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VERSO LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA UE SULL’ACQUA POTABILE a cura di Studio Legale Rödl & Partner
GLI AUTORI Avv. Tiziana FIORELLA – Associate Partner, Studio Legale Rödl & Partner Dott. Gianluigi DELLE CAVE - Junior Associate, Studio Legale Rödl & Partner Dott.ssa Silvia BATELLO - Junior Associate, Studio Legale Rödl & Partner Rödl & Partner è stato fondato a Norimberga nel 1977 da Bernd Rödl ed è oggi il più grande studio interdisciplinare di origine tedesca che riunisce in un’unica struttura internazionale di circa 4.500 collaboratori, le competenze di avvocati, dottori commercialisti, revisori legali e consulenti del lavoro. Attualmente è presente con 25 uffici in Germania e 108 filiali in 50 Paesi del mondo. www.roedl.com/it
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VERSO LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA UE SULL’ACQUA POTABILE a cura di Studio Legale Rödl & Partner
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VERSO LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA UE SULL’ACQUA POTABILE L’acqua potabile di alta qualità è una risorsa cui ha accesso la maggior parte di coloro che vivono nel territorio dell’Unione Europea (UE): tale facoltà non ha eguali rispetto a molti altri Paesi del mondo. Grazie alla sua trentennale legislazione sull’acqua potabile, l’UE continua a garantire condizioni di sicurezza per il consumo umano di acqua, fondando la propria politica in materia su tre pilastri: • garantire la qualità dell’acqua potabile basandosi sui più recenti dati scientifici; • garantire un controllo, una valutazione e un’applicazione efficace ed efficiente della qualità della risorsa; • fornire tempestivamente informazioni adeguate e corrette ai consumatori. Attraverso l’iniziativa “Right2Water” che vedeva coinvolti i cittadini europei, i promotori hanno chiesto alla Commissione • di garantire che tutti i cittadini dell’UE possano godere del diritto all’acqua e ai servizi igienico-sanitari; • di escludere l’approvvigionamento idrico e la gestione delle risorse idriche dalle logiche del mercato interno e dalla liberalizzazione; • di intensificare gli sforzi per assicurare un accesso indiscriminato all’acqua e ai servizi igienico-sanitari in tutto il mondo. In risposta all’iniziativa sopra citata, la valutazione REFIT (1) della direttiva sull’acqua potabile 98/83/EC, ha confermato che tale direttiva adempie allo scopo di proteggere la salute umana dagli effetti nocivi di possibili contaminazioni dell’ “acqua di rubinetto”, sostenendone l’efficacia e la coerenza con gli obiettivi dell’iniziativa popolare de qua.
Tuttavia, tale valutazione, unitamente alle consultazioni effettuate con gli stakeholders del settore, ha identificato 5 aree critiche suscettibili di miglioramento, ovvero: 1. il mancato aggiornamento degli standard qualitativi; 2. la sussistenza di un approccio alla materia ormai datato e superato; 3. la frammentazione e l’eccessiva molteplicità di disposizioni normative sui materiali che entrano in contatto con l’acqua potabile, che creano, di fatto, un ostacolo allo sviluppo del mercato interno; 4. l’assenza di trasparenza e di accesso a informazioni aggiornate da parte dei consumatori; 5. la circostanza che circa 2 milioni di persone ancora non abbiano accesso all’acqua potabile (2). Sulla base dei risultati emersi, dunque, l’UE ha deciso di intervenire sulle disposizioni della 98/83/EC con una nuova proposta di direttiva presentata dalla Commissione il 1 febbraio 2018. Essa, in buona sostanza, si configura come un “recast” – ovvero un riadattamento – della precedente direttiva, visti i numerosi emendamenti e inserimenti normativi ivi previsti. Le nuove disposizioni richiederanno agli Stati membri di migliorare l’accesso all’acqua potabile per tutti i cittadini e, in particolare, per i gruppi più vulnerabili e marginali, creando attrezzature per l’accesso all’acqua potabile in spazi pubblici, lanciando campagne di informazione ai cittadini circa la qualità dell’acqua accessibile, incoraggiando le pubbliche amministrazioni a fornire accesso alla risorsa de qua e, infine, migliorando la gestione e la diffusione, da parte delle amministrazioni locali, dei dati sulle acque reflue urbane e sull’acqua potabile stessa. Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni saranno indotte a prestare una maggiore attenzione ai prodotti da costruzione utilizzati nel settore idrico in tutto il mercato interno dell’UE, ciò al fine di ridurre l’inquinamento dell’acqua potabile. L’obiettivo della proposta è altresì quello di consentire al pubblico di accedere facilmente, anche online, a informazioni su qualità e approvvigionamento di acqua potabile nella propria zona di residenza, aumentando così la fiducia nei confronti dell’acqua di rubinetto. A tal fine, la proposta di direttiva solleciterà i fornitori di acqua a comunicare ai consumatori informazioni più chiare sul consumo idrico, sulla struttura dei costi e sul prezzo al litro, per consentire un confronto maggiore e accurato con l’acqua in bottiglia.
