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Block Notes
All’interno... Fisco:
le prime indicazioni sui provvedimenti relativi al nuovo piano antimafia ed il piano controlli antievasione dell’Agenzia delle Entrate. Nuove disposizioni in vigore per ciò che riguarda gli elenchi Intrastat
Commercio:
gli obblighi conseguenti all’entrata in vigore del nuovo codice della strada e le novità della normativa “Bolkestain”
Legislazioni del lavoro:
novità nel tesserino di conoscimento nei cantieri
Costruzioni:
le modiche relative agli sgravi fiscali per ristrutturazioni
Agenti di commercio:
ancora sulle disposizioni anti-alcol
Convenzioni:
CNA e lo Studio Modiano per la difesa della proprietà industriale
Credito:
tutti i “numeri” degli accordi con gli istituti di credito
Anno XXXIII - N° 98 del 24/09/2010 Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna - Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: N.G.F.
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Banche e imprese, Cna al lavoro per tutelare la reputazione delle aziende
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el corso del 2010, il Comitato per la supervisione bancaria aggiornerà le disposizioni emanate in precedenza, un’evoluzione già nota come Basilea 3. Così come le precedenti “versioni”, anche questa volta si tratta di norme tese a migliorare la gestione del credito erogato dalle banche, ed anche in questa occasione si tratta di un’analisi unilaterale che preoccupa le imprese, proprio alla luce delle esperienze precedenti. Infatti, se l’intento di Basilea 2 era, in sint esi, quello di migliorare la relazione tra banca e impresa attraverso un rapporto di fiducia e scambio di informazioni reciproche, volte a valutare non solo il passato dell’impresa, ma anche le sue potenzialità di crescita, in realtà non è andata così. Almeno per quanto riguarda le piccole e medie imprese del nostro Pa e s e ,
questi regolamenti sono diventati causa di rigidità nell’erogazione del credito. <D’altronde - commenta Lauro Venturi, responsabile della Divisione Politiche Finanziarie della CNA di Modena - non poteva che esser così: un sistema pensato a livello internazionale non poteva cogliere le peculiarità delle migliaia di aziende artigiane e piccole imprese, storicamente sottocapitalizzate e fino a ieri valutate dalla banca in un teorico bilancio consolidato tra i numeri dell’impresa e quelli della famiglia che la detiene>. Oggi però il denaro è concesso o meno dalle banche, con maggiore o minore rigidità e a un costo più o meno elevato, in base alla classe di rating dell’azienda. Per un’impresa, il punto diventa allora sapere con certezza in quale rating la banca l’ha inserita e, di conseguenza, quali azioni mettere in atto per migliorarlo. Proprio per questo CNA Modena ha dato via al servizio di controllo degli estratti conto che coinvolge migliaia di aziende interessate a verificare la correttezza delle spese bancarie sostenute e la classe di rating. <Ma, talvolta - continua Venturi - questo non è sufficiente: per determinare il singolo rating aziendale, infatti, la maggior parte dei parametri fa riferimento al cosiddetto “andamentale”, che sintetizza la relazione tra la banca e l’impresa. In questo ambito, un ruolo fondamentale è svolto anche dalle informazioni esterne, relative alla storia creditizia dell’imSegue a pag. 2
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presa e dei suoi soci. Per raccogliere queste informazioni le banche si avvalgono di società commerciali private che gestiscono appositi archivi informatici per fornire a banche e finanziarie uno specifico servizio, il credit scoring, finalizzato a valutare l’affidabilità del potenziale cliente. Ecco allora che informazioni negative a carico dell’impresa - per esempio, ritardati pagamenti di rate, anche relativi a prestiti estinti da tempo - inficiano la sua qualità di buon pagatore compromettendone il rating>. E’ perciò facile intuire come sia di fondamentale importanza sapere cosa è scritto della nostra azienda e dei suoi singoli componenti in quegli archivi e verificare la legittimità di quelle informazioni per chiederne, se del caso, l’immediata cancellazione. <Capita di frequente - rileva Venturi - che alcune di queste società commerciali, con comportamenti ben poco inappuntabili, detengano informazioni obsolete od addirittura illegittime e, quindi, ingiustamente pregiudizievoli di diritti fondamentali, come la reputazione commerciale. Citiamo il caso, in questi tempi assolutamente frequente, in cui l’azienda X paga in ritardo una
rata del mutuo o del leasing. Prima di segnalare il fatto alla Centrale Rischi e consentire la diffusione del dato, la banca dovrebbe secondo correttezza e diligenza valutare l’entità del fatto (escludendo quelli irrilevanti o di scarso rilievo). Ad esempio, invitare il cliente a regolarizzare i pagamenti arretrati, spiegargli le conseguenze che quel ritardo comporta e via dicendo. Invece quasi mai la banca segue questa procedura per questioni di costi (tempo dell’impiegata, raccomandata…) ed anche perché (a pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca!) avrebbe meno segnalazioni da vendere alle società private>. Anche rispetto a quest’ultima p r o blem at ic a, CNA Modena, ad integrazione dell’attività di controllo e verifica dei conti correnti (a livello base fornita gratuitamente ai
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propri associati), ha attivato uno specifico servizio per supportare le imprese a redigere istanza formale alle diverse società e conoscere così che tipo di informazioni sono conservate nei loro archivi. Seguirà la valutazione della legittimità e, in caso contrario, l’attivazione delle necessarie procedure per chiedere la cancellazione dei dati erronei e illegittimi ed, eventualmente, anche il risarcimento dei danni tutti, morali e patrimoniali, eventualmente subiti dall’impresa illegittimamente segnalata.
Fisco Prevenzione e contrasto dell’evasione, indirizzi operativi L’Agenzia delle entrate ha definito le linee operative per la prevenzione ed il contrasto dell’evasione per il 2010, ispirate la consolidamento dei risultati ottenuti nel 2009 e all’ulteriore miglioramento dell’attività sia nel recupero che nella prevenzione dell’evasione.
