FISCALITÀ ESTERA n. 9 • 2013 • Aspetti ed elementi contrattuali • Aspetti fiscali • Imposte e tasse • Doganale • Societario • Giurisprudenza • Varie • Quesiti
FISCALITÀ ESTERA Fiscalità Estera Rivista telematica mensile Registrata al Tribunale di Padova n. 1466 del 23-05-2012
Comitato scientifico Lorenzo Riccardi Fulvio Degrassi Guido Ascheri Francesca Romana Bottari
Direttore responsabile Luigia Lumia
Progetto grafico Niki Caragiulo
Coordinamento scientifico Cristina Rigato
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Sommario
n. 9 • 2013
Aspetti Fiscali Bielorussia: pianificare l’internazionalizzazione dell’impresa.... » 4 di Mattia Baù
La Normativa CFC Applicata ai Paesi Extra Black List............... » 8 di Chiara Porrovecchio
La tassazione a Malta.............................................................. » 12 di Cristina Rigato
Societario Holding con sede a Cipro........................................................ » 14 di Guido Ascheri
La Cina e il modello del family business italiano – le PMI....... » 17 di Silvia Salvini
Varie Business english o italian english business correspondence?.... » 19 di Francesca Romana Bottari
Le strategie di specializzazione e focalizzazione nel settore della chimica specialistica....................................................... » 22 di Stefano Grigoletti
L’Iran e l’embargo.................................................................... » 25 di Ana Maria Pérez Magdalena
Relazioni e accordi internazionali del Vietnam........................ » 30 di Lorenzo Riccardi, Massimiliano Bertollo
Quesiti Domande & Risposte............................................................... » 38
ASPETTI FISCALI
BIELORUSSIA: PIANIFICARE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPRESA
Mattia Baù nasce a Verona, si laurea nel 2003, presso l’Università degli Studi di Trento, dove permane dopo la laurea in qualità di consulente dell’Università degli Studi di Trento, dove ha svolto anche attività didattica in qualità di assistente nonché tutor del corso di Analisi e Contabilità dei Costi e Controllo di Gestione. Dopo diverse esperienze professionali in Italia in qualità di advisor presso KPMG e all’estero, tra cui spicca quella svolta in U.S.A. in cui ha vissuto per circa un anno, rientra a Verona, dove nel 2009 inizia la sua collaborazione con lo Studio Associato Baù Martini, dove, svolge la sua attività professionale principalmente nelle aree fiscalità internazionale, occupandosi di pianificazione fiscale internazionale, M&A e delocalizzazione d’azienda. Riveste il ruolo di partner dello studio e responsabile dell’Area Europa e Middle East. Tra i paesi “incrociati” nel suo percorso professionale, caratterizzato da costanti esperienze maturate all’estero, la Bielorussia è quello che negli ultimi due anni l’ha visto impegnato nella gestione e coordinamento di progetti, che vanno dalla joint venture, alla delocalizzazione, passando per lo sviluppo di business plan internazionali. Ha coordinato e partecipato anche in qualità di relatore a convegni e incontri di studio nel settore dell’internazionalizzazione d’impresa, fa parte della commissione fiscalità e relazioni internazionali dell’Ordine Dottori Commercialisti di Verona, di cui è stato relatore nell’ultimo convegno.
La Bielorussia è uno dei Paesi rientrante nella Comunità degli Stati Indipendenti (CIS), spesso “sottostimata” dagli operatori rispetto alla Russia per le sue ridotte dimensioni (estensione pari a 207.595 km2) nonostante il suo numero di abitanti (9.467.700, 2010). Tuttavia, la Repubblica della Bielorussia è un Paese molto moderno e burocraticamente snello che presenta molte opportunità a livello internazionale anche in settori strategici (chimica, meccanica, tessile, ecc). La Bielorussia è un paese fortemente aperto agli investimenti di capitali stranieri, caratterizzato da bassa fiscalità, con forza lavoro altamente qualificata e una posizione strategica, la Bielorussia infatti rappresenta una cerniera ottimale tra enormi mercati dell’Unione Doganale e dell’Unione europea, il che potrebbe essere sfruttato da aziende italiane per il collocamento sul territorio bielorusso delle proprie unità produttive, logistiche e commerciali. Dal 1° gennaio 2012 la Bielorussia, la Russia e il Kazakhstan sono passati a un livello più alto di integrazione, attraverso la creazione dello Spazio Economico Comune. La nascita dell’Unione Doganale e dello Spazio Economico Comune hanno reso sempre più agevoli interscambi commerciali e la delocalizzazione delle imprese Europee.
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ASPETTI FISCALI
Internazionalizzazione delle imprese: il caso Bielorussia
ro essere soggetti comunque a tassazione in Italia per applicazione del cosiddetto “principle of worldwide taxation”.
Scheda Paese Bielorussia
Residenza fiscale in ambito nazionale, internazionale e criteri di esterovestizione
La Repubblica di Bielorussia, a partire dal 1° gennaio 2009, consente di scontare un’aliquota fiscale fissa (flat tax) pari al 12% sui redditi delle persone fisiche e al 18% sui redditi delle persone giuridiche. Nel presente articolo cercheremo di approfondire i risvolti legati ad una simile bassa tassazione. In alcune zone, l’aliquota fiscale per le persone giuridiche può ridursi al 9% e addirittura arrivare allo 0% per i primi 5 anni di attività, come nel caso delle aree denominate Free Economic Zones (Minsk, Gomel, Vitebsk, Grodno, Brest e Mogivel), oppure all’interno dell’High Technologies Park a Minsk, entro il quale, le società non sono soggette all’imposta sulle società ma debbono corrispondere annualmente l’1% del reddito lordo realizzato all’amministrazione dell’HTP. I dividendi corrisposti a soggetti esteri non residenti, inoltre, scontano una ritenuta del 12% fatto salvo quanto previsto dagli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni. Gli interessi e le royalties corrisposti a soggetti non residenti vengono tassati con ritenuta fiscale del 10% e del 15%. Si precisa che, se il soggetto erogante è una società localizzata nell’High Technologies Park la ritenuta scende drasticamente al 5% a meno che un accordo fra i due Paesi non disponga diversamente. Inoltre, è prevista la non imposizione dei dazi doganali in importazione di materie prime, l’esenzione sulla tassa sui veicoli e l’esenzione sulle imposte immobiliari. La Repubblica di Bielorussia, inoltre, nel 2010 ha creato assieme alla Russia e Kazakistan un’area denominata “Spazio Economico Comune” entro il quale tutte le merci posso liberamente circolare senza imposizione di dazi doganali; questo ha consentito e consente attualmente una forte attrattiva d’investimento per le società straniere tra cui l’Italia, la quale si colloca al 4° posto per volume totale di scambi con 15.175 milioni di dollari pari a circa il 7% dell’attività economica estera totale dell’unione doganale. Da qui si evince il notevole vantaggio fiscale vigente all’interno della Repubblica della Bielorussia rispetto all’attuale imposizione fiscale Italiana, ma allo stesso tempo, occorre predisporre in maniera accurata tutte le fasi preliminari di internazionalizzazione e costituzione di nuove società al fine di evitare qualsiasi tipo di criticità riguardante i criteri nazionali e internazionali di esterovestizione e di residenza fiscale di società estera, eliminando in toto la possibile attrazione dei redditi prodotti in Bielorussia da parte di società partecipate da soggetti italiani, i quali potrebbe-
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L’art. 73, comma 3, TUIR stabilisce che si considerano residenti le società, associazioni ed enti che per la maggior parte del periodo di imposta soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: sede legale, sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività in Italia. Con il termine maggior parte del periodo di imposta si deve far riferimento a 183 giorni di calendario o 184 giorni per gli anni bisestili; si evidenzia che per il raggiungimento di questo limite vanno considerati anche i giorni non continuativi pur sempre all’interno del medesimo periodo di imposta. In ambito internazionale, nel caso di società ed enti che, in base alle leggi dei singoli Paesi, risultano residenti in più Stati, l’art. 4 del Modello OCSE stabilisce che la residenza fiscale si colloca nel luogo in cui si trova la sede dell’amministrazione, ovvero, “Place of effective management”, vale a dire il luogo in cui è svolta l’attività di amministrazione e direzione dell’impresa. Si precisa che il paragrafo 24 del Commentario OCSE in riferimento all’art. 4 stabilisce che, in linea di principio generale, la sede di direzione effettiva è individuabile “nel luogo di assunzione delle decisioni chiave (di natura gestionale e commerciale) necessarie per la conduzione dell’attività della persona giuridica, nel luogo dove la persona o il Gruppo di persone che esercitano le funzioni di maggior rilievo assumono ufficialmente le loro decisioni, o ancora nel luogo di determinazione delle strategie che dovranno essere adottate nel suo insieme”. Diviene essenziale sottolineare che in caso di società controllate, la sede di direzione effettiva non può essere il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche, in quanto le stesse sono assunte dalla Capogruppo, e pertanto in questi casi bisogna fare riferimento al luogo di “gestione e direzione quotidiana” concretizzandosi questa nel luogo dove vengono svolte tutte le attività ordinarie in modo continuativo, come, ad esempio, l’attività di organizzazione e controllo dei processi e dei fattori produttivi, la gestione del personale, le attività di relazione con i terzi, la stipula di contratti inerenti la gestione ordinaria, gli incassi e i pagamenti (significativo in questo caso stabilire chi ha l’effettiva titolarità dei conti correnti intestati all’ente e chi di fatto ne dispone). Sul punto si sottolinea come la stessa Amministrazione Finanziaria ha chiarito che all’interno di Gruppi societari alcune attività come il controllo e il marketing sono tipicamente svolte dalla
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Capogruppo. La valutazione di tali elementi deve essere sempre fatta in un’ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, come ricorda esplicitamente lo stesso commentario per cui “la determinazione del luogo della direzione effettiva è una questione di fatto, nella quale occorre la prevalenza della sostanza sulla forma”. Si precisa, inoltre, che in sede di controversie con l’amministrazione finanziaria la normativa pattizia, ovvero, gli accordi e/o convenzioni bilaterali tra gli Stati, per il principio di specialità, devono ritenersi prevalenti rispetto alle norme dell’ordinamento interno di ogni stato, ovvero, la prevalenza dei trattati internazionali rispetto alle norme interne.
Caso Bielorussia: la costituzione di una Joint Venture italo-bielorussa Il caso reale in questione, ha riguardato la costituzione di una Joint Venture tra due società, una società italiana e una società bielorussa attraverso la costituzione di una New.Co. Limited Liability Company bielorussa. Nel concreto, la New.Co. è composta per il 70% del Capitale Sociale da parte di una società italiana (CONTROLLANTE) e per il restante 30% da parte di una società bielorussa. Si precisa, che nel caso in questione, i soci italiani sono tutti residenti fiscalmente in Italia e che i soci bielorussi sono tutti residenti fiscalmente in Bielorussia. Collegandoci quindi al caso reale della costituzione di “joint venture” tra le due società (italo/ bielorussa), è stato necessario definire, in via preliminare e soprattutto prima della costituzione della nuova società la predisposizione di un “Memorandum of Understanding”, ovvero, un documento legale che ha consente di regolare l’attività gestionale dell’impresa estera. Questo documento legale, infatti, descrive l’accordo bilaterale tra le due controparti, ed è rilevante ai fini giuridici, consentendo di pattuire e regolare in via “amichevole” aspetti critici dell’operazione collegate a possibili rischi e/o problematiche sia di residenza fiscale che di scelta del “Board of Directors” e di scelta del sistema di reporting direzionale. Il Memorandum of Understanding, infatti, consente in via preliminare di pianificare la gestione e direzione della società ed i relativi poteri da attribuire ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione della nuova società bielorussa. All’interno del Memorandum of Understanding è stata, quindi, trattata la questione può delicata collegata alla nomina del “Board of Directors”, aspetto quest’ultimo critico nella fase preliminare. Il cliente italiano, infatti, inizialmente aveva ipotizzato la nomina di un Consiglio di Amministrazione formato da un Direttore locale bielorusso e un Direttore italiano residente fiscalmente in Italia. Questa soluzione però è stata fortemen-
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te discussa durante i vari meeting tra le parti cercando di evitare il più possibile la delega di poteri verso l’amministratore italiano al fine di mantenere il principio di autonomia gestionale dell’attività societaria in loco (Bielorussia) avendo comunque riguardo di mantenere il controllo (Italia), in qualsiasi momento, della nuova società da parte del socio italiano nel pieno rispetto della normativa internazionale riguardante il principio sopra citato del “place of effective management”. Sono state quindi definite tra le parti e nel Memorandum of Understanding le relative deleghe dei poteri da attribuire all’amministratore bielorusso al fine di mantenere in Bielorussia tutte le principali attività di ordinaria amministrazione vincolando invece all’obbligo di firma congiunta di entrambi gli amministratori (italo/bielorussi) relativamente a tutte le attività di straordinaria amministrazione. Al fine di mantenere un controllo effettivo dell’operatività della nuova società da parte del socio italiano, si è deciso di optare per il controllo dei flussi finanziari e di tutti i conti correnti bancari della nuova società attraverso la predisposizione da parte delle Banche locali bielorusse di dispositivi informatici quali Token e homebanking con non poche problematiche legate sia alla lingua del sistema operativo che all’interfaccia con i sistemi ERP della società italiana. In sostanza, questa soluzione adottata ha consentito e consente tutt’ora di avere in qualsiasi momento il controllo diretto da parte della società italiana dei conti correnti e delle relative movimentazioni finanziare della nuova società garantendo comunque la totale autonomia operativa e gestionale dell’amministratore locale bielorusso e quindi il rispetto del principio sopra citato del “place of effective management” e della non commistione nella gestione da parte del socio italiano. Relativamente ai flussi finanziari si è inserito, inoltre, nel Memorandum of Understanding la predisposizione di due conti correnti distinti, uno per l’ordinaria gestione e amministrazione della nuova società in rubli bielorussi e un altro con valuta in dollari. Questo secondo conto corrente in valuta estera ha un duplice scopo: il primo legato alla salvaguardia della forte fluttuazione della moneta locale (rubli bielorussi) e il secondo legato alla salvaguardia dei flussi in uscita nel conto corrente in quanto il conto corrente in dollari più essere movimentato disgiuntamente in entrata ma con firma congiunta in uscita, divenendo in sostanza la “cassaforte” della società pur garantendo il principio dell’operatività quotidiana della società nel rispetto di prevalenza del criterio della sostanza sulla forma “substance over form”. Vale a dire fatti e circostanze incontrovertibili che comprovino, oltre ogni ragionevole dubbio, l’assenza di autonomia giuridica, contrattuale, finanziaria e, soprattutto, funzionale della legal entity estera ri-
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spetto al soggetto partecipante italiano. Si ricorda che l’onere della prova della non effettiva residenza all’estero in paesi white list di società partecipate da soggetti residenti in Italia è posto in carico dell’Amministrazione finanziaria e non viceversa. Questa precisazione ci consente quindi di chiarire che è e sarà l’amministrazione finanziaria che dovrà dimostrare la non residenza della società nel territorio estero in questione. Si ricorda, in riferimento al “Board of directors” che, in una recente sentenza della C.T.P. di Belluno (Sent. 173/01/2007, in Corr. Trib. 12/2008, è stata affermata la residenza in Italia di una società di diritto tedesco controllata da una società italiana, facendo principalmente leva sul fatto che, in presenza di due amministratori con poteri disgiunti, tutte le principali decisioni ed operazioni poste in essere dalla controllata tedesca erano ascrivibili all’amministratore residente in Italia, che era anche amministratore e socio della società controllante, mentre nel processo non erano stato concretamente provate le mansioni adempiute dall’altro amministratore, residente in Germania. Dalla sentenza emerge quindi l’importanza nella scelta sia del Board of Directors che dei singoli poteri di amministrazione da attribuire in fase preliminare alla costituzione della nuova società estera al fine di attenuare l’insorgere di fenomeni di “dual residence” e di evitare una doppia imposizione giuridica con conseguente principio di attrazione dei redditi prodotti in Bielorussia ma tassabili in Italia, così detto, Principle of Worldwide taxation.
