Produzione e utilizzo di mangimi: impegni a carico delle aziende agricole

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UNIONE EUROPEA

REGIONE MARCHE

PSR MARCHE 2007-2013

PRODUZIONE E UTILIZZO DI MANGIMI: IMPEGNI A CARICO DELLE AZIENDE AGRICOLE L’Unione Europea da sempre è attenta alla sicurezza alimentare dei consumatori anche attraverso i prodotti utilizzati per l’alimentazione degli animali, le cui produzioni entrano, o possono entrare, a far parte della catena alimentare umana. Gli alimenti somministrati agli animali assumono importanza sia in merito al benessere degli animali che per il rispetto delle norme igienico sanitarie degli alimenti. In merito al benessere degli animali l’U.E. già nel 1998 intervenne con l’emanazione della Direttiva n. 98/58/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n° 146 del 26 marzo 2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti) dove viene stabilito che:  Gli animali devono essere oggetto della somministrazione di un’alimentazione sana, adatta alla specie, all’età e allo stato fisiologico, nonché in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute;  Negli alimenti per animali non devono essere presenti sostanze che causino sofferenze o lesioni agli animali stessi. L’interesse dell’U.E. in merito ai mangimi si è rafforzato dopo il verificarsi di alcune situazioni di allarme sanitario, come l’Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE), i suini allevati con mangimi contenenti grassi in cui erano presenti elevate quantità di diossina ecc., Tutto ciò ha fatto emergere dal consumatore una richiesta forte e chiara di garanzia igienico-sanitaria dei prodotti agroalimentari che vengono acquistati, spingendo la Commissione Europea a profonde revisioni della normativa sulla sicurezza alimentare, le cui conclusioni finali, sono state riassunte in due documenti: il Libro verde, pubblicato nel 1997, che definisce i principi generali della legislazione alimentare dell’U.E., e il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, pubblicato nel 2000. Questa attenzione da parte dell’U.E. è stata resa esplicita dal Reg. (CE) n° 178/2002 (1), che è l’atto normativo cardine sulla sicurezza alimentare e che ha gettato le basi per la successiva emanazione dei regolamenti n° 852(2) – 853(3) – 854(4) – 882(5) del 2004 in materia igienico sanitaria e che costituisce il cosidetto pacchetto igiene. Pacchetto igiene, che è stato integrato nel 2005 dal Reg. n° 183 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi a partire dalla produzione primaria(6), cioè dal campo fino alla somministrazione degli alimenti agli animali destinati alla produzione di alimenti utilizzati dall’uomo.

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Il Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio – del 28 gennaio 2002, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 2 Reg. (CE) n° 852/2004 Sull’igiene dei prodotti alimentari. 3 Reg. (CE) n° 853/2004 Stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti 4 Reg. (CE) n° 854/2004 Stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. 5 Reg. (CE) n° 882/2004 Relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. 6 Produzione primaria definita dal regolamento n° 178/2002 (art. 3, punto 17), come ”tutte le fasi della produzione, dell’allevamento e della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici”.

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Il reg. (CE) n° 178/2002 all’art. 15 stabilisce che i mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare. I mangimi sono considerati a rischio, per l’uso previsto, nei seguenti casi:  se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale;  se rendono a rischio, per il consumo umano, l’alimento ottenuto dall’animale destinato alla produzione alimentare. Per tali ragioni anche i mangimi sono soggetti all’obbligo della rintracciabilità(7) delle produzioni, al sistema di allerta e di attivazione di iniziative di ritiro(8) o richiamo(9) del prodotto. Quando si parla di mangimi, si parla di prodotti definiti dall’art. n° 3, punto 4, del Reg. n° 178/2002, come: “qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali”.

L’uso dei mangimi incide in maniera significativa sulla sicurezza alimentare pertanto occorre che gli animali siano alimentati con mangimi sicuri in materia di igiene, di buona qualità leale e mercantile. Per ottenere mangimi sicuri, l’esperienza dimostra che tutte le imprese operanti nel settore, svolgano la propria attività in conformità ai requisiti stabiliti dalle leggi che consentono il più alto livello di protezione della salute umana, della salute degli animali e dell’ambiente e di non mettere in circolazione prodotti non qualificati e in modo ingannevole. Per ottenere ciò:  la responsabilità primaria della sicurezza ricade sull’operatore del settore dei mangimi, definito come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni di legge nell’impresa di mangimi sottoposta al suo controllo”;  occorre l’adozione di procedure basate sui principi dell’analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) per le imprese produttrici di mangimi (mangimificio);  occorre l’applicazione delle Buone Pratiche Agricole per le imprese produttori primari di mangimi (impresa agricola);  è necessario il rispetto dei criteri microbiologici basati su criteri scientifici di valutazione del rischio. Il Reg. n. 183/2005 disciplina la produzione europea dei mangimi e detta le regole sia per i mangimi primari prodotti dalle aziende agricole, che dalle industrie mangimistiche che producono mangimi con il solo utilizzo di prodotti primari, o con l’utilizzo di additivi o premiscele di additivi ecc. Le industrie mangimistiche devono ottenere il RICONOSCIMENTO da parte della Regione per il tramite della ASUR competente per territorio come produttori di mangimi e predisporre, adottare e applicare procedure HACCP per la produzione di mangimi. Le imprese produttrici di mangimi primari (aziende agricole) diverse dalla imprese indicate al punto precedente, per operare non devono ottenere il riconoscimento, ma è sufficiente che siano REGISTRATE presso i Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle A.S.U.R. di riferimento (art. 9 – Reg. (CE) n° 183/2005) per le operazioni di: 7 La rintracciabilità delle produzioni viene definita all’art. 3, punto 15 del Reg. n° 178/2002 come: ”la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”. 8 Qualsiasi misura/azione volta ad impedire la distribuzione e l’offerta all’utente del mangime con conforme al requisito di sicurezza dei mangimi 9 Qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta all’utente (allevatore) del mangime, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

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a. produzione; b. trasformazione; c. stoccaggio; d. trasporto; e. distribuzione di mangimi. LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA RIGUARDERA’ LA PRODUZIONE PRIMARIA DI MANGIMI, IL LORO ACQUISTO PRESSO ALTRE STRUTTURE PRODUTTIVE E IL LORO UTILIZZO NEGLI ALLEVAMENTI. Le imprese agricole sono unità produttive di prodotti primari(10) molti dei quali rientrano tra i mangimi: CEREALI: Orzo, frumento, avena, sorgo, mais ecc. SEMI/GRANELLE

MANGIMI

PROTEOLEAGINOSE: Favino, pisello proteico, soia ecc.

FORAGGI

VERDI (prati e pascoli) ERBAI (autunno‐invernali, estivi ecc.) FIENI (essiccati naturalmente, semiappassiti ecc. INSILATI (mais, foraggi ecc.

PAGLIE

Nell’ambito della produzione dei mangimi primari, il campo di operatività viene delimitato alla produzione di prodotti agricoli, compresa la coltivazione, il raccolto, e semplici trattamenti fisici (art. 3 – punto f – Reg. (CE) n° 183/2005), come: ◙ pulitura; ◙ imballaggio; ◙ essiccamento naturale e non artificiale con agenti fisici e chimici. Gli operatori primari oltre alle operazioni di produzioni possono eseguire delle operazioni correlate, quali: a) - trasporto dal luogo di produzione al luogo di conservazione aziendale; b) – trasporto di mangimi tra aziende agricole; c) - operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento; d) – stoccaggio, manipolazione e utlizzazione di prodotti primari nel luogo di produzione; e) – miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza l’utilizzo di additivi, o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati. Gli agricoltori (produttori primari) possono appartenere alle seguenti categorie: a. – agricoltori produttori di mangimi primari che cedono i loro prodotti; 10

Prodotto primario: “Il prodotto della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca” (Reg. 178/2002, art. 2, comma 2, lettera b).

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b. – agricoltori, allevatori, produttori di mangimi primari riutilizzati in sede aziendale. A) - AGRICOLTORI PRODUTTORI DI MANGIMI PRIMARI CHE CEDONO I LORO PRODOTTI Gli imprenditori agricoli che rientrano in questa categoria hanno l’obbligo di: 1. – registrarsi presso l’ASUR di competenza come produttori primari; 2. – prendere misure e adottare procedure per mantenere al livello più basso possibile il rischio di contaminazione biochimica, chimica e fisica dei mangimi. Ciò avviene attraverso l’adozione di Buone Prassi Agricole e Igieniche elencate nel paragrafo “C” e non sono soggette all’applicazione della metodologia HACCP di analisi dei rischi; 3. i prodotti possono subire soltanto i seguenti trattamenti fisici semplici: 3.1. – pulitura; 3.2. - imballaggio; 3.3. – stoccaggio; 3.4. – essiccamento naturale; 3.5. - insilamento. 4. – garantire la rintracciabilità delle produzioni. B) - AGRICOLTORI – ALLEVATORI - PRODUTTORI DI MANGIMI PRIMARI RIUTILIZZATI IN SEDE AZIENDALE Le aziende agricole che rientrano in questa categoria hanno l’obbligo di rispettare quando indicato al paragrafo precedente. Esse a seconda l’operatività possono essere raggruppate in: a. - Aziende che producono mangimi primari e li utilizzano come tali o che effettuano la miscelazione dei mangimi con al massimo uno o più trattamenti fisici indicati al punto 3, paragrafo “A” e per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza utilizzare premiscele o additivi (ad eccezione degli additivi per insilati). Esse devono essere registrati all’ASUR di competenza come produttori primari. E’ comunque da precisare che le imprese che operano nella sola produzione primaria già presenti nel Sistema Informativo Veterinario Alimenti (SIVA) con un loro codice aziendale (ad es. se hanno animali) o come imprese alimentari si intendono registrate anche per il settore di alimentazione animale e che è obbligatorio comunicare ogni variazione. b. Aziende che oltre a quanto indicato al punto “a” provvedono alla molitura delle granelle in sede aziendale. In questo caso devono procedere alla registrazione presso l’ASUR di competenza, ai sensi del reg. (CE) n. 183/2005 come fabbricanti di mangimi, e predisporre delle procedure per l’esame dei rischi igienico – sanitari dei prodotti sfarinati perché esegue una operazione post-primaria. In ambedue le situazioni gli operatori agricoli possono effettuare in sede aziendale attività di essiccazione non naturale dei prodotti con macchine in loro dotazioni. Anche in questo caso le aziende si devono registrare presso le ASUR ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005 per la specifica attività, e devono definire procedure di autocontrollo per l’operazione di essiccazione. Non rientra tra l’attività di produzione primaria l’eventuale essiccazione delle produzioni aziendali con agenti fisici o chimici e pertanto anche tale attività deve essere registrata. Qualora l’essiccazione dei mangimi primari e l’eventuale loro miscelazione fosse effettuata da ditte che lavorano per conto terzi, l’agricoltore deve accertarsi che esse vengono eseguite da ditte registrate e nel rispetto di procedure HACCP, perché anche esse sono attività post-primarie.

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E’ da precisare e ricordare che tutte le imprese che svolgono attività post-primaria nel settore dei mangimi (Operatori Settore Mangimi = Operatore Settore Alimentare (OSA)) devono predisporre un manuale di buone pratiche di produzione in quanto gli operatori del settore dei mangimi sono sottoposti a vigilanza da parte delle ASUR, dei NAS, dal CORPO FORESTALE DELLO STATO, dalla REPRESSIONE FRODI, dalla GUARDIA di FINANZA ecc. e pertanto le imprese possono essere soggette a controlli di “che cosa fanno” e “come lo fanno” nell’ambito della sicurezza alimentare “DAL CAMPO AL PIATTO”. C) – NORME COMPORTAMENTALI RELATIVE AI PRODUTTORI PRIMARI DI MANGIMI Le aziende agricole produttrici primari e di mangimi (mais, orzo, fieno, ecc.) devono: 1. Assicurare che le operazioni siano gestite e condotte in modo tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi; 2. Assicurare, nei limiti del possibile, che i prodotti primari fabbricati, preparati, puliti, confezionati, immagazzinati e trasportati sotto la loro responsabilità siano protetti da contaminazioni derivanti dall’aria, dal terreno, dall’acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti. Quanto previsto nei punti “1 e 2” può essere raggiunto anche attraverso l’adozioni di misure di controllo riguardanti la salute delle piante, la salute degli animali e l’ambiente, che hanno implicazioni per la sicurezza dei mangimi, compresi programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi (11) e degli agenti zoonotici (12). Le aziende agricole produttrici di mangimi primari devono adottare metodi di comportamento capaci di eliminare e ridurre al minimo i rischi di inquinamento e di presenza di fattori negativi sui mangimi in tutto il ciclo di produzione, in particolare devono: a) usare locali adeguati con pareti e soffitti concepiti in modo da evitare l’accumulo di sporco e di condensa; b) eseguire accurate pulizie dei locali, delle attrezzature, dei veicoli per il trasporto, e se necessario eseguire accurate disinfezione delle strutture e delle attrezzature utilizzate durante tutte le fasi di gestione e utilizzazione dei mangimi a partire dalla fase di coltivazione; c) assicurare condizioni di igiene(13) in tutte le fasi della produzione, trasporto, stoccaggio dei mangimi; d) in caso di necessità utilizzare acqua potabile o pulita al fine di prevenire contaminazioni pericolose; e) mettere in atto strategie per evitare che animali e parassiti causino contaminazioni pericolose. Occorre particolarmente programmare interventi per il contenimento di: e.1. – roditori (topi, ratti ecc.); e.2. – insetti da magazzino; e.3. – volatili; e.4. – animali superiori come gatti, cani ecc.

