Numero 76 - febbraio 2023

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(Notizia di interesse anche per l’impresa)

N. 76 - FEBBRAIO 2023

MISURA PNRR 1.3.1

“PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI - COMUNI OTTOBRE 2022”: PROROGA AL 19 MAGGIO 2023 DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

E’ stato prorogato al 19 maggio 2023 il termine entro cui i Comuni possono presentare, attraverso il portale “Pa Digitale 2026”, le domande di ammissione al finanziamento per la misura 1.3.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata all’integrazione delle proprie banche dati con la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND).

Si ricorda che il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22/09/2022 prescrive l’obbligo di accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni alla predetta Piattaforma entro il 30 settembre prossimo.

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha quindi avviato un’iniziativa per informare i Comuni del proprio comprensorio ai fini del rispetto del predetto adempimento

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Tale Misura prevede la realizzazione di collegamenti informatici tra la suddetta Piattaforma PDND e le banche dati in uso nelle pubbliche amministrazioni, come la piattaforma del SUAP www impresainugiorno gov it che la Camera di Commercio fornisce gratuitamente ai Comuni del suoi tre territori, Milano, Monza e Lodi.

Infocamere scpa (Società Consortile delle Camere di Commercio) gestore in base al DPR 160/2010 della piattaforma informatica SUAP presente in Impresainungiorno.gov.it, offre la possibilità di collegare le banche dati alimentate da tale piattaforma SUAP alla PDND, integrando la soluzione con ulteriori servizi accessori di forte interesse e garantendo quindi l’accesso dell’ente comunale alla Misura in oggetto.

Per poter accedere a questa misura tramite Infocamere è necessario avere in dotazione la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it o impegnarsi ad adottarla a brevissimo.

I vantaggi per le Amministrazioni Comunali

Sotto il profilo economico, in questa tabella si rappresentano gli importi del voucher riconosciuto in proporzione al numero degli abitanti.

Il servizio comprende, oltre al collegamento alla PDND, anche il supporto dal punto di vista amministrativo durante tutte le fasi previste dalla Misura e dei servizi aggiuntivi per migliorare la fruizione dei dati che riguardano le imprese con sede nel Comune, quali:

● l’app “Cifre in Comune” destinata ai sindaci, che fornirà informazioni statistiche sulla demografia delle sedi d’impresa del comune di interesse;

● un “Mini portale” richiamabile dal sito istituzionale del Comune per una consultazione via web degli stessi dati fruibili dalla PDND.

Cliccando qui potete trovare una scheda tecnica di presentazione dell’iniziativa

Cliccando qui potete trovare una descrizione della misura e i contatti per richiedere ulteriori informazioni

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L’iniziativa è stata illustrata durante il Gruppo di Lavoro Suap del 31 gennaio scorso (guarda la registrazione)

I Comuni che già si avvalgono della piattaforma Impresainungiorno, quale gestionale per le proprie pratiche Suap, possono inoltre attingere a specifici contenuti informativi e FAQ pubblicati in un’apposita sezione del portale di e-learning dell’applicativo.

Il Comune interessato ad avere ulteriori informazioni sul servizio o sulle modalità di adesione può chiedere supporto ad InfoCamere:

➔ Email: iniziative.pnrr@infocamere.it

➔ Telefono: 049.20.30.355

Nel caso l’iniziativa sia di interesse del vostro comune invitiamo ad inviarci a suap.cciaa@mi.camcom.it in modo da poter conoscere quali comuni sul nostro territorio (Milano, Monza e Lodi) sono interessati alla misura.