Il Sistema di Reporting e Controllo L’ultimo aspetto, rilevante nella fase di joint venture tra le parti, ha riguardato la predisposizione del Balance Sheet e del Profit & Loss Account della nuova società costituente e del sistema di reporting direzionale. La normativa bielorussa infatti non obbliga le società di capitali alla redazione e deposito del bilancio in formato CEE essendo al di fuori della comunità europea, questo causa spesso non pochi disallineamenti nella ricongiunzione del piano dei conti con società estere. La normativa locale bielorussa consente appun-
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to una rendicontazione finanziaria per flussi di cassa, verosimilmente ad sistema di “Cash Flow”. Nel caso in esame, al fine di allineare la contabilità bielorussa con quella italiana, si è quindi provveduto alla schematizzazione e ricongiunzione di tutto il “piano dei conti” della società con l’allineamento delle voci sia di stato patrimoniale che di conto economico. Quello che si rende necessario nella fase preliminare alla costituzione o apertura di nuove società o branch in Bielorussia o comunque nella zona dei paesi CIS (Bielorussia, Russia e Kazakistan), è di porre attenzione non solo nella predisposizione del piano strategico finanziario o della predisposizione del Business Plan annuale o trimestrale ma soprattutto della codifica del piano dei conti con il bilancio locale al fine di evitare spiacevoli inconvenienti durante la consuntivazione dei vari bilanci infra annuali e annuali, soprattutto per il principio di competenza vigente nella normativa italiana rispetto al principio di cassa vigente nella normativa bielorussa. Il sistema di reporting direzionale, infine, è stato creato ad hoc al fine di evidenziare in maniera precisa e dettagliata tutti i prezzi di trasferimento dei prodotti che vengono fatturati dalla società italiana verso la società controllata bielorussa in quanto, dal primo gennaio 2012, è divenuta obbligatoria la predisposizione del masterfile e del relativo transfer pricing per le società di capitali bielorusse controllate, in maniera maggioritaria da società straniere. Al fine di evincere ogni dubbio riguardante i prezzi di trasferimento, sono stati creati appositi contratti tra le parti per la determinazione della scontistica media applicata tra la società italiana e la società bielorussa con analisi dei listini prezzi applicati dai competitors nel mercato locale bielorusso di riferimento. Nei contratti sono state inoltre specificate tutte le attività svolte in autonomia da parte della società bielorussa ed il sistema di ripartizione dei costi delle funzioni di Gruppo. I contratti in essere svolgono, quindi, una duplice funzione sia in termini probatori di determinazione dei prezzi interni di trasferimento che in termini di autonomia funzionale della società bielorussa rispetto al soggetto partecipante italiano.
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La Normativa CFC Applicata ai Paesi Extra Black List
Chiara Porrovecchio, Dottore di ricerca in Economia presso l’università degli studi di Palermo. Revisore dei Conti, e abilitata all’esercizio della professione contabile. Pubblico funzionario in Piemonte dal 2006. Attualmente svolge attività di Audit Interno presso una amministrazione fiscale.
Un particolare aspetto dell’ampio contesto prescrittivo sulla tassazione delle società estero-vestite è inserito al n. 167, comma 8-bis*, del Tuir e prevede le seguenti implicazioni “la disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari”. Per mezzo “del comma 8-bis”, il legislatore del 2009 ha inteso colpire non solo le localizzazioni delle imprese italiane nei Paesi Off-Shore, ma anche qualsiasi società residente all’estero, a prescindere dalla sua localizzazione. Preliminarmente la norma si applica a tutti i contribuenti (privati, imprese, soggetti IRES, che detengono partecipazioni “di controllo**” in società estere se sono verificate le condizioni di cui ai punti a) e b) che seguono. * Modificato dal d.l. 78/2009 convertito in legge n. 102/2010. ** Rileva il controllo, anche indiretto, ex articolo 2359, primo e secondo comma, Codice civile.
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Requisito delle “passive income“ superiori al 50% dei ricavi La disposizione che stiamo esaminando è finalizzata a contrastare le politiche di delocalizzazione dei passive income attuate mediante la collocazione, in Paesi a fiscalità privilegiata, degli asset produttivi di detti redditi. A tal fine, sono attratti a tassazione in Italia quei redditi che solo formalmente sono prodotti all’estero, mediante la creazione, di società apparentemente autonome, che sostanzialmente svolgono attività di sfruttamento passivo di asset in grado di per sé, ovvero per le loro caratteristiche intrinseche, di produrre reddito (c.d. società senza impresa). La norma in esame va interpretata coerentemente con i principi comunitari in materia di antiabuso che riconoscono al contribuente, cui si applicano, particolari disposizioni nazionali che individuano delle soglie al di là della quali il rischio di abuso diventa più elevato, la possibilità di dimostrare il contrario. In relazione alla locuzione “nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente… ivi compresi i servizi finanziari” sono emerse divergenze interpretative tra l’Amministrazione finanziaria ed i professionisti intermediari1, la quale non ha ritenuto di escludere a priori dal novero delle passive income le operazioni di compravendita di merci e prodotti finiti ed i relativi servizi di lavorazione, effettuate con controparti appartenenti al medesimo gruppo. Tale posizione di fatto amplia la portata della norma oltre quello che è il riferimento ai soli servizi generici, quali ad esempio quelli amministrativi e contabili, di tesoreria centralizzata, e le consulenze di varia natura.
Tassazione effettiva del Paese estero inferiore al 50% Ai fini della verifica della condizione prevista dalla lett. a) del comma 8-bis dell’articolo 167 del Tuir, la circolare n. 51/2010 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, tenendo conto della collocazione della CFC rule nel Tuir, il confronto tra la tassazione effettiva estera e quella “virtuale” interna va effettuato considerando esclusivamente le imposte sul reddito, da individuare facendo riferimento, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato estero qualora esistente, ed escludendo in ogni caso l’IRAP. Invece, in mancanza di una Convenzione tra l’Italia e lo Stato estero, si devono considerare, sul fronte interno, unicamente l’IRES e sue eventuali addizionali, mentre, sul fronte estero, le cor1. Circolare 28/E 2011.
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rispondenti imposte sul reddito, a prescindere dall’ente riscossore (es. imposte sul reddito federali, statali, ecc.). Per quanto riguarda, inoltre, la comparazione richiesta dalla norma in commento – coerentemente con quanto previsto nella relazione di accompagnamento all’articolo 13 del d.lgs. n. 78 del 2009 – occorre fare riferimento, relativamente ad entrambi i termini del confronto, al “carico effettivo di imposizione (e non all’aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera”. A tal fine, pertanto, servirà considerare l’“effective tax rate”, ossia il rapporto tra l’imposta corrispondente al reddito imponibile e l’utile ante imposte. Il tax rate estero, va determinato facendo riferimento innanzitutto ai dati risultanti dal bilancio di esercizio (o rendiconto) della società estera, redatto secondo le norme locali. Inoltre ai fini della corretta individuazione del carico fiscale complessivo di competenza dell’esercizio, rilevano in linea di principio, le sole imposte correnti e non anche le eventuali imposte anticipate e differite. Si deve trattare di imposte sul reddito effettivamente dovute nello Stato o territorio estero di localizzazione, che devono trovare evidenza nel bilancio (o rendiconto) di esercizio della società, nella relativa dichiarazione dei redditi presentata alle competenti autorità fiscali, nonché nelle connesse ricevute di versamento. Il documento di prassi prosegue, analizzando in dettaglio gli elementi da considerare nel calcolo precisando che non devono essere considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile e/o delle imposte corrispondenti di eventuali agevolazioni di carattere temporaneo o non strutturale, riconosciute alla generalità dei contribuenti dalla legislazione dello Stato estero. Assumono, invece, rilevanza altre forme di riduzione di imposte spettanti al singolo contribuente diverse da quelle sopra citate come, ad esempio, quelle accordate in base ad un apposito ruling concluso da quest’ultimo con l’Amministrazione fiscale estera. Nella verifica del tax rate effettivo, stampa specializzata e amministrazione fiscale si sono particolarmente occupate delle seguenti problematiche interpretative: • la rilevanza delle differenze temporanee “pregresse” ai fini dell’effective tax rate estero; • il trattamento delle perdite fiscali estere per la determinazione del tax rate, maturate antecedentemente all’entrata in vigore della norma (primo anno utile 2010); • il trattamento dei fondi e degli accantonamenti. In merito ai predetti punti sono stati espressi dei chiarimenti con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/2011 del 26 maggio 2011.
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L’interpello disapplicativo Per disapplicare la norma sulle Cfc extra black list, occorre dimostrare che la società non è una costruzione artificiosa cioè che essa, pur in presenza di motivazioni fiscali, è realmente impiantata nello stato estero ed esercita in loco attività economiche effettive. Si tratta di un adempimento obbligatorio (come più volte ribadito nella circolare n. 51/2010), che il contribuente deve eseguire qualora intenda disapplicare la disciplina in esame nei confronti di una sua controllata estera, che, in un determinato periodo d’imposta, supera entrambi i limiti indicati nel comma 8-bis. Infatti tali limiti, vanno considerati come soglie al superamento delle quali, si presume – salvo prova contraria – sia più elevato il rischio di abuso, ovvero la possibilità che la partecipata estera sia una struttura di puro artificio. Il parere reso dall’Agenzia delle entrate non è vincolante per il contribuente, che resta libero di decidere se uniformarsi o meno alla risposta ottenuta. Il carattere non vincolante di tale parere comporta che, nel caso in cui l’istante decida di non uniformarsi alla risposta ottenuta, resta per lui impregiudicata la possibilità di dimostrare anche successivamente – ad esempio in sede di contenzioso – la sussistenza delle condizioni che consentono la disapplicazione della CFC rule. L’amministrazione fiscale fa proprie le disposizioni della Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea sul coordinamento delle norme sulle società estere controllate (SEC) e sulla sottocapitalizzazione nell’Unione europea, dell’8 giugno 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C156 del 16 giugno 2010, che prevede un elenco non esaustivo di indicatori, in presenza dei quali è ragionevole presumere che gli utili della controllata estera siano stati artificiosamente trasferiti ad una CFC e quindi distratti dallo Stato UE di origine. In particolare, ai sensi della citata Risoluzione, sono considerati indicatori dell’artificiosità della struttura estera: a. “l’insufficienza di motivi economici o commerciali validi per l’attribuzione degli utili, che pertanto non rispecchia la realtà economica; b. la costituzione non risponde essenzialmente a una società reale intesa a svolgere attività economiche effettive; c. non esiste alcuna correlazione proporzionale tra le attività apparentemente svolte dalla CFC e la misura in cui tale società esiste fiscalmente in termini di locali, personale e attrezzature; d. la società non residente è sopracapitalizzata: dispone di un capitale nettamente superiore a quello di cui ha bisogno per svolgere un’attività; e. il contribuente ha concluso transazioni prive di realtà economica, aventi poca o nessuna fi-
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nalità commerciale o che potrebbero essere contrarie agli interessi commerciali generali se non fossero state concluse a fini di evasione fiscale”. La circolare 51/2010 dell’Agenzia delle Entrate, puntualizza che l’efficacia del parere reso dall’Amministrazione finanziaria in merito alla disapplicazione del comma 8-bis dell’articolo 167 del Tuir non è circoscritta al periodo d’imposta cui la richiesta di disapplicazione è rivolta. Ciò in quanto la formulazione letterale della specifica esimente di cui al comma 8-ter (art. 167 TUIR) individua l’oggetto della valutazione affidata all’Amministrazione nella sostanza della “costruzione” estera. È evidente che il riconoscimento del carattere non artificioso della “costruzione” estera rappresenta, laddove verificato, un dato acquisito. Ciò, ovviamente, a condizione che nei successivi esercizi permangano inalterate le condizioni fattuali rappresentate nell’istanza sulla quale si è fondato il parere positivo dell’Agenzia delle entrate. Invece, in caso di parere negativo alla disapplicazione della CFC rule, resta impregiudicato per il contribuente la possibilità di presentare una nuova istanza di interpello. Ciò ovviamente nel presupposto che nel frattempo si siano modificate le circostanze di fatto che hanno determinato – in precedenza – la pronuncia negativa dell’Amministrazione finanziaria. L’istanza per la disapplicazione della CFC rule va inoltrata all’Agenzia delle entrate preventivamente, per il tramite delle competenti Direzioni Regionali. Come specificato con circolare n. 32/E del 2010, trattandosi di un comportamento che trova attuazione nella dichiarazione dei redditi, l’istanza va presentata – a pena di inammissibilità – in tempo utile per ottenere la risposta prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della predetta dichiarazione. L’Amministrazione finanziaria rende il proprio parere “entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell’istanza di interpello da parte dell’ufficio (…)” (cfr. articolo 4, comma 1, decreto 26 aprile 2001, n. 209), pena il consolidamento del silenzio-assenso. In caso di richiesta di documentazione integrativa, tale termine si interrompe e riprende a decorrere ex novo a partire dal momento in cui l’Agenzia delle entrate riceve l’ulteriore documentazione.
Riferimenti • Decreto legge n. 78/2009 (norma e lavori preparatori) • Commenti in relazione all’art. 13 del d.l. 78/2009. Osservazioni integrative. Tavolo interassociativo Abi – Ania – Assonime-Confindustria (marzo 2010)
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• Decreto Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 • Circolare Agenzia delle entrate n. 51 E del 6 ottobre 2010 • Circolare Agenzia delle entrate n. 23 E del 26 maggio 2011 • Circolare Agenzia delle entrate n. 28 E del 21 giugno 2011 • Risoluzione Agenzia delle entrate n. 43 E del 12 febbraio 2008
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• Studio a cura della Commissione Imposte Dirette e reddito di impresa. Operazioni con Soggetti Residenti in Paesi Black List: Procedura operativa (giugno 2012). • Studio a cura della Commissione Imposte Dirette e reddito di impresa. Oneri finanziari per bilancio 2011 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile (giugno 2012).
