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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA composta dai seguenti magistrati: dott. Fiorenzo SANTORO Presidente dott. Federico LUPONE Consigliere dott. Rossella CASSANETII Referendario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel

giudizio

Segreteria,

di

responsabilitĂ ,

instaurato

a

istanza

iscritto della

al

Procura

n.

61829

Regionale

del

registro

della

Corte

di dei

Conti per la Regione Campania nei confronti dei sigg.: 1.

Giosuè DE ROSA, nato a Cardito (NA) il 27.02.1951 e residente a Casoria

(NA) in via Enrico Caruso n. 27, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione depositata in Segreteria il 29.10.2010, dall'avv. William Esposito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via R. Bracco n. 15/A; 2.

Gaetano PICCOLELLA, nato ad Andretta (AV) il 28.07.1931 e residente a

Roma in via Marco Aurelio n. 31, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione depositata in Segreteria il 28.10.2010, dagli avvocati Mario e Antonio D'Urso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno alla via Arce n. 122; 3.

Francesco RICCIARDI, nato a Roma il 11.10.1956 e residente in Salerno in

via Michelangelo Testa n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura a margine


della memoria di costituzione depositata in Segreteria il 28.10.2010, dagli avvocati Mario e Antonio D'Urso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno alla via Arce n. 122; 4.

Casoria Ambiente s.p.a., nella persona del legale rappresentante, nella

sede

legale

sita

rappresentata

e

in

Casoria

difesa,

(NA),

giusta

Casa

procura

comunale,

piazza

in

alla

calce

Cirillo copia

n.

10,

notificata

dell'atto di citazione, dagli avvocati Antonio Sabino e Alessandro Lipani ed unitamente

ad

essi

elettivamente

domiciliata

presso

lo

studio

dell'avv.

Lipani in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47; VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 22.02.2010; VISTE le memorie di costituzione depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalle difese dei convenuti; VISTI gli atti di giudizio; CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 18 novembre 2010, con l’assistenza del segretario dr. Francesca Cerino, sentiti il relatore primo referendario

Rossella

Cassaneti,

gli

avvocati

Mario

D'Urso

e

Alessandro

Lipani, nonchè il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Antonio Buccarelli; Ritenuto in FATTO Con citazione depositata presso questa Sezione Giurisdizionale il 22.02.2010 la

Procura

Regionale

ha

evocato

in

giudizio

Giosuè

DE

ROSA,

Gaetano

PICCOLELLA, Francesco RICCIARDI e la Casoria Ambiente s.p.a., per sentirli condannare, ognuno per la parte che vi ha preso, al risarcimento in favore


del Comune di Casoria, del danno patrimoniale di € 1.713.132,97, derivato secondo la prospettazione attorea

dal mancato raggiungimento degli obiettivi

di

differenziata

legge

riferiti

alla

raccolta

dei

rifiuti,

il

cui

saldo

contabile negativo sarebbe addebitabile agli odierni convenuti in relazione alla lacunosa ed inefficiente strategia di raccolta adottata da un soggetto creato ed organizzato in forma imprenditoriale proprio per l esecuzione di tale

servizio

pubblico

ed

alla

mancanza

di

controlli

da

parte

dell ente

comunale di riferimento, all’interno del quale era incardinata la società in house

Casoria

Ambiente

s.p.a.

Invero,

con

convenzione

n.

rep.

636

del

29.04.2000 il Comune di Casoria ha affidato con decorrenza 01.05.2000 il servizio

di

igiene

urbana

capitale

interamente

proprio

pubblico

in

alla quanto

“Casoria

Ambiente”

costituita

dal

s.p.a.,

Comune

di

avente Casoria

(50,56%), da Italia Lavoro (23,71%), dal Consorzio GeoEco (25,23%) e dal Comune di Casavatore (0,50%). Nel 2001, con separata postilla convenzionale (rep. n. 698 del 13.8.2001) il servizio di raccolta è stato esteso anche alla raccolta differenziata. Nonostante l'elevato ammontare delle spese sostenute a vario titolo dal Comune di Casoria per l'effettuazione del servizio di r.d. dei rifiuti, nel periodo 2004-2007 (considerato nell'atto introduttivo del giudizio) sono stati raggiunti livelli di r.d. estremamente bassi, tant'è vero che il Comune stesso ha dichiarato per il quadriennio in questione le seguenti percentuali: 12,82% nel 2004, 14,95% nel 2005, 9,25% nel 2006, e 10,99%

nel

2007.

In

citazione

si

precisa,

altresì,

che

un

terzo

della

raccolta differenziata effettuata nel periodo in considerazione - e riguardo lo specifico segmento operativo della carta e del cartone - è da attribuire alla collaborazione di altro soggetto istituzionale deputato a tale attività,


il Consorzio di Bacino Napoli 2”, sebbene il Comune di Casoria non si sia mai servito sulla base di specifico accordo delle prestazioni di tale Consorzio, neppure

successivamente

all’introduzione

del

regime

precettivo

di

cui

all’art. 4 del D.L. n. 61 del 11.05.2007 (convertito in legge n. 87 del 05.07.2007)

che

obbligava

i

comuni

ad

avvalersi

in

via

esclusiva

dei

consorzio di bacino. L'istruttoria

è

attivata

dalla

Procura

a

seguito

della

comunicazione

e

pubblicazione dei dati ufficiali e dell’ulteriore crisi del ciclo integrato dei

rifiuti

ha

specificamente

dimostrato,

inerente

la

tra

r.d.

l'altro, non

è

che

incisa

l'efficienza dalla

del

gestione

sistema

più

o

meno

carente del ciclo dei rifiuti, bensì incide significativamente su di essa, nel senso sia dell’alleggerimento quantitativo e sia di un aumento marginale del

risultato

qualitativo,

con

l'effetto

conseguente

della

riduzione

dei

costi del servizio. In

punto

di

diritto,

analiticamente

il

settore,

d.lgs

dal

il

quadro

requirente

della

22/1997

ha,

disciplina

(cd.

decreto

in

primo

(normativa Ronchi,

e

luogo, di

descritto

attuazione)

confluito

nel

di

d.lgs.

152/2006), al DPR 158/1999, alle leggi n. 21/2006, n. 290/2006, n. 87/2007 e n. 123/2008, nonchè alle varie OPCM ed ordinanze commissariali succedutesi sull'argomento, l’attuazione

per

di

poi

evidenziare

un’efficiente

come

raccolta

da

tale

quadro

differenziata

è

discenda un

che

puntuale,

razionale, cogente, non derogabile e coerente obbligo di legge è oltre che una evidente esigenza sociale ed ambientale e uno dei due perni (essendo l’altro lo smaltimento/trattamento dei rifiuti) sui quali si fonda il ciclo integrato

dei

rifiuti

-

delle

amministrazioni

comunali

comunque

ed

a


prescindere dall’istituzione di organismi ed enti partecipi ed attuatori di un sistema di raccolta più complesso e strutturato su compagini territoriali più ampie ed omogenee Nel

caso

efficiente

di

specie, sistema

la di

mancata raccolta

attivazione

nel

differenziata

Comune dei

di

Casoria

rifiuti

di

un

nonostante

l'affidamento del relativo servizio ad un'impresa pubblica in house viene ritenuta causa secondo l'avviso di parte attrice di due distinte fattispecie di danno erariale di natura patrimoniale. La prima fattispecie di nocumento è data dai mancati introiti a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale raccolto in maniera differenziata, secondo un importo che si ottiene comparando anno per anno il reddito minimo potenzialmente

realizzabile

in

base

alla

legge

con

gli

introiti

effettivamente incamerati per il conferimento presso i consorzi di filiera del materiale stesso, per ogni singola frazione merceologica, quantificato effettuando le opportune detrazioni in considerazione dell'apporto causale di elementi oggettivi esterni nonchè dei costi elevati connessi allo smaltimento della frazione umida - complessivamente in € 622.764,87 (€ 38.454,10 per il 2004, € 113.543,79 per il 2005, € 262.068,27 per il 2006 ed € 208.698,71 per il 2007). Il secondo pregiudizio è nel danno emergente determinato dai maggiori costi sostenuti a titolo di tariffa smaltimento rifiuti per il conferimento presso i C.D.R. di materiale che avrebbe potuto essere destinato proficuamente alla raccolta differenziata per ogni singola annualità e che invece ha costituito peso aggiuntivo da pagare, quantificato sempre previe opportune defalcazioni - in complessivi

€2.803.501,08 (€ 597.328,63 nel 2004, € 585.742,90 nel


2005,

751.518,41

nel

2006

ed

868.911,13

nel

2007).

L'importo

di

3.426.265,95, risultante dalla somma tra le due suindicate voci di danno, è stato ulteriormente rideterminato dal requirente, in sede di vocatio in ius degli

odierni

convenuti,

al

fine

di

renderlo

compatibile

con

tutte

le

componenti concausali derivanti dall'incidenza dell'operato di altri soggetti (p.es.

Commissario

Straordinario

per

l'Emergenza

Rifiuti

in

Campania)

e,

pertanto, ulteriormente ridotto del 50%, cioè ricalcolato in € 311.382,43 quanto alla prima voce di danno ed in € 1.401.750,53 quanto alla seconda voce di danno, per la somma finale complessiva di € 1.713.132,97. Secondo l'avviso della procura attrice, del complessivo nocumento dovrebbero rispondere

per

la

misura

di

un

quarto

di

esso,

i

convenuti

appartenenti

all'epoca dei fatti all'amministrazione comunale del Comune di Casoria, ed ancor più specificamente per il 2004 ed il 2005 Giosuè DE ROSA e per il 20062007 Gaetano PICCOLELLA e Francesco RICCIARDI (ognuno per la parte che ha preso nella determinazione dell'esborso illecito). Per la restante parte, il danno pubblico sopra descritto e quantificato dovrebbe essere ascritto alla Casoria Ambiente s.p.a., in quanto essa, pur costituendo un'entità dotata di propria autonomia decisionale nettamente distinta da quella del Comune di Casoria (socio di maggioranza), ha accettato convenzioni ineseguibili, ha subito iniziative contrarie a contratti stipulati e ratificati e non ha mai posto in essere le misure legittime di tutela contrattuale, cioè non ha mai fatto ricorso

pur dovendo farlo in ragione sia della propria strutturazione

in forma privatistica e sia dell'affidamento in gestione di fondi e servizi pubblici

-

a

drastici

modelli

contrattuali

contrapponendosi al socio contraente di maggioranza.

ed

industriali

semmai


Si sono costituiti in giudizio, con memoria depositata il 28.10.2010 per il tramite dei difensori incaricati Mario e Antonio D'Urso, i convenuti Gaetano PICCOLELLA e Francesco RICCIARDI, che hanno pregiudizialmente eccepito la nullità (degli atti istruttori e) dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009 conv. in L. 102/2009, mod. dall’art. 1 , D.L. n. 103/2009, conv. in L. 141/2009, nonchè per inesistenza del rilevato danno

erariale

stante

la

copertura

integrale

del

servizio

di

raccolta

e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante la tariffa RSU gravante sui cittadini, ai sensi dell'art. 61 d.lgs. 507/1993 e, comunque, per inesistenza nell'attuale

quadro

normativo

di

un

sistema

sanzionatorio

a

carico

degli

amministratori locali che non realizzino le percentuali minime di r.d. dei rifiuti, cioè in buona sostanza - in ragione del principio secondo cui i maggiori

oneri

connessi

al

servizio

di

smaltimento

RSU

e

gli

incentivi

premiali non incidono, in senso negativo o positivo, sul bilancio dei Comuni interessati,

poichè

al

precetto

consistente

nel

raggiungimento

degli

obiettivi minimi di raccolta differenziata corrisponde nell'attuale sistema normativo

la

sanzione

economica

consistente

nell'integrale

copertura

del

servizio gravante sui cittadini inadempienti. In via preliminare di merito, PICCOLELLA

e

responsabilità

RICCIARDI

hanno

amministrativo

rilevato

contabile

la con

prescrizione riferimento

dell'azione

al

primo

di

bimestre

2004, in quanto la notifica dell'invito a dedurre è avvenuta il 25.02.2009. In punto di merito, hanno in primo luogo evidenziato l'insussistenza del nesso

di

causalità

tra

rispettive

condotte

componente

della

il

tenute

danno in

commissione

erariale

qualità

di

prefettizia,

rilevato

dal

commissario avendo

essi

requirente

e

straordinario ricoperto

le e

tali


incarichi

per

dominato

da

rischioso;

un

limitato

consolidate

in

secondo

periodo

di

tempo

situazioni

luogo,

ed

in

d'illegalità

hanno

rilevato

un

contesto

e

dunque

ambientale

difficile

l'incontestabilità

ad

e

essi

deducenti dell'elemento soggettivo della colpa grave, visto che la soluzione dei

problemi

s.p.a.

esistenti

nel

rapporto

Comune

di

Casoria

Casoria

Ambiente

da attribuire proprio a PICCOLELLA ed in particolare a RICCIARDI, il

quale assunse nel 2007 l'incarico di presidente c.d.a. della predetta società in house. Sul punto, hanno concluso per il rigetto della domanda attorea, chiedendo

nel

contempo

che

si

tenga

conto

dei

vantaggi

perseguiti

dalla

comunità amministrata per effetto dell'istituzione e dello svolgimento del servizio di r.d. e che comunque, nel caso di condanna, si faccia applicazione del potere riduttivo nella misura massima. Si è poi costituita, con memoria presentata il 29.10.2010 con il patrocinio degli

avvocati

Alessandro

Lipani

e

Antonio

Sabino,

la

Casoria

Ambiente

s.p.a., la quale ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione contabile nei confronti della società medesima in quanto società in house (con capitale interamente facente capo al Comune di Casoria) soltanto a partire dal 2008; sempre in via pregiudiziale, ha rilevato la nullità (degli atti istruttori e) dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009 conv. in L. 102/2009, mod. dall’art. 1 , D.L. n. 103/2009, conv. in L. 141/2009, nonchè l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio perchè emesso dopo la scadenza del termine di legge di 120 giorni; in via preliminare di merito, ha eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità

amministrativo-contabile

con

riferimento

al

primo

bimestre

2004, in quanto la notifica dell'invito a dedurre è avvenuta il 04.03.2009.


