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Legge di Bilancio 2022, pag le novità per i datori di lavoro

prestare la propria attività lavorativa in tali luoghi. Nel caso in cui il lavoratore dovesse recarsi direttamente presso i locali di altre aziende, cantieri, abitazioni private, la verifica da parte della scrivente non potrà che essere effettuata al momento dell’ingresso in azienda. Il lavoratore è comunque soggetto al medesimo controllo anche da parte del datore di lavoro esterno (o suo delegato) presso il quale l’attività viene eseguita. Pertanto, nel caso in esame, se il lavoratore non dovesse essere in possesso di valida certificazione, non dovrà recarsi presso il luogo di lavoro esterno ma direttamente presso la sede aziendale per la verifica prevista dalla Legge. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o nel caso di verifica con esito negativo, e fino alla presentazione alla scrivente di valida certificazione, saranno considerati assenti ingiustificati, senza retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato, e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le imprese (a prescindere dal numero di dipendenti in forza) potranno sospendere tali lavoratori, ultra cinquantenni, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, e procedere all’assunzione di lavoratori in sostituzione per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno 2022. Se si tratta, invece, di lavoratori di età inferiore a 50 anni, tale possibilità è ammessa solo fino al termine del periodo emergenziale, attualmente fissato al 31 marzo 2022. L’omessa vaccinazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria. L’accesso ai luoghi di lavoro senza il Green Pass comporta, a carico del lavoratore, una sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00 e l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal contratto di lavoro. Si ritiene utile sottolineare che, nel caso in cui il lavoratore abbia consegnato la propria certificazione verde al datore di lavoro per l’esonero dal controllo, il DPCM 17/12/2021 ha introdotto comunque l’obbligo del datore di lavoro di una verifica sulla perdurante validità della copia ricevuta.

Legge di Bilancio 2022, le novità per i datori di lavoro

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La legge di Bilancio 2022 (Legge nr. 234 del 30 dicembre 2021) ha introdotto diverse disposizioni in materia di lavoro, tra le più significative si segnalano quelle di seguito elencate: a) ALIQUOTE, SCAGLIONI IRPEF E DETRAZIONI: a decorrere dal periodo d’imposta 2022 la Legge di Bilancio apporta importanti modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche IRPEF: gli scaglioni di reddito scendono da 5 a 4 e vengono modificate le aliquote dell’imposta (commi 2-7)

NOVITÀ DAL 2022

fino a 15.000 € 23% oltre 15.000 € e fino a 28.000 € 25% oltre 28.000 € e fino a 50.000 € 35% oltre 50.000 € 43%

FINO AL 2021

fino a 15.000 € 23% oltre 15.000 € e fino a 28.000 € 27% oltre 28.000 € e fino a 55.000 € 38% oltre 55.000 € e fino a 75.000 € 41% oltre 75.000 € 43%

Cambiano anche gli importi delle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR (da marzo 2022, ai fini dell’introduzione del nuovo Assegno Unico Universale, saranno modificate anche le detrazioni per carichi familiari).

b) TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIO-

NE: cambiano i requisiti per la percezione del bonus di 100,00 € mensili/1.200,00€ annui: il limite di reddito di lavoro dipendente/assimilato si abbassa a 15.000 € (era fissato a 28.000 €). Per i soggetti con reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro il bonus è dovuto solo nel caso in caso in cui determinate detrazioni siano di ammontare superiore all’imposta lorda. L’ulteriore detrazione che era prevista per redditi superiori a 40.000€ viene soppressa. (comma 3) c) RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO

DEL LAVORATORE: viene prevista per il periodo 1° gennaio 2022- 31 dicembre 2022 la riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (comma 121) d) CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO e FA-

COLTATIVO: viene reso strutturale il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, con durata pari, rispettivamente, a 10 giorni e 1 giorno da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio/ingresso in famiglia (comma 134) e) ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI: solo per l’anno 2022 viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti, nella misura del 50% per un anno, a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità (comma 137) f) RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: riforma del sistema degli ammortizzatori sociali previsti dal

Decreto Legislativo n. 148/2015. Le novità di maggiore rilievo riguardano principalmente: campo di applicazione esteso ad aziende con anche un solo dipendente, agli apprendisti e lavoratori a domicilio; anzianità lavorativa ridotta da 90 a 30 giornate; aumento de trattamento di integrazione salariale calcolato su un massimale unico; modifica dei termini per l’invio della documentazione per i pagamenti diretti a carico dell’INPS; modifica ed estensione del FIS – Fondo di Integrazione

Salariale (commi 191-220) g) RILASCIO DURC: la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterale è condizione per il rilascio del DURC (comma 214) h) INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE: vengono apportate

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