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La tassazione a Malta Fiscalità: analisi delle diverse tipologie di imposte
La caratteristica fondamentale del sistema impositivo maltese è rappresentata dal fatto che le modalità di tassazione sono identiche sia per le persone giuridiche che per quelle fisiche. Persone fisiche
Cristina Rigato nasce a Padova, dove attualmente svolge la professione di dottore commercialista presso lo Studio di cui è fondatrice. Svolge attività di consulenza in ambito aziendale, societario, fiscale, contabile e di internazionalizzazione dell’impresa ed è autrice versatile con all’attivo oltre 20 volumi e più di 200 articoli per riviste specializzate nel settore tributario e contabile. È relatrice a numerosi convegni in tutta Italia in diverse tematiche dell’area fiscale. cristina.rigato@studiorigato.com
Le persone fisiche sono soggette alle imposte sul reddito e sia i dipendenti che i lavoratori autonomi sono tenuti al versamento di somme a titolo di oneri contributivi obbligatori. Sono considerati soggetti passivi di imposta tutti i residenti. La base imponibile per il calcolo delle imposte è rappresentata da attività professionali, imprenditoriali, lavoro dipendente, interessi e dividendi, pensioni, locazioni e royalties. Le aliquote applicate per la determinazione delle imposte variano dallo 0 al 35%. Secondo le disposizioni normative contenute nel Income Tax Act del 1948 e nell’Income Tax management Act del 1994 sono soggetti passivi di imposta per tutti i redditi ovunque prodotti le persone fisiche “ordinariamente” residenti o domiciliate a Malta. Le persone fisiche che non hanno residenza ordinaria a Malta o non sono ivi domiciliate sono considerati soggetti passivi solo per quanto attiene ai redditi originati a Malta o per i redditi originati all’estero ma introdotti a Malta, escluse le somme derivanti da capital gain. Un soggetto è considerato residente “ordinario” quando dimostra immediatamente la propria intenzione a permanere per più di 3 anni. In tal caso sarà considerato residente a partire dal suo arrivo nel Paese. Secondo la normativa fiscale maltese se un soggetto è residente a Malta, però è domiciliato altrove sarà soggetto a tassazione solo sui redditi prodotti a Malta mentre quelli prodotti all’estero verranno colpiti solo se rimessi entro il territorio attraverso i canali bancari. I redditi assoggettati ad imposta sono: redditi d’impresa e lavoro autonomo, redditi da lavoro dipendente, da investimenti, da capital gain. Sono redditi esenti: alcuni redditi da capital gain, i redditi pensionistici, le borse di studio e gli assegni per il mantenimento dei figli.
Dividendi Il sistema maltese si basa sull’imputazione totale dell’imposta pagata dalla società a credito degli azionisti che ricevono il dividendo. Viene operata una distinzione fra reddito imponibile ed esente. Le persone fisiche e le società di persone residenti che incassano il dividendo proveniente dai redditi imponibili non subiscono ulteriore imposizione poiché l’aliquota massima del 35% è comune con quella delle società. I di-
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ASPETTI FISCALI
videndi provenienti da redditi esenti scontano invece una ritenuta del 15% se distribuiti a persone fisiche e società di persone maltesi. Non si applica alle società di capitali residenti.
Reddito società Per quanto riguarda le società, soggetti passivi di imposta sono quelle società costituite a Malta o comunque con un centro di gestione situato in territorio maltese. L’aliquota ordinaria applicata per il reddito delle società è pari al 35% del reddito prodotto. A fronte di questo rilevante carico impositivo sono previste però diverse forme di agevolazioni soprattutto in favore di quelle imprese che hanno rapporti con l’estero o che investono nella realizzazione di impianti. In particolare sono deducibili le spese sostenute per la produzione del reddito, gli interessi sui prestiti, le locazioni, le spese di ristrutturazione e manutenzione, i contributi a fondi pensione. L’imposta societaria colpisce i redditi ovunque prodotti dai soggetti residenti o i redditi prodotti nel Paese dai soggetti non fiscalmente residenti. Sono previste specifiche esenzioni da imposta per determinate categorie di società quali: le società cooperative e le “collective investiment scheme” (CIS): Ai fini dell’imposizione sui redditi societari sono considerate fiscalmente residenti, a prescindere dal luogo di costituzione, le società la cui gestione o amministrazione sia svolta nel Paese, considerando a tal fine la residenza degli amministratori, la localizzazione del “centro di direzione dell’impresa” e il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche relative alla conduzione dell’attività
Soggetti non residenti - Il reddito, ad esclusione dei dividendi, interessi e royalties, pagato ad un soggetto non residente viene applicata una ritenuta alla fonte del 25% Persone - Le distribuzione di dividendi fisiche a soggetti non residenti sono esenti se non riconducibili ad una stabile organizzazione in Malta - I capital gains derivanti dalla vendita di titoli sono esenti Le società non residenti sono tassate mediante l’applicazione dell’aliquota pari al 35% sui redditi prodotti in Malta. I capital gains derivanti dalla cessione di azioni in società maltesi il cui capitale non Persone sia costituito interamente o prevalentemente giuridiche in proprietà immobiliari localizzate nel paese, sono esenti da imposta. Gli interessi e le royalties percepiti da società non residenti sono esenti da imposizione se ottenuti al di fuori di una stabile organizzazione in Malta.
Iva L’aliquota standard ammonta al 18%, mentre l’aliquota ridotta del 5% è prevista per le forniture di energia elettrica, di natura medica, per gli oggetti artistici e per i servizi turistici e un’aliquota ridotta al 7% sulle prestazioni di alloggio. L’aliquota ridotta a zero viene utilizzata per alcune attività tra cui: riparazioni di aerei e barche, generi alimentari e trasporti. Operazioni esenti sono quelle relative a: immobili, servizi finanziari, servizi ospedalieri e prestazioni mediche, servizi postali e assicurativi.
Imposta sui trasferimenti immobiliari Il trasferimento della proprietà immobiliare è assoggettato ad un’imposta pari al 5% del maggiore tra il valore del contratto e il valore effettivo della proprietà.
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SOCIETARIO
Holding con sede a Cipro How to proceed
Guido Ascheri esercita la professione di ragioniere commercialista in Nizza (Francia) e Londra (Regno Unito). È specializzato in consulenza tributaria e societaria internazionale. Si è sempre occupato di formazione professionale continua. Ha insegnato economia e diritto alla Université Nice Sophia Antipolis (Iut – Stid), ha pubblicato libri per i tipi di IPSOA ed EBC, ha fondato e diretto la rivista – Professione Azienda – premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha collaborato con quotidiani e riviste specializzate. info@ascheri.co.uk
Cipro è una delle destinazioni ideali per la pianificazione fiscale internazionale, le holding di Cipro traggono vantaggi dal favorevole regime fiscale ad esse applicato in Cipro. Non c’è una specifica forma giuridica per la costituzione di una holding con sede a Cipro (CHC), pertanto esse possono svolgere le più svariate attività e fornire diversi tipi servizi. Il reddito delle holding derivante dallo svolgimento di un’attività commerciale è oggetto di tassazione in Cipro, mentre i redditi da investimento sono esenti. Forme giuridiche Una holding con sede legale a Cipro (CHC) può essere costituita sia nella forma di società a responsabilità limitata, che nella forma di società per azioni.
Costituzione Non è richiesto un versamento minimo a titolo di capitale sociale al momento della costituzione di una società holding, fuorché che nel caso in cui la totalità del capitale sociale, o parte di esso, sia detenuta da un soggetto non residente in uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea. In tal caso è previsto un importo minimo ammontante a 1.000 lire cipriote, previa approvazione della Banca Centrale.
Fiscalità Una holding con sede a Cipro (CHC) è tassata all’aliquota ordinaria del 10% sul reddito complessivo su base mondiale. Una holding è considerata fiscalmente residente a Cipro (CHC) laddove le attività di controllo e di gestione della stessa siano svolte sul territorio cipriota. Al contrario le società non residenti sono tassate esclusivamente per il reddito generato dalla loro stabile organizzazione in Cipro, e per quello derivante dalla locazione di immobili situati a Cipro. Anche in assenza di una specifica convenzione contro la doppia imposi-
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zione, le società holding con sede a Cipro (CHC) possono beneficiare unilateralmente di crediti d’imposta sulle imposte pagate all’estero sui redditi e plusvalenze.
Redditi Il reddito imponibile di una CHC si calcola sui valori del bilancio annuale redatto conformemente ai criteri contabili internazionali, soggetti a rettifiche e variazioni. Sono inoltre deducibili tutte le spese sostenute esclusivamente a fini commerciali, non essendo al contrario deducibili le spese sostenute con riferimento a redditi esenti da imposizione.
Esenzione sull’imposta sul reddito A fini fiscali, le holding non residenti (ovvero società la cui attività di direzione e controllo non si trova a Cipro) non sono soggette all’imposta sul reddito. Tali società non possono però beneficiare ne’ delle disposizioni contenute nei trattati contro la doppia imposizione fiscale, e nemmeno della altre agevolazioni concesse dal regime fiscale applicato alle società residenti. I profitti delle stabili organizzazioni estere di società residenti non sono soggetti a tassazione.
Tuttavia questa esenzione non è concessa laddove più del 50% degli utili della stabile organizzazione derivino da attività di investimento, oppure nel caso in cui l’imposta estera sia significativamente inferiore rispetto a quella applicata in Cipro. Si segnala da ultimo che i profitti derivanti dalla vendita di titoli (partecipazioni azionarie,etc.) sono esenti dall’imposta sul reddito. Esenzione sui dividendi I dividendi percepiti da una holding residente a Cipro (CHC) non sono soggetti né a imposta sul reddito delle società e non contribuiscono alla formazione del reddito imponibile. Tuttavia potrebbero essere soggetti al pagamento del contributo speciale per la difesa, con aliquota pari al 20%. Tale contributo speciale per la difesa non è pagabile nel caso in cui concorrano le seguenti due condizioni: più del 50% del reddito della società controllata deriva, direttamente o indirettamente, da attività commerciali ed inoltre l’aliquota d’imposta estera è inferiore al 5%. Laddove le condizioni sopracitate non siano soddisfatte, le imposte pagate all’estero sui dividendi originati a Cipro possono comunque configurarsi come credito di imposta sulle imposte pagate a Cipro.
Elementi chiave del regime fiscale cipriota Costituzione Società a responsabilità limitata; Società per azioni €1 €0 1(Società a responsabilità limitata) 1(Società per azioni) Tipo di azioni: Preferenziali, rimborsabili e con diritto di voto Requisiti di sostanza: Nessuno Tassazione Imposta sui conferimenti: 0% Imposta sul patrimonio: 0% Imposta sul reddito della società: 10% Convenzioni contro la doppia imposizione: 43 Esenzione sui dividendi: 100% Esenzione sulle plusvalenze: Sì Requisiti della holding: Le azioni non devono rappresentare proprietà immobiliari situate a Cipro Credito di imposta: Sì Compensazione delle perdite: riporto in avanti sugli esercizi successivi Tassazione delle società controllate straniere No Rapporto debiti/capitale: No Ritenute alla fonte Dividendi: Residenti – 20% Non residenti – 0% Interessi: Non residenti – 0% Royalties: Non residenti – 10%* Liquidazione: Nessuna Forma giuridica: Capitale minimo sottoscritto: Capitale minimo interamente versato: Numero di soci:
* Questa ipotesi si può configurare solo se la royalty è utilizzata all’interno del territorio di Cipro, diversamente non è prevista alcuna ritenuta alla fonte.
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SOCIETARIO
Esenzione sulle plusvalenze
Esenzione sulle royaties
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili esteri, di proprietà di società residenti in Cipro, sono esenti da imposizione. L’imposta sulle plusvalenze si applica esclusivamente: a) laddove le cessioni immobiliari abbiano ad oggetto proprietà situate a Cipro; b) nel caso di cessione di azioni non quotate detenute da una società che possiede beni immobili situati in Cipro.
A partire dal 2012, l’80% del reddito netto derivante da proprietà intellettuali e l’80% degli utili generati da cessioni di proprietà intellettuali detenute da società assoggettate al regime fiscale cipriota sono esenti dall’imposta sul reddito.
Esenzione sugli interessi In forza delle modifiche legislative apportate nel 2009, gli interessi attivi derivanti dall’attività ordinaria della società sono soggetti alla sola imposta sui redditi. Al contrario gli interessi passivi sono soggetti al contributo speciale per la difesa con aliquota del 15% (10% fino ad agosto 2011).
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Alcuni vantaggi derivanti dalla costituzione di una holding a Cipro Oltre ai comuni vantaggi derivanti dall’utilizzo di una holding, le holding cipriote godono di queste ulteriori esenzioni.
Esenzione dalla ritenuta alla fonte sul pagamento di dividendi, interessi e royalties Nell’ipotesi in cui i soci non siano residenti a Cipro, i dividendi e gli interessi corrisposti da una holding residente a Cipro (CHC) sono esenti da ritenuta alla fonte.
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SOCIETARIO
La Cina e il modello del family business italiano – le PMI Introduzione delle Imprese Italiane al mercato cinese
Per una Family Business italiana valutare l’avventura cinese è tutt’altro che semplice. In prima battuta sembra di poter dire che, allo stato, lo sbarco in terra cinese sembra essere senz’altro adatto alle medie-grandi family business ma molto più difficile per le piccole. Anche se le infrastrutture cinesi sono pronte (a differenza dell’India) tuttavia si devono rilevare di fatto delle problematiche operative non indifferenti. Silvia Salvini, è avvocato civilista forense e civilista d’impresa, iscritta all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Pisa dal 1992. Ha conseguito nel 2009 un master in Economia Aziendale all’Università di Pisa in Management for Family Business – MAFAB. É stata promotrice e responsabile scientifico per l’ODA di Pisa del Corso di alta specializzazione “Avvocato per l’impresa”, presso la Scuola di Studi Superiori Sant’Anna di Pisa 2003. È arbitro presso le Camere di Commercio di Pisa e Firenze. È specializzata in diritto commerciale e fallimentare cinese, in diritto musulmano e dei Paesi Islamici, in arbitrato societario e internazionale.
L’impatto con il mondo Cina è forte per un occidentale, quindi quanto più esso arriverà ‘strutturato’ tanto più riuscirà a reggere questo impatto. Prima di ogni altro aspetto di tipo economico-giuridico occorre dire che chi vuole avere a che fare con la Cina, in modo non occasionale, deve confrontarsi con il ‘pensiero’ della Cina. Gli Occidentali, consapevoli o meno, ritengono di rappresentare ogni forma di pensiero, ma non è così. Noi Occidentali, irrigiditi nella nostra mentalità di derivazione illuministica e caratterizzata dallo scontro, nel nostro approccio con la Cina non riusciamo a tenere presente il punto di vista del popolo cinese. Armonia e cooperazione universale sono gli ingredienti base della mentalità cinese. Viene da obiettare che siamo a fare affari e non filosofia, ed è vero, ma noi ci portiamo addosso un terribile, e sbagliato, sbarramento tra ciò che è materia e profitto e tutto ciò che non lo è. In Cina però non è così. In Cina ogni cosa dipende dalle altre, la coesistenza è necessaria all’esistenza e ciascuna cosa deve coordinarsi con le altre per raggiungere il proprio stato ottimale. Da questo si può comprendere il perché le trattative negli affari con i cinesi risultino alla parte occidentale estenuanti e inconcepibilmente lunghe anche quando l’accordo è ormai raggiunto (o sembra raggiunto). Dobbiamo considerare anche un altro importante aspetto con cui l’impresa deve fare i conti dopo il suo arrivo in terra cinese: Affari e Politica sono in Cina fortemente e caratteristicamente connessi. Nel pensiero cinese, che affonda profondamente le proprie radici nella concezione confuciana (“fare politica è legittimare il giusto ordine”), la politica è uno strumento morale. La moralità è pertanto l’obiettivo della politica tradizionale, ed essa cerca di tenere sotto controllo la natura umana nell’ambito di un sistema ordinato. In un mondo pacifico e ordinato le cose possono essere sempre migliorate mentre il disordine distrugge tutto ciò che vi è di buono. Pace e ordine sono quindi il punto di partenza e la garanzia essenziale della politica in Cina fin da
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tempi lontani. Ecco perché la stabilità sociale è la cosa più importante agli occhi dei politici cinesi anche di oggi. Questo significa che anche laddove la legge regola una certa circostanza la sua interpretazione varierà poi da caso a caso, e addirittura da ufficio a ufficio, secondo, appunto, la sottesa regola generale della onnipresenza dello Stato (e del Partito) a garanzia della stabilità sociale. In Cina è possibile fare molto ma quasi tutto è difficile e complesso. Un’impresa, soprattutto se piccola, si deve guardare da valutazioni affrettate, dal credere di poter comprendere la Cina in pochi giorni e da una pianificazione approssimativa. La Cina è in pieno fermento e ricca di opportunità ma proprio per questo essa è carica di insidie. Siamo di fronte ad un Paese complesso dalle molte sfaccettature e le scorciatoie, o le scelte emotive, possono rivelarsi fatali e portare all’insuccesso. Può la nuova realtà economica cinese accogliere, adottare e sviluppare in seno al proprio tessuto economico-sociale il modello del family business italiano cioè delle piccole-medie imprese di tipo familiare che rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano? Attualmente per un cinese in Cina il concetto di impresa è ancora distante dal concetto di impresa di tipo occidentale ed anche se in terra cinese tutto è molto veloce nel suo divenire è tuttavia ancora improprio parlare di un ‘sistema imprenditoriale’ cinese. Fino a troppo poco tempo fa le vere aziende erano soltanto statali, è quindi sol-
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tanto da un tempo relativamente recente che i cinesi hanno cominciato a ragionare e a configurarsi come autonomi soggetti economici all’interno di un sistema economico-produttivo. In Cina il ruolo della ‘famiglia’ nell’azienda è importante ma non coincide esattamente con quello di tipo italiano. Con un gioco di parole si potrebbe dire che in Cina, per ora, si osserva il fenomeno di ‘familiari’ in affari ma non si assiste ad aziende di famiglia strutturate, o da strutturare, come invece si osserva nelle aziende di tipo familiare italiane. Sicuramente le dinamiche e le logiche che caratterizzano le imprese di tipo familiare italiane hanno la possibilità di ben evolversi all’interno della realtà cinese e della sua cultura. Gli elementi che caratterizzano la family business italiana possono essere riassunti come di seguito: investimenti di lungo periodo e non speculativi (patient capital); fiducia tra i membri della famiglia (che spesso va a supplire il basso grado di efficienza del sistema legale cioè dell’enforcement contrattuale); costi di agenzia minori; gli interessi del manager di famiglia coincidono esattamente con l’interesse dell’azienda. In ultimo è da rilevare che in paesi come la Cina, dove i contatti politici e personali sono importanti, l’azienda di famiglia avrà senz’altro più possibilità di esprimersi. Su queste fondamentali premesse e solo su questa base potranno essere valutati successivamente tutti gli altri aspetti con cui l’impresa straniera dovrà confrontarsi dopo il suo ‘sbarco’ in Cina.
