbligo del non riscosso come riscosso, dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione a favore dello Stato e degli enti non erariali”, che si riporta: “Art. 1. - 1. Le rate annuali di pari importo con le quali avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la restituzione delle anticipazioni nette di cui all’art. 3, comma 13, lettere a) e c), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, scadono il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il tasso euribor cui applicare le diminuzioni previste, rispettivamente, dalle lettere a) e c) dell’art. 3, comma 13, del D.L. n. 203 del 2005 è quello risultante dalla media aritmetica dell’euribor a dodici mesi registrato nel mese che precede di un mese il periodo di godimento del pagamento di ciascuna rata. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”. (13) Le lettere c) e d) sono state così sostituite dall’art. 32, comma 3, let-
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D.L. 203/2005 - Art. 3
tera b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008. Precedente formulazione delle lettere c) e d): “c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d’interesse pari all’euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall’obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l’intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall’anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità.”. (14) Le parole “gli elementi acquisiti nello svolgimento dell’attività di
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coordinamento prevista dal comma 1” sono state così sostituite alle parole “i risultati dei controlli da essa effettuati sull’efficacia e sull’efficienza dell’attività svolta dalla Riscossione S.p.a” dall’art. 83, comma 28-septies, lettera b), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008. (15) Il termine di cui al presente comma è stato prorogato: - al 31 marzo 2011 dall’art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10; - al 31 dicembre 2011 dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011. (16) Le parole da “Ai fini” fino a “Ministero dell’economia e delle finanze”sono state inserite dall’art. 38, comma 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. (17) Le parole “, spontanea e coattiva,” sono state inserite dall’art. 1, comma 6-quater, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 in vigore dal 26 maggio 2010, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73. (18) Comma inserito dall’art. 1, comma 153, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.
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SEMPLIFICAZIONE FISCALE 9. - D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (in G.U. n. 110 del 13 maggio 2011), convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, (in G.U. n. 160 del 12 luglio 2011).
Art. 7 Semplificazione fiscale 1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate: a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese; b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
c) abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento; d) i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura; e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d’importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat; f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni; g) la richiesta per rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa; h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici,
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D.L. 70/2011 - Art. 7
previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo; i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese; l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate; m) attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all’esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno; n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi; o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata; p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio; q) innalzamento a 300 euro dell’importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese; r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli
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enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP; s) è del 10 per cento l’aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato); t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. t-bis) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati. 2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono […] introdotte le seguenti disposizioni: a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese di cui all’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell’attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente: 1) a livello statale, con decreto […] del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
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Semplificazione fiscale
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell’INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l’attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell’inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese; 2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, de-
vono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3) gli accessi sono svolti nell’osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre; 4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare; 5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza; b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei principi di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione nonché dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comu-
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D.L. 70/2011 - Art. 7
nitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui alla lettera a), secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell’art. 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); d) le disposizioni di cui all’art. 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria; e) all’art. 23, comma 2, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); f) (soppressa). g) i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze nonché i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti; h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e del-
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le politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile; i) all’art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge);; l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
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Semplificazione fiscale
m) all’art. 18, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole «lire seicento milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, contenenti l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); o) All’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); p) all’art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 é inserito il seguente: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); q) la lettera a), del comma 1, dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, é sostituita dalla seguente: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); r) l’art. 1, comma 19, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, é abrogato;
s) all’art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 3, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge);; t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l’unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all’Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni: 1) l’art. 32-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, é abrogato; 2) le disposizioni di cui all’art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell’INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall’Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera; 3) resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate relativamente all’iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462,
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nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti: 3.1) per gli anni d’imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462; 3.2) per gli anni d’imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009; u) all’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); u-bis) all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); v) (soppressa). z) all’art. 2, comma 4, lettera b), del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, le parole «lire dieci milioni» sono sostituite con le seguenti «euro 10.000»; aa) all’art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); bb) …omissis…; cc) …omissis…; cc-bis) …omissis…; cc-ter) all’art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); dd) al comma 2 dell’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
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dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità; ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa. ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di
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rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata; gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima data; gg-bis) …omissis…; gg-ter) a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate: 1) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e successive modificazioni; gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo; gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’art. 11 del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi del-
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l’art. 42 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni; gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies): …omissis… (modifiche già apportate ai testi di legge); gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all’agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri; gg-novies) all’art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, [a pag. 701] dopo il comma 5 è inserito il seguente: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); gg-decies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a: 1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell’art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
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2) ottomila euro, negli altri casi; gg-undecies) all’art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis… (modifica già apportata al testo di legge); 2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un’autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile necessari ai sensi del citato art. 9 del D.L. n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni. 2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l’Agenzia del territorio, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo
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e riconosce l’attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l’amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l’avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall’amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente. 2-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonchè ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell’Agenzia del territorio e dell’amministrazione comunale. 2-quinquies. All’art. 15, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «la metà» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo». 2-sexies. All’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le seguenti: «, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,». 2-septies. La disposizione dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come da
ultimo modificato dal comma 2sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-octies. All’art. 1, comma 150, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e parole: «tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un punto percentuale». 2-novies. …omissis…. Art. 8-bis Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento 1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell’istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall’avvenuto pagamento. 2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. La Banca d’Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l’attuazione del presente articolo.
