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Block Notes
All’interno... Fisco:
Dalla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva (pag. 1) al reverse charge per la cessione di cellulari e microprocessori (pag. 2) oltre ai provvedimenti sul leasi ng immobiliare della legge di stabilità (pag. 3).
Commercio:
Alle pagine 4 e 5 trattiamo del certificato Eur 1 e della convenzione SCF.
Ambiente:
Tutto, ma proprio tutto quello che c’è da sapere (pagine da 6 a 9) sul Mud 2010 e le novità determinate dal decreto 205/10.
Lavoro
Parliamo di autoliquidazione Inail (pag. 10) e detassazione 2011 (pag. 11).
Credito:
Da pagina 14 a pagina 16 condizioni e tassi dell’accordo quadro regionale di tesoreria.
E inoltre....
A pagina 12 la presentazione della riforma dello sportello unico per le attività produttive e a pagina 13 le buone notizie: rimborsi in vista per le “quote non dovute” versate da 1.400 utenti del servizio idrico
Anno XXXIV - N° 34 del 28/03/2011 Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova
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Il Valore Dell’associazionismo COMMUNITAS PROMUOVE CNA: “MODELLO UNICO IN ITALIA” Se Modena appare “una realtà unica in Italia per integrazione del lavoro, soprattutto nell’ambito imprenditoriale”, CNA è fotografata anch’essa come unica nel suo genere “per il legame profondo con la struttura socio-economica del territorio”. Sono un paio di stralci del commento del sociologo Aldo Bonomi all’analisi che l’istituito di ricerca Aaster ha dedicato alla CNA di Modena, un lavoro pubblicato nel mensile Communitas accanto ad un esame del comparto industriale della città di Brescia, come due casi da studiare e imitare in Italia per fare impresa guardando al futuro. L’analisi svolta da Communitas affonda le proprie radici nei due singolari contesti d’appartenenza: Brescia, città-record per percentuale di immigrati integrati nel mondo del lavoro; e Modena, baluardo dell’imprenditoria che vanta un imprenditore per ogni nove cittadini attivi. Ma soprattutto, in quella “ragnatela” che costituisce un sistema di compenetrazione tra cittadinanza, impresa e comunità unico in Italia. L’analisi inizia affrontando il percorso storico dell’evoluzione di CNA a Modena: il profondo significato politico e sociale della rappresentanza ai tempi della fondazione; la crisi degli associati e la risposta fornita attraverso la specializzazione dei servizi conseguente alla crescita delle imprese del nostro territorio; il nuovo decisivo riposizionamento, “a metà” tra le due realtà del passato e anche oltre. La rappresentanza sindacale e politica, l’erogazione di servizi specializzati, il coinvolgimento
collettivo della vasta base di associati non solo in chiave business, ma anche come percorso di coesione sociale. <Oggi la CNA di Modena, con le sue società del sistema, con le partecipazioni nelle più disparate realtà culturali, ricreative, promozionali, con i servizi alle famiglie e ai cittadini - spiega Aldo Bonomi nella sua introduzione - è al cuore di una ragnatela che presidia ogni ganglo della vita economica e sociale del territorio. Al punto di chiedersi se sia giunto il segue a pag 2>
< segue da pag 1
momento di consolidare, gestire, conservare quanto costruito sinora. Oppure se è ancora possibile rilanciare, andare fuori, andare oltre>. <Ci aspettano sfide intriganti - commenta il presidente provinciale di CNA Luigi Mai rivolgendo un pensiero al futuro, e alle parole dello stesso Bonomi - come la ricerca di nuove opportunità commerciali per le imprese. Un tema nuovo e difficile, perché è complicato differenziare la rappresentanza collettiva dal servizio individuale. Parole come matching, internazionalizzazione, reti d’impresa, sono poco consone ai piccoli imprenditori. Ma dovranno entrare nel nostro vocabolario, conciliando l’apparente paradosso tra business privato e interesse collettivo>. Considerazione che apre interessanti scenari di riflessione su un altro paradosso, quello tra imprenditore e cittadino: due aspetti della vita dell’associato che CNA Modena ha preso in carico, restando in tema di sfide. Un paradosso del resto solo apparente, se si pensa che spesso la piccola impresa è un progetto di vita. Ecco perché fare impresa significa fare società, considerazione esplicitata nelle pagine dello studio. Un capitolo dello studio Communitas porta il significativo titolo: “Il coraggio di chiamarlo cliente”. La linea di demarcazione tra CNA come associazione, CNA come impresa e CNA come società di servizi al pubblico è dunque sempre più sottile, ma compatibile con un’attività di tutela che vuole mettere d’accordo il business individuale con l’interesse collettivo. Anche perché al centro, inviolabili, restano i <valori>, scelti da CNA Modena anche per la sua campagna d’immagine:
l’impegno, la passione, la capacità di ascoltare. <Siamo convinti - continua Mai - che una parte importante del percorso di crescita di CNA sia rappresentata dai valori di cui siamo portatori>. Nonostante la crisi della rappresentanza, le associazioni conservano quindi un loro ruolo. Soprattutto, vedono un futuro, che nasce quasi “matematicamente” dall’equazione “conoscenza + fiducia = rappresentanza”, una formula che rappresenta uno dei pilastri del modello organizzativo di CNA. Aldo Bonomi scrive: <Il percorso di autocoscienza raccontato dalla ricerca svela un’associazione fatta di persone ancora pronte a camminare sulla frontiera dell’evoluzione. Magari investendo il proprio capitale fiduciario e reputazionale nel promuovere l’evoluzione della rappresentanza degli interessi dei piccoli. Attraverso la rottura di schemi della rappresentanza di interessi tradizionali, o anche attraverso sentieri d’uscita dal territorio modenese, esportando le esperienze e le buone pratiche accumulate verso altri territori e livelli più alti dell’associazione>. Le nuove linee-guida per “aggiustare” l’Italia a favore del suo popolo più vasto, quello dei piccoli imprenditori: incentivi alle fonti energetiche rinnovabili, reti d’impresa per aggredire i mercati esteri, semplificazione burocratica e normativa per continuare a correre senza soffocare. Sfide intriganti, appunto. <Ma lo facciamo volentieri - conclude Luigi Mai consapevoli del fatto che a guadagnarci non sarà soltanto il singolo imprenditore, o la nostra associazione. Sarà la nostra comunità, nella quale abbiamo un ruolo che dobbiamo e vogliamo giocare>.