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Business english o italian english business correspondence?
Da qualche anno è stato coniato il termine “Business English”. Cos’e’ Business English?
Francesca Romana Bottari si laurea in Economia e Commercio nel 1985 con il massimo dei voti alla L.U.I.S.S. di Roma, discutendo una tesi sperimentale in Matematica Finanziaria sulla diversificazione e ottimizzazione del portafoglio investimenti nel mercato internazionale. Matura una significativa esperienza aziendale lavorando nel Controllo di Gestione di multinazionali. Come Direttore Finanziario di una nota compagnia aerea, si occupa di Internal Auditing e riorganizzazione amministrativa e attua il processo di privatizzazione per la sede italiana. Si iscrive all’Albo Commercialisti di Roma nel 1989. Matura diverse esperienze professionali all’estero, principalmente per gestire progetti di carattere imprenditoriale. Prima di rientrare in Italia, svolge la propria attività a Tripoli in Libia ove anche insegna Business Administration. Dal 2007 svolge la propria attività di Commercialista a Roma. Dal 2010 ha organizzato ed è docente di Business English per Commercialisti alla Fondazione Telos (ODCEC Roma). È relatrice in convegni su tematiche legate all’utilizzo delle metodologie angloamericane di contabilità e controllo ed è autore di pubblicazioni e articoli su tematiche contabili e fiscali. Oltre alla lingua italiana, parla correntemente, russo, francese e inglese, quest’ultima conosciuta e utilizzata anche ai fini lavorativi. frbottari@gmail.com
In realtà è un contenitore di materiale promiscuo. Il più delle volte non corrisponde a ciò che si cerca o che si intendeva originariamente. Provate a cercare su Google questo termine. Vi riporto la definizione che trovo su Wikipedia: “Business English is English language especially related to international trade. It is a part of English for Specific Purposes and can be considered a specialism .... Many non-native English speakers study the subject with the goal of doing business with English-speaking countries, or with companies located outside the Anglosphere but which nonetheless use English as a shared language or lingua franca. Much of the English communication that takes place within business circles all over the world occurs between non-native speakers. In cases such as these, the object of the exercise is efficient and effective communication. The strict rules of grammar are in such cases sometimes ignored, when, for example, a stressed negotiator’s only goal is to reach an agreement as quickly as possible.” In pratica si parla di “lingua franca”, cioè di linguaggio basico, comune, con il quale al di là di grammatica ed eleganza espressiva e di maniere (cosa che dovrebbe far parte della contrattazione a mio avviso) si vuole stabilire dialogo con controparti “all over the world” cioè ovunque site nel mondo e “non – native speakers” cioè non anglofone di nascita. ... ”Business English means different things to different people. [who?] For some, it focuses on vocabulary and topics used in the worlds of business, trade, finance, and international relations. For others it refers to the communication skills used in the workplace, and focuses on the language and skills needed for typical business communication such as presentations, negotiations, meetings, small talk, socializing, correspondence, report writing, and so on. In both of these cases it can be taught to native speakers of English, for example, high school students preparing to enter the job market. ... It can also be a form of international English”. Cosa è dunque? Il ritorno dell’esperanto trasformato in un inglese che poi al di là dei termini tecnici usati, non è quello che si usa fra native – speakers?; una sorta illusoria di contrattazione globale in realtà fatta di sola forma ma non di sostanza? Mi domando a che serve sapere come dialogare, a cosa serve sapere la terminologia e come e di quanto scremare la colloquialità se poi non si è in possesso delle basi tecniche per poter a ragion veduta discutere con le controparti. Gli Inglesi e gli Americani non studiano Business English. Se si deve scrivere un contratto o controllare la contabilità o i verbali di una società estera, non si studia Business English.
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Al di là della terminologia, c’è bisogno di conoscere i metodi di tenuta della contabilità d’uso internazionale i termini tecnici, le metodologie valutative che sono tutte per lo più anglo-americane. Se il caso, si applicano oppure le si sanno leggere, valutare o discutere. Si riesce così a diventare interlocutore – non – passivo della controparte estera, perché si conosce la lingua inglese come mezzo di scambio e quindi si conoscono anche quali tecniche, sistemi o usi applicare. Nel caso societario, normativo e fiscale è d’obbligo il riferimento al collega estero. È importante però avere una infarinatura degli usi e leggi “locali” per poter lavorare coscienziosamente. È importante definire quindi il campo di applicazione e poi sapersi e potersi controrelazionare con l’interlocutore o collega estero. Vi faccio un esempio. Lo sapevate che negli Stati Uniti le società di capitali non depositano i bilanci? Lo sapevate che sempre negli USA le norme che regolano diritti e doveri dei soci sono contenute nell’”Operating Agreement”, cioè nell’atto costitutivo e nello statuto? Ecco sono già usi, leggi, metodi di lavoro completamente diversi. Basta solo sapere l’inglese Commerciale, il così detto BE? Credo proprio di no. Sono dunque favorevole al BE, ma ritengo che bisogna andare oltre perché alla lunga BE mostra limiti di conoscenza e applicativi e diventa una forma standard e poco vera di gestione degli affari. Propongo in questo articolo tre esempi di lettere commerciali in inglese che spero possano essere utili, ma al contempo rammentino la necessità di uno studio più approfondito delle tecniche e metodologie di “Business Administration”.
1. Richiesta di concessione di rappresentanza – Soliciting an agency Spett.le Ditta.....SpA New York....... c.a. Direttore Commerciale Oggetto: Richiesta di rappresentanza Abbiamo appreso da soci in affari che cercate attualmente un’agenzia per la promozione dei Vs prodotti negli USA. Siamo certi di potervi assistere: la nostra agenzia che è affermata nel campo si avvale di uffici negli Stati Uniti sulla costa orientale ed ha acquisito una certa esperienza nella vendita e nella promozione di ... Essa ha inoltre assistito diverse società britanniche ad aumentare le loro vendite negli USA e siamo convinti che anche voi potrete trarre vantaggio dalla nostra esperienza nel campo. Il nostro rappresentante per l’Italia, ...(nome)...... sarebbe lieto di incontrarvi per discutere ulteriormente le vostre esigenze. Vogliate contattarlo al numero telefonico ......., email ........ Egli si troverà comun-
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que nella vostra area la settimana prossima e coglierà l’occasione per recarsi alla Vostra ditta. Restiamo in attesa di una Vostra risposta che confidiamo sarà favorevole e Vi ringraziamo sentitamente.
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........plc Dear Sirs, we have heard from business associates that you are looking for an agency for the promotion of your products in the US. We feel that we may be of assistance to you: we are a long established agency with offices on the east coast of the United States and are experienced in the sale and promotion of .....We have helped several British firms to boost their US sales and are convinced that you could benefit from our experience. Our italian representative..(name)...., would be pleased to call on you to discuss your needs further. You can contact him on........ or emailing .........He will in any event be in your locality in the coming week, and will take the opportunity of calling on you. Yours faithfully ........
2. Pagamento di fatture – Richiesta di proroga – Payment of invoice – Request for deferral Spett.le.....srl Alle cortese attenzione dell’ufficio amministrativo Oggetto: pagamento ......(nome merce venduta o numero fattura) Con riferimento al Ns recente accordo del...... 20xx, relativo al pagamento del...... Come ricorderete versammo un acconto di euro...... e concordammo di versare ulteriori 10 rate mensili di ...euro cadauna. Come sapete abbiamo effettuato puntualmente i versamenti relativi di agosto e settembre. Purtroppo, a causa della difficile situazione economica in cui si trova l’azienda, non siamo in grado di effettuare i versamenti nel modo e nei tempi convenuti. A causa del ridotto cash flow non possiamo versare più di ..... euro al mese. Vogliate perciò accordarci un incontro per discutere quanto qui esposto e per raggiungere un accordo reciprocamente soddisfacente. In attesa di una vostra favorevole risposta vi porgiamo distinti saluti .........
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............Ltd Re: ..... (product name or invoice number) Dear Sirs
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I refer to our recent agreement of ....... 20xx regarding payment for ....... As you will recall, we paid an initial instalment of euro ...... and agreed to 10 further monthly instalments of euro....... The August and September instalments, as you will know, have been paid promptly. However, owing to the serious economic situation we find ourselves in, we are at the moment unable to make payments as agreed. Because of our reduced cash flow we are unable to pay more than ..... euro a month. We would, therefore, appreciate the opportunity to discuss this matter with you and reach a mutually satisfactory arrangement. Yours faithfully ......
3. Richiesta di informazioni sull’apertura di un conto corrente bancario commerciale – Requesting information about opening a business bank account ......... c.a. direttore oggetto: apertura conto commerciale L’anno prossimo la società ...... prevede la messa a punto di uffici e di un impianto ....... a ..... e vorrebbe ricevere informazioni sull’apertura di un conto presso la vostra filiale. Detto conto sarebbe usato inizialmente per il trasferimento di fondi per il finanziamento del-
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la messa a punto del nuovo impianto e successivamente per l’accreditamento dei versamenti dei clienti, i pagamenti dei fornitori locali etc. Vogliate comunicarci tutte le formalità necessarie, sia generali che pertinenti solo alle Banca......, oltre alle vostre competenze bancarie per conti di questo tipo. Ringraziandovi per la vostra cortese collaborazione cogliamo l’occasione per porgervi distinti saluti .......
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........... Dear Sir We are proposing to open an office and ...... facility at ....... in the new year and would appreciate some information about opening a bank account at your branch. Initially we would be transferring funds to finance the setting up of our new business premises. Thereafter we would expect to use the account to receive payments from customers and to pay local suppliers, etc. We would be most grateful if you could inform us of all the formalities that we need to observe, both public and particular, to ....... Bank. Could you also inform us of your charges on business accounts? Yours faithfully ........
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Le strategie di specializzazione e focalizzazione nel settore della chimica specialistica
Stefano Grigoletti, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona, è consulente e formatore in Marketing e Organizzazione aziendale e dal 2009 professore a contratto per l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova. Collabora con aziende di diversi settori ed in particolare dei servizi di Information Technology Business to Business.
Tra le migliori piccole società statunitensi del settore della chimica specialistica, ritroviamo esempi interessanti di come la specializzazione dell’offerta possa aprire all’opportunità di servire ampi e diversificati mercati. Dal bio-carburante, alle componenti chimiche per l’industria alimentare e farmaceutica, ai fertilizzanti e prodotti chimici personalizzati, i best performer della chimica specialistica hanno saputo trovare ampi spazi di crescita economica partendo dalla capacità di specializzare la propria offerta, spesso grazie allo sviluppo tecnologico e alla ricerca, talvolta grazie alla capacità di diversificare, comunque sempre puntando sulla qualità del prodotto. Le migliori piccole società statunitensi Tra le aziende best performer del settore della chimica specialistica, che si riferisce alla produzione di componenti chimici destinati a specifici utilizzi, generalmente in ambito industriale e produttivo, troviamo FutureFuel (bio-carburanti), Quaker Chemical (lavorazioni metalliche e verniciature), Balchem (micro-incapsulazione), LSB Industries (trattamento dei materiali), Hawkins (chimica farmaceutica), KMG Chemicals (prodotti per l’industria dei semiconduttori, trattamento del legno e alimentazione animale). Il livello di specializzazione è tendenzialmente elevato e, diversamente da quanto spesso accade per comparti più a valle delle filiere, l’impiego di tali prodotti è spesso destinato ad una vasta gamma di settori. Le sei aziende elencate da Forbes presentano tassi di crescita medi molto interessanti. Il tasso di crescita composito delle vendite, tra il 2008 e il 2012 è in media del 21,5%, con punte del 48% per FutureFuel e del 32% per KMG. La crescita del valore prodotto da queste realtà si rispecchia anche nel rapporto tra i profitti (al netto dei dividendi) e le azioni distribuite nel mercato finanziario (Earnings Per Share – EPS), che in media è cresciuto del 25%. FutureFuel segna un outperforming 48%. Infi-
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Company FutureFuels Quaker Chemical Balchem LSB Industries Hawkins KMG Chemicals
0.48
CA Earnings per Share Growth rate, sept 08-12 0.48
Average Return on Equity, sept 08-12 0.1
710
0.05
0.24
High Medium High
299 792 345
0.2 0.07 0.17
High
279
0.32
Specialization (H – M – L)
Sales – sept 2012 M$
CA Sales Growth rate, sept 08-12
High
369
Medium
Profit – M$
Employees
39
500
0.15
46
1643
0.24 0.19 0.24
0.19 0.34 0.17
40 75 20
365 1841 343
0.11
0.14
11
336
Fonte: elaborazione da Forbes, Best Small Companies, 2012 ne, il Return On Equity nel periodo 2008-2012 è in media del 18%. LSB mostra un valore superiore alla media e pari al 34%.
FutureFuel FutureFuel è una società operante nei comparti chimico e bio-carburanti. Con riferimento alla produzione di bio-carburanti, l’azienda è proprietaria di una vasta area dedicata non solo ai laboratori e alle strutture necessarie per l’attività di lavorazione ma anche al trattamento dei rifiuti liquidi e alla coltivazione di grano e materie similari, entrambi coinvolti nella produzione di biodiesel. Seppur l’offerta di bio-carburanti prevede anche la vendita di bio-carburanti ibridi, l’intento della società è chiaramente rivolto alla ricerca di fonti energetiche sempre più sostenibili. Forte delle competenze di ricerca, FutureFuel amplia la propria attività con la business unit Chemicals, dedicata alla realizzazione di prodotti chimici personalizzati e non tradizionali, rivolti a terze parti.
