Regolamento dei club tematici - Alumni

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Regolamento dei Club interni all'Associazione Ca' Foscari Alumni. Art. 1. Finalità 1. L'Associazione Ca' Foscari Alumni (d’ora in avanti denominata Associazione) sostiene le iniziative promosse e autogestite dai propri soci nei campi della cultura e del tempo libero, in quanto momenti di valorizzazione del percorso professionale e personale, nonché di partecipazione attiva alla vita dell'Associazione. 2. Il presente regolamento disciplina le condizioni e la modalità per il riconoscimento dei Club interni all’Associazione e per il loro accesso ai servizi concessi dall'Associazione. Art. 2. Albo dei Club 1. L'Associazione istituisce l'Albo dei Club, consultabile sul sito web dell’Associazione. 2. Al fine di verificare la permanenza in vita dei Club iscritti, l'Albo è sottoposto a revisione periodica da parte della Direzione dell'Associazione mediante invio di informativa ai Club costituiti. Ogni Club, per non incorrere nella cancellazione, dovrà di conseguenza comunicare alla Direzione dell'Associazione la volontà di restare iscritto all'Albo dei Club. 3. Ogni nuova iscrizione o cancellazione è disposta con decreto del Consiglio Direttivo. Art. 3. Club 1. Sono considerati Club i gruppi di Soci dell'Associazione che si sono costituiti in collettivo al fine di svolgere, a favore degli altri Soci o della comunità dell’Università Ca' Foscari Venezia e senza finalità di lucro, attività di carattere culturale, ricreativo, formativo, di sostegno alla didattica e alla ricerca dell'Ateneo, nonché finalizzate allo sviluppo dell'Associazione stessa e del suo ruolo in ambito sociale, territoriale e internazionale. 2. Al fine del riconoscimento i Club dovranno, al momento della domanda di iscrizione all'albo, dimostrare di avere almeno dieci Soci regolarmente iscritti, di cui almeno la metà di livello Premium, che non siano già Soci di altri Club dell'Associazione. Art. 4. Atto Costitutivo e Statuto 1. Ogni Club deve dotarsi di uno Statuto, inteso altresì come Atto Costitutivo, in cui devono essere espressamente previsti: a) la denominazione del Club; b) la sede legale, che può coincidere con quella dell'Associazione previa autorizzazione; c) la comunicazione che trattasi di Club interno all'Associazione; d) i fini perseguiti, in osservanza di quelli previsti dall'art. 3;


e) l'attribuzione della rappresentanza legale del Club al Presidente dello stesso o, in alternativa, a un Comitato Direttivo del Club, composto da almeno tre referenti; f) le norme sull'ordinamento interno che devono sottostare a tali regole: devono essere ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci che fanno parte del Club, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali; g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione dei Soci, i loro diritti ed obblighi, tenuto conto di quanto previsto in proposito dal presente Regolamento. L'adesione a un Club non può prevedere un pagamento, se non sotto forma di donazione all'Associazione pattuita con l'Associazione stessa; h) le modalità di scioglimento del Club. Art. 5. Riconoscimento, iscrizione all'Albo e cancellazione 1. Al fine del riconoscimento e della conseguente iscrizione all'Albo dei Club dell'Associazione, di cui all'art. 2, il Presidente o il Comitato Direttivo del Club dovrà presentare: a) domanda indirizzata al Presidente dell'Associazione; b) Statuto del Club, inteso quale Atto Costitutivo; c) elenco dei Soci necessari al riconoscimento (con l'indicazione del nome, cognome e della tipologia d'iscrizione all'Associazione). L'elenco sarà sottoposto a controllo da parte della Direzione dell'Associazione, in modo da verificare la corrispondenza dall'Art. 3 Comma 2 e l'effettiva adesione dei Soci al costituendo Club. d) elenco dei Soci che rivestono una carica sociale. 3. Le variazioni allo Statuto e ad ogni carica sociale devono essere tempestivamente comunicate alla Direzione dell'Associazione. 4. Entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, il Presidente dell'Associazione darà esplicita comunicazione scritta al Club interessato dell'avvenuta o della mancata iscrizione all'Albo e, in quest'ultimo caso, delle motivazioni del mancato riconoscimento. 5. Con provvedimento motivato potrà essere disposta la cancellazione dall'Albo dei Club. La cancellazione potrà essere disposta nei seguenti casi: a) mancato rispetto delle finalità istitutive del Club o delle finalità previste dal presente Regolamento; b) atti e comportamenti direttamente imputabili al Club che siano gravemente lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Associazione, dell'Università Ca' Foscari Venezia, della Comunità degli Alumni o dell'immagine, degli interessi, della dignità di terzi in genere; c) venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Art. 6. Iniziative autogestite dai Club 1. I Club possono realizzare iniziative autogestite e rivolte ai Soci aderenti al Club stesso o estese a tutti i Soci dell'Associazione, nei limiti delle finalità del Club stesso. 2. Per la realizzazione delle iniziative, i Club possono richiedere il supporto organizzativo della Direzione dell'Associazione, la quale lo accorda discrezionalmente in considerazione della rilevanza dell'iniziativa per le finalità dell'Associazione. 3. Qualora le iniziative promosse dai Club consistano nella realizzazione di progetti tesi al finanziamento di borse di studio e premi di Laurea oppure alla raccolta di fondi in favore dell'Ateneo, dei suoi studenti o laureati, la Direzione dell'Associazione garantisce il proprio supporto organizzativo. 4. Su richiesta, la Direzione dell'Associazione provvede alla comunicazione delle iniziative autogestite dai Club mediante i mezzi a propria disposizione e dandone visibilità sul sito web dell'Associazione.


5. I Club possono farsi promotori dell'Associazione e contribuire al reclutamento di nuovi Soci. Art. 7. Spazi per lo svolgimento delle iniziative 1. Per realizzare le iniziative autogestite o altre attività conformi al proprio Statuto ed agli scopi del presente Regolamento, i Club iscritti all'Albo possono utilizzare il Club House al secondo piano di Ca' Foscari mediante prenotazione attraverso l'Associazione. 2. I Club possono altresì chiedere di utilizzare gli spazi dell'Università con le stesse modalità e agli stessi costi previsti per le Strutture interne all'Ateneo. L'autorizzazione a tale trattamento è concessa a discrezione della Direzione dell'Associazione, qualora si ravvisi la rilevanza dell'iniziativa per le finalità dell'Associazione. Art. 8. Obblighi dei Club 1. I Club sono tenuti a tenere un registro aggiornato dei Soci aderenti al Club stesso e di renderlo noto, con cadenza annuale rispetto alla data di costituzione, alla Direzione dell'Associazione. 2. I Club sono tenuti a comunicare anticipatamente le proprie iniziative, nonché l'eventuale calendario delle stesse, alla Direzione dell'Associazione. 3. I Club che non ottemperino alle prescrizioni di cui agli artt. 2, 5 e 8 del presente Regolamento saranno esclusi dalla possibilità di avvalersi del supporto organizzativo e di comunicazione disciplinato all'art. 6, nonché dall'utilizzo degli spazi disciplinato all'art. 7.


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