La sicurezza sul lavoro

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La sicurezza sul lavoro non è una questione di fortuna


Regole generali di comportamento Ogni lavoratore è tenuto a:

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• rispettare le norme e le disposizioni aziendali; • mantenere la massima riservatezza in merito ad eventuali informazioni fornite o apprese nell’ambito della propria attività lavorativa; • mantenere in ordine il proprio posto di lavoro; • prendersi cura delle attrezzature, dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI messi a disposizione). Durante la guida dei mezzi di trasporto, all’interno degli spazi carrabili (piazzali, parcheggi pubblici, parcheggi riservati ai dipendenti, aree di transito interne al sito) si devono rispettare le norme del codice stradale e le regole aziendali.

Gli automezzi ed i motoveicoli devono essere parcheggiati negli appositi spazi.


Principali obblighi e divieti In tutte le situazioni è necessario operare, in modo da non mettere mai a rischio la propria incolumità e quella dei propri colleghi. La manutenzione di macchine e attrezzature deve avvenire solo ad opera di personale specializzato e autorizzato. Ogni eventuale situazione di pericolo deve essere segnalata ai responsabili del reparto.

Ogni lavoratore è tenuto a:

• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; • utilizzare in modo corretto i dispositivi di protezione messi a sua disposizione: guanti, occhiali, scarpe, ecc.. • segnalare immediatamente al proprio responsabile le anomalie sui dispositivi di sicurezza o eventuali situazioni di pericolo di cui viene a conoscenza, intervenendo direttamente in caso d’urgenza, nell’ambito della propria competenza e possibilità, per eliminare tali anomalie o pericoli; • NON rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza; • NON compiere mai di propria iniziativa, operazioni o manovre che non essendo di sua competenza potrebbero compromettere la sua sicurezza e quella dei colleghi di lavoro.

Nessuno è autorizzato a:

• usare il transpallet o carrello elevatore come mezzo di trasporto per altre persone; • usare il transpallet o carrello elevatore per sollevare qualcuno in altezza; • usare i cassoni in reparto come pedana di lavoro; • arrampicarsi sugli scaffali senza l’utilizzo di scala adeguata.

Si ricorda che il carrello elevatore può essere utilizzato solo da personale adeguatamente formato.


In tutti i siti e luoghi di lavoro aziendali È vietato fumare in tutti gli ambienti di lavoro e assumere bevande alcoliche e super alcoliche durante le attività lavorative o immediatamente prima. È vietato assumere abitualmente o occasionalmente sostanze stupefacenti o psicotiche: Il medico competente deve eseguire accertamenti per escludere assunzione di stupefacenti o sostanze psicotiche in assunzione ed almeno una volta l’anno per le seguenti mansioni: • addetti alla conduzione di mezzi di trasporto (carrelli elevatori) o sollevamento (con esclusione dei mezzi manuali); • addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E.

Il medico può eseguire controlli straordinari senza preavviso ai lavoratori.

Rischio videoterminali Durante l’utilizzo prolungato del videoterminale è necessario mantenere: • una distanza schermo–occhi di 40–70 cm; • una posizione seduta corretta: angolo 90° tra gambe e coscia, avambracci appoggiati sul tavolo, schiena dritta; • fissare di tanto in tanto oggetti distanti in modo da alternare la visione da vicino con quella da lontano.


Rischio vie di circolazione All’interno dei reparti e dei punti vendita sono utilizzati i carrelli elevatori per la movimentazione dei materiali o prodotti finiti da parte di personale addetto.

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Ove presente, la segnaletica a terra individua differenti zone: • le aree delimitate da strisce ad uso pedonale; • le aree delimitate da strisce ad uso carrelli elevatori. I carrellisti devono moderare la velocità del carrello e porre massima attenzione all’eventuale presenza di pedoni. Non è consentito depositare materiali a ridosso dei percorsi di evacuazione, delle uscite di emergenza e dei mezzi di estinzione (estintori/idranti). Il personale a piedi deve porre la massima attenzione al passaggio di carrelli elevatori.

