FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE
STATUTO
Approvato dall’Assemblea del 27 giugno 2012 per scrittura privata tra soci, come da delibera di Giunta del 5 giugno 2012
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE
STATUTO
Approvato dall’Assemblea del 27 giugno 2012 per scrittura privata tra soci, come da delibera di Giunta del 5 giugno 2012
INDICE
Titolo I COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ASSOCIATI Articolo
1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.
9
Articolo
2 - SEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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9
Articolo
3 - SCOPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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9
Articolo
4 - REQUISITI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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11
Articolo
5 - AMMISSIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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11
Articolo
6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI . . . . . . . . . . . . . . .
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13
Articolo
7 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO . . . . . . . . . . . . .
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14
Articolo
8 - CONTRIBUTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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14
Articolo
9 - SANZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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15
Articolo 10 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO . . . . . .
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16
Titolo II ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE Articolo 11 - RAPPRESENTANTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 19
Articolo 12 - ORGANI ISTITUZIONALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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19
Articolo 13 - ASSEMBLEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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19
Articolo 14 - ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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21
Articolo 15 - ADUNANZA DELL’ASSEMBLEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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22
Articolo 16 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA . . . . . . . . . . . . . . . . .
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22
Articolo 17 - COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA . . . . .
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23
Articolo 18 - DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM . . . . . . . . . . . . . . .
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23
Articolo 19 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA E VERBALE
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24
Articolo 20 - GIUNTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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24
Articolo 21 - RIUNIONI DELLA GIUNTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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25
Articolo 22 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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26
Articolo 23 - COMITATO DI PRESIDENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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28
Articolo 24 - RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA . . . . . . . . . . .
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28
Articolo 25 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA . . . . . . . .
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29
Articolo 26 - PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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30
Articolo 27 - VICE PRESIDENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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31
Articolo 28 - I REVISORI DEI CONTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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32
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Articolo 29 - I PROBIVIRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Articolo 30 - COMMISSIONI CONSULTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 33 »
35
Articolo 31 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE . . . . . . . . . . . .
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36
Articolo 32 - PERSONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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37
Articolo 33 - DIRETTORE GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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38
Titolo III ASSOCIAZIONI DI SETTORE Articolo 34 - ISTITUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 41
Articolo 35 - ATTRIBUZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE . . . .
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41
Articolo 36 - STRUTTURA DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE . . . . . .
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42
Articolo 37 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE .
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43
Articolo 38 - SOCI AGGREGATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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43
Titolo IV FONDO COMUNE, BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO Articolo 39 - FONDO COMUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 47
Articolo 40 - BILANCIO DI PREVISIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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47
Articolo 41 - BILANCIO CONSUNTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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48
Titolo V MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE Articolo 42 - MODIFICHE ALLO STATUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 51
Articolo 43 - SCIOGLIMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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51
Disposizioni finali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Allegato A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Titolo I
COSTITUZIONE SEDE SCOPI ASSOCIATI
Titolo I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ASSOCIATI
Articolo 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E’ costituita, a norma dell’art. 36 del Codice Civile, la Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE). La Federazione aderisce alla Confederazione generale dell’industria italiana e ne adotta il logo, assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell’industria italiana, come definito dallo statuto della confederazione stessa. La Federazione può aderire ad altri Enti o Associazioni quando ciò torni utile al conseguimento degli scopi sociali propri e/o delle Associazioni di categoria e di settore, di intesa con esse.
Articolo 2
SEDE La Federazione ha sede legale in Milano. La Federazione può istituire sedi secondarie in Italia e all’estero.
Articolo 3
SCOPI La Federazione – nel quadro dei principi vigenti nel sistema confindustriale in tema di ruoli e prestazioni delle sue componenti – ha per scopo: – tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli associati, rappresentandoli, nei limiti del presente Statuto d’intesa con le Associazioni di categoria e di Settore nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con CONFINDUSTRIA (salvo quanto previsto all’art. 5 comma 4) e con altre associazioni e fondazioni; – promuovere e favorire su richiesta delle Associazioni di categoria e di settore, o d’intesa con esse, posizioni di interesse comune con altri organismi, enti, istituzioni, fondazioni, organizzazioni economiche, merceologiche, tecnologiche, sociali e culturali; —9—
Titolo I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ASSOCIATI
– agevolare e armonizzare l’attività delle Associazioni di categoria e di settore, fornendo ad esse l’assistenza per il raggiungimento degli scopi che si prefiggono; – provvedere all’informazione degli associati relativamente ai problemi generali e specifici di loro interesse; – organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di generale interesse delle Associazioni di categoria e di settore; – raccogliere ed elaborare, con la collaborazione delle Associazioni di categoria e di settore, elementi, notizie e dati riguardanti l’attività degli associati, promuovendo all’uopo anche la necessaria informativa; – promuovere le iniziative volte a stimolare sistemi di qualità e di affidabilità dei prodotti e dei servizi forniti dagli associati; – favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare e far comunicare dalle Associazioni di categoria e di settore una corretta immagine dell’attività delle categorie rappresentate; – assumere ogni iniziativa efficace al fine di favorire la solidarietà fra le Associazioni di categoria e di settore e fra gli associati, adoperandosi a conciliare eventuali contestazioni o dissensi; – curare e promuovere lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese; – promuovere ed organizzare attività ausiliarie di interesse trasversale per le Associazioni di categoria e di settore, ivi compresa la partecipazione ad associazioni, federazioni, istituzioni, consorzi, società, enti e organizzazioni. La Federazione può anche trattare questioni riguardanti solo alcune delle associazioni di categoria e di settore federate, a richiesta di una o più di esse, nel rispetto degli interessi generali delle associazioni aderenti, restando inteso che le stesse possono trattare le specifiche proprie questioni in autonomia. La Federazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. La Federazione promuove la coscienza dei valori etici, sociali e civili ed i comportamenti propri dell’imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo. La Federazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia. La Federazione e le Associazioni di categoria e di settore non hanno natura commerciale e non perseguono scopi di lucro. La Federazione ispira i propri comportamenti al CODICE ETICO e delibere collegate di CONFINDUSTRIA nonché alla Carta dei valori associativi della stessa CONFINDUSTRIA alla cui osservanza impegna anche gli associati.
— 10 —
Titolo I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ASSOCIATI
Articolo 4
REQUISITI Possono aderire alla Federazione, in qualità di soci effettivi: – le Associazioni di categoria costituite tra imprese del settore; – le imprese rientranti negli ambiti di competenza di una o più Associazioni del settore che svolgono in Italia – con organizzazione adeguata allo scopo sociale – attività diretta alla produzione di beni e/o servizi nel settore elettrotecnico ed elettronico, o in settori affini. All’interno della Federazione sono costituite le Associazioni di settore in cui devono necessariamente essere inserite le aziende direttamente associate. Costituisce inoltre requisito necessario per ottenere la qualifica di associato l’adesione agli impegni normativi ed etici assunti dalla Federazione nei con fronti di altri Enti o Associazioni alle quali la Federazione, in conformità alla previsione dell’art. 1, terzo comma, abbia deliberato di aderire, ove quanto sopra sia previsto dalle modalità di adesione. Possono inoltre ottenere la qualifica di associato aggregato – con i requisiti e le modalità disciplinati dagli accordi o convenzioni medesimi – ma sempre compatibilmente con la natura delle finalità istituzionali della Federazione – anche enti, istituti, raggruppamenti di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie prevista dal primo comma, ma rientranti nell’ articolo 38, purché perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie e strumentali o comunque di particolare rilevanza per l’attività delle imprese del settore elettrotecnico ed elettronico così come definite dal Regolamento.
