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.... .R.G. Mpd, $ 6 bis
........................................................ * fiaG di ~rravourb!i~J N ....................... Reg. Rsg. Esec. N............................... Carnp. Peri.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI MESTRE Avv. Giuseppe Affannato
-
I
I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento penale n.349106 R.G. notizie reato e n.374106 Reg.
I Gen. Aff. Pen. (mod. 16 bis), nei confronti di:
I
ASTIANELLO GIULIANO, nata il 27/07/1956 a Padova e
m*
Ivittima con l'amministrazione comunale di Spinea di un appalto
Avv. Claudio Todesco difensore di fiducia dell'imputato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
tn
I1 Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'assoluzione perché il
e/\
1 fatto non costituisce reato.
0 I
I
I1 difensore della parte civile ha concluso come da comparsa depositata U
agli atti, con inutilizzabilità
del DVD in quanto proveniente
C.
.
I1 difensore dell'imputato conclude chiedendo l'assoluzione ex art.530,
-
1 l o comma cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste, con condannai della parte civile unitamente all'Amministrazione comunale di Spinea I
l
lex art.542 cod. proc. pen. alla rifusione delle spese legali, nonché del1 danno patito per un ammontare di 5.000,00 euro.
IN FATTO I ~ o natto del 09/1012006, Tessari Marco, nato il 18/09/1957, nella sua1
c4.:i q-:', .-
'"
(tenuta una conferenza sul tema "La mafia si può sconfiggere, basta1 I
volerlo davvero ".
I Tra gli ospiti vi era anche il dott. Giancarlo Caselli, ex Procuratore Capo I
I di Palermo dal 1993 al 1999. I
[ D O ~ Ol'intervento
I
del don. Giancarlo Caselli, si è proceduto con glil I
I
l interventi delle persone presenti nella sala.
I
Presente nella sala ove si è tenuta la conferenza, si trovava Piazzi
-
I
( ~ d m o n d oassessore , e vice Sindaco del Comune di Spinea.
1 ~ r agli interventi dei presenti nella sala, vi è stato anche quello di1 Bastanello Giuliano, legale rappresentante della società
"Elvis
(Elettronica S. n.C. " con sede in Selvazzano Dentro.
1
111 Bastianello Giuliano, durante il suo intervento pronunciava la frase1
I "Anch'io sono stato vittima con l'Amministrazione Comunale di Spinea, ( I
-----
I
di un appalto truccato
"
E' intervenuto il Piazzi Edmondo per riferire che non vi era stato alcun
ppalto truccato ed ha precisato che il procedimento giudiziario su tale uestione era ancora in corso, con tutte le garanzie di legge finc ll'accertamento delle responsabilità. ivendo, quindi, ritenuto le affermazioni dell'imputato offensive per la esione al buon nome ed all'irnmagine della Amministrazione locale dj ipinea, il Tessari Claudio, quale Sindaco, presentava la querela affinch€ i potesse procedere contro il responsabile della violazione di legge. n seguito alla querela il Pubblico Ministero della Procura del12 tepubblica presso il Tribunale di Venezia, dopo aver formulatc 'imputazione, disponeva la citazione dell'imputato avanti il Giudice d: 'ace di Mestre per l'udienza del 05/12/2006. ill'udienza indicata era presente l'imputato ed il suo difensore, mentrc ;i presentata l'avv. Stefano Marrone per le parti offese Tessari Claudio Atre che per il Comune di Spinea. Jenivano proposte una serie di questioni preliminari poi non decisc ~erché il Giudice di Pace designato, dott. Marzio Vaglio, dichiarava d ~stenersi, disponendo la trasmissione del fascicolo al Giudicc
1 Giudice Coordinatore, quindi, con provvedimento del 20/12/200t Lssegnava la causa al dott. Giuseppe Affannato. ;a causa subiva dei rinvii fino all'udienza del 20/03/2008 e, quindi, s ~rocedevacon la costituzione delle parti, con conseguente richiesta d :ostituzione di parte civile del Tessari Claudio e del Comune di Spinea. fenivano, quindi, proposte dal difensore dell'imputato question Ireliminari e tra queste la richiesta che fosse riconosciuta la nullità dell;
1 l
senza indicazione di poteri di rappresentanza; l'inammissibilità della( I
querela perché atto di straordinaria amministrazione; la lamentata duplicazione della costituzione di parte civile e la mancanza di 1
proposizione della costituzione di parte civile a nome del delegato.
