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Dirigenza Sanitaria
La questione sanità-ambiente e le professioni sanitarie nelle Arpa
Si tratta ormai di una questione che sempre più evidenzia l’urgenza di un intervento legislativo di riordino della materia, soprattutto in relazione a contenuti e scadenze del PNRR. La crisi ambientale ha assunto proporzioni drammatiche, e le decisioni che i singoli Paesi dovrebbero assumere con urgenza per agire contro l’inquinamento e il degrado ambientale saranno ormai tardive, salvo si vada subito verso accordi internazionali di assoluta incisività ed efficacia.
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Alberto Spanò Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed L’Italia sconta gli effetti di un referendum nefasto che ha separato dai primi anni duemila gli Enti di Tutela Ambientale da quelli di Tutela della Salute. Da allora sono state costituite le cosiddette Agenzie per la prevenzione ambientale (ARPA) che hanno operato in modo totalmente eterogeneo, totalmente distinto dai Dipartimenti di Prevenzione del SSN, in cui anche la pregressa organizzazione, comunque più efficace, dei Laboratori di Igiene e Profilassi, è stata smantellata totalmente, andando a costruire Enti di tipo meramente amministrativo, sempre più poveri di professionalità deputate alla tutela ambientale, depauperati anche di tecnologie avanzate e di competenze mirate ai bisogni effettivi. Abbiamo assistito alla creazione di piccoli feudi della politica regionale, affidati per lo più a soggetti inadeguati come competenze, con un modello gestionale che, se possibile, ha esasperato i limiti dello stesso modello delle Aziende sanitarie tanto criticato.
In questo scenario drammatico, per il quale è auspicabile un cambiamento radicale che riproponga un modello di rete unica per la Tutela dell’Ambiente e della Salute, fornito di risorse, capacità e competenze oggi carenti, si è sviluppata per anni una vera e propria “guerra” professionale tra le figure presenti nelle Agenzie, derivante si dall’incompetenza degli amministratori, ma anche da fattori di rango più basso, quali le guerre corporative e contrattuali tra figure professionali che avrebbero dovuto operare in un contesto integrato. In altre parole la “nouvelle vague” degli amministratori delle agenzie ha da subito recepito le istanze di qualche professionista non sanitario, non destinatario della cosiddetta indennità di esclusività di rapporto, tese a scatenare la guerra contro i sanitari, “rei” di averla invece attribuita. Una guerra che è divenuta per loro ragione di vita ed in forza di tale patologica “inimicizia contrattuale” si è andati verso lo sfacelo. Nonostante le Agenzie siano finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale, nonostante siano da sempre collocate nel comparto contrattuale della sanità, questi soggetti hanno improvvisamente scoperto che la posizione di dirigente con incarico professionale è incompatibile con l’organizzazione e che in essa è prevedibile solo la figura del dirigente gestionale, per cui l’intera dotazione di dirigenti sanitari preesistenti andava smantellata, sostituendola con la medesima figura ma collocate nel comparto, in modo da essere certi che l’indennità di esclusività non spettasse e che i dirigenti degli altri ruoli, rimasti tali, potessero finalmente godere di una retribuzione più elevata.
È comprensibile che al lettore questa analisi prospetti una situazione patologica, anche se in realtà ci troviamo di fronte a una situazione di palese, ingiustificata e deliberata illegalità, portata avanti per motivazioni pseudo corporative. In forza di questa situazione le professioni tipiche per le attività di tutela ambientale, ovvero biologi, chimici e fisici, sono state progressivamente soppresse nella posizione giuridica e contrattuale spettante e sostituite con le medesime figure, però sotto inquadrate, in posizione di collaboratore tecnico del comparto e ciò ha riguardato un numero di persone molto elevato, pari a qualche migliaio. Accanto a ciò i medici igienisti, del lavoro e gli epidemiologi, sono stati letteralmente soppressi, al punto che oggi, nell’intero Paese, se ne contano seisette e di anzianità molto elevata. Certamente il tentativo di sotto inquadrare i medici, oggettivamente più complesso, non si è verificato e ciò a dimostrazione della malafede di chi operava le scelte.