Per Ulteriori informazioni si consiglia la visione dei video di seguito linkati:

- Video 1- La gestione contabile dei fondi PNRR per la trasformazione digitale nei Comuni

- Video 2 - L’attuazione degli interventi per la trasformazione digitale nei Comuni

CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA ASINCRONA: OBBLIGO

L’art. 14 comma 8 del Decreto Legge 24/02/2023 n. 13, nel prevedere l’obbligo e non più la facoltà di ricorso alla Conferenza di servizi decisoria semplificata asincrona, come declinata dall’art. 14-bis della Legge 241/1990, ha contestualmente ridotto i termini entro cui le Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi invitati a prendervi parte devono rendere le determinazioni finali di rispettiva competenza

La novella normativa, a livello di testo coordinato, incide sull’art. 13 del Decreto-Legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e smi., secondo i parametri di seguito riportati:

- Riduzione da 60 a 45 giorni del termine entro cui deve essere reso il parere finale da parte delle Amministrazioni preposte al presidio di interessi sensibili,

DI RICORSO SISTEMATICO E RIDUZIONE DEI TERMINI PER L’EMISSIONE DEI PARERI DA PARTE DELLE PA CONVOCATE
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coincidenti con profili di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute;

- Riduzione da 60 a 30 gg. del medesimo termine di cui sopra, in caso di Amministrazioni non preposte alla tutela delle categorie di interessi sensibili sopra richiamate

Entrambe le finestre temporali così differenziate, a disposizione delle due tipologie di Amministrazioni o gestori di pubblici servizi che intervengono alla Conferenza, decorrono dalla data di ricevimento dell’avviso di indizione della Conferenza medesima, fatta salva l’eventuale e successiva sospensione dei termini procedimentali, ammissibile per una sola volta, al fine di acquisire documentazione integrativa.

La normativa di nuova introduzione, che dovrà comunque essere stabilizzata mediante conversione in legge, è vigente dal 25 febbraio 2023 e sarà operante, salvo eventuali modifiche, sino al prossimo 30 giugno.

Si coglie inoltre l’occasione per significare che i termini di cui sopra devono essere dimezzati, in aderenza a quanto disposto dall’art. 44 comma 9 del D. lgs. 259/2003, in caso di Conferenza di servizi semplificata asincrona avente ad oggetto l’istanza per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica con potenza alla singola antenna superiore ai 20 W.

In rapporto ai procedimenti retti dal modello di Conferenza di servizi semplificata asincrona previsto dall’articolo 2 della Legge regionale 20/2020 (es. distributori di carburante), che si attiva qualora la fattispecie sia disciplinata dalla normativa regionale lombarda, o nel caso in cui la Regione sia Ente competente, si assiste infine all’allineamento tra le disposizioni statali e quelle di Regione Lombardia, rispetto al termine entro cui gli Enti non preposti alla tutela di interessi sensibili devono esprimere il proprio parere finale

Quest’ultima categoria di Pubbliche Amministrazioni, in caso di ricorso alla Conferenza di servizi semplificata asincrona di matrice regionale, è infatti già tenuta dal 03/10/2020 ad attenersi al termine perentorio di 30 giorni, al quale si è uniformato il legislatore statale per il tramite del Decreto-Legge appena emanato.

Per una panoramica in ordine alla Conferenza di servizi disciplinata dal modello regionale si rimanda al materiale già diffuso sul punto dalla scrivente Camera, opportunamente aggiornato alla luce del Decreto-Legge appena entrato in vigore.

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ELETTRONICA: ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

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L’articolo 18 comma 5 del Decreto Legge 24/02/2023 n. 13, nell’incidere su specifiche disposizioni del Testo unico approvato con D. lgs. 259/2003, ha introdotto alcune misure di semplificazioni riguardanti i procedimenti per l’installazione e l’esercizio di infrastrutture per la comunicazione elettroniche.

Le principali novità sono riassunte di seguito:

- Obbligo di utilizzo esclusivo della telematica per tutte le istanze, segnalazioni o comunicazioni che costituiscono i procedimenti in parola;

- La Conferenza di servizi semplificata asincrona, ove indetta ai sensi del combinato disposto tra l’art. 14-bis della Legge 241/1990 e l’art. 44 commi 7 e 9 del D. lgs. 259/2003, costituisce la sede esclusiva di interlocuzione tra l’Impresa e tutte le Amministrazioni, Enti e Gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dall’installazione.