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Inoltre, rientrando nel piano di transizione verso un’economia circolare (3), la proposta mira anche a contribuire all’obiettivo ambientale di ridurre l’uso superfluo della plastica e limitare l’impronta di carbonio dell’UE, in linea con l’Agenda 2030 e l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 6, relativo alla risorsa idrica. Proprio con riferimento alla plastica, il legislatore europeo ha proposto l’eliminazione dal testo della direttiva 98/83/EC delle disposizioni relative ai materiali che entrano in contatto con l’acqua potabile. La valutazione REFIT, infatti, ha evidenziato come l’articolo 10 (4) della direttiva originaria sulle acque potabili abbia contribuito, di fatto, a creare una forte incertezza legislativa e disomogeneità tra gli Stati membri circa i requisiti e le soglie di concentrazione di sostanze o materiali utilizzati per il trattamento e la distribuzione delle acque potabili. Al fine di abbattere quelli che sono considerati “ostacoli” al libero mercato interno, il legislatore comunitario ha deciso dunque di attribuire al Regolamento sui Prodotti da Costruzione (5) il compito di armonizzare, a livello europeo, i requisiti applicabili ai materiali e ai prodotti da costruzione che entrano in contatto con l’acqua potabile. Tale standardizzazione, unitamente a un approccio maggiormente olistico di gestione del rischio, è intesa a mantenere alto il livello di competitività del settore idrico europeo e a stimolare l’innovazione tecnologica, con focus sull’automazione delle tecniche di monitoraggio e reporting dell’acqua potabile. In conclusione, sono due le anime che ispirano e caratterizzano la proposta di modifica della direttiva 98/83/EC: da un lato, essa risponde ad una necessità di aggiornamento tecnico della disciplina, dei dati, degli strumenti e dell’approccio alla materia idrica, rendendosi foriera di innovazione e legandosi altresì alla c.d. Digital Market Strategy elaborata dalla Commissione Europea; dall’altro, la proposta si inserisce a pieno titolo nel solco delle iniziative internazionali sullo sviluppo e degli interventi legislativi comunitari volti alla tutela dell’ambiente e dei diritti inviolabili dei cittadini europei.
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NOTE 1. Il programma della Commissione di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT) garantisce che la legislazione dell’UE dia risultati ai cittadini e alle imprese in modo efficace, efficiente e a un costo minimo. L'obiettivo di REFIT è semplificare la legislazione dell'UE, eliminare gli oneri superflui e adeguare la normativa vigente senza compromettere gli obiettivi politici. 2. Executive Summary of the Impact Assessment accompanying the document “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption, SVD (2017) 448 final”, p. 1. 3. COM (2015) 614 final. 4. Si riporta, di seguito, il testo dell’art. 10 che il legislatore europeo intende eliminare dalla direttiva acque potabili: “Articolo 10 - Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché nessuna sostanza o materiale per i nuovi impianti utilizzati per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano o impurità associata a tali sostanze o materiali per i nuovi impianti sia presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle necessarie per il fine per cui sono impiegati e non riducano, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dalla presente direttiva; i documenti interpretativi e le specificazioni tecniche di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, devono essere conformi alle prescrizioni della presente direttiva”. 5. Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.Per un approfondimento si veda il Contributo n. 86, “Cambiamento climatico e nuovi inquinanti: urge una strategia idrica nazionale”, agosto 2017.
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