Rispetto ai “grandi contribuenti” Soggetti con ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro il cui controllo è demandato alle Direzioni Regionali, il piano delle attività del 2010 è articolato su tre direttrici principali: · potenziamento del “tutoraggio” da indirizzare alle imprese che nel 2008 hanno ricavi non inferiori a duecento milioni di euro. Il tutoraggio comprende il monitoraggio dei comportamenti di queste imprese nonché l’analisi del rischio rappresentata dagli stessi in funzione del tipo di attività e dal modo in cui è svolta. In pratica nei confronti dei soggetti cui risulta attribuito un livello di rischio maggiore, il controllo sarà sviluppato mediante l’utilizzo di strumenti più penetranti rispetto a quelli impiegati nei confronti dei soggetti cui è attribuito un livello di rischio minore; • attività istruttorie esterne presso i soggetti filtrate dalla predisposizione di un criterio selettivo significativo per questi soggetti (ad esempio, sulla base dell’utilizzazione di strumenti finanziari complessi, dall’effettuazione di operazioni di riorganizzazione aziendale transnazionale, presenza di significative variazioni o anomalie nei risultati dell’esercizio, ecc.); • nell’attività di accertamento deve essere data priorità alle posizioni già a disposizione degli uffici quali soggetti potenzialmente accertabili e nello specifico a quelle che sono in scadenza per l’accertamento (31/12/2010), a quelle segnalate per la deducibilità dei costi per operazioni con soggetti residenti in Paesi “black list”, a quelle segnalate per imponibili non dichiarati di ammontare superiore a 50 milioni di euro e a quelle che presentano rischi connessi alla tutela del credito erariale (es. rimborsi, polizze fideiussorie, ecc.).
Le imprese di medie dimensioni In questa definizione rientrano i soggetti con ricavi o compensi superiori a 25 milioni di euro, il cui controllo, in via generale, è demandato alle Direzioni Provinciali. Per queste imprese l’Agenzia delle entrate ha riscontrato l’esistenza di un diffuso “sottodimensionamento” delle basi imponibili. Gli indirizzi operativi per l’anno 2010 prevedono dunque una particolare intensificazione delle attività di controllo, sia in termini quantitativi (numero di accertamenti), sia in termini qualitativi (maggiori importi). Per questi soggetti si effettuerà un’accurata mappatura tenendo conto dei criteri di pericolosità tra i quali si segnalano: · rapporti con soggetti non residenti; · operazioni infragruppo; · crediti IVA utilizzati in compensazione ovvero riportati al periodo d’imposta successivo; · presenza di ingenti oneri finanziari; · presenza di oneri straordinari o costi per servizi particolarmente elevati; · anomale variazioni ed oscillazioni di fatturato nel breve e medio periodo. 1
Fisco Le imprese di minori dimensioni e i lavoratori autonomi
Gli enti non commerciali e le onlus
Si tratta dei soggetti ai quali sono normalmente applicabili gli studi di settore. Rispetto a queste ultime l’Agenzia ha ribadito le indicazioni già fornite in precedenza, ma ha anche diramato “note interne” con liste/elenchi di ausilio già formati sulla base di elementi rappresentativi di rischiosità fiscale. Ad esempio: · società non operative che hanno presentato istanza di interpello; · soggetti che pur avendo effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA non risultano aver presentato la relativa dichiarazione; · soggetti che hanno prestato servizi nel settore edile che presentano delle anomalie nei dichiarativi; · ecc. Con specifico riferimento ai contribuenti cui si applicano gli studi di settore e che risultano “non congrui”, sono confermate le metodologie di controllo, selezione ed accertamento applicate nel 2009. Una quota specifica (5%) degli accertamenti di cui sopra sarà destinata ai contribuenti che non hanno presentato il modello degli studi indicando o meno l’esistenza di cause di esclusione o inapplicabilità. Allo stesso modo sarà oggetto di una quota di controlli i soggetti che non applicano legittimamente gli studi di settore. Tra questi, gli esercenti attività rientranti in codici Ateco per i quali gli studi non sono stati approvati e, soprattutto, i soggetti cd. “contribuenti minimi”. Le posizioni dei contribuenti risultati “congrui” è oggetto di una apposita “campagna di sensibilizzazione” finalizzata anche ad individuare le situazioni in cui i dati sono stati “manipolati” al fine di ottenere artificiosamente la congruità. L’individuazione di tali posizioni, ritenute ad “alta pericolosità” fiscale, saranno oggetto di controllo anche mediante gli “ordinari controlli da indirizzare nei confronti dei contribuenti che presentano un trend pluriennale dei redditi dichiarati implausibile e/o denotano un tenore di vita superiore a quello apparentemente connesso al reddito complessivo dichiarato”. Specifici controlli saranno inoltre dedicati alle posizioni dei contribuenti destinatari nel 2009 delle “comunicazioni di anomalie” degli indicatori economici per il triennio 20052007 e che risultano nel 2008 avere ancora tali anomalie. Una quota consistente di controlli, comunque superiore a quella del 2009, sarà destinata al comparto degli esercenti arti e professioni per i quali, di norma, saranno evitate attività istruttorie esterne, ma privilegiate le cd. “indagini finanziarie”. In queste attività viene raccomandato il perseguimento delle sinergie operative ed il coordinamento con i reparti della Guardia di Finanzia e con altri enti (Inps, Inail, Siae).
A questa l’attività di verifica e controllo viene attribuita una rilevanza strategica, tanto che nei confronti di questi soggetti verrà redatto un autonomo “budget di produzione” per gli uffici che dovranno così dare “sistematicità e costanza” alla vigilanza del settore. Per quanto riguarda le onlus, l’Agenzia raccomanda la verifica dell’eventuale abuso dei regimi agevolativi in quanto a volte vi sono soggetti che esercitano vere e proprie attività lucrative di natura commerciale.