In

punto

di

merito,

la

Casoria

Ambiente

s.p.a.

ha

evidenziato,

premessa

un'articolata ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie all'esame del

Collegio,

la

mancanza

in

essa

di

tutti

gli

elementi

costitutivi

dell'illecito amministrativo-contabile: in primo luogo, del danno pubblico, perchè la r.d. dei rifiuti non rappresenta un vero e proprio obbligo a tenore delle disposizioni normative che l'hanno introdotta e regolata ma più che altro

un

precetto

di

carattere

generale;

in

secondo

luogo,

del

nesso

di

causalità, non avendo la Casoria Ambiente s.p.a. alcun obbligo istituzionale (e fino ad una certa data nemmeno contrattuale e successivamente solo per una certa

percentuale)

principalmente

ai

in

ordine

Comuni;

in

al

terzo

servizio luogo,

di

che

trattasi,

dell'elemento

rimesso

soggettivo

della

colpa grave, del resto già escluso dalla Procura attrice per tutti i soggetti aventi

posizioni

dirigenziali

all'interno

della

società

convenuta

e

palesemente insussistente per la società medesima in ragione della copiosa attività compiuta dalla Casoria Ambiente s.p.a. per contrastare la gravissima situazione emergenziale a dispetto delle scarse risorse economiche, della mancanza di programmazione pluriennale e dell'azione quasi ostruzionistica del Comune di Casoria, tutti elementi per contro gravemente e negativamente incidenti

sull'efficacia

convenuta

società

ha

del

servizio

contestato

sia

di la

r.d.

dei

rifiuti.

sussistenza

del

Infine,

danno

la

erariale

potendo i costi connessi al servizio di smaltimento RSU incidere non sul patrimonio pubblico ma sulla tariffa di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani gravante sui cittadini dal

requirente,

considerare

e

per per

una la

e sia la sua quantificazione così come operata

sottostima mancata

della

quantità

considerazione

di dei

frazione costi

umida

da

connessi


all'attivazione

del

servizio

di

raccolta

differenziata.

Per

tutto

quanto

rilevato in punto di merito, la Casoria Ambiente s.p.a. ha chiesto il proprio proscioglimento

da

ogni

addebito;

in

subordine,

ha

fatto

istanza

di

applicazione del potere riduttivo nella misura massima. Il convenuto Giosuè DE ROSA si è a sua volta costituito, per il tramite del difensore incaricato avvocato William Esposito, con memoria presentata in data

29.10.2010.

Pregiudizialmente,

ha

eccepito

la

nullità

dell'atto

di

citazione per mancata indicazione delle specifiche contestazioni mosse al convenuto DE ROSA. In via preliminare di merito, ha eccepito la prescrizione dell'azione

di

responsabilità

amministrativo-contabile

con

riferimento

al

primo bimestre 2004, in quanto la notifica dell'invito a dedurre è avvenuta il 21.02.2009. In punto di merito, ha osservato quanto segue: 1. il danno erariale

va

sensibilmente

ridotto

nel

suo

ammontare,

rispetto

alla

prospettazione offerta dal requirente, perchè va tenuto conto della notevole percentuale (rispetto al totale dei rifiuti) della frazione organica, il cui smaltimento si è prospettato estremamente costoso soprattutto a causa della mancanza di impianti di compostaggio sul territorio regionale; 2. manca il nesso di causalità tra la condotta del DE ROSA ed il preteso danno erariale in

ragione

della

disposizione

recata

dall'art.

107

d.lgs.

267/2000,

sostanzialmente riproduttiva di quella contenuta nell'art. 51 legge 142/1990, cioè perchè la tenuta dei rapporti con la Casoria Ambiente s.p.a. rientrava nella competenza gestionale esclusiva del Dirigente di Settore, nonché per il fatto

che

la

mancata

attuazione

della

r.d.

dei

rifiuti

va

addebitata

in

maniera esclusiva alla Casoria Ambiente s.p.a.; 3. non è ravvisabile la colpa grave del DE ROSA, perchè la costituzione della società in house preposta


allo

svolgimento

del

servizio

di

raccolta

dei

rifiuti

urbani

è

stata

necessitata dalla mancata trasformazione in s.p.a. del Consorzio di bacino Napoli 2

nel cui distretto di competenza rientra il Comune di Casoria, alla

Casoria Ambiente s.p.a. sono state mosse tutte le dovute contestazioni per le sue inadempienze convenzionali ed il contesto ambientale ed organizzativo in cui il DE ROSA operava era estremamente difficile, tant'è vero che il Comune è stato commissariato nel 2005 per infiltrazioni di tipo camorristico e che è comunque la percentuale del 35 % di r.d. non è stata in effetti raggiunta da nessun

comune

campano.

Sul

punto,

ha

dunque

concluso

per

il

proprio

proscioglimento nel merito e, in subordine ed in via estremamente gradata, per l'applicazione del potere riduttivo. In data 17.11.2010 la difesa di PICCOLELLA e RICCIARDI ha presentato memoria integrativa, in cui è stata fatta pregiudiziale istanza d'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti e dei Presidenti p.t. del Consorzio di Bacino NA2. Nel merito, è stato posto in evidenza che, in ragione della disposizione recata dall'art. 3, comma l C-ter, D.L. n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996, essi sono esenti da censura, avendo approvato integralmente, con le delibere n. 158/2006 e n. 90/2007, per gli anni 2006 e 2007, la TARSU, la relazione (Dirigente

tecnico-finanziaria del

Settore

come

Ambiente

del

elaborata Comune

dall'Ing. di

Casoria)

Aniello e

il

Scafuto piano

di

investimento redatto dai tecnici della Casoria Ambiente s.p.a. Inoltre, è stata

prodotta

documentazione

allegata

a

testimonianza

degli

interventi

svolti dalla Commissione prefettizia insediata presso il Comune di Casoria


nel

2005-2008

per

contrastare

la

situazione

emergenziale

riguardante

il

prelievo e lo smaltimento dei rifiuti giacenti nelle strade comunali. Nella pubblica udienza odierna il P.M. ha evidenziato, in primo luogo, che non

può

ravvisarsi

nullità

degli

atti

istruttori

compiuti

dall'ufficio

requirente, in quanto la notitia damni è stata desunta da atti ufficiali e che non vi è alcun elemento ostativo a radicare la giurisdizione contabile nei confronti

della

società

Casoria

Ambiente

s.p.a.,

rispondente

ad

uno

dei

possibili modelli di gestione del servizio pubblico ed evocabile in giudizio quale persona giuridica in ragione della progressiva eliminazione dal nostro sistema

giuridico

(operata

a

partire

dal

D.L.

231/2001

sino

alla

legge

122/2010) del principio secondo cui societas delinquere non potest, nonchè in ragione

della

organizzazione” dalle

persone

profilo

della

sussistenza

nel

che

l'elemento

integra

caso

giuridiche,

appunto;

sussistenza

della

di

specie

di

psicologico

inoltre

è

giurisdizione

quel

“difetto

dell'illecito

sempre

con

contabile

di

commesso

riferimento

nei

confronti

al di

Casoria Ambiente s.p.a. - ha posto in rilievo, in sede di replica, che si deve ritenere o che siano rimaste violate nella fattispecie le regole che disciplinano

l'evidenza

pubblica

oppure

che

si

tratta

di

soggetto

sottoponibile alla giurisdizione della Corte dei conti perchè gestore di un servizio pubblico essenziale. Sotto il profilo del nesso di causalità, ha sottolineato

la

necessità

determinazione

del

differenziata:

per

all'applicazione convenuti

del

PICCOLELLA

danno il

caso

potere e

di

individuare

erariale di

derivante

specie,

riduttivo,

RICCIARDI,

gli

ha

entro

membri

di

apporti dalla

espresso certi

concausali mancata parere

limiti,

alla

raccolta favorevole

per

un'amministrazione

i

soli

comunale


straordinaria. Con riferimento al preteso

azzeramento” del danno pubblico da

mancata raccolta differenziata mediante l'applicazione della T.A.R.S.U., il P.M. di udienza ha infine rilevato che quest'ultima non ha con tale esborso alcuna relazione, perchè trattasi di un servizio non effettuato e perchè vi è totale disomogeneità tra la tassa in questione e il costo qui considerato, che è straordinario ed imprevedibile, così come altri enormi costi sostenuti dal Comune di Casoria per fronteggiare la situazione emergenziale e che non sono oggetto di contestazione nel presente giudizio. L'avv.

Mario

D'Urso,

reiterando

e

meglio

specificando

le

deduzioni

e

le

istanze difensive scritte, ne ha confermato le conclusioni, evidenziando in particolare che la nullità degli atti istruttori deriva a suo avviso dal fatto

che

l'odierna

pretesa

risarcitoria

deriva

da

un'indagine

cd.

“a

tappeto”, che i suoi assistiti (PICCOLELLA e RICCIARDI) hanno operato con impegno facendo programmazione, approvando la T.A.R.S.U. mediante la quale ricoprire tutti i costi relativi alla raccolta dei rifiuti e promuovendo un accordo con la società pubblica incaricata del servizio nonostante avessero di

fronte

un

soggetto

(la

Casoria

Ambiente

s.p.a.)

pesantemente

“caratterizzato” sul piano penale. L'avvocato

Alessandro

Lipani,

infine,

ha

pregiudizialmente

insistito

nell'istanza di nullità degli atti istruttori e nell'eccezione di difetto di giurisdizione quanto

contabile

società

non

in

nei

confronti

house

ma

di

mista

Casoria è

Ambiente

espressamente

s.p.a.,

che

sottratta

in

alla

giurisdizione della Corte dei conti, concludendo sul punto per la sospensione del giudizio con rimessione degli atti alle SS.RR. di questa Corte per la


soluzione di questione di massima; nel merito, ha ribadito e chiarito le argomentazioni presentate per iscritto, confermandone le conclusioni. Considerato in DIRITTO 1.

Il

domanda

Collegio

deve

anzitutto

d'integrazione

del

pronunciarsi,

contraddittorio

in

via

pregiudiziale,

avanzata

dalla

sulla

difesa

dei

convenuti PICCOLELLA e RICCIARDI con riferimento al Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti ed ai Presidenti p.t. del Consorzio di Bacino

NA2,

atteso

che

trattasi

di

questione

che

investe

il

regolare

instaurarsi del rapporto processuale. Sul

punto,

deve

all'istituto

evidenziarsi

della

che

a

responsabilità

seguito

delle

amministrativa

innovazioni recate

legislative

dalla

legge

14

gennaio 1994 n. 20, come poi modificata dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639, con l'introduzione del principio della personalità e parziarietà in luogo di quello previgente della solidarietà (fatta eccezione soltanto per il caso del dolo con illecito arricchimento), al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario

di

l'inscindibilità cosiddetta

cui

all'art.

del

102

rapporto

c.p.c. giuridico

-

che

presuppone

sostanziale

-

l'unicità

e

l'integrazione

facoltativa” del contraddittorio (artt. 107 c.p.c. e 47 R.D. n.

1038 del 1933) è rimessa alla valutazione di opportunità del Collegio ove si versi in una fattispecie di comunanza di cause, cioè quando dall'impianto accusatorio (ed entro i limiti dallo stesso imposti, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.) emergano condotte autonome di terzi che abbiano potuto incidere sul processo di causazione del danno, sovrapponendosi o unendosi alla condotta degli evocati in giudizio, in tal modo rendendosi opportuna la loro chiamata


per ragioni di economia processuale, anche al fine di evitare conflitto di giudicati (cfr. solo alcune fra le più recenti pronunce sul punto: Sezione Giurisdizionale sentenza

n.

Campania,

419/2007;

sentenza

Sezione

II

n.

1135/2007;

Centrale,

Sezione

sentenza

n.

III

Centrale,

234/2007;

Sezione

Giurisdizionale Umbria, sentenza n. 223/2007). In ogni caso, la Sezione può attribuire ai soggetti convenuti esclusivamente la quota di danno agli stessi imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1 quater

della

legge

n.

20

del

1994,

che

impone

al

giudice

contabile,

nell'ipotesi di danno determinato da più persone, di valutare le singole responsabilità e condannare “ciascuno per la parte che vi ha preso”. Orbene,

nel

caso

in

esame

la

domanda

risarcitoria

risulta

promossa

con

l'intera intestazione del debito erariale ai soli convenuti. Spetta al Collegio, pertanto, stabilire, non più se vi siano i presupposti per la chiamata in giudizio anche dei soggetti indicati è oltretutto in modo piuttosto generico - dalla difesa PICCOLELLA-RICCIARDI, bensì pronunciarsi nel

merito

della

riferibilità

a

costoro

(ed

agli

altri

convenuti)

dell'integrale somma riportata nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero di altra somma che costituisca (eventualmente) danno erariale in rapporto alle condotte tenute come fonti della singola responsabilità nel senso indicato dalla legge. Per quanto dianzi esposto, la richiesta d'integrazione del contraddittorio deve essere respinta. 2. Il Collegio deve - sempre pregiudizialmente - farsi carico dell'esame dell'eccezione,

sollevata

dalla

Casoria

Ambiente

s.p.a.,

di

difetto

di

giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della medesima società,


motivata dal fatto che quest'ultima è divenuta soltanto nel 2008 propriamente in house, in quanto da tale momento avente capitale interamente facente capo al Comune di Casoria. In realtà come ben noto – l affidamento in house è un modello organizzativo mediante

il

quale

la

pubblica

amministrazione

reperisce

prestazioni

a

contenuto negoziale non già sul mercato bensì al proprio interno, servendosi di un proprio ente strumentale, da essa giuridicamente distinto sul solo piano formale. Come ripetutamente chiarito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (V., ad es., C.G.C.E., 18.11.1999, C-107/98, Teckal, inter alia; C.G.C.E., 17.07.2008, C-371/05, Commissione c. Italia), affinchè simili affidamenti

non

soddisfacimento

contrastino di

due

con

il

diritto

condizioni,

comunitario,

sinteticamente

è

necessario

definite

il

'controllo

analogo' e 'destinazione prevalente dell’attività'. Per 'controllo analogo' si intende la circostanza in forza della quale l’amministrazione pubblica, che

è

un’amministrazione

aggiudicatrice,

esercita

sull’ente

giuridicamente

distinto di cui trattasi un controllo analogo a quello che ha sui propri servizi, mentre con l’espressione 'destinazione prevalente dell’attività' si intende

che

siffatto

ente

svolge

la

parte

più

importante

della

propria

attività con l’ente o gli enti pubblici che lo detengono. Invero, la fattispecie societaria di che trattasi è prevista dall'art. 133, d.lgs. 267/2000, che al comma 4, lett. a), dispone:

Qualora sia separata

dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico


cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che

la

controllano.

espressamente

di

Poichè

enti

la

pubblici

disposizione

titolari

del

appena

capitale

riportata sociale”,

discorre appare

di

tutta evidenza che è contrariamente a quanto sostenuto da Casoria Ambiente s.p.a. - non occorre che la società in house providing possieda il capitale di

un

unico

ente

pubblico

per

essere

definita

come

tale,

potendo

anzi

senz'altro venire costituita da più partners pubblici. Ciò

chiarito,

va

ora

ricordato

che

dopo

una

lunga

evoluzione

giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che è sempre il

danno

subito

riconoscimento

dal

della

nell'elaborazione

pubblico

giurisdizione

giurisprudenziale

erario

il

presupposto

obiettivo

del

del

giudice

contabile;

ma

il

della

Corte

regolatrice,

ha

acquistato

danno,

un identità più complessa e variegata, per cui danno al pubblico erario non è solo quello che si traduce in una diretta perdita patrimoniale materiale, ma anche quello che si concretizza nella mancata realizzazione del fine per il quale le risorse del soggetto pubblico erano state dapprima stanziate e poi erogate. E lo sviamento dall’interesse pubblico comporta la responsabilità di chiunque

(anche

soggetto

privato

individuale

o

persona

giuridica)

con

il

proprio comportamento (doloso o gravemente colposo) abbia pregiudicato (con vantaggio personale o meno) la realizzazione del fine pubblico. E

questa, la c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione che

rende anche il soggetto privato compartecipe diretto e fattivo di attività


istituzionali pubbliche e, conseguentemente, responsabile del danno ingiusto inferto al patrimonio di una pubblica amministrazione. Quindi, l’affidamento da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso controllato o ad esso collegato, della gestione di un servizio pubblico “integra una relazione funzionale fondata sull’incardinamento dello stesso soggetto esterno nella organizzazione istituzionale e funzionale dell’ente pubblico.

Ne

consegue,

in

tal

modo,

la

soggezione

alla

cognizione

giuscontabile per il danno erariale, indipendentemente dalla natura privata dello stesso soggetto e dello strumento negoziale mediante il quale si sia costituito

e

perfezionato

il

rapporto”

(Sez.

Giur.

Lazio,

sentenza

n.

1990/2010). L orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle SS.UU. Della C. Cass. con la sentenza n. 26806/09, poi confermato in successive pronunce (fino alle più recenti

nn.

519/10,

16286

e

16287/10),

non

ha

eliminato

il

concetto

di

'funzionalizzazione' ai fini dell’individuazione dei casi in cui il danno provocato sociale,

sia con

ricollegabile conseguente

all’ente

sottoposizione

pubblico alla

partecipante

giurisdizione

al

capitale

contabile.

Si

vuole, in sostanza, riaffermare che in tutti i casi in cui la società mista operi per una finalità pubblica propria del soggetto pubblico partecipe del capitale sociale è sempre il patrimonio di quest’ultimo che viene inciso ogniqualvolta la perdita afferisca alle risorse pubbliche impiegate nella specifica attività imprenditoriale nell’attuazione della quale si è prodotto il danno. La mancata realizzazione del fine pubblico per il quale le risorse finanziarie vengono erogate alla società mista costituiscono sempre un danno all erario, ancorchè tali risorse entrino a far parte delle disponibilità


della società. E' soltanto quando il danno deriva da attività industriali o commerciali non aventi finalità pubbliche che, non affiorando alcun interesse generale ma solo quello tipico della gestione caratteristica della società e del

suo

fine

lucrativo,

l’eventuale

danno

incide

esclusivamente

sul

patrimonio della società e giustifica il riconoscimento della giurisdizione ordinaria

davanti

alla

quale

esercitare

le

azioni

di

responsabilità

disciplinate dal codice civile. Per

quanto

sin

qui

considerato,

l’eccezione

di

difetto

di

giurisdizione

risulta priva di fondamento per due ordini di motivi: in primo luogo, perchè la Casoria Ambiente s.p.a. è una società a capitale interamente pubblico specificamente

costituita

per

il

raggiungimento

di

fini

pubblici

e,

in

secondo luogo, perchè il presente giudizio è stato promosso per il ristoro del pregiudizio patrimoniale sofferto esclusivamente dal Comune di Casoria. Inoltre, come giustamente posto in rilievo dal P.M. di udienza, con il cd. “sistema

231”

-

cioè

legislatore

nazionale

dell’antico

brocardo

infatti,

introdotto

con

l'entrata

ha

voluto

latino il

in

allontanare

“societas

principio

vigore

del

231/2001

definitivamente

delinquere

della

d.lgs.

non

lo

potest”:

“responsabilità

-

il

spettro è

stato,

amministrativa

dipendente da reato” delle persone giuridiche nell’ipotesi di reato commesso dai vertici dell’Ente o dai soggetti ad essi sottoposti. In particolare, oltre

all’affermazione

del

coinvolgimento

delle

società

sul

piano

della

responsabilità sostanzialmente penale e delle conseguenti e pesanti risposte sanzionatorie, l’altra grande novità del d.lgs. n. 231/2001 modello

americano

dei

compliance

company

programs

sull’esempio del

aziendali

è

stata

l’introduzione dei modelli di organizzazione e gestione, alla cui adozione ed


efficace

attuazione

all’interno

dell’ente

il

legislatore

ha

riconosciuto

un’efficacia esimente. Attualmente, infatti, comportamenti illeciti quali le frodi, il riciclaggio, la corruzione e soprattutto la lesione di nuovi beni giuridici super-individuali (quale ad esempio l’ambiente) sono compiuti da persone giuridiche. Pertanto, il principio che per effetto dell'evoluzione innescata dal d.lgs. 231/2001 oggi prevale nel nostro ordinamento, è quello secondo

cui

“societas

saepe

delinquit”.

Da

ciò,

la

disciplina

della

colpevolezza e della colpa di organizzazione contenuta negli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, a tenore dei quali l’ente deve adottare ed efficacemente attuare, prima della commissione del reato, i modelli di organizzazione al fine di ottenere l’esclusione della responsabilità. Quindi, posta la possibilità di evocare in giudizio la società pubblica ex se quale titolare autonoma di responsabilità amministrativo-contabile, risulta altresì

fondata

l'ulteriore

osservazione

svolta

sul

punto

dal

P.M.

di

udienza, secondo cui delle due l'una: o si deve ritenere che siano rimaste violate

nella

fattispecie

le

regole

che

oppure deve pervenirsi alla conclusione

disciplinano

l'evidenza

pubblica

che il Collegio condivide - che la

Casoria Ambiente s.p.a. è soggetto sottoponibile alla giurisdizione della Corte dei conti perchè gestore di un servizio pubblico essenziale. Di conseguenza, anche l'istanza di sospensione del giudizio con remissione degli atti alle SS.RR. di questa Corte per la risoluzione della prospettata questione, avanzata nel corso della pubblica udienza dall'avv. Alessandro Lipani, deve essere rigettata, unitamente alla sollevata eccezione di difetto di giurisdizione contabile.


3. Venendo ora all'esame dell'eccezione di nullità degli atti istruttori e dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009 conv. in L. 102/2009, mod. dall’art. 1 , D.L. n. 103/2009, conv. in L. 141/2009 è sollevata dalle difese di PICCOLELLA e RICCIARDI e di Casoria Ambiente s.p.a. - va rilevato che la Procura ha avviato l'indagine che ha condotto all'apertura del presente giudizio sulla base dei dati rappresentati nell'adeguamento del piano regionale dei rifiuti approvato dal Commissario di governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania con ordinanza n. 77 del 10 marzo 2006, pubblicata in G.U. - Suppl. Ord. - n. 70 del 24.03.2006 (cfr.

nota

istruttoria

prot.

n.

GN/140789

del

06.02.2007,

all.

n.

2

al

fascicolo di Procura). Orbene,

la

Sezione

ha

già

provveduto

a

respingere

eccezione

del

tutto

identica con vari provvedimenti, fra i quali si ritiene di menzionare in questa

sede,

in

particolare,

l'ordinanza

n.

395/2009,

depositata

in

data

19.11.2009, in cui si è conclusivamente osservato che “l’attività istruttoria posta in essere dalla Procura regionale ..., il conseguente invito a dedurre e atto di citazione proprio perchè sono stati originati dalla segnalazione conoscenza

di

un

fatto

specifico

e

concreto

-

costituente,

ove

se

ne

riscontri l'esattezza, un danno erariale non possono ritenersi affetti da alcun vizio di nullità ai sensi dell’art. 17, comma 30

ter, del decreto

legge 1/7/2009, n. 78, conv. in legge 3/8/2009, n. 102, e smi”. Da

tali

conclusioni,

già

formulate

dalla

Sezione

in

ordine

a

rilievi

difensivi del tutto sovrapponibili a quelli dedotti nell'odierno giudizio sul punto, il Collegio non intende discostarsi, stante l'assoluta condivisibilità delle

conclusioni

precedentemente

riportate,

con

la

conseguenza

che


l'eccezione

in

esame

deve

senz'altro

essere

ritenuta

priva

di

fondamento

giuridico. 4. Va ora esaminata l'eccezione è sollevata da Casoria Ambiente s.p.a. d'inammissibilità dell'atto di citazione perchè depositato oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993 n.453, convertito in legge 14 gennaio 1994 n. 19, come sostituito dall'art. 1, comma 3 bis, del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639 (120 giorni a loro volta decorrenti dalla scadenza del termine, nella specie sessanta giorni, assegnato nell'invito a dedurre e decorrente dalla data della notifica di esso per la presentazione delle controdeduzioni). Sul punto, occorre premettere che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con orientamento che il Collegio condivide appieno, hanno affermato che il momento giuridicamente rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione, entro la sequenza temporale imposta dal legislatore, va individuato con riferimento alla data in cui l'atto di citazione viene depositato presso la segreteria della Sezione adita, essendo questo il momento che giuridicamente ne segna l'”emissione” (sentenza n. 18/QM/1998 del 27 maggio-4 agosto 1998). Con riferimento al dies a quo del predetto termine nel caso di pluralità d'invitati, le SS.RR. di questa Corte hanno affermato, nella sentenza n. 1/2005/QM

ormai

uniformemente

applicata

e

condivisa

anche

dalle

Corti

di

merito, che gli aspetti strutturali e di garanzia del soggetto indagato e quelli incidenti sulla completezza della fase istruttoria, potessero essere entrambi soddisfatti attraverso l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 7, comma 3, del r.d. n. 1038 del 1933, a tenore della quale “quando nello stesso procedimento siano più i convenuti, vale per tutti il termine


maggiore”, in quanto norma funzionale all'esigenza di garantire, nel solo caso di pluralità di presunti corresponsabili del medesimo danno pubblico, esattamente

individuati

nell'invito

a

dedurre

loro

contestualmente

comunicato, la valutazione unitaria e comparata delle relative posizioni. Per le

altre

ipotesi,

invece,

ivi

compresa

quella

in

cui

eventuali

corresponsabili vengano individuati solo successivamente, le Sezioni Riunite hanno

ritenuto

di

confermare

il

precedente

orientamento

espresso

nella

sentenza n. 13/2003/QM, ovvero quello di ancorare il dies a quo del termine di centoventi giorni dalla data di notifica di ciascun invito a dedurre. Orbene, nella fattispecie in esame la data di notifica dell'ultimo invito è il 27.06.2009 (Fiora FASANO). Pertanto, l'atto di citazione avrebbe dovuto essere depositato il 08.02.2010, termine di originaria scadenza. Senonchè, l'Ufficio di Procura ha depositato in Segreteria il 02.10.2009 istanza di proroga

del

l'assegnazione

termine di

medesimo,

ulteriori

ottenendone

120

giorni

il

per

pieno

accoglimento,

l'emissione

con

dell'atto

di

citazione, decorrenti dall'originaria scadenza (decreto n. 14/09, depositato in

Segreteria

il

12.11.2009:

all.

n.

8

al

fascicolo

di

Procura).

Dunque

l'eccezione va senz'altro respinta, essendo l'atto di citazione stato emesso in

data

22.02.2010,

cioè

ben

prima

della

scadenza

del

termine

dell'atto

di

citazione

utile

(08.06.2010). 5.

Riguardo

il

rilievo

d'inammissibilità

per

genericità delle contestazioni mosse dalla Procura al convenuto DE ROSA, Il Collegio ritiene che anche l'eccezione in parola sia priva di fondamento giuridico.


Si deve osservare, in proposito, che l’art. 1 del R.D. n. 1038/33 richiede, quali elementi oggettivi dell’atto introduttivo “la esposizione dei fatti e la

qualità

nella

l'indicazione

dei

quale titoli

furono su

cui

compiuti, è

fondata”

l'oggetto mentre

della

l’art.

domanda

163

c.p.c.,

e -

evocabile a fini di integrazione ex art. 26 del medesimo R.D. n. 1038/33 con norma sostanzialmente sovrapponibile” richiede, a pena di nullità, 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli

elementi

di

diritto

costituenti

le

ragioni

della

domanda,

con

le

vulnerata,

nella

sua

esigenza

di

relative conclusioni”. Se

ne

deduce

che

l’editio

actionis

è

assicurare un compiuto diritto di difesa, da un’insufficiente determinazione dell’oggetto della domanda, ossia di petitum e di causa petendi, di modo che vi sia assoluta incertezza sugli elementi identificatori del diritto fatto valere. Tale verifica, però, deve effettuarsi, da parte del Giudice, attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo e dei documenti allegati (cfr. Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 17023/03) con la conseguenza che una valutazione in termini

di

nullità/inammissibilità

della

pretesa

può

essere

fatta

solo

allorchè l’oggetto sia “assolutamente” incerto, tale da ledere il diritto costituzionale all approntamento di un’adeguata ed informata difesa. Nel caso di specie l’opera di verifica non consente di poter formulare una pronuncia nel senso richiesto dalla difesa del DE ROSA. L'atto introduttivo del giudizio, infatti, delinea con chiarezza espositiva, indicazione esaustiva dei fatti contestati, articolata deduzione dei motivi di

diritto,

la

domanda

risarcitoria,

sicchè

la

stessa

si

presenta

come


prospettazione

lucida,

coerente

ed

appagante

sia

dell’oggetto

di

contestazione del P.M., sia delle ragioni che sono alla base delle censure mosse ai soggetti evocati in giudizio. Poichè, inoltre, la congrua ed esaustiva esposizione degli elementi probatori offerti alla valutazione del Collegio al fine di verificare la sussistenza nella concreta fattispecie di tutti gli elementi dell'illecito amministrativo contabile

contestato

attengono

notoriamente

al

merito

della

medesima

questione, le osservazioni sin qui svolte depongono per un’infondatezza della doglianza formulata, che va perciò disattesa. 6. Per quanto ora riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti, da esaminare in via preliminare di merito riguardo la questione prospettata dalla Procura per l'azionato danno patrimoniale materiale, si osserva quanto segue. In

base

alla

legislazione

vigente

in

materia

di

responsabilità

amministrativo-contabile (art.1, comma 2, della legge n. 20/1994) il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Quindi, non è sufficiente a dare inizio al periodo prescrizionale, il semplice compimento di

una

discende

condotta in

trasgressiva

maniera

evidente

degli dalla

obblighi lettura

di

servizio.

sistematica

Tale

dell'art.

assunto 1

della

legge n. 20/1994 sopra richiamato (che parla di “fatto” dannoso), coordinata con

il

fondamentale

principio

dell'art.

2935

del

c.c.,

secondo

cui

"la

prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".


La giurisprudenza di questa Corte, nel solco della pronuncia delle Sezioni Riunite

(n.

