Categorie gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l’operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore proposto obbligatoriamente in sede di offerta. Inoltre si introduce una misura che modifica il quinto periodo del comma 4 dell’art. 80, che in precedenza prevedeva l’esclusione dell’operatore economico in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali anche se non definitivamente accertati quando il mancato pagamento costituiva una grave violazione. Con la nuova norma si specifica che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro.
e proprio smantellamento dell’originario impianto dell’istituto del subappalto. TERMINI DI PAGAMENTO L’ultima rilevante modifica riguarda i termini di pagamento e lo stato di avanzamento dei lavori, disciplinati all’art. 113 bis del codice dei contratti. Alle previsioni generali sull’emissione dei certificati di pagamento e sulla liquidazione degli acconti e del saldo finale (in relazione ai vari stati di avanzamento), la nuova norma ha introdotto all’art. 113 bis del Codice i commi da 1-bis a 1-septies, assegnando un maggiore ruolo propulsivo all’esecutore. La normativa attualmente in vigore prevede che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che non sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. Le nuove disposizioni prevedono che: • Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori; • il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore. Viene però specificato che in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell’esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
SUBAPPALTO (art. 105 d.lgs. 50/2016) Le modifiche sono principalmente due, viene eliminato il divieto per l’affidatario del contratto di subappaltare a soggetti che abbiano partecipato alla procedura; è stata finalmente risolta l’annosa questione della necessaria indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta per tutte le tipologie di appalto (obbligo di indicazione che, stante l’integrale abrogazione del comma 6 dell’art. 105 del codice, non sarà più in vigore da febbraio). Si ricorda che già il decreto rilancio (d.l. 32/2019, art. 1, comma 18), disponeva la temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2023, dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, nonché delle verifiche sui subappaltatori in sede di gara. Queste modifiche si aggiungono a quella già disposta e in vigore dal 1° novembre 2021 con il decreto-legge 77/2021 (convertito con la legge 108/2021), che ha definitivamente abrogato il comma 5 dell’art. 105, relativo al limite dell’importo del subappalto, determinando un vero
UNI e Confartigianato – Accordo per la diffusione delle norme tecniche a) euro 200+IVA raccolta completa UNI per le aziende con meno di 50 dipendenti b) euro 300+IVA raccolta completa UNI per le aziende con oltre 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni. c) euro 50+IVA selezione norme UNI citate nel Codice dei contratti pubblici d) euro 140+IVA selezione norme UNI NTC “Norme tecniche per le costruzioni” La consultazione on-line di cui ai punti a) e b) non prevede lo scarico e la stampa delle stesse il cui prezzo rimane quello di listino. Mentre per le selezioni di cui ai punti c) e d) le norme possono essere acquistate in formato pdf al prezzo speciale di 15 euro + IVA 22%. Se siete interessati ad aderire all’abbonamento, potete contattare la vostra associazione territoriale di riferimento.
Confartigianato ed UNI hanno firmato una convenzione che consente alle aziende associate, tramite consultazione on line, un totale accesso ai testi integrali delle norme UNI (inclusi i recepimenti delle norme europee armonizzate EN e le adozioni delle norme internazionali ISO a catalogo), sette giorni alla settimana, 24 ore su 24. E’ stata confermato anche il pacchetto con la possibilità di consultare e soprattutto acquistare ad un prezzo speciale tutte le norme tecniche citate nel Codice dei contratti pubblici, D.Lgs 50/2016. La Convenzione sarà valida fino al 31 dicembre 2022, mentre l’abbonamento ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione. L’UNI, nell’ottica di mettere a disposizione delle imprese la consultazione on line dell’intero catalogo di norme al minor costo possibile, ha stabilito il seguente costo annuo: 15
N. 2 - 2022