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e 27 agosto
from Apinforma 14/2021
by Confapi FVG
ORGANIZZAZIONE
Preco System Srl: 100 panchine per Roma
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Covid-19. Rientri dalle ferie in sicurezza
Premio Aziende Virtuose - Percorsi in FVG 2
Il portale unico per i trasporti eccezionali
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CHIUSURE ESTIVE DEI NOSTRI UFFICI
Durante il periodo estivo i nostri uffici resteranno chiusi i seguenti venerdì pomeriggio:
30 luglio 6 e 27 agosto 3 settembre
Per le urgenze potrete comunque contattarci ai numeri 0432/507377 e 338/6904139.
La chiusura per le ferie è così programmata:
dal pomeriggio di venerdì 6 agosto a venerdì 20 agosto compreso
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala.
info@confapifvg.it
Editore Redazione
Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile
Lucia Cristina Piu
Registrazione presso il Tribunale di Udine
n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico
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Concessionaria per la pubblicità
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Trasporto abusivo e concorrenza sleale
InContro Con Il PreFetto dI trIeSte
Lo scorso 28 luglio si è tenuto un incontro a Trieste con il Commissario di Governo per il FVG Valerio Valenti, accompagnato dal Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per il FVG, Giuseppe Maggese e dal Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Trieste, Eugenio Amorosa, avente come oggetto il fenomeno dell’abusivismo e della concorrenza sleale nel settore del trasporto di merci su strada, per la crescente difficoltà nel far fronte al fenomeno della concorrenza sleale operata dai vettori stranieri. L’incontro ha fatto da coronamento al precedente confronto che le Associazioni di categoria regionali avevano avuto nel periodo dell’emergenza Covid-19 con la massima autorità periferica dello Stato. All’incontro hanno preso parte la nostra Associazione, Confartigianato FVG e Federazione Autotrasporti Italiani FVG, ribadendo le problematiche di fondo vissute quotidianamente dalle imprese di trasporto associate e avanzando una serie di proposte per contenere i fenomeni in questione; con il punto di vista di Confapi FVG che è stato rappresentato dal Direttore Lucia C. Piu. Fra i punti illustrati figura anzitutto la necessità di potenziare i controlli anti-cabotaggio illegale. Il Reg. Ue 1072/2009, recentemente modificato con misure più stringenti, ammette l’attività di cabotaggio come attività di trasporto temporaneo nel limite massimo di sette giorni, con un numero massimo di tre viaggi e con un intervallo tra un trasporto internazionale e l’ultimo trasporto eseguito di almeno quattro giorni. Altro problema segnalato è stato quello del rispetto dei tempi di riposo settimanale fuori cabina da parte dei conducenti, troppo frequentemente non rispettato. Per l’Associazione, in secondo luogo, si è ribadito il criterio della particolare collocazione geografica del FVG, che impone un maggior numero di controlli in considerazione dell’elevata densità di vettori esteri e della strategicità della Regione. Le Associazioni hanno, fra l’altro, indicato al Prefetto le possibili aree ove concentrare i controlli in quanto maggiormente suscettibili di violazioni alle normative internazionali e interne. Da ultima, si è chiesta l’istituzionalizzazione di un tavolo permanente con convocazione semestrale o an-
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nuale, nel quale poter svolgere con sufficiente periodicità un confronto sull’attività svolta e sui problemi che le associazioni incontrano sul territorio. Il Prefetto Valenti, che già in passato aveva sollecitato una alta collaborazione delle Associazioni ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo, ha ascoltato con estremo interesse tutti gli interventi, assicurando il proprio impegno per la costituzione dell’osservatorio, con eventuale declinazione anche a livello provinciale.