Articolo 5
AMMISSIONE La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione, dal CODICE ETICO e delibere collegate di CONFINDUSTRIA nonché dalla Carta dei valori associativi della stessa CONFINDUSTRIA e deve essere corredata di tutti i dati idonei alla corretta connotazione. a) Ammissione delle Associazioni L’Organizzazione, che chiede di essere ammessa alla Federazione in qualità di socio effettivo o aggregato, deve allegare alla domanda di ammissione — 11 —
Titolo I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ASSOCIATI
copia del proprio statuto, di eventuali regolamenti, nonché l’elenco delle imprese associate con il numero dei relativi dipendenti ai fini dell’inserimento nel Registro delle imprese di CONFINDUSTRIA, salvo quanto previsto al successivo comma III. Deve, inoltre, fornire ogni altro elemento che le venga richiesto al fine di una migliore valutazione delle sue caratteristiche. L’Organizzazione aderente si impegna a notificare alla Federazione, al loro verificarsi, le variazioni degli atti ed elementi di cui al comma precedente. Le Associazioni di categoria federate, qualora lo decidessero, - purché consentito dalle norme confederali - potranno aderire direttamente a CONFINDUSTRIA. In tal caso, fatta salva la quota di adesione che spetta alla Federazione in base a quanto definito dal presente Statuto, le medesime Associazioni concorderanno con CONFINDUSTRIA l’entità del contributo dovuto. Concretizzatesi tali ipotesi, dette Associazioni sono impegnate a consolidare il contributo a CONFINDUSTRIA a quello di Federazione ANIE onde consentire il cumulo ai fini dei diritti di rappresentanza negli organi direttivi di CONFINDUSTRIA. Tali Associazioni sono, altresì, impegnate a concordare con Federazione ANIE le posizioni da tenere in sede confindustriale onde non pregiudicare l’unitarietà di orientamento del sistema federale ANIE e l’autorevolezza della Federazione in sede CONFINDUSTRIA. Sulla domanda di ammissione alla Federazione delle Associazioni delibera la Giunta. In caso di rifiuto di accoglimento, le Associazioni potranno ricorrere ai Probiviri che decideranno in modo definitivo. Per le Associazioni che non siano già aderenti a CONFINDUSTRIA, viene preventivamente richiesto il parere favorevole di CONFINDUSTRIA stessa. L’eventuale cambio di denominazione da parte dell’Associazione di categoria non estingue il rapporto associativo. b) Ammissione delle imprese L’ammissione dell’impresa alla Federazione avviene a seguito di domanda diretta alle Associazioni del settore in cui essa opera. Le domande approvate dalle competenti Associazioni del settore, sono dalle stesse sottoposte al Comitato di Presidenza. In caso di pronuncia negativa, comunque motivata, da parte della/e Associazioni del settore, l’impresa può chiedere un riesame della domanda da parte del Comitato di Presidenza. In caso di contrasto tra la pronuncia della/e Associazioni del settore e la delibera del Comitato di Presidenza della Federazione, le Associazioni del settore potranno ricorrere alla Giunta che deciderà in modo definitivo. c) Soci aggregati: Sulla domanda di adesione dei Soci aggregati delibera la Giunta. — 12 —
Titolo I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ASSOCIATI
Articolo 6
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI Gli associati hanno i seguenti obblighi e diritti in relazione al logo di ANIE e di CONFINDUSTRIA, come segue: Le Associazioni hanno l’obbligo di abbinare al proprio logo il marchio di ANIE; hanno, altresì, diritto ad utilizzare il logo di CONFINDUSTRIA nei limiti previsti dall’apposito regolamento confederale. Le aziende associate hanno il diritto di utilizzare il marchio e l’emblema di ANIE abbinato al logo di CONFINDUSTRIA ed eventualmente anche al logo dell’associazione di riferimento nei limiti previsti dall’apposito regolamento. Gli associati hanno il diritto di ricevere le prestazioni - di rappresentanza e di servizio - erogate dalla Federazione e di partecipare alla vita associativa. L’adesione alla Federazione comporta, altresì, i seguenti obblighi: – osservare il presente Statuto e le sue disposizioni attuative e regolamentari, il CODICE ETICO e delibere collegate di CONFINDUSTRIA, la carta dei valori di CONFINDUSTRIA e, per le aziende direttamente aderenti, gli Statuti delle Associazioni del settore di cui si è chiesto di far parte; – osservare le deliberazioni degli organi Federativi e, per le aziende direttamente aderenti, le deliberazioni degli organi Associativi; – rispettare gli obblighi contributivi di cui al successivo art. 8; – astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della Federazione o con gli interessi generali degli altri associati; – comunicare tempestivamente alla Federazione ogni variazione dei dati utili alla loro identificazione; – fornire la propria collaborazione alle indagini, studi e statistiche che la Federazione, d’intesa ove occorra con le Associazioni di categoria e di settore, ritenga necessario od utile svolgere nell’interesse degli associati. La Federazione gestirà comunque in termini riservati le notizie che le perverranno dagli associati e le utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto della regolamentazione adottata in materia dagli organi della Federazione. Gli associati non potranno appartenere contemporaneamente ad altre organizzazioni concorrenti al sistema confederale.
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Titolo I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ASSOCIATI
Articolo 7
DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO Durata del rapporto associativo per le aziende associate: Per le aziende associate, il rapporto di associazione alla Federazione decorre dalla data di ammissione e scade, salvi i rinnovi di cui al comma seguente, al 31 dicembre dell’anno successivo. Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato presentato dall’associato formale atto di dimissioni, inviato con lettera raccomandata A.R., firmata dal legale rappresentante, entro il 30 giugno con un preavviso di almeno sei mesi prima dalla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 42. Durata del rapporto associativo per le Associazioni di categoria: Per le Associazioni di categoria, il rapporto di associazione alla Federazione decorre dalla data di ammissione e scade, salvi i rinnovi di cui al comma seguente, al 31 dicembre dei due anni successivi. Esso si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non sia stato presentato dall’associato formale atto di dimissioni, inviato con lettera raccomandata A.R., firmata dal Presidente, entro il 30 giugno, con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto alla data di cessazione del rapporto associativo e con decorrenza comunque dal 1° gennaio. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 42.
