COLDIRETTI MACERATA
CONDIZIONALITÀ AGRICOLA: LA MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI
OORDINAMENTO:: Coordinamento LAUDIO GM AGLIARDINI -- Coldiretti arche COLDIRETTI MARCHE VICEDIRETTORE C laudio Gagliardini ED elaborazione ELABORAZIONEtesto TESTO PROGETTAZIONE rogettazione ed : : PETRELLI -- S CAURO oldiretti Macerata (Tauro ECNICO CONSULENTE - COLDIRETTI MACERATA) S Petrelli
SI
CERMIS "CENTRO RICERCHE E SPERIMENTAZIONE MIGLIORA MENTO VEGETALE -" N. STRIMPELLI" , PER LA MESSA A
RINGRAZIA IL
PER IL
DISPOSIZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA SPERIMENTAZIONE ESEGUITA DALL'ENTE.
La manutenzione degli oliveti
PREMESSA Tratti salienti della condizionalità Il Regolamento CEE n. 1782/2003 ha introdotto il concetto di “condizionalità” quale presupposto indispensabile per accedere agli aiuti comunitari per le aziende agricole, PENA la riduzione o l’esclusione dal pagamento degli aiuti diretti. Gli aiuti comunitari legati alla condizionalità sono quelli relativi ai premi PAC (es. seminativi, alla qualità del latte e ai bovini maschi) ed anche i contributi erogati dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) che riguardano le misure agroambientali, oltre che l’indennità compensativa. Per ricevere gli aiuti, il rispetto della condizionalità è obbligatorio sull’intera azienda, indipendentemente dal tipo di aiuto di cui si richiede l’erogazione e in relazione alla specifica tipologia produttiva, nonché della sua ubicazione territoriale. Il mancato rispetto della stessa comporta l’applicazione di sanzioni commisurate alla gravità dell’inosservanza. Il rispetto della condizionalità riguarda: a) i beneficiari di Uno o PIU’ dei seguenti regimi di sostegno (indicati all’Allegato I° del Reg. 1782/03): 1. pagamento unico (disaccoppiato); 2. altre forme di pagamento diretto per le superficie, per gli animali o per le produzione: 2.1. – aiuto supplementare ad ettaro per il frumento duro; 2.2. – premio per le colture proteiche; 2.3. – aiuto per il riso; 2.4. – aiuto per la frutta a guscio; 2.5. – aiuto specifico per colture energetiche; 2.6. – aiuto alla produzione di patate da fecola; 2.7. – premio per i prodotti lattiero caseari e pagamenti supplementari; 2.8. – aiuto alla produzione di sementi; 2.9. – aiuto supplementare per specifici tipi di colture e di produzioni di qualità (art. 69 reg. CE n. 1782/03); 2.10. - aiuto alla produzione dell’olio di oliva; 2.11. – aiuto alla produzione di tabacco; 2.12. – aiuti per luppolo, uve secche e bachi da seta.
b) – i beneficiari di UNA o PIU’ delle seguenti misure del PSR (Asse 2 – cfr. art. 51 e 36 del Reg. n. 1698/95) 1. indennità compensative (art. 36, lett. A) punti ì-ìì); 2. Indennità Natura 2000 e Dir. 2000/60 (art. 36 lett. A), punto iii); 3. Pagamenti agroambientali (art. 36 lett.a), punto IV); 4. Pagamenti per il benessere degli animali (art. 36 lett. A) punto V); 5. Imboschimento di terreni agricoli (art. 36 lett. B) punto i); 6. Indennità forestale Natura 2000 (art. 36 lett. B, punto IV); 7. Pagamenti silvoambientali (art. 36, lett. B, punto V). c) Alcuni impegni si ritrovano come requisiti di accesso per alcune misure di investimento dell’Ammodernamento delle aziende agricole. Gli impegni della condizionalità si articolano secondo due grandi categorie: a. “Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.)”, successivamente indicate con “Norme”, stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall’Unione Europea ovvero: 1. proteggere il suolo mediante misure idonee; 2. mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche; 3. proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate; 4. assicurare un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.
2
La manutenzione degli oliveti
b. “Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O.)”, ovvero disposizioni di legge, successivamente indicate con “Atti”, derivanti dall’applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie. I campi di condizionalità fanno riferimento ognuno a quattro settori omogenei, quali: a. Ambiente; b. Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; c. Igiene e benessere degli animali; d. Buone condizioni agronomiche ed ambientali.