Fisco Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA La “Legge di Stabilità” ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per importo superiore a 3mila euro. Sono numerosi i dubbi riguardanti l’applicazione di questo nuovo adempimento, e ancora poche le risposte. Cerchiamo di fare chiarezza, per quanto possibile. Soggetti obbligati Sono obbligati tutti i soggetti passivi ai fini IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ovvero: • i soggetti nazionali in possesso di Partita Iva; • i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter DPR 633/72; • i soggetti non residenti che operano con rappresentante fiscale nominato in Italia; • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; • gli enti non commerciali che effettuano operazioni commerciali ed hanno quindi provveduto all’apertura di una posizione Iva. Relativamente a questi soggetti si ritiene che la comunicazione debba riguardare solo le operazioni rientranti nell’attività commerciale. Operazioni straordinarie Nel caso di operazioni straordinarie o di trasformazioni sostanziali soggettive, quali ad es. fusioni, scissioni, conferimenti, etc., l’obbligo è differenziato a seconda che si sia verificata o meno l’estinzione del dante causa: nel caso il cui il dante causa non si sia estinto, la comunicazione dovrà essere presentata dallo stesso. Soggetti esclusi • Soggetti che applicano il regime cd “minimi” ex c. 100 L. 244/2007 • Soggetti in regime di nuove iniziative produttive ex art. 13 L. 388/2000 • Enti non commerciali
Operazioni da includere Sono oggetto di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti obbligati, rilevanti ai fini IVA, i cui corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo superiore a 3.000,00 euro al netto dell’IVA. Per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, l’importo è elevato a 3.600,00 euro al lordo dell’imposta. Anche in questo caso si ritiene che vanno incluse le operazioni documentate da fattura anche quando la fattura sia stata emessa in luogo della certificazione fiscale ai sensi del DPR 696/96 (semplificazioni in materia di ricevuta fiscale e scontrino). Vanno incluse inoltre anche le operazioni rese a soggetti privati sempre se documentate da fattura. Operazioni escluse dalla comunicazione In fase di prima applicazione del nuovo adempimento sono escluse per l’anno 2011 le operazioni per cui non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30/04/2011. In sostanza per l’anno 2011 dovranno essere comunicate le operazioni documentate da ricevuta fiscale o scontrino fiscale o, in caso di esonero dalla certificazione fiscale, annotate come semplice corrispettivo, effettuate dal 1/05/2011. Il Provvedimento esclude espressamente le seguenti operazioni: • importazioni; • esportazioni art. 8, comma 1, lett. a) e b) DPR 633/72 Elementi da indicare nella comunicazione Il Provvedimento elenca, per ciascuna cessione o prestazione, quali sono i dati che vanno indicati nella comunicazione. I dati da indicare sono: 1) Anno di riferimento; 2) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente; 3) per i soggetti non residenti nel Territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati 1
sostitutivi previsti per legge: in caso di persona fisica, cognome e nome, data di nascita, comune o Stato estero di nascita, provincia di nascita, Stato estero del domicilio fiscale; in caso di soggetto diverso da persona fisica: denominazione ditta o ragione sociale, città estera, Stato estero e indirizzo estero del domicilio fiscale. 4) i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore: nella Comunicazione le operazioni vanno distinte in: imponibili, non imponibili, esenti o imponibile con Iva non esposta in fattura. Termini di presentazione della Comunicazione La comunicazione va presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il solo periodo d’imposta 2010 la comunicazione può essere effettuata fino al 31 ottobre 2011. Trasmissione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata E’ consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché si riferisca al medesimo anno e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. Si può ritenere che la comunicazione sostitutiva non sia soggetta a sanzioni. Manca, però, qualsiasi indicazione in merito alle modalità di annullamento della precedente comunicazione e di invio della successiva. Sanzioni In caso di omissione della comunicazione o di presentazione della stessa con dati incompleti o non veritieri, la sanzione applicabile va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro. Le sedi CNA sono a disposizione per i chiarimenti del caso.
Fisco Il reverse charge per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori Sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori. I chiarimenti sono relativi all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, sui soggetti esclusi dall’applicazione di tale meccanismo e sull’individuazione della data di entrata in vigore della disposizione. Dal 1° aprile 2011 scatta l’obbligo di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori. Il meccanismo dell’inversione contabile si applica solo ai componenti di personal computer a cui si possono ricondurre i concetti di “dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”; sono dunque esclusi dal meccanismo dell’inversione sia i personal computer intesi come “beni completi” che i relativi accessori. Discorso analogo per i telefoni cellulari. Questo meccanismo non è applicabile alle cessioni relative alla fase del commercio al dettaglio, anche se effettuate nei confronti di soggetti passivi. Questo perché il commercio al dettaglio è “esente” dalle cosiddette “frodi carosello” che il meccanismo del reverse charge ha lo scopo di eliminare. Contribuenti minimi Infine, la Commissione chiarisce che il meccanismo del reverse charge non è applicabile per le cessioni effettuate dai contribuenti “minimi”, per i quali l’obbligo di certificazione del corrispettivo dovrà comunque essere adempiuto dal cedente senza addebito d’imposta. Il cedente dei beni oggetto dell’inversione contabile emetterà fattura senza applicazione dell’IVA indicando che si tratta di cessione “non assoggettata ad imposta art. 17 comma 6 lett. b) o c) DPR 633/72”. La fattura, emessa secondo le disposizioni dell’artt. 21 e
seguenti DPR 633/72, dovrà essere annotata sul registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, secondo gli ordinari termini previsti. L’acquirente i beni oggetto dell’inversione contabile riceverà fattura dal cedente senza addebito dell’imposta e dovrà: • integrare il documento ricevuto con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta; • annotare il documento integrato entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma comunque en-
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tro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese, nel registro delle fatture emesse od in quello dei corrispettivi; • annotare il documento integrato, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti previsto dal Decreto Iva; Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 100% ed il 200% dell’imposta con un minimo di 258 euro a carico del cessionario o del cedente.