Le persone fisiche Si tratta di una platea molto ampia che richiede un puntuale coordinamento. Le strategie di controllo le strategie saranno attuate attraverso: · un piano di controlli “formali” delle dichiarazioni dei redditi; · un piano di accertamenti parziali (cd. “automatizzati”); · un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. Con specifico riferimento a quest’ultimo punto (cd.redditometro), dal piano straordinario (che ha l’obiettivo di ben 25.000 accertamenti) è atteso un sensibile miglioramento dei risultati qualitativi rispetto a quelli del 2009. Giuliano Tincani Uffio Provinciale Fisco e Tributi
Elenchi intrastat: Necessaria la consegna tempestiva dei documenti di acquisto presso soggetti non residenti Nelle ultime settimane la normativa sui modelli Intrastat ha subito notevoli modificazioni, soprattutto per ciò che riguarda la registrazione dei documenti relativi agli acquisti di beni e servizi presso soggetti non residenti. Si tratta di modifiche che comprendono tutte le transazioni, indipendentemente dalle cifre e dal canale di acquisto (internet o altri). La normativa, infatti, prevede tempi molto ristretti per gli adempimenti, tempi che, per essere rispettati, richiedono la pronta disponibilità dei documenti. Invitiamo, quindi, le imprese a consegnarci tempestivamente i documenti relativi agli acquisti effettuati da soggetti non residenti. CNA Modena Ufficio Provinciale Fiscale e Tributi 2
Fisco Appalti di opere e servizi, Nuove disposizioni ANTIMAFIA
(Legge 13/8/2010 n. 136)
Sono entrate in vigore le disposizioni riguardanti le nuove normative antimafia. Di seguito forniamo alcune indicazioni operative, in particolare per ciò che riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3) e il controllo delle automezzi adibiti al trasporto materiali (art. 4)
Tracciabilità dei flussi finanziari Si tratta di disposizioni che interessano tutte le imprese ed i professionisti che partecipano in qualità di appaltatori, subappaltatori e in genere subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (quindi esclusi gli appalti fra soggetti privati). La legge si applica soltanto ai contratti sottoscritti dal 7/09/2010 compreso in poi, un provvedimento atteso per chiarire uno dei punti piu delicati della normativa. Le norme sono applicabili anche a coloro che hanno ottenuto finanziamenti pubblici, sempre nell’ambito delle opere/servizi/forniture pubbliche. Pertanto, la disciplina che commentiamo deve essere osservata anche rispetto ai movimenti finanziari relativi a questi finanziamenti pubblici. La norma prevede, per i soggetti in questione, specifici obblighi consistenti in: · utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Non è cioè necessario accendere nuovi conti correnti. È ugualmente ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse; · gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario; · indicazione sui bonifici relativi ad ogni transazione, del Codice Unico di Progetto, cosiddetto CUP, che sarà attribuito a ciascuna opera/servizio/ commessa pubblica. Oltre al CUP andrà indicato anche il CIG (Codice Identificativo Gara, di nuova introduzione). Quest’ultimo potrà essere richiesto soltanto dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento). In conseguenza di queste prescrizioni, è previsto che tutti i soggetti interessati comunichino alla stazione appaltante (cioè alla struttura pubblica commissionante): · gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/commessa alla quale sono dedicati; · le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tutti i rapporti contrattuali coinvolti nell’opera/servizio/commessa. Questa comunicazione deve essere fatta quanto prima in quanto l’omessa comunicazione comporta una sanzione compresa tra 500 ed i 3.000 _. Le imprese subappaltanti e i subcontarenti (fornitori) dovranno fare anche un’analoga comunicazione ai loro committenti/clienti, fornendo esclusivamente gli estremi del conto corrente dedicato sul quale dovranno pervenire i pagamenti tramite bonifico. Queste comunicazioni dovranno essere effettuate del Legale Rappresentante.
Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
Pagamenti ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi costituenti spese generali coinvolti negli appalti pubblici Dunque, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi o forniture pubblici devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono avvenire tramite bonifico bancario o postale. Fanno eccezione soltanto i pagamenti: - in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali; - in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi; - riguardanti tributi. Questi pagamenti possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Inoltre, per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 500 euro è possibile utilizzare strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché non si utilizzi il contante e si documenti la spesa effettuata. Con particolare riferimento ai pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, la norma prevede che gli stessi debbano essere eseguiti tramite conto corrente dedicato per il totale dovuto, anche se questo non è riferibile esclusivamente alla realizzazione degli interventi derivanti dall’appalto pubblico. Occorre quindi che le aziende che partecipano ad appalti pubblici, sia come appaltatore principale, sia come subappaltatore, e che, per prassi, pagano in contanti o tramite strumenti diversi dal bonifico i dipendenti/consulenti/fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, informino questi soggetti della necessità di dotarsi di conto corrente bancario o postale al fine di poter correttamente percepire le retribuzioni/compensi/corrispettivi. Poiché potenzialmente tutti i dipendenti di un’azienda potrebbero lavorare nell’ambito dell’appalto pubblico assunto, si ritiene che la richiesta debba essere indirizzata ai dipendenti in forza, a prescindere da quali di questi siano operativamente coinvolti nell’appalto pubblico alla data del 7 settembre 2010; la stessa richiesta dovrebbe essere indirizzata anche a tutti i consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali con cui l’azienda abbia in essere legami contrattuali alla data del 7 settembre 2010.
Note:
Il Consiglio dei Ministri sta vagliando, in questi giorni, le determinazioni disposte dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: a breve dovrebbero insomma essere pubblicate tutte le risposte alle ambiguità interpretative della nuova Legge 13/8/2010 n. 136. In particolare, rimane da chiarire se i contratti di consulenza siano esclusi o meno dalle norme sugli obblighi di tracciabilità: al momento pare di no, pertanto anche i consulenti coinvolti in contratti con finanziamento pubblico dovrebbero essere tenuti a rispettare le norme sopra elencate. Inoltre il Consiglio dei Ministri ha discusso la richiesta di sospensione di 120 giorni dell’applicazione della Legge, da parte dei rappresentanti sindacali e delle aziende. Questi ultimi, infatti, hanno manifestato preoccupazione per la possibilità che l’entrata in vigore della Legge generi un immediato blocco dei pagamenti, che risulterebbe deleterio in questo periodo di crisi. La sospensione resta tuttavia improbabile, stante la necessità immediata di porre in vigore le disposizioni antimafia previste.
L’art. 4 della legge 136/2010, prescrive che sia indicato sulla bolla di consegna del materiale utilizzato nei cantieri, anche il numero di targa e il nome del proprietario dell’automezzo con il quale è stato effettuato il trasporto. In caso di contratto di locazione finanziaria, debba essere indicato il nome della ditta utilizzatrice. La disposizione si applica con riferimento ad ogni tipo di cantiere, relativo ad opere in appalto, sia pubblico che privato, oppure relativo a realizzazioni proprie dell’impresa. L’indicazione può essere eseguita anche mediante l’apposizione di un apposito timbro indifferentemente nel corpo della bolla o nell’eventuale spazio riservato alle annotazioni. A cura dell’Ufficio Fiscale Provinciale Stefano Borghi 3
Commercio Sicurezza sulle strade: novita’ per gli esercenti Il 29 luglio 2010 è entrato in vigore un provvedimento che modifica l’attuale codice della strada, oltre ed altri provvedimenti legislativi ad esso complementari. Uno dei temi toccati dal nuovo provvedimento è la regolamentazione della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi pubblici, di cui riassumiamo i nuovi termini di limitazione.
Interruzione della somministrazione di bevande alcoliche nelle ore notturne
Obblighi per locali che proseguono l’attività oltre le ore 24 di ogni giorno
I titolari e/o gestori di - pubblici esercizi in genere (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) - locali ove si svolgono spettacoli o qualsiasi altra forma di intrattenimento - circoli con somministrazione - Associazioni ed enti con somministrazione - Aree pubbliche ove è prevista la somministrazione - sale giochi devono interrompere la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive ossia prima delle ore 6 di qualsiasi giorno.
I titolari e/o gestori dei suddetti locali devono: - possedere almeno in un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico a disposizione dei clienti che desiderino constatare il proprio stato di idoneità alla guida. - esporre all’entrata, all’interno e all’uscita (se posta in posizione diversa dall’entrata) appositi cartelli o tabelle che contengano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; b) le qualità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (che resta momentaneamente a 0,5 grammi per litro). Queste disposizioni, già in vigore per le attività di somministrazione collegate direttamente ad intrattenimenti di ogni forma (spettacoli, musica, karaoke…) sono estese a tutte le altre attività che tengono aperti al pubblico i loro locali oltre le ore 24, ma solo a partire dal 10/11/10.
I titolari di servizi di vicinato, ossia attività commerciali che effettuano la vendita per asporto di bevande alcoliche, devono interrompere la vendita dalle 24 alle 6 di qualsiasi giornata settimanale. Per le aree autostradali i predetti divieti di vendita di prodotti alcolici e superalcolici si estendono dalle 22 alle 6 del giorno successivo.
Le sanzioni
Ovviamente si tratta di termini validi a meno di particolari disposizioni di sicurezza da parte del questore. I divieti sopra ben evidenziati non si applicano la notte tra il 31 dicembre e 1 gennaio e la notte tra il 15 e il 16 agosto di ogni anno.
I titolari e/o i gestori dei locali che non rispettano gli orari previsti per la somministrazione e/o vendita per asporto di bevande alcoliche sono soggetti a sanzioni che vanno dai 5.000 ai 20.000 euro. In caso di due distinte violazioni nell’arco di un biennio, è disposta la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio per un periodo dai 7 ai 30 giorni. In caso di mancata tenuta degli alcool test e delle relative tabelle esplicative è prevista una sanzione amministrativa minore che va da 300 a 1.200 euro. I relativi cartelli e/o tabelle possono essere richiesti presso la Vostra sede CNA di appartenenza. 4
Commercio Commercio e pubblici esercizi Bolkestain: qualche chiarimento La Direttiva Servizi europea - la cosiddetta “Bolkestain” - che mira alla piena libertà di stabilimento e di prestazione di servizi all’interno dei confini dell’Unione, è stata recepita dall’Italia quest’anno attraverso un decreto legislativo. L’obiettivo concreto della Bolkestain è di eliminare requisiti discriminatori di tipo geografico (cittadinanza, residenza, ubicazione della sede legale in un determinato Stato) e di semplificare le procedure di accesso. Tuttavia, per il momento, la situazione è resa caotica da una precisa serie di circostanze, a cominciare dall’incertezza generale sulle competenze: dello Stato, o delle Regioni? Se - come pare logico - la competenza in merito all’autorizzazione dei pubblici esercizi e delle attività commerciali è delle Regioni, è necessario che queste producano regolamenti per disciplinare la situazione in merito; fino a quando una Regione non emette un suo regolamento, restano valide le disposizioni nazionali. In questo caso, l’Emilia-Romagna ha già approvato una sua legge sui pubblici esercizi (L.R. n. 14/2003), e ha pure già recepito il regolamento comunitario per le materie di competenza regionale (L.R. n. 4/2010). Rimane invece soggetto alle disposizioni nazionali il settore del commercio, su area sia pubblica che privata (D.Lgs. 114/1998). In particolar modo ci si interroga sui cosiddetti “requisiti professionali”, la cui competenza è contesa tra Stato e Regioni. Un groviglio che attende soluzione, ma non deve comunque impedirci di fare sulla Bolkestain alcune precisazioni di interesse pratico.
2.