(EV)
AvvIAtA l’xI edIzIone
Il 13 luglio 2021, presso la sede del dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine, è stata presentata la nuova piattaforma online del corso di perfezionamento post laurea “Valori identitari e Imprenditorialità”. Tale progetto, giunto alla XI edizione, è organizzato dall’Università di Udine, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Ente Friuli del Mondo, ed è diretto dalla Prof.ssa Raffaella Bombi. Sin dalla prima edizione la nostra Associazione è stata presente e si è dedicata con le imprese associate a gestire e seguire gli studenti nella fase di tirocinio che caratterizza questo progetto. Il corso infatti è suddiviso tra ore dedicate alla didattica, periodi di tirocinio (80 ore), presso le imprese della nostra Regione e istituzioni del territorio, e visite culturali per favorire il contatto con il territorio friulano. Tra gli obiettivi principali ritroviamo la volontà di contrastare la complessiva perdita dell’identità linguistica dei giovani corsisti che provengono dall’Argentina e dal Brasile quali discendenti di emigrati friulani di seconda, terza e quarta generazione. È viva la necessità di promuovere l’interesse verso la cultura e la tradizione friulana nelle nuove generazioni nate all’estero e di favorire l’instaurarsi di reti di connessione con soggetti istituzionali, economici e sociali che operano del territorio friulano promuovendo nuove occasioni di rapporto e collaborazione. Aderiamo da sempre a questa iniziativa, crediamo fortemente nella sua importanza non solo per l’opportunità offerta ai giovani di contatto con l’identità friulana e il tessuto economico della Regione, ma anche per l’occasione di crescita e confronto che essa porta alle aziende del territorio. Secondo noi questo progetto ha permesso di azzerare le distanze tra persone che vivono su continenti diversi, ha avuto e continua ad avere risultati importanti perché coniuga vari aspetti come
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la formazione e la possibilità per questi giovani di tornare alle loro radici e conoscere il territorio da cui sono partiti tanti anni fa i loro nonni. Inoltre, ha permesso di valorizzare la nostra cultura e le nostre tradizioni, ma anche, con il coinvolgimento delle Associazioni datoriali, il tessuto produttivo, che è la principale risorsa su cui può contare la nostra Regione. Con l’avvento della pandemia, tutte le attività sono state sospese, ma la forte volontà degli organizzatori di mantenere in vita il progetto e creare un “ponte” tra le prime edizioni e quelle future, ha portato alla realizzazione di una piattaforma per l’erogazione di materiali didattici in e-learning da parte dei docenti del corso, arricchiti da interviste a tutti gli attori istituzionali che hanno collaborato nei 10 anni di attività. Questi brevi corsi online e le interviste sono accessibili a tutti coloro che, spinti dall’interesse verso la cultura e la lingua friulana, vogliano documentarsi (Valori identitari e imprenditorialità (uniud.it)). All’evento di presentazione, al quale siamo intervenuti assieme ad altre istituzioni locali, hanno partecipato in video collegamento anche sette corsisti delle precedenti edizioni che hanno condiviso le loro esperienze e ribadito l’importanza del progetto al fine di conoscere le proprie origini.
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(MM)
Sospensione carichi pendenti
vAdeMeCuM e FAQ dell’AgenzIA delle entrAte
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 286/C del 2 agosto 2021 per ricordare che il “Decreto Sostegni bis” (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021) ha disposto ulteriori interventi in materia di riscossione. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un apposito Vademecum per chiarire alcuni aspetti delle disposizioni attualmente in vigore, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ), aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dalla citata legge di conversione al “Decreto Sostegni-bis”. Di seguito riportiamo alcuni dei principali chiarimenti forniti nel Vademecum, mentre le FAQ sono disponibili al link seguente: https://www. agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-sapernedi-piu/covid-19/faq-covid/
PROROGA DEI TERMINI PER I PAGAMENTI DELLE CARTELLE
La legge di conversione al decreto Sostegni-bis ha prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (come noto, tale proroga era già stata disposta dal DL n. 99/2021 poi confluito nella legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”). I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 30 settembre 2021.
PER ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO
Sono state rideterminate le scadenze per il versamento delle rate della “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018) previste nel 2020. In particolare, per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019, deve effettuare il pagamento delle rate non ancora versate nel 2020 in quattro mesi a partire da luglio 2021: - entro il 31 luglio 2021 andavano pagate le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazioneter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio). Trattandosi di un sabato, la scadenza è slittata al 2 agosto 2021; - entro il 31 agosto 2021 si paga la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter); - entro il 30 settembre 2021 si pagano le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio); - entro il 31 ottobre 2021 si paga la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter). Restano confermati i termini per il pagamento delle rate di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021 che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021. Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (quindi per il termine del 2 agosto sono considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 agosto 2021). In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
Il decreto “Sostegni-bis” ha prorogato fino al 31 agosto 2021 (in precedenza era 30 giugno 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
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Come noto, l’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, ovvero dal primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria (decreto “Cura Italia”).
SOSPESI PIGNORAMENTI E PROCEDURE DI RISCOSSIONE
Restano, infine sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. La sospensione riguarda anche le procedure cautelari ed esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
(C)
Bonus sanificazione
PREMESSA
L’art. 32 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) ha riproposto un bonus per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale DPI e per le spese di sanificazione dei luoghi di lavoro. Con provvedimento del 15 luglio 2021 l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello con le relative istruzioni per la richiesta del credito d’imposta da trasmettere entro il 4 novembre 2021. Di seguito analizziamo le caratteristiche più significative del nuovo contributo.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al credito d’imposta i seguenti soggetti: - i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, - gli enti non commerciali, compresi quelli del
Terzo Settore ETS; - le strutture ricettive extralberghiere organizzate in maniera non imprenditoriale ma munite del codice identificativo regionale ex art. 13 - quater, comma 4 del D.L. 34/2020. Rientrano anche i bed & breakfast, per questi ultimi è prevista la possibilità di autocertificare lo svolgimento dell’attività ricettiva.