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RIDUZIONE DEI REGIMI AGEVOLATI 10. - D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (in G.U. n. 155 del 6 luglio 2011), convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, (in G.U. n. 164 del 16 luglio 2011)
Art. 40 Disposizioni finanziarie (*) 1. – 1-bis. …omissis… 1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’allegato C-bis (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”, n.d.r.) sono ridotti del 5 per cento per l’anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2013 (1). Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l’accisa (2). 1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 (3) siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l’anno 2013 (4) ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014. 2. – 3. …omissis… (*) Recano rinvio al presente articolo, commi 1-ter ed 1-quater, le norme riportate nel presente Pocket che riguardano i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale elencati nell’alle-
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Riduzione dei regimi agevolati
gato C-bis al D.L. n. 98/2011. Regimi per i quali è prevista la riduzione disposta dai menzionati commi 1-ter ed 1-quater. (1) Le parole “del 5 per cento per l’anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2013” sono state così sostituite alle parole “del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014” dall’art. 1, comma 6, lettera a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 17 settembre 2011. (2) Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 6, lettera a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 set-
tembre 2011, n. 148, in vigore dal 17 settembre 2011. (3) Le parole “30 settembre 2012” sono state così sostituite alle parole “30 settembre 2013” dall’art. 1, comma 6, lettera b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 17 settembre 2011. (4) Le parole “per l’anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l’anno 2013” sono state così sostituite alle parole “per l’anno 2013” dall’art. 1, comma 6, lettera b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 17 settembre 2011.
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PRASSI 11.- Circ. n. 13/E dell’11 marzo 2011 - Agenzia delle entrate - Dir. Centrale Accertamento Riscossione – Compensazione - Divieto in presenza di ruoli scaduti - Attività di controllo – Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 – Art. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78
1. Premessa L’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dall’1 gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto. A fronte del descritto divieto di compensazione, lo stesso art. 31 ha introdotto la possibilità, sempre a partire dall’1 gennaio 2011, del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, demandando di stabilire le relative modalità ad un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che è stato emanato il 10 febbraio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011. La disposizione prevede che l’osservanza del divieto di com-
pensazione in argomento venga vigilata nell’ambito delle ordinarie attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, anche mediante la predisposizione di specifici piani operativi, sui quali verranno fornite in seguito specifiche istruzioni. Nello svolgimento delle ordinarie attività istruttorie, ove queste interessino anche gli adempimenti posti in essere successivamente all’entrata in vigore del divieto di compensazione di cui si tratta, gli uffici dell’Agenzia effettueranno comunque i riscontri che saranno ritenuti opportuni al fine di assicurare l’attuazione della norma citata. A questo scopo si forniscono le seguenti precisazioni, in parte già anticipate con la Circolare n. 4 di questa Agenzia emanata in data 15 febbraio 2011. 2. Debiti e crediti interessati dalla disposizione Secondo il comma 1 del citato art. 31, il divieto di compensazione riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.