Articolo 8
CONTRIBUTI Contributo una tantum I nuovi associati (Associazioni ed aziende) sono tenuti a versare alla Federazione una quota fissa di ammissione una tantum nella misura stabilita annualmente dalla Giunta. Contributi ordinari e annuali Le Associazioni di categoria, associate alla Federazione, e le aziende associate sono tenute alla corresponsione di un contributo ordinario annuale. — 14 —
Titolo I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ASSOCIATI
L’ammontare complessivo dei contributi ordinari annuali è stabilito dalla giunta entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Detti contributi sono dovuti sulla base di uno o più parametri che siano indicativi della capacità contributiva delle diverse realtà federate e che consentano, in pari tempo, di verificare l’obiettività delle dichiarazioni. I contributi da richiedere alle Associazioni e alle aziende che aderiscono tramite Federazione ANIE al sistema confederale, dovranno ricomprendere la quota che ANIE deve versare a CONFINDUSTRIA per la loro rappresentanza. In particolare: contributi delle Associazioni di categoria – Oltre all’eventuale contributo per CONFINDUSTRIA, le Associazioni di categoria sono tenute a versare annualmente contributi a copertura delle spese della struttura centrale e dei centri di servizio comune. contributi per le aziende associate – Le imprese sono tenute a versare contributi annuali per la rappresentanza in CONFINDUSTRIA, per la copertura delle spese della struttura centrale e dei centri di servizio comune, nonché quelli deliberati – anche in via straordinaria – dalle Associazioni di settore a copertura dei costi dei loro programmi di attività. – Il versamento dei contributi di cui sopra sarà effettuato, a richiesta della Federazione, secondo le modalità annualmente stabilite dalla Giunta e ratificate dall’Assemblea. Agli associati che provvedono in ritardo ai versamenti deliberati saranno applicati gli interessi di mora annualmente deliberati dalla Giunta. I Soci aggregati di cui all’articolo 38, il cui rapporto è regolato da convenzione, sono tenuti a versare alla Federazione i contributi nella misura e nei termini previsti dalla convenzione stessa. Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti. Articolo 9
SANZIONI Gli Associati che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni: a) sospensione del diritto dell’associato a partecipare all’Assemblea della Federazione e – per le aziende associate - della/e Associazioni del settore; — 15 —
Titolo I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ASSOCIATI
b) sospensione o decadenza dei rappresentanti dell’associato che ricoprono cariche direttive nella Federazione e – per le aziende associate - e/o nelle Associazioni del settore; c) sospensione o decadenza dei rappresentanti dell’associato, nominati dalla Federazione anche per conto delle Associazioni del settore, che ricoprono cariche in Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti e Organizzazioni; d) sospensione dall’elettorato attivo e/o passivo nell’ambito della Federazione; e) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali della Federazione e/o delle Associazioni di settore; f) espulsione secondo quanto previsto dall’art. 10. L’erogazione delle sanzioni è di competenza della Giunta. Articolo 10
CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO La qualità di associata si perde: a) per disdetta da parte dell’associato; b) per la perdita da parte dell’associato di uno o tutti i requisiti richiesti all’art. 4; c) per recesso esercitato in base all’art. 42; d) per espulsione, a causa di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o dal CODICE ETICO e delibere collegate di CONFINDUSTRIA e/o dalla Carta dei valori di CONFINDUSTRIA; e) per espulsione a causa di prolungata morosità. L’espulsione dalla Federazione per le aziende associate direttamente comporta per le aziende associate l’automatica decadenza dalle Associazioni del settore. In ogni caso la perdita della qualità di associato non esonera dal rispetto degli impegni assunti. L’eventuale inadempimento agli obblighi contributivi dà luogo, secondo le procedure di legge, al recupero dei crediti e degli interessi di mora. L’Associazione di categoria o l’impresa che per qualsiasi motivo perde la qualità di associato non ha alcun diritto sul fondo comune, così come previsto dall’art. 37 del Codice Civile.
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Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
Articolo 11
RAPPRESENTANTI Ciascun associato deve designare, in conformità a quanto disposto dall’art. 31 del presente Statuto, uno o più delegati che lo rappresentino nei rapporti con la Federazione ed in seno agli organi istituzionali della stessa e – per le aziende associate - delle singole Associazioni del settore cui l’impresa è stata ammessa. L’accesso e la permanenza nelle cariche elettive sono riservati ai rappresentanti degli associati i quali soddisfino, inizialmente e successivamente, tutti i requisiti di adesione e risultino essere in regola con l’adempimento di tutti gli obblighi associativi previsti dal presente Statuto.
Articolo 12
ORGANI ISTITUZIONALI Sono organi della Federazione: a) l’Assemblea; b) la Giunta; c) Comitato di presidenza; d) il Presidente; e) i Vice Presidenti; f) i Revisori dei Conti; g) I Probiviri.
Articolo 13
ASSEMBLEA L’Assemblea è costituita dai rappresentanti degli associati purché in regola con il versamento dei contributi. In particolare: Associazioni di categoria a) le Associazioni vi partecipano in persona del legale rappresentante (o di un suo delegato) o mediante delegazioni liberamente formate, sulla base — 19 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
dei rispettivi statuti o di delibere dei rispettivi organi sociali. Prima di ogni Assemblea, nel caso in cui l’Associazione partecipi tramite una delegazione, l’Associazione medesima è tenuta a comunicare per iscritto al Presidente dell’Assemblea la ripartizione dei voti all’interno della delegazione che la rappresenta nell’Assemblea stessa. Le Associazioni possono, altresì, farsi rappresentare per delega scritta da altra associazione avente diritto di voto; questa però non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dall’Associazione di appartenenza. Aziende Associate b) le aziende associate possono partecipare direttamente o farsi rappresentare per delega scritta da altra azienda associata avente diritto di voto; questa però non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dall’impresa di appartenenza. I voti spettanti alle imprese associate che non intervengano direttamente all’Assemblea e che non abbiano conferito delega scritta ad altra impresa partecipante avente diritto di voto, saranno assegnati in sede di Assemblea al Presidente o al Vice Presidente della Associazione di Settore di cui le imprese associate fanno parte. Le aziende associate che avranno conferito delega per l’esercizio del voto potranno comunque partecipare all’Assemblea senza diritto di voto. c) Soci aggregati: in base a quanto definito in convenzione. Diritto di voto Agli Associati sono attribuiti i voti come segue: a) e b) Ai fini del calcolo dei voti, si assume un contributo base uguale a 2.000 Euro. I voti sono quindi così calcolati: “fino a 2.000 Euro sarà assegnato 1 voto; – da 2.000 a 4.000 Euro sarà assegnato un voto aggiuntivo se sono stati versati 2.000 Euro o una frazione almeno pari alla metà; – da 4.000 a 8.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 25%, o una frazione almeno pari alla metà; – da 8.000 a 16.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 50%, o una frazione almeno pari alla metà; – da 16.000 a 32.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 75%, o una frazione almeno pari alla metà; — 20 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
– oltre, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 100%, o una frazione almeno pari alla metà.” E’ riportato in allegato sub A al presente Statuto uno schema che riporta gli scaglioni di contributi ed i relativi voti individuati per ciascuno in applicazione del criterio di calcolo sopra enunciato. L’ammontare del contributo base e delle fasce sopra individuate ai fini del calcolo dei voti nonché lo schema allegato sub A allo Statuto potranno essere aggiornati con delibera della Giunta, su proposta del Comitato di Presidenza, ogni biennio o comunque quando ne ricorrano specifiche esigenze. c) I Soci aggregati di cui all’Articolo 38 hanno diritto ad un numero di voti come loro attribuiti nell’apposita convenzione di adesione. Il numero dei voti spettanti a ciascun associato sarà annotato in apposito registro bollato ed annualmente vidimato; di esso potranno prendere visione solo gli associati in regola con il versamento dei contributi associativi.