Il rispetto degli impegni della condizionalità agricola è soggetta a un sistema di controllo che viene sommariamente tratteggiato: - Estrazione casuale di un campione di aziende sul totale delle domande presentate da sottoporre ai controlli amministrativi; - Controlli oggettivi delle aziende selezionate che avviene tramite le seguenti fasi:
- Fase 1) La sottoscrizione dell’impegno del rispetto della con- 1.1) Telerilevamento e interpretazioni foto aeree e dizionalità avviene con la firma della domanda volta immagini satellitari; all’ottenimento dei benefici economici previsti in 1.2) Se l’interpretazione é dubbia o negative ecc. – sede europea. visita in azienda. I principi della condizionalità consentono di giustificare la spesa PAC agli occhi del cittadino consuma- - Fase 2) tore e di consolidare un nuovo patto tra gli agricolto- 2.1) Controllo aziendale a completamento della ri e la società, che condiziona il sostegno pubblico a “Fase 1” e in contraddittorio con il produttore. comportamenti eco-compatibili nella logica di: Durante questa fase vengono redatte le “check list” di verifica ed il verbale di controllo; Condizionalità = scambio di favori. 2.2) se l’interpretazione è dubbia o negativa ecc. – visita in azienda SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI DELLA CONDIZIONALITA’ - Fase 3) 3.1) Acquisizione dei dati da parte di Agea, calcolo dell’esito del controllo e della definizione delle eventuali riduzioni di aiuto. - Fase 4) 4.1) Se vengono riscontrate violazioni, gli imprenditori vengono convocati per la visione diretta dei risultati del controllo e riceve il verbale di notifica delle eventuali segnalazioni o livello di riduzione, con l’eventuale indicazione degli interventi correttivi da realizzare da parte dell’imprenditore. - Fase 5) – controllo della effettiva realizzazione degli interventi correttivi. I controlli sono eseguiti da AGEA oppure possono essere demandati ad uno o più organismi specializzati come ad es. ASUR, ARPAM ecc.
3
La manutenzione degli oliveti
dalle regole di applicazione della condizionalità. RIDUZIONE DEGLI AIUTI La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà Nella fattispecie il livello delle sanzioni applicabili viene moltiplicato per il fattore 3. graduata in funzione della: - portata dell’infrazione determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’infrazione stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio, In sostanza viene misurata l’entità della violazione (es. superficie, UBA ecc); - gravità dell’infrazione che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione; - durata di una infrazione dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
L’INTENZIONALITA’ Alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando: a. – siano state rilevate, per una determinata Norma o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l’agricoltore abbia già ricevuto un’ammonizione ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, punt 4, terzo comma del Reg. (CE) 796/04; b. – gli indici di intenzionalità superino i limiti fissati per alcune Norme ed Atti; c. – il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei Il livello di violazione è quantificabile in basso, controlli previsti per l’osservanza dei Criteri di medio e alto, a cui corrisponde un diverso grado di Gestione Obbligatori. penalizzazione. Le penalizzazioni possono subire un ulteriore Inoltre nel sistema di controllo è stata prevista l’introduzione di una “forma di avvertimento” moduaumento se all’azienda viene contestata: lata su tre livelli: segnalazione, intervento correttivo, ammonizione, in modo da favorire il cosiddetUNA REITERAZIONE L’azienda incorre nella reiterazione nel caso in cui, to “ravvedimento” conseguente al mancato rispetper una Norma o Atto, sia riscontrata una violazio- to degli impegni che non si configurano come ne due o più volte nei termini temporali stabiliti infrazione.
4
La manutenzione degli oliveti
CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA CONDIZIONALITA’ Nell’ambito della condizionalità agricola è stata prevista l’applicazione delle “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)” e tra queste è stata definita la “NORMA 4.3” RIGUARDANTE LA MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI che è l’argomento specifico del presente opuscolo informativo. DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI ADEMPIMENTI Gli obiettivi principali perseguiti della “Norma 4.3” possono essere così sintetizzati: 1.assicurare un livello minimo di mantenimento delle superfici investite a olivo tramite la cura delle piante che avviene attraverso gli interventi agronomici fra i quali la potatura che viene ritenuta la più importante;
5
2. preservare l’olivo quale elemento caratteristico del paesaggio rurale che assume una notevole importanza paesaggistica e pertanto un valore che va al di là della semplice funzione produttiva. Quindi la CE con la Norma 4.3 prende in considerazione la questione della bellezza del paesaggio che va inteso come prodotto delle azioni dell’uomo nel corso del tempo. Ciò è in conformità con quanto espresso nella Convenzione Europea del Paesaggio (2000): “Il paesaggio designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalla loro interazione (cap. 1, art.1)”. I paesaggi dell’olivo sono espressione della cultura e della storia dell’uomo che ha visto questa pianta nel corso dei secoli assumere valori legati alla valorizzazione dei terreni, spesso marginali, e nello stesso tempo valori legati alla sacralità religiosa, alimentare e di difesa del territorio. 3. Tutela del genoma olivicolo e delle cultivar autoctone importante per il mantenimento della biodiversità dell’olivo. 4. Gestione attiva del territorio ottenibile tramite la cura costante delle piante di olivo e degli oliveti nel loro complesso, che aiuta a ridurre i rischi idrogeologici che si manifestano sui terreni in pendio. 5. Tutela degli agroecosistemi con possibilità di rifugio e nutrimento per la fauna selvatica, in particolare l’avifauna, i rettili e i piccoli vertebrati, favorendo la biodiversità animale. IMPEGNI Al fine di assicurare quanto sopra occorre osservare i seguenti impegni: a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144 (all. a); b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.