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Circ. Ag. Entrate 13/E - 2011
Con la citata Circolare n. 4 del 2011 sono state fornite le prime indicazioni in merito ai tributi cui far riferimento, richiamando a titolo esemplificativo le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. Tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti, così come specificato nella relazione illustrativa al Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2011, dove viene fatto, appunto, espresso riferimento alle stesse tra le imposte compensabili. Rientrano tra i debiti d’imposta iscritti a ruolo anche quelli per le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d’imposta. Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al D.L. n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso. Anche i debiti iscritti a ruolo relativi ad imposte erariali, quale ad esempio quella di registro, per le quali non è all’attualità possibile avvalersi del meccanismo di cui
all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, rilevano ai fini della preclusione in esame e possono essere compensati, ai sensi dell’art. 31, comma 1, quinto periodo, al fine di rimuoverla. Per quanto riguarda gli importi accessori a cui fa riferimento la norma, si precisa che per tali devono intendersi, oltre che sanzioni e interessi, gli aggi, gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all’agente della riscossione. La norma è finalizzata, infatti, alla copertura integrale dei ruoli scaduti, senza operare differenze tra le voci che lo compongono. 3. Ruoli che impediscono la compensazione La preclusione alla compensazione disposta dall’art. 31, comma 1, vale non soltanto per le cartelle di pagamento notificate successivamente all’1 gennaio 2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento, ma anche per le cartelle notificate in precedenza e, quindi, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto, anche se anteriormente al primo gennaio 2011, indipendentemente dalla data di notifica. La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari e alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o a titolo provvisorio. Qualificante ai fini della preclusione è solamente l’avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. D’altro canto, come si vedrà meglio più avanti, è prevista una
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Circ. Ag. Entrate 13/E - 2011
forma di salvaguardia nel caso di contestazione avverso l’iscrizione a ruolo, attraverso la non applicabilità della sanzione fino alla definizione della controversia stessa. Pertanto l’eventuale compensazione eseguita in violazione del divieto non è immediatamente sanzionabile nel caso di pendenza di ricorso, ma lo sarà solo eventualmente a seguito della definizione della controversia. La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella. La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione. In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, ed in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, sono opportune le seguenti precisazioni. Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere, secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l’ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l’intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, sempre secondo il citato art. 19, e, quindi, la preclusione riguarda
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l’importo complessivo del debito residuo non pagato. Un’ulteriore precisazione riguarda il caso di procedure concorsuali. In tale circostanza, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa. Con la risoluzione n. 279 del 2002 si è infatti già avuto modo di precisare come non possa operare la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. Le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione, fatta eccezione per l’ipotesi in cui gli importi in questione derivino per effetto del trascinamento, nella procedura concorsuale, dall’attività del fallito precedente all’apertura della procedura stessa. L’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, precisa inoltre che la compensazione è vietata solo se l’importo relativo ai debiti, per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a 1.500 euro. Al riguardo, la relazione illustrativa al D.L. n. 78 del 2010 ha avuto modo di evidenziare che la norma in esame è stata introdotta al fine di contrastare le compen-
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sazioni immediate (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) da parte di chi, pur disponendo di un credito erariale, è al contempo debitore di somme iscritte a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo, costringendo gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio del debitore. La volontà del legislatore sembra quindi quella di incidere sulle situazioni suindicate, impedendo al contribuente di operare la compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali qualora allo stesso siano state notificate cartelle di pagamento per imposte della stessa natura e sia scaduto il termine di pagamento (senza l’intervento di una sospensione). Tanto premesso, il limite di 1.500 euro previsto dal comma 1 dell’art. 31 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto. 4. Valore e determinazione dell’importo limite di 1.500 euro Per la determinazione della soglia di 1.500 euro riferita ai debiti erariali scaduti, per cui scatta il divieto assoluto di compensazione fino all’estinzione dell’intero debito, è necessario fare riferimento agli importi scaduti in
essere al momento del versamento (comprensivi, come già specificato in precedenza, non solo delle imposte, ma anche di tutti gli accessori). Quindi, nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24. La preclusione alla compensazione ha rilievo con riferimento ai singoli versamenti in compensazione. Pertanto, la permanenza di un debito superiore ai 1.500 euro in occasione di un successivo versamento varrà comunque ai fini della preclusione stessa. L’esistenza di debiti iscritti a ruolo che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle ad essi notificate, ma anche accedendo dal sito di Equitalia S.p.A al proprio Estratto conto Equitalia, cioè all’elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA dall’anno 2000, e comunque recandosi presso gli sportelli degli agenti della riscossione. 5. Pagamento dei debiti scaduti La preclusione prevista dalla norma in esame è superabile attraverso il pagamento diretto all’agente della riscossione dell’intero debito scaduto.
