Block Notes - Novembre 2012

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Block Notes All’interno... DECRETO SVILUPPO Tutti gli aspetti fiscali (pag. 3-6) POST-TERREMOTO Elenco delle liberalità concesse ai dipendenti (pag. 7 e 8) ALBO DEGLI ARTIGIANI Come cambiano gli obblighi contributivi (pag. 9) GOMME DA NEVE La nuova campagna CNA Modena (pag. 10) “SUDDITI DI NESSUNO” Lettera di un associato arrabbiato (pag. 11) COMMERCIO Novità sui distributori di bibite (pag. 11) CORSI CNI-ECIPAR Una vasta offerta formativa nel periodo autunno-inverno (pag. 12-14) CREDITO Da pag. 15, tutti i dettagli sulla convenzione CNA

Anno XXXV - N° 99 del 11/10/2012 Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50  - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova - con IP

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LE INGIUSTIZIE FISCALI In alcune vicende recenti dell’economia locale, CNA ha letto i tetri segnali di una vecchia storia che si ripete, e di un rapporto che peggiora: quello tra il contribuente e l’Erario, che sembra fare di tutto per restare lontano dai cittadini. Secondo l’economista Steven Levitt, gli incentivi sono la pietra angolare della vita moderna: un corretto equilibrio fra essi e il loro contrario (i deterrenti, o i ‘malus’ se preferite) produce miglioramenti nella direzione sperata. Evidentemente, in Italia né la politica né il fisco sono grandi fan dell’economista americano: un fatto facilmente riscontrabile, nel primo caso, dall’assoluta carenza di elementi di stimolo nella maxi-manovra economica che si proponeva di “Salvare l’Italia”; ancor più facile riscontrarlo è nel secondo caso, quello dell’Erario, che sembra intenzionato a compromettere per sempre il già traballante rapporto di fiducia con i contribuenti. CNA ha già denunciato in passato il peggioramento dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, registrando un innalzamento dell’importo delle cartelle: quasi come se l’Erario stesse cercando di compensare la mancata attività di accertamento (e ci mancherebbe altro…) nelle zone terremotate, “stringendo la morsa” ben oltre i confini del lecito e del ragionevole nelle altre zone del modenese. Un comportamento che non solo è causa di contenziosi tributari sempre più frequenti, ma che rischia

di essere un fattore decisivo nella chiusura delle imprese: qual è l’estetista, l’impiantista, la gelateria, l’edile, che può affrontare accertamenti da svariate decine di migliaia di euro uscendone indenne? Se la richiesta dell’Erario è spropositata rispetto alle possibilità economiche dell’impresa, il suo destino è per forza segnato. A questa situazione si aggiunge quella delle imprese che, al contrario, i crediti nei confronti dello Stato li vantano. E’ il caso delle aziende di subfornitura degli esportatori abituali, che emettono fatture senza IVA maturando crediti di centinaia di migliaia di euro: crediti che lo Stato impiega anche anni a pagare, ostacolando lo sviluppo dell’impresa o determinandone addirittura la chiusura. Non meno paradossale è l’atteggiamento dello Stato rispetto al condivisibile obiettivo di favorire l’onestà fiscale: un obiettivo tracciato e definito nel cosiddetto Decreto “Salva Italia”, dove si metteva nero su bianco la volontà di premiare gli atteggiamenti virtuosi di coloro che denunciavano al fisco somme in linea con quelle individuate dagli studi di settore. Il premio, rappresentato non da un incentivo ma da un mancato deterrente (l’esenzione dagli accertamenti analitico-induttivi dell’Erario per le aziende virtuose), si è pure rivelato valido per un numero limitatissimo di aziende: appena il 18% di quelle soggette agli studi di settosegue a pag 2 >


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re. Una situazione che va nella direzione opposta a quella auspicata, beffando chi si era dato da fare per rientrare nei parametri e, di fatto, finendo per stimolare l’evasione anziché contrastarla.

soprattutto, completamente aleatorio, perché procedendo in questo modo l’Erario rischia di passare dalla parte del torto, trasformando in vittime non solo gli onesti, ma anche i mascalzoni. Apparentemente, tutto concorre a creare un clima di ostilità sociale che non può giovare a nessuno. Non basta una campagna pubblicitaria a base di presunti parassiti, per trasmettere un messaggio di onestà: serve il buon esempio.

Individuare e punire gli evasori fiscali è giusto: pertanto, la parola “giusto” deve essere tenuta in alta considerazione da coloro che si occupano di individuare e punire. L’accertamento fiscale non può essere un procedimento meccanico e,

Unicredit completa la struttura organizzativa di Modena Una struttura più snella, decisioni più rapide soprattutto per quanto riguarda il credito: “Nove pratiche creditizie su dieci verranno deliberate sul territorio”, assicura Gabriele Piccini, Country Chairman di Unicredit, nell’annunciare il completamento della fase di riorganizzazione relativa a Modena e provincia. “E lo stesso varrà per le richieste di prezzo – continua Piccini – grazie al lavoro svolto in un ottica di semplificazione, che ha lasciato inalterati i referenti per i clienti ma ha accorciato la catena decisionale”. La riorganizzazione della rete commerciale di Unicredit, ora completa anche a Modena e operativa già dal prossimo gennaio, prevede l’integrazione delle reti famiglie & pmi e corporate banking in Italia. Sono stati nominati anche i due direttori d’area commerciale che guideranno le attività della banca a Modena e risponderanno al regional manager Giampiero Bergami: si tratta di Giuseppe Zanardi, che guiderà l’area di Modena, definita area top in quanto si contraddistingue per dimensioni, numero di risorse e masse gestite; e Filippo Avellino, che guiderà l’area di Carpi.

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Fisco Decreto sviluppo/crescita: gli aspetti fiscali Il Decreto “Misure urgenti per la crescita del Paese” è stato convertito in legge con modifiche. Tra le principali misure di carattere fiscale contenute nel provvedimento originario o modificate in sede di conversione in legge, si segnalano: • il ripristino IVA per le cessioni e locazioni di nuove costruzioni; • le ulteriori disposizioni per le aree interessate dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012; • le modifiche alla detrazione per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico; • gli incentivi per l’acquisto di veicoli; • il credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati; • la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità (IVA DI CASSA); • le nuove modalità della deduzione delle perdite su crediti di modesta entità; • la disposizione relativa alle società a responsabilità limitata a capitale ridotto; • le modifiche al contratto di rete. Segue un commento sintetico a ciascuna delle principali disposizioni di carattere fiscale: le modifiche inserite in sede di conversione sono evidenziate in grassetto. Il decreto è entrato in vigore il 12 agosto scorso. ARGOMENTO

Commento

Decorrenza

Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (di cui all’art. 16-bis, c. 1 del TUIR) passava inizialmente dall’attuale 36% su una spesa massima di euro 48.000, al 50% su una massimo di 96.000. Questo, tuttavia, solo fino al 30/06/2013.

Art. 11

In sede di conversione in legge è, invece, stato previsto che la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico resti tale fino alle spese sostenute entro il 30/06/2013. Non vi sarà più, pertanto, la riduzione della percentuale detraibile al 50%, limitatamente alle spese sostenute nel periodo dal 01/01/2013 al 30/06/2013 come inizialmente previsto. Inoltre le spese sostenute nel 2012 per interventi di risparmio energetico, che non hanno i requisiti per fruire della detrazione del 55% e che non erano ammesse neppure al 36% limitatamente a tale annualità, possono ora usufruire della detrazione del 36%

Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore Art. 13-ter

In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore del versamento: · delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente · dell’IVA dovute in relazione alle prestazioni effettuate in subappalto. L’appaltatore si libera dalla responsabilità solidale se, prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti che sono giunti a scadenza a tale data, sono stati eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore è legittimato a sospendere il pagamento del corrispettivo fino a quando il subappaltatore non produce la documentazione che comprova l’effettuazione degli adempimenti. Il mancato controllo è punito con una sanzione amministrativa, variabile da euro 5.000 a euro 200.000, se risulta che gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.

