Sesto Fiorentino, 17 maggio 2014
Di cosa parliamo • b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito Via: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda Parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni piÚ idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);
• c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonchÊ di eventuali malfunzionamenti;
Autorizzazione Integrata Ambientale • "o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). • Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per una o piu‘ installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;";
La DGP 62/2014 ? • o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autoritĂ competente che conclude la fase di valutazione del processo di Via. Ăˆ un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'articolo 26;
Le fasi di VIA : il SIA • 3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: • a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni; • b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti; • c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; • d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; • e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio
La DGP 62/2014 •
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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. (…) 4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. 5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
• (…) • 5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
Osservazioni VS DGP Quadro programmatico • In linea generale il PTCP indicano la zona come critica sotto il profilo del rischio idraulico definendo limitazioni che non renderebbero agevolmente realizzabile l’impianto • Il piano provinciale rifiuti, nell’individuare la localizzazione di Case Passerini, “deroga” l'impianto dalle conseguenti limitazioni (tra cui la limitazione di interventi edificatori sull'esistente, senza incrementi volumetrici). Tra le eccezioni vi sono appunto “le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gli impianti di depurazione”. • L’impianto però non viene proposto esclusivamente per smaltire rifiuti urbani ma anche numerosi rifiuti speciali.
Osservazioni VS DGP Quadro programmatico • Inoltre viene presentato distinto dall’impianto di trattamento e discarica esistente nel sito, quindi non valgono neppure le eccezioni previste nel piano regolatore comunale • l'impianto in progetto, come più volte evidenziato dal proponente, costituisce entità a sé stante rispetto agli impianti in esercizio di Case Passerini come evidente nel disegno progettuale che distingue i due impianti arrivando anche a circoscrivere l'impianto di trattamento fanghi esistente come nucleo distinto all'interno dell'area ma separato dall'inceneritore; • la regolamentazione comunale prevede un “piano attuativo esteso all'intero polo funzionale” dunque anche agli impianti esistenti e alle aree non direttamente interessate dalla realizzazione dell'inceneritore. • DGP : nessun rilievo
Osservazioni VS DGP Quadro programmatico • La coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo (piano integrato tra l’altro con la programmazione territoriale e il piano rifiuti) viene individuata nella capacità dell’impianto di garantire la autosufficienza territoriale nella gestione dei rifiuti (urbani). • Non si fa cenno rispetto ad una “conformità” relativa alla gestione dei rifiuti speciali, inoltre, nel richiamare le indicazioni del PRS ovvero le seguenti, emerge evidentemente che questo è l’unico degli aspetti di “conformità”.
• DGP : Nessun rilievo
Le “conformità” secondo il proponente
Alternative ? • le alternative strategiche (: consistono nella individuazione di misure per prevenire la domanda e/o in misure diverse per realizzare lo stesso obiettivo); • le alternative di localizzazione (: sono definibili in base alla conoscenza dell’ambiente, alla individuazione di potenzialita’ d’uso dei suoli e ai limiti rappresentati da aree critiche e sensibili) le alternative di processo o strutturali (: consistono nell’esame di differenti tecnologie e processi e di materie prime da utilizzare); l’ alternativa zero (: consiste nel non realizzare il progetto).. • DGP : nessun rilievo sulle carenze dello SIA in quanto l’impianto è previsto dal PPGR anche in termini localizzativi
CDS 3.09.2013 • Per quanto concerne l’analisi delle alternative strategiche e di progetto, l’impianto risulta essere un impianto già pianificato e pertanto tale aspetto è stato valutato nei precedenti piani , programmi e progetti. Lo Studio di Impatto Ambientale nella disamina delle alternative di localizzazione ripercorre gli esiti del precedente progetto Life Ambiente denominato VISP identificando, la localizzazione di Case Passerini come la più idonea. Sono inoltre state analizzate diverse alternative progettuali per tecnologie applicabili agli impianti di incenerimento. L’analisi delle alternative risponde ai criteri indicati nell’Allegato C della L.R. 10/2010.
