Quesiti Titolare effettivo Camera di Commercio - Ottobre

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IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI WEBINAR RISPOSTE AI QUESITI

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Ottobre 2023


CHE COS’È QUESTO DOCUMENTO?

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Questo documento raccoglie molti quesiti posti durante i webinar tenuti dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi sul tema del registro dei titolari effettivi. Per comodità di lettura alcune domande sono state accorpate e/o sintetizzate: le risposte sono aggiornate alla data di pubblicazione.

Le risposte fornite sono funzionali ai webinar tenuti, di cui sono un completamento. La Camera di Commercio si riserva di integrare o modificare in qualunque momento le risposte fornite (anche sulla base di eventuali pareri, circolari o indicazioni trasmessi dalle autorità competenti, quali il Ministero Economia e Finanze, il Ministero delle Imprese e Made in Italy, altre Autorità di vigilanza).

Per altre informazioni sull’adempimento si rinvia al Portale del Titolare effettivo

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SOMMARIO

PARTE PRIMA: QUESITI SUI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE E SUI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

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PARTE SECONDA: QUESITI SULLA FIRMA DIGITALE E SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

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PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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PARTE QUARTA: QUESITI SULLE SANZIONI DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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PARTE PRIMA: QUESITI SUI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE E SUI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO


QUESITI SUI SOGGETTI OBBLIGATI E SUI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Domanda

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Risposta

In caso di società con partecipazioni (>25%) gravate da usufrutto e nuda proprietà, come deve essere individuato il titolare effettivo?

All’usufruttuario, salva diversa convenzione con il nudo proprietario, spetta il diritto di voto e il diritto alla percezione degli utili e, pertanto, lo stesso sarà individuabile quale titolare effettivo. Tuttavia se in base agli accordi intervenuti tra il nudo proprietario e l’usufruttuario, il diritto di voto spetta al primo, sia il nudo proprietario che l’usufruttuario sono individuabili come titolari effettivi se la partecipazione superi la soglia del 25% del capitale sociale.

In una società con personalità giuridica in cui uno dei soci abbia due partecipazioni sotto soglia, di cui una a titolo di proprietà e l’altra a titolo di usufrutto (ma che sommate superino il 25%) come va individuato il titolare effettivo?

L’amministratore della società partecipata deve assumere le necessarie informazioni e appurare se vi sia un accordo che regoli l’esercizio dei diritti amministrativi tra usufruttuario e nudo proprietario sulla quota gravata dal diritto reale di usufrutto. In linea generale, le due quote (una posseduta a titolo di usufrutto e l’altra a titolo di proprietà) vanno sommate e il loro titolare va indicato nel modello TE con codice-requisito ‘TPD’.

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Domanda

Risposta

In una società di capitali un socio ha due partecipazioni, entrambe sotto soglia, una ‘diretta’ e una ‘indiretta’, se sommate le due partecipazioni superano il 25%. L'amministratore della società deve dichiarare questo socio come titolare effettivo?

Il decreto ministeriale 12 aprile 2023 - che ha approvato il modello digitale TE e le istruzioni per la compilazione - prevede che le due partecipazioni sotto-soglia siano sommate e che il socio titolare delle due partecipazioni - una quale 'proprietà diretta' e l'altra come 'proprietà indiretta', ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. a) e b) del d. lgs. n. 231/2007 - sia indicato nel modello TE una sola volta come titolare effettivo con requisito 'TPI'.

In caso di società che ha come socio unico un'altra società - oppure in caso di società che tra i soci annovera un'altra società con partecipazione superiore al 25% - come viene individuato il titolare effettivo?

Quando una società di capitali (cd. 'società-partecipata') annovera tra i propri soci un'altra società (cd. societàsocia) e quest'ultima sia titolare di una quota di partecipazione superiore al 25%, il titolare effettivo (della società partecipata) va individuato applicando l'art. 20 comma 2 lett. b) del d. lgs. 231/2007. La disposizione prevede: "...costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona". In questi casi è quindi necessario risalire alla persona fisica-proprietario 'indiretto' della quota di partecipazione rilevante. Se la società-socia non è una fiduciaria, il titolare effettivo è individuato nella persona fisica che 'controlla' la società-socia (sulle possibili interpretazioni dell’istituto del 'controllo’, di cui all’art. 20 comma 2 lett. b) del decreto antiriciclaggio, v. slide del webinar). Diversamente, se la società-socia è una società fiduciaria (esiste cioè un mandato fiduciario tra quest’ultima e un ‘fiduciante’) il titolare effettivo è individuabile in colui che – come appena ricordato – ‘possiede’ per il tramite della società fiduciaria una “percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale” della società partecipata (l’amministratore della partecipata deve chiedere e acquisire l’informazione dalla società fiduciaria).

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Domanda

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Le associazioni iscritte al RUNTS e non iscritte nel REA/RI sono obbligate a presentare la comunicazione del titolare effettivo?

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Le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la comunicazione del titolare effettivo?

Risposta

Tutte le associazioni dotate di personalità giuridica iscritte nei registri prefettizi o nei registri regionali delle persone giuridiche private sono tenute alla comunicazione della titolarità effettiva. La pratica va trasmessa alla camera di commercio della provincia in cui l'associazione ha la sede legale (v. inoltre risposta al quesito n. 6). Viceversa, tutte le associazioni non riconosciute (prive quindi di personalità giuridica) non devono presentare la comunicazione del titolare effettivo alle camere di commercio. È irrilevante, infine, la precedente iscrizione, o meno, nel REA o nel registro delle imprese.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la comunicazione del titolare effettivo qualora abbiano la personalità giuridica e siano iscritte nei registri prefettizi di cui al dpr n. 361/2000 o nei registri regionali delle persone giuridiche private.

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Domanda

Risposta

Se una società con sede in Italia è posseduta al 100% da una società straniera nella cui compagine sociale tutti i soci hanno una partecipazione sotto-soglia (non superiore quindi al 25%) il titolare effettivo della società italiana va individuato nell'amministratore unico di quest'ultima?

Si devono sempre applicare le regole generali. L'amministratore della società italiana 'partecipata' deve assumere le necessarie informazioni e verificare se vi sia una persona fisica - italiana o straniera - individuabile come titolare effettivo ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 231/2007 (cioè in base al criterio della cd. 'proprietà indiretta'; v. slide del webinar). Uno dei soci della società straniera potrebbe, ad esempio, esercitare il controllo su di essa e – come prevede la norma richiamata – essere così individuabile come ‘proprietario indiretto’ della partecipazione totalitaria. Viceversa, se le informazioni così acquisite non consentissero di individuare un titolare effettivo, va utilizzato il criterio di cui all'art. 20 comma 3. Infine va utilizzato il criterio residuale, di cui all'art. 20 comma 5. Quest’ultimo comma stabilisce: "il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società". Qualora si utilizzi il criterio residuale, devono essere indicati come titolari effettivi coloro che ricoprono il ruolo indicato nella società italiana partecipata (cioè l'amministratore unico di quest'ultima, secondo l'esempio proposto) non coloro che li rivestono nella società straniera-socia.

Se una società ha un unico socio-persona fisica, come viene individuato il titolare effettivo?

Se una società di capitali ha un socio unico-persona fisica, tale socio è individuabile come titolare effettivo della società con requisito 'TPD' ('partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale'; v. DM 12 aprile 2023). L'amministratore della società deve comunque assumere le opportune informazioni e appurare che il socio unico non sia un prestanome e non gestisca la partecipazione per conto di altra persona fisica (se invece ci fosse interposizione, il titolare effettivo indiretto della società sarebbe il ‘socio occulto’, da indicare nel modello TE con codice requisito 'TPI’ - v. slide del webinar - mentre il socio-unico titolare formale, essendo persona interposta, non rileverebbe).

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Risposta

L’amministratore della società partecipata deve svolgere le verifiche imposte dall’art. 22 c. 3 del decreto antiriciclaggio: deve quindi chiedere e ottenere dalla fiduciaria i dati identificativi di colui che ‘possiede’ - per il tramite della stessa società fiduciaria - una “percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale” della società partecipata. Deve poi svolgere, ovviamente, tutte le altre verifiche per individuare se vi siano altri titolari effettivi (dal quesito proposto sembra di capire, infatti, che potrebbero esserci altri soci con partecipazioni sopra-soglia). 9

Nel caso di società partecipata da una società fiduciaria (con partecipazione superiore al 25%) Va ricordato inoltre che la società fiduciaria è autonomamente tenuta a comunicare - all'ufficio del registro delle imprese presso cui la fiduciaria ha la sede legale – il/i titolare/i effettivo/i del mandato fiduciario, come deve essere individuato il titolare effettivo? indicando gli estremi del mandato stesso.

