Opera 4 Fondare e gestire un'organizzazione di volontariato

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Opera · 4 Strumenti del volontariato collana diretta da Paolo Ponzio

Per informazioni sulle opere pubblicate e in programma promosse dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” rivolgersi a: Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” via Vitantonio di Cagno 30 - 70124 Bari tel.: 080 5640817 fax: 080 5669106 © 2008, Pagina soc. coop., Bari © 2008, Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, Bari

Fondare e un’organizzazionegestiredivolontariato a cura del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” per la Provincia di Bari Area Consulenza Prefazione di Roberto D’Addabbo edizioni di

Finito di stampare nel giugno 2008 da Corpo 16 s.n.c. - Bari per conto di Pagina soc. coop.

Prefazione VII Le organizzazioni di volontariato 1. Premessa3 2. L’attività di volontariato: requisiti, modalità e adempimenti4 3. Costituire un’organizzazione di volontariato: forma giuridica, atto costitutivo e statuto5 4. Rimborsi spese ai volontari: limiti e tipologie8 5. Il Registro regionale del volontariato10 Allegati 1. Fac-simile Atto costitutivo, p. 12 • 2. Fac-simile Statuto, p. 14 • 3. Fac-simile Domanda d’iscrizione al Registro regionale delle ODV, p. 22 Gli adempimenti contabili 1. Premessa24 2. Il bilancio (Rendiconto annuale)24 3. La situazione patrimoniale26 4. Il rendiconto di gestione26 5. Il rendiconto finanziario27 6. La relazione di missione27 Allegati 4. Fac-simile Rendiconto annuale, p. 29 • 5. Fac-simile Verbali di approvazione del Rendiconto annuale, p. 31 Assicurare il volontario 1. Premessa34 2. Obblighi e facilitazioni per le assicurazioni ai volontari35 V Indice

3. Assicurare il volontario 37 4. Assicurazione contro le malattie 38 5. Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi 38 Allegati 6. Fac-simile Registro dei volontari, p. 41 I rapporti di lavoro con le organizzazioni di volontariato 1. Premessa42 2. Il lavoro subordinato43 3. Il lavoro autonomo45 I rapporti contrattuali con gli enti pubblici 1. Premessa49 2. La convenzione50 3. Contenuti della convenzione51 Allegati 7. Fac-simile Atto di convenzione, p. 53 Le agevolazioni fiscali 1. Premessa59 2. Le agevolazioni fiscali per le ODV 59 3. Le agevolazioni fiscali per le ONLUS 61 Brevi cenni ad altre categorie operanti nel Terzo settore 1. Premessa63 2. Le cooperative sociali64 3. Le associazioni di promozione sociale64 4. Le fondazioni65 5. Le ONG (Organizzazioni non governative) 66 6. Le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) 68 Appendice normativa Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge-quadro sul volontariato71 Legge regionale Puglia 16 marzo 1994, n. 11 – Norme di attuazione della Legge-quadro sul volontariato 80 VI

Il ruolo delle organizzazioni di volontariato è profondamente cambiato negli ultimi anni, anche a seguito di importanti interventi legislativi, primo fra tutti la legge 266 del 1991, che ne hanno valorizzato la capacità di rispondere concretamente ai bisogni e alle aspettative dei cittadini.

VII

obiettivo impone alle organizzazioni di volontariato di crescere e maturare sul piano dell’organizzazione e della qualità dei servizi erogati, per poter essere in grado di rispondere adeguatamente alle funzioni che sono chiamate a svolgere. Se infatti la finalità solidaristica è la principale e fondamentale motivazione che spinge un gruppo di persone a mettersi insieme per fare volontariato, è tuttavia necessaria – affinché la loro azione risulti concreta ed efficace e possa rispondere adeguatamente al ruolo e agli obiettivi su enunciati – una progressiva acquisizione di competenze organizzative, gestionali e amministrative.Perquestoè importante, anzi necessario, che chiunque intenda costituire e gestire un’organizzazione di volontariato sia in grado, attraverso la conoscenza del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, non solo di orientarsi nella scelta del modello organizzativo da adottare, ma anche di conoscere gli adempimenti contabili cui ottemperare, le agevolazioni fiscali di cui poter beneficiare, la regolamentazione dell’attività dei volontari aderenti, le possibilità di instaurazione di eventuali rapporti di lavoro e forme di gestione dei rapporti con gli enti pubblici.

Risulta, dunque, rafforzata l’importanza delle organizzazioni di volontariato sia nella definizione e realizzazione dei servizi da offrire alla comunità, sia nella partecipazione alla pianificazione delle attività di intervento, attraverso cui le organizzazioni si propongono come portavoci delle esigenze della popolazione e, in particolare, di quelle fasce più deboli altrimenti non rappresentate, che ottengono così maggiori possibilità di tutela dei propri diritti.Tale

Prefazione

La necessità di pubblicare il presente lavoro nasce proprio dall’esperienza maturata all’interno dell’Area Consulenza nell’incontro quotidiano con le esigenze delle associazioni: questo testo contiene, infatti, le principali nozioni di base utili per la costituzione e la gestione di un’organizzazione di volontariato.Nelringraziare

Coordinatore Area Consulenza Roberto D’Addabbo VIII

la dott.ssa Stefania Scardicchio per la preziosa collaborazione nella redazione del testo e tutti i consulenti del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” per i contributi forniti, ci auguriamo che il presente lavoro possa costituire una guida di semplice e agevole consultazione per le organizzazioni di volontariato e per tutti gli operatori del settore.

A tal fine, il Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” per la Provincia di Bari, attraverso l’Area della Consulenza, fornisce gratuitamente servizi di consulenza alle Organizzazioni di volontariato nelle seguenti materie: legale; amministrativa, contabile, fiscale; organizzazione, gestione, sviluppo e consolidamento; bandi e progetti di gara; lavoro.

un’organizzazionegestiredivolontariato

Fondare e

Le organizzazioni di volontariato

Finalità e oggetto della legge, espressi nell’art. 1, sono infatti da un lato il riconoscimento da parte della Repubblica italiana del valore sociale e della funzione dell’attività di volontariato, intesa come “espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, la sua salvaguardia in quanto attività autonoma e la promozione del suo sviluppo; dall’altro la definizione dei criteri normativi a cui lo Stato, le Regioni e le Province devono attenersi nel regolare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di volontariato.

Tale legge è dunque il concretizzarsi di una prima risposta a questa duplice necessità, poiché esprime il riconoscimento e il sostegno da parte dello Stato nei confronti del fenomeno del volontariato e rappresenta un importante punto di riferimento nella regolazione dei rapporti tra il mondo del volontariato e la Pubblica Amministrazione.

Nel perseguire tali finalità la legge 266/91 provvede, inoltre, alla definizione di alcune nozioni fondamentali come quella di “attività di volontariato”, chiarisce e determina le caratteristiche che un’organizzazione di volontariato deve possedere per essere riconosciuta come tale, per poi disciplinare i rapporti tra le suddette organizzazioni e i soggetti pubblici attraverso le previsioni delle convenzioni. 3

1. Premessa La legge 266 approvata l’11 agosto del 1991, meglio nota come Legge-quadro sul volontariato, rappresenta la risposta a una necessità, avanzata prevalentemente dalle stesse organizzazioni di volontariato (ODV), che per almeno un decennio si era espressa sotto forma di studi, dibattiti e proposte: la necessità, in generale, di comprendere fino in fondo un fenomeno sociale di vasta portata e in continua espansione quale quello del volontariato e, più in particolare, di stabilire un ordinamento legislativo che disciplinasse la complessa questione del lavoro volontario.

Nei paragrafi successivi inizieremo a descrivere tutta la ricchezza del tentativo giuridico che la Legge-quadro sul volontariato ha messo in campo, a partire dalla definizione delle caratteristiche dell’attività di volontariato e della figura del volontario, fino alla previsione delle modalità attraverso cui quell’attività può concretizzarsi nella vera e propria costituzione di un’organizzazione di volontariato.

2. L’attività di volontariato: requisiti, modalità e adempimenti Secondo quanto riporta l’art. 2 della legge 266/91, l’attività di volontariato è quella prestata in modo “personale, spontaneo e gratuito”. Tali caratteristiche sono intimamente legate tra loro e sono nella loro unità indispensabili per capire il senso di tale attività.

Il volontario, come vedremo, ha diritto al rimborso delle spese che ha effettivamente sostenuto durante lo svolgimento della sua attività, entro però dei limiti prestabiliti dalla stessa organizzazione di volontariato a cui egli appartiene.Èpossibile

“Personale” indica che il volontariato ha come esclusivo protagonista la persona: una società o un ente pubblico non possono essere soggetti dell’attività di volontariato; “spontaneo” significa che la decisione di intraprendere tale attività può partire solo da un moto libero della volontà e tradursi in un gesto libero della persona: non si può considerare volontaria un’attività obbligata o indotta in qualche modo; “gratuito” inerisce, infine, al fatto che il servizio volontario non può essere prestato per fini di lucro, anche se indiretto, ma soltanto “per fini di solidarietà”. Questa caratteristica infatti –ma in essa si riaffermano anche le due precedenti – ci permette di sottolineare che scopo del volontariato è quello dell’offerta gratuita (della propria iniziativa e attività, del proprio tempo ecc.), nell’interesse dell’altro e senza la pretesa o anche l’aspettativa di ricevere in cambio una retribuzione, anche se ad elargirla fosse il beneficiario stesso.

andare più a fondo nella comprensione di queste caratteristiche del lavoro volontario, e delle loro implicazioni, continuando a seguire il testo della legge: esse sono riprese, infatti, proprio a partire dalla definizione, di fondamentale importanza, di “organizzazione di volontariato” espressa nell’art. 3, e costituiscono le fondamenta su cui gli statuti delle organizzazioni di volontariato devono edificarsi. La descrizione di questi aspetti è il passo successivo da compiere.4

degli aderenti può far seguito la composizione di un atto costitutivo: esso rappresenta la forma ufficiale con cui un’organizzazione si costituisce. Oltre ai requisiti specifici previsti dall’art. 3 della legge 266/91, che a breve andremo a dettagliare, esso deve contenere, stando a quanto riporta l’art. 16 del Codice Civile, “la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sulla

Se si mantiene fede a tale scopo generale, a ogni organizzazione è concesso un largo margine di libertà nella scelta della propria forma giuridica (per questo la definizione di “organizzazione di volontariato” fornita dalla legge rimane volutamente ampia): ognuna potrà, cioè, optare per la forma che ritiene più adeguata alla realizzazione dei propri fini particolari. Per poter poi assumere effettivamente la forma giuridica ritenuta più conforme ai propri scopi, l’organizzazione di volontariato dovrà procedere attenendosi alle disposizioni previste per quella forma dal Codice Civile.

dell’organizzazione che si è così costituita sono comprese nello statuto, che diviene in questo modo la carta fondamentale dell’associazione di volontariato.

L’art. 3 della legge 266/91 detta una definizione, sebbene piuttosto generale, di “organizzazione di volontariato”, descrivendola nei termini di “organismo liberamente costituito” che abbia come suo unico fine quello di svolgere l’attività – personale, spontanea e gratuita a fini esclusivamente solidaristici – di volontariato.

3. Costituire un’organizzazione di volontariato: forma giuridica, atto costitutivo e statuto L’attività di volontariato, per essere riconosciuta come tale, deve svolgersi all’interno di un’organizzazione di volontariato. Ciò non è in contraddizione con l’averla definita un’attività spontanea e personale: la persona è l’attore principale, ma essa deve concepirsi e muoversi come membro di un’organizzazione di volontariato, e non individualmente come privato.

Leamministrazione”.regolefondamentali

L’art. 3 della 266/1991 fissa alcuni requisiti fondamentali che nello statuto, nell’atto costitutivo o negli accordi tra gli aderenti non possono mancare. Non si tratta di requisiti meramente formali, ma di caratteristiche che, 5

La legge 266/91 delinea in maniera piuttosto generale le modalità di costituzione di un’organizzazione di volontariato: il primo passo è generalmente un accordo tra gli aderenti, cioè il libero incontro tra persone riunite in “collegio”. Non è necessario che gli accordi presi in quella sede vengano redatti in forma scritta, sebbene questa sia preferibile ai fini della loro certificabilità.All’accordo

b) La democraticità della struttura dell’organizzazione, composta da cariche elettive e gratuite. Il secondo requisito che ogni organizzazione di volontariato deve avere presente per essere riconosciuta come tale è la “democraticità della struttura associativa”. Si tratta di uno strumento indispensabile per il conseguimento dei fini che l’organizzazione si prefigge. Anche in questo caso, infatti, è necessario ribadire che non si tratta di un semplice criterio formale: oltre a emergere chiaramente dalle disposizioni dello statuto e dell’atto costitutivo, esso deve soprattutto riguardare il funzionamento dell’organizzazione stessa.

Li elenchiamo di seguito e ne forniamo poi una breve descrizione: a) l’assenza di fini di lucro; b) la democraticità della struttura dell’organizzazione, che deve essere composta da cariche elettive e gratuite; c) la gratuità delle prestazioni dei volontari; d) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti; e) i loro diritti e i loro obblighi; f) l’obbligo di formazione del bilancio; g) la previsione di assicurazione degli aderenti contro infortuni e malattie e responsabilità civile verso terzi.

a) L’assenza di fini di lucro. Le associazioni di volontariato non possono avere come finalità il profitto. Ciò non significa che non possano ricavare degli utili, ma che questi non debbano essere distribuiti, né in forma diretta né indiretta, agli aderenti all’organizzazione.

oltre a comparire nello statuto, mostrano quale debba essere la vera natura di un’organizzazione di volontariato.

Democraticità della struttura significa innanzitutto che la vita dell’organizzazione deve avere come cardine l’organo assembleare: è all’assemblea che devono essere rimessi tutti i compiti e i poteri fondamentali per la gestione del gruppo. Con democraticità s’intende più specificatamente che l’organizzazione deve prevedere il rispetto delle regole di democrazia e dei diritti fondamentali degli associati, nonché l’uguaglianza dei diritti di ogni singolo aderente, pur riconoscendo il potere della maggioranza di esercitare i compiti dell’organizzazione e senza che venga per questo eliminato il potere delle minoranze di controllare l’operato svolto.

Le cariche associative devono essere, infine, gratuite: si tratta di un pun6

Strettamente legata alla democraticità della struttura dell’organizzazione vi è l’elettività delle cariche associative: quest’ultima, infatti, è una delle condizioni perché la democraticità stessa possa essere rispettata. L’organizzazione prevede l’esistenza di cariche che devono essere assunte solo in modo democratico e quindi solo mediante elezioni.

la menzione di questo requisito non si fa che riaffermare la natura propria del volontariato, tanto che si potrebbe dire che la legge sigilla un aspetto – la gratuità – che fa parte della tradizione volontaristica da sempre e perOltredefinizione.all’assenza di remunerazione diretta si deve prestare attenzione anche ai compensi indiretti come i rimborsi delle spese sostenute, a cui i volontari hanno sicuramente diritto ma che non devono essere erogati oltre i limiti previsti dall’organizzazione a cui appartengono.

d) Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti. Tale requisito ha come presupposto fondamentale il fatto che un’organizzazione non è mai espressione dell’intenzione di un singolo individuo: le organizzazioni dovranno sempre avere una base pluripersonale sebbene non importino il numero, la mutevolezza e la variabilità nel tempo di coloro che contribuiscono all’operato dell’organizzazione.

