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Block Notes
All’interno... Fisco:
Notizie buone e meno buone, figlie della nuova ‘Legge di Stabilità’. Giro di vite sulle compensazioni in F24, via al redditometro e stop al ‘VIES’ automatico verso l’estero per i possessori di partita IVA: dal 1 gennaio 2011 serviranno 30 giorni d’attesa.
Tessile/Abbigliamento: Focus specifico sulle nuove norme in fatto di etichettatura: occorrerà più rigore, soprattutto nel rispetto delle definizioni formali dei materiali. I chiarimenti sulle norme a difesa del baluardo “Made in Italy” alle pagine 2 e 3.
Rifiuti
Il vento del buonsenso ha spinto l’entrata in vigore di SISTRI e MUD avanti di cinque mesi. Uno sforzo congiunto di CNA e Rete Imprese Italia, giustamente premiato. A pagina 5 l’ufficializzazione del provvedimento.
Formazione ICT:
Fondartigianato mette a disposizione delle Imprese ICT (e non solo) corsi gratuiti necessari per conseguire la certificazione Microsoft delle figure professionali, sempre più richiesta sul mercato.
Artigiana Italiana:
Tutto è pronto per la kermesse dedicato al‘vero’ artigianato italiano, in mostra al Quartiere Fieristico dall 25 al 27 febbraio (pagina 6)
Credito:
Accordo quadro e condizioni varie: tutti i “numeri” finanziari che interessano le imprese da pagina da pagina 7 in poi.
Anno XXXIV - N° 7 del 25/01/2011 Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova
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Nuovo redditometro: uno strumento dirompente
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n po’ “accertamento sintetico”, con l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (che deve “giustificare” la propria situazione); un po’ studio di settore per “privati” (quindi con la presunzione del reddito su base anche statistica). Il “nuovo redditometro” (misura inserita nella manovra finanziaria estiva) si configura come uno strumento che consentirebbe di risalire al reddito delle persone fisiche sulla base delle spese sostenute (quindi di perseguire le eventuali discrepanze tra tenore di vita e
reddito dichiarato). Se utilizzato in modo indiscriminato ed improprio, rischia però di mettere in difficoltà anche coloro che le tasse le hanno sempre versate. Queste preoccupazioni sono state sottolineate anche da CNA, che ha rivendicato la necessità di un coinvolgimento diretto delle categorie nella valutazione preventiva dei provvedimenti che dovranno essere emanati (decreto e documenti tecnici dell’Agenzia delle Entrate), ed una “adeguata sperimentazione per evitare effetti distorti ed ingiuste/arbitrarie ripercussegue a pag 2>
< segue da pag 1
sioni sui contribuenti”. Di fatto, pur mancando ancora dei provvedimenti tecnici/ attuativi (ma arriveranno a breve), l’applicazione del nuovo redditometro dovrebbe partire dal 1° Gennaio 2011 ed intervenire già per i redditi dichiarati nell’anno di imposta 2009. D’altro canto, da più parti, compresa la stessa CNA, viene auspicato che con il nuovo redditometro si possano finalmente eliminare quelle anomalie ed irrazionalità presenti nell’attuale redditometro. Ma come dovrebbe funzionare questo redditometro di nuova generazione? Non ci saranno, diversamente dal passato, questionari da riempire. Il fisco ha da tempo la possibilità di incrociare tutti i dati che gli sono necessari per intervenire sulle eventuali sproporzioni (che risultano tali agli occhi del fisco) tra spese e reddito dichiarato. Lo potrà fare in maniera sistematica
AUTOSI srl via Circonvallazione, NE, 360 Sassuolo (MO): 0536.81.20.64 Vignola - Via Barella, 170: 059.77.64.96 Pavullo - Via XXII Aprile: 0536.30.40.80
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su tutte le categorie dei contribuenti: dagli imprenditori ai privati cittadini. Verrà dunque “misurato” il reddito a partire dalle spese e dall’applicazione di alcuni “moltiplicatori” legati alla tipologia delle spese stesse. Si terrà poi conto delle diverse condizioni in cui si trovano a vivere i contribuenti (es. residenza in Città o in piccolo Comune, costo della vita nelle diverse parti del Paese ecc.). In questo modo il fisco intende calcolare a quanto dovrebbe ammontare il reddito del contribuente per sostenere quel determinato stile di vita. In realtà,l’Agenzia delle Entrate non ha ancora completato il lavoro di definizione dei beni/servizi da prendere in considerazione per i propri calcoli, e non ha indicato in via definitiva i “moltiplicatori” che saranno utilizzati. Di fatto è però facile prevedere che tutte le spese in qualche modo significative nell’ambito della vita privata personale e famigliare, potranno finire nei conteggi del fisco. E rispetto al passato è stata poi abbassata la soglia degli scostamenti che fanno scattare l’azione di accertamento (diventa ora del solo 20%). Nelle procedure promosse dall’Agenzia delle Entrate avranno un ruolo anche gli stessi Comuni, che verranno coinvolti nella valutazione dei redditi dei cittadini residenti nel territorio. Se poi l’Amministrazione Comunale porterà elementi significativi nel provare la non veridicità della dichiarazione del contribuente, potrà incassare un terzo delle imposte sui redditi recuperate. Il cittadino sarà chiamato a spiegare l’origine dei redditi che hanno permesso determinate spese. Se la difformità rilevata tra reddito e spese non verrà spiegata in modo adeguato, potrà aderire subito al cosiddetto accertamento con adesione, che prevede alcune facilitazioni. Diversamente scatterà l’accertamento definitivo (che avrà titolo eseI CIALCNA E P S cutivo)ed il contribuente potrà NI ATI DIZIO OCI CON GLI ASS a quel punto ricorrere solo alla PER Magistratura Tributaria. Il Ministro Tremonti con questo strumento conta di incamerare BEST CAR s.r.l. circa 750 milioni di euro nel Gualdi Paolo srl, Strada Statale Sud 89 - Mirandola via Danimarca, 100 - Modena 2011, 1,2 miliardi di euro nel Tel 0535-20200. tel. 059 310853 e-mail opel@autoestense.it 2012 e 1,3 miliardi di euro nel 2013.
GUALDI
30/06/10 15:06
Fisco Compensazione in f24: arrivano nuovi divieti te e non pagate relativi anche parzialmente a debiti con l’erario a suo carico. Per la corretta compilazione del modello F24, il contribuente dovrà effettuare queste verifiche prima di ogni scadenza di versamento, il giorno 16 di ogni mese, e consegnare copia delle cartelle scadute alla sede CNA di riferimento entro il 10 del mese stesso.
Dal 1 gennaio 2011 i debiti erariali iscritti a ruolo, di importo superiore ai millecinquecento euro, se non pagati entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, limitano la possibilità per il contribuente di effettuare la compensazione in F24. I crediti non compensabili in F24 sono quelli maturati dal contribuente, anche come sostituto d’imposta, nei confronti dell’Erario (Iva, Irpef, Ires e relative imposte sostitutive e ritenute alla fonte). Rimane invece libera la compensazione di crediti maturati nei confronti di altri enti, come Inps, Inail, eccetera. Il divieto di compensare un credito non sarà illimitato, ma opererà fino a concorrenza del debito a ruolo già scaduto: ad esempio, in caso di credito IVA pari a 3mila euro e contestuali debiti a ruolo scaduti per 2mila, il contribuente potrà legittimamente utilizzare il credito IVA per soli mille euro. Non di poco conto le sanzioni amministrative previste, pari al 50% di quanto indebitamente compensato. Nell’esempio precedente, la sanzione sarebbe di mille euro (il 50% dei 2mila scaduti). Alla luce delle gravi sanzioni previste, è importante che ogni contribuente verifichi l’esistenza di cartelle esattoriali scadu-
In assenza di queste informazioni, l’Ufficio CNA procederà all’integrale compensazione tra eventuali crediti erariali e importi dovuti, declinando ogni responsabilità derivante da indebito utilizzo di crediti. Per eventuali informazioni contattare la sede CNA di appartenenza.
Partite iva: per l’estero occorre il vies Dal 2011 le operazioni intracomunitarie di cessione o acquisto di beni possono avvenire solo con l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, che iscrive il soggetto in un apposito elenco denominato VIES. L’inserimento nel VIES per i possessori di partita IVA non è dunque più un passaggio automatico, ma un processo specifico che comporta un tempo di attesa di 30 giorni dall’avvenuta richiesta d’iscrizione all’Agenzia. La dichiarazione di volere porre in essere acquisti e cessioni va eseguita in sede di inizio dell’attività di acquisto e cessione di beni. L’iniziativa, inserita nella nuova “Legge di Stabilità” proprio per volere dell’Agenzia delle Entrate, ha lo scopo di eliminare le cosiddette “Frodi Carosello” nella compravendita di beni oltrefrontiera. In ogni caso, coloro che non dichiarino la volontà di eseguire operazioni intracomunitarie ad inizio attività potranno 1
presentare in seguito la relativa richiesta; tuttavia la concreta esecuzione delle operazioni potrà avvenire solo dopo il 30° giorno dall’inoltro della richiesta, come già detto. Solo i soggetti che risulteranno inseriti nell’elenco VIES potranno effettuare cessioni o acquisti intracomunitari di beni. I soggetti già in possesso del numero di partita IVA, e che hanno presentato gli elenchi Intrastat relativi al 2009 e 2010, saranno iscritti automaticamente nell’elenco VIES e non dovranno pertanto inviare nessuna comunicazione all’Agenzia delle entrate. Chi, invece, non ha presentato gli elenchi Intrastat dovrà invece presentare richiesta ed attendere il decorso dei 30 giorni prima di poter effettuare cessioni ed acquisti intracomunitari di beni. Le sedi CNA sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Tessile Vigilanza sulle etichette dei prodotti di tessile-abbigliamento: le norme da rispettare Nelle scorse settimane CNA ha organizzato un convegno sull’etichettatura nel tessile. Di seguito pubblichiamo alcune precisazioni emerse nel corso dell’iniziativa. Al Ministero dello Sviluppo Economico è affidato il compito di far rispettare le regole che disciplinano il settore della produzione tessile e dell’abbigliamento. L’opera di vigilanza viene attuata mediante organi appositamente incaricati: Camere di Commercio, Nas, Polizia Municipale, Guardia di Finanza. Alla Camera di Commercio spetta anche il compito di essere punto di comunicazione ed informazione per supportare le imprese ed i consumatori: sono già diverse le Camere di Commercio in Italia che si sono attivate per l’esecuzione dei controlli, ed entro breve tutte saranno operative in questo senso. La vigilanza ha la duplice finalità di favorire la leale concorrenza tra le imprese del settore ed assicurare al consumatore una corretta informazione sui prodotti immessi sul mercato. E’ quindi fondamentale che tutte le aziende prestino grande attenzione all’etichettatura dei prodotti, operando secondo quanto previsto dalle normative vigenti, per evitare di incappare in violazioni e relative sanzioni. In tutta l’Unione Europea i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore finale devono essere etichettati. Per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati sono composti esclusivamente da fibre tessili. Sono assimilati ai prodotti tessili i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili, le parti tessili destinate a rivestimenti che costituiscano l’80% del peso totale (per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni, ecc.) e tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parti integranti. Le operazioni di controllo possono avvenire in ogni luogo dove si svolge una fase della produzione e della commercializzazione dei prodotti tessili. Sono dunque passibili di controllo il produttore, il suo rappresentante commerciale (se questi non produce all’interno dell’Unione Europea), l’importatore (nella persona fisica o giuridica) e il distributore/venditore. Sono invece esonerati gli operatori in conto terzi. I controlli vertono sull’etichettatura di composizione fibrosa (controllo visivo), cui può seguire un eventuale prelievo di un prodotto da sottoporre alle analisi di laboratorio. L’etichetta deve riportare obbligatoriamente la composizione fibrosa con le seguenti modalità: · Se nessuna fibra che compone il capo raggiunga l’85% del peso totale, è
sufficiente indicare le denominazioni delle fibre presenti nel capo in ordine decrescente di peso, indicando a fianco della fibra la percentuale di presenza nel capo (attenzione alla dicitura corretta, oggetto di specifiche comunicazioni ad opera di CNA Federmoda); • Se il capo è composto da una o più fibre di cui una rappresenti almeno l’85% in peso, si può utilizzare l’indicazione “almeno 85%” seguita dalla denominazione della fibra; • Se sono presenti più fibre che non raggiungano il 10% del peso cadauna, è possibile utilizzare l’indicazione “altre fibre” per denotare l’insieme di queste fibre. Da notare che se viene specificata la denominazione e la percentuale di una di queste fibre, è obbligatorio indicare la composizione percentuale completa (in pratica sotto la dicitura “altre fibre” vanno incluse tutte, o nessuna); • Si può utilizzare l’indicazione “100%” oppure “puro” oppure “tutto” nel caso il prodotto sia interamente composto da una stessa fibra; • Si può utilizzare l’indicazione “lana vergine” o “lana di tosa” quando il capo è composto da fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, che non ha subito altre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa. Queste stesse indicazioni possono essere utilizzate anche per la lana contenuta in una mischia quando la totalità della lana