coMUNE Dl CASTEL MADAMA (RM) Gorgo Gavour, 34 00024 Castel iladama (RM) Codice Fiecale 01012960587
oRDTNANZAN
b4
ro,r
".t APt\rc 2"C"\U
IL SINDACO PREI'IESSO
-
-
che la L.R. n. 34 del 2111011997, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 281t1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) agli art. 12 e 13 ha previsto l'obbligo per il proprietario, il possessore o il detentore a qua,lsiasi titolo di un cane, dell'iscrizione dell'animale stesso
atl'anagrafe canina tenuta presso la competente ASL locale nonché all'apposizione di specifico codice di identificazione; ci'le giungono sempre più rimostranze e reclami sia da parte dei cittadini per gli inconvenienti igienico sanitari derivanti dalla presenza di deiezioni canine abbandonate lungo i marciapiedi, le strade i giardini pubblicie le piazze del territorio urbano, sia da parte dei proprietari dei cani per la friubilità di spazi pubblici ( anche \ nar la c'namhatrrra r{oi r-ani niarrlini vig,g,r,,/Y-,
]=:ilJ?::Jol?r*ento
-
dei proprietari dei cani deve essere ineprensibite per non
recare pregiudizio alla pubblica salute, all'igiene ed al decoro; che la problematica su citata è divenuta col tempo più rilevante anche per l'aumento della detenzione di cani come animali da compagnia, che però nella fattispecie un comportamento incivile dei proprietari determina una deleteria immagine della Città;
RITENUTO urgente e necessario prowedere ad una più attenta disciplina della materia a tutela dell'igiene e sanità dei luoghi pubblici e/o privati ad uso pubblico e dei cittadini in loco residenti; VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.gs 26712000 art. 50 commas e art. 54 comma 20 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti con tingibili ed urgenti;
ORDINA per i motivi in premessa citati, ai proprietari e conduttori di cani a qualsiasi titolo è fatto obbligo di rispettare iseguenti divieti, obblighi e prescrizioni comportamentali;
1. E' severamente vietato abbandonare in spazi pubblici adibiti in zone a verde pubblico, le deiezioni solide dei cani;
al transito pedonale o
2'
E'obbligo di ciascun proprietario o conduttore di cani, dotarsi dei mezziidonei della raccolta delle deiezioni solide dei propri animJi, prima oi ogni-passeggiata , quali sacchetto biodegrabile o busta di carta, esitendo, almeno uno, in caso di richiesta organi di Vigilanza. ti rifirto,'"ori raccorto, obvra essere gettato ffi,,,iilfiJegli
3' Nei Luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi parchi
e giardini, i cani devono essere tenuti arguinzagrio da persone in grado di controilarri;
4'
Per
i cani caratterialmente
aggressivi e mordaci e potenzialmente pericolosi è obbrigatorio |uso deila muserròÉ, onre cÀe ààiguinzagtio;
5' Nei giardini pubblici ed in tutte le
aree verdi è vietato l,ingresso ai cani esclusivamente nelle aree adibite e al gioco dei-bambini ( categoria maggiormente da proteggere in relazione alla impreruàioiliiaia dei bamòini o"gli animali ); gli obbfighi o divieti di cui sopra non si applicano ai cani per non"n"" vedànti ed a quelti in dotazione alle forze armate, di polizìa o"rrà protezione civile per le attività di tera p ia a ppositamente a utor izzate; "
6'
Prendere ogni possibire precauzione per impedirgri ra fuga;
' L
ogni proprietario è obbligato ad iscrivere il proprio cane all,anagrafe canina; E'fatto divieto assoluto t,abbandono dei cani.
7
chjunque violi le disposizioni contenute ordinanza -_nelta presente sanzione anrmir-ristrativa da €. 50,00 ad €. S0O,OOI 5;3,to"t'oile
è punito cen le
il giudizio di opposizione di cui att'art. 23 deila tegge 24 novembre 1981, n.
La Foza Pubblica tutta, la stazione dei c.c. di castel Locale di castel Madama e L'Associazione F.E.D.R.AMadama, ll corpo di polizia - Nucleo Tutela Ambiente convenzionata con il comune per controllo ed ottàmperanza, sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di curare l'esecuzione e di far rispettare la
presente ordinanza.
Castel Madama,
È
raffft. Éii'1"