Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania
-Edizione 2014-
Editing a cura del Servizio Comunicazione
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
Autore e ringraziamenti Il presente documento è stato predisposto dall’ing. Marino Carelli dell’U.O. Coordinamento Controlli afferente alla Direzione Tecnica di ARPAC, con il fondamentale contributo, per le elaborazioni grafiche e cartografiche, del dott. Geol. Gianluca Ragone dell’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche, struttura anch’essa afferente alla Direzione Tecnica di ARPAC. Un sentito e particolare ringraziamento, per lo sprone dato all’iniziativa, è riservato al management dell’ARPAC ed in particolare a: -
dott. Pietro Vasaturo – Commissario ex D.G.R.C. n. 521/2013 dott.ssa Marinella Vito - Direttore Tecnico ing. Antonio Ambretti - Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Monitoraggio e Controlli dott. Salvatore Di Rosa - Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche dott.ssa Annalisa Mollo - Dirigente Responsabile dell’U.O. Coordinamento Controlli ing. Rita Iorio - Dirigente Responsabile dell’U.O. Censimenti, Anagrafe e Analisi di Rischio
Si ringrazia infine il geom. Domenico Conte, già funzionario della Direzione Tecnica di ARPAC, per le conoscenze e la passione trasmesse all’autore del presente documento sulla tematica in essa trattata, nei mesi precedenti la sua messa in quiescenza.
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Indice
Introduzione
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1. Definizioni ………………………………………….………....………
pag. 5
2. Principali riferimenti normativi ………………………………………
pag. 5
3. Adempimenti dei gestori di Aziende RIR …………………………….
pag. 7
4. Il sistema di controllo e vigilanza sulle Aziende RIR …………………
pag. 10
4.1 Le istruttorie tecniche sui Rapporti di Sicurezza (RdS) …..……....
pag. 11
4.2 Le verifiche ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS)
pag. 13
5. I Piani di Emergenza Esterna (PEE) ………………………………..….
pag. 16
6. La Mappatura delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania ………………………………………………………………
pag. 17
6.1 Premessa …………………………..…………………………….…
pag. 17
6.2 Numero di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e loro concentrazione a livello provinciale e comunale …………….
pag. 18
6.3 Tipologie di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti
pag. 19
6.4 Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ……………………………………....
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Allegato: Tabelle, Grafici e Figure …………………………………..……
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INTRODUZIONE La presente pubblicazione costituisce l’aggiornamento e la naturale evoluzione dei precedenti Rapporti ARPAC (febbraio 2001, gennaio 2004, febbraio 2008 e giugno 2011) in tema di Aziende a Rischio di Incidenti Rilevanti (ARIR) presenti in Regione Campania. Come elementi di novità rispetto ai precedenti Rapporti, il presente lavoro contiene una puntuale georeferenziazione degli stabilimenti presenti in Campania suscettibili di causare incidenti rilevanti, a ciascuno dei quali sono stati anche associati i valori di pericolosità sismica di sito, espressi in termini di accelerazione massima del suolo rigido (Vs30 > 800 m/s), corrispondenti ai diversi periodi di ritorno usualmente considerati (30, 50, 72, 100, 140, 200, 975 e 2475 anni). L’impostazione del documento e la trattazione di alcuni dei suoi paragrafi sono stati ripresi da un similare Rapporto redatto nel 2013, a livello nazionale, dal Servizio Rischio Industriale del Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico ed Industriale dell’ISPRA. I principali destinatari del documento sono pertanto i decisori a livello centrale e locale nella pianificazione territoriale di specifica competenza, gli Enti e le Istituzioni preposte a fronteggiare situazioni di emergenza, gli addetti ai lavori e chiunque interessato ad acquisire una visione d’insieme sulle caratteristiche e la distribuzione nella nostra regione degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti.
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1. DEFINIZIONI Si definiscono Aziende a Rischio di Incidenti Rilevanti (ARIR) quegli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, in quantità tali da superare determinate soglie. Per "presenza di sostanze pericolose" si intende la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento ovvero di quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a determinate soglie. Si definiscono “sostanze pericolose" le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2 del d.lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii., che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente. Esse possono essere suddivise in: - Sostanze tossiche (composti chimici che provocano effetti avversi sull’organismo umano quando sono inalati, ingeriti o assorbiti per via cutanea); - Sostanze infiammabili (che possono liberare grandi quantità di energia termica); - Sostanze esplosive (che possono liberare grandi quantità di energia dinamica); - Sostanze comburenti (che hanno reazione fortemente esotermica a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili); - Sostanze pericolose per l’ambiente (sostanze che presentano caratteristiche di pericolo per l’ambiente e comportano o possono comportare nel tempo gravi danni). Si definisce "incidente rilevante" un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI -
D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175: “Attuazione della Direttiva 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987 n. 183” (Direttiva c.d. SEVESO I). Il Decreto, ad eccezione dell’art. 20, è stato abrogato dall’art. 30 del D.Lgs. 334/99;
-
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” - art. 72: “Attività a rischio di incidente rilevante”;
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D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334: “Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Direttiva c.d. SEVESO II);
-
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238: “Attuazione della Direttiva 2013/105/CE, che modifica la Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Direttiva c.d. SEVESO II bis);
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D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 48: “Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, in attuazione dell’art. 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”. Quest’ultimo provvedimento legislativo modifica la sezione “prodotti petroliferi” della parte 1 dell’allegato I della direttiva 96/82/CE (cosiddetta Direttiva SEVESO II), aggiungendo gli oli combustibili densi all’elenco delle sostanze pericolose ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione dei rischi.
ELENCO DECRETI ATTUATIVI DEL D.Lgs. 334/99 -
D.M. 9 agosto 2000: “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza” (G.U. n. 195 del 22 agosto 2000);
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D.M. 9 agosto 2000: “Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2000);
-
D.M. 19 marzo 2001: “Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidenti rilevanti” (G.U. n. 80 del 5 aprile 2001);
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D.M. 9 maggio 2001: “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (G.U. n. 138 del 16 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 151)”;
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D.M. 16 maggio 2001, n. 293: “Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (G.U. n. 165 del 18 luglio 2001);
-
D.P.C.M. 25 febbraio 2005: “Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334” (G.U. n. 62 del 16/3/2002 - Suppl. Ordinario n. 40);
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- D.P.C.M. febbraio 2007: “Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale” (GU n. 53 del 5-3-2007 - Suppl. Ordinario n.58); - D.M. 26 maggio 2009, n. 138: “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334” (GU n. 226 del 29-9-2009); - D.M. 26 maggio 2009, n. 138: “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334” (GU n. 226 del 29-9-2009).
3. ADEMPIMENTI DEI GESTORI DI AZIENDE RIR Il decreto legislativo n. 238 del 21 settembre 2005, come il precedente decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, coerentemente con le direttive europee (c.d. Direttive Seveso), identifica, in base alla natura e quantità delle sostanze pericolose detenute, più categorie di Industrie a Rischio di Incidente Rilevante, associando a ciascuna di esse determinati obblighi. In particolare, gli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/99 individuano tre differenti categorie di stabilimenti e quindi di adempimenti; la categoria viene normalmente identificata con il corrispondente articolo del citato d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii., come da tabella che segue: Categorie di stabilimenti individuati dal d.lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii. Stabilimenti in cui sono o possono essere presenti sostanze pericolose in Artt. quantità uguali o superiori a quelle della colonna 3 dell’Allegato I, parti 1 6/7/8 e2 Stabilimenti in cui sono o possono essere presenti sostanze pericolose in Artt. 6/7 quantità uguali o superiori a quelle della colonna 2 dell’Allegato I, parti 1 e2 Art. 5, Stabilimenti con attività di cui all’Allegato A del d.lgs. 334/99 in cui però comma sono presenti quantitativi di sostanze pericolose inferiori a quelle indicate 2 nell’Allegato I I gestori degli stabilimenti che rispondono alle caratteristiche descritte nella tabella di cui sopra debbono adempiere a specifici obblighi, in relazione alla categoria di appartenenza oltre che all’obbligo generale di prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente (articolo 5 comma 1 del d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii.). In particolare, i gestori degli Stabilimenti Art. 5, comma 2, ai sensi del predetto articolo del d.lgs. 334/99 e del successivo d.lgs. 238/05, debbono: • Integrare il documento di valutazione dei rischi previsto dal d.lgs. 626/94 e ss.mm.ii. (ora d. lgs. 81/08) con la valutazione dei rischi di incidente rilevante; • Adottare le appropriate misure di sicurezza; • Informare, formare, addestrare ed equipaggiare coloro che lavorano in situ in adempimento al D.M. Ambiente 16 marzo 1998. Pagina 7
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I gestori degli Stabilimenti Artt. 6/7, ai sensi dei predetti articoli del d.lgs. 334/99 e del successivo d.lgs. 238/05, debbono: • Trasmettere la “Notifica” al Ministero dell’Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed al Comitato Tecnico Regionale o Interregionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio entro i termini prescritti ed aggiornarla in caso di modifiche dello stabilimento con aggravio del preesistente livello di rischio. La notifica, sottoscritta nella forma di autocertificazione, deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento; b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo; c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento se diversa da quella di cui alla lettera a); d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica; e) l’attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito; f) l’ambiente mediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze; • •
•
Prediporre la “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori”, di cui all’allegato V al d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii. e trasmetterla, contestualmente alla notifica; Redigere il “Documento”, che deve essere conservato in stabilimento a disposizione delle autorità competenti per le misure di controllo, che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) e contiene l’articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) ed il programma per l'attuazione dello stesso, conformemente all’allegato III al d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii. ed ai disposti dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente 9 agosto 2000. Il documento dovrà essere riesaminato almeno ogni due anni; Attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al d.lgs. 626/94 e ss.mm.ii. (ora d. lgs. 81/08), secondo quanto previsto dall’allegato III al d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii. ed ai disposti dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente 9 agosto 2000. In particolare, prima dell’attivazione del SGS, il gestore dovrà effettuare un’analisi dei potenziali rischi del proprio stabilimento, anche in funzione della predisposizione del Piano di Emergenza Esterno (PEE).
La Notifica e la Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori” (allegato V al d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii.) devono essere aggiornate tempestivamente ed inviate alle competenti autorità, in caso di: - Chiusura definitiva dello stabilimento; - Aumento significativo delle quantità e di modifica significativa della natura e dello stato fisico delle sostanze pericolose;
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- Modifiche dei processi o impiantistiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio; - Variazione delle informazioni presenti nella precedente notifica. I gestori degli Stabilimenti Artt. 6/7/8, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 334/99 e del successivo d.lgs. 238/05, debbono: • Adempiere a tutti gli obblighi previsti dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e dal successivo d.lgs. 238/05, già descritti per gli Stabilimenti Artt. 6/7; • Predisporre il Rapporto di Sicurezza (RdS) e trasmetterlo all’Autorità competente preposta alla sua valutazione, per la formulazione delle relative conclusioni (Istruttoria Tecnica). Fino all’emanazione da parte delle regioni della disciplina per il trasferimento delle competenze amministrative, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 112 del 31/3/1998 l’Autorità competente per l’istruttoria è il Comitato Tecnico Regionale VV.F., integrato da esperti delle Autorità ed organi tecnici locali tra i quali l’ARPA (art. 19 d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii.). Il Rapporto di sicurezza dovrà essere aggiornato in caso di modifiche dello stabilimento con aggravio del preesistente livello di rischio, e comunque ogni cinque anni. Il RdS deve fornire i dati e le informazioni minime indicate nell’allegato II del d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii. ed essere redatto secondo quanto richiesto da uno specifico decreto che dovrà essere emanato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare di concerto con altri Ministeri; in attesa di quest’ultimo il RdS dovrà essere redatto secondo le indicazioni del D.P.C.M. del 31 marzo 1989; • Predisporre, ai fini dell’accessibilità delle informazioni al pubblico, un’edizione del RdS priva di informazioni di carattere riservato, qualora intenda avvalersi della facoltà di mantenere la riservatezza su informazioni di carattere industriale, commerciale, personale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. Tale versione del RdS dovrà essere trasmessa, insieme a quella integrale e con essa aggiornata, alla Regione territorialmente competente; • Predisporre il Piano di Emergenza Interno (PEI), previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, con le modalità ed i contenuti minimi di cui all’art. 11 ed all’allegato IV, parte 1 al d.lgs. 334/99. Il PEI deve essere adottato nello stabilimento (prima di dare inizio all’attività) e riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni; • Trasmettere, alla Prefettura ed alla Provincia territorialmente competenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, le informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE). Il Prefetto, quindi, d’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, predispone il Piano di Emergenza Esterno allo stabilimento e ne coordina l’attuazione; • Il RdS deve contenere le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
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RIEPILOGO ADEMPIMENTI DEI GESTORI DI AZIENDE RIR CATEG. STAB.
