Compiti dell'Amministratore in ambito di sicurezza nell'ambiente di lavoro

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CONDOMINIO Compiti dell’Amministratore in ambito sicurezza ambiente di lavoro

TESTO UNICO SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

D. Lgs. 81/2008

a cura geom. Giuseppe Carlo Redaelli

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PREMESSA aspetti degli immobili

∗ IGIENICO-SANITARIE ∗ STRUTTURALI ∗ IMPIANTI: ∗ ∗ ∗ ∗

ELETTRICO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE ASCENSORI ANTINCENDIO

∗ SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO ∗ D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 2


Gli obblighi di sicurezza dell’Amministratore di condominio si riassumono in tre profili:

1. la tutela delle condizioni di lavoro; 2. la tutela della sicurezza degli abitanti dello stabile; 1.

elettricità, gas, riscaldamento, acqua, ascensore, TV, telefonici, antifurto, antincendio.

3. la tutela della sicurezza residente e dell'ambiente – 1.

Confini, rumore, immissione fumi, ecc…

3

della

popolazione


la tutela delle condizioni di lavoro

∗ Per quanto attiene al primo profilo, vi è da dire che l'amministratore di condominio è il soggetto riconducibile alla figura del datore di lavoro ∗ Circolare esplicativa del Ministero del lavoro 5 marzo 1997, n. 28 ∗ punto 1: "il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'amministratore condominiale protempore" 4


la tutela della sicurezza degli abitanti dello stabile

∗ Per quanto attiene al secondo profilo, l'amministratore di condominio dovrĂ curare il rispetto della normativa tecnica e legislativa in materia di sicurezza degli impianti presenti (elettrici, termici, etc.), curando i rapporti con le ditte incaricate dell'installazione e/o della manutenzione degli stessi, nonchĂŠ con gli Enti e le Istituzioni competenti. 5


la tutela della sicurezza della popolazione residente e dell'ambiente.

∗ Per quanto attiene al terzo profilo, sia nell'ipotesi in cui l'amministratore di condominio ricopra la qualifica di datore di lavoro, sia nell'ipotesi contraria, sarà a lui riferibile il dovere di rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. ∗ Ciò gli compete, se sia datore di lavoro, in base ad alcune esplicite previsioni del D.Lgs. n. 81/08: ∗ art. 2 comma 1 lettera n) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; ∗ e art. 18, comma 1, lettera q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; ∗ e, più in generale e in ogni caso, in base all'art. 2043 del codice civile. ∗ «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». 6


D. Lgs. 81/08 – 106/09 Collaboratori del datore di lavoro ∗ RSPP (consulente interno o esterno azienda) ∗ f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; ∗ Accordo sancito il 26 gennaio 2006

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D. Lgs. 81/08 – 106/09 Collaboratori del datore di lavoro ∗ RLS - RLST ∗ «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

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D. Lgs. 81/08 – 106/09 Collaboratori del datore di lavoro ∗ Medico competente ∗ h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto; 9


D. Lgs. 81/08 – 106/09 Collaboratori del datore di lavoro ∗ ASPP ∗ g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); ∗ ∗

Addetti pronto soccorso Addetti prevenzione incendi ed evacuazione

∗ l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione 10 e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;


D. Lgs. 81/08 – 106/09 Collaboratori del datore di lavoro ∗ Lavoratore

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D. Lgs 81/08 – 106/09

∗ Il datore di lavoro può assumere direttamente la figura di RSPP previa adeguata formazione

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D. Lgs. 81/08 – 106/09 ∗ ALLEGATO II

∗ ∗ ∗ ∗

∗ CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (articolo 34) 1. Aziende artigiane e industriali ...... fino a 30 lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche ........ fino a 30 lavoratori 3. Aziende della pesca .......................... fino a 20 lavoratori 4. Altre aziende ..................................... fino a 200 lavoratori (1)

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Obblighi datore di lavoro ∗ Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili ∗ 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: ∗ a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; ∗ b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 14


∗ Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

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∗ Articolo 28 ∗ Oggetto della valutazione dei rischi

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∗ Articolo 29 - ModalitĂ di effettuazione della valutazione dei rischi

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∗ Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

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∗ Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

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Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ∗ Il 21/12/2011 la Conferenza Stato Regioni ha approvato gli accordi per la formazione dei lavoratori e dei RSPP datori di lavoro.

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∗ Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro

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APPALTO

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APPALTO ∗ ∗ ∗ ∗

A CURA DEL COMMITTENTE PSC - piano sicurezza e coordinamento Nomina facoltativa del RL - responsabile dei lavori Notifica preliminare – ASL azienda sanitaria locale - DTL direzione territoriale lavoro CASSA EDILE ∗ collegandosi al sito www.previmpresa.servizirl.it/cantieri

∗ Verifica idoneità tecnica delle imprese ∗ A CURA DELL’IMPRESA ∗ POS - piano operativo sicurezza 23


APPALTO

∗PSC ∗POS 24


TESTO UNICO SICUREZZA D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO IV TABELLA APPLICAZIONE TITOLO IV IMPRESE

UOMINI GIORNO

PERMESSO DI COSTRUIRE

NOTIFICA PRELIMINARE

NOMINA CSP E PSC

NOMINA CSE E PSC

1 impresa

< 200 u/g

SI / NO

NO

NO

NO

1 impresa

>= 200 u/g

SI / NO

SI

NO

NO

pi첫 imprese

< 200 u/g

NO

NO

NO

SI

pi첫 imprese

>= 200 u/g

NO

SI

NO

SI

pi첫 imprese

< 200 u/g

SI

SI

SI

SI

pi첫 imprese

>= 200 u/g

SI

SI

SI

SI

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TESTO UNICO SICUREZZA D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO IV

art. 90 VERIFICHE Committente o Responsabile dei Lavori IN PRESENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

CCIAA

DURC

DOMA

VTP

POS

Impresa affidataria

SI

SI

SI

SI

SI

Subappaltarici

SI

SI

SI

SI

SI

Lavoratore autonomo

SI

SI

NO

SI ridotta

NO

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DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI

27


DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

∗ Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

28


AMBIENTE DI LAVORO

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili «1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;» Art. 3, comma 5, D.lgs 81/08 «…tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell’utilizzatore…» Art. 29, comma 5, D.lgs 276/03 «…il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: … da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 626/94 ora art. 28 D.lgs 81/08» Art. 23, comma 5, D.lgs 276/03 il somministratore informa i lavoratori sui rischi in generale; l’utilizzatore deve osservare tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri lavoratori ed è responsabile della violazione degli obblighi di sicurezza di legge e da contratti collettivi. Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale per l’Attività Ispettiva 30 gennaio 2014 n. 5 29


la tutela delle condizioni di lavoro

∗ Il nuovo D.Lgs. 81/08, che ha integrato e sostituito la 626, considera a tutti gli effetti l’amministratore di condominio un datore di lavoro, pertanto, come tutti i datori di lavoro, è tenuto per legge ad effettuare la valutazione rischi del condominio a cui è preposto. 30


la tutela delle condizioni di lavoro

Il DVR (documento di valutazione dei rischi) ai sensi dell’ art. 17 co. 1 lettera a ed art. 28 d.lgs. n. 81/08 è un documento a carico del datore di lavoro che abbia lavoratori subordinati. In presenza di lavoratori subordinati la valutazione dei rischi specifici legati all’attività lavorativa è sempre obbligatoria.

Come dichiarato dalla Suprema Corte (Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n. 29229), l’attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica ad ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, garantita dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi ed a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro. 31


la tutela delle condizioni di lavoro

∗ Molto spesso il datore di lavoro, in caso di richiesta da parte degli organi ispettivi, non è in grado di dimostrare quali siano i rischi specifici legati alla propria attività ma, soprattutto, non è in grado di dimostrare quali siano le azioni conseguenti finalizzate a diminuire le fonti di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. ∗ Per effettuare una valutazione dei rischi efficace occorre possedere capacità tecniche ed una adeguata formazione in materia; proprio per questo non solo le aziende ma anche tantissimi Condomini in cui siano presenti lavoratori subordinati preferiscono affidarsi ad esperti. ∗ Effettuare una valutazione dei rischi contenuta in un DVR, oltre che essere un dovere etico a tutela del lavoratore, mette sempre il datore di lavoro in una posizione inattaccabile in caso di ispezione.

32


la tutela delle condizioni di lavoro

∗ la circolare esplicativa del Ministero del lavoro 5 marzo 1998, n. 30 ha poi stabilito (punto 2) che con la locuzione "lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato" si deve far riferimento, oltre che ai portieri, anche "a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attivitĂ nell'ambito di un condominio, con mansioni affini a quelle dei portieri" (ad esempio, nel disimpegno del servizio di pulizia-scale, o di quello di giardinaggio, ecc.).

33


la tutela delle condizioni di lavoro

∗ Con riferimento al condominio è chiaro che questo sarĂ equiparato ad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attivitĂ lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assumendo l'amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, andranno rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 34


la tutela delle condizioni di lavoro

∗ Nei condomĂŹni in cui non sia presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non piĂš di quattro (Cfr. art. 1129 cod. civ.), gli stessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilitĂ previste all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08. 35


la tutela delle condizioni di lavoro

∗ Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti dei " lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37". ∗ Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, "ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. ∗ Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III". 36


Informazione, formazione, addestramento

∗ Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. ∗ Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi. ∗ Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 37


Informazione, formazione, addestramento

∗ Il Datore di lavoro cura che ogni lavoratore riceva un'adeguata informazione: • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio (squadra d'emergenza) • sui nominativi del Responsabile e degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente 38


Informazione, formazione, addestramento

∗ Il Datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: • sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia • i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. ∗ Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. 39


Informazione, formazione, addestramento

∗ Il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 40


Informazione, formazione, addestramento

∗ La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: • della costituzione del rapporto di lavoro • del trasferimento o cambiamento di mansioni • dell' introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. ∗ L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 41


la tutela delle condizioni di lavoro

∗ Sul condominio, in persona del suo legale rappresentante, gravano: ∗ a) gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio; ∗ b) in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ai sensi dell'art. 26, la cooperazione e il coordinamento in merito all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; ∗ c) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

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la tutela delle condizioni di lavoro

∗ Gli obblighi di sicurezza gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell'edificio. ∗ Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è necessariamente qualificato come committente e, come tale, assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo. 43


la tutela delle condizioni di lavoro

∗ E' chiaro tuttavia, tenuto conto che il d.lgs. 81/08 si applica solo in caso di presenza di lavoratori nei luoghi di lavoro, che i condomini che non hanno personale dipendente o ad esso equiparato non sono tenuti ad elaborare il DVR.

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LAVORATORE AUTONOMO ∗ D. Lgs. 81/08 art. 89 ∗ lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione ∗ Art. 2222 Contratto d'opera ∗ Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente… 45


∗ Chiarimenti Ministero del Lavoro

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Dal Decreto del Fare

∗ Modifiche al D. Lgs. 81/08 ∗ LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 Decreto del fare

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SUNTO DOCUMENTAZIONE ∗ L’Amministratore di condominio «datore di lavoro» deve tenere in considerazione quando ottemperare alla seguente documentazione: ∗ DVR ∗ DUVRI ∗ PSC ∗ POS ∗ VTP ∗ DOMA ∗ DURC 48


DOMA

∗ DOCUMENTO ORGANICO MEDIO ANNUO

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VTP

∗ VERIFICA idoneità TECNICA PROFESSIONALE ∗ ALLEGATO XVII

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DURC documento unico regolarità contributiva

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Art. 4. Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 Contenuto del documento: 1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. 2. Il DURC deve contenere: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro; b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili; c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura; d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva; e) la data di rilascio del documento; f) il nominativo del responsabile del procedimento.

51


sintesi ∗ L’amministratore di condominio pertanto può essere individuato in diverse figure secondo i seguenti casi: 1. Condominio con dipendenti: datore di lavoro 1.

2.

Tenuto alla valutazione dei rischi

Condominio senza dipendenti che appalta a ditte esterne: committente; 1.

3.

Tenuto alla redazione del PSC

Condominio con dipendenti che appalta a ditte esterne: committente-datore di lavoro 1.

Tenuto alla valutazione dei rischi e DUVRI 52


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