- Allargamento agli Enti pubblici non economici, nonché ad ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici, del novero delle Amministrazioni che non possono richiedere all’Impresa oneri o canoni aggiuntivi rispetto a quelli tassativamente individuati dall’art 54 del D lgs 259/2003

- Gli interventi di installazione e modifica degli impianti di telecomunicazione elettronica, ricadenti in una delle fattispecie tipizzate dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del D. lgs. 259/2003, non necessitano dell’autorizzazione preventiva ai fini sismici da parte del competente Ufficio regionale, usualmente contemplata dall’art. 94 del DPR 380/2001, ove le relative opere siano connotate dall’assenza o dalla minore rilevanza sotto il profilo del rischio sismico.

Qualora tali interventi prevedano l’esecuzione di lavori strutturali e siano effettuati in località sismiche individuate nei decreti attuativi dell’articolo 83 del medesimo DPR 380/2001, occorre il preventivo deposito, presso il Dipartimento del Genio Civile competente per territorio, di apposita documentazione progettuale asseverata da tecnico competente

Presso il medesimo Dipartimento, al termine dei lavori, deve essere successivamente inviata la comunicazione di fine lavori e collaudo statico.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 25 febbraio scorso e dovranno essere confermate attraverso la conversione in legge.

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SERVIZI ALLA PERSONA: ASPETTI GIURIDICI ED OPERATIVI

Durante il Gruppo di lavoro Suap del 28 febbraio scorso è stato illustrato il materiale, redatto dall’Ufficio Suap Anagrafico della nostra Camera, inerente le attività di servizi alla persona tipizzate dalle normative settoriali di riferimento (acconciatura - esteticatatuaggio -piercing).

Il materiale disponibile è costituito da:

- Registrazione Audio e Video dell’incontro.

- Presentazione illustrata.

MATERIALI PRECEDENTEMENTE PUBBLICATI E COLLANA “SUAP EDUCATION”

Nel corso del precedente GDL Suap del 25/10/2022 è stato affrontato il tema dei servizi pubblici non di linea (Taxi e Noleggio da Rimessa con Conducente)

Si rimanda per i dettagli alla registrazione audiovideo dell’incontro ed alle slide proiettate.

Si coglie inoltre l’occasione per ricordare la collana “Suap Education”, che contiene alcune videopillole tematiche dedicate alle principali attività imprenditoriali ricadenti nella competenza dei Comuni

Tutte le videopillole sono pubblicate nella sezione dedicata del sito camerale, oltre che sul canale Youtube ufficiale della Camera.

Di seguito il materiale ad oggi disponibile:

- Verifica dei requisiti di onorabilità da parte dei Comuni: panoramica generale (Pillola Video - Slide)

- Verifica dei requisiti di onorabilità da parte dei Comuni: focus sui requisiti morali per commercio al dettaglio e somministrazione (Pillola Video - Slide)

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- Verifica dei requisiti di onorabilità da parte dei Comuni: focus attività TULPS di competenza comunale (Pillola Video - Slide)

- Verifica requisiti professionali per attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione di alimenti e bevande (Pillola Video - Slide)

- Regimi amministrativi d.lgs 222/2016 e la Gestione delle criticità SCIA, Comunicazione e procedimento ordinario (Pillola Video - Slide)

REQUISITI MORALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE: OSTATIVO IL DECRETO PENALE DI CONDANNA A PENA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 283/1962

La Sentenza del Tar Sicilia n 44 del 09/01/2023, che non risulta appellata, sancisce il principio secondo cui la condanna a pena pecuniaria applicata mediante Decreto penale, motivato dall’accertata violazione di specifiche statuizioni della Legge 283/1962, è ostativa all’esercizio dell’attività commerciale al dettaglio, in quanto assimilabile alla fattispecie impeditiva dei reati contro l’igiene e la sanità pubblica prevista dall’articolo 71 comma 1 lettera d) del Decreto legislativo 59/2010.