SPESE AGEVOLABILI
L’agevolazione è riconosciuta con riferimento alle spese di: - sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività di lavoro compresi i beni strumentali utilizzati per tale attività, - somministrazione di tamponi nei luoghi di lavoro; - acquisto di DPI conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria
quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive e calzari; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - DPI diversi da quelli precedenti e relative spese di installazione come ad esempio termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti. Anche questi devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla comunità europea; - dispositivi per il mantenimento delle distanze interpersonali come ad esempio barriere e pannelli protettivi.
IL BENEFICIO PREVISTO
Il beneficio viene riconosciuto sottoforma di credito d’imposta nella misura nominale del 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il credito d’imposta non può essere superiore a 60.000 euro. Si segnala che l’importo effettivo del credito sarà determinato a posteriori, vale a dire dopo il ricevimento di tutte le richieste e rapportato alle risorse disponibili. Non opererà quindi un “click day” ma il credito effettivo sarà quantificato sulla base del riparto delle somme disponibili, pari a 200 milioni e le richieste pervenute. La percentuale effettiva del bonus sarà quindi resa nota con un provvedimento delle Entrate da adottare dopo il termine di presentazione delle richieste di contributo e comunque entro il 12 novembre 2021.
L’UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che renderà noto l’effettiva percentuale spettante per ogni beneficiario. Dovranno essere utilizzati per la compensazione esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia quali Entratel e Fisconline e l’importo del credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi cui si riferiscono le spese, quindi nella dichiarazione Redditi 2022. Non operano i limiti di:
- 700.000 euro per l’utilizzo in compensazione ex art. 34 della legge 388/2000 (aumentato a 2 milioni per il 2021 dal Decreto Sostegni - bis); - 250.000 euro previsto per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta del bonus dovrà essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 15 luglio 2021 già citato, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente o tramite intermediari. Dopo la presentazione della richiesta sarà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto della richiesta con le relative motivazioni.
(PZ)
Nuovi termini di emissione delle note di credito
rIdeFInItI I terMInI dI reCuPero dell’IMPoStA nelle ProCedure ConCorSuAlI
L’art. 18 del D.L. 73/2021 (Sostegni-bis) ha ridefinito i termini iniziali di emissione delle note di credito nei confronti di debitori inadempienti sottoposti a procedure concorsuali. La modifica interesse le procedure aperte successivamente all’entrata in vigore del decreto e quindi da 26 maggio 2021. La modifica interviene sull’art. 26 del DPR 633/72 offrendo la possibilità di recuperare l’Iva sui crediti non incassati fin dall’apertura delle procedure concorsuali, senza dover attendere la conclusione. Il legislatore con l’intervento in argomento, ha cercato quindi allineare la normativa Iva all’articolo 101, comma 5 del TUIR, che consente di dedurre dal reddito d’impresa da subito le perdite su crediti legate a procedure concorsuali. Prima di entrare nel merito delle modifiche, ricordiamo che l’art. 26 in caso di mancato pagamento, anche parziale o totale della fattura, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose, prevede la possibilità di emettere una nota di variazione per recuperare l’Iva non riscossa. La nota di credito deve essere emessa per l’intero importo fatturato oppure per un importo parziale indicando in ogni caso sia l’imponibile che l’imposta. Il termine entro cui emettere tale nota di variazione prima del decreto Sostegni - bis, era legato alla chiusura della procedura e questa condizione era stata fortemente criticata. In altri termini il momento iniziale in cui era possibile emettere la nota di variazione, in base anche ai chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria con le circolari 77/E/2000 e 31/E/2014, era: - nel fallimento, in presenza di piano di riparto, entro il termine per le osservazioni al piano di riparto, in assenza del piano di riparto, entro il termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento; - nel concordato fallimentare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato stesso; - nel concordato preventivo data della sentenza di omologa esclusivamente per i crediti chirografari per la parte percentuale e successivo adempimento del debitore agli obblighi assunti in sede concordataria; - nella liquidazione coatta amministrativa dalla definitività del piano di riparto; - nell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.) dalla omologazione dell’accordo; - nel piano attestato (art. 67 comma 3 lett. d)
L.F.) dalla data di pubblicazione del piano presso il Registro delle Imprese. Il decreto Sostegni - bis ha rivisto queste regole con riferimento alle procedure aperte dal 26 maggio 2021. La prima riguarda la modifica radicale della tempistica di cui sopra con l’aggiunta nell’art. 26 del nuovo comma 3 - bis, in base al quale sarà possibile emettere le note di variazioni in diminuzione a partire dal momento in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data: - della sentenza dichiarativa del fallimento; - del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; - del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; - del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; - dalla data di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.); - dalla data di pubblicazione del piano presso il Registro delle Imprese nel piano attestato (art. 67 comma 3 lett. d) L.F.). Le ultime due casistiche non hanno subito variazioni. Il tentativo di anticipare il termine iniziale di emissione della nota di variazione era stato inserito anche nella legge di bilancio per il 2016, ma esigenze erariali spinsero il legislatore a ritornare sui suoi passi con la legge di bilancio dell’anno successivo. I nuovi termini riguardano le note di variazione