Vi sono quindi due diverse comunicazioni della titolarità effettiva da presentare: a) una riguarda la società partecipata dalla fiduciaria, deve essere sottoscritta da un amministratore della società partecipata e trasmessa alla camera di commercio individuata in base alla provincia in cui ha sede la società partecipata; b) l’altra riguarda il singolo mandato fiduciario in sé considerato, la cui titolarità effettiva deve essere comunicata dalla società fiduciaria alla camera di commercio della provincia in cui ha sede la fiduciaria.

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Domanda

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Una società straniera detiene il 95% del capitale sociale di una società di capitali italiana (società partecipata) mentre il restante 5% è posseduto da una persona fisica. La società straniera è partecipata da quattro soci-persone fisiche in parti uguali (ognuno ha cioè il 25%) uno dei quali è anche amministratore e legale rappresentante della società italiana. Come si individua il titolare effettivo e con quale codice-requisito?

Se un amministratore delegato è anche socio con una partecipazione superiore al 25% del capitale, con quale requisito va indicato come titolare effettivo?

Risposta Il titolare effettivo va individuato dagli amministratori sulla base delle informazioni che devono acquisire (v. art. 22 c. 3 d. lgs. n. 231/2007). Ciò premesso, si applicano, anche in questo caso, le regole generali previste dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 d. lgs. n. 231/2007. L'amministratore della società italiana deve quindi verificare se la società-socia straniera con partecipazione pari al 95% sia soggetta al controllo di una persona fisica (e in tal caso deve dichiarare tale persona fisica come titolare effettivo della società partecipata, in base all'art. 20 comma 2 lett. b) d. lgs. n. 231/2007; con codice-requisito 'TPI'). L'amministratore (della partecipata) deve inoltre appurare se qualche persona fisica abbia il controllo della società da lui amministrata (v. art. 20 comma 3 d. lgs. 231/2007; es. il socio-persona fisica con partecipazione del 5% potrebbe aver stipulato un patto parasociale, a lui favorevole, con la società straniera grazie al quale è in grado di controllare la società italiana partecipata; codici-requisito TCM oppure TCE o TVC; v. slide del webinar). Infine, se i criteri della proprietà o del controllo non fossero utili a individuare il titolare effettivo, deve essere utilizzato il criterio residuale previsto dal comma 5 sopra ricordato (con codice-requisito ‘TRA’): in questo caso il titolare effettivo “coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società" italiana partecipata (sull’applicazione di quest’ultimo criterio v. anche risposte ai quesiti nn. 7 e 43). Nel webinar (v. slide) è stato ricordato che i criteri previsti dall’art. 20 commi 2, 3 e 5 del decreto antiriciclaggio vanno utilizzati secondo una certa progressione: vanno prima di tutto applicati i criteri della proprietà e poi del controllo. Quindi: un socio-amministratore delegato che sia anche titolare di una partecipazione superiore al 25%, è individuato come titolare effettivo in base al cd. 'criterio della proprietà' e va indicato con codice-requisito 'TPD' (v. DM 12 aprile 2023).

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Domanda

Risposta

In caso di società di capitali che ha come socio unico un trust, come viene individuato il titolare effettivo e chi firma la comunicazione del titolare effettivo?

La comunicazione dei titolari effettivi delle imprese con personalità giuridica deve essere firmata digitalmente da un amministratore. Il titolare effettivo, come è noto, deve essere una persona fisica. Vanno quindi applicate le disposizioni contenute nell’art. 20 commi 2, 3 e 5 del decreto antiriciclaggio (v. slide del webinar). L’art. 20 comma 2 lett. b) stabilisce: “costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”; la norma può trovare applicazione in via estensiva anche al caso in cui la partecipazione sia posseduta per il tramite di un trust. L’amministratore della società partecipata deve quindi acquisire informazioni e appurare se qualche persona fisica, tramite il trust, sia in grado di controllare la società. Nel caso in cui l’applicazione dei commi 2 e 3 non porti a individuare il titolare effettivo, resta comunque utilizzabile il criterio residuale di cui al comma 5, che stabilisce: “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società…” (sull’applicazione del criterio residuale v. anche risposta al quesito n. 43). È importante ricordare, infine, che anche il trust è autonomamente soggetto a comunicare la propria titolarità effettiva (l’obbligo di comunicazione è posto in capo al fiduciario del trust). Vanno cioè presentate due comunicazioni TE: con la prima, sottoscritta dall'amministratore della società partecipata dal trust, sono comunicati i titolari effettivi della società partecipata; con la seconda, sottoscritta dal fiduciario del trust, sono comunicati i titolari effettivi del trust. Questa seconda comunicazione, relativa al trust, deve riportare anche i dati del trust, richiesti al punto 2 del modello TE, intitolato "TRUST - Informazioni identificative" e deve essere inviata alla Camera di Commercio della provincia in cui il trust è stato costituito (se costituito all'estero, la comunicazione della titolarità effettiva del trust va inviata alla Camera di Commercio di Roma).

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Risposta

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Il trustee di un trust va considerato come un titolare effettivo da comunicare?

In base all’art. 22 comma 5 d. lgs n. 231/2007 il trustee (cioè il fiduciario) è un titolare effettivo del trust, da comunicare cumulativamente con il costituente o i costituenti, il beneficiario e, ove esistenti, il guardiano e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

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Quale delle interpretazioni illustrate nelle slide e relative alla disposizione dell'art. 20 c. 2 d.lgs 231/07 è corretta?

Le slide riportano tre diverse interpretazioni dell’istituto giuridico del 'controllo’, richiamato nell'art. 20 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 231/2007. Al momento, sino ad eventuale e diversa indicazione ministeriale o delle Autorità di vigilanza, tutte le letture proposte sono percorribili.

Nel caso di una società che ha come unico socio un ente pubblico (es. Comune) chi è il titolare effettivo?

Se un'impresa-persona giuridica è partecipata al 100% da un ente locale (Comune) il titolare effettivo va individuato, secondo alcune interpretazioni (v. le apposite Linee Guida sulle verifiche antiriciclaggio approvate dal CNDCEC, il 22 maggio 2019) nel legale rappresentante dell'Ente locale: se si tratta di amministrazione comunale, il titolare effettivo andrebbe quindi individuato nel sindaco del Comune (con codice-requisito 'TPI'). Sul punto è comunque opportuna una conferma da parte dei Ministeri competenti (MEF e/o MIMIT).

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Domanda

Risposta

In caso di S.r.l. con socio deceduto avente partecipazione superiore al 25% del capitale (mentre gli altri soci sono titolari di partecipazioni inferiori a tale soglia) in attesa che venga depositata la cessione quote mortis causa, come va individuato il titolare effettivo?

Gli amministratori devono assumere le informazioni necessarie per valutare il caso concreto. Può darsi infatti che uno dei soci sia ‘indirettamente’ titolare di altra partecipazione. In questo caso – titolarità di due partecipazioni sotto soglia, una in via formale e diretta e l’altra in via indiretta – il DM 12 aprile 2023 prevede che le partecipazioni siano sommate: se la somma supera il 25%, tale socio va indicato come titolare effettivo con codice-requisito ‘TPI’. Inoltre, in attesa che venga depositata la dichiarazione di successione e divenga chiara la situazione post-mortem, uno dei soci potrebbe esercitare di fatto un'influenza dominante in assemblea (v. art. 20 comma 3 del decreto antiriciclaggio, cd. ‘criterio del controllo’). Infine, se i criteri della proprietà e del controllo non fornissero risultati utili, va utilizzato il criterio residuale di cui all'art. 20 comma 5 d. lgs. n. 231/2007: il tutto va appurato dall'amministratore della società partecipata.

Nel caso di società con quattro soci aventi ciascuno il 25% del capitale sociale, come viene individuato il titolare effettivo?

In caso di società con quattro soci, ciascuno con partecipazione pari al 25% del capitale, nessuno di questi può essere individuato come titolare effettivo con il requisito della titolarità di partecipazione diretta superiore al 25% (codice-requisito 'TPD'). L'amministratore deve quindi appurare se sia applicabile il criterio della cd. 'proprietà indiretta' (v. slide del webinar) secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lett. b) d. lgs. n. 231/2007. Può darsi, infatti, che uno dei soci sia ‘indirettamente’ titolare di altra partecipazione (es. uno dei soci è in realtà un ‘prestanome’ di altro socio) . In questo caso – titolarità di due partecipazioni sotto soglia, una in via formale e diretta e l’altra in via indiretta – il DM 12 aprile 2023 prevede che le partecipazioni siano sommate: se la somma supera il 25% il socio va indicato come titolare effettivo con codice-requisito ‘TPI’. Successivamente all’uso del ‘criterio della proprietà’ può essere utilizzato il criterio del controllo (art. 20 comma 3). Infine, qualora i primi due criteri non si rivelino utili, va utilizzato il ‘criterio residuale' (art. 20 comma 5; v. slide del webinar).

