Block Notes - Settembre/Ottobre 2011

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Block Notes Anno XXXIV - N° 107 del 05/11/2011 Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50  - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova

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A partire da un giudizio critico nei confronti della Manovra, un vero e proprio “manifesto” condiviso da tutte le associazioni imprenditoriali

UN “PROGETTO DELLE IMPRESE” PER DARE UN FUTURO AL PAESE <Gli elementi che ci portano a dare un giudizio negativo alla manovra estiva sono diversi e tutti obiettivi, al di fuori, cioè, di valutazioni politiche. In primo luogo il balletto sui provvedimenti, con l’annuncio di interventi che duravano un giorno per poi sparire all’indomani. Poi la tipologia della manovra, che si basa più sulle entrate - addirittura per un 67% - che sui tagli alle spese, con un ulteriore aumento della pressione fiscale al BLOCKNOTES_210x90PIEDE.pdf 44,5%. Ma gli effetti3 depressivi non si fermano a 20/10/11 17.50 questo: pensiamo soltanto all’aumento dell’iva. Non meno

grave è il fatto che metà della manovra rimane ancora da definire, visto che molte misure hanno un esito aleatorio. Infine, pesa l’assenza di progetti strutturali per lo sviluppo>. Le parole di Luigi Mai, presidente di CNA Modena, non danno certo luogo a dubbi sulla valutazione dell’Associazione rispetto alla manovra estiva del Governo. Queste considerazioni hanno spinto le principali associazioni d’impresa (Rete Imprese Italia - fra cui CNA, Lapam Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti - Confindustria, Abi, Ania ed Alleanza delle segue a pag 2 >

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Segreteria organizzativa: Soc. Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli s.p.a. Tel. 059 3982110 - Fax 059 3982142 - info@campionariadimodena.it

Segreteria commerciale: Pubblì s.r.l. - Tel. 059 212194 - Fax 059 226627 pubbli@pubbli.it - www.pubbli.it

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cooperative), ad elaborare una vera e propria manovra alternativa presentata nei giorni scorsi agli organi di informazione. Un evento davvero epocale, perché per la prima volta le associazioni non si sono limitate ad indicare rivendicazioni, ma si è fatto uno sforzo per scegliere le priorità: ognuna delle sigle in campo ha rinunciato alle proprie istanze corporative, configurando così un cambio di passo, un’assunzione di responsabilità in sintonia con i tempi. E’ nato così il ‘Progetto delle Imprese per l’Italia’ che propone scelte immediate e coraggiose, innanzitutto indicando all’attenzione di tutti alcuni punti prioritari non ulteriormente prorogabili, come il taglio della spesa pubblica, la riforma delle pensioni, la riforma fiscale, una politica intelligente attorno alle cessioni del patrimonio pubblico, un investimento più forte su infrastrutture ed energia. E che caldeggia una vasta riforma normativa a favore della semplificazione e delle liberalizzazioni. <E’ a rischio la possibilità di garantire diritti, benessere e pari opportunità ai nostri figli> - ha commentato il Presidente Provinciale di CNA Luigi Mai - Non intendiamo sostituirci alla politica, ma avvertiamo l’esigenza di andare oltre la semplice critica>. Eccoli, allora, alcuni dei punti salienti di questo progetto. Sul fronte spesa previdenziale, stop alle pensioni di anzianità e in ogni caso limite di 62 anni all’uscita dal lavoro. Poi una riforma fiscale con tagli ad Irap ed Irpef finanziati anche

attraverso una patrimoniale dell’1,5 per mille sui patrimoni superiori a 1,5 milioni di euro, introduzione di meccanismi di contrasto all’evasione come il conflitto di interessi tra chi emette e riceve fattura e l’abbassamento a 500 euro del limite per il pagamento in contanti. Sul fronte liberalizzazioni, istituzione di autorità indipendenti per il rafforzamento dell’Antitrust, poi il divieto di fissazione di tariffe per gli ordini. Infine, la vendita del patrimonio immobiliare ma anche delle mille partecipazioni (ad esempio quelle nei servizi pubblici locali) da parte dell’amministrazione pubblica e conferma almeno decennale per le agevolazioni del 36% e del 55%. <Non sono interventi indolori per nessuno, nemmeno per noi imprenditori. Non fa certo piacere sapere di andare in pensioni più tardi o subire le conseguenze delle liberalizzazioni. Ma serve un cambio di passo, occorre la consapevolezza che ciò che si propone ha un obiettivo: creare una prospettiva per un futuro. Per farlo occorre mettere gli interessi del Paese davanti a quelli individuali. Noi ci stiamo, ma la politica saprà fare altrettanto?>. La risposta, ahinoi, a giudicare dalle recentissime proposte relative all’introduzione di un condono tombale, sembra però andare in direzione opposta. E se queste istanze non verranno raccolte? <Valuteremo se abbandonare i tavoli di concertazione. Perché noi non abbiamo poltrone da difendere e soprattutto perché non vogliamo renderci complici>.