Il Giudice, ritiratosi in Camera di Consiglio, provvedeva sulle questione rC
1
proposte come segue. I
l
J ,&" 4 :
la) Sulla pretesa nullità della querela perché proposta dal legalel I
I
l indicazione dei poteri di rappresentanza, non determina alcuna nullità/ I
1
l
(Cass. Pen. Sez. I(, sentenza del 11 gennaio 2006, 11.4055)proprio
peri
l'applicazione dell'art.177 C.P.P. (Cass. Pen. Sez. II, sentenza del 20
settembre 2005, n. 3 7365).
IL^ nullità
si perfeziona solo nel caso di una mancanza di effettivo1 -
-
rapporto tra il querelante e l'Ente (Cass. Pen. Sez. II, sentenza del 19 \settembre 2003, n.37377
-
Cass. Pen. Sez. 11, sentenza del 25 febbraio1
1999, n.3744. Ne è conseguito il rigetto dell'eccezione. Ib) Sulla pretesa inammissibilità della querela perché atto di1 straordinaria
amministrazione. Non può
esservi dubbio sulla
[comunicazione all' Autorità competente delle notizie di reato, sia che l siano utili per la procedibilità d'ufficio, che a querela. 4
Questo perché, anche nel caso della necessità della condizione di
P -
procedibilità per i reati perseguibili a querela, il diritto-dovere prescinde dall'intenzione di proporre, poi, in sede di giudizio penale, la domanda di risarcimento dei danni, che necessita, invece, di un atto autorizzativo successivo. Ne è conseguito, anche per i motivi di cui alla prima eccezione, il rigetto della presente eccezione. C)Sulla pretesa duplicazione della costituzione di parte civile. La parte -
-
civile ha sostenuto che solo il dibattimento è idoneo a far valutare al Giudice se si possa parlare di duplicazione della costituzione di parte civile, considerato che dall'istruttoria è possibile ricavare nei confronti di chi si è perfezionata l'offesa. In realtà tale tesi non è condivisibile se si considera che per celebrare il dibattimento, necessita, nei reati perseguibili a querela, il deposito di tale atto quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità e, pertanto, essenziale e condizione del processo (sia fase preliminare e sia fase dibattimentale). Senza la querela, quindi, è preclusa ogni indagine. Ne consegue, considerato che dall'atto di querela appare chiaro chi sia la parte che ha proposto la querela, non può estendersi tale diritto nei confronti di chi non ha utilizzato tale strumento, per proporre l'azione penale. Quindi, la Procura della Repubblica non può certamente estendere tale facoltà alle persone che non hanno inteso proporre la querela. L'eccezione, pertanto, deve essere accolta e, quindi, non è possibile ammettere la costituzione di parte civile della persona fisica Tessari
Claudio, per non aver ritenuto quest'ultimo di proporre la querela o perché non ritenuta possibile per mancanza di una lesione di un diritto personale o perché non ha inteso agire per tale fine. d) Sulla mancata proposizione della costituzione di parte civile a nome del delegato. Non può esservi dubbio che il potere dj
rappresentanza come conferito nella procura di cui all'atto di -
-
p
costituzione di parte civile, considerato che trattasi di atto di natura ,",
Ed
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civilistica a tutti gli effetti, debba rispondere alle esigenze e forme della %
Imi rappresenti e dfenda .