63/96/A

del

03.07.1996)

che,

richiamando

la

regola

generale

recata dall’art. 2935 cod. civ., ha stabilito che ai fini della decorrenza della prescrizione non è “sufficiente il compimento della condotta illecita” ma

occorre

un

“evento

dannoso

avente

i

caratteri

della

concretezza

e

dell’attualità (da ultimo, SS.RR. n. 5/QM del 2007), ha più volte ribadito che

l'exordium

praescriptionis

va

fissato

al

momento

della

conoscibilità

dell'evento dannoso da parte della pubblica amministrazione, conoscibilit� che deve essere valutata facendo riferimento sia alle norme ed alla prassi amministrativa

che

disciplinano

l'attività

nella

quale

è

stato

posto

in

essere il comportamento illecito, sia alla concreta percezione dell'esistenza del

danno,

immediata

in

quei

ed

casi

evidente

in

cui

(nello

la

manifestazione

stesso

senso,

dello

cfr.,

stesso a

mero

non

sia

titolo

esemplificativo, Sez. I Centrale, sentenza n. 28/2002). E’ evidente, alla luce di tale principio che, nei casi concreti, il momento in cui l’Amministrazione è posta nelle condizioni di esercitare la pretesa risarcitoria

può

essere

temporalmente

anche

molto

erariale

su

distante

dall’evento

dannoso. Nel

caso

in

esame,

il

depauperamento

cui

si

fonda

l'azione

attorea concerne il danno determinato dai mancati introiti derivanti dalla vendita del materiale oggetto di r.d. e dalla spesa sostenuta per la tariffa di smaltimento del “tal quale” nel Comune di Casoria nel periodo 2004-2007. Ora,

l'invito

precedenza conseguenza

a

dedurre

evidenziato che

si

-

è

stato tra

potrebbe

il

notificato 21.02.2009

considerare

ai

convenuti

ed

estinta

il

-

come

04.03.2009, l'azione

già

in

con

la

risarcitoria


esperita nei loro confronti soltanto, tutt'al più, con riferimento al periodo gennaio-febbraio 2004. Tuttavia, appare di tutta evidenza come il nocumento determinato nei termini delle due voci di danno qui azionate dalla bassa percentuale di r.d. effettuata nel Comune di Casoria non fosse di immediata è anzi, addirittura contestuale - percettibilità e conoscibilità da parte della collettività comunale amministrata, in quanto il depauperamento patrimoniale rilevato dall'Ufficio requirente si presenta come conseguente in via diretta ma non immediata dalla suddetta mancata attivazione della r.d. Per

quanto

dianzi

osservato,

va

affermata

la

tempestività

dell’azione

risarcitoria, e la relativa azione di prescrizione deve essere disattesa. 7. Sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali e preliminari proposte dalle difese dei convenuti, il Collegio può esaminare in punto di merito la vicenda

descritta

nella

premessa

in

fatto.

Deve

quindi

procedersi

alla

verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com’è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale,

economicamente

valutabile,

arrecato

alla

pubblica

amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonchè nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito. Con riferimento, in primo luogo, all’elemento oggettivo del danno pubblico, la valutazione della relativa sussistenza nel caso all'esame della Sezione, richiede la ricostruzione delle disposizioni normative vigenti sull'argomento all'epoca dei fatti contestati agli odierni convenuti.


Come

giustamente

Giurisdizionale,

illustrato il

diritto

nell'ordinanza

n.

comunitario

già

ha

242/2010

di

provveduto

questa a

Sezione

imporre

agli

Stati membri, con la direttiva del Consiglio n. 91/156/CEE del 18.03.1991, di adottare

tutte

le

misure

necessarie

ad

assicurare

il

recupero

o

lo

smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza l'uso di procedimenti o di metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, vietandone al contempo l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato (art.

4)

e

precisando,

altresì,

che

il

servizio

di

gestione

dei

rifiuti

implica “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni” (art. 1 dir. 91/156/CEE, cit.). Gli artt. 6 e 7 della suindicata direttiva comunitaria, inoltre, prevedono ha rilevato ancora l'ordinanza n. 242/2010 di questa Sezione - il compito per gli

Stati

membri

di

individuare

l’autorità

(o

le

autorità)

preposte

all'attuazione delle disposizioni della direttiva medesima, elaborando uno o più

piani

di

gestione

dei

rifiuti,

intesi

ad

indicare

tipo,

quantità

e

origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire. Per quanto concerne la normativa interna, già la L.R. Campania n. 10/1993, recante “Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania”, ha fissato

all’art.

2,

comma

1,

lett.

c),

soglie

specifiche

di

raccolta

differenziata (10% per il 1993, 20% per il 1994 e 25% per il 1995). Ciò testimonia il motivo per cui da alcuni decenni la raccolta differenziata dei

rifiuti

viene

proposta

in

quasi

tutti

i

Comuni

d'Italia,

dove

negli

ultimi trenta anni la produzione di rifiuti solidi urbani (RSU) pro-capite giornaliera è raddoppiata. L’aumento indiscriminato delle quantità di rifiuti che

vengono

smaltiti

nelle

discariche

controllate

(oggi

quasi

tutte

in


esaurimento) ha portato alla ricerca di nuove vie da percorrere, cioè alla realizzazione di un modello definibile, anzichè dell'”usa e getta”, dell'”usa e riusa”. Alle discariche si sono allora affiancate ulteriori e molto diverse possibilità

di

smaltimento

dei

rifiuti

solidi

urbani:

il

riciclaggio,

il

compostaggio della frazione organica e la termovalorizzazione. Il cd. Decreto Ronchi del 1997 e la successiva normativa del 2006, che regolamentano la gestione dei rifiuti solidi urbani, impongono infatti alle amministrazioni locali

di

ridurre

la

quantità

di

rifiuti

mediante

il

reimpiego

e

il

riciclaggio e garantiscono incentivi alle aziende che utilizzano prodotti realizzati con materiale riciclato. La raccolta differenziata, quindi, mira al

riutilizzo

dei

prodotti

di

scarto

di

qualsiasi

presidio

soprattutto

abitativo per poterne produrre di nuovi ottenendo diversi vantaggi a livello sia economico e sia ecologico. Grazie al riciclaggio, infatti, si ottiene la triplice e consistente riduzione dei rifiuti da smaltire nonchè dell'energia e delle materie prime impiegate. Il

decreto

legislativo

5

febbraio

1997

n.

22

(c.d.

decreto

Ronchi)

ha

costituito la normativa quadro sulla gestione dei rifiuti fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di attuazione della delega contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, per il riordino, il coordinamento dando

e

l’integrazione

attuazione

alle

della

direttive

legislazione

comunitarie

in

materia

91/156/Cee

ambientale,

sui

rifiuti,

91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Cee sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il testo legislativo in parola contiene numerose innovazioni, rispetto

alla

normativa

precedente,

le

principali

delle

quali

possono

indicarsi come segue: nuove definizioni; nuova classificazione dei rifiuti;


redistribuzione delle competenze tra Stato, Regioni e Province; revisione del sistema

di

pianificazione;

sostituzione regime

di

della

introduzione

tassa

sullo

degli

imballaggi

gestione

del

smaltimento e

sistema

(T.A.R.S.U.);

dei

rifiuti

di

tariffario

in

introduzione

del

imballaggio.

Ma

in

particolare, per ciò che qui specificamente rileva, il d.lgs. n. 22/1997, al contempo individuando le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti a livello regionale, provinciale e comunale, “spinge ... fortemente a favorire le operazioni di recupero, riutilizzo e riciclo dei materiali e la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento solo

per

i

rifiuti

inerti

e

per

quelli

residuati

dalle

operazioni

di

riciclaggio e di recupero. A conforto della validità, anche economica, di tale

opzione,

giova

richiamare

protezione

dell’ambiente

'l’analisi

dei

costi

e

quanto

per

relativi

i

affermato

servizi

alla

raccolta

tecnici

dall’Agenzia (Apat),

per

la

secondo

differenziata

cui

consente

di

affermare che la raccolta differenziata in nessun caso determina un aggravio dei costi di gestione'. Non solo, ma il livello del costo non è comunque correlato

alla

complessità

situazioni

con

trattamento

ed

associate

bassa

a

alta

del

sistema

raccolta

incenerimento raccolta

che

di

gestione:

differenziata, hanno

differenziata

costi e

vi

importanti più

bassi

ricorso

quasi

sono,

infatti,

attività di

di

situazioni

esclusivo

alla

discarica'” (deliberazione n. 6/2007/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, “La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo”).


Per quanto concerne, quindi, specificamente la raccolta differenziata, al Capo II del decreto Ronchi vengono disciplinate le competenze ai vari livelli amministrativi inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti. Per quanto in particolare

riguarda

la

raccolta

differenziata,

è

stabilito

che

lo

Stato

indichi i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (art. 18, comma 1 , lettera m), che le Regioni

provvedano

rifiuti,

ivi

alla

compresa

“regolamentazione

la

pericolosi,

con

provenienza

alimentare,

raccolta

l'obiettivo

differenziata

prioritario

degli

delle

scarti

della

di

attività di

di

rifiuti

separazione

prodotti

gestione urbani,

dei

vegetali

e

dei

anche

rifiuti

di

animali,

o

comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti” (art. 19, comma 1 , lettera

b),

che

le

Province

curino

l'organizzazione

delle

attività

di

raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23 (cd. ATO: art. 20, comma

1

,

lettera

g)

e

che

i

Comuni

stabiliscano

“le

modalità

del

conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi” (art. 21, comma 1 , lettera c). Dopo

aver

previsto

all'art.

24

le

percentuali

minime

di

raccolta

differenziata dei rifiuti urbani rispetto al totale dei rifiuti prodotti, da realizzare entro determinate scadenze, il d.lgs n. 22/1997 si sofferma a lungo

nel

disciplinare

dettagliatamente,

nel

Titolo

II,

la

gestione

dei

rifiuti di imballaggi. Tale impianto normativo trova la propria ratio nel fatto che “la raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrato


dei rifiuti, in quanto consente sia di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento che di condizionare positivamente l’intero sistema di gestione, garantendo: a) la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta; b) la riduzione delle quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato, individuando ambientale

tecnologie

dei

più

processi

di

adatte

di

trattamento

gestione e

e

minimizzando

smaltimento;

c)

il

l’impatto

recupero

di

materiali e di energia nella fase del trattamento finale; d) la promozione di comportamenti

più

corretti

significativi

cambiamenti

da

nelle

parte

dei

abitudini

cittadini, di

consumo,

con a

conseguenti beneficio

di

politiche di prevenzione e di riduzione” (deliberazione n. 6/2007/G della Sezione

centrale

di

controllo

sulla

gestione

delle

Amministrazioni

dello

Stato della Corte dei conti, “La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo”, già citata in precedenza). Per quanto specificamente concerne la Regione Campania, già con l'ordinanza P.C.M.

n.

2425/1996,

che

affidò

al

Commissario

delegato

dal

Governo

per

l'emergenza rifiuti in Campania è Presidente della Giunta Regionale specifici adempimenti finalizzati all’avvio di un programma di interventi, si previde che

l’attivazione

della

raccolta

differenziata

occupasse

una

posizione

primaria nell'ambito di tali interventi, fra i quali anche l’obbligo a carico dei Comuni - da disporre a cura del Commissario - di conferimento dei rifiuti urbani nei siti di produzione del cdr. Con la successiva ordinanza n. 2948/1999 fu stabilito che il Commissario delegato-Presidente

della

Regione

realizzasse

gli

interventi

per

la

produzione e l’utilizzo del combustibile derivato da rifiuti e, in materia di


raccolta differenziata, la realizzazione della stessa (per carta, plastica, vetro, metalli, legno e frazione umida) in collaborazione con i presidenti dei consorzi di bacino costituiti con la L.R. n. 10/1993 e sentiti i sindaci dei comuni interessati, in modo tale da raggiungere le percentuali (minime) del

15%

di

r.d.

(rispettivamente

entro del

il

10%

31.12.1999

e

del

15%

e

del

per

la

25%

negli

frazione

anni

umida).

successivi L’art.

2

dell’ordinanza 2948/1999 dianzi citata affida al commissario delegato anche il compito (punto 1.14) di disporre “le modalità per il calcolo e l’accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni”; al successivo art. 5 introduce una maggiorazione “nella misura del 6% per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all’obbiettivo minimo del 35%” della tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani provenienti dai comuni che non abbiano realizzato

nel

mese

precedente

sul

proprio

territorio

la

raccolta

differenziata nelle misure percentuali stabilite. Con l'ordinanza n. 3100/2000 l’obiettivo minimo di raccolta differenziata da realizzare a partire dal 01.01.2001 è stato indicato al 30%, rispetto al precedente

35%,

dopo

di

che

l'ordinanza

n.

3479/2005

ha

previsto

una

riduzione della tariffa di smaltimento dei rifiuti per i comuni che alla data del 31.12.2004 avessero raggiunto una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 30% ed una ulteriore riduzione della medesima tariffa per quelli che avessero realizzato una percentuale di r.d. almeno pari al 35% al 31.12.2005.

Successivamente,

sono

intervenute

una

serie

di

ulteriori

disposizioni legislative è il d.lgs. n. 152/2006 e la legge 296/2006, con cui sono state previste le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti da realizzare entro varie scadenze, fino a pervenire alla percentuale del 65%


entro il 31.12.2012, nonchè la legge n. 87/2007, in cui è stato previsto lo scioglimento dei consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 6 della legge Reg.

Campania

n.

10/1993

per

lo

svolgimento

del

servizio

di

raccolta

differenziata, ove tali consorzi “non adottino le misure prescritte da una specifica

ordinanza

commissariale

...

per

l’incremento

significativo

dei

livelli di raccolta differenziata” dei rifiuti, da realizzare mediante misure idonee a determinare il raggiungimento degli obiettivi minimi di cui ai commi 1108

e

1109

dell’articolo

1

della

legge

n.

296/2006

nonché

contenute

nell'ordinanza P.C.M. n. 3639/2008 - che ha previsto all'art. 3 l'obbligo per i comuni campani di elaborare entro un dato termine un piano delle misure necessarie per la raccolta differenziata, da realizzare in tempi brevi, pena, in caso di inadempimento, la nomina di un commissario

ad acta da parte del

commissario

ordinanza

delegato.

Del

resto,

con

la

precedente

P.C.M.

n.

3529/2006 era stato assegnato un ulteriore contributo di 43 milioni di euro per lo sviluppo della raccolta differenziata. Eppure, come giustamente posto in

risalto

nella

deliberazione

n.