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Ambiente Riecco il SISTRI (con una nuova proroga) Dopo aver rischiato di sparire nelle prime stesure della Manovra Economica il SISTRI - sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti - è divenuto realtà. E include alcune novità: • L’operatività del sistema è stata nuovamente prorogata: il nuovo termine è il 9 febbraio 2012, fatta eccezione per le imprese con meno di 10 dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi, per le quali l’avvio dell’operatività non avverrà prima del 1 giugno 2012; • L’avvio del sistema sarà soggetto a un periodo di prova da concludersi entro il 15 dicembre 2011, durante il quale, in collaborazione con le principali associazioni di categoria, verranno valutate le componenti hardware e software allo scopo di una loro semplificazione; • E’ inoltre prevista l’individuazione, tramite futuri DM, di ulteriori semplificazioni per specifiche tipologie di rifiuti speciali pericolosi; • Infine, i soggetti che producono solo rifiuti sottoposti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi regolati per legge (es: pile, oli esausti…) potranno delegare gli adempimenti Sistri agli appositi Consorzi di recupero.

I reati ambientali secondo la ‘231’ E’ entrato in vigore il Decreto Legislativo numero 121 del 7 luglio 2011 per la “Attuazione della direttiva Comunitaria sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva [ ] relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, che prevede l’estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevista dall’ormai celebre legge 231.

to della società. L’art. 9 prevede la sospensione dell’esercizio dell’attività d’impresa, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell’illecito, divieto di contrarre con la p.a., esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi nonché divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Molte delle disposizioni previste dal nuovo decreto, però, non avranno valore poiché la recente abrogazione del SISTRI ne elimina molti presupposti e riferimenti.

Tra i reati colpiti dalle sanzioni interdittive ci sono la discarica abusiva e lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. La durata di queste sanzioni non supera i sei mesi, ma nel caso di traffico illecito di rifiuti scatta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività per la quale non è consentita la riparazione delle conseguenze del reato.

Il D.lgs. 121/11 inserisce nel D.lgs. 231/01 l’articolo 25/ undecies: “reati ambientali”. Oltre a prevedere i reati nel trattamento dei rifiuti, l’articolo introduce due nuove fattispecie di reato nel codice penale: delitto di danneggiamento di habitat all’interno di un sito protetto, e uccisione o possesso di specie vegetali o animali protette.

Anche per i reati ambientali, ora previsti dalla 231, la violazione è inquadrata come evento riconducibile ad una “mala organizzazione” dell’Ente e riguarda persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Per escludere o limitare la propria responsabilità, l’Ente deve dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione (MOG), al fine di dimostrare la propria diligenza organizzativa.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal D.lgs. 231/01, quindi quella pecuniaria e l’interdizione dall’esercizio dell’attività d’impresa. La sanzione pecuniaria va da 258,23 a 1.549,37 euro. La confisca e la pubblicazione della sentenza non hanno trovato spazio nel recepimento.

Le sedi CNA sono a disposizione per la realizzazione di un MOG su misura per ciascuna impresa. Contattate Stefano Ferrari all’indirizzo mail steferrari@mo.cna.it.

La sanzione interdittiva, invece, va a colpire il funzionamen1


Ambiente Emissioni: novità introdotte da Decreti e Delega Regionale Esaminiamo due novità legate alle emissioni in atmosfera: una introdotta dal Decreto Legislativo del 29 giugno 2010, ora in fase di attuazione, e l’altra derivante da delibera della Giunta Regionale, un paio di mesi fa. Vediamone i dettagli. AUTORIZZAZIONE IMPIANTI ESISTENTI Il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 ha rivisto i tempi entro i quali i titolari delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, rilasciate in data anteriore al 2006, sono tenuti ad adeguare le autorizzazioni. Per gli stabilimenti autorizzati in data anteriore al 1 luglio 1988 è ora necessario presentare una nuova domanda entro il 31 dicembre 2011; Per gli stabilimenti autorizzati in data anteriore al 2006 - e in funzione entro il 29 aprile 2008 - è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione: • entro il 31 dicembre 2013, se la prima autorizzazione è anteriore al 1 gennaio 2000; • entro il 31 dicembre 2015, se la prima autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1999.

lavorazione dei metalli che impiegano oltre 500 kg/anno di olio lubrificante. Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dopo il 3 aprile 2006 ai sensi del D. Lgs. 152/06 rimangono in essere per tutta la validità dell’autorizzazione (15 anni). Le scadenze delle stesse possono comunque essere anticipate, se l’autorità competente ritiene che una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria. Vi chiediamo pertanto di controllare la data dell’ultima autorizzazione alle emissioni in atmosfera in vostro possesso: • Se la Vostra autorizzazione è stata rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e TUTTI i punti di emissione presenti sono stati autorizzati ai sensi di tale decreto, non dovete modificare nulla (fino alla data di scadenza indicata nell’autorizzazione); • Se la Vostra autorizzazione NON è stata rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 (ad es. ai sensi D.P.R. 203/88) vi invitiamo a segnalarci la data della vostra autorizzazione in modo da poter effettuare un controllo e supportarvi nell’adeguamento normativo.

