Decreto legislativo 81/2008
FIGURE INTERESSATE, COMPITI, OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI
Ing. Caterina Lapietra - Corso CSP/CSE
Decreto legislativo 81/2008 I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI: D. Lgs. N. 81/08 – Titolo IV - Capo I - Art. 89 (Definizioni)
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X dello stesso Decreto.
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ELENCO DEI LAVORI EDILI O D’ INGEGNERIA CIVILE (di cui all'articolo 88 comma 1) COSTRUZIONE MANUTENZIONE RIPARAZIONE
OPERE FISSE -TEMPORANEE - PERMANENTI
DEMOLIZIONE
-MURATURA - C.A. - METALLO -LEGNO - ALTRI MATERIALI
CONSERVAZIONE RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE TRASFORMAZIONE RINNOVAMENTO
-LINEE ELETTRICHE -PARTI STRUTTURALI DI IMPIANTI ELETTRICI
- OPERE STRADALI - FERROVIARIE - IDRAULICHE - MARITTIME - IDROELETTRICHE
SMANTELLAMENTO
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ELENCO DEI LAVORI EDILI O D’ INGEGNERIA CIVILE (di cui all'articolo 88 comma 1) OPERE DI BONIFICA SISTEMAZIONE FORESTALE STERRO
LIMITATAMENTE AI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE
SCAVI MONTAGGIO SMONTAGGIO
ELEMENTI PREFABBRICATI
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ELENCO DEI LAVORI NON SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI (articolo 88 comma 2) SOSTANZE MINERALI
-PROSPEZIONE -RICERCA -COLTIVAZIONE
ATTIVITA’ MINERARIE
PERTINENZE DI MINIERA
ENTRO IL PERIMETRO
FUORI IL PERIMETRO
-PERMESSO DI RICERCA -AUTORIZZAZIONE -CONCESSIONE
IMPIANTI FISSI INTERNI O ESTERNI -POZZI -GALLERIE -MACCHINARI, APPARECCHI, UTENSILI -OPERE E IMPIANTI DESTINATI ALL’ARRICCHIMENTO DEI MATERIALI
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ELENCO DEI LAVORI NON SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI (articolo 88 comma 2) PRODOTTI DI CAVA
-FRANTUMAZIONE -VAGLIATURA -SQUADRATURA -LIZZATURA -CARICAMENTO
IDROCARBURI
-PROSPEZIONE -RICERCA -COLTIVAZIONE -STOCCAGGIO
LAVORI SVOLTI IN STUDI: -TEATRALI -CINEMATOGRAFICI -TELEVISIVI -ALTRI OVE SI TRASMETTANO RIPRESE PUCHE’ NON IMPLICHINO L’ALLESTIMENTO DI UN CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE
LAVORI SVOLTI IN MARE
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Quali sono i principali obbiettivi della riforma? 1.PREVENIRE
2.CREARE UN CIRCOLO VIRTUOSO NEL SISTEMA IMPRESA LAVORATORE
3.SANZIONARE
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Come è possibile attuare un sistema virtuoso per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, conseguentemente, evitare l’applicazione delle sanzioni?
• Adeguato sistema di deleghe di funzioni
• Adeguato e funzionante sistema di modelli organizzativi di gestione
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Le figure e le responsabilità Committente Definizione ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett. b): il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.
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Le figure e le responsabilità Responsabile dei lavori Definizione ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett. c): soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
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La Cassazione Penale, sez. III, nella sentenza del 10 agosto 2006 n. 29149 ha affermato: “…Il committente può essere sgravato dagli obblighi in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili soltanto se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l’esonero da responsabilità del committente, la nomina del responsabile dei lavori ove non intervenga delega a quest’ultimo, che nella specie non risulta essere stata espressamente rilasciata …”
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In maniera ancora più esplicita la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza del 14 marzo 2008, n. 23090, ha espresso il seguente principio: “Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il committente costituisce “il perno attorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri […]; è altresì consolidato il principio secondo il quale il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro […]. L’esenzione del datore di lavoro dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo […]. Il legislatore, nel prevedere l’esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell’ambito però della delega ad esso conferita ….
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Le figure e le responsabilità Preposto (art. 2 lett. e) D.lgs 81) ; persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
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Le figure e le responsabilità Obblighi del preposto (art. 19 D.lgs 81) ; • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchÊ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza della inosservanza informano i loro superiori diretti;
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Le figure e le responsabilità Obblighi del preposto (art. 19 D.lgs 81) ; • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
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Le figure e le responsabilità Obblighi del preposto (art. 19 D.lgs 81) ; • frequentare appositi corsi di formazione e aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro‌ Alla luce dell’esistenza, in tutti gli ambienti di lavoro, di preposti di fatto, appare necessaria una ricognizione dei preposti da parte del datore di lavoro.