"
costituisce e formalizza quel potere di1
I
I
Irappresentanza e difesa proprio dell'atto di cui si discute.
1
Ne è conseguito, quindi, il rigetto dell'eccezione. I
111 Giudice, pertanto, concluso il dibattito sulle eccezioni e deciso sulle1 stesse, invitava le parti a concludere in merito alle richieste di ordinel istruttorio. 1
All'udienza del 2011 112008, dopo l'apertura del dibattimento si è1 Iproceduto con l'audizione del Tessari Claudio, che ha confermato di non1 I
l
essere stato presente agli eventi denunciati che gli erano stati riferiti da l
I
più persone, oltre ad essere state riportate da un articolo pubblicato sul1
1 Gazzettino del 16/11/2005.
I
111 Tessari Claudio ha anche precisato che conosceva direttamente il1 1
-
I
I
1
asti anello Giuliano perché visto in Comune per questioni relative ad1 un appalto di una fornitura di mobili d'ufficio, che data la materia, è
stata trattata dal Segretario generale del Comune.
Ha confermato l'esistenza di un contenzioso già presso il Tribunale Amministrativo Regionale e, quindi, presso il Consiglio di Stato. Ha riferito che della questione dell'appalto definito truccato avevano chiesto spiegazioni più persone, con conseguente lesione della reputazione ed anche della circostanza che il Comune era stato condannato a risarcire i danni e che vi era stata la conferma del Consiglio di Stato, tanto che il Comune aveva provveduto a versare quanto dovuto.
E' stato sentito anche il teste Piazzi Edmondo, che ha confermato i fatti e la presenza di tutta una serie di persone. Alla medesima udienza l'imputato ha contestato l'illegalità delle frasi pronunciate, riferendo anche che quanto accaduto era stato registrato dalla società che aveva provveduto all'assistenza per l'audio. 11 Giudice, pertanto, disponeva venisse sentito il legale rappresentante della società "Video Multimedia sas con invito a presentarsi in udienza "
con una copia del DVD relativo all'incontro presso la sala della conferenza. La causa veniva rinviata all'udienza del 2 1/05/2009. Veniva, pertanto, sentito il teste, che ha riferito sulle varie circostanze. come appresso verrà riferito e, successivamente, all'udienza del 07/07/2009, il Giudice, emetteva la decisione previa lettura de: dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'imputato Bastianello Giuliano è stato citato in giudizio avanti i: Giudice di Pace <perché, nel corso di una conferenza, comunicandc
con più persone, offendeva la reputazione di Claudio Tessari, Sindacc del Comune di Spinea, dicendo: "anch'io sono stato vittima cofi -
P
P
/'amministrazione comunale di Spinea di un appalto truccato". >> L'imputato ha negato di aver mai pronunciato la frase come riportata nel capo di imputazione e per confermare tale assunto ha depositatc all'udienza del 20/03/2008 una serie di documenti (e tra questi anche sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 11.5986 del 01/12/2003 e conseguente sentenza del Consiglio di Stato ed articoli di quotidiani), oltre ad aver formalizzato ulteriori richieste di ordine istruttorio. Ha anche depositato la trascrizione del suo personale intervento presso i: Cinema "Bersaglieri di Spinea. "
E per sostenere la validità e conformità della trascrizione, l'imputato h2 sostenuto che questa era stata curata proprio da terzi che potevanc P
confermare
P
tempo
e
luogo
della
registrazione
e,
quindi
conseguentemente il suo contenuto come assolutamente conformc all'originale registrato in occasione del17incontroda parte della societl che aveva provveduto anche alla ripresa audiovideo. Tutto quanto registrato (audio e video) era stato poi trasferito in DVD acquisito agli atti del processo. Prima di proseguire nell'esame di quanto è emerso nel corsc dell'istruttoria circa il capo di imputazione, appare utile anche esaminari quanto è accaduto in data antecedente all'intervento dell'imputato pressc il Cinema "Bersaglieri di Spinea. "
Questo anche perché, al di la della precisa o meno attribuziont
stessa reale dichiarazione dello stesso imputato, ad offendere la I
reputazione del Tessari Claudio, quale Sindaco di Spinea.