ATTIVITA’ LAVORAZIONE METALLI E’ stato ampliato l’elenco delle emissioni che devono essere oggetto di autorizzazione, inserendo ad esempio le attività di

I nostri contatti per questo servizio sono: Stefano Pini - 059/7409022 ASQ - 059/2551132

AFFARI GENERALI Posta elettronica certificata, rischio sanzione per chi non la apre Entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria (SNC, SAS, SRL, SPA, ecc., anche se inattive o in stato di scioglimento e liquidazione, fallimento ecc.), dovranno obbligatoriamente dotarsi della PEC (la cosiddetta casella di Posta Elettronica Certificata) e successivamente comunicare l’indirizzo PEC (domicilio elettronico) al Registro Imprese. Vale la pena ricordare che è prevista (in base all’articolo 2630 del Codice Civile) una sanzione da euro 206,00 a euro 2.065,00, a carico

di ciascun componente dell’organo amministrativo della società, per la violazione dell’obbligo di denuncia, comunicazione o deposito al Registro Imprese. La comunicazione dell’indirizzo di casella PEC (domicilio elettronico) effettuata dopo il 29 novembre 2011, rientra quindi in questa casistica. In ogni caso la casella di posta elettronica certificata non è soltanto un obbligo legale, ma anche una forma di garanzia delle proprie comunicazioni: evita problemi legati alla contraffazione degli indirizzi di posta e 2

rende più agevole la tracciabilità dei carteggi telematici. Di fatto, è un sistema che va a sostituire la classica raccomandata postale, evitando le file agli sportelli, con risparmio di tempo e denaro. Invitiamo pertanto le imprese costituite sotto forma societarie che non avessero ancora provveduto a dotarsi di una Casella di Posta Eelettronica Certificata a farlo, contattando eventualmente la sede di CNA di competenza. L’Associazione, infatti, è in grado di fornire anche questo servizio.


Lavoro

LEGISLAZIONE DEL LAVORO

Lavoro notturno: la comunicazione dei dati agli istituti previdenziali luglio 2009; • lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno lavorativo. Sui tempi e sulle modalità della comunicazione attendiamo informazioni dal Ministero. Nell’attesa, le imprese che ritengono di essere interessate da queste novità sono invitate a contattare al più presto gli uffici di CNA, che sono a completa disposizione informazioni.

Il Decreto Legislativo 67/2011 (“pensionamento anticipato dei lavoratori addetti a lavorazioni usuranti”) prevede che i datori di lavoro comunichino alla Direzione Provinciale del Lavoro e agli Istituti previdenziali l’esecuzione di lavoro notturno, svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, da parte di lavoratori notturni rientranti in una delle seguenti categorie: • lavoratori a turni che prestano la loro attività nel “periodo notturno” (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore e per un numero minimo di 78 giorni lavorativi nell’anno (per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009), ridotti a 64 per coloro che maturano i requisiti dal 1

Il datore di lavoro inadempiente rispetto a questa segnalazione è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro per ognuna delle comunicazioni omesse. La sanzione è ridotta a 500 euro se la comunicazione viene effettuata entro 30 giorni dall’accertamento dell’illecito.

Attestazioni di malattia dei dipendenti: consultazione Dal 13 settembre p.v. i datori di lavoro privati non potranno più richiedere ai propri dipendenti la copia cartacea dell’attestazione di malattia. La precedente data fissata (18 giugno 2011) ha subito infatti una proroga in tal senso. Quindi, dal 13 settembre 2011 il datore di lavoro dovrà prendere visione degli attestati di malattia avvalendosi esclusivamente dei servizi on line resi disponibili dall’Inps. Pertanto è necessario che ogni impresa

valuti con quale modalità intende recuperare/ricevere le attestazioni di malattia tra le seguenti opzioni: - accesso diretto al sistema Inps tramite PIN; - attivazione del servizio di ricezione dall’Inps tramite posta elettronica certificata (si presume che tale modalità sia la più semplice e efficace) - accesso tramite numero di protocollo identificativo del certificato Alla luce di quanto sopra siamo a 3

richiedere di comunicare all’ufficio paghe di riferimento la scelta che intende effettuare, al fine di consentire allo stesso di attivarsi per le relative attività amministrative. Si evidenzia infine che è opportuno che l’impresa richieda sempre ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente dal medico. Le sedi territoriali di CNA sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.


Lavoro Giovani Genitori: ecco la banca dati per l’impiego I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati. Il soggetto viene cancellato dalla banca dati al compimento del trentaseiesimo anno di età, al raggiungimento della maggiore età di tutti i minori a carico, alla cessazione dell’affidamento del minore, o in caso di assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale) avvenuta in altro modo. Per informazioni è possibile contattare le sedi territoriali di CNA.

C’è una nuova agevolazione per l’assunzione di giovani genitori. L’INPS, infatti, ha previsto l’erogazione di un incentivo di 5.000 euro a favore delle imprese che assumono giovani genitori iscritti all’apposta banca dati costituita dall’Istituto. Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti: • Avere un’età non superiore a 35 anni; • Essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - o affidatari di minori; • Essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: • lavoro subordinato a tempo determinato • lavoro in somministrazione • lavoro intermittente • lavoro ripartito • contratto di inserimento • collaborazione a progetto o occasionale • lavoro accessorio • collaborazione coordinata e continuativa. La domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati: in questo caso è richiesta la registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego. L’iscrizione alla banca dati consente all’INPS di riconoscere l’importo di 5.000 euro, in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

