AGRICOLTURA BIOLOGICA E INTEGRATA.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ NORMATIVA E CERTIFICAZIONI ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Progetto 20936 - P.S.R. Marche 2014-2020 - Misura 1. Sottomisura 1.2. Operazione B
AGRICOLTURA BIOLOGICA L’agricoltura biologica L’agricoltura biologica è un’agricoltura alternativa a quella ‘convenzionale’ per gli aspetti che riguardano sia la gestione dell’azienda agricola sia la produzione agricola. L’agricoltura biologica o «bio» – per usare l’epiteto con cui è nota in Italia – ha come obiettivo principale non il raggiungimento d’elevati livelli di produzione, ma il mantenimento e l’aumento dei livelli di sostanza organica nei suoli (da cui l’espressione organic farming usata in Inghilterra, dove il bio ha mosso i primi passi), riducendo o eliminando del tutto l’apporto di fertilizzanti di sintesi, d’erbicidi per distruggere le ‘malerbe’ e di fitofarmaci per combattere parassiti (insetti, acari ecc.) e patogeni (funghi, batteri, virus).
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ I principi base di questo approccio vanno ben oltre all’assenza di fertilizzanti W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ e fitofarmaci. La produzione biologica di alimenti contempla un più complesso DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ approccio all’azienda agricola, considerata come un sistema integrato di diver-
se componenti: suolo destinato alla coltivazione, colture presenti, ciclo della sostanza organica, allevamento di animali, ambiente naturale, flora e fauna del territorio.
Quindi i principali obiettivi della produzione biologica sono: dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ • produrre cibo di alta qualità in quantità sufficiente e in modo sostenibile per l’azienda e l’ambiente stesso; Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ • lavorare con i sistemi naturali; • mantenere e migliorare i cicli biologici naturali della produzione agricola e dell’allevamento; • mantenere e sviluppare la fertilità del suolo mediante la naturale rotazione delle culture e del rispetto dei tempi di riposo; • impiegare energia rinnovabile e fonti sostenibili; • rispettare le condizioni di vita degli animali; • evitare il più possibile l’inquinamento del suolo, dell’aria e dell’acqua; • mantenere e rispettare la biodiversità dell’ambiente; Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione: rispondere alla domanda da parte dei consumatori di alimenti e fibre salubri e sicuri; dall’altro, fornire beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.
Al fine di definire i prodotti “dell’agricoltura biologica, dobbiamo specificare che non esistono, i prodotti “biologici”, ma i prodotti “dell’agricoltura biologica”. Infatti se noi ci troviamo di fronte a due prodotti privi di residui chimici ed assolutamente identici possono essere l’uno il risultato del metodo di produzione biologico, l’altro no. Non è il prodotto ad essere “biologico”, ma il modo come è stato prodotto.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
In Europa la produzione biologica è disciplinata dal regolamento CE n. 834/2007
e dal successivo regolamento d’esecuzione CE n. 889/2008. Il Regolamento CE 834/2007 (che ha sostituito il Reg 2092/91, che aveva in trodotto la regolamentazione comunitaria sull’agricoltura biologica) è relativo WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ “alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici” in altre paW͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ role, il Regolamento definisce le condizioni da rispettare perché un prodotto DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ agricolo o un prodotto alimentare possano essere offerti facendo riferimento al
metodo di produzione biologico.
Il Regolamento CE 1804/99 è invece relativo “ai prodotti dell’allevamento bio logico”. La produzione biologica esisteva anche prima dei Regolamenti 2092/91 e dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ 1804/99, ma non esisteva nessuna regolamentazione su cosa dovesse intendersi per “agricoltura biologica” Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ e, quindi, su cosa potesse essere etichettato come “prodotto dell’agricoltura biologica”. L’assenza di una regolamentazione aveva determinato confusione, frodi e, di conseguenza, difficoltà per lo svilupparsi del mercato… Quindi i Regolamenti definiscono i “disciplinari” che dettano le regole da rispettare per la produzione biologica. Questi regolamenti contengono una serie di disposizioni comuni riguardo ai metodi di produzione, all’etichettatura dei prodotti, al sistema dei controlli, ai provvedimenti finanziari di sostegno all’agricoltura biologica e integrata, alle misure adottate per la tutela dell’ambiente agricolo e per la biodiversità. In particolare, il Regolamento n. 834/2007 CE prevede l’obbligatorietà d’uso del marchio biologico. Un codice numerico è associato al logo, indicante la nazione, il tipo di metodo
produzione, all’etichettatura dei prodotti, al s finanziari di sostegno all’agricoltura biologica tutela dell’ambiente agricolo e per la biodivers di produzione, il codice dell’operatore eilil Regolamento codice dell’organismo controllo In particolare, n. di834/2007 C (Figura). marchio biologico. Un codice numerico è associato al logo, indi produzione, il codice dell’operatore e il codice
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ
Il logo EU (più noto come Eurofoglia), reso obbligatorio per tutti i prodotti bio p Consiglio EC/834/2007 e EC/889/2008. L’Eurofoglia, il cui uso è disciplinato dal R essere usata su base volontaria nel caso di prodotti bio non confezionati o altri p dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ Per i prodotti trasformati, almeno il 95% degli ingredienti deve essere biologico. di metodo di produzione, il codice dell’operatore e il codice dell’organismo di co Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ Il logo EU (più noto come Eurofoglia), reso obbligatorio per tutti i prodotti bio prodotti e confezionati all’interno dell’UE, secondo i Regolamenti del Consi
glio EC/834/2007 Testo reg. ce 834/2007 e EC/889/2008.
L’Eurofoglia, il cui uso è disciplinato dal Regolamento CE 271/10, può essere usata su base volontaria nel caso di prodotti bio non confezionati o altri prodotti bio importati da Paesi terzi. Per i prodotti trasformati, almeno il 95% degli ingredienti deve essere biologico. Un codice numerico è associato al logo, indicante la nazione, il tipo di metodo di produzione, il codice dell’operatore e il codice dell’organismo di controllo.
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, quello di garantire la concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare nei prodotti etichettati come biologici. Dovrebbe inoltre l’articolo 37, DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ proporsi di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, in linea con l’evoluzione della produzione e del vista la proposta della Commissione, mercato.
visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando quanto segue: (1)
La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.
(4)
La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su un Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici propone di migliorare e rafforzare le norme comunitarie applicabili all’agricoltura biologica e le disposizioni in materia di importazioni e di controlli. Nelle conclusioni del 18 ottobre 2004, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il quadro normativo comunitario in materia, nell’intento di semplificarlo, curarne la coerenza d’insieme e, in particolare, stabilire principi che favoriscano l’armonizzazione delle norme e, ove possibile, ridurre il livello di dettaglio.
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(2)
(3)
Il contributo del settore dell’agricoltura biologica è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. La domanda dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le recenti riforme della politica agricola comune, con l’accento da esse posto sull’orientamento al mercato e sull’offerta di prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori, saranno probabilmente un’ulteriore stimolo per il mercato dei prodotti biologici. In questo contesto, la normativa sulla produzione biologica assume una funzione sempre più rilevante nell’ambito della politica agricola ed è strettamente correlata all’evoluzione dei mercati agricoli. Il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica dovrebbe porsi come obiettivo
(1) Parere del 22 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5)
È pertanto opportuno esplicitare maggiormente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione biologica, in modo da favorire la trasparenza, la fiducia del consumatore e una percezione armonizzata del concetto di produzione biologica.
(6)
A tale fine, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2) dovrebbe essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.
(7)
Occorre stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alla produzione vegetale, animale e di acquacoltura comprendente norme relative alla raccolta di vegetali selvatici e di alghe marine selvatiche, norme sulla conversione e norme sulla produzione di alimenti, vino compreso, e mangimi
(2) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 3).
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trasformati e di lievito biologico. La Commissione dovrebbe autorizzare l’uso di prodotti e sostanze e decidere i metodi da utilizzare nell’agricoltura biologica e nella trasformazione di alimenti biologici.
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(16) Poiché l’allevamento biologico è un’attività legata alla terra,
è opportuno che gli animali abbiano accesso, ogniqualvolta sia possibile, a spazi all’aria aperta o a pascoli.
(17) L’allevamento biologico dovrebbe rispettare criteri rigorosi
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ (8)
Occorre favorire l’ulteriore sviluppo della produzione biologica, in particolare promuovendo l’impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica.
(9)
Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti derivati od ottenuti da OGM sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non dovrebbero quindi essere utilizzati nell’agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici.
perseguito è quello di limitare per quanto (10) L’obiettivo possibile la presenza di OGM nei prodotti biologici. Le soglie di etichettatura esistenti rappresentano massimali WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ legati esclusivamente alla presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di OGM. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ biologica dovrebbe fare affidamento prevalen (11) L’agricoltura temente sulle risorse rinnovabili nell’ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. Al fine di limitare al minimo l’uso di risorse non rinnovabili, i rifiuti e i sottoprodotti di origine animale e vegetale dovrebbero essere riciclati per restituire gli elementi nutritivi alla terra.
(12) La produzione biologica vegetale dovrebbe contribuire a
mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l’erosione. Le piante dovrebbero essere nutrite preferibilmente attraverso l’ecosistema del suolo anziché mediante l’apporto di fertilizzanti solubili.
in materia di benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, e la gestione della salute degli animali dovrebbe basarsi sulla prevenzione delle malattie. A questo proposito, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre la scelta delle razze dovrebbe tenere conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Le norme di attuazione relative alla produzione animale e di acquacoltura dovrebbero garantire quanto meno l’osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni del suo comitato permanente.
(18) La produzione animale biologica dovrebbe tendere a
completare i cicli produttivi delle diverse specie animali con animali allevati secondo il metodo biologico. Tale sistema dovrebbe favorire pertanto l’ampliamento della banca di geni di animali biologici, migliorare l’autosufficienza, assicurando così lo sviluppo del settore.
(19) I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti
mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell’integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto in tutte le fasi della catena di produzione.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ (20) Gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
(13) Gli elementi essenziali del sistema di gestione della
produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali. Si dovrebbe ricorrere all’aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica.
(14) La produzione animale è una componente essenziale
biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Si dovrebbero tuttavia prevedere disposizioni speciali di etichettatura per gli alimenti trasformati comprendenti ingredienti di origine agricola che non si possono ottenere con metodi biologici, come nel caso dei prodotti della caccia e della pesca. Inoltre, ai fini dell’informazione dei consumatori, della trasparenza del mercato e per stimolare l’uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire, a determinate condizioni, di inserire nell’elenco degli ingredienti riferimenti alla produzione biologica.
dell’organizzazione della produzione agricola nelle aziende biologiche, in quanto fornisce la materia organica e gli elementi nutritivi necessari alle colture e quindi contribuisce al miglioramento del suolo e allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile.
(15) Al fine di evitare l’inquinamento dell’ambiente, in partico-
lare delle risorse naturali come il suolo e l’acqua, la produzione animale biologica dovrebbe prevedere, in linea di principio, uno stretto legame tra tale produzione e la terra, idonei sistemi di rotazione pluriennale e l’alimentazione degli animali con prodotti vegetali provenienti dall’agricoltura biologica coltivati nell’azienda stessa o in aziende biologiche vicine.
(21) È opportuno prevedere un’applicazione flessibile delle
norme di produzione, che consenta di adattare le norme e i requisiti della produzione biologica alle condizioni climatiche o geografiche locali, alle particolari pratiche zootecniche e ai vari stadi di sviluppo. Ciò dovrebbe consentire l’applicazione di norme eccezionali, ma solo nei limiti di precise condizioni specificate nella normativa comunitaria.
(22) È importante preservare la fiducia del consumatore nei
prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero essere pertanto strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l’applicazione di norme meno restrittive.
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(31) Per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti in
(23) A tutela del consumatore e a garanzia della concorrenza
conformità dei requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario relativo alla produzione biologica, le attività svolte dagli operatori in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici dovrebbero essere soggette ad un sistema di controllo istituito e gestito in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1).
leale, i termini utilizzati per indicare i prodotti biologici dovrebbero essere protetti contro la loro utilizzazione su prodotti non biologici nell’intera Comunità e indipendentemente dalla lingua impiegata. Detta protezione dovrebbe valere anche per i derivati e le abbreviazioni di uso corrente di tali termini, utilizzati singolarmente o in abbinamento.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ (24) Per dare chiarezza ai consumatori in tutto il mercato
comunitario, occorre rendere obbligatorio il logo UE per tutti i prodotti alimentari biologici in imballaggio preconfezionato ottenuti nella Comunità. Si dovrebbe altresì poter utilizzare il logo UE su base volontaria nel caso di prodotti biologici non preconfezionati ottenuti nella Comunità o per i prodotti biologici importati da paesi terzi.
tuttavia opportuno limitare l’utilizzazione del (25) Silogoritiene UE ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici, in modo da non trarre in WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ inganno i consumatori sulla natura biologica dell’intero prodotto. Pertanto non se ne dovrebbe consentire l’utilizW͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ zazione nell’etichettatura di prodotti in conversione o di alimenti trasformati in cui meno del 95 % degli ingredienti DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ di origine agricola siano biologici.
(32) In certi casi può sembrare sproporzionato imporre i
requisiti di notifica e di controllo a determinate categorie di dettaglianti, ad esempio quelli che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esentare questi operatori da tali requisiti. Per evitare frodi è tuttavia necessario escludere dall’esenzione gli operatori che producono, preparano o immagazzinano prodotti, salvo che sia in connessione con il punto vendita, o che importano prodotti biologici o hanno subappaltato tali attività a terzi.
(26) Il
(33)
(27) Inoltre,
logo UE non dovrebbe in alcun caso impedire l’utilizzazione simultanea di loghi nazionali o privati.
per evitare pratiche ingannevoli e qualsiasi confusione tra i consumatori circa l’origine comunitaria o meno del prodotto, ogniqualvolta sia utilizzato il logo UE i consumatori dovrebbero essere informati del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.
I prodotti biologici importati nella Comunità europea dovrebbero poter essere immessi sul mercato comunitario come biologici se sono stati prodotti secondo norme di produzione e sottoposti ad un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Inoltre, i prodotti importati nell’ambito di un regime equivalente dovrebbero essere muniti di un certificato rilasciato dall’autorità competente o dall’autorità o organismo di controllo riconosciuti del paese terzo interessato.
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(28) La
(34) La valutazione dell’equivalenza per i prodotti importati Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ dovrebbe tener conto delle norme internazionali del Codex
normativa comunitaria dovrebbe promuovere un concetto armonizzato di produzione biologica. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dovrebbero astenersi da qualsiasi condotta che potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione dei prodotti conformi certificati da un’autorità o da un organismo situati in un altro Stato membro. In particolare non dovrebbero imporre controlli o oneri finanziari aggiuntivi.
(29) A fini di coerenza con la normativa comunitaria vigente in
altri settori, nel caso della produzione animale e vegetale si dovrebbe consentire agli Stati membri di applicare, nei rispettivi territori, norme di produzione nazionali più rigorose delle norme comunitarie relative alla produzione biologica, purché le norme nazionali in questione si applichino anche alla produzione non biologica e siano altrimenti conformi al diritto comunitario.
(30) È vietato l’uso di OGM nella produzione biologica. A fini di
chiarezza e di coerenza, occorre precludere la possibilità di etichettare come biologico un prodotto che deve essere etichettato come contenente OGM, costituito da OGM o derivato da OGM.
alimentarius.
(35) È ritenuto opportuno mantenere l’elenco dei paesi terzi
riconosciuti dalla Commissione come aventi norme di produzione e regimi di controllo equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Per i paesi terzi che non figurano in tale elenco, la Commissione dovrebbe compilare un elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti competenti ad espletare le funzioni di controllo e di certificazione nei paesi terzi interessati.
(36) Occorre raccogliere informazioni statistiche che permet-
tano di ricavare dati attendibili necessari per l’attuazione ed il monitoraggio del presente regolamento, e quali strumenti per i produttori, gli operatori di mercato ed i responsabili politici. Le informazioni statistiche necessarie dovrebbero essere definite nel contesto del programma statistico comunitario.
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
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(37) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da
una data fissata in modo da lasciare alla Commissione il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per la sua attuazione.
(38) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regola-
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c)
mangimi;
d)
materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica.
mento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1).
Il presente regolamento si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.
(39) L’evoluzione dinamica del settore biologico, alcune que-
stioni altamente sensibili connesse con il metodo di produzione biologico e la necessità di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e del sistema di controllo rendono opportuno prevedere una futura revisione delle norme comunitarie relative all’agricoltura biologica, tenendo conto dell’esperienza acquisita attraverso l’applicazione di dette norme.
(40) In attesa dell’adozione di norme comunitarie di produzione WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ dettagliate per talune specie animali, piante acquatiche e W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ microalghe, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere l’applicazione di norme nazionali o, in mancanza DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ di queste, norme private da essi accettate o riconosciute, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 2. Tuttavia le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al presente regolamento. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, sull’etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria.
TITOLO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione
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1. Il presente regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l’efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi.
Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del presente regolamento concernenti:
a)
tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;
b)
l’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità.
4. Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati nel presente articolo, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l’etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per: Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ a)
«produzione biologica»: l’impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;
b)
«fasi della produzione, preparazione e distribuzione»: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l’etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto;
2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura, inclusa l’acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato:
c)
«biologico»: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;
a)
prodotti agricoli vivi o non trasformati;
d)
b)
prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
«operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’ambito dell’impresa biologica sotto il suo controllo;
e)
«produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
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f)
«produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati (compresi gli insetti);
g)
«acquacoltura»: la definizione che figura nel regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (1);
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competenza e, se del caso, l’autorità omologa di un paese terzo; o)
«autorità di controllo»: organo della pubblica amministrazione di uno Stato membro al quale l’autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per l’ispezione e la certificazione nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento, o anche, secondo i casi, l’autorità omologa di un paese terzo o l’autorità omologa operante in un paese terzo;
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ h)
«conversione»: la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;
le operazioni di conservazione e/o di i) «preparazione»: trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l’etichettatura e/o le modifiche apportate all’etichettatura riguardo all’indicazione del metodo di produzione biologico; WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ j) «alimenti», «mangimi» e «immissione sul mercato»: si applicano le definizioni date nel regolamento (CE) n. 178/ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2);
k)
«etichettatura»: i termini, le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riguardanti imballaggi, documenti, avvisi, etichette, cartoncini, nastri o fascette e presenti su di essi, che accompagnano o si riferiscono a un prodotto;
p)
«organismo di controllo»: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento o anche, secondo i casi, l’organismo omologo di un paese terzo o l’organismo omologo operante in un paese terzo;
q)
«marchio di conformità»: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi;
r)
«ingredienti»: la definizione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE;
s) t)
«prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti dalla direttiva 91/ 414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 4); «organismo geneticamente modificato (OGM)»: un qualsiasi organismo cui si applica la definizione della direttiva 2001/ 18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/ CEE del Consiglio (5), e che non è ottenuto mediante l’impiego delle tecniche di modificazione genetica di cui all’allegato I.B di tale direttiva;
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
l)
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
m)
«pubblicità»: qualsiasi presentazione al pubblico, con mezzi diversi dall’etichettatura, che intende o potrebbe influenzare e determinare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti biologici;
n)
«autorità competente»: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni stabilite ai sensi del presente regolamento, o qualsiasi altra autorità investita di tale
«prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato»: la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (3);
(1) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1. (2) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3). (3) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).
u)
«derivato da OGM»: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;
v)
«ottenuto da OGM»: derivato mediante l’uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM;
w)
«additivi per mangimi»: i prodotti definiti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (6);
(4) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 44). 5 ( ) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24). 6 ( ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
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x)
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«equivalente» (nella descrizione di sistemi o misure differenti): atto a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità;
y)
«ausiliare di fabbricazione»: qualsiasi sostanza non consumata come ingrediente alimentare in quanto tale, utilizzata intenzionalmente nella trasformazione di materie prime, alimenti e relativi ingredienti per raggiungere un determinato scopo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione e il cui impiego può risultare nella presenza non intenzionale ma tecnicamente inevitabile di residui della sostanza o di suoi derivati nel prodotto finale, e purché i suddetti residui non presentino rischi sanitari e non abbiano alcun effetto tecnologico sul prodotto finito;
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b)
mirare a ottenere prodotti di alta qualità;
c)
mirare a produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ z) «radiazioni ionizzanti»: radiazioni come definite dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ ionizzanti ( ), e con le limitazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti ( );
Articolo 4
Principi generali
La produzione biologica si basa sui seguenti principi: a)
1
2
aa)
«operazioni di ristorazione collettiva»: la preparazione di prodotti biologici in ristoranti, ospedali, mense e altre aziende alimentari analoghe nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale.
TITOLO II
la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che: i)
utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
ii)
praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l’acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;
iii)
escludono l’uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;
iv) si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione;
OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA
Articolo 3 Obiettivi
b) la limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni. Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero
La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:
non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera a), essi si limitano a:
a)
stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che:
i)
fattori di produzione provenienti da produzione biologica;
i)
rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
ii)
sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
iii)
concimi minerali a bassa solubilità;
ii)
contribuisca a un alto livello di diversità biologica;
iii)
assicuri un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria;
c)
iv)
rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
(1) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1. (2) GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui: i)
non esistono le pratiche di gestione appropriate; e
ii)
non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni di cui alla lettera b); o
iii)
l’uso di fattori di produzione esterni di cui alla lettera b) contribuisce a creare un impatto ambientale inaccettabile;
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d)
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ove necessario l’adattamento, nel quadro del presente regolamento, delle norme che disciplinano la produzione biologica per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità climatiche regionali e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche.
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k)
somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;
l)
ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, incluso in particolare l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta e ai pascoli se del caso;
m)
non praticare l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti;
n)
mantenere per la produzione da acquacoltura la biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali, la salute dell’ambiente acquatico nel tempo e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;
o)
somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), o mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Articolo 5
Principi specifici applicabili all’agricoltura
Oltre che sui principi generali di cui all’articolo 4, l’agricoltura
biologica si basa sui seguenti principi specifici: e potenziare la vita e la fertilità naturale del a) mantenere suolo, la stabilità del suolo e la sua biodiversità, prevenire e combattere la compattazione e l’erosione del suolo, e WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ nutrire le piante soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo; W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ b) ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna; c)
d)
tener conto dell’equilibrio ecologico locale o regionale quando si operano le scelte produttive;
e)
tutelare la salute degli animali stimolando le difese immunologiche naturali degli animali, nonché la selezione di razze e varietà adatte e pratiche zootecniche;
Articolo 6
Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ biologici
Oltre che sui principi generali di cui all’articolo 4, la produzione Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ di alimenti biologici trasformati si basa sui seguenti principi
f)
tutelare la salute delle piante mediante misure profilattiche, quali la scelta di specie appropriate e di varietà resistenti ai parassiti e alle malattie vegetali, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali dei parassiti;
g)
praticare una produzione animale adatta al sito e legata alla terra;
h)
mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie;
riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l’allevamento;
specifici: a)
produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
b)
limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
c)
non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
d)
trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.
i)
utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;
j)
scegliere le razze tenendo conto della capacità di adattamento alle condizioni locali, della vitalità e della resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
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Se gli alimenti o i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento, ai sensi dei suddetti regolamenti, gli operatori possono presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali l’etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con i suddetti regolamenti.
Articolo 7 Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici Oltre che sui principi generali di cui all’articolo 4, la produzione di mangimi biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ a)
produrre mangimi biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
b)
limitare l’uso di additivi e ausiliari di fabbricazione per
mangimi al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o zootecnica a fini nutrizionali specifici; c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ prodotto; W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ d) trasformare in maniera accurata i mangimi, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici. DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ TITOLO III
NORME DI PRODUZIONE
Requisiti generali
Divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti vietato l’uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di Èalimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Articolo 8
Articolo 10
Norme generali di produzione
4. La Commissione decide sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di prodotti derivati od ottenuti da OGM secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
alimenti o mangimi biologici.
CAPO 1
3. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante i prodotti diversi da alimenti o mangimi o prodotti ottenuti da OGM, gli operatori che usano tali prodotti non biologici acquistati da terzi chiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati o ottenuti da OGM.
Gli operatori soddisfano le norme di produzione stabilite nel presente titolo e quelle previste nelle norme di attuazione di cui all’articolo 38, lettera a).
CAPO 2
Produzione agricola
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Articolo 11
Norme generali di produzione agricola Articolo 9 Divieto di uso di OGM 1. Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica. 2. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), o del regolamento (CE) n. 1830/ 2003. (1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
L’intera azienda agricola è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica.
Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l’acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un’adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili.
Qualora, secondo il disposto del secondo comma, non tutte le unità di un’azienda siano dedite alla produzione biologica, l’operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità e la separazione è debitamente documentata.
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aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:
Articolo 12 Norme di produzione vegetale
a)
1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica vegetale:
queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16 per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta;
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ a)
b) la fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ produzione biologica; W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ c) è consentito l’uso di preparati biodinamici; DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ d) inoltre l’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se
Norme di produzione delle alghe marine 1. La raccolta di alghe marine selvatiche e di parti di esse, che crescono naturalmente nel mare, è considerata un metodo di produzione biologica a condizione che: a)
non è consentito l’uso di concimi minerali azotati;
f)
tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l’inquinamento dell’ambiente;
g)
la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;
le zone di crescita siano di elevata qualità ecologica ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (1), e, in attesa dell’attuazione della stessa, di qualità equivalente a acque designate, ai sensi della direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (2), e non risultino inidonee sotto il profilo della salubrità. In attesa di norme più particolareggiate introdotte nella normativa d’attuazione le alghe marine selvatiche commestibili non siano raccolte in zone che non rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3);
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
h)
in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16;
i)
per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi;
Articolo 13
e)
la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.
3. Le misure necessarie all’attuazione delle norme del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16;
b)
la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l’erosione del suolo;
j)
i prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 16.
2. La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle
b)
la raccolta non nuoccia alla stabilità a lungo termine dell’habitat naturale o alla tutela delle specie nella zona di raccolta.
2. La coltivazione di alghe marine deve essere praticata in zone costiere con caratteristiche ambientali e di salubrità per lo meno equivalenti a quelle descritte nel paragrafo 1 per poter essere considerata biologica e inoltre: a)
pratiche sostenibili siano attuate in tutte le fasi della produzione e della raccolta di alghe marine giovani;
b)
per garantire il mantenimento di un’ampia banca di geni, la raccolta di alghe marine giovani allo stato brado avvenga su base periodica per supplire alle coltivazioni domestiche;
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1). (2) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14. (3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.
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c)
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consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo ad uso civico e di animali non biologici su terreni biologici;
non siano utilizzati fertilizzanti, eccetto nelle installazioni domestiche, e soltanto se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica a tale scopo ai sensi dell’articolo 16. vi)
3. Le misure necessarie all’attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale;
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ vii) il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata;
Articolo 14
Norme di produzione animale
1.
viii) agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell’intera vita dell’animale, anche al momento della macellazione;
Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui
all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione animale: a) riguardo all’origine degli animali: WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ i) gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche; W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ ii) a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un’azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni. Tali animali e i loro
prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c);
iii)
gli animali presenti nell’azienda all’inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c);
ix)
gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o in caso flora spontanea, o foreste gestite in modo non biologico o colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Si trovano ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura nocive alla salute delle api;
x)
le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura sono fabbricati essenzialmente in materiali naturali;
xi)
è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura;
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b)
la riproduzione avviene con metodi naturali. È ammessa tuttavia l’inseminazione artificiale;
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
i)
le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;
ii)
le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;
iii)
gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all’aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale;
riguardo alla riproduzione: i)
riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:
c)
iv)
v)
il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l’erosione o l’inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni; gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. Ad alcune condizioni restrittive è tuttavia
d)
ii)
la riproduzione non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;
iii)
non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;
iv)
viene scelta la razza appropriata. La scelta della razza contribuisce anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali;
riguardo all’alimentazione: i)
principalmente ottenere i mangimi per gli animali dall’azienda in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione;
ii)
gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all’agricoltura biologica;
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iii)
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L 189/11 Articolo 15
gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani;
Norme di produzione per animali d’acquacoltura iv)
1. Oltre alle norme generali di produzione agricola previste all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione di animali d’acquacoltura:
le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell’alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 16;
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ a)
riguardo all’origine degli animali d’acquacoltura: i)
v)
non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di
amminoacidi sintetici; vi) i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno; WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ e) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie: DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ i)
ii)
la prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l’esercizio, un’adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d’igiene;
ii)
b)
iii)
iv)
riguardo alle pratiche zootecniche: i)
le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;
ii)
le pratiche zootecniche, comprese la somministrazione di mangime, la progettazione degli impianti, la densità degli animali e la qualità dell’acqua, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze di sviluppo, fisiologiche e comportamentali degli animali;
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ iii) le pratiche zootecniche limitano al minimo l’impatto
le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;
ambientale negativo proveniente dall’azienda, inclusa la fuoriuscita dello stock d’allevamento;
quando giovani stock provenienti da riproduttori o da aziende biologici non sono disponibili, animali prodotti in modo non biologico possono essere introdotti in un’azienda a determinate condizioni;
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
biologica è basata sull’allevamento di l’acquacoltura giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche;
f)
iv)
gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali d’acquacoltura;
v)
si assicura che sia mantenuto il benessere degli animali durante il trasporto;
vi)
agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze anche al momento della macellazione;
è consentita l’utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;
riguardo alla pulizia e alla disinfezione, i relativi prodotti sono utilizzati nei locali di stabulazione e negli impianti solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 16.
2. Le misure e condizioni necessarie all’attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
c)
riguardo alla riproduzione: i)
non sono usate l’induzione artificiale della poliploidia, l’ibridazione artificiale la clonazione e la produzione di ceppi monosessuali, salvo mediante selezione manuale;
ii)
vengono scelti ceppi appropriati;
iii)
sono stabilite le condizioni specifiche secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di seme;
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d)
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riguardo all’alimentazione dei pesci e dei crostacei: i)
gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo;
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iii)
è consentita l’utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
iv)
sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ ii)
iii)
la frazione vegetale dell’alimentazione proviene da produzione biologica e la frazione dell’alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall’utilizzo sostenibile della pesca;
ii)
tali animali filtratori ottengono il soddisfacimento di tutti i bisogni nutrizionali dalla natura tranne nel caso del seme allevato negli schiuditoi e nei vivai; essi si sviluppano in acque che rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004;
riguardo alla pulizia e disinfezione i relativi prodotti sono usati negli specchi d’acqua e nelle gabbie, negli edifici e negli impianti solo se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma dell’articolo 16.
le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali e gli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se ne è autorizzato l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 16;
iv) non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ amminoacidi sintetici; W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ e) riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ sono alimentate dall’uomo ma si nutrono di plancton naturale: i)
g)
2. Le misure e condizioni necessarie all’attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
Articolo 16 Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l’autorizzazione
1. La Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, l’uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell’agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi: a)
prodotti fitosanitari;
b)
concimi e ammendanti;
c) materie prime per mangimi non biologiche di origine dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ vegetale, materie prime per mangimi di origine animale e
iii)
f)
minerale e talune sostanze usate nell’alimentazione degli animali;
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ d)
additivi per mangimi e ausiliari di fabbricazione;
e)
prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, degli edifici e degli impianti usati per la produzione animale;
f)
prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola.
riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie: i)
le zone di sviluppo devono essere di qualità ecologica elevata secondo quanto definito dalla direttiva 2000/ 60/CE e, in attesa dell’attuazione della stessa, di qualità equivalente ad acque designate ai sensi della direttiva 2006/113/CE;
ii)
la prevenzione delle malattie è realizzata mantenendo gli animali in ottime condizioni mediante un’ubicazione appropriata e una progettazione ottimale delle aziende, l’applicazione di buone pratiche zootecniche e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodiche dei locali, la somministrazione di mangimi di qualità, un’adeguata densità degli animali e la selezione delle razze e dei ceppi; le malattie sono curate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;
I prodotti e le sostanze figuranti nell’elenco ristretto possono essere usati solo in quanto l’uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell’agricoltura generale negli Stati membri interessati conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario. 2. L’autorizzazione relativa ai prodotti e alle sostanze di cui al paragrafo 1 è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri generali e specifici valutati complessivamente: a)
essi sono necessari per una produzione continuativa e essenziali per l’uso previsto;
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b)
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Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate.
tutti i prodotti e tutte le sostanze sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale salvo ove i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;
c)
I prodotti e le sostanze usati prima dell’adozione del presente regolamento per scopi corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all’articolo 37, paragrafo 2.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ c)
nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti norme: i)
essi sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, fisiche o relative alla selezione dei vegetali o pratiche colturali o altre pratiche di gestione efficaci;
ii) se non sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale e non sono identici alla loro forma naturale, i prodotti possono essere autorizzati solo se le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le parti commestibili della WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ coltura; W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ d) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), essi DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ sono essenziali per ottenere o mantenere la fertilità del suolo o per soddisfare uno specifico bisogno di nutrimento delle colture o per conseguire scopi specifici di miglioramento del suolo;
e)
nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), si applicano le seguenti norme: i)
ii)
Articolo 17 Conversione
1.
Le seguenti norme si applicano alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ a) il periodo di conversione ha inizio non prima della data in
cui l’operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1;
i mangimi di origine minerale, gli oligoelementi, le vitamine o le provitamine sono di origine naturale. In caso di indisponibilità di tali sostanze possono essere autorizzate per essere utilizzate nella produzione biologica sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite.
b)
durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal presente regolamento;
c)
sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale;
a)
La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, le condizioni e i limiti riguardanti i prodotti agricoli cui possono essere applicati i prodotti e le sostanze di cui al paragrafo 1, le modalità di applicazione, il dosaggio, i tempi limite di applicazione e il contatto con i prodotti agricoli e, se necessario, può decidere in merito al ritiro di tali prodotti e sostanze.
d)
in un’azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione alla produzione biologica, l’operatore tiene separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione e gli animali sono tenuti separati o sono facilmente separabili e la separazione è debitamente documentata;
e)
b)
Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco di cui al paragrafo 1 o stralciato da detto elenco o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche d’uso di cui alla lettera a), provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o le modifiche.
al fine di determinare il periodo di conversione summenzionato, si può tenere conto di un periodo immediatamente precedente la data d’inizio del periodo di conversione, purché si verifichino talune condizioni;
f)
gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione di cui alla lettera c) non sono commercializzati con le indicazioni di cui agli articoli 23 e 24 utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti.
