ANACI BAT - Registro degli amministratori associati alla sede provinciale 2017/2018

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Introduzione all'opuscolo CHI SIAMO ANACI è la più grande associazione a livello nazionale che raggruppa oltre 8.500 amministratori di condominio professionisti. ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, è la sigla nella quale è racchiuso il patrimonio di storia ed esperienza di trent’anni di associazionismo degli amministratori immobiliari italiani. Nata nel Gennaio del 1995, dall’unione dell’ANAI (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari, costituita nel 1970) con l’AIACI (Associazione Italiana Amministratori di Condominio ed Immobili, costituita nel 1974), è oggi presente in tutte le province Italiane, dove oltre a svolgere attività di formazione per i propri iscritti, in ossequio alle disposizioni di legge, organizza corsi di avviamento e qualificazione rivolti a quanti vogliano intraprendere la professione di amministratore immobiliare o conoscerne le normative. L’associazione consapevole dell’importanza che oggi assume la figura dell’Amministratore di Condominio sta svolgendo una intensa attività di aggiornamento dei propri iscritti con corsi seminari e convegni, per fornire agli amministratori associati una continua formazione professionale, in quanto oggi sempre più la figura dell’amministratore è quella di un professionista esperto e qualificato in vari settori legati al mondo immobiliare e condominiale.

ANACI BAT La sede provinciale ANACI BAT viene costituita, con apposita assemblea, il 25 marzo 2005 a seguito dell’istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani avvenuta con la Legge 11 giugno 2004 n. 148. All’atto della costituzione risultavano iscritti 12 associati nell’ambito dei quali si procedeva anche alla nomina del primo Direttivo Provinciale. Dopo una prima fase di organizzazione ed “assestamento” la sede provinciale organizzava il suo primo evento il 1 agosto 2009 … poteva sembrare una data sbagliata … ed invece la sala piena ed ll notevole interesse dimostravano come gli amministratori avevano la volontà di essere veri professionisti confrontandosi, apprendendo e riflettendo sulle proprie competenze. Da allora in poi la sede provinciale si è distinta sia per l’elevato numero di eventi organizzati che, soprattutto, per la qualità dei temi trattati e dei relatori. Sin dai primi passi, infatti, si è perseguito un programma di aggiornamento professionale che potesse fornire agli associati un innalzamento qualitativo e che affrontasse non solo gli aspetti più classici della formazione ma esplorasse aspetti molte volte trascurati ed all’avanguardia. Il Progetto nazionale APQ (Anaci Progetto Qualità), la certificazione sulla base della norma UNI 10801 ed Abitare Biotech sono solo alcuni dei progetti condivisi con la Sede Nazionale e perseguiti con notevole interesse e partecipazione. E’ da sempre che siamo stimolati a cercare nella nostra attività il miglioramento e la qualità fornendo ai nostri associati tutti gli “strumenti” opportuni per farlo. Non vi è campo nel quale non ci sia piaciuto “sperimentare” cercando di affrontare le innovazioni normative e tecnologiche nella visione di renderle strumenti adatti al nostro lavoro. Tutto questo ha portato a far si che il numero degli iscritti sia continuamente aumentato sino a raggiungere il numero di oltre 100 associati ed essere diventati riferimento di categoria nei confronti delle Istituzioni.

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Organigramma Provinciale ANACI Sede provinciale BAT A N AC I : S I N O N I MO D I P R O F E S S I O N A L I TÀ

PRESIDENTE Ugo Calò

VICE-PRESIDENTE Francesco Saverio Vista

TESORIERE Luigi Seccia

SEGRETARIO Nicola Musicco

CONSIGLIERE Vincenzo Musicco

CONSIGLIERE Vincenzo Saullo

CONSIGLIERE Giuseppe Suriano

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI Sergio De Feudis

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI Raffaele Di Cugno

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI Tommaso Mergola

DIRETTORE CENTRO STUDI/ RESP. SCIENTIFICO Avv. Alessio Orazio Scarcella

INCARICHI REGIONALI E NAZIONALI Consigliere Regionale Puglia: Antonio Pedico Consigliere Regionale Puglia: Nicola Musicco Componente Centro Studi Nazionale ANACI: Ugo Calò Componenete Centro Studi Nazionale ANACI: Nicola Musicco Componente Consiglio di Amministrazione ANACI Italia Servizi: Ugo Calò

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Professionisti per il tuo Immobile Elenco amministratori iscritti alla Sede provinciale BAT ANNO 2017/18


