AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO E SOMMINISTRAZIONE DELLA PLASTICA MONOUSO • Manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali, enti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi; • Lidi e nelle spiagge del demanio marittimo; AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PLASTICA MONOUSO • Parchi e aree protette PRODOTTI IN PLASTICA MONOUSO SOGGETTI AI DIVIETO • contenitori • mescolatori per bevande • cannucce • stoviglie, (quali a titolo esemplificativo: posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti; e possono essere compresi i bicchieri) • aste a sostegno di palloncini* *unicamente nell’ambito di manifestazione fieristiche, sagre, fiere di mercato e di comunicazione SANZIONI a) Nei parchi e nelle aree protette il divieto di somministrazione è punito con la sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 1.000 (art. 1, comma 3 L.r. 37/2019). b) Nei lidi e nelle spiagge, l’inosservanza del divieto di somministrazione è punita con la sanzione amministrativa da 1.032 a 3.098 euro ( art. 1164 del Codice della Navigazione). c) Nei lidi e nelle spiagge, l’inosservanza del divieto di utilizzo è punito con una sanzione determinata dal Comune. d) Nelle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere di mercato (etc.) il divieto di cui all’art. c.1 è direttamente applicabile, tuttavia sguarnito di sanzione amministrativa; ove si ritenga più efficace assicurare l’applicazione prevedendo per l’inosservanza la comminatoria di una sanzione è necessario adottare apposita ordinanza, rientrante fra le ordinanza ordinarie attuativa dell’art.1, comma 1 L.r. 37/2019. In tale ipotesi viene ad applicarsi l’art. 7 bis del TUEL in base al quale, ai sensi del comma 1 bis, “La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.” ATTUAZIONE I comuni, entro il 29 luglio adottano gli atti di competenza per garantire l’operatività del divieto e l’applicazione delle relative sanzioni per ciò che concerne il divieto di utilizzo nelle spiagge e nei lidi. In base alla formulazione del comma 4, secondo cui i comuni per l’applicazione di tale norma sono tenuti ad adottare “gli atti di competenza” è da ritenere che anche per i divieti di cui al comma 2 (nei parchi , aree protette, lidi e nelle spiagge) l’operatività sia subordinata all’adozione di apposita ordinanza attuativa della legge. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Il divieto su spiagge, lidi, parchi e aree protette si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 31 dicembre 2019.
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