CNA SERVIZI CAMBIA LA RAGIONE SOCIALE Dal 23 giugno 2011 la ragione sociale di C.N.A. Servizi cambia modificandosi da C.N.A. Servizi Modena società cooperativa a responsabilità limitata in C.N.A. Servizi Modena società cooperativa Il Presidente Montorsi Silvano 4


Fisco Credito d’imposta per la ricerca scientifica: Ecco le modalità applicative Arriva un’importante ratifica dal provvedimento che definisce le modalità applicative del credito d’imposta per la ricerca scientifica. Il provvedimento conferma infatti che il ‘bonus ricerca’ per gli investimenti posti in essere dalle imprese spetta: • in via sperimentale, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2010; e fino alla chiusura di quello in corso al 31/12/2012. • in n. 3 quote annuali di pari importo, utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24. • nella misura del 90% dell’importo degli investimenti eccedente la media di quelli effettuati nel negli anni 2008-2009-2010. La prima quota annuale è fruibile a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è realizzato l’investimento incrementale in ricerca. Monitoraggio dell’utilizzo del credito d’imposta Ai fini del monitoraggio degli oneri, l’Agenzia delle Entrate deve comunicare al Ministero dell’Economia l’ammontare del credito d’imposta mensilmente compensato nel modulo F24. La comunicazione viene eseguita entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. Qualora si verifichino scostamenti rispetto alle risorse stanziate per ciascuna delle annualità dal 2011 al 2014, il Ministero dell’Economia dovrà emanare un proprio decreto per rimodulare le risorse dedicate al credito d’imposta. Dubbi da chiarire Nel silenzio, è presumibile che al bonus ricerca si applichino le disposizioni e i chiarimenti di prassi dettati per il precedente credito d’imposta in R&S (di cui all’art. 1, c. 280-283, L. 296/06). Rimangono, tuttavia, molti altri punti

da chiarire: • cosa si intende per “imprese” beneficiarie del credito d’imposta, posto che pare non vi siano preclusioni legate alla forma giuridica e/o al regime contabile adottato? • cosa si intende per attività di ricerca oggetto degli investimenti? Si tratta delle stesse fattispecie individuate per il precedente bonus ricerca (fondamentale, industriale e sperimentale)? • quali sono gli investimenti in ricerca da considerare nel calcolo della media del triennio 2008-2010? Vanno inclusi anche quelli attuati internamente dall’impresa, o solo quelli relativi a progetti commissionati ad Università/Enti pubblici di ricerca? Su quest’ultima domanda optiamo, al pari di altri commentatori, per l’ipotesi 2. Ma resta il punto interrogativo. Indicazioni operative Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “6835”. Tale codice va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a credito compensati” o, in caso

di riversamento, nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo “Anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta cui si riferisce il credito (nel formato “AAAA”). Dalla compensazione del credito in F24 sono esclusi i seguenti debiti: • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative (lett. e); • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, c. 2, lett. a) del TUIR (lett. f); • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 1124/65 (lett. g); • altre entrate individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore (lett. h-ter); • credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche (lett. hquater).

AGENTI FIRR ‘on line’, perfezionata la procedura Dal 12 luglio non saranno più disponibili sul sito Enasarco i moduli cartacei per le richieste di liquidazione FIRR. Da gennaio di quest’anno infatti il Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto viene liquidato esclusivamente tramite la veloce e comoda procedura on line (per sapere come usufruire del servizio e accedere all’area riservata del sito basta cliccare su “guida per gli agenti” o “guida per le aziende”). Non è quindi più possibile inviare richieste cartacee. I moduli cartacei potranno ancora essere utilizzati solo per la liquidazione del FIRR alle società di agenzia cessate e cancellate dal Registro delle Imprese, e per quella agli eredi di agenti deceduti. Gli appositi modelli sono sempre a disposizione nella sezione “Agenti/Modulistica”.


Fisco IVA AL 21%, MA DA QUANDO? Da quando l’aliquota ordinaria IVA diventa il 21%? Rispondiamo a questa domanda tentando anche di fare ordine tra le varie fattispecie. Cenni generali La ‘Manovra di Ferragosto’ (D.L. 138 del 2011) ha disposto l’aumento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%; restano ferme le altre aliquote stabilite al 4% e al 10%. L’attuazione è legata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che al momento non è avvenuta. L’aumento si concretizza al momento di effettuazione dell’operazione. Il momento di effettuazione è da individuare distintamente per le operazioni di cessione di beni (mobili e immobili) o per le prestazioni di servizio. Per semplicità, in questo articolo useremo il termine ‘decorrenza’ per definire il giorno di entrata in vigore della nuova aliquota. Cessione di beni mobili La cessione di beni mobili si considera effettuata alla data della loro consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati prima della decorrenza, l’aliquota applicabile rimane il 20%. Per i beni consegnati dalla data di decorrenza si applica l’aliquota del 21%. Considerato che l’effettuazione dell’operazione si verifica alla consegna dei beni, se per i beni consegnati prima della decorrenza viene emessa la fattura differita con data pari o successiva alla decorrenza, l’aliquota resta ugualmente quella vecchia del 20%. Particolare attenzione dovrà, quindi, essere osservata nei casi in cui la fattura differita riepiloghi consegne avvenute nello stesso mese ma in giorni diversi, che siano rispettivamente prima e dopo la data di decorrenza: in questi casi, la fattura dovrà riportare distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a cui si applica l’aliquota vecchia, e i dati dei beni a cui si applica l’aliquota nuova. Se ad esempio la decorrenza è il 20 settembre, e in settembre si sono effettuate consegne in giorni diversi, la fattura sarà emessa con aliquota del 20% per tutti i beni consegnati fino al 19 settembre compreso. I beni consegnati dal 20 settembre compreso in poi

