L’INFORMAZIONE IN PILLOLE
Premessa
Questa pubblicazione è stata elaborata raccogliendo gli input provenienti dall’esperienza dello “sportello informativo”, attivato nell’ambito del progetto “Strumenti per favorire la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole marchigiane”, realizzato con il contributo camerale 2020. I quesiti più frequenti che sono stati proposti da cittadini e da aziende sono stati strutturati in modo da fornire in modo semplice e diretto informazioni utili a chi avesse curiosità e/o necessità di chiarimenti in tema di CREDITO D’IMPOSTA
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1-QUALI SONO I BENEFICIARI? Possono accedere al credito d’imposta le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente:
Dalla forma giuridica. Dal settore economico di appartenenza. Dalla dimensione. Dal regime di determinazione del reddito.
2-QUALI SONO LE CONDIZIONI DI ACCESSO? Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata: Alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; Al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
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3-QUALI SONO I SOGGETTI ESCLUSI? Sono escluse le imprese in stato di: Liquidazione volontaria; Fallimento; Liquidazione coatta amministrativa; Concordato preventivo senza continuità aziendale
4- IL CREDITO E’ CEDIBILE? Il credito non è mai cedibile, nemmeno in consolidato
5- QUALI SONO GLI OGGETTI DELL’AGEVOLAZIONE? Sono oggetto di agevolazione: Beni strumentali; Nuovi; Destinati a strutture produttive in Italia
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Sono esclusi: Beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce); Beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita; I materiali di consumo; I fabbricati; ……… 6- IN MERITO ALLE MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, L’AGEVOLAZIONE SPETTA PER I BENI: Acquistati a titolo di proprietà ( anche fin. Bancario); Sottoscrizione contratto di leasing ( per i beni in leasing il costo agevolabile è quello sostenuto dalla società di leasing per l’acquisto); Realizzati in economia; Realizzati mediante appalto. 4
MOMENTO DI EFFETUAZIONE (per individuare la norma corretta)
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MISURA DEL CREDITO BENI ORDINARI
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BENI IMMATERIALI 4.0
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ORDINI E CONSEGNE NEL PERIODO TRANSITORIO 16 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE 2020
Secondo l’interpretazione fornita da Marco Calabrò, dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, nel convegno organizzato da Federmacchine e Anima, per gli investimenti “programmati” entro il 15 novembre 2020 ( intendendo per “programmati” quelli con ordine accettato dal venditore e con avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20%), resta ferma la disciplina del credito d’imposta 2020 (quindi per i beni 4.0, aliquota 40% fino a 2,5 milioni), se completati entro il 30 giugno 2021, anche se gli investimenti risultano effettuati successivamente al 15 novembre. Secondo quanto stabilito dai primi due commi dell’articolo 109 Tuir, le spese per beni mobili si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione.
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ONERI DOCUMENTALI DICITURA IN FATTURA Il co. 1062 stabilisce che le fatture e gli altri documenti devono contenere la dicitura relativa alla norma applicabile: bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. Da 1054 a 1058 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 ovvero dell’art. 1 c0. 184-197 della L. 160/2019
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IN CASO DI OMESSA INDICAZIONE IN FATTURA: COSA FARE? L’Agenzia, con le risposte n. 438 e n. 439 del 5 ottobre 2020, ha fornito istruzioni sulle modalità di richiamo in fattura per la L. 160/2019, che possono essere applicate anche per i nuovi crediti. L’acquirente potrà (anche dopo aver ricevuto la fattura, ma comunque prima che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche) procedere (nel caso in cui l’investimento risulti da una fattura elettronica – Fe) a stampare il documento apponendo una scritta indelebile, e mandando in conservazione di questo documento integrato. In alternativa, si potrà realizzare un’integrazione elettronica della Fe da unire all’originale e da conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare 14/E/2019. L’acquirente, in questa ipotesi, può inviare tale documento al Sistema di interscambio.
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ULTERIORI ADEMPIMENTI ► COMUNICAZIONE AL MISE (solo per i beni negli Allegati A e B) Atteso Decreto attuativo non ancora pubblicato. N.B. La comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico ha valenza di monitoraggio, NON vincola l’accesso all’agevolazione. ► PERIZIA TECNICA (ASSEVERATA per Legge 178/2020) Obbligatoria per investimenti superiori a € 300.000. Al di sotto di tale soglia è consentita l’autodichiarazione del rappresentante legale.