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Spese sostenute dal 26/06/2012

01/01/2012

12/08/2012


Fisco Incentivi per l’acquisto di veicoli Art. 17-decies

Per gli anni dal 2013 al 2015 sono introdotti nuovi incentivi per coloro che acquistano in Italia (a titolo di proprietà o mediante leasing finanziario) un veicolo ecologico nuovo di fabbrica. Per gli acquisti effettuati nel 2013 e 2014 è riconosciuto un contributo pari al 20% del prezzo di acquisto, con un contributo massimo che varia dai 2mila ai 5mila euro a seconda della quantità di emissioni di CO2 del veicolo acquistato. Per gli acquisti effettuati nel 2015 spetta un minor contributo, pari al 15% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.500 euro.

12/08/2012

I nuovi veicoli devono essere acquistati e immatricolati nel periodo tra il 01/01/2013 e il 31/12/2015. L ’immatricolazione non deve essere già avvenuta in precedenza. I veicoli da rottamare devono appartenere alla della stessa categoria di quelli nuovi, e devono risultare immatricolati da almeno 10 anni rispetto alla data di acquisto di quelli nuovi. I veicoli da rottamare devono inoltre essere intestati al proprietario o all’utilizzatore da almeno 12 mesi rispetto alla data di acquisto del veicolo nuovo. Il suddetto soggetto intestatario deve essere o lo stesso che acquista (in proprietà o in leasing) il veicolo nuovo o un suo familiare convivente. Nell’atto di acquisto/locazione finanziaria deve essere espressamente dichiarato che il “vecchio” veicolo è destinato alla rottamazione, oltre ad essere indicate le misure sia del contributo statale che dello sconto del venditore. I venditori dei nuovi veicoli devono consegnare i “vecchi” veicoli a un demolitore e provvedere direttamente a richiedere la cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista (D.P.R. 358/2000). L’operazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo. I veicoli “vecchi” non possono essere rimessi in circolazione. Vanno inoltre trasmessi alle imprese costruttrici o importatrici la copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto (o leasing), la copia del libretto di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato.

Contributo tramite credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati Art. 24

E’ istituito un contributo, utilizzabile esclusivamente in compensazione sotto forma di credito d’imposta, del 35% del costo aziendale sostenuto con un limite massimo pari a 200 mila euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato di: · personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università’ italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia; · personale in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. Il contributo, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ma non concorre alla determinazione del reddito e della base imponibile IRAP, può essere fruito da tutte le imprese. Il credito d’imposta è concesso se il nuovo personale costituisce un incremento rispetto al numero complessivo dei dipendenti del periodo d’imposta precedente. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, una quota del beneficio è riservata ad assunzioni operate da imprese con sede o unità locali nei territori dei comuni del cratere sismico. Sono previste specifiche cause di decadenza del diritto a fruire del contributo: numero complessivo dei dipendenti inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente, posti di lavoro non conservati per un periodo minimo di tre anni (due anni nel caso di PMI), o accertate violazioni non formali alla normativa fiscale, contributiva e sulla salute o per condotta antisindacale. · in sede di conversione è stata inserita un’ulteriore ipotesi di decadenza: la delocalizzazione delle attività produttive in un Paese extra UE che comporti la riduzione delle attività in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo. Per usufruire del contributo le imprese dovranno presentare apposita istanza sulla base delle disposizioni applicative che saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, da un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

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26/06/2012


Fisco Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità

La possibilità di liquidare l’IVA in base al sistema di cassa viene ampliato dal punto di vista soggettivo e modificato, rispetto all’attuale, in modo sostanziale nelle modalità applicative.

(IVA DI CASSA)

Si potranno avvalere del nuovo sistema i soggetti passivi con volume d’affari annuo fino a 2 milioni di euro. Perciò viene ampliata in modo considerevole la fascia dei contribuenti che potranno accedere al sistema.

Art. 32 bis

Data stabilita dal DM attuativo

Il sistema non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta (es: regime del margine dei beni usati) e alle operazioni verso cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il sistema dell’inversione contabile. Il sistema prevede che l’IVA sulle operazioni imponibili attive viene liquidata, diventa cioè debito da corrispondere all’erario, al momento dell’incasso del corrispettivo della relativa fattura attiva. In ogni caso, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA va versata all’erario; questo termine, però, non si applica se, prima del termine stesso, il cliente sia assoggettato a procedure concorsuali. Parallelamente alla sospensione del versamento dell’IVA fino all’incasso del corrispettivo, viene sospesa anche la detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati dal soggetto stesso, fino al momento in cui non viene pagato il corrispettivo delle relative fatture d’acquisto. Il nuovo sistema, in pratica, opera solamente sul contribuente che decide di applicare il sistema di cassa. Le nuove regole si applicheranno a partire dalla data che sarà prevista dall’apposito Decreto del Ministro delle finanze.

Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale Art. 33

Perdite su crediti di modesta entità Art. 33 c. 5

Il decreto sviluppo ha introdotto novità significative riguardanti la gestione delle crisi aziendali. Sono state introdotte importanti integrazioni alla Legge Fallimentare (L. F.) nelle parti relative - all’azione revocatoria - al concordato preventivo - agli accordi di ristrutturazione - alle disposizioni penali. Inoltre, altre integrazioni hanno riguardato l’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici (Requisiti di ordine generale) e gli artt. 88 e 101 del TUIR con riferimento alle procedure concorsuali precedentemente richiamate. Il restyling della Legge Fallimentare continua poi con l’introduzione di nuovi articoli ed in particolare l’articolo: - 169-bis: Contratti in corso di esecuzione; - 182-quinquies: Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti; - 236-bis: Falso in attestazioni e relazioni. Lo spirito degli interventi è volto a raggiungere i seguenti e principali obiettivi: - incentivare la denuncia tempestiva della crisi aziendale - incrementare la protezione del debitore durante la presentazione di un piano di ristrutturazione - superare le criticità dei finanziamenti durante la fase di preparazione o negoziazione dell’accordo - colmare il vuoto normativo relativo al concordato preventivo con continuità aziendale - definire una specifica responsabilità per il professionista attestatore - definire una disciplina sui requisiti di indipendenza del professionista.

26/06/2012

Viene riscritto il comma 5 dell’art. 101 Tuir con l’introduzione di nuove norme per la deducibilità delle perdite su crediti. Viene infatti equiparato l’accordo di ristrutturazione del debito, previsto dall’art. 182-bis della legge fallimentare, alle procedure concorsuali indicate nell’art. 101. La deduzione delle perdite risultanti da questi tipi di accordi diventa possibile dal momento della omologazione dell’accordo. Viene inoltre introdotta la possibilità di dedurre, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, la perdita di crediti di modesta entità qualora sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (volume d’affari o ricavi superiore a 100 milioni di euro), e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

12/08/2012

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Fisco Società a responsabilità limitata a capitale ridotto Art. 44

Contratto di rete Art. 45

Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro Art. 46-bis

Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy Art. 57

Il decreto sviluppo affianca alla disciplina della S.r.l. semplificata una nuova forma di S.r.l. “semplificata”, definita “Società responsabilità limitata a capitale ridotto (“S.r.l.c.r.”)”. La norma non brillava per chiarezza in quanto, da una interpretazione letterale, pareva permettere l’accesso a tale tipo di società solo ai soggetti con più di 35 anni. Lo spirito della norma era in realtà quello di consentire la possibilità di mantenere requisiti semplificati anche alle s.r.l. semplificate di cui all’art. 2463 bis nelle quali uno o più soci superano i requisiti anagrafici dei 35 anni. Con il Decreto 23 giugno 2012, n. 138, in vigore dal 29 agosto 2012, il Ministero della Giustizia ha emanato il Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e di statuto della “S.r.l.s.. In sede di conversione in legge è stato previsto che il Ministero dell’Economia e delle finanze promuova un accordo con l’Associazione bancaria italiana (ABI) per favorire l’accesso al credito agevolato ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono l’attività imprenditoriale mediante la costituzione di “S.r.l.c.r.”. Si evidenzia come tale ultima previsione sia in netta contraddizione con la tipologia di società in commento che prevede che i soci, all’atto della costituzione, debbano avere compiuto almeno trentacinque anni di età.