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Risposta

Le informazioni sulla titolarità effettiva sono consultabili da apposite visure, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con decreto. Potranno accedere al registro le autorità pubbliche individuate dalla legge, le imprese e i professionisti tenuti allo svolgimento delle verifiche antiriciclaggio e i terzi titolari di interessi rilevanti e differenziati mediante istanza di accesso.

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Le informazioni sulla titolarità effettiva saranno visibili nella visura camerale?

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La sede secondaria è, in linea generale, soggetta all'obbligo di comunicazione perché è giuridicamente 'iscritta' nel registro delle imprese, come prevede l'art. 21 comma 1 del d. lgs. 231/2007. Un dubbio permane La sede secondaria di società estera iscritta al registro delle imprese è tenuta all'adempimento in caso di sedi secondarie in Italia di imprese-persone giuridiche con sede legale nell'Unione Europea, quindi già tenute a comunicare i titolari effettivi nel Paese della sede legale (sul punto è opportuna un’indicazione anche in Italia? ministeriale, MEF o MIMIT, o di altre Autorità centrali).

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Se l'amministratore di una srl non è socio con quota di partecipazione superiore al 25%, come viene individuato il titolare effettivo?

Nel caso di impresa con personalità giuridica vanno sempre seguite le regole generali indicate dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 del d. lgs n. 231/07: vanno cioè utilizzati i criteri della proprietà diretta o indiretta, il criterio del controllo e, in via residuale, il criterio della legale rappresentanza, amministrazione o direzione della società (v. slide del webinar). L’amministratore può essere individuato come titolare effettivo solo in via residuale.

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Domanda

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Risposta

Nell'ambito delle persone giuridiche private, rientrano i condomini in generale?

Il condominio è privo di personalità giuridica: non rientra quindi tra i soggetti tenuti a comunicare la propria titolarità effettiva nel nuovo registro dei titolari effettivi.

Qualunque organizzazione privata titolare di un codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate è tenuta all'adempimento?

Come spiegato nelle slide del webinar, l'obbligo di comunicare la titolarità effettiva riguarda le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private iscritte nei registri prefettizi o nei registri regionali, i trust con codice fiscale italiano (con sede in Italia o all’estero) e i mandati fiduciari ‘stabiliti o residenti’ in Italia (v. art. 21 comma 3 d. lgs n. 231/2007) stipulati con società fiduciarie. Le altre organizzazioni private non devono comunicare la propria titolarità effettiva alle camere di commercio.

Le 'branch' di società straniere sono tenute all'adempimento della titolarità effettiva?

Il termine 'branch' o 'filiale' è generico. Le strutture organizzative di imprese straniere sono tecnicamente definibili come 'sedi secondarie' o 'unità locali' (la loro natura è chiaramente indicata nelle visure camerali). Le unità locali sono iscritte nel REA, quindi non si ritiene che le società straniere che abbiano nel territorio italiano solo questo tipo di 'filiali' o 'branch' siano tenute a comunicare il/i titolare/i effettivo/i della societàmadre. Diverso è per le sedi secondarie di società straniere. Le società straniere che hanno una 'branch' o 'filiale' iscritta nel registro delle imprese come 'sede secondaria' sono generalmente soggette all'obbligo perché tali 'sedi' sono giuridicamente 'iscritte' nel registro delle imprese (v. art. 21 comma 1 d. lgs. 231/2007). Sul punto è opportuno un chiarimento da parte del MEF o MIMIT qualora si tratti di sede secondaria di società straniera con sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea (in questi casi la casamadre è infatti tenuta a comunicare la propria titolarità effettiva presso il Paese della sede). V. anche risposta al quesito n. 19.

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Risposta

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Una società a responsabilità limitata con socio unico che è anche amministratore unico è tenuta all'adempimento? Il registro delle imprese 'conosce' infatti già il socioamministratore unico, che risulta iscritto.

Il titolare effettivo va comunque comunicato. Non ha alcun rilievo la circostanza che il socio unicoamministratore unico sia già noto al registro delle imprese. La comunicazione della titolarità effettiva è sempre necessaria: non è notizia già in possesso degli uffici del registro delle imprese.

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Se l'amministratore è anche socio con partecipazione superiore al 25% del capitale e c'è un altro socio con partecipazione superiore a tale soglia come viene individuato il titolare effettivo?

Il titolare effettivo nelle imprese-persone giuridiche va individuato applicando le regole generali previste dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 del d. lgs. n. 231/2007. (v. slide). Nel caso specifico, i titolari effettivi da comunicare si identificano nel socio-amministratore con partecipazione superiore al 25% e nell'altro socio con partecipazione superiore a tale soglia, salvo siano dei ‘prestanome’ o soggetti interposti da altri, perché in tal caso i titolari effettivi, da comunicare nel modello TE, sarebbero i ‘soci occulti’. Queste verifiche, aventi ad oggetto la titolarità effettiva della società, devono essere accuratamente svolte dagli amministratori

Come viene individuato il titolare effettivo nelle società cooperative?

Anche per le società cooperative valgono le regole generali. Tutte le società cooperative – incluse le cooperative sociali - sono tenute all’adempimento. Deve quindi essere valutato l'assetto delle partecipazioni e, quando utilizzabile, va impiegato il criterio 'della proprietà' (le piccole società cooperative possono infatti avere un numero molto ridotto di soci e quindi possono esserci partecipazioni al capitale sociale superiori alla soglia del 25%). È utilizzabile anche il criterio del controllo: potrebbero esistere, ad esempio, vincoli contrattuali che consentono di individuare un terzo come titolare effettivo. Solo se questi due criteri non forniscono risultati utili, può essere utilizzato il criterio residuale, previsto dall'art. 20 comma 5 del d. lgs. n. 231/2007, secondo cui il titolare effettivo "... coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società...". Il tutto deve essere valutato con attenzione dagli amministratori.

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Risposta

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Se una società (srl ) ha come soci due persone giuridiche e queste sono, a loro volta, partecipate solo da persone giuridiche occorre risalire alle persone fisiche che sono titolari effettivi di queste ultime?

Il titolare effettivo è sempre una persona fisica. Quando una società di capitali (es. 'A', società partecipata) annovera tra i soci, con partecipazioni superiori al 25%, altre persone giuridiche (es. società di capitali-socie) è necessario individuare, come prescritto dall'art 20 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 231/2007, chi eserciti il 'controllo' su di esse. Occorre quindi risalire la catena di controllo. Come spiegato nelle slide, il lemma 'controllo' forma oggetto di varie interpretazioni e diverso può essere il risultato di tali verifiche. Se queste indagini e le verifiche di cui all’art. 20 comma 3 non portano all’individuazione di un titolare effettivo, va utilizzato il criterio residuale di cui all'art. 20 c. 5 del decreto antiriciclaggio. Come evidenziato nel webinar, gli amministratori della società partecipata, tenuta a comunicare la propria titolarità effettiva, devono svolgere attente indagini prima di applicare il criterio residuale (e devono tenere traccia delle verifiche compiute e delle motivazioni che conducono all’impiego di tale criterio).

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Qualora l'unica partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% fosse rappresentata da una SPA ad azionariato diffuso (quote individuali in % inferiore all'1%) ma il controllo dell'impresa fosse esercitato da un socio che detiene una partecipazione inferiore al 25%, chi andrebbe comunicato come titolare effettivo?

Dal quesito sembra già accertato che il criterio della proprietà (diretta o indiretta) sulla spa-socia non porti a risultati utili. Se così fosse e fosse accertato che il controllo sull’impresa è esercitato da un socio (es. grazie a un patto parasociale) questi deve essere indicato come titolare effettivo in base a uno dei criteri indicati dall’art. 20 comma 3 d. lgs. n. 231/2007, abbinando quindi uno dei codici-requisito previsti e illustrati nelle slide del webinar.

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L’art. 1105 c.c. stabilisce che il partecipante che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune decide in via vincolante anche per gli altri partecipanti qualora l’atto da compiere rientri nell’ordinaria In caso di azioni o quote in comproprietà amministrazione. Questi può essere individuato quale ‘titolare effettivo’ (se la partecipazione in comunione (assumendo che la partecipazione societaria sia superi il 25% del capitale sociale). Se la partecipazione sociale che forma oggetto di in comunione è attribuita ovviamente > del 25%) come viene individuato il in parti uguali, l’amministratore può dichiarare ‘titolare effettivo’ tutti i comproprietari, salvo che circostanze titolare effettivo? di fatto o eventuali accordi tra gli stessi circoscrivano la scelta ad uno solo o ad alcuni di essi. L’amministratore deve svolgere adeguate verifiche per appurare tali aspetti.