sono soggetti all’aliquota del 20%. Ricordiamo anche che l’incasso (totale o parziale) del corrispettivo costituisce comunque momento di effettuazione dell’operazione, anche se avviene prima della consegna dei beni. Quindi al momento dell’incasso deve essere emessa la fattura per l’importo incassato. Anche l’emissione anticipata della fattura rispetto alla consegna costituisce momento di effettuazione. La fattura anticipata rispetto alla consegna, se viene emessa prima della decorrenza, è soggetta dunque all’aliquota IVA del 20%. Se invece si incassano un acconto prima della decorrenza, e il saldo poi, i due pagamenti sono soggetti ad aliquote diverse: 20% sull’acconto e 21% sul saldo. Cessione di beni immobili La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di stipula dell’atto. Anche in questo caso l’emissione anticipata della fattura o l’incasso di acconti realizza il momento di effettuazione. Pertanto le fatture emesse prima della decorrenza saranno soggette all’aliquota vecchia del 20%. Le fatture di saldo emesse dalla data di decorrenza saranno soggette all’aliquota nuova, per il solo importo del saldo. Nota bene: il caso più frequente di cessione di immobili soggetta ad aliquota ordinaria riguarda gli immobili strumentali per natura, cioè quelli accatastati in categoria B, C, D, E ed A10. Va ricordato che per queste cessioni l’IVA va assolta con il sistema del reverse charge, ad esclusione dei casi di cessione dall’impresa costruttrice nei quattro anni dalla ultimazione della costruzione/ristrutturazione e delle cessioni verso soggetti privati, che restano assoggettate ad IVA da parte del cedente con le regole normali. Quindi il soggetto acquirente che integra la fattura ricevuta, per stabilire l’aliquota applicabile, deve fare riferimento alla data di emissione del documento. Prestazioni di servizio Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo. Non assume rilevanza la data di ultimazione 6

della prestazione. E’ però frequente l’emissione della fattura prima del pagamento, allo scopo di “comunicare” alla controparte l’importo da pagare. Se prima del pagamento del corrispettivo, quindi, viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura. Va rammentato che per le prestazioni di servizio non sussiste l’ipotesi di “fattura differita” che è prevista solo per le cessioni di beni. Impropriamente, a volte, viene definita “fattura differita” quella che viene emessa per riepilogare le diverse prestazioni che sono rese durante un certo periodo (ad es: mese) nell’ambito di un rapporto continuativo: anche in questo caso vale il riferimento alla data della fattura. Fatture a Enti Pubblici Diversamente da quello che si verifica nei casi “normali”, qui non c’è la coincidenza temporale della effettuazione e della esigibilità dell’imposta. Pertanto, al fine del calcolo dell’aliquota IVA, va sempre tenuto conto del momento di effettuazione. Non si applica la variazione di aliquota IVA per le operazioni le cui fatture sono state emesse ed annotate sul registro vendite entro il giorno precedente alla data di decorrenza. Questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo. Operazioni fatturate col sistema IVA di cassa Anche per le operazioni fatturate con il sistema IVA fa fede il momento di effettuazione, fatto salvo che l’esigibilità dell’IVA si verifica successivamente al momento del pagamento del corrispettivo. Si deve, pertanto, ritenere che anche in assenza di una specifica previsione, valga lo stesso principio dei pagamenti a Enti Pubblici: non si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse con il sistema IVA di cassa ed annotate sul registro vendite entro il giorno precedente alla data di decorrenza.


Fisco Scorporo dei corrispettivi Per i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati, che annotano i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate, l’aumento dell’aliquota si applica con riferimento alle operazioni effettuate dalla data di decorrenza. Saranno perciò interessati i corrispettivi risultanti da documenti fiscali, scontrini fiscali e ricevute fiscali, emessi dalla data di decorrenza. Altra novità: per determinare l’imposta relativa ai corrispettivi annotati nello specifico registro, la base imponibile si ottiene mediante il sistema di calcolo matematico e non più con le cosiddette percentuali di scorporo.

A questo fine vengono indicati i divisori da applicare al totale corrispettivi. • 104, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 4%; • 110, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 10%; • 121, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 21%. Ad esempio, nel caso di corrispettivi soggetti al 21% di euro 2.420, il calcolo è il seguente: 2.420: 121 = 20 x100 = 2.000 base imponibile. 2.000 X 21% = 420 IVA compresa nel totale di 2.420

Note di variazione Per quanto riguarda l’aliquota IVA da applicare alle note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, va ricordato che occorre sempre fare riferimento all’aliquota applicata sulla operazione originaria a cui la variazione si riferisce. Pertanto, indipendentemente da quando viene emessa la nota di variazione, si applica: • l’aliquota del 20%, se l’operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 20%; • l’aliquota del 21%, se invece l’operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 21%.