26/06/2012

Viene introdotta una semplificazione nelle modalità di redazione del contratto di rete. Viene infatti precisato che, oltre a quelle già previste (atto pubblico o scrittura privata autenticata), il contratto di rete può essere redatto per atto scritto firmato digitalmente da ogni titolare o legale rappresentante delle imprese aderenti. Viene inoltre disposto che le modifiche relative al contratto di rete sono redatte e depositate a cura della sola impresa indicata nell’atto modificativo al Registro Imprese presso il quale l’impresa stessa è iscritta. In sede di conversione sono state introdotte ulteriori previsioni: Infatti, se il contratto di rete prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi: - la pubblicità del contratto di rete è adempiuta mediante l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; - in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono fare valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune cui si applicano le disposizioni degli Artt. 2614 e 2615 del codice civile, se compatibili; - l’organo comune deve depositare presso il registro imprese competente in relazione alla sede della rete, una situazione patrimoniale, che osservi le disposizioni previste per il bilancio di esercizio, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale; - negli atti e nella corrispondenza della rete devono essere indicati la sede della rete, l’ufficio del registro presso il quale la stessa è iscritta ed il numero di iscrizione (Art. 2615 bis, terzo comma). Inoltre, se è prevista la costituzione del fondo patrimoniale comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con la suddetta iscrizione la rete acquista soggettività giuridica.

26/06/2012

Le modifiche alla Riforma “Fornero” di interesse dell’area fiscale intervengono in particolare sui seguenti istituti: · lavoro autonomo con partita IVA: diventano meno stringenti i parametri temporali da rispettare al fine di evitare la presunzione di un rapporto di co.co.co. Infatti gli indicatori di para subordinazione, collegati alla durata del rapporto e al reddito percepito, devono sussistere per due anni consecutivi; · contribuzione alla Gestione Separata: viene modificato il trend di crescita delle aliquote sia per gli iscritti che per i non iscritti ad altra gestione previdenziale; · trasferimento d’azienda e tutele Art. 2112 C.C.: anche nei casi di concordato preventivo e di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la disciplina dell’art. 2112 c.c. si applica nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo collettivo con cui è stato definito il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione.

18/07/2012

Possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano in determinati settori della cosiddetta “green economy”. L’accesso ai finanziamenti viene subordinato a requisiti occupazionali. In particolare: · i progetti di investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione; · nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti e’ riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni; · le nuove assunzioni, per singola impresa richiedente, devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. 6

12/8/2012

Anni 2013/14

12/08/2012 26/06/2012


Fisco TERREMOTO: DISCIPLINA FISCALE DELLE LIBERALITÀ CONCESSE AI DIPENDENTI La legge di conversione del D.L. n. 74/2012 ha introdotto una disciplina di favore nella determinazione del reddito dei dipendenti colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio: i sussidi occasionali, le erogazioni liberali e i benefici di qualsiasi genere concessi entro il 31 dicembre 2012 dal datore di lavoro, se soggetto privato, non concorreranno a formarne il reddito. Si fornisce di seguito l’analisi della normativa.

una sistemazione alloggiativa ai dipendenti la cui abitazione non è agibile: • le spese alberghiere (non subiscono la limitazione alla deduzione nella misura del 75% prevista dall’art. 109, comma 5 del Tuir); • i canoni per la locazione di una abitazione (non subiscono la limitazione di cui al comma 2 dell’artt. 95 del Tuir, vale a dire, non subiscono la deducibilità limitata all’ammontare che costituisce reddito per i dipendenti); • le spese di noleggio o i canoni di leasing relativi ad un autocaravan (non subiscono la limitazione di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 164 del Tuir, corrispondente al limite di deducibilità del 40%). • I canoni di leasing, inoltre, non sono soggetti alla disciplina contenuta nell’art. 102, comma 7, del Tuir (cioè non devono rispettare la durata minima del contratto). Nel caso in cui l’impresa provveda anziché al noleggio o alla locazione, all’acquisto di beni da destinare a sistemazione alloggiativa dei dipendenti (casetta in legno, autocaravan, roulotte), sono deducibili, in quanto assimilate alle spese di lavoro dipendente, le quote di ammortamento correlate al periodo in cui permane detta destinazione. Successivamente alla ultimazione dello speciale utilizzo, il bene, di proprietà dell’impresa, sarà soggetto all’ordinaria disciplina fiscale prevista in relazione alla natura e alla destinazione dello stesso. Analoga classificazione di spese per lavoro dipendente assumono quelle sostenute dall’impresa per l’acquisto di beni di prima necessità (vestiario, coperte, prodotti per l’igiene, ecc.), assegnati ad uno o più dipendenti le cui abitazioni risultavano distrutte o inagibili, per far fronte alle necessità dei primi giorni successivi agli eventi sismici. Allo stesso modo saranno trattati i beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività dell’impresa erogante. Si rammenta che nei casi in cui l’imposta non è ammessa in detrazione, la medesima costituisce parte integrante del costo ammesso in deduzione. Determinazione del reddito per i professionisti Alle medesime conclusioni si giunge relativamente alle analoghe erogazioni poste in essere dagli esercenti arti o professioni. La deduzione delle erogazioni liberali, che anche per questi soggetti assumono la classificazione fiscale di spese per lavoro dipendente o di compensi, avviene con il criterio di cassa.

RICADUTE SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE Per supportare i dipendenti e le imprese danneggiate, è stata reintrodotta in via transitoria una norma che dispone la non concorrenza nella formazione del reddito di lavoro dipendente dei sussidi occasionali, erogazioni liberali e benefici di qualsiasi genere concessi. Si tratta quindi: • delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a euro 258,23; • dei sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive. La norma non fissa un tetto quantitativo all’agevolazione, limitandosi a disporre che gli aiuti si pongano in relazione agli eventi sismici. L’importo del sussidio deve risultare coerente con l’entità dell’evento e con le condizioni economiche dei soggetti interessati (datore e dipendente). Possono essere considerati sussidi escludibili dalla formazione del reddito non solo le somme erogate a «fondo perduto», ma anche i piccoli prestiti di breve durata, ossia inferiori al periodo d’imposta, quali quelli inferiori a 12 mesi. Il datore di lavoro potrà quindi concedere erogazioni, sussidi e benefici di qualsiasi genere ed importo, ma gli stessi dovranno essere in relazione agli eventi sismici, ossia dovranno essere collegati e conseguenti ai disagi subiti dal lavoratore a causa del terremoto. La disciplina si applica alle somme e valori erogati fino al 31 dicembre 2012 (termine fissato dalla legge). In conclusione, per applicare il regime di favore: 1. il datore di lavoro deve avere natura privata e non pubblica; 2. almeno uno dei due soggetti coinvolti nell’obbligazione retributiva (soggetto erogatore o soggetto percettore) deve avere residenza o essere operante in uno dei comuni gravemente danneggiati dal sisma.

IRAP Per quanto riguarda l’Irap, le erogazioni costituite da beni e servizi, pur qualificandosi, sotto il profilo fiscale, quali spese per il personale dipendente e assimilato, possono trovare legittima deduzione ai fini della determinazione del valore della produzione netta. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato la deducibilità delle spese sostenute per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa, qualora le stesse risultano funzionali all’attività d’impresa (Circolare n. 27/E del 26 maggio 2009). Deve ritenersi che questo principio esplichi la propria efficacia anche nelle ipotesi qui trattate. Devono pertanto ritenersi deducibili, per esempio: • le spese alberghiere; • i canoni per la locazione di una abitazione; • le spese di noleggio o i canoni di leasing relativi ad un autocaravan; • i costi di acquisto di beni di prima necessità (vestiario, coperte,

RICADUTE FISCALI PER I SOGGETTI EROGATORI Determinazione del reddito d’impresa In assenza di specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, riteniamo che le imprese che erogano sussidi occasionali e benefici di qualsiasi genere ai propri dipendenti, per le finalità e alle condizioni indicate nel capitolo precedente, possono dedurre interamente le relative somme/valori nella determinazione del proprio reddito d’impresa. Nel rispetto del fondamentale principio di correlazione, le somme e i valori che costituiscono reddito per il percipiente, costituiscono componenti negativi di reddito per l’impresa erogante. Ciò che accadrà dopo il 31 dicembre 2012, sarà semplicemente il ritorno alla “normalità”, consistente nel concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle erogazioni liberali in argomento, mentre l’impresa potrà continuare a dedurre le stesse dal proprio reddito. Assumono la medesima dignità di erogazioni liberali deducibili per l’intero ammontare le seguenti spese sostenute dall’impresa per fornire 7


Fisco prodotti per l’igiene, ecc.). Come indicato in precedenza, le predette spese sono classificate, ai fini fiscali, quali spese per lavoro dipendente. Ai fini della determinazione della base imponibile Irap: • i soggetti che applicano l’art. 5(soggetti IRES) che deducono tali spese sulla base del bilancio, non devono effettuare alcun intervento in fase di dichiarazione. Le predette spese, infatti, saranno automaticamente dedotte in quanto già classificate in voci rilevanti (B7/B8/B14); • i soggetti che applicano l’art. 5-bis(soggetti IRPEF) devono procedere alla individuazione di dette spese e alla conseguente collocazione delle stesse fra i componenti negativi deducibili della dichiarazione Irap; • i soggetti esercenti arti e professioni devono procedere alla individuazione di dette spese e alla conseguente collocazione delle stesse fra i componenti negativi deducibili della dichiarazione Irap. Non sono in ogni caso deducibili le erogazioni in denaro (indennità e altri sussidi), in quanto si sostanzia in retribuzione vera e propria.

superiore ad euro 25,82) prestazioni di servizi sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione siano detraibili. In questi casi la base imponibile sarebbe costituita dalle spese sostenute dal soggetto passivo (l’impresa) per l’esecuzione dei servizi (art. 13 comma 2 lettera c) del DPR 633/72), come ad esempio i canoni di leasing o le spese di noleggio sostenute per un camper concesso in uso a titolo gratuito al dipendente terremotato. In pratica, anche volendo in modo un po’ forzato sostenere l’inerenza dell’acquisto e, quindi, la detraibilità dell’IVA relativa, si dovrebbe poi assoggettare ad imposta la conseguente prestazione gratuita. Solo per completezza va ricordato che la norma IVA esclude dalla presunzione di assoggettamento le seguenti prestazioni gratuite rese a favore del personale dipendente: le somministrazioni nelle mense aziendali e le prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria. Nel caso di cessioni di beni va fatta questa distinzione. Se i beni ceduti gratuitamente NON rientrano nella attività propria dell’impresa, qualora si volesse comunque sostenere l’inerenza e si operasse la detrazione dell’IVA all’acquisto, la successiva cessione gratuita, per i beni di valore superiore ad euro 25,82, dovrebbe scontare l’IVA considerando come base imponibile il prezzo di costo dei beni (lettera c), comma 2, art. 13/633). Se, invece, i beni ceduti gratuitamente rientrano nella attività propria dell’impresa, in via generale la relativa IVA all’acquisto è ammessa sicuramente in detrazione. In tal caso, la successiva cessione gratuita è da assoggettare ad IVA, ai sensi del n. 4, comma 2, dell’art. 2/633. Tornando, quindi, alla iniziale considerazione, ad esclusione del caso di cui al punto c), a nostro avviso va considerata l’indetraibilità dell’IVA acquisti relativa ai beni e servizi destinati nei casi in questione alla successiva erogazione gratuita. Alle medesime conclusioni si giunge relativamente alle analoghe erogazioni poste in essere dai soggetti esercenti arti o professioni. Le presenti indicazioni sono naturalmente applicabili anche qualora le erogazioni siano effettuate a favore di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di amministratori di società. Erogazione di beni e servizi effettuata da imprese ed esercenti arti e professioni a favore di lavoratori dipendenti, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e amministratori

IVA Per quanto riguarda l’Iva, occorre rilevare che, a differenza della normativa sulle imposte dirette, non vi è una norma generale ad hoc per le liberalità a favore dei dipendenti, ma occorre indagare con le regole ordinarie la natura del costo e valutare se sia o meno inerente all’attività svolta. Infatti, qualora i costi sostenuti non siano inerenti all’attività svolta, occorre inevitabilmente considerare l’IVA indetraibile. Il riferimento normativo è l’art. 19, comma 1 del DPR 633/72, ove è stabilito che è detraibile l’imposta relativa ai beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Più nel dettaglio si possono tuttavia fare alcuni distinguo considerando la tipologia dell’operazione gratuita e, in particolare, se si tratta di: a) prestazioni di servizi effettuate a titolo gratuito, b) cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio NON rientra nell’attività propria dell’impresa, c) cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria. In particolare, per quanto concerne il primo punto, l’art. 3 comma 3 del DPR 633/72, sancisce che le operazioni a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa costituiscono (se di valore

TABELLA RIEPILOGATIVA Tipologia erogazione

Determinazione del reddito Deducibilità

IRAP Deducibilità

IVA Detraibilità Iva acquisti

Note

Conto Scudo

In denaro

SI

NO

-

-

-

Spese alberghiere

SI

SI

NO

-

Canone di locazione abitazione

SI

SI

NO *

Noleggio e leasing autocaravan

SI

SI

NO

-

Impresa: W2305 Libera prof.:W2301

Beni non rientranti nell’attività propria

SI

SI

NO

-

Impresa e libera prof.: W4012

Beni rientranti nell’attività propria

SI

SI

SI**

**la cessione gratuita deve essere assoggettata ad Iva

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* se corrisposto a soggetto Iva che ha applicato l’imposta

Impresa e Libera professione: W2174 Impresa: W2308 Libera prof.: non previsto con specifico

Codifica propria dei beni acquistati


Fisco ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE: OBBLIGO CONTRIBUTIVO AI FINI PREVIDENZIALI La circolare INPS 80/2012 ha fornito chiarimenti sulla portata delle norme che regolano l’iscrizione presso l’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (AIA) e l’imposizione contributiva, tenendole nettamente separate. La circolare ha anche confermato che la contribuzione è sostanzialmente connessa all’esercizio effettivo dell’attività artigianale. La circolare ha confermato le disposizioni già vigenti in materia di requisiti per la qualificazione di impresa artigiana, e la competenza regionale per la definizione delle procedure di accertamento, controlli e quant’altro attenga alla tenuta dell’Albo delle Imprese Artigiane. Per l’avvio di un’impresa artigiana l’interessato deve ancora presentare, com’è già noto, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana tramite ComUnica. Tale dichiarazione determina l’iscrizione all’AIA con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata dal richiedente. Dalla medesima data decorre l’obbligo contributivo all’INPS, anche nel caso in cui l’Organismo a cui è affidata la tenuta dell’Albo deliberi una diversa decorrenza, a condizione che sussistano i requisiti di cui alla “Legge quadro” n. 443/1985, e, in particolare, quelli di cui agli articoli 2 (“Imprenditore artigiano”), 3 (“Definizione di impresa artigiana”), 4 (“Limiti dimensionali”), e 6-comma 5 (“Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane”). Qualora emergano le condizioni per l’iscrizione di un soggetto alla gestione previdenziale degli artigiani, devono essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese, da parte dell’accertatore, gli elementi utili per l’iscrizione del soggetto all’albo artigiani: la comunicazione comporterà l’iscrizione all’AIA con decorrenza immediata, fatti salvi gli accertamenti e controlli previsti. Pertanto, ove sussista l’effettivo esercizio dell’attività artigianale da parte del destinatario del provvedimento, questi sarà tenuto al versamento dei contributi per l’intero periodo di svolgimento dell’attività stessa, a nulla rilevando l’eventuale carenza dei requisiti tecnico-professionali; se la carenza fosse rilevata ex post, l’iscrizione ai fini previdenziali potrà essere effettuata con la decorrenza riscontrata dall’ente accertatore, anche per periodi pregressi indipendentemente dall’iscrizione all’Albo, in presenza dei requisiti della L. 443/1985, nei limiti dei termini prescrizionali di 5 anni. Qualora dai controlli derivino provvedimenti di variazione o cancellazione dall’albo per carenza dei requisiti, gli stessi non comporteranno, per il periodo in cui è stato accertato l’esercizio effettivo dell’attività artigiana, il venir meno dell’obbligo contributivo alla gestione artigiani, che permarrà fino alla data della delibera di cancellazione del soggetto dall’Albo. Da tale data, venendo a mancare i requisiti richiesti dalla legge 443/1985, ha di fatto luogo la cessazione propria dell’attività artigiana. Per i collaboratori o coadiutori familiari, si ricorda che la

semplice partecipazione di questi all’amministrazione dell’azienda (purché in forma abituale e prevalente) è da ritenersi fattore sufficiente ai fini della sua iscrivibilità alla gestione previdenziale artigiani. Al contrario, in presenza di elementi discordanti rispetto all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, l’INPS deve attivare la procedura di impugnazione (L. 443/1985, art. 7). L’eventuale delibera difforme non ha più carattere vincolante ai fini previdenziali e assistenziali. Contro le delibere in materia di iscrizione è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l’artigianato, entro 60 giorni dalla notifica della delibera stessa. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro 60 giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al Tribunale competente per territorio. Alla luce di quanto descritto, le verifiche in merito all’obbligo contributivo nei confronti della gestione artigiani da parte dell’INPS devono incentrarsi sulla sussistenza dei requisiti di cui alla Legge numero 443 dell’8 agosto 1985: requisiti che, oltre a configurare una “garanzia” nei confronti dell’attività artigiana, costituiscono uno strumento utile per fare emergere la concorrenza sleale.

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Varie GOMME DA NEVE, ECCO L’ORDINANZA Protocollo numero 103549, emessa il 5 settembre scorso. Titolo: “Obbligo di circolazione con pneumatici da neve o con catene a bordo per tutti gli autoveicoli in transito sulle strade del Comune di Modena, in presenza di neve o ghiaccio, nel periodo 15 novembre 2012 - 15 aprile 2013”. E il titolo, praticamente, dice tutto. Durante il periodo invernale, in caso di formazione di

ghiaccio sulla strada o in caso di neve, occorre evitare “che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve”, ed è inoltre dovere del cittadino tutelare prioritariamente la pubblica incolumità. Due obblighi da osservare attraverso l’installazione di pneumatici invernali

“idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”, oppure portando a bordo le catene da neve. Sono ovviamente previste multe per chi verrà sorpreso privo di gomme termiche e catene a bordo, pertanto invitiamo i nostri associati a rivolgersi al più presto alle officine convenzionate con CNA, per prenotare la sostituzione degli pneumatici estivi con quelli invernali.

Il seminario sulla legge 231 in programma Mercoledì 21 Novembre LA RESPONSABILITA’ PENALE DELL’IMPRESA: REATI, RISCHI E SOLUZIONI Sono sempre più numerose le sentenze che, nel corso degli anni, hanno contribuito a definire gli ambiti di applicazione del D. Lgs. 231/2001, che estende all’impresa (oltre che al legale rappresentante) la responsabilità penale, derivante dalla commissione di reati commessi da chi opera in nome e per conto dell’azienda. Una responsabilità non di poco conto, perché In caso di condanna, le sanzioni applicabili all’impresa sono di natura pecuniaria, ma anche interdittiva, con possibili gravi ricadute per l’attività aziendale. Tra i reati previsti rientrano, ad esempio, quelli disciplinati dal testo unico sulla sicurezza dei lavoratori, le norme sull’ambiente e sulla tutela dei consumatori. Per fare il punto sulle misure necessarie per ridurre al minimo i rischi delle società e dei loro legali rappresentanti, a prescindere dalla dimensione dell’impresa, CNA ha organizzato un seminario che si terrà Mercoledì 21 novembre 2012 alle ore 18.30 presso la Sala Arcelli della sede Provinciale dell’Associazione, a Modena, Via Malavolti, 27. Ne parleranno il dr. Pasquale MAZZEI - Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Modena, il Prof. Avv. Giulio GARUTI - Docente di Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Stefano FERRARI - Responsabile Servizio 231 CNA Modena. Gli imprenditori Umberto VENTURI e Bruno ZANAROLI porteranno preziose testimonianza d’impresa sull’applicazione della 231. Per iscrizioni ed informazioni: dr.ssa Federica Botti, tel. 059 418339, mail: botti@mo.cna.it 10


Varie La lettera di un associato CNA: “SUDDITI DI NESSUNO, SE C’E’ IL RISPETTO DELLE REGOLE” Ci ha scritto un imprenditore del settore dei trasporti, che proprio di recente è stato oggetto da parte di CNA Fita di una doppia denuncia agli organi di giustizia: per l’improvvisa sparizione di alcuni carichi e delle relative neonate aziende affidatarie, e per la concorrenza di prezzo sleale attuata da chi non ha titoli per esercitare il trasporto in conto terzi. La lettera di questo nostro associato fa riferimento a fatti meno gravi, non penali ma civili, e tuttavia ci è sembrata importante la sua segnalazione: il tema è quello dei controlli su strada ai mezzi di trasporto, con revisione in loco. Uno specchietto viene giudicato non in regola e scatta la multa da parte delle forze dell’ordine: 80 euro e 2 punti di patente. Niente male. Peccato però che, al successivo esame di un’autofficina autorizzata, lo specchietto sia risultato perfettamente normale e conforme: “Il costruttore ha anche provveduto ad inviarci una documentazione completa e inoppugnabile che lo dimostrava”, sottolinea il nostro associato. Eppure la multa è arrivata lo stesso. L’azienda si è ovviamente opposta al provvedimento, facendo ricorso presso il giudice di pace di Parma: il consulente del giudice di pace - “Nientemeno che l’ingegnere capo della Motorizzazione Civile di Parma”, sottolinea l’imprenditore ha dato ragione in toto all’azienda, validando il ricorso e dimostrandosi “visibilmente imbarazzato dalle circostanze”, e facendo anche “trapelare una certa insofferenza nei confronti degli operatori” addetti al controllo. Operatori colpevoli, in definitiva, di aver combinato un piccolo pasticcio giudicando male durante la revisione in loco: ma se il pasticcio si verifica ad ogni mezzo che fermano, il danno è serio. Serpeggia, tra gli imprenditori del settore, una certa tendenza all’eccesso di severità. Una tendenza sospetta: “Ci siamo sentiti come servi della gleba vessati e presi in giro […] dai gabellieri di qualche duca del Medioevo”, scrive l’imprenditore furibondo. L’azienda colpita propende evidentemente non per l’incompetenza degli operatori addetti al controllo, ma per la loro deliberata tendenza ad erogare multe, a “far cassa” come si dice in questi casi. Il nostro amico imprenditore racconta con orgoglio la presa di posizione sull’infrazione contestata e sulla piccola causa civile vinta, non senza enorme perdita di

tempo e di pazienza, e conclude: “Noi non saremo sudditi se saremo buoni cittadini, consci dei nostri diritti e in regola con le normative. Questa storia dimostra che se facciamo valere le nostre ragioni non può succedere niente di male”. L’approccio è quello giusto, e l’entusiasmo davvero non guasta.

PRECISAZIONI SUI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BIBITE PRESSO LE IMPRESE COMMERCIALI CNA.COM Assogepi ribadisce quanto comunicato lo scorso 10 luglio in merito agli adempimenti burocratici sui distributori di bibite in lattina. E’ confermato che le imprese commerciali (come tabaccherie, edicole e distributori di carburanti), aventi nel proprio locale apparecchi gestiti da imprese specializzate nella distribuzione automatica, non devono effettuare alcun adempimento burocratico. Di contro, le attività commerciali che possiedono un apparecchio di distribuzione automatica di alimenti e bevande che viene gestito in proprio, devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti per la gestione del commercio alimentare, e presentare al Comune apposita SCIA. La vendita di bibite in lattina (o preconfezionate) nelle tabaccherie è soggetta alle stesse norme valide per i pastigliaggi: vale a dire che la vendita può essere effettuata senza il possesso del requisito abilitante per il commercio dei generi alimentari. Resta in tal caso l’obbligo di una notifica di registrazione al SUAP competente per territorio e la tenuta delle procedure di rintracciabilità ex art. 18 Reg.nto 178/02 CE in materia di sicurezza alimentare. Lo stabilisce una nota del Ministero dello sviluppo economico del 15/10/2007, alla quale è stato fatto ampio riferimento nelle circolari CNA del 4/6/09 e del 23/10/09. Per quanto concerne le edicole, la Regione Emilia Romagna ha espresso il parere che le bevande preconfezionate, con l’esclusione del latte, presentino le caratteristiche dei c.d. “pastigliaggi”, e pertanto se ne possa effettuare la vendita nelle rivendite di giornali e riviste, come già ammesso nelle rivendite di generi di monopolio, senza il possesso del requisito professionale, purché detta vendita non assuma i caratteri della prevalenza. La suddetta nota del Servizio commercio della nostra Regione, è datata 27/6/12 ed è stata inviata esclusivamente ai Comuni dell’EmiliaRomagna, alle associazioni sindacali degli editori, degli edicolanti nonché dei loro dipendenti. Trattandosi di un parere e non di un provvedimento di legge, i Comuni possono anche non accogliere l’interpretazione suddetta, quindi richiedere i requisiti professionali per le attività commerciali e la presentazione della modulistica SCIA MOD. COM. 5 (o SCIA COM 1, se la vendita dovesse avvenire non a mezzo distributori automatici), anche se di consueto i pareri della Regione vengono accolti. Nota bene: le attività già registrate ai fini della vendita dei pastigliaggi che intendono vendere anche bibite preconfezionate, attraverso l’adozione di un apparecchio frigo, devono effettuare un’ulteriore comunicazione allo Sportello Unico del Comune in via telematica (PEC - posta elettronica certificata), per variazione dell’attività.