Fisco Legge di stabilità 2011 Provvedimenti di carattere fiscale Leasing immobiliare - (Art. 1, comma 15) Il regime di tassazione dei contratti di leasing finanziario immobiliare viene modificato per renderlo in sostanza equivalente al regime applicabile al trasferimento dell’immobile. Viene soppresso l’obbligo di registrazione del contratto di leasing immobiliare, così come la corresponsione dell’imposta di registro sui canoni annui. Viene inoltre stabilita l’applicazione delle imposte in misura fissa per le operazioni di riscatto degli immobili detenuti in leasing. Quindi, per i contratti di leasing in corso al 1/1/2011 viene prevista la corresponsione di una imposta sostitutiva delle ipotecarie e catastali che, al momento del riscatto del bene, non saranno più dovute in misura proporzionale ma in misura fissa. Responsabilità solidale dell’utilizzatore nell’acquisto dell’immobile destinato al leasing - imposta di registro, ipotecaria e catastale L’utilizzatore dell’immobile è solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’immobile acquisito dal locatore per la conclusione del contratto di leasing. La responsabilità solidale si estende anche all’ipotesi dell’acquisizione dell’immobile da costruire o in corso di costruzione. La responsabilità solidale si applica anche alle imposte ipotecarie e catastali. Contratti di leasing immobiliare - da gennaio 2011 la registrazione è solo in caso d’uso Per i contratti di leasing finanziario immobiliare, che sono soggetti all’obbligo della forma scritta, viene disposta la registrazione del contratto in caso d’uso. Pertanto, i nuovi contratti non sono più soggetti alla registrazione in termine fisso e nemmeno all’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, che risultava applicabile (oltre all’eventuale IVA) dal luglio 2006. I nuovi contratti di leasing finanziario saranno d’ora in poi soggetti a regi-
strazione volontaria o in caso d’uso, e in questi casi resterà dovuta anche l’imposta di registro. Rimane il dubbio se la stessa sia da assolvere in misura fissa o in misura proporzionale. La legge non stabilisce norme transitorie sui contratti già registrati entro il 31/12/2010 e non detta, perciò, alcuna regola sull’eventuale corresponsione dell’imposta di registro sul canone annuo, che si ritiene tuttavia non sia più dovuta. Imposte ipotecarie e catastali nei trasferimenti degli immobili strumentali per natura da concedere in locazione finanziaria Viene abrogata la disposizione che stabiliva che, nei trasferimenti relativi a immobili strumentali per natura, di cui facessero parte imprese di locazione finanziaria, si applicassero aliquote dimezzate sulle imposte ipotecarie e catastali per l’acquisto e il riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria. Pertanto, per i trasferimenti degli immobili eseguiti dal 1° gennaio 2011 si applicano le imposte ipotecaria e catastali in misura piena con le aliquote del 3% più l’1%. Resta ferma l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Imposte di registro e ipotecarie e catastali nei trasferimenti degli immobili strumentali per natura concessi in locazione finanziaria Il riscatto da parte dell’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria è soggetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La disposizione si applica ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2011. Contratti di leasing finanziario immobiliare in corso al 1°/1/2011 - Imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale La modifica che ha soppresso dal 2011 l’obbligo di corrispondere l’imposta di registro sui contratti di leasing immobiliare, e che ha stabilito le imposte in misura fissa 3
per le operazioni di riscatto degli immobili detenuti in leasing, ha comportato l’introduzione di una norma per disciplinare la corresponsione di una imposta sostitutiva delle ipotecarie e catastali: queste ultime, al momento del riscatto del bene, non saranno più dovute in misura proporzionale ma in misura fissa. Pertanto, viene stabilito che per tutti i contratti di locazione finanziaria immobiliare che sono in corso alla data del 1° gennaio 2011 deve essere versata un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale, da corrispondere entro il 31 marzo 2011. La misura dell’imposta sostitutiva è determinata considerando: A) l’importo delle imposte ipotecaria e catastale che sarebbe stata dovuta. Da questo importo va sottratta l’imposta di registro già corrisposta sui canoni di leasing; B) all’importo risultante dal calcolo, si applica una riduzione pari al 4% moltiplicato per il numero di anni di durata residua del contratto di leasing. Accertamento e sanzioni Dal 1 gennaio 2011, con un notevole ampliamento dell’ambito applicativo, l’accertamento parziale potrà essere emesso anche quando ricorre una delle seguenti circostanze: • esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche (ipotesi già prevista nel testo previgente); • formulazione di un invito a fornire dati e notizie, anche inerenti i rapporti di natura finanziaria oggetto di analisi da parte dell’ufficio; • formulazione di un invito ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento; • invio di questionari relativi a dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento anche nei confronti di altri contribuenti.
Fisco Modifiche alle definizioni agevolate fiscali Dal 1/2/2011 le “definizioni agevolate fiscali” diventano più onerose: sono infatti aumentate le sanzioni dovute in caso di accertamento con adesione, e di ravvedimento operoso. In caso di definizione agevolata delle sanzioni la riduzione della sanzione passa da ¼ ad 1/3 sugli atti emessi dal 1/2/2011. Anche la riduzione delle sanzioni in caso di conciliazione giudiziale viene modificata e passa da 1/3 al 40%; la disposizione si applica ai ricorsi presentati a decorrere dal 1 febbraio 2011. Aumentano pure le sanzioni previste nei casi di ravvedimento operoso. Al fine di favorire l’attuazione del federalismo fiscale e di potenziare il sistema informativo della fiscalità, vengono affidate alla SOSE SPA (società per gli studi di settore) le attività inerenti: • la predisposizione delle metodologie e l’elaborazione dei dati utili alla definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali. • la realizzazione di prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese, sulla base dei dati che le saranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
In base alla norma originaria il credito d’imposta spettava alle operazioni di aggregazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. La legge di stabilità per il 2011, modificando il testo della norma, limita l’applicazione del credito d’imposta alle operazioni di aggregazione effettuate entro il 31.12.2009. Incrementi di produttività Si applicherà anche per l’anno 2011 la speciale disciplina relativa all’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro dipendente. L’ammontare massimo sul quale sarà possibile fruire dell’imposta sostitutiva rimane di 6.000 euro. Potranno fruire dell’agevolazione i lavoratori dipendenti che hanno percepito nell’anno 2010 redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore ad Euro 40.000. E’ inoltre concesso uno sgravio contributivo, per il lavoratore e per il datore di lavoro, nei limiti delle risorse stanziate in questo senso.