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Risposta

In caso di srl con tre soci con quote al 33%, 33% e 34% e con un cda con un presidente (che è uno dei tre soci) è necessario indicare come titolare tutti e tre i soci o solo colui che è presidente in virtù del suo ruolo?

Nel caso indicato sembra applicabile il criterio della 'proprietà diretta' (v. slide). Se così fosse (va appurato dall'amministratore) i titolari effettivi sarebbero i tre soci, in quanto titolari di una partecipazione superiore al 25%. Ovviamente, se qualche socio fosse il 'prestanome' di altri - fosse cioè ‘persona interposta’ ma il dominus vero fosse un terzo – è necessario indicare come titolare effettivo il reale 'dominus' della partecipazione (con il codice-qualifica 'TPI'; v. slide del webinar).

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I consorzi con attività esterna sono obbligati a comunicare il titolare effettivo?

I consorzi, a livello generale, non devono comunicare il titolare effettivo perché non hanno personalità giuridica. In casi del tutto particolari, qualora sia previsto dalla legislazione speciale, il consorzio può assumere personalità giuridica di diritto privato: in questi casi è soggetto alla dichiarazione della titolarità effettiva in quanto persona giuridica privata iscritta nel registro prefettizio, oppure nel registro regionale delle persone giuridiche private (v. anche risposte ai quesiti 5 e 6; v. art. 20 comma 4 d. lgs. n. 231/2007).

32

Il titolare (persona-fisica) di una partecipazione in società di capitali superiore al 25% è individuabile come Chi detiene oltre il 25% delle quote ma non ha titolare effettivo in base al criterio della proprietà (v. art. 20 comma 2 lett. a) d. lgs. n. 231/2007). vincoli contrattuali che consentono di esercitare L'amministratore deve acquisire le informazioni necessarie per appurare che il titolare formale della un'influenza dominante è designabile come partecipazione non sia 'persona interposta'. L'inesistenza di vincoli contrattuali che permettano di svolgere il titolare effettivo? controllo sulla società non rileva se viene utilizzato il 'criterio della proprietà' (v. slide del webinar).

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Risposta

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L'art. 20 comma 5 del d. lgs. n. 231/2007 (criterio residuale) stabilisce che il titolare effettivo "coincide con la L'art. 20 comma 5 - utilizzo del criterio residuale persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di - si applica agli amministratori dotati di poteri di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società". Non si opera alcun distinguo tra ordinaria e straordinaria amministrazione o poteri di ordinaria e/o di straordinaria amministrazione in capo agli amministratori: qualunque anche agli amministratori con soli poteri di amministratore delegato (con poteri di ordinaria o di straordinaria amministrazione) va quindi indicato nel ordinaria amministrazione? modello TE (oltre al rappresentante legale) se il titolare effettivo sia individuato mediante il criterio residuale (v. slide del webinar).

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L'analisi delle partecipazioni nella società - al fine di individuare il titolare effettivo in base al criterio della proprietà - va compiuta alla data La comunicazione del titolare effettivo deve indicare i titolari effettivi alla data dell'invio della comunicazione della comunicazione del titolare effettivo al all'ufficio del registro delle imprese. Se il titolare effettivo è individuato in base al criterio della proprietà (v. registro delle imprese o si deve fare riferimento slide del webinar) si deve quindi fare riferimento alla compagine sociale al momento dell'invio della pratica. alla compagine sociale alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2022?

35

La comunicazione del titolare effettivo è obbligatoria anche se i soci iscritti nel registro delle imprese sono aggiornati?

La comunicazione del titolare effettivo è obbligatoria e va comunque presentata a prescindere dalla circostanza che i soci iscritti nel registro delle imprese siano aggiornati.

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Domanda

Risposta

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Le società di cartolarizzazione devono comunicare il titolare effettivo?

Le società di cartolarizzazione, come qualsiasi altra società, devono comunicare il proprio titolare effettivo individuandolo in base ai criteri stabiliti dall’art. 20 commi 2, 3 e 5 del d.lgs n. 231/07

37

Le imprese individuali devono comunicare il titolare effettivo?

Le disposizioni normative vigenti non prevedono che le imprese individuali debbano comunicare il proprio titolare effettivo al registro dei titolari effettivi.

38

Se tra i soci di una società di capitali vi sono vincoli di parentela, per individuare chi sia il titolare effettivo è necessario sommare il valore delle quote possedute da ciascuno?

La circostanza che tra i soci vi siano vincoli di parentela è irrilevante. Vanno comunque seguite le regole stabilite dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 d.lgs n. 231/07 (v. slide del webinar). L’amministratore della società deve prestare attenzione, come sempre ma soprattutto in questi casi, alle interposizioni di persone (cd. prestanome) e aver cura di individuare e indicare i titolari effettivi.

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Risposta

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In caso di srl unipersonale in liquidazione il titolare effettivo è il liquidatore o il socio unico (persona fisica)?

Anche nel caso di srl in liquidazione con socio unico vanno seguite le regole generali, stabilite dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 d. lgs n. 231/07. Il liquidatore (soggetto obbligato a firmare la comunicazione del TE) può essere individuato come titolare effettivo solo se il criterio della proprietà e il criterio del controllo non fossero utili all’indagine (v. slide del webinar). Nel caso proposto il titolare effettivo è il socio unico (in base al criterio della proprietà): il liquidatore deve comunque assumere le necessarie informazioni e appurare che questi non sia una persona interposta da altri (diversamente dovrebbe essere indicato il cd. ‘socio occulto’, cioè la persona fisica ‘interponente’).

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L'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali va compiuta - dagli amministratori della società partecipata - utilizzando sempre i criteri generali previsti dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 del d. lgs. n. 231/2007. Va quindi preliminarmente verificato se vi sia una persona fisica che eserciti il controllo sulla persona giuridica privata titolare dell’intera partecipazione (va quindi applicato in via estensiva l’art. 20 comma 2 lett. Nel caso di società di capitali che ha come socio b) d. lgs n. 231/2007). Va inoltre utilizzato il criterio di cui all’art. 20 comma 3 (es. un terzo potrebbe unico un'associazione (persona giuridica privata) esercitare il controllo sulla società partecipata in base a particolari vincoli contrattuali). Infine, se l’uso dei come va individuato il titolare effettivo? primi due criteri non fornisse un riscontro utile, va utilizzato il criterio residuale di cui all’art. 20 comma 5 (v. slide del webinar). Gli amministratori della società partecipata devono svolgere attente indagini prima di applicare il criterio residuale (e devono tenere traccia delle verifiche compiute e delle motivazioni che conducono all’impiego di tale criterio).

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Risposta

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Nel caso proposto possono essere seguite le Linee Guida AIFI (del 6 novembre 2020, reperibili su Internet) secondo cui: a) “la dichiarazione sulla titolarità effettiva (…) è retta dai principi previsti per le società di capitali di cui all’art. 20 del Decreto 231/2007”; b) “…nel caso in cui (…) un Fondo Comune di Investimento Se la catena di controllo di una società di capitali risulti azionista diretto della Società Target, si ritiene debbano trovare applicazione i criteri previsti per la è riconducibile a un fondo comune titolarità effettiva delle società di capitali. In assenza (…) in conformità ai principi di cui all’art. 20, troverà d'investimento come viene individuato il titolare applicazione il criterio residuale. Conseguentemente, il titolare effettivo coinciderà con la persona fisica o le effettivo? persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società” (sull’uso di quest’ultimo criterio v. anche risposta al quesito n. 43).

42

Può essere opportuna una esemplificazione. Tre soci 'A', 'B' e 'C' sono titolari rispettivamente del 30%, del 30% e del 40% del capitale sociale di una società di capitali. Il socio 'A' è in realtà interposto dal socio 'B': la partecipazione formalmente intestata ad 'A' viene cioè indirettamente gestita da 'B' grazie a un accordo convenuto tra i due. Il socio 'C' è invece il vero titolare della propria partecipazione. L'amministratore - in seguito alle informazioni che è tenuto ad assumere sulla titolarità effettiva, v. art. 22 comma 3 d. lgs n. 231/2007 - dovrà quindi indicare nel modello TE come titolari effettivi: 'B' con requisito TPD (in riferimento alla partecipazione sopra-soglia a lui intestata) e con requisito 'TPI' (in riferimento alla partecipazione soprasoglia da lui gestita tramite 'A', persona interposta) e 'C' con requisito 'TPD'.