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Le figure e le responsabilità Obblighi del preposto; preposto • Quando le misure di sicurezza non sono rispettate dai lavoratori, il preposto non deve limitarsi a benevoli richiami, ma deve prontamente informare il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei lavoratori riottosi. Non seguire questa linea di comportamento comporta la responsabilità per infortunio.
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Le figure e le responsabilità Obblighi del preposto; preposto Una volta preso atto dei propri obblighi, occorre comprendere in quale modo il preposto può provare il proprio adempimento. ES: Nel caso dell’infortunio di un lavoratore dovuto, per esempio, alla carenza di un dispositivo di protezione, è necessario che il preposto dimostri di aver provveduto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione. La segnalazione verbale può rivelarsi inefficace o, comunque, difficile da provarsi in giudizio: pertanto l’unico mezzo che il preposto può adottare per essere esonerato da responsabilità è la segnalazione in forma scritta: si ricordi che il preposto ha l’obbligo di vigilare e segnalare, mentre l’obbligo di provvedere concretamente all’adeguamento dei mezzi di prevenzione e protezione spetta al datore di lavoro e ai dirigenti
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Le figure e le responsabilità Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) - È eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive. - Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. - Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda
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Le figure e le responsabilità Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) • Rappresenta i lavoratori esclusivamente in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro • svolge una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall’azienda nel settore della sicurezza; svolge tutta una serie di funzioni che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell’attività svolta, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi istituito, compresa la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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Le figure e le responsabilità Impresa affidataria Definizione ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett. i): impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ;
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Le figure e le responsabilità Impresa esecutrice Definizione ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett. i-bis): impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali
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Le figure e le responsabilità Datore di lavoro autonomo Definizione ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett. d): persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione Definizione ai sensi dell’art 2222 C.C.: persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
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Committente / Responsabile dei Lavori “secondo l’impianto della legislazione di origine comunitaria (prima D.lgs. 494/96 ora T.U. 81/08) è il committente (e non più l’appaltatore o datore di lavoro) il perno attorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri” Corte di Cassazione: Cassazione: 1.Cassazione penale sez. IIII – sentenza n. 28774 del 7.7.2003 2.Cassazione penale sez. III – sentenza n. 21995 del 19.5.2003 In entrambe le sentenze viene rivolta particolare attenzione al ruolo del committente quale soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata e che comporta un cantiere mobile o temporaneo
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Committente / Responsabile dei Lavori OBBLIGHI Ai sensi dell’art. 90, comma 1: Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, e in particolare: a)
al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b)
all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi lavoro.
di
Ai sensi dell’art. 90, comma 1-bis: Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
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Committente / Responsabile dei Lavori OBBLIGHI Ai sensi dell’art. 90, comma 3
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di piÚ imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
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Committente / Responsabile dei Lavori OBBLIGHI Art. 90 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di piÚ imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piÚ imprese.
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Committente / Responsabile dei Lavori OBBLIGHI Art. 90 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltĂ di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltĂ di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
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Committente / Responsabile dei Lavori OBBLIGHI Ai sensi dell’art. 90, comma 9: Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: lett. a): verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII.
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Committente / Responsabile dei Lavori OBBLIGHI Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari (di di cui all’allegato XI XI), il requisito di cui alla lett. a) si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio (industria e artigianato) e del documento unico di regolarità contributiva (DURC DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII;
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Committente / Responsabile dei Lavori Sanzioni
La penalità prevista per l’infrazione dell’art. 90 - comma 9 - lett. a), dell’art. 93 - comma 2 e dell’art. 100 - comma 6-bis, del D. Lgs. 81/08 è stabilita dall’art. 157, comma 1, lett. b) dello stesso Decreto che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.000 a € 4.800.
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Committente / Responsabile dei Lavori Allegato XVII - IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo; c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo;
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Committente / Responsabile dei Lavori Allegato XVII - IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo; e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
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Committente / Responsabile dei Lavori OBBLIGHI Ai sensi dell’art. 90, comma 9: lett. b): chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico DURC), e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo di regolarità contributiva (DURC applicato;
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Committente / Responsabile dei Lavori OBBLIGHI Ai sensi dell’art. 90, comma 9: lett. c): trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
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Committente / Responsabile dei Lavori Sanzioni La penalità prevista per l’infrazione dell’art. 90 - commi 7 e 9 - lett .c), del D.Lgs. 81/08 è stabilita dall’art. 157 comma 1 - lett. c) dello stesso Decreto che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800.