3.
5. L’uso di prodotti e sostanze diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4 e soggetti agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali del presente articolo, è consentito in agricoltura biologica.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
essi sono necessari a mantenere la salute, il benessere e la vitalità degli animali e contribuiscono ad un’alimentazione appropriata, conforme alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie interessate o nel caso in cui sia impossibile produrre o conservare tali mangimi senza ricorrere a tali sostanze;
4. Gli Stati membri possono disciplinare, all’interno del loro territorio, l’uso nell’agricoltura biologica di prodotti e sostanze, per scopi distinti da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione che il loro uso sia soggetto agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali e specifici di cui al paragrafo 2, purché ciò avvenga in conformità del diritto comunitario. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione riguardo a tali norme nazionali.
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amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un’alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21;
2. Le misure e le condizioni necessarie all’attuazione delle norme del presente articolo, in particolare i periodi di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2. c)
gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21 o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro;
d)
un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;
e)
gli alimenti prodotti a partire da colture in conversione contengono unicamente un ingrediente vegetale di origine agricola.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ CAPO 3
Produzione di mangimi trasformati Articolo 18
Norme generali applicabili alla produzione di mangimi trasformati
1.
La produzione di mangimi biologici è separata nel tempo o
nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici. 2. Nella composizione dei mangimi biologici non entrano congiuntamente materie prime biologiche o provenienti da aziende in conversione, e materie prime prodotte secondo WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ metodi non biologici. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ 3. La trasformazione con l’ausilio di solventi ottenuti per sintesi DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ chimica delle materie prime per mangimi, impiegate o trasformate nella produzione biologica, non è ammessa. 4. Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.
3. Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.
Le misure necessarie all’attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo, in particolare per quanto riguarda i metodi di trasformazione e le condizioni per l’autorizzazione temporanea da parte degli Stati membri di cui al paragrafo 2, lettera c), sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
Articolo 20
5. Le misure e le condizioni necessarie all’attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
Norme generali applicabili alla produzione di lievito dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ biologico
substrati prodotti biologicamente. Altri prodotti e sostanze Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ possono essere utilizzati soltanto in quanto sono stati autorizzati 1.
CAPO 4
Produzione di alimenti trasformati
Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati solo
per l’uso nella produzione biologica conformemente all’articolo 21.
Articolo 19
Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati
1. La preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici.
3. Le norme dettagliate applicabili alla produzione possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
2. Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:
Articolo 21
a)
b)
il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da cucina aggiunti; possono essere utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli
2. Il lievito biologico non è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico.
Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione 1. L’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze per l’uso nella produzione biologica e la loro inclusione nell’elenco ristretto di prodotti e sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente: i)
non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente capo;
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ii)
senza ricorrere a tali prodotti e sostanze, sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria.
Inoltre, i prodotti e le sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), si trovano in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove tali prodotti e sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti sul mercato.
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c)
ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili sul mercato in forma biologica;
d)
ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate.
I prodotti e le sostanze usati prima dell’adozione del presente regolamento e che rientrano nel paragrafo 2, lettere b) e c), dell’articolo 19, possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all’articolo 37, paragrafo 2.
ove siano necessarie riguardo all’utilizzo di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), per garantire la produzione di prodotti alimentari ben consolidati in forma biologica;
f)
ove occorrano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;
g)
ove sia necessario usare additivi per alimenti e altre sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi e altre sostanze di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e tali sostanze non siano disponibili sul mercato se non ottenute da OGM;
h)
ove sia imposto a norma del diritto comunitario o del diritto interno l’uso di additivi per alimenti e altre sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d).
2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell’elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e stabilisce le condizioni e i limiti specifici per il loro uso e, se necessario, per il ritiro dei prodotti.
Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco di cui al paragrafo 1, o WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorre modificare le specifiche di uso in detto paragrafo, provvede a W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ le modifiche.
e)
3. La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, specifiche condizioni per l’applicazione delle eccezioni di cui al paragrafo 1.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
CAPO 5
Flessibilità
Norme di produzione eccezionali 1. La Commissione può accordare, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, e le condizioni stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo nonché nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi da 1 a 4. 2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono limitate al minimo e, se del caso, limitate nel tempo e possono essere concesse solo nei seguenti casi: a)
ove siano necessarie per assicurare l’avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;
b)
ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica;
ETICHETTATURA
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Articolo 22
TITOLO IV
Articolo 23
Uso di termini riferiti alla produzione biologica 1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell’allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo. Nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
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5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.
2. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica.
6. La Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, l’elenco dei termini stabiliti nell’allegato.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Nell’etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.
I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati per un 3.prodotto la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM contiene conformemente alle disposizioni comunitarie. 4. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ utilizzati i termini di cui al paragrafo 1: W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ a) nella denominazione di vendita purché: DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ i) gli alimenti trasformati siano conformi all’articolo 19; ii)
b)
almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;
soltanto nell’elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);
Articolo 24
Indicazioni obbligatorie
1.
Se sono usati i termini di cui all’articolo 23, paragrafo 1:
a)
compare sull’etichetta anche il numero di codice di cui all’articolo 27, paragrafo 10, dell’autorità o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente;
b)
compare sulla confezione anche il logo comunitario di cui all’articolo 25, paragrafo 1, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati;
c)
quando viene usato il logo comunitario, anche un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti: —
«Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE,
— «Agricoltura non UE» quando la materia dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ agricola è stata coltivata in paesi terzi,
c)
nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché: i)
ii)
contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;
iii)
gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);
«Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia
prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.
prima
il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
—
La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese. Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola.
L’elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici. In caso di applicazione delle lettere b) e c) del presente paragrafo, i riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l’elenco degli ingredienti include un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. I termini e l’indicazione della percentuale di cui al precedente comma compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.
La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto. L’uso del logo comunitario di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e l’indicazione di cui al primo comma sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario di cui all’articolo 25, paragrafo 1, figura nell’etichettatura, questa riporta anche l’indicazione di cui al primo comma. 2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
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valutazione del rischio di irregolarità e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono al consumatore o all’utilizzatore finale di cui all’articolo 28, paragrafo 2, sono sottoposti ad una verifica dell’osservanza almeno una volta l’anno.
3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione e dimensione delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Articolo 25
Loghi di produzione biologica
4.
1. Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.
a)
conferire le sue competenze di controllo ad una o più altre autorità di controllo. Le autorità di controllo devono offrire adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni;
b)
delegare compiti di controllo a uno o più organismi di controllo. In tal caso gli Stati membri designano le autorità responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza di detti organismi.
Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in
e per gli alimenti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, conversione lettere b) e c). 2. Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ 3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ all’articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ comunitario. Articolo 26 Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, prescrizioni specifiche in materia di etichettatura e composizione applicabili:
5. L’autorità competente può delegare compiti di controllo ad un particolare organismo di controllo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare se:
a) b)
vi è una descrizione accurata dei compiti che l’organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli; è comprovato che l’organismo di controllo:
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ i) possiede l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture
a)
ai mangimi biologici;
b)
ai prodotti in conversione di origine vegetale;
c)
al materiale di moltiplicazione vegetativa e alle sementi per la coltivazione.
necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ ii) dispone di un
numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;
iii)
TITOLO V CONTROLLI
Articolo 27
L’autorità competente può:
c)
l’organismo di controllo è accreditato secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed è autorizzato dalle autorità competenti;
d)
l’organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all’autorità competente, in modo regolare e ogniqualvolta quest’ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa, l’organismo di controllo ne informa immediatamente l’autorità competente;
e)
vi è un coordinamento efficace fra l’autorità competente delegante e l’organismo di controllo.
Sistema di controllo 1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 882/ 2004, il sistema di controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno l’applicazione di misure precauzionali e di controllo che la Commissione deve adottare secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2. 3. Nel contesto del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una
è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;
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di controllo di cui al paragrafo 2 siano applicate agli operatori soggetti al loro controllo.
6. In sede di autorizzazione di un organismo di controllo l’autorità competente prende in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 5, i criteri seguenti: a)
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13. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/ 2002, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.
la procedura di controllo standard da seguire, compresa una descrizione dettagliata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l’organismo si accinge ad imporre agli operatori soggetti al suo controllo;
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ b)
le misure che l’organismo di controllo intende applicare in caso di accertamento di irregolarità e/o infrazioni.
di ogni anno, le autorità di controllo e 14. Entro il 31 gennaio gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell’anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno viene presentata una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell’anno precedente.
7. Le autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:
a) la vigilanza e l’audit di altri organismi di controllo; b) la competenza a concedere eccezioni ai sensi dell’articolo 22, salvo se così previsto dalla specifiche condizioni WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ stabilite dalla Commissione secondo il disposto dell’articolo 22, paragrafo 3. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ 8. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti che delegano compiti di controllo ad organismi di controllo organizzano, se necessario, audit o ispezioni di questi ultimi. Se, a seguito di audit o ispezione, risultano carenze da parte di tali organismi nell’espletamento di compiti delegati, l’autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l’organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.
Articolo 28 Adesione al sistema di controllo
1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato: a)
notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata;
b)
assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
9. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 8 l’autorità competente: a)
si assicura che i controlli effettuati dall’organismo di controllo siano oggettivi e indipendenti;
b)
verifica l’efficacia dei controlli;
c)
prende nota delle irregolarità o infrazioni accertate e delle misure correttive applicate;
d)
Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
revoca l’autorizzazione dell’organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei paragrafi 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14.
10. Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascuna autorità di controllo o a ciascun organismo di controllo che espleta i compiti di controllo di cui al paragrafo 4. 11. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo consentono alle autorità competenti di accedere ai loro uffici e impianti e forniscono qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria dalle autorità competenti per l’adempimento degli obblighi ad esse incombenti a norma del presente articolo. 12. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo provvedono affinché almeno le misure precauzionali e le misure
L’operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo. 2. Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi. 3. Gli Stati membri designano un’autorità o autorizzano un organismo per il recepimento di tali notifiche. 4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo. 5. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo. Questo elenco è messo a disposizione delle parti interessate.
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L 189/19 Articolo 31
6. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, norme di attuazione per fornire dettagli sulla procedura di notifica e di assoggettamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
Scambio di informazioni Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto è stato ottenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti, autorità di controllo e altri organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare tali informazioni anche di propria iniziativa.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Articolo 29
Documento giustificativo
1. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo, di cui all’articolo 27, paragrafo 4, rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo i quali, nella sfera delle proprie attività, soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Il documento giustificativo consente almeno l’identificazione dell’operatore e del tipo o della gamma di prodotti nonché del periodo di validità.
WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ 2. L’operatore verifica il documento giustificativo dei suoi fornitori. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ 3. Il modello di documento giustificativo di cui al paragrafo 1 è secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, compilato in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica. Articolo 30 Misure in caso di irregolarità e infrazioni
TITOLO VI SCAMBI CON I PAESI TERZI
Articolo 32 Importazioni di prodotti conformi 1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario come biologico a condizione che:
a)
b)
il prodotto in questione sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento ed alle norme di attuazione relative alla sua produzione, adottate ai sensi del regolamento stesso; tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di un’autorità o un organismo di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2;
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ c) gli operatori interessati siano in grado di fornire in ogni
1. Ove sia constatata una irregolarità in relazione all’osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo assicura che nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, se ciò sia proporzionato all’importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari.
momento agli importatori o alle autorità nazionali il documento giustificativo di cui all’articolo 29, che consente di identificare l’operatore che ha eseguito l’ultima operazione e di verificare che detto operatore si è conformato al disposto delle lettere a) e b), emesso dall’autorità o dall’organismo di controllo di cui alla lettera b).
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Ove sia constatata un’infrazione grave o avente effetti prolungati, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo vieta all’operatore interessato di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l’autorità competente dello Stato membro. 2. Gli organismi di controllo, le autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati si comunicano reciprocamente senza indugio e, se del caso, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico.
2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, riconosce gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all’articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti.
Il livello di comunicazione dipende dalla gravità e dall’entità dell’irregolarità o dell’infrazione constatata.
Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti». Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle loro attività da parte dell’organismo di accreditamento.
La Commissione può specificare, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, la forma e le modalità che devono assumere dette comunicazioni.
All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’autorità o l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre
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All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo del paese terzo interessato.
incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall’autorità o dall’organismo di controllo interessati. Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall’organismo di accreditamento o, se del caso, dall’autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Entro il 31 marzo di ogni anno, i paesi terzi riconosciuti trasmettono alla Commissione una relazione annuale sintetica relativa all’attuazione e all’esecuzione delle misure di controllo definite nel paese terzo.
Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.
WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ Articolo 33 Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ 1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario come prodotto biologico a condizione che: a)
il prodotto in questione sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV;
b)
gli operatori siano stati soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuo ed efficace;
Sulla base delle informazioni di queste relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata vigilanza dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.
3. Per i prodotti non importati ai sensi dell’articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, riconoscere le autorità e gli organismi di controllo, inclusi le autorità e gli organismi di controllo di cui all’articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del paragrafo 1, e compilare un elenco delle autorità e degli organismi di controllo suddetti. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.
La Commissione esamina le domande di riconoscimento
presentate dalle autorità o dagli organismi di controllo dei paesi dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ terzi.
c)
d)
in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori abbiano sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 o ad un’autorità o ad un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3;
All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Com Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ missione invita l’autorità o l’organismo di controllo a fornire
il prodotto sia munito di un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 2, o da un’autorità o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3 e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
L’esemplare originale del certificato di cui al presente paragrafo accompagna la merce fino all’azienda del primo destinatario; l’importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell’autorità o dell’organismo di controllo per almeno due anni. 2. La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.
tutte le informazioni necessarie. L’organismo o l’autorità di controllo è sottoposto regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle sue attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di una autorità competente. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo applicate nel paese terzo dall’organismo o dall’autorità di controllo interessati.
Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall’organismo di accreditamento o, se del caso, dall’autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.
Sulla base di queste relazioni di valutazione la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.
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Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/ 468/CE è fissato a tre mesi.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 34
Articolo 38
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Libera circolazione dei prodotti biologici
Norme di attuazione
1. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non possono, per motivi concernenti il metodo di produzione, l’etichettatura o l’indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da un’altra autorità di controllo o da un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. In particolare, non possono essere imposti controlli o oneri finanziari in aggiunta a quelli previsti nel titolo V del presente regolamento.
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, norme dettagliate per l’applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare:
2. Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ comunitaria e non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ membro interessato. Articolo 35
b)
norme dettagliate per l’applicazione delle norme in materia di etichettatura di cui al titolo IV;
c)
norme dettagliate per l’applicazione del sistema di controllo di cui al titolo V, con particolare riguardo ai requisiti di controllo minimi, alla vigilanza e all’audit, ai criteri specifici per la delega di compiti di controllo ad organismi di controllo privati, ai criteri per l’autorizzazione e la revoca dell’autorizzazione di tali organismi e al documento giustificativo di cui all’articolo 29;
d)
a)
nomi e indirizzi delle autorità competenti e, se del caso, i loro rispettivi numeri di codice e, se del caso, i marchi di conformità;
b)
elenchi delle autorità e degli organismi di controllo con i rispettivi numeri di codice e, se del caso, i loro marchi di conformità. La Commissione pubblica periodicamente l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo.
di applicazione in materia di libera circolazione dei prodotti biologici di cui all’articolo 34 e di trasmissione di informazioni alla Commissione di cui all’articolo 35.
Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni:
norme dettagliate per l’applicazione delle norme di produzione di cui al titolo III, con particolare riguardo alle condizioni e ai requisiti specifici prescritti agli operatori;
norme dettagliate per l’applicazione delle norme d’importazione da paesi terzi di cui al titolo VI, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo ai sensi dell’articolo 32 e dell’articolo 33, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti, nonché ai certificati di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica;
Trasmissione di informazioni alla Commissione
a)
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ e) norme dettagliate
Articolo 36
Articolo 39
Informazioni statistiche
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche necessarie per l’attuazione e il monitoraggio del presente regolamento. Tali informazioni statistiche sono definite nel contesto del programma statistico comunitario.
Articolo 37
Comitato per la produzione biologica 1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la produzione biologica. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2092/91 abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 40 Misure transitorie Vengono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, misure intese ad agevolare la transizione dal regolamento (CEE) n. 2092/91 al presente regolamento.
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ostacolino la produzione e la commercializzazione di prodotti biologici.
