
1 minute read
50/2016 E IL MERCATO DEI SIA

L’articolo 3, let. vvvv definisce i SIA come: «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
L’articolo 24, comma 1 specifica che trattasi delle prestazioni “ ……..relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento………..
All’interno dello Schema di Codice scompare la definizione di SIA.
L’articolo 13, recante “Ambito di applicazione” , dello Schema del Nuovo Codice al comma 6 rinvia per le definizioni all’Allegato I.1 Definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.
• L’ articolo 1 Definizione dei soggetti indica alla lettera l la definizione di operatore economico includendo in essa tutti gli operatori economici capaci di eseguire prestazioni di lavori, servizi e forniture;
• L’articolo 2 Definizione dei contratti non fa nessun riferimento ai contratti attinenti ai servizi di Ingegneria ed Architettura;
• L’articolo 3 Definizione delle procedure e degli strumenti alla lettera l definisce solo le procedure relative ai Concorsi di Progettazione e di idee: