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OCCHI PUNTATI SULLA “MANOVRA MONTI”: DA CNA E RETE IMPRESE ITALIA FIDUCIA E ASPETTATIVE DI CRESCITA
Anno XXXIV - N° 119 del 9/12/2011 Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova - Con IR
Del Governo Monti hanno colpito sino ad oggi la competenza e il senso di responsabilità. La manovra economica d’emergenza è stata recepita con disponibilità dai cittadini italiani e dalle imprese, ma andrà comunque valutata nelle prossime settimane, quando verranno definiti gli interventi a sostegno delle imprese: per CNA, così come per le altre quattro sigle che compongono “Rete Imprese Italia”, il vero elemento-cardine di un’operazione economica che non può limitarsi a tamponare l’emorragia economica del paese, ma deve anche fornire strumenti lungimiranti per il ritorno alla competitività sul piano internazionale. «Siamo consapevoli che la gravità della situazione finanziaria ed economica dell’Italia ha reso inevitabile un’ulteriore manovra correttiva, destinata ad imporre pesanti sacrifici a cittadini e imprese». Queste le parole del presidente di CNA Modena, Luigi Mai. «Gli imprenditori non intendono sottrarsi alle azioni necessarie per consentire il risanamento dei conti pubblici ma sono coscienti che l’efficacia degli interventi si dovrà misurare sulla capacità di rilancio della nostra economia». Nel comunicato il riferimento esplicito è alla vocazione della nuova manovra, che non dovrà essere “depressiva” dell’economia come le due precedenti versioni, ma propositiva e incentrata sul forte rilancio del sistema economico italiano. «E’ chiaro che la manovra rappresenta una medicina amara, ma probabilmente qualcosa in più sul versante della crescita lo si poteva fare», prosegue Mai. «Magari agendo sui redditi alti per individuare risorse da investire, ad esempio, su una maggior riduzione del costo del lavoro». Molti dei provvedimenti proposti dal Governo Monti raccolgono la piena soddisfazione della nostra associazione, ad esempio «gli sgravi Irap per la diminuzione del costo del lavoro, e gli interventi a favore della patrimonializzazione delle PMI, come pure la reintroduzione dell’Ice, la cui cancellazione suonava come un paradosso in un paese esportatore come l’Italia. Troppo presto, invece, per valutare gli annunciati regimi fiscali a favore delle pic-
cole imprese: per farlo occorrerà conoscere più approfonditamente questi interventi». C’è soddisfazione anche per l’imposizione una tantum dell’1,5% sui capitali rientrati con lo scudo fiscale, e fiducia sulla nuova introduzione dell’Imu, la tassa che sostituirà l’Ici riportando risorse preziose nelle tasse dei Comuni. Buona, secondo Mai, anche la proposta di rendere tracciabili tutte le transazioni oltre i mille euro per combattere l’evasione fiscale Ma CNA si augura anche che non si verifichi il ventilato aumento di due punti percentuali dell’Iva, eventualità che avrebbe conseguenze negative sulla domanda interna. E proprio in tema di evasione appare senza dubbio condivisibile l’abbassamento della soglia di tracciabilità a mille euro. E le pensioni? «Era inevitabile intervenire su un capitolo di spesa che da solo vale un terzo della spesa pubblica complessiva», conclude Mai. «Ora l’augurio è che l’Italia si muova in fretta per rendere concreti questi propositi, recuperando credibilità e dando al Presidente Monti il tempo di lavorare su interventi di più largo respiro, per ora soltanto inquadrati ma non esplicitati».
Affari Generali “INCENTIVIAMO”: IL NUOVO MOTTO DI CNA PER LE IMPRESE A CACCIA DI NUOVE OPPORTUNITA’ Il progetto è partito in fase sperimentale, ma promette bene. Perché vuole portare nuove opportunità ad un’economia che manifesta chiaramente la necessità di una svolta innovativa, per reagire agli urti della crisi. “Incentiviamo” è appunto un progetto pensato per fornire informazioni e servizi legati alle tante opportunità offerte da Istituzioni, Enti e Organismi preposti al sostegno dell’impresa. L’ambizione che abbiamo
è quella di offrire in tempi rapidi, al sistema CNA e direttamente alle imprese, una panoramica sui fondi in uscita ai livello europeo, nazionale, regionale e provinciale: una panoramica completa delle opportunità imprenditoriali legate ai bandi pubblici. Senza dimenticare livello più “locale”, vale a dire quello comunale, con le risorse stanziate dalle singole amministrazioni. Vedi tabella a pag 16
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Affari Generali Dimezzate le sanzioni del registro imprese Il comma 5 dell’articolo 9 dello Statuto delle Imprese (L. 11/11/2011 n. 180 entrata in vigore lo scorso 15/11/2011) modifica l’art. 2630 del codice civile relativo all’“Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi”. Le nuove sanzioni, che come previsto si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti a chiedere l’iscrizione di atti e denunce o ad effettuare il deposito nel Registro imprese (legali rappresentanti, componenti l’organo di amministrazione es. CDA di società etc) ammontano a: - per denunce, comunicazioni, depositi effettuati entro 30 giorni dalla scadenza, da un minimo di Euro 34,33 ad un massimo di Euro 344,00 (NOVITA’); - per denunce, comunicazioni, depositi effettuati oltre 30 giorni dalla scadenza, da un minimo di Euro 103,00 ad un massimo di Euro 1.032,00 (precedentemente da Euro 206,00 a Euro 2.065,00; - per omesso deposito del bilancio aumento di 1/3 delle sanzioni (GIA’ PREVISTO).
PEC, LIBERALIZZAZIONI E ZONE A “BUROCRAZIA ZERO” Le novità della Legge di Stabilità “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ovvero la Legge di Stabilità 2012: approvata metà novembre e pronta ad entrare in vigore. Con alcune novità significative sul versante amministrativo. Eccole in breve:
suo possesso. 3. In tema di riforma degli ordini professionali e società tra professionisti, dovrà essere emanato uno specifico decreto del Presidente della Repubblica: fino ad allora, le liberalizzazioni non avranno valore effettivo. 4. Sarà applicata la modalità del “silenzio-assenso” nel caso di delimitazione del distretto turistico, trascorsi novanta giorni dalla richiesta, in virtù della semplificazione procedimento distretti turistici. 5. E’ stato istituito l’obbligo, nell’ambito del procedimento giudiziale “civile”, di inviare le comunicazioni, le notifiche, la trasmissione di dati agli attori in causa, tramite PEC (posta elettronica certificata).
1. In tema di riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013, sull’intero territorio nazionale dovrebbe applicarsi la disciplina delle “zone a burocrazia zero”, che verterà nella costituzione in ogni Provincia del cosiddetto “Ufficio Locale dei Governi”: si tratta di un ufficio speciale presieduto dal Prefetto, che potrà esaminare e deliberare su tutti i provvedimenti amministrativi, con esclusione di quelli di natura tributaria, della tutela della salute e la sicurezza pubblica e delle iniziative avviate su aree soggette a vincolo. 2. Nel recepire le direttive dell’UE, si stabilisce che nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici esercizi si debbano adottare obbligatoriamente autocertificazioni e che la Pubblica Amministrazione debba acquisire d’ufficio le informazioni in 1
Affari Generali IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Arrivano i controlli con le relative sanzioni Il comune di Modena - Servizio tributi, tramite la società di gestione riscossione ICA S.r.l. sta effettuando controlli a tappeto nei confronti delle imprese soggette al pagamento della tassa comunale sulla pubblicità. Stessa cosa sta succedendo in altre realtà della nostra provincia. Si tratta di un adempimento in vigore già da parecchi anni, ma che i Comuni non hanno controllato capillarmente, al contrario di quanto sta avvenendo ora, probabilmente a causa delle difficoltà finanziarie delle amministrazioni locali. Di conseguenza le imprese - ad esempio attività di servizio come parrucchiere, barbieri, estetiste, aziende dell’autoriparazione, lavanderie, tutto il mondo del commercio al dettaglio, edicole, pubblici esercizi, eccetera - devono porre particolare attenzione alla propria situazione e valutare l’ipotesi, qualora non l’avessero già fatto, di regolarizzare la propria posizione per evitare di incorrere in sanzioni che possono arrivare al 100% dell’imposta dovuta. Consigliamo alle imprese di verificare tutte le forme di pubblicità presenti nel proprio esercizio, dalle insegne alle piccole vetrofanie, comprese le immagini e i simboli che possono ricondurre ad una implicita pubblicità dell’attività svolta. L’improvvisa stretta in atto sull’applicazione dell’imposta di pubblicità sta creando non pochi disagi e tensioni alle imprese e quanto sta accadendo è giustamente vissuto come atto vessatorio nei confronti di chi, come i commercianti ed i piccoli artigiani, è assoggettato ad una mole impressionante di adempimenti burocratici, rischia di essere schiacciato dal peso di una fiscalità abnorme e sta pagando in modo salato il conto della crisi economica in atto. Cna ha richiesto e formalmente aperto un tavolo di confronto tecnico-politico teso a definire in modo il più puntuale possibile, e utilizzando il buon senso, le linee di confine tra pubblicità soggetta all’imposta e quella esente. Vediamo in sintesi la legge in materia.
