AVV. TODESCO
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TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Giudici per le indagini preliminari N.17618/05 Reg-PM N. 2875/0/ Reg. GIP II giudice, vista la richiesta di archiviazione avanzata dal P . nel procedimento indicato in epigrafe, iscritto a carico di Bastianello Giuliano per il reato di cui all'art 368 C.P. in danno di Harald Josef Innerhofer, attuale opponente; vista 170pposizioneall'archiviazione avanzata da quest'ultimo; convocate le parti in udienza nella forma della camera di consiglio; rilevato che alla luce delllulteriore documentazione acquisita e dell'analitica memoria esplicativa presentata proprio dal Bastianello in atti non è sostenibile l'accusa in giudizio per il reato per cui si procede, e ciò sia perché egli ragionevolmente ha inteso solo esercitare il suo diritto di difesa in quel procedimento sia perché egli 5 certo che, a torto o a ragione, a quel momento di --tutto fosse consapevole meno che del17innocenza dellTatniale oppcinente;
ritenuto che pertanto in ogni caso il fatto del tutto plausibilmente non costituisce reato e comunque non è accertabile in giudizio come tale;
PQM rigetta l' opposizione proposta e dispone I 'archiviazione del presente procedimento, manda la cancelleria per ogni ulteriore necessario adempimento di rito. Firenze 3-3.2010 IL~IP
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TRIBUNALE DI FIRENZE UFFICIO DEL GIP DOTT FERRANTE P.P. n. 17618/05 RGNR – n. 2875/05 R.G. GIP MEMORIA. Il sottoscritto Giuliano BASTIANELLO, nato il 27 luglio 1956 a Padova, indagato per il reato di calunnia nei confronti del Sig. Harald Innerhofer come da querela in atti, giunto per la terza volta davanti al Giudice per le indagini preliminari, dopo che il PM ha per altrettante tre volte richiesto l’archiviazione del procedimento, ritiene necessario, a sostegno delle argomentazioni del proprio difensore avv. Claudio Todesco, evidenziare alla S.V. gli elementi documentali - già presenti nel fascicolo – che dimostrano in modo lampante l’insussistenza della fattispecie propria del reato di calunnia che presupporrebbe, da parte del sottoscritto, la consapevolezza dell’estraneità del sig. Innerhofer alle vicende degli appalti pubblici riportate nelle dichiarazioni spontanee davanti al Giudice di Pace di Empoli. Dichiarazioni che il sig. Innerhofer ha definito calunniose poiché, a suo dire, il sottoscritto l’avrebbe accusato, sapendolo innocente, di fatti penalmente rilevanti in relazione alle condotte tenute dalla sua Azienda nel corso di due procedimenti d’appalto per gli arredi delle Biblioteche di Spinea e di Tradate. Sull’appalto di Spinea. La vicenda amministrativa di quella gara d’appalto è ben rappresentata dalle motivazioni delle sentenze: TAR n. 5986/03 e Consiglio di Stato n. 4429/05 che hanno condannato il comune al risarcimento del danno individuando nella colpa l’elemento costitutivo della responsabilità risarcitoria per “negligenza, imperizia, se non consapevole violazione delle norme di gara” 1
condotte che hanno determinato l’illegittima aggiudicazione dell’appalto alla Harmonie del sig. Innerhofer procurandogli un ingiusto vantaggio patrimoniale, in danno alla ditta del sottoscritto, legittimo aggiudicatario. Ciò basterebbe ad escludere qualsiasi ipotesi di responsabilità penale del sottoscritto in ordine al reato di calunnia. Ma in questo appalto è successo ben altro. Nel corso delle operazioni di gara - si era nell’anno 2000 - il presidente della Commissione aggiudicatrice ed il responsabile Affari Generali hanno inviato al Sindaco ed ai Carabinieri una “relazione riservata” (All. 1) nella quale si denunziava a chiare lettere un episodio di rivelazione di segreto d’ufficio che avrebbe avvantaggiato il sig. Innerhofer. Tra i documenti d’appalto che il sottoscritto ha potuto esaminare quale contro interessato nella vicenda amministrativa e come persona offesa nel procedimento penale 11479/01 che ne è scaturito, sono rinvenibili le “prove” che questo scambio di informazioni tra un componente la commissione ed il sig. Innerhofer sia effettivamente avvenuto. I grafici contenuti nell’allegato n. 2 dimostrano, letti in sequenza temporale, che una soluzione progettuale facente parte dell’offerta dell’ATI Elvis/Tecnocoop sia stata ripresa e inserita nei documenti che la Harmonie ha consegnato al comune successivamente alla scadenza della gara e dopo che la commissione aveva esaminato le offerte tecniche. Si tratta dell’apertura di un passaggio nel muro retrostante al bancone d’accoglienza, suggerita da Elvis/Tecnocoop per poter presidiare, con un solo operatore sia l’atrio d’ingresso che la zona ragazzi situata nella stanza attigua. Soluzione che evidentemente è stata apprezzata e che la “talpa” presente in commissione non ha mancato di segnalare alla Harmonie, la 2
quale ha provveduto in più riprese a perfezionare una prima, frettolosa, correzione “manuale”, inserendo l’apertura nel muro in un punto dove addirittura era stata collocata una scaffalatura! E’ agevole rilevare come sia la relazione riservata sia il suo incontestabile riscontro nelle tavole di progetto “aggiustate” dalla Harmonie dopo i suggerimenti
del
commissario
amico,
dimostrino