Rischio movimentazione Le operazioni di sollevamento manuale, necessarie durante lo svolgimento delle attività lavorative, devono essere svolte limitando quanto più possibile il sovraccarico per la schiena ed evitando sforzi non necessari. Indicazione postura corretta per il sollevamento: effettuare il sollevamento mantenendo la schiena dritta e piegando le gambe.

In riferimento ai limiti imposti dalla norma per la movimentazione manuale dei carichi, si segnala quanto segue: Secondo l’allegato XXXIII del D.Lgs 81/08, che fa riferimento alla ISO 11228, il limite massimo di pesi occasionali possibili da movimentare è individuato in 25 Kg per i lavoratori, 15 Kg per le lavoratrici e i lavoratori adolescenti maschi e 10 Kg per le lavoratrici adolescenti femmine. Il limite appena menzionato è un limite definito in condizioni “ideali“, ovvero quando sia possibilemovimentare il carico manualmente, senza dover effettuare torsioni del tronco. Il carico in oggetto sia posto in posizione stabile e il suo spostamento non comporti un movimento brusco da parte del lavoratore.


Rischio elettrico

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Solamente il personale formato ed autorizzato può effettuare operazioni di manutenzione su macchine, attrezzature o impianti. Eventuali mal funzionamenti devono essere sempre segnalati al proprio responsabile.

Dispositivi di protezione individuale Scarpe antinfortunistiche • Guanti

In funzione dell’attività svolta, può essere obbligatorio l’uso delle scarpe antinfortunistiche (es. in magazzino e al banco vendita). L’utilizzo dei guanti è obbligatorio in tutte le operazioni che espongono le mani del lavoratore al rischio di tagli/abrasioni (es. spostamento e movimentazione dei carichi in magazzino). Consegna dei dispositivi di protezione individuale: i dispositivi sono consegnati al lavoratore dal responsabile del reparto o del punto vendita.

Incendio · evacuazione · primo soccorso In caso di necessità attenersi a quanto riportato al “Piano d’emergenza antincendio” presente in reparto o nel punto vendita ricordando sempre: • informare immediatamente il personale di riferimento; • seguire le indicazioni fornite dagli addetti nominati; • evitare di ostacolare in qualsiasi modo l’arrivo dei soccorsi esterni; • in caso di evacuazione portarsi al di fuori degli ambienti di lavoro seguendo le indicazioni del personale addetto all’emergenza.


I rischi correlati all'uso di sostanze stupefacenti Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 30 luglio 2008

1 • Le conseguenze legate all’uso di sostanze stupefacenti

Numerose sono le sostanze in circolazione e diversi i nomi con cui vengono chiamate, nomi che spesso cambiano da zona a zona. L’O.M.S. (Organizzazione Mondiale delle Sanità) dà una sua definizione del termine “stupefacente” ovvero “qualsiasi sostanza, vegetale o sintetica che agendo sul sistema nervoso centrale provoca stati di dipendenza, fisica e/o psichica, ed effetti di tolleranza”. Molte sostanze, pur essendo sostanze stupefacenti in senso farmacologico, non lo sono dal punto di vista legale. L’ordinamento giuridico considera sostanze stupefacenti e psicotrope soltanto le sostanze inserite nelle tabelle ministeriali. Tutte le altre, naturali o sintetiche, ancorché farmacologicamente attive e dannose, sono soltanto qualificabili come sostanze d’abuso e il loro utilizzo non può essere legalmente censurato o interdetto.

Le droghe possono essere classificate in base agli effetti ricercati da chi le usa: • Allucinogene, in quanto stimolano alterazioni della percezione o della interpretazione della realtà (mescalina, LSD, DMT, ecstasy, cannabinoidi); • Stimolanti, in quanto stimolano l’attività cerebrale (cocaina; amfetamine; caffeina); • Sedative, in quanto deprimono e/o calano l’attività cerebrale (oppioidi come l’eroina).

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Alcune sostanze sono poste a cavallo tra le categorie indicate poiché possono dare luogo ad effetti differenti. Parlando di effetti è necessario sottolineare che questi possono variare in base alla personalità del consumatore, alla sua predisposizione emotiva e al contesto in cui avviene il consumo.

Inoltre l’assunzione contemporanea di più sostanze, incluso l’alcol, può potenziare l’effetto ricercato e, soprattutto, può renderle più pericolose.