In una società di capitali con tre soci, tutti con partecipazioni sopra-soglia, se un socio è probabilmente interposto da un altro socio, cosa deve dichiarare l'amministratore della società nel modello TE?

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Domanda

Risposta

Non mi è chiara l'applicazione del criterio residuale (art. 20 c. 5): se una spa o una srl ha un board con un consiglio di amministrazione di dieci amministratori, di cui solo tre hanno deleghe, vanno indicati come titolari effettivi tutti gli amministratori o solo i tre amministratori delegati?

L'art. 20 comma 5 del d. lgs. n. 231/2007 (criterio residuale) stabilisce che "...il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società". La relazione illustrativa al d. lgs. n. 125/2019 (che ha introdotto la disposizione) evidenzia come il titolare effettivo vada individuato “... nella figura di soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi ovvero i direttori generali della società...". In caso di utilizzo del criterio residuale, la comunicazione del titolare effettivo deve quindi riportare il rappresentante legale della società e gli amministratori delegati. Se non vi siano amministratori delegati ma vi sia un direttore generale con ampie deleghe, va indicato quest'ultimo, oltre al rappresentante legale (sul punto v. anche CNN, Studio 1_2023 B, cit., p. 34). Gli amministratori devono svolgere attente indagini prima di applicare il criterio residuale (e devono tenere traccia delle motivazioni che conducono all’impiego di tale criterio).

Se al vertice della catena di controllo esiste una società estera quotata in Borsa, come viene individuato il titolare effettivo?

Devono essere applicate le regole generali previste dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 d. lgs. n. 231/2007. Va verificato se il criterio della proprietà indiretta di cui all’art. 20 comma 2 lett. b) possa permettere di individuare il titolare effettivo (tenendo conto delle diverse letture possibili di questa disposizione, illustrate nelle slide del webinar). Se la società estera quotata in Borsa fosse cioè controllata da una o più persone fisiche, costoro vanno individuati come titolari effettivi della società partecipata (con codice ‘TPI’). Va inoltre utilizzato il criterio del controllo riferito alla società italiana partecipata (art. 20 comma 3). Nel caso in cui né il criterio della proprietà, né il criterio del controllo portino a individuare un titolare effettivo, resta il criterio residuale di cui all’art. 20 comma 5, che stabilisce: "...il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società...«. Secondo l'interpretazione diffusa dal CNN (Studio 1_2023 B, cit., p. 35) in quest’ultimo caso vanno indicati come titolari effettivi coloro che ricoprono i ruoli indicati nella società italiana partecipata, non coloro che li rivestono nella società straniera-socia (sul punto è comunque opportuna una conferma da parte dei ministeri, MEF e/o MIMIT).

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QUESITI SUI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE E SUI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Risposta

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I trust obbligati all’adempimento sono i trust I requisiti che deve possedere il trust – ‘residente’ o ‘non residente’ nel territorio italiano - per essere produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali fiscalmente rilevante sono illustrati in varie comunicazioni e circolari dell’Agenzia delle Entrate, cui si rimanda (v. art. 1 c. 2 lett. r) DM 55/2022): cosa si (es. Circolare n. 61/E del 27.12.2010). intende con questa espressione?

46

Per una associazione-persona giuridica (iscritta anche nel RUNTS con qualifica ETS) in quale modo viene calcolata la quota minima di possesso per individuare il titolare effettivo, visto che non ci sono quote ma la partecipazione è individuale e ‘per teste’?

Il titolare effettivo delle persone giuridiche private, iscritte nei registri di competenza, è individuato cumulativamente nel fondatore (ove in vita), nei beneficiari quando individuati o facilmente individuabili e nei titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (art. 20, c. 4, dlgs n. 231/07). Non rileva il profilo del possesso delle ‘quote’ di partecipazione.

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PARTE SECONDA: QUESITI SULLA FIRMA DIGITALE E SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

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Domanda

Risposta

Lo studio professionale non costituito nella forma di società di capitali deve presentare la comunicazione del titolare effettivo?

Lo studio professionale non costituito nella forma di società di capitali non deve inviare la comunicazione del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese.

48

Come si individua il titolare effettivo nel caso in cui una società di capitali sia soggetta a controllo pubblico?

Le società di capitali partecipate da una o più pubbliche amministrazioni sono soggette alle regole generali previste dall’art. 20 commi 2, 3 e 5 del d. lgs. n. 231/2007. Se l’ente pubblico detiene una partecipazione rilevante (> del 25%) o comunque controlla la società, il titolare effettivo della società partecipata va individuato nel titolare effettivo dell’ente pubblico (cioè nella persona fisica dotata di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione di quest’ultimo). Sul punto è opportuna una conferma da parte dei Ministeri competenti (MEF e/o MIMIT).

49

La comunicazione del titolare effettivo deve essere presentata in caso di eredità giacente a cui sia attribuito il codice fiscale?

Il patrimonio-eredità giacente, titolare di codice fiscale, non deve inviare la comunicazione del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese: non rientra infatti tra i soggetti obbligati all’adempimento.

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QUESITI SUI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE E SUI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Risposta

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Le parrocchie sono enti che rientrano tra le persone giuridiche private tenute a comunicare la loro titolarità effettiva agli uffici del registro delle imprese e quindi a iscriversi nel registro dei titolari effettivi?

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge n. 222/85 (incluse le parrocchie) sono tenuti ad iscriversi nel registro delle persone giuridiche private. Questi enti sono pertanto obbligati a comunicare il proprio titolare effettivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 c. 4 d.lgs 231/07 (secondo cui i titolari effettivi delle persone giuridiche private vanno individuati nei fondatori, ove in vita, ovvero nei beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili, ovvero nei titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione). Sul punto si registra una difforme indicazione della Conferenza Episcopale Italiana ed è opportuna/necessaria una conferma da parte dei Ministeri competenti (MEF e/o MIMIT).

51

In base al criterio residuale previsto dall’art. 20 c. 5 del d. lgs. 231/2007, il direttore generale e gli altri direttori (direttore risorse umane, direttore contabile ecc.) possono essere considerati titolari di poteri di direzione della società e quindi titolari effettivi, anche se non figurano nella visura camerale?

I direttori generali con ampie deleghe, così come i dirigenti apicali con ampie deleghe, possono essere individuati titolari effettivi anche se non risultano iscritti nel registro delle imprese. È utile ricordare che l’amministratore che firma il modello TE e comunica i titolari effettivi della società di capitali da lui amministrata utilizzando il cd. ‘criterio residuale’ è tenuto al rispetto delle previsioni contenute nell’art. 20 c. 6 d. lgs. n. 231/2007, secondo cui “I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo”.

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QUESITI SUI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE E SUI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Risposta

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Le società fallite o sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale o concorsuale devono presentare la comunicazione del titolare effettivo?

Le società fallite o sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale o concorsuale sono tenute alla comunicazione del titolare effettivo, utilizzando i criteri generali previsti dall’art. 20 c. 2, 3 e 5 del d. lgs. 231/2007. Ciò premesso, si può ritenere che curatore fallimentare sia legittimato all’adempimento in quanto è identificabile come “esecutore”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. p), del d.lgs. 231/2007 ovvero come “soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente”.

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In caso di trust costituito all'estero e con trustee autonomamente iscritto nel registro imprese italiano, la comunicazione del titolare effettivo deve in ogni caso essere presentata alla Camera di Commercio di Roma?

In caso di trust costituito all'estero, la Camera di Commercio competente per territorio è quella di Roma a prescindere dalla circostanza che il trustee sia iscritto in un diverso ufficio del registro imprese.

I professionisti obbligati all'adeguata verifica della clientela possono accedere alle informazioni sul titolare effettivo di soggetti diversi dai propri clienti?

I professionisti obbligati all'adeguata verifica della propria clientela (art. 3 dlgs 231/07) grazie all’accreditamento accedono alle informazioni del titolare effettivo dei propri clienti (v. art. 6 c. 1 DM 55/2022; il processo di accreditamento prevede il rilascio di un’apposita dichiarazione in tal senso). Possono accedere anche alle informazioni delle imprese che non sono clienti: in tal caso l’accesso è però regolato dall’art. 7 c. 2 del DM 55/2022 (applicabile non solo ai trust e ai mandati fiduciari ma anche alle impresepersone giuridiche e alle persone giuridiche private in seguito alla sentenza 22 novembre 2022 della Corte di Giustizia U.E.) e colui che chiede l’accesso deve avere un interesse rilevante e differenziato ai sensi dell'articolo 21, c. 4 lettera d-bis, d. lgs. n. 231/2007.