relative a procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto, escludendo quelle iniziate prima del 26 maggio 2021. È stato modificato anche il comma 5 dell’art. 26 introducendo l’esonero, a favore della procedura concorsuale, della rettifica della detrazione dell’Iva non pagata. Il debitore assoggettato a procedura concorsuale in questo modo non ha l’obbligo di registrare la variazione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. L’imposta corrispondente non entra pertanto nella liquidazione Iva, restando a carico dell’erario. Questa previsione tuttavia esclude gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati. In questi ultimi due casi il debitore è invece tenuto a registrare la variazione nel registro Iva delle vendite nei limiti della detrazione originariamente operata. Nell’ipotesi in cui, successivamente agli eventi sopra indicati, il corrispettivo sia versato, in tutto o in parte, rimane l’obbligo per il cessionario o committente, di emettere la fattura e procedere al versamento dell’imposta, con diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione in aumento. Le modifiche non hanno interessato le procedure individuali che continuano ad essere subordinate alla infruttuosità delle stesse. Più precisamente tale momento corrisponde: - nelle ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; - nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario, risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; - nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata
deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. Ovviamente anche in questi casi qualora successivamente all’emissione della nota di credito, si riesca ad incassare in tutto o in parte il corrispettivo si dovrà emettere una nota di debito. Dopo aver analizzato il termine iniziale a partire dal quale è ammessa la rettifica, il decreto Sostegni – bis non è intervenuto sul termine finale lasciando gli operatori nell’incertezza. Incertezza aggravata dalla circostanza che spesso le aziende non sempre monitorano l’andamento delle procedure concorsuali nel tempo. Considerando che l’art. 26 del decreto Iva prevede che il cedente o prestatore ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione ai sensi dell’art. 19, si dovrebbe concludere che il documento vada emesso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di avvio della procedura. Così per una sentenza di fallimento del 26 luglio 2021, la nota di variazione andrebbe emessa entro il mese di aprile 2022. In particolare se la nota di credito è datata 2021, la detrazione andrebbe fatta nella liquidazione periodica di riferimento, mentre se emessa nel 2022 (comunque entro il 30 aprile 2022) il documento andrebbe annotato su apposito sezionale e la relativa imposta computata nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2021. Come accennato il legislatore ha cercato di avvicinare la normativa Iva a quella reddituale ma quest’ultima consente di imputare la perdita sostanzialmente fino alla chiusura della procedura concorsuale. Sarebbe quindi auspicabile estendere, che anche sul fronte Iva, la possibilità di recuperare l’imposta fino alla data di chiusura della procedura non solo per rendere più omogenea la procedura ma anche per evitare che le imprese perdano il diritto alla detrazione per sforamento dei termini legati al mancato di monitoraggio dell’evoluzione della procedura concorsuale.
(PZ)
Le spese di rappresentanza
deduCIbIlI In bASe A PerCentuAlI PArAMetrAte AI rICAvI
PREMESSA
Le spese di rappresentanza sono disciplinate dall’art. 108 comma 2 del TUIR e riguardano le somme che l’imprenditore sostiene per promuovere direttamente o indirettamente un’immagine positiva e prestigiosa verso i clienti o potenziali clienti. Possono essere definite come quelle spese dotate del requisito dell’inerenza, che l’imprenditore sostiene per acquisire beni e servizi a beneficio della clientela, anche potenziale o di pubbliche relazioni virtualmente idonee a generare benefici economici per l’impresa.
RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Fino a 10 milioni Oltre i 10 e fino a 50 milioni Oltre i 50 milioni
Per la determinazione dell’importo deducibile non si devono considerare i beni d’importo inferiore a 50 euro che sono sempre deducibili. Per le imprese di nuova costituzione le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura i cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori a quelle deducibili secondo le regole ordinarie. Si pensi ad una società costituita nel 2019 che ha conseguito i primi ricavi nel 2021, le spese di rappresentanza sostenute nel 2019 e nel 2020 saranno deducibili nel 2021 e nel 2022 nei limiti, per ciascuna annualità, dei limiti visti sopra. Il legislatore ha quindi previsto un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono deducibili, mentre quelle eventualmente eccedenti risultano indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
Le spese di rappresentanza, diversamente da quelle di pubblicità, sono gratuite e questa è forse la loro principale caratteristica. Non esiste in queste spese un rapporto sinallagmatico, che prevede, a fronte di una prestazione resa, il pagamento di un corrispettivo o di una controprestazione.