11 Zoonosi: qualsiasi malattia o infezione che possa essere trasmessa naturalmente, direttamente o indirettamente, tra gli animali e l’uomo (D.Lgs – 4 aprile 2006, art 191) 12 Agenti zoonorici: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entità biologica che poss causare una zoonosi (D.lgs – 4 aprile 2006, art. n. 191) 13 Igiene dei mangimi: le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e assicurare l’idoneità al consumo animale di un mangime, tenuto conto del suo uso previsto.

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Questi animali possono essere potenziali vettori di malattie quali salmonellosi, listeriosi, ecc., consumano grandi quantità di alimenti e lo contaminano con i loro escrementi. g) mettere in atto strategie per evitare che si sviluppino muffe che possono produrre sostanza estremamente pericolose per la salute degli animali e per l’uomo, come ad es. le micotossine. Pertanto occorre: g.1. stoccare e immagazzinare i prodotti al giusto grado di umidità; g.2. utilizzare ambienti non umidi e puliti; g.3. monitorare costantemente attraverso controlli visivi e olfattivi la presenza di muffe nei prodotti conservati e qualora siano presenti, intervenire il prima possibile per rimuovere le cause che hanno favorito lo sviluppo dei funghi. In presenza di muffe:  Procedere all’allontanamento e alla distruzione del prodotto contaminato;  Eliminare una parte del prodotto nella zona limitrofa a quella contaminata anche se fisicamente non sono presenti muffe;  In caso di minimo dubbio sulla presenza di sostanze dannose alla salute degli animali e per l’uomo effettuare specifiche ricerche di laboratorio; h) adottare strategie comportamentamentali capaci di evitare contaminazioni con sostanze pericolose, pertanto: h.1. stoccare e conservare prodotti fitosanitari, lubrificanti, carburanti, rifiuti in luoghi separati; h. 2. stoccare e conservare prodotti medicinali e confezioni in attesa di smaltimento in luoghi appropriati e separati dai mangimi; i) stoccare e conservare le sementi separatamente dai mangimi e in modo tale che non siano accessibili agli animali; l) adottate strategie organizzative che portano alla riduzione ai minimi termini o all’eliminazione di rischi fisici, causati dalla presenza dei mangimi di oggetti, quali: sassi, terra, pezzi di legno, vetri, ferro ecc.; m) allontanare nel più breve tempo possibile gli scarti per evitare che siano fonte di attrazione di parassiti; n) mantenere, ove possibile, temperature quanto più basse possibili per evitare condense e deterioramenti; o) utilizzare imballaggi che non siano fonte di contaminazione pericolosa per i mangimi, nella consapevolezza che nulla è inerte e che nel contatto tra imballaggio e mangime può sempre verificarsi una trasmigrazione di sostanze; p) tenere conto dei risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi. D - ALLEVATORI CHE PROVVEDONO ALL’ACQUISTO DEI MANGIMI Spesso gli allevatori provvedono all’acquisto di mangimi per l’alimentazione degli animali, in tal caso: 1) Se l’acquisto di mangimi avviene da altre aziende agricole occorre attivare le procedure di rintracciabilità delle produzioni acquistate; 2) Se l’acquisto di mangimi avviene presso rivenditori e mangimifici esso deve avvenire esclusivamente da ditte che hanno ottenuto la registrazione o il riconoscimento da parte dell’ASUR per l’effettuazione dell’attività. Nella fattispecie l’allevatore può e deve tutelarsi in caso di consegna di mangime alla rinfusa e a ciò può non essere sufficiente fidarsi ciecamente delle dichiarazioni e/o certificazioni riportate sui documenti di accompagnamento, perciò l’acquirente può eseguire a suo piacimento delle verifiche sul materiale consegnato.