contenuta risponde alle caratteristiche indicate e non è inferiore al 25%; • Per i prodotti costituiti da ordito in puro cotone e trama in puro lino, nei quali il lino non sia inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, si può utilizzare la denominazione “misto lino”. È obbligatorio in questo caso indicare anche: “ordito puro cotone e trama puro lino”. Quanto alle percentuali di tolleranza, particolare attenzione va prestata alle fibre estranee: ne è ammessa una quantità massima del 2% del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un’aggiunta sistematica. La tolleranza è portata al 5% per prodotti ottenuti con il ciclo cardato. In ogni caso è impregiudicata la tolleranza dello 0,3% per i prodotti etichettati “lana vergine”. Il cumulo delle tolleranze è ammesso solo quando le fibre estranee risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate in etichetta. L’etichetta di composizione può non menzionare le fibre isolabili e visibili utilizzate nel capo per produrre un effetto decorativo (es. frange, pizzo, ecc.) che non superino il 7% del peso totale 2
Tessile del prodotto finito, come pure le fibre incorporate per dare un effetto particolare (es. effetto antistatico con fibre metalliche) che non superino il 2% del peso totale del prodotto finito. Nel caso il prodotto sia composto di diverse parti aventi diverse composizione fibrose l’una rispetto all’altra, si deve indicare in etichetta la composizione di ciascuna parte. Tuttavia è possibile non indicare la composizione per le parti che rappresentino meno del 30% del peso totale del prodotto a meno che non si tratti di fodere principali. L’etichetta può facoltativamente contenere dei qualificativi (riguardanti la fase di produzione delle fibre, la qualità delle fibre, i marchi registrati o denominazioni commerciali) che devono assolutamente essere indicati separati rispetto alle denominazioni delle fibre (es. “filo di scozia”).
gamento in misura ridotta) in caso di vendita di prodotti tessili senza etichetta o con etichetta compilata in modo non corretto (ordine non decrescente, utilizzo di sigle, utilizzo di sola lingua straniera); • sanzione da Euro 1.032 a Euro 5.164 (non è ammesso il pagamento in misura ridotta) in caso di mancata o non corretta indicazione della composizione sui documenti commerciali (fattura o documenti di trasporto); • sanzione da Euro 258 a Euro 4.131 (non è ammesso il pagamento in misura ridotta) in caso di mancata conservazione dei documenti commerciali; • sanzione da Euro 1.500 a Euro 30.000 (è ammesso il pagamento in misura ridotta) in caso di mancanza di indicazione degli estremi del produttore; • sanzione da Euro 2.500 a Euro 40.000 (è ammesso il pagamento in misura ridotta) a carico di chiunque non assicuri la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle operazioni. In caso di verifica, se le caratteristiche del prodotto rispondono a quanto indicato in etichetta, il procedimento viene archiviato. Se invece l’esito non è conforme, si possono verificare due casi: • se la parte aveva chiesto di accantonare un altro capo, deve chiedere la revisione delle analisi entro 15 giorni dal ricevimento della nota; la Camera di Commercio preleva il secondo prodotto, redige verbale e lo invia al laboratorio centrale doganale di Roma; se le analisi di revisione non confermano le prime, si archivia il procedimento. • Se invece la revisione conferma le analisi si procede con verbale, sono previsti il sequestro dei prodotti presso il punto vendita dove è stato eseguito il prelievo, l’addebito alla parte delle spese per le analisi, e relativa segnalazione alle autorità competenti. L’etichetta può riportare anche altre informazioni non obbligatorie, quali le indicazioni di manutenzione (che non è obbligatoria in Italia ma, quando è presente, deve essere redatta in forma corretta).
Indicazione sull’etichetta dell’identità e degli estremi del produttore Come indicato dal Codice del Consumo (art. 104), è obbligatorio indicare in etichetta l’identità e gli estremi del produttore, ossia la ragione sociale del produttore (inteso come responsabile dell’immissione sul mercato) e l’indirizzo della sede legale (il solo marchio, anche se registrato, non è sufficiente). Il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata. Se la ragione sociale o il marchio contengono una parola che riporta alla composizione fibrosa (es. “Confezioni Seta”), deve essere immediatamente accompagnato dalle informazioni relative alla composizione fibrosa del capo. Documenti commerciali (controllo documentale) I prodotti tessili devono essere etichettati all’atto della commercializzazione. Tuttavia, quando i prodotti non sono destinati al consumatore finale, l’etichetta può essere sostituita da documenti commerciali d’accompagnamento (fatture e documenti di trasporto): tali documenti vanno conservati per due anni e devono riportare la denominazione delle fibre, completa oppure sintetizzata tramite codici meccanografici (purché sia allegata una legenda). L’etichetta deve essere redatta in lingua italiana (ed eventualmente nelle lingue dei paesi di esportazione), con caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili; può essere realizzata in cartone, tessuto o altro materiale e deve essere applicata al prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio, inserimento dell’etichetta stessa nell’involucro che lo contiene o in altri modi idonei. Per i prodotti venduti a metraggio l’etichetta può figurare sulla pezza o sul rotolo presentato alla vendita. Nel caso due o più prodotti rappresentino un insieme inseparabile, e abbiano la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.