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Requisiti morali di accesso e di esercizio
Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Rimane soggetto ad autorizzazione: va presentata domanda di rilascio al Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività. L’attesa massima per l’autorizzazione è di 90 giorni, oltre i quali vale il silenzio-assenso. Possono fare domanda persone sia fisiche che giuridiche, oltre che cooperative e società di capitali. L’autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore o nei locali dove questi si trovi per lavoro, studio, cura, intrattenimento, svago. Dalla circolare ministeriale numero 3635/C del 6 maggio 2010 apprendiamo che, in osservanza della Bolkenstain, il requisito della residenza nel Comune in cui si apre l’attività è vietato: pertanto si può aprire un’attività di questo tipo nel proprio Comune di residenza, o in qualsiasi altro. I titolari di autorizzazione tipo B sono inoltre liberi di esercitare su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche tramite posteggio, invece, si attende un successivo provvedimento di regolamentazione sui criteri di concessione delle autorizzazioni al posteggio. In quel provvedimento verranno regolamentate: la procedura di rilascio e di rinnovo della concessione, la durata della concessione, la limitazione al numero di posteggi concedibili a una stessa impresa, e alcune altre disposizioni transitorie. In ogni caso il Ministero ritiene valide tutte le concessioni in essere dalla data di entrata in vigore del Decreto (8 maggio 2010) fino alla scadenza del termine decennale (una sorta di tacita proroga).
I requisiti morali sono stati equiparati per le attività commerciali di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.
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Commercio 3.
4.Pubblici Esercizi
Requisiti professionali di accesso e di esercizio
L’articolo 64 del decreto, dispone che: - Nuova apertura di pubblici esercizi aperti al pubblico: soggette ad autorizzazione (o silenzio-assenso). - Trasferimento di attività in altra sede: denuncia di inizio attività ad efficacia differita, con termine di 30 giorni al termine dei quali - e in coincidenza con l’inizio effettivo dell’attività - bisogna presentare al Comune la Comunicazione di Inizio Attività. - Trasferimento di attività in zona tutelata: soggetta ad autorizzazione. - Trasferimento di titolarità o gestione: denuncia di inizio attività (ad efficacia immediata). - Tipologie di pubblici esercizi non soggette a programmazione: denuncia di inizio attività (ad efficacia immediata). Stanti le precedenti norme di riferimento, si ha notizia che i Comuni stiano già facendo riferimento alle nuove disposizioni contenute nel Decreto. Per informazioni: Giovanni Flori, CNA Provinciale - tel. 059-418563 / fax 059-418598 / mail: flori@mo.CNA.it
Vengono individuati i medesimi requisiti professionali per l’avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande: avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande, istituito oppure riconosciuto dalle regioni; aver prestato servizio per almeno due anni - anche non continuativi purché nel quinquennio precedente - presso imprese esercenti l’attività nel settore, in qualità di dipendente, socio lavoratore o coadiutore famigliare; essere in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore, o di una scuola professionale attinente e di durata almeno triennale. Sintetizzando, le novità sono le seguenti: - Unicità dei requisiti; - Validità dei corsi per il commercio ai fini della somministrazione, e viceversa; stesso discorso per la pratica; - Reintroduzione del riconoscimento di titoli di studio (inclusi i diplomi triennali); - Abolizione del requisito REC (che si ritiene ancora applicabile ma non è più considerato un requisito, a quanto sembra).
Convenzioni
Modiano e cna insieme per la salvaguardia dei diritti delle imprese La difesa delle proprie idee industriali sta diventando ogni giorno più importante nell’economia della globalizzazione. Valutare le implicazioni economiche e legali rispetto ai diritti di proprietà industriale, conoscere le novità in questo campo, avere assistenza legale e tecnica in caso di contraffazione rappresentano conoscenze davvero preziose nella gestione aziendale. Ecco perché CNA ha voluto attivarsi in questa direzione, stipulando una convenzione con lo Studio Modiano. Lo Studio Modiano, nato nel 1950, è oggi uno dei maggiori Studi europei specializzati nel diritto della proprietà industriale, con la collaborazione di oltre 220 persone in diversi uffici dislocati in Italia ed in Europa. In Modiano & Partners ogni pratica viene seguita dal consulente più specializzato, al fine di assicurare che l’incarico sia eseguito con la massima professionalità, rapidità ed efficacia, grazie alla pregressa esperienza del consulente stesso. Questi sono i servizi offerti dallo Studio Modiano: - Assistenza nella redazione e deposito di Brevetti, Modelli, Marchi, Nomi a dominio; - Protezioni in base al diritto d’autore o in base alle leggi sulla concorrenza sleale; - Consulenza relativa alla valutazione economica di diritti di Proprietà industriale, ricerche di novità di brevetti e marchi, assistenza tecnico/legale in vertenze o cause di nullità, contraffazione ecc. attive o passive in Italia o all’estero.
La convenzione prevede i seguenti vantaggi per i soci CNA-ASQ: - Consulenza gratuita sul tipo di diritto di Proprietà industriale più adatto; - Corsi di formazione volti a fornire le prime nozioni di Proprietà industriale; - Assistenza gratuita durante i giorni delle manifestazioni fieristiche nelle città di Milano, Torino, Verona, Padova, Treviso, Bologna, Modena, Arezzo, Firenze e Napoli; - Sconto del 10% per ricerche di anteriorità di marchi, brevetti e modelli in Italia; - Sconto del 10% sulle tariffe di deposito di Marchi, Brevetti di invenzione e Modelli; - Sconto del 7% sulle tariffe di deposito di Marchi comunitari, Design comunitari e Brevetti di invenzione europei (EPO); - Sconto del 7% sulle tariffe di deposito di Marchi internazionali (WIPO), Design internazionali e Brevetti di invenzione (PCT); - Sconto del 7% sulle tariffe di registrazione dei nomi a dominio a livello mondiale; - Invio periodico e gratuito a tutti gli associati CNA-ASQ che ne faranno richiesta, di una Newsletter elettronica relativa alle novità sulla Proprietà Industriale in Italia ed all’estero. A tale scopo si invitano gli associati ad iscriversi al servizio, attraverso la compilazione del form di adesione all’indirizzo http:// www.mondiano.com/it/newsletter.php
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Dottor Bignardi: asq.bignardi@mo.CNA.it 6
Agenti di commercio Codice della strada, novità Il 29 luglio è entrato in vigore il nuovo codice della strada che prevede alcune modifiche di interesse anche per l’attività di agente di commercio. In particolare: - scende da 5 a 3 punti la decurtazione per chi supera i limiti di velocità di oltre 40 km/h. Tra 40 e 60 km/h oltre il limite consentito, la multa aumenta a 500 euro, ma scendono da 10 a 6 i punti tagliati sulla patente. - In caso di velocità in eccesso di 60 km/h rispetto al limite massimo, la multa sale da 500 a 779 euro, restando invariata la decurtazione di dieci punti sulla patente di guida.
