LEZIONE DI STORIA DIRITTO ED ECONOMIA

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Norme di convivenza civile Le regole della convivenza civile si devono condividere non imporre Muovendoci in vario modo per le strade delle nostre città, possiamo ogni giorno sperimentare quanto sia diffuso il non rispetto delle regole, che spesso è indice di una scarsa attenzione verso chi ci vive accanto. Si va dalla trasgressione di vere e proprie leggi – pensiamo, ad esempio, a quelle che disciplinano la circolazione stradale – all’inosservanza di semplici forme di cortesia. Il non-rispetto di questo tipo di regole harilevanti ricadute a livello sociale, quali un netto peggioramento della qualità della vita, sia individuale che collettiva, la caduta delle aspettative circa il comportamento altrui e di conseguenza della fiducia negli altri1, elevati costi sociali. Le regole di convivenza sono quelle norme che disciplinano in maniera più o meno formale le relazioni che intercorrono tra persone per lo più estranee, che si incontrano quotidianamente negli spazi pubblici e aperti delle nostre città.


I diritti e le libertà negate Gli individui hanno bisogno di elementari necessità senza il cui soddisfacimento non riescono a sopravvivere. Dovere morale ed etico è fare in modo che ogni persona abbia accesso ai bisogni primari.

Alimentazione Vestiario Abitazione

Una persona è un uomo o una donna che per realizzarsi pienamente ha bisogno di libertà Il bambino è una persona a tutti gli effetti, molto più importante dell’adulto poiché essi andranno a formare le nuove società


La libertà di parola La libertà di parola è, nel mondo moderno, considerata un concetto basilare nelle democrazie liberali. Il diritto alla libertà di parola non è tuttavia da considerarsi illimitato: i governi possono, sotto l'aiuto delle Nazioni Unite e dei Paesi che vi prendono parte, decidere di limitare particolari forme di espressione, come per esempio l'incitamento all'odio razziale, nazionale o religioso, oppure l'appello alla violenza contro un individuo o una comunità, che anche nel diritto italiano costituiscono reato.


Libertà di pensiero La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo afferma all'articolo 18: «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo...» La costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 21 recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.»


Costituzione della Repubblica Italiana Storia 2 giugno 1946: gli italiani vengono chiamati alle urne per votare il referendum sulla forma istituzionale dello Stato, cioè per scegliere se l'Italia deve continuare ad essere una Monarchia oppure diventare una Repubblica. Nello stesso giorno vengono indette le elezioni per l'Assemblea costituente, incaricata di elaborare la nuova Carta costituzionale, in sostituzione al vecchio Statuto Albertino. Per la prima volta nella storia italiana si vota a suffragio universale maschile e femminile. Prima di allora, infatti, le donne non avevano avuto diritto di voto.


Per quasi un secolo, a partire dal 1860 quando fu proclamata l'Unità, l'Italia era stata una Monarchia sotto la dinastia dei Savoia. Ma già in epoca risorgimentale era emerso uno spiccato sentimento antimonarchico, che riemerse con rinnovato vigore in occasione della seconda guerra mondiale. La compromissione del re Vittorio Emanuele III con il regime fascista e la responsabilità per il catastrofico coinvolgimento nel conflitto, infatti, avevano messo gravemente in discussione la permanenza della Monarchia dei Savoia. Nel tentativo di salvare la Corona, poco prima della consultazione del 2 giugno Vittorio Emanuele abdica (9 maggio 1946) in favore del figlio Umberto II. Il referendum è comunque avverso alla Monarchia. Seppure con scarto relativamente ridotto di voti, infatti, la maggioranza degli italiani si esprime in favore della Repubblica. Questo il risultato del referendum, annunciato dal Ministro degli Interni Giuseppe Romita: "Repubblica, 12.718.641 voti; Monarchia 10.718.502". Il successo della Repubblica è dovuto principalmente all'elettorato del Centro-Nord: al Sud e nelle isole, infatti, risulta maggioritaria la scelta monarchica. Pochi giorni dopo il Referendum il re Umberto II di Savoia, passato alla storia come "il re di maggio", è costretto ad andare in esilio in Portogallo (13 giugno 1946). L'Assemblea Costituente, liberamente eletta, inizia i suoi lavori il 25 giugno 1946 e tre giorni dopo elegge Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato. Il 22 dicembre 1947, dopo 170 sedute e 1090 interventi, l'Assemblea approverà il testo della Costituzione italiana, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1948.