2 • Come si misurano le sostanze stupefacenti assunte?

La ricerca delle sostanze stupefacenti prevede: • Analisi di screening: analisi preliminari eseguite per evidenziare l’assunzione di stupefacenti. Qualora risulti positiva deve sempre essere effettuata una ulteriore analisi di conferma che serve ad escludere false positività dovute alla assunzione di sostanze diverse da quelle ricercate (ad es. farmaci, alimenti etc.,); • Controanalisi: consistono nella ripetizione delle analisi di laboratorio, su richiesta del lavoratore, sullo stesso campione di urine quando il lavoratore ritenga che il risultato del test non sia corretto. La spesa per queste analisi è a carico del lavoratore. La procedura prevede inoltre che venga redatto sempre un verbale che deve essere firmato dal medico competente e dal lavoratore. In funzione delle caratteristiche delle sostanze, la sostanza stessa o i suoi prodotti di trasformazione possono essere rintracciati in diversi materiali biologici e in tempi differenti: • urina: previsto nella normativa specifica per i luoghi di lavoro, è il materiale biologico utilizzato più frequentemente, consente di ritrovare i prodotti di trasformazione delle sostanze stupefacenti anche dopo giorni. • capello: Consente di valutare la situazione pregressa di assunzione di sostanze stupefacenti: le sostanze vengono incorporate nel capello attraverso lo scambio tra il sangue circolante e le cellule del bulbo pilifero. Il test, per i consumatori abituali, permette di rilevare l’assunzione di sostanze nei mesi precedenti. L’esame del capello, effettuato dai SERT (Servizio per le Tossicodipendenze), rappresenta l’accertamento conclusivo dell’iter previsto dalla normativa specifica per i luoghi di lavoro. •

sangue: utilizzato a fini legali (incidenti stradali, morti violente in genere), consente di dimostrare di aver agito sotto l’effetto della sostanza stessa (non è previsto dalla normativa specifica per i luoghi di lavoro). • saliva: utilizzata dalle Forze dell'Ordine durante i controlli per la verifica del rispetto del codice della strada, con significato analogo ai test sul sangue senza essere invasivo (non è previsto dalla normativa specifica per i luoghi di lavoro).


3 • Sostanze stupefacenti e lavoro

La norma stabilisce che, poiché l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e psicotrope comporta un rischio sia per il lavoratore che per soggetti terzi, deve essere applicato il principio di cautela conservativa, prevedendo una non idoneità dei lavoratori a svolgere mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze psicotrope e stupefacenti anche al di fuori dalla attività lavorativa, indipendentemente dallo stato di dipendenza. Pertanto obbliga il datore di lavoro ad accertarne l’assenza di assunzione, anche solo sporadica, per lavoratori le cui mansioni comportino rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi e individuate dalla Conferenza Unificata del 30/10/2007. Uno dei principi fondamentali negli accertamenti di “assenza di tossicodipendenza” è l’affidabilità dei test e la correttezza della procedura applicata, al fine di evitare giudizi errati che porterebbero a conseguenze gravi per il lavoratore dal momento che, in caso di esito positivo, lo stesso verrebbe sospeso immediatamente dalla mansione svolta fino a quel momento.

4 • La normativa per i lavoratori

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, l’Accordo Stato Regioni del 30 luglio 2008 rende applicativa un’intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza del 30 ottobre 2007 e la recente emanazione di un apposito regolamento chiude l’iter procedurale essendo state stabilite non solo le categorie da sottoporre a controllo, ma anche le modalità dei controlli stessi. L’obiettivo della normativa è quello di prevenire gli infortuni e gli incidenti, sospendendo il lavoratore che risulta positivo ai test, ma anche favorire il recupero dalla tossicodipendenza, avviando il dipendente verso programmi di riabilitazione, dopo i quali potrà tornare alle sue mansioni.