Oggi quindi le ARPA hanno organici devastati, carenti per competenze e professionalità, popolate di figure della dirigenza sanitaria sotto inquadrate, nel più totale “disordine” nell’espressione delle competenze professionali. Più volte questa massa di operatori sotto inquadrati ha espresso recentemente, e in modo corale, il proprio dissenso rispetto a tale situazione, ma le ARPA vanno imperterrite avanti nella loro strada. Oltre a ciò è iniziata un’operazione di utilizzo di alcuni parlamentari compiacenti che si sono prestati a presentare più volte emendamenti illegittimi, incostituzionali e invasivi della sfera contrattuale, tendenti a far divenire norma legislativa la situazione aberrante creata negli anni nelle agenzie.
Per fortuna il Parlamento e i Ministeri coinvolti hanno bocciato tali ipotesi, ma ciò non pare aver intaccato la volontà aggressiva del gruppetto di amministratori più aggressivo. Ciò che talvolta viene da domandarsi e se dietro questo complesso quadro di azioni degradanti ci sia una regia unica ed in tal senso un approfondimento parrebbe utile. Per fortuna però il Consiglio di Stato è intervenuto sulla materia in modo estremamente incisivo e chiaro con ben due conseguenti e distinte sentenze di TAR regionali, contro le quali le Agenzie avevano ricorso.
Ciò che ora pare legittimo chiedersi è se, dopo queste Sentenze estremamente chiare che hanno dichiarato obbligatoria la collocazione delle categorie sanitarie coinvolte nella dirigenza del ruolo sanitario, le amministrazioni delle Agenzie e la stessa ISPRA, purtroppo coinvolta dagli stessi nel contenzioso, vorranno cambiare strategia, eliminare la componente esclusivamente dedicata alla guerra corporativa e contrattuale, e sedersi a un tavolo di confronto con le parti sociali finalizzato a cambiare l’assetto legislativo e ricomporre il Sistema Sanità-Ambiente, e restituire dignità alle componenti professionali sanitarie, compresi i medici.
Consiglio di Stato Sentenze 5167 e 5195 del 2021
Biologi e chimici delle Arpa inquadrati nell’area dirigenziale
Il Consiglio di Stato conferma le sentenze del Tar che avevano accolto i ricorsi Anaao
Con due sentenze (5167 e 5195), il Consiglio di Stato, su ricorsi Anaao, ha respinto rispettivamente il ricorso dell’Arpa Basilicata volta ad ottenere la riforma della sentenza del TAR Basilicata che aveva annullato il bando di concorso indetto dalla predetta ARPAB per la copertura di un posto di biologo inquadrato nella categoria D del comparto ed il ricorso dell’ARPA delle Marche volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tar Marche che aveva annullato il bando di concorso indetto dalla predetta ARPAM per la copertura di n. 2 posti di chimico inquadrati nella categoria D del comparto.
In entrambi i casi, il massimo organo di giustizia amministrativa ha confermato le sentenze di primo grado e chiarito che le Arpa avevano illegittimamente incluso il profilo professionale di “biologo” e di “chimico” nella categoria D del comparto, violando manifestamente le disposizioni contrattuali e la normativa vigente che inquadra il “biologo” ed il “chimico” nell’area dirigenziale. L’inquadramento dei biologi e dei chimici tra le professioni tecniche e non fra quelle sanitarie, ha affermato il Consiglio di Stato, si scontra con il quadro normativo, sia di fonte legislativa e regolamentare sia di contrattazione collettiva che vede appunto i profili sanitari di biologi, chimici e fisici nell’Area dirigenziale del CCNL Sanità, per cui ogni inquadramento di detto personale effettuato fuori dall’area dirigenziale è manifestamente illegittimo. Nello specifico la modifica del ruolo da sanitario a tecnico si scontra con il dato normativo, sia di fonte legislativa e regolamentare sia di contrattazione collettiva e con la sua evoluzione: i) gli artt. 16 e 37 del d.P.R. n. 138 del 1969 hanno previsto, nell’ambito dei servizi sanitari, la presenza di Biologi, Chimici e Fisici, definiti “personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie”, inquadrati nei livelli retributivi XI, X e IX; ii) per effetto della riforma operata dal d.lgs. n. 502 del 1992, gli artt. 16 e 37 sono stati abrogati dall’art. 4, comma 10; sicché l’art. 15 (intitolato “Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie”) ha disposto che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, demandando alla contrattazione collettiva la regolamentazione in dettaglio; iii) a questa nuova dirigenza si applicano le norme del d.lgs. n. 29 del 1993 e s.s.m.i. specificamente l’art. 26, che ha disposto l’inquadramento nella qualifica di dirigente del personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente ai tre livelli retributivi sopra indicati; iv) coerentemente, per l’accesso a tali figure professionali, gli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 502 del 1992 hanno previsto