SOGGETTO PASSIVO La pubblicità esterna è soggetta ad una imposta, a favore del Comune nel cui territorio è effettuata, da colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso o da colui che produce o vende la merce o fornisce servizi oggetto della pubblicità. AMBITO APPLICATIVO L’imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso mezzi visivi e/o acustici diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da questi luoghi. Dunque è assoggettata all’imposta anche la pubblicità esposta in luoghi privati, ma aperti al pubblico o comunque percepibili da tali luoghi. Rientrano quindi in quest’ambito anche i messaggi diffusi in aree private come i cortili delle aziende, le vetrine dei negozi, i marciapiedi antistanti ai negozi o le pubbliche vie. Vi rientrano anche le forme pubblicitarie eseguite all’interno dei locali pubblici come i locali da ballo e i negozi o nei luoghi aperti al pubblico come le gallerie dei centri commerciali, gli impianti sportivi, le stazioni ferroviarie, gli ospedali etc. Sono assoggettati alla tassa, anche i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. CASI DI ESENZIONE DELL’IMPOSTA Esistono anche alcune esenzioni. Eccole: - La pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingres2
so dei locali medesimi, purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Quando questi mezzi pubblicitari vengono apposti esternamente ai locali non devono essere superiori a 300 cmq, pena la decadenza dell’esenzione. La pubblicità ricompresa in questo ambito va tenuta in ogni caso distinta da eventuali scritte riportanti la ragione o la denominazione sociale dell’esercizio perché in questo caso funge da insegna e ne risulta esente se è inferiore a 5 mq. - Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta che non superino la superficie di mezzo metro quadrato (avvisi relativi e strumentali all’attività svolta nonché generici come ad esempio le locuzioni “Aperto - Ingresso - Svendita - Saldi etc.” senza che però compaiano riferimenti alla ragione sociale, alla tipologia dell’esercizio perchè in tal caso fungono da insegne e sono esenti se inferiori a 5 mq.) e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, in questo caso di superficie non superiore a 250 cmq; - La pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; - La pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole
Varie facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita; - La pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; - Le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; - Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; - L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Ecco come si definisce un’insegna d’esercizio: - deve essere esposta nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze della stessa (cortile, androne etc.); - può essere completata da simboli e marchi riferiti eventualmente a prodotti venduti o a particolari servizi (insegna mista con pubblicità); - l’insegna deve contraddistinguere l’attività e può riportare la ragione o la denominazione sociale dell’esercizio, la sua natura (es. bar, ristorante, commercio alimentare, commercio abbigliamento, etc) o eventualmente la dicitura generica di un prodotto che contribuisca ad identificare il tipo di attività svolta (es. pane, scarpe, etc); - l’insegna può essere realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura luminosa o illuminata (in tal caso si ricomprendono anche le scritte su vetro, le bandiere e simili recanti messaggi aventi le caratteristiche di insegna d’esercizio). Al di fuori di questi casi è dovuta l’imposta sulla pubblicità.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA L’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato (es. se la superficie fisica del mezzo è di 0,70 mq. (cm 70x100), la superficie imponibile ai fini dell’imposta è 1 mq. Se la superficie fisica di un cassonetto è di mq. 2,70 (cm 300 x 90), quella imponibile ai fini fiscali è mq. 3). L’imposta non si applica a superfici inferiori a trecento cmq. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. DICHIARAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO DELLA PUBBLICITA’ Nel comune di Modena, prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare, ad ICA Srl (a Modena in via Santi, 18, tel. 059 395814) gestore della pubblicità, una dichiarazione anche cumulativa, su un apposito modello messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. In caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro 3
il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui si tratta, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento. PAGAMENTO DELL’IMPOSTA Per la pubblicità relativa a periodi all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro. Per la pubblicità annuale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale n. 7153224 intestato a: “COMUNE DI MODENA Imposta comunale sulla pubblicità - SERVIZI TESORERIA” ed ha efficacia dal momento in cui la somma dovuta è versata all’Ufficio postale; Per la pubblicità temporanea - intesa come tutte le forme pubblicitarie esposte per non più di 90 giorni (oltre tale limite si applica la tariffa annuale) - il pagamento può essere effettuato presso gli uffici del Gestore. SANZIONI ED INTERESSI Per l’omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100%, con un minimo di _ 51,65. In caso di dichiarazione non corretta si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell’imposta o del diritto dovuto. RIMBORSI Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, presentando all’ICA Srl l’istanza in carta libera, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza nel termine di novanta giorni. Per ulteriori informazioni rispetto all’applicazione dell’imposta in altri comuni potete rivolgervi alla sede territoriale di appartenenza o alle Associazioni di categorie di riferimento.
Affari Generali POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Rischio sanzione per chi non la apre 2011, rientra quindi in questa casistica. In ogni caso la casella di posta elettronica certificata non è soltanto un obbligo legale, ma anche una forma di garanzia delle proprie comunicazioni: evita problemi legati alla contraffazione degli indirizzi di posta e rende più agevole la tracciabilità dei carteggi telematici. Di fatto, è un sistema che va a sostituire la classica raccomandata postale, evitando le file agli sportelli, con risparmio di tempo e denaro. Invitiamo pertanto le imprese costituite sotto forma societarie che non avessero ancora provveduto a dotarsi di una Casella di Posta Elettronica Certificata a farlo, contattando eventualmente la sede di CNA di competenza. L’Associazione, infatti, è in grado di fornire anche questo servizio.
Entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria (SNC, SAS, SRL, SPA, ecc., anche se inattive o in stato di scioglimento e liquidazione, fallimento ecc.), dovranno obbligatoriamente dotarsi della PEC (la cosiddetta casella di Posta Elettronica Certificata) e successivamente comunicare l’indirizzo PEC (domicilio elettronico) al Registro Imprese. Vale la pena ricordare che è prevista (in base all’articolo 2630 del Codice Civile) una sanzione da euro 206,00 a euro 2.065,00, a carico di ciascun componente dell’organo amministrativo della società, per la violazione dell’obbligo di denuncia, comunicazione o deposito al Registro Imprese. La comunicazione dell’indirizzo di casella PEC (domicilio elettronico) effettuata dopo il 29 novembre
Varie SIAMI: FONDO MALATTIA INTEGRATIVO Per gli associati a Cna Modena CNA Modena ricorda alle proprie imprese associate con dipendenti la possibilità di aderire al fondo SIAMI (Servizi Integrativi di Assistenza per Malattia e Infortuni) messo a disposizione da SMA Modena, la Società di Mutua Assistenza. SIAMI è uno dei servizi aggiuntivi che CNA Modena offre alle proprie imprese associate. Una soluzione economicamente e burocraticamente leggera e di efficacia immediata. Si tratta di un Fondo a gestione mutualistica che rimborsa alle imprese aderenti i costi sostenuti a proprio carico per i giorni di assenza del lavoratore per malattia, infortunio e maternità, cioè l’integrazione a carico dell’azienda dovuta contrattualmente. I costi di adesione sono molto bassi e spalmati su tre anni in crescita graduale, per assicurare un ingresso progressivo al Fondo.