IL TRATTAMENTO FISCALE RELATIVO ALLE IMPOSTE DIRETTE
La norma citata prevede che la deducibilità delle spese di rappresentanza sia legata al periodo di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità individuati da apposito decreto. Il DM 19 novembre 2008, ha previsto un meccanismo di deduzione commisurato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi con una struttura tipicamente a scaglioni. Scaglioni che sono stati modificati dall’art. 9 del D.lgs. n. 147/2015 e rimodulati in base alla tabella di seguito riportata.
LIMITE DEDUCIBILITÀ
1,5% 0,6% 0,4%
INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Il legislatore ha individuato anche quali caratteristiche devono avere le spese di rappresentanza per soddisfare il requisito dell’inerenza. È innanzi tutto necessario che il loro sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. In particolare sono considerate spese di rappresentanza: - le spese per viaggi turistici in occasione dei
quali sono programmate e in concreto svolte attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisca oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa; - le spese per feste, ricevimenti e altri interventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; - le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa; - ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri d’inerenza. In base a quanto indicato sopra, possono rientrare nella definizione di spese di rappresentanza le spese sostenute per l’organizzazione diretta e indiretta di viaggi in cui sia svolta un’attività di carattere promozionale; ma anche quelle sostenute per eventi a carattere conviviale in occasione di ricorrenze aziendali o anniversari; le spese per intrattenimenti in occasione di inaugurazioni di nuove sedi, lancio di nuovi prodotti, fiere ed eventi simili in cui viene svolta un’attività di promozione dei beni e servizi dell’impresa. Tutte queste spese, rientrano nella definizione di spesa di rappresentanza e come tali sono deducibili dal reddito d’impresa nei limiti delle percentuali sopra indicate.
LE SPESE TOTALMENTE DEDUCIBILI NON qUALIFICABILI COME SPESE DI RAPPRESENTANZA
La norma individua anche alcune categorie di spese che non rientrano nella definizione di spese di rappresentanza e pertanto non subiscono limitazioni nella loro deducibilità dal reddito d’impresa, risultando conseguentemente totalmente deducibili. Tra queste rientrano: - le spese di vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi simili; - le visite alla sede, agli stabilimenti o unità produttive dell’impresa; - le spese di vitto e alloggio direttamente sostenute dall’imprenditore individuale per partecipare a mostre, fiere e altri eventi simili in cui sono esposti o promossi i prodotti o servizi dell’impresa o attinenti alla stessa. La deducibilità integrale è giustificata dalla natura commerciale di tali spese che conseguentemente soddisfano maggiormente il requisito di inerenza.
LA NORMATIVA IVA
L’articolo 19-bis 1 lettera h) del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza così come definite ai fini delle imposte sui redditi. Sono escluse dalla limitazione le spese sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Il decreto individuando esplicitamente le spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette, automaticamente esplica effetti anche sul fronte dell’Iva. Più precisamente resta indetraibile l’Iva sulle spese di rappresentanza anche se deducibili ai fini delle imposte dirette. Per contro, gli acquisti di beni e servizi che non costituiscono spese di rappresentanza, ricadono nella disciplina generale dell’inerenza, con la conseguenza che l’imposta sarà detraibile se inerente operazioni imponibili. In base a questa impostazione le spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute per ospitare clienti anche potenziali in occasione di fiere, mostre ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite di sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa possono beneficare della detraibilità dell’Iva. Anche in questo caso la motivazione è assimilabile a quella vista sopra, vale a dire, al fatto che sono assimilabili a costi di natura commerciale. Le spese, invece, che abbiamo indicato come spese di rappresentanza secondo la classificazione indicata sopra ai fini delle imposte dirette, non potranno beneficiare della detraibilità Iva.
LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
Abbiamo visto che particolari spese di vitto e alloggio possono beneficiare della deducibilità integrale in quanto non qualificabili come spese di rappresentanza. È tuttavia necessario in questi casi tenere presenti le limitazioni previste dal 5° comma dall’articolo 109 del TUIR, il quale riconosce una deducibilità limitata al 75% per questa tipologia di spesa. In pratica le spese di vitto e alloggio che non rientrano tra quelle di trasferta dei dipendenti e che sono qualificabili di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75%. Sostanzialmente subiscono due limitazioni, la prima legata alla percentuale sui ricavi, la seconda del 75%, connessa alla loro natura di spese di vitto e alloggio. L’Iva addebitata sui servizi alberghieri e di sommi-
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nistrazione di alimenti e bevande non rientranti tra le spese di rappresentanza, è detraibile. Tale imposta rappresenta un costo deducibile solo nel caso in cui vi sia una limitazione oggettiva alla detraibilità. Qualora il servizio di vitto e alloggio non rientri tra le spese di rappresentanza, ad esempio nel caso di trasferte dei dipendenti, l’Iva pagata in relazione a tali servizi è detraibile sulla base delle regole generali, vale a dire nella misura in cui siano inerenti ad operazioni che consentano l’esercizio del diritto alla detrazione e sia documentata da fattura. A tal proposito l’articolo 22, terzo comma del DPR 633/72 prevede che gli imprenditori non sono obbligati a richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione poiché detto obbligo riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto in relazione a beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa. In questo modo l’impresa che volontariamente decide di non richiedere l’emissione della fattura per il servizio ricevuto, automaticamente rinuncia alla possibilità di detrarre l’Iva. Resta inteso che la prestazione sarà in ogni caso certificata attraverso l’emissione di una ricevuta o di un documento commerciale. La mancata richiesta della fattura può essere motivata al fatto che i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti Iva connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’Iva detraibile. In questi casi, posto che tale scelta rappresenti la soluzione economicamente più vantaggiosa, l’Iva non detratta ha natura di costo inerente all’attività esercitata e conseguentemente è deducibile ai fini delle imposte dirette. In assenza di fattura quindi, l’imprenditore o il professionista possono detrarre, ai fini delle imposte sui redditi, l’Iva incorporata nelle ricevute, quale costo aggiuntivo a quello sostenuto per le prestazioni alberghiere o di ristorazione, sempreché presentino la natura di costo inerente all’attività. La limitazione al 75% della deducibilità delle spese in argomento, in base a quanto previsto dall’articolo 109, comma 5 del TUIR sarà riferita al costo, comprensivo dell’Iva non detratta. L’Iva non detratta assumerà rilevanza anche ai fini Irap, a condizione che tale onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione della base imponibile. In presenza di fattura, l’Iva addebitata e non portata in detrazione per scelta dell’imprenditore, non potrà mai rappresentare un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
LA DOCUMENTAZIONE
La deducibilità delle spese di rappresentanza, siano esse totalmente deducibili o sottoposte ai limiti di cui sopra, è condizionata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitanti, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. È comunque previsto che l’amministrazione finanziaria possa richiedere ai contribuenti ulteriori indicazioni circa l’ammontare complessivo di spesa, distinto per natura nonché l’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica assunti a base per il calcolo della percentuale di deducibilità. La richiesta può riguardare anche i beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l’ammontare complessivo delle spese deducibili integralmente.
(PZ)
Restituzione somme tassate in anni precedenti
l’AgenzIA delle entrAte hA deFInIto lA ProCedurA dA SeguIre
Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021, n. 8/E, sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disposizione dettata dall’art. 150 del DL n. 34 del 2020, che disciplina, al fine di deflazionare l’insorgenza di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti, le modalità di restituzione al sostituto d’imposta di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti. Come si vedrà di seguito, si tratta di una modalità di restituzione “al netto” che si è aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta, già prevista e disciplinata dall’articolo 10, lettera d-bis) del Tuir.
1. SOMME RESTITUITE “AL LORDO” DELLE RITENUTE SUBìTE AL MOMENTO DELLA PERCEZIONE
In primis, la circolare richiama la modalità di restituzione a lordo di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir, ai sensi del quale sono deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti, nel presupposto che la restituzione sia al lordo delle ritenute fiscali. La disciplina si applica ai redditi di lavoro dipendente e a tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche i compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore, e i redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale o altro). In particolare, la disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva o a titolo di acconto, sia a quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta. Per consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, la legge di stabilità 2014 ha previsto, dal 1° gennaio 2013, nel confermare la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, che “L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze», emanato il 5 aprile 2016. In particolare, il citato decreto ha previsto che il rimborso è determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’articolo 11 del citato TUIR.
2. RESTITUZIONE AL SOGGETTO EROGATORE “AL NETTO” DELLA RITENUTA SUBìTA AL MOMENTO DELLA PERCEZIONE
In aggiunta alla modalità sopra descritta al “lordo” della ritenuta, il novello comma 2-bis, introdotto nell’articolo 10 del Tuir, dispone che “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. Al riguardo, la circolare precisa che la restituzione al “netto” della ritenuta, possa avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, anche se si tratta di un’imposta sostitutiva, nonostante la rubrica dell’articolo 150 fa riferimento esclusivamente alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto». Ad esempio, la disposizione in esame potrà trovare applicazione anche in caso di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva (es. restituzione di un premio di risultato assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento, ai sensi dell’articolo 1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
3. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO NETTO DELLE SOMME DA RESTITUIRE AL SOGGETTO EROGATORE E ASSOGGETTATE A TASSAZIONE IN ANNI PRECEDENTI
Per calcolare l’importo netto da restituire, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito. Le somme, da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subìta e delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef.
4. CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA RICONOSCIUTO AL SOGGETTO EROGATORE/SOSTITUTO D’IMPOSTA
L’articolo 150, disciplina le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute Irpef versate all’Erario prevedendo che a tali soggetti, ai quali siano restituite le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta, determinato forfettariamente, non dovrà essere ricalcolato (in aumento o in diminuzione) dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite. La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito. Il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. In specie, l’Agenzia ritiene che la “definitività” della pretesa alla restituzione delle somme consente la fruizione dell’intero ammontare del bonus, a prescindere dall’importo effettivamente corrisposto dal sostituito e, pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito. In ogni caso, precisa la circolare, se, in attesa della definitività della pretesa, il sostituito corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, comunque il sostituto potrà avvalersi del credito d’imposta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione. La restituzione delle somme e l’emersione del credito d’imposta dovranno essere indicati rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770). In particolare, il sostituto d’imposta evidenzia nel modello 770 - Quadro SX - Rigo SX1 - Colonna 5 - l’intera somma del credito spettante, compilando il punto 475 della CU per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e il punto 22 per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
5. DIRITTO AL CREDITO D’IMPOSTA
L’istituto del credito d’imposta, è finalizzato al recupero, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute operate e versate all’Erario per conto del percettore delle somme e, come precisato dall’Agenzia, non ha ragione di essere utilizzato dalle amministrazioni dello Stato. Pertanto, potrà essere fruito dagli organismi indicati nel comma 3 dell’articolo 29 del Dpr n. 600/1973, quali «le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale», nonché dai soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto, compresi gli enti pubblici.
6. DECORRENZA
La restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute Irpef opera per quelle restituite dal 1° gennaio 2020, fatti salvi «i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero alla data dal 19 maggio 2020. Al riguardo, la circolare chiarisce che la nuova disposizione non si applica se al 19 maggio 2020: - il contribuente ha già restituito l’indebito al
“lordo” - in sentenze passate in giudicato è stabilita la restituzione al “lordo”, salvo diverso successivo accordo tra le parti - è in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al “lordo” delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti. Se le somme indebitamente percepite sono restituite al “lordo”, resta fermo il diritto alla deduzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del Tuir.
Convertito in legge il DL “Sostegni Bis”
novItà Su ContrAttI A terMIne e AMMortIzzAtorI SoCIAlI
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. /LOP del 27 luglio 2021 per ricordare che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge 106/2021 di conversione del DL 73/2021 (c.d. DL “Sostegni Bis”) è entrata in vigore il 25 luglio 2021 ed ha introdotto, tra l’altro, una modifica temporanea importante al DL 87/2017 (c.d. “Decreto Dignità”) in materia di contratti a tempo determinato ed ha peraltro confermato in anticipo alcune ipotesi ulteriori di ammortizzatori sociali “straordinari” che erano state previste già nel DL 99/2021. Di seguito si riassumono i contenuti principali in merito alle novità sopracitate.
(LOP)
ISTITUTO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
AMMORTIZZATORI SOCIALI DISCIPLINA
È prevista l’introduzione di una nuova condizione oltre alle causali individuate dall’art. 19, comma 1, d.lgs. 81/2015, in forza della quale sarà possibile superare la durata di dodici mesi, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi. La condizione ulteriore, in particolare, riguarderà “specifiche esigenze” che dovranno essere, di volta in volta, individuate e formalizzate all’interno dei diversi CCNL e degli accordi aziendali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 51, comma 1, d.lgs. 81/2015. Si tratta di una misura non avente carattere strutturale in quanto sarà consentita solo fino al 30 settembre 2022. Sul punto, nel merito dell’applicazione di questa previsione, si attende un intervento chiarificatore da parte delle istituzioni competenti in materia.
Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, per i datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. 148/2015 e che necessitano di sospendere/ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene confermata in anticipo la possibilità di fruire di ulteriori 13 settimane di trattamenti straordinari di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021, in applicazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 8, DL 99/2021. Tuttavia, per le imprese che ricorrono a questo strumento, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo/licenziamenti collettivi resta precluso per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di licenziamenti motivati per cessazione definitiva dell’attività, trasferimento di azienda (o di un ramo di essa), accordi sindacali di incentivazione all’esodo con adesione individuale del lavoratore per l’intera durata del trattamento di integrazione salariale. Sul punto, si attende circolare INPS sulla portata applicativa della previsione. È previsto il differimento al 31 luglio 2021 dei termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale scaduti nel periodo tra il 1° febbraio 2021 e il 30 aprile 2021. Tale beneficio è previsto nel limite di 18 milioni di euro di spesa del Fondo istituito con Decreto del Ministero del Lavoro. Viene confermato in anticipo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, DL 99/2021 a favore di datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, con la previsione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione gratuita da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale. Anche ai predetti datori di lavoro è preclusa (salve le specifiche deroghe), per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo (restando, altresì, sospese, nello stesso periodo di tempo, le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale).
