Fisco restando comunque possibile omettere tale espressa indicazione, essendo la stessa assorbita da corretto codice natura che identifica l’operazione.
contenuti nelle fatture emesse da RT. CAMPO 4.1.14 <NONRISCOSSOOMAGGIO> Nel campo 4.1.4 va indicato l’importo totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell’ammontare imponibile totale da assoggettare ad Iva rappresentato dal campo 4.1.6 <ImportoParziale>. L’importo deve essere al netto dell’Iva (anche quando non c’è esborso di denaro, al completamento dell’operazione (cessione del bene/prestazione del servizio), al cessionario o committente va necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l’eventuale importo non riscosso) o una fattura.
CAMPO 4.1.9 <BENIINSOSPESO> Va utilizzato alla consegna del bene per indicare l’importo, al netto d’iva, relativo ai beni consegnati su cui in precedenza è già stato pagato l’acconto o per i quali sono stati emessi buoni corrispettivo monouso (situazioni nelle quali l’operazione si considera effettuata ai fini Iva in un momento precedente alla consegna del bene o al completamento della prestazione). Tali indicazioni valgono anche nel caso della valorizzazione del blocco 4.2.5<ticket>. CAMPO 4.1.11 <NONRISCOSSOFATTURE> Nel campo 4.1.11 va indicato l’ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi collegati a fatture (in caso di corrispettivi riscossi, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato.
CAMPO 4.2.3 <PAGATOELETTRONICO> In tale campo va riportata l’informazione sui pagamenti avvenuti in modo elettronico tra cui è compreso il bonifico, indipendentemente dall’effettiva disponibilità delle somme, ossia dalla “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Se il bonifico copre l’intero prezzo dovuto i campi relativi al non riscosso non vanno compilati.
CAMPO 4.1.12 <TOTALEDAFATTURERT> Il campo 4.1.12 va valorizzato esclusivamente nell’ipotesi in cui l’RT, in grado di predisporre ed emettere anche fatture elettroniche, non sia in grado di scorporare gli importi relativi alle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri trasmessi all’Agenzia al momento della chiusura. In tal caso va indicato l’Importo totale dei corrispettivi, al netto dell’Iva,
CAMPO 4.2.4 <SCONTOAPAGARE> Nel campo va indicato l’importo dello sconto applicato in fase di pagamento o l’importo dei pagamenti effettuati con buoni multiuso.
Riproposta per i privati la rivalutazione di terreni e partecipazioni Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali viene reintrodotta con l’art. 29 del DL 17 del 1/3/2022 (decreto energia) la possibilità, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva, di rivalutare il costo o il valore d'acquisto dei terreni, edificabili o agricoli, e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2022, che non siano beni aziendali, al fine di ridurre la plusvalenza che, in caso di successiva vendita, va assoggettata a tassazione tra i redditi diversi. Sono infatti riaperti al 15 giugno 2022 i termini per la redazione e il giuramento della perizia da parte di un professionista abilitato e per il versamento delle imposte sostitutive previste per la rivalutazione dei valori d’acquisto dei seguenti beni che non appartengano ad imprese: • terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti all’1/1/2022; • partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute all’1/1/2022. dice tributo 8055 per i terreni e 8056 per le partecipazioni, indicando come anno di riferimento il 2022, e può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dalla data del 16/6/2022.
L'imposta sostitutiva si applica sul valore di perizia del bene limitatamente alla propria quota di possesso con l’aliquota del 14%. L’imposta sostitutiva va versata con il modello F24, con co5
N. 3 - 2022