Efficienza energetica

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Scomputo degli spessori dell’involucro e premio di cubatura in Lombardia. Tra norme regionali e D.Lgs. 115/08 G. D’Anna, R. Gulino, ANDIL

In seguito all’emanazione del D.Lgs. 115/08, “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” e fino all’emanazione di apposite normative, per ciascuna regione, che rendano operativi i principi di “scomputo” dei maggiori spessori e deroga alle distanze minime tra gli edifici negli interventi volti a migliorare il risparmio energetico, dovranno essere applicati i principi del Decreto stesso (comma 4).

Il Decreto, recependo la direttiva comunitaria 2006/32/CE, ha dunque finalmente introdotto, a livello nazionale, il “premio di cubatura”, ovvero, lo scomputo degli extraspessori di muri e solai, favorendo così l’adozione di soluzioni di involucri massivi ad alta inerzia temica. Vengono così armonizzati i numerosi Regolamenti Edilizi e gli altri analoghi provvedimenti regionali (vedasi “Risparmio energetico e scomputo degli extraspessori dell’involucro edilizio”, di A. Di Fusco, “Costruire in Laterizio”, n. 119 set1 I Comuni sono, dunque, obbligati ad adeguare i regolamenti edilizi per incentivare e

non ostacolare la realizzazione di interventi edilizi con finalità di efficienza energetica. A prescindere dalla revisione di tali regolamenti, le modalità di scorporo sono di immediata applicazione in quanto i limiti di spessore sono tassativi e non potranno comunque essere modificati con i regolamenti locali.

Novembre 2008 - Numero 52

Infine al comma 4, come già ribadito, si prevede che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 saranno applicati fino all’emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di “scomputo”da questi previsti1.

Mensile di informazione tecnica sui Solai in Laterizio

Bisogna tenere presente anche che, al comma 2, è prevista, in caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, la deroga da quanto finora previsto dalle norme nazionali, regionali o dai regolamenti locali, in merito alle distanze minime tra edifici e dal nastro stradale, nella misura massima di 20 cm per le pareti verticali esterne, nonché delle altezze massime, per il maggiore spessore degli elementi di copertura, nella misura di 25 cm, per entrambi gli edifici confinanti.

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La Gazzetta dei Solai

Entrando nel dettaglio, l’art. 11 del provvedimento prevede al comma 1 che, nel caso di nuovi edifici, non siano da considerarsi nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura gli spessori per gli elementi verticali e di copertura oltre i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm, e di 15 cm per gli orizzontamenti intermedi. Questo nel caso in cui i maggiori volumi e superfici siano necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. Risulta parzialmente innovativo il secondo periodo, sempre del comma 1, ove si ammette la possibilità di deroga dalle norme nazionali, regionali o da regolamenti locali in tema di distanze minime tra edifici, dal nastro stradale, e relativamente alle altezze massime, comprese, quindi, anche le norme statali.


tembre/ottobre 2007, disponibile su www.laterizio.it) che, negli ultimi anni, hanno adottato principi e criteri relativi a parametri ed indici edilizi finalizzati al risparmio energetico, che risulta essere garantito dalla messa in opera di involucri edilizi più performanti dal punto di vista dell’isolamento termico e dell’inerzia termica.

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Scomputo degli spessori dell’involucro e premio di cubatura in Lombardia. Tra norme regionali e D.Lgs. 115/08

