Definitiva smentita della cassazione: l’uso della targa prova non esonera dall’obbligo di sottoporre il veicolo a revisione. (Sentenza della Cassazione Civile sezione II, 4 agosto 2016, n°16310)
Il d.P.R. n° 474 del 2001 regolamenta l’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, con apposita targa. Nello specifico l’art.1 permette a: a) Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonchéé degli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni sui veicoli; b) Le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; c) Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli vei a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione [..], ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; d) Gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto di circolare con veicoli sprovvisti di carta di circolazione. Nello specifico: a) Con veicoli non ancora immatricolati e pertanto, privi di carta di circolazione (art. 93, 110 e114 c.d.s.) b) Con veicoli sui quali siano stati applicati sistemi o dispositivi di equipaggiamento che rendano necessario l’aggiornamento della carta di circolazione (art.78 (art.78 c.d.s.) Questa concessione è limitata al verificarsi delle seguenti circostanze: esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
La possibilità di circolare e con targa prova viene quindi consentita solo ed esclusivamente in deroga agli art. 78, 93, 110 e 114 del c.d.s. ma non in deroga all’art. 80 c.d.s. che vieta la circolazione con veicoli che non siano stati sottoposti a prescritta revisione.