I test antidroga sono allora anzitutto obbligatori per i lavoratori che operano in mansioni a rischio particolare per l’incolumità di terzi come ad esempio: 1° gruppo: addetti all’impiego di gas tossici, alla fabbricazione e utilizzo di fuochi d’artificio e alla direzione e conduzione di impianti nucleari. 2° gruppo, mansioni inerenti le attività di trasporto: possessori di patenti C, D, E e coloro per i quali è richiesto il certificato di abilitazione o di formazione professionale (taxisti, autisti a noleggio, trasporto di merci pericolose); addetti alle ferrovie, personale navigante, piloti aerei, controllori di volo; conducenti, conduttori, manovratori, e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie e apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carroponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. 3° gruppo: riguarda gli addetti del settore degli esplosivi.

Il Provvedimento 17/09/2008 Definisce le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con esplicito riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 41, comma 4). Le procedure si dividono in primo livello (a cura del medico competente) e secondo livello (a cura del SERT “Servizio per le Tossicodipendenze” della ASL). Si prevede la non idoneità dei lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui assumano sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Il Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) all’art. 41 stabilisce che le visite mediche effettuate dal medico dell’azienda possono essere effettuate in varie situazioni preventive e anche preassuntive: • Periodiche; • In occasione di cambio mansione; • Dopo assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute e sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Tali accertamenti possono essere effettuati nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme vigenti, o solo per le mansioni indicate negli Allegati.


Alcune domande frequenti:

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• Gli addetti ai carrelli elevatori rientrano nelle categorie da sottoporre a screening? anche se si tratta di lavoratori autonomi o soci? Relativamente al primo quesito, deve essere sottoposto ad accertamenti sanitari chi guida macchine di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si escludono dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli. Sono invece inclusi negli accertamenti i primi sostituti, cioè quei lavoratori che, per regola aziendale, sostituiscono gli addetti quando questi sono in ferie, malattie etc.Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di transpallet manuali o a motore. Gli autonomi non classificati lavoratori subordinati non rientrano nel campo di applicazione di questa tipologia di accertamenti, rientrano invece negli accertamenti i soci lavoratori di Cooperative. • In caso venga inviato al medico competente per gli accertamenti un minorenne da adibire ad attività di mulettista come ci si deve comportare? Secondo quanto previsto dalla L. 977/67, così come modificata ed integrata dai decreti legislativi 354/99 e 262/00, l’adibizione di un minore alla conduzione di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica risulta vietata. Il datore di lavoro, nel caso in cui intenda adibire in un ambiente di lavoro un apprendista minorenne all’attività di mulettista dovrà provvedere ad ottenere in via preventiva l’autorizzazione in deroga dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente e, se concessa, a sottoporre, alla stessa stregua di tutti gli altri lavoratori di maggiore età e pari mansione, agli accertamenti sanitari per la verifica di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. • In caso di positività al test di screening e di conferma, è possibile adibire il lavoratore a mansione non a rischio senza inviarlo al SERT? No. L’Atto di Intesa del 18 settembre 2008 prevede che debba essere obbligatoriamente preso in considerazione il rilevamento di “condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza” in modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione. • Il medico competente può non sottoporre a test di screening il lavoratore che dichiara l’assunzione di sostanze stupefacenti? No. La normativa prevede di fare lo screening per diverse sostanze, per ciascuna delle quali l’inquadramento diagnostico potrebbe essere diverso, con evoluzioni diverse e ricadute diverse sul giudizio di idoneità e relativa tempistica per la riammissione alla mansione a rischio. • In caso di test di screening positivo con riferita assunzione di sostanze farmacologiche note essere interferenti è necessario effettuare il test di conferma? Sì. È noto, infatti, che alcuni farmaci possono dare false positività al test di screening. Si cita l’esempio degli oppiacei con interferenza di codeina e diidrocodeina. Attraverso il test di conferma emergerà la falsa positività e si escluderà l’assunzione di altre sostanze. In tal caso la procedura potrà essere interrotta senza invio al SERT (Servizio per le Tossicodipendenze) tenendo conto anche dei dati clinici ed anamnestici.