Aderendo al Fondo l’impresa paga un contributo associativo fiscalmente deducibile, calcolato percentualmente sul monte retributivo imponibile ai fini INPS. I limiti temporali del rimborso variano a seconda della “anzianità” del rapporto tra dipendente e impresa e vanno da un minimo di 60 a un massimo di 120 giorni per anno. Il rimborso da parte del Fondo è dovuto sia per gli operai che per gli impiegati, gli intermedi e gli apprendisti. I tempi di rimborso sono estremamente brevi (circa 60 giorni dall’evento). Per ulteriori informazioni, o per fissare un eventuale incontro da realizzarsi presso la Vostra sede, potete rivolgervi direttamente a: CASSA INTEGRATIVA MUTUALISTICA S.I.A.M.I., Via Ciro Menotti 25, Modena. Tel. 059/216213, mail info@smamodena.it. 4
Varie Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti La Commissione Europea si è espressa sui materiali e sugli oggetti che possono entrare a contatto con gli alimenti in fase di fabbricazione, in conformità alle cosiddette Buone Pratiche di Fabbricazione (BPF). Il Ministero della Salute ha emanato una nota al riguardo. Nei controlli che si stanno avviando, vengono richieste “le dichiarazioni di conformità dei materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari” e l’applicazione del Regolamento CE 2003/2006. Tali dichiarazioni devono essere rilasciate dal produttore dei materiali di cui in oggetto o da un laboratorio pubblico di analisi. L’utilizzatore, sia in sede industriale che commerciale, deve essere fornito della dichiarazione del produttore ed accertarsi della conformità alle norme nonché alla idoneità tecnologica allo scopo cui l’oggetto
destinato. La dichiarazione di conformità serve a trasmettere le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della conformità lungo la catena commerciale, e comprende una serie di informazioni utili alle parti interessate: - dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento generale e alla normativa specifica; - indicazioni sull’identità del produttore; - indicazioni sull’identità dell’importatore; - indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso; - data e firma del responsabile. Ecco alcune delle indicazioni fornite per materiali specifici di uso frequente:
Plastiche
NORMA SPECIFICA COMUNITARIA Reg.nto (UE) n. 10/2011
Plastiche riciclate
Reg.nto (CE) n. 282/2008
Utensili per cucina in plastica A base di poliammide e di Melammina Materiali attivi ed intelligenti
Reg.nto (UE) n. 284/2011
Ceramiche Banda stagnata e cromata
Direttiva 2005/31
MATERIALE
NORMA SPECIFICA NAZIONALE
Reg.nto (CE) n. 450/2009 DM 1/2/2007 DD.MM. 18/02/1984, n. 405 del 13/07/1995. DM 1/06/88, n. 243 Sono state fornite indicazioni con la nota n. 12174 del 23/04/2010
Progetto AMVA: Incentivi per le assunzioni Italia Lavoro Spa ha emesso un avviso pubblico per il cosiddetto programma AMVA, “Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale”. Il programma prevede un contributo di 5.500 euro per ogni persona assunta con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno, e di 4.700 euro per chi invece viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno. L’obiettivo è quello di promuovere e diffondere un uso più incisivo di dispositivi e strumenti volti a favorire la formazione on the job e l’inserimento occupazionale di giovani
che si trovano in situazioni di svantaggio. Possono presentare candidature esclusivamente i datori di lavoro privati, che abbiano la sede operativa presso cui è operata l’assunzione sul territorio nazionale, e rispondenti ai seguenti requisiti: - non aver cessato o sospeso la propria attività; - essere in regola con l’applicazione del Ccnl di riferimento; - essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; segue a pag. 6 5
Varie Continua da pag. 5 - essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; - essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; - non aver riportato condanne che comportino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; - non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo; - essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato; - non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; o, se Pmi, non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici. Anche i lavoratori che si desidera assumere devono avere alcune caratteristiche specifiche:
- possedere il requisito di lavoratori svantaggiati, fermo restante il vincolo di età per contratti di apprendistato; - non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario, la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti; Non essendo ancora possibile procedere alla stipula di contratti di apprendistato secondo le tipologie previste dal nuovo Testo Unico, i contributi verranno erogati anche per i contratti di apprendistato professionalizzante instaurati secondo la previgente normativa. La domanda di contributo deve essere presentata online attraverso il sistema informativo raggiungibile all’indirizzo http://amva.italialavoro.it/ attivo a partire dalle ore 10 del 30 novembre. Si potrà fare domanda fino ad esaurimento dei fondi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. I contratti di apprendistato per i quali potrà essere avanzata richiesta di contributo dovranno essere stipulati a partire dal 30 novembre 2011. Le sedi Cna sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Lavoro LEGISLAZIONE LAVORO Apprendistato: che cosa cambia? Il 10 ottobre scorso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il D.Lgs. 167/2011, detto “Testo Unico sull’apprendistato”, con il quale è stato completamente riformato il contratto di apprendistato. Obbiettivo del legislatore è quello di fornire ai giovani un canale tipico di ingresso nel mondo del lavoro e ai soggetti che hanno perso il posto di lavoro un’opportunità in più per riqualificarsi, e si propone in particolare di garantire ai lavoratori e alle imprese una maggiore fruibilità dello strumento attraverso la semplificazione della materia, oltre a una sua omogeneizzazione sull’intero territorio nazionale. Vediamone i punti essenziali: L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato principalmente alla formazione all’occupazione dei giovani. E’ definito nelle seguenti tipologie: a) Apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere c) Apprendistato di alta formazione e ricerca. Viene affidato alla contrattazione
collettiva, soprattutto di livello Nazionale, il compito di disciplinare nel dettaglio il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, limitando la competenza delle Regioni all’organizzazione di un monte ore di formazione base pari al massimo a 120 ore nel triennio. Alle Regioni compete, invece, la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, così come la regolamentazione dei soli aspetti formativi dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca. E’ possibile assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. La durata massima del contratto di apprendistato è abbassata a 3 anni, salvo che per le figure professionali dell’artigianato la cui durata è fissata in 5 anni. Il Testo Unico dell’Apprendistato è già in vigore. Tuttavia, in base a quanto annunciato ufficiosamente dal Ministero del Lavoro alla CNA Nazionale, per altri 6 mesi si continuerà ad applicare la disciplina (statale, regionale, collettiva) attualmente in vigore, salvo che nel frattempo non intervenga il recepimento del Testo Unico.
Legge di stabilità Disposizioni per i datori di lavoro La “Legge di stabilità 2012” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 novembre e contiene disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Nella Legge di stabilità sono confluiti numerosi provvedimenti che avrebbero dovuto essere inseriti nel cosiddetto “Decreto Sviluppo”, del quale ora non si conoscono le sorti. Ecco i principali provvedimenti d’interesse per i datori di lavoro, in vigore il 1 gennaio 2012.
sicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata, i requisiti anagrafici per l’accesso devono ora garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze (o “finestre mobili”) per i soggetti, in possesso dei requisiti, che maturano il diritto al pensionamento dall’anno 2026. Qualora questa età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti al fine di garantire un’età minima di accesso al trattamento pensioni-
PENSIONI Per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico dell’as-
segue a pag. 8 7
Lavoro Continua da pag.7
possibilità di instaurare contratti di inserimento con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile, o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche verranno individuate con decreto interministeriale in corso di emanazione.
stico comunque non inferiore a 67 anni. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E ABOLIZIONE DEL DURC Il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa viene integrato con la previsione che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione su stati, qualità personali e fatti sono valide solo tra privati, mentre nei rapporti con le PA i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti da dichiarazioni degli interessati. Le PA non possono chiedere ai privati certificati che riguardano dati già in loro possesso, ma devono acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive. Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d’ufficio o dalle PA interessate nel rispetto della specifica normativa di settore.