Articolo 41 Relazione al Consiglio
3. La Commissione, se del caso, correda la relazione di proposte pertinenti.
1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Consiglio una relazione.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Articolo 42
2. La relazione esamina in particolare l’esperienza acquisita dall’applicazione del presente regolamento e più specificatamente i seguenti aspetti: a)
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
il campo di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli alimenti biologici preparati dalla ristorazione collettiva;
Qualora non siano fissate le norme dettagliate di produzione per b) il divieto di utilizzare gli OGM, compresa la disponibilità di talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, si prodotti non ottenuti da OGM, la dichiarazione del applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo venditore, la fattibilità di specifiche soglie di tolleranza e il previste, rispettivamente, all’articolo 23 e al titolo V. In attesa loro impatto sul settore biologico; dell’inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano 20.7.2007 IT norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri. c) il funzionamento del mercato interno e del sistema dei WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ controlli, verificando in special modo che le prassi Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2009. consolidate non diano luogo a concorrenza sleale o W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ TERM Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. o
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.
BG:
биологичен ecológico, biológico, Il presidente CS: ekologické, biologické, S. GABRIEL DA: økologisk, DE: ökologisch, biologisch, Gazzetta ufficiale dell’Unione europeaET: IT mahe, ökoloogiline, EL: βιολογικό, 20.7.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 189/23 IT EN: organic, ALLEGATO FR: biologique, ALLEGATO TERMINI DI CUI ALL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO GA: 1 orgánach, TERMINI DI CUI ALL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1 IT: biologico, LV: bioloģiskā, BG: биологичен LT: ekologiškas, BG: биологичен ES: ecológico, biológico, LU: biologesch, ES: ecológico, biológico, CS: ekologické, biologické, HU: ökológiai, CS: ekologické, biologické, DA: økologisk, DE: ökologisch, biologisch, MT: organiku, DA: økologisk, ET: mahe, ökoloogiline, NL: biologisch, DE: ökologisch, biologisch, EL: βιολογικό, PL: ekologiczne, ET: mahe, EN: ökoloogiline, organic, FR: biologique, PT: biológico, EL: βιολογικό, GA: orgánach, RO: ecologic, EN: organic, IT: biologico, SK: ekologické, biologické, FR: biologique, LV: bioloģiskā, LT: ekologiškas, SL: ekološki, GA: orgánach, LU: biologesch, FI: luonnonmukainen, IT: biologico, HU: ökológiai, SV: ekologisk. LV: bioloģiskā, MT: organiku, NL: biologisch, LT: ekologiškas, PL: ekologiczne, LU: biologesch,
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Per il Consiglio ES:
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
AGRICOLTURA INTEGRATA L'agricoltura integrata o produzione integrata è un sistema agricolo di produzione a basso impatto ambientale, in quanto prevede l'uso coordinato e razionale di tutti i fattori della produzione allo scopo di ridurre al minimo il ricorso a mezzi tecnici che hanno un impatto sull'ambiente o sulla salute dei consumatori.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ In particolare, il concetto di agricoltura integrata prevede lo sfruttamento delle risorse naturali finché sonoĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ in grado di surrogare adeguatamente i mezzi tecnici
adottati nell'agricoltura convenzionale e solo il ricorso a questi ultimi quando si
reputano necessari per ottimizzare il compromesso fra le esigenze ambientali e sanitarie e le esigenze economiche. In merito alle tecniche disponibili, a parità di condizioni, la scelta ricade prioritariamente su quelle di minore impatto e, in WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ ogni modo, esclude quelle di elevato impatto. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ L’applicazione dei principi dell'agricoltura integrata sono principalmente appli-
cati in quattro ambiti: • Fertilizzazione • Lavorazioni del terreno • Controllo delle infestanti • Difesa dei vegetali
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Fertilizzazione Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ La fertilizzazione è condotta secondo criteri conservativi della fertilità chimica, perciò il ricorso alla concimazione minerale è ammesso per mantenere alti i livelli di fertilità e di produttività delle colture. I criteri dell'agricoltura integrata si applicano, in generale, sfruttando nei limiti del possibile il ciclo della sostanza organica, ricorrendo a tecniche che limitano la mineralizzazione e che apportano al terreno materiali organici, e integrando i fabbisogni delle colture con la concimazione chimica. Per quanto concerne la concimazione chimica, le dosi, l'epoca e la tecnica di distribuzione devono essere approntate con l'obiettivo di prevenire i fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento delle falde acquifere. Questo ultimo aspetto viene particolarmente accentuato nelle concimazioni azotate, in quanto l’azoto tra gli elementi principali di concimazione risulta particolarmente dilavabile. Proprio per questo motivo viene stabilito un numero di unità massimo di azoto per ettaro.
Lavorazioni del terreno Le lavorazioni del terreno devono essere condotte con l'obiettivo di prevenire la degradazione della struttura del terreno e l'erosione. Nonostante non ci siano preclusioni alle lavorazioni tradizionali, trovano un inserimento ottimale tecniche conservative quali il minimum tillage, il sod seeding, l'inerbimento, ecc. Tali tecniche sono spesso rimposte, dai disciplinari di produzione integrata, nei terreni declivi oltre certe pendenze, al fine di prevenire del tutto l'erosione e il dissesto idrogeologico.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Controllo delle infestanti Il controllo delle piante infestanti va naturalmente fatto sfruttando tecniche che WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ limitano il ricorso al diserbo chimico. Sono compatibili con questo obiettivo, ad W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ esempio, le false semine, le rotazioni colturali, il diserbo meccanico, ecc. DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ Il diserbo chimico si adotta impiegando principi attivi a basso impatto, poco
persistenti o con un'azione residuale limitata, soprattutto per evitare possibili effetti residui nel terreno e l'inquinamento delle falde.
Difesa dei vegetali La difesa dei vegetali è l'ambito in cui la produzione integrata ha trovato una dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ più larga applicazione. La strategia di difesa si basa esclusivamente sulla lotta integrata, ossia sull'impiego razionale di mezzi di difesa biologici, chimici, bio Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ tecnici, agronomici. La lotta integrata sfrutta nei limiti del possibile la lotta biologica e richiede il monitoraggio della dinamica delle popolazioni dei fitofagi e dell'andamento delle infestazioni al fine di intervenire solo al superamento della soglia di intervento, secondo i criteri della lotta guidata e, infine, ricorre alle biotecnologie (es. tecnica del maschio sterile, confusione sessuale, ecc.) e ai mezzi biotecnici (uso delle trappole per monitoraggio e cattura massale, con impiego dei feromoni e altri attrattivi, reti antinsetto, ecc.). L'uso dei fitofarmaci è improntato sull'obiettivo di ridurre complessivamente il quantitativo di prodotti chimici liberati nell'ambiente, ridurre al minimo il rischio di salute dei consumatori e ridurre al minimo l'impatto sugli organismi ausiliari (predatori, parassitoidi, pronubi, ecc.). La scelta dei principi attivi ricade necessariamente su prodotti a basso spettro d'azione o ad alta selettività,
a bassa persistenza e a basso rischio di induzione di fenomeni di resistenza, a prescindere dalla loro natura. È intuitivo che i prodotti di origine biologica siano preferibili ai principi attivi di sintesi, in realtà questa convinzione è concettualmente errata. Ad esempio, l'uso del rotenone, un insetticida biologico a tutti gli effetti, è bandito dalla lotta integrata a causa del suo largo spettro d'azione ed è ammesso dai disciplinari solo in casi di comprovata necessità e sotto il controllo degli Osservatori fitosanitari, mentre insetticidi di sintesi come i regolatori di crescita hanno spesso un impatto ridottissimo sull'entomofauna utile purché usati secondo criteri di razionalità.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
Regolamentazione L'agricoltura integrata può rappresentare un compromesso tra l'agricoltura conWƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ venzionale e quella biologica. Secondo un punto di vista che rispecchia molteW͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ plici esigenze è il modo più evoluto per realizzare l'agricoltura sostenibile per i DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ seguenti motivi:
• ottimizza l'utilizzazione delle risorse e dei mezzi tecnici disponibili per conseguire la quantità di produzione necessaria alla richiesta nazionale ed interna zionale; • produce cibi sani e sicuri, conservando e proteggendo le risorse ambientali; dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ • osserva le normative nazionali e comunitarie; • supera i concetti di lotta biologica, di agricoltura biologica, di allevamento biolo Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ gico, in quanto non sufficienti a soddisfare le esigenze di un'agricoltura di mercato; • viene realizzata seguendo le linee guida indicate dai disciplinari e misurando i progressi conseguiti con sistemi di autodiagnosi delle aziende agricole. Attualmente le normative e le linee guida che regolano l'agricoltura integrata, sono di carattere regionale e non hanno né un inquadramento nazionale né europeo. La gestione delle produzioni, le regole e i controlli sono improntati su base territoriale o, addirittura associazionistica: i disciplinari di produzione integrata sono infatti definiti dalle Regioni o altri Enti locali, oppure da Associazioni di produttori e la loro connotazione può differire molto da contesto a contesto. I "prodotti integrati" sono spesso distribuiti con marchi privati di tipo commerciale. Con la legge 3 febbraio 2011, n.4 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", all'art.2 si disciplina il "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata" (SQNPI).
Redatto dal GTQ il 25 10 2017
Approvato dall’OTS il 25 10 2017
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
La Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” all’art. 2, commi 3 - 9 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) e prevede un processo di certificazione volto a garantire l’applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Le suddette verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo (di seguito ODC) sulla base dei piani di controllo regionali redatti conformemente alle Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (di seguito LGNPC).
ORGANISMO TECNICO SCIENTIFICO
Rev. 04
Legge n. 4 del 03/02/2011 art. 2 comma 6
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE SEGRETERIA OTS
LGNTA/OTS
ORGANISMO TECNICO Dm 4890 dell’08/05/2014 SCIENTIFICO
PROCEDURA DI ADESIONE, DIREZIONE GENERALE
Del 25 10 2017
Rev. 04 Del 25 10 2017
Legge n. 4 del 03/02/2011 art. 2 comma 6 GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO
LGNTA/OTS
DEL SQNPI/2018
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ DELLO SVILUPPO RURALE SEGRETERIA OTS
Dm 4890 dell’08/05/2014
PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
SQNPI - ADESIONE GESTIONE CONTROLLO/2018 DIGESTIONE ADESIONECONTROLLO/2018 E GESTIONE - ADESIONE WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ SQNPIMODALITÀ DEL SISTEMA DI QUALITÀ DI PRODUZIONE INTEGRATA MODALITÀ DI ADESIONE E GESTIONE W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DEL SISTEMA DI QUALITÀ DI PRODUZIONE INTEGRATA DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ Redatto dal GTQ il 25 10 2017
Redatto dal GTQ il 25 10 2017
Approvato dall’OTS dall’OTS ilil 25 25 10 10 2017 2017 Approvato
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Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
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PROCEDURA DI
ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ Documento prodotto nell’ambito della Rete Rurale Nazionale
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Dirigente responsabile: Paolo Ammassari
Autori: Gruppo Tecnico di Qualità DM 4890 del 8/05/2014 Grafica e impaginazione: Roberta Ruberto, Mario Cariello
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PROCEDURA DI
ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017
INDICE 1.Premessa ........................................................................................................................ 7
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ 2.Scopo .............................................................................................................................. 8 2.1.
Campo di applicazione ..................................................................................... 8
3.Riferimenti normativi................................................................................................... 8
4.Definizioni e Acronimi ................................................................................................. 9 4.1.
Acronimi ......................................................................................................... 12
5.Accesso al sistema di controllo e certificazione ........................................................ 13 6.Verifica di idoneità degli operatori aderenti al SQNPI e mantenimento dei requisiti ........................................................................................................................... 15 6.1. Idoneità ........................................................................................................... 15 WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ 6.2. Variazione dei requisiti di idoneità................................................................. 16 6.3. Recesso dal sistema dei controlli e cancellazione dagli elenchi ..................... 16 W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ 6.4. Procedure di controllo .................................................................................... 16 DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ 6.5. Controllo ......................................................................................................... 17 6.5.1. Controllo di parte terza .................................................................................. 17 6.5.2. Autocontrollo ................................................................................................. 19
6.5.3. Registrazioni .................................................................................................. 20
7.Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti ........................................... 21
8.Non conformità e loro gestione .................................................................................. 21 8.1. 8.2. 8.3. 8.3.1. 8.3.2. 8.3.3.
Non conformità ............................................................................................... 21 Gestione delle non conformità da parte degli operatori della filiera .............. 22 Gestione delle non conformità da parte dell’ODC ................................... 22 NC Azienda singola (fase coltivazione): ....................................................... 23 NC Operatore associato (fase coltivazione): .................................................. 23 NC Azienda singola e associata in fase post - raccolta conservazione e trasformazione ................................................................................................ 24
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
9.Provvedimenti di sospensione ed esclusione dei soggetti dal sistema di qualità ... 25 9.1.
Ricorsi............................................................................................................. 26
10.Rintracciabilità delle produzioni e fase post-raccolta ...................................... 26 10.1. Generalità........................................................................................................ 26 10.2. Fase di coltivazione ........................................................................................ 27 10.2.1. Prepulitura e cernita ................................................................................ 28 10.2.2. Trasporto dall’azienda ai centri di lavorazione ...................................... 28 10.2.3. Conservazione ........................................................................................ 28 10.2.4. Condizionamento .................................................................................... 30 10.2.5. Commercializzazione ............................................................................. 30 10.2.6. Trasporto del prodotto finito o pre trasformazione ................................ 31 10.2.7. Trasformazione ....................................................................................... 31 10.3. Conformità della fase di coltivazione ............................................................. 32
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ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017 11.Certificazione e uso del marchio ............................................................................. 33 11.2 Marchio identificativo ......................................................................................... 33 11.3 Modalità d’uso ..................................................................................................... 33 11.4 Coesistenza del marchio con altri segni distintivi ............................................... 34
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ 12.Norma tecnica della produzione integrata ............................................................. 34 12.1 Generalità............................................................................................................. 34 12.2 Disciplinari regionali ........................................................................................... 35 12.3 Criteri generali ..................................................................................................... 35 12.3.1 Tecniche agronomiche di produzione integrata (LINK DISCIPLINARI REGIONALI) ................................................................................................ 35 12.3.2 Difesa integrata (link disciplinari regionali e banca dati) .............................. 35
13 Piani di controllo....................................................................................................... 35 13.1 Link piani di controllo regionali ..................................................................... 36 WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
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ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017 1. PREMESSA La Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” all’art. 2, commi 3 - 9 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (di seguito SQNPI) e prevede un processo di certificazione volto a garantire l’applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Le suddette verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo (di seguito ODC) sulla base dei piani di controllo regionali redatti conformemente alle Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (di seguito LGNPC).
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Il presente documento descrive le modalità di adesione e di gestione al SQNPI, i soggetti che possono aderire, sia singoli che associati, e le tempistiche da rispettare per mantenere l’adesione al sistema stesso. WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ Le LGNPC riportano l’insieme dei controlli che i piani di controllo regionali devono W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ prevedere affinché possa essere rilasciata la certificazione in merito alla conformità del DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ processo produttivo e del prodotto alle norme tecniche previste nel disciplinare.
I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti con lo specifico marchio distintivo del SQNPI appositamente registrato.
L’insieme complessivo dei controlli è costituito dalle attività di controllo effettuate dai soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata, e dai controlli di conformità svolti dall’ODC, al fine di accertare la completa conformità dei processi e del prodotto.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
I soggetti singoli e associati della filiera devono tenere la registrazione di tutte le loro attività. Le registrazioni, nonché tutta la documentazione relativa all’applicazione dei disciplinari di produzione integrata devono essere conservate per almeno 3 anni e rese disponibili per i controlli di conformità del processo produttivo e del prodotto.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Per quanto riguarda le verifiche finalizzate a riscontrare la conformità delle misure agro climatico ambientali, si dovrà tenere conto delle prescrizioni riportate nei bandi regionali e/o indicate in specifici documenti regionali.
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ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017 2. SCOPO Scopo del presente documento è quello di indicare agli operatori del settore agroalimentare le modalità di adesione e di gestione delle attività collegate al processo di certificazione di cui al SQNPI, istituito dall’art. 2 della legge 4 del 3 febbraio 2011, finalizzato ad ottenere prodotti agricoli ed agroindustriali mediante una modalità a basso impatto ambientale, distinguibili mediante il marchio di cui all’art.8 del DM 4890/2014 e/o per ottenere i pagamenti previsti per l’applicazione delle misure agro-climaticoambientali e/o i contributi previsti dalla misura 3, nell’ambito dei PSR regionali o dell’OCM ortofrutta, ove previsto.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ 2.1. CAMPO DI APPLICAZIONE Si applica alle colture per le quali sono definite le modalità WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ disciplinari regionali che sono parte integrante del SQNPI. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ 3. RIFERIMENTI NORMATIVI
di produzione nei
Reg. UE n.1305/2013 concernente il sostegno allo sviluppo rurale; Reg. UE n. 807/2014 Regolamento delegato che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; Reg (UE) n. 640/2014 Regolamento delegato che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; Reg. (CE) n.790/09 recante la classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; Reg (CE) n. 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Reg (CE) n. 882/04 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale; Direttiva n. 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 concernente l’uso sostenibile dei pesticidi;
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Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Legge 4 del 3 febbraio 2011 concernente le Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari e che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
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PROCEDURA DI
ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017
Norma UNI 11233:2009 concernente i Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari - Principi generali per la progettazione e l’attuazione nelle filiere vegetali Norma UNI EN ISO 22005:2008 concernente i Sistemi di rintracciabilità per filiere e aziende agricole; ; Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 concernente i requisiti che devono soddisfare gli organismi di certificazione; che istituisce D.lgs. 150/2012 relativo all’attuazione della direttiva 2009/128/CE un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; D.M. 22 gennaio 2014 concernente l’adozione del PAN; D.M. 4890 dell’8 maggio 2014 concernente l’attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ 4. DEFINIZIONI E ACRONIMI DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ Definizioni
Aggregato di particelle: insieme di particelle catastali in regime SQNPI aggregate sulla base di criteri finalizzati a suddividere la superficie aziendale investita a una determinata coltura, in sottoaree specifiche omogenee, distinte ad esempio per varietà colturale o per caratteri orografico e ambientale dell’area.