6/2007/G

della

Sezione

centrale

di

controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato di questa Corte è già

dianzi

menzionata

-

nell'Indagine

conoscitiva

sull’attività

della

protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese del 2007

della

XIII

Commissione

permanente

del

Senato

della

Repubblica

tutti

lamentano una situazione debitoria pregressa molto pesante, legata al fatto che i Comuni facenti parte del consorzio non affidano al consorzio medesimo il servizio di raccolta differenziata. Molti di questi consorzi gestiscono pochi Comuni rispetto a quelli per i quali dovrebbero espletare il servizio di raccolta differenziata. I Comuni che non si avvalgono dei consorzi spesso


fanno ricorso a soggetti terzi ai quali affidano questo servizio, a volte anche senza gara ad evidenza pubblica, oppure costituiscono delle società ad hoc. E’ evidente quindi lo sperpero di denaro dal momento che essi pagano ai consorzi la quota di adesione e nel contempo istituiscono nuove società, il che vuol dire nuovi consigli di amministrazione e nuovo personale. Il tutto senza ottenere risultati ottimali: spesso e volentieri si tratta di Comuni che raggiungono un massimo di 7-8 per cento di raccolta differenziata. Ciò sostanzialmente ha portato ... ad una sorta di proliferazione di società, che hanno messo in piedi consigli di amministrazione ... e hanno fatto ricorso all’assunzione di altro personale, quando già la normativa prevedeva che, comunque, i Comuni si dovevano avvalere dei lavoratori socialmente utili.” Le precitate prescrizioni normative vengono riportate nell'atto introduttivo del giudizio al fine di evidenziare, condivisibilmente, il ruolo di primo piano della raccolta differenziata ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, su cui sono state svolte osservazioni anche nella “Relazione Territoriale

sulla

Campania”

approvata

il

26.01.2006

dalla

Commissione

parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e trasmessa alle Presidenze delle Camere il 01.02.2006, dove la mancata o insufficiente attivazione in molti comuni campani della r.d., con conseguente crescita a dismisura delle quantità

di

rifiuti

indifferenziati,

viene

indicata

quale

concausa

dei

problemi di blocco e cattivo funzionamento dei sette impianti di produzione del

CDR,

cioè

come

fonte

di

ripetute

situazioni

emergenziali

date

dalla

presenza di tonnellate di rifiuti giacenti nelle strade. Sia la relazione della commissione parlamentare e sia la relazione della Sezione centrale contabile di controllo (entrambe ricordate in precedenza)


hanno evidenziato che le priorità stabilite per l'attuazione del sistema di gestione

del

ciclo

dei

rifiuti

dalle

varie

disposizioni

legislative

ed

attuative (ordinanze P.C.M. e commissariali) sin dal 1997 - in particolare, attività

di

produzione

compostaggio

sono

di

rimaste

cdr,

trasferenza

totalmente

e

costruzione

inattuate

in

di

assenza

impianti

di

di

un'efficace

raccolta differenziata ed a causa del grave ritardo nella realizzazione degli unici 2 impianti di termovalorizzazione previsti, con il conseguente collasso del

Piano

Regionale

di

smaltimento

rifiuti

del

1997

e

con

la

drammatica

situazione di emergenza nell’emergenza ciclicamente ricorrente nella Regione. Tuttavia, la relazione del 2006 della Commissione parlamentare d'inchiesta della

XIV

Legislatura

differenziata

ha

realizzate

rilevato

in

talune

come

zone

le

della

percentuali Regione

siano

di

raccolta

estremamente

elevate, registrando la presenza di comuni particolarmente virtuosi, con la conseguenza

che

giustificazione

non una

può

sorta

“invocarsi di

invincibile

a

comoda, ritardo

quanto

culturale

superficiale, che

segna

le

comunità campane; se è vero, come è vero, che vi sono molteplici comuni in cui

le

percentuali

di

raccolta

differenziata

viaggiano

stabilmente

al

di

sopra dei parametri indicati dal decreto Ronchi”. Infatti, la relazione del 2007 della Sezione centrale contabile di controllo ha puntualmente riportato che “secondo 'Comuni ricicloni 2005', le percentuali riferite al 2004 dei Comuni

più

virtuosi

sono

le

seguenti:

Atena

Lucana

77,1%;

S.

Cipriano

Picentino 72%; Bellizzi 71,8%; Montecorvino Rovella 70,9%; Giffoni Sei Casali 70,6%; S. Mango Piemonte 68,7%; Rofrano 68,6%; Fisciano 62,9%; Corbara 60%. Tali

percentuali

coincidono,

sostanzialmente,

commissariale n. 21263 del 6/10/2005”.

con

quelle

della

nota


Conclusivamente, deve osservarsi che il clamoroso fallimento dell'attività regionale

campana

percentuale

alla

di

gestione

più

che

dei

rifiuti,

insufficiente

ascrivibile attivazione

in

considerevole

della

raccolta

differenziata, è disceso non solo dall'errato e talora dissennato impiego delle risorse disponibili da parte delle varie gestioni commissariali, bensì anche dall'inadempimento da parte di molte amministrazioni comunali delle prescrizioni impartite in materia

appunto di raccolta differenziata.

Orbene,

attribuiti

che

ai

Comuni

fossero

una

serie

di

obblighi

nella

regolamentazione della materia di che trattasi, si desume non solo dall'art. 21 del d.lgs n. 22/1997 - precedentemente riportato - e dalle disposizioni contenute nelle ordinanze sopra ricordate, ma anche da quanto stabilito nel Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato nel 1997, aggiornato nel 2002 ed adeguato alla legge n. 21 del 2006 nello stesso anno. In primo luogo, va evidenziato che il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti venne adottato, per la prima volta, nell'anno 1997 in esecuzione di quanto prescritto dall'ordinanza n. 2560/1997 del Ministero dell'Interno, che previde,

appunto,

l'adeguamento

del

piano

medesimo

alle

disposizioni

del

d.lgs. n. 22/1997 e stabilì, all'art. 1, comma 4, punto 4.1., che “ai fini dell'attuazione del piano, il commissario delegato dispone: l'attivazione ... della raccolta differenziata” in determinate percentuali entro dati termini, con l'avvalimento a tal fine “della collaborazione dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia”. Il piano regionale del 1997, quindi, ha previsto, alla parte sesta, dedicata specificamente al sistema della raccolta differenziata dei rifiuti, punto 6.3, che entro il 31.07.1997 i Comuni, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n.


22/1997, dovessero approntare ed approvare “appositi regolamenti con i quali, tra

l'altro,

efficacia

ed

disciplineranno,

nel

economicità,

modalità

le

rispetto del

dei

principi

di

efficienza,

conferimento

di

raccolta

e

trasporto dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nell'ambito del proprio territorio ... con tali regolamenti i Comuni dovranno individuare i

'PUNTI

DI

dell''ISOLA

RACCOLTA'

ECOLOGICA'”.

diffusi Nel

caso

sul di

territorio mancata

e

l'area

adozione

dei

di

ubicazione

regolamenti

in

parola, il piano regionale del 1997 ha stabilito che le Province avrebbero dovuto provvedere alla nomina di appositi commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti di approvazione dei regolamenti stessi. E' stato, inoltre, previsto che entro il medesimo termine del 31.12.1997 i Comuni dovessero attuare “almeno la raccolta differenziata multimateriale secca” e che entro il 31.12.1999 dovessero realizzare la raccolta differenziata monomateriale, “al fine del raggiungimento dell'obiettivo fissato al 35%”, cioè tutti i cittadini

avrebbero

dovuto

“conferire

presso

i

punti

di

raccolta

(negli

appositi contenitori o campane stradali) o presso i cassonetti condominiali il materiale riciclabile costituito essenzialmente da 'MATERIALE RICICLABILE SECCO'

(carta,

plastica,

metalli

e

vetro)

e

da

'MATERIALE

RICICLABILE

UMIDO'”. Con ordinanza n. 319/2002 del commissario delegato sono stati poi approvati il piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania e il piano economico finanziario riferito allo sviluppo del ciclo

integrato

dei

rifiuti

nei

rispettivi

ambiti;

inoltre,

sono

stati

istituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con le Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Napoli (oltre a due sub ATO per la


Provincia di Napoli) e - per ogni ATO e sub ATO - gli Enti d’Ambito per il ciclo

integrato

dei

Rifiuti

(EPAR),

a

cui

-

affidata

la

gestione

amministrativa del ciclo integrato dei rifiuti a valle della raccolta degli stessi

(ivi

compreso

il

“coordinamento

dei

soggetti

di

cooperazione

dei

Comuni all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale”). In particolare, il piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania dianzi citato, approvato nel 2002, ha posto, in primo luogo, le seguenti premesse: Al fine di adempiere a quanto previsto dal D.L. 22/97 e dalle OO.MM. in particolare istituire

art.

gli

4

dell’O.M.

enti

di

gestione

3100/00 e

si

rende

coordinamento

necessario degli

definire

ambiti

ed

territoriali

ottimali e i soggetti di cooperazione tra comuni a cui affidare l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia di rifiuti ... il nuovo

modello

necessità

di

impiantistico basare

il

realizzato

ciclo

ed

in

integrato

via

dando

di

realizzazione

priorità

alla

e

la

raccolta

differenziata ed alle conseguenti attività di recupero, impone una totale revisione

ed

un

coordinamento

di

tutte

le

fasi

in

un

quadro

di

razionalizzazione e di ottimizzazione dei servizi in assenza del quale i costi

a

carico

insostenibili

dei ...

comuni

e

Ulteriore

di

riflesso

elemento

dei che

cittadini rende

diventerebbero

fondamentale

ed

improcastinabile la rimodulazione delle forme gestionali del ciclo integrato dei rifiuti è dato dalla necessità di stabilire una tariffa unica, in ambiti provinciali

che

si

riferisca

non

alle

varie

fasi

delle

attività

di

trattamento, recupero o smaltimento, ma che rappresenti la tariffa del ciclo integrato dei rifiuti in grado di premiare coloro che, attraverso la raccolta


differenziata

sostengono

un

modello

economico

basato

sulla

priorità

del

recupero di materia”. Inoltre,

“Per

quanto

concerne

le

attività

di

raccolta

dei

rifiuti

e

l’individuazione dei soggetti di cooperazione per la gestione amministrativa in forma associata delle attività di raccolta unitaria dei rifiuti, al fine di raggiungere l’obiettivo della economicità dei servizi di raccolta, del coordinamento

tra

le

attività

di

raccolta

del

sistema

impiantistico

realizzato o realizzando, della razionalizzazione dei mezzi e del personale impegnato, si istituiscono, sulla base delle forme organizzative previste dalla normativa esistente, soggetti di cooperazione tra i comuni, di cui all’art. 4 dell’O.M. 3100/00. Gli attuali consorzi di Bacino di cui alla L. R. 10/93 attualmente esistenti in ogni ambito andranno a costituire soggetti di cooperazione tra i Comuni”. Fra

le

competenze

dei

soggetti

di

cooperazione

viene

indicata

la

“determinazione di una tariffa su scala sovracomunale, relativamente alla raccolta, che tenga conto dei necessari correttivi determinati da particolari esigenze da parte dei singoli Comuni, in particolare in funzione del numero dei

lavoratori

turistico

e

di

già

impegnati

altri

nella

fattori

raccolta,

oggettivi

che

all’incidenza determinano

del

periodo

significative

differenze tra i Comuni”. E' poi previsto l'obbligo per i soggetti di cooperazione di elaborare “entro 90 giorni dalla loro costituzione, un piano di raccolta integrata dei rifiuti su tutto il bacino di competenza”, conforme ai piani ed alle linee-guida stabiliti

dal

commissariato

di

governo,

che

avrebbe

dovuto

comunque

contenere: - un piano di raccolta integrato con specificato le modalità di


raccolta

-

un

piano

economico

finanziario

-

elaborazione

della

tariffa

suddivisa per utenze domestiche e non domestiche sulla base della formula generale del presente atto - un regolamento di igiene urbana o un’Ordinanza Sindacale conforme al piano stesso che contempli le modalità di conferimento dei rifiuti e le sanzioni ai trasgressori - sistemi di controllo da parte del Comune rispetto al gestore del servizio e rispetto agli utenti”. Quindi, secondo quanto specificato dal piano economico-finanziario allegato al

piano

di

ridefinizione

gestionale

del

ciclo

integrato

dei

rifiuti,

“l’attivazione dei nuovi servizi di raccolta differenziata è legata ad una gestione associata dei servizi in tutti i Comuni rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Successivamente, intitolato posta

in

“La primo

il

piano

raccolta piano

regionale

del

differenziata”,

nelle

attività

2006 quanto

degli

ha

esposto,

segue:

Enti

al

“Sebbene

interessati,

i

punto

1.3

la

sia

RD

risultati

acquisiti sul territorio regionale al 31 dicembre 2004 attestano al 13 % la percentuale di materiali inviati a recupero. Detto risultato è la sintesi di realtà sensibilmente differenti. Infatti, analizzando in dettaglio i dati forniti dai Comuni delle diverse aree geografiche, si evincono i seguenti risultati: provincia di Avellino: 17,4 % provincia di Benevento: 9,0 % provincia di Caserta: 10,2 % provincia di Napoli: 10,0 % provincia di Salerno: 20,4 %


In

generale,

si

pone

in

evidenza

che

nei

grandi

agglomerati

urbani

la

raccolta differenziata fino ad oggi non ha prodotto risultati apprezzabili. Numerosi, invece, sono i Comuni, di medie e piccole dimensioni, che hanno ormai superato la soglia del 35% di raccolta differenziata. In generale, comunque, nessuna provincia, in media, ha raggiunto i livelli previsionali dettati dalla vigente normativa. Infine,

appare

contorni oggetto

opportuno

normativi del

e

rilevare,

gestionali

giudizio,

che

al

fine

di

delineare

amministrativo-contabili

l'ordinanza

commissariale

compiutamente

della

n.

i

fattispecie

28/2004

fissava

l’obbligo per tutti i Comuni campani di avviare sul proprio territorio un definito servizio di raccolta differenziata (secondo le linee guida approvate con la precedente ordinanza commissariale 27/04), in ragione del fatto che “lo sviluppo della raccolta differenziata rappresenta nel territorio campano oltre che un obbligo di legge supportato dalle note valenze ambientali, anche un ineludibile elemento per superare l’emergenza nel settore rifiuti” e che “ulteriori

ritardi

nello

sviluppo

della

raccolta

differenziata

comporterebbero tra l’altro, maggiori difficoltà operative nelle forme di smaltimento, pesanti oneri economici nella gestione di una enorme quantità di frazione organica derivante da selezione meccanica e un irrazionale utilizzo della manodopera già impiegata nel settore”. Sul punto, la relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle

Amministrazioni

deliberazione delle

n.