Quaker Chemical Quaker Chemical Corporation si occupa di attività di sviluppo, produzione e vendita/distribuzione di prodotti chimici riferiti, in particolare, all’industria delle lavorazioni metalliche e delle verniciature (temporanee e permanenti) per prodotti metallici e non metallici. Nel proprio portafoglio presenta diversi specifici prodotti per numerosi settori dell’industria manifatturiera, tra cui aerospaziale, automotive (equipaggiamenti e produzione di autoveicoli), lavorazioni dell’acciaio, attività estrattive, destinati alla linea produttiva e alle operations in generale. Dal 2009 ha avviato un importante percorso di acquisizioni di altre realtà del settore in cui opera.
Balchem Balchem sviluppa, produce e distribuisce al mercato finale una vasta gamma di prodotti per l’industria alimentare e farmaceutica realizzati attra-
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verso una tecnologia proprietaria (micro-encapsulation technology) ed impiegati nella preparazione e distribuzione di cibi e di medicinali. L’azienda ha inoltre una seconda divisione dedicata alla realizzazione di soluzioni per lo stoccaggio, il recupero e il trasporto di prodotti medicali. Infine, l’azienda produce e distribuisce prodotti per la nutrizione degli animali. L’investimento in tecnologia, competenze e persone qualificate costituisce una scelta strategica per Balchem, su cui si è basato lo sviluppo e l’ampliamento delle linee di offerta.
LSB Industries LSB Industries presenta due specifiche aree di business, segno di una forte diversificazione dell’attività: la prima dedicata alla realizzazione e vendita di prodotti per il condizionamento per interni; la seconda focalizzata sulla produzione di soluzioni chimiche per i settori primario, industriale, estrattivo. In particolare, le business units comprese in questa seconda area di attività si riferiscono alla realizzazione di fertilizzanti, componenti chimici (acidi) utilizzati per la produzione e il trattamento di una vasta gamma di materiali con specifiche proprietà.
Hawkins Hawkins produce componenti chimici specializzati, dedicati a diversi settori industriali, tra cui l’agroalimentare e alimentare, il medico e farmaceutico, energia e elettronica. Principalmente, i prodotti chimici realizzati da Hawkins sono costituiti da prodotti specifici per i propri clienti, in relazione al settore di appartenenza; oltre a questa vasta gamma di soluzioni, l’azienda distribuisce anche componenti chimici grezzi e miscelati. Nel 2009 l’azienda ha avviato un significativo percorso di riposizionamento che ha portato ad una maggiore focalizzazione sui processi di marketing e vendite per il settore farmaceutico, con un’offerta di prodotti chimici per farmacie e piccole aziende produttrici di farmaci.
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KMG Chemicals KMG Chemicals opera in tre principali aree di business: elettronica, trattamento del legno e alimentazione animale. Le soluzioni di KMG vengono industrializzate e distribuite ai mercati target, a livello globale. L’offerta dedicata al segmento dell’industria elettronica è costituita da soluzioni chimiche impiegate nei processi di lavorazione e trattamento dei semiconduttori. I prodotti per il trattamento del legno sono impiegati principalmente per il mantenimento di infrastrutture nei settori delle utilities e trasporto ferroviario. I prodotti per l’alimentazione animale sono costituiti da alimenti supplementari utilizzati nelle attività di allevamento.
La specializzazione come leva per lo sviluppo del Mercato Attenzione alla sostenibilità ambientale e alla ricerca di fonti energetiche alternative, grazie anche al presidio delle attività di coltivazione e trattamento delle componenti naturali coinvolte nella produzione di bio-carburanti. Presidio della filiera verticale per la realizzazione di componenti chimici per prodotti metallici e non, impiegati nei processi produttivi industriali. Sviluppo di una tecnologia (la micro-incapsulazione) impiegata nella realizzazione di una vasta gamma di prodotti chimici per l’industria alimentare e farmaceutica. Focalizzazione sulla produzione di fertilizzanti e componenti chimici acidi con varie destinazioni d’uso. Personalizzazione dei prodotti in linea con le specifiche esigenze del mercato, forte di una iniziale capacità di servire un ampio
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spettro di comparti industriali e declinato successivamente in una strategia di focalizzazione verso il settore farmaceutico. Mix di focalizzazione e diversificazione tale da portare ad un’offerta specializzata per pochi specifici mercati target. Queste sono le indicazioni che si traggono dagli esempi analizzati. Seppur in varie forme, la specializzazione dell’offerta è evidente in ciascuna delle società oggetto del panel. In alcuni casi, l’offerta specifica è destinata a specifici mercati; in altri casi la specializzazione del prodotto, che nel caso della chimica è spesso un componente re-impiegato nei processi produttivi del cliente, permette il suo utilizzo in una vasta gamma di settori. Emerge in generale la capacità per tali aziende di vedere e cogliere importanti opportunità di crescita in numerosi Mercati di riferimento. Focalizzazione di Mercato Bassa FutureFuels Alta (vari mercati target) Quaker Bassa Media Chemical (vari mercati target) Media (alimentare Balchem Alta e farmaceutico) Bassa LSB Industries Media (vari mercati target) Medio-Bassa (prodotti personalizzati Hawkins Alta e soluzioni specifiche per il farmaceutico) Media (industria KMG dei semiconduttori, Alta trattamento del legno, Chemicals alimentazione animale) Fonte: elaborazione da Forbes, Best Small Companies, 2012 Società
Specializzazione dell’offerta
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L’IRAN E L’EMBARGO Un mercato “aperto” per gli investimenti
Ana Maria Pérez Magdalena nasce in Spagna dove si laurea nel 1993, a Valencia. Dopo diverse esperienze professionali all’estero, anche di carattere didattico, tra cui spicca quella svolta in Inghilterra, approda a Trieste nel 1997, dove inizia la sua collaborazione con lo Studio Degrassi&Partners. Ha maturato esperienza nel settore della pianificazione e dell’internazionalizzazione d’impresa, particolarmente nei Paesi dell’Est Europa, dove ha gestito diversi progetti di carattere imprenditoriale ma anche in collaborazione con enti pubblici o a capitale misto. Tra i paesi “incrociati” nel suo percorso professionale, caratterizzato da costanti esperienze maturate all’estero, la Russia è quello che l’ha vista maggiormente impegnata nel coordinamento di progetti, che vanno dalla selezione e creazione dello strumento adatto per operare, alla delocalizzazione, passando per lo sviluppo della Model Farm e la creazione di incubatori per le aziende; la predisposizione di Studi settoriali di carattere commerciale o il coordinamento di attività di tipo legale/fiscale sul territorio fanno parte dell’attività che gestisce in collaborazione con la sede locale. Ha coordinato e partecipato anche in qualità di relatrice a convegni e incontri di Studio nel settore dell’internazionalizzazione d’impresa.
Nel percorso di internazionalizzazione di una azienda, la selezione dei mercati su cui operare è uno degli aspetti più difficili da affrontare. Alcuni mercati hanno elevatissime potenzialità di sviluppo e offrono delle opportunità notevoli alle aziende che vogliono investire o soltanto vendere i loro prodotti, ma spesso l’operatore si scontra con ostacoli di carattere operativo che devono essere superati. Il primo passo che deve dare un’azienda è quello di raccogliere tutte le informazioni che servono nel percorso di internazionalizzazione dal momento in cui si opta per quel mercato al momento in cui viene portata a termine l’attività prescelta. Un esempio di Paese con altissime potenzialità di sviluppo e grande “appetibilità” per gli operatori italiani è l’Iran, conosciuto come la seconda economia in Medioriente dopo l’Arabia Saudita. L’economia iraniana è trainata dai settori del petrolio e del gas e lo stato rimane il principale protagonista dell’economia. Tuttavia, vi sono tanti altri settori, collegati o meno al petrolio e al gas che sono in costante sviluppo e hanno forti possibilità di espansione. La storia dei rapporti economici tra l’Italia e l’Iran è dimostra come vi sia stato un reciproco profitto, nonostante i cambiamenti nei governi delle due nazioni. In tutti questi anni sono stati stipulati diversi accordi tra cui: • Accordo Italia-Iran firmato a Roma il 10 marzo 1999 sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti che nel luglio 2002 è stato ratificato; • accordo Italia-Iran firmato a Roma il 25 luglio 1990 per i trasporti internazionali su strada che da parte dell’Iran è stato ratificato nel dicembre 1992;
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• accordo di cooperazione scientifica che nell’ottobre 1996 è stato firmato: prevede il rilancio della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi; • accordo per riscadenzare il debito del 27 luglio 1994 tra SACE e la banca centrale iraniana su base privata; • accordo per la scadenza delle quote di scoperto assicurativo di crediti assicurati “Credit Extension Agreement” raggiunto tra Mediocredito e Bank Tejarat e Bank Markazi a Roma in data 27 settembre 1995. Tuttavia, bisogna tenere conto, nella scelta del paese, che vi sono restrizioni nei rapporti tra l’Iran e molti paesi (tra cui tutti quelli dell’Eurozona). Di fatto nel 2009 l’interscambio commerciale tra l’Iran e detti paesi viene condizionato dal regime sanzionatorio internazionale contro l’Iran: in quell’anno di fatto le esportazioni italiane verso l’Iran sono stati pari a 2 miliardi di euro, in diminuzione dell’5% rispetto ai regolari rapporti commerciali con l’Iran. Negli ultimi anni sono notevoli le problematiche riscontrate nelle operazioni con l’Iran1, non perché le aziende iraniane non rispettino gli accordi presi, ma perché è difficile trovare una Banca in Europa che accetti incassi provenienti da detto Paese. Gli esperti consigliano, in fase di trattativa, accertando previamente che la società iraniana richiedente non sia inserita nelle black list delle sanzioni e che si possa operare con la banca iraniana identificata, di negoziare il pagamento utilizzando uno dei seguenti canali: banche estere di paesi che non hanno adottato le sanzioni delle Nazioni Unite, banche italiane, agenzie di assistenza e supporto finanziario tra Italia e Iran con filiali operative nei due Paesi oppure in un terzo Paese. Questa procedura è tuttavia applicabile soltanto da un punto di vista teorico poiché le maggiori Banche commerciali in Iran sono sprovviste della possibilità di utilizzare il sistema di pagamento SWIFT.
Quadro di riferimento normativo Il regolamento UE n. 961/2010 contiene misure restrittive nei confronti dell’Iran, che risultano tra le più inflessibili applicate dall’UE. Successivamente, è stato approvato il Regolamento UE n. 267/2012 del 23 marzo 2012 che ha abrogato detto regolamento e che completa il quadro delle misure restrittive, limitando ancora di più la collaborazione tra i Paesi UE e l’Iran e, recentemente, anche detto regolamento è stato modificato dal Regolamento UE N 1067/2012 del 14 novembre 2012 che modifica esclusivamente2 la parte relativa all’applica1. Milioni di euro non sono stati riscossi per un problema di lettere di credito non portate a termine. In pratica, è difficile operare in Iran senza ricorrere a questo sistema di credito, che tuttavia non viene accettato dalle banche italiane o europee. 2. Articolo 28-bis.
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zione delle disposizioni in materia di misure preventive, prevedendo la non applicazione di alcuni divieti ai titolari di diritti derivati da una concessione originata prima del 27 ottobre 2010. Il 27 ottobre 2010, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 281/17, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 sulle misure restrittive nei confronti dell’Iran. Questo regolamento, che ha abrogato il precedente in materia (il Regolamento CE n. 423/2007), ha consentito l’attuazione sul piano normativo delle misure restrittive precedentemente disposte con la Decisione n. 413/2010/PESC. Il Regolamento (UE) n 267/2012, come si vedrà di seguito si intende modificato o attuato da: • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 350/2012 DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2012 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran; • REGOLAMENTO (UE) N. 708/2012 DEL CONSIGLIO del 2 agosto 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran; • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2012 DEL CONSIGLIO del 2 agosto 2012 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran; • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 945/2012 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran; • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1016/2012 DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran; • REGOLAMENTO (UE) N. 1067/2012 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. Inoltre, Vi sono numerose disposizioni, alcune molto recenti, relativamente alle misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi, come di seguito indicato: DECISIONE 2010/413/PESC DEL CONSIGLIO del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC Modificata o attuata da: • DECISIONE 2010/644/PESC DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2010 recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC; • DECISIONE 2011/299/PESC DEL CONSIGLIO del 23 maggio 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;
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• DECISIONE 2011/783/PESC DEL CONSIGLIO del 1° dicembre 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran; • DECISIONE 2012/35/PESC DEL CONSIGLIO del 23 gennaio 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran e sua Rettifica. • DECISIONE 2012/152/PESC DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran; • DECISIONE 2012/169/PESC DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran; • DECISIONE 2012/205/PESC DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran; • DECISIONE 2012/457/PESC DEL CONSIGLIO del 2 agosto 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran; • DECISIONE 2012/635/PESC DEL CONSIGLIO DEL 15 ottobre 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran; • DECISIONE 2012/687/PESC DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran; • DECISIONE 2012/413/829/PESC DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran; • DECISIONE 2013/270/PESC DEL CONSIGLIO del 6 giugno 2013 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. DECISIONE 2011/235/PESC DEL CONSIGLIO del 12 aprile 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran Modificata o attuata da: • DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/670/PESC DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 2011 che attua la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran; • DECISIONE 2012/168/PESC DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2012 che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.
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REGOLAMENTO (UE) N. 359/2011 DEL CONSIGLIO del 12 aprile 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran Attuato da: • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1002/2011 DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 2011 che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran; • REGOLAMENTO (UE) N. 264/2012 DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran. Le restrizioni sono applicate alle esportazioni e alle importazioni, ai trasporti, al finanziamento di alcune imprese, il congelamento di fondi e risorse economiche ed altre restrizioni relative ai trasferimenti di fondi e ai servizi finanziari che interessano, direttamente o indirettamente, l’Iran. Attraverso i provvedimenti viene a crearsi un sistema di controlli e autorizzazioni di tutte le operazioni finanziarie concluse con soggetti iraniani che sono intesi come: • lo Stato iraniano e qualsiasi suo ente pubblico; • persone fisiche che si trovino o risiedano in Iran; • persone giuridiche, entità o organismi con sede in Iran; o • persone giuridiche, entità o organismi, posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da una o più persone o organismi con sede in Iran. Di importanza fondamentale sono le restrizioni di natura commerciale e finanziaria contenute nei regolamenti. Per quanto concerne l’aspetto import-export con l’Iran, i provvedimenti, con le ultime modifiche ed emendamenti, disciplinano il divieto di importare o esportare beni, tecnologie, materiali e attrezzature che possano essere utilizzati nel settore militare e per la repressione interna, nel settore dell’energia nucleare, e, inoltre, che possano essere suscettibili di duplice uso ai fini dello sviluppo di attività legate al nucleare, arricchimento e ritrattamento dell’acqua pesante e alla produzione di strumenti militari. Oltre a questo embargo, sostanzialmente integrale, attinente alle forniture di materiali connessi in qualsiasi modo al settore militare e nucleare, il regolamento dispone inoltre il divieto all’esportazione verso l’Iran di beni e tecnologie destinate ai settori chiave dell’industria del petrolio e del gas.