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Al momento della consegna dei mangimi l’allevatore può richiedere al trasportatore che si effettui un campionamento del prodotto consegnato. Il campione deve essere suddiviso in 4 parti ognuno riportante i sigilli di entrambi i soggetti (trasportatore e acquirente). Le confezioni dovranno essere sigillate (es. con pinzatrice) apponendovi sulle chiusure la firma del trasportatore e del destinatario. Sulla confezione dovrà essere riportata la data e il numero del documento di trasporto e l’avvenuto campionamento dovrà essere riportato sul documento di trasporto. Un campione verrà ritirato dal trasportatore, mentre le restanti tre confezioni saranno conservate dall’allevatore. Questa procedura definita campionamento in contraddittorio consentirà in caso di contaminazione di effettuare le analisi sul campione e di stabilire se la responsabilità sia del produttore o dell’allevatore che ha stoccato e conservato il mangime. In fase di accettazione del mangime è opportuno effettuare un controllo riguardante i seguenti aspetti:  Presenza ed idoneità del cartellino;  Registrazione e/o riconoscimento del fornitore;  Dichiarazione da parte del fornitore sulla rispondenza sanitaria o di assenza di agenti patogeni e micotossine, anche supportate da certificati di analisi;  Qualità (aspetto – odore – colore – consistenza ecc.);  Presenza di oggetti o elementi fisici indesiderati. 3) Utilizzare attrezzature differenti per lo stoccaggio e la somministrazione di mangimi medicati e/o additivi, per mangimi con caratteristiche non compatibili e per mangimi destinati a specie diverse. I mangimi possono essere oggetto di controlli ufficiali da parte degli Enti preposti che possono, a loro piacimento, prelevare il campione in qualsiasi punto delle fasi di alimentazione degli animali, definendo in questo modo anche le responsabilità. E - REGISTRAZIONI Gli agricoltori produttori di mangimi devono effettuare le registrazioni nell’ambito di una “corretta prassi” aziendale per il controllo dei pericoli, conservarle per metterle eventualmente a disposizione delle autorità di controllo. In particolare occorre procedere alla registrazione:  di tutti i prodotti fitosanitari utilizzati nella fase di coltivazione e conservazione;  di tutti i prodotti sanificanti utilizzati;  del non utilizzo di sementi geneticamente modificate;  dell’insorgenza di parassiti o malattie ritenute capaci di creare condizioni di pericolo per la salute degli animali e dei consumatori;  dei risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni prelevati a fini diagnostici aventi importanza per la sicurezza dei mangimi;  della tipologia di prodotto;  dell’anno di produzione nel caso di mangimi autoprodotti;  della quantità prodotta;  della zona di stoccaggio;  della data di inizio e fine di utilizzo;  la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata, nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

