REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA composta dai seguenti magistrati: dott. Fiorenzo SANTORO Presidente dott. Federico LUPONE Consigliere dott. Rossella CASSANETII Referendario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel
giudizio
Segreteria,
di
responsabilitĂ ,
instaurato
a
istanza
iscritto della
al
Procura
n.
61829
Regionale
del
registro
della
Corte
di dei
Conti per la Regione Campania nei confronti dei sigg.: 1.
Giosuè DE ROSA, nato a Cardito (NA) il 27.02.1951 e residente a Casoria
(NA) in via Enrico Caruso n. 27, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione depositata in Segreteria il 29.10.2010, dall'avv. William Esposito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via R. Bracco n. 15/A; 2.
Gaetano PICCOLELLA, nato ad Andretta (AV) il 28.07.1931 e residente a
Roma in via Marco Aurelio n. 31, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione depositata in Segreteria il 28.10.2010, dagli avvocati Mario e Antonio D'Urso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno alla via Arce n. 122; 3.
Francesco RICCIARDI, nato a Roma il 11.10.1956 e residente in Salerno in
via Michelangelo Testa n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura a margine
della memoria di costituzione depositata in Segreteria il 28.10.2010, dagli avvocati Mario e Antonio D'Urso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno alla via Arce n. 122; 4.
Casoria Ambiente s.p.a., nella persona del legale rappresentante, nella
sede
legale
sita
rappresentata
e
in
Casoria
difesa,
(NA),
giusta
Casa
procura
comunale,
piazza
in
alla
calce
Cirillo copia
n.
10,
notificata
dell'atto di citazione, dagli avvocati Antonio Sabino e Alessandro Lipani ed unitamente
ad
essi
elettivamente
domiciliata
presso
lo
studio
dell'avv.
Lipani in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47; VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 22.02.2010; VISTE le memorie di costituzione depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalle difese dei convenuti; VISTI gli atti di giudizio; CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 18 novembre 2010, con l’assistenza del segretario dr. Francesca Cerino, sentiti il relatore primo referendario
Rossella
Cassaneti,
gli
avvocati
Mario
D'Urso
e
Alessandro
Lipani, nonchè il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Antonio Buccarelli; Ritenuto in FATTO Con citazione depositata presso questa Sezione Giurisdizionale il 22.02.2010 la
Procura
Regionale
ha
evocato
in
giudizio
Giosuè
DE
ROSA,
Gaetano
PICCOLELLA, Francesco RICCIARDI e la Casoria Ambiente s.p.a., per sentirli condannare, ognuno per la parte che vi ha preso, al risarcimento in favore
del Comune di Casoria, del danno patrimoniale di € 1.713.132,97, derivato secondo la prospettazione attorea
dal mancato raggiungimento degli obiettivi
di
differenziata
legge
riferiti
alla
raccolta
dei
rifiuti,
il
cui
saldo
contabile negativo sarebbe addebitabile agli odierni convenuti in relazione alla lacunosa ed inefficiente strategia di raccolta adottata da un soggetto creato ed organizzato in forma imprenditoriale proprio per l esecuzione di tale
servizio
pubblico
ed
alla
mancanza
di
controlli
da
parte
dell ente
comunale di riferimento, all’interno del quale era incardinata la società in house
Casoria
Ambiente
s.p.a.
Invero,
con
convenzione
n.
rep.
636
del
29.04.2000 il Comune di Casoria ha affidato con decorrenza 01.05.2000 il servizio
di
igiene
urbana
capitale
interamente
proprio
pubblico
in
alla quanto
“Casoria
Ambiente”
costituita
dal
s.p.a.,
Comune
di
avente Casoria
(50,56%), da Italia Lavoro (23,71%), dal Consorzio GeoEco (25,23%) e dal Comune di Casavatore (0,50%). Nel 2001, con separata postilla convenzionale (rep. n. 698 del 13.8.2001) il servizio di raccolta è stato esteso anche alla raccolta differenziata. Nonostante l'elevato ammontare delle spese sostenute a vario titolo dal Comune di Casoria per l'effettuazione del servizio di r.d. dei rifiuti, nel periodo 2004-2007 (considerato nell'atto introduttivo del giudizio) sono stati raggiunti livelli di r.d. estremamente bassi, tant'è vero che il Comune stesso ha dichiarato per il quadriennio in questione le seguenti percentuali: 12,82% nel 2004, 14,95% nel 2005, 9,25% nel 2006, e 10,99%
nel
2007.
In
citazione
si
precisa,
altresì,
che
un
terzo
della
raccolta differenziata effettuata nel periodo in considerazione - e riguardo lo specifico segmento operativo della carta e del cartone - è da attribuire alla collaborazione di altro soggetto istituzionale deputato a tale attività,
il Consorzio di Bacino Napoli 2”, sebbene il Comune di Casoria non si sia mai servito sulla base di specifico accordo delle prestazioni di tale Consorzio, neppure
successivamente
all’introduzione
del
regime
precettivo
di
cui
all’art. 4 del D.L. n. 61 del 11.05.2007 (convertito in legge n. 87 del 05.07.2007)
che
obbligava
i
comuni
ad
avvalersi
in
via
esclusiva
dei
consorzio di bacino. L'istruttoria
è
attivata
dalla
Procura
a
seguito
della
comunicazione
e
pubblicazione dei dati ufficiali e dell’ulteriore crisi del ciclo integrato dei
rifiuti
ha
specificamente
dimostrato,
inerente
la
tra
r.d.
l'altro, non
è
che
incisa
l'efficienza dalla
del
gestione
sistema
più
o
meno
carente del ciclo dei rifiuti, bensì incide significativamente su di essa, nel senso sia dell’alleggerimento quantitativo e sia di un aumento marginale del
risultato
qualitativo,
con
l'effetto
conseguente
della
riduzione
dei
costi del servizio. In
punto
di
diritto,
analiticamente
il
settore,
d.lgs
dal
il
quadro
requirente
della
22/1997
ha,
disciplina
(cd.
decreto
in
primo
(normativa Ronchi,
e
luogo, di
descritto
attuazione)
confluito
nel
di
d.lgs.
152/2006), al DPR 158/1999, alle leggi n. 21/2006, n. 290/2006, n. 87/2007 e n. 123/2008, nonchè alle varie OPCM ed ordinanze commissariali succedutesi sull'argomento, l’attuazione
per
di
poi
evidenziare
un’efficiente
come
raccolta
da
tale
quadro
differenziata
è
discenda un
che
puntuale,
razionale, cogente, non derogabile e coerente obbligo di legge è oltre che una evidente esigenza sociale ed ambientale e uno dei due perni (essendo l’altro lo smaltimento/trattamento dei rifiuti) sui quali si fonda il ciclo integrato
dei
rifiuti
-
delle
amministrazioni
comunali
comunque
ed
a
prescindere dall’istituzione di organismi ed enti partecipi ed attuatori di un sistema di raccolta più complesso e strutturato su compagini territoriali più ampie ed omogenee Nel
caso
efficiente
di
specie, sistema
la di
mancata raccolta
attivazione
nel
differenziata
Comune dei
di
Casoria
rifiuti
di
un
nonostante
l'affidamento del relativo servizio ad un'impresa pubblica in house viene ritenuta causa secondo l'avviso di parte attrice di due distinte fattispecie di danno erariale di natura patrimoniale. La prima fattispecie di nocumento è data dai mancati introiti a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale raccolto in maniera differenziata, secondo un importo che si ottiene comparando anno per anno il reddito minimo potenzialmente
realizzabile
in
base
alla
legge
con
gli
introiti
effettivamente incamerati per il conferimento presso i consorzi di filiera del materiale stesso, per ogni singola frazione merceologica, quantificato effettuando le opportune detrazioni in considerazione dell'apporto causale di elementi oggettivi esterni nonchè dei costi elevati connessi allo smaltimento della frazione umida - complessivamente in € 622.764,87 (€ 38.454,10 per il 2004, € 113.543,79 per il 2005, € 262.068,27 per il 2006 ed € 208.698,71 per il 2007). Il secondo pregiudizio è nel danno emergente determinato dai maggiori costi sostenuti a titolo di tariffa smaltimento rifiuti per il conferimento presso i C.D.R. di materiale che avrebbe potuto essere destinato proficuamente alla raccolta differenziata per ogni singola annualità e che invece ha costituito peso aggiuntivo da pagare, quantificato sempre previe opportune defalcazioni - in complessivi
€2.803.501,08 (€ 597.328,63 nel 2004, € 585.742,90 nel
2005,
€
751.518,41
nel
2006
ed
€
868.911,13
nel
2007).
L'importo
di
€
3.426.265,95, risultante dalla somma tra le due suindicate voci di danno, è stato ulteriormente rideterminato dal requirente, in sede di vocatio in ius degli
odierni
convenuti,
al
fine
di
renderlo
compatibile
con
tutte
le
componenti concausali derivanti dall'incidenza dell'operato di altri soggetti (p.es.
Commissario
Straordinario
per
l'Emergenza
Rifiuti
in
Campania)
e,
pertanto, ulteriormente ridotto del 50%, cioè ricalcolato in € 311.382,43 quanto alla prima voce di danno ed in € 1.401.750,53 quanto alla seconda voce di danno, per la somma finale complessiva di € 1.713.132,97. Secondo l'avviso della procura attrice, del complessivo nocumento dovrebbero rispondere
per
la
misura
di
un
quarto
di
esso,
i
convenuti
appartenenti
all'epoca dei fatti all'amministrazione comunale del Comune di Casoria, ed ancor più specificamente per il 2004 ed il 2005 Giosuè DE ROSA e per il 20062007 Gaetano PICCOLELLA e Francesco RICCIARDI (ognuno per la parte che ha preso nella determinazione dell'esborso illecito). Per la restante parte, il danno pubblico sopra descritto e quantificato dovrebbe essere ascritto alla Casoria Ambiente s.p.a., in quanto essa, pur costituendo un'entità dotata di propria autonomia decisionale nettamente distinta da quella del Comune di Casoria (socio di maggioranza), ha accettato convenzioni ineseguibili, ha subito iniziative contrarie a contratti stipulati e ratificati e non ha mai posto in essere le misure legittime di tutela contrattuale, cioè non ha mai fatto ricorso
pur dovendo farlo in ragione sia della propria strutturazione
in forma privatistica e sia dell'affidamento in gestione di fondi e servizi pubblici
-
a
drastici
modelli
contrattuali
contrapponendosi al socio contraente di maggioranza.
ed
industriali
semmai
Si sono costituiti in giudizio, con memoria depositata il 28.10.2010 per il tramite dei difensori incaricati Mario e Antonio D'Urso, i convenuti Gaetano PICCOLELLA e Francesco RICCIARDI, che hanno pregiudizialmente eccepito la nullità (degli atti istruttori e) dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009 conv. in L. 102/2009, mod. dall’art. 1 , D.L. n. 103/2009, conv. in L. 141/2009, nonchè per inesistenza del rilevato danno
erariale
stante
la
copertura
integrale
del
servizio
di
raccolta
e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante la tariffa RSU gravante sui cittadini, ai sensi dell'art. 61 d.lgs. 507/1993 e, comunque, per inesistenza nell'attuale
quadro
normativo
di
un
sistema
sanzionatorio
a
carico
degli
amministratori locali che non realizzino le percentuali minime di r.d. dei rifiuti, cioè in buona sostanza - in ragione del principio secondo cui i maggiori
oneri
connessi
al
servizio
di
smaltimento
RSU
e
gli
incentivi
premiali non incidono, in senso negativo o positivo, sul bilancio dei Comuni interessati,
poichè
al
precetto
consistente
nel
raggiungimento
degli
obiettivi minimi di raccolta differenziata corrisponde nell'attuale sistema normativo
la
sanzione
economica
consistente
nell'integrale
copertura
del
servizio gravante sui cittadini inadempienti. In via preliminare di merito, PICCOLELLA
e
responsabilità
RICCIARDI
hanno
amministrativo
rilevato
contabile
la con
prescrizione riferimento
dell'azione
al
primo
di
bimestre
2004, in quanto la notifica dell'invito a dedurre è avvenuta il 25.02.2009. In punto di merito, hanno in primo luogo evidenziato l'insussistenza del nesso
di
causalità
tra
rispettive
condotte
componente
della
il
tenute
danno in
commissione
erariale
qualità
di
prefettizia,
rilevato
dal
commissario avendo
essi
requirente
e
straordinario ricoperto
le e
tali
incarichi
per
dominato
da
rischioso;
un
limitato
consolidate
in
secondo
periodo
di
tempo
situazioni
luogo,
ed
in
d'illegalità
hanno
rilevato
un
contesto
e
dunque
ambientale
difficile
l'incontestabilità
ad
e
essi
deducenti dell'elemento soggettivo della colpa grave, visto che la soluzione dei
problemi
s.p.a.
esistenti
nel
rapporto
Comune
di
Casoria
Casoria
Ambiente
da attribuire proprio a PICCOLELLA ed in particolare a RICCIARDI, il
quale assunse nel 2007 l'incarico di presidente c.d.a. della predetta società in house. Sul punto, hanno concluso per il rigetto della domanda attorea, chiedendo
nel
contempo
che
si
tenga
conto
dei
vantaggi
perseguiti
dalla
comunità amministrata per effetto dell'istituzione e dello svolgimento del servizio di r.d. e che comunque, nel caso di condanna, si faccia applicazione del potere riduttivo nella misura massima. Si è poi costituita, con memoria presentata il 29.10.2010 con il patrocinio degli
avvocati
Alessandro
Lipani
e
Antonio
Sabino,
la
Casoria
Ambiente
s.p.a., la quale ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione contabile nei confronti della società medesima in quanto società in house (con capitale interamente facente capo al Comune di Casoria) soltanto a partire dal 2008; sempre in via pregiudiziale, ha rilevato la nullità (degli atti istruttori e) dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009 conv. in L. 102/2009, mod. dall’art. 1 , D.L. n. 103/2009, conv. in L. 141/2009, nonchè l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio perchè emesso dopo la scadenza del termine di legge di 120 giorni; in via preliminare di merito, ha eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità
amministrativo-contabile
con
riferimento
al
primo
bimestre
2004, in quanto la notifica dell'invito a dedurre è avvenuta il 04.03.2009.