Articolo 14
ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA Spetta all’Assemblea: – determinare le direttive e gli indirizzi generali dell’attività della Federazione, delle politiche generali di settore ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa; – eleggere, su proposta della Giunta, il Presidente della Federazione; – approvare le deleghe sulle quali il Presidente, in occasione della prima riunione di Giunta successiva alla sua elezione, proporrà i candidati VicePresidenti, da eleggersi da parte della Giunta; – eleggere i componenti della Giunta di cui all’art. 20 lett. h) – eleggere i Revisori dei Conti secondo le modalità previste all’art. 28; – eleggere i Probiviri secondo le modalità previste all’art. 29; – approvare il bilancio consuntivo della Federazione e la relazione di accompagnamento; – ratificare la delibera contributiva adottata dalla Giunta; – discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all’ordine del giorno; – modificare il presente Statuto; — 21 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
- sciogliere la Federazione e nominare i liquidatori.
Articolo 15
ADUNANZA DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno. L’Assemblea è convocata in via straordinaria quando: – ne sia fatta richiesta dalla maggioranza della Giunta; – lo richieda oltre il 25% dei componenti del Comitato di Presidenza; – ne sia fatta richiesta da almeno un quarto delle Associazioni di categoria e/o del settore; – ne sia fatta richiesta da tante associazioni e/o aziende associate che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutti gli associati; – ne sia fatta richiesta dai Revisori dei Conti, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad essi affidate. La richiesta sia da parte delle Associazioni, sia da parte degli associati, sia infine da parte degli altri organi istituzionali dovrà essere motivata, diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Articolo 16
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea è convocata dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’ordine del giorno. L’avviso deve essere inviato con posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l’avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a dieci giorni lavorativi. La documentazione eventualmente necessaria a valutare gli argomenti all’ordine del giorno dovrà essere resa disponibile con un certo anticipo rispetto alla data dell’adunanza, salvo che ciò sia oggettivamente impossibile. Sono ammesse integrazioni dell’ordine del giorno fino alle 24 ore precedenti la riunione. — 22 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
Articolo 17
COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, anche per delega, almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli associati. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, anche per delega, almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli associati. In seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti agli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene le nomine di cui all’art. 12, si procede inderogabilmente a scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto all’art. 42. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento della Federazione si applicano gli art. 42 e 43. Articolo 18
DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM L’Assemblea può deliberare anche per referendum. Per l’esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione – per posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l’avvenuta ricezione – con la quale viene indetto il referendum. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di almeno un terzo degli associati che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti agli associati. Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l’espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative. Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie per l’esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni dalla data della comunicazione con la quale viene indetto il referendum; e inoltre per il quorum costitutivo e deliberativo devono essere — 23 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
rispettate le maggioranze fissate all’art. 42 del presente Statuto. L’Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento della Federazione.
Articolo 19
PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA E VERBALE L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti con voto palese. Funge da Segretario il Direttore Generale; in caso di sua assenza o impedimento, la persona proposta dal Presidente e designata a maggioranza dai presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario. Copia di tale verbale sarà inviata a tutti gli associati entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l’Assemblea.
Articolo 20
GIUNTA La Giunta è composta: a) dal Presidente; b) dai Vice Presidenti (da un minimo di 3 ad un massimo di 7); c) dall’ultimo Presidente dell’ANIE non più in carica; d) dai Presidenti delle Associazioni di categoria e del settore; e) dai rappresentanti della Piccola e Media Impresa designati da ciascuna Associazione; f) dai rappresentanti eletti da ciascuna delle Associazioni per contributi annui versati ad ANIE come segue: • fino a 200.000 Euro: 3 componenti (tra cui il Presidente dell’associazione e il Rappresentante PMI) • da 200.001 a 300.000 Euro: 4 (tra cui il Presidente dell’associazione e il Rappresentante PMI) • oltre 300.000 Euro: 5 componenti (tra cui il Presidente dell’associazione e il Rappresentante PMI) g) dai rappresentanti dei soci aggregati di cui all’Art. 38 secondo i criteri previsti nella convenzione di adesione; — 24 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
h) da componenti nel numero massimo di dieci eletti dall’Assemblea i) gli eventuali Consiglieri incaricati, di cui all’art. 27, con voto consultivo. Possono inoltre essere invitati alla Giunta fino a dieci componenti scelti, anche in deroga all’art. 11, fra personalità di particolare competenza e professionalità, con voto consultivo; sono inoltre invitati in via permanente alla Giunta gli altri Presidenti dell’ANIE non più in carica, sempre con voto consultivo. Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l’entrata in carica e non inficiano la validità di costituzione della Giunta nelle persone di coloro che siano già state nominate. I componenti la Giunta di cui alle lettere e) e f) durano in carica due anni e scadono in occasione dell’Assemblea degli anni pari e sono rieleggibili per non più di due ulteriori bienni. La durata del mandato dei componenti la Giunta di cui alla lettera g) sarà oggetto di apposita convenzione. In ogni caso non potrà essere superiore al biennio. I componenti di cui alla lettera h) durano in carica due anni e sono rieleggibili. Ove, durante il biennio di carica, vengano a mancare i componenti di cui alle lettere e) e f) la Giunta provvede a sostituirli mediante cooptazione su designazione delle Associazioni competenti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Giunta. Ove, durante il biennio di carica, vengano a mancare i componenti di cui alla lettera g) la Giunta provvede a sostituirli su designazione del socio aggregato interessato. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato di coloro che li hanno preceduti.