Associato

Tessera N°

Indirizzo

Comune

Telefono

Andriolo Antonio

17431

Via Atene, 22

ANDRIA

0883 291491

Azzollini Ernesto Maria

6296

Via Giovanni Colella 16/A

BARI

080 5093042

Azzollini Patrizia Vincenza

13906

Via Giovanni Colella 16/A

BARI

080 5093042

Bartucci Francesco

9069

Via Postumia, 3

TRANI

347 3489079

Binetti Alfonso

14186

Via Ferdinando D’Aragona, 92/E

BARLETTA

0883 885099

Bonghi Francesco

11786

Via Don N.Ragno, 36

TRANI

0883 506710

Bruno Pietro

17460

Via Isidoro Alvisi, 9

BARLETTA

327 4575796

Buonaugurio Biagio

15109

Via Gabriele D’Annunzio, 10

ANDRIA

0883 881975

Cafagna Michele

16307

Via Canne, 92

BARLETTA

0883 331190

Calò Giuseppe

11647

Via Andrea Ciardi, 8

TRANI

0883 588856

Calò Ugo

4991

Via A.M. Di Francia, 31

TRANI

0883 506410

Carella Giuseppe

14996

Piazza Umberto I, 3

BARI

080 9697532

Caterina Paola

10947

Via Andrea Doria, 5

CORATO

080 8720611

Cavalliere Francesco

14196

Via Barbarisco, 10

BARLETTA

0883 531459

Ciocca Ruggiero

17432

Via Pappalettere, 58

BARLETTA

334 8417936

Cito Antonio Angelo

13180

Viale Dei Lecci, 23

MARTINA FRANCA

080 4834391

Colaianni Francesco

5945

Via G.Papalia, 3 PAL. A/2

BARI

349 3665818

Via Tiziano, 18

BISCEGLIE

342 1313609

Contò Giuseppe Cortese Salvatore

11219

Corso Umberto, 113

BISCEGLIE

080 3960137

Curci Guglielmo

12679

Via Enrico de Nicola, 43

TRANI

0883 487940

Dati aggiornati a Dicembre 2017

4

UNI 10801

DM140 ANACI


D’Amore Maria Grazia

16306

Via Delle Querce, 42

ANDRIA

0883 823339

De Cillis Tommaso

12168

Via Don N.Ragno, 7

TRANI

0883 955546

De Feudis Sergio

11450

Via Città di Milano, 42

TRANI

0883 585097

De Feudis Nicola

13387

Via Città di Milano, 42

TRANI

0883 585097

De Gaetano Leo Antonio

11787

Via Cavour, 18

MOLFETTA

080 3346200

Defidio Massimo

10659

Corso Trinità, 65

TRINITAPOLI 0883 630099

Del Negro Michele

16910

Corso Garibaldi, 28

TRINITAPOLI 0883 1982067

Di Bari Michele

15621

Via Cavour, 183

SPINAZZOLA 0883 681378

Di Bari Cosma Damiano

16428

Via Padre Savarese, 80

ANDRIA

320 3017455

Via Ferdinando D'Aragona, 92/A

BARLETTA

340 4049055

Dibenedetto Luigia Di Chiano Giovanni

9203

Corso Don L.Sturzo, 90

TRANI

0883 482731

Di Cugno Raffaele

11220

Via Amedeo, 231

TRANI

0883 491694

Di Gennaro Rosanna

12281

Via Istria, 49/B

TRANI

0883 957636

Di Iorio Antonio

6281

Via E.Datto, 7

BARI

080 2077759

Di Leo Vincenzo

12971

Via Città di Milano, 42

TRANI

0883 585097

Dibitonto Nicola

15624

Via Venezia, 76

BARLETTA

0883 513182

Dicandia Anna

14187

Via Brigata Barletta, 21

BARLETTA

0883 892300

Doronzo Francesca

15622

Via Rizzitelli, 46

BARLETTA

0883 348549

Federico Carlo

15001

Via Ferdinando Cheffi, 5

BARLETTA

0883 950611

Filannino Domenico

15951

Via P. Raffaele di Bari, 47

BARLETTA

0883 333827

Fiore Rosa

7378

Via Enrico Nannei, 13

BARI

080 9146276

Francavialla Carmine

14188

Via Ruggiero Vitrani, 69

BARLETTA

0883 347589

Dati aggiornati a Dicembre 2017

5


Frasca Bartolomeo

6762

Via Emanuele Mola, 10

BARI

080 5536032

Gorgoglione Michele

14193

Piazza Plebiscito, 47

BARLETTA

0883 536165

Ieva Francesco

13891

Via Vecchia Barletta, 125

ANDRIA

0883 596850

La Tegola Michele

15108

Via Quarto, 13

TERLIZZI

080 3510355

Lacavalla Maria

12164

Via Benedetto Croce, 22

BISCEGLIE

080 3960796

Lanotte Ruggiero

14194

Via Nazareth, 10

BARLETTA

0883 333390

Loprieno Giuseppe

13909

Via Re David, 183

BARI

080 4034922

Luchena Angelo

10445

Viale J.F.Kennedy, 77

BARI

080 5026616

Malpede Michele

15426

Via Napoleone Colajanni, 2

BARI

080 5467132

Manzo Gaetano

13232

Via Peucetia, 21

BARI

080 5587745

Marino Angelo

14192

Via Gen. Michele Stagni, 7

BARLETTA

0883 533754

Massaro Antonio

13664

Via Sofia, 80

ANDRIA

0883 554367

Mastrapasqua Andrea

14143

Via Andrea Ciardi, 23

TRANI

0883 587899

Via Tiziano, 18

BISCEGLIE

348 8833799

Memola Roberto Mergola Tommaso

13662

Via Piave, 118

BISCEGLIE

080 3993760

Micunco Maria

7379

Via D.Cirillo, 53

BARI

080 5543335

Minisci Maria

7484

Via Trieste, 35

CAPURSO

080 4553589

Musicco Nicola

9070

Via Giorgio Almirante, 31

TRANI

0883 507515

Musicco Vincenzo

5179

Via A.De Gasperi, 58

TRANI

0883 489101

Nitti Domenico

5181

Via G.Pavoncelli N.164/D

BARI

080 5022354

Nuzzolese Domenico

13892

Via Barisano Da Trani, 7

TRANI

0883 586195

Olivieri Roberto

12190

Via Montegrappa, 54

ANDRIA

0883 885489

Dati aggiornati a Dicembre 2017

6


Pascolla Gianluca

16655

Corso Vitt. Emanuele, 40

Pasquale Maria

15427

Via Antonio Gramsci, 37

BISCEGLIE

080 3921281

Patruno Giovanni

10336

Via IV Novembre, 10

BISCEGLIE

080 3921763

Pedico Antonio

14191

Via Canosa, 86

BARLETTA

0883 513748

Perrone Marco

15792

Corso Don Luigi Sturzo, 90

TRANI

0883 482731

Piccolo Ruggiero

14195

Via Ferdinando D’Aragona, 92/C

BARLETTA

0883 532012

Picicco Massimo