Legislazione del lavoro Nuove norme antimafia, Integrazioni sul tesserino di riconoscimento nei cantieri Nell’ambito della Legge n.136: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” sono richieste integrazioni rispetto ai dati riportati sul tesserino di riconoscimento dei lavoranti nei cantieri. In particolare il tesserino di riconoscimento (sia in regime di appalto che di subappalto) il lavorante deve riportare i seguenti dati integrativi: - Generalità. - Nominativo del datore di lavoro. - Data di assunzione. - Codice autorizzazione al subappalto (in caso di subappalto). - Nome del committente (per gli autonomi).
Fita CNA Il nuovo codice della strada: come evitare i verbali
Il titolo dell’incontro dice praticamente tutto: il giro di vite sulla sicurezza stradale ha reso l’automobilista più sicuro, ma anche più vulnerabile alle multe. Considerazione ancor più valida per i professioni del volante, coloro che sulla strada di fatto ci vivono, come gli autotrasportatori ed i rappresentanti di commercio. Che, peraltro, hanno avuto modo di contestare alcune di queste norme, come quella sul pagamento immediato delle sanzioni, che lede il diritto alla difesa. Per parlare di questa e di tutte le altre novità apportate dalla ”legge 120/2010” in materia di sicurezza stradale, Fita CNA ha voluto organizzare alcuni incontri sul territorio provinciale, proprio per facilitare la presenza dei rispettivi associati. Si tratta di tre incontri serali (ore 20.30) che cominceranno lunedì 4 ottobre a Modena, presso la sede provinciale di CNA in Via Malavolti 27; giovedì 7 ottobre a CNA per i Cittadini Sassuolo, presso l’istituto “Don Magnani” di Piazza Falcone e Borsellino 3; infine Tutto quello che avreste voluto lunedì 11 ottobre a Medolla, presso le scuole “Dante Alighieri” di Via Genova 10. sapere sul digitale terrestre Franco Medri, Sostituto Commissario della Polizia Stradale e Consigliere Nazionale La televisione cambia, e stare al passo è meno semplice di quanto sembri: la fine dell’autunno 2010 ASAPS, relatore del corso, fornirà una comcoinciderà col passaggio obbligato e definitivo dei nostri televisori dalla trasmissione analogica al Dipleta spiegazione delle modifiche, soffermangitale Terrestre. Il cosiddetto “switch off” comporta un cambiamento di tipo tecnologico che tanti dosi, in particolare, sulle novità sanzionatorie, faticheranno ad assimilare. i tempi di notifica ed i ricorsi, il tasso alcol Per questo motivo, CNA per il Cittadino e CNA Pensionati organizzano una serie di incontri sullo emico, la decurtazione dei punti ed il ritiro “switch off” in compagnia di Claudio Panari, capo tecnico dell’emittente locale TRC-Telemodena, e della patente, i tempi di guida e di riposo, riGiorgio Falanelli, tecnico specialista di CNA Installazioni e Impianti. spondendo anche ai dubbi dei presenti. Il ciclo di incontri (ben sette in tutta la provincia, con inizio alle ore 16.00) si svilupperà nei prossimi Al termine di ciascuna serata verrà consegiorni a Pavullo, sala della Comunità Montana (via Giardini 15); il 12 a Concordia, sala del Vecchio gnato ai partecipanti un prontuario del nuovo Mulino (Via S. Possidonio 1); infine il 19 a Vignola, sala dei Grassoni (Via Ponte Muratori). Codice stradale. 7
Appuntamenti Il futuro del biomedicale Summit nazionale il 4-5 ottobre a Modena per esplorare le opportunità che l’innovazione offre allo sviluppo del settore
Summit a Modena sul futuro del biomedicale. Per due giorni – il 4-5 ottobre – i maggiori esperti si daranno appuntamento nel nostro capoluogo per analizzare lo stato dell’arte e le prospettive del settore. “Innovazione e Ricerca per nuovi prodotti e servizi nel settore biomedicale” il titolo di questa conferenza nazionale. Tre le sessioni previste, dedicate rispettivamente agli scenari della sanità e delle tecnologie, ai risultati della ricerca e dell’innovazione, agli strumenti a disposizione delle imprese per tradurre tutto ciò in nuovi dispositivi medici, in grado di rafforzarne competitività e prospettive. Ad organizzare l’appuntamento, che si svolgerà nel Policlinico modenese, è il Quality Center Network, il polo di aggregazione che lavora per il settore biomedicale unendo le associazioni imprenditoriali provinciali, l’Azienda Policlinico e l’Azienda Usl, l’Università di Modena e Reggio Emilia, la Provincia, l’Unione dei Comuni dell’Area Nord e Democenter-Sipe, il Centro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico del territorio. L’evento è stato organizzato con il contributo delle tre Fondazioni delle Casse di Risparmio di Modena, Mirandola e Carpi e delle sezioni modenesi di Confindustria, CNA, Lapam Confartigianato, Confapi Pmi, e gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna e dei Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico. Non stupisce che la nostra città ospiti un evento di questa caratura: Modena, infatti, è la prima provincia