ADEMPIMENTI
RIF. D.Lgs. 334/99
Art. 5 Stabilimenti con tipologie di attività elencate in All. A e Q < soglie di All. I (col. 2)
Attuazione delle misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze, integrando il documento del D.Lgs. 626/94 (ora D.Lgs. 81/08) con l’analisi dei rischi di incidente rilevante
Art. 5, comma 2
4.
Art. 6 Q ≥ soglie di All. I (colonna 2)
• • • • •
Notifica Scheda di Informazione (All. V) Documento Politica di Prevenzione IR Sistema Gestione della Sicurezza Piano di Emergenza Esterna
• • • • •
Art. 6 Art. 6, comma 5 Art. 7, comma 1 Art. 7, comma 2 Art. 20, c. 6 bis
Art. 8 Q ≥ soglie di All. I (colonna 3)
• Notifica • Scheda di Informazione (All. V) • Documento Politica di Prevenzione IR • Sistema Gestione della Sicurezza • Rapporto di Sicurezza • Piano di Emergenza Interna • Piano di Emergenza Esterna
• • • • • • •
Art. 6 Art. 6, comma 5 Art. 7, comma 1 Art. 7, comma 2 Art. 8 Art. 11, comma 1 Art. 20, c. 6 bis
IL SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA SULLE AZIENDE RIR
Il sistema di controllo e vigilanza sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante, attualmente vigente in Italia, è regolato dal D. Lgs. del 17 agosto 1999 n. 334, parzialmente modificato con il D. Lgs. del 21 settembre 2005, n. 238. Esso si basa sulla valutazione, mediante un’istruttoria tecnica, dei Rapporti di Sicurezza (RdS) sia degli stabilimenti esistenti (redatti dai gestori ai sensi dell’art. 8 del decreto) che dei progetti relativi a nuovi stabilimenti o a modifiche che comportano aggravio del preesistente livello di rischio (artt. 9 e 10 del decreto). Il sistema prevede inoltre l’esecuzione di verifiche ispettive presso gli stabilimenti (art. 25 del decreto), finalizzate ad accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in essere dai gestori (in adempimento all’art. 7 comma 1 del decreto) e dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) previsti dall’art. 7 comma 2 del decreto. L’art. 18 del D. Lgs. 334/99 (confermato dal D. Lgs. 238/05) prevede, ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (la cosiddetta “Bassanini”) che la competenza in materia di incidenti rilevanti sia della Regione territorialmente competente, la quale dovrà provvedere:
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all’individuazione delle autorità titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica ed a stabilire le modalità per l’adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di VIA; - alla definizione delle modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all’istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell’ARPA con quelle del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco (CTR) di cui al DPR 577/82 e degli altri organi tecnici coinvolti nell’istruttoria, nonché delle modalità per l’esercizio del controllo e della vigilanza (art. 25 del D. Lgs. 334/99); - alla definizione delle procedure per l’adozione degli interventi di salvaguardia dell’ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti mediante: - emanazione di specifica normativa regionale; - attivazione dell’ARPA; - stipula di accordo di programma tra Stato e Regioni per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni. Il D. Lgs. 334/99 sancisce che nelle more che siano attuate le condizioni imposte dall’art. 72 del D. Lgs. 112/98 per l’attuazione dell’art. 18 dello stesso D. Lgs. 334/99, i compiti amministrativi inerenti l’istruttoria tecnica dei Rapporti di Sicurezza siano svolti dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, integrato, ai sensi dell’art. 19, da rappresentanti di: ARPA, Dipartimento Periferico dell’ISPESL (ora INAIL), Regione, Provincia e Comune, e che le verifiche ispettive sul documento di Politica di Prevenzione e sui Sistemi di Gestione della Sicurezza siano svolte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), relativamente agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all’art. 8 del D. Lgs. 334/99, e dalle Regioni per gli stabilimenti soggetti ai soli articoli 6 e 7. Ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D. Lgs. 334/99, il MATTM può comunque disporre visite ispettive anche per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7. In forza del predetto articolo, a partire dal 2011 il MATTM, nelle regioni, tra cui la Campania, che non hanno ancora organizzato un sistema per il controllo degli stabilimenti come previsto dalle succitate normative, ha predisposto l’effettuazione di verifiche ispettive, con le stesse modalità stabilite per gli stabilimenti in art. 8, anche per le aziende in art. 6.
4.1 Le istruttorie tecniche sui Rapporti di Sicurezza (RdS) Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. (di seguito denominato Decreto), i Gestori degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’Allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 del decreto sono tenuti a redigere un Rapporto di Sicurezza (RdS). Il Rapporto di Sicurezza è un elaborato tecnico dal cui esame deve emergere che il Gestore ha individuato i pericoli di incidente rilevante e che siano state adottate le misure necessarie per prevenirli e limitarne, in caso di accadimento, le conseguenze per le persone e l’ambiente.
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In attesa dell’attuazione del trasferimento delle competenze in materia alla Regione, l’esame del RdS è curato da un Gruppo di Lavoro (GdL) nominato dal Comitato Tecnico Regionale (CTR). Possono far parte del GdL: • i componenti titolari e supplenti del CTR; • i funzionari degli enti e delle istituzioni pubbliche rappresentati nel Comitato (fra cui l’ARPA) e/o funzionari di altri enti (A.S.L., Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, etc …) in relazione alle loro specifiche competenze. Il GdL provvede, oltre alla verifica della documentazione presentata, anche alla effettuazione di sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenute nel RdS descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento (Art. 21 comma 5bis del Decreto). La procedura per la valutazione (Art. 21 del Decreto) del RdS riguarda: 1) Stabilimenti esistenti (Art. 8 del Decreto); 2) Stabilimenti nuovi (Art. 9 del Decreto); 3) Stabilimenti esistenti che prevedono modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, soggetti alla presentazione di NOF (Art. 10 del Decreto) - (ndr.: Per l’individuazione di tali modifiche, vedi Decreto Ministero dell’Ambiente 9 Agosto 2000 - G.U. 23 Agosto 2000 n. 196). Relativamente agli stabilimenti esistenti, l’istruttoria relativa al Rapporto di Sicurezza, a cura del GdL di cui sopra, si conclude con un atto rilasciato dal CTR che indica le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, la limitazione o il divieto di esercizio. Relativamente ai nuovi stabilimenti, il gestore deve presentare all’autorità competente un Rapporto di Sicurezza Preliminare ai fini dell’ottenimento del “Nulla Osta di Fattibilità” (NOF) necessario per il rilascio della concessione edilizia. Prima di dare inizio all’attività occorre però ottenere il “Parere Tecnico Conclusivo” (PTC) che può aversi solo dopo la presentazione del “Rapporto di Sicurezza Definitivo”. Anche in questo caso, in attesa dell’attuazione del trasferimento delle competenze in materia alle Regioni, l’autorità competente al rilascio sia del Nulla Osta di Fattibilità che del Parere Tecnico Conclusivo è il CTR, previa valutazione positiva dei rispettivi Rapporti di Sicurezza (Preliminare e Definitivo) da parte del GdL. Nel caso di “modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio in uno stabilimento esistente”, il D.M. 9 agosto 2000 stabilisce che il gestore, prima di dare inizio alle variazioni, deve ottenere il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) ed il Parere Tecnico Conclusivo (PTC) secondo le procedure stabilite per un nuovo stabilimento (articoli 10 e 21 del d. Lgs. 334/99). Se invece le modifiche non comportano aggravio del preesistente livello di rischio, il gestore che intende introdurre modifiche deve presentare al CTR e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e ss.mm.ii., attestante che la Pagina 12
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modifica è progettata ed eseguita a regola d’arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio; Il gestore degli stabilimenti di cui all’art. 8 del D. Lgs. 334/99 deve comunque tenere conto delle modifiche introdotte in occasione dell’aggiornamento quinquennale del Rapporto di Sicurezza.
4.2 Le verifiche ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) Le verifiche ispettive previste dall’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 334/99 sono finalizzate ad accertare l’adeguatezza, tenendo conto delle attività esercitate, dei sistemi tecnici, organizzativi, e di gestione applicati nello stabilimento per prevenire qualsiasi incidente rilevante o per limitarne le conseguenze all’interno ed all’esterno del sito. Tali verifiche ispettive sono altresì tese ad accertare l’adeguatezza e la corretta applicazione della Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti posta in essere dal Gestore e dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS). Per gli stabilimenti soggetti all’art. 8 del D. Lgs. 334/99, attualmente l’Autorità responsabile per la predisposizione dell’ispezione è il MATTM, mentre per quelli soggetti ai soli artt. 6 e 7 sono le Regioni; il MATTM può comunque predisporre visite ispettive anche per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6/7 (art. 25 comma 6). In Campania, non avendo la Regione ancora organizzato un sistema per il controllo degli stabilimenti come previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 334/99 e ss.mm.ii., anche le verifiche ispettive presso gli stabilimenti soggetti ai soli artt. 6 e 7 sono attualmente disposte dal MATTM. Le verifiche ispettive negli stabilimenti soggetti all’art. 8 sono svolte, in attesa dell’emanazione dello specifico decreto previsto dall’art. 25, comma 3 del D. Lgs. 334/99, in base al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare del 5 novembre 1997 e secondo gli specifici criteri e procedure forniti dallo stesso Ministero mediante linee guida emanate dalla competente Direzione Generale del MATTM. Le Commissioni Ispettive per ciascuno stabilimento da sottoporre a verifica, nominate con Decreto del MATTM, sono composte da almeno tre esperti appartenenti a: - Sistema delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente (ISPRA/ARPA/APPA); - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dal 2010 confluito nell’INAIL. Possono partecipare alle verifiche ispettive, in qualità di Uditori, tecnici (già specificamente formati in materia) appartenenti agli stessi ENTI, purché comunque nominati dal MATTM. Le Commissioni debbono assolvere ai compiti di seguito sintetizzati, come espressamente richiesto dalle linee guida emanate, nell’ultimo aggiornamento, con il decreto direttoriale del MATTM n. DSA/DEC/2009/0000232 del 25 marzo 2009: - accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal Gestore e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, di cui al D. Lgs. 334/99, al D. Lgs. 238/05 ed al Decreto Ministero
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dell’Interno 9 agosto 2000 (“Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza”); - condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento per garantire che il gestore possa comprovare di: o aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante; o disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all’interno ed all’esterno del sito. La visita ispettiva è inoltre finalizzata ad acquisire un quadro aggiornato dello stato autorizzativo dello stabilimento in materia di incidenti rilevanti mediante l’acquisizione di informazioni in merito a: - eventuali modifiche ai sensi del Decreto Ministero dell’Ambiente 9 agosto 2000 “Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio”, intervenute nello stabilimento successivamente alla presentazione dell’ultimo Rapporto di Sicurezza, con i riferimenti ad eventuali comunicazioni o richieste autorizzative effettuate dal gestore ai sensi delle norme vigenti e informazioni sul relativo stato di attuazione; - stato di avanzamento dell’iter istruttorio previsto dall’art. 21, commi 2 e 3 del D. Lgs. 334/99 e ss.mm.ii. per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo, nonché informazioni relative ad eventuali iter istruttori relativi a Nulla Osta di Fattibilità (NOF) e Parere Tecnico Consultivo (PTC), di cui all’articolo 21, comma 3, per modifiche presentate dopo la redazione del Rapporto di Sicurezza vigente. In caso di istruttoria tecnica conclusa deve essere riportato lo stato di adeguamento alle eventuali prescrizioni impartite; - attuazione degli interventi di miglioramento raccomandati o prescritti in precedenti verifiche ispettive svolte ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 334/99; - stato di validità del Certificato di Prevenzione Incendi ovvero stato di avanzamento dell’iter di rilascio dello stesso; - stato di aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno; - azioni correttive adottate dalla società a seguito di sanzioni/prescrizioni irrogate a seguito di attività ispettive o di sopralluogo svolte da altri enti (ASL, ISPESL, VV.F., Direzione Provinciale del Lavoro, ARPA, ecc.); - azioni intraprese dal Comune in merito alla pianificazione urbanistica e territoriale nell’area circostante lo stabilimento ed all’informazione alla popolazione, nonché azioni in materia intraprese autonomamente dal gestore o su richieste formulate da parte dell’Autorità competente; - stato di predisposizione del Rapporto di Sicurezza Portuale (RISP), nonché l’adeguamento dello stabilimento alle eventuali prescrizioni dell’Autorità Portuale o Marittima (qualora lo stabilimento risulti collocato nell’ambito di un porto industriale e petrolifero, ovvero in area demaniale marittima a terra o in altre infrastrutture portuali);
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attuazione degli interventi di miglioramento raccomandati o prescritti nella relazione finale di sopralluogo post incidentale, effettuato ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D. Lgs. 334/99 e ss.mm.ii. (se applicabile).
