Corso RSPP – Modulo C TEST VERIFICA INTERMEDIO
Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C
1. Il Datore di Lavoro è: a. La persona che in azienda paga gli stipendi b. La persona che dispone di pieni poteri decisionali e di spesa c. Il capoufficio, il capofficina o colui che da ordini Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per: ... b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
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2. I compiti non delegabili dal Datore di Lavoro sono: a. La nomina del RSPP e la valutazione di tutti i rischi b. La nomina del RLS c. La convocazione della riunione periodica e la nomina del Medico Competente Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (DVR); b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
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3. Il Servizio di prevenzione e protezione: a. b. c.
Non necessita di formazione Collabora col datore di lavoro nella valutazione dei rischi nterviene solo durante le emergenze
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente Decreto Legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
4. La delega di funzioni deve essere: a. Scritta, pubblica e prevedere un budget di spesa b. Un’ accordo tra il datore di lavoro e il dipendente c. È prevista solo per i Dirigenti
Articolo 16 - Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
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5. a. b. c.
Il nominativo del RLS va comunicato all’INAIL: Ogni anno Solo in caso di nuova elezione/designazione Non occorrono comunicazioni a nessun ente
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Si comunica solo alla prima designazione in via esclusivamente telematica. Si comunica nuovamente qualora dovesse cambiare la persona incaricata
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6. Nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria: a. b. c.
L’RLS comunica ai lavoratori la lista delle persone da sottoporre a visita medica; Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare i Lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste; Il Datore di Lavoro è sollevato da ogni obbligo, la responsabilità della salute dei Lavoratori è del Medico Competente;
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente ... g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
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7. L’obbligo di formazione dei lavoratori: a. Deve necessariamente includere i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione e i rischi specifici di ogni mansione; b. Non rappresenta un obbligo, è facoltativa; c. Dipende dalle deliberazioni della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano; Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente ...
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
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8. Il D.Lgs 106/2009: a. Aggiunge sanzioni a quelle già previste dal Testo unico b. Sostituisce il Testo unico c. Modifica il Testo unico in alcune sue parti Integra e modifica il T.U. in alcune sue parti
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9. La valutazione del rischio nelle nuove imprese: a. Va effettuata entro 90gg dall’apertura dell’attività produttiva b. Va effettuata prima dell’apertura dell’attività c. Non va mai effettuata •Il decreto 626/94 fissava il termine entro 90 giorni. •Il decreto 81/08 non pone limiti, ma è opportuno farlo prima dell’apertura dell’attività, in quanto, se dovesse succedere qualcosa, il datore di lavoro è a posto da questo punto di vista. In caso contrario cosa direbbe al magistrato in un eventuale processo??? “non ho avuto tempo...” “lo stavo preparando...” ecc....
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10. Adottare un sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro SGSL: a. E’ obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08 b. E’ una scelta volontaria dell’azienda c. Aumenta i costi della sicurezza in azienda •E’ una scelta volontaria dell’azienda. •Un S.G.S.L. permette di ridurre i costi della sicurezza tramite riduzioni del premio assicurativo INAIL fino al 30%. •La domanda di riduzione va presentata all’INAIL tramite il modello OT24, al raggiungimento di 100 punti tramite i vari interventi previsti.
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11. La riunione periodica è obbligatoria: a. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, b. In tutte le aziende a prescindere dal numero di lavoratori impiegati c. E’ indetta a discrezione del datore di lavoro Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente ....
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
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Articolo 35 - Riunione periodica 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
12. Il servizio prevenzione e protezione SPP: a. E’ un servizio consultivo del datore di lavoro b. E’ l’unico responsabile della sicurezza in azienda c. E’ un servizio inutile Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente Decreto Legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
13. Chi può svolgere il ruolo di RSPP? : a. Tutti i lavoratori con almeno 5 anni di esperienza in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro b. Solo il datore di lavoro c. Solo chi è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/08 Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. ...
14. Ogni quanto si aggiorna il DVR? : a. Ogni anno b. Ogni qualvolta vi siano cambiamenti all’interno dell’azienda c. Mai Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. .... 2. ... 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
15. In caso di mancanza delle osservazioni di cui al D.Lgs. 81/08 che è responsabile penalmente? : a. Il Responsabile del sevizio prevenzione e protezione (RSPP) b. Il datore di lavoro c. L’azienda
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
.... Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente • Art. 18, co. 1, lett. g-bis): sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)] • Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] • Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]; • Art. 18, co. 1, lett. aa): sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro [Art. 55, co. 5, lett. l)] • Art. 18, co.1, lett. bb): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] • Art. 18, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]