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Committente / Responsabile dei Lavori OBBLIGO DI NOTIFICA PRELIMINARE Ai sensi dell’art. 99, comma 1, D. Lgs. n. 81/08 : Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, la notifica preliminare elaborata conformemente all’Allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
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Committente / Responsabile dei Lavori OBBLIGHI Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. c): trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). ……………….. In assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC DURC), anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
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Committente / Responsabile dei Lavori OBBLIGHI Ai sensi dell’art. 90, comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC PSC)di cui all'articolo 100 o del fascicolo dell’opera, di cui all'articolo 91 - comma 1 - lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica preliminare, di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi (DURC DURC):
E' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di concedente.
vigilanza
comunica
l'inadempienza
all'amministrazione
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Committente / Responsabile dei Lavori OBBLIGHI Mancato invio di copia della notifica preliminare
Mancato invio DURC
Amministrazione Competente (Comune)
SOSPENSIONE EFFICACIA TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO di COSTRUIRE o DIA) Senza attendere comunicazioni dall’ Organo di Vigilanza
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Committente / Responsabile dei Lavori OBBLIGHI Mancata redazione PSC
Mancata redazione Fascicolo dell’opera
Accertata dall’organo di vigilanza
Amministrazione Competente (Comune)
SOSPENSIONE EFFICACIA TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO di COSTRUIRE o DIA)
Impresa affidataria Ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. i): impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ;
Impresa Esecutrice Ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. I bis): impresa che esegue un opera o parte di essa impiegando le proprie risorse umane e materiali;
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I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici Un presupposto fondamentale (art. 17), è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro non può delegare: •
la valutazione dei rischi (con l’elaborazione del relativo documento previsto dall’art. 28);
• La designazione dell’RSPP
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I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici Tutti gli altri obblighi sono delegabili con delega di funzioni che deve avere precisi requisiti di forma e sostanza (articolo 16): ATTO SCRITTO AVENTE DATA CERTA; IL DELEGATO DEVE ESSERE IN POSSESSO DI REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ STRETTAMENTE LEGATI ALLE FUNZIONI CONFERITE CON LA DELEGA; DEVE ATTRIBUIRE POTERI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RICHIESTI DALLA NATURA DELLE FUNZIONI DELEGATE;
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I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici DEVE ATTRIBUIRE L’AUTONOMIA DI SPESA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE; DEVE ESSERE ACCETTATA PER ISCRITTO DAL DELEGATO; ALLA DELEGA DEVE ESSERE DATA ADEGUATA E TEMPESTIVA PUBBLICITA’ ATTENZIONE! Conferire la delega nei modi previsti dal Testo Unico significa disinteressarsi dell’attività del delegato senza rischiare sanzioni?
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I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici La risposta la si ricava dall’esame dell’articolo 16 comma 3 del Testo Unico, a norma del quale: “ La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite…” La delega di funzioni è, pertanto, uno strumento utile per trasferire compiti e responsabilità, ma anche per non incorrere in confusioni di ruoli e di compiti tra le parti.
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I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici Ai sensi dell’art. 96, comma 1: Devono, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII; b) predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
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I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici d) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
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I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici art. 96, comma 1-bis: La previsione di cui al comma 1, lett. g) non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto. art. 96, comma 2: l’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, comma 1, lettera b), 3 e 5 e all’articolo 29, comma 3.
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I datori di lavoro delle imprese affidatarie (Art.97 del D. Lgs. 81/08) 1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ ALLEGATO XVII.