È necessario evidenziare come, ai sensi del mandato ricevuto, le attività delle Commissioni Ispettive non devono essere sovrapposte, né interferire, con quelle di cui alle Istruttorie Tecniche sui Rapporti di Sicurezza, né comprendere l’attività di valutazione tecnica della sicurezza e di controllo da effettuare, con relativi sopralluoghi ed ispezioni, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 334/99, ma devono collegarsi a queste tenendo nel debito conto le relative risultanze. Le Commissioni Ispettive, per svolgere i propri compiti, debbono far riferimento agli strumenti normativi già citati ed in particolare, per gli aspetti di carattere tecnico/metodologico, agli allegati alle citate Linee Guida del MATTM. Tali strumenti sono di supporto agli Ispettori nell’individuare gli elementi minimi che la Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti ed i relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza debbono garantire. In particolare, detti strumenti contengono: • uno schema di raccolta ed analisi, da effettuare congiuntamente ai gestori, delle esperienze storiche maturate all’interno degli stabilimenti a seguito degli eventi incidentali occorsi o comunque noti alle funzioni sicurezza dell’azienda, in particolare per ciò che riguarda eventuali cause gestionali; • una lista di controllo/promemoria degli elementi minimi che, nel rispetto del D.M. 9 agosto 2000 (G.U. n. 195 del 22/8/2000), un Sistema di Gestione della Sicurezza deve aver considerato ed affrontato; • la tabella di riepilogo “Eventi incidentali – misure adottate”, strumento base per la verifica dei sistemi tecnici.
Le verifiche ispettive sono previste “almeno annualmente” per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza (RdS), di cui all’Art. 8 del D. Lgs. 334/99 (Art. 25, comma 4, lett. a del Decreto). A conclusione della Verifica Ispettiva, la Commissione redige il Rapporto Conclusivo che, a cura del rappresentante del Sistema delle Agenzie (ARPAC o ISPRA), viene inviato, con allegati e su supporto informatico, al Ministero dall’Ambiente; questi, una volta verificata la completezza e la rispondenza a quanto previsto nelle Linee Guida Prot. DSA-DEC-2009-0000232 del 25/03/2009, ne invia copia, in formato elettronico, al Gestore, al CTR ed agli altri Enti interessati. Ai sensi dell’Art. 27 comma 4 del D. Lgs. 334/99, il CTR, quale Autorità attualmente preposta all’adozione delle misure prescrittive, coercitive e sanzionatorie di Legge (cfr. parere del Consiglio di Stato – Seconda Sezione - Adunanza del 26 Novembre 2003, N. Sezione 3510/2003), effettuate le valutazioni del Rapporto Conclusivo invia comunicazione al Gestore ed agli Enti interessati, in merito alla fissazione dei tempi e dei modi per l’attuazione dei provvedimenti ritenuti necessari. Al Gestore sarà richiesto di fornire, alla scadenza dei termini, la comunicazione di avvenuto adempimento (punto 2.6 del Regolamento del CTR).
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5.
I PIANI DI EMERGENZA ESTERNA (PEE)
La procedura per l’elaborazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE) alle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante è regolata dall’art. 20 del D. Lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii.. Sono interessati ai PEE gli stabilimenti ricadenti negli artt. 6 e 8 del D. Lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii.; la predisposizione del PEE è stata prevista anche per gli stabilimenti in art. 6 solo a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 238/05 (art. 20 c. 6 bis del testo coordinato dei decreti). Il Prefetto, competente in ambito provinciale, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il Piano di Emergenza Esterna (PEE) allo stabilimento e ne coordina l’attuazione (art. 20 c. 1 del Decreto). Generalmente, per la redazione del PEE il Prefetto si avvale di un Gruppo di Lavoro a ciò designato, ivi compresi la Regione e gli Enti e Amministrazioni locali interessati. Con D.P.C.M. del 25/02/2005 (S.O. n. 40 alla G.U. n. 62 del 16/03/2005), il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato apposite Linee Guida per l’elaborazione dei suddetti PEE. Tali Linee Guida individuano, tra l’altro, le funzioni minime dei soggetti coinvolti in emergenza; in particolare, l’ARPA è preposta “all’acquisizione, elaborazione, diffusione di dati e informazioni e di previsioni sullo stato delle componenti ambientali acqua (superficiali e di falda), aria, e suoli soggetti ad agenti contaminati causati da un evento incidentale … In caso di evento incidentale, l’ARPA: • fornisce supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della conoscenza dei rischi associati agli stabilimenti, derivante dalle attività di analisi dei rapporti di sicurezza e dall’effettuazione dei controlli; • effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell’ambiente nella zona interessata dall’evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche; • fornisce e acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte; • trasmette direttamente all’AP le risultanze delle analisi e delle rilevazioni richieste; • fornisce supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove si è verificato l’evento”. Il PEE è costruito con una serie di dati reperiti presso le Regioni ed i vari Enti locali, nonché con le informazioni fornite dal Gestore dello stabilimento riportate nel Rapporto di Sicurezza (nel caso di stabilimenti soggetti all’art. 8 del Decreto) e nella Scheda Informativa alla popolazione di cui all’allegato V del Decreto. Il PEE può essere definitivo o provvisorio a seconda che il Rapporto di Sicurezza abbia superato o meno l’istruttoria e la valutazione tecnica finale del Comitato Tecnico Regionale (CTR), o dell’organismo equipollente costituito ai sensi della normativa, che lo esamina e lo valida. Il PEE provvisorio comporta l’individuazione di scenari incidentali i cui dati possono essere dedotti dalle indicazioni fornite direttamente dal Gestore (Art. 11 del Decreto) e dalla Scheda informativa alla popolazione (Art. 22 del Decreto), oppure utilizzando il sistema di calcolo proposto con il Metodo Speditivo di cui all’allegato 1 alle richiamate Linee Guida del D.P.C.M. 2005, nel solo caso di assenza totale dei dati minimi necessari per elaborare uno scenario incidentale. Pagina 16
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Il PEE, così come redatto, viene approvato dal Prefetto e ne viene data comunicazione agli organi individuati all’Art. 20 c.1 del Decreto. Il PEE deve essere aggiornato, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque non superiori a tre anni (Art. 20 c. 3 del Decreto); sono anche previste esercitazioni che testano le procedure di attivazione delle strutture operative coinvolte. É altresì prevista anche la revisione del PEE in caso di variazioni verificatesi a seguito della sua elaborazione od aggiornamento. Un aspetto significativo per l’efficacia del PEE riguarda l’Informazione alla Popolazione circa le caratteristiche dei rischi ed i comportamenti da tenere, nel caso si verifichi un incidente rilevante. Ai sensi dell’art. 2 “forme di consultazione della popolazione” del Decreto 24 luglio 2009 n.139, si riportano di seguito, per esteso, i soli contenuti dei commi 1 e 2 in quanto più significativi: 1) Il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterno e comunque prima della sua adozione procede, d'intesa con il comune, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici; 2) Con le medesime modalità di cui al comma 1 il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterno. I restanti commi 3, 4 e 5 dell’art. 2 del Decreto 24 luglio 2009 n. 139 riportano infine le modalità da seguire per una corretta consultazione della popolazione.
6.
LA MAPPATURA DELLE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI IN CAMPANIA
6.1 Premessa Ai sensi dell’art. 15 comma 4 del d. lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii., “il Ministero dell’Ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (oggi ISPRA), l’inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e la banca dati sugli esiti di valutazione di rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza”. Per soddisfare quanto disposto dal suddetto art. 15 del d. lgs. n. 334/99, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’ISPRA si sono dotati di uno strumento informatico basato sui dati tratti dalle notifiche e dalle schede d’informazione alla popolazione (allegato V del d. lgs. 334/99) pervenute e conservate presso il Ministero, comprendente: a) Informazioni generali relative all’anagrafico dello stabilimento, alla posizione in relazione alle direttive Seveso, nonché alle principali attività svolte nello stabilimento;
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b) Informazioni territoriali relative alla georeferenziazione dello stabilimento ed alle principali attività sensibili presenti nelle vicinanze dello stesso; c) Informazioni in merito alla posizione amministrativa in relazione allo stato di avanzamento delle procedure di Istruttoria Tecnica, Nulla Osta di Fattibilità e Parere Conclusivo; d) Informazioni sulle sostanze relativamente a identificazione, tipologia di pericolosità e quantità; e) Informazioni in merito alla posizione amministrativa in relazione alle Verifiche Ispettive, relativamente a periodicità, Ispettori e risultanze. Tale strumento, originariamente consistente in una banca dati alfa-numerica in MS ACCESS, si è successivamente evoluto, attraverso la collaborazione MATTMISPRA, in un applicativo web “INVENTARIO NAZIONALE SEVESO” che permette la gestione e la visualizzazione di tutte le informazioni sopra citate. Partendo dai dati di detto Inventario Nazionale Seveso, aggiornati a giugno 2014, in questo rapporto sono riportati ed analizzati 4 indicatori rappresentativi della distribuzione, della tipologia e delle caratteristiche degli stabilimenti RIR presenti in Campania. Sono stati analizzati e predisposti i seguenti indicatori di pressione: - Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nelle varie province e loro concentrazione a livello provinciale e comunale; - Tipologie di stabilimenti a rischio di incidente rilevante; - Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
6.2 Numero di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e loro concentrazione a livello provinciale e comunale Questo indicatore fornisce il numero di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, indicati dai gestori in adempimento alla normativa “Seveso”, divisi per categoria individuata, per convenzione, dal riferimento al relativo articolo di legge (art. 6, 7 e 8 del d. lgs. 334/99, come modificati dal successivo d. lgs. 238/05). Nella Tabella A e nelle Tavole 1, 2 e 3 riportate in Allegato, è evidenziata l’ubicazione e la distribuzione sul territorio regionale, provinciale e comunale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, soggetti al d. lgs. 238/05. Complessivamente, le aziende RIR presenti in Campania ed elencate nell’Inventario Nazionale Seveso del MATTM aggiornato al giugno 2014, sono in numero di 69 (circa il 6% del totale delle aziende RIR censite a livello nazionale), di cui n. 51 sono le aziende classificate in art. 6/7 e n. 18 le aziende classificate in art. 8. Da una prima analisi, relativa alla distribuzione provinciale degli stabilimenti, si rileva che: - Circa il 46% degli stabilimenti RIR complessivamente presenti in Campania, classificati sia in art. 6/7 che in art. 8, è concentrato nella provincia di Napoli;
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- Circa l’89% degli stabilimenti RIR classificati in art. 8 presenti in Campania è concentrato nelle province di Napoli e Salerno, mentre il restante 11% è concentrato nella provincia di Caserta; - Nelle province di Avellino e Benevento non sono presenti stabilimenti RIR classificati in art. 8. Dalla distribuzione a livello comunale degli stabilimenti RIR, si rileva che: - In circa il 10% dei Comuni della Campania è ubicato almeno uno stabilimento a rischio di incidente rilevante; - Circa il 12% degli stabilimenti RIR complessivamente presenti in Campania è concentrato nel comune di Napoli; - Oltre a Napoli, nel cui territorio sono ubicati ben 8 stabilimenti RIR, i comuni nei quali è ubicato più di uno stabilimento RIR sono: Nola (3), Giugliano in Campania (2), Marcianise (2), Padula (2), Poggiomarino (2) e Qualiano (2).