Assunto tale presupposto, lo statuto ha il compito di esplicitare dei criteri oggettivi di ammissione ed esclusione degli aderenti: su questo tema i riferimenti normativi sono piuttosto esigui. Nell’art. 16 del Codice Civile viene, tuttavia, sancito che nello statuto e nell’atto costitutivo di un’associazione devono essere espressi “i diritti e gli obblighi degli associati e la condizione della loro ammissione”. Allo stesso modo lo statuto deve prevedere i criteri per cui può nascere l’incompatibilità e quindi l’esclusione degli aderenti dall’associazione. Nell’art. 24 del Codice Civile si legge che l’associato è libero di recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato e che la dichiarazione di recesso, da re7

c) Gratuità delle prestazioni dei volontari.Si tratta di ribadire a proposito delle prestazioni offerte dai volontari quanto appena detto riguardo alle prestazioni dei soggetti che rivestono cariche elettive particolari all’interno dell’organizzazione.

to già richiamato più volte, ma che viene ora ribadito considerandone un’aspetto nient’affatto ovvio. I soggetti che ricoprono cariche particolari all’interno dell’organizzazione non possono essere retribuiti in alcun modo e non possono pertanto intrattenere con l’associazione di volontariato rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Ad essi può spettare un rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell’associazione nelle modalità e nei limiti da essa previsti, cioè secondo quanto deliberato dall’assemblea dei soci o descritto nel regolamento interno.

Anche i volontari, infatti, non possono essere retribuiti in alcun modo e non possono pertanto intrattenere con l’associazione di volontariato rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Il servizio reso dal volontario non può e non deve essere retribuito neppure dal beneficiario.Con

g) Assicurazione degli aderenti contro infortuni e malattie.Le organizzazioni di volontariato hanno, infine, l’obbligo di assicurare i propri aderenti contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento del lavoro volontario, e per la responsabilità civile verso terzi.

1) le spese devono essere di fatto sostenute per l’attività di volontariato offerta;2)il limite per il rimborso di tali spese deve essere previamente fissato dall’organizzazione.Nondisciplinare le modalità di rimborso spese favorirebbe il rischio di eccessiva elargizione di denaro, tanto che si tratterebbe di un celato compenso per l’attività prestata, che cadrebbe fuori dai parametri previsti dalla legge. 8

digere in forma scritta, ha effetto con lo scadere dell’anno in corso se fatta almeno tre mesi prima della data di scadenza dello stesso.

f) Obbligo di formazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti.Lo statuto deve necessariamente prevedere l’obbligo di formazione del bilancio dal quale risultino chiaramente i beni, i lasciti o i contributi ricevuti e da cui si evinca con trasparenza l’impiego delle risorse. Devono essere inoltre indicati l’organo competente a redigere il bilancio e le modalità di approvazione dello stesso.

4. Rimborsi spese ai volontari: limiti e tipologie La legge 266/91 prevede che al volontario siano rimborsate dall’organizzazione di volontariato le spese che egli ha effettivamente sostenuto per l’attività prestata. Queste spese sono esenti da ritenuta fiscale e previdenziale.

Vi sono due parametri – la legge non fornisce criteri più precisi al riguardo – che permettono di identificare le spese rimborsabili e la possibilità di esenzione fiscale e previdenziale:

e) Diritti e obblighi degli aderenti.È questo un aspetto piuttosto malleabile perché dipende dagli scopi particolari che ogni organizzazione si propone di raggiungere. Lo statuto dovrà comunque stabilire chiaramente quali sono i diritti e gli obblighi degli aderenti: si tratterà, ad esempio, di doveri comportamentali nei confronti delle persone con cui il volontario entra in rapporto durante il suo servizio, dell’obbligo di versare una quota associativa, o, generalmente, del rispetto delle norme dello statuto. Per alcuni tipi di associazioni potrebbe esserci la necessità di dettagliare dei doveri più specifici per i volontari, quali ad esempio l’obbligo di indossare una tenuta, di offrire una reperibilità costante e in periodi determinati, di frequentare corsi di aggiornamento o di formazione, di effettuare test attitudinali, ecc.

Poiché il volontario non intrattiene con la propria ODV un rapporto definito da un contratto di lavoro, i rimborsi spese per lui previsti non sono imponibili ai fini IRAP, al contrario di quanto accade per i collaboratori coordinati e continuativi. Questo vale anche nel caso di rimborsi al Presidente o ai consiglieri dell’ODV, vista l’assoluta gratuità delle cariche sociali imposta dalla 266/91.

• Le spese di vitto e alloggio in caso di trasferta, cioè in occasione di servizio svolto fuori dalla propria sede di appartenenza. Anche in questo caso si dovrà fare riferimento alla relativa documentazione fiscale, vale a dire ricevute, fatture, scontrini integrati e scontrini semplici.

La documentazione presentata dal volontario deve poi essere opportunamente conservata agli atti dell’ODV in vista di un eventuale controllo fiscale. 9

Tra le spese rimborsabili vi sono:

le spese non rimborsabili vi sono, invece, tutte quelle non documentate e le spese di trasporto sostenute dal volontario per raggiungere la sede dell’associazione di cui fa parte: queste ultime sono infatti ritenute soltanto propedeutiche allo svolgimento della vera e propria attività di volontariato.

Le spese dei viaggi e degli spostamenti effettuati durante lo svolgimento dell’attività di volontariato con previa autorizzazione dell’ODV; perché queste spese possano essere coperte dall’organizzazione è necessario che siano documentate indicando le date, i luoghi e le ragioni degli spostamenti, che verranno poi riscontrati nell’attività stessa prestata dal volontario. In caso di utilizzo di mezzi pubblici si dovrà fare riferimento ai relativi biglietti; se invece si adopera l’auto privata il riferimento sarà alle tariffe ACI.

Potrebbero esservi altre spese, effettivamente sostenute dal volontario nel corso del suo servizio, rimborsabili purché opportunamente documentate: materiale di cancelleria, biglietti di ingresso a parchi o musei, telefonate o fax fatti per comunicare con la sede dell’ODV o con i destinatari del servizio.Tra

Il rimborso spese deve essere preceduto da una richiesta redatta dal volontario dalla quale si evinca chiaramente il nesso con l’attività svolta per conto dell’associazione: le cartolerie specializzate dispongono dei moduli appropriati per le domande di rimborso. Per le ODV tali documenti sono esenti da bollo.

In alcuni casi l’organizzazione di volontariato potrebbe prevedere dei rimborsi forfetari per alcuni tipi di servizi e con modalità di effettuazione e fasce orario di intervento da specificare. È però un tema questo non precisamente definito dalla legge e ampiamente contestato dagli uffici fiscali.

La domanda d’iscrizione deve essere redatta su carta semplice – ai sensi dell’art. 8 della legge 266/91 e secondo quanto riporta l’art. 2 della Legge regionale Puglia 16/03/1994 n. 11 – dal rappresentante legale dell’associazione di volontariato e ad essa deve essere allegata la seguente documentazione: a) atto costitutivo; b) statuto; c) verbale di nomina del legale rappresentante dell’organizzazione; d) relazione sull’attività svolta e sull’articolazione propria dell’organizzazione in questione; 10

5. Il Registro regionale del volontariato Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti dettagliati dall’art. 3 della Legge-quadro hanno la possibilità, o meglio, il diritto di richiedere l’iscrizione nei registri delle associazioni di volontariato appositamente istituiti presso le Regioni e le Province Autonome. L’iscrizione al Registro regionale del volontariato è condizione necessaria perché l’organizzazione possa beneficiare: a) della possibilità – come previsto dall’art. 7 della 266/91 – di stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e tutti gli enti pubblici; b) di agevolazioni fiscali consistenti, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della legge 266/91 (come vedremo più dettagliatamente nel capitolo 6), tra cui esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro, esenzioni sulle donazioni e sulle attribuzioni di eredità, erogazioni liberali in denaro, non imponibilità delle entrate marginali rispetto alle attività dell’organizzazione impiegate per fini istituzionali.

Le modalità d’iscrizione ai registri sono regolate da leggi regionali: la Regione Puglia fa riferimento alla Legge regionale 16/03/1994 n. 11, che ha dato un’attuazione più dettagliata alla legge 266/91. In essa è contenuta la dichiarazione d’istituzione, presso l’assessorato regionale ai servizi sociali, del Registro generale delle organizzazioni di volontariato che abbiano sede legale o articolazione locale autonoma nella Regione Puglia e che siano promotrici delle finalità previste per le associazioni di volontariato dalla legge 266/91.Pertutelare il diritto delle organizzazioni a richiedere l’iscrizione a tali registri, è prevista in caso di diniego dell’iscrizione o di cancellazione dell’associazione interessata la possibilità di ricorrere al T.A.R. entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La domanda di iscrizione può essere, pertanto, presentata al Comune nel cui ambito territoriale ha sede e opera l’organizzazione richiedente.

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Sono escluse dall’iscrizione, secondo quanto riporta il comma 7 dell’art. 2 della Legge regionale a cui abbiamo già fatto riferimento, le istituzioni pubbliche, le cooperative, le organizzazioni che svolgono la loro attività a favore dei propri aderenti, le associazioni sportive, le associazioni pro loco, le organizzazioni che svolgono attività produttive di rilevanza non marginale, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e di categoria, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi.

Tutte le domande saranno esaminate per verificarne la reale corrispondenza ai requisiti previsti dalla legge 266/91, e in particolare dall’art. 3: potrebbe allora emergere la necessità di documenti integrativi, o potrebbero anche essere effettuate delle verifiche dirette.

e) bilancio consuntivo; f) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, degli aderenti volontari e del personale dipendente o che intrattiene rapporti economici o patrimoniali con l’organizzazione. L’elenco deve comprendere la qualificazione professionale e il tipo di attività svolto da ciascuno all’interno dell’organizzazione; g) dichiarazione da cui risulti la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte dalla ODV;

Le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro si impegnano a trasmettere all’Assessorato regionale ai servizi sociali una copia del bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla data della sua approvazione e non oltre il 30 aprile di ogni anno, più una dichiarazione che attesti l’effettivo permanere dei requisiti necessari all’iscrizione. La stessa scadenza è prevista per la consegna di una relazione sulle attività svolte dall’associazione, con la comunicazione di eventuali variazioni della documentazione sopra elencata.

Nella Regione Puglia, in base a quanto stabilito con Deliberazione di G.R. n. 798 del 24 giugno 1999, le funzioni di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al Registro regionale delle ODV e della permanenza di detti requisiti ai fini della conservazione dell’iscrizione sono state trasferite ai Comuni.

In data__________ a ___________________ Via ____________________ si sono riuniti i seguenti ______________________sig.ri:nato a __________________ il ____________ residente a ________ cittadino _______ codice fiscale ________________ ______________________ nato a __________________ il ____________ residente a ________ cittadino _______ codice fiscale ________________ ______________________ nato a __________________ il ____________ residente a ________ cittadino _______ codice fiscale ________________ che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: Art. 1 Tra i suddetti comparenti è costituita l’associazione di volontariato, ai sensi della legge 266/91, avente la seguente denominazione: _________________ Art. 2 L’associazione ha sede in: ______________ Via ______________________ Art. 3 L’associazione ha come scopo di: __________________________________ Art. 4 L’associazione ha durata illimitata nel tempo. Art. 5 L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.12 ALLEGATO 1 • Fac-simile Atto costitutivo

Art. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche: Sig. ___________________________________________ Presidente; Sig. ___________________________________________ Vice-Presidente; Sig. ___________________________________________ Segretario. Art. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.13

Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 266/1991, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mo-

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 È costituita l’Associazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991 e della Legge regionale Puglia nr. 11/1994 denominata “ ”. Art. 2 L’associazione ha sede in __________________ (___) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. Art. 3 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. OGGETTO Art. 4 L’associazione “___________________________” è un’associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà. L’associazione ha per scopo ___________________________________ L’associazione in particolare si propone a) ____________________, b) ____________________,

L’associazione

14 ALLEGATO 2 • Fac-simile Statuto

e

Art. 7

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

biliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini L’associazioneistituzionali.è

aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

si compone di un numero illimitato di soci, di due categorie: – ordinari, che aderiscono all’associazione versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo; – operativi, che aderiscono all’associazione prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

SOCI Art. 5

Art. 6

L’associazione

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e perNeldecadenza.primocaso il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.15

Sono organi dell’associazione: a) l’assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) i TutteProbiviri.lecariche sono elettive e gratuite.16

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Art. 9

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione. L’associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’art. 5, comma 2, legge n. 266/1991. Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

RISORSE ECONOMICHE Art. 8

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.Spettaal presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

17

ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 10

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L’assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l’assemblea ha il compito: a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l’attività dell’associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell’attività sociale; b) di eleggere i membri del Consiglio Direttivo; c) di eleggere i Probiviri; d) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo; e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa. Art. 11

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Lasoci.convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

dal presidente dell’associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell’assemblea.I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in secondaL’assembleaconvocazione.èpresieduta

CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 14

Art. 13

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, di cui la metà – arrotondata se necessario all’unità superiore – dovrà essere scelta tra i soci operativi; gli altri consiglieri dovranno essere scelti tra i soci ordinari.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. 18

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Art. 16

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

19

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.Ledeliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il presidente dell’associazione, il vicepresidente, il tesoriere-segretario.

Art. 15

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

Art. 18 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Art. 19

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.IlPresidente

Al tesoriere-segretario

spetta il compito di tenere e aggiornare i libri sociali e contabili, di predisporre il bilancio dell’associazione .

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Presidente.PROBIVIRI

PRESIDENTE Art. 20

Art. 21

L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.20

sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.Neicasidi decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato Legge regionale Puglia nr. 11/1994, e alle loro eventuali variazioni. 21

ESERCIZI SOCIALI Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Art. 24

SCIOGLIMENTO Art. 23

(Intestazione dell’Organizzazione) Al Sindaco del Comune di Oggetto: Domanda d’iscrizione al Registro generale regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge regionale 16/03/94 n. 11. Il sottoscritto _______________________________ Presidente/legale rappresentante pro-tempore dell’organizzazione di volontariato denominata ________________________________, con sede legale nel Comune di ___________________, via ______________________ CAP _________, Tel. __________, cod. Fisc. _________________, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 16 Marzo 1994 n. CHIEDE11, l’iscrizione al Registro generale regionale del volontariato dell’organizzazione sopra indicata. A tale scopo dichiara che: – l’organizzazione è stata costituita in data ____________ nel Comune di ____________, Prov. _______; – l’organizzazione è dotata di regolare Statuto; – l’organizzazione opera nel territorio regionale nelle seguenti aree di intervento, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto, rivolto alla generalità della popolazione (indicare le aree o l’area prevalente di attività):Areasocio-sanitariaAreadellasolidarietà sociale Area educativa e del diritto allo studio Area culturale Area dei diritti civili Area della protezione civile – l’organizzazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed a criteri di trasparenza22amministrativa. ALLEGATO 3 • Fac-simile Domanda d’iscrizione al Registro regionale delle ODV

(1)Note:Copia conforme resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00. (2) L’elenco nominativo deve indicare, oltre alle generalità, anche la qualificazione professionale e l’attività svolta nell’ambito dell’organizzazione.23

Nello statuto dell’organizzazione emergono, espressamente gli artt.______, rispettivamente i sotto elencati elementi previsti dalla legge n. 266/91: – democraticità della struttura – assenza di fini di lucro – elettività e gratuità delle cariche associative – gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti – criteri di ammissione e di esclusione dei soci – diritti ed obblighi degli aderenti – modalità di formazione e approvazione del bilancio – modalità di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell’organizzazione, nel rispetto dell’art. 5, comma 1, della legge 266/91. Allega, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R.11/94, la seguente documentazione:1.Attocostitutivo, Statuto o accordo degli aderenti, formalizzati almeno con scrittura privata registrata (1) 2. Verbale di nomina del legale rappresentante (1).

5.rappresentante).ElencoNominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative, degli aderenti volontari e del personale dipendente o comunque in rapporti economici o patrimoniali con l’organizzazione (a firma autografa del Presidente/legale rappresentante) (2).

3. Bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale, riportante in calce una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, dal Presidente e dal Collegio dei Revisori dei Conti, attestante la veridicità e la rispondenza dei dati indicati nel bilancio alle scritture contabili depositate presso l’Associazione.

6. Dichiarazione sulla marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte (a firma autografa del Presidente/legale rappresentante).

IL PRESIDENTE (firma autografa e timbro)

4. Relazione concernente l’attività associativa svolta nel precedente anno solare e quella in programma, accompagnata da ogni documentazione (dichiarazioni, articoli di stampa, relazioni…) atta a dimostrare la presenza dell’organizzazione nel tessuto sociale dove opera e la sua collaborazione con enti pubblici o del privato sociale (a firma autografa del Presidente/legale

Gli adempimenti contabili

Il documento è formato da una situazione patrimoniale, dal rendiconto della gestione e dalla relazione di missione e rappresenta la sintesi di tutto l’andamento della gestione dell’organizzazione che serve, innanzitutto, affinché i presidenti, gli amministratori o i componenti il consiglio direttivo possano opportunamente seguire tutti i movimenti finanziari; affinché i terzi (ad esempio banche o fornitori) che hanno rapporti con l’ente siano informati circa la gestione contabile prima di concedere eventuali affidamenti; e, infine, per rispondere al dovere etico della trasparenza voluto dalla legge 266/91 e dal D.Lgs. 460/97. 24

Tale trasparenza può essere garantita, in prima istanza, attraverso il documento di bilancio che ben si presta a mantenere vivo nel tempo il rapporto fiduciario con la collettività di riferimento, la destinataria, cioè, dei servizi prestati e da cui provengono i fondi ricevuti e il lavoro volontario.

1. Premessa Ogni organizzazione di volontariato si trova a gestire denaro: la prudenza e il bisogno di essere trasparenti verso i soci consigliano, pertanto, di tenere un’ordinata contabilità, da una semplice “prima nota cassa” a un giornale in partita doppia.

Dai documenti e dalla contabilità si traggono gli elementi per la redazione del rendiconto annuale (chiamato impropriamente bilancio dalla legge 266/91).

2. Il bilancio (Rendiconto annuale) L’ODV ha l’obbligo di redigere un rendiconto annuale, come testualmente previsto dall’art. 3 comma 3 della legge 266/91: da esso “devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti”.

Il bilancio, come si è detto, deve essere strumento di trasparenza della gestione economica e finanziaria di un’organizzazione: per questo deve rappresentare in maniera chiara e adeguata le vicende economiche e finanziarie dell’associazione; da esso si deve poter chiaramente evincere se l’organizzazione di volontariato detenga i requisiti di legge.

Se per le imprese, infatti, il bilancio ha lo scopo di valutare il reddito prodotto, per le organizzazioni in cui è assente il fine di lucro si parlerà solo di avanzo o disavanzo della gestione, per la valutazione dei flussi di mezzi finanziari in entrata e di quelli impiegati per la gestione stessa. Il documento deve dunque rappresentare i ricavi (ad esempio quote associative, proventi istituzionali ecc.) e i costi del periodo interessato, dal cui confronto si concluderà con un avanzo o disavanzo di gestione. Sull’impiego dell’eventuale avanzo di gestione bisognerà fornire informazioni adeguate nell’anno successivo.Ildocumento

deve essere rilevato annualmente e non deve essere depositato presso alcun ufficio. Esso resta agli atti dell’ente per la libera consultazione dei soci. Per le associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale, la Regione Puglia ha previsto la trasmissione annuale del bilancio entro 30 gg. dalla sua approvazione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, per il controllo periodico del mantenimento dei requisiti previsti dalla legge 266/91 e dell’effettivo svolgimento delle attività di volontariato.

È preferibile, inoltre, che il rendiconto dell’ente, a prescindere dal criterio utilizzato, venga completato con la redazione di un inventario, che rechi l’elenco dei beni posseduti alla chiusura dell’esercizio (tavoli, sedie, computer, automobili, immobili) e dei crediti e debiti. L’inventario può assumere una grande importanza nel passaggio di consegne tra il presidente uscente e quello entrante, poiché quest’ultimo servendosi di esso potrà prendere co25

Tuttavia, oltre alle disposizioni contenute nell’art. 3, la legge 266/91 non prevede regole specifiche o anche semplicemente indicazioni più precise riguardo alle modalità, quindi ai contenuti e alla struttura, con cui il documento deve essere redatto. Anche l’attuale normativa civilistica non stabilisce specifici impegni contabili per le organizzazioni e le altre istituzioni non profit a carattere privato: essa prevede in maniera altrettanto generica (si veda l’art. 20 c.c.) che il bilancio sia approvato dall’assemblea, al termine di ogni esercizio, con le maggioranze di legge.

Posto, quindi, che non vi sono obblighi specifici per le associazioni sulle modalità di redazione del rendiconto annuale, ci proponiamo di fornire delle informazioni guida per le ODV sulla sua corretta stesura, tenendo presente che il primo passo nell’adempimento di questo compito è la valutazione della propria specifica esigenza in materia contabile, che deve innanzitutto tener conto della dimensione dell’organizzazione.

3. La situazione patrimoniale Il primo prospetto da preparare è la situazione patrimoniale, il cui scopo fondamentale è quello di rappresentare le risorse dell’ente disponibili o vincolate per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Lo schema tipico prevede l’indicazione, più o meno analitica, dei beni utilizzati, delle disponibilità liquide, dei residui attivi e passivi correnti, dei crediti e dei debiti nonché delle sopravvenienze attive e passive (quali eliminazioni di debiti, debiti, ecc.) e si chiude con un avanzo o un disavanzo patrimoniale.

4. Il rendiconto di gestione Il raffronto tra risorse in entrata e impieghi di risorse non è effettuato nel conto economico (tipico delle aziende profit), ma in un rendiconto della gestione, che presenta connotati e contenuti tipici.

La principale di tali aree gestionali è rappresentata dall’attività tipica o d’istituto: si tratta dell’attività svolta ai sensi delle indicazioni previste dallo statuto e viene espressa analiticamente dalle disposizioni statutarie e costitutive che identificano il fine di carattere ideale, sociale, morale che contraddistingue l’associazione. Nella gestione dell’attività tipica o istituzionale rientrano quindi tutte le operazioni direttamente correlate alla missione dell’associazione e che sono di competenza economica dell’esercizio a cui il rendiconto fa riferimento.

scienza della consistenza patrimoniale dell’associazione. Inoltre può essere utile ai fini fiscali, se si considera che la legge e lo statuto impongono il divieto di distribuire somme o beni ai soci o a terzi con finalità elusive.

Il rendiconto della gestione serve a rappresentare il risultato economico di periodo (positivo o negativo) e a illustrare, attraverso il confronto tra i proventi (ricavi) e i costi, come si sia pervenuti al risultato di sintesi.

Un’altra area essenziale è quella che comprende l’attività promozionale e di raccolta fondi: queste attività hanno lo scopo di ottenere contributi ed elargizioni tali da garantire una disponibilità di risorse finanziarie per la realizzazione di attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini isti26

Lo schema tipico prevede una classificazione delle risorse acquisite e impiegate dall’azienda non profit primariamente basato sulla classificazione per provenienza da soggetti, per i proventi, e sulla classificazione per destinazione alle aree gestionali, per gli oneri. L’eventuale classificazione per natura di proventi e oneri deve pertanto considerarsi aggiuntiva e non sostitutiva alla classificazione per destinazione.

Lo schema tipico prevede, al fine di rispondere all’esigenza di interpretare e integrare i valori espressi dagli altri documenti numerici sintetici, almeno le seguenti indicazioni: – descrizione delle finalità e dell’attività istituzionale dell’associazione (numero soci, risorse impiegate); – i rapporti con l’ambiente (comunità locale, ecc.) e i benefici per la collettività, soprattutto in termini di servizi forniti e di sensibilizzazione sui gravi problemi sociali; 27

Vi è poi l’attività accessoria, la sola eventuale: si tratta di un’attività diversa da quella istituzionale ma in grado di garantire risorse economiche con cui perseguire le finalità istituzionali espresse nello statuto.

Per completare la dovuta documentazione occorre anche fornire informazioni adeguate circa le modalità concrete di svolgimento dell’attività; vale a dire quali sono state le fonti di finanziamento e i relativi impieghi, le operazioni gestionali straordinarie, i programmi e le prospettive dell’esercizio successivo e ogni altra informazione che consenta ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità dell’attività svolta.

Lo schema tipico prevede una classificazione identica al rendiconto della gestione, ma con la specificità di tener conto solo delle entrate riscosse e delle uscite pagate, sia di competenza del periodo, che degli esercizi precedenti.

tuzionali. Qui saranno rappresentati tutti i costi e i proventi connessi allo sviluppo di attività e iniziative promozionali e di raccolta dei fondi; il risultato parziale di questa gestione deve risultare positivo e tale da garantire un adeguato finanziamento all’attività istituzionale. Anche se non è strettamente necessario, è opportuno allegare al bilancio il prospetto richiesto dall’art. 20 del D.P.R. 600/73 per ogni singola raccolta fondi: vi sarà più trasparenza verso i soci e non si correrà il rischio di dimenticare tale adempimento.

Questo documento ha per scopo la dimostrazione dei risultati finanziari cui è pervenuta la gestione dell’esercizio, con i mezzi derivanti dalle effettive riscossioni e l’utilizzo per i pagamenti avvenuti, ed è molto utile per precisare le scelte operate degli impieghi con le risorse effettive durante l’esercizio di rilevazione.

5. Il rendiconto finanziario

6. La relazione di missione

– attività svolta dagli organi statutari e politiche gestionali/assunzioni, investimenti distinti per tipo di attività e loro effetti sulla gestione; quali sono stati i principali servizi sociali erogati ai soci e/o ai terzi; – descrizione delle fonti di finanziamento (interne ed esterne) e la loro natura (da convenzioni, da oblazioni, da donazioni) e il “peso” che ognuna di esse ha sull’ammontare delle entrate; – descrizione delle donazioni, contributi, liberalità ricevute nell’esercizio, comprese le donazioni di beni in natura, valorizzate a prezzi di mercato.

Entrate finanziarie – Uscite finanziarie

La relazione di missione comunque è essenziale come rappresentazione dei risultati di sintesi della gestione, a cui sono tenute le aziende non profit anche di ridotte dimensioni. 28

Per le associazioni di dimensioni più ridotte è consigliabile adottare una rappresentazione dei risultati della gestione sulla base del criterio della pura cassa (un rendiconto semplificato), procedendo all’esposizione ordinata delle entrate e delle spese del periodo: Fondi finanziari di inizio periodo

Entrate da attività tipiche – Uscite da attività tipiche Entrate da raccolta fondi – Uscite da attività promozionali e di raccolta fondiEntrate da attività accessorie – Uscite da attività accessorie

Entrate straordinarie – Uscite di natura straordinaria Altre entrate – Altre uscite Fondi finanziari di fine periodo

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE DISAVANZOPATRIMONIALEINIZIALE € __ AVANZOPATRIMONIALEINIZIALE € IMMOBILIZZAZIONI € PATRIMONIOSOCIALE € FINANZIARIE € – Immateriali € – Materiali € SCORTE € __ DEBITIVS. DIPENDENTIEASSOCIATI € –DISPONIBILITÀLIQUIDEContanti € – Banca € RESIDUIATTIVI RESIDUIPASSIVI – Contributi enti pubblici € __– Debiti verso Fornitori € – Crediti verso altri € __– Debiti verso altri € DISAVANZOPATRIMONIALE € AVANZOPATRIMONIALE € TOTALEAPAREGGIO € TOTALEAPAREGGIO € __ B) RENDICONTO DELLA GESTIONE del periodo dal _______ al _______ PROVENTI ONERI Descrizione ImportoDescrizione Importo – Rimanenze attive Rimanenze passive esercizio precedente € __esercizio precedente € – Quote associative degli aderenti € __Rimborso spese a volontari € – Altri contributi degli aderenti € __Spese per copertura assicurativa € – Contributi da privati € __Oneri per il personale dipendente € – Contributi da organismi Compensi per prestazioni internazionali € __di lavoro autonomo € – Contributi dello Stato, di enti Affitto e costi pubblici, di enti o istituzioni di gestione della sede sociale € finalizzati esclusivamenteal sostegno di specifiche e documentate attività o progetti € – Rimborsi derivanti Spese sostenute da convenzioni € __per le attività istituzionali € – Entrate derivanti da attività Spese per attività commerciali e/o produttive commerciali e/o marginali € __produttive marginali € 29 ALLEGATO 4 • Fac-simile Rendiconto annuale

– Iniziative Spese per iniziative di autofinanziamento € __di autofinanziamento € – Donazioni Spese per attività svolte e lasciti testamentari € __in convenzione € – Rendite patrimoniali € __Spese inerenti ai beni immobili € __ – Accensione di prestiti € __Rimborsi di prestiti € __ – Altre entrate € __Altre spese (imposte e tasse) € __ TOTALEENTRATE € TOTALESPESE € __ PARTITEDIGIRO PARTITEDIGIRO Raccolta di fondi € __Distribuzione di fondi € Data Firma_____________delrappresentante legale _____________________________________ C) RENDICONTO FINANZIARIO Contiene le stesse voci del rendiconto della gestione. Per poter approntare la situazione finanziaria, occorre aggiungere ad ogni voce i residui attivi e passivi dell’esercizio precedente e diminuire quelli dell’esercizio in corso, oltre che tenere conto di ogni altra voce patrimoniale (che non è transitata dal conto economico o gestionale) come ad esempio la costituzione e la restituzione di depositi cauzionali, le ritenute fiscali e previdenziali operate e versate. 30

1) VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE ______________________________________ SUL RENDICONTO ANNUALE Oggi __________________, alle ore ___________, presso la sede dell’Associazione __________________________, in via _____________________________, n. ___, si è riunito il Consiglio direttivo della Associazione ______________ per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO – Redazione ed esame del progetto di RENDICONTO ANNUALE chiuso al –______________;Convocazionedell’Assemblea ordinaria dei soci; Sono presenti i membri del Consiglio di amministrazione Signori: – ___________________, Presidente del Consiglio di Amministrazione; – ___________________, Consigliere delegato; – ___________________, Consigliere; – ___________________, Consigliere; – ___________________, Consigliere; – ___________________, Consigliere; Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Signor ______________________, il quale con il consenso del Consiglio chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Signor ______________________ che accetta. Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Espone la situazione patrimoniale, il rendiconto della gestione e finanziario nonché la relazione sociale che compongono il rendiconto annuale chiuso al ____________ e dal quale risulta un risultato di euro ______________ (+/-). Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio ad unanimità di voti DELIBERA – di approvare il progetto di bilancio al ______________ (evidenziare la volontà di chi non è d’accordo, in quanto ha riflessi sulla responsabilità della scelta presa); – di convocare, presso ________________________________________________, a ______________________________, l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno _____________, alle ore ______, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda 31 ALLEGATO 5 • Fac-simile Verbali di approvazione del Rendiconto annuale

convocazione per il giorno ____________, alle ore _______, nello stesso luogo con il seguente ordine del giorno: 1. Rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/____: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. ________________________________; 3. ________________________________; 4. Eventuali e varie dando incarico al Presidente del Consiglio direttivo di provvedere alle convocazioNonni. essendovi altro da deliberare e nessuno che chieda di intervenire, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore ______. Il Segretario _______________ Il Presidente _________________ 2) VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE _______________ ________________SUL RENDICONTO ANNUALE Verbale di assemblea N°_________ Nella data ____________, alle ore ________, presso __________________ (la sede sociale o altro luogo), Via____________________________________, n. _____, Comune di ______________________________, si è riunita l’Assemblea ordinaria dell’Associazione ______________________, come da avviso inviato agli associati in data ________________ per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/____: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. ________________________________; 3. ________________________________; 4. Eventuali e varie. Sono presenti n. ________________ soci su ________________ iscritti. L’Assemblea all’unanimità designa quale Presidente il Signor ___________ e segretario il Signor ____________________________. Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell’Assemblea di prima (seconda) convocazione.32

_______________________ (

________________________________________________.

ore ______________

Il

così

__________________ 33

L’Assemblea a (maggioranza o unanimità, evidenziare la volontà di chi non è d’accordo, in quanto ha riflessi sulla responsabilità della scelta presa) decide relativamente al primo punto di approvare il Rendiconto relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/________, come predisposto dal Consiglio Direttivo, di conferire ampia delega al Presidente, per tutti gli adempimenti di legge connesSulsi. sig. il quale fa presente

____________________,

secondo punto ___________________________________________ interviene il

che ______________________.