Quadro progettuale • A) tipologia e quantità di rifiuti alimentati, da 136.670 t/a (p.c.i. 12,8 MJ/t) a 198.760 t/a (p.c.i. 9,6 MJ/t), rifiuti urbani fino alla loro disponibilità e rifiuti speciali (si entrerà nel merito delle tipologie proposte) fino al pieno esaurimento del carico termico nominale (“in caso di potenzialità residua”). Tali quantitativi possono incrementarsi a seguito di un utilizzo maggiore dell'impianto (da 310 a 330 giorni/anno).
• Il valore medio del p.c.i. (3.047 kcal/kg) appare elevato rispetto alla composizione merceologica “di riferimento”
Con questa composizione il p.c.i. sarebbe intorno a 2.200 kcal/kg (9,2 MJ/t) ovvero al di sotto della soglia inferiore ipotizzata dal proponente NB previsione di impianto di pretrattamento a funzionamento “saltuario�
CDS 28.02.2014 •
“la pianificazione definisce il quantitativo max di rifiuti in quantità, pertanto non è accettabile il calcolo proposto sulla base del p.c.i. Che porterebbe ad un rifiuto in ingresso pari a 198.400 t/a” …. “la regione ha modificato la LR 22/98 … si stabilisce che i flussi di rifiuti urbani in ingresso all'impianto devono essere determinati sulla base del potere calorifico inferiore … Non è chiaro tuttavia a questo punto se ci sia un vincolo sulla potenzialità da autorizzare o seppure sia possibile autorizzare una qualunque proposta di Q.tHermo. La VIA dovrà stabilire quale è il quantitativo massimo di rifiuti ammissibili” • P.O. Rifiuti e Bonifiche Provincia di Firenze
La DGP 64/2014 • sia precisata l’effettiva provenienza territoriale (almeno per quanto risultante dal piano e dagli accordi attuali) dei rifiuti che si intende mandare al termovalorizzatore, o, in alternativa, i possibili scenari, tenuto comunque conto che, al momento, l’impianto è autorizzabile solo per 136.760 Mg/anno; • Venga indicata chiaramente la capacità nominale e il carico termico nominale sulla base delle definizioni di cui al Dlgs. n. 133/2005.
EFFETTI COLLATERALI …
Quadro progettuale, tipologia di rifiuti da incenerire • a) una parte dei rifiuti avviati a incenerimento sono rifiuti risultanti dalla raccolta differenziata e sfugge il motivo per cui si intenda bruciarli piuttosto che recuperarli. Ci si riferisce in particolare ai codici “20” corrispondenti alla raccolta differenziata di carta/cartoni, legno, materie plastiche, gomme • b) sfugge il motivo, in particolare, per cui si intende avviare a combustione la frazione organica raccolta in modo differenziato (200108) o similari (200201); • c) è prevista la combustione di rifiuti liquidi come gli olii e grassi vegetali (200125), i detersivi (200130 ) ma nella relazione non è chiaro come tali rifiuti saranno alimentati al forno né appare sensato mischiarli con quelli solidi (si dichiara infatti che gli stessi saranno stoccati in fossa); • d) si prevede di incenerire rifiuti ingombranti (200307)
Quadro progettuale, tipologia di rifiuti da incenerire • e) si prevede di incenerire rifiuti elettronici (RAEE) oggetto della specifica normativa finalizzata principalmente al loro recupero; • f) si prevede di incenerire rifiuti poco o per nulla combustibili (come le coibentazioni minerali, rifiuti da demolizioni, sostanze chimiche di origine ospedaliera, fanghi con carbonati) • e) molti dei rifiuti speciali indicati sono combustibili quanto riciclabili/recuperabili
Risposta DGP • Si richiede di rivedere l’elenco di codici CER richiesto, il quale sembra eccessivo ed è comunque necessario distinguere il quantitativo, anche istantaneo (MC e ton) di rifiuti urbani e speciali si intenda conferire. Dalla lista sembra che molti CER indicano rifiuti che potrebbero essere più utilmente inviati a recupero o smaltimento presso altre filiere.