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo E’ autorizzata la spesa di euro 100 milioni di euro al fine di finanziare la concessione di un credito d’imposta alle imprese che affidano attività di Ricerca e sviluppo a Università o Enti pubblici di ricerca. I dettagli sono demandati a un decreto interministeriale di prossima emanazione. Agevolazioni fiscali della piccola proprietà contadina Le agevolazioni stabilite per “la piccola proprietà contadina” sono a regime. Prevedono l’assoggettamento alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa; l’assoggettamento all’imposta catastale nella misura dell’1%; e la riduzione alla metà degli onorari dei notai. Bonus aggregazioni professionali E’ stato istituito un credito d’imposta a favore degli studi associati o altre entità giuridiche, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro professionisti, ma non più di dieci. 4
Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica Via libera alla proroga della detrazione del 55% sulle spese per interventi di riqualificazione energetica sostenute entro il 31/12/2011, sulla base del criterio di cassa (soggetti non imprese) o di competenza (soggetti imprese). Unica modifica riguarda il numero di rate in cui la detrazione deve essere ripartita, che passa da 5 rate annuali di pari importo a 10 rate annuali, sempre di pari importo. Blocco incrementi tributi locali Resta confermata fino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli altri enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
Commercio Certificato “eur 1”: necessario per chi? In questi giorni alcune ditte nostre associate (sia di commercianti che di produttori) stanno ricevendo dai propri clienti l’invito a compilare una dichiarazione ai fini dell’ottenimento del cosiddetto modello “EUR 1”. Vediamo in sintesi di cosa si tratta. Sono chiamati “EUR 1” i documenti utilizzati per certificare l’origine preferenziale negli scambi con paesi legati alla UE da accordi tariffari. I certificati “EUR 1” sono richiesti per i prodotti che sono stati fabbricati e non solo commercializzati (anche utilizzando materie prime di altri paesi) nella UE. Il certificato “EUR 1” viene rilasciato dalla Dogana su domanda compilata dall’esportatore. La richiesta del rilascio del modello in questione presuppone che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. In tal senso occorre fare riferimento ai pro-
tocolli di origine degli accordi stipulati con i diversi paesi UE. La domanda che l’esportatore presenta in Dogana assieme alla merce è considerata sufficiente per il rilascio dello “EUR 1”. La Dogana stessa può richiedere discrezionalmente ulteriore documentazione giustificativa dell’origine, o procedere a controlli presso l’azienda produttrice. In sintesi il Mod. “EUR 1” viene richiesto alla Dogana dall’esportatore. Se produttore ed esportatore sono due soggetti diversi, il produttore deve consegnare all’esportatore stesso una dichiarazione ove evidenzia che le merci descritte nel relativo documento di accompagnamento sono state prodotte nel proprio stabilimento e rispondono alle norme in materia di origine preferenziale UE.
CNA.COM
Firmata la convenzione con scf (Società Consortile Fonografi) CNA Nazionale e altre organizzazioni a tutela dell’artigianato e del commercio hanno firmato un protocollo di intesa che regola il rapporto con SCF (Società Consortile Fonografi) e le imprese del settore del commercio al dettaglio e dell’artigianato. La firma congiunta ha chiuso così una vecchia e, per certi versi, grottesca vicenda “all’italiana”. Da 5 anni SCF spediva annualmente bollettini di pagamento per la diffusione dei fonogrammi ai pubblici esercizi, attività commerciali, strutture ricettivo-alberghiere e laboratori artigiani con annesso locale di vendita al pubblico, in base a una legge dubbia e obsoleta. La prima risposta di CNA - assieme a tutte le altre associazioni a difesa della categoria(FIPE esclusa) - era stata di “resistere” alla richiesta di pagamento, ritenuta ingiusta. In risposta, SCF ha inviato nelle imprese addirittura un’agenzia investigativa per verificare se quelle imprese possedessero o meno una radio, una televisione o un altro apparecchio funzionante per la diffusione di musica, attivando poi un’agenzia di recupero crediti per la riscossione delle cifre “dovute”. Nella nostra provincia non sono comunque mai arrivate alle imprese ingiunzioni di pagamento vere e proprie, nonostante alcune sentenze in ambito nazionale si fossero pronunciate in favore di SCF. Ma la giurisprudenza in materia è cambiata, offrendo a CNA e alle altre associazioni la possibilità di “conciliare” con SCF attraverso la stipula di una convenzione. La stipula della convenzione mette gli stessi appartenenti alle categorie degli esercizi commerciali, artigiani e dei pubblici esercizi nella condizione di assolvere il diritto per il 2011 versando compensi notevolmente più bassi di quelli pretesi da SCF fino a tutto il 2010, nonché di sanare tutte le annualità pregresse (dal 2007 in poi) versando o 25 euro a titolo forfettario per i soli acconciatori ed operatori dell’estetica, ovvero il 50% della tariffa richiesta per il 2010 per gli altri esercenti, senza l’aggiunta di interessi o altre somme richiesta a vario
titolo. Sconti analoghi sono inoltre garantiti ai titolari di strutture alberghiere. Benefici analoghi a quelli garantiti alle altre Confederazioni da tempo convenzionate con SCF, con la differenza che gli associati CNA potranno beneficiare della sanatoria per il pregresso versando il solo importo dovuto per il 2010 (decurtato del 30% in caso di attività stagionale), cui si applicherà lo sconto del 15% dovuto agli associati. I pagamenti andranno effettuati entro il 28 febbraio di ogni anno. Per la quota 2011 il termine ultimo di pagamento è il 31/5/11, assieme al pregresso che verrà comunque, in tutti i casi sopra prospettati, effettuati direttamente a SCF. La convenzione terminerà il 31 dicembre 2013. Nel sito web www.scfitalia.it sono reperibili tutte le informazioni utili per l’effettuazione dei pagamenti, incluso l’accesso diretto a un sistema di pagamento online. Ecco, in sintesi, i dettagli sul pagamento suddivisi per categoria: - Acconciatori, Pubblici Esercizi, Esercizi Commerciali e Artigiani aperti al pubblico: Riduzione del 15% dei compensi dovuti in base alla metratura, al tipo di apparecchio utilizzato e del carattere permanente o stazionale dell’attività svolta (per il primo anno di applicazione la riduzione è del 20%); - Strutture ricettivo-alberghiere: riduzione del 15% dei compensi dovuti in base alla classificazione ed al numero di stanze. Le tariffe 2011 sono state notevolmente abbassate rispetto a quelle richieste inizialmente. Ad esempio, per un pubblico esercizio da 0 a 100 m² di superficie, il compenso si aggira dai 17 a 28 euro (le precedenti superavano i 300 euro). Per gli acconciatori si parla di 15 euro per superfici da 0 a 100 m² e di 27 euro per superfici che vanno da 101-200 m², rispetto agli 80/100 euro richiesti inizialmente. Per informazioni più dettagliate, contattate CNA.COM (Giovanni Flori): Tel. 059-418563 Fax 059-418598 e-mail: flori@mo.cna.it 5
Ambiente Le principali novità introdotte dal d.Lgs. 205/10 - Mud 2010 DEPOSITO TEMPORANEO I rifiuti prodotti, nel luogo di produzione, devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
DEFINIZIONE SOTTOPRODOTTO E’ un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto e’ originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e’ la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e’ certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo e’ legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, quando il quantitativo di rifiuti non supera il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. ATTIVITÀ DI SPURGO POZZI NERI E PULIZIA DELLE RETI FOGNARIE L’art. 29 ter del dlgs 205/2011,definisce le nuove condizioni per poter svolgere l’attività di spurgo pozzi neri e pulizia delle reti fognarie.
CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO Un rifiuto cessa di essere tale, quando e’ stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. I criteri sono adottati in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più DM.
Il legislatore ha provveduto a definire chiaramente una situazione rimasta per molti anni confusa e precaria. Con questo nuovo provvedimento è definito che i rifiuti provenienti dalle suddette attività, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Al contempo, per svolgere l’attività, l’impresa dovrà essere iscritta all’albo gestori ambientali, come attività di trasporto in conto terzi ed avere, pertanto, anche l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. ISCRIZIONE IMPRESE TRASPORTI TRANFRONTALIERI DI RIFIUTI IN ITALIA Le imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti in Italia ha l’obbligo d’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. - Le imprese già iscritte all’Albo ai sensi dell’art. 212 co.5 del D.Lgs. 152/06 non hanno l’obbligo di iscriversi anche nella categoria riguardante il trasporto transfrontaliero di rifiuti
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: 1. variazioni alle categorie d’iscrizione In applicazione alle recenti modifiche introdotte al T.U. Ambientale, sono state pubblicate le relative direttive applicative. • le imprese iscritte in entrambe le cat. 4 e 5 alla medesima classe possono chiedere la cancellazione dalla cat. 4; • le imprese iscritte nella cat. 4 possono chiedere la revoca della garanzia finanziaria (presentando domanda di variazione all’albo); • le imprese iscritte nella cat. 1 e che non trasportano rifiuti urbani pericolosi possono chiedere la revoca della garanzia finanziaria
- L’obbligo a carico delle imprese straniere, di istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile entro 120 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione, può essere soddisfatto dimostrando di disporre di un domicilio in Italia. Con delibere successive saranno individuate le categorie e le classi d’iscrizione e, conseguentemente, i requisiti del responsabile tecnico,sarà pertanto necessario integrare le domande presentate. 6
Ambiente zioni del DM 08/10/1996.
• le imprese iscritte nelle cat. 2 e/o 3 non potranno più richiedere il rinnovo dell’iscrizione in tali categorie ma dovranno presentare, al momento del rinnovo delle iscrizioni attualmente in essere, richiesta d’iscrizione nelle cat. 4 o 5.
MUD 2010 Con circolare del 2 marzo 2011 il Ministero dell’Ambiente fornisce indicazioni relative alle modalità per l’invio del MUD 2010.
2. attivata l’iscrizione cat.8 intermediari commercianti Con la pubblicazione sulla G.U. n. 40 del 18/02/2011 dei relativi comunicati, sono state rese operative le delibere dell’Albo che, rispettivamente, hanno individuato i nuovi requisiti per l’iscrizione nella categoria 8 e la relativa modulistica. In categoria 8 si dovranno iscrivere le imprese che svolgono l’attività di commercio ed intermediazione di rifiuti. Le imprese che già svolgono tale attività dovranno iscriversi entro il 19/04/2011. L’iscrizione alla categoria 8 è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria, da definirsi con un apposito DM: fino alla sua pubblicazione si applicheranno le disposi-
La circolare mantiene la scadenza del 30 aprile 2011 per l’invio di tali informazioni, e l’utilizzo del modello di cui al DPCM del 27 aprile 2010 (il medesimo utilizzato lo scorso anno). Sono previste due diverse modalità per l’invio della comunicazione: • Attraverso il sito www.sistri.it; • Attraverso le Camere di Commercio, secondo le modalità utilizzate gli anni precedenti (CNA userà questa modalità)
La principale novità introdotta dalla circolare riguarda l’esonero da tali adempimenti per i trasportatori, che non saranno pertanto tenuti ad inviare alcuna comunicazione. Di seguito proponiamo un riepilogo dei soggetti obbligati al MUD Riepilogo soggetti obbligati al MUD o alla Dichiarazione SISTRI Categoria di impresa già soggetta al MUD
ADEMPIMENTO
Modalità presentazione
Periodo di riferimento
Modulistica MUD c/o CCIAA
Dichiarazione relativa Modulistica sistri all’anno 2010 c/o portale Sistri
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi Sono esclusi solo quelli che hanno conferito al servizio pubblico con convenzione
Dichiarazione SISTRI Modulistica MUD c/o CCIAA Modulistica sistri c/o portale Sistri
Imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro
Nessuna dichiarazione
Imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
Nessuna dichiarazione
Modulistica MUD Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non c/o CCIAA pericolosi derivanti da: Modulistica sistri - lavorazioni industriali c/o portale Sistri - lavorazioni artigianali - attività di recupero e smaltimento di rifiuti. Dichiarazione SISTRI Modulistica MUD c/o CCIAA con più di 10 dipendenti Modulistica sistri c/o portale Sistri
Sono obbligati anche quelli che hanno conferito al servizio pubblico con convenzione Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da: - lavorazioni industriali - lavorazioni artigianali Nessuna dichiarazione - attività di recupero e smaltimento di rifiuti. con meno di 10 dipendenti
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Scadenza
30 aprile 2011
Dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio 31 maggi 2011
31 dicembre 2011
Dichiarazione relativa all’anno 2010
30 aprile 2011
Dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
31 dicembre 2011
Ambiente
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività: - agricole e agro-industriali - demolizione, costruzione e scavo - commerciali - servizio - sanitarie Nessuna dichiarazione - i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti - i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti - il combustibile derivato da rifiuti Modulistica MUD c/o CCIAA Modulistica sistri c/o portale Sistri
Imprese ed enti che effettuano operazioni di Dichiarazione SISTRI Modulistica MUD recupero e di smaltimento dei rifiuti c/o CCIAA Modulistica sistri c/o portale Sistri
Soggetti che effettuano il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso (articolo 11, comma 3, D.Lgs. n. 209/2003)
Comunicazione MUD- Capitolo 2Veicoli fuori uso
Dichiarazione SISTRI
Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, dei veicoli fuori uso (articolo 11, comma 3, D.Lgs. n. 209/2003) (*) In quanto non compilavano il capitolo veicoli ma il capitolo rifiuti, abrogato
Nessuna comunicazione MUD (*) Per l’anno 2010 Nessuna dichiarazione Per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2011 8
Dichiarazione relativa all’anno 2010
30 aprile 2011
Dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
31 dicembre 2011
Dichiarazione Modulistica MUD relativa c/o CCIAA all’anno 2010 Modulistica MUD c/o CCIAA Modulistica sistri c/o portale Sistri
30 aprile 2011
Dichiarazione SISTRI relativa al periodo 31 dicembre 2011 1° gennaio-31 maggio 2011
Ambiente Chiunque effettua a titolo professionale attività di Nessuna dichiarazione raccolta e trasporto di rifiuti Trasportatori di propri rifiuti, solo per l’attività di trasporto
Nessuna dichiarazione
Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
Nessuna dichiarazione
Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano Nessuna dichiarazione la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006; i produttori di imballaggi che abbiano organizzato autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o messo in atto un sistema di Comunicazione MUD Dichiarazione Modulistica MUD relativa restituzione dei propri imballaggi (art. 221 coom3 Capitolo - rifiutic/o CCIAA all’anno 2010 lettere a), c). sezione imballaggi (*)
30 aprile 2011
(*) Questi soggetti resteranno obbligati al MUD in scadenza al 30 aprile anche per i prossimi anni, in quanto la loro sezione nel capitolo 1- rifiuti non è stata abrogata I produttori ed importatori di AEE, compresi coloro che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza. (*) A decorrere dall’anno 2011, questi soggetti non saranno più obbligati alla comunicazione MUD. Attività indicate nell’allegato I del Regolamento CE n. 166/2006, istitutivo del “Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti” tra le quali sono comprese anche le attività indicate nell’allegato I al D.Lgs. 59/2005, relativo all’AIA. (*) Questi soggetti resteranno obbligati alla comunicazione E-PRTR in scadenza al 30 aprile anche per i prossimi anni, in quanto il capitolo 4 del MUD non è abrogato.