Etichettatura di origine Attualmente in Italia non vi è l’obbligo di indicare il Made In Italy. Tuttavia l’indicazione rappresenta una tutela del diritto all’informazione dell’acquirente consumatore e rappresenta un plus per le aziende che producono in Italia. L’imputazione del Made in Italy sottostà al principio della sostanzialità della lavorazione, ossia si può etichettare Made in Italy quando la lavorazione sostanziale (che cambia sostanzialmente il prodotto) è svolta in Italia. Si può utilizzare “100% Made in Italy” quando tutte le fase di lavorazione sono svolte in Italia. Inoltre rimane di riferimento il codice doganale per l’attribuzione dell’origine preferenziale. Il Made In è invece obbligatoria per le merci importate. Italian Textile Fashion (ITF), associazione delle Camere di Commercio che si occupa dello sviluppo e tutela del settore tessile-abbigliamento-moda, ha messo a punto un sistema di certificazione volontaria che consente a qualunque produttore della filiera di indicare su un’apposita etichetta il paese dove sono state svolte le varie fasi di lavorazione. Questo sistema ha un duplice obiettivo: per le imprese la qualificazione del prodotto e per i consumatori la certezza di un acquisto consapevole avendo l’opportunità di conoscere tutta la storia del prodotto.
Sanzioni Sono previste diverse sanzioni in corrispondenza delle diverse violazioni commesse: • sanzione da Euro 1.032 a Euro 5.164 (è ammesso il pagamento in misura ridotta) in caso di vendita di prodotti la cui etichettatura di composizione non corrisponde alla reale; • sanzione da Euro 103 a Euro 3.098 (non è ammesso il pa3
Alimentare Approvato DDL sull’etichettatura e qualità prodotti alimentari normativa già vigente. E’ inoltre previsto, in conformità alla normativa dell’Unione europea, anche l’obbligo di indicazione in etichetta dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Sono inoltre dettate sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di prodotti in violazione degli obblighi di etichettatura.
La Commissione Agricoltura della Camera ha ieri varato all’unanimità e dopo un veloce iter parlamentare, il ddl sull’etichettatura e la qualità dei prodotti alimentari che segna importanti passi avanti sul terreno della tutela e valorizzazione del Made in Italy. E’ importante precisare che il provvedimento deve essere ancora pubblicato quindi NON E’ ancora operativo Il DDL è composto di sette articoli che riportiamo in sintesi: DENOMINAZIONI RAFFORZATE - L’articolo 1 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono contratti di filiera e di distretto e l’articolo 2 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In particolare, sono raddoppiate le sanzioni per la violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). Si istituisce inoltre un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari, finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. L’articolo 3 reca disposizioni per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità.
CONTRASTO A PUBBLICITA’ INGANNEVOLE L’articolo 5 prescrive che per i prodotti alimentari le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime agricole siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore. L’articolo 6 riformula le sanzioni per le violazioni in materia di produzione e commercio dei mangimi. L’articolo 7, infine, definisce alcuni obblighi per gli allevatori di bufale. Occorreranno successivi decreti dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, per definire: i prodotti alimentari soggetti all’obbligo di etichettatura di origine, relativamente a ciascuna filiera; il requisito della prevalenza della materia prima utilizzata; le modalità dell’etichettatura di origine; le disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.