Caratteristiche Composizione e struttura La costituzione è composta da 139 articoli (ma 5 articoli sono stati abrogati: 115;124;128;129;130), divisi in quattro sezioni: • principi fondamentali (artt. 1-12); • parte prima, diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54); • parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (artt. 55-139); • 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.


Caratteristiche tecniche La Costituzione italiana è una costituzione: scritta rigida lunga votata compromissoria democratica programmatica


I principi fondamentali della repubblica italiana Principio personalista Principio di laicitĂ Principio pluralista Principio lavorista Principio democratico Principio di uguaglianza Principio solidarista Principio internazionalista Principio pacifista


Parte prima: diritti e doveri dei cittadini La parte prima è composta da 42 articoli, e si occupa dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Rapporti civili dall'articolo 13 al 28

Le libertà individuali: gli articoli dal 13 al 16 affermano che la libertà è un valore sacro e quindi inviolabile (art. 13), che il domicilio è inviolabile (art. 14), che la corrispondenza è libera e segreta (art. 15), che ogni cittadino può soggiornare e circolare liberamente nel Paese (art. 16).


Le libertà collettive: gli articoli dal 17 al 21 affermano che i cittadini italiani hanno il diritto di riunirsi in luoghi pubblici (con obbligo di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza), privati e aperti al pubblico (liberamente) occasionale (art. 17) e di associarsi liberamente hanno uno scopo comune non devono andare contro il principio democratico e del codice penale (art. 18), che ogni persona ha il diritto di professare liberamente il proprio credo (art. 19), che ogni individuo è libero di professare il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione (art. 21).

Il diritto penale: gli articoli dal 22 al 28 affermano il principio della forza legittima (art. 23), il diritto attivo e passivo alla difesa in tribunale (art. 24) (vedi anche Patrocinio a spese dello stato), il principio di legalità della pena (art. 25), limitazioni all'estradizione dei cittadini (art. 26), il principio di personalità nella responsabilità penale (art. 27, com. 1), il principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27, com. 2) ed il principio di umanità e rieducatività della pena (art. 27, com. 3).


Rapporti etico-sociali dall'articolo 29 al 34

la famiglia gli articoli dal 29 al 31 affermano che la Repubblica italiana riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e afferma anche che è di dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. la salute l'art. 32 afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività. Afferma inoltre che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che la legge "non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". l'arte e la cultura l'art. 33 afferma che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. la scuola l'art. 34 afferma che la scuola è aperta a tutti; quella statale è gratuita; libera e senza oneri per lo Stato quella privata.


Rapporti economici dall'articolo 35 al 47

L'organizzazione del lavoro: gli articoli dal 35 al 47 affermano che la Repubblica tutela il lavoro e la libertà di emigrazione (art. 35), il diritto al giusto salario (art. 36, com. 1), la durata massima della giornata lavorativa (art. 36, com. 2), il diritto/dovere al riposo settimanale (art. 36, com. 3), il lavoro femminile e minorile (art. 37), i lavoratori invalidi, malati, anziani o disoccupati (art. 38), la libertà di organizzazione sindacale (art. 39), il diritto di sciopero (art. 40), la libertà di iniziativa economica (art. 41), la proprietà (art. 42), la possibilità ed i limiti all'espopriazione (art 43), la proprietà terriera (art. 44), le cooperative e l'artiginato (art. 45), la collaborazione tra i lavoratori (art. 46) ed il risparmio (art. 47).


Rapporti politici dall'articolo 48 al 54

Le elezioni: l'art. 48 afferma che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età; afferma anche che il voto è personale ed eguale, libero e segreto, e che il suo esercizio è dovere civico. I partiti: l'art. 49 afferma il principio della libertà di associarsi in partiti e del pluripartitismo politico. Le tasse: l'art. 53 afferma il dovere di tutti i cittadini di concorrere alle spese pubbliche pagando le tasse (com. 1) ed il principio di progressività della tassazione (com. 2). I doveri: l'art. 52 afferma il dovere di difendere la patria mentre l'art. 54 afferma il dovere di essere fedeli alla Repubblica, alla Costituzione ed alle leggi.