PART TIME Si interviene sulla regolamentazione delle clausole flessibili ed elastiche nei contratti di lavoro a tempo parziale, abrogando le modifiche introdotte dal Protocollo Welfare del 2007. Non viene invece ripristinato il comma 2-ter dell’art.8 che era stato anch’esso abrogato dal protocollo: “In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente l’adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono”. Il ripristino delle disposizioni in vigore dopo la riforma Biagi determina la seguente situazione dal 1 gennaio 2012: - le clausole flessibili ed elastiche potranno essere concordate direttamente dalle parti; - la regolamentazione delle clausole elastiche e flessibili non sarà più affidata ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ma alla contrattazione a vari livelli; - il periodo minimo di preavviso che il datore di lavoro deve rispettare si riduce da cinque a due giorni lavorativi, fatte salve le intese tra le parti. Dal 1 gennaio 2012, inoltre, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, da effettuarsi sempre su accordo delle parti risultante da atto scritto, non va più convalidata dalla Direzione provinciale del lavoro.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO Ai contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% del dovuto per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo resta la contribuzione del 10%. Si rammenta che nel primo anno sarebbe dovuta la contribuzione del 1,5%, nel secondo del 3% e nel terzo del 10%. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché il regime contributivo agevolato e i relativi incentivi. Nella nuova formulazione è stata anche rettificata un’inesattezza della precedente normativa: secondo la nuova formula, se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A decorrere dall’anno 2012 il Ministero del Lavoro destina annualmente una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
TELELAVORO Vengono introdotte alcune misure per incentivare il telelavoro. Per facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso appunto il telelavoro, i contributi per progetti di lavoro destinati ai genitori possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile. Al fine di facilitare l’inserimento dei lavoratori disabili mediante questo tipo di lavoro, la copertura delle assunzioni obbligatorie e quote di riserva può avvenire anche utilizzando la modalità del telelavoro. Fra le modalità di assunzione che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro. Inoltre, al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di lavoro e formative che il lavoratore in mobilità è tenuto ad accettare per non essere cancellato dalla relativa lista possono anche essere svolte in forma di telelavoro.
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA Dal 1 gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. Le aliquote passano pertanto al 27,72% e 18,00% per i soggetti già iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie. Viene confermata la 8
Lavoro DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DELLE SOMME COLLEGATE A PARAMETRI DI PRODUTTIVITÀ Gli sgravi fiscali e contributivi previsti fino al 2011 in favore delle somme erogate in base alla contrattazione collettiva di secondo livello collegata a parametri di produttività, sono stati prorogati anche per il 2012. In particolare, l’art 26 ha previsto che le somme agevolate sono: - quelle erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011. Tali somme sono soggette ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori, e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. La legge di stabilità prevede ora l’armonizzazione del quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale ed alla contrattazione collettiva di prossimità, e il riconoscimento delle agevolazioni anche alle intese sottoscritte nell’ambito della contrattazione collettiva di prossimità. Afferma inoltre che le agevolazioni sono riconosciute in base a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro. La legge di stabilità proroga, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012, l’applicazione di un’imposta sostitutiva di quella sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, sulle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Questa agevolazione potrà essere applicata nel limite massimo di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell’anno 2013. Lo sgravio dei contributi dovuti è concesso con i criteri e le modalità previsti dal “Protocollo Welfare” del 2007, nei limiti di 650 milioni di euro, per l’anno 2012.
i periodi di occupazione, l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati; - tra i soggetti autorizzati all’attività di intermediazione di personale viene aggiunto l’ENPALS, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA Per l’anno 2012 i Ministeri competenti possono disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali e anche senza interruzioni. Per il 2012 viene riproposta la possibilità di prorogare, anche senza interruzione, gli ammortizzatori sociali in deroga concessi per il 2011. Ciò potrà avvenire per periodi non superiori a dodici mesi, previa l’emanazione di apposito decreto interministeriale. La misura dei trattamenti di cui sopra e’ ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. È confermato anche per il 2012 che i singoli lavoratori, per essere ammessi alla Cig o alla mobilità in deroga, devono possedere gli stessi requisiti di anzianità individuale già in vigore per i destinatari di CIGS e di mobilità, rispettivamente 90 giornate per CIg in deroga e 12 mesi per mobilità in deroga (di cui almeno 6 mesi lavorati). Ai fini del calcolo del requisito relativo alla “mobilità” è possibile computare anche eventuali periodi svolti con un rapporto di co.co.co/pro, presso il medesimo datore di lavoro e in regime di monocommittenza, purché si siano percepiti più di 5.000 _ nelle mensilità considerate (anche in un arco pluriennale). Per questi soggetti si considerano valide anche le mensilità accreditate dall’impresa presso la Gestione separata INPS. Anche per il 2012, come già è avvenuto per il triennio precedente, l’INPS potrà continuare ad anticipare la cassa integrazione in deroga con pagamento diretto al lavoratore. È stato prorogato anche per il 2012 l’incentivo previsto a favore dei datori di lavoro che, non avendo
ENPALS Per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro vengono introdotte le seguenti misure: - viene abrogato il libretto personale degli iscritti all’ENPALS, nel quale l’impresa era tenuta a registrare
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sospensioni dal lavoro e senza esservi tenuti, assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009, 2010,2011 e, ora 2012, di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla legge n. 223 del 1991. L’incentivo concesso dall’INPS è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non ancora corrisposte. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio di contributi previdenziali e assistenziali. L’incentivo può essere erogato anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito che ne faccia richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa. TRATTAMENTO PER LAVORATORI LICENZIATI La possibilità di erogare ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità, non è stata prorogata per il 2012 in quanto abrogata nel corso del 2011 e sostituita da una nuova regolamentazione. Questa prevede che possa essere concesso ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell’indennità di disoccupazione. CIGS E MOBILITÀ DEL SETTORE COMMERCIO In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2012, possono essere concessi trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti di: - imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti - imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti. Ne consegue che le aziende interessate continueranno a versare la relativa contribuzione senza soluzione di continuità. ISCRIZIONE NELLE LISTE DELLA COSIDDETTA “PICCOLA MOBILITÀ” Prorogata al 31 dicembre 2012 la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità anche i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all’iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all’eventuale rioccupazione, con esclusione dell’indennità di mobilità. L’iscrizione nelle liste consente ai datori di lavoro che intendano assumere tali lavoratori di usufruire dell’aliquota contributiva ridotta (10%) prevista per l’assunzione dalle liste di mobilità. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DATORI DI LAVORO NON SOGGETTI ALLA CIGS Confermato l’allargamento della platea dei destinatari di tale forma di contratto di solidarietà, che quindi attualmente sono: - le imprese escluse dalla normativa in materia di CIG che abbiano attivato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 24 legge 223/91. Si tratta di imprese che occupano più di 15 dipendenti per le quali il Ministero ha confermato l’obbligo, per avvalersi del CdS, di aprire la procedura di licenziamento collettivo. - le imprese e i datori di lavoro, escluse dalla normativa in materia di CIG, con meno di 15 dipendenti per evitare licenziamenti plurimi collettivi. Queste imprese devono allegare all’istanza un accordo sindacale, stipulato con le associazioni maggiormente rappresentative, nel quale si evince il ricorso alla solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali. CIG PER CESSAZIONE D’ATTIVITÀ Nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale (che ha durata di 12 mesi) può essere prorogato per un ulteriore periodo di 12 mesi. L’intervento è stato rifinanziato per il 2012. FONDI INTERPROFESSIONALI E SOSTEGNO AL REDDITO Anche per l’anno 2012, sia i fondi interprofessionali per la formazione continua sia quelli previsti per i lavoratori somministrati possono promuovere interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per situazioni temporanee ed eccezionali - anche di sostegno
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Lavoro trattamento di sostegno al reddito (cassa integrazione ordinaria o straordinaria) per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite. L’incentivo, già concesso in via sperimentale per gli anni 2009, 2010,2011, è stato prorogato per il 2012.
al reddito - volte alla tutela dei lavoratori, anche titolari di contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro. LAVORATORI SOSPESI: TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE ED INTERVENTO DELL’ENTE BILATERALE Per completezza si precisa che il sistema di ammortizzatori sociali per i lavoratori sospesi con trattamento di disoccupazione e intervento dell’ente bilaterale è vigente per il solo 2011. Tale sistema, come noto, prevede, in caso di sospensione dal lavoro per crisi aziendali ed occupazionali, il diritto al trattamento di disoccupazione solo con l’intervento integrativo dell’ente bilaterale in misura almeno pari al 20% del trattamento di disoccupazione. A fronte della disparità di trattamento fra beneficiari di cassa integrazione, compresa quella in deroga, e i lavoratori con intervento dell’ente bilaterale, si prevede ora prevede, per il solo biennio 2009-2010, un’ulteriore integrazione a carico dell’Inps fino a raggiungere l’80% della retribuzione (in pratica il lavoratore ha gli stessi trattamenti previsti per la cig/ cigs e l’indennità di mobilità).
PROGETTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE Per incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale anche per il 2012, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento. REQUISITI PER L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE In via sperimentale anche per l’anno 2012, nel periodo necessario per il godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (cinquantadue settimane lavorative nell’ultimo biennio), vanno computati anche i periodi di lavoro come collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un massimo di tredici settimane e per i quali i versamenti sono stati effettuati alla gestione separata dell’INPS. L’equivalente in giornate lavorative si ottiene dividendo il totale dell’imponibile contributivo dei versamenti relativi agli ultimi due anni per il minimale di retribuzione giornaliera.
AUMENTO DEL 20% DELLA CIGS SPETTANTE AI LAVORATORI CON CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI. Confermato anche per il 2012 l’aumento all’80% del trattamento per i lavoratori destinatari dei contratti di solidarietà difensivi (quelli destinati alle aziende soggette CIGS). Si tratta di contratti che vengono stipulati tramite accordi collettivi aziendali che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile, peri evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale. In tali ipotesi i lavoratori beneficiano dell’intervento della CIGS a copertura, di norma, del 60% della retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario di lavoro attuata. Anche per l’anno 2012 la predetta copertura è aumentata all’80%. L’aumento viene riconosciuto in via sperimentale nel limite massimo di 80 milioni di euro per l’anno 2012.
ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA In via sperimentale per l’anno 2010, ai lavoratori non occupati, beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro con un inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al nuovo lavoro svolto. Per accedere al beneficio i lavoratori interessati devono presentare apposita domanda all’INPS, corredata dal contratto di lavoro immediatamente precedente la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito, e dal contratto di lavoro seguente. L’INPS ha precisato che, in attesa dell’emanazione della circolare esplicativa, le sedi dovranno acquisire le domande e trattenerle.
INCENTIVI AI LAVORATORI CHE GIÀ PERCEPISCONO LA CIG O CHE SONO STATI DICHIARATI IN ESUBERO PER NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI È prorogato l’incentivo riconosciuto ai lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa. Il diritto alla prestazione compete in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione. Questo beneficio consiste nella liquidazione, da parte dell’INPS, del
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEGLI “OVER 50” Sempre in via sperimentale, anche nel 2012 chi assume lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non segue a pag. 12 11
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agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di età, beneficia della riduzione contributiva prevista per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità. In pratica il datore di lavoro paga i contributi in misura ridotta pari al 10% per dodici mesi in caso di assunzione a tempo determinato e per ulteriori dodici mesi nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, o per 18 se l’assunzione avviene a tempo indeterminato. La durata dell’incentivo è prolungata in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che godono del trattamento normale di disoccupazione con almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, fino al 31 dicembre 2012. CONTRIBUTO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI Questa disposizione prevede un nuovo ulteriore incentivo rivolto alle imprese per favorire l’assunzione di lavoratori disoccupati. Il provvedimento, introdotto sperimentalmente per il 2010, è stato prorogato per l’anno 2011 e ora per il 2012. Si tratta di un’agevolazione destinata ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché dell’indennità di disoccupazione speciale edile. Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative per i soci
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con rapporto di lavoro subordinato. L’incentivo non spetta se - l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale; - il datore di lavoro, nei dodici mesi precedenti, ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, a meno che l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati; - il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario; - tra il datore di lavoro che assume e quello da cui proviene il lavoratore vi sia coincidenza degli assetti proprietari o rapporti collegamento o controllo; in tali casi l’incentivo viene erogato se l’assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento. L’agevolazione a favore delle imprese consiste in un contributo economico pari all’indennità spettante al lavoratore, detratta però la relativa contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non ancora erogate al lavoratore stesso. Il contributo spettante verrà concesso dietro la presentazione di una specifica domanda all’INPS e il datore di lavoro lo potrà, in seguito, “conguagliare” con i contributi previdenziali da versare a proprio carico.
Sicurezza Dpr per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti confinati Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DPR 14/9/2011 n. 177 che prevede norme per le imprese ed i lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli, fogne, fosse, gallerie, recipienti, condutture, caldaie, camini ed altri luoghi con possibile presenza di gas dannosi. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese e lavoratori autonomi qualificati che posseggano i requisiti definiti nel regolamento. Inoltre sono previste le procedure di sicurezza da attuare quando si svolgono tali lavori al fine di predisporre strumenti maggiormente efficaci di contrasto degli infortuni in tali contesti lavorativi. Il regolamento entrerà in vigore il 23 novembre 2011. Tra gli elementi di novità di maggior rilievo si evidenzia: - viene imposto alle imprese e lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già vigenti in tema di salute e sicurezza, di procedere ad una specifica formazione, informazione e addestramento - oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento - relativamente ai rischi che possono presentarsi negli “ambienti confinati” e alle specifiche procedure di sicurezza ed emergenza che in tali spazi devono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale
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impiegato, compreso il datore di lavoro viene prescritto l’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es. maschere protettive, imbracature di sicurezza) e una strumentazione e attrezzature di lavoro (es. rilevatori di gas, respiratori etc.) idonei a prevenire i rischi propri di tali attività lavorative; è richiesta la presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in tal caso certificati ai sensi del D.lgs. 276/03) devono essere rispettati integralmente gli obblighi in materia di Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte normativa ed economica della contrattazione di settore viene richiesta l’applicazione del-
le regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice, ma anche nei confronti delle eventuali imprese subappaltatrici; il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente, che dovrà anche verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione; - quando i lavori siano svolti tramite appalto, deve essere garantito che, prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impegnati nell’attività siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente dei rischi che possono essere presenti nell’area di lavoro; - il datore di lavoro committente è tenuto ad individuare un proprio rappresentante, adeguatamente Formato e addestrato, incaricato di vigilare sulle attività lavorative - durante tutte le fasi di lavorazioni in “ambienti confinati” deve essere adottata una procedura di lavoro specificamente diretta a ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. ASQ organizza corsi aziendali e multiaziendali per la formazione e informazione degli addetti adibiti a lavori in ambienti confinati. Per preventivi specifici rivolgersi a Buraschi Viviana tel. 059/7409021 asq.viviana@ mo.cna.it
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Fisco CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA: Primi chiarimenti sulla normativa L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative del Credito d’imposta per la ricerca scientifica, spettante alle imprese che finanziano progetti di ricerca commissionati a Università o Enti pubblici di ricerca, di cui al cosiddetto “Decreto Sviluppo”. Il bonus ricerca per gli investimenti posti in essere dalle imprese viene erogato in via sperimentale, a decorrere dal prossimo periodo d’imposta, in tre quote annuali di pari importo. L’entità del contributo è pari al 90% dell’importo degli investimenti eccedente la media di quelli effettuati nel negli anni 2008-2009-2010. La prima quota annuale è fruibile a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è realizzato l’investimento incrementale in ricerca. Il provvedimento conclude specificando che, ai fini del monitoraggio degli oneri, l’Agenzia delle Entrate deve
comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’ammontare del credito d’imposta mensilmente compensato nel mod. F24. Qualora si verifichino scostamenti rispetto alle risorse stanziate per ciascuna delle annualità dal 2011 al 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà emanare un proprio decreto per rimodulare le risorse finanziarie dedicate al credito d’imposta. Rimangono ancora molti dubbi da chiarire in merito: ad esempio che cosa si intenda per ‘imprese’ beneficiare del credito d’imposta; che cosa si intenda per ‘attività di ricerca oggetto degli investimenti’; e quali siano gli investimenti in ricerca da considerare nel calcolo della media per il triennio 2008/2010. Per questi fondamentali dettagli occorrerà attendere le specifiche del legislatore.
