SENTENZE CASSAZIONE
Adozione misure di tutela a secondo della “particolarità del l lavoro, l'esperienza l' i e la l tecnica” i ” • Massima: – A riguardo della prevenzione di infortuni sul lavoro nelle costruzioni, dalla combinata lettura delle disposizioni di cui agli artt. 10, 16 e 70 del • Fattispecie di infortunio sul lavoro D P R 27 aprile D.P.R. il 1956 n. 164, 164 considerate id t nell più iù verificatosi ifi i in i Milano Mil il 6 settembre b vasto ambito della norma di chiusura di cui all'art. 1983. Un operaio, salito sul tetto in 2087 del codice civile, che impone al datore di "eternit" di un capannone adibito ad officina, al fine di aiutare altro lavoro di "adottare nell'esercizio dell'impresa le operaio i nello ll svitare i il perno di misure i che, h secondo d la l particolarità ti l ità del d l lavoro, l fissaggio di una lastra da sostituire, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare scivolando a causa di unto alle l'integrità fisica e la personalità morale dei suole delle scarpe, cadeva prestatori di lavoro", è estraibile il principio all'interno ll'i t d l del capannone generale per il i quale incombe i sul datore dii lavoro procurandosi lesioni da cui l'obbligo di predisporre ogni misura cautelativa conseguiva postumo permanente fissa o provvisionale - atta ad evitare il rischio di (Corte di Cassazione,IV Sezione cadute dall'alto degli addetti ai lavori penale) l )
elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso
ALTEZZA SUPERIORE A DUE METRI DAL SUOLO • Cassazione 5461/1983
•
7604/1982, • Massima – L L'altezza altezza superiore a m.2 dal suolo, tale da fattispecie: in cui il lavoratore, che richiedere le misure stava inchiodando una cassaforma a di prevenzione i circa m. 4 di altezza, era caduto prescritte dall'art. 16 infortunandosi, ed il datore di lavoro, del d.P.R. n. 164 del i imputato t t di non avere apprestato t t le l 1956, va intesa in riferimento idonee misure antinfortunistiche , all'altezza alla quale sosteneva che ll'altezza altezza da il lavoro viene considerare era quella relativa alla eseguito e non a posizione dei piedi del lavoratore quella nella q q quale si sulla scala, posizione inferiore ai m. trova il lavoratore.
2 di altezza
nn.
742/1981,
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scelta misure antinfortunistiche più idonee • Massima : • Cassazione penale n.3331 17/03/98
• fattispecie: infortunio mortale a seguito di caduta da un’altezza di 5,50 m. durante la foratura di tubi con un trapano, usando una scala antisdrucciolevole per accedere al posto di lavoro : l’evento è da rapportarsi pp alla mancata adozione della più idonea misura, stante la durata e la complessità dell’opera
– la scelta fra misure antinfortunistiche alternative va fatta in concreto, con riferimento alla natura, complessità e durata delle operazioni da compiere.
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Distacco dei lavoratori • Cassazione penale n.3872 27/03/98 • fattispecie: impresa edile incaricata dell’esecuzione di opere concernenti ti un edificio difi i sii rivolga per eseguire i lavori di muratura ad altra ditta che mandi sul cantiere propri operai: gli obblighi imposti dalla normativa a tutela dei lavoratori incombono anche sul d t datore di lavoro l di detti d tti operaii
• Massima : – sussistenza degli obblighi imposti dalle norme antinfortunistiche anche in capo al datore di lavoro di distaccante
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M i personali Mezzi li di protezione i • Cassazione penale n.4672 20/04/98
• fattispecie: infortunio occorso ad un lavoratore privo di • Massima : idonee calzature per la – sussistenza dell’obbligo protezione dei ppiedi addetto p in capo al datore di lavoro alla guida di un carrello di mettere a disposizione elevatore con il quale dei lavoratori D.P.I. venivano trasportate bobine di appropriati ai rischi carta esposto al pericolo di inerenti alle lavorazioni schiacciamento degli arti edd operazioni i i effettuate ff inferiori nel caso di senza distinzione di rotolamento dal carrello delle tipologia dell’attività dell attività bobine svolta elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso
Irrilevanza certificazione “CE” CE D.P.R. 459/96 • Massima : – Il datore di lavoro ha l’obbligo di aver • Cassazione penale cura, sopra ogni altra cosa, dell’integrità n.8676 24/09/98 psico-fisica del lavoratore, anche • fattispecie: valutando, al di là delle eventuali amputazione 2° certificazioni della rispondenza delle 3° 4° dito ad un macchine alle previsioni antinfortunistiche, le possibili o addirittura lavoratore probabili imprudenze p p del lavoratore durante la pulizia nell’eseguire i compiti affidatigli. Nessun di una betoniera rilievo ha la certificazione CE di idoneità
certificata CE
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Irrilevanza delega ad altri della manutenzione ai fini della responsabilità bili à • Cassazione penale n.7000 • Massima : 11/07/98 – irrilevanza ai fini dell dell’esclusione esclusione • fattispecie: della responsabilità del datore di macchina lavoro del fatto che lo stesso etichettatrice abbia delegato ad latri il compito sprovvista di d0i provvedere alla manutenzione protezioni in d ll attrezzature di un’azienda delle ’ i d corrispondenza degli g organi g mobili lavoratori elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso
Delitto di resistenza a pubblico ufficiale • Cassazione penale n.7055 15/07/98
• fattispecie: chiusura da parte di una lavoratrice del cancello • Massima : dello stabilimento con – configurabilità nei casi comando elettrico dietro di ordine del datore di ordine del datore di lavoro per lavoro al lavoratore pper impedire l’uscita degli impedire l’uscita o ispettori USL, che avevano l’entrata nello effettuato un prelievo di stabilimento bili d li degli campioni di liquidi ad una ispettori USL cisterna elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso
Responsabilità del capo cantiere (preposto) anche in assenza di d l delega • Massima : • Cassazione penale – il dirigente ed il preposto sono n.3364 17/03/98 responsabili per quanto di • fattispecie: f tti i competenza delle violazioni in materia a prescindere dal infortunio mortale conferimento di delega da parte durante lo del datore di lavoro. In particolare smantellamento di in assenza del direttore tecnico, una linea elettrica, a nella fattispecie p in ferie,, il seguito del capocantiere, preposto,presente sul luogo del lavoro ha l’obbligo di cedimento di un curare che il lavoro venga svolto t li i traliccio in sicurezza elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso
Deleghe in materia infortunistica • Massima : – il delegato deve essere persona in • Cassazione penale possesso della professionalità adeguata, n.6032 22/05/98 disporre di poteri finanziari e decisionali • fattispecie: p adeguati la dimensione dell’azienda deve adeguati, infortunio essere tale da rendere plausibile la delega, mortale a seguito e la stessa deve essere accettata. S i Sussistenza d ll della responsabilità bili à del d l d l cedimento del di di dirigente a meno che non abbia conferito una ringhiera una delega espressa con indicazione dei durante la doveri relativi, conferimento poteri e verniciatura della mezzi necessari ad adempierli
stessa elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso
Responsabilità dell’installatore • Cassazione penale n.8698 27/07/98
• fattispecie: p omicidio colposo plurimo addebitato dd bi all’installatore di un impianto per la produzione di aria calda
• Massima : – l’art. l’ 9 della d ll legge l 5 marzo 1990,n.46 stabilisce che al termine dei lavori ll’impresa impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto i tt delle d ll norme di cuii all’articolo 7
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Obbligo di vigilanza dei preposti nel caso di responsabile della sicurezza i di più iù stabilimenti bili i • Massima : – l’onere di far rispettare • fattispecie: p l’ordine o d e nel e co corso so de del lavoro avo o responsabile giornaliero non può non della sicurezza di spettare al preposto/i del più iù stabilimenti bili i singolo stabilimento, presenti, accusato di non sotto la cui responsabilità il aver vigilato lavoro si svolge, svolge mentre il sull’osservanza responsabile generale assolve di un ordine da p ai suoi doveri impartendo lui impartito l’ordine ai preposti elaborazione a cura della redazione • Cassazione penale n.8227 del 09/07/98
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Pagamento tardivo della sanzione amministrativa (D.Lvo 758/94) • Cassazione penale n.8577 del 24/07/98
• fattispecie: p avvenuta ottemperanza tecnica i d ll della prescrizione ma pagamento tardivo della sanzione
• Massima : – natura perentoria del termine ddi ttrenta e ta ggiorni o : il paga pagamento e to tardivo della sanzione amministrativa esclude l’effetto estintivo del reato, peraltro con salvezza del diritto di restituzione di quanto tardivamente pagato
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Spontanea regolarizzazione : applicazione del D.Lvo 758/94 • Massima : • Corte – l’interesse alla regolarizzazione è di Costituzionale n.19 del 18/02/98 gran lunga prevalente rispetto all’applicazione della sanzione • fattispecie: penale; ne consegue che l’organo di avvenuta vigilanza è autorizzato ad impartire regolarizzazione “ora per allora” la prescrizione prima della pprevista dall’art. 20 D.Lvo 758/94,, prescrizione in modo che l’autore dell’illecito dell’organo di possa usufruire dell’estinzione del vigilanza reato, art. 24 D.Lvo 758/94. 8/94 elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso
Organizzazione del lavoro e sicurezza • Corte Cassazione • n.2192 del 23/02/98
• fattispecie: infortunio mortale dovuto alla caduta di una cisterna da un carrello elevatore avente portata inferiore al ppeso della cisterna
Massima : – obbligo del responsabile del magazzino di esigere che siano utilizzati carrelli elevatori idonei e di “organizzare il lavoro” in modo che ad operazioni pericolose assista persona dotata delle capacità e dell’autorità sufficiente pper pretendere il rispetto delle disposizioni impartite.
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Obbligo di adottare le misure secondo la particolarità del l lavoro (art. ( 2087 cod. d civ.) i ) • Massima : • Corte Cassazione – oltre al rispetto delle norme n.2558 del 27/02/98 specifiche, occorre vengano • fattispecie: approntate, a seconda delle infortunio grave a utilizzazioni, tutte le altre misure sega g a nastro dotata che il buon senso, senso ll’esperienza esperienza e la di idonei dispositivi comune prudenza impongono specifici ma ((atteso che il legislatore g non ppuò utilizzata in modo prevedere tutti i possibili modi in anomalo (taglio di cui gli attrezzi di lavoro possono stinco di maiale ) essere utilizzati). ili i) elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso
Comportamento anomalo come prassi • Massima : • Corte Cassazione – quando il comportamento anomalo n.2558 del 27/02/98 risulta prassi, non può essere • fattispecie: considerato imprevedibile anche se infortunio grave a il datore di lavoro non ne è sega g a nastro dotata informato : la conoscenza può di idonei dispositivi soltanto influire ai fini della specifici ma ggraduazione della ggravità di colpa. p utilizzata in modo Deve comunque assicurarsi che le anomalo (taglio di operazioni avvengano in sicurezza. stinco di maiale ) elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso
D.Lvo D Lvo 277/91: adottare misure concretamente attuabili • Massima : – il riferimento if i normativo i alle ll • Corte Cassazione n.2703 del 03/03//98 “misure tecniche organizzative e procedurali concretamente attuabili attuabili” • fattispecie: adozioni non legittima la configurazione di di pareti fono un dovere relativo, ppiù o meno assorbenti invece di connesso alle effettive capacità incapsulamenti di economiche dell’impresa, ma si macchinari pone esclusivamente l i t quale l rumorosi a causa riferimento alla pratica attuabilità della vetustà degli aziendale delle misure protettive stessi e del costo elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso
Credibilità del lavoratore infortunato • Corte Cassazione d l 02/09//98 del
n.9585
• fattispecie: il lavoratore infortunato esaminato nella immediatezza dei fatti descrive una dinamica diversa da quella poi dichiarata in dib i dibattimento
• Massima : – nell contrasto tra le l due d versioni si privilegia ll’originario originario assunto alla luce di considerazioni che riguardano g l’interesse della persona offesa alla conservazione del posto di l lavoro
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Adottare misure precauzionali disponibili sul mercato • Corte Cassazione d l 12/01/98 del
n. 157
• fattispecie: art. 21 D.P.R. 303/56 : nei lavori che danno luogo a polveri… il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad i impedirne di per quanto possibile lo sviluppo e la diffusione
• Massima : – sussistenza i i capo all in datore di lavoro dell’obbligo dell obbligo di adottare le misure precauzionali disponibili p sul mercato atte a prevenire e contenere la diffusione nell’ambiente ll’ bi t di lavoro l delle polveri formatesi durante la lavorazione
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Applicabilità del D.P.R. D P R 164/56, 164/56 art. 12, a qualsiasi opera di scavo • Massima : • Corte cassazione – l’art. l’ 12 del d l D.P.R. D P R 164/56 trova n. 257 del 13/01/98 applicazione in tutti i casi in cui si • fattispecie: infortunio compie una qualsiasi opera di avvenuto durante la scavo, anche se di portata posa di un albero, con limitata,come qquella volta a scivolamento dovuto realizzare una buca per la posa di all’umidità del terreno un albero, essendo evidente che si ai bordi della buca e i comunque sull terreno, t con agisce urto contro la benna in un movimento di terra che impone azione ll’adozione adozione di particolari cautele. cautele elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso
Concorso di responsabilità di preposto e datore di lavoro • Massima : • Corte cassazione – La L responsabilità bili à dei d i prepostii in i n. 10823 del 26/11/98 materia di violazioni di norme • fattispecie: salito sulla antinfortunistiche può normalmente volta di un forno concorrere con quella dei datori di sprovvista di parapetti lavoro. Nella fattispecie p si desume per eseguire la responsabilità a carico del l’operazione di chiusura capoturno per la mancata vigilanza dello stesso,, cadeva a d l datore d t di lavoro l per non aver e del seguito di urto della predisposto idonei ponteggi a catena protezione dei lavoratori. lavoratori elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso
L apposizione di cartelli non L’apposizione supera ll’obbligo obbligo di vigilanza • Corte cassazione• n 11247 del 09/12/97 n.
• fattispecie: rimuovendo i residui di raffia da un nastro trasportatore di un impianto di frantumazione con l’ausilio di una sbarra di ferro ferro, questa si incastrava causando lesioni gravi
Massima : – Il dirigente di i e preposto non aveva preteso e vigilato che i lavoratori non effettuassero operazioni di pulizia con organi motori in movimento: la ppresenza di cartelli monitori non è sufficiente a fare ritenere adempiuto l’obbligo di sorveglianza, li che h non viene i meno neanche se l’addetto sia persona esperta esperta.
elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso
Lavori in appalto : responsabilità del committente per infortuni d ll’ dell’appaltatore l • Sentenze Corte di Cassazione – – – –
• Massima : – la responsabilità del committente può ritenersi esclusa se da un lato egli abbia scelto quale n 10436 n. del 18/11/97 appaltatore persona munita di titoli di n. 11416 p tecniche e attrezzature idoneità,, con capacità d l 25/11/92 del necessarie, (“scelta fatta con la diligenza del n. 2329 buon padre di famiglia”),dall’altro non vi sia del 03/03/92 ………….. stata ingerenza i da d parte dello d ll stesso committente nella predisposizione e nella esecuzione delle opere affidate affidate. elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E.Domenico Basso