OBBLIGO D’INDICAZIONE D’ORIGINE - L’articolo 4 detta la nuova disciplina in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari, per assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione e rafforzare prevenzione e repressione delle frodi alimentari. Si prevede l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, oltre alla altre indicazioni previste dalla
Giovanni Flori Resp. CNA Alimentare
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Varie ICT Fondartigianato, corsi gratuiti per la certificazione microsoft Per le imprese ICT il personale certificato Microsoft ha una marcia in più: tanto per cominciare, perché sempre più spesso il mercato lo richiede. Per l’azienda, però, certificare un dipendente ha un costo rilevante, fatto di spese di trasferta e di assistenza, oltre che di tanti giorni di assenza dal lavoro: i corsi si tengono quasi sempre a Milano e superano, per lunghezza, la settimana. CNA ICT e CNI-Ecipar propongono corsi preparatori gratuiti all’esame di certificazione Microsoft, organizzati a Modena, grazie al contributo del Fondartigianato. Il fondo, costituito per finanziare la formazione nelle piccole e medie imprese, ha deciso di finanziare questi corsi riservati, mirati all’aggiornamento e alla specializzazione dei lavoratori dipendenti delle imprese aderenti (o che decidano di aderire). Con i finanziamenti del FART è possibile realizzare interventi formativi anche interaziendali, e progettati su misura attraverso specifiche analisi delle esigenze. I corsi in calendario includono Exchange Server 2010, Office Sharepoint Server 2010, SQL Server 2008 e Windows Server 2008. Saranno gestiti in collaborazione con la filiale bolognese della ditta Pipeline (www.pipeline.it), che da anni è partner Microsoft.
Sul sito www.mo.cna.it è possibile reperire la scheda di adesione ai vari percorsi formativi: si tratta di una scheda provvisoria, che consentirà a CNA di raccogliere dati di massima sulle adesioni per un migliore coordinamento dei corsi. Ecco i requisiti necessari per aderire ai corsi gratuiti: l’azienda deve essere iscritta (o iscriversi) a Fondartigianato (FART), e deve essere ubicata in provincia di Modena; i partecipanti devono avere con l’azienda suddetta un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato (con la sola eccezione dei soci, se inquadrati come dipendenti); i corsi devono essere realizzati, almeno in parte, in orario di lavoro. I titolari, soci, collaboratori e apprendisti delle aziende che iscrivono i propri dipendenti al corso possono partecipare, ma soltanto come uditori. I corsi, effettuabili sia per la singola azienda che per più aziende insieme, verranno organizzati solo se si raggiungerà un numero minimo di iscrizioni. Gli interessati sono pregati di compilare la scheda precedentemente citata e spedirla via fax allo 059/253488, entro il 31 gennaio 2011. Per maggiori informazioni è possibile contattare Anna Tavernari di CNA al numero 348/3405206 o via mail a tavernari@mo.cna.it.
Artigiana Italiana, hand-made in Italy Dal 25 al 27 febbraio il quartiere fieristico di Modena ospiterà la quarta edizione di “Artigiana Italiana”, il salone che celebra l’eccellenza della produzione artigianale made in Italy. Nata nel 2008 e organizzata da ModenaFiere, “Artigiana Italiana” ha saputo cogliere un trend importante: quello della ricerca di prodotti autentici, creati secondo le tecniche tradizionali proprie dei mestieri d’arte, frutto di progetti originali, realizzati da mani italiane a partire da materiali di qualità. La risposta del pubblico all’iniziativa di ModenaFiere ha confermato la validità di un progetto totalmente focalizzato sulla valorizzazione e promozione del fatto a mano’ made in Italy: l’edizione 2010 di “Artigiana Italiana” ha infatti registrato oltre 18mila visitatori. Per il 2011 l’organizzazione prevede un ulteriore incremento della qualità e del numero degli espositori, grazie ad un’attenta strategia di selezione delle proposte commerciali e all’apertura di ulteriori canali nei segmenti dei mestieri d’arte e dell’alto artigianato. “Artigiana Italiana” ripropone il percorso
espositivo e di vendita che ha permesso ai visitatori di scoprire e acquistare il meglio dell’artigianato italiano per la casa, la persona e il palato. In contemporanea e per il secondo anno consecutivo si svolge “Ingiardino”, il salone dedicato all’allestimento di giardini e terrazzi, ai materiali e ai prodotti per la realizzazione di spazi verde d’autore. Accanto alla qualità e all’assortimento dei prodotti, “Artigiana Italiana” ha scelto di curare anche la facilità di accesso al pubblico come elemento strategico decisivo: l’evento è stato concentrato in soli tre giorni per consentire agli allestitori di ottimizzare tempi e costi, ottenendo così anche un riscontro immediato della propria promozione; inoltre, le condizioni vantaggiose per i visitatori (come l’ingresso gratuito nella prima giornata, e la possibilità di usufruire, nei giorni seguenti, di biglietti riduzione distribuiti in modo capillare) sono studiate come forma di incentivo non solo alla partecipazione, ma anche al ritorno negli stand una volta scoperti’ i prodotti alla prima visita; infine, l’allestimento di grande pregio stilistico è 5
ispirato a quello delle gallerie d’arte, per conferire il senso di cura per i dettagli che contraddistingue i prodotti artigianali d’alto profilo. “Artigiana Italiana” è un marchio della Camera di Commercio di Modena. La manifestazione è realizzata in collaborazione con le organizzazioni artigiane CNA, Lapam e Fam, e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Modena e del Comune di Modena. Sponsor ufficiale dell’evento è la Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Ecco alcune caratteristiche e informazioni utili sulla manifestazione, in programma presso ModenaFiere dal 25 al 27 febbraio 2011: Superficie espositiva: 15 mila metri quadrati. Orario di apertura al pubblico: venerdì e sabato: 15-23; domenica: 10-20. Ingresso: intero 6 _; ridotto 4 _. Per informazioni: ModenaFiere - Tel. 059 848380 - Fax 059/848790 - Web www.artigianaitaliana.it.
Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA ASSOCIATI CNA MODENA
Aggiornato il 5 gennaio 2011 Valido nel mese di GENNAIO 2011
ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI ACCORDO REGIONALE TESORERIA: ➥ BancaEtruria s.p.a.; ➥ Banca di Piacenza (*); ➥ Banca popolare dell’Emilia Romagna; ➥ Banca popolare di Milano; ➥ Banca popolare di Ravenna; ➥ Banca popolare di Verona -Gruppo Banco Popolare (Banco S.Geminiano e S.Prospero, Banca popolare di Lodi s.p.a.); ➥ Banca popolare Valconca; ➥ Sanfelice 1893 Banca Popolare. ➣ Credem, Gruppo Bancario Credito Emiliano s.p.a.; ➣ Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna; ➣ Intesa Sanpaolo s.p.a. (ex. Carisbo); ➣ Monte Paschi Siena s.p.a. (ex Banca Agricola Mantovana); ➣ UGF Banca s.p.a. (ex. Unipol Banca); ➣ Unicredit Banca s.p.a.
➣ Banca Carim s.p.a. (ex. Cassa di Risparmio di Rimini); ➣ Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola, Gruppo Banca pop. Emilia R.; ➣ Banca di Imola s.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.); ➣ Banca di Romagna s.p.a. (Gruppo Unibanca); ➣ Banca Modenese s.p.a. (Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ferrara); ➣ Banca Monte Parma; ➣ Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Gruppo Intesa Sanpaolo; ➣ Cassa di Risparmio di Cento s.p.a.; ➣ Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., Gruppo Unibanca; ➣ Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., Gruppo Credit Agricole; ➣ Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.; ➣ Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO.): ➥ Banca coop. Cattolica (*);
(*) N.B. Banche che hanno dichiarato l’intenzione di aderire, ma non l’hanno ancora formalizzato.
CONDIZIONI APPLICATE SUI FIDI UTILIZZATI: Tipo fido FIDO CASSA ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.) ANTICIPO FATTURE
FASCIA 1
3,537%
Euribor 3mmp +2,500%
1,787%
Euribor 3mmp +0,750%
2,162%
Euribor 3mmp +1,125%
FASCIA 2
4,312%
Euribor 3mmp +3,275%
2,037%
Euribor 3mmp +1,000%
2,662%
Euribor 3mmp +1,625%
FASCIA 3
4,812%
Euribor 3mmp +3,775%
2,662%
Euribor 3mmp +1,625%
3,262%
Euribor 3mmp +2,225%
FASCIA 4
5,437%
Euribor 3mmp +4,400%
3,537%
Euribor 3mmp +2,500%
4,262%
Euribor 3mmp +3,225%
(Euribor 3mmp= Euribor 3 mesi media mese precedente, 1,037% pubblicato Il Sole 24 Ore 5/01/2011.) La fascia di merito è attribuita dalla banca, su richiesta dell’impresa, in relazione alla sua classe di rischio (rating Basilea 2). 6
Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA ASSOCIATI CNA MODENA
Aggiornato il 5 gennaio 2011 Valido nel mese di GENNAIO 2011
La Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) o Corrispettivo Disponibilità Creditizia (C.D.C.) o Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (D.I.F.), applicati sui fidi concessi, indipendentemente dall’utilizzo, con addebito trimestrale, prevede le modalità di seguito dettagliate: a) Banche aderenti al Consorzio Banche Popolari (Banca di Piacenza, Banca Coop. Cattolica, Banca pop. Emilia Romagna, Banca pop. di Ravenna, Sanfelice 1893 Banca Popolare), banca CredemGruppo Credito Emiliano spa, banche aderenti a Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna, Unicredit Banca spa, applicano una commissione massima così calcolata
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Trimestrale
0,15%
0,25%
0,30%
0,40%
Annuale
0,60%
1,00%
1,20%
1,60%
b) Carisbo–Gruppo Intesa Sanpaolo, Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna–Gruppo Intesa Sanpaolo, CariparmaGruppo Credit Agricole applicano una commissione massima pari a 0,40%, trimestrale (1,60%, annuale);
c) Banca Popolare di VeronaS. Geminiano e S. Prospero, Gruppo Banco Popolare applica una commissione massima calcolata per importo e per fascia
