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Corso di formazione per COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE DEI LAVORI (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni)

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E DECRETI ATTUATIVI

ING. CATERINA LAPIETRA


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA DPR n. 164 del 7.1.56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni DLgs n. 277/91 del 15.8.91 - Rischi chimici, fisici e biologici Legge 109/94 del 11.2.94 –(legge Merloni) Legge quadro in materia di lavori pubblici – alla quale seguono : Merloni Bis (n. 206 del 1995) – Merloni Ter (n.415 del 1998) – Merloni Quarter (n. 166 del 2002) DLgs n. 626/94 del 19.9.94 - Sicurezza e della salute dei lavoratori DLgs n. 494/96 del 14.8.96 - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DLgs n. 106 del 3 Agosto 2009 - Disposizioni integrative e correttive del DLgs 9 aprile 2008 n. 81


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

IL DPR 164/56 DPR n. 164 del 7.1.56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; Capo I - Campo di applicazione Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE (…) Le norme del presente decreto si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

IL DPR 164/56 Capo II - Disposizioni di carattere generale Art. 4. VIABILITÀ NEI CANTIERI Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli….. Art. 7. IDONEITÀ DELLE OPERE PROVVISIONALI Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte....


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

IL DPR 164/56 Capo II - Disposizioni di carattere generale Art. 10. CINTURE DI SICUREZZA Nei lavori (…) che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta. La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. (…) Art. 11. LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi….


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

IL DPR 164/56 Capo III - Scavi e fondazioni Art. 12. SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50m, è vietato il sistema di escavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete‌..


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IL DPR 164/56 Capo IV - Ponteggi e impalcature in legname Art. 16. PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai 2m, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcatura o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.


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IL DPR 164/56 Capo V - Ponteggi metallici fissi Art. 30. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'IMPIEGO La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo‌.. Art. 32. PROGETTO I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

IL DPR 164/56 Capo IX – Demolizioni Art. 72. ORDINE DELLE DEMOLIZIONI I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori di lavoro.


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

IL DLgs 277/91 DLgs n. 277/91 del 15.8.91 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212. In sintesi i tratti salienti del decreto riguardano: 1)l'obbligo, penalmente sanzionato, di procedere ad una valutazione della esposizione dei lavoratori agli agenti di rischio considerati, senza discriminazioni in base all'effettivo livello della esposizione; 2)l'obbligo di provvedere all'informazione ed alla formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti;


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

IL DLgs 277/91 Tale normativa in particolare ha dettato una serie di prescrizioni rivolte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione, nel corso dell'attività lavorativa, a due specifici elementi di rischio: l'AMIANTO ed il RUMORE Capo III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO DURANTE IL LAVORO Art. 34. - Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto. 1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto (…); 2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

IL DLgs 277/91 Tale normativa in particolare ha dettato una serie di prescrizioni rivolte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione, nel corso dell'attività lavorativa, a due specifici elementi di rischio: l'AMIANTO ed il RUMORE Capo IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO Art. 38. - Finalità. 1. Le norme del presente capo sono dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e (…) contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro. Art. 39. - Definizioni. 1. Ai sensi delle presenti norme si intende per: a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (L(EP,d)), l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere.


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

La L.109/94 Legge 109/94 del 11.2.94 - Legge quadro in materia di lavori pubblici Art. 31 Piani di sicurezza (‌) 2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

La L. 109/94 Legge 109/94 del 11.2.94 - Legge quadro in materia di lavori pubblici Art. 31 Piani di sicurezza (‌) 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, (‌) formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. 2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

IL DLgs 626/94 DLgs n. 626/94 del 19.9.94 - Attuazione delle direttive CEE 89/391 89/654 89/655 89/656 90/269 90/270 90/394 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori TITOLO I Capo I – Disposizioni generali ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

IL DLgs 626/94 DLgs n. 626/94 del 19.9.94 - Attuazione delle direttive CEE 89/391 89/654 89/655 89/656 90/269 90/270 90/394 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO ART. 30 - Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; (…)


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

IL DLgs 626/94 DLgs n. 626/94 del 19.9.94 - Attuazione delle direttive CEE 89/391 89/654 89/655 89/656 90/269 90/270 90/394 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori TITOLO IV – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ART. 40 - Definizioni 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (…)


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

Il DLgs 494/96 e s.m.i. DLgs n. 494/96 del 14.8.96 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Art. 1. Campo di applicazione. 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

Il DLgs 494/96 e s.m.i. DLgs n. 494/96 del 14.8.96 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Art. 2. Definizioni. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

Il DLgs 494/96 e s.m.i. DLgs n. 494/96 del 14.8.96 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Allegato I. ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.


EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILIZIA

Il DLgs 494/96 e s.m.i. DLgs n. 494/96 del 14.8.96 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Allegato I. ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA IL DLgs 81/08 Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che attua l’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008. Entrano così in vigore, con la contestuale abrogazione delle norme sancite dallo storico D.Lgs. 626/1994 e provvedimenti satellite, le nuove regole per la sicurezza dei lavoratori.


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici. Contestualmente alla sua entrata in vigore, sono state abrogate, tra le altre, le seguenti norme in quanto inserite nel testo unico: • DPR n. 164/1956 • DLgs n. 277/91 • D.Lgs n. 626/94 • D.Lgs n. 494/96


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico si segnalano: • Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (articoli 2 e 3), ossia estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri stati) e a tutti i lavoratori e lavoratrici (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di somministrazione, lavoratori a distanza, ecc.) • Valutazione dei rischi: le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi variano a seconda del livello occupazionale.


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico si segnalano: • Per istituti di istruzione, di formazione professionale, universitari, ecc. l’obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un numero adeguato di addetti; • Eliminazione o semplificazione di obblighi formali (es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni) •

Coordinamento delle attività di vigilanza: ruoli e i compiti degli Istituti/Enti (es. INAIL, ISPESL, ecc.)


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico si segnalano: • Aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni) e aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi. •

Introdotto il concetto della “qualificazione delle imprese” e dei lavoratori autonomi. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici.

• Confermata e codificata la necessità del DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto. •

Diventano nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza.