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Il comma 1, quinto periodo dell’art. 31 in commento prevede, inoltre, la possibilità di pagare il debito mediante una speciale forma di compensazione. Le modalità per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle imposte della stessa natura sono state stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2011. Tale forma di pagamento riguarda anche tutti gli oneri accessori collegati alle imposte e facenti parte delle voci che compongono il ruolo stesso, nonché le imposte erariali la cui riscossione sarà affidata all’agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Con risoluzione n. 18 del 21 febbraio 2011 è stato istituito l’apposito codice tributo RUOL per i pagamenti da effettuare, tramite modello F24, con riferimento all’ambito di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico. Si precisa che eventuali errori nell’indicazione del codice tributo RUOL nei modelli F24 non possono essere corretti dagli uffici, in quanto errori che incidono sostanzialmente sull’azione dell’Agenzia. Il richiamato decreto del 10 febbraio 2011 precisa che, nel caso in cui il pagamento mediante compensazione riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estin-
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guere, con le modalità definite dall’agente della riscossione stesso. In assenza di tale comunicazione, l’imputazione dei pagamenti è effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La comunicazione preventiva delle posizioni debitorie da estinguere è da ritenersi tuttavia non necessaria qualora, contestualmente, il contribuente versi la totalità delle somme dovute, ancorché utilizzi la compensazione per pagare una parte solamente del debito scaduto, purché col medesimo F24 paghi le rimanenti somme con altro mezzo, ad esempio versando denaro contante. Ove il pagamento eseguito risulti superiore alle somme dovute, il rimborso dell’eccedenza versata è effettuato dall’agente della riscossione, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente. Per essere autorizzato all’erogazione del rimborso, l’agente della riscossione è tenuto a verificare preventivamente presso l’ente creditore l’effettiva sussistenza del credito utilizzato in compensazione. Come previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale del 10 febbraio 2011, restano ferme le disposizioni emanate in materia di controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA di cui all’art. 10 del D.L. n. 78 del 2009, nonché di obbligo, per i titolari di partita IVA, di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche. Si precisa, quindi, che anche le compensazioni finalizzate all’estinzione del debito scaduto sono sottoposte ai controlli preventivi sull’utilizzo del credito IVA di cui
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al D.L. n. 78 del 2009, qualora emerga un credito d’imposta compensabile superiore a 10.000 o a 15.000 euro; il visto di conformità ottenuto non priva di efficacia l’operatività del divieto di cui all’art. 31, comma ,1 nel caso ricorrano tutti i presupposti richiesti. Con la compensazione ai fini dell’estinzione dei ruoli preclusivi in esame, il legislatore ha introdotto una speciale modalità di estinzione delle cartelle di pagamento relative a tributi erariali, regolata attraverso il decreto ministeriale 10 febbraio 2011 che, all’art. 1, comma 1, non sembra prevedere alcuna preclusione all’utilizzo di tale modalità di pagamento anche con riferimento alle cartelle per le quali non sia ancora scaduto il termine di pagamento. Di conseguenza si ritiene che sia possibile ricorrere al citato meccanismo di compensazione anche per estinguere le cartelle di pagamento nei sessanta giorni dalla notifica (pagamento tempestivo). 6. Esclusione dalla preclusione della cosiddetta compensazione “verticale” L’art. 31, comma 1, nel disporre il descritto divieto di compensazione, richiama l’istituto della compensazione disciplinato dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997. Pertanto, il divieto in esame riguarda esclusivamente l’ipotesi sopra descritta di cosiddetta compensazione “orizzontale o “esterna” che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione “verticale” o “interna” che inter-
viene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio quella “IVA con IVA” o “acconti IRES con saldi IRES a credito”), e ciò anche nel caso, si ritiene, venga esposta nel modello F24. La compensazione all’interno dello stesso tributo è, infatti, disciplinata nell’ambito di norme specifiche, peraltro precedenti all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e si realizza nei fatti indipendentemente dalla sua successiva evidenziazione nel modello di pagamento. 7. Sanzione per indebita compensazione L’art. 31, comma 1, ha previsto l’applicazione di una sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Pertanto, la sanzione è misurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato. Ad esempio, in presenza di un debito di 25.000 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, il 50 per cento del debito. Nel caso di compensazione pari a 18.000 euro la sanzione sarà sempre di 12.500 euro. Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all’ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per 70.000 euro e di compensazione per 25.000 euro, la sanzione è pari a 25.000 euro. L’irrogazione della sanzione
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prevista dall’art. 31 è effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenta di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati superiori al limite di 1.500 euro. La predetta sanzione non può essere applicata fino al momento in cui relativamente all’iscrizione a ruolo vi sia una controversia pendente; in tali ipotesi, i termini di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997 decorrono dal giorno successivo alla data di definizione della contestazione. Tale disposizione ha il duplice scopo di salvaguardare l’interesse dell’Erario in termini di valenza del debito, rinviando semplicemente l’applicazione della sanzione ad un momento successivo nel caso di soccombenza del contribuente in sede contenziosa; da altro punto di vista, vengono evitati al contribuente effetti sanzionatori nel caso in cui la controversia si risolva a favore dello stesso. Per contestazione pendente si deve intendere qualsiasi controversia riguardante l’iscrizione a ruolo nel suo complesso e, quindi, sia l’impugnazione della cartella di pagamento che degli atti presupposti che tale iscrizione a ruolo hanno prodotto (avvisi di accertamento, atti di contestazione, ecc.).