L’Assemblea a maggioranza o unanimità, evidenziare la volontà di chi non è d’accordo, in quanto ha riflessi sulla responsabilità della scelta presa decide relativamente al secondo punto di ________________________; ecc. Il Presidente conclude. così l’ordine del giorno, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale. Segretario Il Presidente

________________

Esaurito

_______________________

)

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell’Assemblea per deliberare sull’ ordine del giorno rilevando la presenza dei Sindaci Revisori ___________________ (indicare se esistono especificare chi).

Il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. il Presidente distribuisce ai presenti copia di: – bozza di Rendiconto Annuale relativo all’esercizio chiuso il 31/12/______ Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l’assemblea all’unanimità dei preSulsenti...primo punto all’ordine del giorno prende la parola il sig. __________________, il quale fa presente che

1. Premessa L’obbligo per le associazioni di volontariato di assicurare tutti i propri aderenti – uno dei requisiti che devono necessariamente comparire nello statuto di una ODV – è previsto dall’art. 4 della legge 266/91: la legge impegna le a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’attività del volontario, nel caso di infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

Per entrambi questi scopi faremo specifico riferimento agli artt. 1, 2 e 3 del decreto 14 febbraio 1992 del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato come modificato dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 16 novembre 1992, intitolato: Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente le modalità relative all’obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato.

L’ampiezza di quanto è sancito dalla legge potrebbe concedere spazio a diverse interpretazioni, e quindi a varie proposte da parte delle compagnie assicurative, molte delle quali potrebbero risultare non conformi alle leggi sul volontariato e non adeguate alle reali necessità delle associazioni.

È possibile, però, fornire alcuni criteri per aiutare le organizzazioni a orientarsi in materia assicurativa secondo il proprio bisogno, così come indicare le modalità per adempiere opportunamente a quest’obbligo – imprescindibile per la tutela degli aderenti all’associazione.

Assicurare il volontario

L’esigenza di una tutela assicurativa emerge certamente con imponenza se si tiene conto del fatto che i pericoli connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato possono compromettere l’esistenza stessa dell’organizzazione: il volontario in prima persona può subire delle lesioni fisiche anche tali da indurre i familiari alla richiesta di ingenti indennizzi; allo stesso modo possono verificarsi incidenti nei confronti di terzi, ad esempio di assistiti, a cui potrebbero seguire, nel caso di gravi danni, onerose richieste di risarcimento. 34

organizzazioni

La differenza tra la forma collettiva e la forma numerica sta nel fatto che per la prima (detta anche forma nominativa), il vincolo contrattuale riguarda una pluralità di rapporti assicurativi con massimali diversi a seconda dei soggetti (ed è per questo necessario comunicare prontamente l’occorrenza di eventuali variazioni riguardanti il volontario assicurato); per la seconda forma, quella numerica, i destinatari del contratto assicurativo sono determinati in base alle informazioni fornite dalla stessa organizzazione di volon35

Una prima e generale conseguenza di ciò, che possiamo già indicare, è che l’assicurazione di un’organizzazione di volontariato dovrà essere interessata a coprire i danni più gravi e non quelli di lieve portata.

Nei paragrafi successivi esamineremo gli adempimenti previsti dalla normativa, chiariremo l’importanza ai fini assicurativi del Registro dei volontari e le modalità di redazione dello stesso; passeremo, infine, in rassegna le tre principali tipologie assicurative – infortuni, malattie, responsabilità civile verso terzi – che interessano l’attività dei volontari.

Le assicurazioni che coprono rischi gravi sono, a causa della minore probabilità con cui occorrono, le meno costose e in questo vi è una felice corrispondenza con uno dei problemi più brucianti per le ODV, ovvero la scarsità dei mezzi economici a disposizione.

2. Obblighi e facilitazioni per le assicurazioni ai volontari Il mancato adempimento all’obbligo di assicurare i volontari da parte dell’organizzazione impedisce l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (l’obbligo assicurativo deve però essere in ogni caso assolto anche dalle associazioni non iscritte ai suddetti registri) con la conseguente impossibilità, secondo quanto riporta l’art. 7 della 266/91, a ottenere convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e tutti gli altri enti pubblici (la copertura assicurativa, secondo quanto riporta il medesimo articolo, comma 4 – sarebbe a carico dell’ente con cui la convenzione viene stipulata).

La procedura per assolvere agli obblighi assicurativi è stata definita dal già citato decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 14 febbraio 1992 (come modificato dal D.M. 16 novembre 1992): tale decreto, in attuazione a quanto disposto dalla legge 266/91, accorda alle associazioni la possibilità di stipulare contratti assicurativi in forma collettiva o in forma numerica, vale a dire di ottenere polizze che offrono un’unica copertura per una pluralità di persone; con un solo contratto si può garantire una copertura assicurativa a tutti i soggetti iscritti nel Registro degli aderenti all’organizzazione (di cui tratteremo a breve).

Per la stipulazione di una polizza si deve decisamente tenere conto della natura dell’attività esercitata dall’organizzazione e quindi dei rischi ad essa propriamente connessi, da cui pure dipendono l’adeguatezza e il costo delle coperture assicurative. La necessità di una tale analisi preventiva mette in rilievo l’importanza della scelta di un consulente assicurativo qualificato – è preferibile un agente professionista iscritto all’albo nazionale – il 36

tariato. Tali possibilità semplificate di assicurazione per le organizzazioni di volontariato sono previste e dettagliate dagli artt. 1 e 2 del decreto sopra menzionato.L’obbligo assicurativo riguarda soltanto i soci attivi, cioè coloro che effettivamente prestano attività di volontariato: le organizzazioni devono per questo tenere il “registro dei volontari”, o altrimenti detto “libro dei soci”, che consiste in un elenco, sempre aggiornato, degli aderenti all’associazione: il registro è di fondamentale importanza ai fini assicurativi in quanto contiene tutti gli elementi utili alla redazione delle polizze a favore dei volontari. Sottolineiamo che solo ed esclusivamente i soci che compaiono su tale registro potranno essere risarciti in caso di incidente. È necessario che il registro, prima di essere utilizzato, venga numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato da un notaio, da un segretario o da un pubblico ufficiale preposto a tale compito: in ogni caso l’autorità che ha vidimato il registro dei volontari deve anche dichiarare in ultima pagina il numero delle pagine vidimate e il numero delle pagine complessive di cui è composto il registro. Tali adempimenti sono accuratamente dettagliati nell’art. 3 del decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

variazione riguardante il volontario iscritto nel registro (per esempio cessazione dell’attività presso l’organizzazione) deve essere prontamente (nel caso di cessazione, il giorno stesso) annotata nel registro e comunicata alla compagnia assicurativa con cui l’associazione ha stipulato la polizza in favore del volontario.

Sul registro saranno poi inserite di volta in volta le generalità dei volontari iscritti (i quali, prima dell’iscrizione all’associazione, si saranno fatti identificare attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità), vale a dire nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, professione, data di iscrizione all’associazione, data in cui l’aderente è ammesso nell’organizzazione e può, quindi, iniziare la sua attività di volontario.Ogni

La copertura assicurativa diviene effettiva a partire dalle ore ventiquattro del giorno di iscrizione del nuovo volontario nel registro degli aderenti; cessa, invece, efficacia dalle ore ventiquattro del giorno in cui avviene la cancellazione del volontario dallo stesso registro.

3. Assicurare il volontario

quale deve essere capace di comprendere e interpretare la realtà dell’organizzazione e di redigere una polizza ad essa adeguata, e che faccia esplicito riferimento alle caratteristiche previste dalle norme.

L’assicurazione infortuni è dunque un contratto con il quale la compagnia, dietro il pagamento di un premio, s’impegna a garantire all’assicurato un indennizzo per le conseguenze di un evento accidentale che causi danni alla sua persona fisica o da cui possa derivare una limitazione dell’integrità del volontario in questione o anche morte.

una polizza nella quale l’ODV (nella persona del Presidente dell’associazione) risulta come contraente a beneficio della persona assicurata (il volontario) impegnandosi ad assumere tutti gli obblighi derivanti dal contratto tra cui il pagamento del premio, e in cui l’impresa privata di assicurazione costituisce l’altra parte contrattuale, assumendosi anch’essa l’impegno ad assolvere le prestazioni derivanti dal contratto.

Il rischio dovrà essere esposto in maniera dettagliata da parte dell’ente all’assicuratore per definire adeguatamente le prestazioni che la società di assicurazione dovrà fornire: per la stessa ragione il contraente ha l’obbligo di comunicare prontamente i mutamenti che comportano l’aggravarsi dei rischi.

Ma per comprendere più precisamente cosa rientri nella definizione di “infortunio” – generalmente soggetta a dubbi interpretativi – è utile fare riferimento all’art.

Non possono pertanto considerarsi infortuni le lesioni derivanti da aggravamento di patologie preesistenti o giunte inaspettatamente ma non ascrivibili a cause esterne.

Le polizze infortuni devono includere come garanzie tipiche almeno il Caso Morte da infortunio e il Caso Invalidità Permanente. Altre garanzie tipiche che possono essere incluse sono:37

Il contratto di assicurazione contro gli infortuni che l’associazione è tenuta a stipulare – ma questo vale anche per l’assicurazione contro le malattie –non ha natura e caratteristiche diverse da ogni altro contratto di assicurazione.Sistipula

13 delle Condizioni generali di contratto fissate dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici): infortunio è “l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea”.

Ci occupiamo ora di dettagliare le tre tipologie di assicurazione previste dalla normativa che devono quindi essere garantite a tutti gli aderenti all’associazione: Infortuni, Malattie, Responsabilità Civile verso terzi.

– rimborso spese a massimale, vale a dire un’indennità corrisposta per le spese mediche sostenute e documentate dal volontario a seguito di una malattia per la quale è stato necessario un ricovero (con o senza necessità di intervento chirurgico), entro il massimale stipulato;

– diaria da ricovero, cioè un’indennità prestabilita corrisposta per ogni giorno di ricovero del volontario (o Day Hospital) a causa di infortunio;

4. Assicurazione contro le malattie L’assicurazione deve coprire anche le malattie solo se connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato. La disciplina assicurativa intende per malattia “ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio”.Le garanzie tipiche che possono essere incluse nella polizza malattia, richiamando quanto già detto a proposito della polizza infortunio, sono:

La priorità da attribuire alle garanzie deve però in ogni caso essere opportunamente confrontata con un consulente assicurativo, perché si possa preparare la copertura più adatta alla realtà dell’associazione interessata.

5. Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi

Le associazioni di volontariato sono obbligate ad assicurare i propri aderenti anche per la responsabilità civile verso terzi, cioè per i danni provocati ac38

– diaria da gessatura, vale a dire un risarcimento prefissato per ogni giorno di applicazione di gessatura a seguito di infortunio.

– rimborso spese per accertamenti diagnostici e visite specialistiche, cioè un risarcimento delle spese mediche sostenute e documentate a seguito di una malattia che non ha però comportato né ricovero, né intervento chirurgico, sempre entro il massimale stabilito; – diaria da ricovero, ovvero un rimborso per ogni giorno di ricovero a seguito di malattia; – diaria da convalescenza, risarcimento di ogni giorno di convalescenza successiva ad un ricovero e certificata dal medico; – invalidità permanente da malattia, cioè il rimborso di una somma che deriva applicando al massimale prefissato una percentuale che corrisponde al grado di invalidità permanente causato da una malattia. Tale garanzia è accertata generalmente per gradi di invalidità non inferiori al 33%.

– rimborso spese, vale a dire un risarcimento delle spese sostenute a causa d’infortunio e documentate dal volontario, entro il massimale stabilito;

Le garanzie indispensabili e che quindi devono necessariamente comparire nella polizza responsabilità civile sono: – la responsabilità civile dell’organizzazione di volontariato e degli amministratori della stessa; 39

La garanzia, inoltre, non è in genere vigente per lo svolgimento di attività mediche, infermieristiche o fisioterapiche per le quali i volontari potrebbero essere assicurati da polizza professionale.

Tale assicurazione è disciplinata dall’art. 1917 del Codice Civile, in cui si dice che la compagnia di assicurazione si impegna obbligatoriamente a tenere indenne l’assicurato (l’associazione di volontariato), entro i limiti del massimale prefissati nella polizza, di quanto deve essere risarcito nel caso in cui il volontario si sia reso civilmente responsabile di un danno involontariamente causato a terzi (nella loro persona – per morte o lesioni personali – o nelle cose di loro proprietà). Ci si può riferire solo ai danni provocati durante lo svolgimento del servizio relativamente ai rischi per i quali è stato stipulato il contratto di assicurazione.

bisogna avvertire che l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi può coprire solo la responsabilità civile cosiddetta “extracontrattuale”, ciò vuol dire che essa non comprende i danni causati dall’inadempimento di vincoli contrattuali come ad esempio quelli stabiliti dalle convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e tutti gli enti pubblici.Vaosservato

cidentalmente dai volontari ad altri durante lo svolgimento della loro attività presso l’organizzazione a cui appartengono.

Infine, la responsabilità legata alla proprietà o alla gestione di fabbricati non è automaticamente compresa e deve perciò essere esplicitamente richiesta dal contraente.

La responsabilità civile è una materia facilmente soggetta ad ambiguità interpretative per la complessità dei problemi che pone dal punto di vista giuridico. Tuttavia è possibile, chiarendo alcuni punti essenziali, evitare moltiInnanzituttoequivoci.

Sono sempre esclusi anche i danni provocati dalla circolazione con veicoli a motore su strade pubbliche poiché già compresi nella assicurazione obbligatoria RC Auto.

Sono esclusi i danni di natura dolosa, intenzionalmente causati a terzi.

poi che gli associati non sono considerati terzi, né tra loro, né nei confronti dell’organizzazione; per i danni fisici essi possono essere coperti, come si è visto, da assicurazioni contro infortuni e malattie, ma per i danni a cose di proprietà o in uso dell’organizzazione si deve provvedere a una copertura a parte.

di queste possibilità indica ancora una volta l’importanza della scelta del consulente assicurativo e di una attenta considerazione da parte dell’organizzazione della propria reale esigenza.

– la responsabilità civile personale dei volontari per i danni eventualmente causati a terzi mentre prestano servizio per conto dell’organizzazione a cui appartengono e che contrae la polizza.

Vi sono, naturalmente, altre assicurazioni per le organizzazioni di volontariato, che ci limitiamo ad accennare: assicurazione contro incendio del fabbricato, contro incendio e/o furto del contenuto del fabbricato, AllRisks per le apparecchiature elettroniche, kasko per le autovetture, protezioneL’elencazionelegale.

40

REGISTRO DEI VOLONTARI NUM AMMISSIONEENOMEDATADATADICOGNOMELUOGOEINDIRIZZODATADIREGISTRAZIONE:RECESSODATAEFIRMADINASCITA Pag. n°_____________ di pag. n°_________41 ALLEGATO 6 • Fac-simile Registro dei volontari

Oltre alle già citate consulenze specialistiche vi sono altre attività per le 42

Vi possono essere, ad esempio, organizzazioni di volontariato con strutture particolarmente ampie e complesse che, possedendo un cospicuo patrimonio economico, necessitino di una gestione contabile, economica e fiscale, qualificata, e quindi di una prestazione professionale, che potrà essere reperita sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione: in tal caso il servizio dovrà essere opportunamente remunerato.

1. Premessa Ogni organizzazione di volontariato, se non vuole contraddire la sua natura e negare gli scopi solidaristici che ne costituiscono il tratto distintivo, deve servirsi in maniera preponderante dell’attività dei propri volontari, come del resto dispone chiaramente la legge 266/91.