“Recupero energetico� secondo il proponente
Osservazione • Applicando un fattore di 0,70 kWh/t (dalla esperienza modenese), a pari rendimento di produzione elettrica, avremmo una produzione stimabile (con la quantità dei rifiuti prevista per Firenze) in 95.732.000 kWh complessivi (tra utilizzati nel processo ed esportati) sostituendo tale valore a quelli indicati alla voce 4.1 e 4.2 il valore di efficienza energetica risultante stimabile sarebbe 0,555 inferiore al valore indice minimo di 0,65 • Risposta in CDS : quei riferimenti riguardano un altro impianto
Recupero energetico con diversi sistemi di gestione dei rifiuti
Il fattore “climatico” fino a 1,382
La linea del PO ‌. Dove si applica il fattore 1,382
Limiti emissivi utilizzati per il calcolo delle ricadute
E i “figli di nessuno “ …. Fonte : Jay K.and S tie g litz L.(1995).Identification and quantification of volatile organic components in emissions of waste incineration plants. Che mos phe re 30 (7):1249-1260.
pentane trichlorofluoromethane acetonitrile acetone iodomethane dichloromethane 2-methyl-2-propanol 2-methylpentane chloroform ethyl acetate 2,2-dimethyl-3-pentanol cyclohexane benzene 2-methylhexane 3-methylhexane 1,3-dimethylcyclopentane 1,2-dimethylcyclopentane trichloroethene heptane methylcyclohexane ethylcyclopentane 2-hexanone toluene 1,2-dimethylcyclohexane 2-methylpropyl acetate 3-methyleneheptane paraldehyde octane tetrachloroethylene butanoic acid ethyl ester butyl acetate ethylcyclohexane 2-methyloctane dimethyldioxane 2-furanecarboxaldehyde chlorobenzene methyl hexanol trimethylcyclohexane ethyl benzene formic acid xylene acetic acid aliphatic carbonyl ethylmethylcyclohexane 2-heptanone 2-butoxyethanol nonane isopropyl benzene propylcyclohexane dimethyloctane
pentanecarboxylic acid propyl benzene benzaldehyde 5-methyl-2-furane carboxaldehyde 1-ethyl-2-methylbenzene 1,3,5-trimethylbenzene trimethylbenzene benzonitrile methylpropylcyclohexane 2-chlorophenol 1,2,4-trimethylbenzene phenol 1,3-dichlorobenzene 1,4-dichlorobenzene decane hexanecarboxylic acid 1-ethyl-4-methylbenzene 2-methylisopropylbenzene benzyl alcohol trimethylbenzene 1-methyl-3-propylbenzene 2-ethyl-1,4-dimethylbenzene 2-methylbenzaldehyde 1-methyl-2-propylbenzene methyl decane 4-methylbenzaldehyde 1-ethyl-3,5-dimethylbenzene 1-methyl-(1-pro-penyl)benzene bromochlorobenzene 4-methylphenol benzoic acid methyl ester 2-chloro-6-methylphenol ethyldimethylbenzene undecane heptanecarboxylic acid 1-(chloromethyl)-4-methylbenzene 1,3-diethylbenzene 1,2,3-trichlorobenzene 4-methylbenzyl alcohol ethylhex anoic acid ethyl benzaldehyde 2,4-dichlorophenol 1,2,4-trichlorobenzene naphthalene cyclopentasiloxanedecamethyl methyl acetophenone ethanol-1-(2-butoxyethoxy) 4-chlorophenol benzothiazole benzoic acid
octanoic acid 2-bromo-4-chlorophenol 1,2,5-trichlorobenzene dodecane bromochlorophenol 2,4-dichloro-6-methylphenol dichloromethylphenol hydroxybenzonitrile tetrachlorobenzene methylbenzoic acid trichlorophenol 2-(hydroxymethyl)benzoic acid 2-ethylnaphthalene-1,2,3,4-tetrahydro 2,4,6trichlorophenol 4-ethylacetophenone 2,3,5-trichlorophenol 4-chlorobenzoic acid 2,3,4-trichlorophenol 1,2,3,5-tetrachlorobenzene 1,1'biphenyl (2-ethenyl-naphthalene) 3,4,5-trichlorophenol chlorobenzoic acid 2-hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde 2-methylbiphenyl 2-nitrostyrene(2-nitroethenylbenzene) decanecarboxylic acid hydroxymethoxybenzaldehyde hydroxychloroacetophenone ethylbenzoic acid 2,6-dichloro-4-nitrophenol sulphonic acid m.w.192 4-bromo-2,5-dichlorophenol 2-ethylbiphenyl bromodichlorophenol 1(3H)-isobenzofuranone-5-methyl dimethylphthalate 2,6-di-tertiary-butyl-p-benzoquinone 3,4,6-trichloro-1-methyl-phenol 2-tertiary-butyl-4-methoxyphenol 2,2'-dimethylbiphenyl 2,3'-dimethylbiphenyl pentachlorobenzene bibenzyl 2,4'-dimethylbiphenyl 1-methyl-2-phenylmethylbenzene benzoic acid phenyl ester 2,3,4,6-tetrachlorophenol tetrachlorobenzofurane fluorene phthalic ester
dodecanecarboxylic acid 3,3'-dimethylbiphenyl 3,4'-dimethylbiphenyl hexadecane benzophenone tridecanoic acid hexachlorobenzene heptadecane fluorenone dibenzothiophene pentachlorophenol sulphonic acid m.w.224 phenanthrene tetradecanecarboxylic acid octadecane phthelic ester tetradecanoic acid isopropyl ester caffeine 12-methyltetradecacarboxylic acid pentadecacarboxylic acid methylphenanthrene nonedecane 9-hexadecene carboxylic acid anthraquinone dibutylphthalate hexadecanoic acid eicosane methylhexadecanoic acid fluoroanthene pentachlorobiphenyl heptadecanecarboxylic acid octadecadienal pentachlorobiphenyl aliphatic amide octadecanecarboxylic acid hexadecane amide docosane hexachlorobiphenyl benzylbutylphthalate aliphatic amide diisooctylphthalate hexadecanoic acid hexadecyl ester cholesterol.
CDS 3.09.2014 • 15. siano indicati i valori emissivi attesi sulla base dell’impiego delle BAT previste per l’impianto, anche al fine di pervenire ad una valutazione di impatto piÚ aderente alle attese anche per quei parametri per i quali si riportano nel calcolo i valori limite previsti dal Dlgs. 133/2005;
Risposta DGP • 2)Al fine di ridurre e minimizzare l’apporto dell’impianto per prevenire un possibile superamento in aria ambiente del limite di 200 µg/m3 per il parametro NO2, dovrà essere definita, in analogia a quanto previsto dal Dlgs. 155/2010, una soglia per il parametro NOx da rispettare per il 97% del tempo. Si propone di conteggiare la percentuale di superamento del valore di 200 mg/Nm3 come media semioraria, facendo coincidere i valori per la colonna A e la colonna B della tabella al punto A.2 dell’allegato 1 al Dlgs. 133/05.
… già fatto (all. 1, titolo III bis, Dlgs 152/06 • 3)Siano considerati in autorizzazione anche i composti PCBDL, essendo questi oramai ritenuti analoghi in termini di tossicità ed effetti sull’ambiente e la salute umana ai composti PCDD/F. In mancanza di riferimenti normativi al riguardo o di informazioni sufficientemente robuste, si ritiene proponibile l’inserimento di tali composti tra quelli da riferire al limite definito per PCDD/F esprimendoli nell’opportuna scala di tossicità equivalente (WHO TEF),
“Gas serra” • “l’efficacia della raccolta differenziata che, secondo quanto riportato dal Piano Industriale ATO6, permetterà di mantenere molte contenute le percentuali di frazioni contenenti Carbonio di origine • fossile (in particolare per la frazione plastica) per i rifiuti destinati alla termovalorizzazione. In questo contesto il carbonio in ingresso al termovalorizzatore risulta per l’87 % di origine biogenica e pertanto non da alcun contributo alle emissioni di gas serra”.
Se cosÏ fosse a) il potere calorifico sarebbe inferiore a 2.200 kcal/kg, inferiore alla soglia minima di progetto b) si confonde apporto calorifico e presenza del rifiuto. In questo caso la plastica è presente al 11,5 % ma il contributo al p.c.i. del rifiuto residuo è del 31 % almeno.
Il calcolo • Il calcolo del proponente è basato sul “risparmio” di emissioni gas serra rispetto alla stessa quantità (e composizione) di rifiuto avviato a discarica. • Vi è un primo dato anomalo, sul valore di 30.000 tCO2eq attribuiti alla discarica di Sesto Fiorentino: visto che la tabella 42 (p. 55 • dello SIA elaborato 004) stima per il comune di Sesto Fiorentino dallo smaltimento dei rifiuti un valore complessivo di metano di 109 t/a, questo valore (ove attribuito integralmente alla attività della esistente discarica) moltiplicato per 21 (GWP) da un valore di 2.289 tCO2 eq e non di 30.000 tCO2 eq.
Perché considerare le alternative … Se si considera però che il riciclo della biomassa (stime UE)81 determina una riduzione delle emissioni di CO2eq tra 0,08 e 0,18 gCO2eq/g di biomassa, anche considerando un valore intermedio pari a 0,13 dovremmo valutare che il “risparmio” conseguibile con un trattamento aerobico di fissazione e riciclo del carbonio biogenico, la capacità di riduzione delle emissioni di gas serra (compostaggio della quota di rifiuti qualificabili come biogenici che si vuole bruciare ovvero l’87 % di 136.700), equivarrebbe a un totale pari a – 15.460 t CO2eq. In questo caso, utilizzando anche il valore a nostro avviso più corretto di 0,396 tonnellate di CO2eq/kWh connesse alla produzione di energia (mix di tutte le fonti italiane) Se poi inseriamo il valore di risparmio di emissione evitando la immissione in discarica della corrispondente quota di componente biogenica (la vera alternativa alla discarica) avremmo un risparmio di emissione in questo scenario pari a 15.460 tonnellate di CO2eq.
In soldoni Calcolando i valori individuati nella formula del proponente avremmo. A) Emissioni da combustione prodotte = 32.049 tCO2eq; B) Minori emissioni per sostituzione fonte di energia elettrica = - 41.976 tCO2eq C) Minori emissioni - scenario alternativo di riciclo della frazione biogenica =- 15.460 tCO2eq Bilancio complessivo GHG A – B + C = - 5.533 tCO2eq Il “beneficio” dell’incenerimento verrebbe “ribaltato” a favore dello “scenario alternativo” per una quota pari a circa un decimo del valore calcolato nello SIA con l’incenerimento, comunque positivo ovvero in decremento delle emissioni complessive. DGP : Nulla da rilevare
Analisi di rischio per la salute umana • a) la caratterizzazione della sorgente emissiva a partire dalla modellizzazione della ricaduta delle emissioni sulla base di quelle “previste dalle performance attese” (e quindi dai valori “garantiti” e non dai limiti vigenti). • b) la “Chemicals of concerns” (COCs) ovvero la identificazione delle sostanze tossiche da considerare e delle proprietà tossicologiche. • c) Valutazione dell’esposizione per i diversi percorsi di esposizione e individuazione della dose (e successiva individuazione dei possibili effetti sulla base di valori di dose-risposta).
Dubbi sulle soglie tossicologiche utilizzate (NB cumulo !) • � Composti del Cadmio, viene indicato un REL pari a 0,02 microg/mc (20 nanog/mc) quando il Dlgs 3.08.2007 ha fissato un obiettivo di qualità dell’aria non superiore a 5 nanog/mc • (0,005 microg/mc); • � Per PCDD/F viene indicato un REL di 40 picog/mc mentre l’OMS indica un riferimento pari a 0,3 picog 18 19; • � Per gli ossidi di azoto viene indicato un REL di 470 microg/mc quando le normative italiane identificano come soglia di immediata pericolosità 200 microg/mc; • � Per gli ossidi di zolfo il REL indicato è 660 microg/mc quando le normative italiane identificano come soglia di immediata pericolosità pari a 350 microg/mc; • � Per l’Arsenico , viene indicato un REL pari a 0,015 microg/mc (15 nanog/mc) quando il Dlgs 3.08.2007 ha fissato un obiettivo di qualità dell’aria non superiore a 6 nanog/mc (0,006 microg/mc);
Altri dubbi • Non vengono indicati REL per contaminanti di cui è stata effettuata la modellizzazione e per i quali esistono indicazioni circa soglie di pericolo ovvero PM10, PM2,5, SOV, IPA, Cromo, Piombo, Vanadio • Non è chiaro in nessun passaggio della documentazione quali siano i valori di tossicità effettivamente utilizzati, quali indicatori di doserisposta, slope factor e altri indicatori in relazione alle sostanze tossiche e a quelle cancerogene.
Le conclusioni Si può però evidenziare che le conclusioni espresse appaiono diverse dai dati finali di sintesi : si afferma che “il valore massimo, nelle condizioni di worst case del rischio cancerogeno individuale è di circa 3 ordini di grandezza inferiore ai tassi di mortalità per tumore riportati dalla regione Toscana” (p. 89, elaborato SIA 010) peraltro confrontando “mele con pere” ovvero un rischio (probabilità di sviluppare un tumore nell’arco di una vita di 70 anni su 1 milione di esposti) con un danno acclarato quale è la mortalità come se rischio e danno fossero sinonimi.
Quindi … • Nei casi ipotizzati di “adulto residenziale” e di “adulto agricoltore” i valori di rischio cancerogeno sono, in pratica, di 0,453 e 0,597 * 10-6, “mezzo caso” per milione di esposti, un valore pari alla metà del criterio EPA di “accettabilità del rischio”. • NB Quasi nessun rischio da esposizione alle matrici alimentari
E la DGP ? Parere ARPAT • “Si ritiene di poter affermare che … le prevedibili concentrazioni in aria ambiente e deposizioni al suolo non comportino elementi di criticità. Per gli inquinanti normati … gli apporti stimati non appaiono produrre incrementi significativi rispetto ai valori monitorati nell’area e risultano esigui in valore assoluto se confrontati con i valori limite fissati dal Dlgs 155/2010.”
E la DGP ? Parere ARPAT • Per i metalli, PCDD/F e PCB/DL “le concentrazioni e le deposizioni stimate presso i recettori civili e sensibili presso i recettori civili e sensibili rimangono ampiamente al di sotto dei riferimenti adottati per mantenere la dose di assunzione entro i più restrittivi valori di cautela”
Scarichi • Nelle osservazioni abbiamo sollevato diversi aspetti non ben definiti e contraddittori sulla gestione delle acque meteoriche. Tra l’altro per le acque dilavanti contaminate si afferma che confluiranno nel collettore delle acque reflue della discarica. Quindi, si attuerà uno scarico indiretto, non in fognatura ma nel collettore di un altro impianto prima della confluenza in fognatura pubblica.
La DGP 62/2014 • 1)In relazione all’eventuale autorizzazione allo scarico in fognatura, il proponente dovrà fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell’accettabilità dello scarico in modo da essere in grado di formulare il relativo parere.
Un esempio di osservazione su una BAT • BAT H1.2. Nonostante la previsione di invio ad incenerimento anche di rifiuti speciali compresi codici “a specchio” emerge che nessuna forma di controllo analitico è stato previsto, in contrasto con la suddetta BAT. Anche tale aspetto costituisce una grave carenza di previsione gestionale (del proponente).
DGP 64/2014 • 13)Nella BAT H1.2 dovrà essere fornita una procedura di accettazione per quanto riguarda i rifiuti speciali conforme a tali norme;
Gli umani…. 5) Relativamente al Piano di sorveglianza sanitaria, si precisa che i contenuti, le modalità ed i tempi di svolgimento … dovranno essere oggetto di una convenzione specifica tra il proponente, ARPAT, ASL e Provincia… la convenzione dovrà essere sottoscritta prima dell’inizio dei lavori
Gli anfibi … • 1) La progettazione esecutiva dovrà prevedere una recinzione perimetrale dell’impianto …. Per impedire agli anfibi di entrare nell’impianto industriale, ove potrebbero essere schiacciati dai mezzi circolanti; eventuali esemplari di anfibi presenti nell’area così recintata siano spostati, con le dovute cautele, nelle aree umide poste all’intorno
Grazie per l’attenzione ….