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I datori di lavoro delle imprese affidatarie (Art.97 del D. Lgs. 81/08) 3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
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I datori di lavoro delle imprese affidatarie (Art.97 del D. Lgs. 81/08) 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione
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Obblighi del committente/responsabile dei lavori Ai sensi dell’art. 100, comma 6-bis: Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
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Obblighi del committente/responsabile dei lavori Art. 118 D. Lgs. Lgs. n. 163/2006 L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; ribasso la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Il lavoratore autonomo Definizioni Ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d): persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; Ai sensi dell’ art. 2222 C.C.: persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
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Il lavoratore autonomo Obblighi Ai sensi dell’art. 94: I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
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Il lavoratore autonomo Obblighi Ai sensi dell’art. 21: Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi 1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
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Il lavoratore autonomo Obblighi a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. TALI OBBLIGHI SONO SANZIONATI
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Il lavoratore autonomo ≠ impresa esecutrice
QUINDI:
•Non possono essere conteggiati nel n.° delle imprese •Non sono tenuti all’obbligo di redazione del POS
FERMO RESTANDO CHE:
•Il committente deve valutarne l’idoneità tecnico-professionale •Sono soggetti alla disciplina sanzionatoria
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Il lavoratore Definizioni Ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a): a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, privato, con o senza retribuzione un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
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Il lavoratore Definizioni Ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a): a) «lavoratore»: ……. l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1°agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1°dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
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Il committente Definizioni Ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. b): il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Ing. Caterina Lapietra- Corso CSP/CSE
Il responsabile dei lavori Definizioni Ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. c): soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
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Il coordinatore per la progettazione - CSP Definizioni Ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. e): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91.
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Il coordinatore per l’esecuzione - CSE Definizioni Ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. f): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice
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Obblighi del committente/responsabile dei lavori Ai sensi dell’art. 90, comma 3: Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piÚ imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
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Obblighi del committente/responsabile dei lavori Ai sensi dell’art. 90, comma 4: Nei cantieri in cui è prevista la presenza di piÚ imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98;
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Obblighi del committente/responsabile dei lavori Ai sensi dell’art. 90, comma 5: La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. La penalità prevista per l’infrazione dell’art. 90, commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 81/08 è stabilita dall’art. 157, comma 1, lett. a) dello stesso Decreto che prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
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Obblighi del committente/responsabile dei lavori Ai sensi dell’art. 93, comma 2: La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). La penalità prevista per l’infrazione dell’art. 90, commi 9, lett. a), 93, comma 2 e 100, comma 6-bis, del D.Lgs. 81/08 è stabilita dall’art. 157, comma 1, lett. b) dello stesso Decreto che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.000 a € 4.800.
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Obblighi del committente/responsabile dei lavori Ai sensi dell’art. 90, comma 7: Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per la esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. La penalità prevista per l’infrazione dell’art. 90, commi 7 e 9, lett .c), 101, comma 1, del D.Lgs. 81/08 è stabilita dall’art. 157, comma 1, lett. c) dello stesso Decreto che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800.
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Documentazione da tenere in cantiere Relativi alle Imprese: 1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 2) Certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva) del Rappresentante Legale o dei Soci della Ditta 3) Eventuali deleghe statuarie in materia di sicurezza sul lavoro, complete delle generalitĂ del delegato (art. 16, comma 1, D.Lgs 81/08) 4) Documento Unico di RegolaritĂ Contributiva (DURC) 5) Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) (artt. 17 e 28 D.Lgs 81/08) 6) Piano Operativo di Sicurezza - P.O.S. (art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs 81/08). Non deve essere presentato il POS per le aziende che effettuano mere forniture di materiali ed attrezzature (art. 96, comma 1 bis D.Lgs 81/08)
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Documentazione da tenere in cantiere Relativi alle Imprese: 8) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi (art. 14 D.Lgs 81/08) 9) Denuncia di nuovo lavoro all`INAIL 10) Copia libro unico del lavoro dell’Impresa (ex libro matricola) o in alternativa elenco timbrato e firmato dal Datore di Lavoro dei lavoratori assunti dell’Impresa 11) Copia registro degli infortuni (art. 53, comma 6 D.Lgs 81/08) 12) Nomina RSPP, sua accettazione sottoscritta e requisiti professionali 13) Nomina RLS, formazione e comunicazione nominativo all’INAIL (art. 37, 47 e art. 18 - comma 1 - lett. aa) D.Lgs 81/08) 14) Nomina e accettazione sottoscritta del medico competente (art. 25, comma 1, lett. b) D.Lgs 81/08)
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Documentazione da tenere in cantiere Relativi alle Imprese:
15) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio rumore (artt. 189, 190, 192, 193, 194 D.Lgs 81/08) 16) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio vibrazioni (artt. 201, 202, 203 D.Lgs 81/08) 17) Determinazione preliminare della presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti (art. 223 comma 1 D.Lgs 81/08). Il datore di lavoro dovrà allegate al DVR i risultati delle misurazioni degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute dei lavoratori, effettuate con metodiche standardizzate o, in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali (art. 253 commi 2 e 4 D.Lgs 81/08
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Documentazione da tenere in cantiere Relativi ai lavoratori:
1) Schede visite mediche preventive e periodiche con i giudizi sanitari definiti dal medico competente in funzione dei rischi specifici (art. 41 D.Lgs 81/08) 2) Tesserini di vaccinazione antitetanica 3) Documenti attestanti la formazione e l’informazione dei lavoratori presenti in numero adeguato stabilmente in cantiere previsti dall’art. 18, comma 1, lett. l) D.Lgs 81/08. in particolare: 4) informazione (art. 36 D.Lgs 81/08) 5) formazione (art. 37 D.Lgs 81/08) 6) addestramento (art. 37 commi 4 e 5 D.Lgs 81/08)
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Documentazione da tenere in cantiere Relativi ai lavoratori: 7) formazione sull’uso delle attrezzature utilizzate dai lavoratori (art. 71, comma 7 lett. a) e art. 37 D.Lgs 81/08 in connessione all’art. 73. comma 4) 8) formazione e addestramento dei lavoratori e del preposto addetti al montaggio e smontaggio o trasformazione del ponteggio (art. 136, comma 6 D.Lgs 81/08) 9) Documenti attestanti la consegna dei DPI dei lavoratori presenti in numero adeguato stabilmente in cantiere 10) Nomina dei lavoratori che fanno parte del servizio di prevenzione incendi e primo soccorso, con attestati di frequenza dei corsi di formazione presenti in numero adeguato stabilmente in cantiere (art. 37 e 43 comma, lett. b) D.Lgs 81/08) 11) Registro di cantiere, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, con gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. (in alternativa gli operai dovranno avere un tesserino di riconoscimento corredato da foto e data di assunzione)
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Documentazione da tenere in cantiere Relativi alle Attrezzature/Impianti: 1) Progetto ponteggio a firma di tecnico abilitato (art. 133 D.Lgs 81/08) 2) Libretto ponteggio con autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante (art. 134, comma 1 D.Lgs 81/08) 3) Verbale di verifica degli ancoraggi del ponteggio 4) Libretto di istruzioni del ponte su ruote fornito dal costruttore (art. 71, comma 4, lett. a).2 D.Lgs 81/08) 5) Conformità dell’impianto elettrico di cantiere, completo della relazione contenente le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle della funzionalità dell’impianto e la tipologia dei materiali impiegati (art. 7, comma 1 D.M. 37/08) 6) Conformità dell’impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche. Nel caso in cui il ponteggio risultasse “struttura autoprotetta” rispetto alle scariche atmosferiche dovrà essere provvisto di apposita relazione sempre a firma di un tecnico abilitato 7) Conformità di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici
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Documentazione da tenere in cantiere Relativi alle Attrezzature/Impianti: 8) Libretto d’uso di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici e registro di controllo completo di eventuali aggiornamenti delle macchine e attrezzature presenti in cantiere (art. 71, comma 4, lett. a).2 D.Lgs 81/08) 9) Libretti degli apparecchi di sollevamento (tiro elettrico) di portata superiore a 200 Kg. completi dei verbali di verifica periodica effettuata dall’ISPELS/ASL (art. 71 comma 11 D.Lgs 81/08) 10) Richiesta all’ISPELS della omologazione degli apparecchi di sollevamento messi in servizio prima del 21.09.96 (artt. 6 e 7 D.M. 12.09.59) o denuncia all’ISPELS dell’avvenuta prima installazione se messi in servizio dopo il 21.09.96 (art. 11 D.P.R. 459/96) 11) Verbali di verifica trimestrale di funi e catene 12) Libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri (o 50 litri e 12 bar max) completi delle eventuali verifiche periodiche (art. 71 comma 11 D.Lgs 81/08 in connessione con l’allegato VII) 13) Registro di carico e scarico rifiuti
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L’ENTITA’ DEL CANTIERE Ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. g): uomini-giorno entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
Per il calcolo degli uomini giorno si possono usare due criteri.