I rapporti di lavoro con le organizzazioni di volontariato

però rimarcare che bisogna mantenere una certa relazione quantitativa e qualitativa tra il numero degli aderenti all’organizzazione e i lavoratori subordinati o autonomi che lavorano per la stessa: uno squilibrio a favore dei lavoratori che percepiscono un compenso potrebbe comportare la cancellazione dell’ODV dal Registro regionale del volontariato.

Questo genere di retribuzione non è in contrasto con il principio di gratuità, dal momento che deve essere gratuita la sola attività di volontariato e non necessariamente le prestazioni intellettuali o professionali di alcuni specialisti (medici, commercialisti, avvocati o tecnici) richieste dall’organizzazione.Ènecessario

L’art. 3, comma 4, della stessa legge prevede tuttavia la possibilità per le ODV di assumere lavoratori o di avvalersi delle prestazioni di lavoratori autonomi “nei limiti necessari al loro regolare funzionamento” o se ciò servisse “a qualificare e specializzare l’attività da esse svolta”. Oltre ai volontari, dunque, la legge ammette che le associazioni intrattengano rapporti con lavoratori retribuiti se ciò servisse a rendere più efficiente la loro attività.

In tutti questi casi è necessaria un’attenta valutazione da parte dell’organizzazione della tipologia di contratto che si intende stipulare con il lavoratore che presta un servizio retribuito: se, per esempio, l’organizzazione di volontariato necessita continuativamente dell’attività di specialisti ai fini del regolare funzionamento delle sue attività, tali lavoratori dovranno essere assunti in qualità di lavoratori subordinati, oppure seguendo le nuove forme di lavoro introdotte dalla “Riforma Biagi”.

2. Il lavoro subordinato Prima di definire tale rapporto è necessario rimarcare che la legge 266/91 prevede che il lavoratore subordinato non possa essere contemporaneamente socio della ODV iscritta nel Registro regionale (non esiste lo stesso vincolo per le altre associazioni).

L’art. 2094 del Codice Civile definisce il lavoratore subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la 43

Il precedente richiamo all’attenta valutazione che l’ODV deve compiere a proposito del tipo di contratto che intende stabilire con un lavoratore permette anche di evidenziare un punto di estrema importanza: se il rapporto di lavoro non viene correttamente instaurato, infatti, il datore di lavoro si espone al rischio di ingenti sanzioni di carattere amministrativo per l’evasione dei contributi all’INPS e all’INAIL.

Nei paragrafi seguenti descriveremo, preoccupandoci di darne le linee essenziali, le caratteristiche dei rapporti di lavoro autonomo e subordinato, e le forme in cui essi si declinano per le ODV.

Biagi ha anche introdotto requisiti, obblighi e diritti per i soggetti che stipulano il contratto.

Se l’attività che si intende affidare al lavoratore in questione è, invece, autonoma e legata ad un progetto che coprirà un dato arco di tempo nel quale è richiesta la sua competenza e la sua autonomia, la soluzione più adeguata sarà quella di una collaborazione a progetto; le organizzazioni di volontariato sono generalmente inclini a redigere questa forma di contratto lavorativo perché comporta costi più contenuti e vincoli ridotti, a cui fanno però da contropartita minori tutele, nei confronti di chi svolge l’attività lavorativa.LaRiforma

quali risulta legittimo avvalersi di lavoratori autonomi o subordinati: formazione e aggiornamento dei volontari, coordinamento di iniziative di particolare rilievo, coordinamento delle attività dei volontari e sostegno nella realizzazione di progetti messi in campo dalle associazioni di volontariato.

Per quanto riguarda gli aspetti economici e fiscali l’associazione deve avere presente che il costo di un lavoratore dipendente comprende lo stipendio e gli oneri conseguenti. Uno tra i più importanti è il trattamento di fine rapporto (TFR), che rappresenta un debito a lungo termine per l’ente. È opportuno a questo proposito coprire annualmente questo debito mediante una polizza assicurativa.

direzione dell’imprenditore”, dove per imprenditore possiamo genericamente intendere un datore di lavoro.

Vi sono poi gli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti di INAIL e INPS.Aquesto scopo è necessario istituire degli appositi libri: 44

Le caratteristiche distintive del lavoro subordinato sono l’orario di lavoro prestabilito, l’onerosità del rapporto (presumibilmente sempre a pagamento), la tipologia di lavoro prestabilita, la sottoposizione alle direttive del datore di lavoro, la sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro, l’assenza di rischi economici per il lavoratore, il divieto di concorrenza.

La riforma Biagi, che ha modificato la normativa vigente fino all’ottobre 2003, prevede 3 differenti forme di apprendistato: – apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;–apprendistato professionalizzante; – apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.Laforma più ricorrente è l’apprendistato professionalizzante: con tale contratto possono essere assunti i soggetti con età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, per una durata che non può essere inferiore ai due anni e comunque non superiore ai sei anni. Il datore di lavoro che assume il lavoratore secondo questa forma si impegna a garantirgli un’adeguata formazione (in conformità a quanto stabilito dalla legge), sia interna che esterna, tramite un tutor aziendale.

Il costo totale del lavoro comprende l’IRAP che l’ODV deve versare con l’aliquota del 4,25 % (salvo esenzioni o riduzioni a livello regionale) applicata alla stessa base imponibile valida per il calcolo dei contributi.

Il contratto di apprendistato offre, invece, la possibilità di assumere lavoratori da formare, sopportando costi inferiori rispetto ai normali contratti; è un particolare contratto in cui il datore di lavoro, oltre al normale obbligo retributivo ha anche un obbligo formativo nei confronti del lavoratore.

Questi primi tre libri dovranno necessariamente essere stati precedentemente vidimati dalla sede INAIL presso cui si è aperta la posizione assicurativa;– il registro infortuni, su cui dovranno essere riportati gli infortuni subiti dai lavoratori eventualmente occorsi durante le ore di servizio.

1) quelle con obbligo del progetto; 2) quelle esonerate dall’obbligo del progetto. 1) Il contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro). Con il decreto legislativo 276/2003 (dall’art. 61 all’art. 69) i contratti di collaborazione hanno ricevuto una caratterizzazione più precisa: a partire dalle norme già vigenti in materia a proposito degli aspetti fiscali, previdenziali e assisten45

Questo, invece, deve essere vidimato presso la ASL. territorialmente competente.Unaltro obbligo previsto per il datore di lavoro è la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 626/94.

3. Il lavoro autonomo La prima forma di lavoro autonomo non professionale che conviene descrivere, poiché è quella oggi più diffusa, è il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Si tratta di lavoratori considerati autonomi dal punto di vista giuridico ma nel cui contratto è riconosciuta la rilevanza del datore di lavoro. Questa figura si pone quindi in qualche modo a un livello intermedio tra lavoratori subordinati e autonomi, e ha conosciuto una grande diffusione in concomitanza alla crisi economica degli ultimi anni che ha fatto emergere l’esigenza di forme più flessibili d’impiego, con vincoli burocratici ridotti e soprattutto costi ridotti, caratteristiche a cui risponde questo tipo di rapporto contrattuale. Ritroviamo oggi la disciplina normativa del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa negli artt. 61-69 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276. Vi sono due tipologie di co.co.co.:

– il libro matricola, su cui si dovranno registrare le assunzioni e le cessazioni del personale nel giorno stesso in cui accadono; – il libro presenze, su cui dovranno essere riportate ogni giorno le ore di lavoro;–illibro paga, su cui si dovranno effettuare tutti i conteggi previdenziali e fiscali delle retribuzioni. Il lavoratore riceverà una busta paga che arrecherà tutti gli elementi della retribuzione.

a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

La circolare del Ministero del Lavoro dell’8/01/2004 n. 1 ha definito il progetto come “un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione”. Nella stessa circolare si definisce il programma di lavoro come “un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato a essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali”.

2) Il co.co.co. senza obbligo di progetto. Il D.Lgs. 276/2003 permette la stipula di contratti co.co.co. anche senza progetto. Questa tipologia con46

Seguendo“civilistico”.l’art.61del

d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4”.

ziali, si sono individuati in aggiunta diritti e obblighi delle parti con indicazioni di tipo

Il contenuto del contratto di lavoro a progetto (che deve essere redatto in forma scritta, a fini di prova e non di validità) è definito nell’art. 62 che si occupa di descrivere la forma di tale contratto. Esso non può prescindere dai seguenti elementi:

Un aspetto che occorre sottolineare a proposito della durata del rapporto di lavoro è la possibilità di istituire successivi contratti con lo stesso collaboratore, purché i rinnovi, e di conseguenza i nuovi progetti, non diventino strumenti per eludere la disciplina legislativa attuale.

D.Lgs 276/2003 vediamo che i rapporti di lavoro a progetto “devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.

È importante sottolineare che la legge 296/2006, art. 1, comma 773 (legge finanziaria 2007) ha modificato parzialmente l’art. 63 del D.Lgs. 276/03, prevedendo che “i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionali alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento”.Perquanto

concerne il regime fiscale il compenso che spetta al co.co.co., con o senza progetto, rappresenta un reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente (si veda a questo proposito l’art. 50, comma 1, lett. C-bis, T.U.I.R.).Taleassimilazione

in termini fiscali è utile per godere di un regime più favorevole di quello a cui è sottoposto il vero e proprio lavoro autonomo. Anche per i collaboratori coordinati e continuativi l’ODV dovrà redigere un prospetto simile alla busta paga dei lavoratori subordinati, con scadenza mensile o secondo la periodicità prevista dal contratto ed effettuare la ritenuta IRPEF in base alle aliquote previste per i vari scaglioni di reddito, considerando anche le dovute detrazioni. A fine anno, o a fine rapporto, va trattenuta anche l’addizionale IRPEF regionale e comunale: in quell’occasione l’ente dovrà inoltre procedere al ricalcolo dell’IRPEF su base annuale. L’IR PEF eventualmente dovuta dall’ODV dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, utilizzando il modello F 24. Il collaboratore potrà recuperare tale ritenuta nel suo modello di dichiarazione dei Entroredditi.il 15/3 dell’anno successivo l’ODV dovrà inviare al collaboratore il modello CUD; l’organizzazione dovrà anche provvedere alla compilazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770).

trattuale si rivolge a settori che godono di una legislazione di favore o a individui ai margini del mercato del lavoro che non hanno bisogno di particolari tutele. Tali rapporti devono comunque rispettare i requisiti sopra riportati, escluso l’allegazione di un progetto.

A proposito del contenuto economico del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto), non trovano applicazione le previsioni della contrattazione collettiva a differenza del lavoro subordinato. Il contratto, come abbiamo visto, dovrà prevedere il compenso e gli eventuali rimborsi spese: non sono previste ferie, permessi, mensilità aggiuntive, trattamenti di fine rapporto, a meno che non si decida di prevederlo nel contratto.

Per quanto riguarda il regime previdenziale il co.co.co., con o senza pro47

getto, ha l’obbligo di iscriversi all’apposita gestione INPS. I contributi da versare all’INPS variano a seconda delle caratteristiche del collaboratore.

Sono soggetti a IRPEF, INPS, INAIL, i rimborsi spese relativi ai servizi prestati per conto del datore di lavoro in comuni diversi da quello in cui si è stabilita la sede del collaboratore. Le spese dovranno essere opportunamente documentate con scontrini, ricevute fiscali o fatture e potranno riguardare soltanto viaggio, alloggio e vitto. Può essere rimborsato anche l’uso dell’auto nel limite delle tariffe ACI. Da ultimo si evidenzia che il solo rimborso chilometrico del collaboratore coordinato continuativo è imponibile ai finiUn’altraIRAP. forma di lavoro autonomo è la prestazione di lavoro occasionale, rimasta in piedi anche dopo la Riforma Biagi sebbene con limitazioni temporali ed economiche. Le prestazioni occasionali sono infatti ammesse per i rapporti di durata non superiore ai 30 giorni nel corso di un anno solare con lo stesso committente. La retribuzione della prestazione non potrà superare i 5 mila euro all’anno. All’interno di questa tipologia contrattuale sono contemplate anche le prestazioni occasionali di tipo accessorio, vale a dire attività lavorative occasionali prestate da soggetti a rischio di esclusione sociale o che non sono entrati nel mercato del lavoro, oppure in procinto di uscirne. La retribuzione della prestazione è in questo caso esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione del lavoratore.

L’ODV deve impegnarsi a presentare all’INPS una dichiarazione annuale riepilogativa dei compensi pagati e dei contributi versati.

Il co.co.co. deve inoltre essere assicurato all’INAIL, applicando il tasso di rischio previsto per il settore produttivo specifico, con dei limiti convenzionali (minimale e massimale). L’iscrizione all’INAIL comporta che anche i collaboratori coordinati e continuativi debbano essere registrati a libro infortuni, libro matricola e a libro paga come già visto per i dipendenti.

48

Il rapporto di convenzione che molte organizzazioni di volontariato intrattengono con gli enti pubblici (o anche con enti del Terzo settore come ad esempio cooperative sociali, fondazioni, ecc.) è di estrema importanza se si pensa al legame di funzionalità che così si istituisce con la comunità locale, legame che asseconda e valorizza – secondo lo specifico fine di ogni organizzazione che possiamo però generalmente definire solidaristico – le potenzialità di cui il territorio nel quale si opera dispone per affrontare i bisogni specifici dei cittadini, soprattutto dei più deboli e dei più svantaggiati.

L’art. 7 prevede innanzitutto che “lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato” iscritte da almeno sei mesi nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome e che “dimostrino attitudine e capacità operativa”. Gli enti pubblici istituiscono, dunque, forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi delle convenzioni come strumento. Questi rapporti tra istituzioni e ODV sono una straordinaria occasione per lo stabilirsi di rapporti di collaborazione con le famiglie e con i gruppi sociali.

Tuttavia è necessario non tralasciare le novità legislative, rappresentate innanzitutto dalla legge 328/2000 sul sistema integrato dei servizi degli interventi sociali e della legge costituzionale 3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione, che ampliano le possibilità di rapporti tra il volontariato e gli enti locali andando ben al di là della semplice produzione e dell’erogazione gratuita di servizi e interventi. Il volontariato non è perciò confinato 49

1. Premessa Attraverso la considerazione dei rapporti contrattuali con gli enti pubblici la legge 266/91 conferma e approfondisce quell’attenzione concreta che ha introdotto nel modo di guardare alla realtà del volontariato, senza per questo aver perso di vista la considerazione della sua affermazione ideale.

I rapporti contrattuali con gli enti pubblici

al compito di mera gestione, ma può intervenire nelle fasi di progettazione e programmazione dei servizi di pubblica utilità.

Un altro aspetto fondamentale che merita di essere rimarcato è che le convenzioni favoriscono l’ingresso delle organizzazioni di volontariato nelle funzioni pubbliche, manifestando (come è ben espresso nel testo a cura di F. Dalla Mura, F. Gheza, P. Moro, G. Perrotti e F. Perrini, Le convenzioni tra volontariato ed enti locali, Associazione Centro servizi per il volontariato, Brescia 2004) la loro tipica natura di soggetti privati nella loro soggettività e allo stesso tempo pubblici nella missione che intraprendono.

Le convenzioni “tipiche”, cioè quelle previste dall’art. 7 della 266/91 permettono l’applicazione del principio di sussidiarietà: esse sono infatti lo strumento privilegiato per favorire la partecipazione delle forme sociali alla responsabilità delle funzioni pubbliche. L’art. 7 della legge 266/91 prescrive tre contenuti che la convenzione deve necessariamente prevedere per potersi definire veramente tale: a) la descrizione delle obbligazioni delle parti; b) le disposizioni che garantiscono l’esistenza delle condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione e il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; c) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità delle attività.