Infatti, tali regole tengono conto del fatto che soluzioni di chiusura esterna caratterizzate da requisiti energetici “virtuosi” implicano, nella maggior parte dei casi, un aumento di spessore complessivo delle soluzioni verticali ed orizzontali adottate, e che ciò, inevitabilmente, comporta una riduzione della superficie utile. Per altro, così si tiene conto, anche se ancora in maniera poco incisiva, oltre che del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento invernale, delle problematiche relative al comfort nel periodo estivo, dove il consumo energetico dovuto al raffrescamento diviene di anno in anno maggiore. Le soluzioni massive, ad esempio, caratterizzate da maggiori spessori, grazie alla loro capacità di trattenere il calore e di rilasciarlo gradualmente nel tempo, consentono di stabilizzare la temperatura interna riducendo sensibilmente, soprattutto in estate, il ricorso agli impianti di condizionamento2. In particolare, gli effetti positivi dell’inerzia termica sono quantificabili attraverso lo sfasamento dell’onda termica (che esprime il periodo di tempo necessario affinché il calore attraversi la parete e passi nell’ambiente interno dell’edificio) e il fattore di decremento o attenuazione (un valore adimensionale dato dal rapporto fra il flusso termico massimo della parete “capacitiva” e il flusso massimo di una ipotetica parete a massa termica nulla). La Regione Lombardia è intervenuta, dunque, con decreto dirigenziale n. 8935 del 7 agosto 2008, per armonizzare la norma regionale (art. 2, comma 1-ter, della L.R. 26/95) con quella nazionale (in particolare per l’art. 11 del D.Lgs. 115/08), che disciplinano, appunto, lo scomputo dei maggiori spessori di pareti e solai, utili al contenimento dei consumi degli edifici. Il provvedimento chiarisce che “lo scomputo si applica ai ‘muri perimetrali’ ed ai solai che costituiscono ‘l’involucro esterno’ – nel caso di miglioramento del fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza non inferiore al 10% rispetto ai valori limite (art. 12 della L.R. 33 del 29 dicembre 2007 della Lombardia3) non si limita, quindi, alla sola quota eccedente i 30 cm, come previsto dal D.Lgs. 115/08 – e che occorre fare riferimento alla parte di costruzione che confina con l’esterno o con un altro edificio, restando escluse le parti che confinano con il vano scala o altri locali non riscaldati dello stesso edificio, in quanto delimitano l’unità immobiliare, non la costruzione ”. 2 E’ stata condotta dal dipartimento BEST del Politecnico di Milano una ricerca sul comportamento energetico nel contesto italiano di soluzioni tecniche di involucro massive, con l’obiettivo di quantificare il ruolo della massa: su diverse tipologie di edificio e in diverse zone climatiche, a parità di trasmittanza termica e condizioni d’uso, è emerso come soluzioni con poca massa richiedano consumi invernali e estivi fino al 30% in più rispetto a soluzioni massive. 3 L’articolo 12 comma 1 della L.R. 33/2007 aggiunge, dopo il comma 1-bis dell’articolo 2 (della L.R. 26/1995), il seguente: “1-ter. I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate”.


Per calcolare lo scomputo relativo agli edifici esistenti, lo spessore “aggiunto” ai muri perimetrali e ai solai non deve essere considerato come incremento volumetrico e, quindi, non riduce le eventuali possibilità di ampliamento dell’edificio. Diverso è il caso di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, in quanto la volumetria del nuovo edificio potrà essere calcolata al netto dello spessore dei muri perimetrali e dei solai che costituiscono l’involucro esterno.

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Fig. 1 – Pavimentazione radiante su sottopavimentazione in laterizio e solaio in laterocemento.

In merito alla compatibilità delle norme citate, è prevalente la L.R. 26/95, in quanto introdotta dalla regione Lombardia proprio con le stesse finalità del Decreto, rendendo, di fatto, superflua l’adozione di una nuova norma regionale in attuazione dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 115/08.

Si sottolinea, inoltre, che la L.R. 39 del 21 dicembre 2004, all’art.12, comma 1, aveva aggiunto, dopo il comma 1 della L.R. 26/1995, il comma 1 bis, chiarendo che “non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate”, per cui anche queste sono da considerarsi ai fini dello scomputo. Infine, è possibile usufruire del bonus volumetrico anche se il titolo abilitativo per l’intervento da eseguire è stato rilasciato prima del 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della norma regionale che concede lo scomputo. E’ verosimile che il caso della regione Lombardia non resti l’unico, dato che molte regioni avevano già introdotto lo scomputo delle volumetrie secondo quanto in seguito armonizzato dal D.Lgs. 115/08, per cui anche queste potrebbero essere prevalenti rispetto alla norma nazionale.

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Diverso è il caso delle “distanze minime” e delle “altezze massime”, per le quali è legittima l’applicazione delle possibilità previste dal D.Lgs. 115/08, fermo restando che la riduzione dei limiti di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica, necessari per accedere alla suddetta deroga, devono essere calcolati con riferimento alla normativa regionale (art. 12 della L.R. 33/07 e DGR 5018/2007 e s.m.i.) e la possibilità di deroga deve essere circoscritta agli spessori decurtabili in base all’art. 11 del D.Lgs. 115/08.


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