16750

Via Trieste, 35

CAPURSO

080 4553589

Pierro Giovanni

10446

Via J.F.Kenndy, 77

BARI

080 5026624

Pugliese Vincenzo

11221

Via Calatafimi, 37

TRANI

0883 482614

Ricci Vito Massimo

11237

Via Ten.Casale, 8

BARI

080 2077686

Ronzulli Michele

16362

Via Antonio Lucarelli, 8

BARI

080 5013163

Ruggiero Domenico

15522

Via Principe Amedeo, 15

ANDRIA

0883 020612

Russo Simonetta

Via Ferdinando D'Aragona, 92/A

BARLETTA

348 4076621

Rutigliano Pasquale

Via Brigata Barletta, 2

BARLETTA

0883 513072

TRIGGIANO 080 4685744

Sansonne Nicola

16371

Via Padre N.Vaccina, 50

ANDRIA

0883 1983330

Santoro Antonio

13893

Via Solferino, 27

BARLETTA

0883 513251

Sassone Pasquale

10948

Via Colajanni, 2

BARI

080 5467132

Saullo Vincenzo

6282

Via Peucetia, 21

BARI

080 5587745

Seccia Luigi

14208

Via Ferdinando D’Aragona, 92/E

BARLETTA

0883 883286

Serafino Danilo

17510

Via Fanelli, 210/C

BARI

328 7874403

Sforza Silvio

10448

Via Domenico Cirillo, 73

BARI

080 5423228

Sfrecola Vito

16673

Via Municipio, 57

BARLETTA

0883 533920

Dati aggiornati a Dicembre 2017

7


Soriano Angelantonia

13665

Via I Fragata, 2

BISCEGLIE

080 3953053

Suriano Giuseppe

13663

Viale Alto Adige, 100

ANDRIA

0883 566469

Tarallo Giuseppe Sabino

13026

Corso San Sabino, 57

Tarallo Mario

14231

Largo caduti di tutte le guerre, 3

TRANI

347 6525282

Tarricone Giovanni

8688

Via Simone De Brado, 161

TRANI

0883 508787

Terlizzi Riccardo

15952

Via Montegrappa, 54

ANDRIA

0883 551951

Tortosa Oronzo

15027

Via Caposele, 22

TRANI

0883 491693

Via L. Bonomo, 10

TRANI

347 9194689

Tria Renato

CANOSA DI 0883 6613032 PUGLIA

Tullio Maurizio

5192

Via IV Novembre, 10

BISCEGLIE

080 3921763

Tupputi Antonio

14190

Via S.Prascina, 59

BARLETTA

0883 020031

Turi Gianmatteo

15623

Via Rizzitelli, 46

BARLETTA

0883 534545

Vannella Ruggiero

16345

Via Pappalettere, 58

BARLETTA

0883 954454

Strada Ferruccio, 25

BISCEGLIE

080 3957763

Ventura Apollonia Carmela Vista Alberto Maria

14189

Piazza Principe Umberto, 11

BARLETTA

328 9537802

Vista Francesco Saverio

14230

Via Pappalettere, 58

BARLETTA

0883 954454

Vitrani Michele

17038

Corso Vitt. Emanuele, 7

BARLETTA

0883 331190

Vitucci Stefano

13666

Corso Don Luigi Sturzo, 56

TRANI

0883 953582

Zingaro Davide

14997

Via Carlo Armellini, 2

ANDRIA

328 1422794

Dati aggiornati a Dicembre 2017

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Formazione Obbligatoria Decreto Ministeriale 140/2014


Scegli con attenzione il tuo amministratore Accertati che sia in possesso del D-M. 140/2014

ART. 71 bis Codice Civile Formazione obbligatoria degli amministratori condominiali Ai sensi del disposto dall’Art. 71 bis lettera “g” delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile è obbligatorio, al fine di poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio, l’aver frequentato un corso di formazione iniziale e lo

COS'È IL DM 140? D.M. 140/2014 Dal 9 ottobre 2014 è entrato in vigore il regolamento relativo alla formazione degli amministratori di condominio (Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 13 agosto 2014).

svolgimento di attività di formazione periodica in

Il regolamento individua criteri, contenuti e

materia di amministrazione condominiale.

modalità con le quali devono essere svolti i corsi

Con l’emanazione del D.M. 140 del 22 settembre

di formazione obbligatoria per amministratori

2014 sono stati indicati i requisiti e gli obblighi per

condominiali oltre ai requisiti necessari dei

ottemperare alle prescrizioni contenute nel citato

docenti/formatori e del responsabile scientifico.

Art. 71 bis del Codice Civile.

Si distingue tra un corso di formazione iniziale,

L’amministratore che non sia in possesso di tali

valido per l’abilitazione, della durata minima di

requisiti non può svolgere la professione.

72 ore ed un corso di aggiornamento annuale

A fronte del quadro normativo delineato assume

di almeno 15 ore. Chi abbia svolto l’attività di

grande importanza, per i condomini/clienti,

amministratore condominiale per almeno un

l’accertamento che il proprio amministratore

anno nell’arco dei precedenti tre anni alla data

abbia partecipato ai corsi di aggiornamento annuale ed abbia acquisito il relativo attestato di partecipazione e superamento degli esami. Tali attestazioni potranno provare, oltre al rispetto degli obblighi di legge, che il professionista al quale si è affidata la gestione del proprio stabile sia costantemente formato ed aggiornato.

del 18/06/2013 è esentato solo dall’obbligo del corso iniziale restando in carico al professionista l’obbligo del corso di aggiornamento periodico. Con l’emanazione del decreto si sono, finalmente, stabiliti gli standard per la formazione iniziale degli amministratori e per gli aggiornamenti annuali in modo da rendere il percorso professionale standardizzato su tutto il territorio nazionale.