x
Era accaduto che il Comune indicato, aveva indetto una gara di appalto in data 16/02/2000 per la fornitura di arredi ed attrezzature della
a
l
biblioteca comunale. l ~ r a n ostate ammesse alle gare due societĂ (Harmonie Project s.r.1. e1 C i
I
I
Mega Italia ambedue riunite in ATI con la prima quale capogruppo), I
l
capo all'imputato. Successivamente la Elvis Elettronica Video Suono s.n.c. veniva l
I
l a m e s s a a partecipare alla gara, venendo dichiarata successivamentel
l aggiudicataria. l
-
I
La capogruppo Harmonie Project s.r.1. veniva esclusa per gravi ed l
I
insanabili vizi circa il rispetto delle norme di sicurezza degli utenti e l
degli operatori. I
IL^
l
societĂ Harmonie Pro-ject s r . proponeva ricorso al ~ribunalel
Amministrativo Regionale per il Veneto, che la riammetteva alla gara. IProponeva
impugnazione avanti il Consiglio di Stato la Elvisl I
l
I~lettronica Video Suono s.n.c., ma la domanda cautelare veniva(
-
rigettata. l
I
Il Comune di Spinea, quindi, in esecuzione della prima sentenza del ,.
L
\
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto rinnovava le operazioni di gara ed aggiudicava conseguentemente l'appalto alla
.-
s.n.c., con sentenza n. 1805102 accoglieva l'impugnazione, restituendo
iv
1 efficacia al provvedimento di aggiudicazione che era stato annullato dal l
I
Tribunale Amministrativo Regionale sopra indicato. C
-
t
* $e è seguito non il rispetto del provvedimento del Consiglio di Stato, come doveva accadere, dato che il Comune di Spinea, il 15/02/2002, pur in presenza di formale conoscenza della sentenza del Consiglio di Stato sin dal 21 novembre 2001, ha accettato le forniture della societĂ
f
Harmonie Project s.r.1.
:i
Lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale (sentenza n.5986/03), ha contestato il comportamento del Comune di Spinea, dato che
e
I l'esecuzione dell'aggiudicazione alla societĂ Harmonie Project s.r.1. non1 era
L
una
conseguenza
dell'ordine
I del1'~mministrazione comunale
del
Giudice,
ma
scelta
che, aveva consentito, in sede di
I
l I
Iripetizione della gara, di modificare il progetto e di sostituirlo con una1 I
diverso o comunque, modificarlo eliminando tutti i vizi che lo avevano I
I
reso inadeguato. \
I1 Tribunale Amministrativo Regionale ha riconosciuto che il Comune di
i
I Spinea aveva dato esecuzione al contratto quando era giĂ a conoscenza1 I i
I
del dispositivo della sentenza che faceva giustizia sul tema, dato che era
stato eseguito un provvedimento caducato. I1 Consiglio di Stato, poi, ha rigettato l'impugnazione del Comune di
I fatti, circa l'illegittimo comportamento del Comune di Spinea, hanno
-
dato ragione alle difese proposte dalla società Elvis Elettronica Video Suono s.n.c. l
I
Ritornando a117esame del capo di imputazione e delle risultanze I
I
processuali, giova rilevare che quanto l'imputato ha sostenuto e
Iprecisato, invece, "qualche abitante di Spinea, almeno, che abbia letto
i
l
le cronache del suo comune, mi ha sentito nominare per via della storia
I triste del17appaltotruccato della biblioteca, che tante pene ha procurato l
1
al1 'amministrazione comunale.
!