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QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE DEBBONO ESSERE CONTENUTI NELLA PERIZIA/ASSEVERAZIONE? ◊ Individuazione della categoria di ammissibilità; ◊ Attestazione dei requisiti tecnici individuati nell’allegato A (o B per i software); ◊ Verifica interconnessione; ◊ Analisi Tecnica; ◊ Individuazione dell’importo agevolabile, inclusi gli accessori.
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FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA Credito d’imposta L. 160/2019
Credito d’imposta L. 178/2020
Modalità di fruizione -
Il credito d’imposta: È utilizzabile esclusivamente incompensazione tramite F24 ( art. 17 del DLgs. 241/97)
Il credito d’imposta:
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Spetta per i beni materiali (sia ordinari che 4.0) in 5 quote annuali di parti importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in 3 quote annuali;
Spetta per i beni materiali e immateriali (sia ordinari che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo;
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Nel caso degli investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
È utilizzabile esclusivamente in compesazione tramite F24 (art. 17 del DLgs.241/97)
Per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale; Nel caso degli investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni, mentre per gli investimenti nei beni “ Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
Entrata in funzione del bene-credito ordinario Ai fini della fruizione del credito d’imposta “ordinario”, rileva l’entrata in funzione del bene. La circ. Guardia di Finanza 1/2008, a titolo esemplificativo, indica come “sintomatici dell’utilizzo del bene”: - Il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene; - L’impiego di manodopera; - L’inserimento del bene nella catena di produzione; - Le risultanze della contabilità industriale.
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Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti d’imposta, tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n.3/E/2021 ha istituito i codici tributo
CODICI TRIBUTO-Legge 160/2019 - 6932 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019; - 6933 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019; - 6934 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019
CODICI TRIBUTO-Legge 178/2020 - 6935 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020;
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- 6936 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020; - 6937 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020
La fruizione del credito di imposta 2020 e 2021 non ha limiti di utilizzo Il credito d’imposta sia 2020 che 2021 non è soggetto: Al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 c0. 53 della L. 244/2007); Al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro, elevato a 1 milione di euro per il 2020 (art. 34 della L. 388/2000); 16
La preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi non dovuta L’Agenzia à delle Entrate ha affermato in un incontro con la stampa del 30 gennaio 2020 che l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi non è soggetto all’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono.
Riportabilità e trasferibilità al socio trasparente Riportabilità- confermato che il periodo di compensazione di 3/5 anni (o un anno a determinate condizioni) va considerato come periodo minimo di compensazione. Non ci sono limiti a riportare a nuovo le eccedenze. Traferibilità in capo al socio trasparente - come chiarito anche dalla risoluzione Ris. n. 163/E del 31 luglio 2003, ritiene che possono essere trasferite ai 17
soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. L'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura una cessione del credito d'imposta. Al momento, i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione.
Vincoli temporali ordinari e 4.0
per
beni
Il bene agevolato deve essere mantenuto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione del bene.
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Utilizzo credito prioritario in presenza di credito IVA In caso di spettanza del credito beni nuovi e contestuale presenza di credito IVA da compensare (con visto) dare precedenza all’utilizzo del credito beni strumentali nuovi. Il credito IVA eventualmente esuberante sarà richiesto a rimborso ( con Visto).
PROCEDURE DA ATTIVARE SEMPRE VERIFICARE SEMPRE Il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e della regolarità contributiva; La normativa agevolativa applicabile alla situazione, verificando il momento di effettuazione dell’operazione; L’entrata in funzione o interconnessione del bene per individuare il momento da cui è possibile fruire dell’agevolazione; 19
Che la fattura abbia la dicitura relativa alla normativa di riferimento corretta; In caso di perizia: che sia asseverata per la legge 178/2020 e anche semplice per la legge 160/2019; che identifichi chiaramente la categoria di agevolazione, l’ammontare dell’agevolazione, e il momento in cui avviene l’interconnessione; se non è stata predisposta perizia (sempre suggerita), far firmare manleva dal rappresentante legale; inserire i beni nel quadro RU possibilmente prima dell’utilizzo tramite una corretta contabilizzazione; verificare che il bene agevolato non venga ceduto nel periodo di osservazione. N.B. sono agevolabili anche i beni strumentali inferiori a 516,46 €.
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Pubblicazione realizzata con il contributo della CCIAA delle Marche CUP progetto H72E20000000003 COR progetto 3276788