CCNL legno piccola e media industria (PMI)
verSAMento ContrIbuto ContrAttuAle unA tAntuM. CIrColAre Fondo ArCo
È stata pubblicata la circolare di FONDO ARCO relativamente alla Procedura relativa alla gestione delle adesioni contrattuali e della contribuzione contrattuale ad ARCO ex art. 56 del CCNL, del 31/05/2021, per i lavoratori della piccola e media industria (PMI) del Legno, Sughero, Mobile e Arredamento, delle industrie Boschive e Forestali. La Circolare, che chiarisce istruzioni e modalità operative, nonché destinatari e aspetti fiscali e contributivi collegati al versamento della quota mensile prevista dall’ultimo rinnovo del CCNL, può essere consultata al seguente link: https:// www.confapifvg.it/it/circolare#4314
(LOP)
Rinnovo CCNL Unionalimentari 2020-2024
SInteSI e PrInCIPAlI novItà
Il 12 luglio scorso è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale della piccola e media industria alimentare scaduto il 30 giugno 2020. Il rinnovo, che ha decorrenza dal 1° luglio 2020 sino al 31 ottobre 2024, interviene sia sulla componente economico-retributiva sia sulla parte normativa del CCNL, prevedendo diverse novità in materia di rapporto di lavoro. Per quanto concerne la parte economico-retribu-
tiva, escluso il comparto della panificazione industriale, il CCNL in commento prevede incrementi mensili complessivi pari a 119,00 euro lordi per la vigenza del rinnovo, calcolati sul parametro convenzionale 137, suddiviso in 4 tranches pari a 23,00 euro lordi decorrenti dal 1° aprile 2021; 32,00 euro lordi decorrenti dal 1° giugno 2022; 32,00 euro lordi decorrenti dal 1° giugno 2023; 32,00 euro lordi decorrenti dal 1° giugno 2024. Per il comparto della panificazione, invece, l’aumento medio a regime della paga base è pari a 119,00 euro lordi mensili, calcolato sul livello 3B (parametro 157), suddiviso in 4 tranches pari a 23,00 euro lordi decorrenti dal 1° aprile 2021, 32,00 euro lordi decorrenti dal 1° giugno 2022, 32,00 euro lordi dal 1° giugno 2023, 32,00 euro lordi dal 1° giugno 2024. Di seguito i tabulati retributivi di riferimento:
Tabella 1- Tabella minimi mensili (esclusa panificazione)
Tabella 2 - Viaggiatori o piazzisti
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![](https://assets.isu.pub/document-structure/210804070659-3dac15a58f4b6ccbbbe380bdc5cc13e2/v1/aa35d27531afefd1bf52a7d56a0fefd0.jpeg?width=720&quality=85%2C50)
![](https://assets.isu.pub/document-structure/210804070659-3dac15a58f4b6ccbbbe380bdc5cc13e2/v1/8401c499ccd9c7c4cc3a9b2b637db030.jpeg?width=720&quality=85%2C50)
È previsto altresì nel rinnovo anche un aumento dell’Elemento di garanzia retributiva a decorrere dal 1° novembre 2023, come da tabella seguente:
Tabella 4 – Elemento di garanzia retributiva
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Da ultimo, per il solo comparto della panificazione, è previsto un aumento del Premio per obiettivi, come da tabella seguente:
Tabella 5 – Premio per obiettivi (Comparto Panificazione industriale)
![](https://assets.isu.pub/document-structure/210804070659-3dac15a58f4b6ccbbbe380bdc5cc13e2/v1/9a8d4e83e17290338485458360064f98.jpeg?width=720&quality=85%2C50)
Inoltre, nell’accordo di rinnovo sono previste, tra l’altro, importanti novità normative in materia di formazione professionale, lavoro a tempo parziale, congedi, smart working, appalti, protocollo viaggiatori e piazzisti. Nella tabella seguente sono sintetizzati i contenuti essenziali relativi ai diversi istituti oggetto di rinnovo, con riferimento alla parte normativa del CCNL:
ISTITUTO
FORMAZIONE PROFESSIONALE Art. 2 DISCIPLINA NORMATIVA
Si prevede che la formazione si svolga anche online (e-learning); sia rivolta in modo attento al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e che renda la prestazione in modalità di lavoro agile. Le iniziative formative potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche eurounitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con il “Fondo formazione PMI - FAPI”.