La manutenzione degli oliveti
SITUAZIONE NON CORRETTA
SITUAZIONE NON CORRETTA
- l’eliminazione almeno triennale di: a.rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; SITUAZIONE NON CORRETTA
Tutto ciò viene ottenuto attraverso: - l’esecuzione della potatura almeno una volta ogni 5 anni allo scopo di riequilibrare la chioma della pianta, che, se lasciata a se stessa, mostra la presenza di polloni e rami molto vigorosi, che originano in presenza di una forte attività vegetativa e b. polloni di squilibrio vegeto produttivo, con infittimento eccessivo della chioma
6
SITUAZIONE NON CORRETTA
La manutenzione degli oliveti
DEROGHE AGLI IMPEGNI A.2 – Il livello di violazione verrà determinato a Sono ammesse deroghe agli impegni aziendali seconda delle seguenti classi di violazione: sopra descritti nei seguenti casi: A.2.1. − livello basso: qualora la superficie sulla 1. reimpianto autorizzato o estirpazione autoriz- quale viene rilevata l’infrazione di mancata potazata dall’autorità competente in base a quanto tura e/o la non eliminazione dei rovi e di altra previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144; vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante e/o la spollonatu2. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario ra degli olivi, sia inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superioVERIFICA DEL RISPETTO re a 1,5 ettari; DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DA PARTE DELL’IMPRENDITORE A.2.2. − livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l’infrazione di mancata potaLa verifica del rispetto degli impegni previsti tura e/o la non eliminazione dei rovi e di altra dalla “Norma 4.3” avviene attraverso il controllo: vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante e/o la spollonatu- dell’eventuale estirpazione della piante senza ra degli olivi, sia superiore al 30% ed inferiore o autorizzazione; uguale al 50% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari; - della mancata potatura quinquennale delle piante; - della mancata eliminazione della vegetazione spontanea (rovi …..); - della mancata eliminazione dei polloni. Per il mancato rispetto di quanto scritto sopra, l’azienda sarà soggetta all’apertura di un procedimento di infrazione che prevede la determinazione della: A. Portata dell’infrazione: il livello dell’infrazione è calcolato coerentemente con la superficie, a livello di particelle agricole o di particelle catastali, sulle quali sono state riscontrate infrazioni. A.1 - Modalità di rilevazione. Il controllo degli impegni verrà effettuato per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso il controllo in campo sulle aree olivetate e sulle piante sparse di olivo presenti in azienda.
7
La manutenzione degli oliveti
A.2.3. − livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l’infrazione di mancata potatura e/o la non eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante e/o la spollonatura degli olivi, sia superiore al 50% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrate estirpazioni non autorizzate. B. Gravità dell’infrazione: l’indice di gravità dell’infrazione è stabilito in base alla quantità di elementi d’incuria rilevati nelle aree soggette ad infrazione. B.1. - Modalità di rilevazione. Il controllo degli impegni verrà effettuato per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso il controllo in campo sulle aree olive- C. - Durata dell’infrazione: in relazione alla defitate e sulle piante sparse di olivo presenti in nizione di durata stabilita dall’art. 44 del Reg. CE azienda. 796/04, nei casi di estirpazione dell’oliveto in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge B.2 - Parametri di valutazione: 14 febbraio 1951 n. 144, l’incidenza dell’indica1. assenza della potatura quinquennale; tore di durata viene stabilita a livello alto. Negli 2. presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridos- altri casi è assegnato un livello medio so delle piante di olivo; 3. presenza di arbusti e vegetazione pluriennale INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE infestante che interessi la parte aerea delle piante Sono considerate inadempienze di importanza (è chiaramente esclusa dal parametro qualsiasi minore le infrazioni con livelli bassi di portata. forma di consociazione – tipo olivo-vite); 4. presenza di piante di olivo estirpate in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 feb- AZIONI CORRETTIVE braio 1951 n. 144 Le azioni correttive non sono previste nei casi di estirpazione. B.3 - Classi di violazione: Negli altri casi consistono nel ripristino delle 1 − livello basso: un solo parametro presente tra i condizioni di cura previste: primi 3; a. − potatura delle piante; 2 − livello medio: due parametri presenti tra i b. − eliminazione della vegetazione infestante; primi 3; c. − spollonatura. 3 − livello alto: i primi tre parametri presenti o il Nel caso in cui sia prescritta all’azienda un’aziosolo parametro 4. ne correttiva e l’azienda non la realizzi nei
8
La manutenzione degli oliveti