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico si segnalano: •

Ampliamento di alcuni requisiti (vedi allegato XVII) per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili

ALLEGATO XVII IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Articolo 88 - Campo di applicazione Articolo 89 - Definizioni Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Articolo 93 - ResponsabilitĂ dei committenti e dei responsabili dei lavori Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi Articolo 95 - Misure generali di tutela Articolo 96 - Obblighi dei datori dei lavoro, dei dirigenti e dei preposti Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Articolo 99 - Notifica preliminare Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Articolo 101 - Obblighi di trasmissione Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza Articolo 103 - ModalitĂ di previsione dei livelli di emissione sonora Articolo 104 - ModalitĂ attuative di particolari obblighi


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Sezione I - CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 105 - Attività soggette Articolo 106 - Attività escluse Articolo 107 - Definizioni


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Sezione II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 108 - Viabilità nei cantieri Articolo 109 - Recinzione del cantiere Articolo 110 - Luoghi di transito Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali Articolo 113 - Scale Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Sezione III - SCAVI E FONDAZIONI Articolo 118 - Splateamento e sbancamento Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimità di scavi Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Sezione IV - PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature Articolo 125 - Disposizioni dei montanti Articolo 126 - Parapetti Articolo 127 - Ponti a sbalzo Articolo 128 - Sottoponti Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio Articolo 130 - Andatoie e passerelle


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Sezione V - PONTEGGI FISSI Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego Articolo 132 - Relazione tecnica Articolo 133 - Progetto Articolo 134 - Documentazione Articolo 135 - Marchio del fabbricante Articolo 136 - Montaggio e smontaggio Articolo 137 - Manutenzione e revisione Articolo 138 - Norme particolari


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Sezione VI - PONTEGGI MOVIBILI Articolo 139 - Ponti su cavalletti Articolo 140 - Ponti su ruote a torre


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Sezione VII - COSTRUZIONI EDILIZIE Articolo 141 - Strutture speciali Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine Articolo 144 - Resistenza delle armature Articolo 145 - Disarmo delle armature Articolo 146 - Difesa delle aperture Articolo 147 - Scale in muratura Articolo 148 - Lavori speciali Articolo 149 - Paratoie e cassoni


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Sezione VIII - DEMOLIZIONI Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture Articolo 151 - Ordine delle demolizioni Articolo 152 - Misure di sicurezza Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento Articolo 156 - Verifiche


IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

IL DLgs 81/08 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO III – SANZIONI Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori


LA LEGGE MERLONI Anche la Legge Quadro n. 109/94, in materia di lavori pubblici (detta legge Merloni), ha subito un iter molto travagliato di applicazione e definizione.

La Legge Merloni (dal nome del suo creatore Francesco Merloni, Ministro dei Lavori Pubblici nel Governo Ciampi), ha stabilito una nuova regolamentazione del settore dei lavori pubblici, in particolare per quanto riguarda la pubblicitĂ degli stessi e la relativa comunicazione ai terzi.


LA LEGGE MERLONI Viene definita come legge di riforma economico e sociale e pertanto ha contenuti vincolanti anche per la normazione in tema di lavori pubblici regionali e locali. Ha stabilito forme di pubblicitĂ che vanno dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale per lavori con importo superiore a 5 milioni di euro; alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani come sopra per lavori con importo superiore a 1 milione di euro; affissione nell'albo pretorio per lavori con importo inferiore a 500 000 euro.

I successivi disposti legislativi hanno apportato alla L. n.109/94, diverse modifiche ed integrazioni fino alla sua abrogazione, l’attuale impianto normativo sulle opere pubbliche è costituito dal D.L. 12 APRILE 2006, N. 163 e s.m.i. ( Codice contratti )


LA LEGGE MERLONI PRINCIPI GENERALI •Garanzia di qualità •Economicità •Efficacia •Tempestività •Correttezza •Libera concorrenza •Parità di trattamento •Non discriminazione •Trasparenza •Proporzionalità •Pubblicità


Per la realizzazione delle opere pubbliche: - Sono istituite una serie di figure istituzionali, tra cui il Responsabile Unico del Procedimento; - Sono disposte responsabilità specifiche dei progettisti sia interni che esterni alla pubblica amministrazione; - Sono individuati tre livelli di progettazione ( preliminare, definitiva ed esecutiva); - Viene sancito il principio prevalente di affidare ai dipendenti delle P.A. le attività professionali inerenti i lavori pubblici; - Sono definite le tipologie di varianti al progetto esecutivo; - Sono state coordinate le norme in materia di appalti pubblici con quelle sulla sicurezza nei cantieri; - Le P.A. sono indirizzate verso la stipula dei contratti per l’esecuzione dei lavori a corpo.


IL CODICE DEI CONTRATTI Ăˆ ARTICOLATO IN 5 PARTI: I parte - Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice. II parte - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. III parte - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori specializzati. IV parte - Contenzioso V parte - Disposizioni di coordinamento, transitorie e di abrogazione delle norme incompatibili.


IL CODICE DEI CONTRATTI È ARTICOLATO IN 5 PARTI: LE 5 PARTI INDIVIDUANO DEI MACROARGOMENTI La prima parte fornisce informazioni di carattere generale in merito all’ambito di applicazione e alle definizione delle problematiche principali; la seconda e la terza parte entrano nel merito della tipologia del settore oggetto di contratto pubblico. La quarta parte affronta le metodologie di risoluzione degli eventuali contenziosi che possano verificarsi nell’arco del processo di realizzazione dell’opera pubblica. La quinta fornisce un quadro complessivo del panorama normativo di riferimento e della sua evoluzione.


Il Codice dei Contratti introduce, inoltre, le definizioni comunitarie di procedure di affidamento e gli istituti dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata lasciano il posto alla nuova terminologia: -le procedure aperte sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può chiedere di partecipare e contestualmente presentare un‘ offerta; -le procedure ristrette sono le procedure nelle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare, ma la presentazione dell'offerta è subordinata all'invito della stazione appaltante, con le modalità stabilite dal Codice; - le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.


GLI ISTITUTI INNOVATIVI INTRODOTTI DAL CODICE SONO:

- il dialogo competitivo, una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le sue necessità e sulla cui base i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. A tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.


GLI ISTITUTI INNOVATIVI INTRODOTTI DAL CODICE SONO: -

l'accordo quadro è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti

e uno o più operatori economici. Lo scopo è quello di stabilire le clausole (prezzi e/o quantità) relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo. Ai sensi del decreto correttivo n. 113 del 2007, per i lavori gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri di servizi di natura intellettuale.


GLI ISTITUTI INNOVATIVI INTRODOTTI DAL CODICE SONO:

- l'asta elettronica è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori. Dopo una prima valutazione completa delle offerte, la classificazione è effettuata sulla base di un meccanismo automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali (a titolo meramente esemplificativo, la progettazione di lavori) non possono essere oggetto di aste elettroniche.


L’ ASTA ELETTRONICA

-

è una modalità di aggiudicazione delle gare ad evidenza pubblica basata su un sistema di negoziazione telematica, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte. I fornitori pre-selezionati possono formulare le proprie offerte on-line in tempo reale in un periodo di tempo predeterminato.

Presupposti e caratteristiche •Le specifiche dell'appalto devono permettere una valutazione effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo da essere espressi in cifre o percentuali; •Nel corso dell'asta la stazione appaltante comunica in tempo reale a tutti gli offerenti le informazioni che consentono di conoscere la loro rispettiva classificazione e, se previsto negli atti di gara, prezzi/valori presentati dagli altri offerenti; •Nel corso dell'asta può essere reso noto il numero dei partecipanti ma non la loro identità;


L’ ASTA ELETTRONICA Iter procedurale •Pubblicazione del Bando da cui devono evincersi il ricorso all'asta, gli elementi oggetto di valutazione, le informazioni disponibili in corso d'asta, le condizioni per effettuare i rilanci e le informazioni sul dispositivo elettronico utilizzato; •Prima valutazione delle offerte ricevute (anche con modalità tradizionale); •Selezione delle offerte ammissibili ed invito per via elettronica a presentare nuovi prezzi/valori; •Negoziazione telematica (asta); •Aggiudicazione. Criteri di aggiudicazione •Prezzo più basso; •Offerta economicamente più vantaggiosa, purchè i fattori di valutazione tecnica ed i relativi punteggi siano parametrizzabili.


REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE I soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici sono esplicitamente indicati dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163 del 2006 che ha recepito l'art. 10 della legge 109 del 1994. In particolare, il legislatore, in attuazione del principio comunitario della massima partecipazione, non ha ritenuto di dover discriminare la partecipazione in relazione alla dimensione e/o complessitĂ della struttura societaria.


IN PARTICOLARE POSSONO PARTECIPARE ALLE GARE: a) imprenditori individuali, anche artigiani, società cooperative e società commerciali; b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422 del 1909 e del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e consorzi tra imprese artigiane previsti dalla L. n. 443 del 1985; c) consorzi stabili (formati da non meno di tre consorziati che, decidendo autonomamente, stabiliscono di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni) tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; d) raggruppamenti temporanei di concorrenti (orizzontali, se le imprese raggruppate esercitano attività omogenee; verticali, se le imprese raggruppate esercitano attività diverse); e) consorzi ordinari di concorrenti previsti dall'art. 2602 del codice civile; f) GEIE gruppo europeo di interesse economico nuova figura introdotta dal reg. Ce del Consiglio 25 luglio 1985 n. 2137, recepito nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 23 luglio 1991 n. 240.


REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE Requisiti di ordine generale I requisiti di ordine generale sono previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 che riproduce il contenuto dell'art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999. La puntuale individuazione dei requisiti generali che devono essere posseduti dai concorrenti che partecipano alle gare pubbliche si può considerare un diretto corollario del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione, e si concretizza nell'accertamento che le imprese partecipanti siano in possesso delle necessarie caratteristiche soggettive prescritte dalla legge.


REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE Il D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007 ha modificato il citato art. 38, ampliando le ipotesi di esclusione dalla partecipazione alle procedure contrattuali di evidenza pubblica. In particolare, sono esclusi non soltanto i soggetti cui è stata applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ma anche coloro nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti interdittivi, di cui all'art. 36 bis comma 1, del D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla L. n. 248 del 2006 (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro).


Nelle opere pubbliche si possono individuare tre parti: parti: • INTERVENTO

•PROTAGONISTI

•FASI


INTERVENTI PUBBLICI L’ambito dei lavori pubblici riguarda le attività di: - Costruzione - demolizione - recupero - ristrutturazione e manutenzione di opere e impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.


La realizzazione di un intervento pubblico si sviluppa secondo una serie di procedimenti di carattere:

Amministrativo

Tecnico

Contabile


PROTAGONISTI: COMMITTENTE : PROGRAMMA E FINANZIA L’OPERA PROGETTISTA: DEFINISCE L’INTERVENTO NEI SUOI ASPETTI TECNICI, ARCHITETTONICI, STRUTTURALI, ECONOMICI IMPRESA: ESEGUE MATERIALMENTE L’INTERVENTO COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE: INTERVIENE NELLA FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO IN MATERIA DI SICUREZZA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: CURA E SEGUE L’NTERVENTO NELLE VARIE FASI TECNICO- AMMINISTRATIVE DIRETTORE DEI LAVORI: CONTROLLA CHE L’INTERVENTO SIA ESEGUITO NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DI PROGETTO COLLAUDATORE: VERIFICA E CERTIFICA LA QUALITA’ DELL’INTERVENTO SECONDO LE PRESCRIZIONI TECNICHE PRESTABILITE E LA REGOLARITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI


IL COMMITTENTE Programma e finanzia l’ intervento che può essere: - PUBBLICO - PRIVATO Gli interventi programmati e finanziati da committenti pubblici prendono il nome di Lavori Pubblici. Quelli programmati e finanziati da committenti privati prendono il nome di Lavori Privati.


IL PROGETTISTA: Definisce l’intervento in tutti i suoi aspetti: Tecnici

Architettonici

Strutturali

Economici


L’IMPRESA: Esegue materialmente l’intervento . Deve essere iscritta alla CCIAA, essere in possesso dei necessari requisiti e del sistema di qualità aziendale rilasciato dalle S.O.A. ( Società Organismi di Attestazione). Qualificata secondo il regolamento emanato con DPR n. 34 del 25 GENNAIO 2000.


IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE: Compito fondamentale assegnato dal legislatore al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, rendendolo documento contrattuale, è la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), al quale devono attenersi tutte le imprese che intervengono nel processo edilizio. Responsabile del controllo e del coordinamento del processo edilizio in cantiere è il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) il quale, dopo aver verificato la completezza dei POS di ciascuna impresa e la loro rispondenza al PSC, controlla che le fasi lavorative si svolgano secondo le indicazioni contenute nei suddetti documenti


OBBLIGHI PER LE IMPRESE: Responsabilità ed obblighi anche per le imprese esecutrici che devono redigere, per ogni cantiere, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) il quale contiene, tra l'altro, le modalità di gestione in sicurezza delle singole attività svolte in rispondenza al PSC oltre l'indicazione di una serie di figure all'interno dell'organico dell'impresa a cui è demandata la gestione della sicurezza, previa adeguata formazione ed informazione.


IL DIRETTORE DEI LAVORI: Il Direttore dei Lavori ha l’incarico: • Dell’alta sorveglianza dei lavori, da svolgere con visite nel numero necessario ad esclusivo giudizio del RdP emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita; • Della emanazione, al costruttore, delle disposizioni e degli ordini necessari affinché l’opera venga realizzata in conformità al progetto e ne sia assicurata la buona riuscita; • Nel contratto di appalto il Direttore dei Lavori è responsabile per vizi e difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.


IL COLLAUDATORE:

la P.A. nomina da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento alla tipologia dei lavori, alla loro complessità ed all’importo degli stessi.