6.3 Tipologie di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti Il DPR 175/88 (Seveso I) considerava elemento significativo per classificare uno stabilimento come a rischio di incidente rilevante, oltre la detenzione di determinate sostanze, anche lo svolgimento nello stabilimento di determinate attività industriali. Tale requisito è stato eliminato con il d. lgs. 334/99 (Seveso II), ma l’attività di uno stabilimento resta comunque un elemento particolarmente significativo per avere utili informazioni sulla mappa dei pericoli associati agli stabilimenti RIR. Questo indicatore analizza quindi le tipologie di attività industriali maggiormente diffuse tra gli stabilimenti RIR e la loro distribuzione sul territorio regionale. Le attività industriali che detengono o utilizzano sostanze pericolose sono state catalogate, a livello nazionale, per gruppi il più possibile omogenei, individuando le seguenti 14 macro categorie di attività: 1. Stabilimenti chimici o petrolchimici. Questa categoria comprende stabilimenti di vario tipo dove si effettua sia la produzione di prodotti chimici, intermedi o finali (prodotti per la farmaceutica, prodotti per detersivi, ecc.), partendo da sostanze chimiche o petrolchimiche, sia la produzione di manufatti (lastre di poliuretano, PET, ecc.). Normalmente in tali stabilimenti sono presenti, tra gli altri, serbatoi di stoccaggio e reattori chimici; 2. Depositi di gas liquefatti. Si tratta di stabilimenti (generalmente di media dimensione) dove si effettua lo stoccaggio e la movimentazione di GPL (gas petrolio liquefatto), una sostanza estremamente infiammabile ma non tossica. Tali depositi sono costituiti da serbatoi per lo stoccaggio sia fuori terra (sigari o sfere) che interrati e le operazioni che si effettuano sono, oltre al deposito, lo scarico da autobotti ed il carico in botticelle (piccoli automezzi per il rifornimento di GPL agli utilizzatori domestici); frequentemente si effettua anche il riempimento di bombole di varie grandezze;
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3. Raffinazione petrolio. Grandi stabilimenti dove si effettua la separazione (per distillazione) dal petrolio grezzo di tutte le frazioni che lo compongono (benzina, gasolio, oli, GPL, ecc.); 4. Depositi di oli minerali. In tale categoria sono ricomprese le attività di deposito e di movimentazione di oli minerali (gasolio, benzina, ecc.), prodotti infiammabili pericolosi per l’uomo in caso di innesco, oltre che per l’ambiente in caso di dispersione. Normalmente i depositi sono costituiti da grandi serbatoi cilindrici e da una estesa rete di tubazioni; 5. Depositi di fitofarmaci. Stabilimenti dove si effettua la movimentazione (ricevimento e distribuzione) e lo stoccaggio di prodotti per l’agricoltura (fitofarmaci e agrofarmaci), senza manipolazioni di alcun genere degli stessi prodotti. I prodotti sono in confezioni chiuse (sacche, scatole, barattoli, fustini, ecc.). Generalmente lo stabilimento è costituito da grandi magazzini o capannoni, con scaffali, dove vengono allocate le confezioni sistemate su bancali; 6. Depositi di tossici. Sono stabilimenti costituiti da serbatoi e magazzini per lo stoccaggio e la movimentazione (carico e scarico) di prodotti chimici (chimici di base, solventi, ecc.). In alcuni stabilimenti si effettuano anche semplici operazioni di miscelazione di prodotti sfusi; 7. Distillazione. Stabilimenti per la produzione di alcol etilico da materie prime naturali (uva, ecc.); 8. Produzione e/o deposito di esplosivi. Detengono esplosivi per uso industriale o fuochi pirotecnici. Nel caso di solo deposito si tratta di semplice stoccaggio in magazzini e delle connesse attività di ricevimento e distribuzione; in alcuni casi si effettua anche la produzione. Per i fuochi pirotecnici si possono avere sia laboratori per la produzione con annesso deposito, sia depositi con sola movimentazione di prodotti; 9. Centrali termoelettriche nelle quali si effettua la produzione di energia elettrica utilizzando olio combustibile; 10. Galvanotecnica. Normalmente sono piccole o medie industrie nelle quali si effettuano lavorazioni galvaniche per il trattamento superficiale dei metalli, utilizzando bagni galvanici costituiti da soluzioni di sostanze pericolose; 11. Produzione e/o deposito di gas tecnici, ovvero di ossigeno, azoto, idrogeno, ecc.; 12. Acciaierie e impianti metallurgici. Stabilimenti per la produzione di acciai o leghe speciali. Per alcune lavorazioni sono richieste (o prodotte) sostanze pericolose; 13. Impianti di trattamento e recupero. Rientrano in tale categoria alcune attività di trattamento e recupero che comportano la presenza, in una o più fasi della lavorazione, di sostanze pericolose (per esempio rientra in questa categoria il trattamento e recupero di batterie esauste mentre sono escluse le discariche di rifiuti); 14. Stoccaggi sotterranei di gas naturale. Si tratta degli stoccaggi di gas naturale a servizio della rete nazionale dei metanodotti realizzati in giacimenti esauriti. Dall’appartenenza di uno stabilimento ad una delle sopraelencate categorie è quindi possibile conoscere preliminarmente i pericoli a questo associabili. I depositi di gas
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liquefatti ed i depositi di esplosivi, i depositi sotterranei di gas naturale, come pure le distillerie e gli impianti di produzione e/o deposito di gas tecnici sono caratterizzati, per esempio, da un prevalente pericolo di incendio e/o esplosione con effetti riconducibili, in caso di incidente, principalmente ad irraggiamenti e sovrappressioni, più o meno elevati, che possono quindi provocare danni strutturali ad impianti ed edifici e danni fisici per l’uomo. Gli stabilimenti chimici e petrolchimici, le raffinerie, i depositi di tossici, i depositi di fitofarmaci e le centrali termoelettriche associano al rischio di incendio e/o esplosione, come i precedenti, il pericolo derivante dalla diffusione di sostanze tossiche e/o ecotossiche, anche a distanza, e quindi la possibilità di pericoli, immediati e/o differiti nel tempo, per l’uomo e per l’ambiente. Le acciaierie, gli impianti galvanotecnici e gli impianti di trattamento e recupero sono invece caratterizzati da un prevalente pericolo di conseguenze per l’ambiente e, quindi, indirettamente alla salute umana; non di meno, alcune delle sostanze presenti in questi stabilimenti possono determinare, direttamente o a causa delle sostanze sviluppate in caso di incidente (ad es. incendio), pericoli per l’uomo. Gli scenari incidentali associabili ad uno stabilimento consentono, se messi in relazione con le caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante, di ottenere utili elementi per la mappatura dei pericoli per il territorio circostante (persone e beni). La valutazione del rischio associato ad uno stabilimento RIR viene effettuata dal suo gestore (negli stabilimenti ex art. 8 è riportata in uno specifico e dettagliato Rapporto di Sicurezza) e viene verificata dagli Enti di controllo (attualmente CTR dei Vigili del Fuoco), con la considerazione delle misure impiantistiche e gestionali messe in atto dai gestori per la prevenzione degli incidenti e la limitazione delle loro conseguenze, nonché del ruolo giocato, in caso di incidente, dalle misure di gestione del rischio residuo proposte dalle autorità competenti (pianificazione di emergenza esterna, informazione alla popolazione, pianificazione urbanistica). Nelle Tavole dalla n. 4 alla n. 11 riportate in Allegato è illustrata l’ubicazione sul territorio regionale, per ciascuna tipologia di attività, delle aziende RIR presenti in Campania. Nella Tabella B e nei relativi grafici B1 e B2 riportati in Allegato è evidenziata la distribuzione, per tipologia di attività, delle aziende RIR presenti in Campania, suddivise tra quelle classificate in art. 6/7 e quelle classificate in art. 8. L’analisi di detta distribuzione a livello regionale mostra una netta prevalenza di depositi di gas liquefatti (circa il 60% del totale delle aziende RIR presenti in Campania) ed una significativa presenza di stabilimenti per la produzione e/o il deposito di esplosivi (circa il 12%), di depositi di oli minerali (circa il 10%) e di stabilimenti chimici o petrolchimici (circa il 9%). Altre tipologie di attività RIR presenti in Campania sono gli stabilimenti per la produzione e/o il deposito di gas tecnici (circa il 4%), gli impianti di trattamento/recupero (circa il 3%), un deposito di fitofarmaci ed una centrale termoelettrica. Le successive Tabelle C, D, E, F e G, con i relativi grafici riportati in Allegato, mostrano invece la distribuzione a livello provinciale, per tipologia di attività, delle aziende RIR presenti in Campania. L’analisi di tali distribuzioni mostra come la prevalenza di depositi di gas liquefatti già evidenziata a livello regionale risulti ancor più significativa nelle province di
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Avellino e Salerno, dove si registrano percentuali superiori al 70% in termini di rapporto tra il numero di detti depositi ed il numero totale di aziende presenti sul territorio provinciale.
6.4 Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti La normativa “Seveso” e quella per la progettazione antisimica degli impianti trovano elementi di connessione nell’applicazione di quanto disposto dal d. lgs. 334/99 che, all’art. 8, prevede che per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori a determinate soglie, il gestore è tenuto a redigere un Rapporto di Sicurezza. I gestori di detti stabilimenti hanno pertanto la responsabilità di valutare tutti i rischi (incluso quello sismico) connessi con la perdita di contenimento delle sostanze pericolose e di porre in atto le conseguenti azioni di mitigazione attraverso l’analisi di sicurezza e la redazione della relativa documentazione da sottoporre al controllo delle Autorità competenti (CTR dei Vigili del Fuoco), prima dell’inizio delle attività, in caso di modifiche che comportano aggravio di rischio, nonché in occasione dell’aggiornamento quinquennale del Rapporto di Sicurezza previsto dalla norma. La considerazione degli eventi naturali tra le possibili cause iniziatrici di incidenti rilevanti è stata prevista dalla normativa Seveso già a partire dal DPR 175/88 (recepimento della Direttiva europea Seveso I) e confermata nel DPCM 31 marzo 1989 (decreto applicativo che stabilisce requisiti e contenuti delle valutazioni della sicurezza degli stabilimenti), nel quale si chiede ai gestori di tenere conto, per quanto attiene la progettazione degli impianti e la predisposizione delle misure di prevenzione, della categoria sismica del comune ove ricade lo stabilimento. I successivi decreti del Ministero dell’Ambiente del 15 maggio 1996 e del 20 ottobre 1998, utilizzati come riferimento normativo per la valutazione dei Rapporti di Sicurezza, rispettivamente in impianti di stoccaggio di GPL e di idrocarburi liquidi infiammabili, applicano analoghi criteri. Il DPCM 31 marzo 1989, pur non approfondendo nello specifico, l’aspetto dei terremoti, fa tuttavia diretto riferimento alla classificazione ed alla normativa antisimica in vigore ed ai successivi aggiornamenti. Le norme antisimiche di riferimento attualmente in vigore sono le Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008) – di seguito indicate come NTC 2008 – che, anche se riferite in maniera specifica all’edilizia civile, forniscono riferimenti utili, pur non esaustivi, per la progettazione degli impianti nuovi e la verifica di quelli esistenti, in termini di individuazione dei livelli di prestazioni richieste alle strutture in relazione alle azioni sismiche, volti sostanzialmente a garantire il mantenimento di funzionalità e stabilità delle utilities e l’assenza di perdite di sostanze pericolose. Per struttura non si intende solamente il singolo serbatoio o apparecchiatura presente in un impianto di uno stabilimento ma tutto l’insieme: impianto vero e proprio, dispositivi di alimentazione dell’impianto, collegamenti tra gli impianti e la struttura principale. Da ciò deriva che i fattori che contribuiscono alla buona risposta sismica dell’impianto nel suo complesso, oltre alla certificazione di conformità del produttore dell’impianto, sono la progettazione antisimica degli elementi di alimentazione e
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collegamento e la progettazione antisismica degli elementi a cui si ancorano gli impianti stessi. A tale riguardo può costituire un utile riferimento la posizione assunta nell’ambito del sistema dei controlli sugli stabilimenti RIR dal Ministero dell’Interno – CNVVF – con nota prot. n. DCPREV 16960 del 29/11/2010: “ … si ritiene che il CTR quale autorità di controllo per le attività a rischio di incidente rilevante debba chiedere al gestore di analizzare gli scenari incidentali aggiuntivi generati dal sisma. In tale ambito il CTR può chiedere, a titolo esemplificativo, di: - effettuare verifiche sismiche sugli elementi degli impianti pericolosi per tipologia e quantitativo di sostanza pericolosa contenuta, o per caratteristiche geometriche (elementi snelli quali camini, torri, antenne, tubazioni); - effettuare un’analisi dinamica per determinare le deformazioni oltre alle tensioni; - analizzare il comportamento di tubazioni e linee elettriche colleganti strutture a diversa resistenza e deformabilità;” Ciò comporta, in sostanza, una riconsiderazione degli scenari incidentali tale da ricomprendere, ad esempio: - frequenze di rottura coerenti con i tempi di ritorno delle sollecitazioni sismiche previste per il sito (frequenze annuali di superamento);ù - una valutazione delle conseguenze coerente con una possibile perdita di contenimento simultanea di sostanze pericolose da più apparecchiature ed il conseguente contemporaneo verificarsi di più eventi incidentali; - ipotesi di rottura più cautelative in caso di esito negativo delle verifiche sismiche e mancato adeguamento; - la considerazione della possibile inoperatività dei sistemi di protezione e mitigazione esistenti nello stabilimento. Dal 1 Luglio 2009, con l’entrata in vigore delle NTC 2008, per ogni costruzione è necessario riferirsi ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto ed in funzione della vita nominale dell’opera, modificando, in modo sostanziale, il ruolo che precedentemente aveva la classificazione sismica ai fini progettuali, in cui per ciascuna zona-territorio comunale veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastica, da utilizzare per il calcolo delle azioni simiche. Con la nuova normativa, le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione, che è descritta dalla probabilità che, in un fissato intervallo di tempo (“periodo di riferimento” VR espresso in anni), in tale sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato; la probabilità è denominata “probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” (PVR). Una delle novità introdotte dalle NTC 2008 è appunto la stima della pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione massima del suolo ag (frazione dell’accelerazione di gravità) riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento in 50 anni pari a: 81%, 63%, 50%, 39%, 30%, 22%, 5% e 2% rispettivamente corrispondenti a periodi di ritorno (TR) di 30, 50, 72, 100, 140, 200, 975 e 2475 anni. Pagina 23
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
Nella Tabella H e nelle Tavole dalla n. 12 alla n. 20 riportate in Allegato, sono evidenziati i valori di pericolosità sismica ag associati agli stabilimenti presenti in Campania suscettibili di causare incidenti rilevanti. I valori di ag sono stati calcolati1, secondo quanto previsto dalle NTC 2008, in base alla media pesata sulla distanza dei valori di ag nei 4 nodi più vicini al centroide di riferimento di ogni stabilimento RIR, di cui alla griglia con passo 0,05 gradi usata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la redazione delle carte di pericolosità sismica del territorio nazionale. Nella Tavola n. 21 riportata in Allegato, sono stati infine suddivisi gli stabilimenti RIR presenti in Campania sulla base del valore di soglia di ag con probabilità di superamento PVR del 10% in 50 anni (TR = 475 anni), coerente con la classificazione di cui all’OPCM 3907/2010, presa a riferimento per la classificazione della pericolosità di un sito nella Guida Tecnica “Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell’impiantistica antincendio” (Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco/Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica).