DETRAZIONE DEL 36% I documenti da conservare
Il Decreto Sviluppo ha abolito l’obbligo di invio della “Comunicazione di inizio lavori” per fruire della detrazione fiscale del 36% per le ristrutturazioni in edilizia. Nel provvedimento sono pertanto elencati gli altri dati richiesti, ai fini del regolarità della detrazione, da conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, in caso di controlli fiscali. Per gli interventi iniziati dal 14 maggio 2011 in poi, al posto della “Comunicazione” si ha l’obbligo di: - inserire nella dichiarazione dei redditi i dati i catastali, gli eventuali estremi di registrazione dell’atto, e altri dati richiesti in base al vecchio art.1 comma 1, lettera a), del vecchio DM 41/1998; - conservare ed esibire, in caso di controlli fiscali, tutti i documen-
ti di cui all’ art. 1, c. 1. lett. a) del D.M. 41/98. Gli ‘altri dati’ sopra menzionati sono: - le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione vigente in relazione al tipo di intervento di da realizzare (DIA/SCIA, concessione edilizia, etc.) oppure, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui indicare la data di inizio lavori e attestare che i lavori rientrano tra quelli agevolabili, pur non necessitando di alcun titolo abilitativo; - la domanda di accatastamento, nel caso di immobili non ancora censiti in Catasto; - le ricevute di 14pagamento dell’ICI, qualora dovuta; - la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori 14
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e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali; la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile, qualora i lavori siano eseguiti dal detentore (locatario o comodatario), se diverso dai familiari conviventi; la comunicazione preventiva indicante la data di inizio lavori all’A.S.L., qualora sia obbligatoria; le fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (per le quali ricordiamo che è stato abrogato l’obbligo di distinta indicazione del costo della manodopera del personale dipendente); le ricevute dei bonifici (bancari o postali) di pagamento delle spese sostenute.
Fisco Scopriamo il nuovo redditometro Il nuovo redditometro dopo una fase di sperimentazione, verrà applicato per l’attività di accertamento relativamente alle annualità d’imposta successive al 2008. E’ bene precisare che il nuovo redditometro non sarà uno strumento automatico di accertamento, ma verrà utilizzato esclusivamente per orientare i contribuenti (con finalità di compliance) e per potenziare l’analisi di rischio di evasione dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo redditometro potrà quindi essere utilizzato anche da parte di ogni persona fisica per valutare la propria situazione, attraverso un software di analisi disponibile gratuitamente. Non è previsto l’adeguamento volontario come sussiste invece per gli studi di settore. D’altra parte, nel Modello Unico non sarà previsto alcun obbligo di compilazione di specifici modelli o quadri informativi legati al redditometro in quanto il flusso delle informazioni è gestito direttamente dall’anagrafe tributaria; a quello già presente si aggiungerà a breve il flusso informativo del cosiddetto “spesometro”. L’agenzia delle entrate ha spiegato che, secondo l’ampiezza della distanza tra reddito dichiarato della famiglia e reddito di coerenza che emerge dall’applicazione del software, si potrebbero presentare tre diverse tipologie di rischio: - Rischio alto in presenza di scostamenti molto elevati e di altri indicatori di rischio di conferma. In questo caso si andrà incontro a controlli ordinari più approfonditi. - Rischio medio con uno scostamento elevato e altri indicatori di conferma. In questo caso si verrà selezionati per metodi di accertamento induttivi. - Rischio basso con scostamenti di lieve entità. Non si verrà comunque selezionati per l’accertamento. il nuovo redditometro si baserà sui seguenti elementi di spesa: - Abitazione principale, altre abitazioni, mutui, ristrutturazioni, intermediazioni immobiliari, collaboratori domestici, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, arredi, energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas;
- Automobili, minicar, caravan, moto, natanti ed imbarcazioni, aeromobili, leasing o noleggio; - Assicurazioni e Contributi previdenziali Responsabilità civile, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malattia, altro. Contributi obbligatori, volontari, previdenza complementare - Istruzione asili nido, scuola per l’infanzia, scuola primaria e secondaria, corsi di lingue straniere, soggiorni di studio all’estero, corsi universitari, tutoraggio e corsi di preparazione agli esami, scuole di specializzazione, master, canoni di locazione per studenti universitari. - Attività sportive e ricreative e cura della persona, abbonamenti pay-tv, giochi on-line, abbonamenti eventi sportivi e culturali, viaggi organizzati, alberghi, centri benessere. - Altre spese significative come oggetti d’arte o di antiquariato, gioielli e preziosi, veterinarie, donazioni in denaro a favore di onlus, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni effettuate. - Investimenti immobiliari e mobiliari netti su fabbricati, terreni, natanti ed imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, caravan, minicar, aeromobili, azioni, obbligazioni, conferimenti, quote di partecipazione, fondi d’investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di deposito vincolati, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro, numismatica. Il contribuente sarà inserito in uno dei 55 gruppi omogenei individuati sulla base del nucleo famigliare e dell’area geografica. Lo strumento subirà una prima fase di sperimentazione: al riguardo l’agenzia delle entrate ha chiesto a tutte le associazioni e ordini professionali di inviare casistiche al fine di monitorare l’efficacia del prototipo prima della sua ufficializzazione, prevista per i primi mesi del 2012. Entro la prima decade di novembre l’Agenzia renderà disponibile sul proprio sito l’applicativo di acquisizione dei dati per l’effettuazione della verifica di congruità del reddito complessivo dichiarato. 15
Credito LE PROPOSTE DI “INCENTIVIAMO” TIPO BANDO
CONTENUTO
OBIETTIVO
REFERENTE
SCADENZA
Bando nuove imprese
Misura promossa dalla Regione Emilia Romagna volta a sostenere la creazione, il potenziamento e la crescita di imprese attraverso interventi di innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria.
Innovazione; Sviluppo e ricerca
CAT CNA SERVIZI Modena Cassanelli Armando- Tel:059/418141 mail:cat@mo.cna.it
31/12/2012
Bando per la concessione di agevolazioni per il design - misura b
Il Ministero dello Sviluppo Economico intende incentivare il ricorso alla registrazione dei titoli di proprietà industriale ed il loro successivo sfruttamento economico attraverso incentivi alle imprese aderenti.
Brevettazione
CAT CNA SERVIZI Modena Cassanelli Armando- Tel:059/418141 mail:cat@mo.cna.it
31/12/2011
Bando per la concessione di agevolazioni per il design a favore di micro e pmi misura a
Il Ministero dello Sviluppo Economico intende incentivare il ricorso alla registrazione dei titoli di proprietà industriale ed il loro successivo sfruttamento economico. Le risorse disponibili per l’attuazione della misura A ammontano ad euro 5.000.000,00.
Brevettazione
CAT CNA SERVIZI Modena Cassanelli Armando- Tel:059/418141 mail:cat@mo.cna.it
31/12/2011
COMUNE DI GUIGLIA contributi alle imprese per le politiche per l’impiego
Il Comune di Guiglia istituisce un fondo (5.000 euro, incrementabile fino a 15.000) per il sostegno alle imprese che pongono in essere azioni positive per l’occupazione quali: creazione di nuove imprese; delocalizzazione in siti produttivi più idoneii; imprese situate in centro storico; imprese che assumono o stabilizzano personale dipendente.
Occupazione
CNA GUIGLIA, Poli Vitaliano, 059 792407, Poli@mo.cna.it.
31/12/2011
Contributi per l’assunzione a tempo determinato di persone con disabilita psichica e intellettiva
La Provincia di Modena, tramite un fondo regionale, intende favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica e/o intellettiva attraverso l’erogazione di contributi ai datori di lavoro che abbiano assunto, o assumano, tali soggetti a tempo determinato nell’anno 2011.
incentivi alle assunzioni; Incentivi formazione
CNA Servizi per il lavoro - Div. Politiche del lavoro, Reggiani Sara tel. 059418168, fax 059418166, Camurri Francesca tel. 059418414
23/01/2012
Sviluppo e ricerca
Sighinolfi Franca Tel 059/418476 Mail sighinolfi@mo.cna.it
31/12/2012
Innovazione
CNA CONSULENZA Srl Modena Malaguti Graziano, tel. 0597476517 e-mail: gmalaguti@mo.cna.it Area Nord: Malavasi Eliseo, tel. 0596229060, e-mail: emalavasi@ mo.cna.it, Area Sud: Giuliani Giorgio, tel. 0536807383, e-mail: ggiuliani@ mo.cna.it
31/12/2012
Incentivi formazione
CNA CONSULENZA Srl Modena Malaguti Graziano, tel. 0597476517 e-mail: gmalaguti@mo.cna.it Area Nord: Malavasi Eliseo, tel. 0596229060, e-mail: emalavasi@ mo.cna.it, Area Sud: Giuliani Giorgio, tel. 0536807383, e-mail: ggiuliani@ mo.cna.it
31/12/2012
brevettazione
CNA CONSULENZA Srl Modena Malaguti Graziano, tel. 0597476517 e-mail: gmalaguti@mo.cna.it Area Nord: Malavasi Eliseo, tel. 0596229060, e-mail: emalavasi@ mo.cna.it, Area Sud: Giuliani Giorgio, tel. 0536807383, e-mail: ggiuliani@ mo.cna.it
31/12/2012
Innovazione
CNA CONSULENZA Srl Modena Malaguti Graziano, tel. 0597476517 e-mail: gmalaguti@mo.cna.it Area Nord: Malavasi Eliseo, tel. 0596229060, e-mail: emalavasi@ mo.cna.it, Area Sud: Giuliani Giorgio, tel. 0536807383, e-mail: ggiuliani@ mo.cna.it
31/12/2012
Credito d’imposta per Lo Stato intende sostenere e incentivare la ricerca la ricerca scientifica scientifica delle imprese in Università ed entri pubblici art. 1 dl 70/2011 di ricerca, attraverso il credito d’imposta.