Sicurezza IMPRESE, UN PO’ DI SEMPLIFICAZIONE

Ecco il nuovo regolamento sul certificato prevenzione incendi Dal 7 ottobre è attivo il nuovo regolamento che semplifica il certificato di prevenzione degli incendi. Il nuovo regolamento individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione negli adempimenti. Non rientrano nel campo di applicazione del decreto le attività industriali a rischio di incidente rilevante, ovvero soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza. Con la nuova disciplina le attività soggette a CPI vengono suddivise in tre categorie: basso (A),medio(B) ed alto rischio (C), in base alla pericolosità, tenendo conto della dimensione dell’impresa, del settore di attività, dell’esistenza di specifiche regole tecniche e dell’esigenza di tutela della pubblica incolumità. La nuova classificazione delle attività soggette ai controlli è funzionale al tipo di domanda che il titolare deve presentare ai Vigili del Fuoco: in base alla classe in cui ricadono (A, B o C), le attività pericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l’approvazione: • per le attività a basso rischio (A), viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni; • per le attività a medio rischio (B), la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni; • per le attività ad alto rischio(C), la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati entro 60 giorni. Nuove scadenze per il rinnovo Tutti i Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) sono soggetti a rinnovo quinquennale, ad eccezione di alcune per le quali ha durata di dieci anni (vedi Allegato I del D.P.R. n. 151/11). In ogni caso il rinnovo avviene mediante dichiarazione di “situazione non mutata”. Siamo ora in attesa della nuova modulistica. Disposizioni transitorie Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento: • se precedentemente esonerate dal CPI, ma rientranti nell’allegato I del

nuovo DPR, dovranno osservare i nuovi obblighi entro 1 anno dall’entrata in vigore (ovvero entro il 7/10/2012); • se soggette a CPI e in possesso del certificato, effettuare la domanda di rinnovo con le nuove modalità alla sua scadenza; • se già in possesso del parere di conformità, sono soggette al procedimento del nuovo regolamento come le nuove attività, dalla presentazione della SCIA a seguire. In attesa dell’emanazione del nuovo regolamento, continueranno a trovare applicazione le condizioni contenute nel D.M. del 4 maggio 1998. Dal 7/10/2011 si dovranno considerare le attività dell’Allegato I del nuovo regolamento per stabilire l’assoggettabilità al CPI. Si segnala che l’Allegato I contiene modifiche rispetto alle attività elencate nel precedente D.M. del 16 febbraio 1982, introducendo nuove attività o variazioni alle attività soggette a CPI, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio; gruppi per la produzione di energia sussidiaria e impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 KW; officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq; attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq; locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. ad esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico; strutture turistico ricettive all’aria aperta (campeggi,villaggi turistici etc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi e depositi, ad esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico; locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 mq. con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 Kg; aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq.

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Incentivi per il lavoro Contributi per l’assunzione di persone con disabilità. Fondo NAZIONALE e Fondo REGIONALE per l’occupazione dei disabili. Vi informiamo che anche nell’anno 2011 la Provincia di Modena prevede lo stanziamento di fondi a favore di imprese che abbiano assunto, o che provvedano ad assumere persone con disabilità nel periodo 01/01/2011 - 31/12/2011. Lo stanziamento è reso possibile dal Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità (art. 14 Legge 68/1999).

In questo caso il contributo riconosciuto è pari al 25% del costo salariale relativo al periodo in cui il lavoratore disabile è assunto, e comunque non potrà superare l’importo massimo di _ 3.500,00. Il diritto a percepire l’intera somma attribuita è condizionato al fatto che il rapporto di lavoro perduri per un periodo superiore a 6 mesi. Per le tre tipologie di assunzione sopra menzionate sono ammesse come beneficiarie tutte le imprese, anche quelle non soggette all’obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/99 o con obbligo già coperto. Costituisce requisito essenziale per i beneficiari il rispetto della normativa in materia di collocamento delle persone con disabilità; pertanto non saranno ammissibili le domande di contributo presentate da datori di lavoro che, nonostante l’assunzione o la trasformazione per cui si richiede il contributo, alla data di scadenza dell’avviso continuino a mantenere quote di scoperture che non siano consentite temporaneamente (nell’ambito di convenzione ex art. 11 L. 68/99) o da disposizioni di leggi o regolamenti.

Fondo NAZIONALE: i contributi possono essere richiesti al ricorrere delle seguenti casistiche: a) Assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità effettuate nell’ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11 L.68/99 tra Provincia di Modena e datore di lavoro. Il contributo previsto è: o non superiore al 60% del costo salariale per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, ovvero con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità; o in misura non superiore al 25% del costo salariale per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle sopra citate. b) Trasformazione della postazione lavorativa. E’ previsto un rimborso forfetario a parziale copertura delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, nonché per la rimozione di barriere architettoniche che limitano l’integrazione lavorativa del disabile.