I testi delle sentenze sono disponibili su www.anaao.it
un concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato dai d.P.R. n. 483 e n. 484 del 1997; v) il d.lgs. n. 165 del 2001, all’art. 6 fa salve le “particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore” per gli enti del SSN. Per quanto concerne la contrattazione collettiva, sia l’art. 10 del Contratto collettivo nazionale quadro che ha definito i comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, sia l’art. 6 del Contratto collettivo nazionale quadro, che ha definito i comparti di contrattazione per il quadriennio 2016-2018, hanno accomunato il personale delle Aziende Sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere al personale delle ARPA nell’ambito del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale (poi Comparto della Sanità). Lo stesso articolo 50 del CCNL 20.9.2001 non ha mai costituito come affermato dal massimo organo di giustizia amministrativa, lo strumento normativo per affermare la fuoriuscita della categoria professionale dei biologi chimici fisici dall’inquadramento giuridico ed economico nell’ambito della Contrattazione del Comparto Sanità né i margini di autonomia e di specialità riconosciuti alle ARPA possono far sì che esse deroghino alle norme di principio dettate dalla legislazione statale (fra cui anche quella sulla riforma sanitaria). Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il richiamo fatto dalle Agenzie all’applicazione dell’art. 50, comma 2, del CCNL del 20 settembre 2001 del personale del Comparto integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, nel legittimare – secondo la loro interpretazione – l’inquadramento proposto coi bandi impugnati, costituirebbe invece l’escamotage per collocare come collaboratore tecnico professionale quei professionisti che appartengono alla dirigenza sanitaria in forza della riforma introdotta dal d.lgs. n. 502/1992 e “non è utilmente invocabile in senso derogatorio, in quanto chiaramente riferibile a profili di natura ‘tec-
nico-professionale’, laddove, come dianzi esposto, la figura del chimico (biologo, fisico) afferisce, per una precisa volontà ordinamentale, al differente novero delle professioni di natura ‘sanitaria’, attratta dalla normativa sopra citata”. A nulla sono valse le argomentazioni sulla “specialità” delle ARPA rispetto alle altre aziende ed enti del SSN poiché la disciplina sui dirigenti delle professioni sanitarie si applica in maniera uguale a tutte queste strutture. Tantomeno i margini di autonomia e di specialità riconosciuti alle ARPA possono far sì che esse deroghino alle norme di principio dettate dalla legislazione statale (fra cui anche quella sulla riforma sanitaria). Il Consiglio di Stato infatti nel rigettare le argomentazioni avanzate da Arpa e Assoarpa in particolare sull’interpretazione dell’articolo 50 del CCNL 20.9.2001, richiamano ad un “disallineamento del quadro normativo generale a seguito dell’istituzione delle Arpa e del loro scorporo dal SSN, che se da una parte le pone in una posizione di autonomia e di specialità per le funzioni (uno ambientali l’altro sanitarie), tuttavia non deroga assolutamente ai principi dettati dalla legislazione nazionale sulla disciplina del personale che resta omogenea”, ribadendo il principio della posizione dirigenziale dei Biologi Chimici e Fisici. Tale impostazione è peraltro confermata dalla legge 11 gennaio 2018 n. 3 che ha espressamente annoverato i biologi (chimici, fisici) fra le professioni sanitarie, confermando l’esistenza di un inquadramento a livello della legislazione primaria che non può essere disatteso né dalla contrattazione collettiva né tanto meno da atti amministrativi. Le Arpa non possono, con propri provvedimenti amministrativi, istituire un profilo per laureati in tutte le discipline, allorquando per alcune figure professionali (medico, farmacista, biologo, chimico, fisico), sia prevista da fonti primarie e secondarie esclusivamente l’appartenenza a categorie dirigenziali, per il cui accesso, sono peraltro richiesti più pregnanti requisiti, primo fra tutti, quello della specializzazione. Appello rigettato. Spese compensate.