"
Vi è senza alcun dubbio una sostanziale differenza tra la frase
1
I
t
C-
I
pronunciata da117imputato durante l'intervento
del pubblico alla
rispetto alla frase che risulta riportata nel capo di l
I conferenza,
l imputazione. I
I
I Infatti, mentre quella del capo di imputazione, mai riferita dall'imputato, I
-t \
---i
I è assolutamente generica, quella riportata nella trascrizione del DVD è I I
I
specificamente riferita a117appaltodella biblioteca. I
I
E
sulla
esatta
affermazione resa
da117imputato in
del17intervento,non possono esserci dubbi.
occasione
--
Non vi sono neanche ulteriori dubbi, dopo l'esame del DVD durante il /--
dibattimento, che il contenuto del DVD è perfettamente conforme alla 7
ripresa e registrazione effettuata durante la conferenza. Infatti, all'udienza del 21/05/2009 è stato sentito il teste Bolgan Patrizio, che ha confermato che il DVD è stato realizzato dalla Video Multimedia
I L teste ha precisato che della copia che gli è stata rammostrata, presso
l
Ila sua azienda si trovano altre copie, ma queste si riferiscono solo all'intervento del dott. Caselli, dato che solo di tale intervento si è
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I
conservata copia. 11 teste, comunque, ha chiarito che era tecnicamente in condizioni,l esaminando il DVD depositato ed acquisito al processo, "... di poter
Ir@rire se risultano eventuali manomissioni o se si tratta di1 registrazione non manomessa.
"
I
I Ha anche riferito che " ... si è proceduto attraverso più punti di r@resa,
I
ciascuna delle quali automaticamente registra quanto viene detto verbalmente. " IVel DVD, quindi, secondo la dichiarazione del teste, è stata riportata sia L
la r i ~ r e s avisiva che l'audio.
l
Si deve rilevare, inoltre, che il DVD è stato visionato ed ascoltato
I durante il dibattimento ed al17esito,il teste C
i l l
l
i I
l 1
"esperto " nella materia di l
cui si discute, ha precisato che "dell'esame ... si ricava che nel caso
specifico trattasi di una ripresa almeno per quanto riguarda la parte
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1 wl 'arapan !p opow olnnw oy ojuwnb wp (ay3 arws!~ardossod a wsa.@r l
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wl~apauo!sw330 U! ajuasard ora,, ay3 o i e ~ y y x pay3m ey eur '010s u o ~
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a/ia lap o!pnw'l 'ajuas !s ay3 o!pnw !p 0.1
miportato nelle sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto e del Consiglio di Stato, ma quanto lamentato era stato oggetto ii
commenti
giornalistici
che
certamente
non
provenivano
iall'imputato, che come i cittadini di Spinea, aveva avuto modo di xendere cognizione attraverso i quotidiani. Resta il comportamento assolutamente illegittimo del Comune di Spinea, che ha posto in essere azioni in palese contrasto addirittura con le disposizioni del Giudice. P
P
La frase, quindi, riportata nella trascrizione dell'intervento dell'imputato riferiva in particolare che"qua1che abitante di Spinea, almeno, che P
zbbia letto le cronache del suo comune, mi ha sentito nominare per via della storia triste dell'appalto truccato della biblioteca, che tante pene ha procurato al1 'amministrazione comunale. " La frase, pertanto, non solo non è quella di cui al capo di imputazione, dato che la notizia del contenuto dell'intervento è pervenuta al Sindaco assolutamente trasformata
e completamente diversa da quanto
l'imputato aveva avuto modo di dire. La questione relativa ai fatti della fomitura alla biblioteca ed il suo esito è reale e l'esecuzione della aggiudicazione quando si conosceva quanto
era stato deciso dal Giudice, è idonea a configurare nel maniera più P
P
categorica, un comportamento certamente illegittimo e di totale mancanza di rispetto della decisione dell' Autorità giudiziaria. P
P
P
Non solo, ma il comportamento dell'Amministrazione comunale puC certamente far ritenere che poteva esservi un interesse specifico in favore della società la cui aggiudicazione era stata annullata, o quantc
Isarebbe risultata
aggiudicataria dopo le sentenze dei
Giudici/
l amministrativi. 111 termine "truccato" oltre che il significato classico di colui che ha il( trucco (truccato per ragioni teatrali e per bellezza od altro), significa l
1
anche .manipolato,
*--
manomesso, alterato, modificato in modo dal -
sembrare regolare, fuori dalla norma e conseguentemente non pare si "
i-
possa assolutamente dire che l'esecuzione dell'aggiudicazione annullata l
.