Parte seconda: Ordinamento della Repubblica Il Parlamento

Il Governo

dall'articolo 55 al 82

dall'articolo 92 al 100

Le Camere

Il Consiglio dei Ministri

dall'articolo 55 al 69

dall'articolo 92 al 96

La Formazione delle Leggi

La Pubblica Amministrazione

dall'articolo 70 al 82

dall'articolo 97 al 98

Il Presidente della Repubblica dall'articolo 83 al 91

Gli Organi Ausiliari dall'articolo 99 al 100

La Magistratura


Parlamento della Repubblica Italiana Il Parlamento della Repubblica Italiana è l‘Organo costituzionale titolare della funzione legislativa. Il Parlamento ha una struttura bicamerale perfetta, poiché composto da due Camere aventi funzioni identiche: la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica. La prima è formata da 630 Deputati e la seconda da 315 Senatori cui vanno aggiunti i Senatori di diritto e a vita (Presidenti emeriti della Repubblica) ed i Senatori a vita. Secondo il disposto dell'art. 59 della Costituzione essi sono cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, e sono nominati dal presidente della Repubblica. Non vi è una diretta correlazione tra il numero dei parlamentari e la popolazione rappresentata, come era con la precedende formulazione degli artt. 56 e 57 Costituzione. Si può, tuttavia affermare che in Italia ogni parlamentare rappresenti circa 60.000 mila abitanti.


Bicameralismo perfetto Il sistema parlamentare italiano si caratterizza per il bicameralismo perfetto: nessuna camera può vantare una competenza che non sia anche dell'altra camera. Invece sotto l'aspetto dell'elettorato attivo e passivo vi sono sostanziali differenze tra le due: la camera dei deputati comprende 630 deputati eletti da tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni. I senatori sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 40 anni(art. 56/57 della costituzione).


Le funzioni del Parlamento Alle due Camere spettano la: Funzione legislativa Funzione di controllo e indirizzo Funzione di inchiesta Funzione di revisione costituzionale


Governo italiano Il governo in Italia è un organo complesso dello Stato, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei Ministri, nonché dai sottosegretari di stato; tale organo è posto al vertice del potere esecutivo. In Italia la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, pur non figurando nelle quattro posizioni della cosiddetta gerarchia istituzionale (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei Deputati ed il Presidente della Corte Costituzionale), è tuttavia di fatto quella di maggior rilievo nella vita politica generale. Il governo è un Organo costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione italiana negli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 ed in quanto concorre, in posizione d'indipendenza rispetto ad altri organi dello stato, alla formulazione dell'indirizzo politico. Il titolo III della Costituzione ne determina la disciplina e le funzioni. Ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma; la sede di rappresentanza per le occasioni ufficiali è invece villa Pamphili a Roma.


Composizione del governo Presidente del Consiglio Ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Egli ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del capo dello stato, e di scegliere, quindi, i ministri. Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo. Inoltre egli "dirige la politica generale del governo", "mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri“. Convoca le riunioni del Consiglio dei ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Egli non può dare ordini ai singoli ministri nei settori di loro competenza, ma può impartire loro delle direttive in attuazione delle decisioni del consiglio, può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e può chiedere loro di concordare con lui le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rilasciare.