Per poter soddisfare quest’ultimo punto è importante redigere accuratamente – magari avvalendosi dell’aiuto di chi è in grado di offrire competenze tecnico-giuridiche (si pensi ai Centri di servizio per il volontariato) –il testo delle convenzioni: esso deve rendere chiaro l’oggetto dell’impegno dell’ODV, quali sono cioè i suoi obiettivi. L’esigenza di chiarezza nasce dal fatto che l’oggetto delle convenzioni non è precisamente descritto dalla legge, che ne disciplina soltanto a grandi linee il contenuto. A partire dall’esperienza delle ODV si può però affermare che molte delle convenzioni stipulate hanno avuto come oggetto attività finalizzate alla produzione di servizi a diretto beneficio di utenti specifici o della comunità.

È legittimo però stipulare convenzioni che riguardano l’attività di programmazione, dagli accordi concernenti il suo contenuto a quelli che riguardano le modalità di partecipazione ad essa. Non si tratta infatti di due aspetti scissi: solo una presenza nella fase di programmazione rende effettiva la partecipazione.

Vediamo più nello specifico cosa si intende, secondo le previsioni della 266/91, quando si parla di convenzioni tra enti pubblici e organizzazioni di volontariato. Si tratta di una relazione in cui gli enti pubblici innanzitutto ravvisano nel soggetto privato un’attitudine a perseguire obiettivi di pubbli50

2. La convenzione

1. le attività che l’ODV intende svolgere, esprimendo anche l’obiettivo che l’ente pubblico si pone con il servizio offerto, cioè a cosa serve l’attività, perché viene stipulata la convenzione, quali sono i criteri per cui viene preferita una determinata organizzazione e, infine, quali sono i metodi di lavoro che saranno seguiti unitamente ai tempi;

– disposizioni che prevedono la copertura assicurativa, con la determinazione degli obblighi per l’ente con cui viene stipulata la convenzione. Se 51

I soggetti che hanno diritto a stipulare convenzioni sono già stati menzionati in apertura, mentre a proposito dei requisiti necessari per stipulare le convenzioni, è importante sottolineare che essi possono essere ulteriormente stabiliti dalle leggi regionali.

co interesse, attraverso prestazioni offerte dallo stesso soggetto privato; in secondo luogo, il soggetto pubblico mette a disposizione del soggetto privato le risorse necessarie perché quegli obiettivi possano essere raggiunti; infine, il soggetto pubblico può verificare e valutare la bontà dell’attività svolta – meglio, la capacità operativa concreta di perseguire l’obiettivo contenuto nella convenzione – dal soggetto privato, entro gli ambiti stabiliti dalla convenzione stessa.

In maniera altrettanto esplicita deve essere espressa la durata della convenzione, precisando quindi anche il numero massimo di periodi per il quale la convenzione può essere rinnovata e le modalità di rinnovo. Il rinnovo dipenderà da un esito positivo a seguito delle verifiche.

Le convenzione devono inoltre prevedere disposizioni in grado di garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

2. il modo continuativo di svolgimento dell’attività;

3. l’individuazione delle condizioni che permettono che le attività indicate siano concretamente svolte.

Ancora, nei contenuti delle convenzioni devono essere previste: – forme di verifica delle prestazioni, dove la verifica consiste nel valutare complessivamente le prestazioni e i risultati realizzati. La verifica spetta al soggetto che stipula la convenzione con l’ODV; – forme di controllo della qualità delle prestazioni; – modalità di rimborso delle spese: deve essere indicato l’ammontare dei fondi erogati dall’ente pubblico e le modalità e i tempi di rimborso spese;

3. Contenuti della convenzione Vediamo ora in maniera più approfondita quali sono i contenuti della convenzione. Tre devono essere necessariamente espliciti:

Ai fini del rimborso spese è necessario che la rendicontazione finanziaria venga effettuata con precisione, riportando le attività da svolgere e le voci da rimborsare. La definizione delle voci economiche, rispettando la natura dei compensi definita nelle convenzioni, che è quella di rimborso per le attività svolte, si riferisce solo alla copertura dei costi effettivamente sostenuti per svolgere l’attività.

non viene inserito nel contenuto della convenzione, si deve rimandare al contratto di assicurazione, allegato e parte integrante della convenzione stessa;–gli oneri relativi devono essere a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione.

Nel caso intervenga la necessità di modificare la convenzione, bisogna attenersi a quanto previsto dalla convenzione stessa: l’art. 7 della legge stabilisce espressamente che le attività contenute nella convenzione devono essere svolte con continuità, per cui una modificazione non può comportare l’interruzione dei servizi. Ad una sospensione corrisponderebbe la cessazione della convenzione.

Le entrate derivate dalle attività svolte mediante convenzione, trattandosi di attività istituzionali, non rappresentano reddito: l’organizzazione non è pertanto tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi Modello Unico. L’art. 8, poi, prevede esplicitamente che le operazioni effettuate dalle ODV non sono da considerarsi né cessioni di beni né prestazioni di servizi, pertanto non sono sottoposte a IVA. A tale agevolazione corrisponde però l’impossibilità a detrarre l’IVA su qualsiasi tipo di acquisto effettuato dall’ODV. Per alcuni acquisti vi sono però delle agevolazioni: per esempio per autoambulanze, mezzi antincendio.

Per quanto riguarda l’attività del volontario, le responsabilità e gli obblighi che si assume aderendo liberamente ad un’organizzazione di volontariato, basta riprendere quanto già detto nel primo capitolo (pp. 3 sgg.), aggiungendo che l’obbligo di operare effettivamente secondo l’impegno preso nei confronti dell’ente di appartenenza ha ancor più peso quando l’organizzazione cui il volontario appartiene stipula una convenzione con l’ente pubblico: è, infatti, la condizione necessaria per rispettare l’oggetto e lo scopo della

Valconvenzione.lapenaricordare, infine, che la legge 266/91 ritiene incompatibile l’attività del volontario con qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato: sulla necessità di istituire tali rapporti di lavoro vale quanto già detto nel capitolo precedente (pp. 42 sgg.).52

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE DA ALMENO SEI MESI, PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO L’anno _____________, addì ____________ del mese di _____________ in _________________ presso ____________________________________ (specificare) fra (specificare la denominazione della Amministrazione pubblica), che in seguito sarà chiamato/a ente pubblico, partita IVA/codice fiscale ____________, rappresentato dal ______________________________________________ (specificare la carica ricoperta nell’Amministrazione pubblica) _________________________________________ (nome, cognome e dati anagrafici), giusta deliberazione del/della (specificare l’organo competente a deliberare in materia) n°______ del _____________________ l’organizzazionee di volontariato “_________________________________” (specificare la denominazione) che in seguito sarà chiamata organizzazione, partita IVA/codice fiscale _________________________, con sede legale in ________________________ Via _________________________________ iscritta nel Registro regionale del volontariato in data ________________ con ____________________ (indicare l’atto regionale o provinciale di iscrizione) n°______, rappresentata dal signor ___________________________ (nome, cognome e dati anagrafici) in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione stessa, –premesso:chelaLegge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli enti pubblici; 53 ALLEGATO 7 • Fac-simile Atto di convenzione

L’organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio (specificare: comunale/provinciale/regionale), ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell’ambito territoriale interessato dall’intervento.

– che la Regione _____________________________________________ (indicare gli estremi della Legge regionale di attuazione della Legge-quadro sul volontariato) si conviene quanto segue: Art. 1 L’ente pubblico, volendo garantire nell’ambito del proprio territorio le seguenti attività lailcarecomplementari_________________________________________________enonsostitutivedeiservizidipropriacompetenza(specifi-leattività),attivaconl’organizzazione__________________________progettodicuialtestoriportatoinallegato,facenteparteintegrantedel-presenteconvenzione.[

All’inizio delle attività, i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall’ente pubblico nella persona del signor _________ _______ e dell’organizzazione nella persona del signor ________________ predispongono il programma operativo – o i programmi operativi – per la realizzazione del progetto di cui all’art. 1. 54

Il progetto deve inoltre indicare le modalità generali di svolgimento delle attività (fasce orarie, area territoriale coperta, luogo – abitazione privata, struttura pubblica ____________________, strumenti impiegati ____________]. Art. 2

Nota: qualora il progetto non sia particolarmente complesso, potrà essere inserito nel testo del presente articolo. In ogni caso, il progetto deve prevedere fra l’altro la natura delle mansioni che verranno svolte dai volontari o comunque dagli operatori messi a disposizione dall’organizzazione ed i profili professionali degli operatori pubblici coinvolti nell’attuazione del progetto.

Qualora l’attività convenzionata sia direttamente rivolta ad utenti, il progetto deve prevederne caratteristiche e numero (eventualmente compreso fra un minimo ed un massimo), nonché precisare le modalità di ammissione e dimissione, specificando in particolare se relativamente alle singole ammissioni debbano intercorrere previe intese tra i contraenti.

Per la prestazione delle attività convenzionate l’organizzazione mette a disposizione (specificare separatamente anche il numero di eventuali dipendenti o prestatori d’opera necessari per l’attuazione del progetto, che comunque dovranno risultare sia per numero che per operatività non determinanti al fine dello svolgimento dell’attività oggetto di convenzione

Art. 5

L’organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (specificare anche le eventuali abilitazioni professionali richieste) necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

). Art. 3

L’ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall’organizzazione ogni evento che possa incidere sull’attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all’organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

n°______________ volontari

L’organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall’ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Art. 4

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso ______________________ (specificare: incontri periodici; visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuate anche disgiuntamente).

L’organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento del55

le attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione Art. 6 [Nota: elencare eventuali strutture, attrezzature e mezzi impiegati nello svolgimento delle attività]. Art. 7 [Nota: elencare in dettaglio gli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, precisando anche l’eventuale quota parte delle spese generali di funzionamento dell’organizzazione che vengono imputate alla convenzione.

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall’organizzazione all’ente pubblico con scadenza mensile.

[

Tra gli oneri e spese rimborsabili devono figurare assolutamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa per la parte riguardante le attività oggetto di convenzione].

Nota: l’obbligatorietà della rendicontazione documentata delle spese sostenute ed ammesse a rimborso, oltre che per disposizione delle leggi in materia di volontariato, è anche resa necessaria per obblighi di rispetto delle norme fiscali incidenti. Si ricorda infatti che anche nell’ambito convenzionale tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, affinché non vi sia assoggettamento ad imposta, l’eventuale rapporto economico deve essere cosa 56

L’ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse (eventualmente aggiungere: pena corresponsione degli interessi legali).

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal presidente dell’organizzazione; l’importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (eventualmente, prevedere un rapporto percentuale).

L’ente pubblico si impegna a rimborsare all’organizzazione ogni spesa rientrante nell’elencazione del comma precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Facendo riferimento alla lett. f) dell’art. 5 della Legge 266/91, si deve osservare che l’espressione “rimborsi derivanti da convenzioni”, che l’art. 7 della stessa Legge 266/91 classifica come “rimborso spese”, nel caso delle organizzazioni di volontariato, dovrebbe essere intesa (come vuole l’art. 2, comma 2) come il recupero di spese effettivamente sostenute per l’esercizio di una attività di carattere sociale, e non già come un corrispettivo di una prestazione, cioè come un ricavo. In quest’ultimo caso non si potrebbero evitare ripercussioni di carattere fiscale. Da ciò l’obbligatorietà per i soggetti impegnati in rapporti convenzionali di creare le condizioni probatorie più favorevoli per comprovare il rispetto di quanto suddetto.

diversa dal pagamento del prezzo di una prestazione, segno distintivo della “commercialità”.

Nota: indicare eventuali prestazioni, agevolazioni, etc., che l’ente pubblico intende garantire all’organizzazione in quanto convenzionata, ma che non costituiscono un corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite dall’organizzazione stessa in attuazione della convenzione]. Art. 9 L’ente pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l’organizzazioneL’organizzazionecontraente.ètenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra. Art. 10 Per rendere effettivo nei confronti dell’organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato, l’ente pubblico si impegna a ___________________________________________ (specificare – esempio: istituire apposito comitato bilaterale, chiamare l’organizzazione a far parte di un comitato, consulta ______________________ istituita o da istituire, consultare l’organizzazione in occasione di _______). 57

Va comunque tenuto conto che vi possono essere spese oggettivamente non documentabili ed imputabili alla convenzione. Proprio però per i concetti su esposti va tenuto inoltre ben presente che dette spese devono essere marginali rispetto alle spese globalmente rimborsate e soggette a dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante l’organizzazione di volontariato]. Art. 8 [

La presente convenzione ha validità dal ___________ al _______________. L’eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1°della Legge 266/91. 58

L’ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell’organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L’organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell’ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. Art. 13

L’ente pubblico si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l’attuazione del progetto di cui all’art. 1. Art. 11 Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all’anno, i responsabili della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una relazione congiunta sull’attività oggetto della presente convenzione. Art. 12

non può considerarsi come un’agevolazione in senso assoluto: infatti, se per un verso le organizzazioni di volontariato per le loro attività non sono tenute ad applicare l’IVA, dall’altro, non possono detrarre l’IVA pagata sulle fatture di acquisto.

Per le associazioni costituitesi al fine di svolgere attività di volontariato e regolarmente iscritte ai Registri regionali (o alle loro sezioni provinciali) sono previste particolari agevolazioni fiscali. Le introduce l’art. 8 della 266/91 ed è questo un punto in cui la legge – come si è già anticipato – esprime in maniera particolarmente evidente l’attenzione concreta da parte dello Stato alle organizzazioni di volontariato.

• Agevolazioni in materia di imposte dirette.Sono esenti da imposte dirette le seguenti attività: 59

Le agevolazioni fiscali

Le organizzazioni di volontariato sono destinatarie delle seguenti agevolazioni fiscali: • esclusione dal campo di applicazione dell’IVA. Secondo quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 8 della 266/91, le organizzazioni godono dell’esclusione dall’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) e da tutti gli obblighi che questo comporterebbe (fatturazione, apertura di posizione IVA, registrazione contabile) per tutte le operazioni attive (cioè le cessioni effettuate e i servizi prestati dietro corrispettivo). Pertanto, gli introiti derivati dai servizi o da altri tipi di prestazioni svolte dall’organizzazione non devono essere fatturati: sarà sufficiente emettere una ricevuta o una nota di Tuttavia,addebito.taleprevisione

2. Le agevolazioni fiscali per le ODV

1. Premessa

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario; d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, svolte nei confronti di non soci, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

– i proventi da attività commerciali e produttive marginali (come di seguito precisato) che non costituiscono reddito imponibile e per i quali la condizione di non imponibilità è data dalla soddisfazione dei criteri relativi al concetto di marginalità indicati dal Ministero delle Finanze con proprio decreto del 25.5.1995.

– le attività istituzionali, per le quali l’esenzione discende dall’assenza della connotazione di impresa della attività stessa; quindi l’eventuale differenza tra “ricavi”e “costi” dell’attività istituzionale non sconta IRES (imposta sul reddito delle società ed enti non commerciali);

Tale decreto ha così determinato le attività marginali: a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;

L’assenza di imponibilità ai fini delle imposte dirette comporta comunque l’assoggettamento ad IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) delle organizzazioni di volontariato all’aliquota ordinaria, limitatamente ai compensi corrisposti di lavoro dipendente (con le detrazioni previste dal c.d. cuneo fiscale) e ad esso assimilato, nonché di collaborazione coordinata e di lavoro autonomo occasionale erogati dall’Associazione (art. 10 co. 1 D.Lgs. 446 del 15.12.1997), ovviamente a non soci, stante la natura assolu60

Il su citato decreto ministeriale ha precisato, inoltre, che non rientrano tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelle derivanti da convenzioni. La circolare ministeriale n. 3-152 del 25.2.1992 ha ulteriormente indicato che il beneficio della non imponibilità è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato, come disciplinato dall’art. 8, quarto comma, legge 266/91.

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

È utile infine segnalare che l’esenzione IRAP non esclude dall’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione, che andrà dunque presentata nei modi e termini previsti dalla legge.

