Informazioni generali L’art. 15, comma 1, della legge quadro sul Volontariato 11 Agosto 1991 n° 266 prevedeva l’istituzione di “centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività”. La Legge quadro considera “organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti” e intende come attività di volontariato “quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Il volontario non può intrattenere alcun rapporto di lavoro con l’organizzazione di cui fa parte, né essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario delle sue azioni di solidarietà. L’organizzazione può riconoscergli il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività di volontariato entro determinati limiti. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266 L’art. 2 del Decreto dell’8 Ottobre 1997 del Ministero del Lavoro istituiva presso ogni regione un fondo speciale costituito dai proventi degli enti creditizi (quota non inferiore a un quindicesimo dei proventi al netto delle spese) e amministrato da un comitato di gestione, con il compito di individuare i criteri per l’istituzione di uno o più centri di servizio nelle regioni e successivamente ripartire annualmente fra di essi le somme scritturate nel fondo speciale. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/10/15/097A8092/sg L’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016 n° 106 delegava il Governo a adottare “uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria 9