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Si rammenta inoltre che solo con l’adozione del decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2011 è stata garantita la piena operatività della disposizione dell’art. 31, comma 1, pertanto fino a tale data il contribuente titolare di crediti erariali, al quale non era consentito effettuare alcuna compensazione prima di assolvere l’intero debito iscritto a ruolo e scaduto, si trovava in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione. Tenuto conto che tale condizione configura una circostanza che incide sui presupposti per l’applicazione della sanzione predetta, come anticipato nel Comunicato stampa di quest’Agenzia in data 14 gennaio 2011, si ritiene che non siano sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro nel periodo anteriore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto ministeriale, a condizione che l’utilizzo dei crediti in compensazione non abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli.
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Indice Analitico
ACCONTI Disciplina degli – - art. 4/D. P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Misure degli - IRES ed IRPEF - art. 4/D. P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Termini di versamento degli – - art. 17/D. P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (in nota al’art. 8/D.P.R. n. 602 1973) Versamento degli - in caso di fusione e scissione -art. 4/D.L. 11 marzo 1997, n. 50 (in nota al Tit. I/D.P.R. n. 602 1973) Versamenti in acconto dovuto dai concessionari della riscossione -art. 9/D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (in nota Capo II/D.Lgs. n. 112 1999) AGGIO – spettante sulle somme riscosse -art. 17/D.Lgs. 13 aprile 1999, 112 AMMINISTRATORI Responsabilità solidale degli - di società - art. 36/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 BENI CULTURALI Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di - art. 28-bis/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
CARTELLA DI PAGAMENTO Termini per la notifica della -art. 25/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 -art. 1/D.L. 17 giugno 2005, n. 106 (in nota ad art. 25/D.P.R. n. 602 1973) -art. 36/D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 Termine per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti al condono tributario -art. 37/ D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in nota all’art. 25/D.P.R. n. 602 1973) CESSIONI Cessione dei crediti d’imposta - artt. 43-bis e 43-ter/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 COMPENSAZIONE – di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo - art. 28-quater/D.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 602 – tra crediti e debiti relativi ad imposte -Appendice/D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 Pagamento mediante - volontaria del debito con crediti d’imposta - art. 28-ter/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 -art. 20-bis/D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
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Indice analitico
COMUNICAZIONI Imposte dovute in base a controllo delle dichiarazioni -artt. 2 e 3/D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE (vd. “Riscossione”) Affidamento della funzione di riscossione alla Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) -art. 3/D.Lgs. 30 settembre 2005, n. 203 Riordino del servizio nazionale della riscossione -D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 Versamenti diretti ai - artt. 3 e 8/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Riferimento alla società Riscossione spa di ogni precedente riferimento ai -art. 3/D.L. 30 settembre 2005, 203 CONDONO FISCALE Termine per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti al – -art. 37/D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in nota all’art. 25/D.P.R. n. 602 1973) CONTO FISCALE Attestazione dei crediti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate -art. 10/ D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (in nota all’art. 42/D.P.R. n. 602 1973) Rimborso tramite concessionari - Titolo II/D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 (in nota all’art. 42/D. P.R. n. 602/1973)
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CREDITO D’IMPOSTA Cessione dei crediti d’imposta - artt. 43-bis e 43-ter/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 DILAZIONE – del pagamento per temporanee situazioni di obiettiva difficoltà - art. 19/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Interessi per - del pagamento - art. 21/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 EQUITALIA S.p.A. Affidamento del servizio nazionale della riscossione -art. 3 (c. 28)/D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (in nota al Titolo/D.P.R. 602 – 1973) ESPROPRIAZIONE Disposizioni per la - forzata a fronte di somme non pagate - artt. 49 e segg./D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – immobiliare nella riscossione coattiva - artt. 76 e segg./D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 FALLIMENTO Ammissione al passivo del - per somme iscritte a ruolo - art. 87/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Insinuazione del credito per somme iscritte a ruolo -artt. 33 e 34/D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 FERMO – amministrativo di beni mobili re-