Riportiamo, in ordine di importanza, i criteri che saranno considerati prioritari per la definizione delle graduatorie: • Progetti di inserimento concertati dalle Parti Sociali e/o progetti d’inserimento concordati con i servizi socio-sanitari territoriali; • Iniziative di inserimento lavorativo realizzate da imprese non soggette all’obbligo della L.68/99 o con obbligo già coperto; • Iniziative di inserimento lavorativo realizzate da imprese che, a seguito dell’inserimento di cui si richiede finanziamento, coprano completamente la quota d’obbligo. Per entrambi i fondi, la domanda di contributo, unitamente ad una copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante, deve pervenire alla Provincia di Modena - Servizio Politiche del Lavoro, Via delle Costellazioni n° 180, 41126 Modena, entro il 9 gennaio 2012 (pena l’esclusione) mediante una delle seguenti modalità: • a mano all’indirizzo sopra indicato (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle 14.45 alle 17.00); • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo sopra indicato, non farà fede la data del timbro postale; • tramite fax al n. 059 209070; la spedizione tramite fax dovrà essere obbligatoriamente seguita dalla consegna della documentazione originale entro 10 giorni; • Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: provinciamodena@cert.provincia.modena.it faranno fede di avvenuta spedizione la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata della Provincia di Modena, attestata dalla ricevuta di consegna. La domanda sarà ritenuta valida se inviata da indirizzo di posta elettronica certificata, in formato pdf e sottoscritta dall’interessato mediante firma digitale.

Per ciò che riguarda invece il Fondo REGIONALE i contributi sono relativi alle seguenti tipologie: c) assunzioni a tempo indeterminato di persone iscritte nell’elenco tenuto dalla Provincia con: o Riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 50%; o Disabilità psichica e/o intellettiva indipendentemente dalla percentuale di invalidità; d) trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con persone aventi le disabilità sopra menzionate di cui alla lettera a); In entrambi i casi il contributo massimo erogabile ammonta a _ 7.000. Nel caso di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, il contributo è ridotto proporzionalmente all’orario di lavoro, salvo i casi in cui il tempo parziale non sia da ricondursi alle condizioni di salute psico-fisica della persona assunta, condizioni certificate dal Servizio dell’Azienda U.S.L. competente. Rammentiamo che il diritto a percepire l’intera somma attribuita come contributo all’assunzione è condizionato al fatto che il rapporto di lavoro perduri per almeno 12 mesi;

La Vostra filiale CNA è a disposizione per ulteriori informazioni. e) assunzioni a tempo determinato superiore a 6 mesi di persone iscritte nell’elenco tenuto dalla Provincia con disabilità psichica e/o intellettiva.

Leonardo Addabbo Responsabile Politiche del Lavoro 8



Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA Nuove condizioni dal 1° aprile 2011

Aggiornato il 1 OTTOBRE 2011 Valido nel mese di OTTOBRE 2011

ASSOCIATI CNA MODENA

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI ACCORDO REGIONALE TESORERIA: ➣ Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO.): ➥ BancaEtruria s.p.a.; ➥ Banca popolare dell’Emilia Romagna (compresa ex Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola; ➥ Banca popolare di Milano; ➥ Banca popolare di Ravenna; ➥ Banca popolare di Verona - Gruppo Banco Popolare (Banco S.Geminiano e S.Prospero, Banca popolare di Lodi s.p.a.); ➥ Banca popolare Valconca; ➥ Sanfelice 1893 Banca Popolare. ➣ Credem, Gruppo Bancario Credito Emiliano s.p.a.; ➣ Federazione Banche di Credito Cooperativo Emilia Romagna (B.C.C.); ➣ Intesa Sanpaolo s.p.a. (ex. Carisbo); ➣ Monte Paschi Siena s.p.a. (ex Banca Agricola Mantovana); ➣ UGF Banca s.p.a. (ex. Unipol Banca); ➣ UniCredit s.p.a. (ex. Unicredit Banca s.p.a.).

➣ Banca Carim s.p.a. (ex. Cassa di Risparmio di Rimini); ➣ Banca di Imola s.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.); ➣ Banca di Romagna s.p.a. (Gruppo Unibanca); ➣ Banca Modenese s.p.a. (Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ferrara); ➣ Banca Monte Parma; ➣ Banca Popolare Commercio & Industria (Gruppo Unibanca); ➣ Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna (Gruppo Intesa Sanpaolo); ➣ Cassa di Risparmio di Cento s.p.a.; ➣ Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. (Gruppo Unibanca); ➣ Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., (Gruppo Credit Agricole); ➣ Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.;

CONDIZIONI APPLICATE SUI FIDI UTILIZZATI: Tipo fido FIDO CASSA ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.) ANTICIPO FATTURE

FASCIA 1

4,406%

Euribor 3mmp +2,850%

2,556%

Euribor 3mmp +1,000%

2,956%

Euribor 3mmp +1,400%

FASCIA 2

5,306%

Euribor 3mmp +3,75%

3,056%

Euribor 3mmp +1,500%

3,656%

Euribor 3mmp +2,100%

FASCIA 3

5,906%

Euribor 3mmp +4,35%

3,556%

Euribor 3mmp +2,000%

4,256%

Euribor 3mmp +2,700%

FASCIA 4

6,756%

Euribor 3mmp +5,200%

4,456%

Euribor 3mmp +2,900%

4,756%

Euribor 3mmp +3,200%

(Euribor 3 m.m.p. = 3 mesi media mese precedente, 1,556% pubblicato Il Sole 24 Ore 01/10/2011) La fascia di merito è attribuita dalla banca, su richiesta dell’impresa, in relazione alla sua classe di rischio (rating Basilea 2). 10


Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA Nuove condizioni dal 1° aprile 2011

Aggiornato il 1 OTTOBRE 2011 Valido nel mese di OTTOBRE 2011

ASSOCIATI CNA MODENA La Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) o Corrispettivo Disponibilità Creditizia (C.D.C.) o Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (D.I.F.), applicati sui fidi concessi, indipendentemente dall’utilizzo, con addebito trimestrale, prevede le modalità di seguito dettagliate: a) Banche aderenti al Consorzio Banche Popolari (Banca di Piacenza, Banca Coop. Cattolica, Banca pop. Emilia Romagna, Banca pop. di Ravenna, Sanfelice 1893 Banca Popolare), banca Credem­Gruppo Credito Emiliano spa, banche aderenti a Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna, Unicredit Banca spa, applicano una commissione massima così calcolata

Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

Fascia 4

Trimestrale

0,15%

0,25%

0,30%

0,40%

Annuale

0,60%

1,00%

1,20%

1,60%

b) Carisbo–Gruppo Intesa Sanpaolo, Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna–Gruppo Intesa Sanpaolo, Cariparma­Gruppo Credit Agricole applicano una commissione massima pari a 0,40%, trimestrale (1,60%, annuale);

c) Banca Popolare di Verona­S. Geminiano e S. Prospero, Gruppo Banco Popolare applica una commissione massima calcolata per importo e per fascia

Fido concesso

Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

Fascia 4

Trimestrale >

0,250%

0,350%

0,3625%

0,375%

Annuale >

1,000%

1,400%

1,450%

1,500%

Trimestrale >

0,175%

0,250%

0,250%

0,250%

Annuale >

0,700%

1,000%

1,000%

1,000%

Trimestrale >

0,100%

0,125%

0,125%

0,125%

0,400%

0,500%

0,500%

0,500%

Fino €. 50.000

Da €. 50.000 a €. 500.000

Oltre €. 500.000 Annuale >

Nel caso di concessione, modifica o revoca del fido, durante un trimestre, le percentuali saranno applicate in misura proporzionale all’importo e alla durata (giorni effettivi) degli affidamenti concessi, da parte di tutte le banche. 11


Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA Nuove condizioni dal 1° aprile 2011

Aggiornato il 1 OTTOBRE 2011 Valido nel mese di OTTOBRE 2011

ASSOCIATI CNA MODENA

Altri oneri e commissioni previste dall’Accordo regionale di tesoreria: VALUTE

ALTRE COMMISSIONI Spese chiusure trimestrali

€. 10,00

Prelievi con assegno

data assegno

Spese di istruzione fido massimo

Versamenti contanti

stesso giorno

Spese per riga di estratti conto

Assegni circolari emessi dalla banca

stesso giorno

Modello di pagamento F24

Assegni stesso sportello

stesso giorno

Altri attestati

€. 1,25

Assegni stesso Istituto

stesso giorno

Commissioni per bonifico telematico

€. 1,00

ZERO €. 1,10 ZERO

1

Servizio internet banking monobanca, per nuove richieste pervenute banche per l’anno 2011, canone gratuito primi 6 mesi

ZERO

Versamenti assegni altre Istituti giorni lavorativi

3

Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto magnetico. Sconto e incasso Salvo Buon Fine Ricevute bancarie supporto cartaceo € 2,85

€. 2,85

Effetti a scadenza stessa banca giorni lavorativi

7

Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto magnetico.

€. 2,53

8

Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie invio telematico. Sconto e incasso Salvo Buon Fine ricevute bancarie invio telematico € 1,75

€. 1,75

Versamenti assegni circolari altre Istituti giorni lavorativi

Effetti a scadenza su altra banca giorni lavorativi Effetti a vista su stessa banca giorni lavorativi

12

Effetti protestati

0,12%

Effetti a vista su altra banca giorni lavorativi

14

Effetti protestati costo minimo

€. 7,00

Ricevute bancarie stessa banca giorni lavorativi

ZERO

Effetti protestati costo massimo

€. 18,00

Ricevute bancarie altre banche giorni lavorativi

1

Ritorno insoluti effetti e Ricevute bancarie (RIBA)

€. 4,21

Effetti richiamati “omnicomprensivi di altri oneri”

€. 8,00

Novità dal 1° aprile 2011: ➢ Estensione dell'allegato B "spese e condizioni" a tutti gli associati presentati alle banche, anche a coloro che non rientrano nelle quattro fasce di merito; ➢ Servizio di internet banking monobanca, per le nuove richieste che perverranno alle banche per l'intero anno 2011, canone gratuito per i primi 6 mesi; ➢ Allegato B, modifica voce "commissioni d'incasso RIBA telematico" €uro 1,75 (in precedenza €uro 2,28); ➢ Allegato B, modifica voce versamento "assegni stesso Istituto" stesso giorno (in precedenza 1 giorno lavorativo); ➢ Allegato B, inserimento voce "commissioni per bonifico telematico" €uro 1,00. 12


Servizi web

COGENERGY S.P.A. - Via Emilia Romagna, 83 41049 Sassuolo (MO) Italy Tel +39 0536 813 184 Fax +39 0536 812 773 - info@cogenergy.it

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