I rischi correlati all'uso di sostanze alcoliche Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’art. 15 della legge 125/2001

1 • L'alcol e i suoi effetti

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L’alcol è una sostanza tossica e potenzialmente cancerogena. È pericolo in quanto dà dipendenza in maniera superiore alle droghe illegali. I giovani al di sotto dei 16 anni, le donne e gli anziani risultano più sensibili agli effetti dannosi dell’alcol in quanto il loro sistema enzimatico ha più difficoltà a metabolizzarlo. Gli effetti più dannosi dell’alcol sono a carico del fegato, dell’apparato gastrointestinale e del sistema nervoso centrale. L’alcol è assorbito per il 20% dallo stomaco e per il restante 80% dall’intestino tenue. L’alcol così assorbito passa nel sangue e da qui al fegato, dove viene quasi del tutto distrutto. Ma finché il fegato non ha terminato la metabolizzazione, l’alcol continua a circolare e a diffondersi nei vari organi. La parte non distrutta dal fegato (210%) viene eliminata attraverso l’urina, le feci, il respiro, il latte materno, le lacrime, il sudore e la traspirazione L’alcolemia è la quantità di alcol che si trova nel sangue dopo l’ingestione di sostanze alcoliche; la velocità di assorbimento, da cui dipende la concentrazione nel sangue (alcolemia), è in funzione di alcuni parametri, tra cui: • La quantità di alcol; • La gradazione alcolica della bevanda; • L’assunzione in un’unica dose; • Presenza di cibo nello stomaco; • Il tipo di alimento; • Tutti i fattori che ritardano lo svuotamento dello stomaco.

2 • Rischi legati all’assunzione di alcol

L'assunzione di alcol in maniera incongrua determina un aumento della pressione arteriosa, difficoltà di concentrazione e vuoti di memoria, ridotte capacità di apprendimento e lavorative, alterazioni dell’apparato digerente e del fegato. C’è da aggiungere che gli effetti negativi dell’alcol sull’organismo possono essere accentuati dall’uso concomitante di farmaci, quali ad esempio gli ansiolitici, l’aspirina o gli anticoagulanti. Oltre al sesso, anche il peso corporeo influisce sugli effetti dell’alcol: se si è di peso normale, si è maggiormente sensibili agli effetti negativi; al contrario le persone in sovrappeso o obese sono più resistenti agli effetti dannosi in quanto hanno una maggiore quantità di liquidi e grassi nell’organismo.


3 • Guida e alcol

In condizioni normali, è in grado di metabolizzare (o neutralizzare) all’incirca ½ bicchiere di vino ogni ora. Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol ogni 100 millilitri di sangue si raggiunge, in un soggetto di 60 Kg a stomaco pieno, con l’assunzione di 12 grammi di alcol contenuti, in un bicchiere di vino o in 330 ml di birra o in 80 ml di cocktail aperitivo o in 40 ml di un superalcolico. Nell’uomo il limite si raggiunge con tre bicchieri di vino (due per le donne). Assumere un bicchiere come appena illustrato determina già una iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso, i riflessi sono alterati, aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente a causa della diminuzione della percezione del rischio. Infatti secondo il codice della strada il limite legale di alcolemia non deve superare durante la guida 0,5 grammi per litro. Tale limite viene ridotto a 0 g/l (nessun consumo di alcolici consentito) per tutti i guidatori di età inferiore ai 21 anni, i neopatentati, per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose, nonché per tutti gli altri lavoratori a rischio rilevante di infortunio per sé e per gli altri.

Per chi lavora alla guida occorre sapere: • Che 1 bicchiere da 125 ml assunto da un uomo di 60 Kg a stomaco pieno porta la concentrazione a 0,2 g di alcol per 100 ml di sangue; • Quindi con 3 bicchieri si supera la soglia di 0,5 g/l prevista dall’art. 186 del Codice della Strada; tale limite è fissato invece a 0 g/l (quindi nessun consumo alcolico in assoluto) per i neopatentati, i guidatori di età inferiore a 21 anni, per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose, nonché per tutti gli altri lavoratori ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la salute, la sicurezza ed incolumità dei terzi; • Occorre considerare che se la sera a cena (che finisce a mezzanotte) vengono assunti da un uomo di 70 Kg, due-tre bicchieri di birra, mezzo litro o tre quarti di vino ed un caffè corretto si può raggiungere una alcolemia di 1,8% che non viene smaltito in 7 ore. Quindi al mattino alle 7, andando al lavoro, si avrà un’alcolemia superiore all’1 per mille.