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Indice analitico
gistrati - art. 86/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 FRAZIONAMENTO DEL DEBITO Garanzie e modalità di computo degli interessi -art. 1, commi 149 e 150/L. 24 dicembre 2007, n. 244 (in nota all’art. 19/D.P.R. n. 602 1973 FUSIONE Versamenti di imposte e ritenute in caso di – -art. 4/D.L. 11 marzo 1997, n. 50 (in nota al Tit.I/D. P.R. n. 602 1973) GRUPPO Cessione di eccedenze di imposta nell’ambito del - art. 43-ter/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 IMPOSTE Versamento delle - in caso di fusione e scissione -art. 4/D.L. 11 marzo 1997, n. 50 (in nota al Tit. I/D.P.R. n. 602 1973) INTERESSI – di mora per ritardato pagamento di somme iscritte a ruolo - art. 30/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – per dilazione del pagamento - art. 21/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – per rimborsi con procedura automatizzata - art. 44-bis/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – per ritardata iscrizione a ruolo - art. 20/D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 Non produttività di - anatocistici dei crediti tributari -art. 37/D. L. 4 luglio 2006, n. 223 (in nota all’art. 44/D.P.R. n. 602 1973) ISCRIZIONE A RUOLO Interessi per ritardata - art. 20/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – a titolo definitivo - art. 14/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – a titolo provvisorio (in base ad accertamenti non definitivi) - art. 15/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Specie dei ruoli - art. 11/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Termini per la notifica della cartella di pagamento -art. 1/D.L. 17 giugno 2005, n.106 (in nota ad art. 25/D.P.R. n. 602 1973) -art. 36/D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ISTANZA – di rimborso di versamenti diretti - art. 38/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 LIQUIDATORE Responsabilità solidale del – - art. 36/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 MESSI NOTIFICATORI Notificazione delle cartelle di pagamento mediante – -art. 45/D.Lgs. 13 aprile 1999, 112
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MORA Interessi di – - art. 30/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 NOTIFICAZIONE – a mezzo del servizio postale -art. 14/L. 20 novembre 1982, 890 (in nota ad art. 26/D.P.R. n.602 1973) Termini per la - della cartella di pagamento - art. 25/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 -art. 36/D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 OPPOSIZIONE – all’esecuzione o agli atti esecutivi - artt. 57 e 58/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 PAGAMENTO Modalità di - delle imposte riscosse mediante ruoli - art. 28/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – delle imposte mediante cessione di beni culturali - art. 28-bis/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
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QUIETANZA Compilazione della – con mezzi informatici -art. 24/ D.Lgs. 13 aprile 1999, 112 Rilascio di – del pagamento di imposte iscritte a ruolo -art. 29/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 RATE Dilazione di pagamento e relativi interessi -artt. 19 e 21/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Versamento di imposte con rateizzazione -art. 20/D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 REGIONI Classificazione delle – tra i soggetti di cui alla tabella A della L. n. 720/1984 -art. 66/L. 23 dicembre 2000, n. 388 (in nota ad art. 3/D.P.R. n. 602 1973)
PIGNORAMENTO -dei crediti verso terzi -del quinto dello stipendio - art. 72-bis/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
RESPONSABILITÀ – solidale degli amministratori, liquidatori e soci - art. 36/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – solidale del sostituito d’imposta - art. 35/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Pagamenti delle – - art. 48-bis/ D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
RIMBORSO Esecuzione del - art. 42/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Interessi per ritardato – di imposte
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III art. 44/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – dell’Irpef mediante procedura automatizzata - art. 42-bis/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – di ritenute dirette - art. 37/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – di versamenti diretti - art. 38/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – d’ufficio - art. 41/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 RISCOSSIONE Costituzione della società - spa (ora Equitalia S.p.A.) -art. 3/D.L. 30 settembre 2005, n. 203 -D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 Riordino del servizio nazionale della -D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 RISCOSSIONE COATTIVA Estensione delle disposizioni sulla -ad altre entrate -artt. 17 e segg./D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – delle imposte sul reddito - artt. 45 - 90/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 RITENUTE -art. 14/D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (in nota a Tit. III/D.P.R. n. 602 1973) Omesso versamento delle -art. 13/D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (in nota a Tit. III/D.P.R. n. 602 1973) Rimborso di - dirette