“risorse

nell’emergenza,

dello

6/2007/G spese

della

(precedentemente

per

derivanti,

Stato

far

fronte

Corte

dei

citata) alla

sostanzialmente,

conti

ha

rilevato

situazione dai

approvata

costi

di

con

l'enormità emergenza

connessi

allo


smaltimento dei rifiuti in impianti fuori Regione ed in territorio estero”, quantificando in € 561.517.499 la spesa affrontata dal Commissariato rifiuti campano per l’emergenza fino all’anno 2005. Dall'articolato l'obbligo, evidenziati

quadro

ricadente anche

sopra per

sulle

descritto

quanto singole

di

emerge,

ad

competenza

e

amministrazioni

avviso sotto

del i

comunali,

Collegio,

vari di

profili

attuare

le

prescrizioni legislative e commissariali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, fase imprescindibile e rilevantissima della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, finalizzata a scopi di tutela ambientale, di risparmio energetico e di realizzazione di nuovi prodotti mediante riciclaggio. D'altra

parte,

della

conclusione

suesposta

con

riferimento

al

carattere

cogente, e non meramente precettivo, delle disposizioni regolanti la r.d. dei rifiuti - è possibile trovare ulteriore conferma anche negli atti di causa. Invero, nella parte in premessa dell'ordinanza sindacale n. 55 del 18.07.2002 del Comune di Casoria (cfr. allegato n. 1, fascicolo n. 2, al fascicolo di Procura), con cui si impartivano una serie di prescrizioni alla cittadinanza per

il

deposito

differenziata

e

dei si

rifiuti

secondo

prevedevano

un

sistema

corrispondenti

organizzato

sanzioni

per

di i

raccolta casi

di

inosservanza, si osservava che “la vigente normativa in materia dispone di provvedere ad istituire un sistema di raccolta integrata differenziando i rifiuti

secondo

diverse

tipologie,

favorendo

così

la

riduzione

dello

smaltimento finale attraverso il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di parte

dei

rifiuti

prodotti”;

inoltre,

nella

medesima

ordinanza

vengono

richiamati, a sostegno normativo delle prescrizioni in essa impartite, gli artt. 14 e 50 del d.lgs. n. 22/1997 (riguardanti rispettivamente il divieto


di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti nel suolo e nel sottosuolo e l'applicazione di sanzioni nel caso di inosservanza), il Regolamento di Polizia

Urbana

(“con

particolare

riferimento

alle

norme

in

materia

di

salvaguardia dell'igiene ambientale e del territorio”), nonchè gli artt. 50 e 54

d.lgs.

n.

267/2000

(concernenti

“il

potere

del

Sindaco

di

emanare

provvedimenti a salvaguardia dell'igiene pubblica”). 7.a.

Ciò

posto,

e

venendo

all'esame

della

specifica

vicenda

sottoposta

all'esame del Collegio, si osserva, sulla base delle risultanze degli atti di causa, quanto segue. La

Casoria

interamente

Ambiente pubblico

s.p.a. (Comune

venne di

costituita

Casoria:

nel

50,56%;

1998,

Italia

con

capitale

Lavoro:

23,71%;

Consorzio GeoEco: 25,23%; Comune di Casavatore: 0,50%). Con convenzione rep. n. 636 del 29.04.2000 stipulata tra la società suindicata ed il Comune di Casoria,

vennero

affidati

alla

Casoria

Ambiente

s.p.a.

a

far

data

dal

01.05.2000 e per la durata di un decennio, i servizi di igiene urbana, fra cui la raccolta dei rifiuti ed il trasporto degli stessi presso gli impianti di smaltimento; già tale convenzione prevedeva, all'art. 32, la possibilità di estendere i servizi di che trattasi anche alla raccolta differenziata dei rifiuti,

affidata

in

effetti

alla

Casoria

Ambiente

s.p.a.

con

separata

postilla convenzionale (rep. n. 698/2001) a decorrere dal 20.08.2001 e fino al 31.12.2001 (cfr. allegato n. 1, fascicolo n. 1, al fascicolo di Procura). Con ulteriori atti convenzionali si è poi annualmente provveduto ad affidare alla società mista il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale, implementando inizialmente la r.d. soltanto di alcune frazioni

di

rifiuto,

quali

la

frazione

organica,

la

carta

ed

il

cartone


presso

gli

esercizi

progressivamente

alla

commerciali plastica,

ed

agli

il

vetro,

inerti,

ai

per beni

poi

estendersi

durevoli

(rifiuti

ingombranti) ed alla frazione secca anche presso le utenze domestiche, con il sistema del “porta a porta” e con quello dei contenitori stradali secondo la tipologia delle abitazioni (cfr. relazione prot. n. 14674 del 15.05.2007 del Dirigente del 7° Settore del Comune di Casoria, allegato n. 1, fascicolo n. 8, al fascicolo di Procura). A dispetto delle suddette previsioni convenzionali, nel Comune di Casoria sono state realizzate è come anticipato in premessa - le seguenti percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti: 12,82% nel 2004, 14,95% nel 2005, 9,25% nel 2006, e 10,99% nel 2007. Ebbene, che il servizio di che trattasi venisse svolto in maniera più che insoddisfacente, risulta in maniera chiara ed incontrovertibile, non solo dai dati oggettivi sopra riportati, ma anche da quanto dettagliatamente esposto nelle numerose note di contestazione, rivolte dal Dirigente del 7° Settore del Comune di Casoria Ing. Aniello Scafuto alla Casoria Ambiente s.p.a., ai fini

giustificativi

dell'inadempimento raccolta

delle degli

differenziata

penali obblighi

dei

applicate

alla

convenzionali

rifiuti

(cfr.

società

in

conseguenza

contratti

in

materia

allegato

n.

1,

fasc.

n.

6,

di al

fascicolo di Procura). A titolo meramente esemplificativo, si riporta qui di seguito un estratto della nota prot. n. 4597 del 10.10.2004 del Dirigente del 7° Settore del Comune di Casoria Ing. Aniello Scafuto, in cui si provvede a (ulteriormente) motivare la determinazione dell'Amministrazione comunale di Casoria

di

applicare

alla

Casoria

Ambiente

s.p.a.

le

penali

previste

dall'art. 6 della convenzione in ragione del fatto che il servizio della


raccolta integrata non risulta essere stato effettuato nella totalità: “... si allega la relazione tecnica del ns. servizio di controllo, dalla quale si evidenzia chiaramente che ancora non sono state poste in essere nemmeno le attività di supporto quali consegna di sacchetti, completamento del posizionamento dei contenitori per plastica

e

vetro

e

conseguente

mancato

avvio

della

raccolta

del

multimateriale,

raccolta carta e cartoni e umido per le utenze domestiche, campagna informativa come da convenzione (anzi al riguardo, come già segnalato in precedenza, sta pervenendo ai cittadini

un

foglietto

con

qualche

spiegazione

parziale

sul

come

effettuare

la

raccolta solo per poche frazioni rinviando successivamente le modalità di raccolta per altre frazioni). Le contestazioni di cui sopra si rilevano attraverso le ispezioni che quotidianamente vengono operate sul territorio dal ns. personale dipendente nonchè dalle continue proteste e lamentele che arrivano tutti i giorni nei ns. uffici da parte

degli

stessi

cittadini-utenti,

i

quali

sono

ovviamente

disorientati

e

conseguentemente esasperati per la carente o inesistente informazione e per le non chiare modalità e tempi di esecuzione dei servizi in argomento”.

Che le contestazioni di che trattasi è con conseguente applicazione delle previste penalità - siano state numerose e ripetute per l'intero periodo qui considerato o comunque almeno sino al 2006, è dato chiaramente evincere dalla copiosa documentazione allegata alle controdeduzioni presentate nella fase pre-processuale

dal

Dirigente

del

Settore

del

Comune

di

Casoria

Ing.

Aniello Scafuto (cfr. allegato n. 43, fasc. n. 1 Penalità e contestazioni vari anni 2002-2003-2004-2005-2006, al fascicolo di Procura). Dalla lettura di tali note di contestazione e conseguente decurtazione del corrispettivo convenzionale pattuito è dato chiaramente evincere che in effetti il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, affidato alla Casoria Ambiente s.p.a.,


veniva effettuato in modo oltremodo insufficiente; inoltre, dall'esposizione dettagliata dei rilievi in esse contenute emerge chiaramente, a conferma di quanto

evidenziato

nella

relazione

prot.

n.

14674

del

15.05.2007

del

Dirigente del 7° Settore del Comune di Casoria, citata in precedenza, che “si è sempre cercato di tenere separate, nelle attività di controllo e di indirizzo nei riguardi della soc. Casoria Ambiente, le situazioni di inefficienza dovute a cause di forza

maggiore

da

quelle

direttamente

imputabili

alla

società

affidataria

del

servizio”.

Orbene,

non

convince

l'assunto

difensivo,

secondo

cui,

in

primo

luogo,

l'insufficiente effettuazione del servizio di raccolta differenziata ad opera della Casoria Ambiente s.p.a. rappresenterebbe mero inadempimento di clausole convenzionali come tali irrilevante ed insindacabile in questa sede e, in secondo luogo, tutt'al più tale insufficiente svolgimento potrebbe essere riferito alla percentuale di r.d. prescritta in convenzione, e cioè al 15%, non a quella normativamente stabilita. Invero,

per

quel

che

concerne

il

primo

punto,

basti

rinviare

a

quanto

osservato in precedenza circa la sottoposizione di Casoria Ambiente s.p.a. alla

giurisdizione

contabile

in

quanto

preposta

allo

svolgimento

di

un

servizio pubblico, con capitale interamente pubblico e dietro corrispettivo a carico di ente locale (il Comune di Casoria, appunto); per quanto riguarda il secondo

punto,

rilievo

dal

basti

Dirigente

riportare del

testualmente

Settore

del

quanto

Comune

di

giustamente Casoria

posto

Ing.

in

Aniello

Scafuto nelle proprie controdeduzioni (pervenute all'Ufficio requirente il 23.04.2009:

cfr.

ripetutamente

allegato

osservato

in

n.

43

al

numerose

fascicolo note

di

di

Procura)

contestazione

e,

del

rivolte

resto, alla


società

affidataria:

penalità

rapportate

a

“Naturalmente percentuali

negli

di

atti

raccolta

convenzionali

differenziata

venivano

che,

per

previste il

Comune

committente, erano da considerarsi obiettivo minimo avendo il solo scopo di stimolare all'efficace pratica dei servizi di raccolta differenziata la soc. Casoria Ambiente, essendo chiaro che la normativa in materia disponeva il raggiungimento di percentuali più alte ed alle quali la stessa soc. Casoria Ambiente aveva l'obbligo di tendere essendo strutturata quale braccio operativo dell'ente per la materia”.

8.

In

merito

alla

quantificazione

del

danno

precedentemente

descritto

e

ritenuto sussistente nella fattispecie, il Collegio ritiene sostanzialmente condivisibile la prospettazione attorea, secondo cui la mancata attivazione nel Comune di Casoria di un efficiente sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nonostante l'affidamento del relativo servizio ad un'impresa pubblica in

house

viene

ritenuta

causa

secondo

l'avviso

di

parte

attrice

di

due

distinte fattispecie di danno erariale di natura patrimoniale. La prima fattispecie di nocumento è data dai mancati introiti a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale raccolto in maniera differenziata, secondo un importo che si ottiene comparando anno per anno il reddito minimo potenzialmente

realizzabile

in

base

alla

legge

con

gli

introiti

effettivamente incamerati per il conferimento presso i consorzi di filiera del materiale stesso, per ogni singola frazione merceologica. Applicando tali criteri, tenendo conto dei redditi incamerati dal Comune di Casoria con la vendita

del

materiale

differenziazione mancati

introiti

recuperato

raggiunta derivanti

dal

con

medesimo

dalla

r.d. Comune,

vendita

del

e il

della danno

materiale

percentuale

di

determinato

dai

oggetto

di

r.d.

risulta complessivamente pari ad € 622.764,87 (€ 38.454,10 per il 2004, €


113.543,79 per il 2005, € 262.068,27 per il 2006 ed € 208.698,71 per il 2007). Più specificamente, per ciascun anno il “lucro cessante” che rappresenta la prima voce di danno indicata dalla Procura attrice deriva dalla differenza tra l'importo incamerabile dal Comune di Casoria per effetto della vendita del

materiale

riciclabile

in

presenza

della

corretta

realizzazione

della

percentuale legislativamente stabilita (35% del totale dei rifiuti raccolti) ed il totale dei corrispettivi effettivamente incamerati (rectius, accertati, sebbene non interamente riscossi), con le defalcazioni del 10% per gli anni 2004

e

2005

e

del

30%

per

gli

anni

2006-2007

applicate

in

ragione

dell'improduttività della frazione organica. Quindi, per il 2004 il danno di € 38.454,10

dato dalla differenza tra € 69.734,66 (importo astrattamente

realizzabile = € 31.280,56 [somma effettivamente incamerata] x 28,58 [35%6,42%, percentuale di r.d. da realizzare]: 12,82 [percentuale effettivamente realizzata]) ed € 31.280,56; per l'anno 2005 il danno di € 113.543,79 dalla

differenza

tra

238.911,57

(importo

astrattamente

dato

realizzabile

=

€125.367,78 [somma effettivamente incamerata] x 28,49 [35%-6,51%, percentuale di r.d. da realizzare]: 14,95 [percentuale effettivamente realizzata]) ed € 125.367,78; per l'anno 2006 il danno di € 262.068,27

dato dalla differenza

tra € 508.870,44 (importo astrattamente realizzabile = € 134.487,19 [somma effettivamente incamerata] x 35 [percentuale di r.d. da realizzare]: 9,25 [percentuale

con

l'ulteriore

defalcazione del 30%; per l'anno 2007 il danno di € 208.698,71

dato dalla

differenza

effettivamente

tra

realizzata])

431.151,15

(importo

ed

€134.487,19,

astrattamente

realizzabile

=

133.010,13 [somma effettivamente incamerata] x 40 [percentuale di r.d. da


realizzare]: 12,34€ [percentuale effettivamente realizzata]) ed € 133.010,13, con l'ulteriore defalcazione del 30%. Il secondo pregiudizio è nel danno emergente determinato dai maggiori costi sostenuti a titolo di

tariffa smaltimento rifiuti” per il conferimento presso

i C.D.R. di materiale che avrebbe potuto essere destinato proficuamente alla raccolta differenziata per ogni singola annualità e che invece ha costituito peso aggiuntivo da pagare; per tale conferimento il Comune di Casoria ha speso 0,0840/kg nel 2004 e nel 2005, 2007,

producendo

kg.

10.158.650

di

0.0993/kg nel 2006 ed 0,1070/kg nel rifiuto

indifferenziato

nel

2004,

kg.

9.961.614 nel 2005, kg. 10.811.658,93 nel 2006 e kg. 11.600.949 nel 2007. Moltiplicando per tali quantitativi la tariffa di smaltimento del “tal quale” sopra indicata e defalcando gli importi così ottenuti della percentuale del 30%, la seconda voce di danno patrimoniale verificatosi a carico del Comune di Casoria risulta pari a complessivi € 2.803.501,08 (€ 597.328,63 nel 2004, € 585.742,90 nel 2005, € 751.518,41 nel 2006 ed € 868.911,13 nel 2007). Dalla somma di tale voce di danno con quella illustrata per prima risulta l'importo complessivo di € 3.426.265,95. Tuttavia,

tale

importo

è

stato

dal

requirente

rideterminato,

in

sede

di

vocatio in ius degli odierni convenuti, al fine di renderlo compatibile con tutte le componenti concausali derivanti dall'incidenza dell'operato di altri soggetti

(p.es.

Commissario

Straordinario

per

l'Emergenza

Rifiuti

in

Campania) e, pertanto, ulteriormente ridotto del 50%, cioè ricalcolato in € 311.382,43 quanto alla prima voce di danno ed in € 1.401.750,53 quanto alla seconda voce di danno, per la somma finale complessiva di € 1.713.132,97.


Valga evidenziare altresì, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che si rivela infondato l'assunto difensivo secondo cui la copertura integrale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

avverrebbe

mediante

la

tariffa

RSU

gravante

sui

cittadini,

con

conseguente inesistenza del danno pubblico azionato con l'atto introduttivo del giudizio. Invero, il principio, stabilito dall'art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, di corrispondenza tra gettito complessivo della tassa e costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti riguarda il limite di

importo

complessivo

annuale

al

quale

devono

soggiacere

le

tariffe

determinate dal Comune (e quindi le scelte gestionali delle amministrazioni comunali: Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 21719 del 17-11-2004). A

ciò

aggiungasi

preveda

al

primo

che, comma

sebbene che

il

il

surrichiamato

gettito

art.

complessivo

61

della

d.lgs. tassa

507/1993 non

può

superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ... nè può essere inferiore ... al 70 per cento del predetto costo

per

gli

enti

locali

con

situazioni

strutturalmente

deficitarie,

al

secondo comma precisa che “il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti”, cioè una serie di costi di udienza

come giustamente evidenziato dal P.M.

ordinari e prevedibili, in quanto tali irrelazionabili a quelli

sostenuti per l'emergenza rifiuti in generale e per l'abbandono nelle strade cittadine

di

quantità

enormi

di

rifiuti

indifferenziati

Inoltre, è ammissibile che la T.A.R.S.U. copra

in

particolare.

come in effetti copre

il

costo di un servizio di raccolta rifiuti che si effettua in concreto, non


quelli di un servizio che invece resta sostanzialmente inattuato, come la raccolta differenziata dei rifiuti presso il Comune di Casoria nel periodo 2004-2007. Conseguentemente, non ritiene il Collegio di dover attribuire alcun rilievo alla deduzione difensiva, sollevata in merito alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani mediante la riscossione della TARSU ai sensi dell'art. 61 D.LGS. 507/1993, dalle difese PICCOLELLA-RICCIARDI e Casoria Ambiente s.p.a. Posto

che

gli

importi

indicati

dal

requirente

trovano

puntuale

riscontro

negli atti di causa (cfr. ad es. allegato n. 6 al fascicolo di Procura), va opportunamente ricordato, altresì, che è come del resto già anticipato in premessa “ la Procura attrice ha effettuato una quantificazione del danno patrimoniale dianzi esposto in modo estremamente prudenziale, per quanto di seguito si rileva. In primo luogo, nel calcolo del danno da “lucro cessante” (mancati introiti derivanti dalla vendita del materiale oggetto di r.d.) il requirente: 1. non ha considerato i maggiori rendimenti ottenibili mediante l'attivazione di valide modalità di selezione dei materiali e di resa degli stessi in ragione della loro migliore qualità, in modo da operare una quantificazione del danno in

parola

tenendo

in

debita

considerazione

il

contesto

amministrativo

ed

imprenditoriale regionale e le sue difficoltà operative; 2. ha tenuto conto, con specifico riferimento alla r.d. della frazione umida, che la relativa selezione è stata economicamente improduttiva, non solo fino a tutto il 2005, ma anche in tempi successivi ed ancora oggi, di modo che il recupero di tale frazione

non

avrebbe

prodotto

utili

ma

“soltanto”

rilevanti

benefici


indiretti sulla qualità del “tal quale” conferito agli impianti di C.D.R. e sul decongestionamento degli impianti stessi: quindi, la Procura attrice ha ritenuto

più

corretto

non

tenere

conto

della

mancata

raccolta

di

tale

materiale ai fini del calcolo reale della voce di danno in parola, defalcando in via equitativa fino al 2005 del 10% i livelli di raccolta differenziata da raggiungere

per

fissandolo

al

compostabile

formare 25%

che,

il

(cioè secondo

35%

richiesto

considerando il

Piano

la

dal

“decreto

quota

Regionale

dei

di

Ronchi” frazione

Rifiuti,

e

quindi

organica

astrattamente

dovrebbe essere raccolta) e poi, per gli anni successivi al 2005, defalcando del 30% il danno economicamente valutato nell’invito a dedurre. Inoltre, per quanto riguarda il “danno emergente” (tariffa di smaltimento del “tal quale”), è stata operata analoga defalcazione nella misura del 30%. Infine, la somma totale ritenuta addebitabile agli odierni convenuti è stata ulteriormente

ridotta

del

50%,

onde

tener

conto

di

ulteriori

e

distinti

apporti concausali, come già poco sopra ricordato. Tuttavia, appare opportuno operare un'ulteriore decurtazione di tale cifra, nella misura del 30%, in ragione delle considerazioni svolte più avanti in punto di nesso di causalità, con la conseguenza che il nocumento derivato dalla mancata attivazione nel Comune di Casoria di un efficiente sistema di raccolta

differenziata

servizio

ad

un'impresa

dei

rifiuti

pubblica

in

nonostante house

nel

l'affidamento periodo

del

relativo

2004-2007,

viene

definitivamente quantificato nella somma di € 1.199.193,08 (€ 1.713.132,97 30%) 9. Sotto il profilo del rapporto di servizio, basti operare rinvio, per la sussistenza di esso riguardo la Casoria Ambiente s.p.a., alle considerazioni


svolte

in

punto

di

giurisdizione

della

Corte

dei

conti

al

punto

2.

che

precede. Per quanto poi concerne i restanti convenuti, va ritenuta ovviamente in

re

ipsa

la

l'Amministrazione

sussistenza comunale

del

rapporto

danneggiata,

di

essendo

servizio costoro

tra

tutti

essi

e

inquadrati

nell'apparato amministrativo del Comune di Casoria perchè aventi rispetto ad esso un incarico politico (Giosuè DE ROSA) o prefettizio (Gaetano PICCOLELLLA e Francesco RICCIARDI). 10. Per quanto, poi, concerne, il nesso di causalità rilevabile tra il danno descritto e quantificato al punto 8. che precede e le condotte tenute dai convenuti,

anche

sostanzialmente

sotto

tale

profilo

condivisibile.

la

Invero,

prospettazione

il

nocumento

di

attorea che

si

rivela

trattasi

si

è

senz’altro prodotto in conseguenza delle condotte, prevalentemente omissive e talora commissive, della Casoria Ambiente s.p.a., affidataria del servizio di raccolta

differenziata

dei

rifiuti

presso

il

Comune

di

Casoria,

e

degli

Amministratori comunali preposti alla vigilanza sul corretto espletamento del servizio medesimo in carica nel periodo considerato, cioè Giosuè DE ROSA (Sindaco

fino

all’ottobre

2005),

Gaetano

PICCOLELLA

(Presidente

della

commissione prefettizia da novembre 2005 in poi) ed a Francesco RICCIARDI (componente della commissione prefettizia con delega all'ecologia a partire da novembre 2005). Valga

precisare,

per

quel

che

specificamente

concerne

gli

Amministratori

comunali evocati in giudizio, che si rivela priva di pregio l’eccezione, da tutti sollevata, finalizzata ad invocare la cd. esimente delle “buona fede” di cui all’art. 1 della legge n. 20/1994 che non rende punibili gli organi politici che, in buona fede abbiano approvato o dato l’assenso all’operato


degli

uffici

tecnici.

Giurisprudenza

contabile

consolidata

e

pacifica

afferma, invero, che la c.d. "scriminante politica" non è applicabile nelle materie

riservate

amministrativi

agli

e

organi

tecnici

di

della

governo,

struttura

nelle

quali

abbiano

gli

espletato

uffici funzioni

istruttorie o consultive e comunque di mero supporto strumentale; oppure, è esclusa

quando

l'evidenza

dell'erroneità

dell'atto

sia

stata

tale

da

escludere qualsiasi buona fede (Sez. Giur. II Centr., sentenze n. 29/A/1999 e n. 303/A/2003; Sez. Giur. Lazio, sentenza n. 2087/2005; Sez. Giur. Lombardia, sentenza n. 323/2003). Nel caso di specie, la competenza a valutare e deliberare in materia di raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale era senz’altro atto

rientrante

nelle

attribuzioni

degli

organi

di

governo

preposti

all’attività d’indirizzo politico, di modo che non è ad essa applicabile la “scriminante politica” (Sez. Giur. I Centr., sentenza n. 154/2008). Di ciò fornisce

incontrovertibile

267/2000,

richiamato

dell ordinanza

in

sindacale

conferma

quanto

precedenza n.

e

55/2002

stabilito

riportato del

Comune

dall’art.

nella di

parte

50

in

Casoria,

d.lgs.

premessa

adottata

a

disciplina del conferimento differenziato dei rifiuti. Più specificamente, il Sindaco,

unitamente

all’assessore

delegato

a

cui

spettano

i

poteri

di

sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli

atti

con

riferimento

al

settore

cui

è

preposto,

rispetto

al

quale

questi si trova nella medesima posizione del sindaco ed ha pertanto il dovere giuridico di assumere le iniziative necessarie a stimolare gli organi dotati di poteri di impulso: Sez. Giur. Liguria, sentenza n. 414/2002 - sovrintende, a norma dell'art. 50 T.U.E.L., al funzionamento degli uffici e dei servizi


comunali,

essendo

manchevolezze, basilare

pertanto

attivando

dovere

del

titolare

le

Sindaco

dell'amministrazione

del

dell'oggetto

proprie

delle

del

opportune -

nella

Comune"

-

dovere

misure sua

d'intervenire correttive.

qualità

prendere

deliberazioni;

di

visione

in

E’

"organo piena

caso

di

quindi,

un

responsabile

e

consapevole

conseguentemente,

“anche

in

presenza di un elaborato tecnico, la c.d. “esimente politica” - prevista per gli amministratori politico/elettivi i quali si limitino ad “approvare atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi” (art.

1,

politico

comma

1

ter

l.

abbia

approvato

n.

20/1994)

tali

atti

-

vale

“in

buona

nei

limiti

fede”

in

cui

ovvero

l'organo

senza

alcun

sospetto di irregolarità di essi ma - se si omette di far presente aspetti problematici” di ciò che si va a deliberare - l'approvazione non può essere qualificata come attività svolta in buona fede, perchè si corre il rischio che l'oggetto dell'approvazione” attenga a qualcosa di non autorizzato dalla legge, o dagli atti di indirizzo degli stessi organi politici comunali, o contenga (come nella presente fattispecie) elementi che, in qualche modo, possano

realizzare

risultati

contrari

all'interesse

pubblico”

(Sez.

Giur.

Toscana, sentenza n. 114/2010). Non a caso, infatti, in atti risulta con incontrovertibile chiarezza che nel caso all’esame del Collegio l’Amministrazione comunale del Comune di Casoria ha attivamente realizzato l’indirizzo politico con riferimento al servizio di r.d. nei confronti della Casoria Ambiente s.p.a.; invero, nella nota prot. n. 801

del

09.12.2004

concernente

del

contestazioni

Dirigente alla

il

Casoria

Settore Ambiente

Ing.

Aniello

s.p.a.

di

Scafuto, disservizi

riguardanti la raccolta differenziata dei rifiuti, si dice espressamente che


“le considerazioni già svolte e le conseguenti determinazioni a cui si è pervenuti sono state condivise anche dall’Amministrazione comunale, che, con proprie note al riguardo, ha lamentato e segnalato altrettanto quanto dallo scrivente già constatato e contestato”. Inoltre,

nelle

proprie

materia

in

lo stesso Ing. Scafuto ha condivisibilmente rilevato,

controdeduzioni

controversia

rese

nella

era

un

vi

fase

pre-processuale,

“faticoso

e

continuo

che

sulla

confronto

tra

l’Amministrazione comunale e la soc. Casoria Ambiente, rimanendo onere della dirigenza l’attuazione degli accordi raggiunti ed a cui spettava il compito di tradurli in atti convenzionali”,

nel senso che

“il dirigente del settore era responsabile della

gestione del rapporto contrattuale con la consociata “Casoria Ambiente”.

Posta

per

quanto

dianzi

considerato

la

sostanziale

condivisibilità

della

prospettazione del requirente in punto di nesso causale tra le condotte degli odierni

convenuti

ed

il

danno

rilevato,

si

ritiene,

tuttavia,

apportare a tale prospettazione un ulteriore correttivo

di

dover

rispetto a quelli

già indicati dallo stesso requirente e ricordati in punto di quantificazione del danno - riportando le considerazioni svolte dalla delibera n. 155/2010 della

Sezione

di

Controllo

per

la

Campania,

intitolata

La

gestione

dell'emergenza rifiuti in Campania ed approvata nell’adunanza del 28.09.2010: �Tra i fattori determinanti il persistere dell’emergenza sono da annoverare: gli insufficienti livelli di raccolta differenziata; il malfunzionamento e sovraccarico degli impianti di selezione; l’insufficienza degli impianti di compostaggio di qualità; i ritardi nella realizzazione del termovalorizzatore di Acerra; l’eccessivo rifiuti urbani;

frazionamento

del

servizio

di

raccolta

e

trasporto

dei


la temporanea assenza di sufficienti volumi di discarica. Alla base delle gravi emergenze (in termini di rischi per la salute e per l’ambiente) determinate dalla gestione rifiuti, vi è una serie di omissioni ed inadempienze. Di questi, le principali responsabilità sono da attribuire alle molteplici incertezze normative, ad una carente programmazione (spesso aggravata da insufficiente coordinamento) nonchè alla incapacità di taluni amministratori di Comuni e Consorzi di Bacino di attivare tempestivamente i fondi

stanziati

per

la

realizzazione

di

essenziali

infrastrutture

e

di

ottemperare ad una corretta comunicazione con le popolazioni di riferimento, così da mitigarne la naturale avversione e diffidenza verso ogni tipo di insediamento

impiantistico

per

quanto

necessario

e

vantaggioso

se

correttamente gestito. A tali lacune non sempre ha corrisposto l’azione sostitutiva delle Strutture commissariali, necessaria soprattutto per utilizzare efficacemente i fondi stanziati ed assicurare il normale svolgimento del ciclo dei rifiuti, specie nei

casi

di

palesi

incapacità

nell’organizzazione

della

raccolta

differenziata o di omesso pagamento della tariffa dovuta per il conferimento dei rifiuti agli impianti. Al contrario, il perdurante ricorso alla gestione straordinaria ha comportato il radicamento delle Strutture commissariali, le quali hanno assunto un ruolo 'omnicomprensivo' di programmazione, attuazione e gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, con la graduale esternalizzazione delle funzioni e la tendenza alla deresponsabilizzazione da parte dei livelli istituzionali ordinariamente competenti in materia. Le

surriportate

osservazioni,

svolte

nella

recentissima

delibera

della

Sezione di Controllo per la Campania e sostanzialmente molto simili a quelle


esposte

dal

risultano

requirente

condivisibili

estremamente situazione

nell'atto perchè

complessa

ed

emergenziale

introduttivo

formulate

articolata

campana,

a

anche

giudizio,

conclusione

relativa

ma

del

in

di

non

un'indagine

modo

specifico

alla

ad

attribuire

alle

inducono

condotte degli odierni convenuti un ruolo leggermente più contenuto a

quello

prospettato

dalla

Procura

attrice

solo

nell'atto

rispetto

introduttivo

del

giudizio nella determinazione del danno indicato e già ridimensionato per quanto qui osservato è al punto 8. che precede. 11. Riguardo, infine, all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativocontabile

in

controversia,

che

la

Procura

ha

indicato

come

colpa

grave,

questo deve, del pari essere ritenuto sussistente, per le considerazioni che di seguito si espongono. I

nocumenti

patrimoniali

precedentemente

quantificati

vengono,

invero,

ritenuti dal requirente addebitabili, in primo luogo, alla Casoria Ambiente s.p.a.,

per

non

aver

attribuito

alla

gestione

del

servizio

di

r.d.