I
in presenza di conoscenza della decisione del Giudice, fatto salva la
,"
I
C
I
comunque discutibile buona fede, non possa essere ritenuta come una gara con aggiudicazione finale, anche se non
"manipolata o
manomessa ", che denota un comportamento necessariamente in mala I
l I
1
(fede,quanto meno "alterata ",come in effetti è avvenuto.
p
Infatti, in mancanza di rispetto della decisione dell'Autorità giudiziaria, Istatuita con una sentenza, non può certamente affermarsi che la sola I
I
esecuzione dell'aggiudicazione della gara, previa perfezionamento
1 del17appalto,possa avere determinata una vera e propria alterazione.
I
I Sempre se non sussistono altri e ben più gravi ipotesi di comportamenti l -
lillegali, il cui perseguimento ed accertamento spetta ad un diverso I
1
I Organo giudiziario.
1
Ne consegue, quindi, che l'imputato deve essere assolto perché il fatto
-
non sussiste. I
l
11 fatti oggetto di causa, i comportamenti assunti in precedenza e le1
.
Iragioni
che
hanno
determinato
l'instaurazione
del
presente1
I
l
procedimento, certamente possono essere idonei a condannare i L
querelanti in solido al pagamento delle spese processuali, oltre che al risarcimento dei danni in favore dell'imputato. Non vi è dubbio che il Tessari Claudio in proprio e nella qualità, come lo stesso ha affermato non era presente alla conferenza. L'aver riportato nell'atto di querela una ben precisa frase, tra l'altro trascritta tra virgolette, può ben configurare un irresponsabile decisione, che poteva ben portare alla condanna dell'imputato, che in realtà non l'aveva mai pronunciata. Tale irresponsabile decisione è frutto o di una eccessiva fiducia nelle persone che avevano riportato le dichiarazioni e raccontato l'accaduto al denunziante, oppure di un ancora più grave comportamento, secondo il quale si voleva necessariamente colpire l'imputato. Tuttavia, secondo quanto riferito nella querela, la Procura della -
P
-
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Repubblica aveva valorizzato proprio la frase mai pronunciata, con tutte le conseguenze che ne sono derivate per l'imputato, sia in ordine di immagine, che economicamente. Pertanto, i querelanti debbono essere condannati in solido al pagarnentc delle spese processuali che possono essere quantificati il 1.500,00 euro oltre al 12,50% per spese generali ed oneri di legge. Inoltre, i querelanti debbono, altresì, essere condannati in solido anche a: risarcimento dei danni che l'imputato ha subito e la cui quantificazionc deve essere effettuata in sede civile.
I1 Giudice di Pace di Mestre, pertanto, P.Q.M. visto l'art. 530 cod. proc. pen.
ASSOLVE
L'imputato perchĂŠ il fatto non sussiste. -
Visto L'art. 542 cod. proc. pen. condanna i querelanti in solido al pagamento delle spese processuali, nonche
o quelle
-
.
legali
che quantifica in euro 1.500,00 euro oltre il 12,50% per spese ~.
~
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~
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generali ed oneri come per legge e li condanna anche al risarcimento dei danni-i favore dell'imputato-da liquidarsi in separata v d e civile.
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. --
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Mestre, lĂŹ 07 luglio 2009 -
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