________________________ 1
Progetto INGV-DPC S1 (2006). Proseguimento della assistenza al DPC per il completamento e la gestione della mappa di pericolosità sismica prevista dall’Ordinanza PCM 3274 e progettazione di ulteriori sviluppi. http://esse1.m1.ingv.it Pagina 24
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ALLEGATO Tabelle, Grafici e Figure
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
Tabella A
-
Elenco degli stabilimenti RIR presenti in Campania soggetti al D. Lgs. 238/05
Tavola 1
-
Ubicazione sul territorio regionale degli stabilimenti soggetti al D. Lgs. 238/05
Tavola 2
-
Distribuzione provinciale degli stabilimenti soggetti al D. Lgs. 238/05
Tavola 3
-
Distribuzione comunale degli stabilimenti soggetti al D. Lgs. 238/05
Tavola 4
- Ubicazione stabilimenti RIR – Chimici e Petrolchimici
Tavola 5
- Ubicazione stabilimenti RIR – Depositi Gas Liquefatti
Tavola 6
- Ubicazione stabilimenti RIR – Depositi oli minerali
Tavola 7
- Ubicazione stabilimenti RIR – Fitofarmaci
Tavola 8
-
Ubicazione stabilimenti RIR – Produzione e/o Deposito esplosivi
Tavola 9
-
Ubicazione stabilimenti RIR – Produzione e/o Deposito gas tecnici
Tavola 10
-
Ubicazione stabilimenti Trattamento/Recupero
Tavola 11
- Ubicazione stabilimenti RIR – Centrali termoelettriche
Tabella B
- Distribuzione stabilimenti RIR in Campania per tipologia di attività
Grafico B1
- Distribuzione stabilimenti RIR in Campania per tipologia di attività
Grafico B2
- Distribuzione stabilimenti RIR in Campania per tipologia di attività
RIR
–
Impianti
di
Tabella C e relativi grafici
-
Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Avellino per tipologia di attività
Tabella D e relativi grafici
-
Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Benevento per tipologia di attività
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Tabella E e relativi grafici
- Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Caserta per tipologia di attività
Tabella F e relativi grafici
-
Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Napoli per tipologia di attività
Tabella G e relativi grafici
-
Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Salerno per tipologia di attività
Tabella H
-
Valori di pericolosità sismica di sito ag associati agli stabilimenti RIR presenti in Campania
Tavola 12
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 81% in 50 anni (TR=30 anni)
Tavola 13
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 63% in 50 anni (TR=50 anni)
Tavola 14
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 50% in 50 anni (TR=72 anni)
Tavola 15
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 39% in 50 anni (TR=101 anni)
Tavola 16
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 30% in 50 anni (TR=140 anni)
Tavola 17
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 22% in 50 anni (TR=201 anni)
Tavola 18
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 10% in 50 anni (TR=475 anni)
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
Tavola 19
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 5% in 50 anni (TR=975 anni)
Tavola 20
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 2% in 50 anni (TR=2475 anni)
Tavola 21
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag), - riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di superamento (PVR) del 10% in 50 anni (TR=475 anni) coerente con la classificazione di cui all’OPCM n. 3907/2010
Pagina 28
TABElLA A: Elenco degli stabilimenti RIR presenti in Campania soggeti al D. 19s. 238/05 N路
N路
PROGR.
PAAZ.
1
1
COORO. PIANE UTM
RIFERIMENTO PROVINCIA
COMUNE
INDIRIZZO
RAGIONE SOCIALE
NORMATIVO
ATTlVITA'
Est (Xl
Nord CYl
ALTAVILlA IRPINA
S.S. SS Km 46+900
ALCAGAS S.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gaS liquefatti
481434
4537455
2
2
AVEWNO
Zona Industriale ASI
ME.RES. s.r.l.
Art. 6/7
Stabilimento chimico o petrolchimico
485334
4532206
3
3
MONTEfORTE IRPINO
Via Nazionale, 155
CAPONE s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
477162
4526767
4
4
TORELLA DEI LOMBARDI
5.5. Appia Km 353
CAMPANIA TEPOR s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
510272
4531008
5
1
BENEVENTQ
S.S. 212 Km 3,3 - c.da S. Chirico 35
GARGANO GAS s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
481516
4556674
6
2
PANNARANO
Loc. Bosco Caccella
PIROMAGIA s.r.l.
Art. 6/7
Produzione elo deposito di es losivi
47 5781
4539891
7
3
PONTELANDOLFO
Area P.I.P. 路Lot. Pianelle
SIA GAS S.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gaS liquefatti
476140
4570939
,
1
CAMIGUANO
S.P. P;utor.mo-Vrtulazlo - Loc. Monticello
ZIPPO GAS s.n.c.
Art. 6/7
Deposito di Ras liquefatti
432716
4558319
2
CASAL DI PRINCIPE
Corso Umberto I, 659
AVERSANA PETROU s.r.l.
lO
3
CESA
Via Trivio
5UDGAS S.p.A.
An. 6/7
8
AVEWNO
BENEVENTO
An.
6/7
Deposito di 011 minerali
424831
4540017
Deposito di Ras Ilouefatti
434886
4534781
11
4
CURTI
55. Appia Km 208+500
GAFFOIL S.n.C.
An. 6/7
Deposito di 011 minerali
439418
4547811
12
5
GRAZZANISE
Via Prov.1e S. Andrea del Pizzone
DOMIDIANA GAS s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di as li uefatti
424026
4551882
13
6
14
7
15
MARCIANISE
Area ASI
SOL S.p.A.
Art. 6/7
Produzione elo deposito di Ras tecnici
441580
4539884
MONDRAGONE
StlClda consonile Casella-Chianese
NUOVA DIANA GAS s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
409857
4549677
PIGNATARO MAGGIORE
S.S. Appia Km 192+500
IGAT S.pA
Art. 6/7
Produzione e/o deposito di Ra5 tecnici
429051
4558000
16
,
PRESENZANO
S.s. casilina Km 165,200
VULCANO GAS s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
420669
4578681
17
lO
TEANO
Fraz. Pugliano - Lot. Crocelle
PIROTECNICA TEANESE s.r.l.
Art. 6/7 -
Produzione e/o deposito di es losivi
420488
4565988
18
11
VILlA LITERNO
Via Madonna del Pantano, 20
PERFmO s.r.l.
Art. 6/7
Produzione e/o deposito di esplosivi
419645
4536630
19 20
12
CARINARO
ZOna Industriale ASI
AVERSANA PETROU s.r.l.
A,,- 8
Deposito di Ras I1QuefaUI
435593
4540727
13
MARCIANISE
ZOna Industriale ASI
ECO-BAT S.p.A.
An. 8
Impianto di Trattamento/Recupero
_14
4540258
21
ContlClda Lellero Marche~e
ISO s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
445716
4531097
22
,
AFRAGOLA AGEROLA
Via Fiubano, 30
MEDAGLIA MATIEO
Art. 6/7
462299
4500198
23
3
BACOLI
Viale Olimpico, 146
VINGAS s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
420841
451723Z
24
4
BOSCOTRECASE
Via Panoramica, 1
lUMAGAS
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
455010
4514737
PPG INDUSTRIES ITAUAS.p.A.
Art. 6/7
Stabilimento chimico o petrolchimico
441561
4537678 4527666
CASERTA
8
1
Produzione
elo deposito di esplosivi
2S
5
CAIVANO
Area ASI- Lot. Pascarola
26
6
CASALNUOVO
Via Flllchlto, 16 -Loc. Tavernanova
RA.M.OIL S.pA
Art. 6/7
Impianto di TlClttamento/Recupero
445365
27
7
FRATIAMAGG10RE
Via Cupa di Pomigliano
VESUVIO GAS s.r.l.
An. 6/7
Deposito di gas liquefatti
438368
4533868
"
,
G1UGUANO
Loc. Ponte Riccio
ENEl PRODUZIONE S.pA
Art. 6/7
Centrale termoelettrica
424342
4530716
NAPOU
Via delle Industrie, 41
GOIL PETROU S.pA
Art. 6/7
Deposito di oli minerali
441431
4522423
lO
NAPOU
Via Galileo FerlClris, 172
KUWAIT PETROLEUM S.p.A.
Art. 6/7
Deposito di oli minerali
440809
4521868
29
30
8
31
11
NOIA
Via Boscofangone
S.C.E. Societ~ cantone Energia
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
458027
4532062
32
12
PALMA CAMPANIA
Via Tavernanova, 9
UNCAR GAS $.r.1.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
461871
4520772
33
13
POGGIOMARINO
Via Palma
NAPOLETANA CALOR s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
462564
451B105
34
14
POGGIOMARINO
Loc. Percoche
BIFULCO LORENZO SALVATORE
An. 6/7
Produzione e/o deposito di esplosivi
461175
4517089
POMPEI
Via Spinelli, 24
MERIDIONAl GPL s.r.l.
An. 6(7
Deposito di gas liquefatti
464402
4527536
QUALIANO
Via Clrcumvallazione esterna
BA.CO.GAS s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas IlQuefatti
4ZS219
4531432
QUALIANO
Loc. Ponte Riccio
IMPE S.pA
Art. 6/7
Stabilimento chimico o petrolchimico
424999
4531742
3S
15
36
16
37
17
NAPOLI
TABELLA A: Elenco degli stabilimenti RIR presenti in Campania soggeti al D. 19s. 238/05 N" PROGR.
"
N" PARZ.
COMUNE
INDIRIZZO
18
SANrANTIMO
Via D. Prisco, 3
19
SAVIANO
PROVINCIA
Via S. Francesco
d'As~si,
ceORD. PIANE UTM
RAGIONE SOCIALE
RIFERIMENTO NORMATIVO
ATITVITA'
Est (X)
Nord (V)
PERFETTO s."'.
Art. 6/7
Stabilimento chimico o petrolchimico
436636
4532770
9
SO.VE.GASS.pA
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
459653
4526911
40
"
20
TERZIGNO
Via G. Marconi, 2
GLMGASs.r.1.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
457745
4515113
41
21
TORRE ANNUNZIATA
Molo di Levante del Porto
1.5E.CO.LD.S.pA
Art. 6/7
Deposito di oli minerali
453700
4511231
GEAGASs.r.r.
Art. 6(7
4513567
42
22
TORRE DEL GRECO
Via Campanariello, 18
Deposito di gas liquefatti
451850
43
23
NOLA
Via Strada Provo per Acerra Km 2
ULTRAGAS CM 5.pA
Art.•
Deposi to di gas liquefatti
443589
4533855
44
24
CASTELLO 01 CISTERNA
Via Selva, 120
SAMAGAS S.p.A.
Art..
DepoSito di gas liquefaul
450182
4528812
4S
25
GIUGLIANO
Loc.5cafarea
FIREWORKS SUO s.n.c.