italiana per numero di addetti e per valore delle esportazioni nel biomedicale, seguita da Milano e Bologna. Il Distretto di Mirandola è oggi considerato il terzo comparto al mondo in questo settore ed è leader internazionale nei disposable e nelle apparecchiature per emodialisi. A livello nazionale il settore rappresenta il 5,8% del totale della spesa sanitaria, costituendo il terzo mercato in Europa ed è composto prevalentemente da imprese di piccole e medie dimensioni (il 74% non supera i 20 milioni di fatturato annuo).Per valorizzare questa tradizione è nato nel 2005 il Quality Center Network, che promuove oggi la conferenza. Il QCN è un sistema di raccordo tra imprese, Università, Agenzie sanitarie ed Enti locali che vuole mettere in campo strumenti e servizi per l’innovazione tecnologica del biomedicale. Nel corso della due giorni, attraverso testimonianze di relatori di diversa provenienza (istituzionale, sanitaria e imprenditoriale), si affronteranno le prospettive, esigenze e problematiche del sistema sanitario, della ricerca e del mondo produttivo in merito alla ideazione, sperimentazione, validazione ed acquisizione di nuove tecnologie medicali. L’intera iniziativa verte sulla tematica trasversale dell’innovazione quale risultato di modelli virtuosi di cooperazione tra professionisti del Servizio sanitario, imprese e ricercatori. Sul sito di: www.qualitycenternetwork. it è possibile scaricare il programma aggiornato. 8
Costruzioni ed installazione impianti
Sgravi fiscali per ristrutturazioni, Nuove regole per i bonifici Dal 1° luglio 2010, banche e uffici postali devono applicare una ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico e disposti dai contribuenti per usufruire dei benefici fiscali relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36%) e alle spese per interventi di risparmio energetico (detrazione del 55%). La nuova disposizione normativa riguarda solo quei bonifici che configurano una modalità obbligatoria di pagamento, al fine di beneficiare dei suddetti oneri detraibili. Gli intermediari finanziari (banche e uffici postali), al momento dell’ accredito dei bonifici ai beneficiari, devono: a) operare la ritenuta d’acconto del 10% a carico di tali soggetti beneficiari; b) versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la stessa è stata effettuata; c) certificare ai beneficiari dei bonifici, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, il totale delle somme erogate e delle ritenute effettuate; d) presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), indicando i dati dei beneficiari dei bonifici, le somme accreditate e le ritenute operate. Le banche e gli uffici postali che non operano, anche in parte, le ritenute d’acconto sono soggetti a sanzioni che vanno dal 20% al 30% dell’ammontare non trattenuto.
Le valutazioni di CNA modena Questo nuovo adempimento fiscale ha destato molte perplessità, soprattutto perché alcuni elementi non risultano chiari. Non è specificato se la ritenuta del 10% va applicata a tutto l’importo versato, o soltanto all’imponibile (vale a dire escludendo l’IVA, come avviene, ad esempio, sulle fatture dei professionisti). In mancanza di ulteriori chiarimenti sembra che la ritenuta sia da calcolare su tutto l’importo, andando a sommarsi con quella del 20% per i professionisti, e quella del 4% per i condomini, nonostante queste due ritenute siano invece legate al solo imponibile. Inoltre, per tutti i soggetti esecutori di lavori o prestatori di servizi, la ritenuta comporta di fatto una riduzione degli introiti, e quindi della liquidità. Una sorta di acconto d’imposta che il professionista potrà recuperare solo tramite la dichiarazione dei redditi, attraverso il riporto della ritenuta come riduzione del debito d’imposta. Sarà anche da valutare la capacità di reazione di banche e uffici postali, di fronte a questa nuova (e complessa) procedura operativa che richiederà loro la raccolta di ulteriori dati sui soggetti incisi dalla ritenuta. Nessun impatto, invece, per i soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali del 36-55% che continueranno a effettuare i pagamenti con bonifici nel rispetto delle norme. Infatti anche se gli intermediari finanziari risulteranno inadempienti, i soggetti beneficiari non saranno privati dei relativi benefici fiscali.
Note operative In attesa di indicazioni più specifiche da parte del Ministero, riteniamo che i prestatori di lavori e/o servizi non debbano evidenziare in fattura la ritenuta del 10%, né aggiungere ad essa alcun riferimento normativo in proposito. Ai soggetti fruitori di detrazione fiscale del 36-55% suggeriamo di NON effettuare il pagamento tramite bonifico ove questa modalità non sia obbligatoria: è infatti preferibile pagare attraverso altre modalità, dal momento che banche e uffici postali non sarebbero in grado di distinguere le varie tipologie di spese, e applicherebbero indistintamente la ritenuta del 10%. 9
Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA ASSOCIATI CNA MODENA
Aggiornato al 31/08/2010 Valido mese Settembre 2010
ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI ACCORDO REGIONALE TESORERIA: ➥ Banca popolare dell’Emilia Romagna; ➥ Banca popolare di Milano; ➥ Banca popolare di Ravenna; ➥ Banca popolare di Verona -Gruppo Banco Popolare (Banco S.Geminiano e S.Prospero, Banca popolare di Lodi s.p.a.); ➥ Banca popolare Valconca; ➥ Sanfelice 1893 Banca Popolare. ➣ Credem, Gruppo Bancario Credito Emiliano s.p.a.; ➣ Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna; ➣ Intesa Sanpaolo s.p.a. (ex. Carisbo); ➣ Monte Paschi Siena s.p.a. (ex Banca Agricola Mantovana); ➣ UGF Banca s.p.a. (ex. Unipol Banca); ➣ Unicredit Banca s.p.a.