4 • Normativa su alcol e lavoro

La legge n. 125 del 2001 (Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati) insieme al Provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le Province Autonome costituiscono norme di notevole innovazione in materia di alcol e lavoro. Tali leggi rientrano in un quadro di inasprimento normativo contro l’abuso di alcol nonché in materia di pubblicità e di sicurezza stradale. L’articolo 15 della Legge 125/01 stabilisce il divieto assoluto di somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche nei casi in cui vi siano attività lavorative che comportino elevato rischio di infortuni per sé e/o per gli altri. Le attività considerate ad elevato rischio e per le quali vige il divieto di assunzione di alcolici durante il lavoro sono elencate nell’allegato I del Provvedimento del 16/03/2006. Per le attività lavorative ad elevato rischio, individuate dal Provvedimento 16 marzo 2006, vige il divieto di assunzione/ somministrazione di bevande alcoliche; ai lavoratori che svolgono tali attività è consentito bere alcolici al di fuori dell’orario di lavoro, ma il loro tasso di alcol nel sangue durante il lavoro deve risultare pari a “zero”. Queste attività sono: 1. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: • impiego di gas tossici; • conduzione di generatori di vapore; • attività di fochino; • fabbricazione e uso di fuochi artificiali; • vendita di fitosanitari; • direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari; • manutenzione degli ascensori; 2. Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti; 3. Sovrintendenza ai lavori previsti entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili; 4. Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostico – terapeutica di tipo invasivo; infermiere; ostetrica; caposala e ferrista; 5. Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;


6. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7. Mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; 8. Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: • addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; • personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio • ferroviario; • personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; • personale navigante delle acque interne; • personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; • conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; • personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività offshore e delle navi posatubi; • responsabili dei fari; • piloti d’aeromobile; • controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; • personale certificato dal Registro aeronautico italiano; • collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; • addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; • addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci; 9. Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10. Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11. Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12. Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13. Operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14. Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.


Quindi per tutte le mansioni e attività lavorative elencate nel provvedimento del 16 Marzo 2006 – carrellista, lavoratore in edilizia, macchinista, addetti alla guida di veicoli stradali (patenti B, C, D , E), patentato gas tossici – è vietato assumere bevande alcoliche. La Legge n. 120/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) all’art. 33 stabilisce il divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone e di cose; viene inoltre indicato un tasso alcolemico uguale a 0 (zero) per queste categorie di lavoratori.

5 • Sorveglianza sanitaria

I controlli previsti ai sensi della L.125/01 possono essere eseguiti senza preavviso su singoli lavoratori o su gruppi di lavoratori nell’ambito della programmazione della sorveglianza sanitaria di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. Tale Decreto stabilisce che, nelle attività individuate a rischio, le visite mediche effettuate dal medico competente aziendale sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art. 41 comma 4). Il Lavoratore deve essere consenziente (consenso informato e sottoscritto) ma in caso di rifiuto del controllo il lavoratore può essere segnalato agli organismi competenti e sanzionato con arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro; nel caso in cui il lavoratore neghi il consenso il medico competente non può esprimere il giudizio di idoneità. Senza giudizio di idoneità il lavoratore non può riprendere l’attività nella mansione specifica.


Alcune domande frequenti:

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• Chi può effettuare i controlli alcolimetrici? I controlli possono essere effettuati sia dal medico competente sia dai medici del lavoro della ASL competente per territorio, di iniziativa o in collaborazione con i medici competenti. A seguito dell’effettuazione dell’accertamento sarà rilasciato al lavoratore un referto con il risultato dell’accertamento. In caso di positività al test eseguito, al datore di lavoro dovrà essere comunicata la proposta di sospensione temporanea del lavoratore dalla mansione a rischio. Qualora i test siano eseguiti dai Servizi delle ASL, tale comunicazione è inviata anche al medico competente, per la successiva annotazione in cartella. • Cosa succede se il lavoratore rifiuta di sottoporsi ai controlli alcolimetrici? L’eventuale rifiuto, da parte del lavoratore che svolge attività ad elevato rischio, di sottoporsi al test alcolimetrico, comporta la violazione dell’obbligo del lavoratore di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale, sancito dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sanzionato penalmente. Ciò presuppone inevitabilmente che sia stata fornita adeguata informazione circa le disposizioni aziendali in materia. • Quali sono le conseguenze della positività al test alcolimetrico? Un’eventuale positività al test comporta un allontanamento dalla mansione a rischio per quel giorno o per il tempo necessario allo smaltimento del livello alcolemico misurato. L’art. 15 della Legge 125/01 prevede, per il lavoratore che trasgredisce, cioè con il test positivo, una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro. Inoltre sono possibili provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro nonché eventuali contestazioni penali punibili con arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’art. 20 c. 2 lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La positività al test andrà annotata nella cartella sanitaria e di rischio da parte del medico competente; il datore di lavoro potrà intensificare la frequenza dei controlli per il lavoratore risultato positivo. Reiterate positività di un lavoratore al test alcolimetrico correlate ad alterazioni cliniche evidenziate dal medico competente potranno comportare l’invio al Servizio territoriale dipendenze per un percorso di diagnosi ed eventuale cura. L’accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate dà diritto alla conservazione del posto per tre anni con aspettativa non retribuita (art. 124 DPR 309/90). • Quando il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica? Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica a seguito delle visite mediche di sorveglianza sanitaria, durante le quali per le attività a rischio sono eseguiti anche accertamenti mirati ad individuare possibili situazioni di alcol dipendenza. Nel caso di positività degli accertamenti, il lavoratore, dichiarato temporaneamente non idoneo alla mansione ad elevato rischio, può essere inviato al Servizio territoriale dipendenze per accertare lo stato di alcol dipendenza.


Qualora non fosse possibile ricollocarlo in altra mansione, il lavoratore potrà incorrere anche nel rischio di licenziamento, a meno che non si sottoponga ad un programma terapeutico e di riabilitazione che dà diritto alla conservazione del posto per tre anni con aspettativa non retribuita. • In cosa consiste l’informazione/formazione adeguata per l’alcol? I lavoratori devono essere informati: 1. Sugli effetti dannosi dell’alcol; 2. Sul maggior rischio infortunistico, sia per i lavoratori sia per i terzi, che comporta l’assunzione di alcol; 3. Che il tasso alcolico nel sangue durante il lavoro deve essere pari a “zero”; 4. Che l’alcol non deve essere assunto sia durante l’attività ad elevato rischio, sia nel periodo precedente l’inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l’organismo impiega per lo smaltimento dell’alcol (il fegato impiega circa 2 ore per smaltire 1 unità alcolica); 5. Che l’alcol non può essere assunto durante i turni di reperibilità nelle attività lavorative a rischio; 6. Circa le procedure aziendali di verifica: chi sono le persone formalmente incaricate di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione di alcol durante l’attività; come avvengono le procedure di verifica; quali sono le conseguenze di comportamenti in contrasto con la normativa sull’alcol; 7. Sulle modalità e frequenza di effettuazione dei controlli alcolimetrici, e sulla possibilità che tali controlli possano avere una frequenza diversa in base ai risultati ottenuti; 8. Sulla sorveglianza sanitaria; 9. Sulla possibilità di ricorrere contro il giudizio espresso dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria, ivi compreso quello formulato in fase preassuntiva; 10. Sui programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate. Ai lavoratori che accedono a tali programmi si applica l’articolo 124 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, in base al quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tre anni con aspettativa non retribuita. 11. Sulle possibilità di ulteriori controlli presso Centri Alcologici.


ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA AZIENDALE

DATORE DI LAVORO Paolo Ferrari Comoli Ferrari

RLS

RSPP

RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE

MEDICO COMPETENTE

Piero Langiu Matteo Nencini Comoli Ferrari

Architetto Nicoletta Ferrario consulente esterno

Coordinatore Lorenzo Roscelli consulente esterno

PREPOSTI Responsabili di sede e punto vendita Comoli Ferrari

ADDETTI ANTINCENDIO ADDETTI PRIMO SOCCORSO Personale adeguatamente formato nominato per la sede e per ogni punto vendita Comoli Ferrari


direzione.sicurezza@comoliferrari.it 0321 440310


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