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LA POLITICA ENERGETICA


La linea d'azione sull 'ambiente a livello globale è maturata all 'interno di un percorso istituzionale di accordi politico-diplomatici promosso dall'ONU -1972 - Conferenza di Stoccolma: salvaguardare le risorse naturali a beneficio di tutti attraverso una collaborazione internazionale - 1979 - Conferenza di Ginevra: convenzione sull 'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza - 1987 - Commissione Brundtland: costituita nel 1983 dall'ONU, ha elaborato e pubblicato il rapporto Our Common Future, che contiene la definizione di «sviluppo sostenibile» - 1988 - Conferenza di Toronto: conosciuta come Earth Summit è la pietra miliare del percorso che porterà ai successivi sviluppi fino ad oggi - 1992 - Conferenza di Rio: scaturisce la UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change - che istituisce le Conferenze annuali delle parti (COP) - 1997 - COP 3: Nella terza conferenza annuale viene adottato il protocollo di Kyoto e sottoscritta l'Agenda 21


Il protocollo di Kyoto Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale. E’ sottoscritto nella città giapponese di Kyoto l'11 dicembre 1997 da più di 180 Paesi in occasione della Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica anche da parte della Russia. Il 16 febbraio 2007 si è celebrato l'anniversario del secondo anno di adesione al protocollo di Kyoto, e lo stesso anno ricorre il decennale dalla sua stesura. Con l’accordo Doha l’estensione del protocollo si è prolungata fino al 2020 anziché alla fine del 2012.


Il trattato prevede l'obbligo in capo ai Paesi industrializzati di operare una riduzione delle emissioni di elementi inquinanti (biossido di carbonio ed altri cinque gas serra, ovvero metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) in una misura non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate nel 1990 — considerato come anno base — nel periodo 2008-2012.


Ciascuno di questi gas ha un proprio e specifico GWP (Global Warming Potential), che sostanzialmente corrisponde alla “capacità serra” di quel composto in relazione a quella della CO2, convenzionalmente posta =1, lungo un intervallo temporale che normalmente è a 100 anni (vedi tabella sottostante):


Attuazione del Protocollo di Kyoto in Italia Nell’ambito del Protocollo di Kyoto, l’Italia ha sottoscritto un obiettivo di riduzione emissiva del -6,5%: tale obiettivo di riduzione è stato identificato sulla base delle indicazioni di Enti di ricerca nazionali, che lo avevano quantificato come risultato dell’attuazione di un pool di azioni necessarie per l’ammodernamento del Paese e per lo stimolo dell’economia nazionale. Questo valore corrisponde ad una riduzione assoluta di 33,9 MtCO2eq, in riferimento ad un livello emissivo (baseline) italiano di 521 MtCO2eq al 1990 e ad un obiettivo di emissione al 2012 pari a 487,1 MtCO2eq.


A partire dall’obiettivo sottoscritto nell’ambito del Protocollo di Kyoto, in Italia sono stati realizzati strumenti normativi di recepimento ed attuazione del Protocollo medesimo. - Delibera CIPE 137/08 del 19.12.1998 – “Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra“; - Legge n. 120/02 del 02.06.2002 – “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997“, la Legge di ratifica nazionale del Protocollo di Kyoto); - Delibera CIPE 123/02 del 19.12.2002 – Approvazione del “Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra, 2003-2010”, quale revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (Legge 120/2002)


Obiettivi nazionali collegati al Protocollo di Kyoto: a che punto siamo? Secondo il Rapporto “Italian Greenhouse Gas Inventory” – ISPRA 2011 si evidenzia che nel 2009 le emissioni nazionali totali dei sei gas serra (GHG), espresse in CO2 equivalente, sono diminuite del 5,4% rispetto ai livelli del 1990.


Il totale di emissioni di CO2 italiane nel 2009 ammontava a circa 491 MtCO2eq, cosÏ ripartite: - 33% settore energetico - 27% trasporti - 20% settore civile (terziario, residenziale PA) - 18% industria - 2% agricoltura La generazione dell’energia in Italia gioca il ruolo principale nell’ambito della generazione di negatività ambientali a livello climatico, ma anche gli altri settori contribuiscono in maniera complessivamente rilevante.


“Kyoto 2″: il secondo periodo d’impegno del Protocollo di Kyoto (2013-2020) A dicembre 2012 si è conclusa la deludente Cop 18 di Doha (in Qatar), dove è stato approvato un documento finale (“Doha climate gateway”) che si costituisce come una specie di “ponte” che dovrebbe far passare dal vecchio sistema di contrasto al climate change basato sul Protocollo di Kyoto (e sui suoi impegni vincolanti), al nuovo sistema “Kyoto 2″ basato in buona parte su obiettivi meno vincolanti.


“Kyoto 2″: il secondo periodo d’impegno del Protocollo di Kyoto (2013-2020) Unione europea, Australia, Svizzera e Norvegia hanno aderito al protocollo «Kyoto 2», tuttavia la misura dei tagli delle emissioni nel periodo 2013–2020 sarà decisa solo il prossimo anno l’Ue sembra intenzionata a confermare soltanto il target già stabilito e già acquisito (-20%). I paesi di «Kyoto 2» pesano solo per il 14% delle emissioni globali, dopo la defezione di Canada, Russia e Giappone. Per l’accordo che dovrà riguardare anche i paesi più fortemente produttori di CO2 (Cina, Usa, India) oltre a quelli in via di sviluppo, l’intesa va raggiunta entro il 2015 ma diventerà operativa solo dal 2020.


La scienza concorda nel dire che entro il 2015 le emissioni debbano necessariamente calare per poter sperare di restare entro i + 2°C di riscaldamento del clima del pianeta Il Protocollo di Kyoto è un trattato importante, anche se si tratta solo di un primo passo, insufficiente per contenere i cambiamenti climatici in atto. Tuttavia si tratta di un inizio importante, nella speranza che i futuri obiettivi di riduzione identificati dagli scienziati si trasformino in accordi internazionali ed in politiche efficaci, necessariamente molto piÚ ambiziose rispetto a quelle passate.


Fondo Rotativo di Kyoto Il Protocollo di Kyoto il 16 febbraio 2012 ha compiuto il suo settimo anno, e appena 15 giorni dopo si è avuta conferma dell’emanazione ufficiale della Circolare del 16 febbraio 2012 attuativa del DM25 novembre 2008 dal titolo: “Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto”.


In cosa consiste il fondo Le modalità di erogazione sono state definite dal ministero dell’Ambiente di concerto con quello dello Sviluppo economico. I finanziamenti sono a tasso agevolato, dello 0,5% annuo, per una durata massima di sei anni, che salgono a 15 per i soggetti pubblici, rimborsabili in rate semestrali. Sono agevolabili, tra gli altri: interventi di risparmio energetico sull’involucro di edifici esistenti; interventi per la climatizzazione tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione e tramite impianti geotermici e impianti di cogenerazione; installazione di piccoli impianti da fonti rinnovabili. http://www.cassaddpp.it/territorio/ambiente.html


Il ruolo dell’Unione Europea Gli interventi dell’Unione europea sui temi energetici hanno una genesi complessa. L’energia non era stata inserita negli accordi di Roma che diedero vita all’allora Comunità europea, come invece fu per l’agricoltura e per tecnologie particolari quali il carbone, l’acciaio e poi il nucleare. Le scelte energetiche e la fiscalità energetica sono state da sempre diverse per ogni paese comunitario, applicando ognuno le proprie regole nazionali su tali materie; l’UE ha iniziato a far entrare l’energia tra le sue competenze attraverso le porte dell’ambiente, della competitività, della coesione sociale, della garanzia delle forniture, della ricerca scientifica e del commercio transfrontaliero.


Il ruolo dell’Unione Europea Nel periodo 2001-2008 si sono succedute varie azioni preparatorie e di previsione, con la partecipazione di vari attori che hanno contribuito alla definizione di una strategia condivisa. Le principali direttive emesse sono: •2001/77/CE sullo sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche con obiettivi senza sanzione •2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione •2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia •2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici •2008/98/CE relativa ai rifiuti •2009/29/CE (a modifica della 2003/87/CE) al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario sullo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra


Il ruolo dell’Unione Europea Pacchetto Clima Energia 20-20-20 direttiva 2009/28/CE del 5 giugno 2009 Sulla base delle esperienze e delle evoluzioni delle politiche energetiche che hanno visto un crescente integrarsi delle decisioni ambientali con quelle energetiche, l’Unione ha definito una strategia di riduzione autonoma delle emissioni climalteranti del 20% entro il 2020, formalizzata piÚ tardi nella direttiva 2009/28/CE del 5 giugno 2009 , con specifici indirizzi relativi alle fonti rinnovabili.


Il ruolo dell’Unione Europea Pacchetto Clima Energia 20-20-20 direttiva 2009/28/CE del 5 giugno 2009 • + 20% di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali di energia • - 20% di consumi di energia rispetto allo scenario tendenziale, attraverso l'efficienza energetica • - 20% di emissioni in atmosfera.


Il ruolo dell’Unione Europea Pacchetto Clima Energia 20-20-20 direttiva 2009/28/CE del 5 giugno 2009 Un passaggio delicatissimo è stato quello della ripartizione dell’obiettivo comune fra i vari stati. Per non gravare sui paesi entrati da poco nell’Unione per ogni paese è stata prevista un’espansione da realizzare suddivisa in due parti, una uguale per ogni paese, la seconda legata alla popolazione e al PIL. Per l’Italia è risultato un obiettivo del 17%, da ripartire a sua volta, fra le Regioni. Questa suddivisione è il cosiddetto “burden sharing”


Il ruolo dell’Unione Europea Pacchetto Clima Energia 20-20-20 direttiva 2009/28/CE del 5 giugno 2009 La direttiva indica la necessitĂ di rafforzare le risorse dedicate alla statistica dei consumi e al monitoraggio delle applicazioni e dei provvedimenti presi dai vari stati, ai quali è chiesto di preparare un Piano Nazionale di Azione (PAN) entro il 30 giugno 2010.


Direttiva europea 2010/31/CE Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell’Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra La Direttiva, come specifica l'art.1, "promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi".


Direttiva europea 2010/31/CE In particolare la nuova normativa europea fornisce disposizioni su: -metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari - applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari - sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione - piani nazionali destinati ad aumentare il numero di "edifici a energia quasi zero� - ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici


Direttiva europea 2012/27/CE L’Unione Europea il 25 ottobre 2012, per garantire il raggiungimento degli obiettivi “20 20 20” previsti nel pacchetto Clima – Energia, ha emanato la direttiva 2012/27/EU, che completa il quadro normativo per l’attuazione pratica della terza parte del pacchetto Clima – Energia. In particolare, la direttiva 2012/27/UE stabilisce norme rivolte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e nell’uso dell’energia. La nuova direttiva, inoltre, prevede che ogni Stato membro fissi degli obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020. Ciascuno Stato, pertanto, dovrà fissare un obiettivo indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull’intensità energetica. I requisiti stabiliti dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica sono requisiti minimi e, dunque, non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose.


Direttiva europea 2012/27/CE Le principali misure previste riguardano: - Gli edifici pubblici dotati di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, dove va aumentato l’isolamento termico procedendo a rinnovare annualmente il 3% delle pavimentazioni se l’area calpestabile è al di sopra dei 500 mq; da luglio 2015 il rinnovo riguarderà anche le aree calpestabili superiori a 250 mq;


- Le imprese energetiche di pubblica utilità che devono raggiungere un risparmio energetico di almeno 1,5% per anno sul totale dell’energia venduta ai consumatori finali. Il calcolo del risparmio energetico aggiuntivo va effettuato sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti l’entrata in vigore di questa direttiva. Possono invece essere escluse le vendite di energia per i trasporti; - Le grandi imprese che saranno obbligate, ogni 4 anni, ad audit energetici svolti in modo indipendente da esperti accreditati. L’inizio di questi cicli di audit deve avvenire entro tre anni dall’entrata in vigore di questa direttiva. Sono escluse dall’audit le piccole e medie imprese. - Gli strumenti di finanziamento, che devono favorire l’attuazione delle misure di efficienza energetica. Pertanto, gli Stati membri devono impegnarsi a facilitare la costituzione di questi strumenti finanziari.


Il Piano di Azione Nazionale (PAN) Il Piano di Azione Nazionale, previsto dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è il documento programmatico che fornisce indicazioni dettagliate sulle azioni da porre in atto per il raggiungimento, entro il 2020, dell’obiettivo vincolante per l’Italia di coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17% dei consumi lordi nazionali. L’obiettivo deve essere raggiunto mediante l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nei settori: Elettricità, Riscaldamento - Raffreddamento e Trasporti.


Il Piano di Azione Nazionale (PAN) Il Piano di Azione Nazionale dell'Italia, trasmesso alla Commissione Europea il 28 luglio 2010, illustra la strategia nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e disegna le principali linee d’azione per ciascuna area di intervento (Elettricità, Riscaldamento Raffreddamento e Trasporti) sul consumo energetico lordo complessivo. Contiene, inoltre, l’insieme delle misure (economiche, non economiche, di supporto e di cooperazione internazionale) necessarie per raggiungere gli obiettivi. Il 28 marzo 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.28 del 03/03/2011 per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE sullo sviluppo delle fonti rinnovabili.


Contenuti del PAN Fornire una panoramica sintetica della politica nazionale in materia di energie rinnovabili descrivendo gli obiettivi (ad esempio sicurezza dell'approvvigionamento, benefici socioeconomici e ambientali) e le principali linee di azione strategica. Al fine di raggiungere i propri obiettivi nazionali, l’Italia intende potenziare e razionalizzare i meccanismi di sostegno già esistenti, in un’ottica integrata di: -efficacia per concentrare gli sforzi lungo direzioni di massimo contributo agli obiettivi; - efficienza per introdurre flessibilità nel supporto degli incentivi limitando i loro apporti allo strettamente necessario a sopperire le défaillances del mercato; --sostenibilità economica per il consumatore finale, che è il soggetto che sostiene gran parte dell’onere da incentivazione; - ponderazione del complesso delle misure da promuovere nei tre settori in cui agire: calore, trasporti, -elettricità.


Contenuti del PAN USI TERMICI Diversi sono gli strumenti, anche indiretti, operativi a livello nazionale per la promozione delle fonti rinnovabili per usi termici. I principali sono i seguenti: - detrazioni fiscali del 55% delle spese sostenute per l’installazione di pompe di calore, impianti solari termici, impianti a biomassa (per ora fino a tutto il 2010); - obbligo per i nuovi edifici, non ancora pienamente operativo, di copertura di una quota (50%) dei fabbisogni di energia per la produzione di acqua calda sanitaria mediante fonti rinnovabili, nonchÊ di uso d’impianti a fonti rinnovabili per la produzione elettrica; - agevolazioni fiscali per gli utenti allacciati alle reti di teleriscaldamento da fonte geotermica o biomasse; - meccanismo dei titoli di efficienza energetica, cui possono accedere tecnologie quali gli impianti solari termici, le caldaie a biomassa e le pompe di calore, anche geotermiche; - assenza di accisa per le biomasse solide alimentanti le caldaie domestiche.


TRASPORTI Il principale strumento previsto dalla legislazione italiana per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è costituito dall’obbligo, imposto ai soggetti che immettono in consumo carburanti per autotrazione, di immettere in consumo anche una determinata quota di biocarburanti (il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno, sulla base della vigente legislazione). Tale quota di immissione è calcolata come percentuale del tenore energetico totale del carburante tradizionale immesso in rete l’anno precedente. La percentuale è aumentata nel tempo. Nel 2010, i soggetti all’obbligo sono tenuti a immettere in rete una quantità di biocarburanti pari al 3,5% del tenore energetico totale del carburante immesso in rete nel 2009. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali certifica annualmente l’adempimento dell’obbligo. Per il futuro, si conta di agire principalmente con lo strumento dell’obbligo della quota minima, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità e con attenzione allo sviluppo di biocarburanti di seconda e terza generazione, nonché alla sostenibilità sociale dei biocarburanti.


PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Per quanto riguarda il settore elettrico, i principali meccanismi di sostegno sono: - incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili con il sistema dei certificati verdi, basato su una quota d’obbligo di nuova produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; - incentivazione con tariffe fisse omnicomprensive dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili fino a 1 MW di potenza (0,2 MW per l’eolico), in alternativa ai certificati verdi; - incentivazione degli impianti fotovoltaici e solari termodinamici con il meccanismo del “conto energia”; - modalità di vendita semplificata dell’energia prodotta e immessa in rete a prezzi di mercato prestabiliti; - possibilità di valorizzare l’energia prodotta con il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti di potenza sino a 200 kW; - priorità di dispacciamento per le fonti rinnovabili; - collegamento alla rete elettrica in tempi predeterminati ed a condizioni vantaggiose per i soggetti responsabili degli impianti.


CONSUMO FINALE DI ENERGIA ATTESO PER IL PERIODO 2010-2020


OBIETTIVI E TRAIETTORIE PER LE ENERGIE RINNOVABILI


OBIETTIVI E TRAIETTORIE PER LE ENERGIE RINNOVABILI



PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA



PRODUZIONE CALORE



Burden Sharing Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concorrono al raggiungimento dell’obiettivo nazionale del 17% di energia da fonti rinnovabili sul Consumo Finale Lordo di energia. Il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico definisce tali obiettivi e le modalità di gestione nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi (c.d Decreto Burden Sharing). La metodologia, descritta nel decreto, prende in considerazione esclusivamente le FER-E (rinnovabili elettriche) e le FER-C (rinnovabili calore), in quanto le importazioni rinnovabili e le strategie sulle rinnovabili nei trasporti dipendono da strumenti nella disponibilità dello Stato. In Tabella sono riportati gli Obiettivi regionali al 2020 sui Consumi da fonti rinnovabili.



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