Articolo 21
RIUNIONI DELLA GIUNTA La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi, e inoltre quando lo ritenga opportuno il Presidente o il Comitato di Presidenza o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei suoi componenti. La Giunta è convocata dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente più anziano di età. La convocazione è fatta mediante avviso, con posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l’avvenuta ricezione, da inviarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 5 giorni. — 25 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno dettagliato degli argomenti da trattare. Sono ammesse integrazioni dell’ordine del giorno fino alle 24 ore precedenti la riunione. La Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità: – per le deliberazioni prese a votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede; – per le votazioni a scrutinio segreto, la votazione dovrà essere ripetuta per almeno altre due volte fino ad un massimo di quattro. Qualora la parità sussista anche alla quarta votazione, la deliberazione avrà valore di rigetto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per le nomine e deliberazioni su persone si procede a scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese. Per le altre nomine e/o deliberazioni relative a persone, si procede a voto palese, salvo che la Giunta decida, a maggioranza, di procedere a scrutinio segreto. La Giunta è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età, o in mancanza, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti con voto palese. Funge da Segretario il Direttore Generale; in caso di sua assenza o impedimento, la persona designata dalla maggioranza dei presenti. Alle riunioni della Giunta sono invitati con voto consultivo i Revisori dei Conti ed i Probiviri. Possono, altresì, essere invitati i Dirigenti della Federazione, nonché i Segretari delle Associazioni. Le deliberazioni della Giunta sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario. Copia di tale verbale sarà inviata a tutti i membri della Giunta entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l’adunanza. Il verbale viene formalmente approvato nella riunione successiva. Articolo 22
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA La Giunta: a) supervisiona la gestione economica e finanziaria della Federazione; b) promuove ed attua quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi della Federazione, impartendo direttive ed indirizzi generali; approva i programmi d’azione a medio e lungo termine e la struttura operativa anche su proposta del Comitato di Presidenza; promuove i rapporti con Enti esterni d’interesse generale o di più Associazioni; — 26 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
c) delibera in merito ad atti di straordinaria amministrazione; per l’attuazione di tali delibere può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti; d) delibera – su proposta delle imprese interessate – sulla costituzione delle Associazioni del settore di cui all’art. 34 e si pronuncia in merito alle deliberazioni di scioglimento assunte dalle Associazioni del settore per i riflessi sull’assetto federativo; approva la fusione o le eventuali variazioni degli ambiti di competenza delle Associazioni del settore esistenti; e) approva il progetto di bilancio consuntivo della Federazione e la relazione da sottoporre all’Assemblea; f) approva , entro il 31 dicembre di ciascun anno, il bilancio di previsione; g) approva entro il 31 dicembre di ciascun anno, su proposta del Comitato di Presidenza, la misura dei contributi a carico delle Associazioni e delle imprese associate nonché la misura degli interessi di mora; h) elegge fino a 7 Vice Presidenti di cui 1 in rappresentanza delle PMI; i) propone all’Assemblea il Presidente della Federazione; j) coopta i rappresentanti della Piccola e Media Impresa designati in Giunta dalle Associazioni; k) delibera la costituzione di sedi secondarie in Italia o all’estero; l) coopta fino a dieci membri aventi voto consultivo, tra personalità di particolare competenza e professionalità; m) elegge, a scrutinio segreto, la Commissione di Designazione del Presidente; n) richiede, qualora lo ritenga opportuno, la convocazione dell’Assemblea; o) esercita ogni altro compito ad essa attribuito dal presente Statuto, e pro muove quant’altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi della Federazione; p) delibera e conferisce mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti e Organizzazioni; q) approva gli statuti ed i regolamenti delle Associazioni del settore nonché le eventuali modificazioni degli stessi che siano coerenti ai principi del presente Statuto; r) approva i regolamenti della Federazione; s) esamina le domande di adesione delle Associazioni di categoria; t) riesamina le domande di adesione delle aziende; u) approva l’adesione di Soci aggregati di cui all’Articolo 38 e le relative convenzioni; v) ratifica le deliberazioni del Comitato di Presidenza relative a nomine di rappresentanti ANIE nei consigli direttivi di Imprese Collegate e/o controllate e in Enti nei quali ANIE abbia il diritto e/o il dovere di esprimere i propri delegati e/o rappresentanti. w) nomina e revoca il Direttore Generale su proposta del Presidente. — 27 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
La Giunta può delegare al Comitato di Presidenza, anche con facoltà di delega, i propri poteri eccetto quelli di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m), n), o), s) t). Articolo 23
COMITATO DI PRESIDENZA Il Comitato di Presidenza è composto: a) dal Presidente della Federazione; b) dall’ex Presidente della Federazione che per ultimo ha rivestito la carica: c) dai Vice Presidenti; d) dai Presidenti delle associazioni di categoria federate e delle associazioni del settore; e) dagli eventuali Consiglieri incaricati, di cui all’art. 27, con voto consultivo. Alle riunioni partecipa il Direttore Generale con voto consultivo. Inoltre sono invitati a parteciparvi i Revisori dei Conti qualora all’ordine del giorno vi siano questioni di loro competenza.
Articolo 24
RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA Il Comitato di Presidenza si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi, e inoltre quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi componenti. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, spedito per posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l’avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni, con invito per e mail, fax o telegramma. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, nonché l’ordine del giorno per la riunione dettagliato degli argomenti da trattare. Sono ammesse integrazioni dell’ordine del giorno fino alle 24 ore precedenti la riunione. Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti. — 28 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età, o in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti. Funge da Segretario il Direttore Generale; in caso di sua assenza o impedimento, la persona designata dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario. Copia di tale verbale è inviata a tutti i membri di Comitato di Presidenza entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l’adunanza.
Articolo 25
ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA Spetta al Comitato di Presidenza: a) stabilire le azioni a breve termine della Federazione e decidere i piani di attuazione per l’azione a medio e lungo termine, nell’ambito delle direttive e degli indirizzi generali impartiti dall’Assemblea e dalla Giunta; b) esercitare i poteri ad esso delegati dalla Giunta; c) assicurare l’armonizzazione delle attività delle Associazioni di categoria e di settore con le determinazioni di cui alla lettera a) ed evitare che dette attività arrechino pregiudizio agli interessi di altre Associazioni di categoria e di settore; d) deliberare sulle domande di adesione delle aziende, in base all’art. 5; e) esaminare il progetto di bilancio consuntivo, comprendente i rendiconti delle Associazioni del settore, ai fini delle successive deliberazioni e predisporre la relazione al progetto di bilancio consuntivo; f) formulare il bilancio di previsione; g) approvare gli eventuali incarichi conferiti dal Presidente a componenti del Comitato di Presidenza; h) esprimere alla Giunta pareri e proposte su eventuali variazioni degli ambiti di competenza delle Associazioni del settore, anche su proposta delle Associazioni medesime; i) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori di interesse generale; j) approvare le direttive per la struttura e le risorse occorrenti al funzionamento della Federazione; — 29 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
k) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione; l) approvare eventuali convenzioni tra le Associazioni del settore in materia aventi rilevanza organizzativa; m) nominare, su proposta del Presidente, sentiti il o i Vice Presidenti competenti, i componenti delle Commissioni Consultive di cui all’art. 30; n) nominare i rappresentanti della Federazione presso associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, società, enti e organizzazioni per problemi di carattere generale o interessanti più Associazioni del settore informandone la Giunta; la nomina di rappresentanti per questioni specifiche di singola categoria compete alle singole Associazioni di categoria e di settore. Il Comitato di Presidenza è investito dei poteri per l’ordinaria amministrazione della Federazione ed ha la facoltà di delegarli, in tutto o in parte, anche con facoltà di subdelega, al Presidente della Federazione.