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ILE

SI ATTESTA CHE

SIM

IL SIGNOR ________ TESSERA ____

FA C

in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 140/2014 ha frequentato il Corso di Formazione obbligatoria per amministratore di condominio organizzato dalla sede provinciale ANACI – BAT per un minino di 15 ore superando con esito positivo l’esame finale Pec Ministero della Giustizia del 26/03/2015 opec275.20150326182531.09784.10.1.49@pec.aruba.it Pec Ministero della Giustizia del 21/05/2015 opec275.20150522110941.02085.03.2.18@pec.aruba.it Pec Ministero della Giustizia del 09/09/2015 opec275.20150522110941.02085.03.2.18@pec.aruba.it

Trani, 29 settembre 2015

Il Presidente Provinciale Ugo Calo

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Il Responsabile scienti�ico Alessio Orazio Scarcella


ATTESTATO DM 140 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 13 agosto 2014, n. 140 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ per la formazione degli amministratori di condominio nonche’ dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali. (14G00151) (GU n.222 del 24-9-2014) Vigente al: 9-10-2014 IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220; Visto l’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, per come modificato dall’articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”; Visto l’articolo 1, comma 9, lettera a), del decretolegge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 maggio 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2014; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina: a. i criteri, le modalita’ e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali; b. i requisiti del formatore e del responsabile scientifico. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del

Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: La legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante: “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293. - Si riporta il testo dell’art. 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie: «Art. 71-bis. - Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

a. che hanno il godimento dei diritti civili; b. che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c.

che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d.

dche non sono interdetti o inabilitati;

e.

il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

f.

che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g.

che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita’ di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche societa’ di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti

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incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa’ presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino puo’ convocare senza formalita’ l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attivita’ di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ consentito lo svolgimento dell’attivita’ di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.». - Si riporta il testo del comma 9, lettera a) dell’art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015): «Art. 1.(Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell’energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale). (In vigore dal 22 febbraio 2014) - (Omissis). 9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ cosi’ integrata: a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attivita’ di formazione degli amministratori di condominio nonche’ i criteri, i contenuti e le modalita’ di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’art. 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; (Omissis).». Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17. (Regolamenti) - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». Art. 2 Finalita’ della formazione e dell’aggiornamento 1. Le attivita’ di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi: a.

b.

c.

migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici; promuovere il piu’ possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica; accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualita’. Art. 3 Requisiti dei formatori

1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilita’ e professionalita’:

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a.

migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici; b. promuovere il piu’ possibile l’aggiornamento delle


competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica; c. di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d. di non essere interdetti o inabilitati; e. di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso universita’, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attivita’ di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell’articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno gia’ svolto attivita’ di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Note all’art. 3: Si riporta il testo della lettera t) dell’art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche’ le modalita’ di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222): «Art. 1. (Definizioni) - 1. Ai fini del presente decreto, si intende: a) - s) (Omissis); t) per ISBN: l’International Standard Book Number, ossia il codice internazionale di identificazione da

applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall’edizione, assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108:2005, adottata in Italia dall’UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108.». Art. 4 Responsabile scentifico 1. La funzione di responsabile scientifico puo’ essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell’area tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche essere in trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita’ e professionalita’ di cui all’articolo 3 del presente regolamento. 2. Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilita’ e professionalita’ dei formatori tramite riscontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di cui al successivo articolo 5, comma 3, del presente regolamento, le modalita’ di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica. Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti. Art. 5 Svolgimento e contenuti dell’attivita’ di formazione e di aggiornamento 1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.

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2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici. 3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell’amministratore, quali:

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 agosto 2014

Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2489

a. l’amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore; b. la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticita’ e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi; c. le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali; d. i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprieta’ edilizia; e. la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche; f. i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro subordinato; g. le tecniche di risoluzione dei conflitti; h. l’utilizzo degli strumenti informatici; i. la contabilita’. 4. L’inizio di ciascun corso, le modalita’ di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta elettronica che verra’ tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia. 5. Il corso di formazione e di aggiornamento puo’ essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

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"PATTI CHIARI"

Modello di preventivo per il mandato di amministratore condominiale con elencazione dettagliata delle prestazioni/servizi offerti e relative voci di compenso


OFFERTA/PREVENTIVO DELLO STUDIO DI ______ Amministrazione "PATTI CHIARI" Gentili Signori, con la presente, sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti in relazione al Vostro stabile, tenuto conto del numero delle unità immobiliari che compongono lo stesso, i servizi comuni da gestire e le problematiche rappresentate, sottoponiamo alla Vostra attenzione l’offerta per la gestione del Vostro condominio così come previsto dagli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile. Il nostro studio opera in ________ (indicare la città) dal _______ (indicare l’anno in cui si è iniziata l’attività) nel settore dell’amministrazione e gestione di condominii ed immobili. La formazione professionale, così come richiesto dall’art. 71 Bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie nonché da D.M 140/2014, è continuamente perseguita attraverso l’iscrizione all’ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) con tessera n. _______ che obbliga gli iscritti all’acquisizione di crediti formativi annuali e la partecipazione a corsi di aggiornamento annuale della durata di 15 ore (in ottemperanza alle prescrizioni del DM 140/2014). Inoltre dal ___________ (indicare la data di rilascio della certificazione) si è in possesso della certificazione UNI 10801:1998 n. _______ (indicare il numero riportato sul certificato) rilasciata da ___________ (indicare l’organismo che ha rilasciato il certificato). Lo studio è ubicato in ________ (indicare la città) alla Via ______________________ (indicare l’indirizzo) ed è strutturato per la tenuta delle assemblee condominiali in loco (non mettere se non si è in possesso di sala riunioni). L’operato dello Studio è coperto da polizza assicurativa della responsabilità civile professionale fornita dall’ANACI per i suoi associati.