Applicazione della produzione integrata: l’impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;
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Autocontrollo: attività di controllo svolte e registrate dagli operatori associati - OA inseriti nel SQNPI presso i propri siti produttivi e quelli dei propri associati effettuate per la verifica dei requisiti di conformità relativi ad un prodotto o processo; Autorità di vigilanza: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ICQRF, Regioni e Province autonome. Centro di lavorazione: sito presso il quale vengono raccolti i lotti ottenuti conformemente allo standard del SQNPI, in maniera separata da eventuali lotti non conformi, da destinare alle attività post-raccolta di condizionamento, conservazione, trasformazione, ecc. Certificazione di Conformità: atto mediante il quale l’ODC dichiara che un prodotto agroalimentare, un processo, od una organizzazione, sono conformi ai requisiti applicabili e previsti da un disciplinare ufficiale;
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PROCEDURA DI
ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017 Controllo di conformità: attività di verifica mediante il quale l’ODC accerta il rispetto di quanto indicato nei Disciplinari di produzione, secondo quanto stabilito dal piano dei controlli;
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Disciplinare di produzione integrata: norme tecniche regionali di produzione integrata conformi alle linee guida nazionali approvate dall’Organismo tecnico scientifico di produzione integrata, istituito con D.M. n. 4890 dell’8 maggio 2014;
Lotto: insieme di unità di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore, dal confezionatore o dal trasformatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità Economica europea ed è apposto sotto la responsabilità degli stessi (art.13 – Decreto Legislativo 109/92 e s.m.i.);
Marchio del sistema di qualità nazionale di produzione integrata: marchio attestante la conformità al SQNPI come definito nel D.M. 4890 dell’08/05/2014; WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati nel disciplinare; W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ Operatore riconosciuto: soggetto inserito nel sistema di controllo e certificazione SQNPI;
Operatori associati: organizzazioni di produttori agricoli, condizionatori, trasformatori, distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso) o associazioni di scopo costituite con forme giuridiche diverse, responsabili dell’adesione al SQNPI e dell’attuazione dell’autocontrollo sui propri siti produttivi, o aderenti;
Operatori commerciali: soggetti riconosciuti abilitati a vendere prodotto sfuso certificato in base al SQNPI;
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Organismo di controllo: soggetto terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione integrata conformemente alle disposizioni dei DPI regionali e dei piani di controllo. Può essere un’Autorità pubblica designata o un organismo privato accreditato per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari o della norma UNI 11233;
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Piano di controllo: definiti dalle Regioni e Province autonome conformemente alle LGNPC; Prodotto finito: prodotto ottenuto in conformità ai requisiti previsti, idoneo ad essere identificato con il marchio distintivo del SQNPI; Produttore primario: soggetto riconosciuto che, conferisce prodotto idoneo al condizionamento ai fini della certificazione SQNPI nel rispetto delle norme tecniche dei disciplinari per la produzione primaria. Qualora il produttore primario attui anche attività di condizionamento, trasformazione, distribuzione e trasporto del prodotto, il medesimo soggetto assume obblighi e responsabilità anche per queste attività;
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PROCEDURA DI
ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017 Produzione integrata: sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici (Legge 4 del 3 febbraio 2011);
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Produzione, preparazione e distribuzione: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto da produzione integrata fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente, comprende l’etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, l’esportazione e il subappalto. Ai fini del sistema di certificazione SQNPI per distribuzione si intende esclusivamente la distribuzione di prodotto certificato immesso sul mercato allo stato sfuso;
Registro aziendale: insieme delle registrazioni e/o documenti, in formato cartaceo e/o informatizzato tenuto dall’operatore primario, che permette di fornire evidenza WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ oggettiva al proprio ODC del rispetto di quanto previsto dai DPI. Il registro dei trattamenti di cui al D.lgs. 150/2012 e ss.mm. è parte integrante del registro aziendale; W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ Richiedente: soggetto che richiede all’ODC l’accesso al sistema dei controlli per la certificazione di conformità per un prodotto agroalimentare o un processo; per il SQNPI il richiedente può essere singolo o associato;
Sospensione: provvedimento sanzionatorio che può riguardare singoli lotti o l’intera azienda singola o l’OA e consiste nella sospensione temporanea del processo di certificazione, si applica fino alla eliminazione della causa che ha dato origine al provvedimento;
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Esclusione: provvedimento sanzionatorio di carattere definitivo che determina per singoli lotti o per azienda singola o per l’OA interessati dal provvedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Tipo di adesione: l’adesione può avvenire con tutte le colture dell’intera azienda per le quali esistono i DPI regionali o per singola coltura; Unità elementare di coltivazione UEC: è costituita dalla particella catastale o dall’aggregato di particelle nell’ambito del quale si effettuano i controlli della fase di coltivazione. Dalla unità elementare di coltivazione si possono originare uno o più lotti di prodotto finale. Unità elementare di post-raccolta UEP: l’entità oggetto di controllo nella fase post raccolta è il lotto.
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PROCEDURA DI
ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017 4.1.
ACRONIMI
AC: Azione correttiva
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ ACA: agro climatico-ambientale
CAA: centro di assistenza agricola DDT: Documento di Trasporto
DPI: Disciplinari di Produzione Integrata GTQ: Gruppo Tecnico Qualità
ICQRF: Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari LGN: linee guida nazionali WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ LGNPC: Linee guida nazionali dei piani di controllo della produzione integrata W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ LGNPI: Linee guida nazionali di produzione integrata DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ MiPAAF: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, NCG: Non conformità grave
NCL: Non conformità lieve NCM: Non conformità media
OA: Operatori associati ODC: Organismi di controllo abilitati
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
OTS: Organismo tecnico scientifico ai sensi del D.M. n. 4890 dell’8 maggio 2014 PC: piano di controllo
PI: Produzione Integrata
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
PSR: Piano di sviluppo rurale
REGIONI: Regioni e Province autonome
SI: sistema informativo per l’adesione al SQNPI e per la gestione delle verifiche da parte degli ODC
SQNPI: Sistema di qualità nazionale di produzione integrata SR: Sviluppo rurale UEC: unità elementare di coltivazione UEP: unità elementare di post-raccolta
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PROCEDURA DI
ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017 5. ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE Gli operatori che possono aderire al sistema in forma singola o associata, appartengono alle categorie di seguito riportate:
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
agricoltori; condizionatori; trasformatori; distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso).
L’adesione viene effettuata utilizzando il sistema informativo nazionale di produzione
integrata. Gli operatori che aderiscono al sistema devono adottare il disciplinare di produzione integrata della Regione ove insiste la sede operativa aziendale. I produttori aderenti ad associazioni interregionali devono adottare il disciplinare della WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ Regione nella quale è ubicata l’azienda. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ I produttori che hanno aziende ricadenti in due o più Regioni confinanti possono DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ adottare integralmente il disciplinare della Regione dove insiste la parte prevalente dell'azienda stessa o, se si aderisce al bando di PI dello sviluppo rurale, della/e
regione/i in cui detta misura è stata attivata.
Nel caso in cui la coltura non sia prevista nel disciplinare della Regione di appartenenza può essere adottata la corrispondente parte del disciplinare della Regione confinante.
Gli operatori che operano negli altri paesi comunitari possono aderire al SQNPI adottando disciplinari e piani di controllo coerenti con le LGN, di cui sia stata verificata la conformità alle LGNPI da parte dell’OTS.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Tutti gli Operatori aderenti al SQNPI devono essere sottoposti alle verifiche di conformità previste dai piani di controllo regionali della produzione integrata. I dati dell’operatore agricolo devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale di cui al D.P.R 503/99 e D.lgs. 99/2004 per cui prima della presentazione dell’istanza di accesso al SQNPI è necessario avere costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Per gli altri operatori è prevista la costituzione di un fascicolo in forma anagrafica con le modalità previste dal sistema informativo predisposto per l’adesione al SQNPI. Le aziende possono aderire anche con una sola coltura.
L’adesione al sistema prevede l’obbligo che tutta la coltura sia sottoposta a regime di controllo, pena l’esclusione di tutta la coltura. Il mancato inserimento di tutte le particelle aziendali investite ad una determinata coltura che si intende certificare viene evidenziato da un “alert” attivato dal SI che, se non gestito, blocca il prosieguo delle operazioni. Per la gestione del processo di verifica della conformità di cui al punto 10.3 il produttore e/o, l’ODC possono eventualmente giustificare il mancato inserimento delle particelle nello specifico campo note predisposto sul SI.
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PROCEDURA DI
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Rev. 4 del 25 10 2017 L’operatore, definisce le “unità elementari di coltivazione” mediante l’aggregazione delle particelle catastali aziendali investite a una determinata coltura, oppure ad un livello ancor più stringente, tenendo conto della varietà o dei caratteri orografico e ambientale dell’area. Limitatamente alle finalità di cui al punto 10.3 la determinazione delle unità elementari di coltivazione è subordinata alle disposizioni dello specifico regime di aiuto (intera azienda; porzione di azienda).
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Contestualmente alla richiesta di adesione il richiedente provvede a scegliere l’ODC tra quelli accreditati ed inseriti nella relativa lista gestita dal MIPAAF.
Nel caso dei produttori agricoli la richiesta di adesione può essere presentata prima
dell’avvio delle pratiche agronomiche relative alla coltura da certificare oppure, in corso d’opera, nei casi in cui sia possibile documentare la parte delle attività colturali già svolte. La richiesta di accesso dei condizionatori, trasformatori e distributori, può essere WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ effettuata in qualunque periodo dell’anno, ma comunque prima dell’inizio di ogni W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ attività riguardante la gestione di prodotti o processi attinenti al SQNPI. Nel caso di DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ prima istanza, in deroga a quanto premesso, l’adesione è consentita a condizione che sia garantita la rintracciabilità delle produzioni come riportato al punto 10.1. Gli ODC, dopo le verifiche necessarie, provvedono ad avviare il processo di certificazione.
La richiesta può essere trasmessa:
direttamente dal soggetto richiedente come utente qualificato; tramite il CAA al quale il richiedente ha conferito mandato; tramite il rappresentante legale dell’associazione in caso di produttori associati (utente istituzionale);
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
La sottoscrizione della richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione del SQNPI costituisce una presa d’atto dei contenuti dei Piani di Controllo regionali e l’accettazione dell’assoggettamento ai controlli dell’ODC e dei soggetti pubblici competenti incaricati di effettuare la vigilanza. Pertanto, ogni soggetto si impegna a collaborare con l’ODC facilitandone l’attività, svolta con o senza preavviso, in tutte le sue fasi ed articolazioni.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Annualmente, l’operatore invia la conferma di adesione al SQNPI ed il piano annuale di coltivazione con l’indicazione delle specifiche relative alle colture che intende assoggettare al regime di certificazione. Qualora non vi siano variazioni colturali l’operatore può limitarsi esclusivamente ad inviare la conferma di adesione. Le domande di adesione possono essere presentate per i seguenti scopi: -
marchio SQNPI;
-
conformità agro-climatico-ambientale;
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Rev. 4 del 25 10 2017 -
conformità agro-climatico-ambientale e marchio SQNPI.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ 6. VERIFICA DI IDONEITÀ DEGLI OPERATORI ADERENTI AL SQNPI E MANTENIMENTO DEI REQUISITI
L’ODC verifica, sulla base della domanda e della documentazione accessoria prevista, l’adeguatezza, la completezza e la conformità della richiesta. Gli OdC prendono in carico di norma entro 60 giorni dalla protocollazione della domanda, salvo motivate giustificazioni.
Gli ODC per la verifica di idoneità dovranno valutare in particolare, i seguenti aspetti: per i produttori agricoli singoli: la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ disciplinati con particolare riferimento alla ubicazione degli impianti di coltivazione; in caso di avvio delle pratiche agronomiche verrà verificata la W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ documentazione richiesta per l’applicazione dei disciplinari (ad esempio le DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ registrazioni) nel rispetto di quanto definito nelle linee guida nazionali di controllo; non esistono vincoli temporali di adesione e periodi di conversione iniziale;
per i produttori agricoli associati: oltre alla verifica di quanto previsto per i singoli agricoltori che saranno sottoposti a controllo , verrà accertata la correttezza e efficacia del piano di autocontrollo da parte dell’organizzazione o associazione sui propri aderenti nel rispetto di quanto definito nelle linee guida nazionali di controllo;
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
per i condizionatori: la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per il confezionamento del prodotto, l’idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni;
per i trasformatori: la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per la trasformazione del prodotto, l’idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni.
per i distributori: l’idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l’identificazione e la rintracciabilità delle produzioni vendute sfuse.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Gli ODC, utilizzando i servizi resi disponibili sul Sistema informativo nazionale produzione integrata, provvedono ad inserire gli esiti dell’attività di controllo.
6.1.
IDONEITÀ
L’idoneità ai fini dell’adesione e del mantenimento nel sistema SQNPI è subordinata al
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PROCEDURA DI
ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017 rispetto dei requisiti previsti per l’accesso al sistema. 6.2.
VARIAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Ai fini del mantenimento dell’idoneità, i vari soggetti inseriti nel SQNPI sono tenuti a trasmettere entro 30 gg, attraverso il sistema informativo, eventuali variazioni sostanziali in merito ai dati già comunicati. Per variazioni sostanziali, si intendono tutte le modifiche che hanno o possono pregiudicare lo stato di conformità di prodotti e processi, la corretta rintracciabilità delle produzioni, la titolarità dei diritti e degli obblighi o il cambio dell’ODC.
6.3. RECESSO DAL SISTEMA DEI CONTROLLI E CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ Nei casi in cui un soggetto intenda recedere dal sistema dei controlli deve darne comunicazione al proprio ODC che provvede conseguentemente ad aggiornare nel SI la W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ relativa posizione come “escluso dal SQNPI”. DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ La cancellazione dal SQNPI potrà avvenire anche nei casi singoli di “non conformità gravi” o per somma di non conformità gravi, medie e lievi come indicato ai punti 8 e 9, o per mancato rinnovo dell’adesione annuale o per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali (es. mancato pagamento dei corrispettivi).
A seguito di recesso dal sistema, il soggetto che vorrà nuovamente accedere al SQNPI dovrà presentare una nuova richiesta di adesione. 6.4.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
PROCEDURE DI CONTROLLO
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
I soggetti aderenti al SQNPI sono assoggettati ai controlli di conformità secondo le modalità e le frequenze riportate nell’Allegato 1 “LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO REGIONALI”. Prima di procedere con l’attività di controllo, l’ODC verifica l’adeguatezza delle “unità elementari di coltivazione” già definite ed eventualmente propone modifiche e/o adeguati interventi. La definizione delle unità elementari di coltivazione permetterà all’ODC di programmare i controlli con modalità più razionali e l’attribuzione di NC a comparti omogenei comprendenti anche svariate particelle catastali sottoposte a uniformi modalità di gestione. Al fine di garantire la conformità ai requisiti disciplinati, l’ODC controlla, mediante documenti e verifiche in loco, il processo di rintracciabilità del prodotto e l’attuazione delle modalità di produzione previste dai Disciplinari di Produzione Integrata.
L’esito dei controlli deve essere registrato nel Sistema informativo nazionale produzione integrata.
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PROCEDURA DI
ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017 Nei casi in cui la verifica ispettiva non coincida con il momento della lavorazione del prodotto essa si svolge su base documentale. Pertanto, i soggetti riconosciuti, sono tenuti a conservare per almeno 3 anni tutta la documentazione relativa all’attività aziendale ed a renderla disponibile durante i controlli di conformità.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ A titolo di esempio e come elenco non esaustivo deve essere disponibile la seguente documentazione, quando pertinente: registrazioni delle operazioni colturali, abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, fatture acquisto fitofarmaci, concimi, risultati analisi suolo, attestato controllo di funzionalità e/o regolazione delle macchine irroratrici, ecc.
I soggetti della filiera devono, inoltre, fornire disponibilità ed accettare i controlli di conformità, svolti con o senza preavviso. Nello schema dei controlli sono evidenziate le possibili situazioni di non conformità, il relativo livello di importanza e le azioni correttive poste in essere. WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ 6.5. CONTROLLO DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ Premessa
In assenza del piano di controllo regionale viene adottato il piano di controllo definito nelle LGNPC, applicando la gravità bassa (punteggio 1) alle non conformità relative agli impegni inseriti nei DPI regionali che non trovano corrispondente livello di NC nel PC.
6.5.1.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
CONTROLLO DI PARTE TERZA
Il controllo analitico di processo e di prodotto viene riportato nell’Allegato n.1 denominato “LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO REGIONALI”.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Tale schema contiene l’insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni del disciplinare di produzione. Ai fini del controllo, l'ODC deve avvalersi di tutti gli elementi che oggettivamente permettono di verificare le prescrizioni riportate nel piano di controllo del SQNPI, e può tenere conto delle risultanze che siano state assunte nell'ambito di verifiche effettuate per finalità diverse, da personale di strutture pubbliche o di ODC accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. La tipologia di visite e controlli analitici da eseguire è di seguito indicata.