Comunicazione MUD Con invio Dichiarazione - Capitolo 3 - AEE telematico relativa (*) collegandosi al sito all’anno 2010 www.registroaee.it
Comunicazione attraverso il MUD -capitolo 4 - Emissioni (Comunicazione E-PRTR) (*)
Con invio telematico, Dichiarazione collegandosi al sito relativa http://www.eprtr. all’anno 2010 it/.
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30 aprile 2011
30 aprile 2011
Lavoro Autoliquidazione INAIL: riduzione premi artigiani anni 2010, 2009 e 2008 Le imprese artigiane in regola con le disposizioni sulla sicurezza, che non hanno avuto infortuni nel biennio precedente, beneficiano della riduzione dei premi dovuti all’INAIL nelle seguenti misure: • 2% per l’anno 2008 • 1,88% per l’anno 2009 • 2,10% per l’anno 2010 Tenuto conto del carattere strutturale della riduzione, l’Istituto ha deciso di applicare d’ufficio tali riduzioni. L’Inail si è riservata di comunicare l’effettiva applicazione della riduzione per gli anni 2008 e 2009, dalla quale scaturirà un credito a favore delle imprese in regola con i versamenti contributivi. La riduzione per il 2010 è stata invece già considerata dall’INAIL nel calcolo della regolazione 2010, in sede di autoliquidazione 2010/11 scadente il 16 febbraio 2011. La riduzione si applica alle imprese artigiane in possesso dei seguenti requisiti: • essere in regola con tutti gli obblighi previsti dal TU sulla sicurezza, e dalle specifiche normative di settore; • non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Il biennio di riferimento è quello che precede la singola annualità a cui si riferisce il premio dovuto. La riduzione non si applica: • ai premi evasi • ai premi calcolati d’ufficio dall’Istituto a causa della mancata presentazione della dichiarazione delle retribuzioni • alle posizioni assicurative territoriali (PAT) per le quali il biennio di osservazione non è completo. Sono pertanto escluse le posizioni con data inizio attività successiva al 1 gennaio del biennio di osservazione. La riduzione si applica sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia ai premi della polizza dipendenti (premi ordinari). In caso di variazione di inquadramento successiva all’applicazione della riduzione, che comporti l’inclusione o l’esclusione dal settore artigianato, si procederà come segue: • per le PAT riclassificate alla gestione artigianato verrà riconteggiato il premio, con applicazione della riduzione dalla data di decorrenza • per le PAT riclassificate a una gestione diversa dall’ artigianato verrà riconteggiato il premio senza applicazione della riduzione dalla data di decorrenza. In caso di variazioni delle retribuzioni effettive (non originate da evasioni salariali), la riduzione sarà applicata sulle relative integrazioni di premio, ferma restando la sussistenza dei requisiti relativi all’inquadramento nella gestione artigianato e all’assenza di infortuni. La riduzione è applicata sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti (retribuzioni effettive per tasso applicato).
Le sedi CNA sono a disposizione per informazioni. 10
Lavoro Detassazione 2011, chiarimenti di prassi Il Ministero del lavoro e l’Agenzia delle Entrate hanno ufficializzato la propria interpretazione sul campo di applicazione della tassazione con imposta del 10% delle somme erogate nel 2011 ai dipendenti a fronte di incrementi di produttività. Le novità riguardano sia l’ambito dei destinatari dell’agevolazione che le somme assoggettabili a tassazione di favore. In particolare, l’ambito soggettivo dei destinatari risulta ampliato in quanto il limite reddituale è stato innalzato a 40.000 euro, mentre l’ambito oggettivo, riferito alle retribuzioni portatrici del beneficio, risulta ristretto, perché limitato alle somme erogate in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. Subordinando la concessione dell’agevolazione alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, la norma, a parere del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle entrate, escluderebbe dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore Gli accordi e i contratti collettivi territoriali o aziendali possono essere anche preesistenti all’01/01/11, data di entrata in vigore della disciplina in commento, ma devono essere «in corso di efficacia» all’atto dell’erogazione delle somme premiali. Per i contratti collettivi di diritto comune vige il principio
di libertà di forma: tali contratti o accordi non devono avere necessariamente forma scritta né a pena di nullità, né a fini di prova (fermo restando che la circolare precisa che il datore di lavoro potrebbe essere tenuto e fornire la prova del contratto collettivo “orale”) Per l’applicazione del beneficio fiscale, non sono richiesti ulteriori requisiti o adempimenti, quali quelli introdotti dalla prassi Inps ai fini dell’accesso allo sgravio contributivo delle retribuzioni di secondo livello (quali il deposito del contratto collettivo presso la Direzione provinciale del lavoro, la presentazione di un’apposita istanza, ecc.). I contratti collettivi territoriali possono anche essere accordi quadro, validi per una pluralità di settori; un contratto collettivo aziendale può invece avere anche rilevanza nazionale, se relativo ad un’impresa con una pluralità di impianti produttivi. Per rendere operativa la misura fiscale di sostegno anche nel 2011, i contratti collettivi territoriali o aziendali possono disciplinare autonomamente istituti quali lo straordinario, il lavoro a turni, il lavoro notturno, ecc., oppure replicare i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento. Non è necessario che l’accordo o il contratto collettivo di secondo livello dichiari espressamente e formalmente che le somme corrisposte sono finalizzate a incrementi di produttività; tale valutazione, infatti, può essere rimessa al datore di lavoro. Gli uffici CNA sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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Varie AFFARI GENERALI La riforma dello sportello unico per le attività produttive Dopo diversi interventi legislativi, tra i quali la legge n. 122/2010, che ha introdotto il nuovo istituto della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività), il complessivo disegno di riforma e semplificazione della legislazione relativa alle imprese si è concluso con il D.P.R. n. 160/2010, sul