PROROGATO IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione dell’adempimento, ha disposto l’attesa proroga del termine per la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o familiari. Il nuovo termine, che sostituisce quello attualmente previsto del 15 ottobre 2012, è fissato al 31 marzo 2013, che slitta al 2 aprile 2013, essendo il 31 marzo e il 1° aprile giorni festivi. 11


Corsi

OTTOBRE 2012 - GENNAIO 2013: Corso base di autocad

CONDIZIONATORI PER VEICOLI: Nuovi corsi di formazione Nel Decreto del Presidente della Repubblica dello scorso 27 gennaio, che tratta il tema dei gas fluorurati ad effetto serra, vengono individuati nuovi requisiti per gli autoriparatori che si occupano di ricaricare gli impianti di aria condizionata sui veicoli. Questi operatori hanno l’obbligo di iscriversi in un apposito registro tenuto dalla Camera di Commercio, dopo aver frequentato un corso di formazione della durata di 8/10 ore tra parte teorica e pratica, e aver ottenuto il relativo attestato di partecipazione. La partecipazione al corso e la relativa attestazione sono condizioni obbligatorie per poter continuare l’attività. CNA Modena, in collaborazione con CNI-Ecipar, organizza questi corsi, avvalendosi di esperti formatori di primarie aziende del settore. Le modalità operative saran-

no le più semplici possibile onde favorire la partecipazione degli interessati: i corsi cominceranno in autunno e verranno proposti a costi ridotti (poche decine di euro a partecipante). Al fine di offrire un miglior servizio, CNA sta raccogliendo le adesioni di tutti gli interessati: chi intende continuare a svolgere l’attività di ricarica degli impianti di condizionamento sugli autoveicoli è pregato di contattare la propria sede CNA di riferimento, al fine di ottenere il modulo di preadesione da compilare. Il modulo non è vincolante, ma ci permetterà di avere un’idea chiara del numero di adesioni, offrendovi un servizio più confortevole. Tutti gli operatori che risponderanno saranno per tempo contattati e verrà loro spiegata la modalità operativa dei corsi, la durata ed i costi.

Un corso aperto a tutti, che permette di apprendere i meccanismi fondamentali di Autocad attraverso la pratica diretta sullo strumento: il programma utilizzato per le lezioni sarà “Autocad Building (Design Suite for Education) 2012”. Il corso si propone di approfondire le tecniche di lavoro e i comandi caratteristici di AutoCAD al fine di gestire progetti completi, imparando ad utilizzare correttamente tutte le funzionalità disponibili. Gli argomenti trattati e le annesse esercitazioni sono mirati all’acquisizione delle metodologie fondamentali per la gestione completa e dettagliata di progetti integrati. • Argomenti trattati • Nozioni preliminari • Visualizzazione del disegno

• Precisione nel disegno • Basi del disegno • Standard CAD • Impostazione dell’ambiente di disegno • Selezione,proprietà e modifica degli oggetti • Testi tabelle e quote I corsi si svolgeranno presso la sede di CNI-Ecipar a Modena in via Malavolti 27, con cadenza settimanale, da metà ottobre 2012 a metà gennaio 2013. Il costo individuale del corso è di euro 350,00+IVA per gli associati CNA, 450,00+IVA per i non associati. Le lezioni verranno tenute da docenti certificati Autodesk. Al corso è possibile iscriversi telefonando direttamente a CNI-ECIPAR (059/269 800), inviando una mail a cniecipar@mo.cna.it o tramite fax allo 059/253 488.

PERSONAL BRANDING E PUBLIC SPEAKING PER PROFESSIONISTI Un nuovo corso avanzato di comunicazione e promozione del sé, nell’ambito del progetto “Knowledge Management” di CNA Modena CNA Modena Professioni e CNI Ecipar organizzano un nuovo corso gratuito per lavoratori autonomi e liberi professionisti: “Public Speaking e Personal Branding” si propone di migliorare le capacità di promozione del sé di tutti i partecipanti, attraverso la conoscenza più approfondita di due strumenti che, spesso, tali non sembrano. Si tratta del terzo corso gratuito rivolto a lavoratori autonomi e professionisti nell’ambito del progetto Knowledge Management: il corso permetterà di impa-

rare le tecniche basilari per parlare in pubblico, gestire una platea di persone, informare, influenzare e comunicare al meglio con gli altri. Il Personal Branding è l’arte di promuovere il proprio valore e la propria immagine: in poche parole, l’arte del sapersi vendere. Le lezioni saranno tenute da Matteo Negri, esperto in formazione e comunicazione presso numerosi centri specializzati nella comunicazione interpersonale. Il corso accoglierà dodici persone, pertanto è fondamentale prenotare il proprio posto quanto prima. Per ulteriori informazioni potete contattare Anna Tavernari via mail (tavernari@mo.cna.it) o telefono (348/3405206). 12


Corsi CHANGE PROJECT: CRESCERE INSIEME SI PUO’!

NUOVO CORSO SUI SOCIAL NETWORK ALL’ACADEMY GIOVANI TALENTI

CNI-Ecipar, in collaborazione con i docenti esperti di “Change Project”, propone tre corsi di formazione studiati su misura per incontrare le esigenze delle aziende: “Il successo nella vendita”, “Leadership e gestione del cambiamento”, “La segretaria di direzione”. Tre corsi profondamente calati nelle necessità degli imprenditori di oggi. Il successo nella vendita: dalle tecniche alle strategie vincenti Aiutare i partecipanti a disporre di strumenti e percorsi di vendita in grado di creare un focus sulle attività che mirano al successo. Obiettivi • Conoscere i vantaggi competitivi della propria azienda e trasformarli in benefici per la propria clientela • Familiarizzare con le tecniche di vendita sviluppando le proprie capacità comunicative e relazionali • Identificare strategie precise nel proprio lavoro (G.P.S), allo scopo di focalizzarsi sulle attività chiave • Crearsi un proprio manuale qualità di vendita Date seminari: lunedì 29/10/2012 - martedì 30/10/2012 Orario: 09:00-18:00 Relatore: dott. Cesare Sansavini La segretaria di redazione Sensibilizzare i partecipanti all’importanza del ruolo nel contribuire all’immagine, qualità ed efficienza del reparto e della direzione di appartenenza, attraverso lo sviluppo delle necessarie capacità manageriali. Obiettivi • Prendere consapevolezza dell’importanza e della responsabilità del proprio ruolo • Rafforzare le capacità comunicativo - relazionali quali cardine per una buona qualità nel lavoro • Individuare gli strumenti per elaborare un efficace piano per il flusso informativo • Apprendere un metodo di gestione e organizzazione delle riunioni Date seminari: Lunedì 05/11/2012 - Martedì 06/11/2012 Orario: 09:00-18:00 Relatrice: dott.ssa Margherita Bertoldi Leadership e gestione del cambiamento Corso di gestione e motivazione delle risorse umane. Aiutare i partecipanti a prendere consapevolezza del proprio ruolo, inteso come insieme di mezzi e comportamenti, per migliorare la gestione e la motivazione del proprio personale. Obiettivi • Comprendere il ruolo del supervisore nella gestione delle risorse umane • Identificare un percorso di sviluppo delle capacità manageriali • Prendere coscienza delle proprie capacità comunicative nella relazione coi i collaboratori • Valutare la propria leadership e applicare uno stile flessibile a seconda delle situazioni • Identificare opportuni strumenti motivazionali Date seminari: mercoledì 07/11/2012 - giovedì 08/11/2012 Orario: 09:00-18:00 Relatrice: dott.ssa Margherita Bertoldi Le lezioni si svolgeranno presso le aule CNI-Ecipar di Modena (via Dalton, 55). La quota individuale per la partecipazione al singolo corso è di euro 250,00+IVA per gli associati CNA, euro 350,00+IVA per i non associati. Per informazioni contattate CNI-Ecipar: tel 059/269 800, fax 059/253 488, mail spezzani@mo.cna.it

Un corso proiettato nel futuro sancirà i lavori dell’Academy Giovani Talenti di CNA Modena: teorie avanzate dei social network offre ai partecipanti nuovi strumenti per esplorare il marketing di frontiera. Il programma è mirato al potenziamento dell’imprenditore su tutti i fronti della nuova comunicazione. Social Network Il web 2.0 e i social network; come capire se il vostro band può diventare un social; Social Media: opportunità, vantaggi, punti di forza; il content marketing; vendere al tempo dei social media, definire obiettivi, budget e monitoraggio delle azioni. ORARIO LEZIONI: 18:00-20:00 DURATA: 16 ORE PERIODO: 06/11/2012 - 29/11/2012 Docente: Claudio Mancini La quota di partecipazione per il corso è di euro 150,00+IVA per gli associati CNA, e di 250,00+IVA per i non associati. Le lezioni si svolgeranno nella sede di CNI-Ecipar in via Malavolti 27 a Modena. Per informazioni scrivete a burani@mo.cna.it

ADDETTI ANTINCENDIO: E’ IL MOMENTO DI AGGIORNARE LA FORMAZIONE Il D.Lgs.81/08 ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento periodico anche per i corsi in qualità di addetto antincendio, oltre che per i corsi di gestione delle emergenze. Per definire i tempi di entrata in vigore dell’obbligo si attendeva la pubblicazione di alcuni decreti specifici che, tuttavia, non sono ancora stati emessi: per questo motivo il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare nella quale sono stati definiti il programma, i contenuti e la durata dei corsi a seconda della tipologia di rischio. Ecco la tabella di riferimento: FORMAZIONE BASE AGGIORNAMENTO Rischio Basso 4 h Rischio basso 2 h Rischio medio 8 h Rischio medio 5 h Rischio elevato 16 h Rischio elevato 8 h I corsi, della durata sopraindicata per ciascun addetto, andranno effettuati con cadenza triennale, come disposto dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco. ASQ organizza sia i corsi base che gli aggiornamenti per basso e medio rischio, comprensivi di prova pratica. Per informazioni, e per ottenere la scheda di adesione ai prossimi corsi, potete contattare i referenti ASQ: Buraschi Viviana 059/7409021 Palumbo Roberto 059/7409020 13


Corsi IMPARARE L’INGLESE: Livelli elementary e business Due corsi a cura di CNI-Ecipar, per migliorare il proprio inglese scolastico rendendolo più funzionale, o per trasformare un inglese già rodato in un vero strumento professionale. CNA e CNI-Ecipar propongono, a partire da ottobre, due corsi in lingua inglese a cura della docente madrelingua Edie Romano. Elementary English Si parte da una base minima per rivedere o imparare le strutture grammaticali di base necessarie per una comunicazione efficiente. Entro la fine del corso, lo studente sarà in grado di dare e richiedere informazioni personali, sulla routine quotidiana. Riuscirà a sostenere una comunicazione semplice, scrivere una email o una lettera. Fare telefonate per prenotare ristoranti, hotel, acquisti nei negozi ecc.. Molti momenti saranno dedicati al colloquio.

Corso: Elementary English Sede: CNA Provinciale (via Malavolti 27, Modena) Costo: euro 130,00+IVA (230,00+IVA per i non associati) Ore: 25 Docente: Edie Romano Lunedì 15/10/2012 18:00-21:00 Giovedì 18/10/2012 18:00-20:00 Lunedì 22/10/2012 18:00-20:00 Giovedì 25/10/2012 18:00-20:00 Lunedì 29/10/2012 18:00-20:00 Lunedì 05/11/2012 18:00-20:00 Giovedì 08/11/2012 18:00-20:00 Lunedì 12/11/2012 18:00-20:00 Giovedì 15/11/2012 18:00-20:00 Lunedì 19/11/2012 18:00-20:00 Giovedì 22/11/2012 18:00-20:00 Giovedì 29/11/2012 18:00-20:00

Business English Il corso è indirizzato alle comunicazioni di lavoro efficaci con clienti e colleghi, in particolare come modificare il tono e il registro in relazione alla specifica conversazione. Studio delle strutture grammaticali che rendono più efficiente la

comunicazione parlata e scritta. Scrivere una email adeguata e saper gestire una presentazione. In ogni lezione verranno rafforzate le capacità di ascolto. Verrà approfondito l’utilizzo dei verbi modali, in particolare per le richieste ad esprimere obbligo/non-obbligo. Effettuare telefonate, riunioni e presentazione utilizzando correttamente la lingua inglese. Corso: Business English Sede: CNA Provinciale (via Malavolti 27, Modena) Costo: euro 110,00+IVA (210,00+IVA per i non associati) Ore: 20 Docente: Edie Romano Lunedì 14/01/2013 18:00-20:00 Mercoledì 16/01/2013 18:00-20:00 Lunedì 21/10/2012 18:00-20:00 Mercoledì 23/01/2013 18:00-20:00 Lunedì 28/01/2013 18:00-20:00 Mercoledì 30/01/2013 18:00-20:00 Lunedì 04/02/2012 18:00-20:00 Mercoledì 06/02/2013 18:00-20:00 Lunedì 11/02/2013 18:00-20:00 Mercoledì 13/02/2013 18:00-20:00 Per maggiori informazioni CNI-ECIPAR tel 059 269 800 fax 059 253 488 cniecipar@mo.cna.it 14


Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA Condizioni accordo del 4 aprile 2012

Aggiornato Al 2 OTTOBRE 2012 Valido nel mese di OTTOBRE 2012

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI ACCORDO REGIONALE TESORERIA: ➣ Banca Carim S.p.A. (ex Cassa di Risparmio di Rimini); ➣ Banca di Imola S.p.A.(Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.); ➣ Banca di Romagna S.p.A. (Gruppo Cassa Risparmio di Cesena S.p.A.); ➣ Banca Modenese S.p.A. (Gruppo bancario CariFe); ➣ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (ex Banca Agricola Mantovana); ➣ Banca Monte Parma S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.); ➣ Cariparma gruppo Credit Agricole S.p.A. (Gruppo Cariparma Credit Agricole); ➣ Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna (Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.); ➣ Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.; ➣ Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (Gruppo Cassa Risparmio di Cesena S.p.A.); ➣ Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.; ➣ Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO.): ➥ BancaEtruria soc. coop. per azioni; ➥ Banca di Piacenza soc. coop. per azioni; ➥ Banca popolare Commercio & Industria (Gruppo Ubibanca); ➥ Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. (Gruppo BPER compresa ex Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola); ➥ Banca popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.; ➥ Banca popolare di Ravenna (Gruppo BPER); ➥ Banco Popolare Gruppo Banco Popolare (Banca Popolare Verona, Banco S.Geminiano e S.Prospero, Banca popolare di Lodi s.p.a.); ➥ Banca popolare Valconca; ➥ Sanfelice 1893 Banca Popolare. ➣ Credito Emiliano S.p.A. (Gruppo Bancario Credem); ➣ Federazione Banche di Credito Cooperativo Emilia Romagna (B.C.C.); ➣ Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Carisbo); ➣ UniCredit S.p.A. (ex. Unicredit Banca s.p.a.); ➣ Unipol Banca S.p.A. (ex UGF Banca s.p.a.). 15


Credito ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA Condizioni accordo del 4 aprile 2012

Aggiornato Al 2 OTTOBRE 2012 Valido nel mese di OTTOBRE 2012

APPLICATE SUI FIDI UTILIZZATI: Tipo fido FIDO CASSA ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.) ANTICIPO FATTURE

FASCIA 1

4,506%

Euribor 3mmp +4,250%

2,356%

Euribor 3mmp +2,100%

2,956%

Euribor 3mmp +2,700%

FASCIA 2

5,406%

Euribor 3mmp +5,150%

2,856%

Euribor 3mmp +2,600%

3,656%

Euribor 3mmp +3,400%

FASCIA 3

6,206%

Euribor 3mmp +5,950%

3,556%

Euribor 3mmp +3,300%

4,456%

Euribor 3mmp +4,200%

FASCIA 4

7,256%

Euribor 3mmp +7,00%

4,656%

Euribor 3mmp +4,400%

5,056%

Euribor 3mmp +4,900%

(Euribor 3 m.m.p. = 3 mesi media mese precedente, 0,256% pubblicato Il Sole 24 Ore 02/10/2012) La fascia di merito è attribuita dalla banca, su richiesta dell’impresa, in relazione alla sua classe di rischio (rating Basilea 2).