Art. 8
Produzione ejo deposito di esplosivi
424630
4534210
46
26
NAPOLI
Via De Roberto, 41
ITALCOST s.r.l.
Art.•
Deposito di gas liquefatti
440986
4S24099
47
27
NAPOLI
Via Nuova delle Brecce, 282
ENI S.p.A.
Art.•
DepoSito di gas liquefatti
440995
4522342
"
28
NAPOLI
Via Argine, 259
ENERGASS.p.A.
Art. •
Deposito di gas liquefaui
441392
4522092
"'O
NAPOLI
Via Argine, 245
PETROLCHIMICA PARTENOPEA SpA
Art. 8
Deposito di gas Ilquefaui
441000
4522958
49
NAPOLI
Via Nuova delle 8recce, 205
KUWAIT PETROLEUM S.pA
Art. 8
Deposito di oli minerali
442071
4523155
51 52
31
NAPOLI
Via Nuova delle Brecce, 127
ESSO ITALIANA s.r.l.
Art. 8
Deposito di oli minerali
441169
4522945
32
NOLA
Area ASI·Loc. Polvica
ALENIA AERMACCHI S.p.A.
Art.•
Stabilimento chImico o Detrolchlmico
454763
4536065
53
1
ALBANELLA
Via Bisceglie 17 - Loc. Borgo S. Cesario
DIPOGAS s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas li uefatti
504357
4483880
54
Via S. Sebastiano, 16
POMPEANGAS s.a.s.
Art. 6/7
Deposito di RaS liquefatti
462921
4510050
55
,
ANGRI CAVA DE' TIRRENI
Via 5taru, 25
G. & O. DE PISAPIA ROBURGAS 5pA
Art. 6/7
DePosito di gas liquefatti
474881
4507890
56
4
GIFFONI SEI CASALI
Via Toppola, 28
EUROGAS ENERGIA $.T.1.
Art. 6(7
Deposito di gas llquefatti
491716
4505367
57
,
MERCATO S. SEVERINO
Via E. CoDDOla· loc. Cerrelle
VlVIANO PIROTECNICA s.r.l.
Art. 6/7
Produzione elo deDOsito di esplosivi
478768
4516651
58
PADULA
Contrada Fabbriche, 13
DEPORGAS s.r.l.
Art. 6(7
Deposito di gas liquefatti
554712
4459595
59
7
ROCCADASPIDE
Via Nazionale, 125·loc. Fonte
FONTEGAS s.r.l.
Art. 6/7
Dej)O_ sito di gas liquefatti
509174
4478576
60
8
SALERNO
Via Firmio leonzlo, 2 -loc. Fuorol
SOL S.pA.
Art. 6/7
Produzione elo deDOsito di Ras tecnici
488146
4498736
61
9
SAN CIPRIANO PICENTINO
loc. Campi, liana - Zona Industriale
PETROLCHIMICA 5UO s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
489539
4503256
62
10
SAN GIOVANNI A PIRO
Loc. Tempa del Forno, 24
TEX di BALBO MARIO
Art. 6/7
Produzione elo deDOsito di eSDlosivi
541510
4436961
"
11
BATTIPAGUA
Via delle Industrie, 16· Area ASI
LOGISTICA PELlEGRINO s.r.l.
Art. 8
Deposito di fitofarmad
499219
4494097
64
12
BUCCINO
Area ASI
CHEMIPLASTICA 5PECIALTIES SpA
Art. 8
Stabilimento chimico o petrolchimico
531308
4493804
6S
13
EBOLI
Via Boscoflll-loc. PeuaRrande
ELLEPIGAS SUO s.r.l.
Art. 8
DeoositD di Ras liquefatti
502796
4494572
"
14
PADULA
loc. Volta del Camino
ULTRAGAS CM S.p.A.
Art. 8
Deposito di gas liquefatti
554889
4460914
67
15
PAGANI
Via Filettine, 127
OINAGAS s.r.l.
Art. 8
Deposito di gas liquefatti
466711
4512150
68
16
SALA CONSILINA
Contrada Ischia
DJANGAS s.r.l.
Art. 8
DeDOslto dillas lIouefatti
550408
4469497
"
17
SIANO
Via Kennedy, 26 - Area Industriale
FA.CO.M. S.r.l
Art. 8
Deposito di gas liquefatti
475025
4516093
SO
2
.
5
SALERNO
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~ .. GEI/ZIA REGIOt>:.'I.LE PROTlOZIOI>IE A"'IIIE'IlAlE CAFo'PA~IA Aziende a Rischio dl lncic;lente Rilevante
Tavola 1 Ubicazione sul territorio regionale degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. n. 238/05
Legenda O
Ublcazione stabilimento Art. 6fT (n.
...
Ubicazione stabilimento Art. B (n. 1B)
c=J Umili Provinciali
CJ. Limiti Comu.nali
.'
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
BN 3/0
CE 11/2
AV Tavola2 Distribuzione provinciale degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. n. 238/05 0
5.00010.000
20.000
30.000
NA 22/10
4/0
40.000 metri
Legenda Numero stabilimenti RIR (Art. 6-7/8) Totale: n. 69 (51/18)
da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 20 > di 20
SA Limiti Provinciali
11/6
~ AGE/IZIA RfGIO~MLf PROTUIO\E AI'BI(', TAle C.o.r,'PA'l:IA
Aziende a,Rischio di Incidente Rilevante
Tavola 3 DlstnbuZione comunale degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. n. 238/05
o
5.lID010.000
~
Legenda
-
Numero slabijlmenti RIR
Cl
--
CJ D D
2 3 >3
limiti Comunali
limiti Provinciali
Elenco Comuni con stabilimenti RIR (n, siti) 1 Agerola, 1 Alban_lla, , AltavUlalrplna, , Angri. 1 AveClno.' Bacog,1
Afr~gola.
~glla,1
a.nlvln!o. , SoSCOUacUI. 1
S ... cclno. 1 Caivano, 1 Camigliano, , Carinaro, , Casal di PrincipI. 1 CUJlln ... ovo di Napoli, 1 Cutilio di Clltlma, 1 Cln dii TI".lnl, 1 Cna,1
C... rtl,1 Eboll,1
Fratlllmaggiora, l Giffoni SII Cu~li, , GJ ... gllano In Campania, 2 Grazzanlsl.l Marellnln, 2 Nlruno di HOIa, 1 NDr~to Sansaverlno, 1 Nondr.agonl,1 Nontefortalrplno, l Napoli, a Noll,3 P~dulll, 2 Pagani, l PalmI Camp~nla, l Pann.arar)o.1 Pignataro Maggiora, l Poggiomarino, l
PontelandOlfo,路' PrHlnz.llno. 1 Q... aUano.2 Roecaduplde. t S~" Conslllna.1 Salerno, l San CIpriano Plclntlno. 1 San Giovanni a Piro, l SanrAntlmo.l Saviano. 1 SllnO.l Tlano, l Tln:lgno, l TOtlUI d,I Lo,,\bardr, l To,ra Annunziata, l T,acUI, l
VUIa,UUmo,l
~ AOEr.rZrA REt;IC"iAlE PRO'T!'ZIO"JE A",eIE'lTAlE CA '~P~'jJI\ Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
Tavola 4 Ublcazlone stablUmenU RIR· Chimici e Petrolchlmu:i
o
&.000100lI0
1""'1-
20.0lI0
Legenda
1O.OOO
"'Il.1IDO
-
•
Ubicazlone stabilimento Art. 6fT (n. 4)
•
Ublcazlone stabianento Art. 8 (n. 2)
[=:J Umili Pf?vinciali
c=J lJmlli Comunali
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
Tavola 5 Ubicazione stabilimenti RIR路 Depositi Gas liquefatti
Legenda o
Ubicazione stabilimento Art. sn (n. 29)
A
Ubicazione stabilimento An. 8 (n. 12)
CJ Umlti provinCiali c=J .Umiti ?omunali
i:.1
AGE\lZIA REGIONAlE PRO"lflIO)/E A"BIENTALE CA'IPAN,A
Aziende a Rischio di Ineidente Rilevante
Tavola 6 Ubicazione stabilimenti RIR - Depositi Oli minerali
Legenda O
Ublcazione stabilimento Art. 6f7 (n.5)
8.
Ublcazlone stabilimento Art. 8 (n. 2)
L:=J
Umili Provinciali
c=J Umili Comunali
. 'o,
--...
~ AGENZIA REGIO~AlE PROTEZIONE MIBIENTAtE C~MP-;~IA ' - ,", --~
-'
-
Aziende a Rischio di Inc idente Rilevante
Tavola 7 Ubicazione stabilimenti RIR - Oepositi FitofarmaCi o
....
',00010.000
20.000
:)0.000
4(1.000
-"
Legenda â&#x20AC;˘
UbicaZlone stabilimento Art. 6f7 (n. 1)
c=J limiti Provinciali c=J limiti Comunali
Azionde a RIschio di Incidente Rilevante
Tavola 8 Ubicazione stabilimenti RIR â&#x20AC;˘ Produzione efo Deposito esplosIvI
Logonda O
Ublcazlone stabilimento Art. 6fT (n.7)
...
UbicazlOne stabllmento Art. 8 (n. 1)
c=J c=J
Umili Provinciali LlrTUti Comunali
~ AGE 'IDA REGIO'MLE PROn:Z10"F: ~"BIE" T~lE CA\' P'>".IA Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
Tavola 9 UbicazlOne stabilimenti
RIR • Produzione eIa Deposito Gas tecnici D
--
$.000111.00II
20.00II
:10.000
00..000
....
Legenda •
Ubicaz!one stabilimento Art. 6n (n.3)
D Provincia" Cl lJmili Lunlti
Comunali
.'
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
Tavola 10 â&#x20AC;˘ Ubicazione stabilimenti RiR - Impianti di traltamentolReC1.lpero
o 5,ÂŤ11;110.000 .... -
20.000
30.*
00.000
I
.....,
Legenda
O
UblC8zione stabilimento Art. 6n (n. 1)
t::..
Ublcazlone stabli!mentoArt.
c:=J Umlti Provmcia6
D
Umlti Comunali
a (n.1)
~ AGEUZlA REGIQ'IALE PROTLZIO',E ."a'E"TALE CA'·P.'''.lA
,-
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
Tavola 11 UblcaZione stabilimenti RIR • CentraU termoelettriche
Legenda •
D D
UbicaZione stabilimento Art. 6fl (n.
limiti Provinciali limiti Comunali
,>
.
.
Tabella B: Distribuzione Aziende RIR in Campania per tipologia di attivitĂ
-. . ATTIVITA' .
.
"
.
;;,;r.~'
Totale
. Art. 6/7 .
Stabilimento chimico o petrolchimico
4
Deposito di gas liquefatti
-
2
6
8,70%
29
12
41
59,42%
Deposito di oli minerali
5
2
7
10,14%
Deposito di fitofarmaci
1
O
1
~,45%
.
1
8
11,59% .
O
3
4,35%
1
2
2,90%
O
1
1,45%
18
69
100,00%
Produzione e/o deposito di esplosivi Produzione e/o deposito di gas tecnici Impianto di trattamento/recupero Centrale termoele~trica TOTALE
, .7. 3 1 1 51
,.
Grafico Bi: Distribuzione Aziende RIR in Campania per tipologia di attivitĂ
Ce ntr~ l e :e r n'ce le:trici3
Irr-p ianti di tr attan:en:c/ r ecup ero.
Produzion e e/ c depo sit o- di gas ":ecnici
Prcdllzicn e e/ c depo sito di Es plos ivi
â&#x20AC;˘
:I Cepc si:c di cii rr iner ali
Ceposit c di ga5 li que "atti
Stabillrren: o chin"icc o petr olchiIT'icc
o
5
10
15
20
25
30
35
40
45
..
Grafico 82: Distribuzione Aziende RIR in Campania per tipologia di attività iii Stabilin~el te ChirTi cc c
I::;etrclchirricc
J epc:;itc di cii rriJ1erCiIi
11,59% 145% , • Deposito di -itorariTaci
10,14%
• ProdLl~icne e/ c depositq di esplos iv i
• Produzione e / c deposito
di gas
~ecnici
IITpicl ti di :ratti5 IT entc/ recLlperc Ce l1tr cle t erlTo elettric o
Tabella
c: Distribuzione Aziende RIR in provincia di Avellino per tipologia di attività "--'
~
:, Totale Stabilimento chimico o petrolchimico
1
o
1
25,00%
Deposito di gas liqu efatti
3
O
3
75,00%
4
O
4
100,00%
TOTALE
i
Ot P O$ I~C
di p..s liquefatti I
Dep~:; jt~
di ga;; licl,;: f atti
Pr:.:c:zione e./ O.;'e. p:)~ it:) Cl es pl::·;;ivi S-abllilT'i'!n:o cnll'l"Jcc o petro!chlrrlto _ _- - '
o
1
2 • tI.rt. 5/ 7 • Art.
o
4
Tabella D: Distribuzione Aziende RIR in provincia di Benevento per tipologia di attività
-
.- --
-
-.