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PARTE SECONDA: QUESITI SULLA FIRMA DIGITALE E SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE


PARTE SECONDA: QUESITI SULLA FIRMA DIGITALE E SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

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Domanda

Risposta

55

Qualora un soggetto sia amministratore o legale rappresentante di diverse imprese, può effettuare una sola comunicazione del titolare effettivo?

L'amministratore di più imprese è tenuto a presentare e sottoscrivere digitalmente, per ciascuna impresa, la comunicazione del titolare effettivo. Ogni comunicazione deve riguardare una sola impresa-persona giuridica: ovviamente, come ricordato (v. slide del webinar) se l’impresa ha più titolari effettivi, tutti devono essere indicati nel modello digitale TE ad essa riferito (v. DM 12 aprile 2023).

56

La comunicazione del titolare effettivo deve essere firmata da colui che è individuato come titolare effettivo?

La comunicazione del titolare effettivo deve essere firmata dal soggetto obbligato al deposito: cioè da un amministratore se trattasi di impresa con personalità giuridica (ovvero dal liquidatore se l'impresa è in liquidazione) dal fondatore o da uno dei soggetti cui è attribuita la legale rappresentanza e l'amministrazione se trattasi di PGP; dal fiduciario se trattasi di trust o di mandato fiduciario.

57

Se ci sono tre titolari effettivi, chi dei tre deve firmare digitalmente la pratica?

Il titolare effettivo non deve firmare la pratica: v. risposta al quesito n. 46.

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PARTE SECONDA: QUESITI SULLA FIRMA DIGITALE E SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

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Domanda

Risposta

58

Se l'amministratore dell’impresa-persona giuridica (spa, saa, srl, società cooperativa) non ha la firma digitale può firmare il professionista che trasmette la pratica?

No, almeno un amministratore deve avere la firma digitale. Il professionista può solo trasmettere la pratica di comunicazione del titolare effettivo: in questo caso deve aggiungere la sua firma digitale alla firma digitale dell'amministratore sul file della Comunicazione Unica, ai fini della domiciliazione, cioè per le comunicazioni previste dall’art. 7 comma 3 del DM 55/2022.

59

Nel caso di società con un consiglio di amministrazione, la comunicazione del titolare effettivo deve essere sottoscritta da tutti i consiglieri?

No, la comunicazione del titolare effettivo va sottoscritta digitalmente da uno degli amministratori (consigliere semplice o consigliere delegato).

Il procuratore che ha poteri di rappresentanza dell'impresa o della PGP (persona giuridica privata) può firmare la comunicazione del titolare effettivo?

Il procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società o della PGP (persona giuridica privata) non può firmare la comunicazione del titolare effettivo. In base all'art. 3 c. 1 DM 55/2022 i soggetti obbligati alla presentazione e alla sottoscrizione della comunicazione sono infatti solo gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica (ovvero il sindaco, in via suppletiva, in caso di inadempimento dell'amministratore). Nel caso delle persone giuridiche private, i soggetti obbligati alla presentazione e alla sottoscrizione della comunicazione sono i fondatori oppure i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione.

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PARTE SECONDA: QUESITI SULLA FIRMA DIGITALE E SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

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Domanda

Risposta

61

Se l'obbligato alla comunicazione del titolare effettivo è un soggetto straniero (es. amministratore con cittadinanza straniera) e non ha la firma digitale è necessario che la richieda?

Sì, la comunicazione del titolare effettivo deve essere sottoscritta digitalmente dall'amministratore della società. Qualora sia straniero, è necessario che quest'ultimo abbia la firma digitale. La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi prevede anche modalità tecniche di rilascio 'a distanza’ dei dispositivi di firma.

62

Per i nuovi soggetti neocostituiti (es. nuova società di capitali) sarebbe opportuno che il notaio potesse comunicare al registro delle imprese il titolare effettivo assieme alla richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo.

Al momento il DM 55/2022 non lo consente: il notaio non è tra i soggetti autorizzati a sottoscrivere la comunicazione della titolarità effettiva. Il notaio, tuttavia, può far sottoscrivere digitalmente la comunicazione a uno degli amministratori e aggiungere nella distinta della Comunicazione Unica la propria firma digitale a quella dell'amministratore (ai fini della domiciliazione, cioè per le comunicazioni previste dall’art. 7 comma 3 DM 55/2022).

63

Il professionista incaricato può firmare la pratica di conferma del titolare effettivo al posto del soggetto obbligato in sede di deposito contestuale del bilancio?

La comunicazione del titolare effettivo deve essere firmata sempre dal soggetto obbligato (anche nel caso di conferma annuale). Il professionista incaricato all'invio telematico aggiunge la propria firma digitale (a quella del soggetto obbligato) nel modello della “Comunicazione Unica" (ai fini della domiciliazione, cioè per le comunicazioni previste dall’art. 7 comma 3 del DM 55/2022).

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PARTE SECONDA: QUESITI SULLA FIRMA DIGITALE E SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

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Domanda

Risposta

64

L'impresa/ente obbligato a presentare la comunicazione del titolare effettivo è tenuto ad attivare un contratto Telemaco per spedire la Il professionista può utilizzare il proprio contratto Telemaco. pratica oppure il professionista, che procede alla spedizione, può utilizzare il suo contratto Telemaco?

65

Con quale tipo di firma di firma digitale deve essere firmata la comunicazione del titolare effettivo?

66

L'adempimento può essere sottoscritto digitalmente da un sindaco, in via suppletiva, quando cioè gli Il sindaco di una società tenuta all’adempimento amministratori non provvedano. Il DM 12 aprile 2023 elenca le cariche “…che compongono l’organo di può firmare la comunicazione del titolare controllo che possono provvedere alla comunicazione laddove non venga effettuata dagli amministratori” (le cariche individuate sono il presidente del collegio sindacale, il presidente del consiglio di sorveglianza, il effettivo? sindaco e il sindaco supplente).

Può essere utilizzata qualunque firma digitale 'CADES' (pdf.p7m).

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PARTE SECONDA: QUESITI SULLA FIRMA DIGITALE E SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

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68

Domanda

Risposta

In fase di costituzione della impresa o della PGP potrà essere presentata contestualmente la comunicazione del titolare effettivo?

In fase di costituzione di un’impresa con personalità giuridica (o di una PGP) non sarà possibile presentare contestualmente la domanda di iscrizione dell'atto costitutivo e la comunicazione del titolare effettivo: l’adempimento contestuale non è previsto. La comunicazione del titolare effettivo dovrà quindi essere trasmessa separatamente dalla richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo.

Se tra i soci di una società vi è una società fiduciaria chi deve firmare la comunicazione del titolare effettivo?

Se un'impresa con personalità giuridica ha come socio una società fiduciaria - con partecipazione superiore al 25% - nulla cambia in merito a colui che deve sottoscrivere digitalmente la comunicazione del titolare effettivo della società di capitali partecipata. Il soggetto obbligato è l'amministratore della società partecipata. Ciò premesso, va tenuto presente che alla società fiduciaria spetta poi un adempimento diverso: quest'ultima è infatti obbligata a comunicare al registro delle imprese gli estremi del mandato fiduciario e il titolare effettivo di quest'ultimo. Questo diverso adempimento, che riguarda il titolare effettivo del mandato fiduciario - non il titolare effettivo della società partecipata! - va firmato digitalmente da uno degli amministratori della fiduciaria e va trasmesso all'ufficio del registro delle imprese della provincia in cui ha sede la fiduciaria (v. risposta al quesito n. 9).

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PARTE SECONDA: QUESITI SULLA FIRMA DIGITALE E SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

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Domanda

Risposta

69

Nel caso il soggetto si rivolga ad un intermediario per la presentazione della comunicazione del L'intermediario è obbligato ad aggiungere la propria firma digitale al file “Distinta Comunica” ai fini della titolare effettivo, quest'ultimo è obbligato ad domiciliazione della pratica di comunicazione del titolare effettivo (come previsto nel DM 12 aprile 2023, di apporre la propria firma digitale in aggiunta a approvazione del modello TE). quella dell'amministratore, del fondatore o del fiduciario?

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Relativamente alle persone giuridiche private, chi deve firmare la comunicazione del titolare effettivo nel caso in cui il fondatore sia deceduto?

La comunicazione del titolare effettivo delle PGP può essere firmata dal fondatore oppure dai soggetti cui è attribuita la legale rappresentanza e l'amministrazione (art. 3, c. 1 DM 55/2022).

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PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO


PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Domanda

Risposta

71

La PEC da indicare, in caso di controinteressato, può essere la PEC dell'impresa/PGP oppure quella del professionista che trasmette la pratica?

Nel caso in cui la comunicazione del titolare effettivo riporti l'indicazione del cd. ‘controinteressato’ (v. slide del webinar) la PEC richiesta deve essere tecnicamente idonea a ricevere le comunicazioni dell’ufficio del registro delle imprese previste dall'art. 7 comma 3 del DM 55/2022. La PEC può anche non essere formalmente intestata al controinteressato: a questi verrà comunque riferita per tali comunicazioni.

72

Nel caso di titolare effettivo straniero con Il titolare effettivo-cittadino straniero non residente in Italia non deve necessariamente indicare il codice residenza all'estero è necessario compilare il suo fiscale. codice fiscale?

73

Chi è il soggetto controinteressato e in quali casi si può compilare il requisito di soggetto controinteressato?

Il controinteressato alla conoscenza dei dati è individuato dall'art. 21 comma 2 lett. f) terzo periodo e dall’art. 21 comma 4 lett. d) -bis terzo periodo del d. lgs. n. 231/2007; sul punto v. anche le slide del webinar.

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PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Risposta

74

Il titolare effettivo deve avere la PEC?

Non necessariamente. Nel modello TE va indicato un indirizzo di posta elettronica certificata riferito al titolare effettivo solo se venga compilato il requisito 'CTR’ cioè 'controinteressato' (v. slide del webinar) in quanto esposto ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero quando il titolare effettivo sia persona incapace o minore d'età (sul punto v. anche risposta al quesito n. 59).

75

Chi è il dichiarante della comunicazione del titolare effettivo?

Il dichiarante della pratica di comunicazione del titolare effettivo è il soggetto obbligato alla sottoscrizione della pratica: un amministratore se trattasi di impresa con personalità giuridica, il fondatore o uno dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione se trattasi di PGP; il fiduciario se trattasi di trust o di mandato fiduciario.

76

È obbligatorio comunicare la conferma periodica Non è necessario che la ‘conferma’ periodica della titolarità effettiva venga comunicata contestualmente al del titolare effettivo contestualmente al deposito del bilancio di esercizio (la comunicazione contestuale è cioè una possibilità). Può infatti essere deposito del bilancio di esercizio? depositata separatamente avendo cura di rispettare il termine previsto dall'art. 3 comma 3 del DM 55/2022.

37


PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Risposta

77

In caso di variazione della sola residenza del titolare effettivo è necessario presentare una pratica di variazione del titolare effettivo?

Ogniqualvolta si verifichi una modifica dei dati e delle informazioni del titolare effettivo (es. modifica di residenza) deve essere presentata apposita comunicazione di variazione (modello TE) entro 30 giorni dall'atto o dall'evento che ha dato luogo alla variazione.

78

Il modello TE deve essere presentato per ogni società in cui la persona è titolare effettivo o si può presentare un modello TE per tutte le società in cui quella persona è titolare effettivo?

È fondamentale non confondere i vari aspetti. Il modello TE è sottoscritto dal soggetto obbligato (v. slide del webinar) e deve contenere TUTTI (e solo) i titolari effettivi riferiti alla stessa società di capitali, o alla stessa persona giuridica privata, o allo stesso trust o allo stesso mandato fiduciario.

79

In caso di più titolari effettivi individuati nell'impresa con personalità giuridica è necessario fare più comunicazioni del titolare effettivo?

No: va presentato un solo modello TE per tutti i titolari effettivi riferiti allo stesso soggetto (v. risposta al quesito 66).

38


PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Risposta

80

È obbligatorio presentare la conferma nei 12 mesi successivi all'ultima comunicazione o all'ultima variazione?

La comunicazione di conferma è obbligatoria e il termine entro cui presentarla è indicato dall'art. 3 comma 3 del DM 55/2022 "I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma". Quindi, va fatto riferimento all'ultima comunicazione del titolare effettivo (qualunque natura abbia, sia essa una prima comunicazione, una variazione o una conferma periodica): da tale ultima comunicazione scatta il termine di dodici mesi per l'invio telematico della conferma annuale.

81

Nella comunicazione del titolare effettivo devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento del titolare effettivo?

No, non è richiesto.

82

Se il titolare effettivo di una srl viene individuato nel soggetto che ha la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione della società e No, la pratica può essere spedita telematicamente. Sono ovviamente fatti salvi i successivi controlli quest'ultimo non è socio, il controllo automatico dell’ufficio. svolto dal software di spedizione blocca la pratica?

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PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Domanda

83

84

Risposta

Se allo stesso titolare effettivo fossero abbinabili più codici-requisito (es. fondatore di persona giuridica privata che è anche legale rappresentante) quale deve essere utilizzato?

L'art. 20 comma 4 del d. lgs. n. 231/2007 prevede - in caso di persone giuridiche private - che "...sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione" (v. slide del webinar). Il legislatore richiede che tutti siano individuati come titolari effettivi: se una persona fisica ricopre più ruoli questi devono essere tutti riportati nel modello digitale TE con i relativi codici-requisito.

In caso vengano individuati più titolari effettivi devono essere indicati tutti oppure c'è un limite tecnico e numerico alla loro indicazione?

Tutti i titolari effettivi devono essere indicati nello stesso modello TE: non vi sono limiti tecnici e numerici.

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PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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85

Premesso che la comunicazione del titolare effettivo è resa in forma di autocertificazione e deve pertanto essere firmata dal soggetto obbligato, può essere affidato l’incarico ad un professionista/intermediario per l’invio telematico della comunicazione del TE alle camere di commercio? Se sì, il professionista/intermediario incaricato come accede a Telemaco, con la propria userid?

Risposta

Come illustrato nelle slide del corso, l’invio telematico della comunicazione del titolare effettivo può essere compiuto da un professionista incaricato (o da una agenzia di disbrigo pratiche) che deve aggiungere la propria firma digitale alla pratica. Il professionista incaricato accede a Telemaco con la propria user-id. Per quanto riguarda le modalità tecniche da seguire per le operazioni di sottoscrizione, va tenuto presente che se si utilizza il software di compilazione DIRE è possibile firmare digitalmente tramite l’opzione ‘Firma online’, oppure tramite l’opzione ‘Firma offline’. Nel caso ci si avvalga di un professionista/intermediario l’opzione possibile da utilizzare è ‘Firma offline’, mediante la quale il file della Distinta deve essere scaricato sul proprio pc e inviato in posta elettronica al soggetto obbligato che deve firmarlo digitalmente. Quest’ultimo, dopo aver firmato digitalmente il file della Distinta, lo rimanda al professionista/intermediario, il quale procede ad aggiungere la propria firma digitale e a caricare il file nuovamente in DIRE tramite l’apposito pulsante ‘carica’. Si ricorda che nel riquadro dei dati del ‘DICHIARANTE’ vanno compilati i dati del soggetto obbligato all’adempimento e non i dati del professionista/intermediario che trasmette la pratica.

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PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Domanda

Risposta

86

E' disponibile un form/modulo in italiano ed inglese con i dati del titolare effettivo da compilare nella pratica da inviare al registro delle imprese? Se non è disponibile, è comunque possibile allegare alla pratica un documento con i dati del Titolare Effettivo firmato dal legale rappresentante?

I dati del titolare effettivo devono essere riportati compilando gli appositi campi presenti nel modello TE: questa è l’unica modalità prevista. Il modello TE non è disponibile in inglese.

87

Qual è il testo dell'autocertificazione che l'obbligato alla comunicazione del titolare effettivo deve rendere?

Il testo dell'autocertificazione risulta indicato nelle specifiche del modello TE ed è previsto dal software in fase di compilazione: colui che sottoscrive digitalmente il modello TE è chiamato soltanto ad apporre un flag sul testo di autocertificazione automaticamente proposto.

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PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Domanda

Risposta

88

In caso di trust o di soggetto non iscritto nel RI/REA il software di compilazione consente la spedizione della comunicazione telematica del titolare effettivo?

Il software di spedizione della comunicazione del titolare effettivo consente la presentazione della comunicazione del titolare effettivo anche per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese o nel REA.

89

Per comunicare la variazione della residenza di un amministratore di una società di capitali iscritto al tempo stesso come titolare effettivo devono essere presentate due pratiche oppure è sufficiente una sola comunicazione al registro delle imprese?