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Con lo scopo di assicurare l’applicazione di tali disposizioni, il regolamento prevede che tutti gli Stati membri adottino misure volte a controllare l’esportazione di tali tipologie di merci e tecnologie. A questo fine viene indicata la necessità di ottenere autorizzazioni preventive, valutate caso per caso, per l’esportazione di beni e tecnologie di cui non viene fatta menzione negli allegati, ma che tuttavia potrebbero essere utilizzati nei settori subordinati a restrizioni. Tali autorizzazioni sono da richiedere alle autorità competenti indicate dal regolamento stesso. In Italia le Autorità sono: Amministrazione responsabile del coordinamento dell’attuazione del Reg. UE n. 267/2012: Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali – Ufficio II – dgmo2@esteri.it Amministrazione competente secondo quanto disposto dagli artt. 3, 5, 6, 7, 10 del Reg. UE n. 267/2012: Ministero dello Sviluppo Economico pietromaria.paolucci@sviluppoeconomico.gov.it; polcom4@sviluppoeconomico.gov.it Amministrazione competente per notifica secondo quanto disposto dall’art. 12 Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali – Ufficio II – dgmo2@esteri.it Amministrazione competente secondo quanto disposto dai seguenti Articoli del Reg. UE n. 267/2012: dall’art. 23 all’art. 29 (Capo IV) Articoli 30 e 31 (Capo V) Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Sicurezza Finanziaria – csf@tesoro.it Amministrazione competente secondo quanto disposto dall’art. 32 del Reg. UE n. 267/2012: Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria Amministrazione competente secondo quanto disposto dagli artt. 36-37 del Reg. UE n. 267/2012: Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale Accertamenti e Controlli Dogane.accertamenti@ agenziadogane.it Amministrazioni competenti secondo quanto disposto dall’art. 40 del Reg. UE n. 267/2012: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Sicurezza Finanziaria – csf@tesoro.it Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria (Largo Bastia 35 – 00181 ROMA) Nel rispetto del regolamento, gli Stati membri devono adottare misure necessarie non solo a impedire il commercio di tali beni e tecnologie soggetti a divieto, ma anche a contrastare prestazioni di assistenza tecnica, finanziaria o di altri servizi connessi con la vendita, la produzione o l’uso dei materiali soggetti a restrizione. Allo stesso modo il provvedimento introduce limitazioni al finanziamento di talune im-
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prese, allo scopo di impedire il trasferimento di risorse finanziarie o di servizi che possano essere utilizzati negli ambiti subordinati a divieto. In materia finanziaria, i regolamenti si pronunciano disponendo il congelamento di fondi e risorse economiche nei casi specifici, ammettendo tuttavia, la possibilità di richiedere, presso le autorità competenti di ciascun Stato membro, un’autorizzazione allo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche, precedentemente congelate in presenza di determinate condizioni. Inoltre, le disposizioni in materia di restrizioni applicate ai trasferimenti di fondi da e verso l’Iran inerenti operazioni commerciali con controparte iraniana, sono subordinate ad alcune procedure. Nel dettaglio: • sono soggetti a obbligo di notifica preventiva per iscritto tutti i trasferimenti di fondi superiori a 10.000 euro, qualora connessi a transazioni commerciali relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari; • per i trasferimenti di importo inferiore ai 40.000 euro, concernenti tutte le altre tipologie di operazioni commerciali diverse da quelle precedentemente elencate, non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva. Tuttavia, vengono notificati preventivamente presso le autorità competenti degli Stati membri i trasferimenti di importo superiore o uguale ai 10.000 euro; • restano infine soggetti ad autorizzazione preventiva tutti i trasferimenti di fondi di importo uguale o superiore a 40.000 euro. Le banche che per conto della propria clientela gestiscono queste operazioni sono tenute, nel rispetto dei regolamenti, a vigilanza costante sull’attività contabile, sollecitando una completa compilazione di tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento, conservando le registrazioni delle transazioni effettuate per cinque anni e, qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento di attività legate ad ambiti subordinati a divieto, sono tenute a informarne tempestivamente l’unità d’informazione finanziaria (UIF) o altre autorità competenti designate dallo Stato membro. Il Regolamento di esecuzione (UE) N 945/2012 del 15 ottobre 2012 che attua il Regolamento (UE) n. 267/2012 introduce un ulteriore elemento penalizzante per lo scambio dei rapporti finanziari con l’Iran: nella parte dell’allegato relativa alle entità oggetto dell’embargo si trova la Banca centrale dell’Iran, già nell’elenco allegato al Regolamento 267/2012, cui è stata assegnata la seguente motivazione: Coinvolta in attività volte ad eludere le sanzioni. Fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran3. 3. Nell’allegato al regolamento (UE) n. 267/2012 la motivazione era quella di coinvolta in attività volte ad eludere le sanzioni.
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Ciò premesso, come indicano i dati statistici, in alcuni settori, soprattutto quello della filiera agroalimentare, sono ancora molte le richieste delle imprese iraniane dirette agli esportatori italiani. Tuttavia, le operazioni di importazione ed esportazione verso l’Iran, ed ancora più quelle relative a pagamenti da e verso il Paese, sono soggette a precise norme molto vincolanti.
Sanzioni Nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), l’UE applica misure restrittive al fine di perseguire gli obiettivi specifici della PESC stabiliti nel Trattato sull’Unione Europea. Negli ultimi anni l’UE ha fatto spesso ricorso all’imposizione di sanzioni o misure restrittive sia in modo autonomo sia in attuazione di risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In funzione della natura del regime di sanzioni specifico, gli Stati membri sono chiamati a svolgere determinati compiti per quanto riguarda l’attuazione delle misure restrittive. Per l’Italia, l’autorità competente responsabile di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio è il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), presieduto dal Direttore generale del Tesoro e composto da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia, della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per le Società e la Borsa, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dell’Unità di Informazione Finanziaria, della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia, dell’Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale antimafia. Tuttavia, nel nostro caso, poiché la controparte non sarà un operatore iraniano ma un operatore non residente in Iran si reputa che i problemi di carattere finanziario (per quanto riguarda i pagamenti) possano essere facilmente risolvibili regolando la transazione da un altro Paese con il quale l’UE intrattiene rapporti di corrispondenza.
Iter procedurale operativo: soluzioni tipicamente adottate in materia di commercio internazionale Per fronteggiare le problematiche di tipo pratico che derivano dalle condizioni “limite” di operatività con il Paese, in determinati settori è prassi generalmente seguita porre in essere delle operazioni commerciali tramite una società di diritto estero (non UE) residente in un paese con cui l’Iran
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ha rapporti di partenariato correnti e con cui l’UE ha un buon rapporto di collaborazione o, almeno, non applica particolari politiche restrittive nel commercio internazionale. Ad esempio, la Cina, Dubai, Oman, Turchia, Emirati Arabi. Pertanto, il distributore dovrebbe indicare alla azienda che intende immettere sul mercato i propri prodotti il Paese dell’istituto finanziario di cui sopra dal quale verrà effettuata la rimessa. La società venditrice provvederà pertanto ad effettuare la fornitura dei propri prodotti tramite questa società. I passaggi ipotizzati sarebbero i seguenti: 1) l’azienda italiana trova un accordo economico soddisfacente con il distributore della zona interessata e, in fase di trattativa, relativamente all’aspetto finanziario, concorda tempi e modalità d’incasso; 2) al momento di concordare modalità d’incasso l’azienda italiana chiede al suo interlocutore l’eventuale sede della società che verrà utilizzata per l’operazione, o, quanto meno, la sede e nominativo della Banca che eseguirà il pagamento della fornitura; 3) la società italiana verifica i rapporti della propria banca con la banca del suo cliente per assicurarsi che l’ultima sia inserita nel circuito SWIFT e che il pagamento non verrà bloccato per motivi burocratici; 4) dovrà essere rilasciato anche da parte del distributore il nominativo della società iraniana destinataria del bene, per completare la documentazione relativa all’esportazione; 5) la società italiana, una volta concordate le modalità commerciali e finanziarie dell’operazione, dovrà, come suindicato, chiedere l’autorizzazione preventiva qualora l’importo superi € 40.000 oppure dovrà semplicemente notificare il trasferimento di un importo superiore a € 10.000; 6) al momento dell’incasso l’azienda venditrice dovrà compilare il relativo modello B previsto dagli istituti bancari; qualora non si tratti di un prodotto esistente nell’elenco, la società italiana dovrà predisporre sulla propria carta intestata un riepilogo dell’operazione che includerà tutti i dettagli della stessa, senza nulla escludere: ad esempio, nominativi ed importi dovuti ad eventuali agenti o intermediari, o ad autotrasportatori o ad altri soggetti coinvolti nell’operazione. Questo documento, che dovrà essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell’azienda sarà inviato dalla Banca al CSF una volta attuato il protocollo di avvisatura previsto dal sistema bancario.
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RELAZIONI E ACCORDI INTERNAZIONALI DEL VIETNAM
Lorenzo Riccardi *
Massimiliano Bertollo **
Nel 2013 si celebrano i 40 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam. Il Vietnam fa oggi parte dell’ASEAN, Associazione delle Nazioni Sud-Est Asiatiche, regione in forte crescita e caratterizzata da relazioni stabili tra i dieci paesi membri. Come in Europa, anche nel Sud-Est Asiatico si è giunti a tale stabilità dopo un secolo duro, in cui gli scontri diplomatici erano risolti unicamente con il ricorso alla forza e la scelta dei propri alleati era fondamentale. In tale contesto, le relazioni diplomatiche del Vietnam con paesi terzi si distinguono chiaramente tra prima e dopo la caduta del muro di Berlino, simbolo della fine della superpotenza Sovietica. Solo a partire dagli anni 90 il Vietnam diviene un paese “moderno”, aprendosi a investitori stranieri ed entrando a far parte di diverse organizzazioni internazionali. Da ultimo, il Vietnam si appresta a creare assieme ai suoi partner ASEAN una nuova entità che avrà importanza fondamentale nel corso di questo secolo; è difatti previsto per il 2015 la costituzione dell’AEC (Asean Economic Community). La storia delle relazioni diplomatiche del Vietnam si compone di due fasi: l’era sovietica e l’era post-sovietica. Durante la guerra contro gli Stati Uniti tra il 1959-1975, il Vietnam ha mantenuto relazioni equilibrate con quelli che allora erano i suoi due maggiori alleati, ovvero l’Unione Sovietica e la Repubblica Popolare Cinese. Tuttavia al termine di tale guerra, i rapporti tra Cina e Vietnam si erano raffreddati. Quest’ultimo veniva visto sempre più come un pericolo agli occhi del Governo di Pe-
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chino, in quanto possibile strumento di controllo a disposizione dell’Unione Sovietica. In seguito al sostegno dato dai Cinesi ai Khmer Rossi della Cambogia, i rapporti tra Cina e Vietnam peggiorarono ancora sino a scaturire nel 1978 nel divieto del commercio privato voluto da Hanoi. All’occupazione della Cambogia da parte del Vietnam, la Cina rispose occupando la regione settentrionale vietnamita. In questi anni il Vietnam intensificò i rapporti con l’Unione Sovietica ed altri Paesi del Comecon. Tuttavia, con lo scioglimento dell’Unione Sovietica nel 1991, gli aiuti russi cessarono. Un passo decisivo per uscire dall’isolamento diplomatico a livello internazionale è stato compiuto nel 1989 con il ritiro delle truppe dalla Cambogia. Nel 1991 il Vietnam aderisce all’Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico, ASEAN. Inoltre, non solo inizia ad avere relazioni con Europa e Medio Oriente, ma ripristina i contatti anche con la Cina. A partire dagli anni ’90, il Paese comincia dunque a integrarsi nell’economia regionale e mondiale entrando a far parte di diverse organizzazioni internazionali; in particolare diventa membro della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Asiatica per lo Sviluppo. Al contempo attira sempre più capitali stranieri dall’Occidente anche per il fatto di rispettare le norme del sistema finanziario mondiale. Negli anni seguenti il Vietnam continua a promuovere e aumentare il commercio con gli Stati confinanti dell’Asia Orientale, con i Paesi dell’Europa Occidentale e del Nord America. Infine, nel Novembre del 2006 diviene membro del WTO (World Trade Organization). Nel 2013 si celebra l’anniversario dei 40 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam. Le relazioni tra i due Paesi, oltre ad essere consolidate e rilevanti per Roma e Hanoi, rappresentano un decisivo punto di incontro tra l’Unione Europea e l’ASEAN.
L’Era Sovietica Durante la guerra del Vietnam (1959-1975), il Vietnam del Nord cercò di mantenere delle relazioni equilibrate con entrambi i suoi due maggiori alleati, l’Unione Sovietica e la Repubblica Popolare Cinese. Nel 1964, Zhou Enlai (il primo presidente della Repubblica Popolare Cinese), preoccupato per l’escalation delle forze statunitensi nel Vietnam del Sud, realizzò un accordo informale con il Nord. L’accordo prevedeva che se gli Stati Uniti o le forze armate del Vietnam del Sud avessero invaso il Nord, i cinesi avrebbero risposto appoggiando militarmente quest’ultimo. Durante l’invasione, Mao Zedong non riuscì però ad inviare tanti piloti addestrati quanti invece aveva promesso e, di conseguenza, il Nord fece maggiore affidamento sull’Unione Sovietica per la propria difesa.
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Nel 1975, la tensione cominciò a crescere, poiché Pechino cominciò a vedere il Vietnam sempre più come un potenziale strumento sovietico per circondare la Cina. Nel frattempo, quest’ultima incrementò il suo supporto nei confronti degli Khmer Rossi della Cambogia, scatenando dei sospetti nei vietnamiti sulle reali motivazioni di tale posizione. I rapporti tra Vietnam e Cina si deteriorarono in modo significativo dopo che Hanoi istituì un divieto al commercio privato nel marzo del 1978; tale mossa infatti colpì particolarmente il settore cino-vietnamita della popolazione. A seguito dell’invasione della Cambogia, a opera del Vietnam nel dicembre del 1978, la Cina lanciò una controffensiva nei confronti del Vietnam, invadendone la regione settentrionale. Di fronte alla chiusura degli aiuti cinesi e alle tese relazioni in ambito internazionale, il Vietnam allacciò rapporti sempre più stretti con l’Unione Sovietica e gli altri stati suoi alleati, membri del Comecon. Durante tutto gli anni ‘80, il Vietnam ricevette periodicamente quasi 3 miliardi di dollari l’anno, sotto forma di aiuti economici e militari da parte dell’Unione Sovietica; inoltre il Paese condusse la quasi totalità dei suoi scambi commerciali con l’URSS e i Paesi membri del Comecon. Tuttavia, gli aiuti economici del blocco sovietico e, più in generale, del blocco comunista orientale, cessarono dopo il crollo dell’Unione Sovietica (agosto 1991).
Doi Moi Il Vietnam non cominciò ad uscire da uno stato di isolamento internazionale fino al ritiro delle sue truppe dalla Cambogia nel 1989. A pochi mesi dagli Accordi di Parigi del 1991, il Vietnam stabilì relazioni diplomatiche ed economiche con gli stati membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e anche con la maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale e del cosiddetto Estremo Oriente. Vennero inoltre ripristinate piene relazioni diplomatiche con la Cina nel medesimo anno (1991). Le due nazioni conclusero poi nel 1999 un accordo di demarcazione dei rispettivi confini terrestri. Negli ultimi dieci anni, il Vietnam ha riconosciuto l’importanza di accrescere la propria interdipendenza economica globale e ha compiuto sforzi notevoli per regolare le sue relazioni estere, per assecondare, ma anche accrescere, il grado di evoluzione internazionale che sempre più caratterizza l’economia e la politica del Sud-Est Asiatico. Il Paese ha cominciato a integrarsi nell’economia regionale e mondiale unendosi a organizzazioni internazionali; ha inoltre intensificato gli sforzi per attirare capitali stranieri dall’Occidente e regolarizzare i rapporti con il sistema finanziario mondiale. Negli anni ‘90, dopo l’abolizione del
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diritto di veto degli Stati Uniti sui prestiti multilaterali al Paese, il Vietnam è diventato membro della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Asiatica per lo Sviluppo. Il Vietnam ha altresì accresciuto il commercio con gli stati confinanti dell’Asia Orientale, con i paesi dell’Europa Occidentale e del Nord America. Particolarmente significativa è stata poi l’accettazione del Vietnam all’interno dell’ASEAN nel luglio 1995. Il Paese si unì poi anche all’Asia-Pacific Economic Cooperation forum (APEC) nel novembre 1998 ed ospitò il summit dell’ASEAN il mese successivo. Nel 2005, il Vietnam ha partecipato alla prima edizione del vertice dell’Asia Orientale ed è diventato un membro del WTO (World Trade Organization) nel novembre 2006.