Reperibilità Indicare dettagliatamente la reperibilità e le varie modalità di comunicazione messe a disposizione:

Studio aperto al pubblico dal: ____________ al ____________ dalle ____ alle ____ e dalle ____ alle ____

Linea telefonica o numero di cellulare: _______________

Linea fax: _______________

Segreteria telefonica durante i giorni e gli orari di chiusura: _______________

Servizio di posta elettronica con casella dedicata: _______________

Sito web con area riservata: _______________ Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n. 22 del 26.01.2013)

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SERVIZI OFFERTI Elenco oneri accessori e criteri di formazione del compenso Analisi e considerazioni giuridiche Voci di compenso ordinario: Rappresentanza legale del condominio; Rappresentanza fiscale presso gli Enti competenti (Agenzia delle Entrate), Condomini e Fornitori del Condominio Convocazione dell’assemblea annuale ordinaria a mezzo raccomandata A/R o mezzo equivalente (fax o P.E.C.) e presenza alla stessa; trasmissione del verbale a tutti i Condomini, con esclusione di quanto indicato alla voce “Rimborsi Spese”; Esecuzioni delle delibere assembleari in materia ordinaria Gestione contabile e amministrativa, attraverso software gestionali validati e certificati Predisposizione ed invio annuale della seguente documentazione a) nota sintetica esplicativa (relazione) della gestione; b) rendiconto condominiale (con indicazione delle entrate ed uscite, dei crediti e debiti, della situazione patrimoniale); consuntivo delle voci di spesa relative all’annualità gestionale con alelgato il relativo stato di ripartizione; c) preventivo ordinario con il relativo stato di ripartizione; d) trasmissione degli stessi a tutti i Condomini con quantificazione a parte delle spese di invio in relazione alla metodologia utilizzata. Disciplina d’uso delle cose comuni e della prestazione dei servizi Vigilanza sull’osservanza del Regolamento condominiale Riscossione delle quote ordinarie di condominio ed erogazione delle spese relative alla manutenzione ordinaria delle parti comuni degli edifici e per l’esercizio dei servizi comuni Emissione ed invio a tutti i Condomini dei bollettini relativi alle spese di gestione ordinaria Gestione del conto corrente obbligatorio, bancario o postale, intestato al condominio, con gestione unicamente attraverso tale conto corrente di corrispondenza

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Cura dei rapporti con i fornitori del Condominio per le prestazioni ordinarie compresa la corrispondenza epistolare con i fornitori per solleciti di prestazioni d’opera e/o per la richiesta di preventivi di spesa Accesso al condominio ed agli spazi comuni laddove se ne presenti la necessità Presentazione ai Condomini, all’atto della nomina, di una polizza individuale e R.C. per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato, con indicazione dei relativi oneri economici; Acquisizione dei dati gestionali da precedente Amministratore ed impostazione nel software gestionale di studio della situazione condominiale , comprese eventuale anagrafe, millesimi e quat’altro oggetto di passaggio consegne Sopralluogo iniziale del condominio Apertura o volturazione del Codice Fiscale del condominio Apertura o volturazione del Conto corrente del condominio Volturazione recapiti e gesione contratti di utenza comune Consultazione di Tecnici e Legali, richiesta preventivi per la gestione ordinaria, ricerca fornitori, tenuta dei rapporti con le proprietà contigue Stipula e/o aggiornamento polizze di assicurazione Predisposizione, ove non esistente, del R.A.C. (Registro di Anagrafe Condominiale) ai sensi dell’art. 1130 comma 1 n. 6 c.c. come modificato dalla L. 220/2012 Tenuta e aggiornamento del R.A.C. in seguito ad informazioni comunicate direttamente dal Condomino Tenuta e aggiornamento d el Registro nomina e revoca dell’Amministratore Voci non comprese nel compenso ordinario Rimborsi spese: Postali tramite Poste Italiane con utilizzo affrancatrice

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secondo il consumo


Marche da bollo

secondo il consumo

Adempimenti fiscali: registrazione in contabilità delle ritenute d’acconto cod. 1019 1020 - 1040: compilazione e pagamento in via telematica del Mod. F24:

€ ____,00 + IVA cad.

certificazione delle ritenute d’acconto operate a ciascun fornitore soggetto

€ ____,00 + IVA cad.

elaborazione, compilazione e trasmissione in via telematica del Mod. CU (Certificazione Unica) comprese le licenze per la trasmissione in via telematica

€ ____,00 + IVA annuali

elaborazione, compilazione e trasmissione in via telematica del Mod. 770s, comprese le licenze per la trasmissione in via telematica

€ ____,00 + IVA annuali

elaborazione, compilazione e trasmissione in via telematica del QUADRO AC

€ ____,00 + IVA annuali

adempimenti fiscali relativi ai Dipendenti del Condominio: F24, Mod. 770 (sezione IV)

€ ____,00 + IVA annuali

Prestazioni extra: convocazione e tenuta assemblee straordinarie

€ ____,00 + IVA cad.

assemblee che dovessero andare deserte o che comunque non dovessero raggiungere i quorum costitutivi

€ ____,00 + IVA cad.

convocazione e tenuta riunioni Consiglio di Condominio

€ ____,00 + IVA cad.

convocazione e partecipazione riunioni di Commissioni speciali anche presso Uffici della Pubblica Amministrazione

€ ____,00 + IVA cad.

invio estratto conto su richiesta del Condomino

€ ____,00 + IVA cad.

sollecito tramite racc.ta ai Condomini morosi

€ ____,00 + IVA cad.

messa in mora (ultimo avviso) ai Condomini morosi

€ ____,00 + IVA cad.

predisposizione documenti e rapporti con il Legale all’uopo incaricato per il Decreto Ingiuntivo nei confronti del Condomino moroso

€ ____,00 + IVA

predisposizione documenti e rapporti con il Legale all’uopo incaricato per l’opposizione a decreto ingiuntivo