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PROCEDURA DI
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Rev. 4 del 25 10 2017
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ 6.5.1.1 Azienda singola L’ODC effettua presso l’azienda singola, nel rispetto delle tempistiche riportate nel piano di controllo:
la verifica annuale di conformità aziendale e del processo produttivo sul 100% delle aziende; tale verifica dovrà riguardare tutte le colture per le quali è stata richiesta l’ adesione al SQNPI.
l’analisi multiresiduale su un campione di prodotto o altra matrice, di una delle colture per le quali è stata richiesta l’adesione al SQNPI; WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ L’ODC può rimandare ad una data successiva il prelievo di un campione di prodotto da sottoporre ad analisi in coerenza con uno specifico piano esecutivo. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ L’esito dell’analisi chimica chiude la procedura di verifica di conformità con DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ l’emissione del relativo certificato in caso di esito positivo.
Ulteriori visite ispettive ed analisi potranno essere effettuate in caso di sospetto o di non conformità gestibili mediante azioni correttive.
I controlli devono coprire, a scopo di deterrenza, tutti i periodi di coltivazione concentrandosi su quelli a maggiore rischio di NC. A questo scopo l’ODC effettua ulteriori analisi multiresiduali su almeno il 5% delle aziende già sottoposte a controllo.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
6.5.1.2 Operatori associati: L’operatore associato (OA) specifica al momento della richiesta all’ODC se l’adesione interessa tutta o parte della compagine sociale. Qualora l’adesione fosse parziale, l’OA deve garantire una gestione separata delle attività e delle relative produzioni dei soci che operano in regime di certificazione SQNPI da quelli che non hanno aderito.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
L’ODC effettua:
la verifica preliminare di accertamento dell’attività di autocontrollo al fine di accertare che tutti i soci siano sottoposti ad autocontrollo come indicato al punto 6.5.2;
la verifica annuale ai centri di lavorazione, la prima verifica a seguito dell’adesione al SQNPI deve riguardare tutti i centri di lavorazione almeno fino ad un numero pari a 5. Nel caso di un numero di centri superiore, la verifica della parte eccedente deve essere fatta entro l’anno successivo, integrando il campione con impianti estratti sempre con il metodo casuale.
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PROCEDURA DI
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Rev. 4 del 25 10 2017
la verifica annuale su un campione di aziende che aderiscono attraverso l’OA al SQNPI con le stesse modalità previste per le aziende singole; il numero di aziende da verificare è pari a √ n del numero delle stesse.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
l’analisi multiresiduale su un campione di prodotto o altra matrice, delle aziende sottoposte a controllo (√ n) su una delle colture per le quali è stata richiesta la adesione al SQNPI. L’ODC può rimandare il prelievo di un campione di prodotto da sottoporre ad analisi in coerenza con uno specifico piano esecutivo.
L’esito dell’analisi chimica chiude la procedura di verifica con l’emissione del relativo
certificato di conformità in caso di esito positivo. Ulteriori visite ispettive ed analisi potranno essere effettuate in caso venissero riscontrate incongruenze in merito alla corretta gestione del sistema o di non conformità gestibili mediante azioni correttive. WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ I controlli devono coprire a scopo di deterrenza tutti i periodi di coltivazione W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ concentrandosi su quelli a maggiore rischio di NC. DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ La certificazione viene rilasciata all’OA per la produzione che viene commercializzata direttamente.
I soci dell’OA inseriti nel regime di autocontrollo gestito dall’organizzazione, possono chiedere l’autorizzazione a commercializzare direttamente specifici lotti di prodotto certificati.
L’OA è responsabile delle condotte degli aderenti anche in relazione ad usi impropri del marchio.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
6.5.2.
AUTOCONTROLLO
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Ogni operatore associato assoggettato al sistema di controllo è tenuto al rispetto del disciplinare di produzione e all’applicazione dei contenuti del piano di controllo. La gestione in autocontrollo delle attività necessarie ad ottenere prodotti conformi al SQNPI deve prevedere evidenze oggettive ed adeguate registrazioni idonee a dimostrare il rispetto del disciplinare di produzione, delle prescrizioni del Piano dei Controlli, nonché degli adempimenti atti ad assicurare la tracciabilità dell’intero processo. In particolare, la rispondenza del prodotto alle caratteristiche disciplinate è verificata in autocontrollo e in continuo mediante apposita registrazione (esempio: registro delle operazioni colturali nel caso di produttori agricoli).
L’OA ha piena facoltà di impostare il proprio piano di autocontrollo e di prevedere le modalità per effettuare le verifiche sui soci, nonché di effettuare analisi multiresiduali sul prodotto per almeno una delle colture per la quale è stata richiesta la adesione al SQNPI, partendo dal presupposto che va garantito almeno un numero di prelievi pari a:
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PROCEDURA DI
ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017
25% - fino a 1000 aziende aderenti;
√ n – per la quota eccedente le prime 1000 aziende aderenti.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Eventuali situazioni di “non conformità” rilevate dagli operatori devono essere gestite secondo i criteri evidenziati al punto gestione non conformità.
Gli operatori associati devono dare evidenza del controllo documentale annuale sul 100% delle aziende agricole aderenti. Le OA devono documentare la gestione delle risultanze delle attività di autocontrollo attraverso il SI del SQNPI o mediante altra modalità (anche attraverso reportistica sintetica). Devono inoltre gestire le NC con le stesse modalità e penalità previste dal piano di controllo regionale adottato dall’ODC.
Nell'anno in corso verrà estratto dall'ODC un campione (√ n) delle aziende già autocontrollate per verificare se l'autocontrollo è stato eseguito correttamente. L’ODC controllerà, inoltre, se il 100% delle aziende coinvolte nell’anno precedente è stata WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ sottoposta ad attività di autocontrollo. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ In caso di mancato rispetto di tale impegno da parte dell’OA sono applicate le seguenti DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ disposizioni: se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è minore o uguale al 90% è
prevista la sospensione annuale dell’OA dal SQNPI; se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è minore o uguale al 90% per due anni si determina l’esclusione dell’OA;
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è > 90% ed < al 100% per una annualità va fatto l’adeguamento entro l’annata successiva escludendo dal SQNPI per l’annualità in corso le aziende non soggette ad autocontrollo;
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ > 90% ed < al 100% per due
se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è annualità si determina l’esclusione dell’OA.
Nel caso di non conformità l’operatore deve adottare le necessarie azioni correttive mentre l’OA deve sospendere preventivamente il lotto o l’aderente dal processo di certificazione o escluderli qualora previsto nel piano di controllo. Le non conformità riscontrate in autocontrollo e gestite adeguatamente non comportano l’attribuzione di penalità all’OA. 6.5.3.
REGISTRAZIONI
Le registrazioni sono adempimenti obbligatori quali strumenti di evidenza del rispetto delle prescrizioni del disciplinare che devono effettuare i soggetti singoli e associati. Non sono indispensabili le registrazioni relative alle attività colturali svolte negli anni precedenti all'adesione al sistema, mentre deve essere garantita la continuità nelle
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PROCEDURA DI
ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017 registrazioni anche per i periodi intercorrenti tra la prima adesione e quelle avvenute successivamente ad eventuali recessi o a seguito di provvedimenti di sospensione o esclusione dell’operatore dal SQNPI. Per le registrazioni deve essere adottato il registro delle operazioni colturali che riporti almeno le prescrizioni previste dal DPI regionale.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ 7. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI DEI SOGGETTI RICONOSCIUTI
E’ responsabilità di ogni soggetto aderente al sistema attenersi alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione integrata e dal relativo Piano dei Controlli.
Ogni soggetto è inoltre tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli dell’ODC e degli organismi della vigilanza, adeguata documentazione ad evidenza del rispetto dei requisiti di conformità dei prodotti e dei processi, dell’osservanza delle disposizioni del Piano dei Controlli, nonché della corretta identificazione e della WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ completa tracciabilità delle produzioni ottenute salvo diversa disposizione in W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ applicazione della normativa vigente. DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno 3 anni successivi all’anno di redazione.
8.
NON CONFORMITÀ E LORO GESTIONE
8.1.
NON CONFORMITÀ
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Le non conformità possono essere rilevate sia dalle organizzazioni o associazioni di produttori sugli operatori nel corso delle specifiche attività di autocontrollo, sia dall’ODC nel corso dei controlli di conformità, oltre che dalle Autorità competenti per la vigilanza.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Nel piano di controllo si riportano le inadempienze che danno luogo alle non conformità, la loro classificazione ed eventuali proposte di azioni correttive.
I controlli nella fase di coltivazione si effettuano sull’ Unità elementare di coltivazione UEC da cui si origina uno o più lotti di prodotto finale.
I controlli nella fase post raccolta si effettuano sull’Unità elementare di post-raccolta UEP o lotto.
Le non conformità riscontrate dall’ODC si classificano in lievi, medie e gravi in base al livello stimato di gravità nel pregiudicare lo stato di conformità del prodotto e/o del processo. Ad esse si attribuisce un punteggio di demerito rispettivamente pari a 1, 2 e 3. (vedi All.1)
Le non conformità che costituiscono infrazione delle norme di legge, oltre a dar luogo
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Rev. 4 del 25 10 2017 all’applicazione delle penalità previste dal sistema, devono essere poste in evidenza con le modalità previste dal SI. Qualora le stesse non conformità vengano ripetute nelle due annate agrarie successive, il punteggio relativo viene raddoppiato. Tutte le non conformità rilevate devono essere adeguatamente trattate.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Le non conformità devono essere identificate, documentate, valutate e gestite come di seguito riportato.
8.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA Gli operatori singoli o associati aderenti al SQNPI, che rilevano una “non conformità”, devono procedere come segue: WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ effettuare la registrazione della non conformità rilevata e definire le modalità di W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ gestione dell’ UEC o del lotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti; DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ rendere disponibili evidenze oggettive delle “non conformità” rilevate ed i
relativi trattamenti adottati;
fornire adeguata evidenza dell’esclusione dell’ UEC o del lotto dal circuito SQNPI quando non è possibile ripristinare le condizioni di conformità.
Le non conformità riscontrate e gestite correttamente in autocontrollo non comportano l’attribuzione di penalità ai fini del rilascio della certificazione.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
8.3.
GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DELL’ODC
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Le situazioni di non conformità di prodotto e/o processo rilevate nel corso di controlli di conformità a fronte dei requisiti previsti dal DPI e dal relativo Piano dei Controlli, sono comunicate alle aziende. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai contravventori con PEC o lettera raccomandata o altro mezzo equivalente. Per l’UEC o lotto giudicati definitivamente non conformi devono essere adottate appropriate misure di esclusione dal circuito SQNPI. Per la gestione delle specifiche situazioni non conformi si rimanda ai contenuti di dettaglio evidenziati nell’allegato1.
I provvedimenti di esclusione dell’UEC o del lotto dal sistema di certificazione e/o dell’azienda dal circuito SQNPI vengono resi noti dal SI alle Autorità di Vigilanza
La gestione delle non conformità nella fase di coltivazione e nelle fasi di post-raccolta viene eseguita in modo indipendente con la separazione delle fasi del processo e dei
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ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017 relativi punteggi di demerito attribuiti alle NC. 8.3.1.
NC AZIENDA SINGOLA (FASE COLTIVAZIONE):
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ La sommatoria dei punteggi attribuiti alle non conformità rilevate determina l’adozione dei provvedimenti di cui alla seguente casistica: esclusione dell’ UEC o del lotto:
1 NCG nei casi indicati con SI nella colonna “ESCLUSIONE dell’UEC o del LOTTO” dell’allegato I (si tratta di NCG su adempimenti che devono essere sempre rispettati)
2 NCG sulla base delle tipologie definite nella colonna “ESCLUSIONE dell’UEC o del LOTTO” dell’allegato1; WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ “NC” lievi, medie e gravi, riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio uguale o superiore a 10. In questo caso può essere presente una sola W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ NCG e più NCM e NCL. Qualora le stesse non conformità dovessero ripetersi a DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ carico dell’UEC o dei lotti che hanno origine sulle UEC precedentemente esclusi, il punteggio di demerito si raddoppia;
sospensione del processo di certificazione aziendale: 5 NCG anche su lotti differenti;
“NC” lievi, medie e gravi riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio uguale o superiore a 20;
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
In caso di recidiva nell’arco di 3 anni delle due precedenti fattispecie di sospensione si ha l’esclusione dell’azienda dal SQNPI.
8.3.2.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
NC OPERATORE ASSOCIATO (FASE COLTIVAZIONE):
Per le aziende facenti parte del campione sottoposto a controllo da parte dell’ODC si applicano gli stessi provvedimenti previsti per le aziende singole. Sulla base delle risultanze del controllo effettuato sul campione si prevede la seguente casistica di interventi, qualora non riscontrate già in autocontrollo e gestite adeguatamente: a)
non conformità grave riscontrata su un numero > al 10% delle aziende controllate; I. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione (la verifica ulteriore si esegue nello stesso anno di commercializzazione); II. sospensione della OA dal processo di certificazione se considerando l’insieme dei due campioni permane lo stesso rapporto di NC;
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Rev. 4 del 25 10 2017 b)
non conformità grave riscontrata su un numero > al 25 % delle aziende controllate; III. sospensione dell’ OA dal processo di certificazione; IV. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione: i. non conformità grave sul 10 % del campione - sospensione dell’OA dal sistema; ii. non conformità grave sul campione > 25% delle aziende controllate - esclusione dell’OA dal sistema; c) non conformità lievi, medie e gravi (queste ultime riscontrate su un numero < al 10%) su un numero > al 25 % delle aziende controllate; I. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione; II. sospensione della OA dal processo di certificazione se permane lo stesso rapporto di NC; III. nel caso in cui lo stato di sospensione permanga per un periodo superiore WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ ai 3 anni (da riscontrare anno per anno) l’ODC dispone l’esclusione dell’OA dal SQNPI. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ In caso di sospensione o di esclusione di una OA gli operatori soci che ritengono di avere correttamente applicato i DPI e vogliono mantenere la adesione al SQNPI
(anche al fine della continuità dei contratti agro climatico ambientali per la Operazione Produzione integrata del PSR) possono richiedere entro 15 gg, dalla notifica del relativo provvedimento di esclusione, la certificazione come singoli aderenti senza soluzione di continuità allo stesso od altro ODC; l’ODC verificherà la condizioni di rispetto del DPI confermando se del caso la continuità della adesione al SQNPI.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
8.3.3.
NC AZIENDA SINGOLA E ASSOCIATA IN FASE POST - RACCOLTA CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Il non rispetto delle disposizioni in materia di post- raccolta, conservazione, trasformazione definite nell’allegato 1 al presente documento, delle norme di rintracciabilità o delle norme relative all’uso del marchio si configura nelle NC di cui al piano di controllo (all. 1) comporta l'aumento dei lotti sottoposti a controllo. Qualora uno o più lotti estratti a campione generino non conformità nel corso della verifica si esamina un n. di lotti pari al doppio del numero di lotti non conformi, se la non conformità si ripete il numero di lotti da verificare raddoppia ulteriormente rispetto al suddetto campione citato. Se il numero di lotti non conformi è ≤ 10% del campione si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi. Se il numero di lotti non conformi è >10% fino al 25% si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi e con un rafforzamento del controllo dell'azienda o della OA da ripetere entro 6 mesi dall'ultima verifica (in questo caso qualora dalla verifica
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Rev. 4 del 25 10 2017 non emergano non conformità l'ODC può valutare se farla valere anche per la verifica annuale prevista). L'azienda o lo OA viene esclusa dal SQNPI con numero di lotti non conformi > 25%.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ 9. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOGGETTI DAL SISTEMA DI QUALITÀ
Fatte salve le disposizioni di dettaglio relative alle diverse non conformità contemplate nell’allegato 1, in alcune situazioni produttive o in determinati contesti operativi l’ODC può adottare provvedimenti di sospensione o l’esclusione dei soggetti aderenti al SQNPI.
In particolare, il provvedimento di sospensione comporta per il soggetto interessato l’interdizione dall’uso del marchio distintivo delle produzioni certificate SQNPI fino WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ alla eliminazione della causa che ha dato origine al provvedimento. La sospensione ha effetto sull’attività aziendale e quindi su tutte le produzioni dell’annata agraria in corso. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ Il ripristino delle condizioni di conformità viene accertato dall’ODC mediante attività di verifica ispettiva e registrato sul sistema informativo del SQNPI.
Oltre ai casi indicati nell’allegato 1 il provvedimento di sospensione può essere emesso quando:
si riscontra una situazione di non conformità relativa ad aspetti strutturali o di processo che pregiudicano o possono pregiudicare tutta la produzione del soggetto riconosciuto; gli accertamenti evidenziano una condizione di pregiudizio della sicurezza del prodotto; la reiterazione o la molteplicità di situazioni di “non conformità gravi” sono tali da fornire una valutazione insufficiente sulla capacità del soggetto di rispettare in modo continuativo i requisiti del SQNPI; il soggetto interessato utilizza la certificazione del SQNPI in modo ingannevole; il soggetto interessato esprime formale richiesta in tal senso, solo in caso di assenza di provvedimenti sanzionatori.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Gli ODC comunicano il provvedimento di sospensione al soggetto interessato ed alle autorità competenti.
Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo e determina, per il soggetto interessato dal provvedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI.
Il provvedimento di esclusione viene adottato, quali esempi non esaustivi di tutta la possibile casistica, quando:
è previsto dal piano dei controlli in relazione al tipo e/o alla quantità di NC;
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il soggetto interessato non adempie, nei termini, alle misure correttive prescritte dal provvedimento di sospensione; il soggetto interessato recede volontariamente dal sistema dei controlli o cessa l’attività produttiva; il soggetto interessato non consente le verifiche all’ODC.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
Qualora un soggetto incorso in un provvedimento di esclusione intenda richiedere nuovamente l’accesso al SQNPI dovrà presentare una nuova richiesta di adesione al SI. La rimozione delle cause del provvedimento di revoca è condizione preliminare necessaria per l’accettazione della richiesta e l’avvio del nuovo iter di riconoscimento.
9.1. RICORSI L’operatore che sia stato oggetto di provvedimenti di sospensione o di esclusione o al quale siano state comunicate NC può produrre specifico ricorso presso l’ODC con le WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ modalità da quest’ultimo stabilite. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ 10. RINTRACCIABILITÀ DELLE PRODUZIONI E FASE POST RACCOLTA 10.1.
GENERALITÀ
A garanzia della separazione delle produzioni gestite mediante il SQNPI da quelle ordinarie, dalla raccolta e fino al condizionamento le produzioni devono essere opportunamente identificate (es. mediante cartellini, etichette, etc.) e separate, da quelle prodotte in regime diverso dal SQNPI in modo tale da essere in ogni momento distinguibili. Se possibile si dovranno prevedere locali, o spazi fisici identificati, riservati esclusivamente allo stoccaggio delle produzioni del circuito SQNPI. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando gli input e gli output. Particolare attenzione deve essere riservata ai lotti di prodotti la cui commercializzazione avviene allo stato sfuso. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi dei produttori, dei condizionatori, dei commercializzatori, dei trasformatori e dei distributori nonché attraverso la comunicazione alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Il processo di tracciabilità dei lotti viene gestito mediante il SI. L’interruzione del percorso di rintracciabilità’ si configura come NC e comporta l’applicazione delle sanzioni come stabilito nel paragrafo 8.3.3. Il percorso di certificazione, qualora interrotto, può essere ripristinato purché l’organismo di controllo verifichi il rispetto del disciplinare ed il mantenimento della rintracciabilità attraverso evidenze oggettive.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
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Rev. 4 del 25 10 2017 10.2.
FASE DI COLTIVAZIONE
Il produttore agricolo, ai fini della rintracciabilità deve garantire ed effettuare le registrazioni al fine di fornire evidenza del rispetto del disciplinare di produzione e dell’identificazione del lotto, in particolare circa:
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
identificazione delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione; rispetto delle modalità di coltivazione con particolare riguardo alla provenienza del “seme”, alle date della semina, alle analisi del terreno ed ai relativi piani di concimazione; identificazione del prodotto raccolto sino al conferimento al condizionatore, secondo quanto necessario; quantità di prodotto cedute ( per le quantità di prodotto idoneo vendute deve essere prodotta e conservata adeguata documentazione – quali DDT e/o fatture di vendita - comprensiva delle quantità dichiarata idonea al SQNPI WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ oggetto della transazione oltre che dei condizionatori destinatari del prodotto). W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
Nella fase di conferimento al condizionatore, il prodotto idoneo deve essere identificato DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ da apposita documentazione progressivamente codificata (DDT o altro) che identifichi il produttore, il destinatario e la quantità oggetto di consegna.
10.2.1 FASE DI POST-RACCOLTA Il rispetto delle norme post-raccolta è indispensabile per completare il processo di certificazione con la conseguente possibilità di utilizzazione del marchio del SQNPI.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Questi criteri e principi generali integrano le Linee guida nazionali della difesa e controllo delle infestanti e delle pratiche agronomiche per la fase di coltivazione al fine di disporre di un unico documento di riferimento per le Regioni e Province autonome che devono definire i propri disciplinari regionali .
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Questo testo è genericamente riferito a tutte le colture e ai loro prodotti trasformati e riporta però alcune indicazioni specifiche per gruppi di colture (es. frutticole, orticole, ecc.) e/o destinazioni del prodotto (fresco, trasformato, ecc.). La fase di post raccolta rappresenta quindi il proseguimento della fase di produzione delle colture. Comprende le fasi di pre-pulitura del prodotto e un’eventuale cernita, il trasporto dall’azienda ai centri di lavorazione, la calibrazione, la conservazione, il condizionamento e il confezionamento fino all’immissione al consumo dei prodotti freschi o non trasformati finalizzati all’utilizzazione del marchio di qualità nazionale di produzione integrata. Laddove si volesse applicare il marchio di qualità nazionale anche ai prodotti trasformati é necessario rispettare anche gli elementi critici riguardanti la fase di trasformazione.
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Rev. 4 del 25 10 2017 Nelle aree dove sono disponibili regole di post-raccolta riferite a produzioni con marchi DOP o IGP tali regole possono essere adottate, quando compatibili con le presenti linee guida anche ai fini della produzione integrata.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Le operazioni successive alla raccolta devono essere condotte al fine di prevenire potenziali rischi per la salute dei consumatori, che derivino da errati processi di lavorazione, di condizionamento e/o di conservazione. I prodotti che devono fregiarsi del marchio di qualità nazionale di produzione integrata devono essere separati da lotti non provenienti da produzione integrata al fine di consentirne l’identificazione e la rintracciabilità.
Nell’ambito della fase si distinguono: 10.2.1. PREPULITURA E CERNITA I lotti ottenuti nel rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, prima dello WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ stoccaggio o del trasporto ai centri di lavorazione, se necessario, devono essere W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ sottoposti a trattamenti di pre-pulitura al fine di allontanare residui di terra o altre impurità. DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ L’eventuale operazione di cernita ha lo scopo di separare prodotti non idonei a una lavorazione o alla conservazione per alterazioni di varia natura, inclusa la prevenzione della contaminazione da tossine.
10.2.2.
TRASPORTO DALL’AZIENDA AI CENTRI DI LAVORAZIONE
I mezzi destinati al trasporto dei lotti prodotti conformemente al SQNPI devono essere puliti da residui di lotti precedentemente trasportati. Per lotti deperibili è necessario ridurre il tempo che intercorre dal momento della raccolta a quello di lavorazione e/o condizionamento.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
La scelta degli imballaggi deve ricadere o su materiali lavabili o su materiali che non creino problemi di contaminazione del prodotto. È auspicabile l’adozione di modalità di trasporto che prevengano innalzamenti di temperatura o altre condizioni anomale che potrebbero pregiudicare la conservazione dei prodotti. 10.2.3.
CONSERVAZIONE
I lotti di prodotto da produzione integrata devono essere idoneamente identificati in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento in modo tale da potere garantire la corretta separazione da altre produzioni. Di seguito sono riportate alcune indicazioni specifiche per alcuni gruppi di prodotti.
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Rev. 4 del 25 10 2017 Prodotti ortofrutticoli: Quando necessaria, la conservazione dei prodotti ortofrutticoli é consentita in apposite celle frigorifere, utilizzando prioritariamente mezzi fisici (es. atmosfera controllata, tradizionale e basso livello di O2, atmosfera dinamica, ecc) in alternativa o abbinati a quelli chimici. I DPI regionali possono indicare le formule di conservazione relative a ciascun prodotto e per le principali tipologie di conservazione.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ I trattamenti chimici post-raccolta in generale non sono permessi e vanno utilizzati, per quanto possibile e sinergicamente, i metodi preventivi in campo e quelli fisici postraccolta. Ciò nonostante su pomacee, actinidia e susino è ammessa l'esecuzione di interventi chimici post-raccolta con fungicidi e/o anti-riscaldo previsti dalla normativa vigente, con preferenza per i lotti destinati a medio-lunga conservazione.
I DPI regionali possono indicare le condizioni della fase finale di conservazione che inducano, quando necessario, l’eventuale innesco della maturazione prima della WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ commercializzazione in rapporto allo stato dei frutti e al periodo di distribuzione W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ commerciale; tale intervento deve portare il grado di durezza e il residuo secco rifrattometrico idonei a soddisfare i requisiti richiesti dallo standard organolettico. DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ Prodotti cerealicoli e proteoleaginose
I prodotti destinati ad essere stoccati per più mesi possono essere sottoposti a tecniche di conservazione che sfruttano sistemi fisici (refrigerazione forzata o ventilazione naturale e atmosfera controllata) o sistemi chimici:
refrigerazione forzata con insufflaggio di aria fredda al fine di rallentare o bloccare l’attività dei parassiti, atmosfera controllata attraverso l’immissione di anidride carbonica o azoto per il contenimento o l’eliminazione dei parassiti, prodotti chimici quali fumiganti col limite di un trattamento l’anno e quando le trappole o altri sistemi di monitoraggio giustificano tali interventi.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Queste tecniche di conservazione sono fondamentali per preservare la qualità e le caratteristiche igienico sanitarie del prodotto. Gli interventi nei centri di stoccaggio riguardano il controllo al ricevimento della granella proveniente dal campo per la verifica della qualità e del suo stato sanitario. Segue la pulitura, operazione preventiva per allontanare polvere e granella facilmente alterabile (danneggiata da insetti o chicchi ammuffiti). Qualora necessario occorre poi intervenire con l’essicazione per portare l’umidità al livello ottimale di conservazione. Per lo stoccaggio nei magazzini, il prodotto viene sottoposto a controlli periodici della temperatura e umidità e viene monitorata la presenza di insetti, roditori e la possibile evoluzione delle micotossine.
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PROCEDURA DI
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Rev. 4 del 25 10 2017 Altre produzioni Per altri prodotti le linee guida nazionali e/o i DPI regionali possono stabilire ulteriori requisiti da rispettare per garantire l’ottenimento di una elevata qualità dei prodotti conservati o trasformati.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ 10.2.4.
CONDIZIONAMENTO
eventualmente anche L’operatore che effettua il condizionamento del prodotto, inclusa la figura dell’intermediario, deve garantire la prosecuzione del processo di certificazione. In particolare, per il prodotto sia certificato che in corso di certificazione, deve garantire la rintracciabilità e gli eventuali adempimenti previsti per concludere l’iter del processo.
Le operazioni di condizionamento dei prodotti derivanti dal SQNPI dovranno avvenire disgiuntamente da quelle del prodotto ordinario mediante separazione fisica delle linee WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ o separazione temporale delle lavorazioni. W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ Ove sia realizzata la separazione fisica delle linee di lavorazione (separazione spaziale) DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ il condizionatore deve identificare con adeguate evidenze della planimetria le linee di lavorazione, gli impianti e i locali dedicati al SQNPI.
Nei casi in cui la separazione delle lavorazioni sia temporale sul registro di confezionamento dovranno essere puntualmente annotate, all’inizio di ogni operazione di condizionamento, date ed orari.
Al riguardo l’operatore deve gestire un registro di carico e scarico, anche su supporto informatico, dove annota tutti i movimenti del prodotto.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Inoltre, l’operatore deve rendere disponibile la relativa documentazione ai controlli di conformità e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguate registrazioni dalle quali risultino per ogni operazione di approvvigionamento o di confezionamento:
10.2.5.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
la data, la quantità, il produttore agricolo ed il documento di accompagnamento per ogni operazione di approvvigionamento; la data, la quantità, le caratteristiche commerciali e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di confezionamento; la data, la quantità, il destinatario e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di vendita; i DPI regionali possono definire specifiche tipologie di confezioni per il prodotto fresco. COMMERCIALIZZAZIONE
L’operatore commerciale deve garantire la rintracciabilità e gli eventuali adempimenti previsti per concludere l’iter del processo di certificazione. Per la commercializzazione sfusa l’operatore deve provvedere a separare in maniera
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ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017 adeguata il comparto e i contenitori dove è esposto il prodotto certificato sulla base del SQNPI. L’operatore commerciale deve rendere disponibile la relativa documentazione ai controlli di conformità e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguate registrazioni dalle quali risultino per ogni operazione di approvvigionamento o di confezionamento:
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
la data, la quantità, il produttore agricolo o il condizionatore ed il documento di accompagnamento per ogni operazione di approvvigionamento; la data, la quantità, le caratteristiche commerciali, il destinatario e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di vendita.
I DPI regionali possono riportare, laddove venga ritenuto opportuna, la definizione di specifici standard di qualità in merito a: norme di commercializzazione; il Regolamento (UE) n. 543/2011 fissa le norme WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ di commercializzazione specifiche per i prodotti maggiormente W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ commercializzati, indicati nella parte B dell'allegato 1 del regolamento. Tali DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ prodotti sono: mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uva da tavola e pomodori. Per i rimanenti
prodotti esclusi della suddetta lista dovranno essere osservate le norme di commercializzazione generali, come indicato nella parte A dell'allegato 1 del regolamento, oppure una delle qualsiasi norme UNECE e standard igienicosanitari: in particolare relativamente alle sostanze attive impiegabili, ai residui massimi ammessi, alle micotossine e ai metalli pesanti; standard organolettici: dove disponibili, i DPI regionali possono definire gli indici di maturazione e i parametri di qualità all’uscita dalla fase di conservazione/confezionamento, lunga conservazione.
10.2.6.
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
TRASPORTO DEL PRODOTTO FINITO O PRE TRASFORMAZIONE
I DPI regionali possono indicare le modalità di trasporto necessarie a mantenere la serbevolezza dei frutti sia in condizioni di elevata temperatura (estate) che di basse temperature (inverno) in particolare sui lunghi percorsi. Dove necessario potranno anche essere date indicazioni sulle modalità di accatastamento razionale, per garantire la buona circolazione dell’aria e la stabilità dell’accatastato.
10.2.7.
TRASFORMAZIONE
Per potere essere definito “Prodotto trasformato da produzione integrata” le materie prime che lo compongono devono provenire per almeno il 95% da ingredienti di origine agricola, riferiti al peso del prodotto finito, conformi ai disciplinari di produzione integrata di riferimento.
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PROCEDURA DI
ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
Rev. 4 del 25 10 2017 Anche durante la fase di trasformazione dovranno essere costantemente garantite l’identificazione e la separazione dei lotti dalle produzioni diverse da quelle SQNPI. I processi che afferiscono a questa fase, possono essere molteplici in funzione dei numerosi prodotti che derivano dalla trasformazione delle diverse materie prime vegetali pertanto vengono necessariamente trattati all’interno degli specifici disciplinari di trasformazione per tipologia di prodotto.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘ Si possono tuttavia individuare i requisiti minimi da mantenere nelle varie fasi di lavorazione relativi:
alla tracciabilità del processo, infatti in ogni fase di lavorazione le produzioni
destinate al marchio nazionale di produzione integrata devono essere separate dalle altre di diversa provenienza e devono risultare facilmente identificabili; laddove si effettua una separazione temporale delle linee di lavorazione occorre provvedere alla loro pulizia prima di lavorare il prodotto oggetto della WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ valorizzazione con i marchio nazionale; alla lavorazione è opportuno che i DPI privilegino gli additivi naturali rispetto a W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ quelli chimici di sintesi; DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ alla commercializzazione esclusivamente per il prodotto sfuso, occorre mantenere la separazione delle produzioni a marchio nazionale e garantirne la
tracciabilità anche nella fase di immissione al consumo. I DPI regionali possono individuare alcuni ingredienti o conservanti impiegabili, non ottenuti nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata, alle seguenti condizioni:
che senza tali prodotti e sostanze sarebbe impossibile produrre o conservare alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria; che tali ingredienti o sostanze non siano disponibili sul mercato nazionale come prodotti ottenuti da agricoltura integrata.
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Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Sarebbe infine auspicabile promuovere il ricorso a tipologie di confezioni in materiale riciclabile/riutilizzabile. 10.3. CONFORMITÀ
DELLA FASE DI COLTIVAZIONE
Su richiesta dell’operatore, la verifica di conformità da parte dell’ODC si può limitare alla sola fase della coltivazione che, nel caso di esito positivo si concretizza in un attestato specifico per coltura e superficie prodotto dal SI. Tale attestato di conformità può essere utilizzato solo per i pagamenti previsti per l’applicazione delle misure agroambientali finanziate nell’ambito dei PSR o dell’OCM ortofrutta, ma non autorizza a far uso del marchio. Limitatamente alle sole verifiche per il rilascio dell’attestato di conformità previsto per
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Rev. 4 del 25 10 2017 l’erogazione dei premi stabiliti dai predetti regimi di aiuto, il caricamento delle particelle nella domanda di adesione al SQNPI segue le disposizioni del relativo bando regionale o piano operativo. Pertanto il vincolo di aderire al SQNPI con tutte le particelle investite alla coltura di cui si intende verificare la conformità produttiva al DPI può essere limitata alla sola realtà aziendale o ai corpi omogenei ricadenti nella regione/i in cui vige il bando della misura 10 di PI o il piano operativo di cui all’OCM ortofrutta.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
Fatto salve specifiche diverse disposizioni del bando del PSR o piano operativo, nel caso dell’attestazione di conformità non sono richieste le analisi multiresiduali.