Sviluppi Recenti Sebbene il Vietnam, dopo la conclusione del conflitto con la Cambogia, abbia vissuto essenzialmente un lungo periodo di pace, non sono tuttavia mancate tensioni con i Paesi limitrofi; un esempio di particolare rilevanza riguarda le frizioni con la Cina concernenti la rivendicazione del legittimo possesso delle Isole Spratly (un arcipelago del Mare Cinese Meridionale, in una zona potenzialmente ricca di petrolio). Rivendicazioni contrastanti hanno prodotto in tale zona, nel corso degli anni, piccoli alterchi di carattere armato. Nel 1988 la Cina occupò alcune delle isole dell’arcipelago Spratly che erano sotto il controllo vietnamita; nello scontro a fuoco tra i due Paesi morirono più di 70 soldati vietnamiti. L’affermazione da parte della Cina del controllo sulle isole Spratly e sull’intero Mare Cinese Meridionale ha suscitato una certa preoccupazione nel Vietnam, così come negli altri stati del Sud-Est Asiatico. Il confine territoriale tra i due paesi è stato definitivamente stabilito tramite un accordo di frontiera terrestre siglato nel dicembre 1999 e un ulteriore accordo di frontiera concernente il Golfo del Tonchino, firmato nel dicembre 2000. Vietnam e Russia hanno annunciato una partnership strategica nel marzo 2001 in occasione della prima visita a Hanoi di un capo di stato russo, in gran parte come tentativo di controbilanciare la sempre crescente influenza della Cina all’interno dell’area del Sud-Est Asiatico. All’interno delle controversie in ambito internazionale troviamo quindi, prima fra tutte, la complessa disputa sul possesso delle isole Spratly, che coinvolge oltre al Vietnam e alla Repubblica Popolare Cinese (RPC), anche la Repubblica di Cina (ROC), la Malesia, le Filippine ed il sultanato del Brunei. Non risulta essere definito il confine marittimo con la Cambogia; sono invece state risolte rispettivamente, nell’agosto del 1997 e nel 2000,
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le diatribe concernenti il confine marittimo con la Thailandia ed il confine marittimo con la RPC nel Golfo del Tonchino. Le isole Paracel sono state occupate dalla Repubblica Popolare Cinese, ma vengono rivendicate da Vietnam e ROC; le isole al largo della Cambogia e le sezioni di confine sono anch’esse oggetto di disputa ed infine, l’accordo sulla frontiera terrestre con Repubblica Popolare Cinese, è stato firmato nel dicembre 1999.
Relazioni con Sud-Est Asiatico e Asia Orientale I rapporti del Vietnam con i Paesi del Sud-Est Asiatico e con quelli dell’Asia Orientale sono di notevole rilevanza e, per certi aspetti, presentano una matrice comune. Di seguito verranno analizzate le relazioni con Cambogia, Filippine, Giappone, Indonesia, Laos, Malesia, Repubblica Popolare Cinese e Tailandia.
Cambogia Le relazioni bilaterali tra il Regno di Cambogia e la Repubblica Socialista del Vietnam sono state tese per lungo tempo, a causa di problemi territoriali, minoranze etniche comuni ai due popoli e tentativi storici da parte del Vietnam di influenzare o dominare il governo della Cambogia. Entrambe le nazioni hanno in seguito provveduto a stabilire legami di amicizia.
Contesto Generale Gran parte dell’espansione territoriale verso sud ad opera del Vietnam dal VII secolo è avvenuta a discapito del popolo indigeno degli Khmer Krom. La Cambogia condivide quindi con il Vietnam, ad est e sud-est, una frontiera lunga 1.137 chilometri. Dopo le guerre siamese-vietnamite (1831-1834 e 1841-1845), la Cambogia divenne uno stato vassallo di Vietnam e Siam ed il Paese venne culturalmente e amministrativamente “Vietnam-izzato”. Durante il dominio coloniale dell’Indocina Francese, che comprendeva sia il Vietnam che la Cambogia, le autorità francesi trasferirono operai vietnamiti in Cambogia, dove tale crescente minoranza finì per dominare gli affari e le risorse idriche del paese. Nella prima guerra per l’indipendenza dell’Indocina, alcuni cambogiani, tra cui il re Norodom Sihanouk, hanno combattuto contro le forze Viet Minh, perché temevano una dominazione coloniale vietnamita.
La Guerra del Vietnam Dopo l’indipendenza, il Regno di Cambogia mantenne relazioni diplomatiche sia con il Vietnam del Nord che con il Vietnam del Sud. Tuttavia, i Viet Cong utilizzarono la Cambogia come base per combattere la guerra del Vietnam, e il Sud, sotto il
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governo di Ngo Dinh Diem, perseguitò gli oppositori politici anche in territorio cambogiano. Tramite la cosiddetta Bangkok Plot (una cospirazione internazionale per spodestare il principe Norodom Sihanouk di Cambogia), il governo di Diem tentò di rovesciare il governo di Sinahouk e sostituirlo con uno di destra pro-Sud. Anche l’esercito degli Stati Uniti bombardò il territorio cambogiano, alla ricerca dei comunisti vietnamiti, causando perdite al Paese pari a 150.000 vittime. Nonostante i tentativi di negoziare con “qualsiasi [Stato vietnamita] si rivelerà più ragionevole... [delimitare] le nostre frontiere comuni“, Sinahouk non riuscì ad ottenere un’udienza dal governo vietnamita sulle dispute territoriali latenti in Cocincina e soprattutto riguardo l’isola di Koh Tral (Phu Quoc). Il re stesso è stato accusato di ospitare basi militari vietnamite in Cambogia, e di assecondare la diffusione di rivolte anti-vietnamite, culminate nel colpo di stato cambogiano del 1970. Facendo riferimento principalmente ai Viet Cong nella regione di confine, il nuovo presidente cambogiano Lon Nol ha dichiarato: “Secondo la religione buddista, ci deve essere una guerra. Una guerra contro i comunisti vietnamiti che considerano la religione il loro nemico”. Tuttavia, Nol tentò anche di espellere dalla Cambogia 40.000 soldati sudvietnamiti, il cui numero superava addirittura l’intera forza militare propria del Paese. L’opposizione degli Khmer Rossi salì al potere in Cambogia nel 1975, poco prima della caduta di Saigon ad opera delle forze del Nord.
La Guerra Siamese-Vietnamita La Kampuchea Democratica dimostrava di fatto un grado di ostilità, alla presenza delle truppe vietnamite nel suo territorio, non inferiore alla Repubblica Khmer che l’aveva preceduta. I negoziati di frontiera continuarono a vacillare per lungo tempo e, dopo le proteste da parte della Cambogia relativamente a mappe territoriali vietnamite che mostravano alcune zone come appartenenti al Vietnam, mentre di fatto erano parte dello stato cambogiano, nel 1978 le relazioni ufficiali tra i due Stati vennero sospese. Il Vietnam, in passato, tentò ripetutamente di effettuare un cambio di regime in Cambogia tramite interventi militari; ci riuscì infine nel 1978 creando la Repubblica di Kampuchea (PRK): uno “Stato fantoccio”, ossia uno stato sovrano solo nominalmente, ma di fatto controllato da un Paese straniero. Tali azioni del Vietnam sono state condannate dalle Nazioni Unite, dall’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico e dalla Repubblica Popolare Cinese, che intrapresero una breve guerra con il Vietnam nel 1979, nel tentativo di scoraggiare l’occupazione della Cambogia. Il Vietnam,
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l’Unione Sovietica e i loro alleati riconobbero la PRK come il governo legittimo della Cambogia, mentre i paesi occidentali e la Cina continuarono a considerare la Kampuchea Democratica come l’effettivo governo della Cambogia. La PRK, che controllava la maggior parte della Cambogia, esclusa però la provincia orientale dello Svay Rieng, firmò un accordo di frontiera con il Vietnam nel 1983. Il governo rese obbligatorio l’insegnamento della lingua vietnamita nelle scuole cambogiane, incoraggiò i matrimoni misti ed autorizzò la migrazione di oltre mezzo milione di civili vietnamiti in Cambogia. Pochi anni dopo però, precisamente nel 1990, il Vietnam si ritirò dalla Cambogia.
Commercio e Rapporti Bilaterali Dal 1990, dopo il ritiro del Vietnam dal territorio cambogiano, le relazioni tra le due nazioni iniziarono a migliorare. Sia il Vietnam che la Cambogia sono membri di organizzazioni multilaterali regionali come l’ASEAN e la Cooperazione Mekong-Ganga. Entrambe le nazioni si sono aperte e hanno sviluppato il commercio al di fuori dei propri confini, hanno inoltre cercato di ridurre la regolamentazione dei visti a tale scopo. Entrambi i governi si erano fissati l’obiettivo ufficiale di incrementare gli scambi bilaterali del 27%; ciò ha portato a raggiungere la quota di 2,3 miliardi di dollari, prevista come obiettivo entro il 2010, e a fissare l’ambizioso traguardo di 6,5 miliardi di dollari entro il 2015. Nel 2007, il Vietnam ha inoltre esportato, in Cambogia, merci per un valore di 1,2 miliardi di dollari. Mentre la Cambogia è solo il sedicesimo più grande importatore di merci vietnamite, il Vietnam è per la Cambogia il terzo mercato più vasto per quanto riguarda le esportazioni.
Eventi ed Evoluzioni Recenti Nel 2005, il Vietnam e la Cambogia stabilirono un trattato aggiuntivo all’originale Trattato sulla Delimitazione dei Confini Nazionali del 1985, che però la Cambogia ritenne inaccettabile. Di conseguenza, il Vietnam ha tentato di rivendicare numerose terre cambogiane, in base alle accuse di invasione vietnamita sollevate dal trattato in questione. In base ad una dichiarazione fatta da un ministro del governo dell’ex amministrazione coloniale dell’Indocina francese, la Cambogia avrebbe dovuto rinunciare a due dei suoi villaggi, in favore del Vietnam, in cambio della possibilità di mantenere due villaggi che erano stati ritenuti territori cambogiano in base al trattato del 1985 (nella fattispecie: Thlok Trach e Anlung Chrey). In ogni caso, non sono noti quali sarebbero dovuti essere i due villaggi ai quali la Cambogia avrebbe dovuto rinunciare.
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Per risolvere la controversia, nel 2011, il governo cambogiano ha annunciato di voler accelerare il processo di demarcazione con il Vietnam. Il 24 Giugno 2012, il Vietnam e la Cambogia hanno celebrato la delimitazione dell’ultimo marcatore del confine comune (il marcatore 314). I Primi Ministri Nguyen Tan Dung, del Vietnam, e Hun Sen, della Cambogia, hanno partecipato personalmente alla celebrazione per svelare il nuovo marcatore e ribadire la cooperazione e l’amicizia tra i due Paesi.
Indonesia Ciò che realmente accomuna Vietnam e Indonesia è che entrambi sono membri dell’ASEAN, l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Il Presidente dell’Indonesia Megawati Sukarnoputri si è recato in visita nel Vietnam a Giugno del 2003. Tale viaggio era strettamente collegato alla firma, da parte dei due Paesi, di una “Dichiarazione sul Quadro di Cooperazione Amichevole e Completa all’Ingresso nel 21° secolo”. Nel mese di Maggio 2005, il presidente indonesiano Susilo Bambang Yudhoyono si è nuovamente recato in visita nel Vietnam. A Dicembre dello stesso anno sono stati organizzati dei festeggiamenti nelle capitali di entrambi i Paesi per celebrare il 50° anniversario della definizione dei rapporti diplomatici. È ora assolutamente necessario fare un breve excursus sull’ASEAN, il suo ruolo, le sue caratteristiche e le sue funzioni. Ciò ci permetterà di comprendere meglio il percorso evolutivo dei Paesi del Sud-Est Asiatico, nonché il legami e rapporti internazionali che intercorrono tra i vari Stati.
ASEAN: Quadro Generale L’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) è un’organizzazione geo-politica ed economica composta da dieci Paesi situati nel Sud-Est Asiatico, che è stata costituita l’8 agosto 1967 da Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore e Thailandia. Sono in seguito divenuti membri anche il Sultanato del Brunei, la Birmania (Myanmar), la Cambogia, il Laos, e il Vietnam. I suoi obiettivi sono accelerare la crescita economica, stimolare il progresso sociale e lo sviluppo culturale tra i membri, tutelare la pace e la stabilità regionale, ed infine creare opportunità di discussione pacifica tra i vari Paesi appartenenti all’organizzazione. L’ASEAN copre una superficie di 4,46 milioni di km², che è il 3% della superficie totale della Terra, ed ha una popolazione di circa 600 milioni di persone, che è l’8,8% della popolazione mondiale. La porzione di mare dell’ASEAN è circa tre volte superiore rispetto a quella terrestre. Nel 2010, il suo Pil nominale era cresciuto fino ad un valore pari a 1,8 miliardi di dollari. Se l’ASEAN fosse un’entità
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unica, si tratterebbe della nona più grande economia del mondo (dopo Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania, Francia, Brasile, Regno Unito e Italia).
Evoluzione Storica L’ASEAN è stata storicamente preceduta da un’altra organizzazione chiamata Associazione del Sud-Est Asiatico (comunemente definita ASA), che rappresentava un’alleanza composta da Filippine, Malaysia e Thailandia, e che era stata costituita nel 1961. Il blocco in sé, tuttavia, è stato effettivamente istituito l’8 agosto 1967, quando i ministri degli esteri dei cinque paesi – Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia – si sono incontrati presso il palazzo del Dipartimento Thailandese degli Affari Esteri a Bangkok e hanno firmato la Dichiarazione dell’ASEAN, più comunemente conosciuta come la Dichiarazione di Bangkok. I cinque ministri degli Esteri – Adam Malik dell’Indonesia, Narciso Ramos delle Filippine, Abdul Razak della Malesia, S. Rajaratnam di Singapore, e Thanat Khoman della Thailandia – sono considerati i padri fondatori dell’organizzazione. Le motivazioni alla base della nascita dell’ASEAN erano la possibilità per le élite di governo dei propri membri di concentrarsi sulla costruzione delle proprie nazioni (e di conseguenza anche di una più forte identità nazionale), la paura comune per il comunismo, una ridotta fede o un diffuso senso di sfiducia nei confronti delle potenze esterne durante tutti gli anni ‘60, e il desiderio di sviluppo economico. Per non parlare poi delle ragioni individuali di ciascun Paese, ossia l’ambizione non troppo velata dell’Indonesia di ottenere il ruolo di egemone all’interno dell’area, e la speranza da parte della Malaysia e di Singapore di contenere l’Indonesia e condurla verso un quadro caratterizzato da una maggiore cooperazione. Alla Papua Nuova Guinea, uno stato della Melanesia, è stato concesso lo status di Osservatore nel 1976 e di Osservatore Speciale nel 1981. L’ASEAN ha avviato inoltre un programma di cooperazione economica a seguito del vertice di Bali del 1976. L’intera organizzazione ha vissuto poi un periodo di enorme difficoltà a metà degli anni 1980, per poi riprendersi soltanto intorno al 1991 grazie alla proposta da parte della Thailandia di istituire una zona regionale di libero scambio. Il blocco ha ottenuto infine ancora maggior rilievo quando il Sultanato del Brunei si è unito all’ASEAN, divenendone il sesto membro in data 8 gennaio 1984, appena una settimana dopo aver ottenuto l’indipendenza il 1° gennaio.