riordino della disciplina dello Sportello Unico e del D.P.R. n. 159/2010, sui requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese, nuovi soggetti privati individuati per facilitare i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione. L’attuale intervento a sostegno dell’attività di impresa trova fondamento nel dettato della Costituzione che tutela il diritto di iniziativa economica privata. Questi richiami ai principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario costituiscono pertanto la cornice di intervento delle nuove disposizioni regolamentari sullo sportello unico e, al contempo, sono finalizzati a riaffermare la competenza statale in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, che debbono essere tali da garantire condizioni omogenee per l’efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese, nonché ad assicurarne il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il regolamento n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” è suddiviso in 12 articoli e comprende anche un allegato tecnico, che individua le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. Proviamo a sintetizzare le disposizioni più significative contenute nel regolamento:
procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività; ❖ Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive ed i relativi elaborati tecnici e allegati, sono presentati esclusivamente in modalità telematica al suap competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto; ❖ Il suap provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano, a loro volta, modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione; ❖ Casi di esclusione dall’ambito di applicazione di questo regolamento: gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del d.L. 12 Aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce”; ❖ Il suap assicurerà al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute
❖ Il suap diventa l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i 12
Varie e della pubblica incolumità; ❖ Procedimento automatizzato: nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (scia), la segnalazione è presentata al suap che verifica informaticamente la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, il sistema informatico rilascia automaticamente la ricevuta e il richiedente può avviare immediatamente l’attività. Nel caso di scia formalmente incompleta, qualora l’irregolarità riguardi un requisito essenziale richiesto dalla legge per l’esercizio dell’attività interessata (ad esempio la mancata indicazione del possesso del requisito professionale) non essendo possibile la conformazione, la scia viene considerata irricevibile e viene adottato un provvedimento inibitorio dell’attività; ❖ Nei casi soggetti all’applicazione del silenzio-assenso, conformemente a quanto previsto dall’art. 20 Della legge 241/1990, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta emessa automaticamente, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide; ❖ Nei casi di contestualità della scia con la comunicazione unica, è prevista la presentazione della scia presso il re-
❖
❖
❖
❖
gistro delle imprese che la trasmette immediatamente al suap il quale, con modalità ed effetti equivalenti al caso di presentazione diretta, rilascia la ricevuta; Qualora il comune non abbia istituito il suap o quest’ultimo non abbia i requisiti previsti, cioè in particolare, non sia in grado di rappresentare l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa, di garantire i collegamenti telematici richiesti, le funzioni del suap sono esercitate dalla camera di commercio competente per territorio; Si individua nel portale “impresainungiorno” la funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative per lo scambio informativo e l’interazione telematica tra le amministrazioni e gli altri enti interessati; Il procedimento automatizzato entra in vigore 180 giorni dopo dalla pubblicazione in g.U. Del presente regolamento e pertanto dal 29 marzo 2011; Il procedimento ordinario o procedimento unico ovvero i procedimenti soggetti ad autorizzazione, disciplinati dall’art. 7 Del regolamento, applicabile in tutti i casi non assoggettabili al procedimento automatizzato attivabile con la SCIA, entrerà in vigore il prossimo 01 OTTOBRE 2011. Pier Luigi Vaccari CNA Affari Generali
Presto al via i rimborsi per quasi 1.400 utenti modenesi SERVIZIO DI DEPURAZIONE, I GESTORI RESTITUIRANNO QUOTE “NON DOVUTE” Una buona notizia per circa 1.400 tra imprese e cittadini modenesi: come da Decreto Ministeriale, i gestori del servizio idrico integrato (sul nostro territorio si tratta di Hera, Aimag, Sorgea) dovranno restituire la quota di tariffa riferita al “servizio di depurazione” agli utenti che non risultano allacciati ad impianti di depurazione attivi, in quanto “non è dovuta”. La motivazione del Decreto è legata ad una sentenza della Corte Costituzionale, secondo la quale il “servizio di depurazione” non ha natura di tributo ma di corrispettivo di prestazioni contrattuali. E’ dunque illegittimo applicarla a chi non beneficia in alcun modo del servizio specifico. Ora, saranno gli stessi gestori a fornire agli ATO gli elenchi degli utenti non allacciati, corredati dal calcolo esatto degli importi indebitamente richiesti a partire dal 15 ottobre 2003. Si tratta di utenza situate nei comuni di Bomporto, Camposanto, Castelfranco, Concordia, Finale, Frassinoro, Modena, Montefiorino, Palagano, Pavullo, Serramazzoni e Zocca. Tutti gli importi indebiti andranno restituiti entro e non oltre il 31 ottobre 2014, tenuto conto della prescrizione quinquennale; gli interessi legali sulle somme decorreranno invece dall’8 febbraio 2010. Il rimborso dovrà essere pari all’importo pagato, IVA compresa: si va dalle poche decine
di euro per le utenze domestiche con consumi minimi, fino a somme che possono superare anche i 2.000 euro. La domanda di rimborso è gratuita. Si ricorda che la restituzione non avverrà automaticamente, ma dietro presentazione di specifica istanza da parte degli aventi diritto. CNA Modena sta già prendendo contatto con i Gestori e con l’ATO 4 di Modena per garantire azioni informative a vantaggio degli utenti Associati. Vi invitiamo pertanto a contattarci per informazioni e collaborazione nella redazione della domanda di rimborso.