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F - BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI Pascolo L’uso del pascolo deve essere proporzionale al tipo ed alla quantità di specie erbacee presenti avendo cura di preservarlo da un eccessivo sfruttamento da parte degli animali ed al contempo di fornire loro un buon supporto alimentare. Il pascolo deve essere gestito in modo da minimizzare la contaminazione: 1. biologica soprattutto di origine animale (feci ecc.); 2. fisica; 3. chimica. Somministrazione dei mangimi La somministrazione dei mangimi agli animali è una fase a cui porre molta attenzione utilizzando corrette pratiche di gestione, che possono essere così riassunte: le stalle e i luoghi di allevamento degli animali devono essere separati dai luoghi di stoccaggio e deposito dei mangimi; le attrezzature per la distribuzione dei mangimi devono essere mantenute pulite per prevenire l’eventuale insorgenza di pericoli; i prodotti utilizzati per la pulizia e l’igienizzazione devono essere autorizzati per l’uso e secondo le indicazioni rilevabili dalla scheda tecnica o dall’etichetta; nell’interno delle strutture di allevamento deve essere controllata la presenza di animali infestanti e di parassiti; il letame, gli scarti e altre possibili fonti di contaminazione devono essere regolarmente allontanate; occorre mettere in atto strategie operative che assicurino che il mangime giusto sia inviato agli animali cui è destinato; I mangimi non medicati devono essere manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni; Nel corso del trasporto e della manipolazione legata all’alimentazione degli animali si deve assicurare che non si verifichino contaminazioni pericolose; I mangimi devono essere somministrati alla giusta dose in rapporto alla specie animale, razza, produttività; L’acqua deve essere in quantità e qualità idonea agli animali e distribuita con mezzi puliti; Gli impianti di somministrazione dei mangimi e dell’acqua devono essere costruiti in maniera tale da ridurre al minimo la contaminazione; I sistemi di erogazione dell’acqua sono sottoposti a pulitura e manutenzione regolare; I mezzi di trasporto devono essere soggetti ad adeguata manutenzione, pulizia e sanificazione; Verifica periodica dello stato di conservazione delle materie prime e dei mangimi (colore, odore, fermentazioni anomale, muffe, aumento dell’umidità, contaminazioni accidentali) al fine di evitare che alimenti non idonei vengono somministrati agli animali/immessi sul mercato. G - CAMPO DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEL REG. (CE) n° 183/2005 La produzione e la vendita di mangime può essere escluso dall’applicazione delle normative, tranne che per il rispetto delle corrette norme igieniche, solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a. produzione aziendale di mangimi destinati ad animali “per consumo domestico privato”; b. produzione di mangimi destinati all’alimentazione di animali non allevati per la produzione di alimenti;

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c. somministrazione di mangimi destinati ad animali per il consumo domestico privato o ad animali non allevati per la produzione di alimenti; d. cessione diretta, su richiesta dell’utilizzatore finale, di “piccole quantità” della produzione primaria di mangimi dal produttore all’utilizzatore finale o a dettaglianti locali che vendono direttamente al consumatore finale (Reg. (CE) n. 852/2004, art. 1, para. 2, lettera c); e. cessione diretta, su richiesta dell’utilizzatore finale, di piccole quantità della produzione primaria di mangimi a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locale per il consumo in ambito locale identificato dal territorio provinciale e delle provincie confinanti; f. vendita al dettaglio di mangimi per animali di compagnia. Le aziende che effettuano le cessioni sopra menzionate sono escluse dall’obbligo della registrazione presso le ASUR di competenza. Significato di “piccolo quantitativo” La definizione di “piccolo quantitativo” è stata demandata dall’U.E. ai singoli Stati membri e l’Italia ad oggi non ha ancora provveduto alla sua quantificazione e pertanto è lasciata alla discrezionalità del controllore. H – DISCIPLINA SANZIONATORIA Il mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore della produzione, gestione e utilizzazione dei mangimi è disciplinato dal D.Lgs n° 142 del 14 settembre 2009 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n° 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi) e dalla Legge n° 4 del 03 febbraio 2011 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari). Salvo che il fatto costituiscono reato, il quadro sanzionatorio può essere riassunto: Ambito di violazione

Importo sanzioni amministrative (€) Da A Mancata registrazione dell’azienda presso l’ASUR 1.500,00 9.000,00 Mancata fornitura all’autorità competenze delle informazioni 500,00 3.000,00 aggiornate su tutti gli stabilimenti, sui cambiamenti significativi intervenuti nelle attività e dell’eventuale chiusura di uno stabilimento esistente Continuare nella propria attività anche in caso di sospensione e 3.000,00 18.000,00 revoca della registrazione da parte delle autorità competenti. A) - Detenzione di mancimi contenenti sostanze vietate 8.000,00 30.000,00 B) - Utilizzazione di amngimi contenenti sostanze vietate 20.000,00 66.000,00 In caso di reiterazione delle violazioni espresse ai punti “A – B” l’autorità competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre giorni a tre mesi. Nei casi più gravi si può arrivare anche al sequestro della struttura di allevamento. Si ringrazia per la collaborazione il Dr. Sante Petrocchi – Medico Veterinario - Direttore del Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Area Vasta 3 di Macerata Elaborato realizzato nell’ambito del progetto di informazione nel settore agricole e forestale - n° 4590/2010 – Bando PSR Misura 1.1.1. b)c) dal titolo “Condizionalità e pacchetto igiene: valorizzazione delle produzioni nelle zone interne del maceratese” che prevede la partecipazione comunitaria. La bibliografia è presso Federazione Provinciale Coldiretti Macerata

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