termini previsti, l’infrazione individuata prece- divieto di estirpazione delle piante di olivo sia dentemente sarà considerata ripetuta e saranno pari o superiore al 20% della superficie dove è applicate le riduzioni previste nei casi di reitera- applicabile la norma o 1 ettaro. zione. INTENZIONALITÀ Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall’art. 66 del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall’art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui: • l’estensione delle infrazioni della mancata potatura e/o non eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante nonché la spollonatura degli olivi, sia pari o superiore all’80% della superficie dove è applicabile la norma o i 4 ettari; • l’estensione dell’infrazioni all’impegno di
9
La manutenzione degli oliveti
All. a Legge 14 febbraio 1951 n. 144 (GU n. 064 del 17/03/1951) Modificazione degli articoli n. 1 e 2 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo (pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 1951). Preambolo La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato ; Il Presidente della repubblica promulga la seguante legge: Articolo unico. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, sono sostituiti dai seguenti: Art. 1 – è vietato l’abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell’art. n. 2. Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali. . Art 2 – il prefetto, in deroga al divieto di cui all’art n. 1, in seguito ad accertamenti compiuti dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura e su conforme parere del comitato provinciale dell’agricoltura autorizza, con proprio decreto, l’abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze (2): 1) quando sia accertata la morte fisiologica della
pianta e la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili; 2) quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto; 3) quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario. Il prefetto autorizza, altresì, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia indispensabile per l'esecuzione di opera di pubblica utilità e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione. Il decreto di autorizzazione indicherà il termine entro cui dovrà essere ultimata l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e la costruzione di fabbricati in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi. Qualora l'interessato non adempia entro il termine suddetto all'obbligo dell'esecuzione delle opere di miglioramento o alla costruzione dei fabbricati incorre nelle sanzioni previste dal successivo art. 4. (2) Articolo così sostituito dall’articolo 71, Dpr 10 giugno 1955, n. 987 “Decentramento di servizi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste” (Gu 5 novembre 1955 n. 255). Art. 3 - La Camera di commercio, industria ed agricoltura, su proposta dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l’obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere,
10
La manutenzione degli oliveti
stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto.(3) (3) Articolo così sostituito dall’articolo 71, Dpr 10 giugno 1955, n. 987 “Decentramento di servizi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste” (GU 5 novembre 1955 n. 255).
Bibliografia - www.reteambinet.it; - Circolare Agea ACIU.2008.1388 del 17 settembre 2008; - Condizionalità: un nuovo rapporto tra agricoltura, ambiente e società – manuale operativo www.reteambiente.it Art. 4 - Chiunque abbatte alberi di olivo senza www.agroambientalemaremma.it averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall’articolo 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con la sanzione amministrativa (4) per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura(5). (4) L’articolo 32, legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” ha sostituito la sanzione originaria dell’ammenda con la sanzione amministrativa. (5) L’ordinanza della Corte costituzionale 14 del 23 dicembre 1998, n. 437, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione. Art. 5 - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. Nei territori non ancora restituiti all’Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato
Progettazione ed elaborazione testo: Sauro Petrelli
11
OORDINAMENTO:: Coordinamento LAUDIO GM AGLIARDINI -- Coldiretti arche COLDIRETTI MARCHE VICEDIRETTORE C laudio Gagliardini ED elaborazione ELABORAZIONEtesto TESTO PROGETTAZIONE rogettazione ed : : PETRELLI -- S CAURO oldiretti Macerata (Tauro ECNICO CONSULENTE - COLDIRETTI MACERATA) S Petrelli
SI
CERMIS "CENTRO RICERCHE E SPERIMENTAZIONE MIGLIORA MENTO VEGETALE -" N. STRIMPELLI" , PER LA MESSA A
RINGRAZIA IL
PER IL
DISPOSIZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA SPERIMENTAZIONE ESEGUITA DALL'ENTE.
OPUSCOLO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRESENTATO IN ATTUAZIONE DEL BANDO: REG. CE N. 320/06 DA N. 101/08 - DGR 1096/08 – PIANO DI AZIONE BIETICOLO SACCARIFERO – BANDO MISURA 1.1.1. – SOTTOMISURA B) – LETTERA C) – ANNO 2008 – DOMANDA N. 640.