EBER - acquisto macchine utensili
EBER - formazione di imprenditori
EBER - interventi a favore della certificazione di qualita’, all’apposizione del marchio ce e al deposito brevetti
EBER - intervento in materia di ambiente e sicurezza a favore delle imprese artigiane
La Regione Emilia-Romagna prevede interventi a favore delle imprese artigiane che siano interessate all’acquisto di nuove macchine utensili, in ragione del contenuto di sicurezza presente nelle nuove attrezzature.
La Regione Emilia-Romagna, tramite il Sistema Regionale FSR, prevede contributi per gli imprenditori che abbiano partecipato a percorsi formativi collettivi, individuali e seminari tecnici.
La Regione Emilia-Romagna prevede interventi a favore di imprese artigiane volte alla certificazione di qualità, all’apposizione del marchio CE e alla rispondenza del prodotto alla direttiva macchine 89/392/CEE e al deposito brevetti.
La Regione Emilia-Romagna prevede interventi a favore delle imprese artigiane che siano interessate al miglioramento e al risanamento dell’ambiente lavorativo in materia di ambiente e sicurezza.
16
Credito EBER ricostruzione delle strutture aziendali
EBER - ripristino del ciclo produttivo
La Regione Emilia-Romagna prevede interventi volti a favorire la ricostruzione e/o il ripristino delle strutture di imprese artigiane che siano state danneggiate da cause naturali o di forza maggiore.
La Regione Emilia-Romagna prevede interventi a favore di imprese artigiane che vogliano ripristinare il proprio ciclo produttivo, interrotto precedentemente per cause naturali e/o di forza maggiore.
Ripristino strutture aziendali
CNA CONSULENZA Srl Modena Malaguti Graziano, tel. 0597476517 e-mail: gmalaguti@mo.cna.it Area Nord: Malavasi Eliseo, tel. 0596229060, e-mail: emalavasi@ mo.cna.it, Area Sud: Giuliani Giorgio, tel. 0536807383, e-mail: ggiuliani@ mo.cna.it
31/12/2012
Innovazione; incentivi alle assunzioni
CNA CONSULENZA Srl Modena Malaguti Graziano, tel. 0597476517 e-mail: gmalaguti@mo.cna.it Area Nord: Malavasi Eliseo, tel. 0596229060, e-mail: emalavasi@ mo.cna.it, Area Sud: Giuliani Giorgio, tel. 0536807383, e-mail: ggiuliani@ mo.cna.it
31/12/2012
31/12/2012
EBER ristrutturazione locali di attivita’ di servizio
La regione Emilia-Romagna destina fondi alle imprese artigiane di servizio per l’igiene, la pulizia e la cura della persona che intendano ristrutturare i propri laboratori.
Innovazione
CNA CONSULENZA Srl Modena Malaguti Graziano, tel. 0597476517 e-mail: gmalaguti@mo.cna.it Area Nord: Malavasi Eliseo, tel. 0596229060, e-mail: emalavasi@ mo.cna.it, Area Sud: Giuliani Giorgio, tel. 0536807383, e-mail: ggiuliani@ mo.cna.it
Fondo nazionale per il diritto ai lavoratori disabili
La Provincia di Modena, nell’ambito di una convenzione stipulata coi datori di lavoro privati, eroga contributi per l’assunzione, a tempo indeterminato, di persone affette da disabilità e per l’abbattimento di barriere architettoniche.
incentivi alle assunzioni; Abbattimento Barriere Architettoniche
CNA Servizi per il lavoro - Div. Politiche del lavoro, Reggiani Sara tel. 059418168, fax 059418166, Camurri Francesca tel. 059418414
09/01/2012
Fondo Start-Up per le imprese che investono all’estero
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato un fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start up) di imprese singole o aggregate che realizzano progetti di internazionalizzazione promossi in Paesi al di fuori dell’Unione Europea.
Internazionalizzazione
NEW EXPLORA SRL - tel: 059/418556 mail: colletta@mo.cna.it
31/12/2011
IMPRESE INDIVIDUALI: Incentivi a favore dell’autoimpiego
L’Agenzia Invitalia, per conto del Governo Italiano, sostiene CAT CNA SERVIZI Modena la realizzazione e l’avvio di imprese individuali da parte di Incentivi disoccupati o persone in cerca di prima occupazione attraverso nuove imprese Cassanelli Armando- Tel:059/418141 mail:cat@mo.cna.it incentivi a fondo perdutoe mutuo a tasso agevolato.
31/12/2012
Incentivo per l’assunzione di giovani genitori
L’INPS ha istituito la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di una occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo in favore delle imprese che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.
incentivi alle assunzioni
Ufficio Legislazione lavoro Rustichelli Lisa mail: lrustichelli@ mo.cna.it
31/12/2011
INGENIUM: il nuovo fondo per le imprese innovative
Il fondo di capitale di rischio è finanziato con 14 milioni di euro per favorire lo start up di imprese innovative, in particolare di quelle operanti in settori ad alta tecnologia, nate da spin off accademici, di ricerca aziendali, e per sostenere le strategie di sviluppo e di investimento delle imprese nella direzione dell’innovazione.
Innovazione; Sviluppo e ricerca; Internazionalizzazione
Ivan Bignardi, ASQ, 059/2551132, mail: asq.bignardi@mo.cna.it
31/12/2012
Premi per la brevettazione e valutazione econ. dei brevetti sottomisura 1
La misura si pone l’obbiettivo di incrementare il numero delle domande di brevetto nazionale e l’estensione di brevetti nazionali all’estero attraverso “premi” per le aziende.
brevettazione
CAT CNA SERVIZI Modena Cassanelli Armando- Tel:059/418141 mail:cat@mo.cna.it
31/12/2011
S.POSSIDONIO: bando per la concessione di contributi alle neo-imprese
Il Comune di San Possidonio concede contributi per il finanziamento delle spese di gestione relative all’avvio di nuove imprese, con sede operativa in San Possidonio.
CAT CNA SERVIZI Modena Incentivi Cassanelli Armando- Tel:059/418141 nuove imprese mail:cat@mo.cna.it
31/12/2011
valorizzazione commerciale delle micro aree
Il Comune di Modena intende incentivare progetti di riqualificazione e valorizzazione commerciale di micro-aree della città.
RiqualifiCAT CNA SERVIZI Modena cazione Cassanelli Armando- Tel:059/418141 commercio mail:cat@mo.cna.it Pubblici Esercizi
31/10/2012
17
Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA Vecchie Condizioni Fino al 31 gennaio 2012 valide per imprese convenzionate entro il 30 novembre 2011
Aggiornato Al 1 dicembre 2011 Valido nel mese di DICEMBRE 2011
ASSOCIATI CNA MODENA
ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI ACCORDO REGIONALE TESORERIA: ➥ Banca popolare dell’Emilia Romagna (compresa ex Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola; ➥ Banca popolare di Milano; ➥ Banca popolare di Ravenna; ➥ Banca popolare di Verona - Gruppo Banco Popolare (Banco S.Geminiano e S.Prospero, Banca popolare di Lodi s.p.a.); ➥ Banca popolare Valconca; ➥ Sanfelice 1893 Banca Popolare. ➣ Credem, Gruppo Bancario Credito Emiliano s.p.a.; ➣ Federazione Banche di Credito Cooperativo Emilia Romagna (B.C.C.); ➣ Intesa Sanpaolo s.p.a. (ex. Carisbo); ➣ Monte Paschi Siena s.p.a. (ex Banca Agricola Mantovana); ➣ Unipol Banca s.p.a. (ex UGF Banca s.p.a.); ➣ UniCredit s.p.a. (ex. Unicredit Banca s.p.a.).