€ ____,00 + IVA

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ricerche necessarie ai fini della tenuta del R.A.C. (Registro di Anagrafe Condominiale) nel caso in cui il Cliente non provveda a fornire le comunicazioni previste dall’art. 1130 comma 1 n. 6 c.c. come modificato dalla L. 220/2012

€ ____,00 + IVA cad.

subentri nella proprietà e conseguente aggiornamento contabile

€ ____,00 + IVA cad.

lavori straordinari (ricerca e contatti con Tecnici specializzati, ricerca e contatti con ditte concorrenti l’appalto e richiesta preventivi, trattative con definizione degli elementi essenziali del contratto e assegnazione dell’appalto alla presenza dei Condomini, redazione e stipula di specifico contratto di appalto e relativi allegati sia con la Ditta che con il Tecnico scelti dall’assemblea, richiesta e ripartizione rate straordinarie di acconto, registrazione rate straordinarie e pagamenti ai fornitori (gestione straordinaria) con bonifici del 50/65%, redazione consuntivo lavori e relativo stato di ripartizione

pratiche per recupero IRPEF sui lavori eseguiti

€ ____,00 + IVA cad.

registrazione contratti relativi a lavori straordinari

€ ____,00 + IVA cad.

valutazione del fabbricato ai fini assicurativi

€ ____,00 + IVA cad.

gestione pratiche assicurative

€ ____,00 + IVA cad.

Reperibilità nei giorni di Sabato e Festivi

€ ____,00 + IVA annuali

postali a mano

€ ____,00 + IVA cad.

invio tramite P.E.C.

€ ____,00 + IVA cad.

fotocopie

€ ____,00 + IVA cad.

fax

€ ____,00 + IVA cad.

invio informative tramite SMS

€ ____,00 + IVA cad.

supporti magnetici

€ ____,00 + IVA cad.

diritti di archivio

€ ____,00 + IVA cad.

spese generali non analiticamente documentabili (cancelleria, telefoniche, ecc.)

€ ____,00 + IVA cad.

informativa Privacy

€ ____,00 + IVA

gestione Privacy in Condominii con videosorveglianza

€ ____,00 + IVA

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Assistenza ai sopralluoghi con Tecnici

a vacazione con un minimo di € ____,00 + IVA

Assistenza ai sopralluoghi per pratiche analisi dei rischi - DVR - DUVRI

a vacazione con un minimo di € ____,00 + IVA

Attivazione e gestione del sito internet del condominio, ad accesso individuale per i singoli Condomini, protetto da una password personale, che consenta a tutti gli aventi diritto di accedere ai seguenti contenuti:

• •

Bacheca informativa contenente le informazioni generali e le comunicazioni dell’Amministratore al Condominio, contenente inoltre uno spazio disponibile per eventuali comunicazioni / segnalazioni da parte dei singoli Condomini; Posizione contabile individuale dei Condomini nei confronti del Condominio con evidenza delle somme dovute (accessibile solo da ogni singolo utente) ed inserimento del quadro annuale dei versamenti previsti successivamente all’approvazione del bilancio preventivo con aggiornamento immediato (inteso entro le 72 ore nei giorni lavorativi) rispetto all’estratto conto bancario ricevuto dall’Amministratore; Spazio documentale, nel quale verranno pubblicati, sempre protetti da password, i bilanci approvati, i preventivi richiesti e pervenuti, i contratti stipulati con i fornitori.

Revisione contabile di anni gestionali precedenti all’incarico a seguito di specifico mandato dell’assemblea

€ ____,00 + IVA

€ ____,00 + IVA cad.

Gestione dei Dipendenti del Condominio per tenuta libri paga, adempimenti previdenziali e assicurativi obbligatori, tenuta rapporti con il Dipendente

€ ____,00 + IVA

Adempimentio connessi alla gestione dei Lavoratori retribuiti tramite Voucher

€ ____,00 + IVA

Redazione e stipula contratti di prestazione occasionale

€ ____,00 + IVA

Partecipazione a mediazione civile: cad. incontro

€ ____,00 + IVA o a vacazione

Partecipazione a negoziazione assistita: cad. incontro

€ ____,00 + IVA o a vacazione

Partecipazione ad arbitrato: cad. incontro

€ ____,00 + IVA o a vacazione

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€ ____,00 + IVA o a vacazione

Partecipazione ad udienza

Adempimenti connessi alla gestione di unità immobiliare condominiale:

• • • • • • • •

Ricerca del Conduttore; Redazione e registrazione del contratto di locazione; Consegna dell’unità immobiliare e redazione del verbale Incasso e gestione del canone di locazione e degli oneri accessori e tenuta dei rapporti con il Conduttore; Calcolo e liquidazione delle imposte gravanti sull’immobile comune; Disdetta del Condominio o recesso del Conduttore dal contatto di locazione Riconsegna dell’unità immobiliare alla proprietà e redazione del relativo verbale Adempimenti contabili e fiscali conseguenti all’incasso dei canoni di locazione

€ ____,00 + IVA

Adempimenti contabili e fiscali connessi alla gestione contrattuale di impianti (antenne, ripetitori, insegne pubblicitarie) Installate su parti comuni del’edificio condominiale

• • • • • •

Redazione e registrazione del contratto di locazione; Consegna dello spazione oggetto della locazione e redazione del verbale Incasso e gestione del canone di locazione e tenuta dei rapporti con il Conduttore; Disdetta del Condominio o recesso del Cinduttore dal contatto di locazione Riconsegna dello spazio oggetto della locazione alla proprietà e redazione del relativo verbale Adempimenti contabili e fiscali conseguenti all’incasso dei canoni di locazione

Assistenza del personale di studio per l’estrazione di copia exart.1129 c.c. della documentazione condominiale

Importo della vacazione

€ ____,00 + IVA

costo pari al costo orario lordo di riferimento del personale con una maggiorazione del ___% oltre al costo fotocopia € ____,00 + IVA orarie

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Prestazioni a favore del Singolo Condomino: gestione del rapporto privato con il proprio Conduttore a seguito di mandato da parte del Condomino Proprietario interessato con costo a proprio carico

€ ____,00 + IVA cad.

gestione anagrafica polizze dei singoli Condomini per problematiche legate alla coassicurazione

€ ____,00 + IVA cad.