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Primo criterio Il numero di U/g è dato dalla media giornaliera dei lavoratori che approssimativamente interverranno nell’esecuzione dell’opera moltiplicato i giorni che una squadra tipo impiega a realizzare quell’opera. (In pratica ogni datore di lavoro è a conoscenza di quanto produce giornalmente una squadra tipo ) U/g = n° n° giorni x n n°° operai necessari
Esempio: si deve realizzare un solaio di 500 mq; quanti uomini giorni necessitano? Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice è a conoscenza che una squadra tipo di due carpentieri e un manovale realizzano 20 mq giornalieri di solaio per cui, per la realizzazione di 500 mq necessitano quindi ai due carpentieri e al manovale n° 25 giorni. U/g = 25 giorni x 3 ( 2 carpentieri e un manovale) corrispondono a 75 uomini giorni
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Secondo criterio
U/g = C M O / T M G Dove: CMO ( costo manodopera) = X * I Con X ( percentuale d’incidenza della manodopera per tipologia di lavoro che si può desumere dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza LL.PP.) e I ( importo dei lavori decurtato dell’utile delle impresa ) TMG ( tariffa giornaliera operai)
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L’OBBLIGO DI NOTIFICA PRELIMINARE Ai sensi dell’art. 99, comma 1: Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all' ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresala cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
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Requisiti dei coordinatori •Ingegneria •Architettura – ing. Edile •Scienze Agrarie, Forestali, Geologiche
1 anno di attività
•Ingegneria Civile, Ambientale, Informazione, Industriale •Scienze dell’architettura •Scienza e tecnica dell’edilizia
2 anni di attività
•Geometra •Perito industriale •Perito agrario •Perito agrotecnico
3 anni di attività
Corso di 120 Ore
Requisiti dei coordinatori Ai sensi dell’art. 98: 2. I soggetti precedentemente illustrati, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. 3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIV.
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ALLEGATO XIV CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE TEORICA - Modulo giuridico per complessive 28 ore La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto; Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi;
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ALLEGATO XIV CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE TEORICA - Modulo giuridico per complessive 28 ore La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali; La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi; La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.
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ALLEGATO XIV CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Modulo tecnico per complessive 52 ore Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il crono-programma dei lavori Gli Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la Sicurezza Le malattie professionali ed il primo soccorso Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
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ALLEGATO XIV CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Modulo tecnico per complessive 52 ore I rischi chimici in cantiere I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione II rischi connessi alle bonifiche da amianto II rischi biologici I rischi da movimentazione manuale dei carichi I rischi di incendio e di esplosione I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza
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ALLEGATO XIV CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza; I criteri metodologici per : a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza; Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership; I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
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ALLEGATO XIV CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE PRATICA per complessive 24 ore Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo; Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento; Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
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ALLEGATO XIV CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite : Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali Test finalizzati a verificare le competenze cognitive MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica. E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.
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GLI OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE Ai sensi dell’art. 91, comma 1: 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
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GLI OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE La penalità prevista per l’infrazione dell’art. 91, comma 1, lett. a), b) e b-bis) del D.Lgs 81/08 è stabilita dall’art. 158, comma 1, dello stesso Decreto che prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
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GLI OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE Ai sensi dell’art. 92, comma 1: 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) Verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
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GLI OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE Ai sensi dell’art. 92, comma 1: c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
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GLI OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE Ai sensi dell’art. 92, comma 1: e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97,comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
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GLI OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE Ai sensi dell’art. 92, comma 1: f) Sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).
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GLI OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
La penalità prevista per l’infrazione dell’art. 92, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) e comma 2, del D.Lgs 81/08 è stabilita dall’art. 158, comma 2, lett. a) dello stesso Decreto e prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
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GLI OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
La penalità prevista per l’infrazione dell’ art. 92, comma 1, lett. d) è stabilita dall’art. 158, comma 2, lett. b) dello stesso Decreto e prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.000 a € 4.800.
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GIURISPRUDENZA Nelle recenti sentenze della Corte di Cassazione si sottolinea che è cambiata la concezione legislativa in materia di debito di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il lavoratore, in base a questa nuova filosofia, deve considerarsi a sua volta responsabile della sicurezza propria e dei propri compagni di lavoro. Un tempo c’era un credito di sicurezza vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro; questo generico credito di sicurezza si è concretato in un credito di informazione, di formazione, di misure dettagliatamente fissate. Pertanto, prima avevamo una generica indeterminata serie di impegni del datore di lavoro nei confronti del dipendente, ora invece abbiamo un sistema che individua responsabilità in capo a tutta una serie di soggetti, compresi i lavoratori
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GIURISPRUDENZA
Con la sentenza del 1 giugno 2007, n. 21587, la Cassazione, sezione quarta penale, ha stabilito che il datore ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore, ma ciò non significa che possano essere giustificate l'imprudenza o la negligenza del lavoratore stesso o di altri colleghi coinvolti nell’infortunio.
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