Successiva Espansione ed Evoluzione dell’Organizzazione Il 28 luglio 1995, il Vietnam è diventato il settimo membro dell’ASEAN. Laos e Myanmar si sono
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unito due anni dopo, il 23 luglio 1997. Anche la Cambogia si sarebbe dovuta unire all’organizzazione nel ‘97, ma l’ingresso è stato rinviato a causa di lotte politiche interne al Paese. È infine entrata a far parte del gruppo il 30 aprile 1999, a seguito della stabilizzazione del suo governo. Negli anni ‘90, il blocco ha registrato sia un aumento nel numero dei membri che uno stimolo sempre crescente verso maggiori livelli di integrazione tra Paesi. Nel 1990, inoltre, la Malesia propose la creazione dell’East Asia Economic Caucus (EAEC): una zona di libero scambio commerciale, che comprendesse gli allora membri dell’ASEAN e, in aggiunta, anche la Repubblica Popolare Cinese, il Giappone e la Corea del Sud. Questa proposta aveva l’intento di controbilanciare la crescente influenza degli Stati Uniti nell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), nonché all’interno della regione asiatica nel suo complesso. Questa proposta non è però andata a buon fine, a causa della forte opposizione da parte di Stati Uniti e Giappone. Nonostante questo fallimento, gli Stati membri hanno continuato a lavorare per una maggiore integrazione, che ha portato, tra l’altro, alla creazione dell’ASEAN Plus Three nel 1997. Nel 1992, è stata firmata la proposta per la Comune Effettiva Tariffa Preferenziale (CEPT) con lo scopo di eliminare progressivamente le tariffe e con obiettivo di aumentare il vantaggio competitivo della regione come base di produzione orientata al mercato mondiale. Questa legge si configurava quindi come il quadro di riferimento per la zona di libero scambio dell’ASEAN. Dopo la crisi finanziaria dell’Asia Orientale del 1997, vi fu un rilancio della proposta malese a Chiang Mai (la cosiddetta Chiang Mai Initiative) che invitava ad una migliore integrazione tra le economie dei Paesi membri dell’ASEAN, nonché tra gli Stati facenti parte dell’ASEAN Plus Three, ossia Cina, Giappone e Corea del Sud. Oltre a migliorare le economie di ciascuno Stato membro, il blocco ha sempre cercato di preservare la pace e la stabilità all’interno della regione. Il 15 dicembre 1995, è stato firmato il Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty; questo trattato dimostrava l’intenzione di trasformare il Sud-Est Asiatico in una zona libera dalle armi nucleari. Il trattato è entrato però in vigore soltanto il 28 marzo 1997, dopo essere stato ratificato da tutti gli Stati membri, tranne uno. È infine diventato pienamente efficace il 21 giugno 2001, dopo la firma anche da parte delle Filippine, portando di conseguenza a bandire tutte le armi nucleari dalla regione. A marzo del 2011, il Timor Est ha presentato al vertice di Giacarta una lettera di candidatura per diventare l’undicesimo membro dell’ASEAN; l’Indonesia, dal canto suo, ha mostrato un caloroso benvenuto nel gruppo al Timor Est.
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Recenti Sviluppi e Prospettive Future A cavallo del 21° secolo, le principali questioni di interesse del gruppo si sono orientate verso una prospettiva più ambientale, pertanto l’organizzazione ha iniziato a discutere di accordi ambientali. Tra questi ritroviamo, nel 2002, la firma dell’accordo ASEAN sull’Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero, che si configura come un tentativo di controllare l’inquinamento da smog nel Sud-Est Asiatico. Il trattato pare però non aver avuto l’effetto desiderato, infatti, rispettivamente nel 2005 e nel 2006, la Malesia e l’intero SudEst Asiatico hanno assistito ad un periodo con un tasso particolarmente alto di smog, con notevoli conseguenze sui raccolti e sulla salute della popolazione. Altri trattati ambientali introdotti dall’organizzazione comprendono la Cebu Declaration on East Asian Energy Security, l’ASEAN Wildlife Enforcement Network del 2005 e la Partnership Asia-Pacifico per lo sviluppo pulito e il clima, tutte risposte ai potenziali effetti del cambiamento climatico. Naturalmente le questioni relative al cambiamento climatico rimangono tutt’ora di notevole interesse. Tramite il 2° Concordato di Bali del 2003, l’ASEAN ha sottoscritto il concetto di pace democratica, il quale implica che tutti i Paesi membri ritengono che seguire i dettami della democrazia aiuterà a promuovere la pace e la stabilità all’interno della regione. Anche gli Stati caratterizzati da un governo non-democratico hanno concordato che si trattava di un obiettivo a cui tutti i membri del gruppo avrebbero dovuto aspirare. I leader di ogni Paese, in particolare il Primo Ministro della Malesia Mahathir Mohamad, hanno avvertito poi il bisogno di una maggiore integrazione all’interno della regione. A partire dal 1997, il blocco ha iniziato a creare organizzazioni interne con l’intenzione di raggiungere questo obiettivo: l’ASEAN Plus Three è stata la prima di queste, creata per migliorare i legami esistenti con la Repubblica Popolare Cinese, il Giappone e la Corea del Sud. In seguito venne istituito il più omnicomprensivo vertice dell’Asia Orientale, che comprendeva i Paesi dell’ASEAN Plus Three, ed in più l’India, l’Australia e la Nuova Zelanda. Questo nuovo raggruppamento è stato realizzato per fare da precursore alla creazione della successiva Comunità dell’Asia Orientale. Venne infine creato l’ASEAN Eminent Persons Group per studiare i potenziali successi e gli insuccessi di questa politica, così come l’eventualità di redigere una Carta dell’ASEAN. Nel 2006, l’ASEAN ha ricevuto lo status di osservatore presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In risposta, l’organizzazione ha riconosciuto lo status di “partner di dialogo” alle Nazioni Unite. Inoltre, il 23 luglio dello stesso anno, José Ramos-
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Horta, allora Primo Ministro del Timor Est, firmò una richiesta formale di adesione e stimò che l’intero processo di affiliazione sarebbe durato almeno cinque anni, prima quindi che, l’allora stato-osservatore, potesse diventare un membro a pieno titolo. Nel 2007, l’ASEAN ha celebrato il 40° anniversario dalla sua nascita, e 30 anni di relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti. Il 26 agosto 2007, l’ASEAN ha dichiarato che intende portare a termine tutti i suoi accordi di libero scambio con Cina, Giappone, Corea del Sud, India, Australia e Nuova Zelanda, entro il 2013, in linea quindi con l’istituzione della Comunità Economica dell’ASEAN, che avverrà entro il 2015. Il 15 gennaio 2007, a Cebu venne firmata dall’ASEAN e dagli altri membri della EAS (Australia, Repubblica Popolare Cinese, India, Giappone,
Nuova Zelanda e Corea del Sud) la Dichiarazione di Cebu sulla Sicurezza Energetica dell’Asia Orientale, che promuove la sicurezza energetica tramite la ricerca di energie alternative ai combustibili convenzionali. A novembre del 2007, i Paesi membri hanno firmato la Carta dell’ASEAN, una Costituzione che disciplina le relazioni tra gli Stati appartenenti all’organizzazione e che rende l’ASEAN un’entità giuridica internazionale. Il 27 febbraio 2009 è stato firmato un accordo di libero scambio tra il blocco regionale di 10 Paesi dell’ASEAN, la Nuova Zelanda e l’Australia. Si stima che questo ALS (Accordo di Libero Scambio) incrementerà il PIL aggregato di tutti i 12 paesi di più di 48 miliardi di dollari nel corso del periodo 2000-2020.
Di seguito una tabella riassuntiva dei principali Trattati tra Italia e Vietnam: Scambio di note costituente l’atto relativo allo stabilimento dei rapporti diplomatici. Accordo concernente il servizio postale e il servizio di telecomunicazioni, con n. 2 Protocolli. Scambio di note relativo a un accordo finanziario. Accordo sulla collaborazione economica, scientifica e tecnica. Dichiarazione di intenti sulla collaborazione culturale. Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo. Accordo di cooperazione tecnica, con annessi. Accordo culturale. Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica. Memorandum di intesa relativo al sistema di rifornimento idrico fluviale nella città di Ho Chi Min, con allegati. Accordo di consolidamento, con annessi “a” e “b” (club di Parigi del 14 dicembre 1993). Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo. Memorandum di intesa sui termini e le condizioni relative alla attuazione del programma di cooperazione italiano. Memorandum sulla cooperazione per le piccole e medie imprese. Accordo sulla istituzione e gestione di fondi di contropartita generati dall’aiuto bilaterale della cooperazione italiana, con n. 2 Allegati. Memorandum di intesa sulla cooperazione per la difesa. Memorandum di intesa sulla concessione di un prestito per “l’estensione e il miglioramento dell’acquedotto della città di Quang Ngai – progetto”. Memorandum di intesa sulla concessione di un prestito per “l’estensione e il miglioramento dell’acquedotto della città di Me Linh – progetto”. Memorandum di intesa sulla concessione di un prestito per “l’estensione e il miglioramento dell’acquedotto della città di Ca Mau – progetto”. Accordo per l’esecuzione del programma di aiuto nel settore idrico a supporto della bilancia dei pagamenti del Vietnam con un finanziamento di 2.737.221,50 euro. Memorandum di intesa sulla concessione di un prestito per “l’ammodernamento del sistema nazionale di previsione e allarme preventivo delle inondazioni in Vietnam – prima fase”. Accordo concernente il “progetto per l’assistenza tecnica di supporto istituzionale per facilitare l’accesso del Vietnam alla organizzazione internazionale del commercio (omc)”, con allegati. Convenzione relativa alla cooperazione in materia di adozione di minori. Accordo per il progetto “assistenza per la creazione di infrastrutture di supporto per le piccole e medie imprese in Vietnam”. Cambio di note modificativo dell’accordo del 29 novembre 2002, Per l’esecuzione del programma di aiuto nel settore idrico a supporto della bilancia dei pagamenti, in favore del ministero delle finanze del Vietnam, per un finanziamento di euro 2.737.221,50. Memorandum di intesa sul “progetto in materia di risanamento urbano di Nui Thanh – provincia di Quang Nam – (Aid n. 8794”, Con annesso.
23 marzo 1973 17 giugno 1977 23 dicembre 1981 26 dicembre 1989 26 dicembre 1989 18 maggio 1990 18 maggio 1990 18 maggio 1990 5 gennaio 1992 22 settembre 1992 6 settembre 1994 26 novembre 1996 26 maggio 1997 5 ottobre 1999 17 luglio 2000 24 novembre 2000 29 novembre 2002 29 novembre 2002 29 novembre 2002 29 novembre 2002 29 novembre 2002 29 novembre 2002 13 giugno 2003 15 marzo 200 25 settembre 2007 22 maggio 2009 (segue)
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Memorandum di intesa sul “progetto in materia di approvvigionamento idrico a Binh Thuan – (Aid n. 8766)”, con annesso Memorandum di intesa sul “progetto in materia di risanamento urbano della città di Ca Mau – (Aid n. 8862)”, con annesso. Accordo di cooperazione allo sviluppo. Accordo sulla cooperazione in materia di turismo. Accordo sulla esenzione dall’obbligo di visto per i titolari di passaporti diplomatici. Accordo sulla conversione del debito. Scambio di note emendativo dell’accordo del 13 luglio 2010 Sulla conversione del debito. Scambio di note relativo a un emendamento al memorandum di intesa sulla concessione di un prestito “estensione e miglioramento dell’acquedotto della città di Quang Ngai”. Scambio di note relativo a un emendamento al memorandum di intesa sulla concessione di un prestito per “l’estensione e il miglioramento dell’acquedotto della città di Ca Mau”.
22 maggio 2009 22 maggio 2009 12 dicembre 2009 12 dicembre 2009 13 luglio 2010 13 luglio 2010 30 giugno 2011 28 dicembre 2011 27 dicembre 2011
* Dottore commercialista specializzato in fiscalità internazionale. Ha conseguito un master in economia all’Università UIBE di Pechino ed è autore di articoli e saggi su tematiche di vario genere relative agli investimenti stranieri in Asia Orientale. Vive e lavora a Shanghai, dove si occupa di diritto commerciale e tributario, seguendo gli investimenti stranieri in Cina e Sud Est Asiatico. Ricopre il ruolo di sindaco e consigliere per diversi gruppi societari ed è socio dello Studio di consulenza GWA, specializzato in Asia e Paesi emergenti. Ha pubblicato “Guida alla fiscalità di Cina, India e Vietnam” edito da IlSole24Ore ed è membro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, del Registro dei Revisori dei Conti in Italia, dell’accountants association del Vietnam e dell’Hong Hong Institute of CPAs in Hong Kong. Tiene seminari e convegni su economia e diritto tributario in Oriente ed è responsabile della sezione “Asia” della banca dati online “Fisco e Tasse” (Maggioli Editore). lr@gwa-asia.com ** Attualmente International Coordinator del progetto di cooperazione “SME Cluster Development”, gestito da UNIDO e finanziato dal MAE-DGCS, ha avuto a che fare con il Vietnam e il Sudest Asiatico dalla seconda metà del 2007. A seguito di un primo approccio sul campo in ambito accademico (ricerca per la tesi di laurea magistrale “il catching-up del Vietnam con i Paesi asiatici emergenti), ha lavorato a diverso titolo presso l’ufficio commerciale dell’Ambasciata d’Italia ad Hanoi, l’ufficio ICE di Ho Chi Minh City e presso l’ufficio Regionale della Cooperazione italiana allo Sviluppo, ufficio di base ad Hanoi ma con la copertura e responsabilità per Cambogia, Laos e Myanmar.
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Fiscalità estera n. 9 • 2013
QUESITI Domanda Quali sono le novità introdotte dalla l. 97/2013 in tema di compilazione di quadro RW?
Risposta Con l’art. 9 della legge n. 97/2013 sono state apportate le seguenti modifiche: • eliminazione delle sezioni I e III del quadro RW del modello Unico; • conferma dell’obbligo di compilazione della sezione II, dedicata allo “stock” di investimenti, venendo meno, tuttavia, il limite di euro 10.000 al di sotto del quale prima delle modifiche non era obbligatoria la compilazione; • riduzione delle sanzioni dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (nel caso di attività detenute in paesi “black list”, le sanzioni sono raddoppiate); • sanzione fissa di euro 258, nel caso di presentazione del quadro RW entro 90 giorni dal termine; • estensione degli obblighi di monitoraggio, oltre che alle persone fisiche, agli enti non commerciali ed alle società semplici, anche ai c.d. “titolari effettivi” degli investimenti esteri, da individuarsi secondo la normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lett. u), dell’allegato al d.lgs. n. 231/2007). Sotto il profilo sanzionatorio si precisa che, per le violazioni commesse antecedentemente all’entrata in vigore della norma in esame (4 settembre 2013), dovrebbe trovare applicazione il principio del favor rei di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997, secondo cui un contribuente non può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, e si rende applicabile la sanzione più favorevole quando la stessa viene ridotta.
Fiscalità estera n. 9 • 2013