DISTRIBUTORI CARBURANTE ED OBBLIGO DI DOTAZIONE DI EROGATORI A METANO E GPL - AGGIORNAMENTO FABBISOGNI DELLA RETE ORDINARIA

La Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, con Decreto n. 983 del 27/01/2023, ha aggiornato la mappatura del fabbisogno di impianti a metano e Gpl in ambito regionale, con riferimento alla viabilità ordinaria

L’analisi è suddivisa per ciascuno dei bacini territoriali in cui è articolata la rete degli impianti distributori carburanti ad uso pubblico per autotrazione.

Ai sensi dell’articolo 89 della Legge regionale 6/2010, gli obiettivi di incremento nell’offerta all’utenza dei predetti carburanti a basso impatto ambientale determinano i seguenti adempimenti a carico delle Imprese esercenti il servizio:

- Gli impianti di nuova apertura e quelli interessati da ristrutturazione totale, ove localizzati in bacini ancora carenti del prodotto metano, dovranno dotarsi obbligatoriamente di erogatori di tale tipologia, salvo deroghe assentibili in base ai provvedimenti attuativi della Giunta regionale;

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- L’obbligo di installare erogatori a GPL continua a sussistere anche nei bacini in equilibrio con il fabbisogno del prodotto metano, qualora il quantitativo degli impianti a GPL complessivamente presenti nel comparto territoriale di riferimento sia comunque inferiore alla media nazionale. La quota mancante di erogatori GPL, in tale scenario, può comunque essere sostituita con ulteriori impianti a metano

Resta fermo l’obbligo di dotarsi anche di punti di ricarica veloce per veicoli elettrici, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale di riferimento, qualora l’impianto ricada in ambiti territoriali specificamente individuati dalla Giunta regionale.

L’autorizzazione ad avvalersi dell’eventuale deroga rispetto all’obbligo di installare i prodotti metano o GPL è contenuta nel parere di conformità, di cui all’art 83 comma 2 della Legge regionale n. 6/2010, reso dalla Regione nell’ambito della prescritta procedura di Conferenza di Servizi.

VENDITA DI MELASSA DA NARGHILE’ E DI TABACCO PER PIPA AD ACQUA CON CONSUMO SUL POSTO: ASSOGGETTAMENTO A PATENTINO PER LA VENDITA DI TABACCHI LAVORATI

La Circolare dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli n. 4 del 09/02/2023, collegata alla precedente Circolare n 28 del 05/08/2022, conferma che il consumo sul posto di melassa da narghilé e di tabacco per pipa ad acqua, effettuata in spazi messi a disposizione da esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, soggiace all’ottenimento del patentino per la vendita di tabacchi lavorati prescritto dall’art. 7 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 38 del 21/02/2013.

La medesima Circolare declina le modalità di presentazione della relativa istanza alla competente articolazione dell’Agenzia interessata, anche in rapporto all’osservanza delle vigenti normative in materia di divieto di fumo nei locali pubblici.

Si segnala la Sentenza del Consiglio di Stato n 304/2023, nella quale si statuisce il principio secondo cui i dehors ubicati su suolo pubblico ed asserviti ad esercizi pubblici

ASSERVITI AD ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE: NON SI APPLICANO I VINCOLI DI DISTANZA PREVISTI DAL DM 1444/1968
DEHORS
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di somministrazione, ove assentiti in base al prescritto titolo concessorio, non soggiacciono ai parametri distanziometrici rispetto ad altri fabbricati prescritti dall’art. 9 del DM 1444/1968, sia in ragione della loro non assimilabilità a costruzioni vere e proprie, sia in rapporto alla loro collocazione su aree pubbliche.

IL VINCOLO CIMITERIALE NON E’ OSTATIVO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (SENTENZA TAR SICILIA 3786/2022)

La Sentenza del Tar Sicilia n. 3786 del 22/11/2022, pubblicata il 17/12/2022 e che non risulta appellata, ha sancito la liceità dell’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile in deroga ai vincoli cimiteriali disposti dagli strumenti comunali di pianificazione territoriale.