➣ Banca Carim s.p.a. (ex. Cassa di Risparmio di Rimini); ➣ Banca di Imola s.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.); ➣ Banca di Romagna s.p.a. (Gruppo Unibanca); ➣ Banca Modenese s.p.a. (Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ferrara); ➣ Banca Monte Parma; ➣ Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna (Gruppo Intesa Sanpaolo); ➣ Cassa di Risparmio di Cento s.p.a.; ➣ Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. (Gruppo Unibanca); ➣ Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., (Gruppo Credit Agricole); ➣ Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.; ➣ Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO.): ➥ BancaEtruria s.p.a.; ➥ Banca Popolare commercio & Industria (Gruppo Unibanca);
CONDIZIONI APPLICATE SUI FIDI UTILIZZATI: Tipo fido FIDO CASSA ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.) ANTICIPO FATTURE
FASCIA 1
4,366%
Euribor 3mmp +2,850%
2,516%
Euribor 3mmp +1,000%
2,916%
Euribor 3mmp +1,400%
FASCIA 2
5,266%
Euribor 3mmp +3,750%
3,016%
Euribor 3mmp +1,500%
3,616%
Euribor 3mmp +2,100%
FASCIA 3
5,866%
Euribor 3mmp +4,35%
3,516%
Euribor 3mmp +2,000%
4,216%
Euribor 3mmp +2,700%
FASCIA 4
6,716%
Euribor 3mmp +5,200%
4,416%
Euribor 3mmp +2,900%
4,716%
Euribor 3mmp +3,200%
(Euribor 3 m.m.p. = 3 mesi media mese precedente, 1,1516% pubblicato Il Sole 24 Ore 12/12/2011) La fascia di merito è attribuita dalla banca, su richiesta dell’impresa, in relazione alla sua classe di rischio (rating Basilea 2). A seguito dei notevoli incrementi del costo del denaro, la nostra Associazione ha concordato con le banche, un contenuto aumento dei tassi di interesse, a carico delle imprese in convenzione, con effetto dal 1° febbraio 2012. L’aumento sarà pari a 1,20% per il fido di Cassa, 1,10% per il fido Anticipo Fatture e 0,90% per il fido Salvo Buon Fine. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni applicate sui conti correnti, le banche devono informare i clienti, 60 giorni prima dalla applicazione delle modifiche sul conto corrente (art. 118 Testo Unico Bancario), mantenendo per questo periodo le condizioni precedenti. Per tutte le altre imprese l’incremento avrà effetto immediato. 18
Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA Vecchie Condizioni Fino al 31 gennaio 2012 valide per imprese convenzionate entro il 30 novembre 2011
Aggiornato Al 1 dicembre 2011 Valido nel mese di DICEMBRE 2011
ASSOCIATI CNA MODENA La Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) o Corrispettivo Disponibilità Creditizia (C.D.C.) o Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (D.I.F.), applicati sui fidi concessi, indipendentemente dall’utilizzo, con addebito trimestrale, prevede le modalità di seguito dettagliate: a) Banche aderenti al Consorzio Banche Popolari (Banca di Piacenza, Banca Coop. Cattolica, Banca pop. Emilia Romagna, Banca pop. di Ravenna, Sanfelice 1893 Banca Popolare), banca CredemGruppo Credito Emiliano spa, banche aderenti a Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna, Unicredit Banca spa, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., (Gruppo Credit Agricole) applicano una commissione massima così calcolata
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Trimestrale
0,15%
0,25%
0,30%
0,40%
Annuale
0,60%
1,00%
1,20%
1,60%
b) Carisbo–Gruppo Intesa Sanpaolo, Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna–Gruppo Intesa Sanpaolo, CariparmaGruppo Credit Agricole applicano una commissione massima pari a 0,40%, trimestrale (1,60%, annuale);
c) Banca Popolare di VeronaS. Geminiano e S. Prospero, Gruppo Banco Popolare applica una commissione massima calcolata per importo e per fascia
Fido concesso
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Trimestrale >
0,250%
0,350%
0,3625%
0,375%
Annuale >
1,000%
1,400%
1,450%
1,500%
Trimestrale >
0,175%
0,250%
0,250%
0,250%
Annuale >
0,700%
1,000%
1,000%
1,000%
Trimestrale >
0,100%
0,125%
0,125%
0,125%
0,400%
0,500%
0,500%
0,500%
Fino €. 50.000
Da €. 50.000 a €. 500.000
Oltre €. 500.000 Annuale >
Nel caso di concessione, modifica o revoca del fido, durante un trimestre, le percentuali saranno applicate in misura proporzionale all’importo e alla durata (giorni effettivi) degli affidamenti concessi, da parte di tutte le banche. 19
Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA Vecchie Condizioni Fino al 31 gennaio 2012 valide per imprese convenzionate entro il 30 novembre 2011
Aggiornato Al 1 dicembre 2011 Valido nel mese di DICEMBRE 2011
ASSOCIATI CNA MODENA
Altri oneri e commissioni previste dall’Accordo regionale di tesoreria: VALUTE
ALTRE COMMISSIONI Spese chiusure trimestrali
€. 10,00
Prelievi con assegno
data assegno
Spese di istruzione fido massimo
Versamenti contanti
stesso giorno
Spese per riga di estratti conto
Assegni circolari emessi dalla banca
stesso giorno
Modello di pagamento F24
Assegni stesso sportello
stesso giorno
Altri attestati
€. 1,25
Assegni stesso Istituto
stesso giorno
Commissioni per bonifico telematico
€. 1,00
ZERO €. 1,10 ZERO
1
Servizio internet banking monobanca, per nuove richieste pervenute banche per l’anno 2011, canone gratuito primi 6 mesi
ZERO
Versamenti assegni altre Istituti giorni lavorativi
4
Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto magnetico. Sconto e incasso Salvo Buon Fine Ricevute bancarie supporto cartaceo € 2,85
€. 2,85
Effetti a scadenza stessa banca giorni lavorativi
7
Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto magnetico.
€. 2,53
8
Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie invio telematico. Sconto e incasso Salvo Buon Fine ricevute bancarie invio telematico € 1,75
€. 1,75
Versamenti assegni circolari altre Istituti giorni lavorativi
Effetti a scadenza su altra banca giorni lavorativi Effetti a vista su stessa banca giorni lavorativi
12
Effetti protestati
0,12%
Effetti a vista su altra banca giorni lavorativi
14
Effetti protestati costo minimo
€. 7,00
Ricevute bancarie stessa banca giorni lavorativi
1
Effetti protestati costo massimo
€. 18,00
Ricevute bancarie altre banche giorni lavorativi
9
Ritorno insoluti effetti e Ricevute bancarie (RIBA)
€. 4,21
Effetti richiamati “omnicomprensivi di altri oneri”
€. 8,00
Le condizioni dell’Accordo Quadro Regionale non comprendono tutti i tassi e le commissioni applicate sul conto corrente (esempio: tasso creditore, tasso fuori fido, indennità sconfinamento). I tassi e le commissioni non indicate nell’Accordo devono essere ricercate nel Foglio Informativo che ogni banca deve consegnare al cliente e pubblicare a disposizione della clientela (esempio. consegna alla sottoscrizione del contratto di conto corrente, manifesti presso filiali, fogli sui siti web). Il Foglio Informativo è un documento obbligatorio per legge e indica le condizioni massime che la banca si impegna ad applicare, ogni condizione migliorativa, non sono ammesse condizioni peggiorative rispetto a quanto indicato nel Foglio informativo. 20
Grazie all’esperienza nata da CNA e ASPPI, Passaggi Immobiliari aggiunge alla semplice intermediazione una vasta gamma di servizi ad alta specializzazione: assistenza fiscale, gestione pratiche catastali ed edilizie, finanziamenti, certificazioni energetiche, progettazione e direzione cantieri, consulenza aziendale, sicurezza sul lavoro. Passaggi Immobiliari è convenzionata con i migliori esperti del settore per darti tutta la professionalità e la tranquillità che cerchi, sia come impresa, sia come privato.
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