Articolo 26
PRESIDENTE Il Presidente è eletto, in anni dispari, dall’Assemblea su proposta della Giunta. A tal fine la Giunta elegge, l’anno precedente ed a scrutinio segreto, una Commissione di designazione formata da tre componenti scelti in Giunta tra rappresentanti degli associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e delle quali non può far parte il Presidente in carica. La Commissione svolgerà il proprio mandato entro un arco temporale da un minimo di 30 ad un massimo di 60 giorni. La Commissione provvede a incontrare, separatamente e riservatamente, i membri della Giunta, nonché una diffusa rappresentanza degli associati, tenendone presenti le dimensioni e le categorie di appartenenza. Al termine dei lavori, la Commissione di designazione presenta alla Giunta un rapporto del lavoro svolto ed indica il candidato o i candidati sui quali è confluito il maggior numero di consensi. Alla Giunta sono altresì sottoposti gli eventuali ulteriori nominativi indicati da tanti associati che dispongano di almeno il 15% dei voti in Assemblea. Su tali indicazioni la Giunta decide a scrutinio segreto e formula la propria proposta, di un unico candidato, per l’Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza nella prima votazione, si procederà come segue: – in caso di unico candidato, si ripetono le consultazioni; – nel caso di più candidati, si ripete la votazione nella stessa riunione, salva possibilità di convocare d’urgenza un’altra riunione. — 30 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
In caso di parità di voto, si procederà al ballottaggio nella stessa riunione o, se necessario, per tre volte in altre riunioni con le medesime regole di cui sopra. Sino a quando il nuovo Presidente non è eletto dall’Assemblea sono prorogati i poteri del precedente. Il Presidente dura in carica un quadriennio dalla data della Assemblea che lo ha nominato. Una ulteriore rielezione, per un massimo di un mandato quadriennale, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato ricoperto. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Può intervenire o far intervenire un suo rappresentante alle riunioni delle Associazioni su invito delle stesse. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve riferire in occasione della prima riunione successiva. Il Presidente rappresenta la Federazione in CONFINDUSTRIA e direttamente o per delega nelle assemblee delle associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, società, enti, organizzazioni alle quali la Federazione partecipa con facoltà di farsi rappresentare. Nel caso di dimissioni del Presidente in corso di mandato e sino a quando il nuovo Presidente non è eletto dall’Assemblea, egli sarà sostituito, per l’ordinaria amministrazione, dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti. In caso di assoluto e definitivo impedimento del Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi dalla constatazione dell’impedimento ed il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.
Articolo 27
VICE PRESIDENTI Nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, il Presidente è affiancato da un minimo di 3 ad massimo di 7 Vice Presidenti eletti negli anni dispari, di cui uno in rappresentanza delle PMI. I Vice Presidenti sono eletti dalla Giunta della Federazione. Detta elezione avviene nella prima riunione della Giunta successiva all’Assemblea Generale in cui è avvenuta l’elezione del Presidente della Federazione. — 31 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
Un Vice Presidente è eletto dalla Giunta in rappresentanza della Piccola e Media Impresa, su proposta dei Rappresentanti delle Piccole e Medie Imprese nominati nella Giunta medesima. I Vice Presidenti durano in carica un biennio. Sono ammesse ulteriori rielezioni fino ad un massimo di tre mandati consecutivi. Il Presidente conferisce delega per determinate competenze e materie di interesse generale per gli associati ai Vice Presidenti, previa approvazione delle deleghe da parte dell’Assemblea e fino a tre personalità esterne alla Giunta, le quali, in tal caso, entrano a far parte del Comitato di Presidenza e della Giunta, senza diritto di voto. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti lascino la carica nel corso del loro mandato, la Giunta procede alla loro sostituzione. I Vice Presidenti eletti dalla Giunta in sostituzione di altri che abbiano lasciato la carica, durano in carica fino alla scadenza di coloro che hanno sostituito.
Articolo 28
I REVISORI DEI CONTI L’Assemblea in anni pari elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori dei Conti effettivi e due Revisori dei Conti supplenti e ne fissa eventualmente gli emolumenti. L’Assemblea sceglie i Revisori dei Conti, anche al di fuori dei rappresentanti degli associati, in una lista di almeno sette canditati di cui almeno due devono possedere la qualifica di Revisore Contabile. Ciascun associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori dei Conti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti, salva la necessaria inclusione di almeno un Revisore Contabile; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I due primi in graduatoria, al di là dei tre Revisori di cui al comma precedente, acquisiranno la qualifica di Revisori supplenti, tra i quali deve essere necessariamente incluso un Revisore Contabile. I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente, che deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria. I Revisori dei Conti assistono alle adunanze dell’Assemblea e della Giunta; essi sono invitati a quelle del Comitato di Presidenza quando l’ordine del giorno preveda materie di loro competenza.
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Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
Articolo 29
I PROBIVIRI L’Assemblea elegge, in anni pari e a scrutinio segreto, cinque Probiviri scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle associate ed anche tra persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa. Ciascun associato può votare per non più di tre candidati nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di CONFINDUSTRIA, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza. Risultano eletti Probiviri i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I Probiviri durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria e sono rieleggibili. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema associativo e che non si siano potute definire bonariamente. Sono quindi deferite ai Probiviri le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto. Sono inoltre deferite ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia elettiva, organizzativa, o quelle aventi ad oggetto gli obblighi degli associati di cui all’art. 6, ed infine le controversie di qualunque altra natura che trovino comunque fondamento nelle regole associative e che non si siano potute definire bonariamente. Tali controversie possono sorgere fra: a) la Federazione e le Associazioni del settore; b) la Federazione ed Associazioni di categoria associate; c) la Federazione e le aziende associate; d) le Associazioni; e) le associazioni di settore e le aziende associate; f) gli associati. I Probiviri possono essere aditi avverso le delibere degli Organi istituzionali della Federazione o delle Associazioni del settore.
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Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea. Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea. La costituzione del Collegio giudicante, che è valida con la presenza di almeno tre dei suoi componenti, deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione del ricorso. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal CODICE ETICO e dalla Carta dei valori associativi. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla costituzione del Collegio dei Probiviri, fatto salvo il caso di proroga concessa con l’accordo delle parti, proroga non superiore a trenta giorni. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. In ogni caso il Collegio dei Probiviri della Federazione comunica al Collegio dei Probiviri di CONFINDUSTRIA le controversie ad esso demandate; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio dei Probiviri della Federazione, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse. I Probiviri sono inoltre competenti: 1. in via esclusiva, per l’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione; 2. anche agendo d’ufficio, per la verifica di comportamenti e per il rispetto del CODICE ETICO e/o delibere collegate e della Carta dei valori di CONFINDUSTRIA; 3. salvo quanto previsto dall’art. 9, in materia di decadenza dalle cariche della Federazione, che può essere disposta anche dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse; 4. in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.
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Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
Le decisioni dei Probiviri nei casi di cui ai precedenti quattro punti sono assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa. Per tutti tali casi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari. L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale. Fatto salvo il caso di appello ai Probiviri confederali, il lodo e le altre pronunce dei Probiviri della Federazione sono inappellabili. I Probiviri sono investiti delle questioni di loro competenza con delibera della Giunta o del Comitato di Presidenza, che viene comunicata ai Probiviri stessi dal Presidente della Federazione, ovvero direttamente da una o da entrambe le parti interessate entro al massimo 90 giorni dalla adozione dell’atto o dal verificarsi del fatto oggetto di ricorso. In caso di ricorso contro le deliberazioni emesse dagli Organi federativi o associativi i soggetti interessati possono adire direttamente i Probiviri. I Probiviri assistono alle adunanze dell’Assemblea e della Giunta. La carica di Proboviro è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni di competenza. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento ai principi del sistema confederale. Articolo 30
COMMISSIONI CONSULTIVE Possono essere istituite Commissioni permanenti a carattere consultivo per le materie di fondamentale interesse per l’attività della Federazione. Ciascuna Commissione Consultiva è formata da almeno sette e non più di venti componenti nominati dal Comitato di Presidenza, con le modalità di cui all’art. 24, comma otto, ed è presieduta da uno dei Vice Presidenti o, ancora, da un rappresentante di un’impresa associata con specifica competenza sulla materia. Le Commissioni Consultive hanno il compito di esaminare i problemi specifici rientranti nella singola materia e di avanzare proposte per la loro soluzione. Sugli stessi problemi formulano pareri a richiesta della Giunta, del Comitato di Presidenza e del Presidente. La Giunta e il Comitato di Presidenza possono loro delegare la definizione di determinati problemi, nell’ambito di indirizzi predeterminati. — 35 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
Le Commissioni Consultive possono costituire al loro interno Comitati, Gruppi di lavoro, i cui coordinatori, nominati dalla Commissione Consultiva, su proposta del Presidente della stessa, si aggiungono ai componenti nominati dalla Giunta, ove non siano stati prescelti tra questi ultimi. Alle sedute delle Commissioni Consultive possono partecipare eventuali esperti invitati dal Presidente della Commissione Consultiva medesima. I componenti delle Commissioni Consultive durano in carica al massimo due anni e terminano comunque il loro mandato con l’esaurirsi degli scopi assegnati. Qualora uno dei componenti rinunci al mandato durante il biennio di carica, esso è sostituito, su proposta del Presidente della Commissione stessa; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza di colui che ha sostituito.