pacificamente
l’insussistenza di qualsiasi remota ipotesi del reato di calunnia. L’appalto di Tradate. Un poco approfondito esame della querela del sig. Innerhofer potrebbe trovare questo argomento più solido di quanto lamentato per la vicenda di Spinea ed, infatti, è su quanto avvenuto in questo appalto che si dilunga la querela e le successive opposizioni dell’Innerhofer alle richieste del P.M. di archiviare il procedimento. La tesi del sig. Innerhofer è apparentemente semplice: come può Bastianello dichiarare che l’appalto della biblioteca di Tradate era “pilotato” se è stata la sua ditta ad aggiudicarselo? Si tratta di un’argomentazione suggestiva che, se non venisse approfondita, potrebbe facilmente trarre in inganno ed è per questo che il sottoscritto, trovandosi nella condizione di dover affrontare un ingiusto - e disonorevole procedimento penale, invita la S.V. ad soffermarsi su pochi ma determinanti atti della gara d’appalto di Tradate che dimostrano come questo procedimento abbia avuto due distinti svolgimenti: un primo (anteriore alle dichiarazioni spontanee rese dal sottoscritto a Empoli) che è esitato con la decisione del Comune, in regime di autotutela, di annullare la gara proprio per i vizi segnalati dal sottoscritto e dal suo legale, avv. Umberto Costa di Padova. Dopo di ciò, un secondo svolgimento, è avvenuto, ex novo, con 3
la ripubblicazione del Bando di Gara e del Capitolato d’oneri, emendato dai vizi che avrebbero reso nullo qualsiasi risultato. Quali erano questi vizi? Si trattava della composizione della commissione di gara (che nella prima edizione era illegittimamente presieduta dal Sindaco) e di alcune prescrizioni di capitolato tecnico che imponevano “a pena di esclusione” delle
specifiche
tecniche
proprie
della
scaffalatura
Schulz
commercializzata in esclusiva dalla Harmonie del sig. Innerhofer. Il sottoscritto, avuta lettura della prima versione del capitolato di gara nella quale era chiaramente imposto che il “requisito minimo” della scaffalatura (il cui mancato rispetto ai sensi del Dlvo 358/02 comportava l’esclusione) coincideva
perfettamente
con
quello
dello
scaffale
Schulz,
ha
immediatamente richiesto la rimozione di detta prescrizione che si configurava in violazione delle norme che tutelano la libertà degli incanti.Il permanere di una così perentoria specificazione delle caratteristiche della scaffalatura (dimensioni del montante, posizione e tipologia delle forature di sostegno, modalità di sostegno dei ripiani) avrebbe reso vana la partecipazione alla gara per qualunque concorrente che non disponeva della scaffalatura Schulz/Harmonie la cui descrizione in capitolato era ripresa direttamente con “copia/incolla” dai cataloghi della ditta. A seguito dell’annullamento della prima procedura il comune ha interpellato l’avv. Barone il quale a pag. 6 della nota del 19.1.2005 (sempre in atti), sia pure un modo edulcorato, conferma quanto affermato dal sottoscritto e cioè che la legittimità delle specifiche tecniche era condizionata dall’inserimento della postilla, affatto marginale, che è consentita la fornitura di beni “similari o equivalenti” (di questa nota si riporta, di seguito, l’unico stralcio significativo che la difesa di Innerhofer si è ben guardata di citare) 4
Solo l’inserimento di questa clausola - confermato dal Geom. Giorgio Colombo, sentito dalla P.G. come responsabile del procedimento - che ha emendato i vizi del primo capitolato, con la rinnovata pubblicazione di un secondo capitolato di gara, ha permesso alla Elvis/Tecnocoop di partecipare con le medesime chanches della Harmonie e poter quindi far valere la maggiore qualità del progetto tecnico e multimediale che è valsa l’apprezzamento della commissione e la conseguente aggiudicazione. Risulta perciò evidente la fondatezza delle dichiarazioni del sottoscritto a Empoli sulla pacifica sussistenza, in allora, delle irregolarità del primo capitolato di Tradate, orientato a favorire la scaffalatura di cui la Harmonie deteneva
l’esclusiva.
Doglianze
talmente
motivate
da
indurre
l’amministrazione a correggerle, rinnovando il procedimento d’appalto, dando modo alla ditta del sottoscritto di dimostrare il valore tecnico della propria offerta ben superiore a quello della Harmonie ed ottenendo, meritatamente, l’aggiudicazione. Con ciò il sottoscritto crede di aver dimostrato la completa infondatezza dell’accusa di calunnia nei confronti del sig. Innerhofer basata su una erronea e parziale ricostruzione dei fatti accaduti. Padova 29.01.2010 con osservanza
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ALLEGATO 2 : APPALTO SPINEA – LE PROVE DELLA RIVELAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO SEQUENZA DELLE VARIANTI PROGETTO HARMONIE
Tav.1 PROGETTO ELVIS/TECNOCOOP (02.05.2000) Con indicata la possibilità di apertura della finestra o passaggio
Tav. 2 PROGETTO HARMONIE (02.05.2000) Sullo stesso punto sono collocati due scaffali
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Tav. 3 PROGETTO HARMONIE / Prima modifica (06.05.2000) A mano viene aggiunta la scritta “APERTURA MURO” !!!
Tav.4 PROGETTO HARMONIE Seconda modifica: con il C.A.D. è disegnato e scritto CONSIGLIAMO UN PASSAGGIO !!!
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