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Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA ASSOCIATI CNA MODENA
Aggiornato il 1 MARZO 2011 Valido nel mese di MARZO 2011
ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI ACCORDO REGIONALE TESORERIA: ➥ BancaEtruria s.p.a.; ➥ Banca di Piacenza (*); ➥ Banca popolare dell’Emilia Romagna; ➥ Banca popolare di Milano; ➥ Banca popolare di Ravenna; ➥ Banca popolare di Verona -Gruppo Banco Popolare (Banco S.Geminiano e S.Prospero, Banca popolare di Lodi s.p.a.); ➥ Banca popolare Valconca; ➥ Sanfelice 1893 Banca Popolare. ➣ Credem, Gruppo Bancario Credito Emiliano s.p.a.; ➣ Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna; ➣ Intesa Sanpaolo s.p.a. (ex. Carisbo); ➣ Monte Paschi Siena s.p.a. (ex Banca Agricola Mantovana); ➣ UGF Banca s.p.a. (ex. Unipol Banca); ➣ Unicredit Banca s.p.a.
➣ Banca Carim s.p.a. (ex. Cassa di Risparmio di Rimini); ➣ Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola, Gruppo Banca pop. Emilia R.; ➣ Banca di Imola s.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.); ➣ Banca di Romagna s.p.a. (Gruppo Unibanca); ➣ Banca Modenese s.p.a. (Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ferrara); ➣ Banca Monte Parma; ➣ Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Gruppo Intesa Sanpaolo; ➣ Cassa di Risparmio di Cento s.p.a.; ➣ Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., Gruppo Unibanca; ➣ Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., Gruppo Credit Agricole; ➣ Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.; ➣ Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO.): ➥ Banca coop. Cattolica (*);
(*) N.B. Banche che hanno dichiarato l’intenzione di aderire, ma non l’hanno ancora formalizzato.
CONDIZIONI APPLICATE SUI FIDI UTILIZZATI: Tipo fido FIDO CASSA ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.) ANTICIPO FATTURE
FASCIA 1
3,599%
Euribor 3mmp +2,500%
1,849%
Euribor 3mmp +0,750%
2,224%
Euribor 3mmp +1,125%
FASCIA 2
4,374%
Euribor 3mmp +3,275%
2,099%
Euribor 3mmp +1,000%
2,724%
Euribor 3mmp +1,625%
FASCIA 3
4,874%
Euribor 3mmp +3,775%
2,724%
Euribor 3mmp +1,625%
3,324%
Euribor 3mmp +2,225%
FASCIA 4
5,499%
Euribor 3mmp +4,400%
3,599%
Euribor 3mmp +2,500%
4,324%
Euribor 3mmp +3,225%
(Euribor 3mmp= Euribor 3 mesi media mese precedente, 1,099% pubblicato Il Sole 24 Ore 1/03/2011.) La fascia di merito è attribuita dalla banca, su richiesta dell’impresa, in relazione alla sua classe di rischio (rating Basilea 2). 14
Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA ASSOCIATI CNA MODENA
Aggiornato il 1 MARZO 2011 Valido nel mese di MARZO 2011
La Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) o Corrispettivo Disponibilità Creditizia (C.D.C.) o Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (D.I.F.), applicati sui fidi concessi, indipendentemente dall’utilizzo, con addebito trimestrale, prevede le modalità di seguito dettagliate: a) Banche aderenti al Consorzio Banche Popolari (Banca di Piacenza, Banca Coop. Cattolica, Banca pop. Emilia Romagna, Banca pop. di Ravenna, Sanfelice 1893 Banca Popolare), banca CredemGruppo Credito Emiliano spa, banche aderenti a Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna, Unicredit Banca spa, applicano una commissione massima così calcolata
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Trimestrale
0,15%
0,25%
0,30%
0,40%
Annuale
0,60%
1,00%
1,20%
1,60%
b) Carisbo–Gruppo Intesa Sanpaolo, Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna–Gruppo Intesa Sanpaolo, CariparmaGruppo Credit Agricole applicano una commissione massima pari a 0,40%, trimestrale (1,60%, annuale);
c) Banca Popolare di VeronaS. Geminiano e S. Prospero, Gruppo Banco Popolare applica una commissione massima calcolata per importo e per fascia
Fido concesso
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Trimestrale >
0,250%
0,350%
0,3625%
0,375%
Annuale >
1,000%
1,400%
1,450%
1,500%
Trimestrale >
0,175%
0,250%
0,250%
0,250%
Annuale >
0,700%
1,000%
1,000%
1,000%
Trimestrale >
0,100%
0,125%
0,125%
0,125%
0,400%
0,500%
0,500%
0,500%
Fino €. 50.000
Da €. 50.000 a €. 500.000
Oltre €. 500.000 Annuale >
Nel caso di concessione, modifica o revoca del fido, durante un trimestre, le percentuali saranno applicate in misura proporzionale all’importo e alla durata (giorni effettivi) degli affidamenti concessi, da parte di tutte le banche. 15
Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA ASSOCIATI CNA MODENA
Aggiornato il 5 gennaio 2011 Valido nel mese di GENNAIO 2011
Altri oneri e commissioni previste dall’Accordo regionale di tesoreria: VALUTE
ALTRE COMMISSIONI Spese chiusure trimestrali
€. 10,00
Prelievi con assegno (*)
data assegno
Spese di istruzione fido massimo
ZERO
Versamenti contanti
stesso giorno
Spese per riga di estratti conto
€. 1,10
Assegni circolari emessi dalla banca
stesso giorno
Modello di pagamento F24 (**)
Assegni stesso sportello
stesso giorno
Altri attestati
€. 1,25
Assegni stesso Istituto
1
Versamenti assegni circolari altre Istituti giorni lavorativi (*)
1
Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto cartaceo
€. 2,85
Versamenti assegni altre Istituti giorni lavorativi (*)
3
Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto magnetico
€. 2,53
Effetti a scadenza stessa banca giorni lavorativi
7
Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie invio telematico
€. 2,28
Effetti a scadenza su altra banca giorni lavorativi
8
Effetti protestati
0,12%
ZERO
Effetti a vista su stessa banca giorni lavorativi
12
Effetti protestati costo minimo
€. 7,00
Effetti a vista su altra banca giorni lavorativi
14
Effetti protestati costo massimo
€. 18,00
Ricevute bancarie stessa banca giorni lavorativi (*)
ZERO
Ritorno insoluti effetti e Ricevute bancarie (RIBA)
€. 4,21
1
Effetti richiamati “omnicomprensivi di altri oneri” (*)
€. 8,00
Ricevute bancarie altre banche giorni lavorativi (*)
Nota bene: (*) Le valute applicate sono state modificate, con decorrenza dal 5 luglio 2010, per l’entrata in vigore delle norme in materia di incassi commerciali (Decreto legislativo n. 11 del 27/01/2010); (**) Le voci Attestati contributi INPS e Attestati contributi INAIL, indicati nelle precedenti informative, sono state cancellate, in quanto comprese nella voce Modello di pagamento F24. 16
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