Articolo 31
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE Costituisce requisito generale per l’accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l’aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del CODICE ETICO; a tal fine i Probiviri vengono richiesti di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale dei candidati. Per l’accesso alle cariche direttive è inoltre richiesta una responsabilità aziendale di grado rilevante, nonché l’osservanza del completo inquadramento da parte dell’impresa rappresentata a prescindere dalle sue dimensioni. Sono considerate figure dotate di responsabilità aziendale di grado rilevante: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro Imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa amministratori, institori e dirigenti dell’impresa, muniti di specifica procura. Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi incarico politico. La perdita dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso alle cariche associative determina l’automatica decadenza dalle stesse. L’elezione alle cariche direttive, nonché a quelle di Proboviro, di Revisore dei Conti e di componente della Commissione di designazione deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto; a scrutinio segreto deve essere effettuata anche la votazione per l’accettazione, o meno, delle indicazioni della Commissione in parola. Salva la procedura particolare prevista per la Presidenza, l’elezione avverrà su liste di candidati liberamente espresse dai componenti dell’organo competente all’elezione stessa, in modo tale che il numero di candidati sia — 36 —
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
sempre superiore al numero degli eligendi; a tal fine i componenti dell’organo interessato verranno invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati. Infine, allorché si tratti di eleggere i componenti di un collegio, o comunque cariche plurime, ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire (in qualità di componente effettivo). La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione. La carica di Proboviro e di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nella Federazione. Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli associati, fatte salve quelle di cui agli artt. 28 e 29. Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche (ivi compresa la carica di Presidente della Federazione) che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione, decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite. Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. Tutte le cariche della Federazione e la partecipazione agli Organi istituzionali della Federazione sono gratuite ad eccezione di quella di Revisore dei Conti che può essere retribuita. I criteri di cui al presente articolo si applicano anche alle Associazioni del settore.
Articolo 32
PERSONALE Il personale della Federazione e delle Associazioni del settore è inquadrato in un unico organico gestito centralmente dalla Federazione e dipende gerarchicamente dal Direttore Generale. I Segretari delle Associazioni del settore rispondono gerarchicamente al Direttore Generale per quanto attiene la politica generale del personale e i piani di avanzamento meritocratico, sentiti i Presidenti delle Associazioni del settore; essi dipendono operativamente dai Presidenti delle Associazioni del settore.
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Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
Articolo 33
DIRETTORE GENERALE Il Direttore Generale viene nominato e revocato dalla Giunta tra persone estranee anche alla Giunta su proposta del Presidente. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni. Sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Federazione e ne assicura il coordinamento con i vertici delle Associazioni. Il Direttore Generale ha tutti i poteri per amministrare le disponibilità economiche e ha la gestione ordinaria della Federazione con facoltà di delegarla. Partecipa alle riunioni degli organi della Federazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento generale dell’attività della Federazione stessa. Egli ha la facoltà di partecipare senza diritto di voto all’Assemblea, alle riunioni della Giunta, del Comitato di Presidenza, delle Commissioni Consultive, dei Comitati, delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro. Egli ha altresì la facoltà di partecipare o di farsi rappresentare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi delle Associazioni del settore. Il Direttore Generale assume e dimette il personale non dirigente di competenza della Federazione; assume, promuove e dimette, con l’accordo del Presidente, il personale dirigente della Federazione. Il Direttore Generale assume, promuove e dimette il personale delle Associazioni del settore d’intesa con il Presidente dell’Associazione del settore interessato. Il Direttore Generale nomina e revoca, d’intesa con il Presidente delle Associazioni del settore, il Segretario delle Associazioni del settore.
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Titolo III
ASSOCIAZIONI DI SETTORE
Titolo III - ASSOCIAZIONI DI SETTORE
Articolo 34
ISTITUZIONE Nell’ambito della Federazione operano Associazioni del settore, ognuna rappresentativa di significative realtà della massima possibile integrazione di interessi merceologici comuni. La costituzione di dette Associazioni avviene con espressa deliberazione della Giunta. La Giunta, su proposta del Comitato di Presidenza, sentiti i Presidenti delle Associazioni del settore interessate o su istanza dei medesimi, può deliberare eventuali variazioni degli ambiti di competenza delle Associazioni del settore. L’inquadramento di nuove imprese da associare alle diverse Associazioni del settore viene deliberato dalle competenti Associazioni e sottoposto al Comitato di Presidenza della Federazione. Gli associati che svolgono più attività sono inquadrati nelle corrispondenti Associazioni del settore. Le Associazioni del settore possono aderire ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione anche in rappresentanza delle stesse o di altre Associazioni del settore. Le Associazioni del settore sono tenute ad adottare marchio ANIE. Le Associazioni del settore sono tenute a consultarsi ed a collaborare nell’esame, nello studio e nella trattazione di problemi di comune interesse, in opportuno collegamento, a loro volta, con la Federazione. La Federazione stabilisce, tanto in linea generale quanto in casi specifici, le direttive per il coordinamento delle attività delle Associazioni del settore, nei cui confronti essa interviene quando si tratti di problemi che interessano anche indirettamente più Associazioni del settore o che rappresentino questioni di rilevanza generale.
Articolo 35
ATTRIBUZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE Le Associazioni del settore sono gli organismi rappresentativi degli interessi di carattere generale e collettivo degli Associati sul piano tecnico – economico, dell’immagine e in genere delle attività relative alla categoria di competenza. Le Associazioni del settore hanno autonomia organizzativa, gestionale ed operativa nell’ambito di quanto previsto dallo Statuto Federale: i loro rapporti con la Federazione sono regolati sulla base delle norme statutarie — 41 —
Titolo III - ASSOCIAZIONI DI SETTORE
e degli eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto Federale. Le Associazioni del settore possono deliberare contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti alla categoria per sopperire a particolari esigenze comuni; le relative delibere debbono essere notificate al Comitato di Presidenza della Federazione ai fini della loro esposizione nel bilancio della Federazione ed agli effetti amministrativi e di tesoreria. Eventuali contribuzioni assegnate da soggetti esterni a determinate categorie sono versate alla Federazione e accreditate alle Associazioni competenti. Le Associazioni del settore devono dare comunicazione di tali contribuzioni alla Federazione, ai fini della loro contabilizzazione nel bilancio della Federazione. Il rendiconto consuntivo ed il bilancio di previsione delle Associazioni del settore, dopo l’approvazione da parte delle rispettive Assemblee, vengono notificati alla Federazione per essere da questa aggregati.