Fido concesso
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Trimestrale >
0,250%
0,350%
0,3625%
0,375%
Annuale >
1,000%
1,400%
1,450%
1,500%
Trimestrale >
0,175%
0,250%
0,250%
0,250%
Annuale >
0,700%
1,000%
1,000%
1,000%
Trimestrale >
0,100%
0,125%
0,125%
0,125%
0,400%
0,500%
0,500%
0,500%
Fino €. 50.000
Da €. 50.000 a €. 500.000
Oltre €. 500.000 Annuale >
Nel caso di concessione, modifica o revoca del fido, durante un trimestre, le percentuali saranno applicate in misura proporzionale all’importo e alla durata (giorni effettivi) degli affidamenti concessi, da parte di tutte le banche. 7
Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA ASSOCIATI CNA MODENA
Aggiornato il 5 gennaio 2011 Valido nel mese di GENNAIO 2011
Altri oneri e commissioni previste dall’Accordo regionale di tesoreria: VALUTE
ALTRE COMMISSIONI Spese chiusure trimestrali
€. 10,00
Prelievi con assegno (*)
data assegno
Spese di istruzione fido massimo
ZERO
Versamenti contanti
stesso giorno
Spese per riga di estratti conto
€. 1,10
Assegni circolari emessi dalla banca
stesso giorno
Modello di pagamento F24 (**)
Assegni stesso sportello
stesso giorno
Altri attestati
€. 1,25
Assegni stesso Istituto
1
Versamenti assegni circolari altre Istituti giorni lavorativi (*)
1
Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto cartaceo
€. 2,85
Versamenti assegni altre Istituti giorni lavorativi (*)
3
Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto magnetico
€. 2,53
Effetti a scadenza stessa banca giorni lavorativi
7
Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie invio telematico
€. 2,28
Effetti a scadenza su altra banca giorni lavorativi
8
Effetti protestati
0,12%
ZERO
Effetti a vista su stessa banca giorni lavorativi
12
Effetti protestati costo minimo
€. 7,00
Effetti a vista su altra banca giorni lavorativi
14
Effetti protestati costo massimo
€. 18,00
Ricevute bancarie stessa banca giorni lavorativi (*)
ZERO
Ritorno insoluti effetti e Ricevute bancarie (RIBA)
€. 4,21
1
Effetti richiamati “omnicomprensivi di altri oneri” (*)
€. 8,00
Ricevute bancarie altre banche giorni lavorativi (*)
Nota bene: (*) Le valute applicate sono state modificate, con decorrenza dal 5 luglio 2010, per l’entrata in vigore delle norme in materia di incassi commerciali (Decreto legislativo n. 11 del 27/01/2010); (**) Le voci Attestati contributi INPS e Attestati contributi INAIL, indicati nelle precedenti informative, sono state cancellate, in quanto comprese nella voce Modello di pagamento F24. 8
Ambiente Sistri e mud, arrivano le proroghe Arriva, come promesso, la proroga di cinque mesi per l’avvio operativo del SISTRI, il sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti: Sono stati finalmente premiati dal Ministero dell’Ambiente gli sforzi di Rete Imprese Italia, di cui CNA fa parte, preoccupate per i gravi ritardi nella distribuzione degli strumenti tecnici per l’attuazione del piano. La nuova
entrata in funzione - sancisce la Gazzetta Ufficiale - è al 1 giugno 2011, quando si presume che tutte le attrezzature tecniche saranno state distribuite a chi ne ha fatto richiesta. Lo slittamento riguarda anche la tenuta del registro di carico e scarico per le imprese che trasportano rifiuti in conto proprio non pericolosi, come accade tipicamente nell’edilizia.
PER IL PERMESSO PASSA DA NOI Polizia Municipale
Inoltre è prorogato al 30 aprile 2011 l’obbligo di denuncia annuale dei rifiuti prodotti nel 2010, il cosiddetto MUD, il cui modello deve ancora essere messo a punto. L’invio del suddetto modello dovrebbe avvenire tramite una scheda SISTRI, il che presuppone l’avvenuta iscrizione delle imprese obbligate al sistema.
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