➣ Banca Carim s.p.a. (ex. Cassa di Risparmio di Rimini); ➣ Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola, Gruppo Banca pop. Emilia R.; ➣ Banca di Imola s.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.); ➣ Banca di Romagna s.p.a. (Gruppo Unibanca); ➣ Banca Modenese s.p.a. (Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ferrara); ➣ Banca Monte Parma; ➣ Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Gruppo Intesa Sanpaolo; ➣ Cassa di Risparmio di Cento s.p.a.; ➣ Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., Gruppo Unibanca; ➣ Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., Gruppo Credit Agricole; ➣ Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.; ➣ Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO.): ➥ Banca coop. Cattolica (*); ➥ BancaEtruria s.p.a.; ➥ Banca di Piacenza (*);
(*) N.B. Banche che hanno dichiarato l’intenzione di aderire, ma non l’hanno ancora formalizzato.
CONDIZIONI APPLICATE SUI FIDI UTILIZZATI: Tipo fido FIDO CASSA ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.) ANTICIPO FATTURE
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
3,409%
4,184%
4,684%
5,309%
Euribor 3mmp +2,500%
1,659%
Euribor 3mmp +0,750%
2,034%
Euribor 3mmp +1,125%
Euribor 3mmp +3,275%
1,909%
Euribor 3mmp +1,000%
2,534%
Euribor 3mmp +1,625%
Euribor 3mmp +3,775%
2,534%
Euribor 3mmp +1,625%
3,134%
Euribor 3mmp +2,225%
Euribor 3mmp +4,400%
3,409%
Euribor 3mmp +2,500%
4,134%
Euribor 3mmp +3,225%
(Euribor 3mmp= Euribor 3 mesi media mese precedente, 0,909% pubblicato Il Sole 24 Ore 31/08/10.) La fascia di merito è attribuita dalla banca, su richiesta dell’impresa, in relazione alla sua classe di rischio (rating Basilea 2). 10
Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA ASSOCIATI CNA MODENA
Aggiornato al 31/08/2010 Valido mese Settembre 2010
La Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) o Corrispettivo Disponibilità Creditizia (C.D.C.) o Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (D.I.F.), applicati sui fidi concessi, indipendentemente dall’utilizzo, con addebito trimestrale, prevede le modalità di seguito dettagliate: a) Banche aderenti al Consorzio Banche Popolari (Banca di Piacenza, Banca Coop. Cattolica, Banca pop. Emilia Romagna, Banca pop. di Ravenna, Sanfelice 1893 Banca Popolare), banca CredemGruppo Credito Emiliano spa, banche aderenti a Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna, Unicredit Banca spa, applicano una commissione massima così calcolata
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Trimestrale
0,15%
0,25%
0,30%
0,40%
Annuale
0,60%
1,00%
1,20%
1,60%
b) Carisbo–Gruppo Intesa Sanpaolo, Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna–Gruppo Intesa Sanpaolo, CariparmaGruppo Credit Agricole applicano una commissione massima pari a 0,40%, trimestrale (1,60%, annuale);
c) Banca Popolare di VeronaS. Geminiano e S. Prospero, Gruppo Banco Popolare applica una commissione massima calcolata per importo e per fascia
Fido concesso
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Trimestrale >
0,250%
0,350%
0,3625%
0,375%
Annuale >
1,000%
1,400%
1,450%
1,500%
Trimestrale >
0,175%
0,250%
0,250%
0,250%
Annuale >
0,700%
1,000%
1,000%
1,000%
Trimestrale >
0,100%
0,125%
0,125%
0,125%
0,400%
0,500%
0,500%
0,500%
Fino €. 50.000
Da €. 50.000 a €. 500.000
Oltre €. 500.000 Annuale >
Nel caso di concessione, modifica o revoca del fido, durante un trimestre, le percentuali saranno applicate in misura proporzionale all’importo e alla durata (giorni effettivi) degli affidamenti concessi, da parte di tutte le banche. 11
Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA ASSOCIATI CNA MODENA
Aggiornato al 31/08/2010 Valido mese Settembre 2010
Altri oneri e commissioni previste dall’Accordo regionale di tesoreria: VALUTE
ALTRE COMMISSIONI Spese chiusure trimestrali
€. 10,00
Prelievi con assegno (*)
data assegno
Spese di istruzione fido massimo
ZERO
Versamenti contanti
stesso giorno
Spese per riga di estratti conto
€. 1,10
Assegni circolari emessi dalla banca
stesso giorno
Modello di pagamento F24 (**)
Assegni stesso sportello
stesso giorno
Altri attestati
€. 1,25
Assegni stesso Istituto
1
Versamenti assegni circolari altre Istituti giorni lavorativi (*)
1
Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto cartaceo
€. 2,85
Versamenti assegni altre Istituti giorni lavorativi (*)
3
Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto magnetico
€. 2,53
Effetti a scadenza stessa banca giorni lavorativi
7
Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie invio telematico
€. 2,28
Effetti a scadenza su altra banca giorni lavorativi
8
Effetti protestati
0,12%
ZERO
Effetti a vista su stessa banca giorni lavorativi
12
Effetti protestati costo minimo
€. 7,00
Effetti a vista su altra banca giorni lavorativi
14
Effetti protestati costo massimo
€. 18,00
Ricevute bancarie stessa banca giorni lavorativi (*)
ZERO
Ritorno insoluti effetti e Ricevute bancarie (RIBA)
€. 4,21
1
Effetti richiamati “omnicomprensivi di altri oneri” (*)
€. 8,00
Ricevute bancarie altre banche giorni lavorativi (*)
Nota bene: (*) Le valute applicate sono state modificate, con decorrenza dal 5 luglio 2010, per l’entrata in vigore delle norme in materia di incassi commerciali (Decreto legislativo n. 11 del 27/01/2010); (**) Le voci Attestati contributi INPS e Attestati contributi INAIL, indicati nelle precedenti informative, sono state cancellate, in quanto comprese nella voce Modello di pagamento F24. 12
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