11. CERTIFICAZIONE E USO DEL MARCHIO 11.1 CERTIFICAZIONE A chiusura del processo di verifica l’ODC certifica la conformità dei lotti di prodotto il cui processo produttivo è risultato conforme allo standard del SQNPI. Il SI dà evidenza WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ dei lotti di prodotto certificati riconducibili alle unità elementari di coltivazione o di W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ post raccolta. Se richiesto, l’ODC con proprio atto, dà evidenza dei lotti certificati DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ nonché dello status dell’operatore che abbia prodotto lotti certificati in regime SQNPI. L’attestazione dello status di operatore in regime SQNPI può avere durata pluriennale.
La vigenza di tale status consente di estendere temporaneamente ai lotti di prodotto riconducibili a UEC già verificate in precedenza e che hanno dato origine solo a lotti conformi e quindi certificati, la conformità in attesa della verifica annuale. Nel caso di recesso dal SQNPI, di mancato rinnovo degli impegni ad operare in regime SQNPI e di verifiche che non consentono di certificare alcun lotto, l’ODC revoca la certificazione dello status di operatore in regime SQNPI.
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11.2 MARCHIO IDENTIFICATIVO
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
I lotti di prodotto certificati dall’ODC ottenuti conformemente a quanto disposto nei disciplinari regionali di produzione integrata possono essere identificati mediante l’apposito marchio del SQNPI di cui all’art. 8 del DM 4890/2014.
11.3 MODALITÀ D’USO L’operatore, con la sottoscrizione della dichiarazione di adesione al SQNPI, si impegna a rispettare i requisiti e le norme tecniche del SQNPI, a sottoporsi ai controlli previsti dai piani regionali e a rispettare le modalità d’ uso del marchio definite nel DM 4890/2014 e attenendosi alle seguenti prescrizioni:
non modificare in alcun modo il logo né utilizzare simboli o nomi tali da generare confusione; non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio;
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inviare tutte le informazioni e l’eventuale documentazione a supporto, anche per il tramite del SI, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovesse ritenere utili a verificare il corretto utilizzo del marchio.
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
L’operatore che abbia prodotto lotti certificati SQNPI può avvalersi della possibilità di riprodurre il marchio sulla documentazione aziendale o su materiale promozionale per documentare il proprio status di operatore in regime SQNPI, purchè l’informazione venga fornita in maniera trasparente e non fuorviante.
11.4 COESISTENZA DEL MARCHIO CON ALTRI SEGNI DISTINTIVI L'operatore può utilizzare il marchio in abbinamento con quelli relativi ad analoghi sistemi di qualità regionali conformemente a quanto previsto dal DM 4890 dell’8 maggio 2014, di seguito DM, in relazione al regime di equivalenza di cui all’art. 11 e alle WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ disposizioni dell’art. 6 del relativo regolamento d’uso del marchio. In relazione ai predetti regimi il GTQ provvede a gestire e pubblicare le modalità e la lista contenente W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ l’elenco dei marchi regionali per i quali è possibile effettuare uno o più tipi di DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ abbinamenti. Il marchio SQNPI può essere usato anche in abbinamento con marchi privati o collettivi
che qualifichino il prodotto sulla base di standard diversi purché non si ingeneri confusione nel consumatore.
Nel caso di abbinamenti o riproduzioni particolari sulle etichette o sugli imballaggi, l’operatore deve essere preventivamente autorizzato dall’ODC.
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L’Organismo di controllo che certifica la conformità del prodotto ha facoltà di far apporre il proprio marchio in abbinamento a quello del SQNPI.
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
12 NORMA TECNICA DELLA PRODUZIONE INTEGRATA 12.1 GENERALITÀ La norma tecnica della produzione integrata è costituita dalle procedure per la definizione ed aggiornamento della disciplina produttiva di cui all’art. 2 del DM 4890/2014 che da attuazione alla legge 4 del 3 febbraio 2011. La produzione integrata si esplicita nei disciplinari redatti a livello regionale, al fine di renderla rispondente alle peculiari condizioni pedo-climatiche di ogni Regione e Provincia autonoma. I disciplinari regionali sono redatti conformemente alle “Linee guida nazionali di produzione integrata”, in seguito indicate con l’acronimo LGNPI. Le LGNPI sono approvate dall’Organismo tecnico scientifico di cui al successivo art. 3, 34
PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018 PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018 Rev. 4 del 25 10 2017 PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE CONTROLLO Rev. 4 Edel 25 10 2017 NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018 PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE Edel CONTROLLO DEL SQNPI/2018 Rev. 4 25necessario 10 2017 NELL’AMBITO e le aggiorna ogni qualvolta si rendesse adeguarle alle novità tecniche, PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE CONTROLLO Rev. 4 Edel 25 10 2017 NELL’AMBITO DEL SQNPI/2018
ogni qualvolta si rendesse necessario adeguarle alle novità Regioni tecniche, scientifiche e normative. I disciplinari dalle rispettive e Rev. 4 regionali del 25necessario 10sono 2017approvati e le aggiorna ogni qualvolta si rendesse adeguarle alle novitàdei tecniche, scientifiche e normative. I disciplinari regionali sono approvati dalle Regioni e Province autonome previa verifica di conformità alle LGNPI darispettive parte gruppi e le aggiorna ogni qualvolta si rendesse necessario adeguarle alle novitàdei tecniche, scientifiche edell’OTS, normative. I disciplinari regionali sono approvati dalle Regioni e Province autonome previa verifica di conformità alle LGNPI darispettive parte gruppi specialistici ognuno per la propria area di competenza. e le aggiorna ogni qualvolta si rendesse necessario adeguarle alle novitàdei tecniche, scientifiche edell’OTS, normative. I disciplinari regionali sono approvati dalle Regioni e Province autonome previa verifica di conformità alle LGNPI darispettive parte gruppi specialistici ognuno per la propria area di competenza. scientifiche ee normative. I disciplinari regionali sono approvati dalle rispettive Regioni e Province autonome previa verifica di conformità alle LGNPI parte dei gruppi Le Regioni le Province autonome propongono modifiche ai da disciplinari regionali specialistici dell’OTS, ognuno per la propria area dilecompetenza. Le Regioni e leagli Province autonome propongono modifiche ai disciplinari disciplinari regionali Province autonome previa verifica di LGNPI. conformità alle LGNPI da parte dei gruppi specialistici dell’OTS, ognuno per laalle propria areaLe dilecompetenza. coerentemente aggiornamenti modifiche ai regionali, Le Regioni e leagli autonome propongono modifiche ai disciplinari disciplinari regionali coerentemente aggiornamenti alle LGNPI. Le modifiche ai regionali, specialistici dell’OTS, ognuno per la propria dilecompetenza. previa verifica diProvince conformità alle LGNPI daarea parte dei competenti gruppi specialistici Le Regioni e leagli Province autonome propongono le modifiche modifiche ai disciplinari disciplinari regionali coerentemente aggiornamenti alle LGNPI. Le ai regionali, previa verifica di conformità alle LGNPI da parte dei competenti gruppi specialistici dell’OTS, sono approvate dalle regioni e province autonome entro il termine di 60 Le Regioni e leagli Province autonome propongono modifiche ai disciplinari regionali coerentemente aggiornamenti alle LGNPI. Lele modifiche ai disciplinari regionali, previa verifica diapprovate conformità alledi LGNPI parte dei competenti gruppi specialistici dell’OTS, sono dalle regioni e da province autonome entro il termine di 60 giorni dal recepimento del parere conformità. coerentemente aggiornamenti alle LGNPI. Le modifiche aientro disciplinari regionali, previa dal verifica diapprovate conformità alledi LGNPI parte dei competenti gruppi specialistici dell’OTS, sonoagli dalle regioni e da province autonome il termine di 60 giorni recepimento del parere conformità. previa verifica conformità alleintegrata LGNPI parte dei competenti gruppi specialistici dell’OTS, sonodiapprovate dalle regioni eèda province autonome entro il termine 60 La norma tecnica di produzione pubblicata sull’apposita pagina web adicura giorni dal recepimento del parere di conformità. entropagina La norma tecnica di produzione pubblicataautonome sull’apposita web adicura dell’OTS, sono approvate dalle integrata regioni eè province il termine 60 giorni dal recepimento del parere di conformità. del Ministero. La norma tecnica di produzione è pubblicata sull’apposita pagina web a cura del Ministero. giorni dal recepimento del parere integrata di conformità. La tecnica di produzione integrata è pubblicata sull’apposita pagina web a cura del norma Ministero. La tecnica di produzione integrata è pubblicata sull’apposita pagina web a cura 12.2DISCIPLINARI REGIONALI del norma Ministero. 12.2DISCIPLINARI REGIONALI del Ministero. 12.2DISCIPLINARI REGIONALI 12.3 12.2DISCIPLINARI CRITERI GENERALI REGIONALI 12.3 12.2DISCIPLINARI CRITERI GENERALI REGIONALI WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ 12.3 CRITERI GENERALI TECNICHE AGRONOMICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA 12.3 12.3.1 CRITERI GENERALI W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ TECNICHE AGRONOMICHE (LINK DISCIPLINARI REGIONALI)DI PRODUZIONE INTEGRATA 12.3 12.3.1 CRITERI GENERALI (LINK DISCIPLINARI REGIONALI)DI PRODUZIONE INTEGRATA 12.3.1 TECNICHE AGRONOMICHE DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ 12.3.1 TECNICHE AGRONOMICHE (LINK DISCIPLINARI REGIONALI)DI PRODUZIONE INTEGRATA 12.3.2 DIFESA INTEGRATA (LINK DISCIPLINARI REGIONALI E BANCA 12.3.1 TECNICHE AGRONOMICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LINK DISCIPLINARI REGIONALI) 12.3.2 DIFESA INTEGRATA (LINK DISCIPLINARI REGIONALI E BANCA DATI) (LINK DISCIPLINARI REGIONALI) DATI) 12.3.2 DIFESA INTEGRATA (LINK DISCIPLINARI REGIONALI E BANCA 12.3.2 DIFESA INTEGRATA (LINK DISCIPLINARI REGIONALI E BANCA DATI) 12.3.2 DIFESA INTEGRATA (LINK DISCIPLINARI REGIONALI E BANCA DATI) 13 PIANI DI CONTROLLO 13DATI) PIANI DI CONTROLLO 13 PIANI DI 6CONTROLLO Ai sensi dell’art. del DM 4890/2014, che da attuazione alla legge 4 del 3 febbraio 13 PIANI DI 6CONTROLLO Ai sensi dell’art. del DM che da attuazione legge 4conformemente del 3 febbraio 2011 i piani di controllo sono4890/2014, definiti dalle regioni e provincealla autonome 13 PIANI DI CONTROLLO Ai sensi dell’art. 6 del DM 4890/2014, che da attuazione alla legge 4conformemente del 3 febbraio 2011 i piani controllo sono definiti dalle regioni e“LINEE province autonome all’allegato 1didel presente documento denominato GUIDA NAZIONALI PER Ai sensi dell’art. 6 del DM 4890/2014, che da attuazione alla legge 4conformemente del 3 febbraio 2011 i piani controllo sono definiti dalle regioni e“LINEE province autonome all’allegato 1didel presente documento denominato GUIDA NAZIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO REGIONALI “ Ai sensi dell’art. 6 del DM 4890/2014, che da attuazione alla legge 4 del 3 febbraio 2011 i piani 1didel controllo sono definiti dalle regioniREGIONALI e“LINEE province autonome conformemente all’allegato presente documento denominato GUIDA NAZIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO “ 2011 i piani 1didel controllo sono definiti dalle regioni e“LINEE province autonome conformemente all’allegato presente denominato GUIDA NAZIONALI In del piano didocumento controllo regionale gli ODC adottano quello definitoPER nel LAmancanza REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO REGIONALI “ In mancanza del presente piano didocumento controllo regionale gli ODC adottano quello definitoPER nel all’allegato 1 del denominato “LINEE GUIDA NAZIONALI LA REDAZIONE DEI DI CONTROLLO REGIONALI “ medesimo allegato 1. PIANI In mancanza del piano di controllo regionale gli ODC adottano quello definito nel medesimo allegato 1. PIANI LA REDAZIONE DEI DI CONTROLLO REGIONALI “ In mancanza del controlli piano divengono controllo regionale gli ODC adottano quello definito nel Nello schema dei definite per ogni fase del processo: medesimo allegato 1. Nello schema dei definite per ogni fase del processo: In mancanza del controlli piano divengono controllo regionale gli ODC adottano quello definito nel medesimo allegato 1. schema gli obblighi che si possono dalla lettura dei processo: Disciplinari di Produzione Nello dei controlli vengonodesumere definite per ogni fase del medesimo allegato 1. schema gli obblighi che si possono dalla lettura dei processo: Disciplinari di Produzione Nello dei controlli vengonodesumere definite per ogni fase del integrata; gli obblighi che si possono desumere dalla lettura dei processo: Disciplinari di Produzione integrata; Nello dei controlli vengono definite per ogni fase del schema le eventuali deroghe regionali; gli obblighi deroghe che si possono desumere dalla lettura dei Disciplinari di Produzione integrata; le eventuali regionali; gli la tipologia controllo che desumere può esseredalla documentale ispettiva indiloco; obblighi di che si possono lettura deie/o Disciplinari Produzione integrata; le deroghe regionali; la eventuali tipologia controllo che essere documentale ispettiva in loco; la frequenzadidel controllo dapuò parte dell’ODC distintae/o in caso di azienda singola e integrata; le eventuali deroghe regionali; tipologia didel controllo che documentale e/o ispettiva inSQNPI/2018 loco; PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE E essere CONTROLLO NELL’AMBITO la frequenza controllo dapuò parte dell’ODC distinta in caso diDEL azienda singola e associata; le eventuali deroghe regionali; di controllo che essere documentale e/o ispettiva inSQNPI/2018 loco; PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE CONTROLLO NELL’AMBITO la la tipologia frequenza del controllo dapuò parte dell’ODC in caso diDEL azienda singola e associata; Rev. 4 Edel 25 10 2017distinta didel controllo che essere documentale e/o ispettiva inSQNPI/2018 loco; PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE CONTROLLO NELL’AMBITO la la tipologia frequenza controllo dapuò parte dell’ODC in caso diDEL azienda singola e associata; Rev. 4 Edel 25 10 2017distinta la frequenza del controllo da parte dell’ODC distinta in caso di azienda singola e associata; Rev. 4 del 25 10 2017 la gravità con il punteggio attribuito nei casi non vengano rispettate le associata; prescrizioni la gravità con il punteggio attribuito nei casi non vengano rispettate 35 le dei Disciplinari di Produzione integrata; la gravità con il punteggio attribuito nei non vengano rispettate 35 le prescrizioni dei Disciplinari di Produzione integrata; i casi in cui il lotto viene escluso dal processo dicasi certificazione; 35 Disciplinari di Produzione integrata; prescrizioni casi in in cui cui l’intera ildei lotto viene escluso dal processo di certificazione; ii casi produzione dell’azienda viene esclusa dalla certificazione. 35 ii casi casi in in cui cui l’intera il lotto viene esclusodell’azienda dal processo di certificazione; produzione viene esclusa dalla certificazione. 35 i casi in cui l’intera produzione dell’azienda viene esclusa dalla certificazione. 13.1 LINK PIANI DI CONTROLLO REGIONALI 13.1 LINK PIANI DI CONTROLLO REGIONALI 13.1 LINK PIANI DI CONTROLLO REGIONALI
e le aggiorna
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ
Impresa Verde Marche srl Via Matteotti n° 7 60121 Ancona (An) e.mail impresaverde.marche@coldiretti.it Tel 071 - 207991 Fax 071-205796 Unità Operativa di Ascoli Piceno Via Asiago n° 2 63100 Ascoli Piceno Telefono 0736-344994- Fax 0736-344985
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚŽǀĞ͗ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ Ğ ŐƵŝĚĂ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ϲ͘ϭ͘
Unità Operativa di Fermo Via Ragazzi del 99 n° 61/d 63900 Fermo Telefono 0734-622092- Fax 0734-622832
Unità Operativa di Montegiorgio WƌŽŐĞƚƚŽ ϮϭϬϮϲ Via Calatafimi n° 8/a W͘^͘Z͘ DĂƌĐŚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ 63833 Montegiorgio DŝƐƵƌĂ ϭ͘ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂnjŝŽŶĞ Telefono 0734-962286- Fax 0734-965014
di Offida Unità Operativa Via IV Novembre n° 8/a 63073 Offida Telefono 0736-888445 - Fax 0736-888635
dĞƐƚŝ Ğ ŽŶƚĞŶƵƚŝ
Unità Operativa di Valtesino Largo del Risorgimento n° 1 63065 Ripatransone Telefono 0735-907067- Fax 0735-90190
Žƚƚ͘ &ĂďŝŽ WĂƐƐĂŵŽŶƚŝ Unità Operativa di Petritoli Zona Artigianale Paganelli 63848 Petritoli
Telefono 0734-655487- Fax 0734-658885
Pubblicazione realizzata con il contributo dell’Unione Europea. Il contenuto della presente pubblicazione non riflette necessariamente la posizione o l’opinione della Commissione Europea.
Testi a cura di: Andrea Torquati, Luigi Troiani, Valerio Di Buò