:: - . ~~:rcitale
.~
Art.61:?
ATTIVITA'
.:
.~-
-
"'"
Deposito di gas liquefatti
2
o
2
.66,67%
Produzione e/o deposito di esplosivi
1
O
1
. 33,33%
3
O
3
100,00%
TOTALE
:lrc.d 1Jzlon ~ I!/ odeposito di esplosivi
~_ _ _- '
33.33%
• Cepcsitc di gas liquei atti
Produ zione e/ o de posito Ceposlte di f!l 5 1i Q U I! : ~:;
di esplosivi
_ _ _ _ _ _ _ _ _~
,
,
l
• A.rt:. 6/ 7
• .est. E
,
Tabella E: Distribuzione Aziende RIR in provincia di Caserta per tipologia di attività .. .
ATIIVITA' .
Art. 6/7 " Art. 8
,-
Totale
Deposito di gas liquefatti
5
1
6
46,15%
Deposito di oli minerali
2
O
2
15,38%
Produzione e/o deposito di esplosivi
2
O
2
15,38%
Produzione e/o deposito di gas tecnici
2
O
2
15,38%
Impianti di trattamento/recupero
O
1
1
7,69%
11
2
13
100,00%
TOTALE
7.69%
• Deposito di gas liquei&tti
• C.ep o~ ito di c II m i n er~ 1i
46.15%
...'\.,,, . "".1
Produzlene e/ c depo'sito
di esplosiVI
15,38%
• Pr oduzione e/ o deposito dr ~IIS tecnici • Impienti di triltt",mento
e/ o r e.cup er ~
~
l
l
•
5
(;
7
Tabella F: Distribuzione Aziende RIR in provincia di Napoli per tipologia di attività
ATTlvrrA' . : .. _, _
.
--,-
,-
•. Art. 6/7
"
-<;",~-,'
~c!. Art.
-
8 .
.. %
-
.~ Totale
Stabilimento chimico o petrolchimico
3
1
4
12,50%
Deposito di gas liquefatti
12
6
18
56,25%
Deposito di oli minerali
3
2
5
15,63%
Produzione e/o deposito di esplosivi
2
1
3
9,38%
Impianti di trattamento/recupero
1
O
1
3,13%
Centrale termoelettrica
1 22
O 10
1 32
3,13% 100,00%
TOTALE
, C,,,,,,"le :trm::e le:tric.
•
~. l.m 3.13~:;
• St 8oiliMtrto ::l"ini:::-
~rcdu:icn. ej od'pcllto dI uplOIM
_
•
15,63%' "
De ;:·o~ ito
::!
: 1cii nlr.e r!1i
Tabella G: Distribuzione Aziende RIR in provincia di Salerno per tipologia di attività .-
. -
..
ATTI VITA' :
~~.
~::;.':-
.
Totale
Stabilimento chimico o petrolchimico
O
1
1
5,88%
Deposito di gas liquefatti
7
5
12
70,59%
Deposito di fitofarmaci
1
O
1
5;88%
Produzione e/o deposito di esplosivi
2
O
2
11,76%
Produzione e/o deposito di gas tecnici
,1
O
1
5,88%
11
6
17
100,00%
TOTALE
5.88 % S.SS% • $tl!l j" .,'Hl ntl) c" "mTc:o
,
(I
• C ' ~ Ol; t ' di In Ii q.a f5tti
• Pr e::!II:!,n l . : 0 ::Slccf to d i
. J, los",(
,
,
•
,
S1:)1214
TAB ELLA H: Valori di pericolosità sismica di sito a. associati agli st abilimenti RIR presenti in Campania Valori di pericolosità sismica {a l N'
N'
PROGR.
PARI.
1
1
2 3
, , 4
.
, 2
PROVINCIA
AVEWNO '
4
1
RIFERIMENTO NORMATIVO
30
so
72
101
140
RAGIONE SOCIALE
ATIIVITA'
Est xl
Nord (Y
81%
63%
50%
39%
ALCAGAS s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
481434
4537455 0.058
o,on
'0%
ME.RE.5. s.r.l.
M ,/7
Stabilimento chlmko o petrolchimico
485334
4532206 0,056 0,074 0,089 0,105 0,123 0,146 0,211 0,274 0,369
CAPONE s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
477162
CAMPANIA TEPOR s.r.L
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
510272
4526767 0,051 0,068 0,081 0,095 0,111 0131 0,185 0,236 0,309 4$31008 O,"'" 0,081 0,099 0,119 0,141 0,170 0,261 0,357 0,S02
GARGANO GAS s.r.L
"'.6/7
Deposito di gOlS liQ ... efatti
481516
4556674 0,062 0.033 0,101 0,120 0,142 0171 0,260 0,354 0,492
PIROMAGIA s.r.L
Art. 6/7
475781
SIA GAS s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di fl:as liquefatti
476140
4539891 0,057 0,075 0.090 0,106 0,124 0146 0,210 0,271 0,361 4$70939 0,062 0,083 0,101 0,121 0,143 0,173 0,264 0,362 D,SOl
COORD. PIANE UTM
201 47' 22% . 10%
97'
,%
2475
2%
0,093 0,109 0,128 0,151 0,218 0,283 0,382
,
,
8
1
21PPO GAS 5.n.c.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
432716
4558319 0,042 0,052 0,059 0,067 0,076 0,086 0,115 0,145 0188
9
, , ,
AVERSANA PETROU S.r.L
Art. 6/7
OE!posito di oli minerali
424831
4540017 0,04<) 0,051 0,058 0,067 0,075 0,086 0,114 0,141 0,178
SUDGAS S.p.A.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
434886
4534781 0,044 0,057 0,067 0,078 0,091 0,106 0,147 0,186 0,245
GAFFOILs.n.c.
Art. 6/7
OE!posilO di oli mlnenll
439418
4547811 0,.... 0,05$ 0,063 0,072 O,OSl 0,093 0,123 0,152 0,194
DOMIDIANA GAS s.r.L
Art. 6/7
OE!posito di gas Ilquefattl
424026
4551882 0,04<) 0,049 0,056 0,063 0,071 O,OSO 0,104 0,127 0,160
$OL5.p.A.
Art. 6/7
441580
4539884 0,045 0,057 0,068 0,078 0,090 0,103 0,142 D,ISO 0,235
NUOVA DIANA GAS s.r.l.
Art 6/7
40985>
4549671 0,036 0,044 O,OSO 0,056 0,062 0,070 0,OS9 O,lOS 0.134
M ,/7
10 11
12 13 14
2
BENEVENTO
2
4
"
CASERTA
Prod ... zione
Produzione
elo deposito di esplosivi
elo deposito di Ra5 tecnici
Deposito di gas liquefatti
15
8
429051
4SS8000 0,041 D,OSO 0,057 0,065 0,073 0,082 0,110 0,137 0,177
16
9
VULCANO GAS s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas' liquefatti
420669
4578681 DOSO 0,061 0,071 0,081 0,093 0,107 0,149 0,194 0,264
17
10
P1ROTECNlCA TEANE5E s.r.l.
Art. 6/7
Produzione elo de osito di es losivi
420488
4565988 0,042 0,051 0,058 0,066 0,074 0,084 0,114 0,145 0,190
18
11
PERfETTO s.r.L
M '/7
Produzione e/o deposito di esplosivi
419645
4536630 0.039 0,049 0,057 0,066 0,075 0,086 0,116 0,144 0,185
19
12
AVER5ANA PETROU uJ.
M,'
Deposito di Ras liquefatti
435593
4540727
20
13
ECO-BATS.p.A.
Art. 8
Impianto di Tnttamento/Recupero
440414
0,043 0,055 0,064 0,074 0,084 0,096 0,131 0,164 0,212 4540258 0,045 0,057 0,067 0,078 0,089 0,103 0,141 0,178 0,232
21
1
ISO s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
445716
4531097 0,047 0,062 0,074 0,088 0,103 0,121 0,169 0,214 0,280
"
,
MEDAGUA MATIEO
Art.6{7
462299
4500198 0,036 0,046 0,053 0,060 0,067 0,076 0,099 0,120 0,148
VINGAS S.r.l.
Art. 617
Deposito di gas liquefatti
420841
4517232 0,040 0,054 0,067 O,OSO 0,095 0,115 0,165 0,211 0,279
24
Art. 6/7
OE!posito di gas liQuefaUl
455010
4S14737 0,042 0,055 0,066 0,077 0,090 0,105 0,147 0,186 0,246
25
,
LUMAGAS PPG INDU$TRIES [TALLA 5.pA
Art. 6/7
5tabilimento chimico o petrolchimico
441561
4537678 O,04S 0,058 0,068 0,079 0,091 0,105 0,144 0,183 0,239
26
6
RA.M.OIL S.p.A.
Art. 6/7
Impianto di Tratlamento/Recupero
445365
4527666 0,047 0,062 0,075 0,089 0,104 0,123 0,171 0,216 0,282
27
7
VE5UVIO GAS S.r.l.
Art. 6/7
OE!posito dl8as liquefatti
43gj68
4533868 0,044 0,OS7 0,068 O,OSO 0,093 0,108 0,150 0,191 0,251
28
8
ENEL PRODUZIONE S.pA
M 6/7
Centrale lermoelettrita
424342
4530716 0,041 0,054 0,064 0,07S 0,087 0,102 0,143 0,182 0,240
29
9
GOIL PETROU 5.p.A.
Art. 6/7
OE!po$ito di oli minenl'
441431
4522423 0,046 0,060 0,073 0,087 0,102 0,121 0,169 0,214 0,281
" " " " " " "
10
KUWAIT PETROLEUM S.p.A.
Art. 6/7
Deposito di oli minerali
440809
4521868 0,045 0,060 0,073 0,087 0,102 0,121 0,169 0,214 0,281
11
5.c.e. Societlo Clnlone Energia
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
458027
4532062 0,051 0,066 0,079 0,094 0,109 0,129 O,lSO 0,227 0,294
12
UNCAR GAS S.r.l.
Art. 6/7
Deposito di 8as liq ... efattl
461871
4520772 0,047 0,061 0,074 0,087 0,102 0,120 0,168 0,213 0,279
13
NAPOLETANA CALOR S.r.l.
Art. 6/7
Deposito di 8as liquefatti
462564
4518105 0,045 0,058 0,070 0,082 0,095 0,111 0,155 0,197 0,2$7
461175
4517089 0,045 0,058 0,070 0,082 0,095 0,112 0,156 0,198 0,260
"
31
2 4
Produzione
elo deDOSilo di Ras tecnici
IGAT5.p.A.
ProduZIone
elo deposito di esplosM
14
BIFULCO LORENZO SALVATORE
Art. 6/7
15
MERIOIONAL GPL S.r.l.
Art. 6/7
OE!posilO di gas liquefatti
464402
4527536 0,039 O,OSO 0,OS8 0,067 0,075 0,086 0,114 0,143 0,182
16
BA.CO.GAS s.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
425219
4531432 0,041 0,054 0,064 0,075 0,087 0,102 0,143 0,182 0,241
IMPE 5.p.A.
Art. 6/7
5tabilimento chimico o petrolchimico
424999
4531742 0,041 0,054 0,064 0,075 0,087 0,101 0,142 0,181 0,239
"
NAPOli
Produzione
elo deposito di esplosivi
Pagina l dl2
TABELLA H: Valori di pericolosità sismica di sito a,associati agli sta bilimenti RI R presenti in Ca mpa nia Valori di pe ricolosità sismica (a N'
N'
PROGR.
'A"-
38
18
PERFfTTQ S.r.L
"
"
SO.VE.GAS 5.p.A.
lO
GIM GAS s.r.l.
"
21
I.sE.CO.LO.5.p.A.
42
ZZ
43
'0
« 4S
PROVINCIA
RAGIONE SOOALE
RIFERIMENTO NORMATIVO
6/1
ceORD. PIANE UTM ATTIVITA'
Est (X)
Nord (Y)
30
SO
81%
61%
72 50%
101
140
''''
""
I
201
4 75
97S
2475
ZZ%
10%
'"
2%
Stabilimento chimico o petrolchimico
436636
4532770 0.0<4 0,057 0.068 0,079 0,092 0,108 O.LSD 0,191 0,252
Art. 6/7
Deposito di gas 6quefatti
459653
4526911 O,OSO 0,065 0,078 0,093 0,108 0,128 0,178 0,224 0,291
6/7
Deposito di gas liquefatti
457745
4515113 0.0<4 0,057 0,069 0,081 0.094 0,110 0.>54 0,196 0,258
An. 6/7
Deposito di oli mlner.l!i
453700
GEAGAS s.r.l.