Articolo 36
STRUTTURA DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE Le Associazioni del settore operano sulla base di Statuti deliberati dalle rispettive Assemblee e soggetti ad approvazione da parte della Giunta della Federazione, alla quale devono anche essere sottoposte le eventuali modifiche. Gli Statuti delle Associazioni del settore si improntano ai principi del presente Statuto, anche per quanto riguarda l’accesso alle cariche e le modalità di elezione alle stesse, recependo a tal fine nei loro Statuti i criteri generali di cui all’art. 31. Gli Statuti delle Associazioni del settore debbono prevedere funzioni che siano in armonia con gli scopi istituzionali della Federazione con l’esclusione quindi, di norme, iniziative ed attività che siano in contrasto con lo Statuto o con la linea di indirizzo politico generale e organizzativo della Federazione. Gli Statuti delle Associazioni del settore devono prevedere altresì sistemi elettivi tali da dare adeguata rappresentanza agli associati dei vari tipi e dimensioni, in particolare per quanto riguarda la composizione del Comitato Direttivo. Il Presidente della Associazione del settore è eletto dall’Assemblea negli anni pari e dura in carica un biennio. Il Presidente uscente può essere rieletto al massimo per non più di due bienni, dei quali il secondo con la maggioranza di almeno il 75% dei voti spettanti agli associati. Per il diritto al voto nelle Assemblee delle Associazioni del settore la materia è disciplinata dal rispettivo Statuto che peraltro, pur con i necessari adattamenti alla diversa situazione, deve attenersi ai principi stabiliti dal — 42 —
Titolo III - ASSOCIAZIONI DI SETTORE
presente Statuto, in particolare al quarto comma del presente articolo. Gli Statuti possono prevedere l’istituzione nell’ambito delle Associazioni del settore di Gruppi merceologici, garantendo la partecipazione dei rappresentanti dei Gruppi merceologici stessi agli organi direttivi delle Associazioni del settore. Scopo dei Gruppi è quello di curare – eventualmente mediante la destinazione di appositi contributi aggiuntivi – la trattazione di problemi di interesse specifico degli associati.
Articolo 37
FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE Il funzionamento delle Associazioni del settore e dei Gruppi merceologici è disciplinato dai rispettivi Statuti. Le Associazioni del settore ed i loro Gruppi merceologici operano attraverso propri Organi istituzionali coerenti con le rispettive esigenze. Gli Organi delle Associazioni del settore hanno poteri organizzativi, gestionali e operativi autonomi nell’ambito di quanto previsto dallo Statuto Federale, anche di rappresentanza all’esterno, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente il settore rappresentato; essi perciò potranno mettere in atto tutte quelle iniziative che saranno utili a promuovere e sostenere la presenza e gli interessi delle imprese rappresentate presso la clientela ed enti in genere, il tutto in armonia con lo Statuto e gli indirizzi generali della Federazione. In quanto strettamente necessario tali poteri potranno essere conferiti ai Gruppi merceologici di particolare rilevanza, nel quadro, comunque, degli indirizzi generali dell’Associazione. I Presidenti delle Associazioni del settore si tengono sistematicamente in contatto con il Presidente della Federazione ai fini del necessario preliminare coordinamento per assicurare unicità di indirizzo alla attività della Federazione.
Articolo 38
SOCI AGGREGATI Possono altresì aderire alla Federazione in qualità di Soci aggregati straordinari gli Enti che hanno un interesse primario nel settore dell’elettrotecnica e dell’elettronica di cui ANIE ha la rappresentanza imprenditoriale. — 43 —
Titolo III - ASSOCIAZIONI DI SETTORE
L’adesione dovrà essere approvata dalla Giunta su proposta del Comitato di Presidenza. Apposita convenzione disciplinerà: la durata del rapporto, l’entità dei contributi, la rappresentanza negli Organi direttivi della Federazione, l’attribuzione dei voti in Assemblea, le condizioni per la cessazione del rapporto, le sanzioni.
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Titolo IV
FONDO COMUNE, BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO
Titolo IV - FONDO COMUNE, BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO
Articolo 39
FONDO COMUNE Il fondo comune della Federazione è costituito: a) dai contributi di cui all’art. 8; b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari; d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali; e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo donati alla Federazione. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione, delle Associazioni del settore e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto gli associati, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo. Durante la vita dell’organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Articolo 40
BILANCIO DI PREVISIONE Per ciascun anno solare il bilancio di previsione è approvato dalla Giunta. Il documento è composto dal Conto Economico della Federazione e delle Associazioni del settore, nonché per la Federazione da: a) Stato Patrimoniale previsto alla fine dell’esercizio; b) Conto Economico; c) Rendiconto finanziario.
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Titolo IV - FONDO COMUNE, BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO
Articolo 41
BILANCIO CONSUNTIVO Per ciascun anno solare, su proposta del Comitato di Presidenza, la Giunta approva il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea. Il documento è composto da: a) Stato Patrimoniale; b) Conto Economico: c) Rendiconto finanziario. Esso è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, insieme alla relazione approvata dalla Giunta ed a quella del Collegio dei Revisori dei Conti. La relazione deve fornire indicazioni generali di quadro e sulle principali voci del bilancio. La Giunta deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea ordinaria. Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico devono essere raffrontati con il bilancio di previsione dell’esercizio e con il Consuntivo dell’esercizio precedente e avere, in allegato, i dati di sintesi del Bilancio delle Società controllate. Il Bilancio consuntivo è trasmesso a CONFINDUSTRIA entro un mese dall’approvazione e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
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Titolo V
MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Titolo V - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Articolo 42
MODIFICHE ALLO STATUTO Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno il 60% dei voti spettanti al complesso delle associate, senza tener conto degli astenuti. In casi particolari la Giunta può sottoporre alle associate, mediante referendum tra gli stessi, secondo la procedura prevista dall’art. 18, le modifiche allo Statuto da approvare sempre con le maggioranze di cui al comma precedente. Alle associate che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate – qualora tali modifiche mutino sostanzialmente gli scopi e/o la struttura della Federazione - è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il versamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Articolo 43
SCIOGLIMENTO Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall’Assemblea. Tale Assemblea è convocata quando lo scioglimento della Federazione è domandato da un numero di soci rappresentanti almeno la metà della totalità dei voti spettanti agli associati. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati che rappresentino il 75% dei voti totali spettanti agli associati. Per la validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di tanti associati che rappresentino il 75% dei voti totali spettanti agli associati. L’Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
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DISPOSIZIONI FINALI
DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgano i principi del sistema confederale e le disposizioni del Codice Civile in materia.
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ALLEGATO A
Scaglioni di voto
n° voti
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1
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