In
punto
di
merito,
la
Casoria
Ambiente
s.p.a.
ha
evidenziato,
premessa
un'articolata ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie all'esame del
Collegio,
la
mancanza
in
essa
di
tutti
gli
elementi
costitutivi
dell'illecito amministrativo-contabile: in primo luogo, del danno pubblico, perchè la r.d. dei rifiuti non rappresenta un vero e proprio obbligo a tenore delle disposizioni normative che l'hanno introdotta e regolata ma più che altro
un
precetto
di
carattere
generale;
in
secondo
luogo,
del
nesso
di
causalità, non avendo la Casoria Ambiente s.p.a. alcun obbligo istituzionale (e fino ad una certa data nemmeno contrattuale e successivamente solo per una certa
percentuale)
principalmente
ai
in
ordine
Comuni;
in
al
terzo
servizio luogo,
di
che
trattasi,
dell'elemento
rimesso
soggettivo
della
colpa grave, del resto già escluso dalla Procura attrice per tutti i soggetti aventi
posizioni
dirigenziali
all'interno
della
società
convenuta
e
palesemente insussistente per la società medesima in ragione della copiosa attività compiuta dalla Casoria Ambiente s.p.a. per contrastare la gravissima situazione emergenziale a dispetto delle scarse risorse economiche, della mancanza di programmazione pluriennale e dell'azione quasi ostruzionistica del Comune di Casoria, tutti elementi per contro gravemente e negativamente incidenti
sull'efficacia
convenuta
società
ha
del
servizio
contestato
sia
di la
r.d.
dei
rifiuti.
sussistenza
del
Infine,
danno
la
erariale
potendo i costi connessi al servizio di smaltimento RSU incidere non sul patrimonio pubblico ma sulla tariffa di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani gravante sui cittadini dal
requirente,
considerare
e
per per
una la
e sia la sua quantificazione così come operata
sottostima mancata
della
quantità
considerazione
di dei
frazione costi
umida
da
connessi
all'attivazione
del
servizio
di
raccolta
differenziata.
Per
tutto
quanto
rilevato in punto di merito, la Casoria Ambiente s.p.a. ha chiesto il proprio proscioglimento
da
ogni
addebito;
in
subordine,
ha
fatto
istanza
di
applicazione del potere riduttivo nella misura massima. Il convenuto Giosuè DE ROSA si è a sua volta costituito, per il tramite del difensore incaricato avvocato William Esposito, con memoria presentata in data
29.10.2010.
Pregiudizialmente,
ha
eccepito
la
nullità
dell'atto
di
citazione per mancata indicazione delle specifiche contestazioni mosse al convenuto DE ROSA. In via preliminare di merito, ha eccepito la prescrizione dell'azione
di
responsabilità
amministrativo-contabile
con
riferimento
al
primo bimestre 2004, in quanto la notifica dell'invito a dedurre è avvenuta il 21.02.2009. In punto di merito, ha osservato quanto segue: 1. il danno erariale
va
sensibilmente
ridotto
nel
suo
ammontare,
rispetto
alla
prospettazione offerta dal requirente, perchè va tenuto conto della notevole percentuale (rispetto al totale dei rifiuti) della frazione organica, il cui smaltimento si è prospettato estremamente costoso soprattutto a causa della mancanza di impianti di compostaggio sul territorio regionale; 2. manca il nesso di causalità tra la condotta del DE ROSA ed il preteso danno erariale in
ragione
della
disposizione
recata
dall'art.
107
d.lgs.
267/2000,
sostanzialmente riproduttiva di quella contenuta nell'art. 51 legge 142/1990, cioè perchè la tenuta dei rapporti con la Casoria Ambiente s.p.a. rientrava nella competenza gestionale esclusiva del Dirigente di Settore, nonché per il fatto
che
la
mancata
attuazione
della
r.d.
dei
rifiuti
va
addebitata
in
maniera esclusiva alla Casoria Ambiente s.p.a.; 3. non è ravvisabile la colpa grave del DE ROSA, perchè la costituzione della società in house preposta
allo
svolgimento
del
servizio
di
raccolta
dei
rifiuti
urbani
è
stata
necessitata dalla mancata trasformazione in s.p.a. del Consorzio di bacino Napoli 2
nel cui distretto di competenza rientra il Comune di Casoria, alla
Casoria Ambiente s.p.a. sono state mosse tutte le dovute contestazioni per le sue inadempienze convenzionali ed il contesto ambientale ed organizzativo in cui il DE ROSA operava era estremamente difficile, tant'è vero che il Comune è stato commissariato nel 2005 per infiltrazioni di tipo camorristico e che è comunque la percentuale del 35 % di r.d. non è stata in effetti raggiunta da nessun
comune
campano.
Sul
punto,
ha
dunque
concluso
per
il
proprio
proscioglimento nel merito e, in subordine ed in via estremamente gradata, per l'applicazione del potere riduttivo. In data 17.11.2010 la difesa di PICCOLELLA e RICCIARDI ha presentato memoria integrativa, in cui è stata fatta pregiudiziale istanza d'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti e dei Presidenti p.t. del Consorzio di Bacino NA2. Nel merito, è stato posto in evidenza che, in ragione della disposizione recata dall'art. 3, comma l C-ter, D.L. n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996, essi sono esenti da censura, avendo approvato integralmente, con le delibere n. 158/2006 e n. 90/2007, per gli anni 2006 e 2007, la TARSU, la relazione (Dirigente
tecnico-finanziaria del
Settore
come
Ambiente
del
elaborata Comune
dall'Ing. di
Casoria)
Aniello e
il
Scafuto piano
di
investimento redatto dai tecnici della Casoria Ambiente s.p.a. Inoltre, è stata
prodotta
documentazione
allegata
a
testimonianza
degli
interventi
svolti dalla Commissione prefettizia insediata presso il Comune di Casoria
nel
2005-2008
per
contrastare
la
situazione
emergenziale
riguardante
il
prelievo e lo smaltimento dei rifiuti giacenti nelle strade comunali. Nella pubblica udienza odierna il P.M. ha evidenziato, in primo luogo, che non
può
ravvisarsi
nullità
degli
atti
istruttori
compiuti
dall'ufficio
requirente, in quanto la notitia damni è stata desunta da atti ufficiali e che non vi è alcun elemento ostativo a radicare la giurisdizione contabile nei confronti
della
società
Casoria
Ambiente
s.p.a.,
rispondente
ad
uno
dei
possibili modelli di gestione del servizio pubblico ed evocabile in giudizio quale persona giuridica in ragione della progressiva eliminazione dal nostro sistema
giuridico
(operata
a
partire
dal
D.L.
231/2001
sino
alla
legge
122/2010) del principio secondo cui societas delinquere non potest, nonchè in ragione
della
organizzazione” dalle
persone
profilo
della
sussistenza
nel
che
l'elemento
integra
caso
giuridiche,
appunto;
sussistenza
della
di
specie
di
psicologico
inoltre
è
giurisdizione
quel
“difetto
dell'illecito
sempre
con
contabile
di
commesso
riferimento
nei
confronti
al di
Casoria Ambiente s.p.a. - ha posto in rilievo, in sede di replica, che si deve ritenere o che siano rimaste violate nella fattispecie le regole che disciplinano
l'evidenza
pubblica
oppure
che
si
tratta
di
soggetto
sottoponibile alla giurisdizione della Corte dei conti perchè gestore di un servizio pubblico essenziale. Sotto il profilo del nesso di causalità, ha sottolineato
la
necessità
determinazione
del
differenziata:
per
all'applicazione convenuti
del
PICCOLELLA
danno il
caso
potere e
di
individuare
erariale di
derivante
specie,
riduttivo,
RICCIARDI,
gli
ha
entro
membri
di
apporti dalla
espresso certi
concausali mancata parere
limiti,
alla
raccolta favorevole
per
un'amministrazione
i
soli
comunale
straordinaria. Con riferimento al preteso
azzeramento” del danno pubblico da
mancata raccolta differenziata mediante l'applicazione della T.A.R.S.U., il P.M. di udienza ha infine rilevato che quest'ultima non ha con tale esborso alcuna relazione, perchè trattasi di un servizio non effettuato e perchè vi è totale disomogeneità tra la tassa in questione e il costo qui considerato, che è straordinario ed imprevedibile, così come altri enormi costi sostenuti dal Comune di Casoria per fronteggiare la situazione emergenziale e che non sono oggetto di contestazione nel presente giudizio. L'avv.
Mario
D'Urso,
reiterando
e
meglio
specificando
le
deduzioni
e
le
istanze difensive scritte, ne ha confermato le conclusioni, evidenziando in particolare che la nullità degli atti istruttori deriva a suo avviso dal fatto
che
l'odierna
pretesa
risarcitoria
deriva
da
un'indagine
cd.
“a
tappeto”, che i suoi assistiti (PICCOLELLA e RICCIARDI) hanno operato con impegno facendo programmazione, approvando la T.A.R.S.U. mediante la quale ricoprire tutti i costi relativi alla raccolta dei rifiuti e promuovendo un accordo con la società pubblica incaricata del servizio nonostante avessero di
fronte
un
soggetto
(la
Casoria
Ambiente
s.p.a.)
pesantemente
“caratterizzato” sul piano penale. L'avvocato
Alessandro
Lipani,
infine,
ha
pregiudizialmente
insistito
nell'istanza di nullità degli atti istruttori e nell'eccezione di difetto di giurisdizione quanto
contabile
società
non
in
nei
confronti
house
ma
di
mista
Casoria è
Ambiente
espressamente
s.p.a.,
che
sottratta
in
alla
giurisdizione della Corte dei conti, concludendo sul punto per la sospensione del giudizio con rimessione degli atti alle SS.RR. di questa Corte per la
soluzione di questione di massima; nel merito, ha ribadito e chiarito le argomentazioni presentate per iscritto, confermandone le conclusioni. Considerato in DIRITTO 1.
Il
domanda
Collegio
deve
anzitutto
d'integrazione
del
pronunciarsi,
contraddittorio
in
via
pregiudiziale,
avanzata
dalla
sulla
difesa
dei
convenuti PICCOLELLA e RICCIARDI con riferimento al Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti ed ai Presidenti p.t. del Consorzio di Bacino
NA2,
atteso
che
trattasi
di
questione
che
investe
il
regolare
instaurarsi del rapporto processuale. Sul
punto,
deve
all'istituto
evidenziarsi
della
che
a
responsabilità
seguito
delle
amministrativa
innovazioni recate
legislative
dalla
legge
14
gennaio 1994 n. 20, come poi modificata dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639, con l'introduzione del principio della personalità e parziarietà in luogo di quello previgente della solidarietà (fatta eccezione soltanto per il caso del dolo con illecito arricchimento), al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario
di
l'inscindibilità cosiddetta
cui
all'art.
del
102
rapporto
c.p.c. giuridico
-
che
presuppone
sostanziale
-
l'unicità
e
l'integrazione
facoltativa” del contraddittorio (artt. 107 c.p.c. e 47 R.D. n.
1038 del 1933) è rimessa alla valutazione di opportunità del Collegio ove si versi in una fattispecie di comunanza di cause, cioè quando dall'impianto accusatorio (ed entro i limiti dallo stesso imposti, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.) emergano condotte autonome di terzi che abbiano potuto incidere sul processo di causazione del danno, sovrapponendosi o unendosi alla condotta degli evocati in giudizio, in tal modo rendendosi opportuna la loro chiamata
per ragioni di economia processuale, anche al fine di evitare conflitto di giudicati (cfr. solo alcune fra le più recenti pronunce sul punto: Sezione Giurisdizionale sentenza
n.
Campania,
419/2007;
sentenza
Sezione
II
n.
1135/2007;
Centrale,
Sezione
sentenza
n.
III
Centrale,
234/2007;
Sezione
Giurisdizionale Umbria, sentenza n. 223/2007). In ogni caso, la Sezione può attribuire ai soggetti convenuti esclusivamente la quota di danno agli stessi imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1 quater
della
legge
n.
20
del
1994,
che
impone
al
giudice
contabile,
nell'ipotesi di danno determinato da più persone, di valutare le singole responsabilità e condannare “ciascuno per la parte che vi ha preso”. Orbene,
nel
caso
in
esame
la
domanda
risarcitoria
risulta
promossa
con
l'intera intestazione del debito erariale ai soli convenuti. Spetta al Collegio, pertanto, stabilire, non più se vi siano i presupposti per la chiamata in giudizio anche dei soggetti indicati è oltretutto in modo piuttosto generico - dalla difesa PICCOLELLA-RICCIARDI, bensì pronunciarsi nel
merito
della
riferibilità
a
costoro
(ed
agli
altri
convenuti)
dell'integrale somma riportata nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero di altra somma che costituisca (eventualmente) danno erariale in rapporto alle condotte tenute come fonti della singola responsabilità nel senso indicato dalla legge. Per quanto dianzi esposto, la richiesta d'integrazione del contraddittorio deve essere respinta. 2. Il Collegio deve - sempre pregiudizialmente - farsi carico dell'esame dell'eccezione,
sollevata
dalla
Casoria
Ambiente
s.p.a.,
di
difetto
di
giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della medesima società,
motivata dal fatto che quest'ultima è divenuta soltanto nel 2008 propriamente in house, in quanto da tale momento avente capitale interamente facente capo al Comune di Casoria. In realtà come ben noto – l affidamento in house è un modello organizzativo mediante
il
quale
la
pubblica
amministrazione
reperisce
prestazioni
a
contenuto negoziale non già sul mercato bensì al proprio interno, servendosi di un proprio ente strumentale, da essa giuridicamente distinto sul solo piano formale. Come ripetutamente chiarito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (V., ad es., C.G.C.E., 18.11.1999, C-107/98, Teckal, inter alia; C.G.C.E., 17.07.2008, C-371/05, Commissione c. Italia), affinchè simili affidamenti
non
soddisfacimento
contrastino di
due
con
il
diritto
condizioni,
comunitario,
sinteticamente
è
necessario
definite
il
'controllo
analogo' e 'destinazione prevalente dell’attività'. Per 'controllo analogo' si intende la circostanza in forza della quale l’amministrazione pubblica, che
è
un’amministrazione
aggiudicatrice,
esercita
sull’ente
giuridicamente
distinto di cui trattasi un controllo analogo a quello che ha sui propri servizi, mentre con l’espressione 'destinazione prevalente dell’attività' si intende
che
siffatto
ente
svolge
la
parte
più
importante
della
propria
attività con l’ente o gli enti pubblici che lo detengono. Invero, la fattispecie societaria di che trattasi è prevista dall'art. 133, d.lgs. 267/2000, che al comma 4, lett. a), dispone:
Qualora sia separata
dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico
cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che
la
controllano.
espressamente
di
Poichè
enti
la
pubblici
disposizione
titolari
del
appena
capitale
riportata sociale”,
discorre appare
di
tutta evidenza che è contrariamente a quanto sostenuto da Casoria Ambiente s.p.a. - non occorre che la società in house providing possieda il capitale di
un
unico
ente
pubblico
per
essere
definita
come
tale,
potendo
anzi
senz'altro venire costituita da più partners pubblici. Ciò
chiarito,
va
ora
ricordato
che
dopo
una
lunga
evoluzione
giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che è sempre il
danno
subito
riconoscimento
dal
della
nell'elaborazione
pubblico
giurisdizione
giurisprudenziale
erario
il
presupposto
obiettivo
del
del
giudice
contabile;
ma
il
della
Corte
regolatrice,
ha
acquistato
danno,
un identità più complessa e variegata, per cui danno al pubblico erario non è solo quello che si traduce in una diretta perdita patrimoniale materiale, ma anche quello che si concretizza nella mancata realizzazione del fine per il quale le risorse del soggetto pubblico erano state dapprima stanziate e poi erogate. E lo sviamento dall’interesse pubblico comporta la responsabilità di chiunque
(anche
soggetto
privato
individuale
o
persona
giuridica)
con
il
proprio comportamento (doloso o gravemente colposo) abbia pregiudicato (con vantaggio personale o meno) la realizzazione del fine pubblico. E
questa, la c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione che
rende anche il soggetto privato compartecipe diretto e fattivo di attività
istituzionali pubbliche e, conseguentemente, responsabile del danno ingiusto inferto al patrimonio di una pubblica amministrazione. Quindi, l’affidamento da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso controllato o ad esso collegato, della gestione di un servizio pubblico “integra una relazione funzionale fondata sull’incardinamento dello stesso soggetto esterno nella organizzazione istituzionale e funzionale dell’ente pubblico.