La pronuncia, nel richiamare una consolidata giurisprudenza di segno conforme, oltre che la specifica disposizione dell’art. 43 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, conferma la natura di opere di urbanizzazione primaria attribuita alle predette infrastrutture di telecomunicazione, che rientrano quindi nel perimetro di applicazione dell’art. 16 commi 7 e 7-bis del DPR 380/2001, in quanto non assimilabili a costruzioni edilizie.

PRATICHE DI EDILIZIA SISMICA: INDICAZIONI PER LA CORRETTA GESTIONE DEL FLUSSO TRASMISSIVO

In tema di gestione dei flussi trasmissivi inerenti le pratiche di edilizia sismica, si riporta di seguito il testo della nota divulgata dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia:

“Con riferimento alla l.r. 33/2015 e ss.mm.ii., e in base alla classificazione sismica del territorio regionale introdotta con l’entrata in vigore della d.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”, la procedura sismica prevede il deposito del progetto e della documentazione prevista dalla D.G.R. 5001/2016 esclusivamente presso lo sportello unico del comune competente per territorio.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 2 “trasferimento di funzioni” della l.r. 33/2015 e ss.mm.ii., la competenza sui progetti di cui all’art. 93 del d.p.r. 380/2001 risulta in capo alla struttura comunale responsabile in materia sismica.

Il Comune in delega e in convenzione con le Camere di Commercio Lombarde per l'utilizzo della piattaforma www.impresainungiorno.gov.it, adempie automaticamente all'attuazione normativa attraverso un sistema di interoperabilità tra sistemi informativi e quindi NON deve trasmettere manualmente (PEC) comunicazioni di deposito sismico ai

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sensi e per gli effetti degli artt. 93 e 65 del DPR 380/2001 con l’associata documentazione prevista e/o relative integrazioni a Regione Lombardia.

L' inoltro dell'istanza di deposito sismico e eventuali integrazioni alla PEC territorio protezionecivile@pec.regione.lombardia.it, quando l’istanza non è di competenza regionale (art 2 comma 2 l r 33/2015), risulta non previsto dalla normativa regionale vigente e inoltre non risponde al flusso corretto istituito con l'interoperabilità tra sistemi informativi in uso presso le amministrazioni comunali e la Piattaforma regionale Procedimenti – Sismica (ex MUTA).

Si informa inoltre che anche le comunicazioni successive all'istanza di deposito sismico NON devono essere inviate alla PEC regionale sopra indicata, in quanto di sola competenza della struttura comunale responsabile in materia di sismica.”

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA): PIANO

Con d.d.u.o. n. 1246 del 01/02/2023 è stato pubblicato l’elenco degli stabilimenti industriali o zootecnici titolari di Autorizzazione Integrata Ambientale che saranno oggetto di controllo da parte di Arpa nel corso dell’anno 2023.

Il medesimo Decreto contiene inoltre l’elenco delle installazioni zootecniche, munite del medesimo titolo autorizzativo di matrice ambientale, che potranno essere assoggettate al controllo di Arpa durante il corrente anno, subordinatamente all’incremento della dotazione organica di personale assegnato alla predetta Agenzia.

IMPIANTI TEMPORANEI DI TELEFONIA MOBILE:

ATTIVATI GLI SPECIFICI PROCEDIMENTI

A decorrere dal 27/02/2023, nella partizione dell'alberatura dedicata alle attività di telecomunicazione (vd screen), sono stati inseriti due nuovi procedimenti dedicati agli

CONTROLLI 2023
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impianti di telefonia mobile a carattere temporaneo previsti dall’art. 47 del D. lgs. 259/2003.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa settoriale sopra indicata, i due nuovi iter si concretizzano, rispettivamente, in una comunicazione ad efficacia immediata qualora l’impianto sia collocato per un periodo non eccedente i 7 giorni continuativi, nonché in una comunicazione con annessa richiesta, avente efficacia differita di trenta giorni, in caso di impianto installato per un periodo superiore ai 7 giorni e non eccedente i 120 giorni continuativi.