Allo stesso modo le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni.

tamente gratuita dell’opera prestata dagli associati. Il quadro normativo generale dell’IRAP, così come sopra delineato, usufruisce poi della eventuale normativa disciplinata da ciascuna Regione, in quanto tale imposta è di competenza regionale. A tal proposito, si rileva che la Regione Puglia, con una propria Legge regionale (legge 21/05/2002 n. 7) ha disposto l’esenzione totale dall’IRAP per tutti gli enti associativi e le ONLUS, regolarmente iscritte nel Registro nazionale delle ONLUS o, per le organizzazioni di volontariato, nel relativo Registro regionale.

Ciò significa che un’associazione di volontariato pugliese che nel corso dell’anno realizzi proventi da attività direttamente connesse e/o abbia del personale alle proprie dipendenze e/o si avvalga di collaborazioni esterne, anche occasionali, godrà della esenzione IRAP solo nel caso in cui sia regolarmente iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di volontariato, ai sensi della legge 266/91.

3. Le agevolazioni fiscali per le ONLUS A prescindere dal tipo di attività esercitata, le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte ai Registri regionali sono sempre considerate ON LUS, o meglio “ONLUS di diritto”, secondo la disciplina, solo fiscale, introdotta dal D.Lgs. 460/97. Ad esse si applica il cosiddetto “principio di maggior favore”, ossia il diritto di scegliere, per ciascuna imposta, se applicare le agevolazioni originate dalla propria legge istitutiva (quindi la legge 266/1991) oppure quelle spettanti per effetto del D.Lgs. 460/97. Il decreto in esame non contiene particolari agevolazioni ai fini dell’IVA, per cui le organizzazioni di volontariato possono applicare il criterio del maggior favore sopra richiamato. La convenienza della scelta tra le disposizioni agevolative dettate dalla legislazione in materia di volontariato e quelle recate dall’articolo 14 del D.Lgs. 460/97 risulta da un’analisi concreta del61

• Agevolazioni in materia di imposte indirette.Gli atti costitutivi delle associazioni di volontariato e gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro (ad esempio, non è dovuta l’imposta di registro sui contratti di locazione di immobili utilizzati per l’attività, ma è dovuta per i libri sociali, perché non compresi nella lettera della norma).

Per tutte le ONLUS ad eccezione delle cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. L’attività istituzionale, oltre ad essere esente dalle imposte sul reddito, non è oggetto di dichiarazione e rilevazione ai fini fiscali. Le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, quindi devono essere rilevate, contabilizzate e dichiarate, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile (del pari, non verranno detratti dal reddito i costi relativi). Per quanto riguarda gli altri redditi (fondiari, di capitale, e diversi), alle ONLUS si applicano le disposizioni relative agli enti non commerciali: il reddito complessivo viene pertanto determinato sulla base dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali e lo stesso viene assoggettato ad IRES. Qui la convenienza sta solo nei diversi e più onerosi adempimenti di tenuta di contabilità prevista dall’art. 20 bis D.P.R. 600/73 per le ONLUS rispetto agli altri tipi di enti non commerciali. Per l’IRAP vale quanto detto per le associazioni che non adottano le regole delle ONLUS.

Per quanto riguarda l’attività istituzionale, anche le ONLUS sono esonerate dall’obbligo di certificare i corrispettivi.

Altre agevolazioni previste per le ONLUS sono:

le circostanze in cui l’attività viene svolta. Se l’ente effettua la scelta delle agevolazioni ONLUS (esenzione) rimane l’obbligo della fatturazione e della tenuta della contabilità IVA, mentre se viene adottata l’impostazione della legge 266, come sopra descritto, nessun obbligo rimane in capo all’Associazione.

– esenzione dall’imposta di bollo (ad esempio niente imposta di bollo sugli estratti conto bancari); – esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative; – esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni; – esenzioni in materia di tributi locali; – agevolazioni in materia di imposta di registro; – agevolazioni in materia di imposta sugli intrattenimenti; – l’esonero dalla ritenuta del 4% stabilita dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 sui contributi corrisposti alle ONLUS da enti pubblici.

Per tali agevolazioni e per il principio del “maggior favore”, l’associazione può optare per la normativa ONLUS.62

Con l’espressione Terzo settore s’intende individuare una realtà – multiforme, composita, in continua espansione e quindi per sua natura difficilmente catturabile in una definizione – che si colloca tra lo Stato e il Mercato, ma che non si identifica né con l’uno né con l’altro, e che si compone di enti e organismi votati alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva quali: – le organizzazioni di volontariato; – le cooperative sociali; – le associazioni di promozione sociale; – le ONG; – le fondazioni che non operano a fine di lucro. – le ONLUS;

Brevi cenni ad altre categorie operanti nel Terzo settore

1. Premessa Dopo aver analizzato la natura, le modalità di costituzione e di gestione di un’organizzazione di volontariato, sembrerebbe un passo indietro voler definire il Terzo settore, poiché è al suo interno che ci siamo mossi sin dall’inizio.Definirlo ora brevemente non è però superfluo per supportare l’esposizione delle diverse categorie che vi operano – ben lungi dall’essere limitate alle sole organizzazioni di volontariato – e quindi per mostrarne la natura varia e molteplice pur nella sostanziale unità dello scopo.

Di seguito intendiamo dare brevi cenni su ognuna di queste categorie allo scopo di offrire un quadro che presenti la variegata composizione del Terzo settore, non pretendendo certo di essere esaustivo ma solo introduttivo della realtà di cui stiamo trattando e allo stesso tempo utile, perché propone un confronto, ad approfondire ulteriormente la natura delle organizzazioni di volontariato, principale oggetto di questo volume. 63

Le due caratteristiche, nonché i due principi ispiratori, di queste associazioni sono l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento di attività di utilità sociale, che le rendono molto simili alle organizzazioni di volontariato, sia nelle modalità di stesura degli statuti (dettagliate peraltro nella suddetta 64

2. Le cooperative sociali Si tratta di una particolare categoria di cooperative, o meglio, di una vera e propria nuova forma di impresa cooperativa, definita e disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. Le cooperative sociali, riporta chiaramente la legge, mirano all’interesse generale della comunità, sostenendo la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini appartenenti alle categorie cosiddette svantaggiate (l’art. 4, comma 1 offre una caratterizzazione di tali categorie) ed esplicano la loro attività secondo due modalità: 1) le gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative dette di tipo2)A);lo svolgimento di attività (ad esempio agricole, industriali, commerciali o ancora di servizi) volte all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative dette di tipo B).

Esse infatti, a differenza delle cooperative tradizionali, sono fondate su un altro principio, quello di solidarietà, che spinge i loro interessi al di là di quelli mutualistici interni dei soci. Per questo la cooperativa sociale ha la sua portata di novità in un’inversione rispetto all’impresa tradizionale e ordinaria, pur non modificandone sostanzialmente la natura: vengono, cioè, mantenuti la natura privatistica e gli strumenti con cui agiscono, che restano di tipo imprenditoriale, ma ne viene allargato lo scopo, ora di natura pubblica, vale a dire quello di portare benefici alla comunità di riferimento.

Oltre alla caratteristica propria delle cooperative – ovvero il fatto di essere imprese e allo stesso tempo associazioni volontarie fondate sulla condivisione di obiettivi non soltanto di natura economica – le due modalità appena definite esprimono la finalità specifica delle cooperative sociali.

3. Le associazioni di promozione sociale Sono introdotte, in quanto nuova figura di persona giuridica, e definite dalla legge 383/2000: sono considerate associazioni di promozione sociale, secondo quanto riporta l’art. 2 della stessa legge, “le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.

4. Le fondazioni Le fondazioni sono enti privati senza fine di lucro e con una propria fonte di reddito (un patrimonio), che mirano a sostenere attività sociali, religiose, educative e in generale tutte le attività spese per il bene della comunità, incidendo così positivamente nella crescita del territorio in cui operano. Si tratta di uno strumento flessibile proprio per la molteplicità di scopi che possono perseguire. A partire dalla seconda metà del secolo scorso le fondazioni hanno conosciuto, inoltre, un notevole sviluppo di pari passo alle trasformazioni sociali che, innanzitutto, hanno modificato le loro pratiche costitutive.Venesono

di tre tipi individuati dalle modalità con cui esse gestiscono le attività istituzionali: le fondazioni operative, di erogazione e le fondazioni miste.–lefondazioni

383/2000) coi quali esse si costituiscono, sia per i regimi fiscali di cui beneficiano.Visono, però, delle differenze rimarchevoli con le organizzazioni di volontariato: esse infatti, al contrario delle organizzazioni di volontariato, possono ricevere retribuzioni per i servizi svolti e possono compensare economicamente i propri soci aderenti. A tal proposito è utile richiamare il fatto che il concetto di “attività di utilità sociale” che compare come finalità delle associazioni di promozione sociale è più ampio del fine solidaristico proprio delle organizzazioni di volontariato, e che mentre l’attività solidaristica svolta da queste ultime si rivolge a soggetti esterni all’organizzazione stessa, l’attività di utilità sociale può essere condotta a solo beneficio degli aderenti all’associazione.

operative sono le più diffuse in Italia: investono direttamente le loro risorse per realizzare servizi di pubblica utilità, gestendo in proprio un’attività come, ad esempio, scuole, case di cura, teatri, centri di ricerca, biblioteche; – le fondazioni di erogazione operano indirettamente, attraverso l’erogazione di sussidi e di contributi a terzi, persone o associazioni e altre organizzazioni non-profit, che direttamente offriranno beni e servizi alla comunità in cui operano. Le fondazioni bancarie, tra le altre, rispondono a questa –tipologia;lefondazioni miste, infine, svolgono entrambe le funzioni sopra descritte.Lafondazione

opera come strumento giuridico: per essere riconosciuta come tale deve pertanto percorrere l’iter al termine del quale le sarà attri65

buita personalità giuridica. Ciò permette che l’operato della fondazione possa essere sottoposto al controllo di legittimità da parte di un’apposita autorità vigilante, secondo quanto è previsto dall’art. 12 e seguenti del Codice Civile.Ottenuto

La fondazione è un patrimonio vincolato al perseguimento di uno scopo, ed è per questo molto importante la chiarezza di quest’ultimo.

Proprio lo scopo determina una differenza nella natura delle fondazioni: vi sono le fondazioni a fini di assistenza e beneficenza e le fondazioni a fini di filantropia (più particolarmente volte a promuovere per esempio attività culturali o di ricerca scientifica).

Per poter avanzare la richiesta di riconoscimento di idoneità, tali organizzazioni devono innanzitutto svolgere attività rientranti in queste tipologie:

Le Organizzazioni Non Governative si inseriscono come soggetti privati, in concomitanza all’intervento pubblico, nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. Il loro referente statale è la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, istituita presso il Ministero degli Esteri. Sono regolate dalla legge 49/1987.

L’atto costitutivo consiste nella dichiarazione del fondatore o nel testamento e ad esso deve accompagnarsi lo statuto al quale si affidano le volontà dei fondatori e le norme organizzative della fondazione, e al quale si deve far riferimento per un corretto funzionamento della stessa.

5. Le ONG (Organizzazioni non governative)

Il Codice Civile prevede che lo statuto contenga la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e l’amministrazione, così come i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

– messa in opera di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo;–selezione, formazione e impiego di volontari in servizio civile; – attività di formazione in loco di cittadini di Paesi in via di sviluppo.

il riconoscimento giuridico, la fondazione deve iscriversi al pubblico registro delle persone giuridiche alla Cancelleria del Tribunale di ogni capoluogo di Provincia. Le fondazioni possono costituirsi sia per atto pubblico che per disposizione testamentaria. Il fondatore può essere un singolo individuo o un ente collettivo, sia pubblico che privato.

Posta l’appartenenza ad uno di questi settori, l’idoneità sarà accordata se tali organizzazioni: 66

i bilanci dettagliati relativi all’ultimo triennio e dimostreranno la tenuta della contabilità; – si vincoleranno a presentare una relazione annuale che certifichi lo stato di avanzamento dei programmi.

Per quanto riguarda il regime fiscale, le attività svolte dalle ONG a cui sia 67

– accetteranno di sottoporsi a controlli periodici fissati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, svolti al fine di mantenere la qualifica;–presenteranno

– attesteranno la loro operatività e la loro capacità organizzativa nel rapporto con i Paesi in via di sviluppo di almeno tre anni;

– avranno come fine istituzionale quello di cooperare allo sviluppo in favore delle popolazioni del Terzo mondo; – non avranno scopo lucrativo e destineranno tutte le loro entrate per i fini istituzionali menzionati;

– garantiranno l’effettiva realizzazione delle attività previste, disponendo delle strutture e del personale adatto;

– non intratterranno rapporti di dipendenza con enti con finalità di lucro e né saranno legati agli interessi di enti pubblici e privati, italiani o stranieri con finalità di lucro;

– risulteranno costituite nelle modalità previste dalla legislazione nazionale di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo;

L’accordato riconoscimento di idoneità comporta che: – le ONG possano ricevere dei contributi governativi non superiori al 70% dell’importo previsto per le iniziative programmate; la restante percentuale sarà integrata da forme autonome di finanziamento.

– alle ONG possa essere affidato l’incarico di svolgere specifici programmi di cooperazione che saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Alla richiesta di riconoscimento di idoneità devono necessariamente essere allegati: – l’atto costitutivo e lo statuto; – l’atto in cui risultino i nomi e i relativi domicili dei legali rappresentanti; – i bilanci relativi all’ultimo triennio; – una relazione che esibisca l’esperienza acquisita nello stesso triennio nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; – la documentazione che certifichi la tenuta della contabilità.

Sono automaticamente considerate ONLUS le organizzazioni di volontariato riconosciute dalla 266/1991 (le cui caratteristiche abbiamo dettagliato nel presente volume) e iscritte agli appositi registri, le organizzazioni non governative riconosciute dalla legge 49/1987 e le cooperative sociali previste dalla legge 381/1991. Possono accedere a tale qualifica anche associazioni, comitati, fondazioni e altri enti di carattere privato. Non possono accedervi, invece, enti pubblici, società commerciali, fondazioni bancarie, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro e associazioni di categoria.

stata riconosciuta l’idoneità non sono considerate attività di natura commerciale.

Per poter beneficiare del regime ONLUS, gli enti devono operare nei seguenti settori: – assistenza sociale e socio-sanitaria; – assistenza sanitaria; – beneficenza; – istruzione; – formazione; – sport dilettantistico; – tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;–tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, esclusa l’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; – promozione della cultura e dell’arte; – tutela dei diritti civili; – ricerca scientifica di particolare rilevanza sociale

A qualsiasi di questi settori l’ente in questione appartenga, è indispensabile che esso operi per soli fini di solidarietà sociale.

Gli atti costitutivi e gli statuti degli enti che vogliano beneficiare del regime ONLUS devono contenere esplicitamente e rispettare determinati requisiti: 68

6. Le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) Con la sigla ONLUS non si indica una particolare tipologia di enti non-profit, quanto piuttosto un regime fiscale di cui possono beneficiare trasversalmente diverse categorie di enti non lucrativi. Le ONLUS sono state introdotte dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, che nell’art. 10 specifica quali soggetti possono considerarsi tali.

– alcune restrizioni relative a fondi, utili e avanzi di gestione, riserve o capitali: il divieto, innanzitutto, di distribuirli, a meno che i destinatari non siano altre ONLUS e comunque sempre nei limiti previsti dalla legge;

– l’obbligo di tenere un bilancio e un rendiconto annuale, proprio per attestare la sussistenza dei doveri previsti per le ONLUS;

pubblica.Condizione

previste altre agevolazioni, di seguito menzionate: – esenzioni dall’imposta di bollo;69

– l’esibizione della sigla ONLUS in ogni segno distintivo o comunicazione

– il mantenimento di un rapporto associativo uniforme e democratico che si esprima nell’accordare il diritto ad ogni associato maggiorenne di pronunciare, tramite voto, il proprio parere su approvazione e modifiche dello statuto e dei regolamenti, e nomina degli organi direttivi dell’organizzazione;

– il conseguente obbligo di servirsi degli utili per lo svolgimento delle attività istituzionali; – l’obbligo, in caso di scioglimento dell’associazione, di donare il proprio patrimonio ad altre ONLUS (previa consultazione del parere dell’Agenzia per le ONLUS istituita con D.P.C.M. 26/09/2000);

indispensabile per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS è l’iscrizione all’anagrafe appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze. I soggetti che vogliono ottenere la qualifica di ONLUS devono comunicarlo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività alla Direzione regionale delle Entrate di competenza del territorio.

Sono poi esenti da IVA, secondo quanto previsto dal D.P.R. 633/1972: – le elargizioni gratuite di alcune categorie di beni, entro i limiti di un valore prefissato dalla legge; – le prestazioni come il trasporto in ambulanza, ricovero e cura, prestazioni di insegnamento, prestazioni socio-sanitarie e di assistenza ai soggetti disagiati.Sono

– il conseguente divieto di svolgere attività diverse da quelle concesse dalla legge; – il perseguimento di soli fini solidaristici;

– svolgimento della propria attività in uno dei settori sopra elencati;

Per quanto concerne i benefici fiscali accordati alle ONLUS, il decreto legislativo 460/97 prevede che: – le attività istituzionali non sono sottoposte a imposte sul reddito; – le attività connesse, pur mantenendo la natura di attività commerciali, non costituiscono reddito imponibile.

– esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative; – esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni; – deducibilità dal reddito d’impresa delle cessioni liberali in favore delle ONLUS;–esenzioni dall’imposta sugli spettacoli; – possibili esenzioni da tributi locali (per i quali si deve far riferimento alla normativa locale); – agevolazioni per l’imposta di registro; – agevolazioni per lotterie e pesche di beneficenza. 70

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rappor71

1. la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 1. Finalità e oggetto della legge

Appendice normativa LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 – LEGGE QUADROSULVOLONTARIATO

2. L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2 Attività di volontariato

Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 3

72

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.

2. Con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalle data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione e di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

to di lavoro subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

Art. 4 Assicurazione degli aderenti ad organizzazione di volontariato

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. 73

Art. 6 Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome

1. Le Regioni e le Province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del Codice Civile.

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a. contributi degli aderenti; b. contributi di privati; c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti; d. contributi di organismi internazionali; e. donazioni e lasciti testamentari; f. rimborsi derivanti da convenzioni; g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all’articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice Civile, accettare donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 5 Risorse economiche

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i registri ci cui all’articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

Art. 7 Convenzioni 1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali egli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative.

74

4. Le Regioni e le Province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le Province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

6. Le Regioni e le Province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall’articolo 12.

5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta notifica decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

3. La copertura assicurativa di cui all’articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrata di cui all’articolo 5, comma 1, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini su indicati.

Art. 9 Valutazione dell’imponibile

3. All’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall’articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli apposti registri. A tal fine, in deroga alle disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni”.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documento il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entità delle attività, decide il Ministero delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministero per gli affari sociali.

Art. 8 Agevolazione fiscali 1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’artico75

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l’autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato o favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

Art. 11 Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

Norme regionali e delle Province autonome

dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni. 76

lo 6 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell’attività di volontariato, all’interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionale con le Regioni e le Province autonome;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento; d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall’articoloe)6;le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;f)lapartecipazione

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero;

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1. 77

Art. 12 Osservatorio nazionale per il volontariato 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei Regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge; f) pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sulle stato di attuazione delle normative nazionale e regionali; g) sostenere, anche con la collaborazione delle Regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l’attività di volontariato;i)promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;d)approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

Art. 13 Limiti di applicabilità 1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. Art. 14 Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1.

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: “Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato”.

Per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 12 e per l’organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capito 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: “Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato”. Art. 15 Fondi speciali presso le Regioni 1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività. 78

2. All’articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n.93, è aggiunto, infine, il seguente comma: “Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell’ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza”.

79

Art. 17 Flessibilità nell’orario di lavoro

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16 Norme transitorie e finali 1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

Art. 2 Registro delle organizzazioni di volontariato

b) l’area della solidarietà sociale, in rapporto alle problematiche dell’infanzia, della terza età, degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e della emarginazione;

LEGGEREGIONALE PUGLIA 16 MARZO 1994, N. 11 – NORMEDIATTUAZIONEDELLA LEGGE-QUADROSULVOLONTARIATO

1. In attuazione della Legge-quadro sul volontariato L. 11 agosto 1991, n. 266, è istituito presso l’assessorato regionale ai servizi sociali il Registro generale delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale o articolazio80

2. La Regione Puglia individua, come ambiti prioritari in cui promuovere e sostenere le attività del volontariato in quanto integrative e non sostitutive delle funzioni delle pubbliche istituzioni, i seguenti fattori di intervento:

a) l’area socio-sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell’alcolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche ed invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori, dell’A.I.D.S., ricoprendo inoltre tutte le iniziative rivolte all’educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dell’assistenza e al reinserimento sociale;

Finalità e ambiti di intervento

Art. 1

c) l’area educativa del diritto allo studio, in riferimento alle problematiche dell’evasione scolastica e dell’abbandono, e a sostegno della piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini; d) l’area culturale con specifico riferimento alla tutele del territorio, dell’ambiente, del patrimonio storico artistico; e) l’area dei diritti civili, della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, dell’azione a favore della pace e del rispetto tra i popoli; f) l’area della protezione civile.

1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.

6. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

8. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, formalizzati almeno con scrittura privata registrata, dall’assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall’elettività e gratuità delle cariche associative nonché della gratuità delle prestazioni personali e sponta81

ne locale autonoma nella Regione Puglia e che perseguono le finalità di cui al precedente art. 1.

5. L’iscrizione è disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza con decreto dell’Assessore regionale ai servizi sociali, da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Non sono iscrivibili, in particolare, le istituzioni pubbliche, le cooperative, le organizzazioni che svolgono le loro attività prevalentemente a favore dei propri aderenti, le associazioni sportive, le associazioni Pro Loco, le organizzazioni che svolgono attività produttive di rilevanza non marginale, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e di categoria, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreatici.

3. L’elenco nominativo di cui alla lettera f) del precedente comma dava indicare , oltre alle generalità , anche la qualificazione professionale e l’attività svolta nell’ambito dell’organizzazione.

2. L’iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato e loro aggregazioni, costituite da almeno un anno e che siano già operative, è disposta su domanda, redatta in carta semplice ai sensi dell’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dal legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato e corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo; b) statuto; c) verbale di nomina del legale rappresentante; d) relazione sull’attività e sull’articolazione della organizzazione; e) bilancio consuntivo; f) elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative, degli aderenti volontari e del personale dipendente o comunque in rapporti economici patrimoniali con l’organizzazione; g) dichiarazione dalla quale risulti la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.

4. Nel corso dell’istruttoria delle domande, finalizzata all’accertamento dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e in particolare dall’art. 3, può essere richiesta documentazione integrativa c/o possono essere effettuate verifiche dirette.

nee fornite dagli aderenti, dall’obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. L’atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti, e l’indicazione dei loro obblighi e diritti. In relazione alla peculiarità dell’organizzazione è consentita l’integrazione dell’organo esecutivo con un solo componente di nomina esterna all’assemblea. Art. 3

2. La cancellazione di un’organizzazione del Registro è disposta, con decreto dell’Assessore ai servizi sociali, per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione, ovvero per richiesta espressa dell’organizzazione interessata. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui al precedente comma 1 costituisce accertamento della perdita dei requisiti.

3. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione al Registro generale e contro il provvedimento di cancellazione dallo stesso è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le stesse convenzioni disciplinano le modalità di accesso, i rapporti con il personale della struttura, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra gli operatori pubblici ed i volontari, le modalità di svolgimento delle attività di volontariato. 82

Revisione periodica del Registro

Art. 4

4. Il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato viene pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

1. Perché si possa verificare la permanenza dei requisiti e l’effettivo svolgimento delle attività di volontariato, le organizzazioni iscritte nel Registro di cui al precedente art. 2 trasmettono annualmente all’Assessorato regionale ai servizi sociali copia del bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla data dalla sua approvazione, comunque, non oltre il 30 aprile di ogni anno e una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l’iscrizione; entro lo stesso termine trasmettono una relazione sulle attività svolte e danno comunicazione di ogni variazione della documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 2.

Prestazioni all’interno di strutture pubbliche

1. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato all’interno delle strutture pubbliche sono regolate dalle convenzioni redatte ai sensi dell’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

a) i parametri atti a definire l’attitudine e la capacità operativa dell’organizzazione di volontariato con riguardo all’attività oggetto della convenzione; b) la disciplina dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo di priorità nella scelta della organizzazione per la stipulazione della convenzione, con preferenza alle organizzazioni di volontariato federate o comunque collegate;c)le disposizioni idonee a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione; d) la garanzia del rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

2. Le convenzioni sono suddivise in due parti.

Art. 5 Convenzioni

La seconda parte deve contenere:

a) la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi l’organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell’attività all’interno della struttura convenzionata; b) la previsione delle modalità e dei tempi per il rimborso delle spese; c) la disciplina relativa all’arredamento di mezzi e strutture di proprietà pubblica in comodato gratuito alle organizzazioni di volontariato; 83

1. Nella scelta delle organizzazioni per la stipula delle convenzioni previste dall’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, costituiscono titoli di priorità:a) l’incidenza di professionalità in ordine alle attività oggetto della convenzione;b)l’esperienza maturata nello stesso settore di attività, opportunamente documentata;c)laprevalenza di operatori volontari nello svolgimento dell’attività oggetto della convenzione; d) il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e l’interazione con altri soggetti sociali e con servizi pubblici; e) la sede dell’organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l’attività; f) il tipo e la qualità della formazione curata dell’organizzazione.

3. Gli enti pubblici, in ogni caso, non possono sopperire a carenze di organico ricorrendo al volontariato.

Nella prima parte devono essere indicati:

3. Le organizzazioni di volontariato hanno l’obbligo di mettere a disposizione del controllore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

4. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale e stilato in tre originali datati e sottoscritti, oltre che dal controllore, dal legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni.

5. Entro quindici giorni dalla data del verbale, l’organizzazione di volontariato controllata può presentare ulteriori osservazioni. 84

2. Le visite di controllo avranno per oggetto: a) la contabilità; b) il perdurare dei requisiti per l’iscrizione al Registro regionale; c) l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato; d) il riscontro della marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.

Art. 6

1. Nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale viene effettuata, a cura dell’Assessorato regionale ai servizi sociali, una visita di controllo almeno ogni due anni, anche avvalendosi degli Uffici e dei Servizi dei Comuni.

d) le modalità di accesso e di utilizzo di documentazione, strutture e mezzi nelle sedi delle pubbliche istituzioni interessate dall’attività;

3. L’ente pubblico contraente è tenuto ad effettuare controlli circa il rispetto dei termini della convenzione ed a verificare che gli interventi vengano realizzati nel rispetto della reale dignità della persona senza discriminazioni di carattere etnico, politico e religioso.

Organi e forme di controllo

e) la disciplina della copertura assicurativa che va garantita mediante compagnie assicurative di rilevanza nazionale e mettendo a confronto almeno tre offerte diverse; f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica.

4. Le convenzioni devono prevedere a carico degli enti pubblici adeguate norme di pagamento anche mediante anticipazioni sul rimborso delle spese, nonché eventuali contribuzioni e/o messa a disposizione di materiali, attrezzature e strutture riconosciute necessarie in relazione all’entità e alla durata del rapporto convenzionato.

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifiche attività dai proventi di cui all’art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Al fine di consentire l’attività di controllo, tutte le organizzazioni di volontariato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, devono tenere appositi registri dei verbali di assemblea e di cassa.

7. Le visite di controllo non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano disposte da altre amministrazioni pubbliche competenti.8.

2. Le organizzazioni di volontariato possono accettare dai privati beneficiari delle loro attività spontanee elargizioni, per le quali rilasciano ricevuta da trascrivere nei registri di cassa di cui al precedente art. 6, comma 8. Art. 8 Formazione

6. Uno degli originali del verbale rimane presso l’organizzazione di volontariato; un altro è trasmesso all’osservatorio regionale del volontariato di cui al successivo art. 10.

9. Le amministrazioni comunali sono tenute ad informare l’Assessorato regionale ai servizi sociali su eventuali irregolarità, abusi o infrazioni da parte delle organizzazioni operanti nell’ambito del territorio di competenza.

2. Ai volontari è altresì consentita la partecipazione ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero di posti appositamente riservati.

Art. 9 Assemblea regionale del volontariato

1. È istituita l’Assemblea regionale del volontariato cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, con voto deliberativo. Alla stessa Assemblea possono partecipare le organizzazioni di volontariato non iscritte, con solo voto consultivo. 85

Art. 7 Risorse economiche

1. La Regione, su proposta dell’Osservatorio regionale di cui al successivo art. 10, organizza corsi per la formazione e l’aggiornamento dei volontari che svolgono la loro attività nell’ambito di organizzazioni iscrive al Registro di cui al precedente art. 2.

4. L’Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi della Regione, si riunisce almeno ogni novanta giorni ed ha i seguenti compiti: a) valutare l’applicazione della presente legge su tutto il territorio regionale;b) avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;86

Art. 10 Osservatorio regionale del volontariato

3. I componenti dell’Osservatorio regionale rimangono in carica per la durata della legislatura.

2. L’Assemblea è convocata dall’Assessore ai servizi sociali. La prima convocazione è effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora tutte le designazioni non avvengano entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente della Giunta regionale, il Presidente stesso provvederà comunque alla costituzione dell’Osservatorio con i componenti designati entro i termini, salvo successive integrazioni.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla designazione dei componenti da parte dell’Assemblea di cui al precedente art. 9, è istituito l’Osservatorio regionale del volontariato presieduto dall’Assessore regionale ai servizi sociali o da un suo delegato e composto da: – n. 2 rappresentanti del Consiglio regionale; – n. 1 rappresentante della sezione regionale pugliese dell’A.N.C.I.; – n. 1 rappresentante della sezione regionale pugliese dell’U.P.I.; – il responsabile dell’unità organizzativa competente per le iscrizioni nel Registro di cui all’art. 2; – n. 7 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato espressi dall’Assemblea regionale del volontariato.

3. L’Assemblea si riunisce almeno una volta ogni due anni con il compito di effettuare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sui rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni e su tutto quanto attiene alla prevenzione ed alla rimozione dei fenomeni di emarginazione.4.L’Assemblea elegge al suo interno il Presidente ogni volta che si riunisce.5. L’Assemblea elegge i sette rappresentanti presso l’Osservatorio regionale.

delle sue funzioni, l’Osservatorio prende atto e tiene conto delle proposte e delle valutazioni espresse dall’Assemblea regionale del 5.volontariato.Lapartecipazione agli organi previsti dalla presente legge è gratuita. Art. 11 Norma transitoria

c) esprimere parere sulle proposte di legge, sulle politiche sociali della Regione Puglia, sulle direttive e sulle materie, che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato; d) promuovere studi e ricerche per lo sviluppo delle politiche sociali sul territorio regionale; e) esprimere parere in ordine a particolari casi di iscrivibilità al Registro di cui all’art. 2 sottoposti dall’Assessorato ai servizi sociali. Nell’espletamento

1. In sede di prima applicazione della presente legge il disposto di cui all’art. 7, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 non si applica alle organizzazioni di volontariato che già abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.2.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto all’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Art. 12 Abrogazione

1. È abrogata la L.R. 24 maggio 1985, n. 44. Art. 13 Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alla Leggequadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266. Art. 14 Norma finale. 1. Restano salve le iscrizioni effettuate nel Registro di cui alla Delib.G.R. 22 giugno 1992, n. 3481 nonché le domande presentate in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. 87

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