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AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE:
PASSAGGIO OBBLIGATORIO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA “PROCEDIMENTI”
La Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/99 del 03/04/2023, con riguardo alle procedure in tema di Autorizzazione Integrata Ambientale (A I A ), ha declinato un cronoprogramma di progressivo passaggio, con vincolo d’uso, alla piattaforma regionale “Procedimenti”.
Più nel dettaglio, l’obbligo di utilizzare il predetto applicativo regionale riguarderà le istanze di rilascio, riesame e modifica sostanziale dell'A.I.A., ove relative ad installazioni per le quali la figura di Autorità competente è rivestita da Regione Lombardia o dalle Province lombarde/Città Metropolitana di Milano.
Le fasi del cronoprogramma sono così stabilite:
- Dal 1 luglio 2023 l’utilizzo della Piattaforma “Procedimenti” diverrà obbligatorio per le tipologie di istanze A.I.A., come sopra indicate, concernenti le installazioni dei settori industriale e di gestione rifiuti (tutti i codici IPPC eccetto il 6 6);
- Dal 1 gennaio 2024 il vincolo di utilizzo della Piattaforma regionale in esame sarà esteso, sempre in relazione alle medesime categorie di istanze, per le installazioni del settore zootecnico (codice IPPC 6 6)
Sino alle scadenze sopra riportate l’utilizzo della piattaforma “Procedimenti” avrà natura facoltativa
A partire dal 1 luglio 2023 saranno rese disponibili nel medesimo applicativo, inoltre, le modulistiche concernenti le istanze di voltura e di modifica non sostanziale di A.I.A. già rilasciate, qualora di competenza della Regione o delle Province lombarde/Città Metropolitana di Milano.
L’utilizzo del predetto canale telematico per queste ultime vicende amministrative, ivi inclusa la modulistica di riferimento, avrà tuttavia valenza facoltativa, in quanto è stata demandata ad una successiva Deliberazione della Giunta regionale la definizione della data a partire dalla quale ne diverrà vincolante il passaggio tramite l’applicativo interessato.
Per una panoramica generale in tema di A.I.A. si rimanda alla pagina dedicata sul sito di Regione Lombardia
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:
OSCURATO IL PROCEDIMENTO DI ISTANZA PER POSIZIONAMENTO
INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
A partire dal 17 aprile scorso è stato oscurato dalla sezione “Distributori Carburanti” il procedimento denominato “Richiesta autorizzazione e concessione di suolo pubblico per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (art. 57 dl n. 76/2020)”.
La variazione si è resa necessaria per adeguare la piattaforma alle vigenti disposizioni regionali , che assoggettano l’intervento in esame al regime amministrativo della 12 comunicazione e non a quello dell’istanza autorizzativa.
ALBERGHI DIFFUSI:
VENDITA AL DETTAGLIO DI VICINATO DI PRODOTTI TIPICI
A partire dal 24 aprile scorso, nel contesto della Scia per l’avvio dell’attività di albergo diffuso, è stata aggiunta la scelta eventuale “Presenta contestualmente la Scia per nuova apertura di esercizio di Commercio al dettaglio di vicinato per prodotti tipici locali (nel caso di Alberghi diffusi)”.
La scelta eventuale in parola si attiva all’interno del gruppo opzioni “Avvio, gestione, cessazione attività”, raggiungibile dal seguente percorso: Strutture ricettive (Alloggio) e Ristorazione (Ateco da 55 a 66) > Strutture Ricettive > Alberghi o hotel; Residenze turistico-alberghiere; Alberghi diffusi; Condhotel
La modifica apportata traduce la previsione dell’articolo 4 terzo comma del Regolamento regionale n. 15/2022.
REPORT ANDAMENTO PRATICHE IN IMPRESAINUNGIORNO - AGGIORNAMENTO MARZO 2023 -
Pubblichiamo il report relativo all’andamento delle pratiche gestite attraverso il portale Impresainungiorno aggiornato a marzo 2023.
AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI: WEBINAR DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA
Il Servizio di assistenza specialistica della nostra Camera ha organizzato per il prossimo mese di maggio due Webinar gratuiti rivolti ad aspiranti imprenditori, incentrati sulla scelta della forma giuridica e sulla redazione del “Business Plan”.
Di seguito il dettaglio delle iniziative, corredato dai link per l’iscrizione:
- 18 maggio 2023 dalle ore 14.30 alle 17.00:
Scelta della forma giuridica (link);
- 26 maggio 2023 dalle ore 14.30 alle 17.00:
Il Business Plan per l’avvio d’impresa: la pianificazione economica (link).