Norme contrattuali eventuali In caso di dimissioni, mancata conferma o revoca per inadempienza ai sensi degli artt. 1129 - 1130 del Codice Civile, all’Amministratore spettano il rimborso delle spese sostenute e le competenze in proporzione al periodo che va dall’inizio dell’esercizio finanziario fino al giorno del passaggio delle consegne In caso di revoca, all’Amministratore spettano il rimborso delle spese sostenute e le competenze comunque fino alla scadenza del mandato Predisposizione ed effettuazione delle consegne all’Amministratore subentrante completo di verbale

€ ____,00 + IVA

ANNOTAZIONI FINALI Sia il Rappresentante Legale della Società _______________ che la Società _________ sono Associati all’ANACI, primaria Associazione a livello Nazionale ed Europeo di Amministratori Immobiliari e Condominiali, rispettivamente con Iscrizione n° _____ e n° _____; entrambi sono dotati di Assicurazione Professionale R.C.T. fornita con l’Iscrizione ANACI, ed il Titolare personalmente anche con primaria Compagnia di Assicurazione (________________ Ag. di ___________ con n° _____________________). L’ANACI alla quale il sottoscritto si pregia di a ppartenere sul territorio, è l’unica Associazione Professionale di amministratori Condominiali e Immobiliari italiana ad avere il marchio collettivo ed il regolamento d’uso ai sensi dell’art. 11 del “Codice della proprietà industriale” con la funzione di garantire le caratteristiche qualitative del servizio professionale offerto dai propri Associati, nonché la contemporanea iscrizione sia nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico nella categoria delle associazioni Professionali che rilasciano l’attestato di qualificazione professionale ai propri aderenti sia nell’elenco del Ministero di Giustizia di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 206/2007 tra le associazioni rappresentative su base nazionale abilitate ad essere ascoltate sulle proposte di piattaforme comuni relative alle attività professionali non regolamentate. Inoltre, nello svolgimento della Professione, viene rispettato il disposto della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate). All’interno di ANACI vengono organizzati e frequantati Convegni di aggiornamento a livello provinciale, regionale e nazionale al fine di acquisire ed approfondire con profitto le innumerevoli sfaccettature interpretative che la nuova L. 220/2012 ha imposto sia all’Amministratore che ai Condomini, accumulando così annualmente i crediti formativi professionali richiesti dalla vigente normativa Si precisa che ogni anno, al fine di ottemperare agli ulteriori obblighi di legge volti al poter esercitare in

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regola la Professione di Amministratore, viene frequentato il Corso di aggiornamento annuale in base al disposto di cui al D.M. 140/2014 Infine, nel rispetto del disposto di cui all’art. 71 bis delle DD.AA. del Codice Civile, dichiaro formalmente di poter esercitare la Professione di Amministratore in quanto soggetto: a) che ha il godimento dei diritti civili; b) che non è stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione; l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non è stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non è interdetto o inabilitato; e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; f) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che ha frequentato un corso di formazione iniziale e svolge attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. La gestione avverrà quindi con capacità Professionale, competenza, correttezza, onestà ed equilibrio, al fine di poter sempre svolgere al meglio gli interessi della collettività condominiale.

NOTE: 1. 2. 3. 4. 5.

l’esternalizzazione dei servizi deve essere contrattualizzata altrimenti potrebbero sorgere malintesi; le spese relative all’invio di estratti conto, solleciti e messe in mora ai Condomini morosi: spese addebitata ak Condominio o personalmente al moroso? non inserita contabilizzazione calore, acqua calda sanitaria e condizionamento centralizzato perche l’Amm.re non deve occuparsene! La revisione contabile degli anni precedenti all’inizio del mandato non rientra nell’autonomia dell’Amm.re Non inserita la redazione di Regolamento di Condominio e Tabelle millesimali in quanto considerata non attività specifica dell’Amm.re

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Condomini: Le regole d'oro Illustrazioni a cura di: Cndesign


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Codice civile in materia condominale


CODICE CIVILE

Art. 1117-1139 Regio decreto 16 marzo 1942 n. 262 Approvazione del testo del codice civile (G.U. n. 79 e 79-bis, 4 aprile 1942, Serie Generale) Codice civile LIBRO III DELLA PROPRIETA’ TITOLO VII DELLA COMUNIONE CAPO II DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

(Nota 1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. Art. 1117-bis. Ambito di applicabilità (Nota 1) Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117. (Nota 1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L.

Art. 1117 Parti comuni dell’edificio (Nota 1) Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

220/2012. Art. 1117-ter. Modificazioni delle destinazioni d’uso (Nota 1) Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico. (Nota 1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, L. 11

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dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012.

220/2012. Art. 1119

Art. 1117-quater. Tutela delle destinazioni d’uso (Nota 1) In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136. (Nota 1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012.

partecipanti al condominio. (Nota 1) (Nota 1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. Art. 1120

Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle parti comuni (Nota 1) Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. (Nota 1) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L.