I ministri Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge. Con la nuova riforma i ministeri sono 12 (prima 18). Elenco dei ministeri:

Affari esteri

Giustizia

Interno

Beni e AttivitĂ Culturali

Difesa

Economia e Finanze

Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare Sviluppo Economico Infrastrutture e Trasporti

Istruzione, UniversitĂ e Ricerca

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Lavoro, Salute e Politiche Sociali


Il consiglio dei ministri Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal presidente del consiglio (che lo convoca e lo presiede) e dai ministri. Le sue riunioni non sono pubbliche, non sono ammessi i giornalisti, non ne vengono pubblicati i resoconti. Il consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del governo. Tutte le decisioni piÚ importanti del governo devono essere discusse e approvate nel consiglio dei ministri. Tra di esse: l programmi da presentare al parlamento al momento della formazione del governo I disegni di legge da sottoporre all'approvazione del parlamento I decreti-legge I decreti legislativi I regolamenti governativi Le nomine dei piÚ alti funzionari dello stato


I sottosegretari Fanno parte del governo, ma in modo subordinato. Essi vengono designati dal consiglio dei ministri e decadono con le dimissioni del governo. A differenza dei ministri, essi non partecipano alle riunioni del consiglio; il loro compito è quello di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega loro e di rappresentarlo nelle sedute del parlamento. Alcuni sottosegretari, cui viene assegnata la responsabilità di un dipartimento all'interno di un ministero, assumono la carica di vice-ministri.

Nomina Il presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal presidente della Repubblica dopo una serie di consultazioni tra i rappresentanti del Parlamento. Anche i Ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono nominati dal presidente della Repubblica. Ottenuta la nomina, il governo giura nelle mani del presidente della Repubblica e successivamente si reca in entrambe le camere del Parlamento per ottenerne la fiducia, tramite una votazione effettuata per appello nominale dei rappresentati eletti detta voto di fiducia. Il governo deve presentarsi in Parlamento per chiederne la fiducia entro dieci giorni dalla nomina.


Funzioni Il governo è l'organo situato a vertice dell'amministrazione dello Stato. Esercita l'iniziativa legislativa, può richiedere il passaggio in aula (e non in commissione) di proposte di legge, emana leggi delegate e decreti legge nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle Leggi ordinarie, presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello Stato, solleva la questione di legittimità rispetto le leggi regionali nel caso ritenga che il consiglio abbia ecceduto nelle sue competenze.

Responsabilità Il presidente del Consiglio dei ministri è responsabile della politica generale del governo, i ministri lo sono collegialmente per gli atti del Consiglio e individualmente per gli atti dei propri ministeri.


Eleggibilità I ministri possono essere indicati dal presidente del Consiglio anche tra persone al di fuori dei membri del Parlamento. In questo caso hanno comunque diritto a partecipare alle sedute del Parlamento, diritto che si tramuta in obbligo se richiesto dai membri del Parlamento.

Crisi di governo e dimissioni Nel caso in cui il governo rassegni le proprie dimissioni al presidente della Repubblica (dimissioni che possono essere respinte e che quando vengono accettate sono accolte con riserva), lo stesso governo dimissionario rimane comunque in carica. L’attività del governo dimissionario è circoscritta all'ordinaria amministrazione: il governo dimissionario può compiere gli atti di esecuzione delle leggi vigenti, ma deve astenersi da tutti quegli atti discrezionali e politici che, in quanto tali, possono e devono essere rinviati alla gestione del successivo governo. La nozione di ordinaria amministrazione ha comunque confini molto elastici e a volte il governo stesso si pone degli autolimiti, talora contenuti in direttive del presidente del Consiglio.


Il governo dimissionario rimane in carica fin tanto che non c'è il giuramento del nuovo governo (la procedura prevede che l'incaricato di formare il nuovo governo può rinunciare all'incarico oppure sciogliere la riserva accettando l'incarico); in questo caso viene nominato il presidente del Consiglio con la firma e la controfirma dei decreti di nomina del capo del governo e dei Ministri; la procedura prevede tre tipi di decreti: quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato); quello di nomina del presidente del Consiglio (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal presidente del Consiglio). Entro dieci giorni dal decreto di nomina il nuovo governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. La formalizzazione dell'apertura della crisi di governo determina l’arresto, alla Camera ed al Senato di ogni attivitĂ parlamentare legata al rapporto con l'Esecutivo: possono essere esaminati i soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti, ovvero urgenti ed indifferibili. Si tratta, in particolare dei disegni di legge di conversione di decreti-legge; dei disegni di legge di sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti; dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali ed il disegno di legge comunitaria,quando dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilitĂ dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari.


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