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Aggiornato Al 2 OTTOBRE 2012 Valido nel mese di OTTOBRE 2012

La Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) o Corrispettivo Disponibilità Creditizia (C.D.C.) o Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (D.I.F.), sono applicati sui fidi concessi, indipendentemente dall’utilizzo, con addebito trimestrale, prevede le modalità di seguito dettagliate: a) Banche aderenti al Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO), banca Credem-Gruppo Credito Emiliano spa, banche aderenti a Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna, Unicredit Banca spa, mentre solo per Carisbo– Gruppo Intesa Sanpaolo, Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna–Gruppo Intesa Sanpaolo, applicano dal 1° aprile 2012, una commissione così calcolata:

Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

Fascia 4

Trimestrale

0,15%

0,25%

0,30%

0,40%

Annuale

0,60%

1,00%

1,20%

1,60%

b) Commissione massima trimestrale 0,40%, annuale 1,60%, applicata esclusivamente sui FIDI DI CASSA A BREVE, dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., (Gruppo Credit Agricole); c) Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. e Banca di Romagna s.p.a. (Gruppo Unibanca) applicano una commissione massima calcolata per importo e per fascia:

FIDO CONCESSO

Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

Fascia 4

Trimestrale > Fino €. 50.000

0,250%

0,350%

0,3625%

0,375%

Annuale >

1,000%

1,400%

1,450%

1,500%

Trimestrale > Da €. 50.000 a €. 500.000 Annuale >

0,175%

0,250%

0,250%

0,250%

0,700%

1,000%

1,000%

1,000%

Trimestrale > Oltre €. 500.000

0,100%

0,125%

0,125%

0,125%

Annuale >

0,400%

0,500%

0,500%

0,500%

Le Banche aderenti all’Accordo, non indicate potranno applicare una delle opzioni qui sopra riportate. Nel caso di concessione, modifica o revoca del fido, durante un trimestre, le percentuali saranno applicate in misura proporzionale all’importo e alla durata (giorni effettivi) degli affidamenti concessi, da parte di tutte le banche. 17


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ASSOCIATI CNA MODENA

Altri oneri e commissioni previste dall’Accordo regionale di tesoreria: VALUTE

ALTRE COMMISSIONI

Prelievi con assegno

data assegno

Spese chiusure trimestrali

Versamenti contanti

stesso giorno

Spese di istruzione fido massimo

Versamento assegni circolari emessi dalla stessa banca

stesso giorno

Spese per riga di estratti conto

Versamento assegni stesso sportello

stesso giorno

Modello di pagamento F24

Versamento assegni stesso Istituto

stesso giorno

Altri attestati

-. 1,25 -. 1,00

-. 10,00 ZERO -. 1,10 ZERO

Versamenti assegni bancari altri Istituti giorni lavorativi (*)

1

Commissioni per bonifico telematico

Versamenti assegni circolari altri Istituti giorni lavorativi (*)

3

Servizio internet banking monobanca, per nuove richieste pervenute banche per l’anno 2011, canone gratuito primi 6 mesi

Effetti cartacei a scadenza stessa banca giorni lavorativi (*)

7

Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto cartaceo.

-. 2,85

Effetti cartacei a scadenza su altra banca giorni lavorativi (*)

8

Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto magnetico.

-. 2,53

Effetti cartacei a vista su stessa banca giorni lavorativi (*)

12

Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie invio telematico.

-. 1,75

Effetti cartacei a vista su altra banca giorni lavorativi (*)

14

Effetti protestati

0,12%

ZERO

RI.BA. sulla stessa banca giorni lavorativi (*)

0

Effetti protestati costo minimo

-. 7,00

RI.BA. su altre banche giorni lavorativi (*)

1

Effetti protestati costo massimo

-. 18,00

Ritorno insoluti su effetti e Ricevute bancarie (RIBA)

-. 4,21

Effetti richiamati “omnicomprensivi di altri oneri”

-. 8,00

Le condizioni dell’Accordo Quadro Regionale non comprendono tutti i tassi e le commissioni applicate sul conto corrente (esempio: tasso creditore, tasso fuori fido, indennità sconfinamento). I tassi e le commissioni non indicate nell’Accordo devono essere ricercate nel Foglio Informativo che ogni banca deve consegnare al cliente e pubblicare a disposizione della clientela (esempio. consegna alla sottoscrizione del contratto di conto corrente, manifesti presso filiali, fogli sui siti web). Il Foglio Informativo è un documento obbligatorio per legge e indica le condizioni massime che la banca si impegna ad applicare, ogni condizione migliorativa, non sono ammesse condizioni peggiorative rispetto a quanto indicato nel Foglio informativo. (*) Le valute devono essere comunque adeguate alla Direttiva sui servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs n.11 del 27/01/10 18



UNI approva la stesura della norma sulla figura del Fotografo Professionista CNA è in campo da sempre per il riconoscimento delle nuove professioni, cui va conferita dignità sociale perché siano competitive all’interno del sistema economico. I circa due milioni di professionisti ancora privi di norme specifiche per la propria attività, si ritrovano anche privi di una rappresentanza vera presso le istituzioni: ed è qui che CNA interviene. Con il progetto Professioni, CNA si è data l’obiettivo del riconoscimento delle professioni non regolamentate. A questo scopo si stanno portando avanti 2 percorsi. Da un lato vengono esercitate pressioni politiche per una celere approvazione della proposta di legge che riconosce, come succede già in altri paesi della Comunità Europea, le professioni non organizzate in ordini o collegi (situazione che tocca oltre 2 milioni di professionisti): la norma, già approvata dalla Camera, è ora in discussione al Senato per l’approvazione definitiva. Dall’altro CNA sta portando avanti con UNI, l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, un percorso per il riconoscimento mediante certificazione di alcune professioni: in questo processo l’Unione Comunicazione Terziario Avanzato è in prima linea per quanto riguarda le professioni dei fotografi, degli informatici e dei comunicatori. Il 3 ottobre è stata ufficialmente approvata la stesura della norma UNI che regolamenta la figura del Fotografo Professionista. “Oggi il sistema della qualità professionale è diventato elemento essenziale della società e del mercato – dice Andrea Nannini, fotografo, presidente di CNA Comunicazione Nazionale e promotore del lavoro con UNI – Per questo promuovere la qualità dei servizi professionali attraverso un sistema normativo UNI che, in linea con le più evolute esigenze europee, riconosca le prassi i saperi attraverso lo strumento della certificazione, è diventato obbiettivo improcrastinabile. In tale ambito CNA Comunicazione ha contribuito, in modo sostanziale, alla redazione delle linee guida del fotografo professionista (con UNI è stata ultimata la fase pubblica) che risulterà nei contenuti, all’avanguardia sia in campo italiano che in quello europeo. Un lavoro svolto con passione ed impegno dai nostri imprenditori durato oltre un anno e che avrà il suo epilogo a breve. Adesso tocca ai fotografi utilizzare lo strumento per rendere definitivamente chiaro al mercato chi garantisce la qualità della prestazione professionale. Siamo consapevoli che la normazione e la conseguente certificazione, a seguito di un percorso formativo, non risolveranno istantaneamente tutti i problemi ma siamo altrettanto consapevoli di aver dato inizio a quel processo virtuoso di cui si sentiva, da anni, la mancanza”.






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