Indivisibilità Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i

Innovazioni I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; (nota 1) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifi-

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che in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. (Nota 1) L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. (Nota 2) Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. (Nota 3) (Nota 4) (Nota 1) Il presente numero era stato modificato dall’art. 1, comma 9, lett. b), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145;successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 21 febbraio 2014, n. 9). (Nota 2) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32,comma 1, della medesima L. 220/2012. (Nota 3) Per gli interventi di recupero, vedi l’art. 15, L. 17 febbraio 1992, n. 179. (Nota 4) Per le deliberazioni che hanno per oggetto interventi e innovazioni volti all’uso razionale dell’energia, vedi l’art. 26, L. 9 gennaio 1991, n. 10. Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da

qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. Art. 1122 Opere su parti di proprietà o uso individuale (Nota 1) Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea. (Nota 1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. Art. 1122-bis. Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili (Nota 1) Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul

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lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative. (Nota 1) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. Art. 1122-ter. Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni (Nota 1) Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136. (Nota 1) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. Art. 1123 Ripartizione delle spese

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. Art. 1124 Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori (Nota 1) Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. (Nota 2) Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune. (Nota 1) Rubrica così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. b), L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. (Nota 2) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. a), L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari di due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento

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e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.eguali dai proprietari di due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Art. 1127 Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti. Art. 1128 Perimento totale o parziale dell’edificio Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla

ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini. Art. 1129 Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore (Nota 1) Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a

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quelle dell’amministratore. L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: • l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; • la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea; • la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; • la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini; • l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; • qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva; • l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); • l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non

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economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica. (Nota 1) Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. Art. 1130 Attribuzioni dell’amministratore (Nota 1) L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: • eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio; • disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; • riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni; • compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio; • eseguire gli adempimenti fiscali; curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; (Nota 2) • curare la tenuta del registro dei verbali delle

assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; • allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate; • conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnicoamministrativo dell’edificio e del condominio; • fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; • redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni. (Nota 1) Articolo così sostituito dall’art. 10, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. (Nota 2) Numero così modificato dall’art. 1, comma 9, lett. c), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. Art. 1130-bis Rendiconto condominiale (Nota 1) Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa

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della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo. (Nota 1) Articolo inserito dall’art. 11, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. Art. 1131 Rappresentanza Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio [1138] o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. (Nota 1) Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni. (Nota 1) Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza

prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012.. Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente. Art. 1133 Provvedimenti presi dall’amministratore I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137. che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni. Art. 1134 Gestione di iniziativa individuale (Nota 1) Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. (Nota 1) Articolo così sostituito dall’art. 13, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012

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Art. 1135 Attribuzioni dell’assemblea dei condomini (Nota 1) Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede: • alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; • all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; • all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore all’impiego del residuo attivo della gestione; alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. (Nota 1) • L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. • L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato. (Nota 2) (Nota 1) Numero sostituito dall’art. 13, comma 2, lett. a), L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 9, lett. d), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. (Nota 2) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 2, lett. b), L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/20122013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. Art. 1136 Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni (Nota 1) L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto

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dall’amministratore.

Art. 1138

(Nota 1) Articolo così sostituito dall’art. 14, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012

Regolamento di condominio (Nota 1) Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107.

Art. 1137 Impugnazione

delle

deliberazioni

dell’assemblea (Nota 1) Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria. L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende nè interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile. convocati. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore. (Nota 1) Articolo così sostituito dall’art. 15, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012

(Nota 1) Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. (Nota 2)

(Nota

1) Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. (Nota 2) Comma aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.

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DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONI DEL CODICE CIVILE:

Art. 61-72 e Art.115bis Regio decreto 30 marzo 1942 n. 318 Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (G.U. n. 91, 17 aprile 1942, Supplemento Ordinario) CAPO I DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE SEZIONE III DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO III Art. 61 disp. att Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione. Art. 62 disp. att La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’articolo 1117 del codice. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’articolo 1136 del codice stesso.

Art. 63 disp. att (Nota 1) Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. (Nota 1) Articolo così sostituito dall’art. 18, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. Art. 64 disp. att. (Nota 1) Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione. (Nota 1) Articolo così sostituito dall’art. 19, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012.

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Art. 65 disp. att. Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 del codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite. Art. 66 disp. att. (Nota 1) L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. (Nota 1) L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. (Nota 2) L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi. (Nota 2)

(Nota 1) Comma così sostituito dall’art. 20, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, che ha sostituito l’originario comma 3 con gli attuali commi 3, 4 e 5, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. (Nota 2) Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, che ha sostituito l’originario comma 3 con gli attuali commi 3, 4 e 5, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. Art. 67 disp. att Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice. Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di

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ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario. Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale. (Nota 1) Articolo così sostituito dall’art. 21, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. Art. 68 disp. att (Nota 1) Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.

cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere

rettificati o modificati,

anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: • •

quando risulta che sono conseguenza di un errore; quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.

(Nota

1) Articolo così sostituito dall’art. 23, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012.

(Nota 1) Articolo così sostituito dall’art. 22, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012.

Art. 70 disp. att. (Nota 1) Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le

Art. 69 disp. att (Nota 1) I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di

spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del

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Codice.(Nota 1) Articolo sostituito dall’art. 24, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012 e, successivamente, così modificato, dall’art. 1, comma 9, lett. e), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. Art. 71 disp. att. Il registro indicato dal quarto comma dell’articolo 1129 e dal terzo comma dell’articolo 1138 del codice è tenuto presso l’associazione professionale (Nota 1) dei proprietari di fabbricati. (Nota 1) Le associazioni professionali previste dall’ordinamento corporativo sono state soppresse dall’art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Art. 71-bis disp. att. (Nota 1) Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: A. che hanno il godimento dei diritti civili; B. che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; C. che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; D. che non sono interdetti o inabilitati; E. il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; F. che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; G. che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amminastrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l’incarico di amministratore di

condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica. (Nota 1) Articolo inserito dall’art. 25, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012. Art. 72 disp. att. (Nota 1) I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69. Art.155-bis disp. att. (Nota 1) L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice. (Nota 1) Articolo inserito dall’art. 26, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012.

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Come utilizzare correttamente il logo dell'Associazione Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari

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