- art. 37/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Semplificazione per versamento di lavoro autonomo - D.P.R. 10 novembre 1997, n.445 (in nota al Tit. I/D.P.R. n. 602 1973) Versamento diretto delle - art. 3/D. P.R. 29 settembre 1973, n. 602 RUOLI Consegna del ruolo al concessionario - art. 24/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Importo minimo iscrivibile a ruolo - art. 12-bis/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Interessi per ritardata iscrizione nei– - art. 20/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Iscrizione nei - artt. 14 e 15/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Specie dei –: ordinari e straordinari - art. 11/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Termini per la notifica della cartella di pagamento -art. 1/D.L. 17 giugno 2005, n.106 (in nota ad art. 25/D.P.R. n. 602 1973) -art. 36/D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 SABATO Giornata festiva ai fini dello svolgimento del servizio di riscossione -art. 40/D.Lgs. 13 aprile 1999,112 SANZIONI Applicazione delle - per violazioni commesse dai concessionari
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-artt. 46 - 56/D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 Riforma delle - tributarie non penali in materia di imposte sui redditi, di Iva e di riscossione -artt. 13 - 17/D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (in nota a Tit. III/D.P.R. n. 602 1973) SCISSIONE Versamento di imposte e ritenute in caso di – -art. 4/D.L. 11 marzo 1997, n. 50 (in nota al Tit. I/D.P.R. n. 602 1973) SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE Soppressione dell’affidamento in concessione del – -art. 3 (comma 1-28)/D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (in nota al Titolo/D.P.R. 602 – 1973) SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE Cessione di eccedenze di imposta nell’ambito del gruppo - art. 43-ter/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 SOSPENSIONE – amministrativa della riscossione - art. 39/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – della riscossione per situazioni eccezionali - art. 19-bis/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – della riscossione delle imposte dirette - art. 39/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
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STIPENDIO Pignoramento del quinto dello – - art. 72-bis/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 TERMINI – per l’effettuazione dei versamenti diretti - art. 8/D. P.R. 29 settembr e 1973, n. 602 – per l’effettuazione dei versamenti, se i – cadono di sabato o di giorno festivo -art. 18/D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 – per la notifica della cartella di pagamento - art. 25/D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 -art. 36/D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Effettuazione dei versamenti diretti alla - art. 3/D. P.R. 29 settembr e 1973, n. 602 Termini per l’effettuazione dei versamenti diretti - art. 8/D. P.R. 29 settembre 1973, n. 602 UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE Nomina e funzioni -artt. 42 - 44/D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 VERSAMENTO Importo minimo per il – o per il rimborso in dichiarazione annuale -art. 1/L. 23 dicembre 2005, n. 266
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(in nota a Capo III, Sez. I/D.Lgs. n. 241 - 1997) Omesso - delle ritenute e delle imposte, in acconto e a saldo -art. 13/D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (in nota a Tit. III/D.P.R. n. 602 1973) Termini di – che cadono di sabato o di giorno festivo -art. 18/D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 -art. 6/D.L. 31 maggio 1994, n. 330 (in nota all’art. 8/D.P.R. n. 602 1973) – telematico di imposte e contributi -art. 37/D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in nota a Capo III/D.Lgs. n. 241 1997) – di imposte e ritenute in caso di
fusione e di scissione -art. 4/D.L. 11 marzo 1997, n. 50 (in nota al Tit. I/D.P.R. n. 602 1973) – telematico di imposte e contributi -art. 37/D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in nota a Capo III/D.Lgs. n. 241 1997) VIOLAZIONI Applicazione delle sanzioni per violazioni commesse dai concessionari -artt. 46 - 56/D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte sui redditi, di Iva e di riscossione -artt. 13 - 17/D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (in nota a Tit. III/D.P.R. n. 602 1973)
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