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stress minimo, il 56.7% un livello di stress medio, il 41.8% un livello di stress massimo. In merito all’impatto della recente pandemia da Covid-19 sulla propria attività lavorativa, il 10% degli intervistati ha dichiarato l’assenza di impatto, il 25.6% degli intervistati ha riportato un impatto parziale, il 63.2% un impatto totale. Soltanto l’1.1% degli intervistati ha riportato una diminuzione dell’impatto del carico di lavoro sulla propria vita quotidiana (Tabella 4). DISCIPLINE CHIRURGICHE - Relativamente allo stress lavorativo, su una scala da nullo a massimo, il 2.9% ha descritto un livello di stress nullo, l’1.4%, il 55.3% un livello di stress medio, il 41.8% un livello di stress massimo. AREA DEI SERVIZI - Relativamente allo stress lavorativo, su una scala da nullo a massimo, il 4.6% ha descritto un livello di stress minimo, il 57.6% un livello di stress medio, il 37.8% un livello di stress massimo. DIRIGENZA SANITARIA - Relativamente allo stress lavorativo, su una scala da nullo a massimo, il 4.2% ha descritto un livello di stress minimo, il 61.7% un livello di stress medio, il 34.1% un livello di stress massimo.
LIMITAZIONI CONTRATTUALI
AREA MEDICA - In merito al numero dei dirigenti medici che presso la propria UOC usufruiscono di limitazioni contrattuali, il 28.4% ha dichiarato che nessuno dei dirigenti medici all’interno dell’area di interesse ne usufruisce. Il 23.3% ha dichiarato un numero inferiore al 10%, il 30.7% tra il 10-25%, il 13.2% tra il 25-50%, il 4.4% una quota maggiore del 50%. DISCIPLINE CHIRURGICHE - In merito al numero dei dirigenti medici che presso la UOC usufruiscono di limitazioni contrattuali, il 29.3% ha dichiarato che non sussistono per nessuno della propria UOC. Il 28.7% ha dichiarato un numero inferiore al 10%, il 30.6% tra il 10-25%, l’8.3% tra il 25-50%, il 3.1% una quota maggiore del 50%. AREA DEI SERVIZI - In merito al numero dei dirigenti medici che presso la UOC usufruiscono di limitazioni contrattuali, il 42.4% ha dichiarato che non sussistono per nessuno della propria UOC. Il 18.6% ha dichiarato un numero inferiore al 10%, il 24.8% tra il 10-25%, il 10.8.% tra il 2550%, il 3.4% una quota maggiore del 50%. DIRIGENZA SANITARIA - In merito al numero dei dirigenti medici che presso la UOC usufruiscono di limitazioni contrattuali, il 57.5% ha dichiarato che non sussistono per nessuno della propria UOC. Il 17.2% ha dichiarato un numero inferiore al 10%, il 15.5% tra il 10-25%, il 7.9% tra il 25-50%, il 2% una quota maggiore del 50%.
Il saluto a Mimmo Ronga
Il modo di essere del Pensiero Anaao
Non arrendersi, accettare il pensiero degli altri, ma elaborare una sintesi personale, l’ammiccamento e poi il diniego, non sono solo mimica, ma espressione del pensiero che, elaborato e studiato, anche se spontaneo erano caratteristiche di Mimmo Ronga, e che diveniva il modo di essere del Pensiero Anaao
mimmo ronga
Il ricordo di Mimmo non deve essere conservato come in un sacrario, ma diventare riferimento dinamico dell’azione sindacale, in special modo per le giovani generazioni. Nulla si toglie ai padri fondatori dell’Anaao e ai tanti associati e dirigenti, ma Mimmo Ronga in particolar modo per la sua razionale caparbietà tipica di un Sindacalista, che si è espressa principalmente in occasione del riconoscimento del non condizionamento del genere alla donazione di sangue, rappresenta un vissuto esemplare sia per i coetanei che per le giovani generazioni, affinché venga mantenuta nell’azione sindacale sempre la barra dritta dell’etica professionale nell’ottica della Centralità della cura. In noi uomini non sempre “forma e sostanza” viaggiano insieme e di rado si riesce a riconoscere, in vita, chi ha queste virtù. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere, di ascoltare, di condividere un grande medico, amico e sindacalista che in sé sintetizzava queste virtù: il dott. Domenico (Mimmo) Ronga. Il suo pensiero, anche se articolato era sapientemente espresso per essere sintetizzato e divenire, non solo comprensibile, ma riferimento ideale per le lotte sindacali e la condivisione degli obiettivi. Il suo essere tornato, così presto, alla "Casa del Padre" di cui mai in tutti i gesti quotidiani dimenticava, era la Centralità nella sua Vita, ci lascia sgomenti, ma anche felici di averlo avuto fra noi e di averne riconosciuto in vita il suo grande spessore etico, morale ed umano. Arrivederci grande Uomo da parte della tua famiglia adottiva Anaao.
Bruno Chignoli, Presidente Consiglio Regionale Anaao Campania