Il posizionamento degli iter di nuova attivazione sul versante compilativo del portale è evidenziato in questo screen esemplificativo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA IN DEROGA:

ADEGUATA LA MODULISTICA DIGITALE AI CASI DI RINNOVO

A decorrere dal 20/02/2023 è stata adeguata la modulistica relativa alle istanze per la matrice ambientale delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera classificate “in deroga” ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D. lgs. 152/2006.

L’adeguamento, in particolare, ha riguardato l’inserimento della casistica del rinnovo dell’autorizzazione alla scadenza quindicinale, in coerenza con la modulistica approvata mediante DGR XI/983 dell’11/12/2018.

Per i dettagli si rimanda allo screen esemplificativo

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO:

ADEGUAMENTO ALLA NUOVA VERSIONE DELLA MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE

A decorrere dal 13/02/2023 è stata aggiornata la modulistica digitale pubblicata nel portale Impresainungiorno concernente le Agenzie di Viaggi e Turismo, allo scopo di allinearne i contenuti compilativi alla nuova versione approvata mediante d.d.u.o. 22/12/2022 n. 18887, emanato dalla Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia.

La modifica ha riguardato, in particolare, la componente dichiarativa legata ai requisiti professionali del Direttore tecnico, in ragione dei mutamenti intercorsi nella disciplina nazionale e regionale in tema di riconoscimento della relativa qualifica

PREVENZIONE INCENDI:

ADEGUAMENTO ALLA NUOVA VERSIONE DELLA MODULISTICA UNIFICATA

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A decorrere dal 27/02/2023 è stata aggiornata la modulistica digitale pubblicata nel portale Impresainungiorno riguardante le procedure di prevenzione incendi (cosiddetti modelli “PIN”), allo scopo di allinearne i contenuti compilativi alla nuova versione approvata mediante Decreto del Ministero degli Interni prot. n. 739 del 19/01/2023, che entra in vigore dal 1 marzo prossimo.

VIDIMAZIONE REGISTRO SOSTANZE STUPEFACENTI PROCEDIMENTO REPLICATO ANCHE PER LA PARTIZIONE “STRUTTURE VETERINARIE”

A decorrere dal 27/02/2023 è stato replicato anche nella partizione dell’alberatura dedicata alle strutture veterinarie l’adempimento legato alla vidimazione dei registri, con specifico riguardo al registro delle sostanze stupefacenti detenute da ambulatori veterinari.

L’adempimento è raggiungibile dal seguente percorso: Attività di Servizio (Ateco da 58 a 82 + 94 + 96) > Servizi per Animali >> Strutture veterinarie.

L’iter è disponibile nel gruppo operazioni “Altre esigenze > Vidimazione registri”

ASSEGNAZIONE PRATICHE AD OPERATORE: INSERIMENTO COMMENTI INTERNI ED ALLEGATO

Dal 7 marzo 2023 l’evento “Assegnazione di pratica ad operatore” consentirà di inserire delle note e di allegare anche un documento, a titolo di informazioni aggiuntive ad uso interno di interesse per l’operatore assegnatario

Dopo l’inserimento non sarà più possibile modificare le note e gli allegati inseriti.

L’evento interessato, unitamente all’eventuale nota ed all’allegato, non sarà comunque visibile all’esterno.

REPORT ANDAMENTO PRATICHE IN IMPRESAINUNGIORNO - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2023 -

Pubblichiamo il report relativo all’andamento delle pratiche gestite attraverso il portale Impresainungiorno aggiornato a gennaio 2023.

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BANDO NUOVA IMPRESA 2022: DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO 2023

Il 31 marzo 2023, alle ore 12.00, scade il termine entro cui le micro, piccole e medie imprese che hanno aperto una nuova impresa in Lombardia dal 1°gennaio 2022 possono presentare la domanda di contributo prevista dal Bando “Nuova Impresa 2022”, promossa dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con il sistema camerale lombardo

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all’avviso pubblicato nel sito della nostra Camera.

La richiesta di ammissione al finanziamento deve essere presentata mediante la piattaforma indicata nell’apposita pagina informativa del sito di Unioncamere Lombardia

PREMIO IMPRESA E LAVORO 2023: DOMANDE ENTRO IL 05 APRILE 2023

Il 05 aprile 2023, alle ore 12.00, scade il termine entro cui è possibile presentare le candidature per l’edizione 2023 del Premio “Impresa e Lavoro”, promosso dalla nostra Camera.

Per informazioni di dettaglio e per la presentazione delle domande è possibile consultare la pagina dedicata del sito camerale.

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In relazione al caso sottoposto si segnala la Sentenza della Cassazione Civile n. 10411 del 29/04/2010, con la quale si conferma l’assoggettamento alla disciplina del commercio al dettaglio, sia in termini di adempimenti che di requisiti, anche nel caso di cessione gratuita di bevande effettuata da un’attività artigianale alimentare nel contesto del proprio “core business”.

La pronuncia si fonda sull’assunto secondo cui l’offerta delle bevande senza richiesta di specifico corrispettivo monetario, stante la natura intrinsecamente lucrativa dell’attività imprenditoriale in trattazione, non è evidentemente ispirata ad un intento di liberalità, quanto alla finalità di perseguire un incremento dei profitti aziendali attraverso azioni di natura promozionale, ritenute idonee a stimolare la fidelizzazione della clientela.

L’attività artigianale alimentare che attua la modalità di cessione sopra prefigurata è quindi parimenti tenuta a presentare la Scia per attività commerciale al dettaglio di vicinato, riferita ai prodotti estranei al proprio ciclo produttivo diretto, in ossequio a quanto prescritto dal combinato disposto tra l’art. 7 del D. lgs. 114/1998 e l’art. 65 del D. lgs. 59/2010.

L’omissione di tale adempimento contempla l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 22 del citato D. lgs. 114/1998, aventi sia carattere pecuniario che interdittivo, la cui liceità è pertanto confermata alla luce del sopra riportato pronunciamento giurisprudenziale

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Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 comma 20 secondo periodo del Decreto-Legge 06/07/2012 n. 95, convertito con Legge 135/2012, nella versione attualmente vigente.

In grassetto le componenti che vengono in rilievo per il presente quesito:

"Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese"

Il divieto di riconoscere emolumenti, indipendentemente dalla loro qualificazione, è quindi disposto nei riguardi dei soggetti che fanno parte delle sole Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in composizione provinciale.

Queste ultime, presiedute dal Prefetto o suo delegato, agiscono nei seguenti casi previsti dall’art. 142 del Regio Decreto 635/1940:

- Qualora l’allestimento superi le soglie dimensionali per le quali è componente l’analoga Commissione di natura comunale (1 300 spettatori per locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti, 5.000 spettatori per le altre tipologie di locali o impianti di pubblico spettacolo ed intrattenimento).

- Parchi di divertimento ed attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, ove superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità Quest'ultimo Decreto, tuttavia, non risulta ancora emanato.

- Nel caso di mancata costituzione della Commissione comunale, in relazione alle fattispecie che rientrerebbero nella competenza della medesima.

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La disposizione sopra riportata, pertanto, non reca un espresso ed analogo divieto di attribuire gettoni di presenza a favore dei componenti delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di matrice comunale.

Disclaimer: i contenuti della presente newsletter, tranne nel caso di rimando a risorse documentali di terze parti, sono redatti in autonomia dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (di seguito denominata “Camera”).

Le interpretazioni giuridiche ed operative desumibili dal presente documento, ove discendenti da un’autonoma elaborazione della Camera, costituiscono meri suggerimenti rivolti ai Suap del corrispondente territorio.

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Se non desiderate più ricevere la newsletter, scrivete a suap.cciaa@mi.camcom.it

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