Ne
consegue,
in
tal
modo,
la
soggezione
alla
cognizione
giuscontabile per il danno erariale, indipendentemente dalla natura privata dello stesso soggetto e dello strumento negoziale mediante il quale si sia costituito
e
perfezionato
il
rapporto”
(Sez.
Giur.
Lazio,
sentenza
n.
1990/2010). L orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle SS.UU. Della C. Cass. con la sentenza n. 26806/09, poi confermato in successive pronunce (fino alle più recenti
nn.
519/10,
16286
e
16287/10),
non
ha
eliminato
il
concetto
di
'funzionalizzazione' ai fini dell’individuazione dei casi in cui il danno provocato sociale,
sia con
ricollegabile conseguente
all’ente
sottoposizione
pubblico alla
partecipante
giurisdizione
al
capitale
contabile.
Si
vuole, in sostanza, riaffermare che in tutti i casi in cui la società mista operi per una finalità pubblica propria del soggetto pubblico partecipe del capitale sociale è sempre il patrimonio di quest’ultimo che viene inciso ogniqualvolta la perdita afferisca alle risorse pubbliche impiegate nella specifica attività imprenditoriale nell’attuazione della quale si è prodotto il danno. La mancata realizzazione del fine pubblico per il quale le risorse finanziarie vengono erogate alla società mista costituiscono sempre un danno all erario, ancorchè tali risorse entrino a far parte delle disponibilità
della società. E' soltanto quando il danno deriva da attività industriali o commerciali non aventi finalità pubbliche che, non affiorando alcun interesse generale ma solo quello tipico della gestione caratteristica della società e del
suo
fine
lucrativo,
l’eventuale
danno
incide
esclusivamente
sul
patrimonio della società e giustifica il riconoscimento della giurisdizione ordinaria
davanti
alla
quale
esercitare
le
azioni
di
responsabilità
disciplinate dal codice civile. Per
quanto
sin
qui
considerato,
l’eccezione
di
difetto
di
giurisdizione
risulta priva di fondamento per due ordini di motivi: in primo luogo, perchè la Casoria Ambiente s.p.a. è una società a capitale interamente pubblico specificamente
costituita
per
il
raggiungimento
di
fini
pubblici
e,
in
secondo luogo, perchè il presente giudizio è stato promosso per il ristoro del pregiudizio patrimoniale sofferto esclusivamente dal Comune di Casoria. Inoltre, come giustamente posto in rilievo dal P.M. di udienza, con il cd. “sistema
231”
-
cioè
legislatore
nazionale
dell’antico
brocardo
infatti,
introdotto
con
l'entrata
ha
voluto
latino il
in
allontanare
“societas
principio
vigore
del
231/2001
definitivamente
delinquere
della
d.lgs.
non
lo
potest”:
“responsabilità
-
il
spettro è
stato,
amministrativa
dipendente da reato” delle persone giuridiche nell’ipotesi di reato commesso dai vertici dell’Ente o dai soggetti ad essi sottoposti. In particolare, oltre
all’affermazione
del
coinvolgimento
delle
società
sul
piano
della
responsabilità sostanzialmente penale e delle conseguenti e pesanti risposte sanzionatorie, l’altra grande novità del d.lgs. n. 231/2001 modello
americano
dei
compliance
company
programs
sull’esempio del
aziendali
è
stata
l’introduzione dei modelli di organizzazione e gestione, alla cui adozione ed
efficace
attuazione
all’interno
dell’ente
il
legislatore
ha
riconosciuto
un’efficacia esimente. Attualmente, infatti, comportamenti illeciti quali le frodi, il riciclaggio, la corruzione e soprattutto la lesione di nuovi beni giuridici super-individuali (quale ad esempio l’ambiente) sono compiuti da persone giuridiche. Pertanto, il principio che per effetto dell'evoluzione innescata dal d.lgs. 231/2001 oggi prevale nel nostro ordinamento, è quello secondo
cui
“societas
saepe
delinquit”.
Da
ciò,
la
disciplina
della
colpevolezza e della colpa di organizzazione contenuta negli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, a tenore dei quali l’ente deve adottare ed efficacemente attuare, prima della commissione del reato, i modelli di organizzazione al fine di ottenere l’esclusione della responsabilità. Quindi, posta la possibilità di evocare in giudizio la società pubblica ex se quale titolare autonoma di responsabilità amministrativo-contabile, risulta altresì
fondata
l'ulteriore
osservazione
svolta
sul
punto
dal
P.M.
di
udienza, secondo cui delle due l'una: o si deve ritenere che siano rimaste violate
nella
fattispecie
le
regole
che
oppure deve pervenirsi alla conclusione
disciplinano
l'evidenza
pubblica
che il Collegio condivide - che la
Casoria Ambiente s.p.a. è soggetto sottoponibile alla giurisdizione della Corte dei conti perchè gestore di un servizio pubblico essenziale. Di conseguenza, anche l'istanza di sospensione del giudizio con remissione degli atti alle SS.RR. di questa Corte per la risoluzione della prospettata questione, avanzata nel corso della pubblica udienza dall'avv. Alessandro Lipani, deve essere rigettata, unitamente alla sollevata eccezione di difetto di giurisdizione contabile.
3. Venendo ora all'esame dell'eccezione di nullità degli atti istruttori e dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009 conv. in L. 102/2009, mod. dall’art. 1 , D.L. n. 103/2009, conv. in L. 141/2009 è sollevata dalle difese di PICCOLELLA e RICCIARDI e di Casoria Ambiente s.p.a. - va rilevato che la Procura ha avviato l'indagine che ha condotto all'apertura del presente giudizio sulla base dei dati rappresentati nell'adeguamento del piano regionale dei rifiuti approvato dal Commissario di governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania con ordinanza n. 77 del 10 marzo 2006, pubblicata in G.U. - Suppl. Ord. - n. 70 del 24.03.2006 (cfr.
nota
istruttoria
prot.
n.
GN/140789
del
06.02.2007,
all.
n.
2
al
fascicolo di Procura). Orbene,
la
Sezione
ha
già
provveduto
a
respingere
eccezione
del
tutto
identica con vari provvedimenti, fra i quali si ritiene di menzionare in questa
sede,
in
particolare,
l'ordinanza
n.
395/2009,
depositata
in
data
19.11.2009, in cui si è conclusivamente osservato che “l’attività istruttoria posta in essere dalla Procura regionale ..., il conseguente invito a dedurre e atto di citazione proprio perchè sono stati originati dalla segnalazione conoscenza
di
un
fatto
specifico
e
concreto
-
costituente,
ove
se
ne
riscontri l'esattezza, un danno erariale non possono ritenersi affetti da alcun vizio di nullità ai sensi dell’art. 17, comma 30
ter, del decreto
legge 1/7/2009, n. 78, conv. in legge 3/8/2009, n. 102, e smi”. Da
tali
conclusioni,
già
formulate
dalla
Sezione
in
ordine
a
rilievi
difensivi del tutto sovrapponibili a quelli dedotti nell'odierno giudizio sul punto, il Collegio non intende discostarsi, stante l'assoluta condivisibilità delle
conclusioni
precedentemente
riportate,
con
la
conseguenza
che
l'eccezione
in
esame
deve
senz'altro
essere
ritenuta
priva
di
fondamento
giuridico. 4. Va ora esaminata l'eccezione è sollevata da Casoria Ambiente s.p.a. d'inammissibilità dell'atto di citazione perchè depositato oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993 n.453, convertito in legge 14 gennaio 1994 n. 19, come sostituito dall'art. 1, comma 3 bis, del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639 (120 giorni a loro volta decorrenti dalla scadenza del termine, nella specie sessanta giorni, assegnato nell'invito a dedurre e decorrente dalla data della notifica di esso per la presentazione delle controdeduzioni). Sul punto, occorre premettere che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con orientamento che il Collegio condivide appieno, hanno affermato che il momento giuridicamente rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione, entro la sequenza temporale imposta dal legislatore, va individuato con riferimento alla data in cui l'atto di citazione viene depositato presso la segreteria della Sezione adita, essendo questo il momento che giuridicamente ne segna l'”emissione” (sentenza n. 18/QM/1998 del 27 maggio-4 agosto 1998). Con riferimento al dies a quo del predetto termine nel caso di pluralità d'invitati, le SS.RR. di questa Corte hanno affermato, nella sentenza n. 1/2005/QM
ormai
uniformemente
applicata
e
condivisa
anche
dalle
Corti
di
merito, che gli aspetti strutturali e di garanzia del soggetto indagato e quelli incidenti sulla completezza della fase istruttoria, potessero essere entrambi soddisfatti attraverso l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 7, comma 3, del r.d. n. 1038 del 1933, a tenore della quale “quando nello stesso procedimento siano più i convenuti, vale per tutti il termine
maggiore”, in quanto norma funzionale all'esigenza di garantire, nel solo caso di pluralità di presunti corresponsabili del medesimo danno pubblico, esattamente
individuati
nell'invito
a
dedurre
loro
contestualmente
comunicato, la valutazione unitaria e comparata delle relative posizioni. Per le
altre
ipotesi,
invece,
ivi
compresa
quella
in
cui
eventuali
corresponsabili vengano individuati solo successivamente, le Sezioni Riunite hanno
ritenuto
di
confermare
il
precedente
orientamento
espresso
nella
sentenza n. 13/2003/QM, ovvero quello di ancorare il dies a quo del termine di centoventi giorni dalla data di notifica di ciascun invito a dedurre. Orbene, nella fattispecie in esame la data di notifica dell'ultimo invito è il 27.06.2009 (Fiora FASANO). Pertanto, l'atto di citazione avrebbe dovuto essere depositato il 08.02.2010, termine di originaria scadenza. Senonchè, l'Ufficio di Procura ha depositato in Segreteria il 02.10.2009 istanza di proroga
del
l'assegnazione
termine di
medesimo,
ulteriori
ottenendone
120
giorni
il
per
pieno
accoglimento,
l'emissione
con
dell'atto
di
citazione, decorrenti dall'originaria scadenza (decreto n. 14/09, depositato in
Segreteria
il
12.11.2009:
all.
n.
8
al
fascicolo
di
Procura).
Dunque
l'eccezione va senz'altro respinta, essendo l'atto di citazione stato emesso in
data
22.02.2010,
cioè
ben
prima
della
scadenza
del
termine
dell'atto
di
citazione
utile
(08.06.2010). 5.
Riguardo
il
rilievo
d'inammissibilità
per
genericità delle contestazioni mosse dalla Procura al convenuto DE ROSA, Il Collegio ritiene che anche l'eccezione in parola sia priva di fondamento giuridico.
Si deve osservare, in proposito, che l’art. 1 del R.D. n. 1038/33 richiede, quali elementi oggettivi dell’atto introduttivo “la esposizione dei fatti e la
qualità
nella
l'indicazione
dei
quale titoli
furono su
cui
compiuti, è
fondata”
l'oggetto mentre
della
l’art.
domanda
163
c.p.c.,
e -
evocabile a fini di integrazione ex art. 26 del medesimo R.D. n. 1038/33 con norma sostanzialmente sovrapponibile” richiede, a pena di nullità, 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli
elementi
di
diritto
costituenti
le
ragioni
della
domanda,
con
le
vulnerata,
nella
sua
esigenza
di
relative conclusioni”. Se
ne
deduce
che
l’editio
actionis
è
assicurare un compiuto diritto di difesa, da un’insufficiente determinazione dell’oggetto della domanda, ossia di petitum e di causa petendi, di modo che vi sia assoluta incertezza sugli elementi identificatori del diritto fatto valere. Tale verifica, però, deve effettuarsi, da parte del Giudice, attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo e dei documenti allegati (cfr. Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 17023/03) con la conseguenza che una valutazione in termini
di
nullità/inammissibilità
della
pretesa
può
essere
fatta
solo
allorchè l’oggetto sia “assolutamente” incerto, tale da ledere il diritto costituzionale all approntamento di un’adeguata ed informata difesa. Nel caso di specie l’opera di verifica non consente di poter formulare una pronuncia nel senso richiesto dalla difesa del DE ROSA. L'atto introduttivo del giudizio, infatti, delinea con chiarezza espositiva, indicazione esaustiva dei fatti contestati, articolata deduzione dei motivi di
diritto,
la
domanda
risarcitoria,
sicchè
la
stessa
si
presenta
come
prospettazione
lucida,
coerente
ed
appagante
sia
dell’oggetto
di
contestazione del P.M., sia delle ragioni che sono alla base delle censure mosse ai soggetti evocati in giudizio. Poichè, inoltre, la congrua ed esaustiva esposizione degli elementi probatori offerti alla valutazione del Collegio al fine di verificare la sussistenza nella concreta fattispecie di tutti gli elementi dell'illecito amministrativo contabile
contestato
attengono
notoriamente
al
merito
della
medesima
questione, le osservazioni sin qui svolte depongono per un’infondatezza della doglianza formulata, che va perciò disattesa. 6. Per quanto ora riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti, da esaminare in via preliminare di merito riguardo la questione prospettata dalla Procura per l'azionato danno patrimoniale materiale, si osserva quanto segue. In
base
alla
legislazione
vigente
in
materia
di
responsabilità
amministrativo-contabile (art.1, comma 2, della legge n. 20/1994) il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Quindi, non è sufficiente a dare inizio al periodo prescrizionale, il semplice compimento di
una
discende
condotta in
trasgressiva
maniera
evidente
degli dalla
obblighi lettura
di
servizio.
sistematica
Tale
dell'art.
assunto 1
della
legge n. 20/1994 sopra richiamato (che parla di “fatto” dannoso), coordinata con
il
fondamentale
principio
dell'art.
2935
del
c.c.,
secondo
cui
"la
prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
La giurisprudenza di questa Corte, nel solco della pronuncia delle Sezioni Riunite
(n.
63/96/A
del
03.07.1996)
che,
richiamando
la
regola
generale
recata dall’art. 2935 cod. civ., ha stabilito che ai fini della decorrenza della prescrizione non è “sufficiente il compimento della condotta illecita” ma
occorre
un
“evento
dannoso
avente
i
caratteri
della
concretezza
e
dell’attualità (da ultimo, SS.RR. n. 5/QM del 2007), ha più volte ribadito che
l'exordium
praescriptionis
va
fissato
al
momento
della
conoscibilità
dell'evento dannoso da parte della pubblica amministrazione, conoscibilit� che deve essere valutata facendo riferimento sia alle norme ed alla prassi amministrativa
che
disciplinano
l'attività
nella
quale
è
stato
posto
in
essere il comportamento illecito, sia alla concreta percezione dell'esistenza del
danno,
immediata
in
quei
ed
casi
evidente
in
cui
(nello
la
manifestazione
stesso
senso,
dello
cfr.,
stesso a
mero
non
sia
titolo
esemplificativo, Sez. I Centrale, sentenza n. 28/2002). E’ evidente, alla luce di tale principio che, nei casi concreti, il momento in cui l’Amministrazione è posta nelle condizioni di esercitare la pretesa risarcitoria
può
essere
temporalmente
anche
molto
erariale
su
distante
dall’evento
dannoso. Nel
caso
in
esame,
il
depauperamento
cui
si
fonda
l'azione
attorea concerne il danno determinato dai mancati introiti derivanti dalla vendita del materiale oggetto di r.d. e dalla spesa sostenuta per la tariffa di smaltimento del “tal quale” nel Comune di Casoria nel periodo 2004-2007. Ora,
l'invito
precedenza conseguenza
a
dedurre
evidenziato che
si
-
è
stato tra
potrebbe
il
notificato 21.02.2009
considerare
ai
convenuti
ed
estinta
il
-
come
04.03.2009, l'azione
già
in
con
la
risarcitoria
esperita nei loro confronti soltanto, tutt'al più, con riferimento al periodo gennaio-febbraio 2004. Tuttavia, appare di tutta evidenza come il nocumento determinato nei termini delle due voci di danno qui azionate dalla bassa percentuale di r.d. effettuata nel Comune di Casoria non fosse di immediata è anzi, addirittura contestuale - percettibilità e conoscibilità da parte della collettività comunale amministrata, in quanto il depauperamento patrimoniale rilevato dall'Ufficio requirente si presenta come conseguente in via diretta ma non immediata dalla suddetta mancata attivazione della r.d. Per
quanto
dianzi
osservato,
va
affermata
la
tempestività
dell’azione
risarcitoria, e la relativa azione di prescrizione deve essere disattesa. 7. Sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali e preliminari proposte dalle difese dei convenuti, il Collegio può esaminare in punto di merito la vicenda
descritta
nella
premessa
in
fatto.
Deve
quindi
procedersi
alla
verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com’è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale,
economicamente
valutabile,
arrecato
alla
pubblica
amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonchè nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito. Con riferimento, in primo luogo, all’elemento oggettivo del danno pubblico, la valutazione della relativa sussistenza nel caso all'esame della Sezione, richiede la ricostruzione delle disposizioni normative vigenti sull'argomento all'epoca dei fatti contestati agli odierni convenuti.
Come
giustamente
Giurisdizionale,
illustrato il
diritto
nell'ordinanza
n.
comunitario
già
ha
242/2010
di
provveduto
questa a
Sezione
imporre
agli
Stati membri, con la direttiva del Consiglio n. 91/156/CEE del 18.03.1991, di adottare
tutte
le
misure
necessarie
ad
assicurare
il
recupero
o
lo
smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza l'uso di procedimenti o di metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, vietandone al contempo l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato (art.
4)
e
precisando,
altresì,
che
il
servizio
di
gestione
dei
rifiuti
implica “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni” (art. 1 dir. 91/156/CEE, cit.). Gli artt. 6 e 7 della suindicata direttiva comunitaria, inoltre, prevedono ha rilevato ancora l'ordinanza n. 242/2010 di questa Sezione - il compito per gli
Stati
membri
di
individuare
l’autorità
(o
le
autorità)
preposte
all'attuazione delle disposizioni della direttiva medesima, elaborando uno o più
piani
di
gestione
dei
rifiuti,
intesi
ad
indicare
tipo,
quantità
e
origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire. Per quanto concerne la normativa interna, già la L.R. Campania n. 10/1993, recante “Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania”, ha fissato
all’art.
2,
comma
1,
lett.
c),
soglie
specifiche
di
raccolta
differenziata (10% per il 1993, 20% per il 1994 e 25% per il 1995). Ciò testimonia il motivo per cui da alcuni decenni la raccolta differenziata dei
rifiuti
viene
proposta
in
quasi
tutti
i
Comuni
d'Italia,
dove
negli
ultimi trenta anni la produzione di rifiuti solidi urbani (RSU) pro-capite giornaliera è raddoppiata. L’aumento indiscriminato delle quantità di rifiuti che
vengono
smaltiti
nelle
discariche
controllate
(oggi
quasi
tutte
in
esaurimento) ha portato alla ricerca di nuove vie da percorrere, cioè alla realizzazione di un modello definibile, anzichè dell'”usa e getta”, dell'”usa e riusa”. Alle discariche si sono allora affiancate ulteriori e molto diverse possibilità
di
smaltimento
dei
rifiuti
solidi
urbani:
il
riciclaggio,
il
compostaggio della frazione organica e la termovalorizzazione. Il cd. Decreto Ronchi del 1997 e la successiva normativa del 2006, che regolamentano la gestione dei rifiuti solidi urbani, impongono infatti alle amministrazioni locali
di
ridurre
la
quantità
di
rifiuti
mediante
il
reimpiego
e
il
riciclaggio e garantiscono incentivi alle aziende che utilizzano prodotti realizzati con materiale riciclato. La raccolta differenziata, quindi, mira al
riutilizzo
dei
prodotti
di
scarto
di
qualsiasi
presidio
soprattutto
abitativo per poterne produrre di nuovi ottenendo diversi vantaggi a livello sia economico e sia ecologico. Grazie al riciclaggio, infatti, si ottiene la triplice e consistente riduzione dei rifiuti da smaltire nonchè dell'energia e delle materie prime impiegate. Il
decreto
legislativo
5
febbraio
1997
n.
22
(c.d.
decreto
Ronchi)
ha
costituito la normativa quadro sulla gestione dei rifiuti fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di attuazione della delega contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, per il riordino, il coordinamento dando
e
l’integrazione
attuazione
alle
della
direttive
legislazione
comunitarie
in
materia
91/156/Cee
ambientale,
sui
rifiuti,
91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Cee sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il testo legislativo in parola contiene numerose innovazioni, rispetto
alla
normativa
precedente,
le
principali
delle
quali
possono
indicarsi come segue: nuove definizioni; nuova classificazione dei rifiuti;
redistribuzione delle competenze tra Stato, Regioni e Province; revisione del sistema
di
pianificazione;
sostituzione regime
di
della
introduzione
tassa
sullo
degli
imballaggi
gestione
del
smaltimento e
sistema
(T.A.R.S.U.);
dei
rifiuti
di
tariffario
in
introduzione
del
imballaggio.
Ma
in
particolare, per ciò che qui specificamente rileva, il d.lgs. n. 22/1997, al contempo individuando le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti a livello regionale, provinciale e comunale, “spinge ... fortemente a favorire le operazioni di recupero, riutilizzo e riciclo dei materiali e la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento solo
per
i
rifiuti
inerti
e
per
quelli
residuati
dalle
operazioni
di
riciclaggio e di recupero. A conforto della validità, anche economica, di tale
opzione,
giova
richiamare
protezione
dell’ambiente
'l’analisi
dei
costi
e
quanto
per
relativi
i
affermato
servizi
alla
raccolta
tecnici
dall’Agenzia (Apat),
per
la
secondo
differenziata
cui
consente
di
affermare che la raccolta differenziata in nessun caso determina un aggravio dei costi di gestione'. Non solo, ma il livello del costo non è comunque correlato
alla
complessità
situazioni
con
trattamento
ed
associate
bassa
a
alta
del
sistema
raccolta
incenerimento raccolta
che
di
gestione:
differenziata, hanno
differenziata
costi e
vi
importanti più
bassi
ricorso
quasi
sono,
infatti,
attività di
di
situazioni
esclusivo
alla
discarica'” (deliberazione n. 6/2007/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, “La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo”).
Per quanto concerne, quindi, specificamente la raccolta differenziata, al Capo II del decreto Ronchi vengono disciplinate le competenze ai vari livelli amministrativi inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti. Per quanto in particolare
riguarda
la
raccolta
differenziata,
è
stabilito
che
lo
Stato
indichi i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (art. 18, comma 1 , lettera m), che le Regioni
provvedano
rifiuti,
ivi
alla
compresa
“regolamentazione
la
pericolosi,
con
provenienza
alimentare,
raccolta
l'obiettivo
differenziata
prioritario
degli
delle
scarti
della
di
attività di
di
rifiuti
separazione
prodotti
gestione urbani,
dei
vegetali
e
dei
anche
rifiuti
di
animali,
o
comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti” (art. 19, comma 1 , lettera
b),
che
le
Province
curino
l'organizzazione
delle
attività
di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23 (cd. ATO: art. 20, comma
1
,
lettera
g)
e
che
i
Comuni
stabiliscano
“le
modalità
del
conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi” (art. 21, comma 1 , lettera c). Dopo
aver
previsto
all'art.
24
le
percentuali
minime
di
raccolta
differenziata dei rifiuti urbani rispetto al totale dei rifiuti prodotti, da realizzare entro determinate scadenze, il d.lgs n. 22/1997 si sofferma a lungo
nel
disciplinare
dettagliatamente,
nel
Titolo
II,
la
gestione
dei
rifiuti di imballaggi. Tale impianto normativo trova la propria ratio nel fatto che “la raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrato
dei rifiuti, in quanto consente sia di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento che di condizionare positivamente l’intero sistema di gestione, garantendo: a) la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta; b) la riduzione delle quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato, individuando ambientale
tecnologie
dei
più
processi
di
adatte
di
trattamento
gestione e
e
minimizzando
smaltimento;
c)
il
l’impatto
recupero
di
materiali e di energia nella fase del trattamento finale; d) la promozione di comportamenti
più
corretti
significativi
cambiamenti
da
nelle
parte
dei
abitudini
cittadini, di
consumo,
con a
conseguenti beneficio
di
politiche di prevenzione e di riduzione” (deliberazione n. 6/2007/G della Sezione
centrale
di
controllo
sulla
gestione
delle
Amministrazioni
dello
Stato della Corte dei conti, “La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo”, già citata in precedenza). Per quanto specificamente concerne la Regione Campania, già con l'ordinanza P.C.M.
n.
2425/1996,
che
affidò
al
Commissario
delegato
dal
Governo
per
l'emergenza rifiuti in Campania è Presidente della Giunta Regionale specifici adempimenti finalizzati all’avvio di un programma di interventi, si previde che
l’attivazione
della
raccolta
differenziata
occupasse
una
posizione
primaria nell'ambito di tali interventi, fra i quali anche l’obbligo a carico dei Comuni - da disporre a cura del Commissario - di conferimento dei rifiuti urbani nei siti di produzione del cdr. Con la successiva ordinanza n. 2948/1999 fu stabilito che il Commissario delegato-Presidente
della
Regione
realizzasse
gli
interventi
per
la
produzione e l’utilizzo del combustibile derivato da rifiuti e, in materia di
raccolta differenziata, la realizzazione della stessa (per carta, plastica, vetro, metalli, legno e frazione umida) in collaborazione con i presidenti dei consorzi di bacino costituiti con la L.R. n. 10/1993 e sentiti i sindaci dei comuni interessati, in modo tale da raggiungere le percentuali (minime) del
15%
di
r.d.
(rispettivamente
entro del
il
10%
31.12.1999
e
del
15%
e
del
per
la
25%
negli
frazione
anni
umida).
successivi L’art.
2
dell’ordinanza 2948/1999 dianzi citata affida al commissario delegato anche il compito (punto 1.14) di disporre “le modalità per il calcolo e l’accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni”; al successivo art. 5 introduce una maggiorazione “nella misura del 6% per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all’obbiettivo minimo del 35%” della tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani provenienti dai comuni che non abbiano realizzato
nel
mese
precedente
sul
proprio
territorio
la
raccolta
differenziata nelle misure percentuali stabilite. Con l'ordinanza n. 3100/2000 l’obiettivo minimo di raccolta differenziata da realizzare a partire dal 01.01.2001 è stato indicato al 30%, rispetto al precedente
35%,
dopo
di
che
l'ordinanza
n.
3479/2005
ha
previsto
una
riduzione della tariffa di smaltimento dei rifiuti per i comuni che alla data del 31.12.2004 avessero raggiunto una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 30% ed una ulteriore riduzione della medesima tariffa per quelli che avessero realizzato una percentuale di r.d. almeno pari al 35% al 31.12.2005.
Successivamente,
sono
intervenute
una
serie
di
ulteriori
disposizioni legislative è il d.lgs. n. 152/2006 e la legge 296/2006, con cui sono state previste le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti da realizzare entro varie scadenze, fino a pervenire alla percentuale del 65%
entro il 31.12.2012, nonchè la legge n. 87/2007, in cui è stato previsto lo scioglimento dei consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 6 della legge Reg.
Campania
n.
10/1993
per
lo
svolgimento
del
servizio
di
raccolta
differenziata, ove tali consorzi “non adottino le misure prescritte da una specifica
ordinanza
commissariale
...
per
l’incremento
significativo
dei
livelli di raccolta differenziata” dei rifiuti, da realizzare mediante misure idonee a determinare il raggiungimento degli obiettivi minimi di cui ai commi 1108
e
1109
dell’articolo
1
della
legge
n.
296/2006
–
nonché
contenute
nell'ordinanza P.C.M. n. 3639/2008 - che ha previsto all'art. 3 l'obbligo per i comuni campani di elaborare entro un dato termine un piano delle misure necessarie per la raccolta differenziata, da realizzare in tempi brevi, pena, in caso di inadempimento, la nomina di un commissario
ad acta da parte del
commissario
ordinanza
delegato.
Del
resto,
con
la
precedente
P.C.M.
n.
3529/2006 era stato assegnato un ulteriore contributo di 43 milioni di euro per lo sviluppo della raccolta differenziata. Eppure, come giustamente posto in
risalto
nella
deliberazione
n.
6/2007/G
della
Sezione
centrale
di
controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato di questa Corte è già
dianzi
menzionata
-
nell'Indagine
conoscitiva
sull’attività
della
protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese del 2007
della
XIII
Commissione
permanente
del
Senato
della
Repubblica
tutti
lamentano una situazione debitoria pregressa molto pesante, legata al fatto che i Comuni facenti parte del consorzio non affidano al consorzio medesimo il servizio di raccolta differenziata. Molti di questi consorzi gestiscono pochi Comuni rispetto a quelli per i quali dovrebbero espletare il servizio di raccolta differenziata. I Comuni che non si avvalgono dei consorzi spesso
fanno ricorso a soggetti terzi ai quali affidano questo servizio, a volte anche senza gara ad evidenza pubblica, oppure costituiscono delle società ad hoc. E’ evidente quindi lo sperpero di denaro dal momento che essi pagano ai consorzi la quota di adesione e nel contempo istituiscono nuove società, il che vuol dire nuovi consigli di amministrazione e nuovo personale. Il tutto senza ottenere risultati ottimali: spesso e volentieri si tratta di Comuni che raggiungono un massimo di 7-8 per cento di raccolta differenziata. Ciò sostanzialmente ha portato ... ad una sorta di proliferazione di società, che hanno messo in piedi consigli di amministrazione ... e hanno fatto ricorso all’assunzione di altro personale, quando già la normativa prevedeva che, comunque, i Comuni si dovevano avvalere dei lavoratori socialmente utili.” Le precitate prescrizioni normative vengono riportate nell'atto introduttivo del giudizio al fine di evidenziare, condivisibilmente, il ruolo di primo piano della raccolta differenziata ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, su cui sono state svolte osservazioni anche nella “Relazione Territoriale
sulla
Campania”
approvata
il
26.01.2006
dalla
Commissione
parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e trasmessa alle Presidenze delle Camere il 01.02.2006, dove la mancata o insufficiente attivazione in molti comuni campani della r.d., con conseguente crescita a dismisura delle quantità
di
rifiuti
indifferenziati,
viene
indicata
quale
concausa
dei
problemi di blocco e cattivo funzionamento dei sette impianti di produzione del
CDR,
cioè
come
fonte
di
ripetute
situazioni
emergenziali
date
dalla
presenza di tonnellate di rifiuti giacenti nelle strade. Sia la relazione della commissione parlamentare e sia la relazione della Sezione centrale contabile di controllo (entrambe ricordate in precedenza)
hanno evidenziato che le priorità stabilite per l'attuazione del sistema di gestione
del
ciclo
dei
rifiuti
dalle
varie
disposizioni
legislative
ed
attuative (ordinanze P.C.M. e commissariali) sin dal 1997 - in particolare, attività
di
produzione
compostaggio
sono
di
rimaste
cdr,
trasferenza
totalmente
e
costruzione
inattuate
in
di
assenza
impianti
di
di
un'efficace
raccolta differenziata ed a causa del grave ritardo nella realizzazione degli unici 2 impianti di termovalorizzazione previsti, con il conseguente collasso del
Piano
Regionale
di
smaltimento
rifiuti
del
1997
e
con
la
drammatica
situazione di emergenza nell’emergenza ciclicamente ricorrente nella Regione. Tuttavia, la relazione del 2006 della Commissione parlamentare d'inchiesta della
XIV
Legislatura
differenziata
ha
realizzate
rilevato
in
talune
come
zone
le
della
percentuali Regione
siano
di
raccolta
estremamente
elevate, registrando la presenza di comuni particolarmente virtuosi, con la conseguenza
che
giustificazione
non una
può
sorta
“invocarsi di
invincibile
a
comoda, ritardo
quanto
culturale
superficiale, che
segna
le
comunità campane; se è vero, come è vero, che vi sono molteplici comuni in cui
le
percentuali
di
raccolta
differenziata
viaggiano
stabilmente
al
di
sopra dei parametri indicati dal decreto Ronchi”. Infatti, la relazione del 2007 della Sezione centrale contabile di controllo ha puntualmente riportato che “secondo 'Comuni ricicloni 2005', le percentuali riferite al 2004 dei Comuni
più
virtuosi
sono
le
seguenti:
Atena
Lucana
77,1%;
S.
Cipriano
Picentino 72%; Bellizzi 71,8%; Montecorvino Rovella 70,9%; Giffoni Sei Casali 70,6%; S. Mango Piemonte 68,7%; Rofrano 68,6%; Fisciano 62,9%; Corbara 60%. Tali
percentuali
coincidono,
sostanzialmente,
commissariale n. 21263 del 6/10/2005”.
con
quelle
della
nota
Conclusivamente, deve osservarsi che il clamoroso fallimento dell'attività regionale
campana
percentuale
alla
di
gestione
più
che
dei
rifiuti,
insufficiente
ascrivibile attivazione
in
considerevole
della
raccolta
differenziata, è disceso non solo dall'errato e talora dissennato impiego delle risorse disponibili da parte delle varie gestioni commissariali, bensì anche dall'inadempimento da parte di molte amministrazioni comunali delle prescrizioni impartite in materia
appunto di raccolta differenziata.
Orbene,
attribuiti
che
ai
Comuni
fossero
una
serie
di
obblighi
nella
regolamentazione della materia di che trattasi, si desume non solo dall'art. 21 del d.lgs n. 22/1997 - precedentemente riportato - e dalle disposizioni contenute nelle ordinanze sopra ricordate, ma anche da quanto stabilito nel Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato nel 1997, aggiornato nel 2002 ed adeguato alla legge n. 21 del 2006 nello stesso anno. In primo luogo, va evidenziato che il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti venne adottato, per la prima volta, nell'anno 1997 in esecuzione di quanto prescritto dall'ordinanza n. 2560/1997 del Ministero dell'Interno, che previde,
appunto,
l'adeguamento
del
piano
medesimo
alle
disposizioni
del
d.lgs. n. 22/1997 e stabilì, all'art. 1, comma 4, punto 4.1., che “ai fini dell'attuazione del piano, il commissario delegato dispone: l'attivazione ... della raccolta differenziata” in determinate percentuali entro dati termini, con l'avvalimento a tal fine “della collaborazione dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia”. Il piano regionale del 1997, quindi, ha previsto, alla parte sesta, dedicata specificamente al sistema della raccolta differenziata dei rifiuti, punto 6.3, che entro il 31.07.1997 i Comuni, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n.
22/1997, dovessero approntare ed approvare “appositi regolamenti con i quali, tra
l'altro,
efficacia
ed
disciplineranno,
nel
economicità,
modalità
le
rispetto del
dei
principi
di
efficienza,
conferimento
di
raccolta
e
trasporto dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nell'ambito del proprio territorio ... con tali regolamenti i Comuni dovranno individuare i
'PUNTI
DI
dell''ISOLA
RACCOLTA'
ECOLOGICA'”.
diffusi Nel
caso
sul di
territorio mancata
e
l'area
adozione
dei
di
ubicazione
regolamenti
in
parola, il piano regionale del 1997 ha stabilito che le Province avrebbero dovuto provvedere alla nomina di appositi commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti di approvazione dei regolamenti stessi. E' stato, inoltre, previsto che entro il medesimo termine del 31.12.1997 i Comuni dovessero attuare “almeno la raccolta differenziata multimateriale secca” e che entro il 31.12.1999 dovessero realizzare la raccolta differenziata monomateriale, “al fine del raggiungimento dell'obiettivo fissato al 35%”, cioè tutti i cittadini
avrebbero
dovuto
“conferire
presso
i
punti
di
raccolta
(negli
appositi contenitori o campane stradali) o presso i cassonetti condominiali il materiale riciclabile costituito essenzialmente da 'MATERIALE RICICLABILE SECCO'
(carta,
plastica,
metalli
e
vetro)
e
da
'MATERIALE
RICICLABILE
UMIDO'”. Con ordinanza n. 319/2002 del commissario delegato sono stati poi approvati il piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania e il piano economico finanziario riferito allo sviluppo del ciclo
integrato
dei
rifiuti
nei
rispettivi
ambiti;
inoltre,
sono
stati
istituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con le Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Napoli (oltre a due sub ATO per la
Provincia di Napoli) e - per ogni ATO e sub ATO - gli Enti d’Ambito per il ciclo
integrato
dei
Rifiuti
(EPAR),
a
cui
-
affidata
la
gestione
amministrativa del ciclo integrato dei rifiuti a valle della raccolta degli stessi
(ivi
compreso
il
“coordinamento
dei
soggetti
di
cooperazione
dei
Comuni all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale”). In particolare, il piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania dianzi citato, approvato nel 2002, ha posto, in primo luogo, le seguenti premesse: Al fine di adempiere a quanto previsto dal D.L. 22/97 e dalle OO.MM. in particolare istituire
art.
gli
4
dell’O.M.
enti
di
gestione
3100/00 e
si
rende
coordinamento
necessario degli
definire
ambiti
ed
territoriali
ottimali e i soggetti di cooperazione tra comuni a cui affidare l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia di rifiuti ... il nuovo
modello
necessità
di
impiantistico basare
il
realizzato
ciclo
ed
in
integrato
via
dando
di
realizzazione
priorità
alla
e
la
raccolta
differenziata ed alle conseguenti attività di recupero, impone una totale revisione
ed
un
coordinamento
di
tutte
le
fasi
in
un
quadro
di
razionalizzazione e di ottimizzazione dei servizi in assenza del quale i costi
a
carico
insostenibili
dei ...
comuni
e
Ulteriore
di
riflesso
elemento
dei che
cittadini rende
diventerebbero
fondamentale
ed
improcastinabile la rimodulazione delle forme gestionali del ciclo integrato dei rifiuti è dato dalla necessità di stabilire una tariffa unica, in ambiti provinciali
che
si
riferisca
non
alle
varie
fasi
delle
attività
di
trattamento, recupero o smaltimento, ma che rappresenti la tariffa del ciclo integrato dei rifiuti in grado di premiare coloro che, attraverso la raccolta
differenziata
sostengono
un
modello
economico
basato
sulla
priorità
del
recupero di materia”. Inoltre,
“Per
quanto
concerne
le
attività
di
raccolta
dei
rifiuti
e
l’individuazione dei soggetti di cooperazione per la gestione amministrativa in forma associata delle attività di raccolta unitaria dei rifiuti, al fine di raggiungere l’obiettivo della economicità dei servizi di raccolta, del coordinamento
tra
le
attività
di
raccolta
del
sistema
impiantistico
realizzato o realizzando, della razionalizzazione dei mezzi e del personale impegnato, si istituiscono, sulla base delle forme organizzative previste dalla normativa esistente, soggetti di cooperazione tra i comuni, di cui all’art. 4 dell’O.M. 3100/00. Gli attuali consorzi di Bacino di cui alla L. R. 10/93 attualmente esistenti in ogni ambito andranno a costituire soggetti di cooperazione tra i Comuni”. Fra
le
competenze
dei
soggetti
di
cooperazione
viene
indicata
la
“determinazione di una tariffa su scala sovracomunale, relativamente alla raccolta, che tenga conto dei necessari correttivi determinati da particolari esigenze da parte dei singoli Comuni, in particolare in funzione del numero dei
lavoratori
turistico
e
di
già
impegnati
altri
nella
fattori
raccolta,
oggettivi
che
all’incidenza determinano
del
periodo
significative
differenze tra i Comuni”. E' poi previsto l'obbligo per i soggetti di cooperazione di elaborare “entro 90 giorni dalla loro costituzione, un piano di raccolta integrata dei rifiuti su tutto il bacino di competenza”, conforme ai piani ed alle linee-guida stabiliti
dal
commissariato
di
governo,
che
avrebbe
dovuto
comunque
contenere: - un piano di raccolta integrato con specificato le modalità di
raccolta
-
un
piano
economico
finanziario
-
elaborazione
della
tariffa
suddivisa per utenze domestiche e non domestiche sulla base della formula generale del presente atto - un regolamento di igiene urbana o un’Ordinanza Sindacale conforme al piano stesso che contempli le modalità di conferimento dei rifiuti e le sanzioni ai trasgressori - sistemi di controllo da parte del Comune rispetto al gestore del servizio e rispetto agli utenti”. Quindi, secondo quanto specificato dal piano economico-finanziario allegato al
piano
di
ridefinizione
gestionale
del
ciclo
integrato
dei
rifiuti,
“l’attivazione dei nuovi servizi di raccolta differenziata è legata ad una gestione associata dei servizi in tutti i Comuni rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Successivamente, intitolato posta
in
“La primo
il
piano
raccolta piano
regionale
del
differenziata”,
nelle
attività
2006 quanto
degli
ha
esposto,
segue:
Enti
al
“Sebbene
interessati,
i
punto
1.3
la
sia
RD
risultati
acquisiti sul territorio regionale al 31 dicembre 2004 attestano al 13 % la percentuale di materiali inviati a recupero. Detto risultato è la sintesi di realtà sensibilmente differenti. Infatti, analizzando in dettaglio i dati forniti dai Comuni delle diverse aree geografiche, si evincono i seguenti risultati: provincia di Avellino: 17,4 % provincia di Benevento: 9,0 % provincia di Caserta: 10,2 % provincia di Napoli: 10,0 % provincia di Salerno: 20,4 %
In
generale,
si
pone
in
evidenza
che
nei
grandi
agglomerati
urbani
la
raccolta differenziata fino ad oggi non ha prodotto risultati apprezzabili. Numerosi, invece, sono i Comuni, di medie e piccole dimensioni, che hanno ormai superato la soglia del 35% di raccolta differenziata. In generale, comunque, nessuna provincia, in media, ha raggiunto i livelli previsionali dettati dalla vigente normativa. Infine,
appare
contorni oggetto
opportuno
normativi del
e
rilevare,
gestionali
giudizio,
che
al
fine
di
delineare
amministrativo-contabili
l'ordinanza
commissariale
compiutamente
della
n.
i
fattispecie
28/2004
fissava
l’obbligo per tutti i Comuni campani di avviare sul proprio territorio un definito servizio di raccolta differenziata (secondo le linee guida approvate con la precedente ordinanza commissariale 27/04), in ragione del fatto che “lo sviluppo della raccolta differenziata rappresenta nel territorio campano oltre che un obbligo di legge supportato dalle note valenze ambientali, anche un ineludibile elemento per superare l’emergenza nel settore rifiuti” e che “ulteriori
ritardi
nello
sviluppo
della
raccolta
differenziata
comporterebbero tra l’altro, maggiori difficoltà operative nelle forme di smaltimento, pesanti oneri economici nella gestione di una enorme quantità di frazione organica derivante da selezione meccanica e un irrazionale utilizzo della manodopera già impiegata nel settore”. Sul punto, la relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni
deliberazione delle
n.
“risorse
nell’emergenza,
dello
6/2007/G spese
della
(precedentemente
per
derivanti,
Stato
far
fronte
Corte
dei
citata) alla
sostanzialmente,
conti
ha
rilevato
situazione dai
approvata
costi
di
con
l'enormità emergenza
connessi
allo
smaltimento dei rifiuti in impianti fuori Regione ed in territorio estero”, quantificando in € 561.517.499 la spesa affrontata dal Commissariato rifiuti campano per l’emergenza fino all’anno 2005. Dall'articolato l'obbligo, evidenziati
quadro
ricadente anche
sopra per
sulle
descritto
quanto singole
di
emerge,
ad
competenza
e
amministrazioni
avviso sotto
del i
comunali,
Collegio,
vari di
profili
attuare
le
prescrizioni legislative e commissariali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, fase imprescindibile e rilevantissima della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, finalizzata a scopi di tutela ambientale, di risparmio energetico e di realizzazione di nuovi prodotti mediante riciclaggio. D'altra
parte,
della
conclusione
suesposta
con
riferimento
al
carattere
cogente, e non meramente precettivo, delle disposizioni regolanti la r.d. dei rifiuti - è possibile trovare ulteriore conferma anche negli atti di causa. Invero, nella parte in premessa dell'ordinanza sindacale n. 55 del 18.07.2002 del Comune di Casoria (cfr. allegato n. 1, fascicolo n. 2, al fascicolo di Procura), con cui si impartivano una serie di prescrizioni alla cittadinanza per
il
deposito
differenziata
e
dei si
rifiuti
secondo
prevedevano
un
sistema
corrispondenti
organizzato
sanzioni
per
di i
raccolta casi
di
inosservanza, si osservava che “la vigente normativa in materia dispone di provvedere ad istituire un sistema di raccolta integrata differenziando i rifiuti
secondo
diverse
tipologie,
favorendo
così
la
riduzione
dello
smaltimento finale attraverso il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di parte
dei
rifiuti
prodotti”;
inoltre,
nella
medesima
ordinanza
vengono
richiamati, a sostegno normativo delle prescrizioni in essa impartite, gli artt. 14 e 50 del d.lgs. n. 22/1997 (riguardanti rispettivamente il divieto
di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti nel suolo e nel sottosuolo e l'applicazione di sanzioni nel caso di inosservanza), il Regolamento di Polizia
Urbana
(“con
particolare
riferimento
alle
norme
in
materia
di
salvaguardia dell'igiene ambientale e del territorio”), nonchè gli artt. 50 e 54
d.lgs.
n.
267/2000
(concernenti
“il
potere
del
Sindaco
di
emanare
provvedimenti a salvaguardia dell'igiene pubblica”). 7.a.
Ciò
posto,
e
venendo
all'esame
della
specifica
vicenda
sottoposta
all'esame del Collegio, si osserva, sulla base delle risultanze degli atti di causa, quanto segue. La
Casoria
interamente
Ambiente pubblico
s.p.a. (Comune
venne di
costituita
Casoria:
nel
50,56%;
1998,
Italia
con
capitale
Lavoro:
23,71%;
Consorzio GeoEco: 25,23%; Comune di Casavatore: 0,50%). Con convenzione rep. n. 636 del 29.04.2000 stipulata tra la società suindicata ed il Comune di Casoria,
vennero
affidati
alla
Casoria
Ambiente
s.p.a.
a
far
data
dal
01.05.2000 e per la durata di un decennio, i servizi di igiene urbana, fra cui la raccolta dei rifiuti ed il trasporto degli stessi presso gli impianti di smaltimento; già tale convenzione prevedeva, all'art. 32, la possibilità di estendere i servizi di che trattasi anche alla raccolta differenziata dei rifiuti,
affidata
in
effetti
alla
Casoria
Ambiente
s.p.a.
con
separata
postilla convenzionale (rep. n. 698/2001) a decorrere dal 20.08.2001 e fino al 31.12.2001 (cfr. allegato n. 1, fascicolo n. 1, al fascicolo di Procura). Con ulteriori atti convenzionali si è poi annualmente provveduto ad affidare alla società mista il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale, implementando inizialmente la r.d. soltanto di alcune frazioni
di
rifiuto,
quali
la
frazione
organica,
la
carta
ed
il
cartone
presso
gli
esercizi
progressivamente
alla
commerciali plastica,
ed
agli
il
vetro,
inerti,
ai
per beni
poi
estendersi
durevoli
(rifiuti
ingombranti) ed alla frazione secca anche presso le utenze domestiche, con il sistema del “porta a porta” e con quello dei contenitori stradali secondo la tipologia delle abitazioni (cfr. relazione prot. n. 14674 del 15.05.2007 del Dirigente del 7° Settore del Comune di Casoria, allegato n. 1, fascicolo n. 8, al fascicolo di Procura). A dispetto delle suddette previsioni convenzionali, nel Comune di Casoria sono state realizzate è come anticipato in premessa - le seguenti percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti: 12,82% nel 2004, 14,95% nel 2005, 9,25% nel 2006, e 10,99% nel 2007. Ebbene, che il servizio di che trattasi venisse svolto in maniera più che insoddisfacente, risulta in maniera chiara ed incontrovertibile, non solo dai dati oggettivi sopra riportati, ma anche da quanto dettagliatamente esposto nelle numerose note di contestazione, rivolte dal Dirigente del 7° Settore del Comune di Casoria Ing. Aniello Scafuto alla Casoria Ambiente s.p.a., ai fini
giustificativi
dell'inadempimento raccolta
delle degli
differenziata
penali obblighi
dei
applicate
alla
convenzionali
rifiuti
(cfr.
società
in
conseguenza
contratti
in
materia
allegato
n.
1,
fasc.
n.
6,
di al
fascicolo di Procura). A titolo meramente esemplificativo, si riporta qui di seguito un estratto della nota prot. n. 4597 del 10.10.2004 del Dirigente del 7° Settore del Comune di Casoria Ing. Aniello Scafuto, in cui si provvede a (ulteriormente) motivare la determinazione dell'Amministrazione comunale di Casoria
di
applicare
alla
Casoria
Ambiente
s.p.a.
le
penali
previste
dall'art. 6 della convenzione in ragione del fatto che il servizio della
raccolta integrata non risulta essere stato effettuato nella totalità: “... si allega la relazione tecnica del ns. servizio di controllo, dalla quale si evidenzia chiaramente che ancora non sono state poste in essere nemmeno le attività di supporto quali consegna di sacchetti, completamento del posizionamento dei contenitori per plastica
e
vetro
e
conseguente
mancato
avvio
della
raccolta
del
multimateriale,
raccolta carta e cartoni e umido per le utenze domestiche, campagna informativa come da convenzione (anzi al riguardo, come già segnalato in precedenza, sta pervenendo ai cittadini
un
foglietto
con
qualche
spiegazione
parziale
sul
come
effettuare
la
raccolta solo per poche frazioni rinviando successivamente le modalità di raccolta per altre frazioni). Le contestazioni di cui sopra si rilevano attraverso le ispezioni che quotidianamente vengono operate sul territorio dal ns. personale dipendente nonchè dalle continue proteste e lamentele che arrivano tutti i giorni nei ns. uffici da parte
degli
stessi
cittadini-utenti,
i
quali
sono
ovviamente
disorientati
e
conseguentemente esasperati per la carente o inesistente informazione e per le non chiare modalità e tempi di esecuzione dei servizi in argomento”.
Che le contestazioni di che trattasi è con conseguente applicazione delle previste penalità - siano state numerose e ripetute per l'intero periodo qui considerato o comunque almeno sino al 2006, è dato chiaramente evincere dalla copiosa documentazione allegata alle controdeduzioni presentate nella fase pre-processuale
dal
Dirigente
del
7°
Settore
del
Comune
di
Casoria
Ing.
Aniello Scafuto (cfr. allegato n. 43, fasc. n. 1 Penalità e contestazioni vari anni 2002-2003-2004-2005-2006, al fascicolo di Procura). Dalla lettura di tali note di contestazione e conseguente decurtazione del corrispettivo convenzionale pattuito è dato chiaramente evincere che in effetti il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, affidato alla Casoria Ambiente s.p.a.,
veniva effettuato in modo oltremodo insufficiente; inoltre, dall'esposizione dettagliata dei rilievi in esse contenute emerge chiaramente, a conferma di quanto
evidenziato
nella
relazione
prot.
n.
14674
del
15.05.2007
del
Dirigente del 7° Settore del Comune di Casoria, citata in precedenza, che “si è sempre cercato di tenere separate, nelle attività di controllo e di indirizzo nei riguardi della soc. Casoria Ambiente, le situazioni di inefficienza dovute a cause di forza
maggiore
da
quelle
direttamente
imputabili
alla
società
affidataria
del
servizio”.
Orbene,
non
convince
l'assunto
difensivo,
secondo
cui,
in
primo
luogo,
l'insufficiente effettuazione del servizio di raccolta differenziata ad opera della Casoria Ambiente s.p.a. rappresenterebbe mero inadempimento di clausole convenzionali come tali irrilevante ed insindacabile in questa sede e, in secondo luogo, tutt'al più tale insufficiente svolgimento potrebbe essere riferito alla percentuale di r.d. prescritta in convenzione, e cioè al 15%, non a quella normativamente stabilita. Invero,
per
quel
che
concerne
il
primo
punto,
basti
rinviare
a
quanto
osservato in precedenza circa la sottoposizione di Casoria Ambiente s.p.a. alla
giurisdizione
contabile
in
quanto
preposta
allo
svolgimento
di
un
servizio pubblico, con capitale interamente pubblico e dietro corrispettivo a carico di ente locale (il Comune di Casoria, appunto); per quanto riguarda il secondo
punto,
rilievo
dal
basti
Dirigente
riportare del
7°
testualmente
Settore
del
quanto
Comune
di
giustamente Casoria
posto
Ing.
in
Aniello
Scafuto nelle proprie controdeduzioni (pervenute all'Ufficio requirente il 23.04.2009:
cfr.
ripetutamente
allegato
osservato
in
n.
43
al
numerose
fascicolo note
di
di
Procura)
contestazione
e,
del
rivolte
resto, alla
società
affidataria:
penalità
rapportate
a
“Naturalmente percentuali
negli
di
atti
raccolta
convenzionali
differenziata
venivano
che,
per
previste il
Comune
committente, erano da considerarsi obiettivo minimo avendo il solo scopo di stimolare all'efficace pratica dei servizi di raccolta differenziata la soc. Casoria Ambiente, essendo chiaro che la normativa in materia disponeva il raggiungimento di percentuali più alte ed alle quali la stessa soc. Casoria Ambiente aveva l'obbligo di tendere essendo strutturata quale braccio operativo dell'ente per la materia”.
8.
In
merito
alla
quantificazione
del
danno
precedentemente
descritto
e
ritenuto sussistente nella fattispecie, il Collegio ritiene sostanzialmente condivisibile la prospettazione attorea, secondo cui la mancata attivazione nel Comune di Casoria di un efficiente sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nonostante l'affidamento del relativo servizio ad un'impresa pubblica in
house
viene
ritenuta
causa
secondo
l'avviso
di
parte
attrice
di
due
distinte fattispecie di danno erariale di natura patrimoniale. La prima fattispecie di nocumento è data dai mancati introiti a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale raccolto in maniera differenziata, secondo un importo che si ottiene comparando anno per anno il reddito minimo potenzialmente
realizzabile
in
base
alla
legge
con
gli
introiti
effettivamente incamerati per il conferimento presso i consorzi di filiera del materiale stesso, per ogni singola frazione merceologica. Applicando tali criteri, tenendo conto dei redditi incamerati dal Comune di Casoria con la vendita
del
materiale
differenziazione mancati
introiti
recuperato
raggiunta derivanti
dal
con
medesimo
dalla
r.d. Comune,
vendita
del
e il
della danno
materiale
percentuale
di
determinato
dai
oggetto
di
r.d.
risulta complessivamente pari ad € 622.764,87 (€ 38.454,10 per il 2004, €
113.543,79 per il 2005, € 262.068,27 per il 2006 ed € 208.698,71 per il 2007). Più specificamente, per ciascun anno il “lucro cessante” che rappresenta la prima voce di danno indicata dalla Procura attrice deriva dalla differenza tra l'importo incamerabile dal Comune di Casoria per effetto della vendita del
materiale
riciclabile
in
presenza
della
corretta
realizzazione
della
percentuale legislativamente stabilita (35% del totale dei rifiuti raccolti) ed il totale dei corrispettivi effettivamente incamerati (rectius, accertati, sebbene non interamente riscossi), con le defalcazioni del 10% per gli anni 2004
e
2005
e
del
30%
per
gli
anni
2006-2007
applicate
in
ragione
dell'improduttività della frazione organica. Quindi, per il 2004 il danno di € 38.454,10
dato dalla differenza tra € 69.734,66 (importo astrattamente
realizzabile = € 31.280,56 [somma effettivamente incamerata] x 28,58 [35%6,42%, percentuale di r.d. da realizzare]: 12,82 [percentuale effettivamente realizzata]) ed € 31.280,56; per l'anno 2005 il danno di € 113.543,79 dalla
differenza
tra
€
238.911,57
(importo
astrattamente
dato
realizzabile
=
€125.367,78 [somma effettivamente incamerata] x 28,49 [35%-6,51%, percentuale di r.d. da realizzare]: 14,95 [percentuale effettivamente realizzata]) ed € 125.367,78; per l'anno 2006 il danno di € 262.068,27
dato dalla differenza
tra € 508.870,44 (importo astrattamente realizzabile = € 134.487,19 [somma effettivamente incamerata] x 35 [percentuale di r.d. da realizzare]: 9,25 [percentuale
con
l'ulteriore
defalcazione del 30%; per l'anno 2007 il danno di € 208.698,71
dato dalla
differenza
effettivamente
tra
€
realizzata])
431.151,15
(importo
ed
€134.487,19,
astrattamente
realizzabile
=
€
133.010,13 [somma effettivamente incamerata] x 40 [percentuale di r.d. da
realizzare]: 12,34€ [percentuale effettivamente realizzata]) ed € 133.010,13, con l'ulteriore defalcazione del 30%. Il secondo pregiudizio è nel danno emergente determinato dai maggiori costi sostenuti a titolo di
tariffa smaltimento rifiuti” per il conferimento presso
i C.D.R. di materiale che avrebbe potuto essere destinato proficuamente alla raccolta differenziata per ogni singola annualità e che invece ha costituito peso aggiuntivo da pagare; per tale conferimento il Comune di Casoria ha speso 0,0840/kg nel 2004 e nel 2005, 2007,
producendo
kg.
10.158.650
di
0.0993/kg nel 2006 ed 0,1070/kg nel rifiuto
indifferenziato
nel
2004,
kg.
9.961.614 nel 2005, kg. 10.811.658,93 nel 2006 e kg. 11.600.949 nel 2007. Moltiplicando per tali quantitativi la tariffa di smaltimento del “tal quale” sopra indicata e defalcando gli importi così ottenuti della percentuale del 30%, la seconda voce di danno patrimoniale verificatosi a carico del Comune di Casoria risulta pari a complessivi € 2.803.501,08 (€ 597.328,63 nel 2004, € 585.742,90 nel 2005, € 751.518,41 nel 2006 ed € 868.911,13 nel 2007). Dalla somma di tale voce di danno con quella illustrata per prima risulta l'importo complessivo di € 3.426.265,95. Tuttavia,
tale
importo
è
stato
dal
requirente
rideterminato,
in
sede
di
vocatio in ius degli odierni convenuti, al fine di renderlo compatibile con tutte le componenti concausali derivanti dall'incidenza dell'operato di altri soggetti
(p.es.