Il Collaudatore o i Componenti della Commissione di Collaudo non devono aver svolto alcuna funzione nelle attività di controllo, di progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo; né devono aver avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori.


FASI PRINCIPALI DELL’INTERVENTO:

•PROGRAMMAZIONE

•PROGETTAZIONE

•AFFIDAMENTO

•ESECUZIONE

•COLLAUDO

•PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA


PROGRAMMAZIONE:

La disciplina sui lavori pubblici introduce un importante novità rispetto alla precedente legislazione, prevedendo che tutti i lavori pubblici debbano essere svolti sulla base di un Programma triennale (Interventi > 100.000 Euro) e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposti e approvati dalle Amministrazioni insieme all’elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno.


PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:

Il Programma Triennale costituisce momento attuativo per l’identificazione e la quantificazione dei lavori pubblici a favore della collettività. Elenco dei lavori da realizzare nell’anno, sulla base di studi di fattibilità e quantificazione con priorità per i lavori: di manutenzione; di recupero del patrimonio esistente; di completamento degli interventi già iniziati; previsti da progetti esecutivi approvati; nei quali ricorra la possibilità di finanziamento maggioritario

con capitale privato


ITER PROCEDURALE DI UN INTERVENTO PUBBLICO: PROGRAMMAZIONE NOMINA DEL DIRIGENTE COMPETENTE

IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

STUDIO DI FATTIBILITA’

INSERIMENTO NEL PIANO TRIENNALE

NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE


LA PROGRAMMAZIONE DEVE ESSERE : STRATEGICA, che rappresenta il momento politico in cui le P.A. identificano e quantificano gli interventi a favore della comunità. OPERATIVA, un funzionario tecnico nominato nell’ambito del proprio organico dell’amministrazione, realizza gli studi di fattibilità e redige il documento di programmazione preliminare (DPP). ESECUTIVA, con la stesura del DPP della sua fattibilità e del progetto preliminare, si procederà all’inserimento ( per importi > a 100.000 euro) dell’opera nel Programma triennale. Recenti disposizioni, che tendono a snellire l’iter procedurale, consentono l’inserimento nell’elenco annuale di opere con importo previsto inferiore a un milione di Euro anche in assenza del DPP, con la sola presenza dello studio di fattibilità.


DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE:

Il DPP rappresenta il punto di passaggio fra l’individuazione delle esigenze e la progettazione vera e propria.

La Stazione Appaltante nel DPP attraverso il RdP indica: • Le esigenze i bisogni da soddisfare, gli obiettivi da perseguire; • I vincoli e le norme tecniche da rispettare per la realizzazione dell’opera; • I limiti di finanziari da rispettare; • I livelli di progettazione e gli elaborati da redigere.


RIFLESSIONI Con l’indirizzo di programmazione il legislatore ha voluto interrompere una pratica che ha caratterizzato in passato la realizzazione di molte opere pubbliche. Le Amministrazioni, in alcuni casi, riuscivano ad accedere ai finanziamenti di opere pubbliche senza che queste rispondessero ai bisogni reali della comunità , e frequentemente i progetti venivano redatti in brevissimo tempo ( per poter accedere ai finanziamenti nei tempi previsti) con conseguenti approssimazioni progettuali che determinavano, in fase di realizzazione, un aumento dei costi e dei tempi d’esecuzione, e quindi a maggiori oneri per la comunità o ad opere incompiute.


AUTORITA’ DI VIGILANZA 2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007) … 5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.


AUTORITA’ DI VIGILANZA

E’ stata istituita per garantire gli obiettivi programmatici per la vigilanza sui lavori pubblici, che si avvale di una Segreteria Tecnica, del Servizio Ispettivo e dell’Osservatorio del lavori pubblici, con sede a Roma e in altre sezioni regionali. I compiti dell’Autorità di vigilanza sono: - Di sovraintendere al fine di assicurare l’economicità dei lavori pubblici; - Di far osservare le discipline legislative in materia di lavori pubblici; - Di segnalare al Governo eventuali casi di irregolarità - Il monitoraggio delle attività nel settore degli appalti e delle concessioni.


COMUNICAZIONI Tutte le Amministrazioni sono tenute , attraverso il RUP, a comunicare

entro trenta giorni dalla data del verbale della gara

d’appalto, per opere d’importo superiore a 150.000 Euro, i dati relativi: - la determinazione delle opere; - i soggetti invitati; - il contenuto dei bandi e dei verbali di gara; - l’importo d’aggiudicazione; - il nominativo dell’aggiudicatario e del progettista incaricato.


ITER PROCEDURALE DI UN INTERVENTO PUBBLICO: PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE

INSERIMENTO NELL’ELENCO ANNUALE

AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO


PROGETTAZIONE: La progettazione di un intervento è coordinata dal responsabile unico del procedimento (RUP), nominato all’interno dell’amministrazione committente. Sulla base del DPP il progettista nominato all’interno o all’esterno della P.A., compila il Progetto, redatto secondo tre progressivi livelli (Art. 93. Codice degli appalti – Art. 16 Legge Merloni) PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO E in modo da assicurare: La qualità dell’opera e la rispondenza alle relative finalità; La conformità alle norme tecniche, ambientali e urbanistiche.


VALIDAZIONE: I diversi livelli di progettazione vanno validati e verificati per ritenere gli elaborati grafici e descrittivi adeguatamente conformi alle prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative. Le suddette norme dispongono inoltre, che la validazione venga effettuata dal RDP che può avvalersi del supporto tecnico: - dei propri uffici; - degli organismi di controllo accreditati dalla norma europea UNI CEI EN 4500. -I progetti d’importo superiore a 20 milioni di euro devono essere validati da organismi accreditati ai sensi della citata norma europea.


CONFERENZA DEI SERVIZI: Qualora l’opera interessi più di una Amministrazione e la sussistenza di vari tipi di vincolo, la stazione appaltante è tenuta a convocare una Conferenza dei servizi, in cui sono convocati i rappresentanti dei vari Enti coinvolti e che esprimeranno il proprio parere sull’intervento ai diversi livelli di progettazione.


PROCEDURE PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

SOGLIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DA ATTUARE PER L’INCARICO

INFERIORE A 100. 100.000, 000,00 EURO

ART.. 91 DEL CODICE ART

TRA 100 100..000, 000,00 E 211. 211.000, 000,00 EURO

PROCEDURA RISTRETTA

SUPERIORE A 211. 211.000, 000,00 EURO

PROCEDURA APERTA O RISTRETTA


FORME DI PUBBLICITA’ Per il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

le

tipologie

di

pubblicità,

ordinate

per

decrescente

raggiungimento degli obiettivi sono:

INTERNET; GAZZETTE UFFICIALI NAZIONALI E/O BOLLETTINI NAZIONALI SPECIALIZZATI NELLA PUBBLICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI; MEZZI DI PUBBLICAZIONI LOCALI


SCELTA DEI CANDIDATI Non discriminazione: il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su dati relativi alle competenze e qualità' dei soggetti medesimi, ma su aspetti diversi, come l'appartenenza ad un determinato contesto territoriale. Le amministrazioni hanno facoltà di limitare il numero di candidati ad un adeguato livello, a condizione di farlo in modo trasparente e non discriminatorio basandosi su criteri oggettivi: - Esperienze dei candidati nel settore in questione; - Dimensioni e struttura dell’attività; - Offerta economica; - Presenza di giovani con iscrizione inferiore a cinque anni. La non discriminazione comporta, quindi, il divieto, per le stazioni appaltanti, di privilegiare i soggetti che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni


SCELTA DEI CANDIDATI

ParitĂ di trattamento: il principio implica che nella valutazione delle offerte siano utilizzati per tutti i medesimi criteri selettivi.

ProporzionalitĂ : il principio pone uno stretto legame tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i requisiti che i soggetti chiamati devono possedere per concorrere all'affidamento. Devono essere richiesti requisiti proporzionati rispetto all'incarico oggetto dell'affidamento.


SCELTA DEI CANDIDATI

Trasparenza: il principio impone all'amministrazione di compiere le proprie attività in modo visibile a tutti, dando pubblicità ai propri atti. La disposizione di cui all'art. 91, comma 2, del Codice, richiamando il comma 6 dell'art. 57 del Codice, rubricato "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", prevede poi la selezione fra almeno cinque soggetti, "se sussistano in tale numero aspiranti idonei". L'avviso per l'istituzione dell'elenco e' pubblicato con le modalità di cui all'art. 124, comma 5, del Codice: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, siti informatici di cui all'art.66, comma 7, del Codice, albo della stazione appaltante, nonché eventualmente profilo del committente, ove istituito.


STRUMENTI PIU’ UTILIZZATI PER AFFIDAMENTI INFERIORI A 100.000 EURO •ALBO PROFESSIONISTI SULLA BASE DI UN APPOSITO AVVISO E DI PERIODICI AGGIORNAMENTI; •AVVISO DI GARA CON CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO •AVVISO DI GARA CON CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA


CHI PUO’ FIRMARE I PROGETTI?

- Dipendenti pubblici abilitati all’esercizio della professione. - Diplomati in assenza di abilitazione in servizio da più di cinque anni. - Altri professionisti iscritti al proprio albo professionale. - La direzione dei lavori può essere affidata ai medesimi con priorità rispetto agli altri.

N.B. Divieto di subappalto della progettazione. Divieto di subordinare la corresponsione dei compensi all’ottenimento del finanziamento dell’opera.


PROGETTO PRELIMINARE: Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere «anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio», il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per l'eventuale esecuzione del monitoraggio ambientale, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e/o regionali applicabili


PROGETTO PRELIMINARE: Stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche, della tipologia e della categoria dell’ intervento, e sono: - Relazione illustrativa e tecnica; -Studio di prefattibilità ambientale; -Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; -Planimetria generale e schemi grafici -Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e di coordinamento; -Calcolo sommario della spesa. Il progetto preliminare è sottoposto a verifica a cura dell’ RUP e alla presenza dei progettisti.


PROGETTO DEFINITIVO: Eseguito dopo l’approvazione del progetto preliminare, il progetto definitivo contiene tutti

gli

elementi

necessari

per

il

rilascio

del

permesso

di

costruire

e

dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente. Oltre a contenere documenti più dettagliati e speciali contiene: Studio di impatto o di fattibilità ambientale; Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; Schema di contratto e del capitolato speciale di appalto; Computo metrico estimativo; Quadro economico; Gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli preliminari delle strutture devono essere sviluppati a un livello di definizione tale che nel successivo progetto esecutivo non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.


DOCUMENTI CONTABILI DI PROGETTO: I documenti contabili hanno lo scopo di stabilire, in via preventiva, la stima dei costi delle varie categorie di lavori e quindi dell’intero intervento (sommario della spesa). I DOCUMENTI FONDAMENTALI SONO: - L’ elenco prezzi unitari; - L’ analisi dei prezzi; - Il computo metrico estimativo;


ELENCO PREZZI: Il documento, che entra a far parte del capitolato speciale di appalto, elenca i prezzi unitari definiti come costi delle quantità unitarie delle voci, cioè delle opere e delle provviste che concorrono a realizzare l’ intervento. I prezzi unitari sono tratti da appositi listini o prezzi continuamente aggiornati. Le pubbliche amministrazioni si servono generalmente di propri listini. Altrimenti utilizzano, come generalmente fanno i privati, quelli pubblicati dalle Camere di commercio, dalle Province, dalle regioni o dalle ditte produttrici. La formulazione dei prezzi unitari deve essere precisa dettagliata, specificando gli oneri compresi nel prezzo e quelli esclusi, devono essere indicate, infine, le modalità di misurazione (misure), sempre corrispondenti a quelle fissate dalle specifiche norme del Capitolato speciale d’ appalto.


ANALISI DEI PREZZI: I prezzi unitari riportati nei listini sono il risultato di un’analisi, per cui ogni voce è scomposta nelle voci elementari che la compongono: Mano d’ opera; Materiali; Noli e mezzi d’ opera; Trasporti; Spese generali; Utili dell’ impresa. Il prezzo unitario, di conseguenza, deriva dalla somma dei relativi prezzi elementari. I prezzi unitari non compresi nei listini vanno giustificati con la relativa analisi. Si ha allora un nuovo documento contabile, che prende il nome di analisi dei prezzi.


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: Si definisce Computo metrico la misura delle quantità dei lavori e delle provviste necessarie alla realizzazione di un intervento. Moltiplicando le quantità per i rispettivi prezzi unitari, si ottiene la relativa stima economica e, per somma quella dell’ intero intervento. Generalmente le due operazioni sono raccolte in un unico documento: Il computo metrico estimativo (CME). Il CME può essere eseguito da tecnici esperti, e bisogna disporre di disegni esecutivi particolareggiati e accuratamente quotati. Può essere eseguito a mano o con semplici software.


PROGETTO ESECUTIVO: Definisce completamente l’ intervento in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico. Redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo e delle e prescrizioni dettate in sede di rilascio di concessione edilizia io di pronuncia di fattibilità ambientale, è composto dai seguenti documenti: Elaborati grafici comprensivi di quelli delle strutture, degli impianti, del ripristino e miglioramento ambientale; Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; Computo metrico estimativo definitivo; Cronoprogramma; Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Schema di contratto e capitolato speciale di appalto. Il RP, in contraddittorio con i progettisti, procede alla validazione del progetto esecutivo per controllare la rispondenza alla normativa vigente e al documento preliminare. Se devono essere apportate delle modifiche, sentiti tutti i pareri dei tecnici necessari , il progetto è sottoposto a nuovo esame da parte della conferenza dei servizi e si procede all’ approvazione.


PROGETTO STRUTTURALE: E’ consuetudine distinguere, in una costruzione, tra aspetto architettonico e aspetto strutturale. Nelle ordinarie costruzioni architettura e struttura costituiscono spesso due aspetti effettivamente distinti, anche se strettamente collegati, dello stesso progetto. Il Progetto architettonico e il progetto strutturale sono frequentemente eseguiti da tecnici diversi, ognuno dei quali può essere un architetto, un ingegnere, un geometra o un perito edile, abilitati all’ esercizio della professione e che operano nelle rispettive competenze. Il progettista architettonico e progettista strutturale devono collaborare in modo che siano proposte strutture coerenti con la distribuzione architettonica e viceversa architetture realizzabili con strutture razionali ed economicamente vantaggiose. Il progetto esecutivo deve comprendere: Relazione generale; Relazione di calcolo; Relazione dei materiali; Relazioni specialistiche ( geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica, vento e neve), Elaborati grafici e particolari costruttivi; Piano di manutenzione dell’ opera e delle sue parti;


RELAZIONE DI CALCOLO Contiene la dimostrazione numerica della sicurezza dell’ opera e del raggiungimento delle prestazioni. Particolare cura andrà posta nella presentazione dei risultati, che dovranno

essere

chiari

e

leggibili,

in

modo

da

facilitare

l’interpretazione dei calcoli svolti da parte di soggetti diversi del redattore del documento e consentire elaborazioni indipendenti. Il progettista è il responsabile della relazione di calcolo.


ITER PROCEDURALE DI UN INTERVENTO PUBBLICO:

AFFIDAMENO DEI LAVORI

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

CONTRATTO


AFFIDAMENTO:

• L'affidamento degli appalti viene definito in base a diversi fattori, tra cui la tipologia dell'opera da realizzare, le sue dimensioni e altre motivazioni che vengono prese in considerazione dal responsabile al procedimento. • Per la scelta della ditta che eseguirà i lavori, gli enti pubblici tendono a favorire quella che offre il prezzo più basso, ossia l'offerta più vantaggiosa. Normalmente quando si decide di appaltare un'opera si crea anche una tabella di punteggi nella quale si inseriscono i criteri di assegnazione dell'opera. • L’ affidamento dei lavori dal committente all’ impresa avviene mediante appalto.


AFFIDAMENTO: In questa fase, e nella successiva fase di esecuzione, il committente prende piÚ propriamente il nome di appaltante (stazione appaltante nel caso di committente pubblico) e titolare dell’ impresa quello di affidatario o appaltatore. I principali metodi d’appalto sono i seguenti: Procedura aperta (Asta pubblica o pubblico incanto); Procedura ristretta (Licitazione privata); Procedura negoziata (Trattativa privata); Appalto concorso.


LA PROCEDURA APERTA:

Possono partecipare tutte le ditte che facciano richiesta, purchĂŠ abbiano i requisiti richiesti dalla tipologia del lavoro o all'importo. Il prezzo piĂš basso si determina in base al tipo di appalto, per i lavori a misura si tiene conto dei prezzi unitari, per quelli a corpo si tiene conto dell'offerta generale in base d'asta e per quelli misti si tiene conto dei prezzi unitari.


LA PROCEDURA RISTRETTA:

Possono partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori tutte le ditte che ne fanno richiesta e che abbiano i requisiti necessari. Le ditte sono invitate alla fase di pubblicazione del bando di gara e alla presentazione delle offerte, inoltre viene fatto un invito dalla stazione appaltante alle imprese.


LA PROCEDURA NEGOZIATA:

I concorrenti vengono scelti e invitati alla gara di appalto, dalla stazione appaltante. Anche qua le imprese devono essere in possesso dei requisiti necessari. Per questa tipologia l'opera non deve superare l'importo di 300'000 â‚Ź. In caso di un opera di urgenza l'importo può essere anche superiore. A questo tipo di gare devono essere invitate almeno 15 aziende.


APPALTO CONCORSO: Ogni impresa è invitata a presentare un progetto esecutivo dell’intervento, impegnandosi a realizzare i lavori per un determinato prezzo. Questo tipo di appalto può anche convenire a stazioni appaltanti prive di propri uffici tecnici o nel caso di interventi particolarmente significativi e importanti. I criteri di aggiudicazioni dei lavori riguardano in questo caso non solo i prezzi proposti, ma anche la qualità dei progetti presentati. L'offerta migliore viene decisa in base ai seguenti elementi: - PREZZO PIU’ BASSO; - VALORE TECNICO DELL’OPERA; - VALORE ESTETICO DELL’OPERA; - TEMPO PREVISTO; - COSTI DI GESTIONE


CONTRATTO:

L’ affidamento dei lavori si completa con il CONTRATTO DI APPALTO, stipulato tra committente e impresa appaltatrice, registrato nei termini di legge. Il contratto può assumere tre forme principali: A CORPO O A FORFAIT; A MISURA; IN ECONOMIA.


CONTRATTO D’APPALTO: - Con il CONTRATTO A CORPO l’impresa si impegna ad eseguire i lavori ad un prezzo complessivo che, ad eccezione della possibilità di revisione di prezzi o di varianti in corso d’ opera, rimane fisso e invariabile. - Con il CONTRATTO A MISURA l’impresa è pagata in base alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti. - Con il CONTRATTO IN ECONOMIA, applicato principalmente a lavori di modesto importo, gli stessi committenti o tecnici di loro fiducia provvedono direttamente all’ acquisto dei materiali, al noleggio delle macchine e al reperimento della manodopera.

A sua volta la MANODOPERA può essere pagata: 1.

In base alle ore impiegate per svolgere i lavori (CONTRATTO IN ECONOMIA DIRETTA)

2.

In base alle quantità complessive dei lavori effettivamente svolti (CONTRATTI PER COTTIMI)


DOCUMENTI: I principali documenti che fanno parte del contratto di appalto di lavori sono: I capitolati; Gli elaborati grafici del progetto esecutivo; L’ elenco prezzi unitari; Il cronoprogramma; Il piano di sicurezza e di coordinamento tra cui anche l’ impatto ambientale.


CAPITOLATI: I CAPITOLATI:Disciplinano i rapporti tra committente e appaltatore. Essi contengono le norme tecniche e giuridiche, le clausole tecniche e amministrative e le condizioni che regolano i criteri di assegnazione dei lavori, i rapporti tra impresa e committente, le modalitĂ di esecuzione e di pagamento. Comprendono: IL CAPITOLATO GENERALE; IL CAPITOLATO SPECIALE;


CAPITOLATI: IL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO: Contiene le norme e le clausole e le condizioni che si applicano all’affidamento e all’esecuzione di qualsiasi tipo di intervento (costruzioni edili, stradali, ferroviarie, portuali) e categoria di lavoro. IL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: Contiene le norme, le condizioni e le clausole relative all’affidamento e all’ esecuzione dell’ intervento specifico. Oltre alla descrizione dell’intervento, della qualità e della provenienza dei materiali, dell’ordine cronologico e della modalità di esecuzione delle varie categorie dei lavori, contiene il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori i presupposti per la concessione di eventuali proroghe, i casi e i modi in cui possono essere concesse sospensioni totali e parziali, i criteri per la determinazione degli indennizzi e dei danni, la responsabilità e gli obblighi dell’ appaltatore per difetti di costruzione, le modalità di riscossione dei corrispettivi dell’ appalto.


CRONOPROGRAMMA: Il costo di un intervento non dipende soltanto dalle tecnologie costruttive, ma anche dai tempi di esecuzione.

Il documento che riporta il percorso di lavoro ritenuto ottimale in termini di temi prende il nome di Cronoprogramma. La sua compilazione richiede specifici metodi di programmazione. Tra questi i metodi reticolari, dei quali il capostipite è il metodo PERT; sono richieste analisi particolarmente accurate, per la necessità di manipolare un enorme numero di dati, l’utilizzo di specifici software. Per interventi di normale impegno, dove sono consolidate dall’ esperienza la conoscenza della successione dei lavori e la precisione della relativa durata, il cronoprogramma può essere efficacemente rappresentato dal più semplice diagramma di Gantt.


CRONOPROGRAMMA:


CRONOPROGRAMMA:


IMPATTO AMBIENTALE: Il termine impatto ambientale comprende qualsiasi modificazione di tipo naturalistico, sociale, storico, e artistico apportata sul territorio. Il Procedimento d’ impatto ambientale (VIA) quantifica eventuali danni alla sicurezza del territorio e alla salute delle persone, della flora e della fauna, proponendo provvedimenti di compensazione alternativi. Sono soggetti a VIA gli interventi portanti di impatto rilevante, dovuto sia alle dimensioni e alla tipologia dell’ opera (discariche, aeroporti, autostrade, impianti per la produzione d’energia, industrie chimiche) sia alla vulnerabilità e all’ importanza della zona interessata ( parchi naturali, aree d’ interesse storico o archeologico). Per gli interventi soggetti a VIA occorre predisporre uno studio d’impatto ambientale (SIA).


ITER PROCEDURALE DI UN INTERVENTO PUBBLICO

CONSEGNA DEI LAVORI DIREZIONE DEI LAVORI

S.A.L. E CERTIFICATI DI PAGAMENTO

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

SOSPENSIONI E PROROGHE

RISERVE E CONTENZIOSO

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

STATO FINALE DEI LAVORI

COLLAUDO STATICO


DIREZIONE LAVORI Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico e contabile dell’ esecuzione le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’ esecuzione dell’ intervento, gestito da un direttore dei lavori (DL).


IL DIRETTORE DEI LAVORI Cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al progetto e al contratto e interloquisce in via esclusiva con l’ appaltatore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, anche sulla base delle caratteristiche meccaniche (Legge n. 1086 del 05/11/1971). E’ a carico del DL la stesura dei documenti relativi: 1. Alle disposizioni preliminari; 2. All’ esecuzioni in senso stretto; 3. Alla contabilità dei lavori.


DISPOSIZIONI PRELIMINARI Il responsabile del procedimento impartisce al DL un ordine di servizio contenente le istruzioni per garantire la regolarità dei lavori, l’ordine da seguire per la loro esecuzione quando questo non sia già regolato dal contratto, la periodicità con cui il DL è tenuto a presentare rapporto sull’attività di cantiere e sull’andamento dei lavori.


CONSEGNA DEI LAVORI L’ ordine di servizio è consegnato all’ appaltatore. Dopo l’approvazione del contratto o anche, in caso di urgenza, subito dopo l’aggiudicazione definitiva, RP autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori. Il DL comunica all’ appaltatore luogo e giorno in cui deve presentarsi, munito del personale e delle attrezzature necessarie per eseguire, dove occorra, il tracciamento dell’opera secondo i disegni del progetto. Tutte le operazioni eseguite sono registrate nel processo verbale di consegna firmato dal DL e dall’ appaltatore. Nel corso dei lavori il DL può, se ne ravvede la necessità, redigere per inadempienze dell’appaltatore un ordine di servizio.


VERBALE DI SOSPENSIONE Quando circostanze speciali impediscono in via temporanea che i lavori procedano a regola d’ arte, il DL ne può ordinare la sospensione. Nel verbale di sospensione, compilato dal DL con l’intervento dell’ appaltatore, sono indicate le ragioni che hanno determinato l’interruzione, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza dei lavoro e dei mezzi presenti in cantiere al momento della sospensione. Non appena cessano le ragioni della sospensione, il Dl redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto dall’appaltatore e inviato al RP. Il verbale contiene, tra l’altro, il nuovo termine contrattuale.


VARIANTI Eventuali

varianti al progetto originale, in aumento o in diminuzione, sono

ammesse con ordini di variazioni se finalizzate al miglioramento dell’ opera e della sua funzionalità , sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da necessità sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Il DL sentito il parere del progettista promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante. Quando, infine, sia necessario eseguire lavorazioni non previste dal contratto o adoperare materiali di specie o provenienza diverse dal previsto, occorre procedere alla determinazione e approvazione dei nuovi prezzi.


CONTABILITA’ Le disposizioni relative alla contabilità sono riportate nel DPR 554. I Documenti contabili hanno per progetto l’ accertamento e la registrazione di tutti i fatti che producono spesa. I più importanti tra questi documenti, sono: Giornale dei lavori; Libretto delle misure dei lavori e delle provviste; Registro di contabilità; Sommario del registro di contabilità; Riepilogo del registro di contabilità; Stato di avanzamento dei lavori (SAL); Certificato di pagamento per le rate di acconto; Stato finale dei lavori; Certificato di ultimazione dei lavori;


GIORNALE DEI LAVORI E’ redatto dal DL o da un suo assistente, nel qual caso è vistato dal DL in occasione dei sopralluoghi in cantiere. Si tratta sostanzialmente del Diario del cantiere, in cui sono annotati tutti gli eventi che possono influire sull’ andamento dei lavori: - Qualità e specie della manodopera e dei mezzi impiegati dall’ impresa; - Condizioni meteorologiche; - Osservazione sulla natura del terreno. E’ riportato inoltre l’andamento tecnico ed economico dei lavori: - Data di consegna; - Ordini di servizio; - Proroghe; - Sospensioni e riprese; - Processi verbali di contestazioni e di eventuali nuovi prezzi.


