Obblighi delle Imprese Familiari e dei collaboratori familiari La sicurezza nei luoghi di lavoro IMPRESA FAMILIARE (definizione dall’art.230 bis del Codice Civile): è quell'impresa in cui collaborano in maniera continuativa il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo dell'imprenditore. L’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che i componenti dell'impresa familiare devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro conformi b) munirsi ed utilizzare di dispositivi di protezione individuale c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento qualora svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Inoltre, hanno facoltà di: a) effettuare sorveglianza sanitaria b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto, non sono esclusi gli obblighi di: redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di aggiornarlo ad ogni variazione nominare e formare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominare e formare gli addetti alla prevenzione incendi ed al primo soccorso far svolgere ai lavoratori ogni corso di formazione-informazione-addestramento specifico per la mansione svolta dai collaboratori familiari (ad es. i corsi per carrellisti, gruisti, PLE, ponteggi, …) nominare il Medico Competente, affinché svolga gli obblighi previsti dall’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 (collaborazione alla Valutazione Dei Rischi, Sopralluogo sanitario sui luoghi di lavoro, …). COLLABORATORI FAMILIARI: I collaboratori familiari facenti parte di qualsiasi tipo di azienda/ditta/società/associazione, tranne quelli facenti parte di imprese familiari, sono equiparati a lavoratori, e quindi hanno gli stessi obblighi relativamente alla sicurezza.
OT 24 – Riduzione premio inail E’ disponibile sul portale telematico dell’INAIL il nuovo modello OT24 anno 2014 (da presentare entro il 28 Febbraio 2015), da utilizzare per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa da parte delle aziende che abbiano posto in essere, nell’anno 2014, misure volte a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nuovo modello presenta modifiche radicali rispetto all’anno passato: sono introdotte molte più casistiche di interventi organizzativi aziendali che danno diritto agli sconto INAIL. Sempre meno importanza e punteggio è attribuito alle attività “classiche” di prevenzione.
Nulla è cambiato in merito alle tempistiche e alle scadenze; la presentazione della richiesta sarà sempre e solo telematica, mediante l’accesso alla propria area privata aziendale sul portale INAIL. Gli sconti sui premi INAIL attualmente vigenti sono i seguenti:
per le imprese che hanno fino a 10 lavoratori all’anno la riduzione è del 30%; per quelle che hanno da 11 a 50 dipendenti è del 23%; per quelle da 51 a 100 18%; da 101 a 200 15%; da 201 a 500 12%; oltre 500 7%.
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato. La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Per scaricare il modello, visualizzare allegati e manuali di istruzione e per reperire ogni tipo di informazione, è possibile accedere al sito all’INAIL, all’indirizzo: http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/Gestionerapportoassicurativo/Datoredilavoro/index.html
L’aggiornamento del testo unico sulla sicurezza (D.Lgs.81/08) Sul sito internet del Ministero del Lavoro il testo coordinato con le modifiche del 2014 In rilievo le modifiche sulla tempistica di redazione della valutazione dei rischi. In caso di costituzione di nuova impresa: Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, individuare le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione Il datore di lavoro deve indicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello Territoriale (RLST) e del Medico Competente (MC) che ha partecipato alla valutazione dei rischi Il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione al RLS (o RLST). In caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza, o in relazione a nuove tecnologie adottate, infortuni importanti o segnalazioni di variazione della sorveglianza sanitaria: Il datore di lavoro è tenuto a rielaborare immediatamente la valutazione dei rischi Le misure di prevenzione e protezione devono essere conseguentemente aggiornate Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato entro 30 giorni Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione al RLS (o RLST). Altre variazioni. Nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature (es. gru). Inserimento dei modelli semplificati per la redazione del POS, PSC e PSS. Nuovo elenco dei soggetti abilitati ai lavori in tensione in sistemi di II e III categoria. Inserimento del decreto sulla sicurezza nel montaggio e smontaggio di palchi e cantieri temporanei in spettacoli artistici e manifestazioni fieristiche.
Per eventuali chiarimenti, potete contattare il sig. Molar Federico al numero 3467113145 o inviare una mail all’indirizzo federico.molar@polo626.com