il

carattere di essenzialità che essa, invece, riveste per le ragioni suesposte, nonostante

si

trattasse

di

un

“soggetto

creato

in

forma

societaria

ed

industriale agile e flessibile per attendere al servizio di raccolta rifiuti urbani comunali, con una propria dotazione patrimoniale e finanziaria, con un proprio presidente e un consiglio di amministrazione per la definizione delle linee strategiche, con un amministratore delegato ed uno staff dirigenziale per dare concreta esecuzione agli obiettivi di impresa, con una convenzione di

oltre

8

milioni

di

euro

annui,

con

una

rete

di

collaborazione,

di

contribuzione e di assistenza da parte di altre realtà istituzionali dello stesso

settore

(Commissariato

straordinario,

consorzi

di

bacino,

imprese


pubbliche e private), con la disponibilità di un patrimonio di conoscenze tecniche” . In

effetti,

vennero Comune

in

atti

trasferiti di

Casoria

risulta,

in dal

non

comodato

solo

d’uso

Commissariato

che

alla

mezzi di

ed

Casoria

Ambiente

attrezzature

Governo

per

s.p.a.

assegnati

l’Emergenza

al

Rifiuti

proprio ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, ma anche

che

la

società

affidataria

ha

ogni

volta

provveduto

ad

elaborare

direttamente, ai fini della stipula di tutte le convenzioni succedutesi con il

Comune

di

Casoria,

il

progetto

per

la

realizzazione

della

raccolta

differenziata, ogni volta sottoposto al vaglio del Commissariato di Governo e da questo approvato, con conseguente autorizzazione all’affidamento da parte del Comune di Casoria del servizio di che trattasi alla Casoria Ambiente s.p.a. Ciò risulta, in particolare, dalla lettura di tutte le determinazioni comunali

di

affidamento

del

servizio

e

di

tutte

le

convenzioni

conseguentemente stipulate tra il socio di maggioranza (Comune di Casoria) e società mista affidataria (cfr. allegato n. 1, fasc.li 1 e 4, al fascicolo di Procura). Quindi, la Casoria Ambiente s.p.a. ha omesso di espletare correttamente un servizio per il cui svolgimento essa stessa provvedeva di volta in volta ad elaborare

apposito

progetto,

che

veniva

trasfuso

nell’atto

convenzionale,

sottoscritto dal Comune di Casoria e dalla stessa Società: ciò indica una inescusabile e macroscopica negligenza da parte della Casoria Ambiente s.p.a. nel raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti stabilite dalla legge, restando il suo obiettivo primario la risoluzione dei problemi societari al mero fine del mantenimento dei livelli occupazionali,


secondo quanto risulta dalla lettura del verbale di riunione del 27.09.2006 presso la Struttura di coordinamento e supporto delle attività dei Commissari di Governo per l’emergenza rifiuti. In tale verbale, invero, viene riportato l’intervento dell’Assessore comunale del Comune di Casoria, in cui si dice espressamente che complesso

al

il Comune non prevede di poter affidare il servizio nel suo

Consorzio

anche

per

le

problematiche

derivanti

dall’impiego

del

personale” (cfr. allegato n. 1, fasc. n. 6, al fascicolo di Procura).

Inoltre giudizio

si

osserva

ancora

condivisibilmente

nell'atto

introduttivo

del

il danno in questione è stato conseguenza del comportamento assunto

dall'amministrazione comunale del Comune di Casoria

ed in particolare dal

Sindaco Giosuè DE ROSA che ha ritenuto di non aderire alle attività del Consorzio modo

Napoli 2 , scegliendo di fare da sè con la propria società, in tal

favorendo

la

sovrapposizione,

duplicazione

la

di

funzioni

disarticolazione

dei

e

di

servizi

strutture e

la

e

la

loro

formazione

di

diseconomie. Inoltre, dalla lettura di vari verbali relativi alle audizioni degli intimati svoltesi

nel

corso

della

fase

pre-processuale,

risulta

l’esistenza

evidenziata dal requirente nell’atto introduttivo del giudizio di consistenti difficoltà

di

rapporti

tra

la

Casoria

Ambiente

s.p.a.

ed

il

socio

di

maggioranza/committente Comune di Casoria, dovute al fatto che quest’ultimo era riluttante ad eseguire la propria parte di prestazione non

venivano

selezionato confronti affidataria

nemmeno

ed

individuati

assumeva

delle (cfr.

addirittura

proposte a

titolo

di

i

siti un

di

stoccaggio

atteggiamento

programmazione

esemplificativo

il

tant’è vero che del

materiale

ostruzionistico

elaborate verbale

dalla di

nei

società

audizione

di


Giovanni Maisto, componente del C.d.A. di Casoria Ambiente s.p.a., allegato n.

74

al

fascicolo

di

Procura).

Tale

difficoltà

di

rapporti

culminò

nel

gennaio 2005, quando l’ex Sindaco del Comune di Casoria provvide a revocare il C.d.A. della società per il mancato raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata

e

ad

affidare

l’incarico

di

Presidente

del

C.d.A.

medesimo

all’ing. Raffaele Grieco in quanto ritenuto maggiormente qualificato (cfr. verbale di audizione del Giosuè DE ROSA, allegato n. 71 al fascicolo di Procura):

sul

punto,

va

osservato

che

nel

2004

la

percentuale

di

r.d.

raggiunta dalla Casoria Ambiente s.p.a. fu pari al 12,82%, mentre nel 2005 anno

in

cui

la

città

di

Casoria

aveva

il

più

alto

livello

di

raccolta

differenziata tra i Comuni di oltre 50.000 abitanti: cfr. ancora verbale di audizione di Giosuè DE ROSA, allegato n. 71 al fascicolo di Procura è la medesima percentuale risultà pari al 14,95%, cioè di ben poco superiore a quella dell’anno precedente. Da ciò emerge a carico del convenuto DE ROSA una gestione dei profili d indirizzo del rapporto convenzionale con la società affidataria

improntata

alla

totale

assenza

di

collaborazione

e

all’interposizione di rilievi di consistenza inferiore a quella effettiva, con conseguente negativa incidenza sull’efficacia del servizio di r.d. nel suo

complesso,

sintomo

di

grave

obblighi

di

servizio.

Inoltre,

progetto

di

raccolta

integrata

negligenza

va dei

nell’adempimento

evidenziato, rifiuti

sul

era

punto,

operativo

dei

che

propri

il

nuovo

soltanto

dal

settembre 2004, per scelta della stessa Amministrazione comunale, nonostante l’affidamento

dell’attività

provvisoriamente

prorogato

di dal

raccolta Dirigente

differenziata il

fosse

Settore

su

già

stato

indicazione

dell Amministrazione per il 2004 alle stesse condizioni tecnico-economiche del


2003

(cfr.

controdeduzioni

dell’Ing.

Aniello

Scafuto,

allegato

n.

43

al

fascicolo di Procura). Orbene, suscita notevoli perplessità il fatto che dopo soli quattro mesi di operatività del progetto di r.d., l attività svolta dalla Casoria

Ambiente

s.p.a.

sia

stata

ritenuta

dall’ex

Sindaco

DE

ROSA

così

carente da giustificare la revoca del C.d.A., nel senso che un comportamento siffatto

indica

sostanziale

e

grave

disinteresse

in

ordine

all’efficace

svolgimento del servizio di r.d. ad esclusivo vantaggio della collettività. Invero, ove quest’ultimo fosse stato correttamente perseguito dal convenuto DE ROSA, la determinazione da assumere, a fronte di concreti e rilevanti inadempimenti affidataria,

degli avrebbe

obblighi dovuto

convenzionali

semplicemente

da

parte

consistere

della

società

nell’affidamento

del

servizio al Consorzio di Bacino e nel contestuale scioglimento della società mista precedentemente costituita, non certo nella sostituzione del C.d.A., foriera di situazioni conflittuali del tutto improduttive dal

trascurabile

incremento

di

r.d.

dei

rifiuti

come dimostrato

ottenuto

dal

Comune

di

Casoria nel 2005 rispetto al 2004, seguito dal declino al 9,25% nel 2006. Un

ruolo

concausale

nella

produzione

dell'esborso

illecito

oggetto

del

presente giudizio è da attribuire, infine secondo la prospettazione attorea al commissario straordinario Gaetano PICCOLELLA che presiedeva la commissione prefettizia

ed

al

componente

Francesco

RICCIARDI,

titolare

di

delega

all'ecologia, per la condotta assunta nella gestione sia del servizio di r.d. dei rifiuti e sia dei rapporti del Comune di Casoria con la società pubblica. In effetti, non emerge in atti da parte di PICCOLELLA e RICCIARDI, membri dell’amministrazione prefettizia del Comune di Casoria dal novembre 2005, l’assunzione

di

alcuna

concreta

iniziativa

ai

fini

del

miglioramento

del


servizio di r.d. dei rifiuti sul territorio comunale, tant’è vero che nel 2006 e nel 2007 si è semplicemente avuto l’affidamento alla Casoria Ambiente s.p.a. in prosecuzione delle attività già svolte nel 2005. Inoltre, ancora una volta risulta dalle puntuali (e copiosamente documentate) controdeduzioni rese in fase pre-processuale dall Ing. Aniello Scafuto che

gli

amministratori

comunali

pro-tempore

non

dianzi richiamate hanno

mai

impartito

disposizioni al fine di affidare al Consorzio di Bacino il servizio di r.d. dei rifiuti. A ciò aggiungasi che il 7 possibilità

di

usufruire,

Ambiente

s.p.a.

rifiuti,

di

formare

e

per

apposito

attraverso

il

per

controllo

monitoraggio

personale

apposito

il

Settore del Comune di Casoria ebbe la

(7-8

corso,

del

unità), solo

delle

attività

territorio

che fino

tra

l’altro

alla

fine

in

della

Casoria

riferimento

aveva del

provveduto 2005,

ai a

quando

l”Amministrazione comunale ritenne doverne disporre il trasferimento presso il corpo di Polizia Municipale”.

Pertanto, a carico di PICCOLELLA e RICCIARDI si configura un atteggiamento di fondamentale inerzia riguardo qualsiasi iniziativa intesa al miglioramento del

servizio

di

r.d.

dei

rifiuti

sul

territorio

comunale,

accompagnato

altresì dalla destinazione ad altre funzioni di personale precedentemente impiegato per il controllo delle attività della Casoria Ambiente s.p.a. e per il monitoraggio del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, comportamenti

che

indicano

anche

per

costoro

inescusabile

negligenza

in

riferimento allo svolgimento delle funzioni istituzionali affidategli. 12. Conclusivamente, questo Collegio ritiene che la mancata attivazione nel Comune di Casoria di un efficiente sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nonostante l'affidamento del relativo servizio ad un'impresa pubblica


in house nel periodo 2004-2007, rappresenti il risultato di una condotta gravemente colposa attribuibile agli odierni convenuti e che la conseguente erogazione della somma di € 1.199.193,08, nel configurarsi come un danno ingiusto

all’ente,

vada

addebitato

ai

soggetti

convenuti

nel

presente

giudizio, nella misura per quanto considerato in precedenza è del 75% (€ 899.394,81) a carico della Casoria Ambiente s.p.a., del 20% (€ 239.838,62) a carico di Giosuè DE ROSA e del 5% (€ 59.959,65), da ripartire ulteriormente nella misura di metà ciascuno (€ 29.979,82), a carico di Gaetano PICCOLELLA e Francesco RICCIARDI. La somma addebitabile a questi ultimi due soggetti viene ridotta del 20%, risultando quindi pari ad € 23.983,86, nell'esercizio del potere di ridurre l'addebito, attribuito al Giudice Contabile (art. 52 TUCL n. 1214 del 1934), sottoposta al prudente apprezzamento del Collegio la circostanza del contesto estremamente difficile in cui i membri della commissione prefettizia hanno operato presso il Comune di Casoria a seguito del commissariamento.���� Dette somme, rivalutate, saranno gravate di interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione. Per quanto riguarda, infine, le spese di giudizio, queste ai sensi dell'art. 97 c.p.c., seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte de Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania 1. RESPINGE l’istanza d’integrazione del contraddittorio; 2. RESPINGE l eccezione di difetto di giurisdizione;


3.

RESPINGE

l’eccezione

di

nullità

degli

atti

istruttori

e

dell'atto

di

citazione ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009 conv. in L. 102/2009, mod. dall’art. 1 , D.L. n. 103/2009, conv. in L. 141/2009; 4. RESPINGE le eccezioni d'inammissibilità dell'atto di citazione; 5. RESPINGE l’eccezione di prescrizione; 6. CONDANNA la Casoria Ambiente s.p.a., Giosuè DE ROSA, Gaetano PICCOLELLA e Francesco RICCIARDI al pagamento, in favore del Comune di Casoria, della somma complessiva di € 1.199.193,08 da ripartirsi nelle rispettive somme di € 899.394,81 (75% del totale) a carico di Casoria Ambiente s.p.a., € 239.838,62 (20% del totale), a carico di Giosuè DE ROSA e di € 23.983,86 (5% del totale, ridotto

del

20%)

ciascuno

a

carico

di

Gaetano

PICCOLELLA

e

Francesco

RICCIARDI. Dette

somme,

rivalutate,

saranno

gravate

di

interessi

dalla

pagamento,

nei

data

di

pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. I

predetti

dell'erario,

soggetti delle

sono, spese

poi, di

tenuti

giustizia

al che

si

liquidano

confronti in

euro

............................................. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010. IL I REF. ESTENSORE IL PRESIDENTE (Rossella Cassaneti) (Fiorenzo Santoro) Depositata in Segreteria il Il Direttore della Segreteria (Dott. Giuseppe Volpe)


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