Va premesso che nel registro delle imprese deve essere iscritto il domicilio degli amministratori delle società di capitali. Se l’amministratore ha comunicato e iscritto un domicilio diverso dal proprio indirizzo di residenza, la variazione di quest’ultima rileva solo per la sezione dei titolari effettivi (è sufficiente quindi una sola comunicazione con modello TE per comunicare la variazione). Viceversa, se l’indirizzo della residenza coincide con il domicilio già iscritto nel registro delle imprese e quindi anche quest’ultimo fosse modificato, servono due diverse pratiche: una (con mod. S2) per comunicare la variazione del domicilio; l’altra (con mod. TE) per comunicare il cambio di residenza.

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PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Domanda

Risposta

90

Se un trasferimento di quote di srl determina una variazione del titolare effettivo, da quando decorre il termine dei 30 giorni per comunicare la variazione del titolare effettivo al registro delle imprese?

Va tenuto presente che in caso di trasferimento delle partecipazioni nelle srl o di costituzione di vincoli reali sulle quote di partecipazione, la variazione degli assetti proprietari delle società a responsabilità limitata non decorre dal compimento dell’atto ma dalla sua iscrizione nel registro delle imprese (v. Cass., sez. I, sent. n. 31051 del 27/11/2019). Ne consegue che il termine di trenta giorni - entro cui comunicare la variazione del titolare effettivo connesso al trasferimento della partecipazione, secondo il caso proposto - decorre da tale iscrizione.

91

La data di comunicazione del titolare effettivo è la data dell'invio telematico della comunicazione?

La data di comunicazione del titolare effettivo coincide con la data di protocollazione della domanda telematica (che normalmente coincide, a sua volta, con la data di spedizione telematica del modello TE agli uffici del registro delle imprese; se la data di protocollazione fosse successiva alla data di spedizione, la data della comunicazione coincide con quest’ultima). Aspetto completamento diverso è la data in cui il titolare effettivo ha assunto tale qualifica.

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PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Domanda

Risposta

92

L’art. 3 comma 3 del DM 55/2022 prevede che ‘annualmente’ gli amministratori e gli altri soggetti obbligati debbano confermare i dati e le informazioni della titolarità effettiva e che ciò sia compiuto entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione. Tale conferma può essere anteriore di diverse settimane rispetto alla scadenza?

Il termini di dodici mesi è il lasso di tempo massimo. La conferma annuale deve intervenire prima di dodici mesi e può quindi essere trasmessa anche diverse settimane prima della scadenza. E’ importante tenere presente che il termine decorre dall’ultima pratica di titolarità effettiva presentata: quindi se la prima comunicazione della titolarità effettiva è stata presentata, ad esempio, il 20 novembre 2023 e successivamente – es. 10 marzo 2024 – viene comunicata una variazione, i dodici mesi decorrono dall’ultima pratica presentata (cioè dal 10 marzo 2024).

93

Da quando decorre il termine dei 12 mesi Il termine dei 12 mesi decorre dalla data in cui è stata protocollata l’ultima pratica del titolare effettivo stabilito per la conferma delle informazioni sul (prima comunicazione, variazione o precedente conferma; v. art. 3 c. 3 DM 55/2022). titolare effettivo: dalla protocollazione o dall’evasione dell’ultimo modello TE presentato?

45


PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Risposta

94

Se una persona fisica, iscritta come titolare effettivo in diverse società di capitali, modifica la Sì, la comunicazione della variazione deve essere presentata per ciascuna società di capitali. Non è possibile propria residenza, la comunicazione di effettuare un'unica comunicazione. variazione deve essere presentata su ciascuna società?

95

Se una società di capitali viene cancellata dal registro delle imprese dopo il 9 ottobre 2023 ma prima della scadenza del sessantesimo giorno previsto per la prima comunicazione (prima quindi dell’11 dicembre 2023) devono essere comunicati i titolari effettivi della società cancellata?

L’invio del modello TE è tecnicamente permesso: sull’obbligatorietà o meno dell’adempimento è necessaria una conferma del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

96

Le start-up innovative pagano il diritto di segreteria per comunicare i propri titolari effettivi?

Le start up innovative non sono soggette al pagamento del diritto di segreteria. È bene tener presente, però, che le start up innovative costituite da oltre 60 mesi dalla data dell’atto costitutivo sono tenute al pagamento dei diritti di segreteria.

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PARTE TERZA: QUESITI SULLA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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97

Nel corso del webinar è stato detto che il modello TE non può essere abbinato, in linea generale, a nessun altro adempimento del registro delle imprese, tuttavia la conferma annuale della titolarità effettiva può essere presentata assieme al deposito del bilancio d’esercizio. Se il deposito del bilancio d’esercizio avesse una scadenza successiva, la comunicazione della conferma del titolare effettivo potrebbe beneficiare di tale diverso termine oppure deve comunque intervenire entro dodici mesi?

Risposta

La ‘conferma’ del titolare effettivo deve essere presentata annualmente ed entro 12 mesi dalla data della ‘prima comunicazione’ o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma (art. 3 c. 3 DM 55/2022). Qualora la ‘conferma’ annuale sia presentata oltre il termine indicato, verrà emessa la sanzione per tardivo adempimento. Esempio: i) bilancio d’esercizio 2024 approvato dai soci il 5 maggio 2025 (da depositare quindi al registro delle imprese entro trenta giorni da tale data); e

ii) ultima comunicazione della titolarità effettiva trasmessa con pratica protocollata il 10 maggio 2024 (la conferma annuale deve quindi essere inviata entro il 10 maggio 2025). Se gli amministratori della società depositano il bilancio entro il 10 maggio 2025 possono correttamente allegare, nei termini, anche il modello TE per confermare la titolarità effettiva della società stessa; viceversa, se gli amministratori depositano il bilancio d’esercizio successivamente al 10 maggio abbinandovi il modello TE, sarà emessa sanzione per tardivo adempimento della conferma annuale. Deve infatti essere rispettato il termine previsto per ogni singolo adempimento.

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PARTE 4: QUESITI SULLE SANZIONI DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO


PARTE QUARTA: QUESITI SULLE SANZIONI DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Domanda

Risposta

Se la denuncia del titolare effettivo è presentata con un ritardo contenuto entro 30 giorni dalla scadenza, l’importo della sanzione è compreso tra € 34,33 ed € 344,00 (l’accertamento sanzionatorio si può chiudere in via anticipata, all’atto del ricevimento del verbale di accertamento, versando entro 60 giorni dalla notifica del verbale il doppio del minimo edittale, cioè € 68,66).

98

Qual è l’importo della sanzione prevista in caso di «tardivo deposito» della pratica di ‘prima comunicazione’ o di tardivo deposito della variazione o della conferma del titolare effettivo?

Se la denuncia del titolare effettivo è presentata con un ritardo che supera i 30 giorni dalla scadenza, l’importo della sanzione è compreso tra euro 103,00 e euro 1.032,00 (anche in questo caso l’accertamento sanzionatorio si può chiudere in via anticipata, all’atto del ricevimento del verbale di accertamento, versando entro 60 giorni dalla notifica del verbale il doppio del minimo edittale, cioè € 206,00). Gli importi vanno pagati da ciascun soggetto obbligato, secondo gli importi indicati, come segue: • in caso società ogni amministratore è tenuto al pagamento della propria sanzione; • in caso di PGP il fondatore e tutti coloro che hanno la legale rappresentanza e l’amministrazione sono tenuti al pagamento della propria sanzione; • in caso di mandato fiduciario e di trust il fiduciario è tenuto al pagamento della sanzione. Agli importi della sanzione si aggiungono le spese di procedimento, riportate in ogni verbale di accertamento sanzionatorio.

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PARTE QUARTA: QUESITI SULLE SANZIONI DELLE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Domanda

Risposta

In caso di omesso deposito della comunicazione del titolare effettivo, l’importo della sanzione è compreso tra € 103,00 ed € 1.032,00 (l’accertamento sanzionatorio si può chiudere in via anticipata, all’atto del ricevimento del verbale di accertamento, versando entro 60 giorni dalla notifica del verbale il doppio del minimo edittale, cioè € 206,00).

99

Qual è l’importo della sanzione prevista in caso di «omesso deposito» della pratica di ‘prima Gli importi vanno pagati da ciascun soggetto obbligato, secondo gli importi indicati, come segue: comunicazione’ o di variazione o di conferma del • in caso società ogni amministratore è tenuto al pagamento della propria sanzione; titolare effettivo? • in caso di PGP il fondatore e tutti coloro che hanno la legale rappresentanza e l’amministrazione sono tenuti al pagamento della propria sanzione; • in caso di mandato fiduciario e di trust il fiduciario è tenuto al pagamento della sanzione. Agli importi della sanzione si aggiungono le spese di procedimento, riportate nel verbale di accertamento sanzionatorio.

50


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