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Professione Immobiliare 25

Anno 13 n. 25 - Gennaio Febbraio Marzo 2019

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Condominio!!!

Convegni/Aggiornamento/Formazione per gli Amministratori, gli Ingegneri, gli Architetti e i Geometri

Poste Italiane Spa - sped. abb. postale DL.353/ 2003 (conv In. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1,DCB Milano

IVA IN EDILIZIA, AL 10%Gli eventi 2019

Condominio!!! 22 Marzo 2019

LIMITAZIONE AL NUMERO DELLE DELEGHE Teleriscaldamento: dalle prime centrali ai giorni nostri

APAC LecceAPAC Modena

LISIAI

TELERISCALDAMENTO A2A

Una soluzione innovativa e conveniente per riscaldare le nostre case, nel rispetto dell’ambiente.

A Milano il bilancio è positivo! Solo nel 2017 quasi 5.000 milanesi hanno scelto il teleriscaldamento, con oltre 1,5 milioni di metri cubi riscaldati in più rispetto al 2016. Un’opportunità che hanno colto edifici simbolo della città: Duomo, Tribunale, Palazzo Marino, Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele, Università Bicocca e importanti aree urbane come Cascina Merlata e City Life con le torri Isozaky e Hadid.

Emissioni evitate nell’ambiente nel 2017

68.000ton DI CO 2 GLOBALI

2ton

DI POLVERI SOTTILI

48ton

DI OSSIDO DI AZOTO

15ton

DI ANIDRIDE SOLFOROSA

a2acaloreservizi.eu

EDITORIALE

Aggiornamento: 22 Marzo Milano e 5 Aprile Modena le prossime tappe

A

Milano, Hotel Best Western, Viale Monza 132 e a Modena in Via Giardini 456 i Soci APAC e i (questa volta tanti) Soci delle altre associazioni, si incontreranno ancora per due evento di aggiornamento sui temi più importanti della vita degli Amministratori Condominali e per uno scambio proficuo di idee su alcuni spunti oggetto di studio e di approfondimentoi.

I Convegni di Aggiornamento con area espositiva sono dedicati agli Amministratori di Condominio e a tutti gli operatori del settore immobiliare che desiderano aggiornare le proprie conoscenze per una gestione del patrimonio immobiliare più professionale e redditizia.

CONDOMINIO!!! si continua a dimostrare un grande momento di aggiornamento, di formazione e di interazione tra gli stessi amministratori condominiali, i geometri, i tecnici, i professionisti e le aziende presenti nell’area espositiva.

Le novità introdotte negli ultimi incontri

che hanno portato ad essere tutti più partecipi nella costruzione delle linee di sviluppo, hanno portato riflessi positivi e una nuova spinta nella direzione innovativa

che ha sempre contraddistinto la nostra Associazione APAC e da poco anche LISIAI.

Sempre più infatti troviamo momenti di interscambio tra i Soci APAC e coloro i quali si sonon voluti avvicinare per la prima volta alle nostre attività o Amministratori di Altre Associazioni o non appartenenti ad

Associazioni di Categoria

Altri momenti importanti di formazione CONDOMINIO!!! si svolgeranno a Lecce, a Preganziol, a Mestre, a Padova, ecc.

Il programma dettagliatpo e la possibilità di iscriversi direttamente viene offerta tramite il sito www.eureos.it.

I numeri degli eventi saranno sempre più incoraggianti. L’interesse come al solito si manifesterà sia in aula che nell’ambito dei desk esterni dove si incontreranno gli amministratori, i docenti e le aziende sponsor.

Un augurio al collega di Modena Marco Ognibene, e Enrico Le va di Lecce oltre che agli amici di LISIAI e LISIAI Veneto che camminano insieme a noi.

Insomma miglioriamo di giorno in giorno e i segnali che ci giungono sono molto confortanti.

Stefano Milanesi

PROFESSIONE IMMOBILIARE 2019/ n.25 4

PAROLA ALL’AVVOCATO

STUDIO LEGALE GIOLA MILANO (I) - LUGANO (CH)

SULLA MODIFICA DELL’ ARTICOLO DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE CHE PREVEDE UNA LIMITAZIONE AL NUMERO DELLE DELEGHE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

La questione era molto dibattuta sia in giurisprudenza, sia in dottrina. Sul punto è intervenuta una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (30-12-1999, n. 943) che ha chiarito quali siano le norme regolamentari (anche contrattuali) che possono essere modificate con la maggioranza dell’art. 1136, 2° c., c.c..

superiore esigenza di garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell’interesse di tutti i partecipanti.

Diversa potrebbe essere la soluzione nel caso di esistenza di un regolamento di natura contrattuale, giacché - nell’ipotesi che detto regolamento non preveda alcuna limitazione al potere di delega (ed è appunto il caso di cui ora si discute) - l’introduzione di un contingentamento numerico, secondo alcuni e come sostiene in questa sede il sig. La., sarebbe ammissibile solo attraverso una decisione unanime di tutti i condomini. L’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha superato,

Il merito della sentenza citata

è molto ben riportato in una sentenza del Tribunale di Monza del 13-01-2011 che si è occupata proprio del caso riguardante il limite di deleghe in assemblea previsto dal regolamento contrattuale di un Condominio; ivi si legge: “La Cassazione ha da tempo affermato (cfr. Sent.

5315/98) che la modifica del regolamento non contrattuale, adottata con deliberazione della però, anche scorta tale assunto, sulla dell’individuazione,

Più recentemente la Suprema

Corte ha puntualizzato che “a determinare la contrattualità dei regolamenti sono esclusivamente le clausole di essi limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ... ovvero quelle clausole che attribuiscano ad alcuni condomini maggiori diritti rispetto ad altri.

maggioranza dei partecipanti al condominio, nel senso di limitare il numero delle deleghe anche ad un massimo di due, non incide sulla facoltà di ciascun condomino di intervenire all’assemblea a mezzo di un proprio rappresentante, ma

tra le varie clausole, di quelle aventi contenuto tipicamente regolamentare

(che disciplinano, ad esempio, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi comuni), le quali possono essere approvate a maggioranza e, pur

Quindi il regolamento predisposto dall’originario unico proprietario .. può non avere natura contrattuale, se le sue clausole si limitano a disciplinare l’uso dei beni comuni.

regola soltanto l’esercizio di quel diritto, a presidio della

PROFESSIONE IMMOBILIARE

contrattuali, possono essere se contenute in regolamenti

Conseguentemente, mentre è necessaria l’unanimità dei

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modificate con deliberazione parimenti a maggioranza.

Le suddette clausole si distinguerebbero dunque da quelle contrattuali pure, le quali – incidendo sui diritti soggettivi individuali - debbono essere approvate all’unanimità e non possono essere modificate senza il consenso di tutti gli interessati (ex multis Cass. 1057/99 e SS. UU. 943/99).

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