Altri Webinar Del Servizio Di Assistenza Specialistica
Si segnalano gli ulteriori Webinar, di seguito riportati, organizzati dal Servizio di assistenza specialistica della nostra Camera:
- 4 maggio 2023 dalle 11.00 alle 13.00
Metaverso: una opportunita’ per le imprese? Aspetti fiscali e legali del business nel mondo virtuale (link)
- 9 maggio 2023 dalle 14.30 alle 16.00
Firma digitale e remota, SPID e Cassetto Digitale: istruzioni per l’uso (link)
In base a quanto previsto dall’articolo 44 comma 7 del D. lgs. 259/2003, il ricorso al modello procedurale della Conferenza di servizi, secondo il paradigma semplificato asincrono di cui all’art. 14-bis della Legge 241/1990, con dimezzamento dei tempi ordinariamente previsti, può ricorrere in caso di istanza per la realizzazione di impianti di telecomunicazione elettronica con potenza al connettore d’antenna superiore ai 20 Watt.
La Conferenza deve essere indetta, più nello specifico, qualora si renda necessario acquisire autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di una pluralità di Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi.
La richiesta di indizione della Conferenza può inoltre essere avanzata da una delle Amministrazioni interessate, ovvero dal privato autore dell’istanza.13
Nella Conferenza deve essere sempre coinvolta l’ARPA, quale organismo competente14 alla verifica del rispetto dei valori-limite di esposizione elettromagnetica fissati dalle disposizioni settoriali . 15
La Conferenza non deve essere invece convocata, stante la matrice automatizzata di tale procedimento, qualora lo scenario riguardi invece la Scia per la modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti di telecomunicazioni elettroniche già esistenti , 16 anche mediante l’installazione di nuovi apparati
In questo caso è previsto che l’ARPA, entro trenta giorni dalla ricezione della Scia, debba esprimersi in ordine al permanere delle condizioni di rispetto dei summenzionati valori-limite di emissione, sull’esame del documento di analisi di impatto elettromagnetico (AIE) da accludere alla Scia.
13 Ai sensi dell’art 14 della medesima Legge 241/1990
14 Ai sensi dell’art. 14 della Legge 36/2001 e dell’art. 7 della Legge regionale 11/2001.
15 Tali limiti sono attualmente fissati dal DPCM 08/07/2003
16 Questa specifica procedura è normata dall’art 45 del medesimo D lgs 259/2003
Nel caso in cui ARPA abbia accertato il travalicamento delle soglie ammissibili, spetta al Comune adottare motivati divieti di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi, nel rispetto della procedura dettata dall’articolo 19 della Legge 241/1990,.
Sul punto si segnala la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy) n. 225407 del 23 dicembre 2014, in base alla quale non è richiesto alcun adempimento o titolo abilitativo, segnatamente in materia ambientale, qualora l’attività di autolavaggio sia svolta presso la sede/domicilio del committente mediante tecniche esclusivamente manuali, con utilizzo di panno a microfibra, senza l’utilizzo di acqua e prodotti detergenti e senza la generazione di scarichi idrici o di emissioni in atmosfera
Dato che l’attività non è svolta presso un impianto produttivo in sede stabile nella disponibilità dell’Impresa, del resto, vengono meno i parametri per effettuare verifiche circa l’eventuale assoggettamento a pratiche ambientali o di prevenzione incendi, ovvero per lo scrutinio in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell’insediamento.
Si rimanda alla risposta pubblicata il 28/02/2012 nella sezione “FAQ di prevenzione incendi” del portale Internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riportata nell’immagine a stampa fornita a questo link
L’interpretazione fornita depone nel senso che l’esenzione rispetto alla necessità di munirsi dei prescritti titoli abilitativi in materia di prevenzione incendi ricorre solo se non vengono superati entrambi i parametri di capienza e di superficie lorda in pianta stabiliti dalla disposizione in esame.
Nel caso in cui il locale abbia capienza inferiore a 100 persone ma una superficie superiore a 200 mq, pertanto, l'attività risulterà comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
La medesima logica di assoggettamento, quale corollario, ricorre in caso di una superficie inferiore ai 200 mq a cui si contrappone una ricettività superiore alle 100 persone
L’interpretazione in merito al perimetro applicativo delle procedure in materia di prevenzione incendi, nonché l’esercizio delle connesse attività ispettive e sanzionatorie, è attribuita al Ministero degli Interni
Il predetto Dicastero esercita le relative funzioni, a livello territoriale, avvalendosi del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Prefetto
All’Autorità prefettizia, in particolare, è demandata la facoltà di adottare eventuali provvedimenti sospensivi delle attività esercitate in carenza del prescritto titolo abilitativo . 17
A margine si segnala che il Tar Lombardia, con Sentenza n. 2042/2016 non appellata, ha tuttavia ritenuto legittima anche un’Ordinanza sindacale a carattere contingibile ed urgente, motivata da finalità di tutela della pubblica incolumità, con cui si dispone la chiusura di un’attività che non rispetta la normativa in tema di prevenzione incendi.