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Autorità di regolazione dei trasporti
from Apinforma n. 2/2020
by Confapi FVG
il tar del piemonte acc oglie il ric orso contro il contributo a ca ric o dell’autotrasp orto per il 2019
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni di cui all’epigrafe e, in particolare, alle circolari associative prot. n. 30/AdT del 31 gennaio 2020 e prot. n. 292/LCP del 9 ottobre 2019, per segnalare che con sentenza n.00080/2020, pubblicata il 29 gennaio 2020, il TAR del Piemonte ha accolto l’ennesimo ricorso presentato da alcune associazioni nazionali dell’autotrasporto professionale, fra cui l’UNITAI, a cui aderisce il Gruppo trasporti e logistica dell’Associazione, contro la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) n. 141/2018, inerente al pagamento del contributo al proprio funzionamento per il 2019. Il TAR ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti, i quali hanno continuato a sostenere che l’Autorità non ha titolo a richiedere il pagamento alle imprese di autotrasporto merci, operando queste ultime in un mercato in cui essa non è mai intervenuta con atti di regolazione. Secondo il TAR, infatti, un’impresa è soggetta al pagamento del contributo di funzionamento solo se l’Autorità abbia avviato concretamente l’esercizio delle proprie competenze nel mercato in cui opera in un momento antecedente rispetto all’emanazione della delibera con cui richiede il contributo. Con riferimento alle imprese di autotrasporto, il TAR - in continuità con le precedenti pronunce - ha preso atto che nel periodo antecedente l’emanazione della delibera in oggetto, non si rinvengono atti che dimostrino come l’Autorità abbia esercitato le proprie competenze o le proprie attività istituzionali nel mercato in cui esse operano. Infatti, le delibere citate in giudizio dall’Autorità non riguardavano il mercato del trasporto merci su strada, bensì il settore ferroviario e quello autostradale in cui gli autotrasportatori non risultavano mai “destinatari” di un’attività di regolazione, ma semmai dei semplici “beneficiari”. Per questi motivi, il TAR ha annullato l’art. 1, co. 1 lett. j) della delibera n. 141/2018 e gli atti amministrativi conseguenti, che includeva tra gli obbligati al pagamento anche i soggetti che esercitano servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti. Nulla, pertanto, è dovuto dalle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi all’Autorità relativamente al 2019, al pari di tutti gli anni precedenti. Copia della sentenza e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)