LIBRETTO DELLE MISURE Con riferimento alle voci riportate nell’ EPU e con gli stessi criteri di stesura del computo metrico, annota le quantità dei lavori effettivamente compiuti e delle provviste effettivamente utilizzate. I rilievi sono eseguiti, in contraddittorio con l’ impresa, giornalmente o comunque a brevi intervalli di tempo. Per lavorazioni particolari il libretto può essere affiancato da altri documenti. Come nel caso del cemento armato si compila: IL LIBRETTO DEI FERRI. Nel caso di lavori in economia al libretto delle misure si aggiungono le cosiddette LISTE IN ECONOMIA, relative alla manodopera, ai noli, alle provviste. Di solito si compilano ogni settimana, per questo sono anche conosciute come LISTE SETTIMANALI.


REGISTRO DI CONTABILITA’ E’ il documento, numerato, vidimato e firmato in ogni pagina dall’ appaltatore e dal DL; riporta cronologicamente le quantità dei lavori effettivamente eseguite ( Libretto delle misure) e i rispettivi prezzi unitari (EPU) determinando cosi, man mano che procedono i lavori, l’ importo degli stessi. Quando l’ importo, al netto delle ritenute di legge e del ribasso d’ asta, raggiunge l’ ammontare della rata d’ acconto stabilito nel capitolato speciale di appalto, il registro si chiude con l’ emissione di uno STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (SAL). Ad ogni SAL corrisponde una specifica parte del registro.

Nei lavori privati il libretto delle misure e il registro di contabilità sono spesso riuniti in un unico documento chiamato CONSUNTIVO DEI LAVORI.


SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA’ Riporta per ogni SAL, le stesse quantità e gli stessi importi del registro di contabilità, elencati però secondo le categorie corrispondenti all’ elenco prezzi invece che in ordine cronologico. Non essendo un documento probatorio, non occorre sia firmato dalle parti.


RIEPILOGO DEL REGISTRO DI CONTABILITA’ Stabilisce l’ importo totale netto di ogni stato di avanzamento.


STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI Come già accennato, il documento è compilato ogni volta che l’ importo dei lavori raggiunge il valore minimo, stabilito nel capitolato speciale d’appalto,per il pagamento di una rata d’ acconto. Lo stato di avanzamento assume quindi le quantità realizzate fino a quel momento e i relativi importi derivati dal riepilogo del registro di contabilità.


CERTIFICATO DI PAGAMENTO E’ redatto dal DL contemporaneamente allo stato di avanzamento. Dall’ importo netto riportato nel SAL sono detratte, nella misura fissata dal contratto d’ appalto, alcune ritenute; Tra queste, una somma a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.


STATO FINALE Redatto sullo stesso modello utilizzato per gli stati di avanzamento (lo stato finale corrisponde infatti all’ ultimo SAL) definisce la chiusura contabile dei lavori; Redatto in bollo in duplice copia, è firmato dal DL e dall’ appaltatore. Il conto finale è accompagnato dalla relazione finale, redatta dal DL, che racconta la storia dei lavori: Data di consegna, data di inizio, data prevista di ultimazione, giorni di sospensione e di proroga, data di effettiva ultimazione, giorni impiegati in più o in meno.


CERTIFICATO FINALE DEI LAVORI Redatto dal DL in contraddittorio con ufficialmente la data di fine dei lavori.

l’appaltatore, fissa


ITER PROCEDURALE DI UN INTERVENTO PUBBLICO

PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA

COLLAUDO TECNICOTECNICO-AMMINISTRATIVO

GARANZIE DELL’APPALTATORE

CERTIFICATI DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE

LIQUIDAZIONE FINALE


COLLAUDO SI definisce collaudo il procedimento atto a verificare e certificare che l’ opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’ arte secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e che i dati risultanti dalla contabilità siano coerenti tra loro e con i risultati di fatto per dimensioni, forma, qualità dei materiali. L’ appaltatore, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, affida l’ incarico del COLLAUDO FINALE a professionisti o a commissioni di professionisti con requisiti commisurati alla tipologia, alla categoria, alla complessità e all’ importo dell’ intervento. Il collaudo deve essere ultimato non oltre sei mesi dal termine dei lavori. In caso di COLLAUDO IN CORSO D’ OPERA, la nomina deve avvenire entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori. E’ obbligatorio quando le amministrazioni, non potendo espletare l’attività di direzione dei lavori, affidano il compito ad altre amministrazioni pubbliche o al progettista. Il collaudatore, visti i documenti messi a disposizione dal committente fissa il giorno del collaudo e lo comunica all’ appaltatore e al DL che è obbligato ad intervenire. Dalla visita si redige il processo di collaudo e una relazione. Il procedimento si conclude con l’ emissione del certificato di collaudo.


COLLAUDO COLLAUDO STATICO: per gli interventi comprendenti strutture le operazioni di collaudo sono integrate da esso. Deve essere effettuato da un architetto o ingegnere iscritto all’albo dei professionisti da almeno 10 anni e che non siano intervenuti in nessun modo alla progettazione , direzione ed esecuzione dell’ opera. Comprende l’ispezione dell’opera nel complesso con particolare riguardo alle parti strutturali più significative, che devono essere confrontate con i disegni esecutivi. Comprende l’esame dei certificati delle prove sui materiali, il controllo su eventuali prove di carico eseguite dal DL, l’ esame dell’ impostazione generale del progetto strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate. Il collaudatore può richiedere documenti integrativi di progetto e ulteriori accertamenti, quali saggi diretti sui conglomerati con prelievo di campioni e controllo delle armature, prove non distruttive, prove di carico.


COLLAUDO COLLAUDO STATICO SECONDO IL DM 2005: fa parte del collaudo generale tecnico amministrativo e riguarda il giudizio sul comportamento delle parti portanti della costruzione.

Quando vengono posti in opera elementi strutturali successivamente non più ispezionabili( come fondazioni o gabbi di armature) il collaudo statico va generalmente eseguito in corso d’ opera. Il collaudatore potrà richiedere tutti gli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche (in particolare, le prove a carico e prove sui materiali) utili ad accertare la sicurezza, la durabilità e la collaudabilità dell’ opera. Le prove statiche possono essere integrate da prove dinamiche, che giudicano il comportamento dell’ opera attraverso la risposta dinamica della struttura. in questo caso il periodo di vibrazione fondamentale deve risultare non maggiore di quella di calcolato.


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