An. 6/7
Deposito di gas liquet.mi
451850
4511231 0,041 0,054 O.'" 0,075 0,087 0,101 0,140 0,178 0.234 4513567 0,042 0,055 0.066 0,078 0.090 0,106 0,147 0,187 0,247
23
UlTRAGAS CM 5.p.A.
'~8
Deposito di gas liquefatti
443589
4533855 0,046 0,059 0.071 0.083 0.097 0,114 0,159 0,202 0,264
"
SAMAGAS 5.p.A.
A~8
Deposito di gas liquefatti
450182
4528812 0,048 0,063 0,076 0,089 0,105 0,123 0,172 0,217 0,283
A~'
Produvone eia deposito di esplosivi
424630
4534210 0,040 0,052 0,061 0,071 0,081 O.... 0,129 0,162 0,211 4524099 0,046 0.060 0,073 0,087 0,102 0,121 0,169 0,214 0,281 4522342 0,045 0.060 0,073 0,087 0,102 0,121 0,169 0,214 0,281
FIREWORKS 5UD s.n.c.
2S
Art. Art.
.
"
ITALCOST S.r.l.
~.
Deposito di gas liquefatti
....86
27
ENI S.p.A.
A~'
Deposito di gas liquefatti
440995
Z8
ENERGAS S.p.A.
A~'
Deposito di gas liquefatti
441392
4522092 0,045 0.060 0,073 0,087 0,102 0,121 0,169 0,214 0,281
~.
Deposito di gas liquefatti
«1000
4522958 0,046 0.060 0,073 0,087 0,102 0,121 0,169 0,214 0,281
SO
"
PETROLCHIMICA PARTENOPEA SpII.
30
KUWAIT PETROlEUM 5.p.A.
A~8
Deposito di oli miner.lli
442071
4523155 0,046 0,060 0,073 0,087 0,102 0,121 0,169 0,214 0,281
31
ESSO ITALIANA s.r.l.
AM
Deposito di oli minerali
441169
4522945 0,046 O,OGO 0,073 0,087 0,102 0,121 0,169 0,214 0,281
A~8
Stabilimento chimico o petrolchimico
454763
4536065 0,050 0,064 0.077 0,091 0,106 0,124 0,174 0,220 0,287
53
"
ALENIA AERMACCHI 5.p.A.
1
DIPOGAS s.d.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
504357
4483880 0.035 0.043 0,050 0,057 0,064 0,074 0,099 0,124 0,159
"
,
POMPEANGAS s.a.s.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
462921
4510050 0,041 0,052 0,061 0,071 0,081 0,093 0,126 0,159 0,204
G. & O. DE PISAPIA ROBURGAS 5pA
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
474881
4507890 0,039 D,OSO 0,057 0,066 0,074 0,084 0,111 0,137 0,171
EUROGAS ENERGIA s.r.l.
Art. 6/7
Deposito dlRas liquefatti
491716
4505367 0,040 O,OSO 0,05g 0,066 0,075 0,086 0,115 0,143 0,185
"
47
"
51 52
55
2
57
•5
VI'IIANO PIROTECNICA S.r.l.
Art. 6/7
Produzione elo deposito di esplosivi
478768
4516651 0,0<4 0,057 0,067 0.077 0.089 0,102 0,14{) 0.178 0,232
'58
6
DEPORGASS.r.l.
Art. 6/7
Deposito di gas liquefatti
554712
4459595 O,OSO 0,066 O,OSO 0,096 0,113 0,136 0,207 0.284 0,404
59
7
FONTEGAS s.r,1.
An. 6/7
Deoosito di I!.as liquefatti
509174
4478576 0.034 0,042 0.050 0,057 0,064 0,074 0,099 0,124 0,160
60
,
SOL5.p.A.
An. 6/7
ProdUlione e/o deposito d i g~s tecnid
488146
4498736 0.037 0.046 0.054 0,060 0,068 0,077 0,102 0,125 0,158
PETROLCHIMICA 5UD s.r.L
Art. 6/7
Deposito di Jl:3sliquefatti
489539
4503256 0,038 0,048 0056 0,063 0,072 0,081 0,108 0,133 0,169
TEX di BALBO MARIO
Art. 6/7
Produzione eia deposito di esplosivi
541510
4436961 0,036 0,046 0,053 0,061 0,070 0,081 0,113 0,145 0,191
56
61
8
SALERNO
62
lO
63
11
LOGISTICA PEUEGRINO S.r.l.
An. 8
Oeoosito di fitofarmaci
499219
4494097 0,037 0,046 0,053 0,060 0,068 0,078 0,105 0,131 0,169
"
12
CHEMIPlA5T1CA SPECIALTlE5 5pA
A~'
5tabilimento chimico o petrolchimico
531308
4493804 O,OSO 0,066 0,079 0,094 0,111 0,133 0,202 0,279 0,396
6S
U
ElLEPIGAS SUO s.r.l.
Art. 8
Deposito di fl:as liquefatti
502796
4494572 0,038 0,047 0,055 0,062 0,071 0,081 0,111 0,141 0,184
66
14
ULTRAGAS CM 5.p.A.
Art. 8
Deposito di gas liquefatti
554889
4460914 D,OSO 0,066 0,081 0,096 0,114 0,137 0,208 0,286 0,406
67
15
DINAGAS S.r.l.
A~'
Deposito di Ras liquefatti
466711
4512150 0,041 0,054 0,063 0,073 0,083 0,096 0,130 0,165 0,214
68
16
OIANGAS S.r.l.
A~'
Deposito di gas liquefatti
"
17
FA.CO.M. S.r.l
Art. 8
Deposito di 8as liquefatti
550408 475025
4469497 D,OSO 0,067 O,OSO 0096 0,113 0,136 0.207 0,285 0,404 4516093 0,044 0,057 0,067 0,078 0,089 0,103 0,141 0,180 0,235
Pagina 2 dl2
'3
AOE~lIA REGIONA~( PR01UIO"jE A.'~IlI ENTI\LE CAMPANIA Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
Tavola 12 Pericolosité sismica di sito associata agII stabilimenti RIR espressa in termini di accelierazJone massima del suolo (ag). riferita a suoli rigidi (\'s30>800 mJs). con probabilità di superamento PVr del 81% III 50 ilnnl (Tr-30 anni). (I I
_$.OOOlO.QO(l _
lO.\lOO
100.000
Legenda Tr= 30 anni
ca
0,034 S ag S 0.044
O
0.045 S a9 S 0.051
•
0,052 S a9 s 0,062
D
Umili Provinciali
c=J Umili Comunali
~.OOO
rnooi
~ AOEtill1l REGIO'JAl.E PROn::ZIO'jE A"~IEiIlTAlE CA"P"'.IA Aziende il Rischio di Incidente Rilevante
Tavola 13 Pericolosita Sismica di sllo associata agii stabilimenti RIR espressa in termini di ilcoellerszlOne massima del suolo (ag). riferita a suoli ngldi (Vs30>800 mls). con probabilità di superamento PVr del 63% In 50 anni (Tr-50 anni).
L.egenda
Tr'" 50 anni •
0,042 s ag $ 0.050
O
0,051
$
ag s 0,070
•
0.071
$
ag $ 0,oe3
D
Lmltl Provinciali
c=J L.m!i Comunali
•
~ AGErlZJA REGIO'lA~E PROT'E.ZIC~E A'IBIENrAl~ CA"PA',IA Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
Tavola 14 Pericolosità sismica di sito assOCIata agII stabUlmentl RIR espressa In termini di accellerazlone massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30>800 mi,) , con probabilita di superamento PVr del 50%, in 50 anni , (Tr-72 anni),
Legenda Tr· 72 anni •
0,050:10 8g:s 0.070
O
0,071 :s ag:s 0,081
•
O,082:S ag
D
:IO
O, l 01
Limiti Provinciali limiti Comunali
~ 4GENZl4 REGIO~ALE PROTElIO'lE A"BIENTALE CAMPAIjJ~ Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
Tavola 15 Perlcolosilè sismica di s1l0 associata agli stabHimenli RIR espressa in termini di acoellerazione massima del suolo (ag), riferita 3 suoli rigidi (Vs30>800 mls), con probabilità di superamento PVrdel39% In 50 anni (Tr=101 anni),
,--
Q
~.OOO\llooo
:zo.ooo
30.000
Legenda Tr" 101 anni
" • O
D D
0,056 s a9 s 0.D70 0,071 s ag s 0.090 0,091 S39S0,121 Umili Provinciali
Umili Comunali
40.000
-.
Aziende a Rischio dI IncIdente Rilevante
Tavola 16 Pericolosrtè sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa In termini di accel1erazlone massima del suolo (ag), riferita a suoli rigidi (Vs30>800 mls), con probabilita di superamento PVr del 30% In 50 anni (Tr-140 anni),
L.egenda Tr" 140 anni
lE>
0,062 S og :lO 0,089
o
O,090SogS0,l14
â&#x20AC;˘
0,115 S a; S 0,1 43
D
Uniti Provmciali
Umili ComunaH
Aziende a Rischio di incidente Rilevante
Tavola 17 Pericolosità sismICa di SIIO associata agli stabilimenti RIR espressa In lermlnl di accellerazione massima del suolo {agl, tlfenta a suoli r'!lleti (Vs30>800 mls), con probabilità di 9l,lperamenlO PVrdel22% in 50 anni (1r=201 anni).
Loganda
Tr II: 201 anni
O
0,070 lO aglO 0.100
O
0,101 lOagSO.130
•
0,131 lO Bg s 0,173
c=J Umili ProvinCiali c=J Umili Comunali ",
i:j
.
AGE\'ZIA /\iGIO'lAtE PROTEltO:>;E A... .,IE'jTAtE CA"PAW\ '
~.
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
Tavola 18 Pericolosità SismICa di silo associata agli stab~imenli RIR espressa In tenTIlnl di acoellerazione massima del suolo (ag), rdenta a suoli rigidi (Vs30>800 mls), con probabilila di superamento PVr del 10% In 50 anni (Tr-475 anni),
o
5.00010.000
211000
XI.DDO
1""'1-
.a.ooo 1 _
L.egenda Tr:: 475 anni
O
0,08g$ag$0.150
O
0,151 sagsO,250
•
0,251 s,ag s 0.264
C=:J umili ProvinCiali C=:J Umlb Comunali
.'
~ AClf!WAREGIO'lAI E PROl'EZIC'IEA'/!.'!IE.'HAtE ClA','P~' lA Azlende a Rischio di Incidente Rilevante
Tavola 19 Pencotoslta sismICa di srto associata agli stabaimenti R IR espressa In tefTTIini di acoellerazlOne massima del suolo (ag). rifenta a suoli rigidi (Vs30>800 mls).
con probabilitil dI SUp8ramento PVrdel 5% In 50 annI (Tr:975 anni). D
5.00(110.000
:!O.ODO
)0.000
Legenda
Tr· 975 anni Q
0,108$ag$0,150
o
0.151 $ a9 s 0.250
•
0,251 S 39 S 0.264
D
limiti ProvinCIali
CJ limiti Comunali •
.a.ooo
-
~ AGENW\ REGIO~ALE PROl'EZ10~E A\' SIE;"I;TALE CAl'PANI ~~ A;rlende a Rischio di Incidente Rilevante
Tavola 20 Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR espressa in termini di accellerazione massima del suolo {agl, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s), con probabilità di superamento PVrdel2% in 50 anni (Tr-2475 anni), oP""1 &,00010.000 _
20.000
30.000
Legenda Tr= 2475 anni
"
0,134S: ag.s: 0.150
O
0,151
s: ag s: 0,250
O
0,251
s: ag s: 0.309
• D D
0,310 s ag.s 0,502 Umili Provinciali Umili Comunali
.o!I.1XIO
"....,
AGF.rJZlA REGIOliALE PROTEZIONE AMSIE;lIlAlE CAMPANIA
Aziendo a Rischio di incidente Riievante
Tavola 21 Perieoiosllè sismica di sito associata agII stabilimenti RIR espressa In termini di accellerazione massima del suolo (ag), rifenta ~ suoli rigidi (Vs30>800 mls), con probabilità di superamento PVr del 10% in 50 anni (T!-475 anni), coerente con la classificazione di cui all'OPCM n. 390712010
-
i.egenda
Tr '" 475 anni O
a9 < 0,125 (n. 19 stabilimenti)
•
ag
c==J c==J
~
0,125 (n,50 stabilimenti)
Umili Provinciali Umili Qomuna'lI
o