Commissario
Straordinario
per
l'Emergenza
Rifiuti
in
Campania) e, pertanto, ulteriormente ridotto del 50%, cioè ricalcolato in € 311.382,43 quanto alla prima voce di danno ed in € 1.401.750,53 quanto alla seconda voce di danno, per la somma finale complessiva di € 1.713.132,97.
Valga evidenziare altresì, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che si rivela infondato l'assunto difensivo secondo cui la copertura integrale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
avverrebbe
mediante
la
tariffa
RSU
gravante
sui
cittadini,
con
conseguente inesistenza del danno pubblico azionato con l'atto introduttivo del giudizio. Invero, il principio, stabilito dall'art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, di corrispondenza tra gettito complessivo della tassa e costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti riguarda il limite di
importo
complessivo
annuale
al
quale
devono
soggiacere
le
tariffe
determinate dal Comune (e quindi le scelte gestionali delle amministrazioni comunali: Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 21719 del 17-11-2004). A
ciò
aggiungasi
preveda
al
primo
che, comma
sebbene che
il
il
surrichiamato
gettito
art.
complessivo
61
della
d.lgs. tassa
507/1993 non
può
superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ... nè può essere inferiore ... al 70 per cento del predetto costo
per
gli
enti
locali
con
situazioni
strutturalmente
deficitarie,
al
secondo comma precisa che “il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti”, cioè una serie di costi di udienza
come giustamente evidenziato dal P.M.
ordinari e prevedibili, in quanto tali irrelazionabili a quelli
sostenuti per l'emergenza rifiuti in generale e per l'abbandono nelle strade cittadine
di
quantità
enormi
di
rifiuti
indifferenziati
Inoltre, è ammissibile che la T.A.R.S.U. copra
in
particolare.
come in effetti copre
il
costo di un servizio di raccolta rifiuti che si effettua in concreto, non
quelli di un servizio che invece resta sostanzialmente inattuato, come la raccolta differenziata dei rifiuti presso il Comune di Casoria nel periodo 2004-2007. Conseguentemente, non ritiene il Collegio di dover attribuire alcun rilievo alla deduzione difensiva, sollevata in merito alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani mediante la riscossione della TARSU ai sensi dell'art. 61 D.LGS. 507/1993, dalle difese PICCOLELLA-RICCIARDI e Casoria Ambiente s.p.a. Posto
che
gli
importi
indicati
dal
requirente
trovano
puntuale
riscontro
negli atti di causa (cfr. ad es. allegato n. 6 al fascicolo di Procura), va opportunamente ricordato, altresì, che è come del resto già anticipato in premessa “ la Procura attrice ha effettuato una quantificazione del danno patrimoniale dianzi esposto in modo estremamente prudenziale, per quanto di seguito si rileva. In primo luogo, nel calcolo del danno da “lucro cessante” (mancati introiti derivanti dalla vendita del materiale oggetto di r.d.) il requirente: 1. non ha considerato i maggiori rendimenti ottenibili mediante l'attivazione di valide modalità di selezione dei materiali e di resa degli stessi in ragione della loro migliore qualità, in modo da operare una quantificazione del danno in
parola
tenendo
in
debita
considerazione
il
contesto
amministrativo
ed
imprenditoriale regionale e le sue difficoltà operative; 2. ha tenuto conto, con specifico riferimento alla r.d. della frazione umida, che la relativa selezione è stata economicamente improduttiva, non solo fino a tutto il 2005, ma anche in tempi successivi ed ancora oggi, di modo che il recupero di tale frazione
non
avrebbe
prodotto
utili
ma
“soltanto”
rilevanti
benefici
indiretti sulla qualità del “tal quale” conferito agli impianti di C.D.R. e sul decongestionamento degli impianti stessi: quindi, la Procura attrice ha ritenuto
più
corretto
non
tenere
conto
della
mancata
raccolta
di
tale
materiale ai fini del calcolo reale della voce di danno in parola, defalcando in via equitativa fino al 2005 del 10% i livelli di raccolta differenziata da raggiungere
per
fissandolo
al
compostabile
formare 25%
che,
il
(cioè secondo
35%
richiesto
considerando il
Piano
la
dal
“decreto
quota
Regionale
dei
di
Ronchi” frazione
Rifiuti,
e
quindi
organica
astrattamente
dovrebbe essere raccolta) e poi, per gli anni successivi al 2005, defalcando del 30% il danno economicamente valutato nell’invito a dedurre. Inoltre, per quanto riguarda il “danno emergente” (tariffa di smaltimento del “tal quale”), è stata operata analoga defalcazione nella misura del 30%. Infine, la somma totale ritenuta addebitabile agli odierni convenuti è stata ulteriormente
ridotta
del
50%,
onde
tener
conto
di
ulteriori
e
distinti
apporti concausali, come già poco sopra ricordato. Tuttavia, appare opportuno operare un'ulteriore decurtazione di tale cifra, nella misura del 30%, in ragione delle considerazioni svolte più avanti in punto di nesso di causalità, con la conseguenza che il nocumento derivato dalla mancata attivazione nel Comune di Casoria di un efficiente sistema di raccolta
differenziata
servizio
ad
un'impresa
dei
rifiuti
pubblica
in
nonostante house
nel
l'affidamento periodo
del
relativo
2004-2007,
viene
definitivamente quantificato nella somma di € 1.199.193,08 (€ 1.713.132,97 30%) 9. Sotto il profilo del rapporto di servizio, basti operare rinvio, per la sussistenza di esso riguardo la Casoria Ambiente s.p.a., alle considerazioni
svolte
in
punto
di
giurisdizione
della
Corte
dei
conti
al
punto
2.
che
precede. Per quanto poi concerne i restanti convenuti, va ritenuta ovviamente in
re
ipsa
la
l'Amministrazione
sussistenza comunale
del
rapporto
danneggiata,
di
essendo
servizio costoro
tra
tutti
essi
e
inquadrati
nell'apparato amministrativo del Comune di Casoria perchè aventi rispetto ad esso un incarico politico (Giosuè DE ROSA) o prefettizio (Gaetano PICCOLELLLA e Francesco RICCIARDI). 10. Per quanto, poi, concerne, il nesso di causalità rilevabile tra il danno descritto e quantificato al punto 8. che precede e le condotte tenute dai convenuti,
anche
sostanzialmente
sotto
tale
profilo
condivisibile.
la
Invero,
prospettazione
il
nocumento
di
attorea che
si
rivela
trattasi
si
è
senz’altro prodotto in conseguenza delle condotte, prevalentemente omissive e talora commissive, della Casoria Ambiente s.p.a., affidataria del servizio di raccolta
differenziata
dei
rifiuti
presso
il
Comune
di
Casoria,
e
degli
Amministratori comunali preposti alla vigilanza sul corretto espletamento del servizio medesimo in carica nel periodo considerato, cioè Giosuè DE ROSA (Sindaco
fino
all’ottobre
2005),
Gaetano
PICCOLELLA
(Presidente
della
commissione prefettizia da novembre 2005 in poi) ed a Francesco RICCIARDI (componente della commissione prefettizia con delega all'ecologia a partire da novembre 2005). Valga
precisare,
per
quel
che
specificamente
concerne
gli
Amministratori
comunali evocati in giudizio, che si rivela priva di pregio l’eccezione, da tutti sollevata, finalizzata ad invocare la cd. esimente delle “buona fede” di cui all’art. 1 della legge n. 20/1994 che non rende punibili gli organi politici che, in buona fede abbiano approvato o dato l’assenso all’operato
degli
uffici
tecnici.
Giurisprudenza
contabile
consolidata
e
pacifica
afferma, invero, che la c.d. "scriminante politica" non è applicabile nelle materie
riservate
amministrativi
agli
e
organi
tecnici
di
della
governo,
struttura
nelle
quali
abbiano
gli
espletato
uffici funzioni
istruttorie o consultive e comunque di mero supporto strumentale; oppure, è esclusa
quando
l'evidenza
dell'erroneità
dell'atto
sia
stata
tale
da
escludere qualsiasi buona fede (Sez. Giur. II Centr., sentenze n. 29/A/1999 e n. 303/A/2003; Sez. Giur. Lazio, sentenza n. 2087/2005; Sez. Giur. Lombardia, sentenza n. 323/2003). Nel caso di specie, la competenza a valutare e deliberare in materia di raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale era senz’altro atto
rientrante
nelle
attribuzioni
degli
organi
di
governo
preposti
all’attività d’indirizzo politico, di modo che non è ad essa applicabile la “scriminante politica” (Sez. Giur. I Centr., sentenza n. 154/2008). Di ciò fornisce
incontrovertibile
267/2000,
richiamato
dell ordinanza
in
sindacale
conferma
quanto
precedenza n.
e
55/2002
stabilito
riportato del
Comune
dall’art.
nella di
parte
50
in
Casoria,
d.lgs.
premessa
adottata
a
disciplina del conferimento differenziato dei rifiuti. Più specificamente, il Sindaco,
unitamente
all’assessore
delegato
a
cui
spettano
i
poteri
di
sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli
atti
con
riferimento
al
settore
cui
è
preposto,
rispetto
al
quale
questi si trova nella medesima posizione del sindaco ed ha pertanto il dovere giuridico di assumere le iniziative necessarie a stimolare gli organi dotati di poteri di impulso: Sez. Giur. Liguria, sentenza n. 414/2002 - sovrintende, a norma dell'art. 50 T.U.E.L., al funzionamento degli uffici e dei servizi
comunali,
essendo
manchevolezze, basilare
pertanto
attivando
dovere
del
titolare
le
Sindaco
dell'amministrazione
del
dell'oggetto
proprie
delle
del
opportune -
nella
Comune"
-
dovere
misure sua
d'intervenire correttive.
qualità
prendere
deliberazioni;
di
visione
in
E’
"organo piena
caso
di
quindi,
un
responsabile
e
consapevole
conseguentemente,
“anche
in
presenza di un elaborato tecnico, la c.d. “esimente politica” - prevista per gli amministratori politico/elettivi i quali si limitino ad “approvare atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi” (art.
1,
politico
comma
1
ter
l.
abbia
approvato
n.
20/1994)
tali
atti
-
vale
“in
buona
nei
limiti
fede”
in
cui
ovvero
l'organo
senza
alcun
sospetto di irregolarità di essi ma - se si omette di far presente aspetti problematici” di ciò che si va a deliberare - l'approvazione non può essere qualificata come attività svolta in buona fede, perchè si corre il rischio che l'oggetto dell'approvazione” attenga a qualcosa di non autorizzato dalla legge, o dagli atti di indirizzo degli stessi organi politici comunali, o contenga (come nella presente fattispecie) elementi che, in qualche modo, possano
realizzare
risultati
contrari
all'interesse
pubblico”
(Sez.
Giur.
Toscana, sentenza n. 114/2010). Non a caso, infatti, in atti risulta con incontrovertibile chiarezza che nel caso all’esame del Collegio l’Amministrazione comunale del Comune di Casoria ha attivamente realizzato l’indirizzo politico con riferimento al servizio di r.d. nei confronti della Casoria Ambiente s.p.a.; invero, nella nota prot. n. 801
del
09.12.2004
concernente
del
contestazioni
Dirigente alla
il
7°
Casoria
Settore Ambiente
Ing.
Aniello
s.p.a.
di
Scafuto, disservizi
riguardanti la raccolta differenziata dei rifiuti, si dice espressamente che
“le considerazioni già svolte e le conseguenti determinazioni a cui si è pervenuti sono state condivise anche dall’Amministrazione comunale, che, con proprie note al riguardo, ha lamentato e segnalato altrettanto quanto dallo scrivente già constatato e contestato”. Inoltre,
nelle
proprie
materia
in
lo stesso Ing. Scafuto ha condivisibilmente rilevato,
controdeduzioni
controversia
rese
nella
era
un
vi
fase
pre-processuale,
“faticoso
e
continuo
che
sulla
confronto
tra
l’Amministrazione comunale e la soc. Casoria Ambiente, rimanendo onere della dirigenza l’attuazione degli accordi raggiunti ed a cui spettava il compito di tradurli in atti convenzionali”,
nel senso che
“il dirigente del settore era responsabile della
gestione del rapporto contrattuale con la consociata “Casoria Ambiente”.
Posta
per
quanto
dianzi
considerato
la
sostanziale
condivisibilità
della
prospettazione del requirente in punto di nesso causale tra le condotte degli odierni
convenuti
ed
il
danno
rilevato,
si
ritiene,
tuttavia,
apportare a tale prospettazione un ulteriore correttivo
di
dover
rispetto a quelli
già indicati dallo stesso requirente e ricordati in punto di quantificazione del danno - riportando le considerazioni svolte dalla delibera n. 155/2010 della
Sezione
di
Controllo
per
la
Campania,
intitolata
La
gestione
dell'emergenza rifiuti in Campania ed approvata nell’adunanza del 28.09.2010: �Tra i fattori determinanti il persistere dell’emergenza sono da annoverare: gli insufficienti livelli di raccolta differenziata; il malfunzionamento e sovraccarico degli impianti di selezione; l’insufficienza degli impianti di compostaggio di qualità; i ritardi nella realizzazione del termovalorizzatore di Acerra; l’eccessivo rifiuti urbani;
frazionamento
del
servizio
di
raccolta
e
trasporto
dei
la temporanea assenza di sufficienti volumi di discarica. Alla base delle gravi emergenze (in termini di rischi per la salute e per l’ambiente) determinate dalla gestione rifiuti, vi è una serie di omissioni ed inadempienze. Di questi, le principali responsabilità sono da attribuire alle molteplici incertezze normative, ad una carente programmazione (spesso aggravata da insufficiente coordinamento) nonchè alla incapacità di taluni amministratori di Comuni e Consorzi di Bacino di attivare tempestivamente i fondi
stanziati
per
la
realizzazione
di
essenziali
infrastrutture
e
di
ottemperare ad una corretta comunicazione con le popolazioni di riferimento, così da mitigarne la naturale avversione e diffidenza verso ogni tipo di insediamento
impiantistico
per
quanto
necessario
e
vantaggioso
se
correttamente gestito. A tali lacune non sempre ha corrisposto l’azione sostitutiva delle Strutture commissariali, necessaria soprattutto per utilizzare efficacemente i fondi stanziati ed assicurare il normale svolgimento del ciclo dei rifiuti, specie nei
casi
di
palesi
incapacità
nell’organizzazione
della
raccolta
differenziata o di omesso pagamento della tariffa dovuta per il conferimento dei rifiuti agli impianti. Al contrario, il perdurante ricorso alla gestione straordinaria ha comportato il radicamento delle Strutture commissariali, le quali hanno assunto un ruolo 'omnicomprensivo' di programmazione, attuazione e gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, con la graduale esternalizzazione delle funzioni e la tendenza alla deresponsabilizzazione da parte dei livelli istituzionali ordinariamente competenti in materia. Le
surriportate
osservazioni,
svolte
nella
recentissima
delibera
della
Sezione di Controllo per la Campania e sostanzialmente molto simili a quelle
esposte
dal
risultano
requirente
condivisibili
estremamente situazione
nell'atto perchè
complessa
ed
emergenziale
introduttivo
formulate
articolata
campana,
a
anche
giudizio,
conclusione
relativa
ma
del
in
di
non
un'indagine
modo
specifico
alla
ad
attribuire
alle
inducono
condotte degli odierni convenuti un ruolo leggermente più contenuto a
quello
prospettato
dalla
Procura
attrice
solo
nell'atto
rispetto
introduttivo
del
giudizio nella determinazione del danno indicato e già ridimensionato per quanto qui osservato è al punto 8. che precede. 11. Riguardo, infine, all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativocontabile
in
controversia,
che
la
Procura
ha
indicato
come
colpa
grave,
questo deve, del pari essere ritenuto sussistente, per le considerazioni che di seguito si espongono. I
nocumenti
patrimoniali
precedentemente
quantificati
vengono,
invero,
ritenuti dal requirente addebitabili, in primo luogo, alla Casoria Ambiente s.p.a.,
per
non
aver
attribuito
alla
gestione
del
servizio
di
r.d.
il
carattere di essenzialità che essa, invece, riveste per le ragioni suesposte, nonostante
si
trattasse
di
un
“soggetto
creato
in
forma
societaria
ed
industriale agile e flessibile per attendere al servizio di raccolta rifiuti urbani comunali, con una propria dotazione patrimoniale e finanziaria, con un proprio presidente e un consiglio di amministrazione per la definizione delle linee strategiche, con un amministratore delegato ed uno staff dirigenziale per dare concreta esecuzione agli obiettivi di impresa, con una convenzione di
oltre
8
milioni
di
euro
annui,
con
una
rete
di
collaborazione,
di
contribuzione e di assistenza da parte di altre realtà istituzionali dello stesso
settore
(Commissariato
straordinario,
consorzi
di
bacino,
imprese
pubbliche e private), con la disponibilità di un patrimonio di conoscenze tecniche” . In
effetti,
vennero Comune
in
atti
trasferiti di
Casoria
risulta,
in dal
non
comodato
solo
d’uso
Commissariato
che
alla
mezzi di
ed
Casoria
Ambiente
attrezzature
Governo
per
s.p.a.
assegnati
l’Emergenza
al
Rifiuti
proprio ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, ma anche
che
la
società
affidataria
ha
ogni
volta
provveduto
ad
elaborare
direttamente, ai fini della stipula di tutte le convenzioni succedutesi con il
Comune
di
Casoria,
il
progetto
per
la
realizzazione
della
raccolta
differenziata, ogni volta sottoposto al vaglio del Commissariato di Governo e da questo approvato, con conseguente autorizzazione all’affidamento da parte del Comune di Casoria del servizio di che trattasi alla Casoria Ambiente s.p.a. Ciò risulta, in particolare, dalla lettura di tutte le determinazioni comunali
di
affidamento
del
servizio
e
di
tutte
le
convenzioni
conseguentemente stipulate tra il socio di maggioranza (Comune di Casoria) e società mista affidataria (cfr. allegato n. 1, fasc.li 1 e 4, al fascicolo di Procura). Quindi, la Casoria Ambiente s.p.a. ha omesso di espletare correttamente un servizio per il cui svolgimento essa stessa provvedeva di volta in volta ad elaborare
apposito
progetto,
che
veniva
trasfuso
nell’atto
convenzionale,
sottoscritto dal Comune di Casoria e dalla stessa Società: ciò indica una inescusabile e macroscopica negligenza da parte della Casoria Ambiente s.p.a. nel raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti stabilite dalla legge, restando il suo obiettivo primario la risoluzione dei problemi societari al mero fine del mantenimento dei livelli occupazionali,
secondo quanto risulta dalla lettura del verbale di riunione del 27.09.2006 presso la Struttura di coordinamento e supporto delle attività dei Commissari di Governo per l’emergenza rifiuti. In tale verbale, invero, viene riportato l’intervento dell’Assessore comunale del Comune di Casoria, in cui si dice espressamente che complesso
al
il Comune non prevede di poter affidare il servizio nel suo
Consorzio
anche
per
le
problematiche
derivanti
dall’impiego
del
personale” (cfr. allegato n. 1, fasc. n. 6, al fascicolo di Procura).
Inoltre giudizio
si
osserva
ancora
condivisibilmente
nell'atto
introduttivo
del
il danno in questione è stato conseguenza del comportamento assunto
dall'amministrazione comunale del Comune di Casoria
ed in particolare dal
Sindaco Giosuè DE ROSA che ha ritenuto di non aderire alle attività del Consorzio modo
Napoli 2 , scegliendo di fare da sè con la propria società, in tal
favorendo
la
sovrapposizione,
duplicazione
la
di
funzioni
disarticolazione
dei
e
di
servizi
strutture e
la
e
la
loro
formazione
di
diseconomie. Inoltre, dalla lettura di vari verbali relativi alle audizioni degli intimati svoltesi
nel
corso
della
fase
pre-processuale,
risulta
l’esistenza
evidenziata dal requirente nell’atto introduttivo del giudizio di consistenti difficoltà
di
rapporti
tra
la
Casoria
Ambiente
s.p.a.
ed
il
socio
di
maggioranza/committente Comune di Casoria, dovute al fatto che quest’ultimo era riluttante ad eseguire la propria parte di prestazione non
venivano
selezionato confronti affidataria
nemmeno
ed
individuati
assumeva
delle (cfr.
addirittura
proposte a
titolo
di
i
siti un
di
stoccaggio
atteggiamento
programmazione
esemplificativo
il
tant’è vero che del
materiale
ostruzionistico
elaborate verbale
dalla di
nei
società
audizione
di
Giovanni Maisto, componente del C.d.A. di Casoria Ambiente s.p.a., allegato n.
74
al
fascicolo
di
Procura).
Tale
difficoltà
di
rapporti
culminò
nel
gennaio 2005, quando l’ex Sindaco del Comune di Casoria provvide a revocare il C.d.A. della società per il mancato raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata
e
ad
affidare
l’incarico
di
Presidente
del
C.d.A.
medesimo
all’ing. Raffaele Grieco in quanto ritenuto maggiormente qualificato (cfr. verbale di audizione del Giosuè DE ROSA, allegato n. 71 al fascicolo di Procura):
sul
punto,
va
osservato
che
nel
2004
la
percentuale
di
r.d.
raggiunta dalla Casoria Ambiente s.p.a. fu pari al 12,82%, mentre nel 2005 anno
in
cui
la
città
di
Casoria
aveva
il
più
alto
livello
di
raccolta
differenziata tra i Comuni di oltre 50.000 abitanti: cfr. ancora verbale di audizione di Giosuè DE ROSA, allegato n. 71 al fascicolo di Procura è la medesima percentuale risultà pari al 14,95%, cioè di ben poco superiore a quella dell’anno precedente. Da ciò emerge a carico del convenuto DE ROSA una gestione dei profili d indirizzo del rapporto convenzionale con la società affidataria
improntata
alla
totale
assenza
di
collaborazione
e
all’interposizione di rilievi di consistenza inferiore a quella effettiva, con conseguente negativa incidenza sull’efficacia del servizio di r.d. nel suo
complesso,
sintomo
di
grave
obblighi
di
servizio.
Inoltre,
progetto
di
raccolta
integrata
negligenza
va dei
nell’adempimento
evidenziato, rifiuti
sul
era
punto,
operativo
dei
che
propri
il
nuovo
soltanto
dal
settembre 2004, per scelta della stessa Amministrazione comunale, nonostante l’affidamento
dell’attività
provvisoriamente
prorogato
di dal
raccolta Dirigente
differenziata il
7°
fosse
Settore
su
già
stato
indicazione
dell Amministrazione per il 2004 alle stesse condizioni tecnico-economiche del
2003
(cfr.
controdeduzioni
dell’Ing.
Aniello
Scafuto,
allegato
n.
43
al
fascicolo di Procura). Orbene, suscita notevoli perplessità il fatto che dopo soli quattro mesi di operatività del progetto di r.d., l attività svolta dalla Casoria
Ambiente
s.p.a.
sia
stata
ritenuta
dall’ex
Sindaco
DE
ROSA
così
carente da giustificare la revoca del C.d.A., nel senso che un comportamento siffatto
indica
sostanziale
e
grave
disinteresse
in
ordine
all’efficace
svolgimento del servizio di r.d. ad esclusivo vantaggio della collettività. Invero, ove quest’ultimo fosse stato correttamente perseguito dal convenuto DE ROSA, la determinazione da assumere, a fronte di concreti e rilevanti inadempimenti affidataria,
degli avrebbe
obblighi dovuto
convenzionali
semplicemente
da
parte
consistere
della
società
nell’affidamento
del
servizio al Consorzio di Bacino e nel contestuale scioglimento della società mista precedentemente costituita, non certo nella sostituzione del C.d.A., foriera di situazioni conflittuali del tutto improduttive dal
trascurabile
incremento
di
r.d.
dei
rifiuti
come dimostrato
ottenuto
dal
Comune
di
Casoria nel 2005 rispetto al 2004, seguito dal declino al 9,25% nel 2006. Un
ruolo
concausale
nella
produzione
dell'esborso
illecito
oggetto
del
presente giudizio è da attribuire, infine secondo la prospettazione attorea al commissario straordinario Gaetano PICCOLELLA che presiedeva la commissione prefettizia
ed
al
componente
Francesco
RICCIARDI,
titolare
di
delega
all'ecologia, per la condotta assunta nella gestione sia del servizio di r.d. dei rifiuti e sia dei rapporti del Comune di Casoria con la società pubblica. In effetti, non emerge in atti da parte di PICCOLELLA e RICCIARDI, membri dell’amministrazione prefettizia del Comune di Casoria dal novembre 2005, l’assunzione
di
alcuna
concreta
iniziativa
ai
fini
del
miglioramento
del
servizio di r.d. dei rifiuti sul territorio comunale, tant’è vero che nel 2006 e nel 2007 si è semplicemente avuto l’affidamento alla Casoria Ambiente s.p.a. in prosecuzione delle attività già svolte nel 2005. Inoltre, ancora una volta risulta dalle puntuali (e copiosamente documentate) controdeduzioni rese in fase pre-processuale dall Ing. Aniello Scafuto che
gli
amministratori
comunali
pro-tempore
non
dianzi richiamate hanno
mai
impartito
disposizioni al fine di affidare al Consorzio di Bacino il servizio di r.d. dei rifiuti. A ciò aggiungasi che il 7 possibilità
di
usufruire,
Ambiente
s.p.a.
rifiuti,
di
formare
e
per
apposito
attraverso
il
per
controllo
monitoraggio
personale
apposito
il
Settore del Comune di Casoria ebbe la
(7-8
corso,
del
unità), solo
delle
attività
territorio
che fino
tra
l’altro
alla
fine
in
della
Casoria
riferimento
aveva del
provveduto 2005,
ai a
quando
l”Amministrazione comunale ritenne doverne disporre il trasferimento presso il corpo di Polizia Municipale”.
Pertanto, a carico di PICCOLELLA e RICCIARDI si configura un atteggiamento di fondamentale inerzia riguardo qualsiasi iniziativa intesa al miglioramento del
servizio
di
r.d.
dei
rifiuti
sul
territorio
comunale,
accompagnato
altresì dalla destinazione ad altre funzioni di personale precedentemente impiegato per il controllo delle attività della Casoria Ambiente s.p.a. e per il monitoraggio del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, comportamenti
che
indicano
anche
per
costoro
inescusabile
negligenza
in
riferimento allo svolgimento delle funzioni istituzionali affidategli. 12. Conclusivamente, questo Collegio ritiene che la mancata attivazione nel Comune di Casoria di un efficiente sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nonostante l'affidamento del relativo servizio ad un'impresa pubblica
in house nel periodo 2004-2007, rappresenti il risultato di una condotta gravemente colposa attribuibile agli odierni convenuti e che la conseguente erogazione della somma di € 1.199.193,08, nel configurarsi come un danno ingiusto
all’ente,
vada
addebitato
ai
soggetti
convenuti
nel
presente
giudizio, nella misura per quanto considerato in precedenza è del 75% (€ 899.394,81) a carico della Casoria Ambiente s.p.a., del 20% (€ 239.838,62) a carico di Giosuè DE ROSA e del 5% (€ 59.959,65), da ripartire ulteriormente nella misura di metà ciascuno (€ 29.979,82), a carico di Gaetano PICCOLELLA e Francesco RICCIARDI. La somma addebitabile a questi ultimi due soggetti viene ridotta del 20%, risultando quindi pari ad € 23.983,86, nell'esercizio del potere di ridurre l'addebito, attribuito al Giudice Contabile (art. 52 TUCL n. 1214 del 1934), sottoposta al prudente apprezzamento del Collegio la circostanza del contesto estremamente difficile in cui i membri della commissione prefettizia hanno operato presso il Comune di Casoria a seguito del commissariamento.���� Dette somme, rivalutate, saranno gravate di interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione. Per quanto riguarda, infine, le spese di giudizio, queste ai sensi dell'art. 97 c.p.c., seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte de Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania 1. RESPINGE l’istanza d’integrazione del contraddittorio; 2. RESPINGE l eccezione di difetto di giurisdizione;
3.
RESPINGE
l’eccezione
di
nullità
degli
atti
istruttori
e
dell'atto
di
citazione ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009 conv. in L. 102/2009, mod. dall’art. 1 , D.L. n. 103/2009, conv. in L. 141/2009; 4. RESPINGE le eccezioni d'inammissibilità dell'atto di citazione; 5. RESPINGE l’eccezione di prescrizione; 6. CONDANNA la Casoria Ambiente s.p.a., Giosuè DE ROSA, Gaetano PICCOLELLA e Francesco RICCIARDI al pagamento, in favore del Comune di Casoria, della somma complessiva di € 1.199.193,08 da ripartirsi nelle rispettive somme di € 899.394,81 (75% del totale) a carico di Casoria Ambiente s.p.a., € 239.838,62 (20% del totale), a carico di Giosuè DE ROSA e di € 23.983,86 (5% del totale, ridotto
del
20%)
ciascuno
a
carico
di
Gaetano
PICCOLELLA
e
Francesco
RICCIARDI. Dette
somme,
rivalutate,
saranno
gravate
di
interessi
dalla
pagamento,
nei
data
di
pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. I
predetti
dell'erario,
soggetti delle
sono, spese
poi, di
tenuti
giustizia
al che
si
liquidano
confronti in
euro
............................................. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010. IL I REF. ESTENSORE IL PRESIDENTE (Rossella Cassaneti) (Fiorenzo Santoro) Depositata in Segreteria il Il Direttore della Segreteria (Dott. Giuseppe Volpe)