1 minute read
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PRINCIPI GENERALI
PRINCIPIO DI AUTONOMIA CONTRATTUALE. DIVIETO DI PRESTAZIONI D’OPERA
INTELLETTUALE A TITOLO GRATUITO (ART. 8)
Il comma 2 dà attuazione al criterio direttivo della legge delega che prevede il “divieto di prestazione gratuita dell’attività professionale, salvo che in casi eccezionali e previa motivazione”. Il divieto è stato inteso in senso letterale e, quindi riferito solo alle “prestazioni d’opera intellettuale” di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, per le quali deve operare la regola dell’equo compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c. Per il resto si ribadisce, invece, la generale ammissibilità dei contratti gratuiti con la p.a. che non abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali.